Sintesi: Con la sentenza 5144/2003 
il Consiglio di Stato, chiamato a 
decidere una questione concernente 
il riconoscimento di un rapporto di 
lavoro 
dipendente con la P.A. cerca di fare ulteriore chiarezza in materia di 
rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa. 
Nel 
respingere l’appello ne enuncia, quindi, le caratteristiche. In 
particolare, esse riguardano la 
natura dell’attività prestata, che non deve 
attenere alle finalità 
istituzionali dell’ente, l’autonomia con cui essa è 
svolta 
e la mancanza di un effettivo vincolo gerarchico. 
REPUBBLICA ITALIANA N. 5144/03 
REG.DEC. 
IN NOME 
DEL POPOLO ITALIANO N. 8859 REG.RIC. 
Il 
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1996 
ha 
pronunciato la seguente 
DECISIONE 
sul 
ricorso in appello n. 8859/1996, proposto da xxxxx 
xxxxx, 
rappresentata e difesa dall' avv.to G. xxx xxx, 
elettivamente domiciliato in Roma, 
via xxxxxx. 
CONTRO 
Provincia di Roma, in persona del 
Presidente p.t. G.P., 
rappr e 
dif. dagli avv.ti xxxxxx e xxxxxx, elettivamente 
domiciliata in Roma, via IV 
Novembre 119/A, presso Avv.tura 
provinciale 
per la 
riforma 
della 
sentenza TAR Lazio, sez. 2°, n. 1550 del 16.10.1995, 
con la 
quale è stato respinto il ricorso proposto dall’interessata. 
Visto 
l’atto di appello con i relativi allegati; 
Visto 
l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di 
Roma; 
Visti gli atti tutti della causa; 
Alla 
pubblica udienza del 13.5.2003, relatore il consigliere 
Aniello 
Cerreto ed uditi altresì xxxx per delega dell’avv. xxxx e 
xxxxxx; 
Ritenuto e considerato in fatto e 
in diritto; 
FATTO 
Con 
l’appello in epigrafe l’interessata ha fatto presente che 
aveva 
prestato servizio presso la provincia di Roma prima (dal 
marzo 
1982) senza alcuna formalizzazione e compensato a 
parcella e poi (dal luglio 1983 al 
dicembre 1987) sulla base di un 
formale 
provvedimento e sottoscrizione di convenzione; che dal 
gennaio 
1988 veniva incaricata della promozione del piano 
triennale attività socio culturali 
a favore della popolazione 
carceraria degli Istituti aventi 
sede nel territorio ed utilizzata fino 
al mese 
di dicembre 1992, con interdizione dell’ingresso sul 
posto 
di lavoro con effetto dal gennaio 1993; che, avendo svolto 
mansioni del tutto identiche a 
quelle dei dipendenti di ruolo, 
proponeva ricorso al TAR Lazio, 
formulando una pluralità di 
richieste e precisamente: 
-accertamento della sussistenza di 
un rapporto di lavoro per 
lo meno 
dal luglio 1983; 
-accertamento del diritto alla 
reintegrazione nel posto di 
lavoro 
dal 1°.1.1993; 
-accertamento del diritto a 
conseguire le differenze 
retributive tra il compenso 
ricevuto e la retribuzione prevista per un dipendente svolgente mansioni 
identiche; 
-in via 
subordinata, accertamento del diritto alla 
rinnovazione del rapporto di lavoro 
per la durata di 12 mesi ai 
sensi 
dell’art. 1 bis L. n. 460/1992. 
Ha 
rilevato che il TAR aveva omesso di pronunciarsi sulle 
ultime 
due richieste e comunque nella specie doveva essere 
riconosciuta la sussistenza di un 
rapporto di lavoro subordinato 
per una 
serie di circostanze ed in particolare sottoscrizione del 
foglio 
di presenza anche se il nominativo era preceduto dal 
termine 
consulente, concessione delle ferie e del congedo 
straordinario per malattia, 
riconoscimento del riposo 
compensativo e concessione di 
permessi vari. 
Costituitasi in giudizio, 
l’Amministrazione provinciale ha 
chiesto 
il rigetto dell’appello rilevando che il contenuto del 
rapporto risultava dalla 
convenzione stipulata e consisteva in 
attività di consulenza o 
collaborazione esterna mediante 
dotazione di un supporto tecnico 
per l’esecuzione dell’attività 
svolta 
in maniera autonoma e documentata con relazioni mensili 
riepilogative, senza alcun vincolo 
di subordinazione gerarchica o 
sottoposizione a direttive. Ha 
quindi fatto presente che l’esito 
negativo delle domande sulle quali 
il TAR non si era pronunciato 
scaturiva dal mancato 
riconoscimento di un rapporto di lavoro 
subordinato. 
Con 
memoria conclusiva, l’interessata ha ulteriormente illustrato 
le 
proprie doglianze Fissata l’udienza pubblica per il giorno 21.1.2003, questa 
sezione 
con 
ordinanza n. 1209/2003 ha rimesso la causa a nuovo ruolo, 
fissandola per l’udienza pubblica 
del 13.5.2003, data nella quale 
il 
ricorso è stato trattenuto in decisione. 
