AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONIContratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
comparto sanita' - Triennio 2016-2018
(GU n.233 del 6-10-2018 - Suppl. Ordinario n. 47)
Il giorno 21 maggio 2018, alle ore 14,30, presso la sede
dell'Aran ha avuto luogo l'incontro tra:
l'A.Ra.N. nella persona del presidente dott. Sergio Gasparrini
(firmato) e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali Confederazioni sindacali
FP CGIL (firmato) CGIL (firmato)
CISL FP (firmato) CISL (firmato)
UIL FPL (firmato) UIL (firmato)
FIALS (firmato) CONFSAL (firmato)
NURSIND (non firmato) CGS (non firmato)
FSI (firmato) USAE (firmato)
NURSING UP (non firmato) CSE (non firmato)
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto
Sanitŕ relativo al triennio 2016-2018.
Allegato CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO del comparto SANITA' Periodo 2016-2018 Indice Titolo I - Disposizioni generali Capo I - Applicazione, durata, tempi e decorrenza Art. 1 - Campo di applicazione Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto Titolo II - Relazioni sindacali Capo I - Sistema delle relazioni sindacali Art. 3 - Obiettivi e strumenti Art. 4 - Informazione Art. 5 - Confronto Art. 6 - Confronto regionale Art. 7 - Organismo paritetico per l'innovazione Art. 8 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie Art. 9 - Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure Art. 10 - Clausole di raffreddamento Art. 11 - Decorrenza e disapplicazioni Titolo III - Ordinamento professionale Capo I - Sistema di classificazione professionale Art. 12 - Commissione paritetica per la revisione del sistema di classificazione professionale Art. 13 - Istituzione nuovi profili per le attivitŕ di comunicazione e informazione Capo II - Incarichi funzionali Art. 14 - Definizione degli incarichi di funzione Art. 15 - Modifica della denominazione dei profili di «esperto» Art. 16 - Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior Art. 17 - Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale appartenente ai ruoli amministrativo tecnico e professionale Art. 18 - Istituzione e graduazione degli incarichi di funzione Art. 19 - Conferimento, durata e revoca degli incarichi di funzione Art. 20 - Trattamento economico accessorio degli incarichi Art. 21 - Indennita' di coordinamento ad esaurimento Art. 22 - Norma transitoria Art. 23 - Decorrenza e disapplicazioni Titolo IV - Rapporto di lavoro Capo I - Costituzione del rapporto di lavoro Art. 24 - Il contratto individuale di lavoro Art. 25 - Periodo di prova Art. 26 - Ricostituzione del rapporto di lavoro Art. 26 bis - Decorrenza e disapplicazioni Capo II - Istituti dell'orario di lavoro Art. 27 - Orario di lavoro Art. 28 - Servizio di pronta disponibilita' Art. 29 - Riposo settimanale Art. 30 - Lavoro notturno Art. 31 - Lavoro straordinario Art. 32 - Decorrenza e disapplicazioni Capo III - Ferie e festivita' Art. 33 - Ferie e recupero festivita' soppresse Art. 34 - Ferie e riposi solidali Art. 35 - Decorrenza e disapplicazioni Capo IV - Permessi, assenze e congedi Art. 36 - Permessi giornalieri retribuiti Art. 37 - Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari Art. 38 - Permessi previsti da particolari disposizioni di legge Art. 39 - Congedi per le donne vittime di violenza Art. 40 - Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici Art. 41 - Permessi orari a recupero Art. 42 - Assenze per malattia Art. 43 - Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita Art. 44 - Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermita' dovute a causa di servizio Art. 45 - Congedi dei genitori Art. 46 - Congedo parentale su base oraria Art. 47 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche Art. 48 - Diritto allo studio Art. 49 - Richiamo alle armi Art. 50 - Unioni civili Art. 51 - Decorrenza e disapplicazioni Capo V - Mobilita' Art. 52 - Integrazione ai criteri per la mobilita' volontaria del personale Capo VI - Formazione del personale Art. 53 - Principi generali e finalita' della formazione Art. 54 - Destinatari e processi della formazione Art. 55 - Formazione continua ed ECM Art. 56 - Decorrenza e disapplicazioni Titolo V - Tipologie flessibili del rapporto di lavoro Capo I - Lavoro a tempo determinato Art. 57 - Contratto di lavoro a tempo determinato Art. 58 - Trattamento economico - normativo del personale con contratto a tempo determinato Capo II - Somministrazione di lavoro a tempo determinato Art. 59 - Contratto di somministrazione Capo III - Lavoro a tempo parziale Art. 60 - Rapporto di lavoro a tempo parziale Art. 61 - Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale Art. 62 - Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale Art. 63 - Decorrenza e disapplicazioni Titolo VI - Responsabilita' disciplinare Art. 64 - Obblighi del dipendente Art. 65 - Sanzioni disciplinari Art. 66 - Codice disciplinare Art. 67 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare Art. 68 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale Art. 69 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale Art. 70 - Determinazione concordata della sanzione Art. 71 - Decorrenza e disapplicazioni Titolo VII - Estinzione del rapporto di lavoro Art. 72 - Termini di preavviso Art. 73 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro Art. 74 - Decorrenza e disapplicazioni Titolo VIII - Trattamento economico Capo I - Struttura della retribuzione ed incrementi tabellari Art. 75 - Struttura della retribuzione Art. 76 - Incrementi degli stipendi tabellari Art. 77 - Effetti dei nuovi stipendi Art. 78 - Elemento perequativo Art. 79 - Decorrenza e disapplicazioni Capo II - Fondi Art. 80 - Fondo condizioni di lavoro e incarichi Art. 81 - Fondo premialita' e fasce Art. 82 - Differenziazione del premio individuale Art. 83 - Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale Art. 84 - Risorse destinate agli obiettivi organizzativi ed individuali Art. 85 - Decorrenza e disapplicazioni Capo III - Indennita' Art. 86 - Indennita' per particolari condizioni di lavoro Art. 87 - Indennita' per l'assistenza domiciliare Art. 88 - Indennita' SERT Art. 89 - Indennita' professionale specifica del personale del ruolo sanitario della categoria B, livello economico BS Art. 90 - Indennita' professionale specifica spettante al personale del ruolo sanitario - profili di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica ed ex operatore professionale dirigente - destinatari del passaggio dalla posizione D a Ds Art. 91 - Altre indennita' professionali specifiche Art. 92 - Indennita' di bilinguismo Art. 93 - Decorrenza e disapplicazioni Titolo IX - Istituti normo-economici Art. 94 - Welfare integrativo Art. 95 - Trattamento di trasferta Art. 96 - Decorrenza e disapplicazioni Titolo X - Disposizioni finali Art. 97 - Informazione sul Fondo Pensione Complementare Art. 98 - Disapplicazione disposizioni particolari dei precedenti CCNL Art. 99 - Conferme Art. 100 - Disposizioni particolari Tabella A Tabella B Tabella C Tabella D Dichiarazione congiunta n. 1 Dichiarazione congiunta n. 2 Dichiarazione congiunta n. 3 Dichiarazione congiunta n. 4 Dichiarazione congiunta n. 5 Dichiarazione congiunta n. 6
Titolo I Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le aziende ed enti del comparto indicate all'art. 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016. 2. Al personale del comparto, soggetto a mobilita' in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell'Amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o societa', previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 3. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti, RSA ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale, stipulato il 13 luglio 2016 e' riportato nel testo del presente contratto come «Aziende ed Enti». 4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e' riportato come «D.Lgs. n. 165/2001». Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati come «D.Lgs. n. 502 del 1992». 5. Nel testo del presente contratto per «dirigente responsabile» si intende il dirigente preposto alle strutture con gli incarichi individuati dai rispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle leggi regionali di organizzazione. Con il termine di «unita' operativa» si indicano genericamente articolazioni interne delle strutture aziendali cosi' come individuate dai rispettivi ordinamenti, comunque denominate. Art. 2. Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica. 2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle Aziende ed Enti mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Azienda e Enti entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette. 6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art. 47-bis comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, e' riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura e' pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al 50% del predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 165/2001. 7. Il presente CCNL puo' essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalita' sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica puo' aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo. Titolo II Art. 3. Obiettivi e strumenti 1. Il sistema delle relazioni sindacali e' lo strumento per costruire relazioni stabili tra Azienda o Ente e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonche' alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle Aziende ed Enti a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; si migliora la qualita' delle decisioni assunte; si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonche' i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilita' dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le Aziende ed Enti, si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa. 4. La partecipazione e' finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle Aziende ed Enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: informazione; confronto; organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa e' finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, al livello previsto dall'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all'art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure). 6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalita' con cui ciascuna Azienda o Ente assume gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, D.Lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati. L'Osservatorio di cui al presente comma e' anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. Art. 4. Informazione 1. L'informazione e' il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. 2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'Azienda o Ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. 3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da assumere, prima della loro definitiva adozione, ed esprimere osservazioni e proposte. 4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli 5 (Confronto), 6 (Confronto regionale) e 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. Art. 5. Confronto 1. Il confronto e' la modalita' attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente intende adottare. 2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita' previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l'Azienda o Ente e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto e' richiesto da questi ultimi. L'incontro puo' anche essere proposto dall'Azienda o Ente contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non puo' essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, e' redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. 3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie): a) criteri generali relativi all'articolazione dell'orario di lavoro; b) i criteri generali di priorita' per la mobilita' tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell'ambito di processi associativi; c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance; d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione; e) i criteri per la graduazione degli incarichi di funzione, ai fini dell'attribuzione della relativa indennita'; f) il trasferimento o il conferimento di attivita' ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001; g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; h) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilita'. Art. 6. Confronto regionale 1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto dell'art. 40 del D.lgs. n. 165 del 2001, le Regioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, nelle seguenti materie relative: a) all'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all'art. 81, comma 4 lett. a) (Fondo premialita' e fasce) e, in particolare, a quelle destinate all'istituto della produttivita' che dovra' essere sempre piu' orientata ai risultati in conformita' degli obiettivi aziendali e regionali; b) alle metodologie di utilizzo da parte delle Aziende ed Enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale di cui all'art. 39, comma 4 del CCNL 7 aprile 1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennita' di qualificazione professionale e dell'indennita' professionale specifica); c) alla modalita' di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa di cui all'art. 39, comma 8 del CCNL 7 aprile 1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennita' di qualificazione professionale e dell'indennita' professionale specifica); d) alle linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale. 2 Nei processi di riorganizzazione o riordino che prevedano modifiche degli ambiti aziendali il tavolo di confronto di cui al presente articolo trattera' le seguenti materie: a) criteri di scorporo o aggregazione dei fondi nei casi di modifica degli ambiti aziendali; b) criteri generali relativi ai processi di mobilita' e riassegnazione del personale. 3. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) rimangono, comunque, ferme tutte le disposizioni contrattuali previste per la formazione dei fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e 81 (Fondo premialita' e fasce), nonche' le modalita' di incremento ivi stabilite. 4. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale il confronto in sede regionale valutera', sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro precario e ai processi di stabilizzazione, tenuto conto della garanzia di continuita' nell'erogazione dei LEA, anche in relazione alla scadenza dei contratti a termine. Art. 7. Organismo paritetico per l'innovazione 1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza una modalita' relazionale consultiva finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) su tutto cio' che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'Azienda o Ente. 2. L'organismo di cui al presente articolo e' la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalita', della qualita' del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche e ai piani di formazione, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - al fine di formulare proposte all'Azienda o Ente o alle parti negoziali della contrattazione integrativa. 3. L'organismo paritetico per l'innovazione: a) ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), nonche' da una rappresentanza dell'Azienda o Ente, con rilevanza pari alla componente sindacale; b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'Azienda o Ente manifesti un'intenzione di progettualita' organizzativa innovativa, complessa, per modalita' e tempi di attuazione, e sperimentale; c) puo' trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di fattibilita', alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'Azienda o Ente; d) puo' adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento; e) puo' svolgere analisi, indagini e studi, anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale). 4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilita' secondo quanto previsto al comma 3, lett. c). 5. Costituiscono inoltre oggetto di informazione, con cadenza semestrale, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale). Art. 8. Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata al comma 3, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 4. 2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello di singola Azienda o Ente («contrattazione integrativa aziendale»). 3. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui e' individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 5. Sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale: a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalita' di utilizzo all'interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e 81 (Fondo premialita' e fasce) del presente CCNL; b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance; c) criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche; d) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; e) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo; f) l'elevazione del contingente complessivo dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 60, comma 7 (Rapporto di lavoro a tempo parziale); g) l'elevazione della percentuale massima del ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 57, comma 3 (Contratto di lavoro a tempo determinato); h) l'eventuale previsione di ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per la fruizione dei permessi per il diritto alla studio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, comma 5 (Diritto allo studio) e nei limiti di cui al comma 1 di tale articolo, nonche' le eventuali ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza nella fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 48, comma 8 (Diritto allo studio); i) le condizioni, i criteri e le modalita' per l'utilizzo dei servizi socio/ricreativi eventualmente previsti per il personale, da parte dei lavoratori somministrati, ai sensi dell'art. 59, comma 4 (Contratto di somministrazione); j) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilita' oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; k) i riflessi sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' delle innovazioni inerenti l'organizzazione di servizi; l) l'eventuale elevazione dell'indennita' di pronta disponibilita' con onere a carico del Fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi); m) l'eventuale elevazione dell'indennita' di lavoro notturno con onere a carico del Fondo di cui all'art. 80(Fondo condizioni di lavoro e incarichi); n) l'eventuale innalzamento dei tempi previsti dall'art. 27, commi 11 e 12 (Orario di lavoro), per le operazioni di vestizione e svestizione, nonche' per il passaggio di consegne, di ulteriori e complessivi 4 minuti, nelle situazioni di elevata complessita' nei reparti o nel caso in cui gli spogliatoi non siano posti nelle vicinanze dei reparti. Art. 9. Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 8, comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalita' di utilizzo di cui all'art. 8, comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), possono essere negoziati con cadenza annuale. 2. L'Azienda o Ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 8, comma 4 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L'Azienda o Ente convoca i soggetti sindacali di cui all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 10 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 8, comma 5, lettere f), g), h), i), j), k), n) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). 5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 8, comma 5, lettere a), b), c), d), e), l), m) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 10 (Clausole di raffreddamento), l'Azienda o Ente interessato puo' provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e' fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 6. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, e' inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'Azienda o Ente puo' autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna Azienda o Ente, dei successivi contratti collettivi integrativi. 8. Le Azienda o Enti sono tenuti a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica. Art. 10. Clausole di raffreddamento 1. Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato a principi di responsabilita', correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed e' orientato alla prevenzione dei conflitti. 2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate. 3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso. Art. 11.
Decorrenza e disapplicazioni
1. Con l'entrata in vigore del presente titolo sulle relazioni
sindacali ai sensi dell'art. 2, comma 2 (Durata, decorrenza, tempi e
procedure di applicazione del contratto), del presente CCNL, cessano
di avere efficacia e sono pertanto disapplicate tutte le disposizioni
in materia di relazioni sindacali ovunque previste nei precedenti
CCNL del comparto.
Titolo III Art. 12.
Commissione paritetica per la revisione
del sistema di classificazione professionale
1. Le parti concordano sull'opportunita' di avviare il processo
di innovazione del sistema di classificazione professionale del
personale del Servizio sanitario nazionale individuando le soluzioni
piu' idonee a garantire l'ottimale bilanciamento delle esigenze
organizzative e funzionali delle Aziende ed Enti sanitari con quelle
di riconoscimento e valorizzazione della professionalita' dei
dipendenti.
2. Le parti ritengono che la finalita' del SSN, in coerenza con
la Costituzione e con gli orientamenti dell'Organizzazione mondiale
della sanita', cioe' la tutela della salute intesa come stato di
completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza
di malattia, debba essere attuata non solo in un sistema sanitario
inteso in senso stretto, bensi' dando corso ad un'articolata e
complessa attivita', coinvolgente una piu' ampia platea di
professionisti ed operatori, nel contesto di congruenti, nuovi
modelli organizzativi.
3. Le parti convengono sull'opportunita' di prevedere una fase
istruttoria che consenta di acquisire ed elaborare tutti gli elementi
di conoscenza sull'attuale sistema di classificazione professionale,
nonche' di verificare le possibilita' di una sua evoluzione e
convergenza in linea con le finalita' indicate al comma 1, nella
prospettiva di pervenire ad un modello maggiormente idoneo a
valorizzare le competenze professionali e ad assicurare una migliore
gestione dei processi lavorativi.
4. Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 3, in
coerenza con le finalita' indicate, e' istituita presso l'Aran, entro
trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, con la
partecipazione di rappresentanti designati dal comitato di settore,
una specifica Commissione paritetica tra Aran e Parti firmatarie,
alla quale sono affidati, in particolare, i seguenti compiti:
a) individuare linee di evoluzione e sviluppo dell'attuale
classificazione del personale, per la generalita' delle aree
professionali, verificando in particolare le possibilita' di una
diversa articolazione e semplificazione delle categorie, dei livelli
economici e delle fasce; a tal fine, sara' operata una verifica delle
declaratorie di categoria in relazione alle innovazioni legislative,
ai contenuti del Patto per la Salute tra Stato e Regioni, ai
cambiamenti dei processi lavorativi indotti dalla evoluzione
scientifica e tecnologica; sara' inoltre attuata una conseguente
verifica dei contenuti professionali in relazione a nuovi modelli
organizzativi;
b) effettuare una analisi delle declaratorie, delle
specificita' professionali e delle competenze avanzate ai fini di una
loro valorizzazione;
c) effettuare una analisi degli strumenti per sostenere lo
sviluppo delle competenze professionali e per riconoscere su base
selettiva il loro effettivo accrescimento, anche in relazione allo
sviluppo della qualita' dei servizi e dell'efficacia dell'intervento
sanitario e sociosanitario;
d) rivedere i criteri di progressione economica del personale
all'interno delle categorie, in correlazione con la valutazione delle
competenze professionali acquisite e dell'esperienza professionale
maturata;
e) verificare la possibilita' di prevedere, in conseguenza
dell'evoluzione normativa e del riordino delle professioni
nell'ambito del sistema sanitario nazionale, con particolare
riferimento all'istituzione della nuova area delle professioni
socio-sanitarie di cui all'art. 5 della legge n. 3/2018, la
suddivisione del personale nelle seguenti aree prestazionali:
Area delle professioni sanitarie;
Area delle professioni socio-sanitarie;
Area di amministrazione dei fattori produttivi;
Area tecnico-ambientale;
f) delineare la funzione delle aree di cui alla lettera
precedente nel modello di classificazione, configurandole come
aggregazioni di profili aventi un carattere prestazionale finalizzato
all'orientamento del risultato aziendale in termini di migliore
efficienza ed efficacia degli interventi;
g) individuazione di eventuali nuovi profili non sanitari (ad
esempio: autisti soccorritori);
h) valutare e verificare l'attuale sistema delle indennita' in
relazione all'evoluzione dei modelli di classificazione
professionale.
5. La Commissione concludera' i suoi lavori entro il prossimo
mese di luglio, formulando proposte organiche alle parti negoziali
sui punti indicati al comma 4.
6. E' disapplicato l'art. 9 del CCNL del 19 aprile 2004
(Commissione paritetica per il sistema di classificazione).
Art. 13.
Istituzione nuovi profili per le attivita'
di comunicazione e informazione
1. Nel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico, al
fine di valorizzare e migliorare le attivita' di informazione e di
comunicazione svolte dalle pubbliche amministrazioni, sono previsti
profili professionali idonei a garantire l'ottimale attuazione dei
compiti e funzioni connessi alle suddette attivita'.
2. Tenuto conto del sistema di classificazione del personale di
cui all'allegato 1 del CCNL del 7 aprile 1999 come modificato
dall'Allegato 1 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e
dall'Allegato 1 del CCNL del 19 aprile 2004, il comma 3 definisce i
«contenuti professionali di base» delle attivita' di informazione e
di comunicazione.
3. In linea con quanto previsto nei precedenti commi, i suddetti
contenuti professionali di base, nell'ambito del ruolo professionale,
sono cosi' articolati e definiti:
a) Settore Comunicazione
Categoria D
Gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna ed
interna in relazione ai fabbisogni dell'utenza ed agli obiettivi
dell'Azienda o Ente, definizione di procedure interne per la
comunicazione istituzionale, raccordo i processi di gestione dei siti
internet, nell'ottica dell'attuazione delle disposizioni di materia
di trasparenza e della comunicazione esterna dei servizi erogati
dall'Azienda o Ente e del loro funzionamento.
Profili di riferimento: specialista della comunicazione
istituzionale.
b) Settore Informazione
Categoria D
Gestione e coordinamento dei processi di informazione sviluppati
in stretta connessione con gli obiettivi istituzionali dell'Azienda o
Ente; promozione e cura dei collegamenti con gli organi di
informazione; individuazione e/o implementazione di soluzioni
innovative e di strumenti che possano garantire la costante e
aggiornata informazione sull'attivita' istituzionale dell'Azienda o
Ente; gestione degli eventi, dell'accesso civico e delle
consultazioni pubbliche.
Profili di riferimento: specialista nei rapporti con i media,
giornalista pubblico.
Capo II Art. 14.
Definizione degli incarichi di funzione
1. Sono istituiti, nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e
professionale, i seguenti incarichi di funzione:
Incarico di organizzazione;
Incarico professionale.
Gli specifici contenuti e requisiti dei suddetti incarichi in
relazione ai diversi ruoli di appartenenza sono quelli descritti
negli articoli seguenti.
2. Gli incarichi richiedono anche lo svolgimento di funzioni con
assunzione diretta di elevate responsabilita' aggiuntive e/o
maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della
categoria e del profilo di appartenenza.
