CCNL comparto
personale non dirigente


AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
comparto sanita' - Triennio 2016-2018 

(GU n.233 del 6-10-2018 - Suppl. Ordinario n. 47) 
Il giorno  21  maggio  2018,  alle  ore  14,30,  presso  la  sede
dell'Aran ha avuto luogo l'incontro tra: 
l'A.Ra.N. nella persona del presidente dott. Sergio  Gasparrini
(firmato) e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali: 

       Organizzazioni sindacali        Confederazioni sindacali

          FP CGIL (firmato)                CGIL (firmato)
          CISL FP (firmato)                CISL (firmato)
          UIL FPL (firmato)                 UIL (firmato)
           FIALS (firmato)                CONFSAL (firmato)
        NURSIND (non firmato)             CGS (non firmato)
            FSI (firmato)                  USAE (firmato)
      NURSING UP (non firmato)            CSE (non firmato)
    
Al termine della  riunione  le  parti  sottoscrivono  l'allegato 
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale  del  comparto
Sanitŕ relativo al triennio 2016-2018. 
                                                             Allegato 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO del comparto SANITA' 
Periodo 2016-2018 
Indice 
Titolo I - Disposizioni generali 
 
Capo I - Applicazione, durata, tempi e decorrenza 

Art. 1 - Campo di applicazione 
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di  applicazione del contratto 
 
Titolo II - Relazioni sindacali  
 
Capo I - Sistema delle relazioni sindacali

Art. 3 - Obiettivi e strumenti 
Art. 4 - Informazione 
Art. 5 - Confronto 
Art. 6 - Confronto regionale 
Art. 7 - Organismo paritetico per l'innovazione 
Art. 8 - Contrattazione  collettiva integrativa: soggetti e materie 
Art. 9 - Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure 
Art. 10 - Clausole di raffreddamento 
Art. 11 - Decorrenza e disapplicazioni 
 
Titolo III - Ordinamento professionale 
 
Capo I - Sistema di classificazione professionale

Art. 12 - Commissione paritetica per la revisione del sistema di classificazione
professionale 
Art. 13 - Istituzione nuovi profili per le attivitŕ di comunicazione e
informazione 

Capo II - Incarichi funzionali

Art. 14 - Definizione degli incarichi di funzione 
Art. 15 - Modifica della denominazione dei profili di «esperto» 
Art. 16 - Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per
il personale del ruolo  sanitario  e  dei  profili  di  collaboratore
professionale assistente sociale ed assistente sociale senior 
Art. 17 - Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per
il  personale appartenente ai ruoli amministrativo tecnico e professionale 
Art. 18 - Istituzione e graduazione degli incarichi di funzione 
Art. 19 - Conferimento, durata e revoca  degli incarichi di funzione 
Art. 20 - Trattamento economico accessorio degli incarichi 
Art. 21 - Indennita' di coordinamento ad esaurimento 
Art. 22 - Norma transitoria 
Art. 23 - Decorrenza e disapplicazioni 

Titolo IV - Rapporto di lavoro 
 
Capo I - Costituzione del rapporto di lavoro 

Art. 24 - Il contratto individuale di lavoro 
Art. 25 - Periodo di prova 
Art. 26 - Ricostituzione del rapporto di lavoro 
Art. 26 bis - Decorrenza e disapplicazioni 

    Capo II - Istituti dell'orario di lavoro 

      Art. 27 - Orario di lavoro 
      Art. 28 - Servizio di pronta disponibilita' 
      Art. 29 - Riposo settimanale 
      Art. 30 - Lavoro notturno 
      Art. 31 - Lavoro straordinario 
      Art. 32 - Decorrenza e disapplicazioni 

    Capo III - Ferie e festivita' 

      Art. 33 - Ferie e recupero festivita' soppresse 
      Art. 34 - Ferie e riposi solidali 
      Art. 35 - Decorrenza e disapplicazioni 

    Capo IV - Permessi, assenze e congedi 

      Art. 36 - Permessi giornalieri retribuiti 
      Art. 37 - Permessi  orari  retribuiti  per  particolari  motivi
personali o familiari 
      Art. 38 - Permessi  previsti  da  particolari  disposizioni  di
legge 
      Art. 39 - Congedi per le donne vittime di violenza 
      Art. 40  -  Assenze  per  l'espletamento  di  visite,  terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici 
      Art. 41 - Permessi orari a recupero 
      Art. 42 - Assenze per malattia 
      Art. 43 - Assenze per  malattia  in  caso  di  gravi  patologie
richiedenti terapie salvavita 
      Art. 44  -  Infortuni  sul  lavoro,  malattie  professionali  e
infermita' dovute a causa di servizio 
      Art. 45 - Congedi dei genitori 
      Art. 46 - Congedo parentale su base oraria 
      Art. 47 -  Tutela  dei  dipendenti  in  particolari  condizioni
psicofisiche 
      Art. 48 - Diritto allo studio 
      Art. 49 - Richiamo alle armi 
      Art. 50 - Unioni civili 
      Art. 51 - Decorrenza e disapplicazioni 

    Capo V - Mobilita' 

      Art. 52 - Integrazione ai criteri per la  mobilita'  volontaria
del personale 
    Capo VI - Formazione del personale 
      Art. 53 - Principi generali e finalita' della formazione 
      Art. 54 - Destinatari e processi della formazione 
      Art. 55 - Formazione continua ed ECM 
      Art. 56 - Decorrenza e disapplicazioni 
 
Titolo V - Tipologie flessibili del rapporto di lavoro 
 
    Capo I - Lavoro a tempo determinato 
      Art. 57 - Contratto di lavoro a tempo determinato 
      Art. 58 - Trattamento economico - normativo del  personale  con
contratto a tempo determinato 
    Capo II - Somministrazione di lavoro a tempo determinato 
      Art. 59 - Contratto di somministrazione

Capo III - Lavoro a tempo parziale 

Art. 60 - Rapporto di lavoro a tempo parziale 
Art. 61 - Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 
Art. 62 - Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale 
Art. 63 - Decorrenza e disapplicazioni 
 
Titolo VI - Responsabilita' disciplinare 
 
      Art. 64 - Obblighi del dipendente 
      Art. 65 - Sanzioni disciplinari 
      Art. 66 - Codice disciplinare 
      Art. 67  -  Sospensione  cautelare  in  corso  di  procedimento
disciplinare 
      Art. 68 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 
      Art. 69 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento
penale 
      Art. 70 - Determinazione concordata della sanzione 
      Art. 71 - Decorrenza e disapplicazioni 
 
Titolo VII - Estinzione del rapporto di lavoro 
 
      Art. 72 - Termini di preavviso 
      Art. 73 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro 
      Art. 74 - Decorrenza e disapplicazioni 
 
Titolo VIII - Trattamento economico 
 
    Capo I - Struttura della retribuzione ed incrementi tabellari 
      Art. 75 - Struttura della retribuzione 
      Art. 76 - Incrementi degli stipendi tabellari 
      Art. 77 - Effetti dei nuovi stipendi 
      Art. 78 - Elemento perequativo 
      Art. 79 - Decorrenza e disapplicazioni 
    Capo II - Fondi 
      Art. 80 - Fondo condizioni di lavoro e incarichi 
      Art. 81 - Fondo premialita' e fasce 
      Art. 82 - Differenziazione del premio individuale 
      Art. 83 - Misure per disincentivare elevati  tassi  di  assenza
del personale 
      Art. 84 - Risorse destinate  agli  obiettivi  organizzativi  ed
individuali 
      Art. 85 - Decorrenza e disapplicazioni 
    Capo III - Indennita' 
      Art. 86 - Indennita' per particolari condizioni di lavoro 
      Art. 87 - Indennita' per l'assistenza domiciliare 
      Art. 88 - Indennita' SERT 
      Art. 89 - Indennita' professionale specifica del personale  del
ruolo sanitario della categoria B, livello economico BS 
      Art. 90  -  Indennita'  professionale  specifica  spettante  al
personale del ruolo sanitario -  profili  di  infermiere,  infermiere
pediatrico,  assistente  sanitario  e  ostetrica  ed   ex   operatore
professionale dirigente - destinatari del passaggio dalla posizione D
a Ds 
      Art. 91 - Altre indennita' professionali specifiche 
      Art. 92 - Indennita' di bilinguismo 
      Art. 93 - Decorrenza e disapplicazioni 
 
Titolo IX - Istituti normo-economici 
 
      Art. 94 - Welfare integrativo 
      Art. 95 - Trattamento di trasferta 
      Art. 96 - Decorrenza e disapplicazioni 
 
Titolo X - Disposizioni finali 
 
      Art. 97 - Informazione sul Fondo Pensione Complementare 
      Art.  98  -  Disapplicazione   disposizioni   particolari   dei
precedenti CCNL 
      Art. 99 - Conferme 
      Art. 100 - Disposizioni particolari 
    Tabella A 
    Tabella B 
    Tabella C 
    Tabella D 
    Dichiarazione congiunta n. 1 
    Dichiarazione congiunta n. 2 
    Dichiarazione congiunta n. 3 
    Dichiarazione congiunta n. 4 
    Dichiarazione congiunta n. 5 
    Dichiarazione congiunta n. 6 

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
 
Capo I
Applicazione, durata, tempi e decorrenza

                           Art. 1. Campo di applicazione 
 
    1. Il presente contratto si applica  a  tutto  il  personale  con
rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato  e  a  tempo  determinato
dipendente da tutte le aziende ed enti del comparto indicate all'art.
6  del  CCNQ  sulla  definizione  dei  comparti   di   contrattazione
collettiva del 13 luglio 2016. 
    2. Al personale del comparto, soggetto a mobilita' in conseguenza
di     provvedimenti      di      ristrutturazione      organizzativa
dell'Amministrazione, di  esternalizzazione  oppure  di  processi  di
privatizzazione, si applica il presente contratto sino al  definitivo
inquadramento  contrattuale  nella  nuova  amministrazione,  ente   o
societa', previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie
del presente contratto. 
    3. Il riferimento alle aziende  sanitarie  ed  ospedaliere,  alle
A.R.P.A ed alle agenzie, istituti, RSA ed enti del Servizio Sanitario
Nazionale di cui all'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro
per la definizione  dei  comparti  e  delle  aree  di  contrattazione
collettiva nazionale, stipulato il 13 luglio 2016  e'  riportato  nel
testo del presente contratto come «Aziende ed Enti». 
    4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e
successive modificazioni ed integrazioni e' riportato come «D.Lgs. n.
165/2001».  Il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  e
successive modificazioni ed integrazioni sono riportati come  «D.Lgs.
n. 502 del 1992». 
    5. Nel testo del presente contratto per «dirigente  responsabile»
si intende il dirigente preposto alle  strutture  con  gli  incarichi
individuati  dai  rispettivi  ordinamenti  aziendali,  adottati   nel
rispetto delle leggi regionali di organizzazione. Con il  termine  di
«unita' operativa» si indicano  genericamente  articolazioni  interne
delle strutture  aziendali  cosi'  come  individuate  dai  rispettivi
ordinamenti, comunque denominate. 
 
                               Art. 2. 
 
                Durata, decorrenza, tempi e procedure 
                    di applicazione del contratto 
 
    1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 - 31
dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica. 
    2. Gli effetti decorrono  dal  giorno  successivo  alla  data  di
stipulazione, salvo  diversa  prescrizione  del  presente  contratto.
L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle  Aziende  ed
Enti mediante  la  pubblicazione  nel  sito  web  dell'ARAN  e  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    3. Gli istituti a contenuto economico e normativo  con  carattere
vincolato ed automatico sono applicati dalle  Azienda  e  Enti  entro
trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 
    4. Il presente contratto, alla scadenza, si  rinnova  tacitamente
di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una  delle  parti
con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima  della  scadenza.  In
caso   di   disdetta,   le   disposizioni   contrattuali    rimangono
integralmente in vigore  fino  a  quando  non  siano  sostituite  dal
successivo contratto collettivo. 
    5. In ogni caso, le piattaforme  sindacali  per  il  rinnovo  del
contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi  prima  della
scadenza del rinnovo del contratto e  comunque  in  tempo  utile  per
consentire l'apertura della trattativa tre mesi prima della  scadenza
del contratto. Durante tale periodo e per  il  mese  successivo  alla
scadenza del contratto, le parti negoziali  non  assumono  iniziative
unilaterali ne' procedono ad azioni dirette. 
    6. A decorrere dal  mese  di  aprile  dell'anno  successivo  alla
scadenza del presente contratto, qualora lo  stesso  non  sia  ancora
stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art.
47-bis comma 1 del D.Lgs.  n.  165/2001,  e'  riconosciuta,  entro  i
limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione  delle
risorse  contrattuali,  una  copertura  economica   che   costituisce
un'anticipazione dei  benefici  complessivi  che  saranno  attribuiti
all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo  di  tale  copertura  e'
pari  al  30%  della  previsione  Istat   dell'inflazione,   misurata
dall'indice  IPCA  al  netto  della  dinamica  dei  prezzi  dei  beni
energetici importati, applicata agli  stipendi  tabellari.  Dopo  sei
mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara'  pari  al  50%  del
predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al  presente
comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1
e 2, del D.Lgs. n. 165/2001. 
    7. Il  presente  CCNL  puo'  essere  oggetto  di  interpretazione
autentica ai sensi dell'art. 49 del  D.Lgs.  n.  165/2001,  anche  su
richiesta di una delle parti, qualora insorgano  controversie  aventi
carattere di generalita' sulla sua interpretazione. L'interpretazione
autentica puo' aver luogo anche ai sensi dell'art.  64  del  medesimo
decreto legislativo. 
 

Titolo II
RELAZIONI SINDACALI
Capo I
Sistema delle relazioni sindacali

                               Art. 3. 
 
                        Obiettivi e strumenti 
 
    1. Il sistema delle  relazioni  sindacali  e'  lo  strumento  per
costruire relazioni stabili tra Azienda o Ente e soggetti  sindacali,
improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo  e
trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti  ed
obblighi, nonche' alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 
    2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: 
      si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico
delle Aziende ed Enti a vantaggio degli utenti e  dei  cittadini  con
gli interessi dei lavoratori; 
      si migliora la qualita' delle decisioni assunte; 
      si sostengono la crescita professionale e  l'aggiornamento  del
personale, nonche' i  processi  di  innovazione  organizzativa  e  di
riforma della pubblica amministrazione. 
    3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilita'  dei  datori
di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le  relazioni  sindacali
presso le  Aziende  ed  Enti,  si  articolano  nei  seguenti  modelli
relazionali: 
      a) partecipazione; 
      b) contrattazione integrativa. 
    4.  La  partecipazione  e'  finalizzata   ad   instaurare   forme
costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni  di  valenza
generale delle Aziende ed Enti, in materia di organizzazione o aventi
riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire  adeguati  diritti
di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: 
      informazione; 
      confronto; 
      organismi paritetici di partecipazione. 
    5. La contrattazione integrativa e' finalizzata alla stipulazione
di contratti  che  obbligano  reciprocamente  le  parti,  al  livello
previsto dall'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti
e materie). Le clausole dei  contratti  sottoscritti  possono  essere
oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche  a  richiesta
di  una  delle  parti,  con  le   procedure   di   cui   all'art.   9
(Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure). 
    6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,  un  Osservatorio  a   composizione
paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalita' con cui
ciascuna Azienda o Ente assume gli atti adottati  unilateralmente  ai
sensi dell'art. 40, comma 3-ter, D.Lgs. n.  165/2001.  L'osservatorio
verifica altresi' che  tali  atti  siano  adeguatamente  motivati  in
ordine  alla   sussistenza   del   pregiudizio   alla   funzionalita'
dell'azione amministrativa.  Ai  componenti  non  spettano  compensi,
gettoni,  emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di   spese   comunque
denominati. L'Osservatorio di cui al presente comma e' anche sede  di
confronto su temi contrattuali che assumano una  rilevanza  generale,
anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 
 
                               Art. 4. 
 
                            Informazione 
 
    1. L'informazione e' il presupposto  per  il  corretto  esercizio
delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. 
    2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti
dalle disposizioni di legge vigenti,  l'informazione  consiste  nella
trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'Azienda o
Ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro  di  prendere
conoscenza della questione trattata e di esaminarla. 
    3. L'informazione deve essere data nei  tempi,  nei  modi  e  nei
contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art.  8,
comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti  e  materie)
di procedere a una valutazione approfondita  del  potenziale  impatto
delle misure da assumere, prima della loro  definitiva  adozione,  ed
esprimere osservazioni e proposte. 
    4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le  quali  i
successivi articoli  5  (Confronto),  6  (Confronto  regionale)  e  8
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) prevedano
il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto
per la loro attivazione. 
 
                               Art. 5. 
 
                              Confronto 
 
    1. Il confronto e' la modalita' attraverso la quale  si  instaura
un dialogo approfondito sulle  materie  rimesse  a  tale  livello  di
relazione, al  fine  di  consentire  ai  soggetti  sindacali  di  cui
all'art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa:  soggetti
e materie)  di  esprimere  valutazioni  esaustive  e  di  partecipare
costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda  o  Ente
intende adottare. 
    2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai  soggetti  sindacali
degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita'
previste per la informazione.  A  seguito  della  trasmissione  delle
informazioni, l'Azienda o Ente e i soggetti sindacali  si  incontrano
se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto  e'  richiesto  da
questi ultimi. L'incontro puo' anche essere proposto  dall'Azienda  o
Ente contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo  durante
il quale si svolgono gli incontri non puo' essere superiore a  trenta
giorni. Al termine del confronto, e' redatta una sintesi dei lavori e
delle posizioni emerse. 
    3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui  al
comma 3 dell'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa:  soggetti
e materie): 
      a) criteri generali relativi all'articolazione  dell'orario  di
lavoro; 
      b) i criteri generali di priorita' per la mobilita' tra sedi di
lavoro dell'Azienda o Ente  o  tra  Aziende  ed  Enti,  nei  casi  di
utilizzazione del personale, nell'ambito di processi associativi; 
      c)  i  criteri  generali  dei  sistemi  di  valutazione   della
performance; 
      d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di
funzione; 
      e) i criteri per la graduazione degli incarichi di funzione, ai
fini dell'attribuzione della relativa indennita'; 
      f) il trasferimento o il conferimento  di  attivita'  ad  altri
soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art.  31  del  D.Lgs.  n.
165/2001; 
      g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; 
      h) criteri generali di programmazione  dei  servizi  di  pronta
disponibilita'. 
 
                               Art. 6. 
 
                         Confronto regionale 
 
    1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti
nel rispetto dell'art. 40 del D.lgs. n.  165  del  2001,  le  Regioni
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del  presente  contratto,
previo confronto con le  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dello
stesso,  possono  emanare  linee  generali  di   indirizzo   per   lo
svolgimento della contrattazione integrativa, nelle seguenti  materie
relative: 
      a) all'utilizzo  delle  risorse  aggiuntive  regionali  di  cui
all'art. 81, comma 4 lett. a)  (Fondo  premialita'  e  fasce)  e,  in
particolare, a quelle destinate all'istituto della produttivita'  che
dovra' essere sempre piu' orientata ai risultati in conformita' degli
obiettivi aziendali e regionali; 
      b) alle metodologie di utilizzo da parte delle Aziende ed  Enti
di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della
dotazione organica del personale di cui all'art. 39, comma 4 del CCNL
7 aprile 1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni
organizzative,   della   parte   comune   dell'ex    indennita'    di
qualificazione   professionale   e   dell'indennita'    professionale
specifica); 
      c) alla modalita' di incremento dei fondi in  caso  di  aumento
della dotazione  organica  del  personale  o  dei  servizi  anche  ad
invarianza del numero complessivo di essa di cui all'art. 39, comma 8
del CCNL 7 aprile 1999 (Finanziamento delle fasce retributive,  delle
posizioni organizzative, della parte  comune  dell'ex  indennita'  di
qualificazione   professionale   e   dell'indennita'    professionale
specifica); 
      d) alle linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive
del personale. 
    2 Nei processi  di  riorganizzazione  o  riordino  che  prevedano
modifiche degli ambiti aziendali il tavolo di  confronto  di  cui  al
presente articolo trattera' le seguenti materie: 
      a) criteri di scorporo o aggregazione dei  fondi  nei  casi  di
modifica degli ambiti aziendali; 
      b)  criteri  generali  relativi  ai  processi  di  mobilita'  e
riassegnazione del personale. 
    3. Con riferimento  al  comma  1,  lettere  b)  e  c)  rimangono,
comunque, ferme tutte le disposizioni contrattuali  previste  per  la
formazione dei fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di lavoro
e incarichi) e 81 (Fondo premialita' e fasce), nonche'  le  modalita'
di incremento ivi stabilite. 
    4. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale  il  confronto  in  sede
regionale valutera', sotto  il  profilo  delle  diverse  implicazioni
normativo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro  precario
e ai processi di stabilizzazione,  tenuto  conto  della  garanzia  di
continuita' nell'erogazione dei LEA, anche in relazione alla scadenza
dei contratti a termine. 
 
                               Art. 7. 
 
               Organismo paritetico per l'innovazione 
 
    1.  L'organismo  paritetico  per   l'innovazione   realizza   una
modalita'  relazionale  consultiva  finalizzata   al   coinvolgimento
partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma
3 (Contrattazione collettiva  integrativa:  soggetti  e  materie)  su
tutto  cio'  che  abbia  una  dimensione  progettuale,  complessa   e
sperimentale, di carattere organizzativo dell'Azienda o Ente. 
    2. L'organismo di cui al presente articolo e' la sede in  cui  si
attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti  di
organizzazione e innovazione, miglioramento dei  servizi,  promozione
della  legalita',  della  qualita'  del  lavoro   e   del   benessere
organizzativo - anche con riferimento alle politiche e  ai  piani  di
formazione, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro - al fine di formulare proposte all'Azienda o Ente  o  alle
parti negoziali della contrattazione integrativa. 
    3. L'organismo paritetico per l'innovazione: 
      a) ha composizione paritetica ed e' formato  da  un  componente
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui  all'art.
8,  comma  3  (Contrattazione  collettiva  integrativa:  soggetti   e
materie), nonche' da una  rappresentanza  dell'Azienda  o  Ente,  con
rilevanza pari alla componente sindacale; 
      b)  si  riunisce  almeno  due   volte   l'anno   e,   comunque,
ogniqualvolta   l'Azienda   o   Ente   manifesti   un'intenzione   di
progettualita' organizzativa innovativa, complessa, per  modalita'  e
tempi di attuazione, e sperimentale; 
      c) puo' trasmettere  proprie  proposte  progettuali,  all'esito
dell'analisi   di   fattibilita',   alle   parti   negoziali    della
contrattazione  integrativa,   sulle   materie   di   competenza   di
quest'ultima, o all'Azienda o Ente; 
      d)  puo'  adottare  un  regolamento  che   ne   disciplini   il
funzionamento; 
      e)  puo'  svolgere  analisi,  indagini  e   studi,   anche   in
riferimento a quanto previsto dall'art. 83 (Misure per disincentivare
elevati tassi di assenza del personale). 
    4. All'organismo di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di  cui
all'art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa:  soggetti
e materie) o da gruppi  di  lavoratori.  In  tali  casi,  l'organismo
paritetico si esprime sulla loro fattibilita' secondo quanto previsto
al comma 3, lett. c). 
    5. Costituiscono inoltre oggetto  di  informazione,  con  cadenza
semestrale, nell'ambito dell'organismo di cui al  presente  articolo,
gli  andamenti  occupazionali,  i  dati   sui   contratti   a   tempo
determinato,  i  dati  sui  contratti  di  somministrazione  a  tempo
determinato, i dati sulle assenze di personale  di  cui  all'art.  83
(Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale). 
 
                               Art. 8. 
 
      Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie 
 
    1.  La  contrattazione  collettiva  integrativa  si  svolge,  nel
rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal  presente  CCNL,
tra la delegazione sindacale, come  individuata  al  comma  3,  e  la
delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 4. 
    2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge  a  livello
di singola Azienda o Ente («contrattazione integrativa aziendale»). 
    3. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
aziendale sono: 
      a) la RSU; 
      b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali
di categoria firmatarie del presente CCNL. 
    4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui  e'
individuato il  presidente,  sono  designati  dall'organo  competente
secondo i rispettivi ordinamenti. 
    5. Sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale: 
      a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili  per  la
contrattazione integrativa  tra  le  diverse  modalita'  di  utilizzo
all'interno di ciascuno dei due fondi di cui  agli  artt.  80  (Fondo
condizioni di lavoro e incarichi) e 81 (Fondo  premialita'  e  fasce)
del presente CCNL; 
      b) i  criteri  per  l'attribuzione  dei  premi  correlati  alla
performance; 
      c)  criteri  per   la   definizione   delle   procedure   delle
progressioni economiche; 
      d) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per  i
quali  specifiche  leggi  operino  un  rinvio   alla   contrattazione
collettiva; 
      e) i criteri generali per l'attivazione  di  piani  di  welfare
integrativo; 
      f) l'elevazione del contingente  complessivo  dei  rapporti  di
lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 60, comma 7  (Rapporto  di
lavoro a tempo parziale); 
      g)  l'elevazione  della  percentuale  massima  del  ricorso   a
contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 57, comma 3 (Contratto  di  lavoro  a
tempo determinato); 
      h) l'eventuale previsione di ulteriori tipologie di  corsi,  di
durata almeno annuale, per la fruizione dei permessi per  il  diritto
alla studio, ai sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  48,  comma  5
(Diritto allo studio) e  nei  limiti  di  cui  al  comma  1  di  tale
articolo, nonche' le eventuali ulteriori condizioni che diano  titolo
a precedenza nella fruizione dei permessi per il diritto allo studio,
ai sensi di quanto previsto dal citato art. 48, comma 8 (Diritto allo
studio); 
      i) le condizioni, i criteri e le modalita' per  l'utilizzo  dei
servizi socio/ricreativi eventualmente previsti per il personale,  da
parte dei lavoratori somministrati, ai sensi dell'art.  59,  comma  4
(Contratto di somministrazione); 
      j)  i  criteri  per  l'individuazione  di  fasce  temporali  di
flessibilita' oraria in entrata e in uscita, al  fine  di  conseguire
una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; 
      k)   i   riflessi   sulla   qualita'   del   lavoro   e   sulla
professionalita'  delle  innovazioni  inerenti  l'organizzazione   di
servizi; 
      l)   l'eventuale   elevazione   dell'indennita'    di    pronta
disponibilita' con onere a carico del Fondo di cui all'art. 80 (Fondo
condizioni di lavoro e incarichi); 
      m) l'eventuale elevazione dell'indennita'  di  lavoro  notturno
con onere a carico del Fondo di cui all'art. 80(Fondo  condizioni  di
lavoro e incarichi); 
      n) l'eventuale innalzamento dei tempi  previsti  dall'art.  27,
commi 11 e 12 (Orario di lavoro), per le operazioni di  vestizione  e
svestizione, nonche' per il passaggio di  consegne,  di  ulteriori  e
complessivi 4 minuti, nelle situazioni di  elevata  complessita'  nei
reparti o nel caso in  cui  gli  spogliatoi  non  siano  posti  nelle
vicinanze dei reparti. 
 
                               Art. 9. 
 
      Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure 
 
    1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale  e  si
riferisce  a  tutte  le  materie  di  cui   all'art.   8,   comma   5
(Contrattazione  collettiva  integrativa:  soggetti  e  materie).   I
criteri di ripartizione delle risorse tra  le  diverse  modalita'  di
utilizzo di  cui  all'art.  8,  comma  5  (Contrattazione  collettiva
integrativa:  soggetti  e  materie),  possono  essere  negoziati  con
cadenza annuale. 
    2.  L'Azienda  o  Ente  provvede  a  costituire  la   delegazione
datoriale di cui  all'art.  8,  comma  4  (Contrattazione  collettiva
integrativa:  soggetti  e  materie)   entro   trenta   giorni   dalla
stipulazione del presente contratto. 
    3. L'Azienda o Ente convoca i soggetti sindacali di cui  all'art.
8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti  e  materie),  per
l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione  delle
piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine
di cui al comma 2, la propria delegazione. 
    4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di
comportamento indicati dall'art.  10  (Clausole  di  raffreddamento),
qualora,  decorsi  trenta  giorni   dall'inizio   delle   trattative,
eventualmente prorogabili fino ad  un  massimo  di  ulteriori  trenta
giorni, non si  sia  raggiunto  l'accordo,  le  parti  riassumono  le
rispettive prerogative e liberta' di iniziativa  e  decisione,  sulle
materie di cui all'art. 8, comma 5, lettere f), g), h), i),  j),  k),
n) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). 
    5. Qualora non  si  raggiunga  l'accordo  sulle  materie  di  cui
all'art.  8,  comma  5,  lettere  a),  b),  c),  d),   e),   l),   m)
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti  e  materie)  ed  il
protrarsi delle trattative determini un  oggettivo  pregiudizio  alla
funzionalita' dell'azione amministrativa, nel rispetto  dei  principi
di comportamento di cui all'art.  10  (Clausole  di  raffreddamento),
l'Azienda o Ente interessato puo'  provvedere,  in  via  provvisoria,
sulle materie oggetto  del  mancato  accordo,  fino  alla  successiva
sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi
celeri alla conclusione dell'accordo. Il  termine  minimo  di  durata
delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter  del  D.Lgs.
n. 165/2001 e' fissato in 45  giorni,  eventualmente  prorogabili  di
ulteriori 45. 
    6.  Il   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi   della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e  la
relativa certificazione degli oneri sono  effettuati  dall'organo  di
controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n.
165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto  collettivo  integrativo
definita dalle parti, corredata dalla  relazione  illustrativa  e  da
quella tecnica, e' inviata a tale organo  entro  dieci  giorni  dalla
sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto  organo,  la
trattativa  deve  essere  ripresa  entro  cinque  giorni.   Trascorsi
quindici giorni senza rilievi, l'organo  di  governo  dell'Azienda  o
Ente puo' autorizzare il presidente della  delegazione  trattante  di
parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 
    7. I contratti collettivi integrativi devono  contenere  apposite
clausole circa tempi, modalita' e procedure di  verifica  della  loro
attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione,
presso ciascuna Azienda o Ente, dei successivi  contratti  collettivi
integrativi. 
    8.  Le  Azienda  o  Enti  sono  tenuti  a  trasmettere,  per  via
telematica,  all'ARAN  ed  al  CNEL,  entro   cinque   giorni   dalla
sottoscrizione  definitiva,  il  testo   del   contratto   collettivo
integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o
5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica. 
 
                              Art. 10. 
 
                     Clausole di raffreddamento 
 
    1. Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato a  principi
di  responsabilita',  correttezza,  buona  fede  e  trasparenza   dei
comportamenti ed e' orientato alla prevenzione dei conflitti. 
    2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il  primo  mese  del
negoziato relativo  alla  contrattazione  integrativa  le  parti  non
assumono iniziative unilaterali  ne'  procedono  ad  azioni  dirette;
compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere  l'accordo
nelle materie demandate. 
    3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto
le parti non assumono iniziative unilaterali  sulle  materie  oggetto
dello stesso. 
 
                              Art. 11. 
 
                    Decorrenza e disapplicazioni 
 
    1. Con l'entrata in vigore del presente  titolo  sulle  relazioni
sindacali ai sensi dell'art. 2, comma 2 (Durata, decorrenza, tempi  e
procedure di applicazione del contratto), del presente CCNL,  cessano
di avere efficacia e sono pertanto disapplicate tutte le disposizioni
in materia di relazioni sindacali  ovunque  previste  nei  precedenti
CCNL del comparto. 
 

Titolo III
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Capo I
Sistema di classificazione professionale

                              Art. 12. 
 
