Sintesi: Con la sentenza 5144/2003 il Consiglio di Stato, chiamato a

decidere una questione concernente il riconoscimento di un rapporto di

lavoro dipendente con la P.A. cerca di fare ulteriore chiarezza in materia di

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Nel respingere l’appello ne enuncia, quindi, le caratteristiche. In

particolare, esse riguardano la natura dell’attività prestata, che non deve

attenere alle finalità istituzionali dell’ente, l’autonomia con cui essa è

svolta e la mancanza di un effettivo vincolo gerarchico.

REPUBBLICA ITALIANA N. 5144/03 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 8859 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1996

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 8859/1996, proposto da xxxxx

xxxxx, rappresentata e difesa dall' avv.to G. xxx xxx,

elettivamente domiciliato in Roma, via xxxxxx.

CONTRO

Provincia di Roma, in persona del Presidente p.t. G.P.,

rappr e dif. dagli avv.ti xxxxxx e xxxxxx, elettivamente

domiciliata in Roma, via IV Novembre 119/A, presso Avv.tura

provinciale

per la riforma

della sentenza TAR Lazio, sez. 2°, n. 1550 del 16.10.1995,

con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall’interessata.

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di

Roma; Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 13.5.2003, relatore il consigliere

Aniello Cerreto ed uditi altresì xxxx per delega dell’avv. xxxx e

xxxxxx;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto;

FATTO

Con l’appello in epigrafe l’interessata ha fatto presente che

aveva prestato servizio presso la provincia di Roma prima (dal

marzo 1982) senza alcuna formalizzazione e compensato a

parcella e poi (dal luglio 1983 al dicembre 1987) sulla base di un

formale provvedimento e sottoscrizione di convenzione; che dal

gennaio 1988 veniva incaricata della promozione del piano

triennale attività socio culturali a favore della popolazione

carceraria degli Istituti aventi sede nel territorio ed utilizzata fino

al mese di dicembre 1992, con interdizione dell’ingresso sul

posto di lavoro con effetto dal gennaio 1993; che, avendo svolto

mansioni del tutto identiche a quelle dei dipendenti di ruolo,

proponeva ricorso al TAR Lazio, formulando una pluralità di

richieste e precisamente:

-accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro per

lo meno dal luglio 1983;

-accertamento del diritto alla reintegrazione nel posto di

lavoro dal 1°.1.1993;

-accertamento del diritto a conseguire le differenze

retributive tra il compenso ricevuto e la retribuzione prevista per un dipendente svolgente mansioni identiche;

-in via subordinata, accertamento del diritto alla

rinnovazione del rapporto di lavoro per la durata di 12 mesi ai

sensi dell’art. 1 bis L. n. 460/1992.

Ha rilevato che il TAR aveva omesso di pronunciarsi sulle

ultime due richieste e comunque nella specie doveva essere

riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato

per una serie di circostanze ed in particolare sottoscrizione del

foglio di presenza anche se il nominativo era preceduto dal

termine consulente, concessione delle ferie e del congedo

straordinario per malattia, riconoscimento del riposo

compensativo e concessione di permessi vari.

Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione provinciale ha

chiesto il rigetto dell’appello rilevando che il contenuto del

rapporto risultava dalla convenzione stipulata e consisteva in

attività di consulenza o collaborazione esterna mediante

dotazione di un supporto tecnico per l’esecuzione dell’attività

svolta in maniera autonoma e documentata con relazioni mensili

riepilogative, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica o

sottoposizione a direttive. Ha quindi fatto presente che l’esito

negativo delle domande sulle quali il TAR non si era pronunciato

scaturiva dal mancato riconoscimento di un rapporto di lavoro

subordinato.