3. Le Aziende ed Enti provvederanno a definire il sistema degli
incarichi in conformita' a quanto previsto nel presente CCNL.
Art. 15.
Modifica della denominazione dei profili di «esperto»
1. A far data dall'entrata in vigore del presente CCNL, nei
profili di tutte le categorie e dei relativi livelli economici, la
denominazione «esperto» viene sostituita dalla denominazione
«senior».
Art. 16.
Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale
del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale
assistente sociale ed assistente sociale senior
1. Per il personale del ruolo sanitario e dei profili di
collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale
senior gli incarichi di funzione sono declinati secondo i criteri e i
requisiti definiti nei commi seguenti.
2. L'incarico di organizzazione comporta l'assunzione di
specifiche responsabilita' nella gestione dei processi assistenziali
e formativi connessi all'esercizio della funzione sanitaria e
sociosanitaria.
3. L'incarico di organizzazione va graduato secondo i criteri di
complessita' definiti dalla regolamentazione di ogni singola Azienda
o Ente.
4. La funzione di coordinamento prevista dalla legge n. 43 del
2006 e' confermata e valorizzata all'interno della graduazione
dell'incarico di organizzazione, anche in relazione all'evoluzione
dei processi e modelli organizzativi ed all'esperienza e
professionalita' acquisite.
5. Per l'esercizio della sola funzione di coordinamento, e'
necessario il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 e 5
della legge n. 43/2006. Il requisito richiesto per il conferimento
degli ulteriori incarichi di organizzazione e' il possesso di almeno
cinque anni di esperienza professionale nella categoria D. La laurea
magistrale specialistica rappresenta un elemento di valorizzazione ai
fini dell'affidamento degli incarichi di maggiore complessita'.
6. L'incarico professionale, in attuazione del dettato di cui
all'articolo 6 della legge n. 43/2006 nonche' di quanto contenuto nei
decreti istitutivi dei profili professionali ex terzo comma
dell'art.6 del D.Lgs. n. 502/92 puo' essere di «professionista
specialista» o di «professionista esperto». Nell'ambito delle
specifiche aree di intervento delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione
nonche' della professione di ostetrica e in relazione alle istituende
aree di formazione complementare post diploma, sono istituiti
incarichi professionali per l'esercizio di compiti derivanti dalla
specifica organizzazione delle funzioni delle predette aree prevista
nell'organizzazione aziendale. Tali compiti sono aggiuntivi e/o
maggiormente complessi e richiedono significative, elevate ed
innovative competenze professionali rispetto a quelle del profilo
posseduto.
7. Il requisito per il conferimento dell'incarico di
«professionista specialista» e' il possesso del master specialistico
di primo livello di cui all'art. 6 della legge n. 43/2006 secondo gli
ordinamenti didattici universitari definiti dal Ministero della
salute e il Ministero dell'universita', su proposta dell'Osservatorio
nazionale per le professioni sanitarie, ricostituito presso il MIUR
con il decreto interministeriale 10 marzo del 2016 e sentite le
Regioni.
8. Il requisito per il conferimento dell'incarico di
«professionista esperto» e' costituito dall'aver acquisito,
competenze avanzate, tramite percorsi formativi complementari
regionali ed attraverso l'esercizio di attivita' professionali
riconosciute dalle stesse regioni.
9. Gli incarichi di organizzazione di cui al comma 3, relativi
all'unita' di appartenenza, sono sovraordinati agli incarichi di
«professionista specialista» e di «professionista esperto».
Art. 17.
Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale
appartenente ai ruoli amministrativo tecnico e professionale
1. Per il personale appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico
e professionale gli incarichi di funzione possono essere o di
organizzazione o professionale.
2. L'incarico di organizzazione comporta funzioni di gestione di
servizi di particolare complessita', caratterizzate da elevato grado
di autonomia gestionale e organizzativa e che possono richiedere
anche l'attivita' di coordinamento di altro personale.
3. L'incarico di organizzazione e' di un'unica tipologia e va
graduato secondo i criteri di complessita' definiti dalla
regolamentazione di ogni singola Azienda o Ente.
4. L'incarico professionale comporta attivita' con contenuti di
alta professionalita' e specializzazione correlate alla iscrizione ad
albi professionali ove esistente.
5. Il requisito richiesto per l'incarico di organizzazione e' il
possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nel
profilo d'appartenenza e in categoria D. Il requisito richiesto per
l'incarico professionale e' il possesso di almeno cinque anni di
esperienza professionale nel profilo d'appartenenza e in categoria D
nonche' il titolo di abilitazione ove esistente. In tale ultimo caso,
il conferimento dell'incarico potra' comportare l'iscrizione al
relativo albo, sempre ove esistente, se necessario ai fini dello
svolgimento dello stesso.
Art. 18.
Istituzione e graduazione degli incarichi di funzione
1. Le Aziende e gli Enti in relazione alle esigenze di servizio e
sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di
organizzazione nonche' delle scelte di programmazione sanitaria e
sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono, con gli atti
previsti dagli stessi, gli incarichi di cui ai precedenti articoli
nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato «Condizioni
di lavoro e incarichi».
2. Le Aziende e gli Enti provvedono alla graduazione degli
incarichi di funzione e individuano l'importo della relativa
indennita' entro il valore minimo e massimo previsti nel successivo
art. 20, comma 3 (Trattamento economico accessorio degli incarichi).
3. Nella graduazione degli incarichi si dovra', in ogni caso,
tenere conto della dimensione organizzativa di riferimento, del
livello di autonomia e responsabilita' della posizione, del tipo di
specializzazione richiesta, della complessita' ed implementazione
delle competenze, della valenza strategica rispetto agli obiettivi
dell'Azienda o Ente.
4. La sovraordinazione tra gli incarichi e' determinata dal
livello di complessita' connesso a ciascuno di essi secondo il
modello organizzativo presente nell'Azienda o Ente nel rispetto di
quanto previsto nei commi 3 e 9 dell'art. 16 (Contenuto e requisiti
degli incarichi di funzione per il personale del ruolo sanitario e
dei profili professionali di collaboratore professionale assistente
sociale ed assistente sociale senior).
Art. 19.
Conferimento, durata e revoca degli incarichi di funzione
1. Gli incarichi possono essere conferiti al personale inquadrato
nella categoria D. Gli incarichi di organizzazione sono conferibili
anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora
il valore economico di tali incarichi sia definito in misura
inferiore ad € 3.227,85. In tali casi il valore economico
dell'incarico e' rideterminato in proporzione alla durata della
prestazione lavorativa.
2. Le Aziende e gli Enti formulano in via preventiva i criteri
selettivi e le modalita' per conferire i relativi incarichi.
3. Gli incarichi sono attribuiti dall'Azienda o Ente a domanda
dell'interessato sulla base di avviso di selezione.
4. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto e
motivato che ne riporta i contenuti ivi inclusi, in particolare, la
descrizione delle linee di attivita'.
5. L'incarico e' a termine. L'Azienda o Ente sulla base delle
proprie esigenze organizzative ne determina la durata tra un minimo
di tre anni e un massimo di cinque anni. Gli incarichi possono essere
rinnovati, previa valutazione positiva, senza attivare la procedura e
di cui al comma 3, per una durata massima complessiva di dieci anni.
6. La revoca degli incarichi prima della scadenza puo' avvenire,
con atto scritto e motivato, per diversa organizzazione dell'ente
derivante dalla modifica dell'atto aziendale o per valutazione
negativa o anche per il venir meno dei requisiti richiesti per
l'attribuzione.
7. La revoca dell'incarico comporta la perdita del trattamento
economico accessorio relativo alla titolarita' dello stesso cosi'
come definito nel comma 1 del successivo articolo 20 (Trattamento
economico accessorio degli incarichi). In tal caso, il dipendente
resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito
alle funzioni del profilo di appartenenza con corresponsione del
relativo trattamento economico.
8. Nel periodo di permanenza nell'incarico, il dipendente puo'
partecipare alle selezioni per la progressione economica qualora sia
in possesso dei relativi requisiti.
9. Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra
loro.
Art. 20.
Trattamento economico accessorio degli incarichi
1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare
degli incarichi e' finanziato con le risorse del fondo denominato
«Condizioni di lavoro e incarichi» ed e' costituito dall'indennita'
d'incarico. Restano ferme la corresponsione dell'indennita'
professionale specifica per i profili per i quali e' prevista,
nonche' dei compensi per la performance e la remunerazione delle
particolari condizioni di lavoro di cui al Titolo VIII Capo III
(Indennita').
2. L'indennita' relativa agli incarichi di organizzazione assorbe
il compenso per il lavoro straordinario. Tale compenso e' comunque
spettante qualora il valore di tali incarichi sia definito in misura
inferiore ad euro 3.227,85.
3. L'indennita' d'incarico va da un minimo di € 1.678,48 ad un
massimo di € 12.000,00 annui lordi per tredici mensilita', in
relazione a quanto risultante dal provvedimento di graduazione e in
relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo dell'Azienda o
Ente.
4. Il risultato delle attivita' svolte dai dipendenti titolari di
incarico di funzione e' soggetto a specifica valutazione annuale
nonche' a valutazione finale al termine dell'incarico.
5. La valutazione annuale e' effettuata nell'ambito del ciclo
della performance ed il suo esito positivo da' titolo alla
corresponsione dei premi di cui all'art. 81, comma 6.
6. Le Aziende e gli Enti prima di procedere alla definitiva
formalizzazione di una valutazione negativa acquisiscono, in
contraddittorio, le considerazioni del dipendente interessato anche
assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato o da persona o legale di sua fiducia. L'esito della
valutazione finale e' rilevante per l'affidamento dello stesso o di
altri incarichi.
Art. 21.
Indennita' di coordinamento ad esaurimento
1. Resta ferma la corresponsione, prevista dall'art. 10, comma 2,
del CCNL del 20 settembre 2001 II biennio economico (Coordinamento),
dell'indennita' di coordinamento - parte fissa - in via permanente ai
collaboratori professionali sanitari - caposala - gia' appartenenti
alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto
2001, nella misura annua lorda di euro 1549,37 cui si aggiunge la
tredicesima mensilita'.
2. L'indennita' di cui al comma 1 compete in via permanente -
nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai
collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline
nonche' ai collaboratori professionali - assistenti sociali - gia'
appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le Aziende ed
Enti abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa
verifica, ne abbiano riconosciuto con atto formale lo svolgimento al
31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti
appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art.8, comma 5
del CCNL del 20 settembre 2001 - II biennio economico (Utilizzazione
delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico - profilo
di assistente sociale).
3. L'indennita' di coordinamento di cui al presente articolo e'
assorbita dall'indennita' di incarico di cui all'art. 20 (Trattamento
economico accessorio degli incarichi) attribuita in relazione al
conferimento di uno degli incarichi ivi previsti.
Art. 22.
Norma transitoria
1. Gli incarichi di posizione e coordinamento attribuiti alla
data di sottoscrizione del presente CCNL ovvero quelli che saranno
conferiti in virtu' di una procedura gia' avviata alla medesima data,
restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione
ed assegnazione degli incarichi di funzione.
Art. 23.
Decorrenza e disapplicazioni
1. Con l'entrata in vigore del presente capo ai sensi dell'art.
2, comma 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto) del presente CCNL, cessano di avere efficacia i seguenti
articoli:
art. 20 del CCNL del 7 aprile 1999 «Posizioni organizzative e
graduazione delle funzioni»;
art. 21 del CCNL del 7 aprile 1999 e art. 11 del CCNL del 20
settembre 2001 «Affidamento degli incarichi per le posizioni
organizzative e loro revoca - Indennita' di funzione»;
art. 36 del CCNL del 7 aprile 1999, art. 11 del CCNL del 20
settembre 2001 e art. 49 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001
«Misura dell'indennita' di funzione»;
art. 10 CCNL del 20 settembre 2001 - II biennio economico,
art.5 CCNL integrativo del 20 settembre 2001, art. 19 del CCNL del 19
aprile 2004 e art. 4 CCNL del 10 aprile 2008 «Coordinamento».
2. In tutti gli articoli dei CCNL vigenti in cui si fa espresso
riferimento a posizione organizzativa e coordinamento e relative
indennita' la dizione deve intendersi riferita agli incarichi del
presente capo e alle relative indennita' con la decorrenza fissata
nel presente articolo.
Titolo IV Art. 24.
Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e'
costituito e regolato da contratti individuali, secondo le
disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente
contratto collettivo. Il Contratto di lavoro a tempo indeterminato e
a tempo pieno costituisce la forma ordinaria di rapporto di lavoro
per tutte le Aziende ed Enti del SSN.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta
la forma scritta, sono comunque indicati:
a. tipologia del rapporto di lavoro;
b. data di inizio del rapporto di lavoro;
c. categoria, profilo professionale e livello retributivo
iniziale;
d. attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di
assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari;
e. durata del periodo di prova;
f. sede di prima destinazione dell'attivita' lavorativa;
g. termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo
determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro
e' regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di
preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto,
senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'assunzione puo' avvenire con rapporto di lavoro a tempo
pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto
individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione
dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui
all'art. 61, comma 2.
5. L'azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto
di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il
destinatario, anche in via telematica, a presentare la documentazione
prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di
lavoro, indicata nel bando di concorso o selezione, assegnandogli un
termine non inferiore a trenta giorni. Su richiesta dell'interessato,
il termine assegnato dall'azienda puo' essere prorogato di ulteriori
quindici giorni per comprovato impedimento. Nello stesso termine il
destinatario, sotto la sua responsabilita', deve dichiarare, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art.
53 del D.Lgs. n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai
documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di
opzione per la nuova azienda o ente, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 25.
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l'azienda
comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Art. 25.
Periodo di prova
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato e'
soggetto ad un periodo di prova, la cui durata e' stabilita come
segue:
a. due mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria A e B;
b. sei mesi per le restanti categorie.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene
conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia
e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal CCNL. In
tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto e' risolto.
In tale periodo, al dipendente compete lo stesso trattamento
economico previsto per il personale non in prova. In caso di
infortunio sul lavoro, malattia professionale o malattia per causa di
servizio si applica l'art. 44.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del
comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per
le corrispondenti assenze del personale non in prova.
5. Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al comma 1, nel
restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita'
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti
dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione
alla controparte. Il recesso dell'Azienda o Ente deve essere
motivato.
6. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro
sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende
confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal
giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
8. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della
tredicesima mensilita' ove maturati.
9. Il dipendente proveniente dalla stessa azienda o ente durante
il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto e, in
caso di mancato superamento della stessa, e' reintegrato, a domanda,
nella categoria e profilo professionale di provenienza.
10. Al dipendente gia' in servizio a tempo indeterminato presso
un'azienda o ente del comparto, vincitore di concorso presso altra
amministrazione anche di diverso comparto, puo' essere concesso un
periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza
dell'anzianita', per la durata del periodo di prova, di cui al
presente articolo, ai sensi dell'art. 12, comma 8, lett. a) del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001 (Aspettativa).
11. Durante il periodo di prova, l'azienda o ente puo' adottare
iniziative per la formazione del personale neo-assunto. Il dipendente
puo' essere applicato a piu' servizi dell'azienda o ente presso cui
svolge il periodo di prova, ferma restando la sua utilizzazione in
mansioni proprie della qualifica di appartenenza.
12. Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle
Aziende ed Enti del comparto che lo abbiano gia' superato nella
medesima categoria, profilo e disciplina, ove prevista.
13. Possono essere inoltre esonerati dal periodo di prova i
dipendenti che abbiano gia' svolto periodi di rapporto di lavoro,
anche a tempo determinato, nel medesimo o corrispondente profilo,
anche in altre amministrazioni pubbliche.
14. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per
esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del
rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto dell'art.
24, comma 5, il contratto e' stipulato con riserva di acquisizione
dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il
dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti
in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione, il rapporto e'
risolto con effetto immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126
c.c.
Art. 26.
Ricostituzione del rapporto di lavoro
1. Il dipendente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per
proprio recesso o per motivi di salute puo' richiedere, entro cinque
anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la
ricostituzione dello stesso.
2. L'azienda si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni
dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente e' ricollocato
nella categoria e profilo rivestiti al momento delle dimissioni,
secondo il sistema di classificazione applicato nell'azienda all'atto
della ricostituzione del rapporto di lavoro. Allo stesso e'
attribuito il trattamento economico iniziale del profilo, con
esclusione delle fasce retributive e della R.I.A. a suo tempo
eventualmente maturate.
3. La stessa facolta' di cui al comma 1 e' data al dipendente,
senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge
relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in
correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei
paesi dell'Unione europea.
4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del
rapporto di lavoro e', in ogni caso, subordinata alla disponibilita'
del corrispondente posto nella dotazione organica dell'azienda ed al
mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da
parte del richiedente nonche' all'accertamento dell'idoneita' fisica
se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di salute.
5. Qualora il dipendente riammesso goda gia' di trattamento
pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di
riunione di servizi e di divieto di cumulo. Allo stesso, fatte salve
le indennita' percepite agli effetti del trattamento di previdenza
per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione del
rapporto di lavoro, si applica l'art. 46 del CCNL integrativo del 20
settembre 2001 (Trattamento di fine rapporto di lavoro).
6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 59 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 761/1979.
Art. 26-bis
Decorrenza e disapplicazioni
Con l'entrata in vigore del presente capo ai sensi dell'art. 2,
comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti
articoli:
articoli 14 del CCNL del 1° settembre 1995 e 41 del CCNL del 7
aprile 1999 «Il contratto individuale di lavoro»;
articoli 15 del CCNL del 1° settembre 1995 e 41, comma 2, del
CCNL del 7 aprile 1999 «Periodo di prova»;
art. 24 del CCNL del 20 settembre 2001 «Ricostituzione del
rapporto di lavoro».
Capo II Art. 27.
Orario di lavoro
1. L'orario di lavoro ordinario e' di 36 ore settimanali ed e'
funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi
di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l'orario
di lavoro e' articolato su cinque o sei giorni, con orario
convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore.
2. L'articolazione dell'orario di lavoro persegue i seguenti
obiettivi:
ottimizzazione delle risorse umane;
miglioramento della qualita' della prestazione;
ampliamento della fruibilita' dei servizi in favore dell'utenza
particolarmente finalizzato all'eliminazione delle liste di attesa;
miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture,
servizi ed altre amministrazioni pubbliche;
erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore
pomeridiane per le esigenze dell'utenza.
3. La distribuzione dell'orario di lavoro, tenuto conto che
diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche
coesistere, e' improntata ai seguenti criteri di flessibilita':
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti
che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del
lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei
carichi di lavoro;
b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze
del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle
dodici o ventiquattro ore;
c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b),
con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro
plurisettimanali ed annuali con orari inferiori alle 36 ore
settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale,
potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale,
fino ad un minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a
quattro mesi all'anno, con orario di lavoro settimanale fino ad un
massimo di 44 ore settimanali;
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario
flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale
necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in
maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
e) la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni
continuativi sulle 24 ore, di periodi di riposo conformi alle
previsioni dell'art.7 del D.Lgs. n. 66/2003 tra i turni per
consentire il recupero psico-fisico;
f) una durata della prestazione non superiore alle dodici ore
continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l'attuale
articolazione del turno fosse superiore;
g) priorita' nell'impiego flessibile, purche' compatibile con
la organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in
situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei
dipendenti impegnati in attivita' di volontariato in base alle
disposizioni di legge vigenti;
h) tendenziale riallineamento dell'orario reale con quello
contrattuale.
4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei
ore, il personale, purche' non in turno, ha diritto a beneficiare di
una pausa di almeno trenta minuti al fine del recupero delle energie
psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la
disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20 settembre
2001 e all'art. 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (Mensa). La durata
della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in
funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa e'
inserita, nonche' in relazione alla disponibilita' di eventuali
servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente
nella citta', alla dimensione della stessa citta'. Una diversa e piu'
ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in
ciascun ufficio, puo' essere prevista per il personale che si trovi
nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g).
5. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo
giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie
psicofisiche fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9.
6. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il
ruolo interdisciplinare dei gruppi e la responsabilita' di ogni
operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
7. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dipendente e'
accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi
particolari, modalita' sostitutive e controlli ulteriori sono
definiti dalle singole Aziende ed Enti, in relazione alle oggettive
esigenze di servizio delle strutture interessate. Il ritardo
sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero del
debito orario entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in
cui si e' verificato il ritardo. In caso di mancato recupero, si
opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del
trattamento economico accessorio, come determinato dall'art. 75
(Struttura delle retribuzione). Resta fermo quanto previsto in sede
di codice disciplinare dall'art. 66 (Codice disciplinare) e seguenti.
Per i dipendenti che prestino attivita' lavorativa presso un'unica
sede di servizio, qualora sia necessario prestare temporaneamente
tale attivita', debitamente autorizzata, al di fuori di tale sede,
per esigenze di servizio o per la tipologia di prestazione, il tempo
di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento
dell'attivita' e' da considerarsi a tutti gli effetti orario di
lavoro.
8. Con riferimento all'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003, il limite di
quattro mesi, ivi previsto come periodo di riferimento per il calcolo
della durata media di quarantotto ore settimanali dell'orario di
lavoro, comprensive delle ore di lavoro straordinario, e' elevato a
sei mesi.
9. Al fine di garantire la continuita' assistenziale, da parte
del personale addetto ai servizi relativi all'accettazione, al
trattamento e alle cure delle strutture ospedaliere l'attivita'
lavorativa dedicata alla partecipazione alle riunioni di reparto e
alle iniziative di formazione obbligatoria determina la sospensione
del riposo giornaliero. Il recupero del periodo di riposo non fruito,
per il completamento delle undici ore di riposo, deve avvenire
immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso. Nel caso in
cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la
disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata
protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite nei successivi
sette giorni fino al completamento delle undici ore di riposo.
