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Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n.
270
(in 2° Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., del 11 luglio, n. 160)
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il
triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del
Servizio sanitario nazionale.
Preambolo Il Presidente della
Repubblica: Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 29 marzo
1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 348; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18
aprile 1987 (registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1987, atti di
Governo, registro n. 64, foglio n. 27) con il quale al prof. Livio
Paladin, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la
funzione pubblica: Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5
marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei
comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro
sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 10febbraio 1986, n. 13, contenente norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12
della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al
triennio 1985-1987; Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1987); Visto il decreto-legge 29 aprile 1987, n.
163; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 1987, con la quale, respinte o ritenute
inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali
dissezienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa, è
stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987
riguardante il comparto del personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5
marzo 1986, n. 68, comprensiva dell'ipotesi di accordo relativa all'area
negoziale per la professionalità medica di cui ai commi 5 e 8 del citato
art. 6, raggiunta in data 8 aprile 1987 fra la delegazione di parte
pubblica composta come previsto da citato art. 6 e le confederazioni
sindacali CGIL, CISL, UIL, CISNAL, CIDA, CISAL, CISAS, CONFEDIR, CONFSAL,
USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti e le
organizzazioni sindacali AUPI, SNABI, SINAFO, CONFILL/SANITÀ,
CONFAIL/FAILEL, CONSAL/SNAO, CASIL/SANITÀ nonché le organizzazioni
sindacali CUMI/ANFUP, ANAAO/SIMP, AMPO, FIMED, CIMO, AAROI, ANMDO, AIPAC,
SUMI, SNVDEL, SNAMI, SNR; accordo cui ha aderito, in data 14 aprile 1987,
la organizzazione sindacale CILDI (Confederazione italiana lavoratori
democratici indipendenti) non partecipante alle trattative; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6
maggio 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93,
concernente l'approvazione della nuova ipotesi di accordo sottoscritto in
data 5 maggio 1987 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali
trattanti in precedenza indicate nonché il recepimento e l'emanazione
delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale
per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale dipendente
del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, comprensivo dell'accordo
relativo all'area negoziale per la professionalità medica di cui ai commi
5 e 8 del citato art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5
marzo 1986, n. 68; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i
Ministri del tesoro, della sanità, del bilancio e della programmazione
economica, del lavoro e della previdenza sociale; Emana il seguente
decreto:
Titolo primo DISPOSIZIONE GENERALE ACCORDI
DECENTRATI Capo I
Articolo 1 Campo di applicazione e
durata.
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, si applicano
a tutto il personale di ruolo e non di ruolo, dipendente dagli enti
individuati nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5
marzo 1986, n. 68, e si riferiscono al periodo 10 gennaio 1985-31 dicembre
1987. 2. Gli effetti giuridici decorrono dal 10 gennaio 1985 e quelli
economici dal 10 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno
1988.
Capo II Articolo 2 Materie di
contrattazione decentrata. 1. Nell'ambito della disciplina di cui
all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 13, e di quella del presente
decreto, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le
modalità generali ed i tempi di attuazione concernenti le seguenti
materie: l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua
programmazione ai fini del miglioramento dei servizi
assistenziali; l'individuazione dei posti di pianta organica necessari
sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale
nonchè i piani di assunzione di personale; l'individuazione dei
contingenti di posti di pianta organica per i quali si renda possibile
l'utilizzazione di rapporti di lavoro part-time; le proposte in ordine
ai processi di innovazioni tecnologiche; le condizioni ambientali, la
qualità del lavoro e i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei
piani di lavoro; i processi di mobilità compresi quelli derivanti da
situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici,
nonchè la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di
processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica
dei servizi e degli uffici; la struttura degli orari di lavoro (turni,
articolazione, reperibilità, permessi), nonchè le modalità di accertamento
del loro rispetto; l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in
cui le esigenze di servizio richiedono di derogare al limite massimo
previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario; i piani ed i
programmi volti ad incrementare la produttività, loro verifica e le
incentivazioni connesse; l'aggiornamento professionale, la
qualificazione e la riqualificazione del personale; le "pari
opportunità"; i programmi di informatizzazione delle procedure e della
destinazione delle risorse nonchè del loro utilizzo; la predisposizione
di norme atte a regolamentare le attività culturali e ricreative; le
altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dal
presente decreto. 2. Ad essi si dà esecuzione ai sensi dell'art. 14
della legge 29 marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli
ordinamenti degli enti di cui all'art. 1.