               Commissione paritetica per la revisione 
            del sistema di classificazione professionale 
 
    1. Le parti concordano sull'opportunita' di avviare  il  processo
di innovazione  del  sistema  di  classificazione  professionale  del
personale del Servizio sanitario nazionale individuando le  soluzioni
piu' idonee  a  garantire  l'ottimale  bilanciamento  delle  esigenze
organizzative e funzionali delle Aziende ed Enti sanitari con  quelle
di  riconoscimento  e  valorizzazione  della   professionalita'   dei
dipendenti. 
    2. Le parti ritengono che la finalita' del SSN, in  coerenza  con
la Costituzione e con gli orientamenti  dell'Organizzazione  mondiale
della sanita', cioe' la tutela della  salute  intesa  come  stato  di
completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice  assenza
di malattia, debba essere attuata non solo in  un  sistema  sanitario
inteso in senso  stretto,  bensi'  dando  corso  ad  un'articolata  e
complessa  attivita',  coinvolgente  una   piu'   ampia   platea   di
professionisti  ed  operatori,  nel  contesto  di  congruenti,  nuovi
modelli organizzativi. 
    3. Le parti convengono sull'opportunita' di  prevedere  una  fase
istruttoria che consenta di acquisire ed elaborare tutti gli elementi
di conoscenza sull'attuale sistema di classificazione  professionale,
nonche' di  verificare  le  possibilita'  di  una  sua  evoluzione  e
convergenza in linea con le finalita'  indicate  al  comma  1,  nella
prospettiva  di  pervenire  ad  un  modello  maggiormente  idoneo   a
valorizzare le competenze professionali e ad assicurare una  migliore
gestione dei processi lavorativi. 
    4. Per realizzare la fase istruttoria  di  cui  al  comma  3,  in
coerenza con le finalita' indicate, e' istituita presso l'Aran, entro
trenta  giorni  dalla  sottoscrizione  del  presente  CCNL,  con   la
partecipazione di rappresentanti designati dal comitato  di  settore,
una specifica Commissione paritetica tra  Aran  e  Parti  firmatarie,
alla quale sono affidati, in particolare, i seguenti compiti: 
      a) individuare linee  di  evoluzione  e  sviluppo  dell'attuale
classificazione  del  personale,  per  la  generalita'   delle   aree
professionali, verificando in  particolare  le  possibilita'  di  una
diversa articolazione e semplificazione delle categorie, dei  livelli
economici e delle fasce; a tal fine, sara' operata una verifica delle
declaratorie di categoria in relazione alle innovazioni  legislative,
ai contenuti del  Patto  per  la  Salute  tra  Stato  e  Regioni,  ai
cambiamenti  dei  processi  lavorativi   indotti   dalla   evoluzione
scientifica e tecnologica;  sara'  inoltre  attuata  una  conseguente
verifica dei contenuti professionali in  relazione  a  nuovi  modelli
organizzativi; 
      b)   effettuare   una   analisi   delle   declaratorie,   delle
specificita' professionali e delle competenze avanzate ai fini di una
loro valorizzazione; 
      c) effettuare una analisi  degli  strumenti  per  sostenere  lo
sviluppo delle competenze professionali e  per  riconoscere  su  base
selettiva il loro effettivo accrescimento, anche  in  relazione  allo
sviluppo della qualita' dei servizi e dell'efficacia  dell'intervento
sanitario e sociosanitario; 
      d) rivedere i criteri di progressione economica  del  personale
all'interno delle categorie, in correlazione con la valutazione delle
competenze professionali acquisite  e  dell'esperienza  professionale
maturata; 
      e) verificare la  possibilita'  di  prevedere,  in  conseguenza
dell'evoluzione  normativa   e   del   riordino   delle   professioni
nell'ambito  del  sistema  sanitario   nazionale,   con   particolare
riferimento  all'istituzione  della  nuova  area  delle   professioni
socio-sanitarie  di  cui  all'art.  5  della  legge  n.  3/2018,   la
suddivisione del personale nelle seguenti aree prestazionali: 
        Area delle professioni sanitarie; 
        Area delle professioni socio-sanitarie; 
        Area di amministrazione dei fattori produttivi; 
        Area tecnico-ambientale; 
      f) delineare  la  funzione  delle  aree  di  cui  alla  lettera
precedente  nel  modello  di  classificazione,  configurandole   come
aggregazioni di profili aventi un carattere prestazionale finalizzato
all'orientamento del  risultato  aziendale  in  termini  di  migliore
efficienza ed efficacia degli interventi; 
      g) individuazione di eventuali nuovi profili non  sanitari  (ad
esempio: autisti soccorritori); 
      h) valutare e verificare l'attuale sistema delle indennita'  in
relazione   all'evoluzione    dei    modelli    di    classificazione
professionale. 
    5. La Commissione concludera' i suoi  lavori  entro  il  prossimo
mese di luglio, formulando proposte organiche  alle  parti  negoziali
sui punti indicati al comma 4. 
    6.  E'  disapplicato  l'art.  9  del  CCNL  del  19  aprile  2004
(Commissione paritetica per il sistema di classificazione). 
 
                              Art. 13. 
 
             Istituzione nuovi profili per le attivita' 
                   di comunicazione e informazione 
 
    1. Nel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico, al
fine di valorizzare e migliorare le attivita' di  informazione  e  di
comunicazione svolte dalle pubbliche amministrazioni,  sono  previsti
profili professionali idonei a garantire  l'ottimale  attuazione  dei
compiti e funzioni connessi alle suddette attivita'. 
    2. Tenuto conto del sistema di classificazione del  personale  di
cui all'allegato 1  del  CCNL  del  7  aprile  1999  come  modificato
dall'Allegato  1  del  CCNL  integrativo  del  20  settembre  2001  e
dall'Allegato 1 del CCNL del 19 aprile 2004, il comma 3  definisce  i
«contenuti professionali di base» delle attivita' di  informazione  e
di comunicazione. 
    3. In linea con quanto previsto nei precedenti commi, i  suddetti
contenuti professionali di base, nell'ambito del ruolo professionale,
sono cosi' articolati e definiti: 
 
a) Settore Comunicazione 
 
    Categoria D 
    Gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna ed
interna in relazione ai  fabbisogni  dell'utenza  ed  agli  obiettivi
dell'Azienda  o  Ente,  definizione  di  procedure  interne  per   la
comunicazione istituzionale, raccordo i processi di gestione dei siti
internet, nell'ottica dell'attuazione delle disposizioni  di  materia
di trasparenza e della  comunicazione  esterna  dei  servizi  erogati
dall'Azienda o Ente e del loro funzionamento. 
    Profili   di   riferimento:   specialista   della   comunicazione
istituzionale. 
 
b) Settore Informazione 
 
    Categoria D 
    Gestione e coordinamento dei processi di informazione  sviluppati
in stretta connessione con gli obiettivi istituzionali dell'Azienda o
Ente;  promozione  e  cura  dei  collegamenti  con  gli   organi   di
informazione;  individuazione  e/o   implementazione   di   soluzioni
innovative e  di  strumenti  che  possano  garantire  la  costante  e
aggiornata informazione sull'attivita' istituzionale  dell'Azienda  o
Ente;  gestione   degli   eventi,   dell'accesso   civico   e   delle
consultazioni pubbliche. 
    Profili di riferimento: specialista nei  rapporti  con  i  media,
giornalista pubblico. 
 

Capo II
Incarichi funzionali

                              Art. 14. 
 
               Definizione degli incarichi di funzione 
 
    1. Sono istituiti, nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e
professionale, i seguenti incarichi di funzione: 
      Incarico di organizzazione; 
      Incarico professionale. 
    Gli specifici contenuti e requisiti  dei  suddetti  incarichi  in
relazione ai diversi ruoli  di  appartenenza  sono  quelli  descritti
negli articoli seguenti. 
    2. Gli incarichi richiedono anche lo svolgimento di funzioni  con
assunzione  diretta  di  elevate   responsabilita'   aggiuntive   e/o
maggiormente  complesse  rispetto  alle  attribuzioni  proprie  della
categoria e del profilo di appartenenza. 
    3. Le Aziende ed Enti provvederanno a definire il  sistema  degli
incarichi in conformita' a quanto previsto nel presente CCNL. 
 
                              Art. 15. 
 
        Modifica della denominazione dei profili di «esperto» 
 
    1. A far data dall'entrata  in  vigore  del  presente  CCNL,  nei
profili di tutte le categorie e dei relativi  livelli  economici,  la
denominazione  «esperto»   viene   sostituita   dalla   denominazione
«senior». 
 
                              Art. 16. 
 
Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione  per  il  personale
  del ruolo sanitario e dei profili  di  collaboratore  professionale
  assistente sociale ed assistente sociale senior 
 
    1. Per  il  personale  del  ruolo  sanitario  e  dei  profili  di
collaboratore professionale assistente sociale ed assistente  sociale
senior gli incarichi di funzione sono declinati secondo i criteri e i
requisiti definiti nei commi seguenti. 
    2.  L'incarico  di  organizzazione   comporta   l'assunzione   di
specifiche responsabilita' nella gestione dei processi  assistenziali
e  formativi  connessi  all'esercizio  della  funzione  sanitaria   e
sociosanitaria. 
    3. L'incarico di organizzazione va graduato secondo i criteri  di
complessita' definiti dalla regolamentazione di ogni singola  Azienda
o Ente. 
    4. La funzione di coordinamento prevista dalla legge  n.  43  del
2006  e'  confermata  e  valorizzata  all'interno  della  graduazione
dell'incarico di organizzazione, anche  in  relazione  all'evoluzione
dei  processi   e   modelli   organizzativi   ed   all'esperienza   e
professionalita' acquisite. 
    5. Per l'esercizio  della  sola  funzione  di  coordinamento,  e'
necessario il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4  e  5
della legge n. 43/2006. Il requisito richiesto  per  il  conferimento
degli ulteriori incarichi di organizzazione e' il possesso di  almeno
cinque anni di esperienza professionale nella categoria D. La  laurea
magistrale specialistica rappresenta un elemento di valorizzazione ai
fini dell'affidamento degli incarichi di maggiore complessita'. 
    6. L'incarico professionale, in attuazione  del  dettato  di  cui
all'articolo 6 della legge n. 43/2006 nonche' di quanto contenuto nei
decreti  istitutivi  dei  profili  professionali   ex   terzo   comma
dell'art.6 del  D.Lgs.  n.  502/92  puo'  essere  di  «professionista
specialista»  o  di  «professionista  esperto».   Nell'ambito   delle
specifiche   aree   di   intervento   delle   professioni   sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,  della  prevenzione
nonche' della professione di ostetrica e in relazione alle istituende
aree  di  formazione  complementare  post  diploma,  sono   istituiti
incarichi professionali per l'esercizio di  compiti  derivanti  dalla
specifica organizzazione delle funzioni delle predette aree  prevista
nell'organizzazione  aziendale.  Tali  compiti  sono  aggiuntivi  e/o
maggiormente  complessi  e  richiedono  significative,   elevate   ed
innovative competenze professionali rispetto  a  quelle  del  profilo
posseduto. 
    7.  Il   requisito   per   il   conferimento   dell'incarico   di
«professionista specialista» e' il possesso del master  specialistico
di primo livello di cui all'art. 6 della legge n. 43/2006 secondo gli
ordinamenti  didattici  universitari  definiti  dal  Ministero  della
salute e il Ministero dell'universita', su proposta dell'Osservatorio
nazionale per le professioni sanitarie, ricostituito presso  il  MIUR
con il decreto interministeriale 10  marzo  del  2016  e  sentite  le
Regioni. 
    8.  Il   requisito   per   il   conferimento   dell'incarico   di
«professionista   esperto»   e'   costituito   dall'aver   acquisito,
competenze  avanzate,  tramite   percorsi   formativi   complementari
regionali  ed  attraverso  l'esercizio  di  attivita'   professionali
riconosciute dalle stesse regioni. 
    9. Gli incarichi di organizzazione di cui al  comma  3,  relativi
all'unita' di appartenenza,  sono  sovraordinati  agli  incarichi  di
«professionista specialista» e di «professionista esperto». 
 
                              Art. 17. 
 
Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione  per  il  personale
    appartenente ai ruoli amministrativo tecnico e professionale 
 
    1. Per il personale appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico
e professionale  gli  incarichi  di  funzione  possono  essere  o  di
organizzazione o professionale. 
    2. L'incarico di organizzazione comporta funzioni di gestione  di
servizi di particolare complessita', caratterizzate da elevato  grado
di autonomia gestionale e  organizzativa  e  che  possono  richiedere
anche l'attivita' di coordinamento di altro personale. 
    3. L'incarico di organizzazione e' di  un'unica  tipologia  e  va
graduato  secondo  i   criteri   di   complessita'   definiti   dalla
regolamentazione di ogni singola Azienda o Ente. 
    4. L'incarico professionale comporta attivita' con  contenuti  di
alta professionalita' e specializzazione correlate alla iscrizione ad
albi professionali ove esistente. 
    5. Il requisito richiesto per l'incarico di organizzazione e'  il
possesso di  almeno  cinque  anni  di  esperienza  professionale  nel
profilo d'appartenenza e in categoria D. Il requisito  richiesto  per
l'incarico professionale e' il possesso  di  almeno  cinque  anni  di
esperienza professionale nel profilo d'appartenenza e in categoria  D
nonche' il titolo di abilitazione ove esistente. In tale ultimo caso,
il  conferimento  dell'incarico  potra'  comportare  l'iscrizione  al
relativo albo, sempre ove esistente,  se  necessario  ai  fini  dello
svolgimento dello stesso. 
 
                              Art. 18. 
 
        Istituzione e graduazione degli incarichi di funzione 
 
    1. Le Aziende e gli Enti in relazione alle esigenze di servizio e
sulla  base  dei  propri  ordinamenti  e  delle  leggi  regionali  di
organizzazione nonche' delle scelte  di  programmazione  sanitaria  e
sociosanitaria nazionale e/o regionale  istituiscono,  con  gli  atti
previsti dagli stessi, gli incarichi di cui  ai  precedenti  articoli
nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato «Condizioni
di lavoro e incarichi». 
    2. Le Aziende  e  gli  Enti  provvedono  alla  graduazione  degli
incarichi  di  funzione  e  individuano  l'importo   della   relativa
indennita' entro il valore minimo e massimo previsti  nel  successivo
art. 20, comma 3 (Trattamento economico accessorio degli incarichi). 
    3. Nella graduazione degli incarichi si  dovra',  in  ogni  caso,
tenere conto  della  dimensione  organizzativa  di  riferimento,  del
livello di autonomia e responsabilita' della posizione, del  tipo  di
specializzazione richiesta,  della  complessita'  ed  implementazione
delle competenze, della valenza strategica  rispetto  agli  obiettivi
dell'Azienda o Ente. 
    4. La sovraordinazione  tra  gli  incarichi  e'  determinata  dal
livello di complessita'  connesso  a  ciascuno  di  essi  secondo  il
modello organizzativo presente nell'Azienda o Ente  nel  rispetto  di
quanto previsto nei commi 3 e 9 dell'art. 16 (Contenuto  e  requisiti
degli incarichi di funzione per il personale del  ruolo  sanitario  e
dei profili professionali di collaboratore  professionale  assistente
sociale ed assistente sociale senior). 
 
                              Art. 19. 
 
      Conferimento, durata e revoca degli incarichi di funzione 
 
    1. Gli incarichi possono essere conferiti al personale inquadrato
nella categoria D. Gli incarichi di organizzazione  sono  conferibili
anche al personale con rapporto di lavoro a tempo  parziale,  qualora
il  valore  economico  di  tali  incarichi  sia  definito  in  misura
inferiore  ad  €  3.227,85.  In  tali  casi   il   valore   economico
dell'incarico e'  rideterminato  in  proporzione  alla  durata  della
prestazione lavorativa. 
    2. Le Aziende e gli Enti formulano in via  preventiva  i  criteri
selettivi e le modalita' per conferire i relativi incarichi. 
    3. Gli incarichi sono attribuiti dall'Azienda o  Ente  a  domanda
dell'interessato sulla base di avviso di selezione. 
    4. Gli incarichi  sono  conferiti  con  provvedimento  scritto  e
motivato che ne riporta i contenuti ivi inclusi, in  particolare,  la
descrizione delle linee di attivita'. 
    5. L'incarico e' a termine. L'Azienda o  Ente  sulla  base  delle
proprie esigenze organizzative ne determina la durata tra  un  minimo
di tre anni e un massimo di cinque anni. Gli incarichi possono essere
rinnovati, previa valutazione positiva, senza attivare la procedura e
di cui al comma 3, per una durata massima complessiva di dieci anni. 
    6. La revoca degli incarichi prima della scadenza puo'  avvenire,
con atto scritto e motivato,  per  diversa  organizzazione  dell'ente
derivante  dalla  modifica  dell'atto  aziendale  o  per  valutazione
negativa o anche per  il  venir  meno  dei  requisiti  richiesti  per
l'attribuzione. 
    7. La revoca dell'incarico comporta la  perdita  del  trattamento
economico accessorio relativo alla  titolarita'  dello  stesso  cosi'
come definito nel comma 1 del  successivo  articolo  20  (Trattamento
economico accessorio degli incarichi). In  tal  caso,  il  dipendente
resta inquadrato nella categoria di appartenenza e  viene  restituito
alle funzioni del profilo  di  appartenenza  con  corresponsione  del
relativo trattamento economico. 
    8. Nel periodo di permanenza nell'incarico,  il  dipendente  puo'
partecipare alle selezioni per la progressione economica qualora  sia
in possesso dei relativi requisiti. 
    9. Le diverse tipologie di  incarichi  non  sono  cumulabili  tra
loro. 
 
                              Art. 20. 
 
          Trattamento economico accessorio degli incarichi 
 
    1. Il trattamento economico  accessorio  del  personale  titolare
degli incarichi e' finanziato con le  risorse  del  fondo  denominato
«Condizioni di lavoro e incarichi» ed e'  costituito  dall'indennita'
d'incarico.   Restano   ferme   la   corresponsione   dell'indennita'
professionale specifica per  i  profili  per  i  quali  e'  prevista,
nonche' dei compensi per la  performance  e  la  remunerazione  delle
particolari condizioni di lavoro di  cui  al  Titolo  VIII  Capo  III
(Indennita'). 
    2. L'indennita' relativa agli incarichi di organizzazione assorbe
il compenso per il lavoro straordinario. Tale  compenso  e'  comunque
spettante qualora il valore di tali incarichi sia definito in  misura
inferiore ad euro 3.227,85. 
    3. L'indennita' d'incarico va da un minimo di €  1.678,48  ad  un
massimo di  €  12.000,00  annui  lordi  per  tredici  mensilita',  in
relazione a quanto risultante dal provvedimento di graduazione  e  in
relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo dell'Azienda o
Ente. 
    4. Il risultato delle attivita' svolte dai dipendenti titolari di
incarico di funzione e'  soggetto  a  specifica  valutazione  annuale
nonche' a valutazione finale al termine dell'incarico. 
    5. La valutazione annuale e'  effettuata  nell'ambito  del  ciclo
della  performance  ed  il  suo  esito  positivo  da'   titolo   alla
corresponsione dei premi di cui all'art. 81, comma 6. 
    6. Le Aziende e gli  Enti  prima  di  procedere  alla  definitiva
formalizzazione  di  una  valutazione   negativa   acquisiscono,   in
contraddittorio, le considerazioni del dipendente  interessato  anche
assistito dalla organizzazione sindacale cui  aderisce  o  conferisce
mandato  o  da  persona  o  legale  di  sua  fiducia.  L'esito  della
valutazione finale e' rilevante per l'affidamento dello stesso  o  di
altri incarichi. 
 
                              Art. 21. 
 
             Indennita' di coordinamento ad esaurimento 
 
    1. Resta ferma la corresponsione, prevista dall'art. 10, comma 2,
del CCNL del 20 settembre 2001 II biennio economico  (Coordinamento),
dell'indennita' di coordinamento - parte fissa - in via permanente ai
collaboratori professionali sanitari - caposala -  gia'  appartenenti
alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al  31  agosto
2001, nella misura annua lorda di euro 1549,37  cui  si  aggiunge  la
tredicesima mensilita'. 
    2. L'indennita' di cui al comma 1 compete  in  via  permanente  -
nella  stessa  misura  e  con  la  medesima   decorrenza   anche   ai
collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline
nonche' ai collaboratori professionali - assistenti  sociali  -  gia'
appartenenti alla categoria D, ai quali a tale  data  le  Aziende  ed
Enti abbiano conferito analogo incarico di  coordinamento  o,  previa
verifica, ne abbiano riconosciuto con atto formale lo svolgimento  al
31 agosto 2001. Il presente comma  si  applica  anche  ai  dipendenti
appartenenti al livello economico Ds, ai sensi  dell'art.8,  comma  5
del CCNL del 20 settembre 2001 - II biennio economico  (Utilizzazione
delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico  -  profilo
di assistente sociale). 
    3. L'indennita' di coordinamento di cui al presente  articolo  e'
assorbita dall'indennita' di incarico di cui all'art. 20 (Trattamento
economico accessorio degli  incarichi)  attribuita  in  relazione  al
conferimento di uno degli incarichi ivi previsti. 
 
                              Art. 22. 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. Gli incarichi di posizione  e  coordinamento  attribuiti  alla
data di sottoscrizione del presente CCNL ovvero  quelli  che  saranno
conferiti in virtu' di una procedura gia' avviata alla medesima data,
restano in vigore fino al completamento del processo  di  istituzione
ed assegnazione degli incarichi di funzione. 
 
                              Art. 23. 
 
                    Decorrenza e disapplicazioni 
 
    1. Con l'entrata in vigore del presente capo ai  sensi  dell'art.
2, comma 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto) del presente CCNL, cessano di avere efficacia  i  seguenti
articoli: 
      art. 20 del CCNL del 7 aprile 1999 «Posizioni  organizzative  e
graduazione delle funzioni»; 
      art. 21 del CCNL del 7 aprile 1999 e art. 11 del  CCNL  del  20
settembre  2001  «Affidamento  degli  incarichi  per   le   posizioni
organizzative e loro revoca - Indennita' di funzione»; 
      art. 36 del CCNL del 7 aprile 1999, art. 11  del  CCNL  del  20
settembre 2001 e art. 49 del CCNL integrativo del 20  settembre  2001
«Misura dell'indennita' di funzione»; 
      art. 10 CCNL del 20 settembre  2001  -  II  biennio  economico,
art.5 CCNL integrativo del 20 settembre 2001, art. 19 del CCNL del 19
aprile 2004 e art. 4 CCNL del 10 aprile 2008 «Coordinamento». 
    2. In tutti gli articoli dei CCNL vigenti in cui si  fa  espresso
riferimento a posizione  organizzativa  e  coordinamento  e  relative
indennita' la dizione deve intendersi  riferita  agli  incarichi  del
presente capo e alle relative indennita' con  la  decorrenza  fissata
nel presente articolo. 
 

Titolo IV
RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Costituzione del rapporto di lavoro

                              Art. 24. 
 
                 Il contratto individuale di lavoro 
 
    1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o  determinato  e'
costituito  e  regolato  da   contratti   individuali,   secondo   le
disposizioni di legge, della normativa  comunitaria  e  del  presente
contratto collettivo. Il Contratto di lavoro a tempo indeterminato  e
a tempo pieno costituisce la forma ordinaria di  rapporto  di  lavoro
per tutte le Aziende ed Enti del SSN. 
    2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta
la forma scritta, sono comunque indicati: 
      a. tipologia del rapporto di lavoro; 
      b. data di inizio del rapporto di lavoro; 
      c.  categoria,  profilo  professionale  e  livello  retributivo
iniziale; 
      d. attribuzioni corrispondenti  alla  posizione  funzionale  di
assunzione  previste  dalle  vigenti   disposizioni   legislative   e
regolamentari; 
      e. durata del periodo di prova; 
      f. sede di prima destinazione dell'attivita' lavorativa; 
      g. termine finale  in  caso  di  rapporto  di  lavoro  a  tempo
determinato. 
    3. Il contratto individuale specifica che il rapporto  di  lavoro
e' regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche  per  le
cause di risoluzione del contratto di  lavoro  e  per  i  termini  di
preavviso. E', in ogni modo,  condizione  risolutiva  del  contratto,
senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 
    4. L'assunzione puo' avvenire con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
pieno  o  a  tempo  parziale.  In  quest'ultimo  caso,  il  contratto
individuale  di  cui  al  comma  1   indica   anche   l'articolazione
dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie  di  cui
all'art. 61, comma 2. 
    5. L'azienda, prima di procedere alla stipulazione del  contratto
di  lavoro   individuale   ai   fini   dell'assunzione,   invita   il
destinatario, anche in via telematica, a presentare la documentazione
prescritta dalle disposizioni  regolanti  l'accesso  al  rapporto  di
lavoro, indicata nel bando di concorso o selezione, assegnandogli  un
termine non inferiore a trenta giorni. Su richiesta dell'interessato,
il termine assegnato dall'azienda puo' essere prorogato di  ulteriori
quindici giorni per comprovato impedimento. Nello stesso  termine  il
destinatario, sotto la sua responsabilita', deve dichiarare,  di  non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non  trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate  dall'art.
53  del  D.Lgs.  n.  165/2001.  In  caso  contrario,  unitamente   ai
documenti, deve essere espressamente presentata la  dichiarazione  di
opzione per la nuova azienda o  ente,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 25. 
    6. Scaduto inutilmente il termine di cui al  comma  5,  l'azienda
comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. 
 
                              Art. 25. 
 
                          Periodo di prova 
 
    1. Il dipendente assunto in servizio  a  tempo  indeterminato  e'
soggetto ad un periodo di prova, la  cui  durata  e'  stabilita  come
segue: 
      a. due mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria A e B; 
      b. sei mesi per le restanti categorie. 
    2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si  tiene
conto del solo servizio effettivamente prestato. 
    3. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia
e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal CCNL.  In
tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto e' risolto.
In  tale  periodo,  al  dipendente  compete  lo  stesso   trattamento
economico previsto  per  il  personale  non  in  prova.  In  caso  di
infortunio sul lavoro, malattia professionale o malattia per causa di
servizio si applica l'art. 44. 
    4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del
comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per
le corrispondenti assenze del personale non in prova. 
    5. Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al comma  1,  nel
restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal  rapporto  in
qualsiasi momento  senza  obbligo  di  preavviso  ne'  di  indennita'
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti
dai commi 3 e 4. Il recesso opera  dal  momento  della  comunicazione
alla  controparte.  Il  recesso  dell'Azienda  o  Ente  deve   essere
motivato. 
    6. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza. 
    7. Decorso il periodo di prova senza che il  rapporto  di  lavoro
sia stato risolto da  una  delle  parti,  il  dipendente  si  intende
confermato in servizio e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal
giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 
    8. In caso di recesso  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo giorno di  effettivo  servizio,  compresi  i  ratei  della
tredicesima mensilita' ove maturati. 
    9. Il dipendente proveniente dalla stessa azienda o ente  durante
il periodo di prova ha diritto alla conservazione  del  posto  e,  in
caso di mancato superamento della stessa, e' reintegrato, a  domanda,
nella categoria e profilo professionale di provenienza. 
    10. Al dipendente gia' in servizio a tempo  indeterminato  presso
un'azienda o ente del comparto, vincitore di  concorso  presso  altra
amministrazione anche di diverso comparto, puo'  essere  concesso  un
periodo   di   aspettativa   senza    retribuzione    e    decorrenza
dell'anzianita', per la durata  del  periodo  di  prova,  di  cui  al
presente articolo, ai sensi dell'art. 12, comma 8, lett. a) del  CCNL
integrativo del 20 settembre 2001 (Aspettativa). 
    11. Durante il periodo di prova, l'azienda o ente  puo'  adottare
iniziative per la formazione del personale neo-assunto. Il dipendente
puo' essere applicato a piu' servizi dell'azienda o ente  presso  cui
svolge il periodo di prova, ferma restando la  sua  utilizzazione  in
mansioni proprie della qualifica di appartenenza. 
    12. Sono esonerati  dal  periodo  di  prova  i  dipendenti  delle
Aziende ed Enti del comparto  che  lo  abbiano  gia'  superato  nella
medesima categoria, profilo e disciplina, ove prevista. 
    13. Possono essere inoltre  esonerati  dal  periodo  di  prova  i
dipendenti che abbiano gia' svolto periodi  di  rapporto  di  lavoro,
anche a tempo determinato, nel  medesimo  o  corrispondente  profilo,
anche in altre amministrazioni pubbliche. 
    14. In tutti  i  casi  di  assunzioni  a  tempo  determinato  per
esigenze straordinarie e, in generale, quando  per  la  brevita'  del
rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto  dell'art.
24, comma 5, il contratto e' stipulato con  riserva  di  acquisizione
dei documenti prescritti dalla normativa vigente.  Nel  caso  che  il
dipendente non li presenti nel termine prescritto o che  non  risulti
in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione, il  rapporto  e'
risolto con effetto immediato, salva  l'applicazione  dell'art.  2126
c.c. 
 
                              Art. 26. 
 
                Ricostituzione del rapporto di lavoro 
 
    1. Il dipendente che abbia interrotto il rapporto di  lavoro  per
proprio recesso o per motivi di salute puo' richiedere, entro  cinque
anni  dalla  data  di  cessazione  del   rapporto   di   lavoro,   la
ricostituzione dello stesso. 
    2. L'azienda si pronuncia  motivatamente  entro  sessanta  giorni
dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente e' ricollocato
nella categoria e profilo  rivestiti  al  momento  delle  dimissioni,
secondo il sistema di classificazione applicato nell'azienda all'atto
della  ricostituzione  del  rapporto  di  lavoro.  Allo   stesso   e'
attribuito  il  trattamento  economico  iniziale  del  profilo,   con
esclusione delle  fasce  retributive  e  della  R.I.A.  a  suo  tempo
eventualmente maturate. 
    3. La stessa facolta' di cui al comma 1 e'  data  al  dipendente,
senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge
relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in
correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di  uno  dei
paesi dell'Unione europea. 
    4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione  del
rapporto di lavoro e', in ogni caso, subordinata alla  disponibilita'
del corrispondente posto nella dotazione organica dell'azienda ed  al
mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione  da
parte del richiedente nonche' all'accertamento dell'idoneita'  fisica
se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di salute. 
    5. Qualora il  dipendente  riammesso  goda  gia'  di  trattamento
pensionistico si applicano le  vigenti  disposizioni  in  materia  di
riunione di servizi e di divieto di cumulo. Allo stesso, fatte  salve
le indennita' percepite agli effetti del  trattamento  di  previdenza
per il periodo di servizio prestato prima  della  ricostituzione  del
rapporto di lavoro, si applica l'art. 46 del CCNL integrativo del  20
settembre 2001 (Trattamento di fine rapporto di lavoro). 
    6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 59 del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 761/1979. 
 
                             Art. 26-bis 
 
                    Decorrenza e disapplicazioni 
 
    Con l'entrata in vigore del presente capo ai sensi  dell'art.  2,
comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure  di
applicazione del contratto), cessano di avere  efficacia  i  seguenti
articoli: 
      articoli 14 del CCNL del 1° settembre 1995 e 41 del CCNL del  7
aprile 1999 «Il contratto individuale di lavoro»; 
      articoli 15 del CCNL del 1° settembre 1995 e 41, comma  2,  del
CCNL del 7 aprile 1999 «Periodo di prova»; 
      art. 24 del CCNL del  20  settembre  2001  «Ricostituzione  del
rapporto di lavoro». 
 

Capo II
Istituti dell'orario di lavoro

                              Art. 27. 
 