10. Ai fini del computo del debito orario, l'incidenza delle
assenze pari all'intera giornata lavorativa si considera
convenzionalmente corrispondente all'orario convenzionale di cui al
comma 1 del presente articolo fatto salvo quanto diversamente
previsto dal presente CCNL o dalle disposizioni legislative vigenti.
11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli
appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza,
debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della
prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni
di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di
lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti
complessivi destinati a tali attivita', tra entrata e uscita, purche'
risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di
miglior favore in essere.
12. Nelle unita' operative che garantiscono la continuita'
assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di
consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un
massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e
passaggi di consegne, purche' risultanti dalle timbrature effettuate,
fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.
13. Sono definibili dalle Aziende ed Enti le regolamentazioni di
dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente
articolo.
Art. 28.
Servizio di pronta disponibilita'
1. Il servizio di pronta disponibilita' e' caratterizzato dalla
immediata reperibilita' del dipendente e dall'obbligo per lo stesso
di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalita'
stabilite ai sensi del comma 3.
2. All'inizio di ogni anno le Aziende ed Enti predispongono un
piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione
alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per
l'erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal
piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
3. Le Aziende ed Enti definiscono le modalita' di cui al comma 1
ed i piani per l'emergenza.
4. Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere
il servizio di pronta disponibilita' solo i dipendenti in servizio
presso le unita' operative con attivita' continua ed in numero
strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali
dell'unita'.
5. Il servizio di pronta disponibilita' e' organizzato
utilizzando di norma personale della stessa unita' operativa.
6. Il servizio di pronta disponibilita' va limitato, di norma, ai
turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale.
Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del
lavoratore anche un'intera giornata di riposo compensativo senza
riduzione del debito orario settimanale. In caso di chiamata,
l'attivita' viene computata come lavoro straordinario ai sensi
dell'art. 31 (lavoro straordinario) ovvero trova applicazione l'art.
40 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 (Banca delle ore).
7. La pronta disponibilita' ha durata di dodici ore e da' diritto
ad una indennita' di euro 20,66 lorde per ogni dodici ore, elevabile
in sede di contrattazione integrativa.
7. Due turni di pronta disponibilita' sono prevedibili solo nei
giorni festivi.
8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i
quali, comunque, non possono essere inferiori alle quattro ore,
l'indennita' e' corrisposta proporzionalmente alla sua durata,
maggiorata del 10%.
10. Il personale in pronta disponibilita' chiamato in servizio,
con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente
successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e
consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il
completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per
ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui
al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di
mancato riposo saranno fruite, in un'unica soluzione, nei successivi
sette giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le
regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute
nel presente comma sono definibili dalle Aziende ed Enti.
11. Di norma non potranno essere previsti per ciascun dipendente
piu' di sei turni di pronta disponibilita' al mese.
12. Possono svolgere la pronta disponibilita' i dipendenti
addetti alle attivita' operatorie e nelle strutture di emergenza.
Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo e' escluso
dalla pronta disponibilita':
a) Tutto il personale delle categorie A, B, C e D, profili del
ruolo amministrativo;
b) il personale appartenente alle categorie A, C e D, profili
del ruolo tecnico;
c) il personale appartenente alla categoria D con incarichi di
funzione organizzativi e i profili della riabilitazione della
medesima categoria.
13. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 12, a
tutto il personale appartenente al ruolo tecnico e al personale del
ruolo sanitario appartenente alla categoria D, livello economico Ds,
e' consentita la pronta disponibilita' per eccezionali esigenze di
funzionalita' della struttura.
14. Le Aziende ed Enti potranno valutare eventuali ulteriori
situazioni in cui ammettere la pronta disponibilita', in base alle
proprie esigenze organizzative.
15. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le
risorse del fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e
incarichi). In base ai modelli organizzativi adottati dall'Azienda o
Ente con riguardo alla razionalizzazione dell'orario di lavoro e dei
servizi di pronta disponibilita' che abbiano carattere di stabilita',
si potra' destinare, in tutto o in parte i relativi risparmi alle
finalita' del fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e
incarichi) ovvero rideterminare l'importo dell'indennita' di cui al
comma 7 del presente articolo.
Art. 29.
Riposo settimanale
1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata
domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun
dipendente e' fissato in numero di 52 all'anno, indipendentemente
dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero
non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di
assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il
riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana
successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente
responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di
servizio.
3. Il riposo settimanale non e' rinunciabile e non puo' essere
monetizzato.
4. La festivita' nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti
con la domenica o con il sabato per il personale con orario di lavoro
articolato su cinque giorni non danno luogo a riposo compensativo ne'
a monetizzazione.
5. Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il
servizio prestano la loro opera durante la festivita' nazionale
coincidente con la domenica, si applica la disposizione del comma 2.
6. L'attivita' prestata in giorno festivo infrasettimanale da'
titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta
giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del
compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per
il lavoro straordinario festivo.
7. L'attivita' prestata in giorno feriale non lavorativo, a
seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, da' titolo, a
richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
Art. 30.
Lavoro notturno
1. Svolgono lavoro notturno i lavoratori tenuti ad operare su
turni a copertura delle 24 ore.
2. Eventuali casi di adibizione al lavoro notturno, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lett. b), punto 2 del D.Lgs. 26 novembre 1999,
n. 532, sono individuati dalle Aziende ed Enti.
3. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla
tutela della salute, all'introduzione di nuove forme di lavoro
notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle
relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 26
novembre 1999, n. 532. In quanto alla durata della prestazione rimane
salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei servizi
assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore.
4. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che
comportano l'inidoneita' alla prestazione di lavoro notturno,
accertata dal medico competente, si applicano le disposizioni
dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. E'
garantita al lavoratore l'assegnazione ad altro lavoro o a lavori
diurni.
5. Al lavoratore notturno sono corrisposte le indennita' previste
dall'art. 86, comma 12 (Indennita' per particolari condizioni di
lavoro).
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano
applicazione le disposizioni di legge in materia di lavoro notturno
ivi incluso il D.Lgs. n. 66/2003.
Art. 31.
Lavoro straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a
fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non
possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione
del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario e' espressamente
autorizzata dal dirigente o del responsabile sulla base delle
esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed
Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
Lo stesso puo' esonerare il lavoratore dall'effettuazione di lavoro
straordinario per giustificati motivi d'impedimento derivanti da
esigenze personali e familiari.
3. Le Aziende ed Enti determinano le quote di risorse che in
relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate
ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere
eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate
dal D.Lgs. n. 502 del 1992 (distretti, presidi ospedalieri,
dipartimenti ecc.). L'utilizzo delle risorse all'interno delle unita'
operative delle predette articolazioni aziendali e' flessibile ma il
limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potra'
superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali.
4. Il limite di cui al comma precedente puo' essere elevato,
anche in relazione a particolari esigenze o per specifiche categorie
di lavoratori per non piu' del 5% del personale in servizio e,
comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali.
5. Nella determinazione dei limiti individuali si tiene
particolare conto: del richiamo in servizio per pronta
disponibilita'; della partecipazione a commissioni (ivi comprese
quelle relative a pubblici concorsi indetti dall'Azienda o Ente) o
altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui
non siano previsti specifici compensi; dell'assistenza
all'organizzazione di corsi di aggiornamento.
6. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro
straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate,
possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi
entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze
organizzative e di servizio. La disciplina di cui al presente comma
si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle
ore.
7. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e'
determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario
calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 la retribuzione base
mensile, di cui all'art. 37, comma 2, lett. b del CCNL integrativo
del 20 settembre 2001 (Retribuzione e sue definizioni), comprensiva
del rateo di tredicesima mensilita' ad essa riferita. Per il
personale che fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 27
del CCNL del 7 aprile 1999 (Riduzione dell'orario) il valore del
divisore e' fissato in 151.
8. La maggiorazione di cui al comma 7 e' pari al 15% per lavoro
straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei
giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del
giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno
festivo.
9. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro
straordinario e' quello determinato ai sensi dell'art. 80 (Fondo
condizioni di lavoro e incarichi).
Art. 32.
Decorrenza e disapplicazioni
1. Con l'entrata in vigore del presente capo ai sensi dell'art.
2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure
di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti
articoli:
articoli 26 del CCNL del 7 aprile 1999 e 5 del CCNL del 10
aprile 2008 «Orario di lavoro»;
art. 7 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 «Servizio di
pronta disponibilita'». E' tuttavia confermata la disapplicazione
dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987
ivi prevista al comma 15;
articoli 20 del CCNL del 1° settembre 1995 e 9 del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001 «Riposo settimanale»;
art. 10 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 «Lavoro
notturno»;
articoli 34 del CCNL del 7 aprile 1999 e 39 del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001 «Lavoro straordinario».
Capo III Art. 33.
Ferie e recupero festivita' soppresse
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un
periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo, al dipendente
spetta la retribuzione di cui all'art. 19, comma 1, del CCNL del 1°
settembre 1995 (Ferie e Festivita') come integrato dall'art. 23,
comma 4, del CCNL del 19 aprile 2004 (Disposizioni particolari).
2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su
cinque giorni, in cui il sabato e' considerato non lavorativo, la
durata delle ferie e' di 28 giorni lavorativi.
3. Per i dipendenti che invece hanno un'articolazione oraria su
sei giorni, la durata delle ferie e' di trentadue giorni lavorativi.
4. Ai dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica
amministrazione per i primi tre anni di servizio, comprensivi anche
dei periodi lavorati presso altre pubbliche amministrazioni, spettano
ventisei giorni di ferie in caso di articolazione dell'orario di
lavoro su cinque giorni, oppure trenta giorni di ferie in caso di
articolazione dell'orario di lavoro su sei giorni. Dopo tre anni di
servizio, anche a tempo determinato, spettano rispettivamente
ventotto giorni lavorativi e trentadue giorni lavorativi.
5. Tutti i periodi di ferie indicati nei commi 2, 3, e 4 sono
comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera
"a", della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
6. A tutti i dipendenti sono altresi' attribuite quattro giornate
di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni
previste dalla menzionata legge n. 937/1977. E' altresi' considerata
giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della localita' in cui
il dipendente presta servizio, purche' ricadente in giorno
lavorativo.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata
delle ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio
prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni e'
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui
agli articoli 36 (Permessi giornalieri retribuiti) e 38 (Permessi
previsti da particolari disposizioni di legge) conserva il diritto
alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono
monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11.
Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno
solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto
conto delle richieste del dipendente.
10. L'Azienda o Ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di
garantire la fruizione delle stesse nel termini previsti dalle
disposizioni contrattuali vigenti.
11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono
monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro,
nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni
applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo e'
determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata
fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma
1.
12. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il
dipendente puo' frazionare le ferie in piu' periodi. La fruizione
delle ferie dovra' avvenire nel rispetto dei turni di ferie
prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto
richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di
ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre o, alternativamente, in
caso di dipendenti con figli in eta' compresa nel periodo
dell'obbligo scolastico che ne abbiano fatto richiesta, nel periodo
15 giugno-15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro.
13. Qualora le ferie gia' in godimento siano interrotte o sospese
per motivate ragioni di servizio, il dipendente ha diritto al
rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e
per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie.
Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e
documentate per il periodo di ferie non goduto.
14. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che
non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso
dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre
dell'anno successivo.
15. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente
documentate che si siano protratte per piu' di tre giorni o abbiano
dato luogo a ricovero ospedaliero ovvero da eventi luttuosi che diano
luogo ai permessi di cui all'art. 36, comma 1, lett. b). E' cura del
dipendente informare tempestivamente l'Azienda o Ente ai fini di
consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti.
16. Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui al
secondo periodo di comporto di diciotto mesi che non fa maturare le
ferie, le assenze per malattia o infortunio non riducono il periodo
di ferie spettanti, anche se tali assenze si siano protratte per
l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve
essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle
esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui al comma 14.
Art. 34.
Ferie e riposi solidali
1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente puo'
cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente della stessa azienda
o ente che abbia necessita' di prestare assistenza a figli minori che
necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute:
a) le giornate di ferie nella propria disponibilita' eccedenti
le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve
necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 in
materia di ferie; queste ultime sono quantificate in venti giorni in
caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque
giorni e in 24 giorni in caso di articolazione dell'orario
settimanale di lavoro su sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse di
cui all'art. 33, comma 6 (Ferie e recupero festivita' soppresse).
2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessita'
considerate nel comma 1, possono presentare specifica richiesta
all'Azienda o Ente, reiterabile, di utilizzo di ferie e delle
giornate di riposo per un una misura massima di trenta giorni per
ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione,
comprovante lo stato di necessita' di cure in questione, rilasciata
esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o
convenzionata.
3. L'Azienda o Ente ricevuta la richiesta, rende tempestivamente
nota a tutto il personale l'esigenza, garantendo l'anonimato del
richiedente.
4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base
volontaria, formalizzano per iscritto la propria decisione, indicando
il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.
5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo
offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni
verra' effettuata in misura proporzionale tra tutti i lavoratori
offerenti.
6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo
offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste
siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura
proporzionale tra tutti i richiedenti.
7. Il dipendente richiedente puo' fruire delle giornate cedute
solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di
ferie o di festivita' soppresse allo stesso spettanti, nonche' dei
permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o
familiari e dei riposi compensativi eventualmente maturati.
8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7,
le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilita' del
richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato
la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel
rispetto delle relative discipline contrattuali.
9. Ove, cessino le condizioni di necessita' legittimanti, prima
della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di
riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella
disponibilita' degli offerenti, secondo un criterio di
proporzionalita'.
10. La presente disciplina ha carattere sperimentale e potra'
essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile
estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo
rinnovo contrattuale.
Art. 35.
Decorrenza e disapplicazioni
1. Con l'entrata in vigore del presente capo ai sensi dell'art.2,
comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti
articoli:
articoli 19 del CCNL del 1° settembre 1995, 4 del CCNL
integrativo del 22 maggio 1997 e art. 23, comma 4, del CCNL del 19
aprile 2004 «Ferie e festivita'» fatto salvo quanto previsto
dall'art. 33 (Ferie e recupero festivita' soppresse), comma 1, del
presente CCNL;
art. 8 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 «Compensi per
ferie non godute».
Capo IV Art. 36.
Permessi giornalieri retribuiti
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi giornalieri
retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
a) partecipazione a concorsi od esami - limitatamente ai giorni
di svolgimento delle prove - o per aggiornamento professionale
facoltativo comunque connesso all'attivita' di servizio: giorni otto
all'anno;
b) lutto per il coniuge per i parenti entro il secondo grado e
gli affini entro il primo grado o per il convivente ai sensi
dell'art. 1, comma 36 e 50, della legge n. 76/2016 (Unioni civili e
patto di convivenza): giorni tre per evento da fruire entro sette
giorni lavorativi dal decesso.
2. Il dipendente ha altresi' diritto ad un permesso di quindici
giorni consecutivi in occasione di matrimonio Tale permesso puo'
essere fruito anche entro 45 giorni dalla data in cui e' stato
contratto il matrimonio.
3. I permessi dei commi 1 e 2 possono essere fruiti
cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono
valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio.
4. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera
retribuzione esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro
straordinario nonche' le indennita' che richiedano lo svolgimento
della prestazione lavorativa.
Art. 37.
Permessi orari retribuiti per particolari
motivi personali o familiari
1. Al dipendente, possono essere concesse, a domanda,
compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso
retribuito nell'anno solare per particolari motivi personali o
familiari.
2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
a) non riducono le ferie;
b) non sono fruibili per frazione di ora;
c) sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio;
d) non possono essere fruiti nella stessa giornata
congiuntamente alle altre tipologie di permessi fruibili ad ore,
previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i
riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata
dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza
dell'assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del dipendente
e' convenzionalmente pari alle ore di cui all'art. 27, comma 10
(Orario di lavoro);
f) sono compatibili con la fruizione nel corso dell'anno solare
dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal presente
contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Il trattamento economico dei permessi orari del presente
articolo e' pari all'intera retribuzione esclusi i compensi per le
prestazioni di lavoro straordinario nonche' le indennita' che
richiedono lo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
Art. 38.
Permessi previsti da particolari disposizioni di legge
1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a
fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini della
maturazione delle ferie e della tredicesima mensilita'.
2. Al fine di garantire la funzionalita' degli uffici e la
migliore organizzazione dell'attivita' amministrativa, il dipendente,
che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una
programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da
comunicare all'inizio di ogni mese ovvero, in caso di orario di
lavoro articolato in turni, in tempo utile per la predisposizione
della turnistica per il mese di riferimento.
3. In caso di necessita' ed urgenza, la comunicazione puo' essere
presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e,
comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui
il lavoratore utilizza il permesso.
4. Il lavoratore ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le
condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche
disposizioni di legge con particolare riferimento ai permessi per i
donatori di sangue e di midollo osseo rispettivamente previsti
dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito
dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e l'art. 5, comma 1,
della legge 6 marzo 2001, n. 52.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il dipendente che
fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica i giorni in cui
intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi
di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso puo' essere
presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e,
comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui
il lavoratore utilizza il permesso.
Art. 39.
Congedi per le donne vittime di violenza
1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi
alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art.
24 del D.Lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per
motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di
novanta giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre anni
decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione
certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilita', la dipendente che
intenda fruire del congedo in parola e' tenuta a farne richiesta
scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione
attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1
- con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con
l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice e' quello
previsto per il congedo di maternita', dall'art. 45 (Congedi dei
genitori).
4. Il periodo di cui ai commi precedenti e' computato ai fini
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie
e e' utile ai fini della tredicesima mensilita'.
5. La lavoratrice puo' scegliere di fruire del congedo su base
oraria o giornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al comma
1. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla meta'
dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a
quello in cui ha inizio il congedo.
6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo quanto previsto
dall'art. 61 (Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale). Il rapporto a tempo parziale viene trasformato in
rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.
7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in
specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, puo' presentare
domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in
un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione
all'Azienda o Ente di appartenenza. Entro quindici giorni dalla
suddetta comunicazione l'Azienda o Ente di appartenenza dispone il
trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove
vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua categoria.
8. I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati
con l'aspettativa per motivi personali o di famiglia di cui all'art.
12, comma 1, del CCNL del 20 settembre 2001 (Aspettativa) per un
periodo di ulteriori trenta giorni. Le Aziende ed Enti, ove non
ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione
dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni del comma 2 del
medesimo art. 12.
9. La dipendente, al termine del percorso di protezione e dopo il
rientro al lavoro, puo' chiedere di essere esonerata dai turni
disagiati, per un periodo di un anno.
Art. 40.
Assenze per l'espletamento di visite, terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici
1. Ai lavoratori sono riconosciuti specifici permessi per
l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od
esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella
misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di
percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per
malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono
sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
a) sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata
delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla
legge e dal presente CCNL, nonche' con i riposi compensativi di
maggiori prestazioni lavorative;
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento
economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei
primi dieci giorni.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di
permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una
intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche
cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In
tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore dei permessi a
disposizione del dipendente viene computata con riferimento
all'orario di lavoro convenzionale nella giornata di assenza di cui
all'art. 27, comma 10 (Orario di lavoro).
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il
trattamento economico accessorio del lavoratore e' sottoposto alla
medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi
dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi e' presentata dal
dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre
giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la
domanda puo' essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la
fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del
giorno in cui il lavoratore intende fruire del periodo di permesso
giornaliero od orario.
9. L'assenza per i permessi di cui al comma 1 e' giustificata
mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario,
redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura,
anche privata, che hanno svolto la visita o la prestazione.
10. L'attestazione e' inoltrata all'Azienda o Ente dal dipendente
oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima per via telematica a
cura del medico o della struttura.
11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite
specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la
situazione di incapacita' lavorativa temporanea del dipendente
conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza viene
imputata alla malattia con la conseguente applicazione della
disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento
giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia e'
giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato in
base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata
all'Azienda o Ente secondo le modalita' ordinariamente previste in
tali ipotesi;
b) attestazione di presenza, redatta dal personale sanitario o
dal personale amministrativo della struttura, anche privata, che
hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei
commi 9 e 10.
12. Analogamente a quanto previsto dal comma precedente, nei casi
in cui l'incapacita' lavorativa e' determinata dalle caratteristiche
di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche,
degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa
assenza viene imputata alla malattia, con la conseguente applicazione
della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo
trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza e'
giustificata mediante l'attestazione di cui al comma 11, lett. b).
13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal
domicilio e' giustificata dall'attestazione di presenza presso la
struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11.
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte,
debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a
terapie comportanti incapacita' al lavoro, e' sufficiente anche
un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che
attesti la necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti
incapacita' lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito. I
lavoratori interessati producono tale certificazione all'Azienda o
Ente prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto
ove esistente. A tale certificazione fanno seguito le singole
attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali
risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste,
nonche' il fatto che la prestazione e' somministrata nell'ambito del
ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.
15. Resta ferma la possibilita' per il lavoratore, per le
finalita' di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di
cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a recupero, dei
permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla
banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro
straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento
economico e giuridico di tali istituti dai vigenti CCNL.
Art. 41.
Permessi orari a recupero
1. Il dipendente, a domanda, puo' assentarsi dal lavoro previa
autorizzazione del responsabile preposto all'unita' organizzativa
presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di
durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non
possono comunque superare le 36 ore annue.
