Commento: 
Con 
sentenza dell’1 ottobre 2003, il Tar Molise ha affermato che il divieto di nuove 
assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di cui agli 
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, avendo lo scopo esclusivo di contenere entro certi limiti la spesa pubblica 
per le nuove assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, non può essere 
considerato assoluto, ma va interpretato come divieto di procedere ad assunzioni 
di personale a tempo indeterminato, se ed in quanto tali assunzioni importino 
aggravi sulla spesa pubblica. Il blocco delle assunzioni previsto dall’articolo 
34, comma 4, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria), pertanto, non mira a 
comprimere gli organici delle amministrazioni pubbliche, ma soltanto a contenere 
i costi della spesa pubblica. 
Deve, 
pertanto, considerarsi illegittimo, come afferma la citata sentenza, il diniego 
opposto alla nomina di un professore universitario – con la conseguenza che lo 
stesso deve essere assunto alle dipendenze dell’Università – nel caso in cui 
questi, a seguito di espletamento di procedura comparativa e di chiamata 
dell’Università, abbia rivolto istanza al Rettore per ottenere il decreto di 
nomina, e tale nomina non determini un aumento del trattamento economico , 
quindi, della spesa pubblica.
 
 

 
 
 
 
 
R 
E P U B B L I C A  I T A L I A N A 
 
In 
nome del popolo italiano
 
 
Il 
TAR MOLISE - CAMPOBASSO - Sentenza 1 ottobre 2003 n. 697
 
 
(omissis)
per 
l’annullamento
della 
comunicazione pettorale n. 17882-VII/1 del 18.09.2003, con la quale si è 
espresso diniego alla immissione in ruolo del ricorrente quale professore 
ordinario nella facoltà di Giurisprudenza;
(omissis)
FATTO E 
DIRITTO
I 
– Il ricorrente è professore associato di diritto privato in ruolo dal 
1°.11.1985, in servizio presso la facoltà di Giurisprudenza alla Università 
degli Studi del Molise. A seguito di regolare procedura di valutazione 
comparativa, ha conseguito la idoneità a professore ordinario per lo stesso 
settore scientifico disciplinare Ius/01 (diritto privato) nella Università 
"Parthenope" di Napoli, idoneità approvata con il D.R. n. 167 del 24.3.2003. 
Conseguentemente, il medesimo ha ottenuto, in data 10.7.2003, la chiamata della 
facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise nel gruppo 
disciplinare Ius/01, con affidamento di "Istituzioni di diritto privato", per 
l’anno accademico 2003/2004. Avendo rivolto, in data 24.8.2003, istanza al 
Rettore della Università molisana per ottenere il formale decreto di nomina, ha 
ricevuto però risposta negativa, con nota rettorile n. 17882-VII/1 del 
18.9.2003. Insorge, deducendo i seguenti motivi: 1)violazione di legge, 
violazione dell’art. 34 comma 4° della legge 27.12.2002 n. 289, in relazione 
all’art. 11 della legge 5.8.1978 n. 468; 2)violazione di legge, art. 34 legge n. 
289/02 sotto altro profilo; 3)violazione di legge art. 34 legge n. 289/02 sotto 
un aspetto ancora ulteriore.
Si 
costituisce l’Amministrazione intimata, deducendo la infondatezza del ricorso, 
in quanto il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato nelle 
pubbliche amministrazioni sarebbe assoluto. Conclude per la 
reiezione.
Nella 
Camera di Consiglio del 1° ottobre 2003, fissata per la decisione cautelare, il 
Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e sentite sul punto le 
parti costituite, decide la definizione del giudizio nel merito , a norma 
dell’art. 21 comma decimo e dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 
1034.
 
II 
– Il ricorso è manifestamente fondato.
 
III 
– Il comma quarto dell’art. 34 dellla legge n. 289 del 2002 – finanziaria 2003 – 
invocato dall’Amministrazione a fondamento del diniego della istanza del 
ricorrente, stabilisce che <<per l’anno 2003 alle amministrazioni di 
cui al comma 1 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale relative 
a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia 
superiore all’unità>>. Sennonché, l’impugnato provvedimento di diniego 
non considera che la norma invocata è contenuta non in una legge qualsiasi, ma 
nella legge finanziaria, vale a dire in uno strumento legislativo che, secondo 
quanto previsto dall’art. 11 della legge 5 agosto 1978 n. 468, ha lo scopo 
precipuo ed assorbente di adeguare le entrate e le uscite del cosiddetto settore 
pubblico allargato agli obiettivi di politica economica. Pertanto, il divieto di 
nuove assunzioni di cui all’art. 34 quarto comma della finanziaria 2003, avendo 
lo scopo esclusivo di contenere entro certi limiti la spesa pubblica per le 
nuove assunzioni nelle PP.AA., va interpretato come divieto di procedere ad 
assunzioni di personale a tempo indeterminato, se ed in quanto tali assunzioni 
importino aggravi sulla spesa pubblica. Il divieto della legge finanziaria, 
pertanto, non mira a comprimere gli organici delle Università, ma soltanto a 
contenere i costi della spesa pubblica. Nel caso di specie, la nomina del 
ricorrente nella prima fascia della docenza universitaria comporterebbe non già 
un aumento del trattamento economico, bensì una diminuzione di circa 3000 euro 
l’anno, o al massimo un uguale trattamento, in caso di corresponsione 
dell’assegno ad personam. La nomina che viene denegata, con il 
provvedimento impugnato, non è una vera e propria assunzione a tempo 
indeterminato, quanto piuttosto un avanzamento di carriera nell’ambito dello 
stesso ruolo dei professori universitari, ma quand’anche fosse da considerare 
quale nuova assunzione, non vi sono ragioni per interpretare la norma del citato 
art. 34 comma quarto – come fanno il Ministero dell’Istruzione e la stessa 
Università resistente – nel senso di un divieto assoluto di assunzione di 
personale presso le pubbliche amministrazioni, in quanto la ratio della 
norma è soltanto quella di impedire gli aggravi di spesa pubblica. Ne consegue 
che l’Amministrazione resistente non solo può, ma addirittura deve procedere 
all’assunzione de qua, atteso che essa corrisponde ad un legittimo 
interesse pretensivo del ricorrente ad ottenere un inquadramento giuridico 
corrispondente alla idoneità accademica conseguita. 
 
IV 
- In conclusione, il ricorso deve essere accolto. Si ravvisano giustificate 
ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le 
parti.
 
P.Q.M.
Il 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando 
in Camera di Consiglio sul ricorso in epigrafe, con sentenza succintamente 
motivata, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento 
impugnato.
Compensa 
tra le parti le spese del giudizio.
Ordina 
all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente 
sentenza.
Così 
deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 
1° ottobre 2003, dal Collegio così composto:
Dott. 
Calogero Piscitello Presidente
Dott. 
Antonio Pasca Consigliere
Dott. 
Orazio Ciliberti Primo Referendario estensore
IL 
PRESIDENTE
L’ESTENSORE
Depositata 
in Segreteria il 1° ottobre 2003.