                          Orario di lavoro 
 
    1. L'orario di lavoro ordinario e' di 36 ore  settimanali  ed  e'
funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi
di quanto disposto dalle disposizioni legislative  vigenti,  l'orario
di  lavoro  e'  articolato  su  cinque  o  sei  giorni,  con   orario
convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore. 
    2. L'articolazione dell'orario  di  lavoro  persegue  i  seguenti
obiettivi: 
      ottimizzazione delle risorse umane; 
      miglioramento della qualita' della prestazione; 
      ampliamento della fruibilita' dei servizi in favore dell'utenza
particolarmente finalizzato all'eliminazione delle liste di attesa; 
      miglioramento dei  rapporti  funzionali  con  altre  strutture,
servizi ed altre amministrazioni pubbliche; 
      erogazione dei servizi sanitari  ed  amministrativi  nelle  ore
pomeridiane per le esigenze dell'utenza. 
    3. La distribuzione  dell'orario  di  lavoro,  tenuto  conto  che
diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono  anche
coesistere, e' improntata ai seguenti criteri di flessibilita': 
      a) utilizzazione in maniera programmata di tutti  gli  istituti
che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione  del
lavoro e dei servizi, in funzione di  un'organica  distribuzione  dei
carichi di lavoro; 
      b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze
del servizio richiedano la presenza  del  personale  nell'arco  delle
dodici o ventiquattro ore; 
      c) orario di lavoro articolato, al di fuori della  lettera  b),
con  il  ricorso  alla  programmazione   di   calendari   di   lavoro
plurisettimanali  ed  annuali  con  orari  inferiori  alle   36   ore
settimanali. In  tal  caso,  nel  rispetto  del  monte  ore  annuale,
potranno essere previsti periodi con  orari  di  lavoro  settimanale,
fino ad un minimo di 28 ore e,  corrispettivamente,  periodi  fino  a
quattro mesi all'anno, con orario di lavoro settimanale  fino  ad  un
massimo di 44 ore settimanali; 
      d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema  di  orario
flessibile,  della  presenza  in  servizio  di  tutto  il   personale
necessario in determinate fasce  orarie  al  fine  di  soddisfare  in
maniera ottimale le esigenze dell'utenza; 
      e) la previsione,  nel  caso  di  lavoro  articolato  in  turni
continuativi sulle  24  ore,  di  periodi  di  riposo  conformi  alle
previsioni  dell'art.7  del  D.Lgs.  n.  66/2003  tra  i  turni   per
consentire il recupero psico-fisico; 
      f) una durata della prestazione non superiore alle  dodici  ore
continuative  a  qualsiasi   titolo   prestate,   laddove   l'attuale
articolazione del turno fosse superiore; 
      g) priorita' nell'impiego flessibile, purche'  compatibile  con
la organizzazione del lavoro delle strutture,  per  i  dipendenti  in
situazione  di  svantaggio  personale,  sociale  e  familiare  e  dei
dipendenti impegnati  in  attivita'  di  volontariato  in  base  alle
disposizioni di legge vigenti; 
      h) tendenziale  riallineamento  dell'orario  reale  con  quello
contrattuale. 
    4. Qualora la prestazione di lavoro  giornaliera  ecceda  le  sei
ore, il personale, purche' non in turno, ha diritto a beneficiare  di
una pausa di almeno trenta minuti al fine del recupero delle  energie
psicofisiche e della eventuale consumazione  del  pasto,  secondo  la
disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del  20  settembre
2001 e all'art. 4 del CCNL del 31  luglio  2009  (Mensa).  La  durata
della pausa  e  la  sua  collocazione  temporale,  sono  definite  in
funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa  e'
inserita, nonche'  in  relazione  alla  disponibilita'  di  eventuali
servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o  Ente
nella citta', alla dimensione della stessa citta'. Una diversa e piu'
ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita  in
ciascun ufficio, puo' essere prevista per il personale che  si  trovi
nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g). 
    5. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di  riposo  consecutivo
giornaliero non inferiore a 11 ore  per  il  recupero  delle  energie
psicofisiche fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9. 
    6. Il lavoro deve essere organizzato in modo  da  valorizzare  il
ruolo interdisciplinare dei  gruppi  e  la  responsabilita'  di  ogni
operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali. 
    7. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dipendente  e'
accertata  con  efficaci  controlli  di  tipo  automatico.  In   casi
particolari,  modalita'  sostitutive  e  controlli   ulteriori   sono
definiti dalle singole Aziende ed Enti, in relazione  alle  oggettive
esigenze  di  servizio  delle  strutture  interessate.   Il   ritardo
sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero del
debito orario entro l'ultimo giorno del mese successivo a  quello  in
cui si e' verificato il ritardo. In  caso  di  mancato  recupero,  si
opera  la  proporzionale  decurtazione  della  retribuzione   e   del
trattamento  economico  accessorio,  come  determinato  dall'art.  75
(Struttura delle retribuzione). Resta fermo quanto previsto  in  sede
di codice disciplinare dall'art. 66 (Codice disciplinare) e seguenti.
Per i dipendenti che prestino attivita'  lavorativa  presso  un'unica
sede di servizio, qualora  sia  necessario  prestare  temporaneamente
tale attivita', debitamente autorizzata, al di fuori  di  tale  sede,
per esigenze di servizio o per la tipologia di prestazione, il  tempo
di andata e ritorno per recarsi dalla sede al  luogo  di  svolgimento
dell'attivita' e' da considerarsi  a  tutti  gli  effetti  orario  di
lavoro. 
    8. Con riferimento all'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003, il limite di
quattro mesi, ivi previsto come periodo di riferimento per il calcolo
della durata media di  quarantotto  ore  settimanali  dell'orario  di
lavoro, comprensive delle ore di lavoro straordinario, e'  elevato  a
sei mesi. 
    9. Al fine di garantire la continuita'  assistenziale,  da  parte
del  personale  addetto  ai  servizi  relativi  all'accettazione,  al
trattamento e  alle  cure  delle  strutture  ospedaliere  l'attivita'
lavorativa dedicata alla partecipazione alle riunioni  di  reparto  e
alle iniziative di formazione obbligatoria determina  la  sospensione
del riposo giornaliero. Il recupero del periodo di riposo non fruito,
per il completamento  delle  undici  ore  di  riposo,  deve  avvenire
immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso. Nel caso  in
cui,  per  ragioni  eccezionali,  non  sia  possibile  applicare   la
disciplina di cui al precedente periodo,  quale  misura  di  adeguata
protezione, le ore di mancato riposo saranno  fruite  nei  successivi
sette giorni fino al completamento delle undici ore di riposo. 
    10. Ai fini del computo  del  debito  orario,  l'incidenza  delle
assenze   pari   all'intera   giornata   lavorativa   si    considera
convenzionalmente corrispondente all'orario convenzionale di  cui  al
comma  1  del  presente  articolo  fatto  salvo  quanto  diversamente
previsto dal presente CCNL o dalle disposizioni legislative vigenti. 
    11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo  sanitario  e  quelli
appartenenti a profili  del  ruolo  tecnico  addetti  all'assistenza,
debbano  indossare  apposite  divise   per   lo   svolgimento   della
prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per  ragioni
di igiene e sicurezza, debbano avvenire  all'interno  della  sede  di
lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10  minuti
complessivi destinati a tali attivita', tra entrata e uscita, purche'
risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi  gli  accordi  di
miglior favore in essere. 
    12.  Nelle  unita'  operative  che  garantiscono  la  continuita'
assistenziale sulle 24  ore,  ove  sia  necessario  un  passaggio  di
consegne, agli  operatori  sanitari  sono  riconosciuti  fino  ad  un
massimo di  15  minuti  complessivi  tra  vestizione,  svestizione  e
passaggi di consegne, purche' risultanti dalle timbrature effettuate,
fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 
    13. Sono definibili dalle Aziende ed Enti le regolamentazioni  di
dettaglio  attuative  delle  disposizioni  contenute   nel   presente
articolo. 
 
                              Art. 28. 
 
                  Servizio di pronta disponibilita' 
 
    1. Il servizio di pronta disponibilita' e'  caratterizzato  dalla
immediata reperibilita' del dipendente e dall'obbligo per  lo  stesso
di  raggiungere  la  struttura  nel  tempo  previsto  con   modalita'
stabilite ai sensi del comma 3. 
    2. All'inizio di ogni anno le Aziende ed  Enti  predispongono  un
piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in  relazione
alla dotazione  organica,  ai  profili  professionali  necessari  per
l'erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati  dal
piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture. 
    3. Le Aziende ed Enti definiscono le modalita' di cui al comma  1
ed i piani per l'emergenza. 
    4. Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere
il servizio di pronta disponibilita' solo i  dipendenti  in  servizio
presso le unita'  operative  con  attivita'  continua  ed  in  numero
strettamente  necessario  a   soddisfare   le   esigenze   funzionali
dell'unita'. 
    5.  Il  servizio  di   pronta   disponibilita'   e'   organizzato
utilizzando di norma personale della stessa unita' operativa. 
    6. Il servizio di pronta disponibilita' va limitato, di norma, ai
turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale.
Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta  del
lavoratore anche un'intera  giornata  di  riposo  compensativo  senza
riduzione  del  debito  orario  settimanale.  In  caso  di  chiamata,
l'attivita'  viene  computata  come  lavoro  straordinario  ai  sensi
dell'art. 31 (lavoro straordinario) ovvero trova applicazione  l'art.
40 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 (Banca delle ore). 
    7. La pronta disponibilita' ha durata di dodici ore e da' diritto
ad una indennita' di euro 20,66 lorde per ogni dodici ore,  elevabile
in sede di contrattazione integrativa. 
    7. Due turni di pronta disponibilita' sono prevedibili  solo  nei
giorni festivi. 
    8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore  durata,  i
quali, comunque, non  possono  essere  inferiori  alle  quattro  ore,
l'indennita'  e'  corrisposta  proporzionalmente  alla  sua   durata,
maggiorata del 10%. 
    10. Il personale in pronta disponibilita' chiamato  in  servizio,
con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente
successivo  e   consecutivo,   deve   recuperare   immediatamente   e
consecutivamente dopo  il  servizio  reso  le  ore  mancanti  per  il
completamento delle undici ore  di  riposo;  nel  caso  in  cui,  per
ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui
al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di
mancato riposo saranno fruite, in un'unica soluzione, nei  successivi
sette giorni, fino al completamento delle undici ore  di  riposo.  Le
regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni  contenute
nel presente comma sono definibili dalle Aziende ed Enti. 
    11. Di norma non potranno essere previsti per ciascun  dipendente
piu' di sei turni di pronta disponibilita' al mese. 
    12.  Possono  svolgere  la  pronta  disponibilita'  i  dipendenti
addetti alle attivita' operatorie e nelle strutture di emergenza. 
    Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo e'  escluso
dalla pronta disponibilita': 
      a) Tutto il personale delle categorie A, B, C e D, profili  del
ruolo amministrativo; 
      b) il personale appartenente alle categorie A, C e  D,  profili
del ruolo tecnico; 
      c) il personale appartenente alla categoria D con incarichi  di
funzione  organizzativi  e  i  profili  della  riabilitazione   della
medesima categoria. 
    13. Fermo restando quanto previsto dal  precedente  comma  12,  a
tutto il personale appartenente al ruolo tecnico e al  personale  del
ruolo sanitario appartenente alla categoria D, livello economico  Ds,
e' consentita la pronta disponibilita' per  eccezionali  esigenze  di
funzionalita' della struttura. 
    14. Le Aziende ed  Enti  potranno  valutare  eventuali  ulteriori
situazioni in cui ammettere la pronta disponibilita',  in  base  alle
proprie esigenze organizzative. 
    15. Ai compensi di cui al presente articolo si  provvede  con  le
risorse del fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni  di  lavoro  e
incarichi). In base ai modelli organizzativi adottati dall'Azienda  o
Ente con riguardo alla razionalizzazione dell'orario di lavoro e  dei
servizi di pronta disponibilita' che abbiano carattere di stabilita',
si potra' destinare, in tutto o in parte  i  relativi  risparmi  alle
finalita' del fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro  e
incarichi) ovvero rideterminare l'importo dell'indennita' di  cui  al
comma 7 del presente articolo. 
 
                              Art. 29. 
 
                         Riposo settimanale 
 
    1. Il riposo  settimanale  coincide  di  norma  con  la  giornata
domenicale. Il numero dei  riposi  settimanali  spettanti  a  ciascun
dipendente e' fissato in numero  di  52  all'anno,  indipendentemente
dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro.  In  tale  numero
non sono conteggiate le domeniche ricorrenti  durante  i  periodi  di
assenza per motivi diversi dalle ferie. 
    2. Ove non possa essere  fruito  nella  giornata  domenicale,  il
riposo settimanale deve essere fruito di  norma  entro  la  settimana
successiva, in giorno concordato fra il dipendente  ed  il  dirigente
responsabile  della  struttura,  avuto  riguardo  alle  esigenze   di
servizio. 
    3. Il riposo settimanale non e' rinunciabile e  non  puo'  essere
monetizzato. 
    4. La festivita' nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti
con la domenica o con il sabato per il personale con orario di lavoro
articolato su cinque giorni non danno luogo a riposo compensativo ne'
a monetizzazione. 
    5. Nei confronti dei  soli  dipendenti  che,  per  assicurare  il
servizio prestano la  loro  opera  durante  la  festivita'  nazionale
coincidente con la domenica, si applica la disposizione del comma 2. 
    6. L'attivita' prestata in giorno  festivo  infrasettimanale  da'
titolo, a  richiesta  del  dipendente  da  effettuarsi  entro  trenta
giorni, a equivalente riposo compensativo o alla  corresponsione  del
compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione  prevista  per
il lavoro straordinario festivo. 
    7. L'attivita' prestata  in  giorno  feriale  non  lavorativo,  a
seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni,  da'  titolo,  a
richiesta del dipendente, a equivalente riposo  compensativo  o  alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo. 
 
                              Art. 30. 
 
                           Lavoro notturno 
 
    1. Svolgono lavoro notturno i lavoratori  tenuti  ad  operare  su
turni a copertura delle 24 ore. 
    2. Eventuali casi di adibizione  al  lavoro  notturno,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, lett. b), punto 2 del D.Lgs. 26 novembre  1999,
n. 532, sono individuati dalle Aziende ed Enti. 
    3. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro  notturno,  alla
tutela della  salute,  all'introduzione  di  nuove  forme  di  lavoro
notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento  alle
relazioni sindacali, si  applicano  le  disposizioni  del  D.Lgs.  26
novembre 1999, n. 532. In quanto alla durata della prestazione rimane
salvaguardata  l'attuale  organizzazione  del  lavoro   dei   servizi
assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore. 
    4. Nel caso  in  cui  sopraggiungano  condizioni  di  salute  che
comportano  l'inidoneita'  alla  prestazione  di   lavoro   notturno,
accertata  dal  medico  competente,  si  applicano  le   disposizioni
dell'art. 6, comma 1,  del  D.Lgs.  26  novembre  1999,  n.  532.  E'
garantita al lavoratore l'assegnazione ad altro  lavoro  o  a  lavori
diurni. 
    5. Al lavoratore notturno sono corrisposte le indennita' previste
dall'art. 86, comma 12  (Indennita'  per  particolari  condizioni  di
lavoro). 
    6. Per quanto non  disciplinato  dal  presente  articolo  trovano
applicazione le disposizioni di legge in materia di  lavoro  notturno
ivi incluso il D.Lgs. n. 66/2003. 
 
                              Art. 31. 
 
                        Lavoro straordinario 
 
    1.  Le  prestazioni  di  lavoro  straordinario  sono  rivolte   a
fronteggiare  situazioni  di  lavoro  eccezionali  e,  pertanto,  non
possono essere utilizzate come fattore  ordinario  di  programmazione
del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. 
    2.  La  prestazione  di  lavoro  straordinario  e'  espressamente
autorizzata  dal  dirigente  o  del  responsabile  sulla  base  delle
esigenze organizzative e di servizio  individuate  dalle  Aziende  ed
Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata  di  autorizzazione.
Lo stesso puo' esonerare il lavoratore dall'effettuazione  di  lavoro
straordinario per  giustificati  motivi  d'impedimento  derivanti  da
esigenze personali e familiari. 
    3. Le Aziende ed Enti determinano le  quote  di  risorse  che  in
relazione  alle  esigenze  di  servizio  preventivamente  programmate
ovvero previste per fronteggiare situazioni ed  eventi  di  carattere
eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali  individuate
dal  D.Lgs.  n.  502  del  1992  (distretti,   presidi   ospedalieri,
dipartimenti ecc.). L'utilizzo delle risorse all'interno delle unita'
operative delle predette articolazioni aziendali e' flessibile ma  il
limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non  potra'
superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali. 
    4. Il limite di cui al  comma  precedente  puo'  essere  elevato,
anche in relazione a particolari esigenze o per specifiche  categorie
di lavoratori per non piu'  del  5%  del  personale  in  servizio  e,
comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali. 
    5.  Nella  determinazione  dei  limiti   individuali   si   tiene
particolare   conto:   del   richiamo   in   servizio   per    pronta
disponibilita'; della  partecipazione  a  commissioni  (ivi  comprese
quelle relative a pubblici concorsi indetti dall'Azienda  o  Ente)  o
altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola  ipotesi  in  cui
non    siano    previsti    specifici    compensi;    dell'assistenza
all'organizzazione di corsi di aggiornamento. 
    6.  Su  richiesta  del  dipendente,  le  prestazioni  di   lavoro
straordinario di cui al presente articolo,  debitamente  autorizzate,
possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo,  da  fruirsi
entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con  le  esigenze
organizzative e di servizio. La disciplina di cui al  presente  comma
si applica ai lavoratori che non abbiano  aderito  alla  banca  delle
ore. 
    7. La misura oraria dei  compensi  per  lavoro  straordinario  e'
determinata  maggiorando  la  misura  oraria  di   lavoro   ordinario
calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 la retribuzione  base
mensile, di cui all'art. 37, comma 2, lett. b  del  CCNL  integrativo
del 20 settembre 2001 (Retribuzione e sue  definizioni),  comprensiva
del  rateo  di  tredicesima  mensilita'  ad  essa  riferita.  Per  il
personale che fruisce della riduzione di orario di  cui  all'art.  27
del CCNL del 7 aprile 1999  (Riduzione  dell'orario)  il  valore  del
divisore e' fissato in 151. 
    8. La maggiorazione di cui al comma 7 e' pari al 15%  per  lavoro
straordinario diurno, al 30% per lavoro  straordinario  prestato  nei
giorni festivi o in orario notturno (dalle ore  22  alle  ore  6  del
giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in  orario  notturno
festivo. 
    9. Il fondo per la corresponsione  dei  compensi  per  il  lavoro
straordinario e' quello determinato  ai  sensi  dell'art.  80  (Fondo
condizioni di lavoro e incarichi). 
 
                              Art. 32. 
 
                    Decorrenza e disapplicazioni 
 
    1. Con l'entrata in vigore del presente capo ai  sensi  dell'art.
2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e  procedure
di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti
articoli: 
      articoli 26 del CCNL del 7 aprile 1999 e  5  del  CCNL  del  10
aprile 2008 «Orario di lavoro»; 
      art. 7 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 «Servizio  di
pronta disponibilita'». E'  tuttavia  confermata  la  disapplicazione
dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n.  270/1987
ivi prevista al comma 15; 
      articoli 20 del CCNL  del  1°  settembre  1995  e  9  del  CCNL
integrativo del 20 settembre 2001 «Riposo settimanale»; 
      art. 10 del CCNL integrativo  del  20  settembre  2001  «Lavoro
notturno»; 
      articoli  34  del  CCNL  del  7  aprile  1999  e  39  del  CCNL
integrativo del 20 settembre 2001 «Lavoro straordinario». 
 

Capo III
Ferie e festivita'

                              Art. 33. 
 
                Ferie e recupero festivita' soppresse 
 
    1. Il dipendente ha diritto, in ogni  anno  di  servizio,  ad  un
periodo di ferie retribuito.  Durante  tale  periodo,  al  dipendente
spetta la retribuzione di cui all'art. 19, comma 1, del CCNL  del  1°
settembre 1995 (Ferie e  Festivita')  come  integrato  dall'art.  23,
comma 4, del CCNL del 19 aprile 2004 (Disposizioni particolari). 
    2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro  su
cinque giorni, in cui il sabato e'  considerato  non  lavorativo,  la
durata delle ferie e' di 28 giorni lavorativi. 
    3. Per i dipendenti che invece hanno un'articolazione  oraria  su
sei giorni, la durata delle ferie e' di trentadue giorni lavorativi. 
    4. Ai dipendenti assunti per  la  prima  volta  in  una  pubblica
amministrazione per i primi tre anni di servizio,  comprensivi  anche
dei periodi lavorati presso altre pubbliche amministrazioni, spettano
ventisei giorni di ferie in  caso  di  articolazione  dell'orario  di
lavoro su cinque giorni, oppure trenta giorni di  ferie  in  caso  di
articolazione dell'orario di lavoro su sei giorni. Dopo tre  anni  di
servizio,  anche  a  tempo  determinato,   spettano   rispettivamente
ventotto giorni lavorativi e trentadue giorni lavorativi. 
    5. Tutti i periodi di ferie indicati nei commi 2,  3,  e  4  sono
comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera
"a", della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 
    6. A tutti i dipendenti sono altresi' attribuite quattro giornate
di riposo da fruire nell'anno solare  ai  sensi  ed  alle  condizioni
previste dalla menzionata legge n. 937/1977. E' altresi'  considerata
giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della localita' in cui
il  dipendente  presta  servizio,   purche'   ricadente   in   giorno
lavorativo. 
    7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata
delle ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di  servizio
prestato.  La  frazione  di  mese  superiore  a  quindici  giorni  e'
considerata a tutti gli effetti come mese intero. 
    8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di  cui
agli articoli 36 (Permessi giornalieri  retribuiti)  e  38  (Permessi
previsti da particolari disposizioni di legge)  conserva  il  diritto
alle ferie. 
    9.  Le  ferie  sono  un  diritto  irrinunciabile   e   non   sono
monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal  successivo  comma  11.
Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso  di  ciascun  anno
solare, in periodi compatibili con le esigenze  di  servizio,  tenuto
conto delle richieste del dipendente. 
    10. L'Azienda o Ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di
garantire la  fruizione  delle  stesse  nel  termini  previsti  dalle
disposizioni contrattuali vigenti. 
    11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio  sono
monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di  lavoro,
nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni
applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo  e'
determinato per ogni giornata, con riferimento  all'anno  di  mancata
fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma
1. 
    12. Compatibilmente con le oggettive esigenze  del  servizio,  il
dipendente puo' frazionare le ferie in  piu'  periodi.  La  fruizione
delle  ferie  dovra'  avvenire  nel  rispetto  dei  turni  di   ferie
prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne  abbia  fatto
richiesta il godimento di  almeno  quindici  giorni  continuativi  di
ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre  o,  alternativamente,  in
caso  di  dipendenti  con  figli  in  eta'   compresa   nel   periodo
dell'obbligo scolastico che ne abbiano fatto richiesta,  nel  periodo
15 giugno-15 settembre al fine di  promuovere  la  conciliazione  dei
tempi di vita e di lavoro. 
    13. Qualora le ferie gia' in godimento siano interrotte o sospese
per motivate  ragioni  di  servizio,  il  dipendente  ha  diritto  al
rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede  e
per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle  ferie.
Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e
documentate per il periodo di ferie non goduto. 
    14. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che
non abbiano  reso  possibile  il  godimento  delle  ferie  nel  corso
dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro  il  primo  semestre
dell'anno successivo. 
    15. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente
documentate che si siano protratte per piu' di tre giorni  o  abbiano
dato luogo a ricovero ospedaliero ovvero da eventi luttuosi che diano
luogo ai permessi di cui all'art. 36, comma 1, lett. b). E' cura  del
dipendente informare tempestivamente l'Azienda  o  Ente  ai  fini  di
consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. 
    16. Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita  di  cui  al
secondo periodo di comporto di diciotto mesi che non fa  maturare  le
ferie, le assenze per malattia o infortunio non riducono  il  periodo
di ferie spettanti, anche se tali  assenze  si  siano  protratte  per
l'intero anno solare. In tal caso,  il  godimento  delle  ferie  deve
essere  previamente  autorizzato  dal  dirigente  in  relazione  alle
esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui al comma 14. 
 
                              Art. 34. 
 
                       Ferie e riposi solidali 
 
    1. Su base volontaria ed a titolo gratuito,  il  dipendente  puo'
cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente della stessa azienda
o ente che abbia necessita' di prestare assistenza a figli minori che
necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute: 
      a) le giornate di ferie nella propria disponibilita'  eccedenti
le  quattro   settimane   annuali   di   cui   il   lavoratore   deve
necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 in
materia di ferie; queste ultime sono quantificate in venti giorni  in
caso di articolazione dell'orario di  lavoro  settimanale  su  cinque
giorni  e  in  24  giorni  in  caso  di   articolazione   dell'orario
settimanale di lavoro su sei giorni; 
      b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse di
cui all'art. 33, comma 6 (Ferie e recupero festivita' soppresse). 
    2. I dipendenti che si trovino  nelle  condizioni  di  necessita'
considerate nel  comma  1,  possono  presentare  specifica  richiesta
all'Azienda o  Ente,  reiterabile,  di  utilizzo  di  ferie  e  delle
giornate di riposo per un una misura massima  di  trenta  giorni  per
ciascuna domanda, previa presentazione  di  adeguata  certificazione,
comprovante lo stato di necessita' di cure in  questione,  rilasciata
esclusivamente   da   idonea   struttura   sanitaria    pubblica    o
convenzionata. 
    3. L'Azienda o Ente ricevuta la richiesta, rende  tempestivamente
nota a tutto il  personale  l'esigenza,  garantendo  l'anonimato  del
richiedente. 
    4. I dipendenti che intendono aderire  alla  richiesta,  su  base
volontaria, formalizzano per iscritto la propria decisione, indicando
il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere. 
    5. Nel caso in cui il numero di  giorni  di  ferie  o  di  riposo
offerti superi quello dei giorni richiesti, la  cessione  dei  giorni
verra' effettuata in misura  proporzionale  tra  tutti  i  lavoratori
offerenti. 
    6. Nel caso in cui il numero di  giorni  di  ferie  o  di  riposo
offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti  e  le  richieste
siano  plurime,  le  giornate  cedute  sono  distribuite  in   misura
proporzionale tra tutti i richiedenti. 
    7. Il dipendente richiedente puo' fruire  delle  giornate  cedute
solo a seguito dell'avvenuta completa  fruizione  delle  giornate  di
ferie o di festivita' soppresse allo stesso  spettanti,  nonche'  dei
permessi  orari  retribuiti  per  particolari  motivi   personali   o
familiari e dei riposi compensativi eventualmente maturati. 
    8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al  comma  7,
le ferie e le giornate di riposo rimangono nella  disponibilita'  del
richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato
la cessione. Le ferie e le giornate di  riposo  sono  utilizzati  nel
rispetto delle relative discipline contrattuali. 
    9. Ove, cessino le condizioni di necessita'  legittimanti,  prima
della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle  giornate  di
riposo  da  parte   del   richiedente,   i   giorni   tornano   nella
disponibilita'   degli   offerenti,   secondo    un    criterio    di
proporzionalita'. 
    10. La presente disciplina ha  carattere  sperimentale  e  potra'
essere  oggetto  di  revisione,  anche  ai  fini  di  una   possibile
estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo
rinnovo contrattuale. 
 
                              Art. 35. 
 
                    Decorrenza e disapplicazioni 
 
    1. Con l'entrata in vigore del presente capo ai sensi dell'art.2,
comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure  di
applicazione del contratto), cessano di avere  efficacia  i  seguenti
articoli: 
      articoli 19  del  CCNL  del  1°  settembre  1995,  4  del  CCNL
integrativo del 22 maggio 1997 e art. 23, comma 4, del  CCNL  del  19
aprile  2004  «Ferie  e  festivita'»  fatto  salvo  quanto   previsto
dall'art. 33 (Ferie e recupero festivita' soppresse),  comma  1,  del
presente CCNL; 
      art. 8 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 «Compensi per
ferie non godute». 
 

Capo IV
Permessi, assenze e congedi

                              Art. 36. 
 
                   Permessi giornalieri retribuiti 
 
    1. A domanda del dipendente sono  concessi  permessi  giornalieri
retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente: 
      a) partecipazione a concorsi od esami - limitatamente ai giorni
di svolgimento  delle  prove  -  o  per  aggiornamento  professionale
facoltativo comunque connesso all'attivita' di servizio: giorni  otto
all'anno; 
      b) lutto per il coniuge per i parenti entro il secondo grado  e
gli affini entro  il  primo  grado  o  per  il  convivente  ai  sensi
dell'art. 1, comma 36 e 50, della legge n. 76/2016 (Unioni  civili  e
patto di convivenza): giorni tre per evento  da  fruire  entro  sette
giorni lavorativi dal decesso. 
    2. Il dipendente ha altresi' diritto ad un  permesso  di quindici
giorni consecutivi in occasione  di  matrimonio  Tale  permesso  puo'
essere fruito anche entro 45  giorni  dalla  data  in  cui  e'  stato
contratto il matrimonio. 
    3.  I  permessi  dei  commi  1  e   2   possono   essere   fruiti
cumulativamente nell'anno  solare,  non  riducono  le  ferie  e  sono
valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio. 
    4. Durante i  predetti  periodi  al  dipendente  spetta  l'intera
retribuzione  esclusi  i  compensi  per  le  prestazioni  di   lavoro
straordinario nonche' le indennita'  che  richiedano  lo  svolgimento
della prestazione lavorativa. 
 
                              Art. 37. 
 
              Permessi orari retribuiti per particolari 
                    motivi personali o familiari 
 
    1.  Al  dipendente,   possono   essere   concesse,   a   domanda,
compatibilmente con le esigenze  di  servizio,  18  ore  di  permesso
retribuito  nell'anno  solare  per  particolari  motivi  personali  o
familiari. 
    2. I permessi orari retribuiti del comma 1: 
      a) non riducono le ferie; 
      b) non sono fruibili per frazione di ora; 
      c) sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio; 
      d)  non   possono   essere   fruiti   nella   stessa   giornata
congiuntamente alle altre tipologie  di  permessi  fruibili  ad  ore,
previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i
riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore; 
      e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la  durata
dell'intera  giornata  lavorativa;  in  tale   ipotesi,   l'incidenza
dell'assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del dipendente
e' convenzionalmente pari alle ore  di  cui  all'art.  27,  comma  10
(Orario di lavoro); 
      f) sono compatibili con la fruizione nel corso dell'anno solare
dei  permessi  giornalieri  previsti  dalla  legge  o  dal   presente
contratto collettivo nazionale di lavoro. 
    3. Il trattamento  economico  dei  permessi  orari  del  presente
articolo e' pari all'intera retribuzione esclusi i  compensi  per  le
prestazioni  di  lavoro  straordinario  nonche'  le  indennita'   che
richiedono lo svolgimento della prestazione lavorativa. 
    4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si  procede  al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 
 
                              Art. 38. 
 
       Permessi previsti da particolari disposizioni di legge 
 
    1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni,  a
fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3,  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini della
maturazione delle ferie e della tredicesima mensilita'. 
    2. Al fine di  garantire  la  funzionalita'  degli  uffici  e  la
migliore organizzazione dell'attivita' amministrativa, il dipendente,
che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una
programmazione mensile dei  giorni  in  cui  intende  assentarsi,  da
comunicare all'inizio di ogni mese  ovvero,  in  caso  di  orario  di
lavoro articolato in turni, in tempo  utile  per  la  predisposizione
della turnistica per il mese di riferimento. 
    3. In caso di necessita' ed urgenza, la comunicazione puo' essere
presentata nelle 24 ore  precedenti  la  fruizione  dello  stesso  e,
comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in  cui
il lavoratore utilizza il permesso. 
    4. Il lavoratore ha,  altresi',  diritto,  ove  ne  ricorrano  le
condizioni, ad  altri  permessi  retribuiti  previsti  da  specifiche
disposizioni di legge con particolare riferimento ai permessi  per  i
donatori di  sangue  e  di  midollo  osseo  rispettivamente  previsti
dall'art. 1 della legge  13  luglio  1967,  n.  584  come  sostituito
dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e l'art. 5,  comma  1,
della legge 6 marzo 2001, n. 52. 
    5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il dipendente che
fruisce dei permessi di cui al comma  4  comunica  i  giorni  in  cui
intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve  le  ipotesi
di comprovata urgenza, in cui la  domanda  di  permesso  puo'  essere
presentata nelle 24 ore  precedenti  la  fruizione  dello  stesso  e,
comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in  cui
il lavoratore utilizza il permesso. 
 
                              Art. 39. 
 
              Congedi per le donne vittime di violenza 
 
    1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di  protezione  relativi
alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi  dell'art.
24 del D.Lgs. n. 80/2015, ha diritto ad  astenersi  dal  lavoro,  per
motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di
novanta giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre  anni
decorrenti  dalla  data  di  inizio  del   percorso   di   protezione
certificato. 
    2. Salvo i casi di oggettiva impossibilita',  la  dipendente  che
intenda fruire del congedo in parola  e'  tenuta  a  farne  richiesta
scritta  al  datore  di  lavoro  -  corredata  della   certificazione
attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1
- con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario  e  con
l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo. 
    3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice e'  quello
previsto per il congedo di  maternita',  dall'art.  45  (Congedi  dei
genitori). 
    4. Il periodo di cui ai commi precedenti  e'  computato  ai  fini
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, non riduce le  ferie
e e' utile ai fini della tredicesima mensilita'. 
    5. La lavoratrice puo' scegliere di fruire del  congedo  su  base
oraria o giornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al  comma
1. La fruizione su base oraria avviene  in  misura  pari  alla  meta'
dell'orario medio giornaliero del mese  immediatamente  precedente  a
quello in cui ha inizio il congedo. 
    6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del  rapporto  di
lavoro da tempo pieno  a  tempo  parziale,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 61 (Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale). Il rapporto a tempo parziale  viene  trasformato  in
rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice. 
    7. La dipendente  vittima  di  violenza  di  genere  inserita  in
specifici percorsi di protezione di cui al comma 1,  puo'  presentare
domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in
un comune  diverso  da  quello  di  residenza,  previa  comunicazione
all'Azienda o Ente  di  appartenenza.  Entro  quindici  giorni  dalla
suddetta comunicazione l'Azienda o Ente di  appartenenza  dispone  il
trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove
vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua categoria. 
    8. I congedi di cui al presente articolo possono essere  cumulati
con l'aspettativa per motivi personali o di famiglia di cui  all'art.
12, comma 1, del CCNL del 20  settembre  2001  (Aspettativa)  per  un
periodo di ulteriori trenta giorni.  Le  Aziende  ed  Enti,  ove  non
ostino specifiche esigenze  di  servizio,  agevolano  la  concessione
dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni  del  comma  2  del
medesimo art. 12. 
    9. La dipendente, al termine del percorso di protezione e dopo il
rientro al lavoro,  puo'  chiedere  di  essere  esonerata  dai  turni
disagiati, per un periodo di un anno. 
 
                              Art. 40. 
 