2. Per consentire al responsabile di adottare le misure ritenute
necessarie per garantire la continuita' del servizio, la richiesta
del permesso deve essere formulata in tempo utile e comunque non
oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa salvo casi di
particolare urgenza o necessita' valutati dal responsabile.
3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro
il mese successivo, secondo modalita' individuate dal responsabile;
in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale
decurtazione della retribuzione.
Art. 42.
Assenze per malattia
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini
della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze
per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio
morboso in corso.
2. Al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima del
superamento del periodo previsto dal comma 1, puo' essere concesso di
assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi
particolarmente gravi.
3. Prima di concedere tale ulteriore periodo di assenza di cui al
comma 2, l'Azienda o Ente, dandone preventiva comunicazione
all'interessato o su iniziativa di quest'ultimo, procede
all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite
dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni al
fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e
permanente inidoneita' psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo
lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai
commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a
proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio
profilo professionale, l'Azienda o Ente procede secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2011.
5. Ove non sia possibile applicare il precedente comma 4, oppure
nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo
a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Azienda o Ente, con le
procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
171/2011 puo' risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione
all'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento del verbale di
accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l'indennita' di
preavviso.
6. L'Azienda o Ente puo' richiedere, con le procedure di cui al
comma 3, dandone preventiva comunicazione all'interessato,
l'accertamento della idoneita' psico-fisica del dipendente, anche
prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di
disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in
presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere
l'inidoneita' permanente assoluta o relativa al servizio oppure
l'impossibilita' di rendere la prestazione.
7. Qualora, a seguito dell'accertamento medico effettuato ai
sensi del comma 6, emerga una inidoneita' permanente solo allo
svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l'azienda o ente
procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato
superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente
articolo. Analogamente, nell'ipotesi in cui il dipendente venga
dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, si
provvede secondo quanto previsto dal comma 5.
8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal
comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela
degli affetti da TBC.
10. Il trattamento economico spettante al dipendente che si
assenti per malattia, ferma restando la normativa vigente, e' il
seguente:
a) Intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni
altro compenso accessorio comunque denominato, per i primi nove mesi
di assenza; nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a
quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il
successivo periodo di convalescenza post-ricovero al dipendente
compete anche il trattamento economico accessorio come determinato
nella tabella 1 allegata al CCNL 1° settembre 1995;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera «a» per i
successivi tre mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera «a» per gli
ulteriori sei mesi del periodo di conservazione del posto previsto
nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono
retribuiti;
e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell'anno
competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 8, comma 5,
lettera b (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure)
se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del
dipendente ai risultati, per effetto dell'attivita' svolta nel corso
dell'anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non
necessariamente proporzionale a queste ultime.
11. Ai fini della determinazione del trattamento economico
spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day
hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o dalla
struttura sanitaria che effettua la prestazione purche' sostitutivo
del ricovero ospedaliero o nei casi di day surgery, day service,
pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute
al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di
convalescenza.
12. L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve
essere comunicata alla struttura di appartenenza tempestivamente e
comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si
verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza.
13. Il dipendente che, durante l'assenza, per particolari motivi
dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva
comunicazione all'ufficio competente, precisando l'indirizzo dove
puo' essere reperito.
14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di
espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, e' tenuto a
farsi trovare nel domicilio comunicato all'Azienda o Ente, in ciascun
giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilita'
previste dalle disposizioni vigenti.
15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di
reperibilita', dall'indirizzo comunicato, per visite mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati
motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a
darne preventiva comunicazione all'azienda o all'ente.
16. Nel caso in cui l'infermita' sia riconducibile alla
responsabilita' di un terzo, il risarcimento del danno da mancato
guadagno effettivamente pagato dal terzo responsabile al dipendente
e' versato da quest'ultimo all'Azienda o Ente fino a concorrenza di
quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza, ai sensi
del comma 10 compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente
disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Azienda o
Ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo
responsabile.
Art. 43.
Assenze per malattia in caso di gravi patologie
richiedenti terapie salvavita
1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita,
come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse
assimilabili, attestate secondo le modalita' di cui al comma 2, sono
esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della
maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero
ospedaliero o di day-hospital, nonche' i giorni di assenza dovuti
all'effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il
dipendente ha diritto all'intero trattamento economico previsto dai
rispettivi CCNL.
2. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie
richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere
rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende
sanitarie locali o dagli istituti o strutture accreditate o dalle
strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.
3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di
assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie,
comportanti incapacita' lavorativa per un periodo massimo di quattro
mesi per ciascun anno solare.
4. I giorni di assenza dovuti al ricovero ospedaliero, alle
terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi
precedenti, sono debitamente certificati dalle competenti strutture
del Servizio sanitario nazionale o dagli istituti o strutture
accreditate ove e' stata effettuata la terapia o dall'organo medico
competente.
5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia e'
attivata dal dipendente e, dalla data del riconoscimento della
stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti.
6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze
per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute
successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente
contratto collettivo nazionale.
Art. 44.
Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermita'
dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a
malattia professionale o all'abrogata infermita' (infortunio o
malattia) riconosciuta al dipendente da causa di servizio, seppure
nei limiti di cui al successivo comma 2, il dipendente ha diritto
alla conservazione del posto fino a guarigione clinica certificata
dall'ente istituzionalmente preposto e, comunque, non oltre il
periodo di conservazione del posto pari a 18 mesi prorogabili per
ulteriori 18 in casi particolarmente gravi. In tale periodo di
comporto, che e' diverso e non cumulabile con quello previsto per la
malattia ordinaria, al dipendente spetta la retribuzione di cui
all'art. 42, comma 10, lett. a) (Assenze per malattia).
2. Per le infermita' dovute a causa di servizio, la disciplina di
cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all'art. 6 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22
dicembre 2011, n. 214, solo per i dipendenti che hanno avuto il
riconoscimento della causa di servizio prima dell'entrata in vigore
delle citate disposizioni.
Art. 45.
Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita'
contenute nel D.Lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato
dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui
al presente articolo.
2. Nel periodo di congedo per maternita' e per paternita' di cui
agli articoli 16, 17 e 28 del D.Lgs. n. 151 del 2001, alla
lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa
mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del
trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l'indennita'
d'incarico di cui all'art. 20, comma 3, nonche' i premi correlati
alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione
integrativa ed in relazione all'effettivo apporto partecipativo del
dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e
delle indennita' per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per
la salute.
3. Nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma
1 del D.Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in
alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati
complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche
frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini
dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti per intero secondo
quanto previsto dal comma 2.
4. Successivamente al congedo per maternita' o di paternita', di
cui al comma 2 e fino al terzo anno di vita del bambino (congedo per
la malattia del figlio), nei casi previsti dall'art. 47 del D.Lgs. n.
151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono
riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati
complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita
secondo le modalita' di cui al comma 2.
5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di
fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni
festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di
computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata,
ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno
al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di
congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151 del 2001,
la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa
domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di
appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del
periodo di astensione. La domanda puo' essere inviata anche a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento
telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del
suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova
applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di
astensione.
7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali
che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina
di cui al comma 6, la domanda puo' essere presentata entro le
quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal
lavoro.
Art. 46.
Congedo parentale su base oraria
1. In attuazione delle previsioni dell'art. 32, comma 1-bis, del
D.Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi
o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo
parziale, in servizio presso le Aziende ed Enti del comparto, possono
fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in
applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo
articolo 32 e delle relative disposizioni attuative.
Art. 47.
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei
dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato
accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in
base alle leggi nazionali e regionali vigenti, lo stato di
tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a
sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle
predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno
secondo le modalita' di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata
del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento
economico previsto per le assenze per malattia;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel
limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli
istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a
tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti della stessa categoria
di inquadramento contrattuale diversi da quelli abituali, quando tale
misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di
recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in
mancanza, entro il terzo grado ovvero i conviventi ai sensi della
legge n. 76/2016 che si trovino nelle condizioni previste dal comma 1
ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero,
possono fruire dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera
durata del progetto medesimo.
3. I periodi di assenza di cui al presente articolo non vengono
presi in considerazione ai fini del periodo di comporto previsto per
le assenza per malattia.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'Azienda o Ente
nei quindici giorni successivi alla data di completamento del
progetto di recupero.
5. Qualora risulti che i dipendenti di cui al comma 1 non si
sottopongono per loro volonta' alle previste terapie, l'Azienda o
Ente puo' procedere all'accertamento dell'idoneita' psicofisica degli
stessi allo svolgimento della prestazione lavorativa, con le
modalita' previste dalle disposizioni relative alle assenze per
malattia.
6. Qualora, durante il periodo di sospensione dell'attivita'
lavorativa, vengano meno i motivi che hanno giustificato la
concessione del beneficio di cui al presente articolo, il dipendente
e' tenuto a riprendere servizio di propria iniziativa o entro il
termine appositamente fissato dall'azienda o ente.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato
impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla conclusione
del progetto di recupero o alla scadenza del termine di cui al comma
6, il rapporto di lavoro e' risolto nel rispetto della normativa
disciplinare.
Art. 48.
Diritto allo studio
1. Ai dipendenti sono concessi - anche in aggiunta alle attivita'
formative programmate dall'Azienda o Ente - permessi retribuiti,
nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e
nel limite massimo, arrotondato all'unita' superiore, del 3% del
personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna Azienda o
Ente all'inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con
rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei
mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe.
Nell'ambito del medesimo limite percentuale gia' stabilito dal comma
1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al
medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno
solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di
cui al comma 2, che non si avvalgono dei permessi retribuiti per il
diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all'art. 10
della legge n. 300 del 1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la
partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio
universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria,
secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o
legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli
di studio legali o attestati professionali riconosciuti
dall'ordinamento pubblico nonche' per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi
ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la
frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non puo'
essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario ne' al lavoro
nei giorni festivi o di riposo settimanale. Nell'ambito della
contrattazione integrativa, potranno essere previste ulteriori
tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per il conseguimento di
particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati
dall'Unione europea, finalizzati alla acquisizione di specifica
professionalita' ovvero corsi di formazione in materia di
integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel
rispetto delle priorita' di cui al comma 6.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del
3% di cui al comma 1, la concessione dei permessi avviene secondo il
seguente ordine di priorita':
a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi
e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli
esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di
corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine,
frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti
escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e
post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attivita' didattiche,
che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b)
nonche' i dipendenti di cui al comma 12.
7. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6,
la precedenza e' accordata, nell'ordine, ai dipendenti che
frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della
scuola media superiore, universitari o post-universitari o che
frequentino i corsi di cui al comma 12.
8. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei
commi 6 e 7 sussista ancora parita' di condizioni, sono ammessi al
beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi
relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di
ulteriore parita', secondo l'ordine decrescente di eta'. Ulteriori
condizioni che diano titolo a precedenza sono definite dalla
contrattazione integrativa.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo i
dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei
corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi,
l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti anche se
con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i
permessi gia' utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi
personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per
straordinario gia' effettuato.
10. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda
l'esercizio di un tirocinio, l'azienda o ente potra' valutare con il
dipendente, nel rispetto delle incompatibilita' e delle esigenze di
servizio, modalita' di articolazione della prestazione lavorativa che
facilitino il conseguimento del titolo stesso.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma
4 il dipendente in alternativa ai permessi previsti nel presente
articolo puo' utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i
permessi giornalieri retribuiti previsti appositamente dal presente
CCNL per la partecipazione agli esami.
12. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi
universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i
permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in
proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea
rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a
tempo parziale.
Art. 49.
Richiamo alle armi
1. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla
conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene
computato ai fini dell'anzianita' di servizio. Al predetto personale
l'Azienda o Ente corrisponde il trattamento economico previsto ai
sensi dell'art. 1799 del D.Lgs. n. 66 del 2010.
2. Al di fuori dei casi previsti nel citato art. 1799, ai
dipendenti richiamati alle armi, l'Azienda o Ente corrisponde
l'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e quello erogato
dall'amministrazione militare.
3. Alla fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione
dell'Azienda o Ente per riprendere la sua occupazione entro il
termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore
a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma
inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore
a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e
l'effettiva ripresa del servizio non e' retribuito.
Art. 50.
Unioni civili
1. Al fine di assicurare l'effettivita' della tutela dei diritti
e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile
tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le
disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio nonche'
le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o
termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti
dell'unione civile.
Art. 51.
Decorrenza e disapplicazioni
1. Con l'entrata in vigore del presente capo, ai sensi dell'art.
2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure
di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti
articoli:
articoli 21 del CCNL del 1° settembre 1995, 41 del CCNL del 7
aprile 1999, 16 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, 23, comma
2, del CCNL del 19 aprile 2004 «Permessi retribuiti» fatto salvo
quanto previsto dall'art. 36 (Permessi giornalieri retribuiti), comma
4, del presente CCNL;
articolo 22 del CCNL del 1° settembre 1995 «Permessi brevi»;
articoli 23 del CCNL del 1° settembre 1995, 5 e 18 del CCNL
integrativo del 22 maggio 1997 e 11 del CCNL integrativo del 20
settembre 2001» Assenze per malattia» fatto salvo quanto previsto
dall'art 42 (Assenze per malattia), comma 9, lett. a) del presente
CCNL e fatto salvo quanto previsto dall'art. 44 (Infortuni sul
lavoro, malattie professionali e infermita' dovute a causa di
servizio), comma 1, del presente CCNL;
articoli 24 del CCNL del 1° settembre 1995 e 6 del CCNL
integrativo del 22 maggio 1997 «Infortuni sul lavoro e malattie
dovute a causa di servizio»;
articolo 14 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 «Tutela
dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche»;
articolo 15 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 «Tutela
dei dipendenti portatori di handicap»;
articolo 22 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 «Diritto
allo studio»;
articolo 26 del CCNL del 1° settembre 1995 «Servizio militare»;
articolo 17 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 «Congedi
dei genitori».
Capo V Art. 52.
Integrazione ai criteri per la mobilita' volontaria del personale
1. La mobilita' volontaria tra Aziende ed Enti del comparto e'
disciplinata dall'art. 30, del D.lgs. n. 165/2001.
2. Al fine di rendere maggiormente trasparente l'istituto della
mobilita' volontaria, e' stabilito quanto segue:
a) la mobilita' avviene nel rispetto della categoria e del
profilo professionale dei dipendenti in relazione al posto da
coprire;
b) il bando indica procedure e criteri di valutazione;
c) la partecipazione e' consentita a tutti i dipendenti in
possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando;
d) la mobilita' non comporta novazione del rapporto di lavoro;
e) il fascicolo personale segue il dipendente trasferito;
f) fermo restando che l'attivazione della mobilita' richiede il
consenso dell'ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al
bando puo' avvenire anche senza il preventivo assenso della stessa.
3. E' disapplicato l'art. 19 del CCNL integrativo del 20
settembre 2001 (Mobilita' volontaria tra aziende ed enti del comparto
e con altre amministrazioni di comparti diversi).
Capo VI Art. 53.
Principi generali e finalita' della formazione
1. Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della
pubblica amministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo
primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una
maggiore qualita' ed efficacia dell'attivita' delle Aziende ed Enti.
2. Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse
umane, le Aziende ed Enti assumono la formazione quale leva
strategica per l'evoluzione professionale e per l'acquisizione e la
condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del
cambiamento organizzativo, da cui consegue la necessita' di dare
ulteriore impulso all'investimento in attivita' formative.
3. Le attivita' di formazione sono in particolare rivolte a:
valorizzare il patrimonio professionale presente nelle Aziende
ed Enti;
assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare
l'operativita' dei servizi migliorandone la qualita' e l'efficienza;
garantire l'aggiornamento professionale in relazione
all'utilizzo di nuove metodologie lavorative ovvero di nuove
tecnologie, nonche' il costante adeguamento delle prassi lavorative
alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di nuove
disposizioni legislative;
favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo
delle potenzialita' dei dipendenti in funzione dell'affidamento di
incarichi diversi e della costituzione di figure professionali
polivalenti;
incentivare comportamenti innovativi che consentano
l'ottimizzazione dei livelli di qualita' ed efficienza dei servizi
pubblici, nell'ottica di sostenere i processi di cambiamento
organizzativo.
Art. 54.
Destinatari e processi della formazione
1. Le attivita' formative sono programmate nei piani della
formazione del personale. I suddetti piani individuano le risorse
finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quelle
attivabili attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari,
nazionali o regionali.
2. Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano
tutti i dipendenti, compreso il personale in distacco sindacale. Il
personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni
effettua la propria formazione nelle amministrazioni di destinazione,
salvo per le attivita' di cui al comma 3.
3. Nell'ambito dei piani di formazione sono individuate attivita'
di formazione che si concludono con l'accertamento dell'avvenuto
accrescimento della professionalita' del singolo dipendente,
attestato attraverso certificazione finale delle competenze
acquisite, da parte dei soggetti che l'hanno attuata.
4. I piani di formazione possono definire anche metodologie
innovative quali formazione a distanza, formazione sul posto di
lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro),
comunita' di apprendimento, comunita' di pratica.
5. Le Aziende ed Enti possono assumere iniziative di
collaborazione con altre aziende, enti o amministrazioni finalizzate
a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati.
6. Il personale che partecipa alle attivita' di formazione
organizzate dall'Azienda o Ente e' considerato in servizio a tutti
gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa Azienda o
Ente.
7. Le attivita' sono tenute, di norma, durante l'orario ordinario
di lavoro. Qualora le attivita' si svolgano fuori dalla sede di
servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio, ove
ne sussistano i presupposti.
8. Le Aziende ed Enti individuano i dipendenti che partecipano
alle attivita' di formazione sulla base dei fabbisogni formativi,
garantendo comunque pari opportunita' di partecipazione. In sede di
organismo paritetico di cui all'art. 7, possono essere formulate
proposte di criteri per la partecipazione del personale, in coerenza
con il presente comma.
9. Le Aziende ed Enti curano, per ciascun dipendente, la raccolta
di informazioni sulla partecipazione alle iniziative formative
attivate in attuazione del presente articolo, concluse con
accertamento finale delle competenze acquisite.
10. Nell'ambito dell'Organismo paritetico di cui all'art. 7:
a) possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi ai
fabbisogni formativi del personale;
b) possono essere formulate proposte all'Azienda o Ente, per la
realizzazione delle finalita' di cui al presente articolo;
c) possono essere realizzate iniziative di monitoraggio sulla
attuazione dei piani di formazione e sull'utilizzo delle risorse
stanziate.
11. Nell'ambito dei piani di formazione, possono essere
individuate anche iniziative formative destinate al personale
iscritto ad albi professionali, in relazione agli obblighi formativi
previsti per l'esercizio della professione.
12. Al finanziamento delle attivita' di formazione si provvede
utilizzando una quota annua non inferiore all'1% del monte salari
relativo al personale destinatario del presente CCNL, comunque nel
rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in
materie. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i
risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di
finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.
Art. 55.
Formazione continua ed ECM
1. Ferma restando la formazione obbligatoria e facoltativa di cui
al precedente articolo, la formazione continua di cui all'art. 16-bis
e seguenti del D.Lgs. n. 502/1992 e' da svolgersi sulla base delle
linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali
individuati dalle Regioni e concordati in appositi progetti formativi
presso l'Azienda o Ente.
2. L'Azienda e l'Ente garantiscono l'acquisizione dei crediti
formativi previsti dalle vigenti disposizioni da parte del personale
interessato nell'ambito della formazione obbligatoria. Il personale
che vi partecipa e' considerato in servizio a tutti gli effetti ed i
relativi oneri sono a carico dell'Azienda o Ente. La relativa
disciplina e', in particolare riportata nei commi 8 e seguenti del
precedente articolo (Destinatari e processi della formazione) come
integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate
a livello regionale.
3. Le parti concordano che - nel caso di mancato rispetto della
garanzia prevista dal comma 2 circa l'acquisizione nel triennio del
minimo di crediti formativi da parte del personale interessato - non
trova applicazione la specifica disciplina prevista dall'art.
16-quater del D.Lgs. n. 502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi,
le Aziende ed Enti non possono intraprendere iniziative unilaterali
per la durata del presente contratto.
4. Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il
dipendente che senza giustificato motivo non partecipi alla
formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio,
non potra' partecipare per il triennio successivo alle selezioni
interne a qualsiasi titolo previste.
5. Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di
acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e
puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi
i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere
dal rientro in servizio del dipendente.
6. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili per garantire la
formazione continua a tutto il personale del ruolo sanitario
destinatario dell'art. 16-bis citato al comma 1 e, comunque, la
formazione in genere al personale degli altri ruoli, nelle linee di
indirizzo sono privilegiate le strategie e le metodologie coerenti
con la necessita' di implementare l'attivita' di formazione in ambito
aziendale ed interaziendale, favorendo metodi di formazione che
facciano ricorso a mezzi multimediali ove non sia possibile
assicurarla a livello interno.
7. La formazione deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo
di migliorare le prestazioni professionali del personale e, quindi,
strettamente correlata alle attivita' di competenza in base ai piani
di cui al comma 1. Ove il dipendente prescelga corsi di formazione
non rientranti nei piani suddetti ovvero corsi che non corrispondano
alle suddette caratteristiche, la formazione - anche quella continua
- rientra nell'ambito della formazione facoltativa per la quale sono
utilizzabili gli istituti del «Diritto allo studio» e dei «Congedi
per la formazione».
Art. 56.
Decorrenza e disapplicazioni
1. Con l'entrata in vigore del presente capo ai sensi dell'art.
2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure
di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti
articoli:
art. 29 del CCNL del 7 aprile 1999, ad eccezione dei commi 14,
15, 16 e 17, e art. 20 del CCNL del 19 aprile 2004, ad eccezione del
comma 8 (Formazione e aggiornamento professionale ed ECM).