DIRITTO 
1. Con 
sentenza T.A.R. TAR Lazio, sez. 2°, n. 1550 del 
16.10.1995, è stato respinto il 
ricorso proposto dall’interessata 
nei 
confronti dell’Amministrazione provinciale di Roma tendente 
all’accertamento della sussistenza 
di un rapporto di lavoro 
subordinato per lo meno dal luglio 
1983 con reintegrazione nel 
posto 
di lavoro dal 1°.1.1993 e conseguente diritto a percepire le 
differenze retributive tra il 
compenso ricevuto e la retribuzione 
prevista per un dipendente 
svolgente mansioni analoghe; nonché 
in via 
subordinata, all’accertamento del diritto alla rinnovazione 
del 
rapporto di lavoro per la durata di 12 mesi ai sensi dell’art. 1 
bis D. 
L. 29.9.1992 n. 393, convertito dalla L. 26.11.1992 n. 460. 
2. 
Avverso detta sentenza ha proposto appello l’interessata. 
2. 
L’appello è infondato. 
2.1. La 
tesi fondamentale dell’appellante, secondo cui nella 
specie 
sussisterebbero tutti gli indici rivelatori di un rapporto di 
pubblico impiego, non può essere 
condivisa. 
Il TAR 
ha correttamente evidenziato che esaminando il 
contenuto del rapporto intercorso 
risultava che l’attività svolta 
dall’interessata (tendente al 
recupero e reinserimento sociale 
della 
popolazione carceraria nell’ambito provinciale) aveva i caratteri propri di una 
collaborazione esterna, posta in essere in 
assoluta autonomia, con l’unico 
obbligo di documentare con 
relazioni mensili e finali quanto 
effettuato. 
Né in 
particolare vi era stato uno stabile inserimento 
dell’istante nell’organizzazione 
dell’Ente, tanto è vero 
nell’ambito dell’amministrazione 
provinciale non sussisteva una 
struttura operativa sovraordinata 
all’espletamento di tali funzioni 
e 
neppure esistevano specifici posti in organico. 
2.2. 
Pertanto, l’autonomia nelle prestazioni richieste e la 
mancanza di un effettivo vincolo 
gerarchico, escludono nella 
specie 
la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, 
trattandosi invece di un incarico 
di tipo professionale, congruente 
con 
l’attività di tipo intellettuale richiesta. 
Né a 
diversa conclusione possono indurre gli elementi 
probatori addotti dall’istante. 
Invero la firma del foglio di 
presenza, peraltro con la specifica 
indicazione della posizione di 
consulente, costituiva adempimento 
richiesto dalla convenzione, 
che 
prevedeva la liquidazione della parcella previa attestazione 
della 
prestazione delle consulenze da parte del Responsabile dei 
Servizi 
sociali. 
La 
circostanza poi che sussistessero alcuni aspetti tipici del 
rapporto di lavoro subordinato 
(osservanza di un certo orario di 
lavoro, 
concessione di ferie e permessi) è aspetto secondario 
comunque conciliabile con una 
prestazione professionale da 
effettuare non isolatamente ma in 
modo coordinato con il lavoro di altri (V. la decisone di questa Sezione n. 4887 
del del 
20.9.2000). 
2.3. La 
mancata sussistenza di un rapporto di lavoro 
subordinato con la Provincia, 
comporta l’infondatezza delle 
ulteriori domande avanzate 
dall’interessata. 
In 
particolare, non vi può essere alcun obbligo di 
adeguamento retributivo con 
riferimento al personale della 
Provincia svolgente analoghe 
mansioni, così come non si poteva 
procedere al rinnovo per dodici 
mesi del rapporto in atto ai sensi 
dell’invocato art. 1 bis D.L. n. 
393/1992, rinnovo che 
presupponeva la sussistenza di un 
rapporto di lavoro subordinato. 
L’eventuale inadeguatezza del 
compenso percepito per l’attività 
professionale svolta è aspetto che 
non può essere esaminato da 
questo 
giudice, rientrando nella giurisdizione del giudice 
ordinario. 
3. per 
quanto considerato, l’appello va respinto. 
Sussistono gruisti motivi per 
compensare tra le parti le spese del 
presente grado di giudizio. 
P.Q.M. 
Il 
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, 
respinge l’appello indicato in 
epigrafe. 
Spese 
compensate. 
Ordina 
che la presente decisione sia eseguita dall’autorità 
amministrativa. 
Così 
deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.5.2003 con l’intervento dei 
Signori: 
Pres. 
Emidio Frascione 
Cons. 
Giuseppe Farina 
Cons. 
Cons. Marco Lipari 
Cons.Marzio Branca 
Cons. 
Aniello Cerreto Est. 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
f.to 
Aniello Cerreto f.to Emidio Frascione 
IL 
SEGRETARIO 
f.to 
Antonietta Fancello 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
Il 15 
settembre 2003 
(Art. 
55, L. 27/4/1982, n. 186) 
IL 
DIRIGENTE 
f.to 
Antonio Natale