Con memoria conclusiva, l’interessata ha ulteriormente illustrato

le proprie doglianze Fissata l’udienza pubblica per il giorno 21.1.2003, questa sezione

con ordinanza n. 1209/2003 ha rimesso la causa a nuovo ruolo,

fissandola per l’udienza pubblica del 13.5.2003, data nella quale

il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Con sentenza T.A.R. TAR Lazio, sez. 2°, n. 1550 del

16.10.1995, è stato respinto il ricorso proposto dall’interessata

nei confronti dell’Amministrazione provinciale di Roma tendente

all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro

subordinato per lo meno dal luglio 1983 con reintegrazione nel

posto di lavoro dal 1°.1.1993 e conseguente diritto a percepire le

differenze retributive tra il compenso ricevuto e la retribuzione

prevista per un dipendente svolgente mansioni analoghe; nonché

in via subordinata, all’accertamento del diritto alla rinnovazione

del rapporto di lavoro per la durata di 12 mesi ai sensi dell’art. 1

bis D. L. 29.9.1992 n. 393, convertito dalla L. 26.11.1992 n. 460.

2. Avverso detta sentenza ha proposto appello l’interessata.

2. L’appello è infondato.

2.1. La tesi fondamentale dell’appellante, secondo cui nella

specie sussisterebbero tutti gli indici rivelatori di un rapporto di

pubblico impiego, non può essere condivisa.

Il TAR ha correttamente evidenziato che esaminando il

contenuto del rapporto intercorso risultava che l’attività svolta

dall’interessata (tendente al recupero e reinserimento sociale

della popolazione carceraria nell’ambito provinciale) aveva i caratteri propri di una collaborazione esterna, posta in essere in

assoluta autonomia, con l’unico obbligo di documentare con

relazioni mensili e finali quanto effettuato.

Né in particolare vi era stato uno stabile inserimento

dell’istante nell’organizzazione dell’Ente, tanto è vero

nell’ambito dell’amministrazione provinciale non sussisteva una

struttura operativa sovraordinata all’espletamento di tali funzioni

e neppure esistevano specifici posti in organico.

2.2. Pertanto, l’autonomia nelle prestazioni richieste e la

mancanza di un effettivo vincolo gerarchico, escludono nella

specie la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato,

trattandosi invece di un incarico di tipo professionale, congruente

con l’attività di tipo intellettuale richiesta.

Né a diversa conclusione possono indurre gli elementi

probatori addotti dall’istante. Invero la firma del foglio di

presenza, peraltro con la specifica indicazione della posizione di

consulente, costituiva adempimento richiesto dalla convenzione,

che prevedeva la liquidazione della parcella previa attestazione

della prestazione delle consulenze da parte del Responsabile dei

Servizi sociali.

La circostanza poi che sussistessero alcuni aspetti tipici del

rapporto di lavoro subordinato (osservanza di un certo orario di

lavoro, concessione di ferie e permessi) è aspetto secondario

comunque conciliabile con una prestazione professionale da

effettuare non isolatamente ma in modo coordinato con il lavoro di altri (V. la decisone di questa Sezione n. 4887 del del

20.9.2000).

2.3. La mancata sussistenza di un rapporto di lavoro

subordinato con la Provincia, comporta l’infondatezza delle

ulteriori domande avanzate dall’interessata.

In particolare, non vi può essere alcun obbligo di

adeguamento retributivo con riferimento al personale della

Provincia svolgente analoghe mansioni, così come non si poteva

procedere al rinnovo per dodici mesi del rapporto in atto ai sensi

dell’invocato art. 1 bis D.L. n. 393/1992, rinnovo che

presupponeva la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

L’eventuale inadeguatezza del compenso percepito per l’attività

professionale svolta è aspetto che non può essere esaminato da

questo giudice, rientrando nella giurisdizione del giudice

ordinario.

3. per quanto considerato, l’appello va respinto.

Sussistono gruisti motivi per compensare tra le parti le spese del

presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,

respinge l’appello indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità

amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.5.2003 con l’intervento dei Signori:

Pres. Emidio Frascione

Cons. Giuseppe Farina

Cons. Cons. Marco Lipari

Cons.Marzio Branca

Cons. Aniello Cerreto Est.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Aniello Cerreto f.to Emidio Frascione

IL SEGRETARIO

f.to Antonietta Fancello

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15 settembre 2003

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

f.to Antonio Natale