Titolo V Art. 57.
Contratto di lavoro a tempo determinato
1. Le Aziende ed Enti possono stipulare contratti individuali per
l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato, nel rispetto delle previsioni dell'art. 36 del D.Lgs. n.
165/2001 e, in quanto compatibili, delle previsioni degli artt. 19 e
seguenti del D.Lgs. n. 81/2015, nonche' dei vincoli finanziari
previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei
mesi e tra un contratto e quello successivo e' previsto un intervallo
di almeno dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di
durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni dalla data di
scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi. Per il
personale sanitario, il relativo limite di durata massima dei
contratti a tempo determinato, ivi compresi gli eventuali rinnovi,
dovra' essere individuato dalla singola Azienda o Ente in
considerazione della necessita' di garantire la costante erogazione
dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e in conformita' alle linee di indirizzo emanate dalle
regioni. Comunque, anche per tale personale, la deroga alla durata
massima non puo' superare i dodici mesi.
3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di
contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da
ciascuna Azienda o Ente complessivamente non puo' superare il tetto
annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1°
gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali
all'unita' superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per
le Aziende ed Enti che occupano fino a cinque dipendenti e' sempre
possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel
caso di inizio di attivita' in corso di anno, il limite percentuale
si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in
servizio al momento dell'assunzione.
4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da
limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81
del 2015 sono:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di
riorganizzazione finalizzati a all'accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessita' delle Aziende ed Enti di nuova
istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti
organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e
sulle professionalita'.
5. Le Aziende ed Enti disciplinano, con gli atti previsti dai
rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35
del D.Lgs. n. 165/2001, le procedure selettive per l'assunzione di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto
della programmazione dei fabbisogni del personale di cui all'art. 6
del D.Lgs. n. 165 del 2001.
6. Nell'ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono
ricomprese anche le seguenti ipotesi di assunzione di personale con
contratto di lavoro a termine:
a) sostituzione di personale assente con diritto alla
conservazione del posto, ivi compreso il personale che fruisce dei
congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della legge n. 53/2000; nei
casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate,
con l'esclusione delle ipotesi di sciopero, l'assunzione a tempo
determinato puo' essere anticipata fino a trenta giorni al fine di
assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare;
b) sostituzione di personale assente per gravidanza e
puerperio, nelle ipotesi di congedo di maternita', di congedo
parentale, di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio,
di cui agli articoli 16, 17, 32 e 47 del D.Lgs. n. 151/2001; in tali
casi l'assunzione a tempo determinato puo' avvenire anche trenta
giorni prima dell'inizio del periodo di astensione.
7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 6, l'Azienda o
Ente puo' procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento
delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito,
assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di
mansioni superiori ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 e
dell'art. 28 del CCNL del 7 aprile 1999 (Mansioni superiori) a quelle
proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del
posto.
8. Nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 6, nel
contratto individuale e' specificata per iscritto la causa della
sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi
per tale non solo il dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto, ma anche l'altro dipendente di fatto
sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 7. La
durata del contratto puo' comprendere anche periodi di affiancamento
necessari per il passaggio delle consegne.
9. L'assunzione con contratto a tempo determinato puo' avvenire a
tempo pieno ovvero a tempo parziale.
10. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza
diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel
contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro
in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a tempo
determinato stipulato per ragioni sostitutive.
11. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, e
fermo restando quanto stabilito dal comma 2 con riguardo al personale
sanitario, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato
intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per
effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento
di mansioni della medesima categoria, e' possibile derogare alla
durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga non
puo' superare i dodici mesi e puo' essere attuata esclusivamente nei
seguenti casi:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di
riorganizzazione finalizzati a all'accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessita' delle Aziende ed Enti di nuova
istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti
organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e
sulle professionalita';
d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e
sviluppo;
e) rinnovo o proroga di un contributo finanziario.
12. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, in
deroga alla generale disciplina legale, nei casi di cui al comma 11 e
fermo restando quanto stabilito dal comma 2 con riguardo al personale
sanitario, l'intervallo tra un contratto a tempo determinato e
l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, puo' essere
ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei
mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi.
13. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi
dell'art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001.
14. Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi i casi
di esclusione previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 81 del 2015.
Art. 58.
Trattamento economico - normativo del personale
con contratto a tempo determinato
1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il
trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione
collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato,
compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le
precisazioni seguenti e dei successivi commi:
a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio
prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori assunti
per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.
33, comma 4 (Ferie e recupero festivita' soppresse) del presente
CCNL; nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti
contratti a tempo indeterminato o determinato comunque gia'
intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso
comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per piu' di
tre anni, le ferie maturano, in proporzione al servizio prestato,
entro il limite annuale di 28 o 32 giorni, stabilito dall'art. 33
commi 2 e 3 (Ferie e recupero festivita' soppresse) del presente
CCNL, a seconda della articolazione dell'orario di lavoro
rispettivamente su cinque o sei giorni;
b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto
compatibili - i criteri stabiliti dall'art. 42 (Assenze per malattia)
del presente CCNL, si applica l'art. 5 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre
1983, n. 638 ai fini della determinazione del periodo in cui e'
corrisposto il trattamento economico; i periodi nei quali spetta il
trattamento economico intero e quelli nei quali spetta il trattamento
ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all'art. 42, comma 10
(Assenze per malattia), del presente CCNL, in misura
proporzionalmente rapportata al periodo in cui e' corrisposto il
trattamento economico come sopra determinato o, se inferiore, alla
durata residua del contratto, salvo che non si tratti di periodo di
assenza inferiore a due mesi, caso nel quale il trattamento economico
e' corrisposto comunque in misura intera; il trattamento economico
non puo' comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di
lavoro;
c) il periodo di conservazione del posto e' pari alla durata
del contratto e non puo' in ogni caso superare il termine massimo
fissato dall'art. 42 (Assenze per malattia);
d) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate
esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi
retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 36, comma 2
(Permessi giornalieri retribuiti);
e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata
non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali
proroghe, oltre ai permessi di cui alla lett. d), possono essere
concessi i seguenti permessi:
permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui
all'art. 37 (Permessi orari retribuiti per motivi personali o
familiari);
permessi per esami o concorsi di cui all'art. 36, comma 1,
lettera a) (Permessi giornalieri retribuiti);
permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni
diagnostiche di cui all'art. 40 (Assenze per l'espletamento di
visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici);
permessi per lutto di cui, all'art. 36, comma 1, lettera b)
(Permessi giornalieri retribuiti).
f) il numero massimo annuale dei permessi di cui alla lettera
e) deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale
nell'anno del contratto a termine stipulato, salvo il caso dei
permessi per lutto; l'eventuale frazione di unita' derivante dal
riproporzionamento e' arrotondata all'unita' superiore, qualora la
stessa sia uguale o superiore a 0,5;
g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza
dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i
lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 104/1992 s.m.i. e la
legge n. 53/2000 ivi compresi i permessi per lutto ai quali si
applica la disciplina legale nei casi di rapporto di durata inferiore
a sei mesi.
2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla
durata prevista del rapporto di lavoro, puo' essere sottoposto ad un
periodo di prova, secondo la disciplina, dell'art. 25 (Periodo di
prova) del presente CCNL, non superiore comunque a due settimane per
i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per
quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall'art. 25
(Periodo di prova), in qualunque momento del periodo di prova,
ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto senza obbligo di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i
casi di sospensione indicati nei citati articoli. Il recesso opera
dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in
essere dall'Azienda o Ente deve essere motivato.
3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze
straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del rapporto a
termine non sia possibile applicare il disposto del comma 2, il
contratto e' stipulato con riserva di acquisizione dei documenti
prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li
presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei
requisiti previsti per l'assunzione, il rapporto e' risolto con
effetto immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 c.c.
4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione
del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennita'
sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dal comma
10 dell'art. 57 (Contratto di lavoro a tempo determinato) e del comma
2 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo
determinato il termine di preavviso e' fissato in un giorno per ogni
periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e,
comunque, non puo' superare i trenta giorni nelle ipotesi di durata
dello stesso superiore all'anno. In caso di dimissioni del
dipendente, i termini sono ridotti alla meta, con arrotondamento
all'unita' superiore dell'eventuale frazione di unita' derivante dal
computo.
5. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato, possono essere adeguatamente valutati, nell'ambito delle
procedure di reclutamento della stessa o di altra amministrazione,
secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi
ed alla corrispondenza tra professionalita' richiesta nei posti da
coprire ed esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine.
6. Le Aziende ed Enti assicurano ai lavoratori assunti con
contratto di lavoro a tempo determinato interventi informativi e
formativi, con riferimento sia alla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del D.Lgs. n.
81/2008, sia alle prestazioni che gli stessi sono chiamati a rendere,
adeguati all'esperienza lavorativa, alla tipologia dell'attivita' ed
alla durata del contratto.
7. In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di
lavoro con contratto a tempo determinato gia' prestati dal dipendente
presso la medesima Azienda o Ente, con mansioni del medesimo profilo
e categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianita'
lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati
istituti contrattuali.
Capo II Art. 59.
Contratto di somministrazione
1. Le Aziende ed Enti possono stipulare contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina
degli artt. 30 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015, per soddisfare
esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art.36, comma 2, del
D.Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti
dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato
sono stipulati entro il limite di cui all'art. 57, comma 3 (Contratto
di lavoro a tempo determinato).
3. Il ricorso al contratto di somministrazione non e' consentito
per i profili professionali delle categorie A e B ovvero per i
profili professionali anche delle categorie C e D addetti alla
vigilanza e ai compiti ispettivi. E' rimessa alla valutazione delle
Aziende ed Enti la possibilita' di ricorrere alla forma di
flessibilita' di cui al presente articolo per le esigenze dei servizi
di emergenza. Il contratto di somministrazione non e' utilizzabile
per fronteggiare stabilmente le carenze di organico. L'Azienda o Ente
puo' ricorrere a tale flessibilita', tenendo conto dell'economicita'
dello strumento e della programmabilita' delle urgenze.
4. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al
raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attivita' per
le quali sono previste specifiche indennita', hanno titolo a
partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti accessori,
secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi
oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di
attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato,
nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti
disposizioni di legge in materia. La contrattazione integrativa
definisce le condizioni, i criteri e le modalita' per l'utilizzo dei
servizi socio/ricreativi eventualmente previsti per il personale,
nell'ambito delle disponibilita' gia' destinate dalle Aziende ed Enti
per tale specifica finalita'.
5. L'Azienda o Ente comunica tempestivamente al somministratore,
titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori
somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da
contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell'art. 7 della
legge n. 300/1970.
6. Le Aziende ed Enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori
somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli
interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione
previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto concerne i
rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa in cui saranno
impegnati.
7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso
gli enti utilizzatori i diritti di liberta' e di attivita' sindacale
previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee
del personale dipendente.
8. Nell'ambito dell'organismo paritetico di cui all'art. 7
(Organismo paritetico per l'innovazione) sono fornite informazioni
sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a
tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e
sui profili professionali interessati.
9. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano
applicazione le disposizioni di legge in materia. In conformita' alle
vigenti disposizioni di legge e fermo restando quanto previsto
dall'art. 2 del decreto legislativo del 28 luglio 2000, n. 254, e'
fatto divieto alle Aziende ed Enti di attivare rapporti per
l'assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti
diversi dalle agenzie abilitate ai sensi della vigente normativa in
materia di lavoro somministrato.
Capo III 1. Le Aziende ed Enti possono costituire rapporti di lavoro a
tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle categorie e dei
profili a tal fine individuati nell'ambito della piano dei fabbisogni
di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non puo' superare il
25 per cento della dotazione organica di ciascun profilo
professionale, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto
limite e' arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unita'.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, i lavoratori gia' in servizio presentano
apposita domanda, con cadenza periodica. Nelle domande deve essere
indicata l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo che
il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L'Azienda o Ente, entro il termine di sessanta giorni dalla
ricezione della domanda, puo' concedere la trasformazione del
rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalita' di cui al comma
11, oppure negare con atto motivato la stessa qualora:
a) sia stato gia' raggiunto il limite di cui al comma 2;
b) l'attivita' di lavoro autonomo o subordinato che il
lavoratore intende svolgere comporti una situazione di conflitto di
interesse con la specifica attivita' di servizio svolta dallo stesso
ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilita';
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro
ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla
funzionalita' del servizio.
5. L'utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla
trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a
tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell'art. 1,
comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 73 del
decreto-legge n. 112/2008.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora
la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo
pieno, possono svolgere un'altra attivita' lavorativa e
professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad
albi professionali, nel rispetto delle vigenti norme in materia di
incompatibilita' e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti
sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all'Azienda o Ente
nel quale prestano servizio l'eventuale successivo inizio o la
variazione dell'attivita' lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari,
preventivamente individuate dalle Aziende ed Enti in sede di
contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze
organizzative, e' possibile elevare il contingente di cui al comma 2
di un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al
comma 3, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Nella valutazione delle domande, viene data la precedenza ai
seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste
dall'art.8, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni
psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternita' o
paternita';
d) documentata necessita' di sottoporsi a cure mediche
incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessita' di assistere i genitori, il coniuge o il
convivente, i figli e gli altri familiari conviventi, senza
possibilita' alternativa di assistenza, che accedano a programmi
terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste
dall'art. 8, commi 3 e 7, del D.Lgs. n. 81/2015. Nelle suddette
ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l'Azienda
o Ente da' luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo
parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate
a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento dei
contingenti fissati nei commi 2 e 7.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con
contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l'indicazione
della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della
prestazione lavorativa nonche' della collocazione temporale
dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e
all'anno e del relativo trattamento economico. Quando
l'organizzazione del lavoro e' articolata in turni, l'indicazione
dell'orario di lavoro puo' avvenire anche mediante rinvio a turni
programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da
atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al
comma 10 nonche' l'eventuale durata del rapporto di lavoro a tempo
parziale.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio
rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a
tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche
in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a
condizione che vi sia la disponibilita' del posto in organico. Tale
disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9,
che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale
hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo
pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che
vi sia la disponibilita' del posto in organico e nel rispetto dei
vincoli di legge in materia di assunzioni.
Art. 61.
Orario di lavoro del personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale
1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non puo' essere
inferiore al 30% di quella a tempo pieno. Il dipendente con rapporto
di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico
corrispondente alla durata della prestazione lavorativa.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere:
a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in
misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della
prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6
giorni);
b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno
ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana,
del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni
giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno,
in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro
settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso
in considerazione (settimana, mese o anno);
c) misto ossia con combinazione delle due modalita' indicate
nelle lettere a) e b).
3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua
distribuzione sono concordati con il dipendente. In presenza di
particolari e motivate esigenze, il dipendente puo' concordare con
l'azienda o ente ulteriori modalita' di articolazione della
prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze
nell'ambito delle fasce orarie definite ai sensi dell'art. 5, comma
3, lett. a) (Confronto), in base alle tipologie del regime orario
giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso
ciascuna azienda o ciascun ente, tenuto conto della natura
dell'attivita' istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro
praticati e della situazione degli organici nei diversi profili
professionali. La modificazione delle tipologie di articolazione
della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta dall'azienda o
ente avviene con il consenso scritto dell'interessato.
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%
con orario su due giorni settimanali, puo' recuperare i ritardi ed i
permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una
ulteriore giornata concordata preventivamente con l'Azienda o Ente,
senza effetti di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli
istituti contrattuali applicabili.
5. Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del
ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale rientrante nelle
attivita' individuate dall'art. 28 commi 12, 13, 14 (Servizio di
pronta disponibilita') del presente CCNL, previo consenso e nel
rispetto delle garanzie previste dalle vigenti diposizioni
legislative, con particolare riferimento al D.lgs. n. 151/2001 e alla
legge n. 104/1992, puo' essere utilizzato per la copertura dei turni
di pronta disponibilita', turni proporzionalmente ridotti nel numero
in relazione all'orario svolto.
6. Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta
disponibilita' ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di
servizio.
7. Al personale utilizzato ai sensi dei precedenti commi 5 e 6,
si applica l'art. 28 (Servizio di pronta disponibilita') del presente
CCNL, con la precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro
supplementare si applica quanto stabilito dall'art. 62 (Trattamento
economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale) del presente CCNL. In ogni caso il lavoro supplementare
effettuabile per i turni, compreso quello previsto dal comma 5 del
citato articolo sulla pronta disponibilita', non puo' superare n. 102
ore annue individuali.
8. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non puo'
effettuare prestazioni aggiuntive cosi' come le attivita' di supporto
all'intramoenia.
Art. 62. Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarita' del suo svolgimento. 2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, puo' essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l'orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell'orario ordinario di lavoro, come previsto dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015. La misura massima della percentuale di lavoro supplementare e' pari al 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale concordata ed e' calcolata con riferimento all'orario mensile, previsto dal contratto individuale del lavoratore e da utilizzare nell'arco di piu' di una settimana. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell'attivita' lavorativa in alcuni mesi dell'anno, la misura del 25% e' calcolata in relazione al numero delle ore annualmente concordate. 3. Il ricorso al lavoro supplementare e' ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficolta' organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise. 4. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell'orario di lavoro giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno. In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa. 5. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art. 37 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 (Retribuzione e sue definizioni) , maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario. 6. Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo dal comma 2, ma rientrino comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 5 e' elevata al 25%. 7. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto e' consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell'orario normale di lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalita' di finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario di cui all'art. 31 (Lavoro straordinario). 8. Il lavoratore puo' rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, previste nei casi di cui all'art.6, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015. 9. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festivita' soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico e' commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalita' si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal presente CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale, e' comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternita' e paternita' previsto dal D.Lgs. n. 151/2001, anche per la parte cadente in periodo non lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di congedo di maternita' o paternita', e' commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, il congedo parentale ed i riposi giornalieri per maternita', spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico e' commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. 10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e' proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, l'eventuale retribuzione individuale di anzianita' e le indennita' professionali specifiche e l'indennita' di rischio radiologico, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria, posizione economica e profilo professionale. 11. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi. 12. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. 13. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2015. Art. 63. Decorrenza e disapplicazioni 1. Con l'entrata in vigore del presente titolo sulle tipologie flessibili del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli: - art. 31 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 «Assunzioni a tempo determinato»; - art. 32 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 «Contratto di fornitura di lavoro temporaneo»; - articoli 23 del CCNL del 7 aprile 1999, 34 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, 22 del CCNL del 19 aprile 2004 «Rapporto di lavoro a tempo parziale»; - articoli 24 del CCNL del 7 aprile 1999 e 34 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 «Orario del rapporto di lavoro a tempo parziale»; - art. 35, commi 1 e 2 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 «Trattamento economico-normativo del personale con contratto di lavoro a tempo parziale». Titolo VI Art. 64. Obblighi del dipendente 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere
costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilita'
e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialita'
dell'attivita' amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e
l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il
dipendente adegua altresi' il proprio comportamento ai principi
riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di
comportamento di cui all'art. 54 D.Lgs. n. 165/2001 e nel codice di
comportamento di amministrazione adottato da ciascuna Azienda o Ente.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire
l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Azienda
o Ente e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di
garantire la migliore qualita' del servizio, il dipendente deve in
particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente
contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del
lavoro impartite dall'Azienda o Ente anche in relazione alle norme
vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti
dalle norme dell'ordinamento ai sensi dell'art. 24 della legge n.
241/1990;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui
disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni
cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in
materia di trasparenza e di accesso all'attivita' amministrativa
previste dalla legge n. 241/1990, dai regolamenti attuativi della
stessa vigenti nell'Azienda o Ente, e dal D.Lgs. n. 33/2013 in
materia di accesso civico, nonche' osservare le disposizioni della
stessa Azienda o Ente in ordine al decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 in tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalita'
previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo
di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente o del responsabile
preposto;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti
interpersonali e con gli utenti condotta adeguata ai principi di
correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignita' della
persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad
attivita' che ritardino il recupero psico-fisico nel periodo di
malattia od infortunio;
h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle
proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se
ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve
farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se
l'ordine e' rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione;
il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia
vietato dalla legge o costituisca illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attivita' del
personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie
responsabilita';
j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari,
attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
k) non valersi di quanto e' di proprieta' dell'Azienda o Ente
per ragioni che non siano di servizio;
l) non chiedere ne' accettare, a qualsiasi titolo, compensi,
regali o altre utilita' in connessione con la prestazione lavorativa,
salvo i casi di cui all'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 62/2013;
m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano
l'accesso ai locali dell'Azienda o Ente da parte del personale e non
introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone
estranee all'Azienda o Ente stesso in locali non aperti al pubblico;
n) comunicare all'Azienda o Ente la propria residenza e, ove
non coincidente, la dimora temporanea, nonche' ogni successivo
mutamento delle stesse;
o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di
appartenenza salvo comprovato impedimento;
p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad
attivita' che possano coinvolgere direttamente o indirettamente
interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, di
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.
q) comunicare all'Azienda o Ente la sussistenza di
provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali. Art. 65. Sanzioni disciplinari 1. Le violazioni da parte dei lavoratori, degli obblighi
disciplinati all'art. 64 (Obblighi del dipendente) danno luogo,
secondo la gravita' dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti
sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore
di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. Sono altresi' previste, dal D.Lgs. n. 165/2001, le seguenti
sanzioni disciplinari:
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 55-bis,
comma 7;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi
dell'art. 55-sexies, comma 1;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma
3.