           Assenze per l'espletamento di visite, terapie, 
           prestazioni specialistiche od esami diagnostici 
 
    1.  Ai  lavoratori  sono  riconosciuti  specifici  permessi   per
l'espletamento di  visite,  terapie,  prestazioni  specialistiche  od
esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella
misura massima di 18 ore annuali,  comprensive  anche  dei  tempi  di
percorrenza da e per la sede di lavoro. 
    2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per
malattia  ai  fini  del  computo  del  periodo  di  comporto  e  sono
sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. 
    3. I permessi orari di cui al comma 1: 
      a) sono incompatibili con l'utilizzo  nella  medesima  giornata
delle altre tipologie di permessi fruibili  ad  ore,  previsti  dalla
legge e dal presente CCNL,  nonche'  con  i  riposi  compensativi  di
maggiori prestazioni lavorative; 
      b) non sono  assoggettati  alla  decurtazione  del  trattamento
economico  accessorio  prevista  per  le  assenze  per  malattia  nei
primi dieci giorni. 
    4. Ai fini del computo  del  periodo  di  comporto,  sei  ore  di
permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una
intera giornata lavorativa. 
    5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche
cumulativamente per la durata  dell'intera  giornata  lavorativa.  In
tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore dei  permessi  a
disposizione  del  dipendente   viene   computata   con   riferimento
all'orario di lavoro convenzionale nella giornata di assenza  di  cui
all'art. 27, comma 10 (Orario di lavoro). 
    6.  Nel  caso  di  permesso  fruito  su  base   giornaliera,   il
trattamento economico accessorio del lavoratore  e'  sottoposto  alla
medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi
dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. 
    7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede  al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 
    8. La  domanda  di  fruizione  dei  permessi  e'  presentata  dal
dipendente nel rispetto di un termine  di  preavviso  di  almeno  tre
giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la
domanda puo' essere presentata  anche  nelle  24  ore  precedenti  la
fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di  lavoro  del
giorno in cui il lavoratore intende fruire del  periodo  di  permesso
giornaliero od orario. 
    9. L'assenza per i permessi di cui al  comma  1  e'  giustificata
mediante  attestazione  di  presenza,  anche  in  ordine  all'orario,
redatta dal medico o dal personale  amministrativo  della  struttura,
anche privata, che hanno svolto la visita o la prestazione. 
    10. L'attestazione e' inoltrata all'Azienda o Ente dal dipendente
oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima per via telematica  a
cura del medico o della struttura. 
    11.  Nel  caso  di  concomitanza  tra  l'espletamento  di  visite
specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e  la
situazione  di  incapacita'  lavorativa  temporanea  del   dipendente
conseguente ad una patologia  in  atto,  la  relativa  assenza  viene
imputata  alla  malattia  con  la  conseguente   applicazione   della
disciplina legale e contrattuale in ordine  al  relativo  trattamento
giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza  per  malattia  e'
giustificata mediante: 
      a) attestazione di malattia del medico curante  individuato  in
base  a  quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni,   comunicata
all'Azienda o Ente secondo le modalita'  ordinariamente  previste  in
tali ipotesi; 
      b) attestazione di presenza, redatta dal personale sanitario  o
dal personale amministrativo  della  struttura,  anche  privata,  che
hanno svolto la visita o la prestazione, secondo  le  previsioni  dei
commi 9 e 10. 
    12. Analogamente a quanto previsto dal comma precedente, nei casi
in cui l'incapacita' lavorativa e' determinata dalle  caratteristiche
di esecuzione e di  impegno  organico  delle  visite  specialistiche,
degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la  relativa
assenza viene imputata alla malattia, con la conseguente applicazione
della  disciplina  legale  e  contrattuale  in  ordine  al   relativo
trattamento  giuridico  ed  economico.  In  tale  caso  l'assenza  e'
giustificata mediante l'attestazione di cui al comma 11, lett. b). 
    13.  Nell'ipotesi  di  controllo  medico  legale,  l'assenza  dal
domicilio e' giustificata dall'attestazione  di  presenza  presso  la
struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11. 
    14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte,
debbano  sottoporsi  periodicamente,  anche  per  lunghi  periodi,  a
terapie comportanti  incapacita'  al  lavoro,  e'  sufficiente  anche
un'unica certificazione,  anche  cartacea,  del  medico  curante  che
attesti la necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti  comportanti
incapacita' lavorativa, secondo cicli o un  calendario  stabilito.  I
lavoratori interessati producono tale  certificazione  all'Azienda  o
Ente prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto
ove  esistente.  A  tale  certificazione  fanno  seguito  le  singole
attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11,  dalle  quali
risulti  l'effettuazione  delle  terapie  nelle  giornate   previste,
nonche' il fatto che la prestazione e' somministrata nell'ambito  del
ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico. 
    15. Resta  ferma  la  possibilita'  per  il  lavoratore,  per  le
finalita' di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi  di
cui al presente articolo, anche dei permessi brevi  a  recupero,  dei
permessi per motivi familiari e personali, dei riposi  connessi  alla
banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro
straordinario, secondo la  disciplina  prevista  per  il  trattamento
economico e giuridico di tali istituti dai vigenti CCNL. 
 
                              Art. 41. 
 
                      Permessi orari a recupero 
 
    1. Il dipendente, a domanda, puo' assentarsi  dal  lavoro  previa
autorizzazione del  responsabile  preposto  all'unita'  organizzativa
presso cui presta servizio.  Tali  permessi  non  possono  essere  di
durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero  e  non
possono comunque superare le 36 ore annue. 
    2. Per consentire al responsabile di adottare le misure  ritenute
necessarie per garantire la continuita' del  servizio,  la  richiesta
del permesso deve essere formulata in  tempo  utile  e  comunque  non
oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa  salvo  casi  di
particolare urgenza o necessita' valutati dal responsabile. 
    3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro
il mese successivo, secondo modalita' individuate  dal  responsabile;
in  caso  di  mancato  recupero,  si   determina   la   proporzionale
decurtazione della retribuzione. 
 
                              Art. 42. 
 
                        Assenze per malattia 
 
    1. Il dipendente non in prova, assente per malattia,  ha  diritto
alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini
della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte  le  assenze
per malattia intervenute nei tre anni  precedenti  l'ultimo  episodio
morboso in corso. 
    2. Al lavoratore che ne faccia  tempestiva  richiesta  prima  del
superamento del periodo previsto dal comma 1, puo' essere concesso di
assentarsi  per  un  ulteriore   periodo   di   18   mesi   in   casi
particolarmente gravi. 
    3. Prima di concedere tale ulteriore periodo di assenza di cui al
comma  2,  l'Azienda  o  Ente,   dandone   preventiva   comunicazione
all'interessato   o   su   iniziativa   di   quest'ultimo,    procede
all'accertamento delle sue  condizioni  di  salute,  per  il  tramite
dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni  al
fine di stabilire la sussistenza di eventuali  cause  di  assoluta  e
permanente inidoneita' psico-fisica  a  svolgere  qualsiasi  proficuo
lavoro. 
    4. Superati i periodi di conservazione  del  posto  previsti  dai
commi 1 e 2, nel caso che il dipendente  sia  riconosciuto  idoneo  a
proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle  mansioni  del  proprio
profilo  professionale,  l'Azienda  o  Ente  procede  secondo  quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2011. 
    5. Ove non sia possibile applicare il precedente comma 4,  oppure
nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo
a svolgere qualsiasi  proficuo  lavoro,  l'Azienda  o  Ente,  con  le
procedure di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
171/2011 puo' risolvere il rapporto di lavoro,  previa  comunicazione
all'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento del  verbale  di
accertamento  medico,  corrispondendo,  se  dovuta,  l'indennita'  di
preavviso. 
    6. L'Azienda o Ente puo' richiedere, con le procedure di  cui  al
comma   3,   dandone   preventiva   comunicazione    all'interessato,
l'accertamento della idoneita'  psico-fisica  del  dipendente,  anche
prima dei termini temporali di cui  ai  commi  1  e  2,  in  caso  di
disturbi del comportamento  gravi,  evidenti  e  ripetuti  oppure  in
presenza di condizioni fisiche che  facciano  fondatamente  presumere
l'inidoneita' permanente  assoluta  o  relativa  al  servizio  oppure
l'impossibilita' di rendere la prestazione. 
    7. Qualora, a  seguito  dell'accertamento  medico  effettuato  ai
sensi del comma  6,  emerga  una  inidoneita'  permanente  solo  allo
svolgimento delle mansioni del  proprio  profilo,  l'azienda  o  ente
procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato
superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente
articolo. Analogamente,  nell'ipotesi  in  cui  il  dipendente  venga
dichiarato  assolutamente  inidoneo  ad  ogni  proficuo  lavoro,   si
provvede secondo quanto previsto dal comma 5. 
    8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli  previsti  dal
comma 2  del  presente  articolo,  non  interrompono  la  maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 
    9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni  di  legge  a  tutela
degli affetti da TBC. 
    10. Il trattamento  economico  spettante  al  dipendente  che  si
assenti per malattia, ferma restando  la  normativa  vigente,  e'  il
seguente: 
      a) Intera retribuzione fissa mensile, con  esclusione  di  ogni
altro compenso accessorio comunque denominato, per i primi nove  mesi
di assenza; nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori  a
quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il
successivo  periodo  di  convalescenza  post-ricovero  al  dipendente
compete anche il trattamento economico  accessorio  come  determinato
nella tabella 1 allegata al CCNL 1° settembre 1995; 
      b) 90% della  retribuzione  di  cui  alla  lettera  «a»  per  i
successivi tre mesi di assenza; 
      c) 50% della retribuzione di  cui  alla  lettera  «a»  per  gli
ulteriori sei mesi del periodo di conservazione  del  posto  previsto
nel comma 1; 
      d)  i  periodi  di  assenza  previsti  dal  comma  2  non  sono
retribuiti; 
      e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell'anno
competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 8, comma  5,
lettera b (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e  procedure)
se e nella misura  in  cui  sia  valutato  un  positivo  apporto  del
dipendente ai risultati, per effetto dell'attivita' svolta nel  corso
dell'anno, durante le giornate  lavorate,  secondo  un  criterio  non
necessariamente proporzionale a queste ultime. 
    11.  Ai  fini  della  determinazione  del  trattamento  economico
spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a  day
hospital, al ricovero  domiciliare  certificato  dalla  Asl  o  dalla
struttura sanitaria che effettua la prestazione  purche'  sostitutivo
del ricovero ospedaliero o nei casi  di  day  surgery,  day  service,
pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle  dovute
al  ricovero  ospedaliero,  anche  per  i  conseguenti   periodi   di
convalescenza. 
    12. L'assenza per malattia, salvo  comprovato  impedimento,  deve
essere comunicata alla struttura di  appartenenza  tempestivamente  e
comunque all'inizio dell'orario  di  lavoro  del  giorno  in  cui  si
verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza. 
    13. Il dipendente che, durante l'assenza, per particolari  motivi
dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva
comunicazione all'ufficio  competente,  precisando  l'indirizzo  dove
puo' essere reperito. 
    14. Il dipendente  assente  per  malattia,  pur  in  presenza  di
espressa autorizzazione del medico curante ad  uscire,  e'  tenuto  a
farsi trovare nel domicilio comunicato all'Azienda o Ente, in ciascun
giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce  di  reperibilita'
previste dalle disposizioni vigenti. 
    15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di
reperibilita',  dall'indirizzo  comunicato,   per   visite   mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici  o  per  altri  giustificati
motivi, che devono essere, a  richiesta,  documentati,  e'  tenuto  a
darne preventiva comunicazione all'azienda o all'ente. 
    16.  Nel  caso  in  cui  l'infermita'  sia   riconducibile   alla
responsabilita' di un terzo, il risarcimento  del  danno  da  mancato
guadagno effettivamente pagato dal terzo responsabile  al  dipendente
e' versato da quest'ultimo all'Azienda o Ente fino a  concorrenza  di
quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza,  ai  sensi
del comma 10  compresi  gli  oneri  riflessi  inerenti.  La  presente
disposizione non pregiudica  l'esercizio,  da  parte  dell'Azienda  o
Ente,  di  eventuali  azioni  dirette   nei   confronti   del   terzo
responsabile. 
 
                              Art. 43. 
 
           Assenze per malattia in caso di gravi patologie 
                    richiedenti terapie salvavita 
 
    1. In caso di patologie gravi che richiedano  terapie  salvavita,
come ad esempio l'emodialisi,  la  chemioterapia  ed  altre  ad  esse
assimilabili, attestate secondo le modalita' di cui al comma 2,  sono
esclusi dal  computo  delle  assenze  per  malattia,  ai  fini  della
maturazione del periodo di comporto, i relativi  giorni  di  ricovero
ospedaliero o di day-hospital, nonche' i  giorni  di  assenza  dovuti
all'effettuazione  delle  citate  terapie.  In   tali   giornate   il
dipendente ha diritto all'intero trattamento economico  previsto  dai
rispettivi CCNL. 
    2. L'attestazione della sussistenza delle  particolari  patologie
richiedenti le terapie salvavita  di  cui  al  comma  1  deve  essere
rilasciata dalle competenti  strutture  medico-legali  delle  Aziende
sanitarie locali o dagli istituti o  strutture  accreditate  o  dalle
strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni. 
    3. Rientrano nella disciplina del comma  1,  anche  i  giorni  di
assenza  dovuti  agli  effetti  collaterali  delle  citate   terapie,
comportanti incapacita' lavorativa per un periodo massimo di  quattro
mesi per ciascun anno solare. 
    4. I giorni di  assenza  dovuti  al  ricovero  ospedaliero,  alle
terapie e agli effetti collaterali delle  stesse,  di  cui  ai  commi
precedenti, sono debitamente certificati dalle  competenti  strutture
del  Servizio  sanitario  nazionale  o  dagli  istituti  o  strutture
accreditate ove e' stata effettuata la terapia o  dall'organo  medico
competente. 
    5. La procedura per il riconoscimento della  grave  patologia  e'
attivata dal  dipendente  e,  dalla  data  del  riconoscimento  della
stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti. 
    6. La disciplina del presente articolo si  applica  alle  assenze
per   l'effettuazione    delle    terapie    salvavita    intervenute
successivamente alla data di sottoscrizione definitiva  del  presente
contratto collettivo nazionale. 
 
                              Art. 44. 
 
      Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermita' 
                     dovute a causa di servizio 
 
    1. In caso di  assenza  dovuta  ad  infortunio  sul  lavoro  o  a
malattia  professionale  o  all'abrogata  infermita'  (infortunio   o
malattia) riconosciuta al dipendente da causa  di  servizio,  seppure
nei limiti di cui al successivo comma 2,  il  dipendente  ha  diritto
alla conservazione del posto fino a  guarigione  clinica  certificata
dall'ente  istituzionalmente  preposto  e,  comunque,  non  oltre  il
periodo di conservazione del posto pari a  18  mesi  prorogabili  per
ulteriori 18 in  casi  particolarmente  gravi.  In  tale  periodo  di
comporto, che e' diverso e non cumulabile con quello previsto per  la
malattia ordinaria, al  dipendente  spetta  la  retribuzione  di  cui
all'art. 42, comma 10, lett. a) (Assenze per malattia). 
    2. Per le infermita' dovute a causa di servizio, la disciplina di
cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all'art. 6  del
decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201  convertito  nella  legge  22
dicembre 2011, n. 214, solo per  i  dipendenti  che  hanno  avuto  il
riconoscimento della causa di servizio prima dell'entrata  in  vigore
delle citate disposizioni. 
 
                              Art. 45. 
 
                        Congedi dei genitori 
 
    1. Al personale dipendente si applicano le  vigenti  disposizioni
in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della  paternita'
contenute nel D.Lgs. n. 151 del 2001,  come  modificato  e  integrato
dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di  cui
al presente articolo. 
    2. Nel periodo di congedo per maternita' e per paternita' di  cui
agli articoli  16,  17  e  28  del  D.Lgs.  n.  151  del  2001,  alla
lavoratrice o al  lavoratore  spettano  l'intera  retribuzione  fissa
mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove  maturati,  le  voci  del
trattamento accessorio  fisse  e  ricorrenti,  compresa  l'indennita'
d'incarico di cui all'art. 20, comma 3,  nonche'  i  premi  correlati
alla performance secondo  i  criteri  previsti  dalla  contrattazione
integrativa ed in relazione all'effettivo apporto  partecipativo  del
dipendente, con esclusione dei compensi per  lavoro  straordinario  e
delle indennita' per prestazioni disagiate, pericolose o dannose  per
la salute. 
    3. Nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma
1 del D.Lgs.  n.  151  del  2001,  per  le  lavoratrici  madri  o  in
alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni,  computati
complessivamente  per  entrambi   i   genitori   e   fruibili   anche
frazionatamente,  non  riducono  le  ferie,  sono  valutati  ai  fini
dell'anzianita' di servizio e  sono  retribuiti  per  intero  secondo
quanto previsto dal comma 2. 
    4. Successivamente al congedo per maternita' o di paternita',  di
cui al comma 2 e fino al terzo anno di vita del bambino (congedo  per
la malattia del figlio), nei casi previsti dall'art. 47 del D.Lgs. n.
151 del 2001, alle lavoratrici madri  ed  ai  lavoratori  padri  sono
riconosciuti   trenta   giorni   per    ciascun    anno,    computati
complessivamente per  entrambi  i  genitori,  di  assenza  retribuita
secondo le modalita' di cui al comma 2. 
    5. I periodi di assenza di cui ai  commi  3  e  4,  nel  caso  di
fruizione  continuativa,  comprendono  anche  gli  eventuali   giorni
festivi che ricadano all'interno  degli  stessi.  Tale  modalita'  di
computo trova applicazione anche nel caso  di  fruizione  frazionata,
ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati  dal  ritorno
al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 
    6. Ai fini della fruizione,  anche  frazionata,  dei  periodi  di
congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151 del  2001,
la lavoratrice madre o il lavoratore  padre  presentano  la  relativa
domanda,  con   la   indicazione   della   durata,   all'ufficio   di
appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del
periodo di astensione. La domanda puo' essere inviata anche  a  mezzo
di  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o   altro   strumento
telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del
suddetto  del  suddetto  termine  minimo.   Tale   disciplina   trova
applicazione anche nel caso di  proroga  dell'originario  periodo  di
astensione. 
    7. In presenza di particolari e comprovate  situazioni  personali
che rendono oggettivamente impossibile il rispetto  della  disciplina
di cui al comma  6,  la  domanda  puo'  essere  presentata  entro  le
quarantotto ore precedenti l'inizio del  periodo  di  astensione  dal
lavoro. 
 
                              Art. 46. 
 
                  Congedo parentale su base oraria 
 
    1. In attuazione delle previsioni dell'art. 32, comma 1-bis,  del
D.Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a),  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi
o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che  a  tempo
parziale, in servizio presso le Aziende ed Enti del comparto, possono
fruire anche su base oraria dei  periodi  di  congedo  parentale,  in
applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo
articolo 32 e delle relative disposizioni attuative. 
 
                              Art. 47. 
 
    Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche 
 
    1. Allo scopo di favorire la riabilitazione  e  il  recupero  dei
dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei  quali  sia  stato
accertato, da una struttura sanitaria  pubblica  o  convenzionata  in
base  alle  leggi  nazionali  e  regionali  vigenti,  lo   stato   di
tossicodipendenza o  di  alcolismo  cronico  e  che  si  impegnino  a
sottoporsi a un progetto terapeutico di  recupero  predisposto  dalle
predette strutture, sono stabilite le  seguenti  misure  di  sostegno
secondo le modalita' di sviluppo ed esecuzione del progetto: 
      a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera  durata
del  progetto  di  recupero,  con  corresponsione   del   trattamento
economico previsto per le assenze per malattia; 
      b) concessione di permessi  giornalieri  orari  retribuiti  nel
limite massimo di due ore, per la durata del progetto; 
      c) riduzione dell'orario di lavoro,  con  l'applicazione  degli
istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a
tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero; 
      d) assegnazione del lavoratore a compiti della stessa categoria
di inquadramento contrattuale diversi da quelli abituali, quando tale
misura sia individuata dalla struttura che gestisce  il  progetto  di
recupero come supporto della terapia in atto. 
    2. I dipendenti, i cui parenti  entro  il  secondo  grado  o,  in
mancanza, entro il terzo grado ovvero i  conviventi  ai  sensi  della
legge n. 76/2016 che si trovino nelle condizioni previste dal comma 1
ed abbiano iniziato  a  dare  attuazione  al  progetto  di  recupero,
possono fruire dell'aspettativa per motivi di famiglia  per  l'intera
durata del progetto medesimo. 
    3. I periodi di assenza di cui al presente articolo  non  vengono
presi in considerazione ai fini del periodo di comporto previsto  per
le assenza per malattia. 
    4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'Azienda o Ente
nei  quindici  giorni  successivi  alla  data  di  completamento  del
progetto di recupero. 
    5. Qualora risulti che i dipendenti di cui  al  comma  1  non  si
sottopongono per loro volonta' alle  previste  terapie,  l'Azienda  o
Ente puo' procedere all'accertamento dell'idoneita' psicofisica degli
stessi  allo  svolgimento  della  prestazione  lavorativa,   con   le
modalita' previste  dalle  disposizioni  relative  alle  assenze  per
malattia. 
    6. Qualora, durante  il  periodo  di  sospensione  dell'attivita'
lavorativa,  vengano  meno  i  motivi  che  hanno   giustificato   la
concessione del beneficio di cui al presente articolo, il  dipendente
e' tenuto a riprendere servizio di  propria  iniziativa  o  entro  il
termine appositamente fissato dall'azienda o ente. 
    7. Nei confronti del dipendente che,  salvo  casi  di  comprovato
impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla conclusione
del progetto di recupero o alla scadenza del termine di cui al  comma
6, il rapporto di lavoro e'  risolto  nel  rispetto  della  normativa
disciplinare. 
 
                              Art. 48. 
 
                         Diritto allo studio 
 
    1. Ai dipendenti sono concessi - anche in aggiunta alle attivita'
formative programmate dall'Azienda  o  Ente  -  permessi  retribuiti,
nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e
nel limite massimo, arrotondato  all'unita'  superiore,  del  3%  del
personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna Azienda o
Ente all'inizio di ogni anno. 
    2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori  con
rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a  sei
mesi  continuativi,  comprensivi   anche   di   eventuali   proroghe.
Nell'ambito del medesimo limite percentuale gia' stabilito dal  comma
1, essi sono concessi nella misura  massima  individuale  di  cui  al
medesimo comma 1, riproporzionata alla  durata  temporale,  nell'anno
solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato. 
    3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo  determinato,  di
cui al comma 2, che non si avvalgono dei permessi retribuiti  per  il
diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui  all'art.  10
della legge n. 300 del 1970. 
    4.  I  permessi  di  cui  al  comma  1  sono  concessi   per   la
partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio
universitari, post-universitari, di scuole  di  istruzione  primaria,
secondaria e di qualificazione professionale, statali,  pareggiate  o
legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio  di  titoli
di   studio   legali   o   attestati    professionali    riconosciuti
dall'ordinamento pubblico nonche' per sostenere i relativi esami. 
    5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai  corsi
ha diritto all'assegnazione  a  turni  di  lavoro  che  agevolino  la
frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli  esami  e  non  puo'
essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario ne' al  lavoro
nei  giorni  festivi  o  di  riposo  settimanale.  Nell'ambito  della
contrattazione  integrativa,  potranno  essere   previste   ulteriori
tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per il conseguimento di
particolari attestati o corsi di  perfezionamento  anche  organizzati
dall'Unione  europea,  finalizzati  alla  acquisizione  di  specifica
professionalita'  ovvero  corsi   di   formazione   in   materia   di
integrazione dei soggetti  svantaggiati  sul  piano  lavorativo,  nel
rispetto delle priorita' di cui al comma 6. 
    6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del
3% di cui al comma 1, la concessione dei permessi avviene secondo  il
seguente ordine di priorita': 
      a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di  studi
e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli
esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; 
      b) dipendenti che frequentino per la prima volta  gli  anni  di
corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che,  nell'ordine,
frequentino, sempre per la prima volta, gli  anni  ancora  precedenti
escluso il primo, ferma restando, per  gli  studenti  universitari  e
post-universitari, la condizione di cui alla lettera a); 
      c) dipendenti ammessi a frequentare  le  attivita'  didattiche,
che non si trovino nelle condizioni di  cui  alle  lettere  a)  e  b)
nonche' i dipendenti di cui al comma 12. 
    7. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al  comma  6,
la  precedenza  e'  accordata,   nell'ordine,   ai   dipendenti   che
frequentino corsi di  studio  della  scuola  media  inferiore,  della
scuola  media  superiore,  universitari  o  post-universitari  o  che
frequentino i corsi di cui al comma 12. 
    8. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri  indicati  nei
commi 6 e 7 sussista ancora parita' di condizioni,  sono  ammessi  al
beneficio i dipendenti che non abbiano  mai  usufruito  dei  permessi
relativi al diritto allo studio per lo stesso corso  e,  in  caso  di
ulteriore parita', secondo l'ordine decrescente  di  eta'.  Ulteriori
condizioni  che  diano  titolo  a  precedenza  sono  definite   dalla
contrattazione integrativa. 
    9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo  i
dipendenti interessati  debbono  presentare,  prima  dell'inizio  dei
corsi, il certificato di  iscrizione  e,  al  termine  degli  stessi,
l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti anche se
con esito negativo. In  mancanza  delle  predette  certificazioni,  i
permessi gia' utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi
personali  o,  a  domanda,  come  ferie  o  riposi  compensativi  per
straordinario gia' effettuato. 
    10.  Nel  caso  in  cui  il  conseguimento  del  titolo   preveda
l'esercizio di un tirocinio, l'azienda o ente potra' valutare con  il
dipendente, nel rispetto delle incompatibilita' e delle  esigenze  di
servizio, modalita' di articolazione della prestazione lavorativa che
facilitino il conseguimento del titolo stesso. 
    11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel  comma
4 il dipendente in alternativa  ai  permessi  previsti  nel  presente
articolo puo' utilizzare, per il solo giorno  della  prova,  anche  i
permessi giornalieri retribuiti previsti appositamente  dal  presente
CCNL per la partecipazione agli esami. 
    12. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato
o a tempo determinato,  ai  sensi  del  comma  1,  iscritti  a  corsi
universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale,  i
permessi per motivi di studio sono concessi  in  misura  ridotta,  in
proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso  di  laurea
rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo  studente  a
tempo parziale. 
 
                              Art. 49. 
 
                         Richiamo alle armi 
 
    1.  I  dipendenti  richiamati  alle  armi  hanno   diritto   alla
conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo,  che  viene
computato ai fini dell'anzianita' di servizio. Al predetto  personale
l'Azienda o Ente corrisponde il  trattamento  economico  previsto  ai
sensi dell'art. 1799 del D.Lgs. n. 66 del 2010. 
    2. Al di fuori  dei  casi  previsti  nel  citato  art.  1799,  ai
dipendenti  richiamati  alle  armi,  l'Azienda  o  Ente   corrisponde
l'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e quello erogato
dall'amministrazione militare. 
    3. Alla fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione
dell'Azienda o Ente  per  riprendere  la  sua  occupazione  entro  il
termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore
a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un  mese  ma
inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore
a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine  del  richiamo  e
l'effettiva ripresa del servizio non e' retribuito. 
 
                              Art. 50. 
 
                            Unioni civili 
 
    1. Al fine di assicurare l'effettivita' della tutela dei  diritti
e il pieno adempimento degli obblighi  derivanti  dall'unione  civile
tra persone dello stesso sesso di  cui  alla  legge  n.  76/2016,  le
disposizioni di cui al presente CCNL riferite al  matrimonio  nonche'
le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi»  o
termini  equivalenti,  si  applicano  anche  ad  ognuna  delle  parti
dell'unione civile. 
 
                              Art. 51. 
 
                    Decorrenza e disapplicazioni 
 
    1. Con l'entrata in vigore del presente capo, ai sensi  dell'art.
2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e  procedure
di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti
articoli: 
      articoli 21 del CCNL del 1° settembre 1995, 41 del CCNL  del  7
aprile 1999, 16 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, 23, comma
2, del CCNL del 19 aprile  2004  «Permessi  retribuiti»  fatto  salvo
quanto previsto dall'art. 36 (Permessi giornalieri retribuiti), comma
4, del presente CCNL; 
      articolo 22 del CCNL del 1° settembre 1995 «Permessi brevi»; 
      articoli 23 del CCNL del 1° settembre 1995, 5  e  18  del  CCNL
integrativo del 22 maggio 1997 e  11  del  CCNL  integrativo  del  20
settembre 2001» Assenze per malattia»  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art 42 (Assenze per malattia), comma 9, lett.  a)  del  presente
CCNL e fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  44  (Infortuni  sul
lavoro,  malattie  professionali  e  infermita'  dovute  a  causa  di
servizio), comma 1, del presente CCNL; 
      articoli 24 del CCNL  del  1°  settembre  1995  e  6  del  CCNL
integrativo del 22 maggio  1997  «Infortuni  sul  lavoro  e  malattie
dovute a causa di servizio»; 
      articolo 14 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001  «Tutela
dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche»; 
      articolo 15 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001  «Tutela
dei dipendenti portatori di handicap»; 
      articolo 22 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 «Diritto
allo studio»; 
      articolo 26 del CCNL del 1° settembre 1995 «Servizio militare»; 
      articolo 17 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 «Congedi
dei genitori». 
 

Capo V
Mobilita'

                              Art. 52. 
 
  Integrazione ai criteri per la mobilita' volontaria del personale 
 
    1. La mobilita' volontaria tra Aziende ed Enti  del  comparto  e'
disciplinata dall'art. 30, del D.lgs. n. 165/2001. 
    2. Al fine di rendere maggiormente trasparente  l'istituto  della
mobilita' volontaria, e' stabilito quanto segue: 
      a) la mobilita' avviene nel  rispetto  della  categoria  e  del
profilo  professionale  dei  dipendenti  in  relazione  al  posto  da
coprire; 
      b) il bando indica procedure e criteri di valutazione; 
      c) la partecipazione e' consentita  a  tutti  i  dipendenti  in
possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando; 
      d) la mobilita' non comporta novazione del rapporto di lavoro; 
      e) il fascicolo personale segue il dipendente trasferito; 
      f) fermo restando che l'attivazione della mobilita' richiede il
consenso dell'ente o azienda di appartenenza,  la  partecipazione  al
bando puo' avvenire anche senza il preventivo assenso della stessa. 
    3.  E'  disapplicato  l'art.  19  del  CCNL  integrativo  del  20
settembre 2001 (Mobilita' volontaria tra aziende ed enti del comparto
e con altre amministrazioni di comparti diversi). 
 

Capo VI
Formazione del personale

                              Art. 53. 
 
           Principi generali e finalita' della formazione 
 
    1. Nel quadro dei processi di  riforma  e  modernizzazione  della
pubblica amministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo
primario nelle strategie di  cambiamento  dirette  a  conseguire  una
maggiore qualita' ed efficacia dell'attivita' delle Aziende ed Enti. 
    2. Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle  risorse
umane,  le  Aziende  ed  Enti  assumono  la  formazione  quale   leva
strategica per l'evoluzione professionale e per l'acquisizione  e  la
condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione  e  del
cambiamento organizzativo, da cui  consegue  la  necessita'  di  dare
ulteriore impulso all'investimento in attivita' formative. 
    3. Le attivita' di formazione sono in particolare rivolte a: 
      valorizzare il patrimonio professionale presente nelle  Aziende
ed Enti; 
      assicurare  il  supporto  conoscitivo  al  fine  di  assicurare
l'operativita' dei servizi migliorandone la qualita' e l'efficienza; 
      garantire   l'aggiornamento    professionale    in    relazione
all'utilizzo  di  nuove  metodologie  lavorative  ovvero   di   nuove
tecnologie, nonche' il costante adeguamento delle  prassi  lavorative
alle eventuali innovazioni intervenute, anche per  effetto  di  nuove
disposizioni legislative; 
      favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo
delle potenzialita' dei dipendenti in  funzione  dell'affidamento  di
incarichi  diversi  e  della  costituzione  di  figure  professionali
polivalenti; 
      incentivare    comportamenti    innovativi    che    consentano
l'ottimizzazione dei livelli di qualita' ed  efficienza  dei  servizi
pubblici,  nell'ottica  di  sostenere  i  processi   di   cambiamento
organizzativo. 
 
                              Art. 54. 
 
