Parere n. 178/03

 

Acquedotto pugliese S.p.a. – Personale – Mobilità – Art.30 d.lgs.165/2001 – Inapplicabilità.

 

 

Sintesi. Le disposizioni in materia di mobilità volontaria dei pubblici dipendenti previste dal d.lgs.n.165/2001 si applicano al solo personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni (di cui all’art.1, comma 2, del medesimo decreto). Pertanto, di regola, salvo diversa disposizione, esse non trovano applicazione dopo la trasformazione di un ente in società per azioni.

 

 

 

Uppa Prot. n. 813/9

 

 

Oggetto: personale Acquedotto pugliese S.p.a..

 

 

 

Con lettera del 10 febbraio u.s. (prot. n.M/11511-1200, 1184, 560, 418, 642, 2943), si è richiesto un parere in merito alle richieste di trasferimento per mobilità nei ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno che provengono da parte di dipendenti dell’Acquedotto pugliese S.p.a..

 

Al riguardo, si ritiene che, essendo ormai intervenuta la trasformazione in società per azioni dell’Ente autonomo acquedotto pugliese, il rapporto di lavoro del personale sia disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva, così come previsto dal d.lgs. n.141/1999 (art.5, c.1), recante “Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della L. 15 marzo 1997, n.59”.

 

Pertanto, si concorda con quanto rappresentato da codesta Amministrazione, che ha rilevato che il citato d.lgs. n.141/1999 non ha previsto l’applicazione al predetto personale delle disposizioni sulla mobilità volontaria dei dipendenti pubblici (di cui all’art.30 del d.lgs. n.165/2001, ex art.33 del d.lgs. n.29/1993).

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

Francesco Verbaro