3. Per l'individuazione dell'autorita' disciplinare competente
per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i
termini del procedimento disciplinare trovano applicazione le
previsioni dell'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001.
4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il
dipendente, previa audizione del dipendente a difesa sui fatti
addebitati, procede all'irrogazione della sanzione del rimprovero
verbale. L'irrogazione della sanzione deve risultare nel fascicolo
personale.
5. Non puo' tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione.
6. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente
dalle eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali egli sia
incorso.
7. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal D.Lgs. n. 116
del 2016 e quanto previsto dall'art. 55 e seguenti del D.Lgs. n.
165/2001.
Art. 66.
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita'
delle sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza, il tipo e
l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai
seguenti criteri generali:
a) intenzionalita' del comportamento, grado di negligenza,
imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilita' dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilita' connesse alla posizione di lavoro occupata
dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'Azienda o Ente,
agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con
particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti
disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al
comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di piu' lavoratori in accordo tra
di loro.
2. Al dipendente responsabile di piu' mancanze compiute con unica
azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate
ed accertate con un unico procedimento, e' applicabile la sanzione
prevista per la mancanza piu' grave se le suddette infrazioni sono
punite con sanzioni di diversa gravita'.
3. La sanzione disciplinare, dal minimo del rimprovero verbale o
scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di
retribuzione, si applica, graduando l'entita' delle sanzioni in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema
di assenze per malattia, nonche' dell'orario di lavoro, ove non
ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1,
lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001;
b) condotta non conforme, nell'ambiente di lavoro, a principi
di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti
degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura
dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali,
in relazione alle sue responsabilita', debba espletare attivita' di
custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o
pregiudizio al servizio o agli interessi dell'Azienda o Ente o di
terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a
tutela del patrimonio dell'Azienda o Ente, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 6 della legge n. 300/1970;
f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti
assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art.
55-quater del D.Lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55-novies, del
D.Lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia
derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Azienda o Ente, agli
utenti o ai terzi.
L'importo delle ritenute per multa sara' introitato dal bilancio
dell'Azienda o Ente e destinato ad attivita' sociali a favore dei
dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione fino a un massimo di dieci giorni si
applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione ai criteri
di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravita' delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'art. 55-quater,
comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 165 del 2001, assenza ingiustificata
dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi,
l'entita' della sanzione e' determinata in relazione alla durata
dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio
determinatosi, alla gravita' della violazione dei doveri del
dipendente, agli eventuali danni causati all'Azienda o Ente, agli
utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a cinque giorni, a
trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attivita' che ritardino il recupero
psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Azienda o Ente,
salvo che siano espressione della liberta' di pensiero, ai sensi
dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravita' e reiterazione delle
fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. e) del
D.Lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della
dignita' della persona;
h) ove non sussista la gravita' e reiterazione delle
fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. e) del
D.Lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e
denigratori, nell'ambiente di lavoro, che assumano forme di violenza
morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti
minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di
altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia
comunque derivato grave danno all'azienda o Ente e agli utenti o ai
terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto
dall'art. 55-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti
dall'art. 55-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica
nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del
2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo
di sei mesi si applica, graduando l'entita' della sanzione in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del
controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pertinenza dell' Azienda o Ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non
sussista la gravita' e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche
con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia,
comunque, derivato grave danno all'Azienda o Ente agli utenti o a
terzi;
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in
continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui e'
necessario assicurare continuita' nell'erogazione di servizi
all'utenza.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa
o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si
applica:
1) con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1,
lettere b), c) e da f-bis) a f)-quinquies del D.Lgs. n. 165 del 2001;
b) la recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e
8;
c) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a
carattere sessuale o quando l'atto, il comportamento o la molestia
rivestano carattere di particolare gravita';
d) condanna passata in giudicato, per un delitto che,
commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al
rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua
specifica gravita';
e) la violazione degli obblighi di comportamento di cui
all'art. 16 comma 2 secondo e terzo periodo del decreto del
Presidente della Repubblica n. 62/2013;
f) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento
non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravita'
tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la
prosecuzione del rapporto di lavoro;
g) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato
impedimento, dopo periodi di interruzione dell'attivita' previsti
dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla
conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine
fissato dall'Azienda o Ente;
2) senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1,
lettere a), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 165 del 2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale,
ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione
cautelare, secondo la disciplina dell'art. 68 (Sospensione cautelare
in caso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto
dall'art. 69 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento
penale);
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in
servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al
rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la
prosecuzione per la sua specifica gravita';
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di
fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza
penale, sono di gravita' tale da non consentire la prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato:
per i delitti indicati dall'art. 7, comma 1, e 8, comma 1,
del D.Lgs. n. 235/2012;
per i delitti indicati dall'art. 12, commi 1, 2 e 3 della
legge 11 gennaio 2018, n. 3;
quando alla condanna consegua comunque l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici;
per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27
marzo 2001, n. 97;
per gravi delitti commessi in servizio.
f) violazioni dolose degli obblighi non ricomprese
specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di
terzi, di gravita' tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1,
da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di
lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti
sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1,
facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti
sanzionabili, ai codici di comportamento aziendali e agli obblighi
dei lavoratori di cui all'art. 64 (Obblighi del dipendente), e
facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni,
ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve
essere data la massima pubblicita' mediante pubblicazione sul sito
istituzionale dell'Azienda o Ente secondo le previsioni dell'art. 55,
comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs n. 165 del 2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice
disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme
di cui al comma 11, entro quindici giorni dalla data di stipulazione
del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Art. 67.
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi
dell'art. 55-quater, comma 3-bis del D.Lgs. n. 165/2001, l'Azienda o
Ente, laddove riscontri la necessita' di espletare accertamenti su
fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare
punibili con la sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio
e dalla retribuzione, puo' disporre, nel corso del procedimento
disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non
superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione, il periodo della sospensione cautelare deve
essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della
retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello
computato come sospensione dal servizio, e' valutabile agli effetti
dell'anzianita' di servizio.
Art. 68.
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della
liberta' personale e' sospeso d'ufficio dal servizio con privazione
della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o,
comunque, dello stato restrittivo della liberta'.
2. Il dipendente puo' essere sospeso dal servizio, con privazione
della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della liberta'
personale o questa sia comunque cessata, qualora l'Azienda o Ente
disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, la
sospensione del procedimento disciplinare fino a termine di quello
penale, ai sensi dell'art. 69 (Rapporto tra procedimento disciplinare
e procedimento penale).
3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dipendente in
presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1,
del D.Lgs. n. 235/2012.
4. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all'art.
3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina
ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna
anche non definitiva, ancorche' sia concessa la sospensione
condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della
citata legge n. 97 del 2001.
5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto
previsto dall'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 69
(Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
6. Ove l'Azienda o Ente proceda all'applicazione della sanzione
di cui all'art. 66, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la
sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo
conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento
disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio
eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva
efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque
anni. Decorso tale termine, essa e' revocata ed il dipendente e'
riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati
che comportano l'applicazione dell'art. 66, comma 9, n.2 (Codice
disciplinare), l'Azienda o Ente ritenga che la permanenza in servizio
del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilita' della stessa
a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da
parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunita' ed
operativita' dell'Azienda o Ente stesso. In tal caso, puo' essere
disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che
sara' sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il
procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino
all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 69 (Rapporto
tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale
sospensione puo' essere prorogata, ferma restando in ogni caso
l'applicabilita' dell'art. 66, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare).
7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono
corrisposti un'indennita' pari al 50% dello stipendio tabellare,
nonche' gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione
individuale di anzianita', ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di
proscioglimento, pronunciata con la formula «il fatto non sussiste» o
«l'imputato non lo ha commesso» oppure «non costituisce illecito
penale» o altra formulazione analoga quanto corrisposto, durante il
periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennita' verra'
conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in
servizio, escluse le indennita' o i compensi connessi alla presenza
in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il
procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell'art. 69, comma 2,
secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e
procedimento penale), il conguaglio dovra' tener conto delle sanzioni
eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con
una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente
sospeso verra' conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio,
esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano
lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonche' i periodi di
sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del
giudizio disciplinare riattivato.
10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 55-quater, comma 3-bis
del D.Lgs. n. 165/2001.
Art. 69.
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad
oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede
l'autorita' giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni
dell'art. 55-ter e quater del D.Lgs. n. 165 del 2001.
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi
dell'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, qualora per i fatti
oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale
irrevocabile di assoluzione che riconosce che il «fatto non sussiste»
o che «l'imputato non lo ha commesso» oppure «non costituisce
illecito penale» o altra formulazione analoga, l'autorita'
disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell'art.
55-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, riprende il procedimento
disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le
disposizioni dell'art. 653, comma 1, del codice di procedura penale.
In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al
dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi
sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni,
oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale,
rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e
prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalita'
stabilite dall'art. 55-ter, comma 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso
con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi
dell'art. 66, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), e successivamente
il procedimento penale sia definito con una sentenza penale
irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il «fatto non
sussiste» o che «l'imputato non lo ha commesso» oppure «non
costituisce illecito penale» o altra formulazione analoga, ove il
medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di
archiviazione, ai sensi e con le modalita' dell'art. 55-ter, comma 2,
del D.Lgs. n. 165 del 2001, il dipendente ha diritto dalla data della
sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso
l'Azienda o Ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in
altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianita'
posseduta all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova
applicazione nel caso che l'assoluzione del dipendente consegua a
sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.
4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente e'
reinquadrato, nella medesima categoria e posizione economica in cui
e' confluito il profilo posseduto al momento del licenziamento
qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il
dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero
stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche
dell'eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le
indennita' comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla
prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in
caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i
figli.
5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento
di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre
violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti
sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento,
il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa
vigente.
Art. 70.
Determinazione concordata della sanzione
1. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari ed il dipendente, in
via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata
della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali
la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del
licenziamento, con o senza preavviso.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura
conciliativa di cui al comma 1 ha ad oggetto esclusivamente l'entita'
della sanzione stessa e non puo' essere di specie diversa da quella
prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l'infrazione per
la quale si procede e non e' soggetta ad impugnazione.
3. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari o il dipendente puo'
proporre all'altra parte, l'attivazione della procedura conciliativa
di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine
dei cinque giorni successivi alla audizione del dipendente per il
contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2, del
D.Lgs. n. 165 del 2001. Dalla data della proposta sono sospesi i
termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del
D.Lgs. n. 165 del 2001. La proposta dell'Ufficio per i procedimenti
disciplinari o del dipendente e tutti gli altri atti della procedura
sono comunicati all'altra parte con le modalita' dell'art. 55-bis,
comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria
prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la
proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile.
La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al
comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facolta' di attivare
ulteriormente la procedura conciliativa.
5. La disponibilita' della controparte ad accettare la procedura
conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi
al ricevimento della proposta, con le modalita' dell'art. 55-bis,
comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Nel caso di mancata accettazione
entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei
termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del
D.Lgs. n. 165 del 2001. La mancata accettazione comporta la decadenza
delle parti dalla possibilita' di attivare ulteriormente la procedura
conciliativa.
6. Ove la proposta sia accettata, l'Ufficio per i procedimenti
disciplinari convoca nei tre giorni successivi il dipendente, con
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce
mandato.
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l'accordo
raggiunto e' formalizzato in un apposito verbale sottoscritto
dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari e dal dipendente e la
sanzione concordata dalle parti, che non e' soggetta ad impugnazione,
puo' essere irrogata dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari.
8. In caso di esito negativo, questo sara' riportato in apposito
verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente
ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui
all'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001.
9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro
il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima
dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta
la estinzione della procedura conciliativa eventualmente gia' avviata
ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla
facolta' di avvalersi ulteriormente della stessa.
Art. 71.
Decorrenza e disapplicazioni
1. Con l'entrata in vigore del presente capo ai sensi dell'art.
2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure
di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti
articoli:
articoli 28 del CCNL del 1° settembre 1995 e 11 del CCNL del 19
aprile 2004 «Obblighi del dipendente»;
articoli 29 del CCNL del 1° settembre 1995 e 12 del CCNL del 19
aprile 2004 «Sanzioni e procedure disciplinari»;
articoli 13 del CCNL del 19 aprile 2004 e 6 del CCNL del 10
aprile 2008 «Codice disciplinare»;
articoli 14 del CCNL del 19 aprile 2004 e 6 del CCNL del 10
aprile 2008 «Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento
penale»;
art. 31 del CCNL del 1° settembre 1995 «Sospensione cautelare
in corso di procedimento disciplinare»;
articoli 15 del CCNL del 19 aprile 2004 e 6 del CCNL del 10
aprile 2008 «Sospensione cautelare in caso di procedimento penale».
articoli 16 del CCNL del 19 aprile 2004 e 6 del CCNL del 10
aprile 2008 «Norme transitorie per i procedimenti disciplinari».
Titolo VII Art. 72.
Termini di preavviso
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la
risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione
dell'indennita' sostitutiva dello stesso i relativi termini sono
fissati come segue:
a) due mesi per dipendenti con anzianita' di servizio fino a
cinque anni;
b) tre mesi per dipendenti con anzianita' di servizio fino a
dieci anni;
c) quattro mesi per dipendenti con anzianita' di servizio oltre
dieci anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma
1 sono ridotti alla meta'.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo
giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza
dei termini di cui ai commi 1 e 2 e' tenuta a corrispondere all'altra
parte un'indennita' pari all'importo della retribuzione spettante per
il periodo di mancato preavviso. L'Azienda o Ente ha diritto di
trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da
questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni
dirette al recupero del credito.
5. E' in facolta' della parte che riceve la comunicazione di
risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso,
sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso
dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non puo' avvenire durante il
periodo di preavviso.
7. Il periodo di preavviso e' computato nell'anzianita' a tutti
gli effetti.
8. In caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento
dell'inidoneita' assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio,
l'Azienda o Ente corrisponde agli aventi diritto l'indennita'
sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del
c.c. nonche', ove consentito ai sensi dell'art. 33, comma 10 (Ferie e
recupero festivita' soppresse), una somma corrispondente ai giorni di
ferie maturati e non goduti.
9. L'indennita' sostitutiva del preavviso deve calcolarsi
computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento
accessorio riconosciute nel caso di ricovero ospedaliero di cui
all'art. 42 (Assenze per malattia).
Art. 73.
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
oltre che nei casi di risoluzione gia' disciplinati negli articoli 42
(Assenze per malattia), 44 (Infortuni sul lavoro, malattie
professionali e infermita' dovute a causa di servizio) e 66 (Codice
disciplinare), ha luogo:
a) al compimento del limite di eta' o al raggiungimento
dell'anzianita' massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia
espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o
regolamentari applicabili nell'Azienda o Ente, ai sensi delle norme
di legge in vigore;
b) per dimissioni del dipendente;
c) per decesso del dipendente;
d) per perdita della cittadinanza, ove prevista quale requisito
per l'accesso;
e) per recesso unilaterale ai sensi dell'art. 72 del
decreto-legge n. 112/2008.
2. Nel caso di cui al comma 1, lett. a), non e' dovuto il
preavviso in quanto la risoluzione del rapporto di lavoro avviene
automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal
primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'eta'
prevista. L'Azienda o Ente comunica comunque per iscritto
l'intervenuta risoluzione del rapporto.
3. Nel caso di cui al comma 1, lett. b), il dipendente deve dare
comunicazione scritta all'Azienda o Ente rispettando i termini di
preavviso.
Art. 74.
Decorrenza e disapplicazioni
1. Con l'entrata in vigore del presente capo ai sensi dell'art.
2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure
di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti
articoli:
art. 37 del CCNL del 1° settembre 1995 «Cause di cessazione del
rapporto di lavoro»;
art. 38 del CCNL del 1° settembre 1995 «Obblighi delle parti»;
art. 39 del CCNL del 1° settembre 1995 «Termini di preavviso».
Titolo VIII Art. 75.
Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione si compone delle seguenti
voci:
a) trattamento economico iniziale costituito: dallo stipendio
tabellare iniziale, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale
conglobata ai sensi dell'art. 24, comma 3 del CCNL 19 aprile 2004
(Stipendio tabellare, fasce e trattamento economico iniziale),
nonche' dalla misura comune dell'ex indennita' di qualificazione
professionale dell'art. 30, comma 1, lett. a) del CCNL del 7 aprile
1999 (Trattamento economico stipendiale di prima applicazione) e
dell'art. 2, comma 3, del CCNL 27 giugno 1996 (Rideterminazione del
finanziamento del fondo per la corresponsione del trattamento
accessorio legato alle posizioni di lavoro);
b) retribuzione individuale di anzianita';
c) fascia retributiva superiore, acquisita per effetto di
progressione economica;
d) indennita' professionale specifica;
e) indennita' correlate alle condizioni di lavoro;
f) premi correlati alla performance organizzativa e
individuale;
g) compensi per lavoro straordinario;
h) indennita' d'incarico di cui all'art. 20, comma 3
(Trattamento economico accessorio degli incarichi) e l'indennita' di
coordinamento ad esaurimento di cui all'art. 21 (Indennita' di
coordinamento ad esaurimento).
2. Le voci di cui alle lettere b) e c) sono corrisposte ove
acquisite e le voci dalla lettera d), alla lettera h) ove spettanti.
2. Al personale e' anche corrisposto, ove spettante, l'assegno
per il nucleo familiare ai sensi delle norme vigenti.
Art. 76.
Incrementi degli stipendi tabellari
1. Il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e
di sviluppo delle diverse categorie, come definito dall'art. 6 del
CCNL del 31 luglio 2009, e' incrementato degli importi mensili lordi,
per tredici mensilita', indicati nella tabella A con le decorrenze
ivi previste.
2. Gli importi annui dei trattamenti economici tabellari delle
posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie risultanti
dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e con
le decorrenze stabilite dalla allegata tabella B.
3. A decorrere dal 1° maggio 2018, l'indennita' di vacanza
contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere
corrisposta come specifica voce retributiva ed e' conglobata nel
trattamento economico di cui al comma 2, come indicato nell'allegata
tabella C.
Art. 77.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente
contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui
all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto
integralmente sulla tredicesima mensilita', sul compenso per lavoro
straordinario, sul trattamento di quiescenza sull'indennita' premio
di servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennita' di cui
all'art. 15, comma 7 del CCNL del 19 aprile 2004 (Sospensione
cautelare in caso di procedimento penale), sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi
di riscatto. Agli effetti dell'indennita' premio di servizio,
dell'indennita' sostitutiva di preavviso nonche' quella prevista
dall'art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art.
76 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente contratto.
Art. 78.
Elemento perequativo
1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui
all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale gia'
destinatario delle misure di cui all'art. 1, comma 12, legge 23
dicembre 2014, n. 190, nonche' del maggiore impatto sui livelli
retributivi piu' bassi delle misure di contenimento della dinamica
retributiva, e' riconosciuto al personale individuato nell'allegata
tabella D un elemento perequativo una tantum, corrisposto su base
mensile nelle misure indicate nella medesima tabella D, per nove
mensilita', per il solo periodo 1° aprile 2018 - 31 dicembre 2018 in
relazione al servizio prestato in detto periodo. La frazione di mese
superiore a quindici giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero
rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o
inferiori a quindici giorni e dei mesi nei quali non e' corrisposto
lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o
altre cause di interruzione e sospensione della prestazione
lavorativa.
2. L'elemento perequativo di cui al comma 1 non e' computato agli
effetti dell'articolo 77 comma 1, secondo periodo (Effetti dei nuovi
stipendi) ed e' corrisposto con cadenza mensile, analogamente a
quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo ed il
numero di mensilita' indicati al comma 1.
3. Per i lavoratori in part-time, l'importo e' riproporzionato in
relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo e'
analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o
sospensione della prestazione lavorativa che comportino la
corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
Art. 79.
Decorrenza e disapplicazioni
1. Con l'entrata in vigore del presente capo ai sensi dell'art.
2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure
di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti
articoli fatti salvi gli eventuali espressi richiami nelle nuove
norme del presente capo:
art. 30 del CCNL del 7 aprile 1999 «Trattamento economico
stipendiale di prima applicazione» fatto salvo quanto previsto
all'art. 75, comma 1, lett. a) del presente CCNL;
art. 32 del CCNL del 7 aprile 1999, art. 2 del CCNL del 20
settembre 2001. II biennio economico, art. 24 del CCNL del 19 aprile
2004, art. 6 del CCNL del 31 luglio 2009 e relative tabelle A, B, C,
D «Struttura della retribuzione e incrementi tabellari»;
art. 11 del CCNL del 31 luglio 2009 «Effetti dei nuovi
stipendi».
Capo II Art. 80.
Fondo condizioni di lavoro e incarichi
1. A decorrere dall'anno 2018, e' istituito il nuovo «Fondo
condizioni di lavoro e incarichi», finanziato, in prima applicazione
dalle risorse indicate al comma 2.