               Destinatari e processi della formazione 
 
    1. Le  attivita'  formative  sono  programmate  nei  piani  della
formazione del personale. I suddetti  piani  individuano  le  risorse
finanziarie  da  destinare  alla  formazione,  ivi  comprese   quelle
attivabili attraverso canali di  finanziamento  esterni,  comunitari,
nazionali o regionali. 
    2. Le iniziative di formazione del presente  articolo  riguardano
tutti i dipendenti, compreso il personale in distacco  sindacale.  Il
personale in assegnazione  temporanea  presso  altre  amministrazioni
effettua la propria formazione nelle amministrazioni di destinazione,
salvo per le attivita' di cui al comma 3. 
    3. Nell'ambito dei piani di formazione sono individuate attivita'
di formazione che  si  concludono  con  l'accertamento  dell'avvenuto
accrescimento  della   professionalita'   del   singolo   dipendente,
attestato   attraverso   certificazione   finale   delle   competenze
acquisite, da parte dei soggetti che l'hanno attuata. 
    4. I piani  di  formazione  possono  definire  anche  metodologie
innovative quali formazione  a  distanza,  formazione  sul  posto  di
lavoro, formazione mista (sia in  aula  che  sul  posto  di  lavoro),
comunita' di apprendimento, comunita' di pratica. 
    5.  Le  Aziende  ed   Enti   possono   assumere   iniziative   di
collaborazione con altre aziende, enti o amministrazioni  finalizzate
a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati. 
    6. Il  personale  che  partecipa  alle  attivita'  di  formazione
organizzate dall'Azienda o Ente e' considerato in  servizio  a  tutti
gli effetti. I relativi oneri sono a carico della  stessa  Azienda  o
Ente. 
    7. Le attivita' sono tenute, di norma, durante l'orario ordinario
di lavoro. Qualora le attivita'  si  svolgano  fuori  dalla  sede  di
servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio,  ove
ne sussistano i presupposti. 
    8. Le Aziende ed Enti individuano i  dipendenti  che  partecipano
alle attivita' di formazione sulla  base  dei  fabbisogni  formativi,
garantendo comunque pari opportunita' di partecipazione. In  sede  di
organismo paritetico di cui  all'art.  7,  possono  essere  formulate
proposte di criteri per la partecipazione del personale, in  coerenza
con il presente comma. 
    9. Le Aziende ed Enti curano, per ciascun dipendente, la raccolta
di  informazioni  sulla  partecipazione  alle  iniziative   formative
attivate  in  attuazione  del   presente   articolo,   concluse   con
accertamento finale delle competenze acquisite. 
    10. Nell'ambito dell'Organismo paritetico di cui all'art. 7: 
      a) possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi  ai
fabbisogni formativi del personale; 
      b) possono essere formulate proposte all'Azienda o Ente, per la
realizzazione delle finalita' di cui al presente articolo; 
      c) possono essere realizzate iniziative di  monitoraggio  sulla
attuazione dei piani di  formazione  e  sull'utilizzo  delle  risorse
stanziate. 
    11.  Nell'ambito  dei  piani  di   formazione,   possono   essere
individuate  anche  iniziative  formative  destinate   al   personale
iscritto ad albi professionali, in relazione agli obblighi  formativi
previsti per l'esercizio della professione. 
    12. Al finanziamento delle attivita' di  formazione  si  provvede
utilizzando una quota annua non inferiore  all'1%  del  monte  salari
relativo al personale destinatario del presente  CCNL,  comunque  nel
rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge  in
materie. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando  i
risparmi derivanti dai piani  di  razionalizzazione  e  i  canali  di
finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. 
 
                              Art. 55. 
 
                     Formazione continua ed ECM 
 
    1. Ferma restando la formazione obbligatoria e facoltativa di cui
al precedente articolo, la formazione continua di cui all'art. 16-bis
e seguenti del D.Lgs. n. 502/1992 e' da svolgersi  sulla  base  delle
linee generali di  indirizzo  dei  programmi  annuali  e  pluriennali
individuati dalle Regioni e concordati in appositi progetti formativi
presso l'Azienda o Ente. 
    2. L'Azienda e l'Ente  garantiscono  l'acquisizione  dei  crediti
formativi previsti dalle vigenti disposizioni da parte del  personale
interessato nell'ambito della formazione obbligatoria.  Il  personale
che vi partecipa e' considerato in servizio a tutti gli effetti ed  i
relativi oneri  sono  a  carico  dell'Azienda  o  Ente.  La  relativa
disciplina e', in particolare riportata nei commi 8  e  seguenti  del
precedente articolo (Destinatari e processi  della  formazione)  come
integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema  adottate
a livello regionale. 
    3. Le parti concordano che - nel caso di mancato  rispetto  della
garanzia prevista dal comma 2 circa l'acquisizione nel  triennio  del
minimo di crediti formativi da parte del personale interessato -  non
trova  applicazione  la  specifica  disciplina   prevista   dall'art.
16-quater del D.Lgs. n. 502 del 1992. Ne consegue che, in tali  casi,
le Aziende ed Enti non possono intraprendere  iniziative  unilaterali
per la durata del presente contratto. 
    4. Ove, viceversa la garanzia del comma 2  venga  rispettata,  il
dipendente  che  senza  giustificato  motivo   non   partecipi   alla
formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio,
non potra' partecipare per  il  triennio  successivo  alle  selezioni
interne a qualsiasi titolo previste. 
    5.  Sono  considerate  cause  di  sospensione   dell'obbligo   di
acquisizione  dei  crediti  formativi  il  periodo  di  gravidanza  e
puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi  compresi
i distacchi per motivi sindacali. Il triennio  riprende  a  decorrere
dal rientro in servizio del dipendente. 
    6. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili per garantire la
formazione  continua  a  tutto  il  personale  del  ruolo   sanitario
destinatario dell'art. 16-bis citato  al  comma  1  e,  comunque,  la
formazione in genere al personale degli altri ruoli, nelle  linee  di
indirizzo sono privilegiate le strategie e  le  metodologie  coerenti
con la necessita' di implementare l'attivita' di formazione in ambito
aziendale ed  interaziendale,  favorendo  metodi  di  formazione  che
facciano  ricorso  a  mezzi  multimediali  ove  non   sia   possibile
assicurarla a livello interno. 
    7. La formazione deve, inoltre, essere coerente  con  l'obiettivo
di migliorare le prestazioni professionali del personale  e,  quindi,
strettamente correlata alle attivita' di competenza in base ai  piani
di cui al comma 1. Ove il dipendente prescelga  corsi  di  formazione
non rientranti nei piani suddetti ovvero corsi che non  corrispondano
alle suddette caratteristiche, la formazione - anche quella  continua
- rientra nell'ambito della formazione facoltativa per la quale  sono
utilizzabili gli istituti del «Diritto allo studio»  e  dei  «Congedi
per la formazione». 
 
                              Art. 56. 
 
                    Decorrenza e disapplicazioni 
 
    1. Con l'entrata in vigore del presente capo ai  sensi  dell'art.
2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e  procedure
di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti
articoli: 
      art. 29 del CCNL del 7 aprile 1999, ad eccezione dei commi  14,
15, 16 e 17, e art. 20 del CCNL del 19 aprile 2004, ad eccezione  del
comma 8 (Formazione e aggiornamento professionale ed ECM). 
 

Titolo V
TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Lavoro a tempo determinato

                              Art. 57. 
 
               Contratto di lavoro a tempo determinato 
 
    1. Le Aziende ed Enti possono stipulare contratti individuali per
l'assunzione  di  personale  con  contratto   di   lavoro   a   tempo
determinato, nel rispetto delle previsioni dell'art. 36 del D.Lgs. n.
165/2001 e, in quanto compatibili, delle previsioni degli artt. 19  e
seguenti del  D.Lgs.  n.  81/2015,  nonche'  dei  vincoli  finanziari
previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 
    2. I contratti a termine hanno la  durata  massima  di  trentasei
mesi e tra un contratto e quello successivo e' previsto un intervallo
di almeno dieci giorni dalla data di  scadenza  di  un  contratto  di
durata fino a sei mesi ovvero  almeno  venti  giorni  dalla  data  di
scadenza di un contratto di durata  superiore  a  sei  mesi.  Per  il
personale  sanitario,  il  relativo  limite  di  durata  massima  dei
contratti a tempo determinato, ivi compresi  gli  eventuali  rinnovi,
dovra'  essere  individuato  dalla  singola   Azienda   o   Ente   in
considerazione della necessita' di garantire la  costante  erogazione
dei  servizi  sanitari  e  il  rispetto  dei  livelli  essenziali  di
assistenza e in conformita' alle linee  di  indirizzo  emanate  dalle
regioni. Comunque, anche per tale personale, la  deroga  alla  durata
massima non puo' superare i dodici mesi. 
    3. Il numero massimo  di  contratti  a  tempo  determinato  e  di
contratti  di  somministrazione  a  tempo  determinato  stipulati  da
ciascuna Azienda o Ente complessivamente non puo' superare  il  tetto
annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1°
gennaio dell'anno di  assunzione,  con  arrotondamento  dei  decimali
all'unita' superiore qualora esso sia uguale o superiore a  0,5.  Per
le Aziende ed Enti che occupano fino a cinque  dipendenti  e'  sempre
possibile la stipulazione di un contratto a  tempo  determinato.  Nel
caso di inizio di attivita' in corso di anno, il  limite  percentuale
si computa  sul  numero  dei  lavoratori  a  tempo  indeterminato  in
servizio al momento dell'assunzione. 
    4.  Le  ipotesi  di  contratto  a  tempo  determinato  esenti  da
limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81
del 2015 sono: 
      a) attivazione di nuovi servizi o  attuazione  di  processi  di
riorganizzazione finalizzati a all'accrescimento di quelli esistenti; 
      b) particolari  necessita'  delle  Aziende  ed  Enti  di  nuova
istituzione; 
      c) introduzione di nuove tecnologie che comportino  cambiamenti
organizzativi o che abbiano effetti sui  fabbisogni  di  personale  e
sulle professionalita'. 
    5. Le Aziende ed Enti disciplinano, con  gli  atti  previsti  dai
rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art.  35
del D.Lgs. n. 165/2001, le procedure selettive  per  l'assunzione  di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato,  tenuto  conto
della programmazione dei fabbisogni del personale di cui  all'art.  6
del D.Lgs. n. 165 del 2001. 
    6. Nell'ambito delle esigenze  straordinarie  o  temporanee  sono
ricomprese anche le seguenti ipotesi di assunzione di  personale  con
contratto di lavoro a termine: 
      a)  sostituzione  di  personale  assente   con   diritto   alla
conservazione del posto, ivi compreso il personale  che  fruisce  dei
congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della legge  n.  53/2000;  nei
casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro  programmate,
con l'esclusione delle ipotesi  di  sciopero,  l'assunzione  a  tempo
determinato puo' essere anticipata fino a trenta giorni  al  fine  di
assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare; 
      b)  sostituzione  di  personale  assente   per   gravidanza   e
puerperio,  nelle  ipotesi  di  congedo  di  maternita',  di  congedo
parentale, di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio,
di cui agli articoli 16, 17, 32 e 47 del D.Lgs. n. 151/2001; in  tali
casi l'assunzione a tempo  determinato  puo'  avvenire  anche  trenta
giorni prima dell'inizio del periodo di astensione. 
    7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 6, l'Azienda  o
Ente puo' procedere ad assunzioni a termine anche per lo  svolgimento
delle mansioni di altro lavoratore,  diverso  da  quello  sostituito,
assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di
mansioni superiori ai sensi dell'art. 52 del  D.Lgs.  n.  165/2001  e
dell'art. 28 del CCNL del 7 aprile 1999 (Mansioni superiori) a quelle
proprie del lavoratore assente con  diritto  alla  conservazione  del
posto. 
    8. Nei casi di cui alle  lettere  a)  e  b),  del  comma  6,  nel
contratto individuale e' specificata  per  iscritto  la  causa  della
sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi
per  tale  non  solo  il  dipendente   assente   con   diritto   alla
conservazione  del  posto,  ma  anche  l'altro  dipendente  di  fatto
sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 7. La
durata del contratto puo' comprendere anche periodi di  affiancamento
necessari per il passaggio delle consegne. 
    9. L'assunzione con contratto a tempo determinato puo' avvenire a
tempo pieno ovvero a tempo parziale. 
    10. Il rapporto  di  lavoro  si  risolve  automaticamente,  senza
diritto  al  preavviso,  alla  scadenza  del  termine  indicato   nel
contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il  rientro
in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a  tempo
determinato stipulato per ragioni sostitutive. 
    11. Ai sensi dell'art. 19, comma 2,  del  D.Lgs.  n.  81/2015,  e
fermo restando quanto stabilito dal comma 2 con riguardo al personale
sanitario, nel  caso  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato
intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per
effetto di una successione di contratti, riguardanti  lo  svolgimento
di mansioni della medesima  categoria,  e'  possibile  derogare  alla
durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2. Tale  deroga  non
puo' superare i dodici mesi e puo' essere attuata esclusivamente  nei
seguenti casi: 
      a) attivazione di nuovi servizi o  attuazione  di  processi  di
riorganizzazione finalizzati a all'accrescimento di quelli esistenti; 
      b) particolari  necessita'  delle  Aziende  ed  Enti  di  nuova
istituzione; 
      c) introduzione di nuove tecnologie che comportino  cambiamenti
organizzativi o che abbiano effetti sui  fabbisogni  di  personale  e
sulle professionalita'; 
      d) prosecuzione di  un  significativo  progetto  di  ricerca  e
sviluppo; 
      e) rinnovo o proroga di un contributo finanziario. 
    12. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del  D.Lgs.  n.  81/2015,  in
deroga alla generale disciplina legale, nei casi di cui al comma 11 e
fermo restando quanto stabilito dal comma 2 con riguardo al personale
sanitario, l'intervallo  tra  un  contratto  a  tempo  determinato  e
l'altro,  nell'ipotesi  di  successione  di  contratti,  puo'  essere
ridotto a cinque giorni per i contratti di  durata  inferiore  a  sei
mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi. 
    13. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo  indeterminato,  ai  sensi
dell'art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001. 
    14. Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi  i  casi
di esclusione previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 81 del 2015. 
 
                              Art. 58. 
 
           Trattamento economico - normativo del personale 
                  con contratto a tempo determinato 
 
    1. Al  personale  assunto  a  tempo  determinato  si  applica  il
trattamento  economico  e  normativo  previsto  dalla  contrattazione
collettiva vigente per il personale assunto  a  tempo  indeterminato,
compatibilmente con  la  natura  del  contratto  a  termine,  con  le
precisazioni seguenti e dei successivi commi: 
      a) le ferie maturano in proporzione alla  durata  del  servizio
prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori  assunti
per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.
33, comma 4 (Ferie e  recupero  festivita'  soppresse)  del  presente
CCNL; nel caso in cui,  tenendo  conto  della  durata  di  precedenti
contratti  a  tempo  indeterminato  o   determinato   comunque   gia'
intervenuti,  anche  con  altre  amministrazioni,  pure  di   diverso
comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per piu'  di
tre anni, le ferie maturano, in  proporzione  al  servizio  prestato,
entro il limite annuale di 28 o 32  giorni,  stabilito  dall'art.  33
commi 2 e 3 (Ferie e  recupero  festivita'  soppresse)  del  presente
CCNL,  a  seconda   della   articolazione   dell'orario   di   lavoro
rispettivamente su cinque o sei giorni; 
      b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in  quanto
compatibili - i criteri stabiliti dall'art. 42 (Assenze per malattia)
del presente CCNL, si applica l'art. 5 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni nella  legge  11  novembre
1983, n. 638 ai fini della  determinazione  del  periodo  in  cui  e'
corrisposto il trattamento economico; i periodi nei quali  spetta  il
trattamento economico intero e quelli nei quali spetta il trattamento
ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all'art. 42, comma 10
(Assenze   per   malattia),   del   presente    CCNL,    in    misura
proporzionalmente rapportata al periodo  in  cui  e'  corrisposto  il
trattamento economico come sopra determinato o,  se  inferiore,  alla
durata residua del contratto, salvo che non si tratti di  periodo  di
assenza inferiore a due mesi, caso nel quale il trattamento economico
e' corrisposto comunque in misura intera;  il  trattamento  economico
non puo' comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto  di
lavoro; 
      c) il periodo di conservazione del posto e'  pari  alla  durata
del contratto e non puo' in ogni caso  superare  il  termine  massimo
fissato dall'art. 42 (Assenze per malattia); 
      d) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate
esigenze fino a un  massimo  di  15  giorni  complessivi  e  permessi
retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 36, comma  2
(Permessi giornalieri retribuiti); 
      e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata
non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali
proroghe, oltre ai permessi di cui  alla  lett.  d),  possono  essere
concessi i seguenti permessi: 
        permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di  cui
all'art.  37  (Permessi  orari  retribuiti  per  motivi  personali  o
familiari); 
        permessi per esami o concorsi di cui all'art.  36,  comma  1,
lettera a) (Permessi giornalieri retribuiti); 
        permessi  per  visite  specialistiche,  esami  e  prestazioni
diagnostiche di  cui  all'art.  40  (Assenze  per  l'espletamento  di
visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici); 
        permessi per lutto di cui, all'art. 36, comma 1,  lettera  b)
(Permessi giornalieri retribuiti). 
      f) il numero massimo annuale dei permessi di cui  alla  lettera
e) deve essere riproporzionato in  relazione  alla  durata  temporale
nell'anno del contratto  a  termine  stipulato,  salvo  il  caso  dei
permessi per lutto; l'eventuale  frazione  di  unita'  derivante  dal
riproporzionamento e' arrotondata all'unita'  superiore,  qualora  la
stessa sia uguale o superiore a 0,5; 
      g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di  assenza
dal lavoro stabilite  da  specifiche  disposizioni  di  legge  per  i
lavoratori dipendenti, compresa la legge  n.  104/1992  s.m.i.  e  la
legge n. 53/2000 ivi compresi  i  permessi  per  lutto  ai  quali  si
applica la disciplina legale nei casi di rapporto di durata inferiore
a sei mesi. 
    2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in  relazione  alla
durata prevista del rapporto di lavoro, puo' essere sottoposto ad  un
periodo di prova, secondo la disciplina,  dell'art.  25  (Periodo  di
prova) del presente CCNL, non superiore comunque a due settimane  per
i rapporti di durata fino a sei  mesi  e  di  quattro  settimane  per
quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall'art.  25
(Periodo di prova),  in  qualunque  momento  del  periodo  di  prova,
ciascuna delle parti puo' recedere  dal  rapporto  senza  obbligo  di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi  i
casi di sospensione indicati nei citati articoli.  Il  recesso  opera
dal momento della comunicazione  alla  controparte  e  ove  posto  in
essere dall'Azienda o Ente deve essere motivato. 
    3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze
straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del  rapporto  a
termine non sia possibile applicare  il  disposto  del  comma  2,  il
contratto e' stipulato con  riserva  di  acquisizione  dei  documenti
prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li
presenti nel termine prescritto o che non  risulti  in  possesso  dei
requisiti previsti per  l'assunzione,  il  rapporto  e'  risolto  con
effetto immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 c.c. 
    4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione
del rapporto  con  preavviso  o  con  corresponsione  dell'indennita'
sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti  dal  comma
10 dell'art. 57 (Contratto di lavoro a tempo determinato) e del comma
2  del  presente  articolo,  per  il  rapporto  di  lavoro  a   tempo
determinato il termine di preavviso e' fissato in un giorno per  ogni
periodo  di  lavoro  di  15  giorni  contrattualmente  stabilito   e,
comunque, non puo' superare i trenta giorni nelle ipotesi  di  durata
dello  stesso  superiore  all'anno.  In  caso   di   dimissioni   del
dipendente, i termini sono  ridotti  alla  meta,  con  arrotondamento
all'unita' superiore dell'eventuale frazione di unita' derivante  dal
computo. 
    5. I periodi di  assunzione  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato, possono essere adeguatamente valutati, nell'ambito delle
procedure di reclutamento della stessa o  di  altra  amministrazione,
secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi
ed alla corrispondenza tra professionalita' richiesta  nei  posti  da
coprire ed esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine. 
    6. Le Aziende  ed  Enti  assicurano  ai  lavoratori  assunti  con
contratto di lavoro a  tempo  determinato  interventi  informativi  e
formativi, con riferimento sia  alla  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del  D.Lgs.  n.
81/2008, sia alle prestazioni che gli stessi sono chiamati a rendere,
adeguati all'esperienza lavorativa, alla tipologia dell'attivita'  ed
alla durata del contratto. 
    7. In caso di assunzione a  tempo  indeterminato,  i  periodi  di
lavoro con contratto a tempo determinato gia' prestati dal dipendente
presso la medesima Azienda o Ente, con mansioni del medesimo  profilo
e categoria di inquadramento, concorrono a  determinare  l'anzianita'
lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di  determinati
istituti contrattuali. 
 

Capo II
Somministrazione di lavoro a tempo determinato

                              Art. 59. 
 
                    Contratto di somministrazione 
 
    1.  Le  Aziende  ed   Enti   possono   stipulare   contratti   di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina
degli artt. 30 e seguenti  del  D.Lgs.  n.  81/2015,  per  soddisfare
esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art.36, comma 2, del
D.Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto  dei  vincoli  finanziari  previsti
dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 
    2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo  determinato
sono stipulati entro il limite di cui all'art. 57, comma 3 (Contratto
di lavoro a tempo determinato). 
    3. Il ricorso al contratto di somministrazione non e'  consentito
per i profili professionali delle  categorie  A  e  B  ovvero  per  i
profili professionali anche  delle  categorie  C  e  D  addetti  alla
vigilanza e ai compiti ispettivi. E' rimessa alla  valutazione  delle
Aziende  ed  Enti  la  possibilita'  di  ricorrere  alla   forma   di
flessibilita' di cui al presente articolo per le esigenze dei servizi
di emergenza. Il contratto di somministrazione  non  e'  utilizzabile
per fronteggiare stabilmente le carenze di organico. L'Azienda o Ente
puo' ricorrere a tale flessibilita', tenendo conto  dell'economicita'
dello strumento e della programmabilita' delle urgenze. 
    4.  I  lavoratori  somministrati,   qualora   contribuiscano   al
raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano  attivita'  per
le  quali  sono  previste  specifiche  indennita',  hanno  titolo   a
partecipare  all'erogazione  dei  connessi   trattamenti   accessori,
secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I  relativi
oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per  il  progetto  di
attivazione dei contratti di somministrazione  a  tempo  determinato,
nel  rispetto  dei  vincoli   finanziari   previsti   dalle   vigenti
disposizioni di  legge  in  materia.  La  contrattazione  integrativa
definisce le condizioni, i criteri e le modalita' per l'utilizzo  dei
servizi socio/ricreativi eventualmente  previsti  per  il  personale,
nell'ambito delle disponibilita' gia' destinate dalle Aziende ed Enti
per tale specifica finalita'. 
    5. L'Azienda o Ente comunica tempestivamente al  somministratore,
titolare  del  potere  disciplinare  nei  confronti  dei   lavoratori
somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti  da
contestare al lavoratore somministrato, ai sensi  dell'art.  7  della
legge n. 300/1970. 
    6. Le Aziende ed Enti sono tenuti, nei  riguardi  dei  lavoratori
somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni  e  gli
interventi  di  formazione  relativi  alla  sicurezza  e  prevenzione
previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto concerne  i
rischi specifici connessi all'attivita'  lavorativa  in  cui  saranno
impegnati. 
    7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare  presso
gli enti utilizzatori i diritti di liberta' e di attivita'  sindacale
previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee
del personale dipendente. 
    8.  Nell'ambito  dell'organismo  paritetico  di  cui  all'art.  7
(Organismo paritetico per l'innovazione)  sono  fornite  informazioni
sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a
tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul  numero  e
sui profili professionali interessati. 
    9. Per quanto  non  disciplinato  da  presente  articolo  trovano
applicazione le disposizioni di legge in materia. In conformita' alle
vigenti disposizioni  di  legge  e  fermo  restando  quanto  previsto
dall'art. 2 del decreto legislativo del 28 luglio 2000,  n.  254,  e'
fatto  divieto  alle  Aziende  ed  Enti  di  attivare  rapporti   per
l'assunzione di personale di cui al presente  articolo  con  soggetti
diversi dalle agenzie abilitate ai sensi della vigente  normativa  in
materia di lavoro somministrato. 
 

Capo III
Lavoro a tempo parziale

Art. 60.
Rapporto di lavoro a tempo parziale 
    1. Le Aziende ed Enti possono costituire  rapporti  di  lavoro  a
tempo parziale mediante: 
      a) assunzione, per la copertura dei posti delle categorie e dei
profili a tal fine individuati nell'ambito della piano dei fabbisogni
di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; 
      b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a  tempo
parziale su richiesta dei dipendenti interessati. 
    2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non puo'  superare  il
25  per  cento  della   dotazione   organica   di   ciascun   profilo
professionale, rilevata al 31 dicembre  di  ogni  anno.  Il  predetto
limite e' arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unita'. 
    3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro  da  tempo
pieno a tempo parziale, i  lavoratori  gia'  in  servizio  presentano
apposita domanda, con cadenza periodica. Nelle  domande  deve  essere
indicata l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o  autonomo  che
il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6. 
    4. L'Azienda o Ente, entro il termine di  sessanta  giorni  dalla
ricezione  della  domanda,  puo'  concedere  la  trasformazione   del
rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalita' di cui al  comma
11, oppure negare con atto motivato la stessa qualora: 
      a) sia stato gia' raggiunto il limite di cui al comma 2; 
      b)  l'attivita'  di  lavoro  autonomo  o  subordinato  che   il
lavoratore intende svolgere comporti una situazione di  conflitto  di
interesse con la specifica attivita' di servizio svolta dallo  stesso
ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilita'; 
      c) in relazione alle  mansioni  ed  alla  posizione  di  lavoro
ricoperta  dal  dipendente,  si   determini   un   pregiudizio   alla
funzionalita' del servizio. 
    5.  L'utilizzazione  dei  risparmi  di  spesa   derivanti   dalla
trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a
tempo parziale avviene nel rispetto  delle  previsioni  dell'art.  1,
comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art.  73  del
decreto-legge n. 112/2008. 
    6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale,  qualora
la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a  tempo
pieno,   possono   svolgere   un'altra   attivita'    lavorativa    e
professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad
albi professionali, nel rispetto delle vigenti norme  in  materia  di
incompatibilita' e di conflitto di interessi. I  suddetti  dipendenti
sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all'Azienda  o  Ente
nel quale  prestano  servizio  l'eventuale  successivo  inizio  o  la
variazione dell'attivita' lavorativa esterna. 
    7. In presenza  di  gravi  e  documentate  situazioni  familiari,
preventivamente  individuate  dalle  Aziende  ed  Enti  in  sede   di
contrattazione   integrativa   e   tenendo   conto   delle   esigenze
organizzative, e' possibile elevare il contingente di cui al comma  2
di un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al
comma 3, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali. 
    8. Nella valutazione delle domande, viene data la  precedenza  ai
seguenti casi: 
      a)  dipendenti  che  si  trovano  nelle   condizioni   previste
dall'art.8, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 81/2015; 
      b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni
psicofisiche; 
      c)  dipendenti  che  rientrano  dal  congedo  di  maternita'  o
paternita'; 
      d)  documentata  necessita'  di  sottoporsi  a   cure   mediche
incompatibili con la prestazione a tempo pieno; 
      e)  necessita'  di  assistere  i  genitori,  il  coniuge  o  il
convivente,  i  figli  e  gli  altri  familiari   conviventi,   senza
possibilita' alternativa di  assistenza,  che  accedano  a  programmi
terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti; 
      f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero. 
    9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di
lavoro da  tempo  pieno  a  tempo  parziale  nelle  ipotesi  previste
dall'art. 8, commi 3 e 7,  del  D.Lgs.  n.  81/2015.  Nelle  suddette
ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l'Azienda
o Ente da' luogo alla costituzione del rapporto  di  lavoro  a  tempo
parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate
a tale titolo non sono considerate ai  fini  del  raggiungimento  dei
contingenti fissati nei commi 2 e 7. 
    10. La costituzione del rapporto a  tempo  parziale  avviene  con
contratto di lavoro stipulato in forma scritta  e  con  l'indicazione
della data di inizio del  rapporto  di  lavoro,  della  durata  della
prestazione   lavorativa   nonche'   della   collocazione   temporale
dell'orario con riferimento al giorno,  alla  settimana,  al  mese  e
all'anno   e   del    relativo    trattamento    economico.    Quando
l'organizzazione del lavoro e'  articolata  in  turni,  l'indicazione
dell'orario di lavoro puo' avvenire anche  mediante  rinvio  a  turni
programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. 
    11. La trasformazione del rapporto di lavoro  da  tempo  pieno  a
tempo parziale avviene mediante accordo tra le  parti  risultante  da
atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di  cui  al
comma 10 nonche' l'eventuale durata del rapporto di  lavoro  a  tempo
parziale. 
    12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio
rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di  tornare  a
tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla  trasformazione,  anche
in  soprannumero,  oppure,  prima  della  scadenza  del  biennio,   a
condizione che vi sia la disponibilita' del posto in  organico.  Tale
disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9,
che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa. 
    13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo  parziale
hanno diritto di chiedere la  trasformazione  del  rapporto  a  tempo
pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione  che
vi sia la disponibilita' del posto in organico  e  nel  rispetto  dei
vincoli di legge in materia di assunzioni. 

                              Art. 61. 
             Orario di lavoro del personale con rapporto 
                     di lavoro a tempo parziale 
 
    1. La prestazione lavorativa in tempo parziale  non  puo'  essere
inferiore al 30% di quella a tempo pieno. Il dipendente con  rapporto
di lavoro a tempo parziale copre una frazione di  posto  di  organico
corrispondente alla durata della prestazione lavorativa. 
    2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere: 
      a) orizzontale, con orario normale  giornaliero  di  lavoro  in
misura ridotta rispetto al tempo  pieno  e  con  articolazione  della
prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5  o  6
giorni); 
      b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a  tempo  pieno
ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della  settimana,
del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione  su  alcuni
giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno,
in misura tale  da  rispettare  la  media  della  durata  del  lavoro
settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale  preso
in considerazione (settimana, mese o anno); 
      c) misto ossia con combinazione delle  due  modalita'  indicate
nelle lettere a) e b). 
    3.  Il  tipo  di  articolazione  della  prestazione  e   la   sua
distribuzione sono concordati  con  il  dipendente.  In  presenza  di
particolari e motivate esigenze, il dipendente  puo'  concordare  con
l'azienda  o  ente  ulteriori  modalita'   di   articolazione   della
prestazione  lavorativa  che  contemperino  le  reciproche   esigenze
nell'ambito delle fasce orarie definite ai sensi dell'art.  5,  comma
3, lett. a) (Confronto), in base alle  tipologie  del  regime  orario
giornaliero,  settimanale,  mensile  o  annuale  praticabili   presso
ciascuna  azienda  o  ciascun  ente,  tenuto   conto   della   natura
dell'attivita' istituzionale, degli orari di  servizio  e  di  lavoro
praticati e della  situazione  degli  organici  nei  diversi  profili
professionali. La  modificazione  delle  tipologie  di  articolazione
della prestazione, di cui ai commi 2 e 3,  richiesta  dall'azienda  o
ente avviene con il consenso scritto dell'interessato. 
    4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo  parziale  al  50%
con orario su due giorni settimanali, puo' recuperare i ritardi ed  i
permessi orari  con  corrispondente  prestazione  lavorativa  in  una
ulteriore giornata concordata preventivamente con l'Azienda  o  Ente,
senza effetti di ricaduta sulla  regola  del  proporzionamento  degli
istituti contrattuali applicabili. 
    5. Limitatamente ai casi di carenza organica,  il  personale  del
ruolo  sanitario  a  tempo  parziale  orizzontale  rientrante   nelle
attivita' individuate dall'art. 28 commi  12,  13,  14  (Servizio  di
pronta disponibilita') del  presente  CCNL,  previo  consenso  e  nel
rispetto  delle   garanzie   previste   dalle   vigenti   diposizioni
legislative, con particolare riferimento al D.lgs. n. 151/2001 e alla
legge n. 104/1992, puo' essere utilizzato per la copertura dei  turni
di pronta disponibilita', turni proporzionalmente ridotti nel  numero
in relazione all'orario svolto. 
    6. Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di  pronta
disponibilita' ed i turni sono assicurati per intero nei  periodi  di
servizio. 
    7. Al personale utilizzato ai sensi dei precedenti commi 5  e  6,
si applica l'art. 28 (Servizio di pronta disponibilita') del presente
CCNL, con la precisazione che per le eventuali prestazioni di  lavoro
supplementare si applica quanto stabilito dall'art.  62  (Trattamento
economico-normativo del personale con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
parziale) del presente CCNL. In ogni  caso  il  lavoro  supplementare
effettuabile per i turni, compreso quello previsto dal  comma  5  del
citato articolo sulla pronta disponibilita', non puo' superare n. 102
ore annue individuali. 
    8. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non puo'
effettuare prestazioni aggiuntive cosi' come le attivita' di supporto
all'intramoenia. 
                              Art. 62. 
           Trattamento economico - normativo del personale 
               con rapporto di lavoro a tempo parziale 
 
    1. Al personale con rapporto a tempo parziale  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di legge e  contrattuali  dettate
per il rapporto a tempo pieno, tenendo  conto  della  ridotta  durata
della prestazione e della peculiarita' del suo svolgimento. 
    2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale  di  tipo
orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro  di
36 ore, puo'  essere  richiesta  l'effettuazione  di  prestazioni  di
lavoro supplementare, intendendosi per queste  ultime  quelle  svolte
oltre l'orario concordato tra le parti,  ma  nei  limiti  dell'orario
ordinario di lavoro, come previsto dall'art. 6, comma 1,  del  D.Lgs.
n.  81/2015.  La  misura  massima   della   percentuale   di   lavoro
supplementare e' pari al 25% della durata  dell'orario  di  lavoro  a
tempo parziale concordata ed e' calcolata con riferimento  all'orario
mensile, previsto dal  contratto  individuale  del  lavoratore  e  da
utilizzare nell'arco di piu' di una settimana. Nel caso  di  rapporto
di lavoro  a  tempo  parziale  di  tipo  verticale,  con  prestazione
dell'attivita' lavorativa in alcuni mesi dell'anno, la misura del 25%
e' calcolata in relazione al numero delle ore annualmente concordate. 
    3. Il ricorso al lavoro supplementare e' ammesso per specifiche e
comprovate  esigenze  organizzative  o  in  presenza  di  particolari
situazioni di difficolta'  organizzative  derivanti  da  concomitanti
assenze di personale non prevedibili ed improvvise. 
    4. Nel caso di rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  di  tipo
orizzontale o misto, le ore di lavoro  supplementare  possono  essere
effettuate entro il limite massimo dell'orario di lavoro  giornaliero
del corrispondente lavoratore  a  tempo  pieno.  In  presenza  di  un
rapporto di lavoro a tempo parziale di  tipo  verticale,  le  ore  di
lavoro  supplementare  possono  essere  effettuate  entro  il  limite
massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente
lavoratore a tempo  pieno  e  nelle  giornate  nelle  quali  non  sia
prevista la prestazione lavorativa. 
    5. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso
pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art. 37 del
CCNL  integrativo  del  20  settembre  2001   (Retribuzione   e   sue
definizioni) , maggiorata di una percentuale pari al 15%. I  relativi
oneri sono a carico delle risorse destinate ai  compensi  per  lavoro
straordinario. 
    6.  Qualora  le  ore  di  lavoro  supplementari  siano  eccedenti
rispetto a quelle  fissate  come  limite  massimo  dal  comma  2,  ma
rientrino comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la percentuale
di maggiorazione di cui al precedente comma 5 e' elevata al 25%. 
    7. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di  tipo  orizzontale,
verticale e misto e' consentito  lo  svolgimento  di  prestazioni  di
lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni  aggiuntive
del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le  parti
e che superino anche la durata  dell'orario  normale  di  lavoro,  ai
sensi  dell'art.  6,  comma  3,  del  D.Lgs.  n.  81/2015.  Per  tali
prestazioni  trova  applicazione,   anche   per   le   modalita'   di
finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario di cui
all'art. 31 (Lavoro straordinario). 
    8. Il lavoratore puo' rifiutare lo svolgimento di prestazioni  di
lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative,  di  salute,
familiari o di formazione professionale, previste  nei  casi  di  cui
all'art.6, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015. 
    9. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad  un
numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di
giorni di ferie e di festivita' soppresse proporzionato alle giornate
di lavoro prestate nell'anno. In  entrambe  le  ipotesi  il  relativo
trattamento economico e' commisurato alla  durata  della  prestazione
giornaliera. Analogo criterio di proporzionalita'  si  applica  anche
per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal presente
CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di rapporto a
tempo parziale verticale, e'  comunque  riconosciuto  per  intero  il
periodo di congedo di maternita' e paternita' previsto dal D.Lgs.  n.
151/2001, anche per la parte cadente in periodo  non  lavorativo;  il
relativo trattamento economico, spettante  per  l'intero  periodo  di
congedo di  maternita'  o  paternita',  e'  commisurato  alla  durata
prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per  matrimonio,
il congedo parentale ed i riposi giornalieri per maternita', spettano
per intero solo per i  periodi  coincidenti  con  quelli  lavorativi,
fermo restando che il relativo trattamento economico  e'  commisurato
alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In  presenza  di
rapporto a  tempo  parziale  verticale  non  si  riducono  i  termini
previsti per il periodo  di  prova  e  per  il  preavviso  che  vanno
calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. 
    10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale e' proporzionale alla  prestazione  lavorativa,  con
riferimento a tutte le competenze  fisse  e  periodiche,  l'eventuale
retribuzione individuale di anzianita' e le indennita'  professionali
specifiche  e  l'indennita'  di  rischio  radiologico,  spettanti  al
personale  con  rapporto  a  tempo  pieno  appartenente  alla  stessa
categoria, posizione economica e profilo professionale. 
    11.  I  trattamenti  accessori  collegati  al  raggiungimento  di
obiettivi o alla realizzazione di progetti,  nonche'  altri  istituti
non  collegati  alla  durata  della  prestazione   lavorativa,   sono
applicati  ai  dipendenti  a  tempo  parziale  anche  in  misura  non
frazionata  o  non  direttamente  proporzionale  al   regime   orario
adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi. 
    12. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a  tempo
parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. 
    13.  Per   tutto   quanto   non   disciplinato   dalle   clausole
contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a  tempo  parziale  si
applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2015. 
 
