Commento: Con sentenza dell’1 ottobre 2003, il Tar Molise ha affermato che il divieto di nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avendo lo scopo esclusivo di contenere entro certi limiti la spesa pubblica per le nuove assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, non può essere considerato assoluto, ma va interpretato come divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, se ed in quanto tali assunzioni importino aggravi sulla spesa pubblica. Il blocco delle assunzioni previsto dall’articolo 34, comma 4, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria), pertanto, non mira a comprimere gli organici delle amministrazioni pubbliche, ma soltanto a contenere i costi della spesa pubblica.

Deve, pertanto, considerarsi illegittimo, come afferma la citata sentenza, il diniego opposto alla nomina di un professore universitario – con la conseguenza che lo stesso deve essere assunto alle dipendenze dell’Università – nel caso in cui questi, a seguito di espletamento di procedura comparativa e di chiamata dell’Università, abbia rivolto istanza al Rettore per ottenere il decreto di nomina, e tale nomina non determini un aumento del trattamento economico , quindi, della spesa pubblica.

 

 

 

 

 

 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

 

In nome del popolo italiano

 

 

Il TAR MOLISE - CAMPOBASSO - Sentenza 1 ottobre 2003 n. 697

 

 

(omissis)

per l’annullamento

della comunicazione pettorale n. 17882-VII/1 del 18.09.2003, con la quale si è espresso diniego alla immissione in ruolo del ricorrente quale professore ordinario nella facoltà di Giurisprudenza;

(omissis)

FATTO E DIRITTO

I – Il ricorrente è professore associato di diritto privato in ruolo dal 1°.11.1985, in servizio presso la facoltà di Giurisprudenza alla Università degli Studi del Molise. A seguito di regolare procedura di valutazione comparativa, ha conseguito la idoneità a professore ordinario per lo stesso settore scientifico disciplinare Ius/01 (diritto privato) nella Università "Parthenope" di Napoli, idoneità approvata con il D.R. n. 167 del 24.3.2003. Conseguentemente, il medesimo ha ottenuto, in data 10.7.2003, la chiamata della facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise nel gruppo disciplinare Ius/01, con affidamento di "Istituzioni di diritto privato", per l’anno accademico 2003/2004. Avendo rivolto, in data 24.8.2003, istanza al Rettore della Università molisana per ottenere il formale decreto di nomina, ha ricevuto però risposta negativa, con nota rettorile n. 17882-VII/1 del 18.9.2003. Insorge, deducendo i seguenti motivi: 1)violazione di legge, violazione dell’art. 34 comma 4° della legge 27.12.2002 n. 289, in relazione all’art. 11 della legge 5.8.1978 n. 468; 2)violazione di legge, art. 34 legge n. 289/02 sotto altro profilo; 3)violazione di legge art. 34 legge n. 289/02 sotto un aspetto ancora ulteriore.

Si costituisce l’Amministrazione intimata, deducendo la infondatezza del ricorso, in quanto il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni sarebbe assoluto. Conclude per la reiezione.

Nella Camera di Consiglio del 1° ottobre 2003, fissata per la decisione cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e sentite sul punto le parti costituite, decide la definizione del giudizio nel merito , a norma dell’art. 21 comma decimo e dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

 

II – Il ricorso è manifestamente fondato.

 

III – Il comma quarto dell’art. 34 dellla legge n. 289 del 2002 – finanziaria 2003 – invocato dall’Amministrazione a fondamento del diniego della istanza del ricorrente, stabilisce che <<per l’anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all’unità>>. Sennonché, l’impugnato provvedimento di diniego non considera che la norma invocata è contenuta non in una legge qualsiasi, ma nella legge finanziaria, vale a dire in uno strumento legislativo che, secondo quanto previsto dall’art. 11 della legge 5 agosto 1978 n. 468, ha lo scopo precipuo ed assorbente di adeguare le entrate e le uscite del cosiddetto settore pubblico allargato agli obiettivi di politica economica. Pertanto, il divieto di nuove assunzioni di cui all’art. 34 quarto comma della finanziaria 2003, avendo lo scopo esclusivo di contenere entro certi limiti la spesa pubblica per le nuove assunzioni nelle PP.AA., va interpretato come divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, se ed in quanto tali assunzioni importino aggravi sulla spesa pubblica. Il divieto della legge finanziaria, pertanto, non mira a comprimere gli organici delle Università, ma soltanto a contenere i costi della spesa pubblica. Nel caso di specie, la nomina del ricorrente nella prima fascia della docenza universitaria comporterebbe non già un aumento del trattamento economico, bensì una diminuzione di circa 3000 euro l’anno, o al massimo un uguale trattamento, in caso di corresponsione dell’assegno ad personam. La nomina che viene denegata, con il provvedimento impugnato, non è una vera e propria assunzione a tempo indeterminato, quanto piuttosto un avanzamento di carriera nell’ambito dello stesso ruolo dei professori universitari, ma quand’anche fosse da considerare quale nuova assunzione, non vi sono ragioni per interpretare la norma del citato art. 34 comma quarto – come fanno il Ministero dell’Istruzione e la stessa Università resistente – nel senso di un divieto assoluto di assunzione di personale presso le pubbliche amministrazioni, in quanto la ratio della norma è soltanto quella di impedire gli aggravi di spesa pubblica. Ne consegue che l’Amministrazione resistente non solo può, ma addirittura deve procedere all’assunzione de qua, atteso che essa corrisponde ad un legittimo interesse pretensivo del ricorrente ad ottenere un inquadramento giuridico corrispondente alla idoneità accademica conseguita.

 

IV - In conclusione, il ricorso deve essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando in Camera di Consiglio sul ricorso in epigrafe, con sentenza succintamente motivata, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 1° ottobre 2003, dal Collegio così composto:

Dott. Calogero Piscitello Presidente

Dott. Antonio Pasca Consigliere

Dott. Orazio Ciliberti Primo Referendario estensore

IL PRESIDENTE

L’ESTENSORE

Depositata in Segreteria il 1° ottobre 2003.