2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono, in un unico
importo, nei valori consolidatisi nell'anno 2017, come certificati
dal Collegio dei revisori:
a) le risorse del precedente «Fondo per i compensi di lavoro
straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di
disagio, pericolo o danno»;
b) le seguenti risorse del precedente «Fondo per il
finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative,
del valore comune delle ex indennita' di qualificazione professionale
e dell'indennita' professionale specifica»:
b1) risorse destinate alle indennita' di funzione dei
titolari di posizione organizzativa e delle funzioni di coordinamento
di cui agli articoli 36 del CCNL del 7 aprile 1999, 11 del CCNL del
20 settembre 2001 e 49 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001
(Misura dell'indennita' di funzione) e agli artt. 10 del CCNL del 20
settembre 2001 (II biennio), 5 del CCNL integrativo del 20 settembre
2001 e 4 del CCNL del 10 aprile 2008 (Coordinamento);
b2) risorse destinate alla corresponsione del valore comune
delle ex indennita' di qualificazione professionale dell'art. 45,
commi 1 e 2 del CCNL 1° settembre 1995 (Indennita' di qualificazione
professionale e valorizzazione delle responsabilita') e dell'art. 2,
comma 3, del CCNL 27 giugno 1996 (Rideterminazione del finanziamento
del fondo per la corresponsione del trattamento accessorio legato
alle posizioni di lavoro);
b3) risorse destinate alla corresponsione dell'indennita'
professionale specifica di cui alla Tabella C del CCNL del 5 giugno
2006.
3. L'importo di cui al comma 2 e' stabilmente incrementato:
a) di un importo, su base annua, pari a Euro 91,00 per le
unita' di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla
data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a
valere dall'anno 2019;
b) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno
2018, in applicazione dell'articolo 39, comma 4, lettere b) e d) e
comma 8 del CCNL 7 aprile 1999 (Fondo per il finanziamento delle
fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune
delle ex indennita' di qualificazione professionale e dell'indennita'
professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo
emanate a livello regionale di cui all'art. 6, comma 1, lettere b) e
c) (Confronto regionale);
c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di
anzianita' che non saranno piu' corrisposte al personale cessato dal
servizio a partire dal 2018; l'importo confluisce stabilmente nel
Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura
intera in ragione d'anno.
4. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato,
con importi variabili di anno in anno della quota di risorse
trasferita, su base annuale, dal Fondo premialita' e fasce, ai sensi
dell'art. 81, comma 6, lettera d) (Fondo premialita' e fasce).
5. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente
articolo e del Fondo di cui all'art. 81 (Fondo premialita' e fasce)
deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23,
comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.
6. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo, al netto
delle risorse gia' destinate agli incarichi di posizione e
coordinamento relativi ad annualita' precedenti, sono annualmente
rese disponibili per i seguenti utilizzi:
a) compensi di lavoro straordinario di cui all'art. 31 (Lavoro
straordinario);
b) indennita' correlate alle condizioni di lavoro di cui al
Titolo VIII, capo III (Indennita') secondo la disciplina ivi
prevista;
c) indennita' d'incarico correlata agli incarichi funzionali di
cui all'art. 20, comma 3, (Trattamento economico accessorio degli
incarichi) e indennita' di coordinamento ad esaurimento di cui
all'art. 21 (Indennita' di coordinamento ad esaurimento) secondo la
disciplina ivi stabilita;
d) valore comune delle ex indennita' di qualificazione
professionale dell'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL 1° settembre 1995
(Indennita' di qualificazione professionale e valorizzazione delle
responsabilita') e dell'art. 2, comma 3, del CCNL 27 giugno 1996
(Rideterminazione del finanziamento del fondo per la corresponsione
del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro) e
indennita' professionale specifica di cui alla Tabella C del CCNL del
5 giugno 2006 nei valori e secondo la disciplina dei previgenti CCNL.
Art. 81.
Fondo premialita' e fasce
1. A decorrere dall'anno 2018, e' istituito il nuovo «Fondo
premialita' e fasce», finanziato, in prima applicazione, dalle
risorse indicate al comma 2.
2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono in un unico
importo, nei valori consolidatisi nell'anno 2017, come certificati
dal Collegio dei revisori:
a) le risorse destinate al finanziamento delle fasce
retributive del precedente Fondo per il finanziamento delle fasce
retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle
ex indennita' di qualificazione professionale e dell'indennita'
professionale specifica;
b) le risorse stabili del precedente Fondo della produttivita'
collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della
qualita' delle prestazioni individuali.
3. L'importo di cui al comma 2 e' stabilmente incrementato:
a) di un importo calcolato in rapporto al nuovo valore della
fasce attribuite che gravano sul fondo per effetto di quanto previsto
dall'art. 76 (Incremento degli stipendi tabellari);
b) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno
2018, in applicazione dell'articolo 39, comma 4, lettere b) e d) e
comma 8 del CCNL 7 aprile 1999 (Fondo per il finanziamento delle
fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune
delle ex indennita' di qualificazione professionale e dell'indennita'
professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo
emanate a livello regionale di cui all'art. 6, comma 1, lettere b) e
c) (Confronto regionale);
4. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato,
con importi variabili di anno in anno:
a) delle risorse non consolidate regionali derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 4,
lettera b) e comma 5 del CCNL del 7 aprile 1999 (Fondo della
produttivita' collettiva per il miglioramento dei servizi e per il
premio della qualita' delle prestazioni individuali) come modificato
dall'art. 33, comma 1, del CCNL del 19 aprile 2004 (Risorse per la
contrattazione integrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi
indicati, con destinazione alle finalita' di cui al comma 6, lettere
a) e b), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello
regionale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) (Confronto
regionale);
b) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43
della legge n. 449/1997;
c) della quota di risparmi conseguiti e certificati in
attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98;
d) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che
prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale,
coerenti con le finalita' del presente Fondo, tra cui a titolo
esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo dall'art.
113, D.Lgs. n. 50/2016 e quelle di cui agli articoli 10, comma 4, e
12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo
2000;
e) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale
cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in
misura pari alle mensilita' residue dopo la cessazione, computandosi
a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di
mese superiori a quindici giorni.
5. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente
articolo e del Fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e
incarichi) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto
dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.
6. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo - al netto
delle somme non utilizzabili, in quanto destinate alla copertura dei
differenziali retributivi del personale che abbia conseguito la
progressione economica in anni precedenti, nonche' al lordo delle
medesime somme nuovamente utilizzabili a seguito della cessazione
dello stesso personale - sono annualmente rese disponibili per i
seguenti utilizzi:
a) premi correlati alla performance organizzativa;
b) premi correlati alla performance individuale;
c) attribuzione selettiva di nuove fasce retributive e
conseguente copertura dei relativi differenziali retributivi con
risorse certe e stabili;
d) eventuale trasferimento di risorse, su base annuale, al
«Fondo condizioni di lavoro e incarichi» di cui all'art. 80;
e) misure di welfare integrativo in favore del personale
secondo la disciplina di cui all'art. 94 (Welfare integrativo);
f) trattamenti economici accessori previsti da specifiche
disposizioni di legge a valere esclusivamente sulle risorse di cui al
comma 4, lettera d).
7. Alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 6 sono
altresi' sommate eventuali risorse residue, relative a precedenti
annualita', del presente Fondo, nonche' del «Fondo condizioni di
lavoro e incarichi», stanziate a bilancio e certificate dagli organi
di controllo, qualora non sia stato possibile utilizzarle
integralmente.
Art. 82.
Differenziazione del premio individuale
1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni piu' elevate,
secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'Azienda o
Ente, e' attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui
all'art. 81, comma 6, lettera b) (Fondo premialita' e fasce) che si
aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato
positivamente sulla base dei criteri selettivi.
2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di
contrattazione integrativa, non potra' comunque essere inferiore al
30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale
valutato positivamente ai sensi del comma 1.
3. La contrattazione integrativa definisce altresi',
preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a
cui tale maggiorazione puo' essere attribuita.
Art. 83.
Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale
1. In sede di Organismo paritetico di cui all'art. 7, le parti
analizzano i dati sulle assenze del personale, anche in serie
storica, e ne valutano cause ed effetti. Nei casi in cui, in sede di
analisi dei dati, siano rilevate assenze medie che presentino
significativi e non motivabili scostamenti rispetto a benchmark di
settore pubblicati a livello nazionale ovvero siano osservate anomale
e non oggettivamente motivabili concentrazioni di assenze, in
continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale e nei
periodi in cui e' piu' elevata la domanda di servizi da parte
dell'utenza, sono proposte misure finalizzate a conseguire obiettivi
di miglioramento.
2. Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati
nell'anno successivo, non siano stati conseguiti gli obiettivi di
miglioramento di cui al comma 1 le risorse di cui all'art. 80, comma
4 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) ed all'art. 81, comma 4
(Fondo premialita' e fasce) non possono essere incrementate, rispetto
al loro ammontare riferito all'anno precedente; tale limite permane
anche negli anni successivi, fino a quando gli obiettivi di
miglioramento non siano stati effettivamente conseguiti. La
contrattazione integrativa disciplina gli effetti del presente comma
sulla premialita' individuale.
Art. 84.
Risorse destinate agli obiettivi organizzativi ed individuali
1. Al fine di assicurare l'ottimale perseguimento degli obiettivi
organizzativi ed individuali, la contrattazione integrativa destina
la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 80, comma 4 (Fondo
condizioni di lavoro e incarichi) e di cui all'art. 81 comma 4 (Fondo
premialita' e fasce), con esclusione di quelle derivanti da
disposizioni di legge, al finanziamento degli istituti di cui
all'art. 81 (Fondo premialita' e fasce) e, specificamente, ai premi
di cui all'art. 81, comma 6, lettera b) (Fondo premialita' e fasce)
almeno il 30% di tali risorse.
Art. 85.
Decorrenza e disapplicazioni
1. La nuova disciplina sui fondi di cui al presente capo, a
decorrere dalla sua entrata in vigore ai sensi dell'art. 2, comma 2,
del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto), sostituisce integralmente tutte le
previgenti discipline in materia che devono pertanto ritenersi
disapplicate fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove
norme del presente capo.
Capo III Art. 86.
Indennita' per particolari condizioni di lavoro
1. L'indennita' di pronta disponibilita', nella misura di € 20,66
lorde per ogni dodici ore, rimane regolata dall'art. 28 (Servizio di
pronta disponibilita').
2. L'indennita' di polizia giudiziaria nella misura lorda, fissa
ed annua di € 723,04 compete al personale cui e' stata attribuita
dall'autorita' competente la qualifica di agente od ufficiale di
polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in
relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art.
27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616.
3. Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle
categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni,
compete una indennita' giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennita'
e' corrisposta purche' vi sia una effettiva rotazione del personale
nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero
sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e
notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni
adottato nell'Azienda o Ente. L'indennita' non puo' essere
corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo
effettuata, salvo per i riposi compensativi.
4. Agli operatori di tutti i ruoli appartenenti alle categorie da
A a D, addetti agli impianti e servizi attivati in base alla
programmazione dell'Azienda o dell'Ente per almeno dodici ore
giornaliere ed effettivamente operanti su due turni per la ottimale
utilizzazione degli impianti stessi ovvero che siano operanti su due
turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o in
servizi diagnostici, compete una indennita' giornaliera pari a €
2,07. Detta indennita' e' corrisposta purche' vi sia una effettiva
rotazione del personale su due turni, tale che nell'arco del mese si
evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di
mattina e pomeriggio ovverosia almeno pari al 30%. L'indennita' non
puo' essere corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a
qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.
5. Agli operatori professionali di cui all'art. 44, comma 5 del
CCNL del 1° settembre 1995 (Indennita' per particolari condizioni di
lavoro) che non effettuano i turni di cui ai commi 3 e 4 ma operano
su un solo turno - in quanto responsabili dell'organizzazione
dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi
territoriali o dei servizi ospedalieri di diagnosi e cura - compete
un'indennita' mensile, lorda di € 25,82, non cumulabile con le
indennita' dei commi 3 e 4 ma solo con l'indennita' di cui al comma
6.
6. Al personale infermieristico competono, altresi', le seguenti
indennita' per ogni giornata di effettivo servizio prestato:
a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13;
b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e
dialisi: 4,13;
c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti
cosi' come individuati dal decreto ministeriale del 30 gennaio 1998 e
s.m.i.: € 5,16.
I servizi elencati nel presente comma sono individuati,
nell'ambito del confronto regionale di cui all'art. 6, dalle regioni
in conformita' alle disposizioni legislative di organizzazione
vigenti.
7. Al personale del ruolo sanitario appartenente alle categorie
B, C e D operanti su un solo turno, nelle terapie intensive e nelle
sale operatorie compete un'indennita' mensile, lorda di € 28,41, non
cumulabile con le indennita' di cui ai commi 3 e 4 ma solo con
l'indennita' del comma 6.
8. Al personale ausiliario specializzato ed operatore tecnico
addetto all'assistenza, appartenente rispettivamente alle categorie A
e B, assegnato ai reparti indicati nel comma 6, lettera c) e'
corrisposta una indennita' giornaliera di € 1,03.
9. Agli operatori socio-sanitari assegnati ai reparti indicati
nel comma 6, lettere a), b) e c) e' corrisposta l'indennita'
giornaliera di cui al comma 6.
10. Nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui all'art. 80
(Fondo condizioni di lavoro e incarichi) nei servizi indicati nel
comma 6, possono essere individuati altri operatori del ruolo
sanitario, ai quali corrispondere l'indennita' giornaliera prevista
dal medesimo comma, limitatamente ai giorni in cui abbiano prestato
un intero turno lavorativo nei servizi di riferimento.
11. Le indennita' previste nei commi 6 e 8 non sono corrisposte
nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata,
salvo per i riposi compensativi.
12. Al personale dipendente, anche non turnista, che svolga
l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una
indennita' nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lorde per
ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6.
13. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo
compete un'indennita' di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono
di durata superiore alla meta' dell'orario di turno, ridotta a € 8,91
lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla meta'
dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore
del giorno festivo non puo' essere corrisposta a ciascun dipendente
piu' di un'indennita' festiva. Per turno notturno-festivo si intende
quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno
prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno
festivo alle ore 6 del giorno successivo.
14. Le indennita' di cui al presente articolo sono cumulabili tra
di loro, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 e sono
finanziate con il fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di
lavoro e incarichi).
Art. 87.
Indennita' per l'assistenza domiciliare
1. Al personale del ruolo sanitario e ai collaboratori assistenti
sociali(ivi inclusi gli esperti - poi senior ai sensi dell'art. 15
(Modifica della denominazione dei profili di «esperto»), nonche' agli
ausiliari specializzati addetti ai servizi socio assistenziali, agli
operatori tecnici addetti all'assistenza e/o agli operatori socio
sanitari, dipendenti dall'Azienda o Ente che espletano in via diretta
le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente compete una
indennita' giornaliera - nella misura sottoindicata - per ogni giorno
di servizio prestato:
a) Personale appartenente alla categoria A o B iniziale: € 2,58
lordi;
b) Personale appartenente alla categoria B, livello economico
Bs, C e D, ivi compreso il livello economico Ds: € 5,16 lordi;
2. L'indennita' non e' corrisposta nei giorni di assenza dal
sevizio a qualsiasi titolo effettuata o quando giornalmente non
vengano erogate prestazioni ed e' cumulabile con le altre indennita'
per particolari condizioni di lavoro ove spettanti. Essa compete, con
le stesse modalita', anche al personale saltuariamente chiamato ad
effettuare prestazioni giornaliere per il servizio di assistenza
domiciliare limitatamente alle giornate in cui viene erogata la
prestazione.
3. L'indennita', alla cui corresponsione si provvede con il fondo
di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi), entra a
far parte della nozione di retribuzione globale di fatto annuale di
cui all'art. 37, comma 2, lettera d) del CCNL integrativo del 20
settembre 2001 (Retribuzione e sue definizioni).
Art. 88.
Indennita' SERT
1. Al personale addetto ai SERT in via permanente,
indipendentemente dal ruolo di appartenenza, e' confermata
l'attribuzione di una indennita' giornaliera per ogni giorno di
servizio prestato nella misura sottoindicata:
a) Personale appartenente alla categoria A o B iniziale: € 1,03
lordi;
b) Personale appartenente alla categoria B, livello economico
Bs, C e D, ivi compreso il livello economico Ds: € 5,16 lordi.
2. L'indennita' non e' corrisposta nei giorni di assenza dal
servizio a qualsiasi titolo effettuata ed e' cumulabile con le altre
indennita' per particolari condizioni di lavoro ove spettanti. Essa
compete anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare
prestazioni giornaliere presso il SERT limitatamente alle giornate in
cui viene erogata la prestazione.
3. L'indennita', alla cui corresponsione si provvede con il fondo
di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi), entra a
far parte della nozione di retribuzione globale di fatto annuale di
cui all'art. 37, comma 2, lettera d) del CCNL integrativo del 20
settembre 2001 (Retribuzione e sue definizioni).
Art. 89.
Indennita' professionale specifica del personale del ruolo sanitario
della categoria B, livello economico BS
1. Per gli infermieri generici e psichiatrici con un anno di
corso e' prevista, al punto 8 della tabella C del CCNL del 5 giugno
2006, un'indennita' professionale specifica determinata nel valore
annuo lordo in € 764,36. Per le puericultrici e' prevista, al punto 7
della medesima tabella, un'indennita' professionale specifica
determinata nel valore annuo lordo di € 640,41.
2. Per i masso-fisioterapisti e massaggiatori e' prevista
un'indennita' professionale specifica del valore annuo lordo di €
516,46 di cui al punto 6 della suddetta tabella.
3. L'indennita' professionale compete al personale destinatario
del presente articolo anche in caso di gia' avvenuto passaggio alla
categoria C ai sensi dell'art. 18, comma 5, del CCNL del 19 aprile
2004 (Profili) come previsto ai punti 9), 10) e 11) della tabella C
del CCNL del 5 giugno 2006.
4. Alla corresponsione dell'indennita' professionale specifica di
cui al presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 80
(Fondo condizioni di lavoro e incarichi).
Art. 90.
Indennita' professionale specifica spettante al personale del ruolo
sanitario - profili di infermiere, infermiere pediatrico,
assistente sanitario e ostetrica ed ex operatore professionale
dirigente - destinatari del passaggio dalla posizione D a Ds
1. Resta confermato che al personale collaboratore professionale
sanitario - profilo di infermiere, infermiere pediatrico, assistente
sanitario e ostetrica nel passaggio dalla posizione D alla posizione
Ds, e' mantenuta anche l'indennita' professionale specifica di €
433,82 in godimento e prevista al punto 15, lettera a) di cui alla
tabella C del CCNL del 5 giugno 2006.
2. L'indennita' professionale specifica, prevista, al punto 16
lettera a) di cui alla tabella C del CCNL del 5 giugno 2006, per il
personale collaboratore professionale sanitario esperto - poi senior
ai sensi dell'art. 15 (Modifica della denominazione dei profili di
«esperto») - ex operatore professionale dirigente, e' pari a €
433,82. Detta indennita' e' confermata nella medesima misura anche
per il personale collaboratore sanitario esperto - poi senior ai
sensi dell'art. 15 (Modifica della denominazione dei profili di
«esperto») - profilo di infermiere, infermiere pediatrico, assistente
sanitario e ostetrica come previsto allo stesso punto 16 lettera a)
della medesima tabella.
3. Alla corresponsione dell'indennita' professionale specifica di
cui al presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 80
(Fondo condizioni di lavoro e incarichi).
Art. 91.
Altre indennita' professionali specifiche
1. Si conferma che l'indennita' professionale specifica spetta
altresi' ai seguenti profili:
Ausiliario specializzato (ex ausiliario socio sanitario
specializzato) come previsto al punto 2 della tabella C del CCNL del
5 giugno 2006;
Operatore tecnico coordinatore ai sensi dell'art. 18, comma 6,
del CCNL del 19 aprile 2004 e come previsto al punto 5 della tabella
C del CCNL del 5 giugno 2006.
2. In merito al rischio radiologico, si conferma l'art. 5 del
CCNL 20 settembre 2001, biennio economico 2000-2001. L'indennita'
professionale specifica ivi prevista spetta ai tecnici di radiologia
medica (ivi inclusi gli esperti poi senior ai sensi dell'art. 15
(Modifica della denominazione dei profili di «esperto»)) nella misura
prevista ai punti 15 lettera b) e 16 lettera b) della tabella C del
CCNL del 5 giugno 2006.
3. Alla corresponsione delle indennita' di cui al presente
articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 80 (Fondo
condizioni di lavoro e incarichi).
Art. 92.
Indennita' di bilinguismo
1. E' confermata l'indennita' di bilinguismo, nelle misure di cui
all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987.
2. Al personale in servizio nelle Aziende e negli Enti aventi
sede nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta e nelle
province autonome di Trento e Bolzano, nonche' nelle altre Regioni a
statuto speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere di
obbligatorieta', il sistema del bilinguismo e' confermata l'apposita
indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella
stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale
della Regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige.
3. La presente disciplina produce effetti qualora l'istituto non
risulti disciplinato da disposizioni speciali.
4. Alla corresponsione dell'indennita' di cui al presente
articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 80 (Fondo
condizioni di lavoro e incarichi).
Art. 93.
Decorrenza e disapplicazioni
1. Con l'entrata in vigore del presente capo ai sensi dell'art.
2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure
di applicazione del contratto), cessano pertanto di avere efficacia i
seguenti articoli:
articoli 44 del CCNL del 1° settembre 1995 e 41 del CCNL del 7
aprile 1999 «Indennita' per particolari condizioni di lavoro» fatto
salvo quanto previsto all'art. 86, comma 5, (Indennita' per
particolari condizioni di lavoro);
art. 25 del CCNL del 19 aprile 2004 «Indennita' per turni
notturni e festivi»;
art. 26 del CCNL del 19 aprile 2004 «Indennita' per
l'assistenza domiciliare»;
art. 27 del CCNL del 19 aprile 2004 «Indennita' SERT»;
art. 28 del CCNL del 19 aprile 2004 «Indennita' del personale
del ruolo sanitario della categoria B, livello economico BS»;
art. 7 del CCNL del 5 giugno 2006 «Indennita' specifica
spettante al personale del ruolo sanitario - profili di infermiere,
infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica ed ex
operatore professionale dirigente - destinatari del passaggio dalla
posizione D a Ds» fatta salva la Tabella C del CCNL del 5 giugno
2006;
art. 41 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001
«Bilinguismo».