                              Art. 63. 
                    Decorrenza e disapplicazioni 
 
    1. Con l'entrata in vigore del presente  titolo  sulle  tipologie
flessibili del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 2,  del
presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di  applicazione
del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli: 
- art. 31 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001  «Assunzioni
a tempo determinato»; 
- art. 32 del CCNL integrativo del 20 settembre  2001  «Contratto
di fornitura di lavoro temporaneo»; 
- articoli 23 del CCNL del 7 aprile 1999, 34 del CCNL integrativo
del 20 settembre 2001, 22 del CCNL del 19 aprile  2004  «Rapporto  di
lavoro a tempo parziale»; 
- articoli  24  del  CCNL  del  7  aprile  1999  e  34  del  CCNL
integrativo del 20 settembre 2001 «Orario del rapporto  di  lavoro  a
tempo parziale»; 
- art. 35, commi 1 e 2 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001
«Trattamento  economico-normativo  del  personale  con  contratto  di
lavoro a tempo parziale». 
 

Titolo VI
RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

Art. 64. Obblighi del dipendente
    1.  Il  dipendente   conforma   la   sua   condotta   al   dovere
costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilita'
e  di  rispettare  i  principi  di  buon  andamento  e  imparzialita'
dell'attivita' amministrativa, anteponendo il rispetto della legge  e
l'interesse pubblico agli interessi  privati  propri  ed  altrui.  Il
dipendente adegua  altresi'  il  proprio  comportamento  ai  principi
riguardanti  il  rapporto  di  lavoro,  contenuti   nel   codice   di
comportamento di cui all'art. 54 D.Lgs. n. 165/2001 e nel  codice  di
comportamento di amministrazione adottato da ciascuna Azienda o Ente. 
    2.  Il  dipendente  si  comporta  in  modo   tale   da   favorire
l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Azienda
o Ente e i cittadini. 
    3. In tale specifico  contesto,  tenuto  conto  dell'esigenza  di
garantire la migliore qualita' del servizio, il  dipendente  deve  in
particolare: 
      a) collaborare con diligenza, osservando le norme del  presente
contratto, le disposizioni  per  l'esecuzione  e  la  disciplina  del
lavoro impartite dall'Azienda o Ente anche in  relazione  alle  norme
vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; 
      b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti
dalle norme dell'ordinamento ai sensi dell'art.  24  della  legge  n.
241/1990; 
      c) non  utilizzare  a  fini  privati  le  informazioni  di  cui
disponga per ragioni d'ufficio; 
      d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni
cui lo stesso  abbia  titolo,  nel  rispetto  delle  disposizioni  in
materia di trasparenza  e  di  accesso  all'attivita'  amministrativa
previste dalla legge n. 241/1990,  dai  regolamenti  attuativi  della
stessa vigenti nell'Azienda o  Ente,  e  dal  D.Lgs.  n.  33/2013  in
materia di accesso civico, nonche' osservare  le  disposizioni  della
stessa Azienda o Ente in  ordine  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000 in tema di autocertificazione; 
      e) rispettare l'orario di  lavoro,  adempiere  alle  formalita'
previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo
di lavoro senza l'autorizzazione del  dirigente  o  del  responsabile
preposto; 
      f)  durante  l'orario  di  lavoro,   mantenere   nei   rapporti
interpersonali e con gli utenti  condotta  adeguata  ai  principi  di
correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignita' della
persona; 
      g) non attendere ad  occupazioni  estranee  al  servizio  e  ad
attivita' che ritardino  il  recupero  psico-fisico  nel  periodo  di
malattia od infortunio; 
      h)  eseguire  le  disposizioni  inerenti  l'espletamento  delle
proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se
ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente  deve
farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se
l'ordine e' rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi  esecuzione;
il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia
vietato dalla legge o costituisca illecito amministrativo; 
      i)  vigilare  sul  corretto  espletamento  dell'attivita'   del
personale  sottordinato  ove  tale  compito  rientri  nelle   proprie
responsabilita'; 
      j)  avere  cura  dei  locali,  mobili,   oggetti,   macchinari,
attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; 
      k) non valersi di quanto e' di proprieta' dell'Azienda  o  Ente
per ragioni che non siano di servizio; 
      l) non chiedere ne' accettare, a  qualsiasi  titolo,  compensi,
regali o altre utilita' in connessione con la prestazione lavorativa,
salvo i casi di cui all'art. 4, comma 2 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 62/2013; 
      m)  osservare  scrupolosamente  le  disposizioni  che  regolano
l'accesso ai locali dell'Azienda o Ente da parte del personale e  non
introdurre, salvo che  non  siano  debitamente  autorizzate,  persone
estranee all'Azienda o Ente stesso in locali non aperti al pubblico; 
      n) comunicare all'Azienda o Ente la propria  residenza  e,  ove
non  coincidente,  la  dimora  temporanea,  nonche'  ogni  successivo
mutamento delle stesse; 
      o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso  all'ufficio  di
appartenenza salvo comprovato impedimento; 
      p) astenersi dal partecipare all'adozione  di  decisioni  o  ad
attivita'  che  possano  coinvolgere  direttamente  o  indirettamente
interessi  finanziari  o  non  finanziari  propri,  del  coniuge,  di
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. 
      q)  comunicare   all'Azienda   o   Ente   la   sussistenza   di
provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali. 
Art. 65. Sanzioni disciplinari 
    1.  Le  violazioni  da  parte  dei  lavoratori,  degli   obblighi
disciplinati all'art.  64  (Obblighi  del  dipendente)  danno  luogo,
secondo la gravita' dell'infrazione, all'applicazione delle  seguenti
sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare: 
      a) rimprovero verbale; 
      b) rimprovero scritto (censura); 
      c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore
di retribuzione; 
      d) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
fino a dieci giorni; 
      e) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi; 
      f) licenziamento con preavviso; 
      g) licenziamento senza preavviso. 
    2. Sono altresi' previste, dal D.Lgs. n.  165/2001,  le  seguenti
sanzioni disciplinari: 
      a) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
fino ad un massimo di quindici giorni,  ai  sensi  dell'art.  55-bis,
comma 7; 
      b) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi,  ai  sensi
dell'art. 55-sexies, comma 1; 
      c) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art.  55-sexies,  comma
3. 
    3. Per l'individuazione  dell'autorita'  disciplinare  competente
per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per  le  forme  e  i
termini  del  procedimento  disciplinare  trovano   applicazione   le
previsioni dell'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. 
    4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio  il
dipendente, previa  audizione  del  dipendente  a  difesa  sui  fatti
addebitati, procede all'irrogazione  della  sanzione  del  rimprovero
verbale. L'irrogazione della sanzione deve  risultare  nel  fascicolo
personale. 
    5. Non puo' tenersi  conto,  ad  alcun  effetto,  delle  sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione. 
    6. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il  dipendente
dalle eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali egli  sia
incorso. 
    7. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal D.Lgs.  n.  116
del 2016 e quanto previsto dall'art. 55  e  seguenti  del  D.Lgs.  n.
165/2001. 
 
                              Art. 66. 
 
                         Codice disciplinare 
 
    1. Nel rispetto del principio di gradualita'  e  proporzionalita'
delle sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza, il  tipo  e
l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai
seguenti criteri generali: 
      a) intenzionalita'  del  comportamento,  grado  di  negligenza,
imprudenza  o  imperizia  dimostrate,  tenuto   conto   anche   della
prevedibilita' dell'evento; 
      b) rilevanza degli obblighi violati; 
      c) responsabilita' connesse alla posizione di  lavoro  occupata
dal dipendente; 
      d) grado di danno o di pericolo  causato  all'Azienda  o  Ente,
agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; 
      e) sussistenza di  circostanze  aggravanti  o  attenuanti,  con
particolare riguardo al comportamento del lavoratore,  ai  precedenti
disciplinari  nell'ambito  del  biennio  previsto  dalla  legge,   al
comportamento verso gli utenti; 
      f) concorso nella violazione di piu' lavoratori in accordo  tra
di loro. 
    2. Al dipendente responsabile di piu' mancanze compiute con unica
azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate
ed accertate con un unico procedimento, e'  applicabile  la  sanzione
prevista per la mancanza piu' grave se le  suddette  infrazioni  sono
punite con sanzioni di diversa gravita'. 
    3. La sanzione disciplinare, dal minimo del rimprovero verbale  o
scritto al massimo della multa di  importo  pari  a  quattro  ore  di
retribuzione, si  applica,  graduando  l'entita'  delle  sanzioni  in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per: 
      a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche  in  tema
di assenze per malattia,  nonche'  dell'orario  di  lavoro,  ove  non
ricorrano le fattispecie considerate nell'art.  55-quater,  comma  1,
lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001; 
      b) condotta non conforme, nell'ambiente di lavoro,  a  principi
di correttezza verso superiori o altri  dipendenti  o  nei  confronti
degli utenti o terzi; 
      c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura
dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui  quali,
in relazione alle sue responsabilita', debba espletare  attivita'  di
custodia o vigilanza; 
      d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione  degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato  danno  o
pregiudizio al servizio o agli interessi dell'Azienda  o  Ente  o  di
terzi; 
      e) rifiuto di  assoggettarsi  a  visite  personali  disposte  a
tutela del patrimonio dell'Azienda o Ente,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 6 della legge n. 300/1970; 
      f)  insufficiente  rendimento  nell'assolvimento  dei   compiti
assegnati, ove non ricorrano  le  fattispecie  considerate  nell'art.
55-quater del D.Lgs. n. 165/2001; 
      g) violazione dell'obbligo previsto  dall'art.  55-novies,  del
D.Lgs. n. 165/2001; 
      h) violazione  di  doveri  ed  obblighi  di  comportamento  non
ricompresi specificatamente nelle  lettere  precedenti,  da  cui  sia
derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Azienda o Ente, agli
utenti o ai terzi. 
    L'importo delle ritenute per multa sara' introitato dal  bilancio
dell'Azienda o Ente e destinato ad attivita'  sociali  a  favore  dei
dipendenti. 
    4. La sanzione disciplinare della sospensione  dal  servizio  con
privazione della retribuzione fino a un massimo di  dieci  giorni  si
applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione  ai  criteri
di cui al comma 1, per: 
      a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3; 
      b) particolare gravita' delle mancanze previste al comma 3; 
      c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'art. 55-quater,
comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 165 del 2001, assenza  ingiustificata
dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso;  in  tali  ipotesi,
l'entita' della sanzione e'  determinata  in  relazione  alla  durata
dell'assenza  o   dell'abbandono   del   servizio,   al   disservizio
determinatosi,  alla  gravita'  della  violazione  dei   doveri   del
dipendente, agli eventuali danni causati  all'Azienda  o  Ente,  agli
utenti o ai terzi; 
      d) ingiustificato ritardo, non superiore  a  cinque  giorni,  a
trasferirsi nella sede assegnata dai superiori; 
      e)  svolgimento  di  attivita'  che   ritardino   il   recupero
psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio; 
      f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Azienda o Ente,
salvo che siano espressione della  liberta'  di  pensiero,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge n. 300/1970; 
      g)  ove  non  sussista  la  gravita'   e   reiterazione   delle
fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1,  lett.  e)  del
D.Lgs. n. 165/2001, atti,  comportamenti  o  molestie,  lesivi  della
dignita' della persona; 
      h)  ove  non  sussista  la  gravita'   e   reiterazione   delle
fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1,  lett.  e)  del
D.Lgs.  n.  165/2001,  atti  o  comportamenti  aggressivi  ostili   e
denigratori, nell'ambiente di lavoro, che assumano forme di  violenza
morale  nei  confronti  di   un   altro   dipendente,   comportamenti
minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o  diffamatori  nei  confronti  di
altri dipendenti o degli utenti o di terzi; 
      i) violazione  di  doveri  ed  obblighi  di  comportamento  non
ricompresi specificatamente  nelle  lettere  precedenti  da  cui  sia
comunque derivato grave danno all'azienda o Ente e agli utenti  o  ai
terzi. 
    5. La sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
fino ad un massimo di quindici giorni si applica  nel  caso  previsto
dall'art. 55-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001. 
    6. La sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
fino ad un  massimo  di  tre  mesi,  si  applica  nei  casi  previsti
dall'art. 55-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001. 
    7. La sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si  applica
nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del
2001. 
    8. La sanzione disciplinare della sospensione  dal  servizio  con
privazione della retribuzione da undici giorni  fino  ad  un  massimo
di sei  mesi  si  applica,  graduando  l'entita'  della  sanzione  in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per: 
      a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4; 
      b) occultamento, da parte del responsabile della custodia,  del
controllo o della vigilanza,  di  fatti  e  circostanze  relativi  ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pertinenza dell' Azienda o Ente o ad esso affidati; 
      c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove  non
sussista la gravita' e reiterazione; 
      d) alterchi con vie di fatto negli ambienti  di  lavoro,  anche
con gli utenti; 
      e) violazione  di  doveri  ed  obblighi  di  comportamento  non
ricompresi specificatamente nelle  lettere  precedenti  da  cui  sia,
comunque, derivato grave danno all'Azienda o Ente  agli  utenti  o  a
terzi; 
      f)  fino  a  due  assenze  ingiustificate   dal   servizio   in
continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale; 
      g) ingiustificate assenze collettive  nei  periodi  in  cui  e'
necessario  assicurare   continuita'   nell'erogazione   di   servizi
all'utenza. 
    9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta  causa
o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento  si
applica: 
      1) con preavviso per: 
        a) le  ipotesi  considerate  dall'art.  55-quater,  comma  1,
lettere b), c) e da f-bis) a f)-quinquies del D.Lgs. n. 165 del 2001; 
        b) la recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7  e
8; 
        c) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o  molestie  a
carattere sessuale o quando l'atto, il comportamento  o  la  molestia
rivestano carattere di particolare gravita'; 
        d)  condanna  passata  in  giudicato,  per  un  delitto  che,
commesso fuori del  servizio  e  non  attinente  in  via  diretta  al
rapporto di lavoro, non  ne  consenta  la  prosecuzione  per  la  sua
specifica gravita'; 
        e) la violazione  degli  obblighi  di  comportamento  di  cui
all'art.  16  comma  2  secondo  e  terzo  periodo  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 62/2013; 
        f) violazione dei doveri e degli  obblighi  di  comportamento
non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di  gravita'
tale, secondo i criteri di cui al  comma  1,  da  non  consentire  la
prosecuzione del rapporto di lavoro; 
        g) mancata ripresa del servizio,  salvo  casi  di  comprovato
impedimento, dopo periodi  di  interruzione  dell'attivita'  previsti
dalle  disposizioni  legislative   e   contrattuali   vigenti,   alla
conclusione del periodo di sospensione o alla  scadenza  del  termine
fissato dall'Azienda o Ente; 
      2) senza preavviso per: 
        a) le  ipotesi  considerate  nell'art.  55-quater,  comma  1,
lettere a), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 165 del 2001; 
        b) commissione di gravi fatti illeciti di  rilevanza  penale,
ivi  compresi  quelli  che  possono  dare  luogo   alla   sospensione
cautelare, secondo la disciplina dell'art. 68 (Sospensione  cautelare
in  caso  di  procedimento  penale),  fatto  salvo  quanto   previsto
dall'art. 69 (Rapporto tra procedimento disciplinare  e  procedimento
penale); 
        c) condanna passata in giudicato per un delitto  commesso  in
servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in  via  diretta  al
rapporto di lavoro,  non  ne  consenta  neanche  provvisoriamente  la
prosecuzione per la sua specifica gravita'; 
        d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi -  di
fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti  di  rilevanza
penale, sono di gravita'  tale  da  non  consentire  la  prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto di lavoro; 
        e) condanna, anche non passata in giudicato: 
          per i delitti indicati dall'art. 7, comma 1, e 8, comma  1,
del D.Lgs. n. 235/2012; 
          per i delitti indicati dall'art. 12, commi 1, 2 e  3  della
legge 11 gennaio 2018, n. 3; 
          quando  alla  condanna  consegua  comunque   l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici; 
          per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge  27
marzo 2001, n. 97; 
          per gravi delitti commessi in servizio. 
        f)  violazioni   dolose   degli   obblighi   non   ricomprese
specificatamente nelle lettere precedenti,  anche  nei  confronti  di
terzi, di gravita' tale, in relazione ai criteri di cui al  comma  1,
da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di
lavoro. 
    10. Le mancanze non espressamente previste nei  commi  precedenti
sono comunque sanzionate  secondo  i  criteri  di  cui  al  comma  1,
facendosi   riferimento,   quanto   all'individuazione   dei    fatti
sanzionabili, ai codici di comportamento aziendali  e  agli  obblighi
dei lavoratori di  cui  all'art.  64  (Obblighi  del  dipendente),  e
facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura  delle  sanzioni,
ai principi desumibili dai commi precedenti. 
    11. Al codice disciplinare, di cui  al  presente  articolo,  deve
essere data la massima pubblicita' mediante  pubblicazione  sul  sito
istituzionale dell'Azienda o Ente secondo le previsioni dell'art. 55,
comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs n. 165 del 2001. 
    12. In sede di prima applicazione del presente  CCNL,  il  codice
disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle  forme
di cui al comma 11, entro quindici giorni dalla data di  stipulazione
del CCNL e si applica dal quindicesimo  giorno  successivo  a  quello
della sua pubblicazione. 
 
                              Art. 67. 
 
     Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 
 
    1.  Fatta  salva  la  sospensione  cautelare  disposta  ai  sensi
dell'art. 55-quater, comma 3-bis del D.Lgs. n. 165/2001, l'Azienda  o
Ente, laddove riscontri la necessita' di  espletare  accertamenti  su
fatti addebitati al dipendente a titolo  di  infrazione  disciplinare
punibili con la sanzione non inferiore alla sospensione dal  servizio
e dalla retribuzione,  puo'  disporre,  nel  corso  del  procedimento
disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non
superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 
    2.  Quando  il  procedimento  disciplinare  si  conclude  con  la
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio  con  privazione
della retribuzione,  il  periodo  della  sospensione  cautelare  deve
essere computato nella sanzione, ferma restando la  privazione  della
retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 
    3. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso  quello
computato come sospensione dal servizio, e' valutabile  agli  effetti
dell'anzianita' di servizio. 
 
                              Art. 68. 
 
        Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 
 
    1. Il dipendente che sia  colpito  da  misura  restrittiva  della
liberta' personale e' sospeso d'ufficio dal servizio  con  privazione
della retribuzione  per  la  durata  dello  stato  di  detenzione  o,
comunque, dello stato restrittivo della liberta'. 
    2. Il dipendente puo' essere sospeso dal servizio, con privazione
della  retribuzione,  anche  nel  caso  in  cui  venga  sottoposto  a
procedimento penale che non comporti la  restrizione  della  liberta'
personale o questa sia comunque cessata,  qualora  l'Azienda  o  Ente
disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165  del  2001,  la
sospensione del procedimento disciplinare fino a  termine  di  quello
penale, ai sensi dell'art. 69 (Rapporto tra procedimento disciplinare
e procedimento penale). 
    3.  Resta  fermo  l'obbligo  di  sospensione  del  dipendente  in
presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8,  comma  1,
del D.Lgs. n. 235/2012. 
    4. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti  all'art.
3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la  disciplina
ivi stabilita. Per i medesimi delitti,  qualora  intervenga  condanna
anche  non  definitiva,  ancorche'  sia   concessa   la   sospensione
condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1,  della
citata legge n. 97 del 2001. 
    5. Nei casi indicati  ai  commi  precedenti,  si  applica  quanto
previsto dall'art. 55-ter del  D.Lgs.  n.  165/2001  e  dall'art.  69
(Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 
    6. Ove l'Azienda o Ente proceda all'applicazione  della  sanzione
di  cui  all'art.  66,  comma  9,  n.  2  (Codice  disciplinare),  la
sospensione del dipendente disposta ai sensi  del  presente  articolo
conserva  efficacia  solo  fino  alla  conclusione  del  procedimento
disciplinare.  Negli  altri  casi,  la   sospensione   dal   servizio
eventualmente  disposta  a  causa  di  procedimento  penale  conserva
efficacia, se non revocata, per un periodo  non  superiore  a  cinque
anni. Decorso tale termine, essa e'  revocata  ed  il  dipendente  e'
riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza  di  reati
che comportano l'applicazione dell'art.  66,  comma  9,  n.2  (Codice
disciplinare), l'Azienda o Ente ritenga che la permanenza in servizio
del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilita' della stessa
a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe  derivarle  da
parte dei cittadini e/o comunque,  per  ragioni  di  opportunita'  ed
operativita' dell'Azienda o Ente stesso. In  tal  caso,  puo'  essere
disposta, per i suddetti motivi, la  sospensione  dal  servizio,  che
sara'  sottoposta  a  revisione  con   cadenza   biennale.   Ove   il
procedimento  disciplinare  sia  stato  eventualmente  sospeso   fino
all'esito del procedimento penale, ai sensi  dell'art.  69  (Rapporto
tra  procedimento   disciplinare   e   procedimento   penale),   tale
sospensione puo'  essere  prorogata,  ferma  restando  in  ogni  caso
l'applicabilita' dell'art. 66, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare). 
    7. Al dipendente sospeso, ai sensi del  presente  articolo,  sono
corrisposti un'indennita' pari  al  50%  dello  stipendio  tabellare,
nonche'  gli  assegni  del  nucleo  familiare   e   la   retribuzione
individuale di anzianita', ove spettanti. 
    8. Nel caso di sentenza penale definitiva  di  assoluzione  o  di
proscioglimento, pronunciata con la formula «il fatto non sussiste» o
«l'imputato non lo ha  commesso»  oppure  «non  costituisce  illecito
penale» o altra formulazione analoga quanto corrisposto,  durante  il
periodo di sospensione  cautelare,  a  titolo  di  indennita'  verra'
conguagliato con quanto dovuto al  dipendente  se  fosse  rimasto  in
servizio, escluse le indennita' o i compensi connessi  alla  presenza
in servizio o  a  prestazioni  di  carattere  straordinario.  Ove  il
procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell'art. 69,  comma  2,
secondo   periodo   (Rapporto   tra   procedimento   disciplinare   e
procedimento penale), il conguaglio dovra' tener conto delle sanzioni
eventualmente applicate. 
    9. In tutti gli altri  casi  di  riattivazione  del  procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con
una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente
sospeso verra' conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio,
esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano
lo svolgimento della prestazione lavorativa,  nonche'  i  periodi  di
sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del
giudizio disciplinare riattivato. 
    10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 55-quater, comma  3-bis
del D.Lgs. n. 165/2001. 
 
                              Art. 69. 
 
    Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 
 
    1.  Nell'ipotesi  di  procedimento  disciplinare  che  abbia   ad
oggetto, in tutto o in parte, fatti in  relazione  ai  quali  procede
l'autorita'  giudiziaria,  trovano   applicazione   le   disposizioni
dell'art. 55-ter e quater del D.Lgs. n. 165 del 2001. 
    2. Nel caso  del  procedimento  disciplinare  sospeso,  ai  sensi
dell'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del  2001,  qualora  per  i  fatti
oggetto  del  procedimento  penale  intervenga  una  sentenza  penale
irrevocabile di assoluzione che riconosce che il «fatto non sussiste»
o che  «l'imputato  non  lo  ha  commesso»  oppure  «non  costituisce
illecito  penale»   o   altra   formulazione   analoga,   l'autorita'
disciplinare procedente,  nel  rispetto  delle  previsioni  dell'art.
55-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, riprende il procedimento
disciplinare ed adotta le determinazioni  conclusive,  applicando  le
disposizioni dell'art. 653, comma 1, del codice di procedura  penale.
In questa ipotesi, ove  nel  procedimento  disciplinare  sospeso,  al
dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi
sia stata  assoluzione,  siano  state  contestate  altre  violazioni,
oppure i fatti  contestati,  pur  non  costituendo  illecito  penale,
rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e
prosegue per dette infrazioni,  nei  tempi  e  secondo  le  modalita'
stabilite dall'art. 55-ter, comma 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001. 
    3. Se il procedimento disciplinare non sospeso  si  sia  concluso
con  l'irrogazione  della  sanzione  del  licenziamento,   ai   sensi
dell'art. 66, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), e  successivamente
il  procedimento  penale  sia  definito  con  una   sentenza   penale
irrevocabile  di  assoluzione,  che  riconosce  che  il  «fatto   non
sussiste»  o  che  «l'imputato  non  lo  ha  commesso»  oppure   «non
costituisce illecito penale» o altra  formulazione  analoga,  ove  il
medesimo procedimento sia riaperto e  si  concluda  con  un  atto  di
archiviazione, ai sensi e con le modalita' dell'art. 55-ter, comma 2,
del D.Lgs. n. 165 del 2001, il dipendente ha diritto dalla data della
sentenza  di  assoluzione  alla  riammissione  in   servizio   presso
l'Azienda o Ente, anche in soprannumero  nella  medesima  sede  o  in
altra, nella medesima  qualifica  e  con  decorrenza  dell'anzianita'
posseduta  all'atto  del  licenziamento.  Analoga  disciplina   trova
applicazione nel caso che l'assoluzione  del  dipendente  consegua  a
sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 
    4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente e'
reinquadrato, nella medesima categoria e posizione economica  in  cui
e' confluito  il  profilo  posseduto  al  momento  del  licenziamento
qualora sia intervenuta una nuova classificazione del  personale.  Il
dipendente riammesso ha diritto a tutti  gli  assegni  che  sarebbero
stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo  conto  anche
dell'eventuale  periodo  di  sospensione   antecedente   escluse   le
indennita' comunque legate alla  presenza  in  servizio  ovvero  alla
prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in
caso di premorienza per il coniuge o il  convivente  superstite  e  i
figli. 
    5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento
di cui al  comma  3,  siano  state  contestate  al  dipendente  altre
violazioni, ovvero nel caso in  cui  le  violazioni  siano  rilevanti
sotto profili diversi da quelli che hanno portato  al  licenziamento,
il procedimento disciplinare  viene  riaperto  secondo  la  normativa
vigente. 
 
                              Art. 70. 
 
              Determinazione concordata della sanzione 
 
    1. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari ed il dipendente, in
via conciliativa, possono procedere  alla  determinazione  concordata
della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per  i  quali
la legge  ed  il  contratto  collettivo  prevedono  la  sanzione  del
licenziamento, con o senza preavviso. 
    2. La sanzione concordemente determinata in esito alla  procedura
conciliativa di cui al comma 1 ha ad oggetto esclusivamente l'entita'
della sanzione stessa e non puo' essere di specie diversa  da  quella
prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l'infrazione  per
la quale si procede e non e' soggetta ad impugnazione. 
    3. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari o il dipendente puo'
proporre all'altra parte, l'attivazione della procedura  conciliativa
di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro  il  termine
dei cinque giorni successivi alla audizione  del  dipendente  per  il
contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2, del
D.Lgs. n. 165 del 2001. Dalla data  della  proposta  sono  sospesi  i
termini del procedimento disciplinare, di  cui  all'art.  55-bis  del
D.Lgs. n. 165 del 2001. La proposta dell'Ufficio per  i  procedimenti
disciplinari o del dipendente e tutti gli altri atti della  procedura
sono comunicati all'altra parte con le  modalita'  dell'art.  55-bis,
comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001. 
    4.  La  proposta  di  attivazione  deve  contenere  una  sommaria
prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio  e  la
proposta in ordine alla misura della sanzione  ritenuta  applicabile.
La mancata formulazione della proposta entro il  termine  di  cui  al
comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facolta' di  attivare
ulteriormente la procedura conciliativa. 
    5. La disponibilita' della controparte ad accettare la  procedura
conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni  successivi
al ricevimento della proposta, con  le  modalita'  dell'art.  55-bis,
comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Nel caso di mancata accettazione
entro il suddetto termine, da tale momento riprende  il  decorso  dei
termini del procedimento disciplinare, di  cui  all'art.  55-bis  del
D.Lgs. n. 165 del 2001. La mancata accettazione comporta la decadenza
delle parti dalla possibilita' di attivare ulteriormente la procedura
conciliativa. 
    6. Ove la proposta sia accettata, l'Ufficio  per  i  procedimenti
disciplinari convoca nei tre giorni  successivi  il  dipendente,  con
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un  rappresentante
dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce  o  conferisce
mandato. 
    7. Se la procedura  conciliativa  ha  esito  positivo,  l'accordo
raggiunto  e'  formalizzato  in  un  apposito  verbale   sottoscritto
dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari e dal  dipendente  e  la
sanzione concordata dalle parti, che non e' soggetta ad impugnazione,
puo' essere irrogata dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari. 
    8. In caso di esito negativo, questo sara' riportato in  apposito
verbale e la procedura  conciliativa  si  estingue,  con  conseguente
ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui
all'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. 
    9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi  entro
il termine di trenta giorni  dalla  contestazione  e  comunque  prima
dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta
la estinzione della procedura conciliativa eventualmente gia' avviata
ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza  delle  parti  dalla
facolta' di avvalersi ulteriormente della stessa. 
 
                              Art. 71. 
 