Titolo IX Art. 94.
Welfare integrativo
1. Le Aziende ed Enti disciplinano, in sede di contrattazione
integrativa di cui all'art. 8, comma 5 (Contrattazione collettiva
integrativa: tempi e procedure), la concessione di benefici di natura
assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:
a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e
rimborsi);
b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
c) contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con
finalita' sociale;
d) prestiti a favore di dipendenti in difficolta' ad accedere
ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella
necessita' di affrontare spese non differibili;
e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal
Servizio sanitario nazionale.
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente
articolo sono sostenuti mediante utilizzo di quota parte del Fondo
premialita' e fasce.
Art. 95.
Trattamento di trasferta
1. Al personale comandato a prestare la propria attivita'
lavorativa in localita' diversa dalla dimora abituale o dalla
ordinaria sede di servizio, oltre alla normale retribuzione, compete:
a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i
viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto
extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in
aereo la classe di rimborso e' quella «economica»;
b) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o,
nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'Azienda o
Ente, dei taxi;
c) per le trasferte di durata superiore a dodici ore, il
rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo
fino a quattro stelle e della spesa per i due pasti giornalieri, nel
limite di complessivi € 44,26;
d) per le trasferte di durata non inferiore a otto ore e fino a
dodici ore, il rimborso per un pasto nel limite di € 22,26;
e) per le trasferte continuative nella medesima localita' di
durata non inferiore a trenta giorni, rimborso della spesa per il
pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria
corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purche' risulti
economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della
categoria consentita nella medesima localita', ai sensi della lettera
c).
f) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle
relative autorizzazioni, nel caso che l'attivita' lavorativa nella
sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale
orario di lavoro previsto per la giornata, considerando, a tal fine,
solo il tempo effettivamente lavorato, fatto salvo quanto previsto
dai commi 2 e 3.
2. Solo nel caso degli autisti si considera attivita' lavorativa
anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la
sorveglianza e custodia del mezzo.
3. Le Aziende ed Enti individuano, con gli atti di cui al comma
6, le attivita' svolte in particolarissime situazioni operative che,
in considerazione dell'impossibilita' di fruire durante le trasferte,
del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di
ristorazione, comportano la corresponsione della somma forfetaria di
€ 25,82 lordi giornalieri, in luogo dei rimborsi di cui al comma 1.
Per le Aziende ed Enti interessati, le suddette attivita', a titolo
esemplificativo, sono cosi' individuate:
a) attivita' di protezione civile nelle situazioni di prima
urgenza;
b) assistenza ed accompagnamento di pazienti ed infermi durante
il trasporto di emergenza od in particolari condizioni di sicurezza;
c) interventi in zone particolarmente disagiate quali lagune,
fiumi, boschi e selve;
d) attivita' che comportino imbarchi brevi su unita';
e) attivita' di controllo, di rilevazione, di collaudo, di
vigilanza, di verifica ed ispettiva, sanitaria, di tutela del lavoro,
di tutela dell'ambiente, del territorio e del patrimonio culturale,
di tutela della salute, di repressione frodi e similari;
f) attivita' di assistenza sociale.
4. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente
articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del
trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
5. Le Aziende ed Enti, con gli atti di cui al comma 6,
stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al
trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per
l'espletamento dell'incarico affidato.
6. Le Aziende ed Enti stabiliscono, con gli atti previsti dai
rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze
organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di
dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in tale
sede, anche la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative
modalita' procedurali, nonche' quanto previsto dai commi 3 e 5.
7. Per quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento
di trasferta ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero,
rimane disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei
limiti delle risorse gia' previste nei bilanci delle singole Aziende
ed Enti per tale specifica finalita'.
Art. 96.
Decorrenza e disapplicazioni
1. Con l'entrata in vigore del presente capo ai sensi dell'art.
2, comma 2 del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure
di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti
articoli:
art. 44 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 «Trattamento
di trasferta». E' tuttavia confermata la disapplicazione degli artt.
43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e 18 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990.
Titolo X Art. 97.
Informazione sul Fondo pensione complementare
1. Al fine di una consapevole ed informata adesione dei
dipendenti alla previdenza complementare negoziale, le Aziende ed
Enti forniscono adeguate informazioni al proprio personale, anche
mediante iniziative formative, in merito al Fondo negoziale di
previdenza complementare Perseo-Sirio, ove possibile con il supporto
professionale della struttura del predetto Fondo.
Art. 98.
Disapplicazione disposizioni particolari dei precedenti CCNL
1. Con l'entrata in vigore del presente CCNL ai sensi dell'art.
2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure
di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti
articoli:
art. 50, comma 1, del CCNL integrativo del 20 settembre 2001
«Norma speciale per le A.R.P.A.»;
art. 51 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 «Procedure
di conciliazione ed arbitrato»;
art. 42 del CCNL del 7 aprile 1999 e art. 13, commi 1, 2, 3 e
5, del CCNL del 20 settembre 2001 «Previdenza complementare»;
art. 47, commi 1, 2, 4 e 5 del CCNL integrativo del 20
settembre 2001 «Modalita' di applicazione di benefici economici
previsti da discipline speciali»;
art. 7 del CCNL del 20 settembre 2001 - II biennio economico
«Finalita' e campo di applicazione delle risorse aggiuntive»;
art. 8 del CCNL del 20 settembre 2001 - II biennio economico
«Utilizzazione delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e
tecnico profilo di assistente sociale» fatto salvo quanto previsto
dall'art. 23 (Indennita' di coordinamento ad esaurimento), comma 2,
del presente CCNL;
Tabella G del CCNL del 20 settembre 2001 - II biennio economico
«Determinazioni degli assegni personali a seguito di un incremento
annuo di L. 2.588.000 per gli ex C (pari a L. 2.803.580 con il rateo
di tredicesima)».
Art. 99.
Conferme
1. Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le
Aziende e gli Enti del presente comparto della Sanita' continuano a
trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate dal
presente CCNL negli articoli appositamente riferiti alle
disapplicazioni o in quanto compatibili con le disposizioni
legislative vigenti nonche' con le previsioni del presente CCNL.
Art. 100.
Disposizioni particolari
1. Avendo a riferimento il personale trasferito a seguito del
riordino funzionale di cui alla legge n. 56/2014, l'assegno ad
personam riconosciuto ai sensi delle disposizioni speciali di cui
all'art. 1, comma 800 della legge n. 205/2017, non e' riassorbibile
con riferimento agli incrementi della retribuzione tabellare
derivanti dal presente CCNL.
Tabella A
Incrementi mensili dello stipendio tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilita'
Posizione Dal 1.1.2016 Rideterminato Rideterminato
economica dal 1.1.2017(1 ) dal 1.4.2018(2 )
--------------------------------------------------------------------
DS6 10,60 32,10 90,80
--------------------------------------------------------------------
DS5 10,20 30,80 87,20
--------------------------------------------------------------------
DS4 9,90 29,90 84,60
--------------------------------------------------------------------
DS3 9,60 29,00 82,10
--------------------------------------------------------------------
DS2 9,20 27,90 79,00
--------------------------------------------------------------------
DS1 8,90 26,90 76,10
--------------------------------------------------------------------
DS 8,50 25,90 73,20
--------------------------------------------------------------------
D6 9,60 29,10 82,40
--------------------------------------------------------------------
D5 9,30 28,10 79,50
--------------------------------------------------------------------
D4 9,00 27,30 77,20
--------------------------------------------------------------------
D3 8,70 26,50 74,90
--------------------------------------------------------------------
D2 8,50 25,70 72,60
--------------------------------------------------------------------
D1 8,20 24,90 70,40
--------------------------------------------------------------------
D 7,90 24,00 67,90
--------------------------------------------------------------------
C5 8,90 26,80 75,80
--------------------------------------------------------------------
C4 8,40 25,60 72,30
--------------------------------------------------------------------
C3 8,10 24,40 69,00
--------------------------------------------------------------------
C2 7,80 23,60 66,70
--------------------------------------------------------------------
C1 7,50 22,80 64,50
--------------------------------------------------------------------
C 7,30 22,10 62,50
--------------------------------------------------------------------
BS5 7,60 23,10 65,40
--------------------------------------------------------------------
BS4 7,40 22,40 63,30
--------------------------------------------------------------------
BS3 7,20 21,60 61,20
--------------------------------------------------------------------
BS2 7,00 21,20 60,00
--------------------------------------------------------------------
BS1 6,80 20,60 58,30
--------------------------------------------------------------------
BS 6,60 20,00 56,50
--------------------------------------------------------------------
B5 7,20 21,70 61,30
--------------------------------------------------------------------
B4 7,00 21,20 60,00
--------------------------------------------------------------------
B3 6,90 20,80 58,80
--------------------------------------------------------------------
B2 6,70 20,40 57,80
--------------------------------------------------------------------
B1 6,60 19,80 56,10
--------------------------------------------------------------------
B 6,40 19,30 54,60
--------------------------------------------------------------------
A5 6,50 19,80 55,90
--------------------------------------------------------------------
A4 6,40 19,40 55,00
--------------------------------------------------------------------
A3 6,30 19,10 54,10
--------------------------------------------------------------------
A2 6,20 18,80 53,20
--------------------------------------------------------------------
A1 6,10 18,30 51,90
--------------------------------------------------------------------
A 5,90 17,80 50,50
--------------------------------------------------------------------
--------
(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2017 comprende ed assorbe
l'incremento corrisposto dal 1.1.2016.
--------
(2) Il valore a decorrere dal 1.4.2018 comprende ed assorbe
l'incremento corrisposto dal 1.1.2017.
Tabella B
Nuovi valori del trattamento economico costituito
da stipendio tabellare, valore comune della ex indennita'
di qualificazione professionale e fasce retributive
Valori in Euro per 12 mensilita' cui aggiungere la 13^ mensilita'
Posizione Dal 1.1.2016 Dal 1.1.2017 Dal 1.4.2018
economica
---------------------------------------------------------------------
DS6 29.677,38 29.935,38 30.639,78
---------------------------------------------------------------------
DS5 28.502,62 28.749,82 29.426,62
---------------------------------------------------------------------
DS4 27.646,05 27.886,05 28.542,45
---------------------------------------------------------------------
DS3 26.823,58 27.056,38 27.693,58
---------------------------------------------------------------------
DS2 25.831,55 26.055,95 26.669,15
---------------------------------------------------------------------
DS1 24.868,04 25.084,04 25.674,44
---------------------------------------------------------------------
DS 23.928,66 24.137,46 24.705,06
---------------------------------------------------------------------
D6 26.915,50 27.149,50 27.789,10
---------------------------------------------------------------------
D5 25.976,03 26.201,63 26.818,43
---------------------------------------------------------------------
D4 25.218,72 25.438,32 26.037,12
---------------------------------------------------------------------
D3 24.477,19 24.690,79 25.271,59
---------------------------------------------------------------------
D2 23.742,76 23.949,16 24.511,96
---------------------------------------------------------------------
D1 23.001,47 23.201,87 23.747,87
---------------------------------------------------------------------
D 22.188,68 22.381,88 22.908,68
---------------------------------------------------------------------
C5 24.778,42 24.993,22 25.581,22
---------------------------------------------------------------------
C4 23.635,05 23.841,45 24.401,85
---------------------------------------------------------------------
C3 22.546,52 22.742,12 23.277,32
---------------------------------------------------------------------
C2 21.805,11 21.994,71 22.511,91
---------------------------------------------------------------------
C1 21.069,48 21.253,08 21.753,48
---------------------------------------------------------------------
C 20.435,78 20.613,38 21.098,18
---------------------------------------------------------------------
BS5 21.364,12 21.550,12 22.057,72
---------------------------------------------------------------------
BS4 20.678,49 20.858,49 21.349,29
---------------------------------------------------------------------
BS3 20.015,18 20.187,98 20.663,18
---------------------------------------------------------------------
BS2 19.613,30 19.783,70 20.249,30
---------------------------------------------------------------------
BS1 19.050,18 19.215,78 19.668,18
---------------------------------------------------------------------
BS 18.473,04 18.633,84 19.071,84
---------------------------------------------------------------------
B5 20.020,27 20.194,27 20.669,47
---------------------------------------------------------------------
B4 19.611,43 19.781,83 20.247,43
---------------------------------------------------------------------
B3 19.212,15 19.378,95 19.834,95
---------------------------------------------------------------------
B2 18.874,88 19.039,28 19.488,08
---------------------------------------------------------------------
B1 18.342,06 18.500,46 18.936,06
---------------------------------------------------------------------
B 17.828,99 17.983,79 18.407,39
---------------------------------------------------------------------
A5 18.278,36 18.437,96 18.871,16
---------------------------------------------------------------------
A4 17.970,09 18.126,09 18.553,29
---------------------------------------------------------------------
A3 17.666,90 17.820,50 18.240,50
---------------------------------------------------------------------
A2 17.401,47 17.552,67 17.965,47
---------------------------------------------------------------------
A1 16.956,47 17.102,87 17.506,07
---------------------------------------------------------------------
A 16.498,57 16.641,37 17.033,77
---------------------------------------------------------------------
Tabella C
Conglobamento dell'IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare
e nelle fasce retributive
Valori in Euro per 12 mensilita' cui aggiungere la 13^ mensilita'
Posizione Nuovo trattamento IVC Trattamento
economica economico dal 1.7.2010 economico
dal 1.4.2018 dal 1.5.2018
---------------------------------------------------------------------
DS6 30.639,78 221,64 30.861,42
---------------------------------------------------------------------
DS5 29.426,62 212,88 29.639,50
---------------------------------------------------------------------
DS4 28.542,45 206,40 28.748,85
---------------------------------------------------------------------
DS3 27.693,58 200,28 27.893,86
---------------------------------------------------------------------
DS2 26.669,15 192,96 26.862,11
---------------------------------------------------------------------
DS1 25.674,44 185,76 25.860,20
---------------------------------------------------------------------
DS 24.705,06 178,68 24.883,74
---------------------------------------------------------------------
D6 27.789,10 201,00 27.990,10
---------------------------------------------------------------------
D5 26.818,43 194,04 27.012,47
---------------------------------------------------------------------
D4 26.037,12 188,28 26.225,40
---------------------------------------------------------------------
D3 25.271,59 182,76 25.454,35
---------------------------------------------------------------------
D2 24.511,96 177,36 24.689,32
---------------------------------------------------------------------
D1 23.747,87 171,72 23.919,59
---------------------------------------------------------------------
D 22.908,68 165,72 23.074,40
---------------------------------------------------------------------
C5 25.581,22 185,04 25.766,26
---------------------------------------------------------------------
C4 24.401,85 176,52 24.578,37
---------------------------------------------------------------------
C3 23.277,32 168,36 23.445,68
---------------------------------------------------------------------
C2 22.511,91 162,84 22.674,75
---------------------------------------------------------------------
C1 21.753,48 157,32 21.910,80
---------------------------------------------------------------------
C 21.098,18 152,64 21.250,82
---------------------------------------------------------------------
BS5 22.057,72 159,60 22.217,32
---------------------------------------------------------------------
BS4 21.349,29 154,44 21.503,73
---------------------------------------------------------------------
BS3 20.663,18 149,52 20.812,70
---------------------------------------------------------------------
BS2 20.249,30 146,52 20.395,82
---------------------------------------------------------------------
BS1 19.668,18 142,32 19.810,50
---------------------------------------------------------------------
BS 19.071,84 138,00 19.209,84
---------------------------------------------------------------------
B5 20.669,47 149,52 20.818,99
---------------------------------------------------------------------
B4 20.247,43 146,40 20.393,83
---------------------------------------------------------------------
B3 19.834,95 143,52 19.978,47
---------------------------------------------------------------------
B2 19.488,08 141,00 19.629,08
---------------------------------------------------------------------
B1 18.936,06 136,92 19.072,98
---------------------------------------------------------------------
B 18.407,39 133,20 18.540,59
---------------------------------------------------------------------
A5 18.871,16 136,56 19.007,72
---------------------------------------------------------------------
A4 18.553,29 134,16 18.687,45
---------------------------------------------------------------------
A3 18.240,50 131,88 18.372,38
---------------------------------------------------------------------
A2 17.965,47 129,96 18.095,43
---------------------------------------------------------------------
A1 17.506,07 126,60 17.632,67
---------------------------------------------------------------------
A 17.033,77 123,24 17.157,01
---------------------------------------------------------------------
Tabella D
Elemento perequativo
Valori in Euro mensili da corrispondere nel periodo
1-4-2018 / 31-12-2018
Posizione Dal 1.4.2018
economica
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DS6 4,00
---------------------------------------------------------------------
DS5 4,00
---------------------------------------------------------------------
DS4 6,00
---------------------------------------------------------------------
DS3 5,00
---------------------------------------------------------------------
DS2 8,00
---------------------------------------------------------------------
DS1 11,00
---------------------------------------------------------------------
DS 14,00
---------------------------------------------------------------------
D6 9,00
---------------------------------------------------------------------
D5 12,00
---------------------------------------------------------------------
D4 10,00
---------------------------------------------------------------------
D3 12,00
---------------------------------------------------------------------
D2 14,00
---------------------------------------------------------------------
D1 17,00
---------------------------------------------------------------------
D 19,00
---------------------------------------------------------------------
C5 11,00
---------------------------------------------------------------------
C4 15,00
---------------------------------------------------------------------
C3 18,00
---------------------------------------------------------------------
C2 20,00
---------------------------------------------------------------------
C1 20,00
---------------------------------------------------------------------
C 22,00
---------------------------------------------------------------------
BS5 19,00
---------------------------------------------------------------------
BS4 21,00
---------------------------------------------------------------------
BS3 23,00
---------------------------------------------------------------------
BS2 24,00
---------------------------------------------------------------------
BS1 26,00
---------------------------------------------------------------------
BS 26,00
---------------------------------------------------------------------
B5 23,00
---------------------------------------------------------------------
B4 24,00
---------------------------------------------------------------------
B3 23,00
---------------------------------------------------------------------
B2 24,00
---------------------------------------------------------------------
B1 26,00
---------------------------------------------------------------------
B 26,00
---------------------------------------------------------------------
A5 25,00
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A4 26,00
---------------------------------------------------------------------
A3 27,00
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A2 28,00
---------------------------------------------------------------------
A1 29,00
---------------------------------------------------------------------
A 30,00
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Dichiarazione congiunta n. 1
In relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 11 (Ferie e
recupero festivita' soppresse), le parti si danno reciprocamente atto
che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art.
5, comma 8, del decreto-legge n. 95 convertito nella legge n. 135 del
2012 (MEF - Dip. Ragioneria generale Stato prot. 77389 del 14
settembre 2012 e prot. 94806 del 9 novembre 2012 - Dip. Funzione
pubblica prot. 32937 del 6 agosto 2012 e prot. 40033 dell'8 ottobre
2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite
sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilita' di fruire
delle ferie non e' imputabile o riconducibile al dipendente come
nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del
rapporto di lavoro per inidoneita' fisica permanente e assoluta,
congedo obbligatorio per maternita' o paternita'.
Dichiarazione congiunta n. 2
Al fine di incentivare l'adozione di misure per la prevenzione
delle molestie sessuali e per la tutela della dignita' delle
lavoratrici e dei lavoratori, le parti auspicano l'adozione, da parte
degli enti, di codici di comportamento relativi alle molestie
sessuali nei luoghi di lavoro, tenendo anche conto delle indicazioni
gia' fornite con il codice tipo in materia, allegato al CCNL
integrativo del 20 settembre 2001 (Art. 48 «Codice di condotta
relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro»).
Dichiarazione congiunta n. 3
In relazione agli incrementi del Fondo condizioni di lavoro e
incarichi e del Fondo premialita' e fasce, rispettivamente previsti
dall'art. 80, comma 3, lettera a) e dall'art. 81, comma 3, lettera
a), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto
derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e
previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai
limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.
Dichiarazione congiunta n. 4
Le parti, nella redazione delle norme contrattuali in materia
disciplinare, hanno ritenuto utile, per favorire la massima
conoscenza e chiarezza, fra i dipendenti, di una cosi' rilevante e
delicata materia, inserire vari riferimenti alle norme di legge. Tali
riferimenti, avendo finalita' meramente ricognitive, non
costituiscono interventi contrattuali innovativi o modificativi sulle
prescrizioni di legge.
Dichiarazione congiunta n. 5
Le parti si danno reciprocamente atto che le conclusioni
contrattuali raggiunte realizzano un delicato equilibrio fra gli
interessi delle parti, in funzione delle disponibilita' economiche
complessivamente stanziate anche in funzione della necessita' di
determinare un equilibrio nell'insieme delle conclusioni contrattuali
del settore pubblico.
Per questo motivo si conviene che qualora i contenuti del
Contratto dell'area della Dirigenza medica e sanitaria fossero
incoerenti con quanto sopra affermato e determinassero significativi
scostamenti negli istituti contrattuali comuni e affini, ivi compresi
gli effetti di ricaduta sul personale del comparto dell'attivita'
libero professionale intra-moenia, esse si incontreranno per
armonizzarle con quelle del presente contratto.
Dichiarazione congiunta n. 6
Le parti prendono atto positivamente del pronunciamento della
Corte dei conti Sezione autonomie (Sezione delle autonomie. n. 6
/SEZAUT/2018/QMIG) che, in relazione alle dichiarazioni gia' espresse
dalle parti nella dichiarazione congiunta n. 1 allegata alla Ipotesi
di CCNL sottoscritta in data 21 febbraio 2018, chiarisce che gli
incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non soggetti ai
limiti dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.
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