                    Decorrenza e disapplicazioni 
 
    1. Con l'entrata in vigore del presente capo ai  sensi  dell'art.
2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e  procedure
di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti
articoli: 
      articoli 28 del CCNL del 1° settembre 1995 e 11 del CCNL del 19
aprile 2004 «Obblighi del dipendente»; 
      articoli 29 del CCNL del 1° settembre 1995 e 12 del CCNL del 19
aprile 2004 «Sanzioni e procedure disciplinari»; 
      articoli 13 del CCNL del 19 aprile 2004 e 6  del  CCNL  del  10
aprile 2008 «Codice disciplinare»; 
      articoli 14 del CCNL del 19 aprile 2004 e 6  del  CCNL  del  10
aprile 2008 «Rapporto tra procedimento  disciplinare  e  procedimento
penale»; 
      art. 31 del CCNL del 1° settembre 1995  «Sospensione  cautelare
in corso di procedimento disciplinare»; 
      articoli 15 del CCNL del 19 aprile 2004 e 6  del  CCNL  del  10
aprile 2008 «Sospensione cautelare in caso di procedimento penale». 
      articoli 16 del CCNL del 19 aprile 2004 e 6  del  CCNL  del  10
aprile 2008 «Norme transitorie per i procedimenti disciplinari». 
 

Titolo VII
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

                              Art. 72. 
 
                        Termini di preavviso 
 
    1. In tutti i casi  in  cui  il  presente  contratto  prevede  la
risoluzione  del  rapporto  con  preavviso   o   con   corresponsione
dell'indennita' sostitutiva dello  stesso  i  relativi  termini  sono
fissati come segue: 
      a) due mesi per dipendenti con anzianita' di  servizio  fino  a
cinque anni; 
      b) tre mesi per dipendenti con anzianita' di  servizio  fino  a
dieci anni; 
      c) quattro mesi per dipendenti con anzianita' di servizio oltre
dieci anni. 
    2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma
1 sono ridotti alla meta'. 
    3. I termini di preavviso decorrono dal primo  o  dal  sedicesimo
giorno di ciascun mese. 
    4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza  l'osservanza
dei termini di cui ai commi 1 e 2 e' tenuta a corrispondere all'altra
parte un'indennita' pari all'importo della retribuzione spettante per
il periodo di mancato preavviso.  L'Azienda  o  Ente  ha  diritto  di
trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente,  un  importo
corrispondente alla retribuzione  per  il  periodo  di  preavviso  da
questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio  di  altre  azioni
dirette al recupero del credito. 
    5. E' in facolta' della parte  che  riceve  la  comunicazione  di
risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il  rapporto  stesso,
sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il  consenso
dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4. 
    6. L'assegnazione  delle  ferie  non  puo'  avvenire  durante  il
periodo di preavviso. 
    7. Il periodo di preavviso e' computato nell'anzianita'  a  tutti
gli effetti. 
    8. In caso di decesso del dipendente o a seguito di  accertamento
dell'inidoneita' assoluta dello stesso  ad  ogni  proficuo  servizio,
l'Azienda  o  Ente  corrisponde  agli  aventi  diritto   l'indennita'
sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del
c.c. nonche', ove consentito ai sensi dell'art. 33, comma 10 (Ferie e
recupero festivita' soppresse), una somma corrispondente ai giorni di
ferie maturati e non goduti. 
    9.  L'indennita'  sostitutiva  del  preavviso   deve   calcolarsi
computando la retribuzione fissa e  le  stesse  voci  di  trattamento
accessorio riconosciute nel  caso  di  ricovero  ospedaliero  di  cui
all'art. 42 (Assenze per malattia). 
 
                              Art. 73. 
 
             Cause di cessazione del rapporto di lavoro 
 
    1. La cessazione del rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato,
oltre che nei casi di risoluzione gia' disciplinati negli articoli 42
(Assenze  per  malattia),  44   (Infortuni   sul   lavoro,   malattie
professionali e infermita' dovute a causa di servizio) e  66  (Codice
disciplinare), ha luogo: 
      a) al  compimento  del  limite  di  eta'  o  al  raggiungimento
dell'anzianita' massima di servizio qualora tale seconda ipotesi  sia
espressamente prevista, come obbligatoria,  da  fonti  legislative  o
regolamentari applicabili nell'Azienda o Ente, ai sensi  delle  norme
di legge in vigore; 
      b) per dimissioni del dipendente; 
      c) per decesso del dipendente; 
      d) per perdita della cittadinanza, ove prevista quale requisito
per l'accesso; 
      e)  per  recesso  unilaterale  ai  sensi   dell'art.   72   del
decreto-legge n. 112/2008. 
    2. Nel caso di cui al  comma  1,  lett.  a),  non  e'  dovuto  il
preavviso in quanto la risoluzione del  rapporto  di  lavoro  avviene
automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal
primo giorno del mese successivo a  quello  di  compimento  dell'eta'
prevista.  L'Azienda  o   Ente   comunica   comunque   per   iscritto
l'intervenuta risoluzione del rapporto. 
    3. Nel caso di cui al comma 1, lett. b), il dipendente deve  dare
comunicazione scritta all'Azienda o Ente  rispettando  i  termini  di
preavviso. 
 
                              Art. 74. 
 
                    Decorrenza e disapplicazioni 
 
    1. Con l'entrata in vigore del presente capo ai  sensi  dell'art.
2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e  procedure
di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti
articoli: 
      art. 37 del CCNL del 1° settembre 1995 «Cause di cessazione del
rapporto di lavoro»; 
      art. 38 del CCNL del 1° settembre 1995 «Obblighi delle parti»; 
      art. 39 del CCNL del 1° settembre 1995 «Termini di preavviso». 
 

Titolo VIII
TRATTAMENTO ECONOMICO
Capo I
Struttura della retribuzione ed incrementi tabellari

                              Art. 75. 
 
                    Struttura della retribuzione 
 
    1. La struttura della  retribuzione  si  compone  delle  seguenti
voci: 
      a) trattamento economico iniziale costituito:  dallo  stipendio
tabellare iniziale, comprensivo dell'indennita' integrativa  speciale
conglobata ai sensi dell'art. 24, comma 3 del  CCNL  19  aprile  2004
(Stipendio  tabellare,  fasce  e  trattamento  economico   iniziale),
nonche' dalla misura  comune  dell'ex  indennita'  di  qualificazione
professionale dell'art. 30, comma 1, lett. a) del CCNL del  7  aprile
1999 (Trattamento economico  stipendiale  di  prima  applicazione)  e
dell'art. 2, comma 3, del CCNL 27 giugno 1996  (Rideterminazione  del
finanziamento  del  fondo  per  la  corresponsione  del   trattamento
accessorio legato alle posizioni di lavoro); 
      b) retribuzione individuale di anzianita'; 
      c) fascia  retributiva  superiore,  acquisita  per  effetto  di
progressione economica; 
      d) indennita' professionale specifica; 
      e) indennita' correlate alle condizioni di lavoro; 
      f)   premi   correlati   alla   performance   organizzativa   e
individuale; 
      g) compensi per lavoro straordinario; 
      h)  indennita'  d'incarico  di  cui  all'art.   20,   comma   3
(Trattamento economico accessorio degli incarichi) e l'indennita'  di
coordinamento ad  esaurimento  di  cui  all'art.  21  (Indennita'  di
coordinamento ad esaurimento). 
    2. Le voci di cui alle lettere  b)  e  c)  sono  corrisposte  ove
acquisite e le voci dalla lettera d), alla lettera h) ove spettanti. 
    2. Al personale e' anche corrisposto,  ove  spettante,  l'assegno
per il nucleo familiare ai sensi delle norme vigenti. 
 
                              Art. 76. 
 
                 Incrementi degli stipendi tabellari 
 
    1. Il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali  e
di sviluppo delle diverse categorie, come definito  dall'art.  6  del
CCNL del 31 luglio 2009, e' incrementato degli importi mensili lordi,
per tredici mensilita', indicati nella tabella A  con  le  decorrenze
ivi previste. 
    2. Gli importi annui dei trattamenti  economici  tabellari  delle
posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse  categorie  risultanti
dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure  e  con
le decorrenze stabilite dalla allegata tabella B. 
    3. A decorrere  dal  1°  maggio  2018,  l'indennita'  di  vacanza
contrattuale  riconosciuta  con  decorrenza  2010  cessa  di   essere
corrisposta come specifica voce  retributiva  ed  e'  conglobata  nel
trattamento economico di cui al comma 2, come indicato  nell'allegata
tabella C. 
 
                              Art. 77. 
 
                     Effetti dei nuovi stipendi 
 
    1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente
contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui
all'art. 76  (Incrementi  degli  stipendi  tabellari)  hanno  effetto
integralmente sulla tredicesima mensilita', sul compenso  per  lavoro
straordinario, sul trattamento di quiescenza  sull'indennita'  premio
di servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennita' di cui
all'art. 15, comma  7  del  CCNL  del  19  aprile  2004  (Sospensione
cautelare  in  caso   di   procedimento   penale),   sulle   ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui  contributi
di  riscatto.  Agli  effetti  dell'indennita'  premio  di   servizio,
dell'indennita' sostitutiva  di  preavviso  nonche'  quella  prevista
dall'art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti  maturati
alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 
    2. I benefici economici risultanti dalla  applicazione  dell'art.
76   (Incrementi   degli   stipendi   tabellari)   sono   corrisposti
integralmente alle scadenze e negli  importi  previsti  al  personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente contratto. 
 
                              Art. 78. 
 
                        Elemento perequativo 
 
    1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui
all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale  gia'
destinatario delle misure di cui  all'art.  1,  comma  12,  legge  23
dicembre 2014, n. 190,  nonche'  del  maggiore  impatto  sui  livelli
retributivi piu' bassi delle misure di  contenimento  della  dinamica
retributiva, e' riconosciuto al personale  individuato  nell'allegata
tabella D un elemento perequativo una  tantum,  corrisposto  su  base
mensile nelle misure indicate nella  medesima  tabella  D,  per  nove
mensilita', per il solo periodo 1° aprile 2018 - 31 dicembre 2018  in
relazione al servizio prestato in detto periodo. La frazione di  mese
superiore a quindici giorni da' luogo al  riconoscimento  dell'intero
rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni  di  mese  uguali  o
inferiori a quindici giorni e dei mesi nei quali non  e'  corrisposto
lo stipendio tabellare per aspettative o  congedi  non  retribuiti  o
altre  cause  di  interruzione  e   sospensione   della   prestazione
lavorativa. 
    2. L'elemento perequativo di cui al comma 1 non e' computato agli
effetti dell'articolo 77 comma 1, secondo periodo (Effetti dei  nuovi
stipendi) ed e'  corrisposto  con  cadenza  mensile,  analogamente  a
quanto previsto per lo stipendio tabellare,  per  il  periodo  ed  il
numero di mensilita' indicati al comma 1. 
    3. Per i lavoratori in part-time, l'importo e' riproporzionato in
relazione al loro  ridotto  orario  contrattuale.  Detto  importo  e'
analogamente riproporzionato  in  tutti  i  casi  di  interruzione  o
sospensione  della   prestazione   lavorativa   che   comportino   la
corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta. 
 
                              Art. 79. 
 
                    Decorrenza e disapplicazioni 
 
    1. Con l'entrata in vigore del presente capo ai  sensi  dell'art.
2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e  procedure
di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti
articoli fatti salvi gli  eventuali  espressi  richiami  nelle  nuove
norme del presente capo: 
      art. 30 del CCNL  del  7  aprile  1999  «Trattamento  economico
stipendiale  di  prima  applicazione»  fatto  salvo  quanto  previsto
all'art. 75, comma 1, lett. a) del presente CCNL; 
      art. 32 del CCNL del 7 aprile 1999, art.  2  del  CCNL  del  20
settembre 2001. II biennio economico, art. 24 del CCNL del 19  aprile
2004, art. 6 del CCNL del 31 luglio 2009 e relative tabelle A, B,  C,
D «Struttura della retribuzione e incrementi tabellari»; 
      art. 11  del  CCNL  del  31  luglio  2009  «Effetti  dei  nuovi
stipendi». 
 

Capo II
Fondi

                              Art. 80. 
 
               Fondo condizioni di lavoro e incarichi 
 
    1. A decorrere dall'anno  2018,  e'  istituito  il  nuovo  «Fondo
condizioni di lavoro e incarichi», finanziato, in prima  applicazione
dalle risorse indicate al comma 2. 
    2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono,  in  un  unico
importo, nei valori consolidatisi nell'anno  2017,  come  certificati
dal Collegio dei revisori: 
      a) le risorse del precedente «Fondo per i  compensi  di  lavoro
straordinario e per la remunerazione  di  particolari  condizioni  di
disagio, pericolo o danno»; 
      b)  le  seguenti  risorse  del   precedente   «Fondo   per   il
finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative,
del valore comune delle ex indennita' di qualificazione professionale
e dell'indennita' professionale specifica»: 
        b1)  risorse  destinate  alle  indennita'  di  funzione   dei
titolari di posizione organizzativa e delle funzioni di coordinamento
di cui agli articoli 36 del CCNL del 7 aprile 1999, 11 del  CCNL  del
20 settembre 2001 e 49 del CCNL integrativo  del  20  settembre  2001
(Misura dell'indennita' di funzione) e agli artt. 10 del CCNL del  20
settembre 2001 (II biennio), 5 del CCNL integrativo del 20  settembre
2001 e 4 del CCNL del 10 aprile 2008 (Coordinamento); 
        b2) risorse destinate alla corresponsione del  valore  comune
delle ex indennita' di  qualificazione  professionale  dell'art.  45,
commi 1 e 2 del CCNL 1° settembre 1995 (Indennita' di  qualificazione
professionale e valorizzazione delle responsabilita') e dell'art.  2,
comma 3, del CCNL 27 giugno 1996 (Rideterminazione del  finanziamento
del fondo per la corresponsione  del  trattamento  accessorio  legato
alle posizioni di lavoro); 
        b3) risorse  destinate  alla  corresponsione  dell'indennita'
professionale specifica di cui alla Tabella C del CCNL del  5  giugno
2006. 
    3. L'importo di cui al comma 2 e' stabilmente incrementato: 
      a) di un importo, su base annua,  pari  a  Euro  91,00  per  le
unita' di personale destinatarie del presente CCNL in  servizio  alla
data del 31 dicembre 2015, a decorrere  dal  31  dicembre  2018  e  a
valere dall'anno 2019; 
      b) delle risorse che saranno determinate, a  partire  dall'anno
2018, in applicazione dell'articolo 39, comma 4, lettere b)  e  d)  e
comma 8 del CCNL 7 aprile 1999  (Fondo  per  il  finanziamento  delle
fasce retributive, delle posizioni organizzative, del  valore  comune
delle ex indennita' di qualificazione professionale e dell'indennita'
professionale specifica),  nel  rispetto  delle  linee  di  indirizzo
emanate a livello regionale di cui all'art. 6, comma 1, lettere b)  e
c) (Confronto regionale); 
      c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di
anzianita' che non saranno piu' corrisposte al personale cessato  dal
servizio a partire dal 2018;  l'importo  confluisce  stabilmente  nel
Fondo dell'anno successivo alla cessazione  dal  servizio  in  misura
intera in ragione d'anno. 
    4. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato,
con importi  variabili  di  anno  in  anno  della  quota  di  risorse
trasferita, su base annuale, dal Fondo premialita' e fasce, ai  sensi
dell'art. 81, comma 6, lettera d) (Fondo premialita' e fasce). 
    5. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al  presente
articolo e del Fondo di cui all'art. 81 (Fondo premialita'  e  fasce)
deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art.  23,
comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. 
    6. Le risorse del Fondo di cui al  presente  articolo,  al  netto
delle  risorse  gia'  destinate  agli  incarichi   di   posizione   e
coordinamento relativi ad  annualita'  precedenti,  sono  annualmente
rese disponibili per i seguenti utilizzi: 
      a) compensi di lavoro straordinario di cui all'art. 31  (Lavoro
straordinario); 
      b) indennita' correlate alle condizioni di  lavoro  di  cui  al
Titolo  VIII,  capo  III  (Indennita')  secondo  la  disciplina   ivi
prevista; 
      c) indennita' d'incarico correlata agli incarichi funzionali di
cui all'art. 20, comma 3,  (Trattamento  economico  accessorio  degli
incarichi) e  indennita'  di  coordinamento  ad  esaurimento  di  cui
all'art. 21 (Indennita' di coordinamento ad esaurimento)  secondo  la
disciplina ivi stabilita; 
      d)  valore  comune  delle  ex  indennita'   di   qualificazione
professionale dell'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL  1°  settembre  1995
(Indennita' di qualificazione professionale  e  valorizzazione  delle
responsabilita') e dell'art. 2, comma 3,  del  CCNL  27  giugno  1996
(Rideterminazione del finanziamento del fondo per  la  corresponsione
del  trattamento  accessorio  legato  alle  posizioni  di  lavoro)  e
indennita' professionale specifica di cui alla Tabella C del CCNL del
5 giugno 2006 nei valori e secondo la disciplina dei previgenti CCNL. 
 
                              Art. 81. 
 
                      Fondo premialita' e fasce 
 
    1. A decorrere dall'anno  2018,  e'  istituito  il  nuovo  «Fondo
premialita'  e  fasce»,  finanziato,  in  prima  applicazione,  dalle
risorse indicate al comma 2. 
    2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1  confluiscono  in  un  unico
importo, nei valori consolidatisi nell'anno  2017,  come  certificati
dal Collegio dei revisori: 
      a)  le  risorse  destinate   al   finanziamento   delle   fasce
retributive del precedente Fondo per  il  finanziamento  delle  fasce
retributive, delle posizioni organizzative, del valore  comune  delle
ex  indennita'  di  qualificazione  professionale  e  dell'indennita'
professionale specifica; 
      b) le risorse stabili del precedente Fondo della  produttivita'
collettiva per il miglioramento dei servizi e  per  il  premio  della
qualita' delle prestazioni individuali. 
    3. L'importo di cui al comma 2 e' stabilmente incrementato: 
      a) di un importo calcolato in rapporto al  nuovo  valore  della
fasce attribuite che gravano sul fondo per effetto di quanto previsto
dall'art. 76 (Incremento degli stipendi tabellari); 
      b) delle risorse che saranno determinate, a  partire  dall'anno
2018, in applicazione dell'articolo 39, comma 4, lettere b)  e  d)  e
comma 8 del CCNL 7 aprile 1999  (Fondo  per  il  finanziamento  delle
fasce retributive, delle posizioni organizzative, del  valore  comune
delle ex indennita' di qualificazione professionale e dell'indennita'
professionale specifica),  nel  rispetto  delle  linee  di  indirizzo
emanate a livello regionale di cui all'art. 6, comma 1, lettere b)  e
c) (Confronto regionale); 
    4. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato,
con importi variabili di anno in anno: 
      a)  delle   risorse   non   consolidate   regionali   derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui  all'art.  38,  comma  4,
lettera b) e comma  5  del  CCNL  del  7  aprile  1999  (Fondo  della
produttivita' collettiva per il miglioramento dei servizi  e  per  il
premio della qualita' delle prestazioni individuali) come  modificato
dall'art. 33, comma 1, del CCNL del 19 aprile 2004  (Risorse  per  la
contrattazione integrativa), alle condizioni  e  con  i  vincoli  ivi
indicati, con destinazione alle finalita' di cui al comma 6,  lettere
a) e b), nel rispetto delle linee  di  indirizzo  emanate  a  livello
regionale ai sensi  dell'art.  6,  comma  1,  lettera  a)  (Confronto
regionale); 
      b) delle risorse derivanti dall'applicazione  dell'articolo  43
della legge n. 449/1997; 
      c)  della  quota  di  risparmi  conseguiti  e  certificati   in
attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5  e  6  del  decreto  legge  6
luglio 2011, n. 98; 
      d)  delle  risorse  derivanti  da  disposizioni  di  legge  che
prevedano specifici trattamenti economici in  favore  del  personale,
coerenti con le finalita'  del  presente  Fondo,  tra  cui  a  titolo
esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo  dall'art.
113, D.Lgs. n. 50/2016 e quelle di cui agli articoli 10, comma  4,  e
12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo
2000; 
      e) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA  del  personale
cessato dal servizio nel corso  dell'anno  precedente,  calcolati  in
misura pari alle mensilita' residue dopo la cessazione,  computandosi
a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni  di
mese superiori a quindici giorni. 
    5. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al  presente
articolo e del Fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e
incarichi) deve comunque  avvenire,  complessivamente,  nel  rispetto
dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017. 
    6. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo  -  al  netto
delle somme non utilizzabili, in quanto destinate alla copertura  dei
differenziali retributivi  del  personale  che  abbia  conseguito  la
progressione economica in anni precedenti,  nonche'  al  lordo  delle
medesime somme nuovamente utilizzabili  a  seguito  della  cessazione
dello stesso personale - sono  annualmente  rese  disponibili  per  i
seguenti utilizzi: 
      a) premi correlati alla performance organizzativa; 
      b) premi correlati alla performance individuale; 
      c)  attribuzione  selettiva  di  nuove  fasce   retributive   e
conseguente copertura  dei  relativi  differenziali  retributivi  con
risorse certe e stabili; 
      d) eventuale trasferimento di  risorse,  su  base  annuale,  al
«Fondo condizioni di lavoro e incarichi» di cui all'art. 80; 
      e) misure  di  welfare  integrativo  in  favore  del  personale
secondo la disciplina di cui all'art. 94 (Welfare integrativo); 
      f)  trattamenti  economici  accessori  previsti  da  specifiche
disposizioni di legge a valere esclusivamente sulle risorse di cui al
comma 4, lettera d). 
    7. Alle risorse rese  disponibili  ai  sensi  del  comma  6  sono
altresi' sommate eventuali risorse  residue,  relative  a  precedenti
annualita', del presente Fondo,  nonche'  del  «Fondo  condizioni  di
lavoro e incarichi», stanziate a bilancio e certificate dagli  organi
di  controllo,  qualora   non   sia   stato   possibile   utilizzarle
integralmente. 
 
                              Art. 82. 
 
               Differenziazione del premio individuale 
 
    1. Ai dipendenti che  conseguano  le  valutazioni  piu'  elevate,
secondo quanto previsto dal sistema  di  valutazione  dell'Azienda  o
Ente, e' attribuita una maggiorazione del premio individuale  di  cui
all'art. 81, comma 6, lettera b) (Fondo premialita' e fasce)  che  si
aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale  valutato
positivamente sulla base dei criteri selettivi. 
    2.  La  misura  di  detta  maggiorazione,  definita  in  sede  di
contrattazione integrativa, non potra' comunque essere  inferiore  al
30% del valore medio pro-capite dei  premi  attribuiti  al  personale
valutato positivamente ai sensi del comma 1. 
    3.   La   contrattazione    integrativa    definisce    altresi',
preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato,  a
cui tale maggiorazione puo' essere attribuita. 
 
                              Art. 83. 
 
  Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale 
 
    1. In sede di Organismo paritetico di cui all'art.  7,  le  parti
analizzano i  dati  sulle  assenze  del  personale,  anche  in  serie
storica, e ne valutano cause ed effetti. Nei casi in cui, in sede  di
analisi  dei  dati,  siano  rilevate  assenze  medie  che  presentino
significativi e non motivabili scostamenti rispetto  a  benchmark  di
settore pubblicati a livello nazionale ovvero siano osservate anomale
e  non  oggettivamente  motivabili  concentrazioni  di  assenze,   in
continuita' con le giornate festive e di  riposo  settimanale  e  nei
periodi in cui e'  piu'  elevata  la  domanda  di  servizi  da  parte
dell'utenza, sono proposte misure finalizzate a conseguire  obiettivi
di miglioramento. 
    2. Nei casi in  cui,  sulla  base  di  dati  consuntivi  rilevati
nell'anno successivo, non siano stati  conseguiti  gli  obiettivi  di
miglioramento di cui al comma 1 le risorse di cui all'art. 80,  comma
4 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) ed all'art.  81,  comma  4
(Fondo premialita' e fasce) non possono essere incrementate, rispetto
al loro ammontare riferito all'anno precedente; tale  limite  permane
anche  negli  anni  successivi,  fino  a  quando  gli  obiettivi   di
miglioramento  non  siano   stati   effettivamente   conseguiti.   La
contrattazione integrativa disciplina gli effetti del presente  comma
sulla premialita' individuale. 
 
                              Art. 84. 
 
    Risorse destinate agli obiettivi organizzativi ed individuali 
 
    1. Al fine di assicurare l'ottimale perseguimento degli obiettivi
organizzativi ed individuali, la contrattazione  integrativa  destina
la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 80, comma 4  (Fondo
condizioni di lavoro e incarichi) e di cui all'art. 81 comma 4 (Fondo
premialita'  e  fasce),  con  esclusione  di  quelle   derivanti   da
disposizioni  di  legge,  al  finanziamento  degli  istituti  di  cui
all'art. 81 (Fondo premialita' e fasce) e, specificamente,  ai  premi
di cui all'art. 81, comma 6, lettera b) (Fondo premialita'  e  fasce)
almeno il 30% di tali risorse. 
 
                              Art. 85. 
 
                    Decorrenza e disapplicazioni 
 
    1. La nuova disciplina sui fondi  di  cui  al  presente  capo,  a
decorrere dalla sua entrata in vigore ai sensi dell'art. 2, comma  2,
del  presente  CCNL  (Durata,  decorrenza,  tempi  e   procedure   di
applicazione  del  contratto),  sostituisce  integralmente  tutte  le
previgenti  discipline  in  materia  che  devono  pertanto  ritenersi
disapplicate fatte salve quelle espressamente richiamate nelle  nuove
norme del presente capo. 
 

Capo III
Indennita'

                              Art. 86. 
 
           Indennita' per particolari condizioni di lavoro 
 
    1. L'indennita' di pronta disponibilita', nella misura di € 20,66
lorde per ogni dodici ore, rimane regolata dall'art. 28 (Servizio  di
pronta disponibilita'). 
    2. L'indennita' di polizia giudiziaria nella misura lorda,  fissa
ed annua di € 723,04 compete al personale  cui  e'  stata  attribuita
dall'autorita' competente la qualifica  di  agente  od  ufficiale  di
polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in
relazione alle funzioni ispettive e di controllo  previste  dall'art.
27 del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n.
616. 
    3. Al personale dei ruoli sanitario e tecnico  appartenente  alle
categorie B, C e D ed operante in servizi articolati  su  tre  turni,
compete una indennita' giornaliera, pari a € 4,49.  Detta  indennita'
e' corrisposta purche' vi sia una effettiva rotazione  del  personale
nei tre turni, tale che nell'arco del  mese  si  evidenzi  un  numero
sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e
notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello  di  turni
adottato  nell'Azienda  o  Ente.   L'indennita'   non   puo'   essere
corrisposta nei giorni di assenza dal  servizio  a  qualsiasi  titolo
effettuata, salvo per i riposi compensativi. 
    4. Agli operatori di tutti i ruoli appartenenti alle categorie da
A a D,  addetti  agli  impianti  e  servizi  attivati  in  base  alla
programmazione  dell'Azienda  o  dell'Ente  per  almeno  dodici   ore
giornaliere ed effettivamente operanti su due turni per  la  ottimale
utilizzazione degli impianti stessi ovvero che siano operanti su  due
turni in corsia o in  struttura  protetta  anche  territoriale  o  in
servizi diagnostici, compete una  indennita'  giornaliera  pari  a  €
2,07. Detta indennita' e' corrisposta purche' vi  sia  una  effettiva
rotazione del personale su due turni, tale che nell'arco del mese  si
evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei  turni  svolti  di
mattina e pomeriggio ovverosia almeno pari al 30%.  L'indennita'  non
puo' essere corrisposta per  i  giorni  di  assenza  dal  servizio  a
qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi. 
    5. Agli operatori professionali di cui all'art. 44, comma  5  del
CCNL del 1° settembre 1995 (Indennita' per particolari condizioni  di
lavoro) che non effettuano i turni di cui ai commi 3 e 4  ma  operano
su  un  solo  turno  -  in  quanto  responsabili  dell'organizzazione
dell'assistenza   infermieristica   ed   alberghiera   dei    servizi
territoriali o dei servizi ospedalieri di diagnosi e cura  -  compete
un'indennita' mensile, lorda  di  €  25,82,  non  cumulabile  con  le
indennita' dei commi 3 e 4 ma solo con l'indennita' di cui  al  comma
6. 
    6. Al personale infermieristico competono, altresi', le  seguenti
indennita' per ogni giornata di effettivo servizio prestato: 
      a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13; 
      b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi  di  nefrologia  e
dialisi: 4,13; 
      c) nei servizi di malattie infettive e discipline  equipollenti
cosi' come individuati dal decreto ministeriale del 30 gennaio 1998 e
s.m.i.: € 5,16. 
    I  servizi  elencati  nel  presente   comma   sono   individuati,
nell'ambito del confronto regionale di cui all'art. 6, dalle  regioni
in  conformita'  alle  disposizioni  legislative  di   organizzazione
vigenti. 
    7. Al personale del ruolo sanitario appartenente  alle  categorie
B, C e D operanti su un solo turno, nelle terapie intensive  e  nelle
sale operatorie compete un'indennita' mensile, lorda di € 28,41,  non
cumulabile con le indennita' di cui ai  commi  3  e  4  ma  solo  con
l'indennita' del comma 6. 
    8. Al personale ausiliario  specializzato  ed  operatore  tecnico
addetto all'assistenza, appartenente rispettivamente alle categorie A
e B, assegnato ai  reparti  indicati  nel  comma  6,  lettera  c)  e'
corrisposta una indennita' giornaliera di € 1,03. 
    9. Agli operatori socio-sanitari assegnati  ai  reparti  indicati
nel comma  6,  lettere  a),  b)  e  c)  e'  corrisposta  l'indennita'
giornaliera di cui al comma 6. 
    10. Nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui all'art.  80
(Fondo condizioni di lavoro e incarichi)  nei  servizi  indicati  nel
comma  6,  possono  essere  individuati  altri  operatori  del  ruolo
sanitario, ai quali corrispondere l'indennita'  giornaliera  prevista
dal medesimo comma, limitatamente ai giorni in cui  abbiano  prestato
un intero turno lavorativo nei servizi di riferimento. 
    11. Le indennita' previste nei commi 6 e 8 non  sono  corrisposte
nei giorni di assenza dal servizio  a  qualsiasi  titolo  effettuata,
salvo per i riposi compensativi. 
    12. Al personale  dipendente,  anche  non  turnista,  che  svolga
l'orario ordinario di lavoro  durante  le  ore  notturne  spetta  una
indennita' nella misura unica uguale per tutti di €  2,74  lorde  per
ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6. 
    13. Per il servizio di  turno  prestato  per  il  giorno  festivo
compete un'indennita' di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono
di durata superiore alla meta' dell'orario di turno, ridotta a € 8,91
lorde se le prestazioni sono di durata pari o  inferiore  alla  meta'
dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore
del giorno festivo non puo' essere corrisposta a  ciascun  dipendente
piu' di un'indennita' festiva. Per turno notturno-festivo si  intende
quello che cade nel  periodo  compreso  tra  le  ore  22  del  giorno
prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore  22  del  giorno
festivo alle ore 6 del giorno successivo. 
    14. Le indennita' di cui al presente articolo sono cumulabili tra
di loro, fatto  salvo  quanto  previsto  dai  commi  5  e  7  e  sono
finanziate con il fondo di  cui  all'art.  80  (Fondo  condizioni  di
lavoro e incarichi). 
 
                              Art. 87. 
 
               Indennita' per l'assistenza domiciliare 
 
    1. Al personale del ruolo sanitario e ai collaboratori assistenti
sociali(ivi inclusi gli esperti - poi senior ai  sensi  dell'art.  15
(Modifica della denominazione dei profili di «esperto»), nonche' agli
ausiliari specializzati addetti ai servizi socio assistenziali,  agli
operatori tecnici addetti all'assistenza  e/o  agli  operatori  socio
sanitari, dipendenti dall'Azienda o Ente che espletano in via diretta
le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente compete  una
indennita' giornaliera - nella misura sottoindicata - per ogni giorno
di servizio prestato: 
      a) Personale appartenente alla categoria A o B iniziale: € 2,58
lordi; 
      b) Personale appartenente alla categoria B,  livello  economico
Bs, C e D, ivi compreso il livello economico Ds: € 5,16 lordi; 
    2. L'indennita' non e' corrisposta  nei  giorni  di  assenza  dal
sevizio a qualsiasi  titolo  effettuata  o  quando  giornalmente  non
vengano erogate prestazioni ed e' cumulabile con le altre  indennita'
per particolari condizioni di lavoro ove spettanti. Essa compete, con
le stesse modalita', anche al personale  saltuariamente  chiamato  ad
effettuare prestazioni giornaliere  per  il  servizio  di  assistenza
domiciliare limitatamente alle  giornate  in  cui  viene  erogata  la
prestazione. 
    3. L'indennita', alla cui corresponsione si provvede con il fondo
di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi), entra  a
far parte della nozione di retribuzione globale di fatto  annuale  di
cui all'art. 37, comma 2, lettera d)  del  CCNL  integrativo  del  20
settembre 2001 (Retribuzione e sue definizioni). 
 
                              Art. 88. 
 
                           Indennita' SERT 
 
    1.  Al   personale   addetto   ai   SERT   in   via   permanente,
indipendentemente  dal   ruolo   di   appartenenza,   e'   confermata
l'attribuzione di una  indennita'  giornaliera  per  ogni  giorno  di
servizio prestato nella misura sottoindicata: 
      a) Personale appartenente alla categoria A o B iniziale: € 1,03
lordi; 
      b) Personale appartenente alla categoria B,  livello  economico
Bs, C e D, ivi compreso il livello economico Ds: € 5,16 lordi. 
    2. L'indennita' non e' corrisposta  nei  giorni  di  assenza  dal
servizio a qualsiasi titolo effettuata ed e' cumulabile con le  altre
indennita' per particolari condizioni di lavoro ove  spettanti.  Essa
compete anche al  personale  saltuariamente  chiamato  ad  effettuare
prestazioni giornaliere presso il SERT limitatamente alle giornate in
cui viene erogata la prestazione. 
    3. L'indennita', alla cui corresponsione si provvede con il fondo
di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi), entra  a
far parte della nozione di retribuzione globale di fatto  annuale  di
cui all'art. 37, comma 2, lettera d)  del  CCNL  integrativo  del  20
settembre 2001 (Retribuzione e sue definizioni). 
 
                              Art. 89. 
 
Indennita' professionale specifica del personale del ruolo  sanitario
               della categoria B, livello economico BS 
 
    1. Per gli infermieri generici e  psichiatrici  con  un  anno  di
corso e' prevista, al punto 8 della tabella C del CCNL del  5  giugno
2006, un'indennita' professionale specifica  determinata  nel  valore
annuo lordo in € 764,36. Per le puericultrici e' prevista, al punto 7
della  medesima  tabella,   un'indennita'   professionale   specifica
determinata nel valore annuo lordo di € 640,41. 
    2.  Per  i  masso-fisioterapisti  e  massaggiatori  e'   prevista
un'indennita' professionale specifica del valore  annuo  lordo  di  €
516,46 di cui al punto 6 della suddetta tabella. 
    3. L'indennita' professionale compete al  personale  destinatario
del presente articolo anche in caso di gia' avvenuto  passaggio  alla
categoria C ai sensi dell'art. 18, comma 5, del CCNL  del  19  aprile
2004 (Profili) come previsto ai punti 9), 10) e 11) della  tabella  C
del CCNL del 5 giugno 2006. 
    4. Alla corresponsione dell'indennita' professionale specifica di
cui al presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art.  80
(Fondo condizioni di lavoro e incarichi). 
 
                              Art. 90. 
 
Indennita' professionale specifica spettante al personale  del  ruolo
  sanitario  -  profili   di   infermiere,   infermiere   pediatrico,
  assistente sanitario e  ostetrica  ed  ex  operatore  professionale
  dirigente - destinatari del passaggio dalla posizione D a Ds 
 
    1. Resta confermato che al personale collaboratore  professionale
sanitario - profilo di infermiere, infermiere pediatrico,  assistente
sanitario e ostetrica nel passaggio dalla posizione D alla  posizione
Ds, e' mantenuta anche  l'indennita'  professionale  specifica  di  €
433,82 in godimento e prevista al punto 15, lettera a)  di  cui  alla
tabella C del CCNL del 5 giugno 2006. 
    2. L'indennita' professionale specifica, prevista,  al  punto  16
lettera a) di cui alla tabella C del CCNL del 5 giugno 2006,  per  il
personale collaboratore professionale sanitario esperto - poi  senior
ai sensi dell'art. 15 (Modifica della denominazione  dei  profili  di
«esperto») - ex  operatore  professionale  dirigente,  e'  pari  a  €
433,82. Detta indennita' e' confermata nella  medesima  misura  anche
per il personale collaboratore sanitario  esperto  -  poi  senior  ai
sensi dell'art. 15  (Modifica  della  denominazione  dei  profili  di
«esperto») - profilo di infermiere, infermiere pediatrico, assistente
sanitario e ostetrica come previsto allo stesso punto 16  lettera  a)
della medesima tabella. 
    3. Alla corresponsione dell'indennita' professionale specifica di
cui al presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art.  80
(Fondo condizioni di lavoro e incarichi). 
 
                              Art. 91. 
 
              Altre indennita' professionali specifiche 
 
    1. Si conferma che l'indennita'  professionale  specifica  spetta
altresi' ai seguenti profili: 
      Ausiliario  specializzato  (ex   ausiliario   socio   sanitario
specializzato) come previsto al punto 2 della tabella C del CCNL  del
5 giugno 2006; 
      Operatore tecnico coordinatore ai sensi dell'art. 18, comma  6,
del CCNL del 19 aprile 2004 e come previsto al punto 5 della  tabella
C del CCNL del 5 giugno 2006. 
    2. In merito al rischio radiologico, si  conferma  l'art.  5  del
CCNL 20 settembre 2001,  biennio  economico  2000-2001.  L'indennita'
professionale specifica ivi prevista spetta ai tecnici di  radiologia
medica (ivi inclusi gli esperti poi  senior  ai  sensi  dell'art.  15
(Modifica della denominazione dei profili di «esperto»)) nella misura
prevista ai punti 15 lettera b) e 16 lettera b) della tabella  C  del
CCNL del 5 giugno 2006. 
    3. Alla  corresponsione  delle  indennita'  di  cui  al  presente
articolo  si  provvede  con  il  fondo  di  cui  all'art.  80  (Fondo
condizioni di lavoro e incarichi). 
 
                              Art. 92. 
 
                      Indennita' di bilinguismo 
 
    1. E' confermata l'indennita' di bilinguismo, nelle misure di cui
all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987. 
    2. Al personale in servizio nelle Aziende  e  negli  Enti  aventi
sede nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta e  nelle
province autonome di Trento e Bolzano, nonche' nelle altre Regioni  a
statuto speciale in cui  vige  istituzionalmente,  con  carattere  di
obbligatorieta', il sistema del bilinguismo e' confermata  l'apposita
indennita' di bilinguismo,  collegata  alla  professionalita',  nella
stessa misura e con le stesse modalita'  previste  per  il  personale
della Regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige. 
    3. La presente disciplina produce effetti qualora l'istituto  non
risulti disciplinato da disposizioni speciali. 
    4.  Alla  corresponsione  dell'indennita'  di  cui  al   presente
articolo  si  provvede  con  il  fondo  di  cui  all'art.  80  (Fondo
condizioni di lavoro e incarichi). 
 
                              Art. 93. 
 
                    Decorrenza e disapplicazioni 
 
    1. Con l'entrata in vigore del presente capo ai  sensi  dell'art.
2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e  procedure
di applicazione del contratto), cessano pertanto di avere efficacia i
seguenti articoli: 
      articoli 44 del CCNL del 1° settembre 1995 e 41 del CCNL del  7
aprile 1999 «Indennita' per particolari condizioni di  lavoro»  fatto
salvo  quanto  previsto  all'art.  86,  comma  5,   (Indennita'   per
particolari condizioni di lavoro); 
      art. 25 del CCNL del  19  aprile  2004  «Indennita'  per  turni
notturni e festivi»; 
      art.  26  del  CCNL  del  19  aprile   2004   «Indennita'   per
l'assistenza domiciliare»; 
      art. 27 del CCNL del 19 aprile 2004 «Indennita' SERT»; 
      art. 28 del CCNL del 19 aprile 2004 «Indennita'  del  personale
del ruolo sanitario della categoria B, livello economico BS»; 
      art. 7  del  CCNL  del  5  giugno  2006  «Indennita'  specifica
spettante al personale del ruolo sanitario - profili  di  infermiere,
infermiere  pediatrico,  assistente  sanitario  e  ostetrica  ed   ex
operatore professionale dirigente - destinatari del  passaggio  dalla
posizione D a Ds» fatta salva la Tabella C  del  CCNL  del  5  giugno
2006; 
      art.  41  del  CCNL   integrativo   del   20   settembre   2001
«Bilinguismo». 
 

Titolo IX
ISTITUTI NORMO-ECONOMICI

                              Art. 94. 
 
                         Welfare integrativo 
 
    1. Le Aziende ed Enti disciplinano,  in  sede  di  contrattazione
integrativa di cui all'art. 8,  comma  5  (Contrattazione  collettiva
integrativa: tempi e procedure), la concessione di benefici di natura
assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: 
      a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi  e
rimborsi); 
      b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; 
      c) contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con
finalita' sociale; 
      d) prestiti a favore di dipendenti in difficolta'  ad  accedere
ai canali ordinari del  credito  bancario  o  che  si  trovino  nella
necessita' di affrontare spese non differibili; 
      e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate  dal
Servizio sanitario nazionale. 
    2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui  al  presente
articolo sono sostenuti mediante utilizzo di quota  parte  del  Fondo
premialita' e fasce. 
 
                              Art. 95. 
 
                      Trattamento di trasferta 
 
    1.  Al  personale  comandato  a  prestare  la  propria  attivita'
lavorativa  in  localita'  diversa  dalla  dimora  abituale  o  dalla
ordinaria sede di servizio, oltre alla normale retribuzione, compete: 
      a) il rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute  per  i
viaggi  in  ferrovia,  aereo,  nave  ed  altri  mezzi  di   trasporto
extraurbani, nel limite del costo del  biglietto;  per  i  viaggi  in
aereo la classe di rimborso e' quella «economica»; 
      b) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto  urbano  o,
nei casi preventivamente individuati ed  autorizzati  dall'Azienda  o
Ente, dei taxi; 
      c) per le trasferte  di  durata  superiore  a  dodici  ore,  il
rimborso della spesa sostenuta per il  pernottamento  in  un  albergo
fino a quattro stelle e della spesa per i due pasti giornalieri,  nel
limite di complessivi € 44,26; 
      d) per le trasferte di durata non inferiore a otto ore e fino a
dodici ore, il rimborso per un pasto nel limite di € 22,26; 
      e) per le trasferte continuative nella  medesima  localita'  di
durata non inferiore a trenta giorni, rimborso  della  spesa  per  il
pernottamento  in  residenza  turistico  alberghiera   di   categoria
corrispondente  a  quella  ammessa  per  l'albergo,  purche'  risulti
economicamente  piu'  conveniente  rispetto  al  costo  medio   della
categoria consentita nella medesima localita', ai sensi della lettera
c). 
      f) il compenso per  lavoro  straordinario,  in  presenza  delle
relative autorizzazioni, nel caso che  l'attivita'  lavorativa  nella
sede della trasferta si protragga per un tempo superiore  al  normale
orario di lavoro previsto per la giornata, considerando, a tal  fine,
solo il tempo effettivamente lavorato, fatto  salvo  quanto  previsto
dai commi 2 e 3. 
    2. Solo nel caso degli autisti si considera attivita'  lavorativa
anche il tempo occorrente per il viaggio e quello  impiegato  per  la
sorveglianza e custodia del mezzo. 
    3. Le Aziende ed Enti individuano, con gli atti di cui  al  comma
6, le attivita' svolte in particolarissime situazioni operative  che,
in considerazione dell'impossibilita' di fruire durante le trasferte,
del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi  di
ristorazione, comportano la corresponsione della somma forfetaria  di
€ 25,82 lordi giornalieri, in luogo dei rimborsi di cui al  comma  1.
Per le Aziende ed Enti interessati, le suddette attivita',  a  titolo
esemplificativo, sono cosi' individuate: 
      a) attivita' di protezione civile  nelle  situazioni  di  prima
urgenza; 
      b) assistenza ed accompagnamento di pazienti ed infermi durante
il trasporto di emergenza od in particolari condizioni di sicurezza; 
      c) interventi in zone particolarmente disagiate  quali  lagune,
fiumi, boschi e selve; 
      d) attivita' che comportino imbarchi brevi su unita'; 
      e) attivita' di controllo,  di  rilevazione,  di  collaudo,  di
vigilanza, di verifica ed ispettiva, sanitaria, di tutela del lavoro,
di tutela dell'ambiente, del territorio e del  patrimonio  culturale,
di tutela della salute, di repressione frodi e similari; 
      f) attivita' di assistenza sociale. 
    4. Il dipendente inviato  in  trasferta  ai  sensi  del  presente
articolo ha diritto ad una anticipazione non  inferiore  al  75%  del
trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta. 
    5. Le  Aziende  ed  Enti,  con  gli  atti  di  cui  al  comma  6,
stabiliscono le condizioni per il rimborso delle  spese  relative  al
trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per
l'espletamento dell'incarico affidato. 
    6. Le Aziende ed Enti stabiliscono, con  gli  atti  previsti  dai
rispettivi  ordinamenti  ed  in  funzione  delle   proprie   esigenze
organizzative, la disciplina  della  trasferta  per  gli  aspetti  di
dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in tale
sede, anche la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative
modalita' procedurali, nonche' quanto previsto dai commi 3 e 5. 
    7. Per quanto non previsto dai precedenti commi,  il  trattamento
di trasferta ivi compreso quello relativo alle  missioni  all'estero,
rimane disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti. 
    8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si  fa  fronte  nei
limiti delle risorse gia' previste nei bilanci delle singole  Aziende
ed Enti per tale specifica finalita'. 
 
                              Art. 96. 
 
                    Decorrenza e disapplicazioni 
 
    1. Con l'entrata in vigore del presente capo ai  sensi  dell'art.
2, comma 2 del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi  e  procedure
di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti
articoli: 
      art. 44 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 «Trattamento
di trasferta». E' tuttavia confermata la disapplicazione degli  artt.
43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e  18  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990. 
 

Titolo X
DISPOSIZIONI FINALI

                              Art. 97. 
 
            Informazione sul Fondo pensione complementare 
 
    1.  Al  fine  di  una  consapevole  ed  informata  adesione   dei
dipendenti alla previdenza complementare  negoziale,  le  Aziende  ed
Enti forniscono adeguate informazioni  al  proprio  personale,  anche
mediante iniziative  formative,  in  merito  al  Fondo  negoziale  di
previdenza complementare Perseo-Sirio, ove possibile con il  supporto
professionale della struttura del predetto Fondo. 
 
                              Art. 98. 
 
    Disapplicazione disposizioni particolari dei precedenti CCNL 
 
    1. Con l'entrata in vigore del presente CCNL ai  sensi  dell'art.
2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e  procedure
di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti
articoli: 
      art. 50, comma 1, del CCNL integrativo del  20  settembre  2001
«Norma speciale per le A.R.P.A.»; 
      art. 51 del CCNL integrativo del 20 settembre  2001  «Procedure
di conciliazione ed arbitrato»; 
      art. 42 del CCNL del 7 aprile 1999 e art. 13, commi 1, 2,  3  e
5, del CCNL del 20 settembre 2001 «Previdenza complementare»; 
      art. 47, commi 1,  2,  4  e  5  del  CCNL  integrativo  del  20
settembre 2001  «Modalita'  di  applicazione  di  benefici  economici
previsti da discipline speciali»; 
      art. 7 del CCNL del 20 settembre 2001 -  II  biennio  economico
«Finalita' e campo di applicazione delle risorse aggiuntive»; 
      art. 8 del CCNL del 20 settembre 2001 -  II  biennio  economico
«Utilizzazione delle risorse aggiuntive  per  il  ruolo  sanitario  e
tecnico profilo di assistente sociale» fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 23 (Indennita' di coordinamento ad esaurimento),  comma  2,
del presente CCNL; 
      Tabella G del CCNL del 20 settembre 2001 - II biennio economico
«Determinazioni degli assegni personali a seguito  di  un  incremento
annuo di L. 2.588.000 per gli ex C (pari a L. 2.803.580 con il  rateo
di tredicesima)». 
 
                              Art. 99. 
 
                              Conferme 
 
    1. Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL  concernenti  le
Aziende e gli Enti del presente comparto della Sanita'  continuano  a
trovare applicazione, in quanto non  espressamente  disapplicate  dal
presente   CCNL   negli   articoli   appositamente   riferiti    alle
disapplicazioni  o  in  quanto  compatibili   con   le   disposizioni
legislative vigenti nonche' con le previsioni del presente CCNL. 
 
                              Art. 100. 
 
                      Disposizioni particolari 
 
    1. Avendo a riferimento il personale  trasferito  a  seguito  del
riordino funzionale di  cui  alla  legge  n.  56/2014,  l'assegno  ad
personam riconosciuto ai sensi delle  disposizioni  speciali  di  cui
all'art. 1, comma 800 della legge n. 205/2017, non  e'  riassorbibile
con  riferimento  agli  incrementi   della   retribuzione   tabellare
derivanti dal presente CCNL. 

Tabella A 
 
Incrementi mensili dello stipendio tabellare 
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilita' 
 
 
 Posizione    Dal 1.1.2016      Rideterminato        Rideterminato 
 economica                      dal 1.1.2017(1 )     dal 1.4.2018(2 ) 
 -------------------------------------------------------------------- 
    DS6            10,60             32,10                 90,80 
 -------------------------------------------------------------------- 
    DS5            10,20             30,80                 87,20 
 -------------------------------------------------------------------- 
    DS4             9,90             29,90                 84,60 
 -------------------------------------------------------------------- 
    DS3             9,60             29,00                 82,10 
 -------------------------------------------------------------------- 
    DS2             9,20             27,90                 79,00 
 -------------------------------------------------------------------- 
    DS1             8,90             26,90                 76,10 
 -------------------------------------------------------------------- 
    DS              8,50             25,90                 73,20 
 -------------------------------------------------------------------- 
    D6              9,60             29,10                 82,40 
 -------------------------------------------------------------------- 
    D5              9,30             28,10                 79,50 
 -------------------------------------------------------------------- 
    D4              9,00             27,30                 77,20 
 -------------------------------------------------------------------- 
    D3              8,70             26,50                 74,90 
 -------------------------------------------------------------------- 
    D2              8,50             25,70                 72,60 
 -------------------------------------------------------------------- 
    D1              8,20             24,90                 70,40 
 -------------------------------------------------------------------- 
    D               7,90             24,00                 67,90 
 -------------------------------------------------------------------- 
    C5              8,90             26,80                 75,80 
 -------------------------------------------------------------------- 
    C4              8,40             25,60                 72,30 
 -------------------------------------------------------------------- 
    C3              8,10             24,40                 69,00 
 -------------------------------------------------------------------- 
    C2              7,80             23,60                 66,70 
 -------------------------------------------------------------------- 
    C1              7,50             22,80                 64,50 
 -------------------------------------------------------------------- 
    C               7,30             22,10                 62,50 
 -------------------------------------------------------------------- 
    BS5             7,60             23,10                 65,40 
 -------------------------------------------------------------------- 
    BS4             7,40             22,40                 63,30 
 -------------------------------------------------------------------- 
    BS3             7,20             21,60                 61,20 
 -------------------------------------------------------------------- 
    BS2             7,00             21,20                 60,00 
 -------------------------------------------------------------------- 
    BS1             6,80             20,60                 58,30 
 -------------------------------------------------------------------- 
    BS              6,60             20,00                 56,50 
 -------------------------------------------------------------------- 
    B5              7,20             21,70                 61,30 
 -------------------------------------------------------------------- 
    B4              7,00             21,20                 60,00 
 -------------------------------------------------------------------- 
    B3              6,90             20,80                 58,80 
 -------------------------------------------------------------------- 
    B2              6,70             20,40                 57,80 
 -------------------------------------------------------------------- 
    B1              6,60             19,80                 56,10 
 -------------------------------------------------------------------- 
    B               6,40             19,30                 54,60 
 -------------------------------------------------------------------- 
    A5              6,50             19,80                 55,90 
 -------------------------------------------------------------------- 
    A4              6,40             19,40                 55,00 
 -------------------------------------------------------------------- 
    A3              6,30             19,10                 54,10 
 -------------------------------------------------------------------- 
    A2              6,20             18,80                 53,20 
 -------------------------------------------------------------------- 
    A1              6,10             18,30                 51,90 
 -------------------------------------------------------------------- 
    A               5,90             17,80                 50,50 
 -------------------------------------------------------------------- 
 
 -------- 
  (1) Il  valore  a  decorrere  dal  1.1.2017  comprende  ed  assorbe
 l'incremento corrisposto dal 1.1.2016. 
 
 -------- 
  (2) Il  valore  a  decorrere  dal  1.4.2018  comprende  ed  assorbe
 l'incremento corrisposto dal 1.1.2017. 
    

Tabella B

Nuovi valori del trattamento economico costituito
da stipendio tabellare, valore comune della ex indennita'
di qualificazione professionale e fasce retributive
Valori in Euro per 12 mensilita' cui aggiungere la 13^ mensilita'


Posizione    Dal 1.1.2016      Dal 1.1.2017          Dal 1.4.2018
economica
---------------------------------------------------------------------
   DS6        29.677,38          29.935,38             30.639,78
---------------------------------------------------------------------
   DS5        28.502,62          28.749,82             29.426,62
---------------------------------------------------------------------
   DS4        27.646,05          27.886,05             28.542,45
---------------------------------------------------------------------
   DS3        26.823,58          27.056,38             27.693,58
---------------------------------------------------------------------
   DS2        25.831,55          26.055,95             26.669,15
---------------------------------------------------------------------
   DS1        24.868,04          25.084,04             25.674,44
---------------------------------------------------------------------
   DS         23.928,66          24.137,46             24.705,06
---------------------------------------------------------------------
   D6         26.915,50          27.149,50             27.789,10
---------------------------------------------------------------------
   D5         25.976,03          26.201,63             26.818,43
---------------------------------------------------------------------
   D4         25.218,72          25.438,32             26.037,12
---------------------------------------------------------------------
   D3         24.477,19          24.690,79             25.271,59
---------------------------------------------------------------------
   D2         23.742,76          23.949,16             24.511,96
---------------------------------------------------------------------
   D1         23.001,47          23.201,87             23.747,87
---------------------------------------------------------------------
   D          22.188,68          22.381,88             22.908,68
---------------------------------------------------------------------
   C5         24.778,42          24.993,22             25.581,22
---------------------------------------------------------------------
   C4         23.635,05          23.841,45             24.401,85
---------------------------------------------------------------------
   C3         22.546,52          22.742,12             23.277,32
---------------------------------------------------------------------
   C2         21.805,11          21.994,71             22.511,91
---------------------------------------------------------------------
   C1         21.069,48          21.253,08             21.753,48
---------------------------------------------------------------------
   C          20.435,78          20.613,38             21.098,18
---------------------------------------------------------------------
   BS5        21.364,12          21.550,12             22.057,72
---------------------------------------------------------------------
   BS4        20.678,49          20.858,49             21.349,29
---------------------------------------------------------------------
   BS3        20.015,18          20.187,98             20.663,18
---------------------------------------------------------------------
   BS2        19.613,30          19.783,70             20.249,30
---------------------------------------------------------------------
   BS1        19.050,18          19.215,78             19.668,18
---------------------------------------------------------------------
   BS         18.473,04          18.633,84             19.071,84
---------------------------------------------------------------------
   B5         20.020,27          20.194,27             20.669,47
---------------------------------------------------------------------
   B4         19.611,43          19.781,83             20.247,43
---------------------------------------------------------------------
   B3         19.212,15          19.378,95             19.834,95
---------------------------------------------------------------------
   B2         18.874,88          19.039,28             19.488,08
---------------------------------------------------------------------
   B1         18.342,06          18.500,46             18.936,06
---------------------------------------------------------------------
   B          17.828,99          17.983,79             18.407,39
---------------------------------------------------------------------
   A5         18.278,36          18.437,96             18.871,16
---------------------------------------------------------------------
   A4         17.970,09          18.126,09             18.553,29
---------------------------------------------------------------------
   A3         17.666,90          17.820,50             18.240,50
---------------------------------------------------------------------
   A2         17.401,47          17.552,67             17.965,47
---------------------------------------------------------------------
   A1         16.956,47          17.102,87             17.506,07
---------------------------------------------------------------------
   A          16.498,57          16.641,37             17.033,77
---------------------------------------------------------------------

    
    

Tabella C

Conglobamento dell'IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare
e nelle fasce retributive
Valori in Euro per 12 mensilita' cui aggiungere la 13^ mensilita'


Posizione      Nuovo trattamento          IVC             Trattamento
economica         economico           dal 1.7.2010         economico
                dal 1.4.2018                             dal 1.5.2018
---------------------------------------------------------------------
   DS6            30.639,78             221,64            30.861,42
---------------------------------------------------------------------
   DS5            29.426,62             212,88            29.639,50
---------------------------------------------------------------------
   DS4            28.542,45             206,40            28.748,85
---------------------------------------------------------------------
   DS3            27.693,58             200,28            27.893,86
---------------------------------------------------------------------
   DS2            26.669,15             192,96            26.862,11
---------------------------------------------------------------------
   DS1            25.674,44             185,76            25.860,20
---------------------------------------------------------------------
   DS             24.705,06             178,68            24.883,74
---------------------------------------------------------------------
   D6             27.789,10             201,00            27.990,10
---------------------------------------------------------------------
   D5             26.818,43             194,04            27.012,47
---------------------------------------------------------------------
   D4             26.037,12             188,28            26.225,40
---------------------------------------------------------------------
   D3             25.271,59             182,76            25.454,35
---------------------------------------------------------------------
   D2             24.511,96             177,36            24.689,32
---------------------------------------------------------------------
   D1             23.747,87             171,72            23.919,59
---------------------------------------------------------------------
   D              22.908,68             165,72            23.074,40
---------------------------------------------------------------------
   C5             25.581,22             185,04            25.766,26
---------------------------------------------------------------------
   C4             24.401,85             176,52            24.578,37
---------------------------------------------------------------------
   C3             23.277,32             168,36            23.445,68
---------------------------------------------------------------------
   C2             22.511,91             162,84            22.674,75
---------------------------------------------------------------------
   C1             21.753,48             157,32            21.910,80
---------------------------------------------------------------------
   C              21.098,18             152,64            21.250,82
---------------------------------------------------------------------
   BS5            22.057,72             159,60            22.217,32
---------------------------------------------------------------------
   BS4            21.349,29             154,44            21.503,73
---------------------------------------------------------------------
   BS3            20.663,18             149,52            20.812,70
---------------------------------------------------------------------
   BS2            20.249,30             146,52            20.395,82
---------------------------------------------------------------------
   BS1            19.668,18             142,32            19.810,50
---------------------------------------------------------------------
   BS             19.071,84             138,00            19.209,84
---------------------------------------------------------------------
   B5             20.669,47             149,52            20.818,99
---------------------------------------------------------------------
   B4             20.247,43             146,40            20.393,83
---------------------------------------------------------------------
   B3             19.834,95             143,52            19.978,47
---------------------------------------------------------------------
   B2             19.488,08             141,00            19.629,08
---------------------------------------------------------------------
   B1             18.936,06             136,92            19.072,98
---------------------------------------------------------------------
   B              18.407,39             133,20            18.540,59
---------------------------------------------------------------------
   A5             18.871,16             136,56            19.007,72
---------------------------------------------------------------------
   A4             18.553,29             134,16            18.687,45
---------------------------------------------------------------------
   A3             18.240,50             131,88            18.372,38
---------------------------------------------------------------------
   A2             17.965,47             129,96            18.095,43
---------------------------------------------------------------------
   A1             17.506,07             126,60            17.632,67
---------------------------------------------------------------------
   A              17.033,77             123,24            17.157,01
---------------------------------------------------------------------

    
    

Tabella D

Elemento perequativo
Valori in Euro mensili da corrispondere nel periodo
1-4-2018 / 31-12-2018


Posizione                                          Dal 1.4.2018
economica
---------------------------------------------------------------------
   DS6                                                 4,00
---------------------------------------------------------------------
   DS5                                                 4,00
---------------------------------------------------------------------
   DS4                                                 6,00
---------------------------------------------------------------------
   DS3                                                 5,00
---------------------------------------------------------------------
   DS2                                                 8,00
---------------------------------------------------------------------
   DS1                                                11,00
---------------------------------------------------------------------
   DS                                                 14,00
---------------------------------------------------------------------
   D6                                                  9,00
---------------------------------------------------------------------
   D5                                                 12,00
---------------------------------------------------------------------
   D4                                                 10,00
---------------------------------------------------------------------
   D3                                                 12,00
---------------------------------------------------------------------
   D2                                                 14,00
---------------------------------------------------------------------
   D1                                                 17,00
---------------------------------------------------------------------
   D                                                  19,00
---------------------------------------------------------------------
   C5                                                 11,00
---------------------------------------------------------------------
   C4                                                 15,00
---------------------------------------------------------------------
   C3                                                 18,00
---------------------------------------------------------------------
   C2                                                 20,00
---------------------------------------------------------------------
   C1                                                 20,00
---------------------------------------------------------------------
   C                                                  22,00
---------------------------------------------------------------------
   BS5                                                19,00
---------------------------------------------------------------------
   BS4                                                21,00
---------------------------------------------------------------------
   BS3                                                23,00
---------------------------------------------------------------------
   BS2                                                24,00
---------------------------------------------------------------------
   BS1                                                26,00
---------------------------------------------------------------------
   BS                                                 26,00
---------------------------------------------------------------------
   B5                                                 23,00
---------------------------------------------------------------------
   B4                                                 24,00
---------------------------------------------------------------------
   B3                                                 23,00
---------------------------------------------------------------------
   B2                                                 24,00
---------------------------------------------------------------------
   B1                                                 26,00
---------------------------------------------------------------------
   B                                                  26,00
---------------------------------------------------------------------
   A5                                                 25,00
---------------------------------------------------------------------
   A4                                                 26,00
---------------------------------------------------------------------
   A3                                                 27,00
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   A2                                                 28,00
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   A1                                                 29,00
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   A                                                  30,00
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                    Dichiarazione congiunta n. 1 
 
    In relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma  11  (Ferie  e
recupero festivita' soppresse), le parti si danno reciprocamente atto
che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art.
5, comma 8, del decreto-legge n. 95 convertito nella legge n. 135 del
2012 (MEF -  Dip.  Ragioneria  generale  Stato  prot.  77389  del  14
settembre 2012 e prot. 94806 del 9  novembre  2012  -  Dip.  Funzione
pubblica prot. 32937 del 6 agosto 2012 e prot. 40033  dell'8  ottobre
2012), all'atto della cessazione del servizio  le  ferie  non  fruite
sono monetizzabili solo nei casi in cui  l'impossibilita'  di  fruire
delle ferie non e' imputabile  o  riconducibile  al  dipendente  come
nelle ipotesi di decesso,  malattia  e  infortunio,  risoluzione  del
rapporto di lavoro per  inidoneita'  fisica  permanente  e  assoluta,
congedo obbligatorio per maternita' o paternita'. 
 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 2 
 
    Al fine di incentivare l'adozione di misure  per  la  prevenzione
delle  molestie  sessuali  e  per  la  tutela  della  dignita'  delle
lavoratrici e dei lavoratori, le parti auspicano l'adozione, da parte
degli  enti,  di  codici  di  comportamento  relativi  alle  molestie
sessuali nei luoghi di lavoro, tenendo anche conto delle  indicazioni
gia' fornite  con  il  codice  tipo  in  materia,  allegato  al  CCNL
integrativo del 20  settembre  2001  (Art.  48  «Codice  di  condotta
relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro»). 
 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 3 
 
    In relazione agli incrementi del Fondo  condizioni  di  lavoro  e
incarichi e del Fondo premialita' e fasce,  rispettivamente  previsti
dall'art. 80, comma 3, lettera a) e dall'art. 81,  comma  3,  lettera
a), le parti  ritengono  concordemente  che  gli  stessi,  in  quanto
derivanti da risorse  finanziarie  definite  a  livello  nazionale  e
previste nei quadri di finanza pubblica, non  siano  assoggettati  ai
limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti. 
 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 4 
 
    Le parti, nella redazione delle  norme  contrattuali  in  materia
disciplinare,  hanno  ritenuto  utile,  per   favorire   la   massima
conoscenza e chiarezza, fra i dipendenti, di una  cosi'  rilevante  e
delicata materia, inserire vari riferimenti alle norme di legge. Tali
riferimenti,   avendo   finalita'    meramente    ricognitive,    non
costituiscono interventi contrattuali innovativi o modificativi sulle
prescrizioni di legge. 
 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 5 
 
    Le  parti  si  danno  reciprocamente  atto  che  le   conclusioni
contrattuali raggiunte realizzano  un  delicato  equilibrio  fra  gli
interessi delle parti, in funzione  delle  disponibilita'  economiche
complessivamente stanziate anche  in  funzione  della  necessita'  di
determinare un equilibrio nell'insieme delle conclusioni contrattuali
del settore pubblico. 
    Per questo  motivo  si  conviene  che  qualora  i  contenuti  del
Contratto  dell'area  della  Dirigenza  medica  e  sanitaria  fossero
incoerenti con quanto sopra affermato e determinassero  significativi
scostamenti negli istituti contrattuali comuni e affini, ivi compresi
gli effetti di ricaduta sul  personale  del  comparto  dell'attivita'
libero  professionale  intra-moenia,  esse   si   incontreranno   per
armonizzarle con quelle del presente contratto. 
 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 6 
 
    Le parti prendono atto  positivamente  del  pronunciamento  della
Corte dei conti Sezione autonomie  (Sezione  delle  autonomie.  n.  6
/SEZAUT/2018/QMIG) che, in relazione alle dichiarazioni gia' espresse
dalle parti nella dichiarazione congiunta n. 1 allegata alla  Ipotesi
di CCNL sottoscritta in data 21  febbraio  2018,  chiarisce  che  gli
incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non soggetti  ai
limiti dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.

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