Articolo
3 Livelli di contrattazione. 1. Le parti individuano i seguenti
livelli di contrattazione decentrata: a) - Regionale, che
riguarda: l'attuazione dei criteri in base ai quali definire le piante
organiche nonchè i criteri per la formazione dei piani di assunzione di
personale; la formazione dei programmi di occupazione; la verifica
dell'applicazione delle norme sulla mobilità compresa quella derivante da
situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli
organici; la predisposizione dei programmi di aggiornamento,
qualificazione e riqualificazione professionale del personale; la
predisposizione dei programmi di informatizzazione delle procedure e della
destinazione delle risorse, nonchè del loro utilizzo; i piani e i
programmi volti ad incrementare la produttività, loro verifica ed
incentivazioni connesse; la definizione di criteri attinenti le
modalità di riparto degli incentivi alla produttività; la
predisposizione di norme atte a regolamentare le attività culturali e
ricreative; le pari opportunità; le altre materie specificamente e
tassativamente indicate nel presente decreto; b) - Locale, alla quale
competono tutti gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e, in
particolare: la proposta per l'individuazione della dotazione dei posti
di pianta organica necessari e degli esuberi - anche in dipendenza di
processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica
ed, infine, dei posti già esistenti da trasformare, in adeguamento alle
reali esigenze di servizio, sulla base degli standards stabiliti a livello
nazionale e regionale; l'individuazione di criteri attuativi
dell'orario di lavoro e dei diversi tipi di rapporto di lavoro (part-time
ecc.) nonchè le modalità di accertamento del suo rispetto sulla base di
quanto stabilito dal presente decreto; i carichi di lavoro in funzione
degli obiettivi e dei piani di lavoro; l'individuazione di criteri per
stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedano di derogare al
limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro
straordinario; l'attuazione dei criteri per l'identificazione delle
unità operative in cui applicare l'istituto della pronta disponibilità,
per la programmazione e l'articolazione della stessa e per la
individuazione delle figure professionali necessarie; la verifica
dell'applicazione dei criteri attinenti la modalità di riparto degli
incentivi alla produttività; le proposte in ordine ai processi di
innovazioni tecnologiche; la verifica dell'applicazione delle misure di
igiene, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro; le altre
materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente
decreto. 2. Gli accordi decentrati debbono essere attivati entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Gli
accordi di cui sopra non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei
limiti previsti dal presente decreto.
Articolo
4 Composizione delle delegazioni. 1. A livello di contrattazione
regionale la delegazione trattante è costituita: a) per la parte
pubblica dalle seguenti rappresentanze: della
regione; dell'Associazione nazionale comuni italiani per i comuni e i
loro consorzi; dell'Unione nazionale comunità montane per le comunità
montane; degli altri enti di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva
competenza; b) per le organizzazioni sindacali, una delegazione
composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria
dell'accordo recepito dal presente decreto, che abbia adottato codici di
autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dalle
confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. 2. La
delegazione di parte pubblica è presieduta dal presidente della regione o
da un suo delegato. 3. A livello di contrattazione decentrata per
singolo ente, la delegazione trattante è costituita: dal titolare del
potere di rappresentanza dell'ente o da un suo delegato; da una
rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e/o tenuti
all'applicazione dell'accordo decentrato; da una delegazione composta
da rappresentanti territoriali e/o aziendali di ciascuna organizzazione
sindacale, come sopra indicata.
Titolo
secondo RAPPORTO DI LAVORO Capo I Articolo 5 Assunzione per
chiamata diretta. 1. L'assunzione in ruolo per chiamata diretta deve
essere effettuata con le modalità e procedure previste dall'art. 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, per le figure del comparto sanitario per le
quali non è richiesto il titolo professionale in base alle vigenti
disposizioni. (I commi 2, 3 e 4 non sono stati ammessi al "visto" della
Corte dei conti).
Articolo 6 (Il presente articolo
non è stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).
Articolo 7 (Il presente articolo non è stato ammesso al
"visto" della Corte dei conti).
Articolo 8 (Il
presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei
conti).
Articolo 9 (Il presente articolo non è
stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).
Articolo 10 (Il presente articolo non è stato ammesso al
"visto" della Corte dei conti).
Articolo
11 Progetti finalizzati. 1. In attuazione di quanto previsto
dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986,
n. 13, gli enti di cui all'art. 1, per esigenze di carattere specifico
finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di
quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, sentite
le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente
decreto, potranno predisporre appositi progetti finalizzati di durata non
superiore ad un anno che conterranno la precisa indicazione del personale
occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e
degli obiettivi da perseguire. 2. I settori di intervento sono
individuati a titolo di riferimento, nelle seguenti
attività: prevenzione e cura delle tossico-dipendenze; prevenzione,
cura e riabilitazione di handicaps fisici o di portatori di disturbi
psichici; prevenzione e cura di anziani non
autosufficienti; prevenzione nei luoghi di lavoro. 3. I predetti
progetti saranno finanziati ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 23
ottobre 1985, n. 595. 4. I progetti finalizzati saranno attuati, in
parte con personale già in servizio, ed in parte con personale reclutato
con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalità
ed alle condizioni che saranno stabilite dalla emananda legge richiamata
al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1986, n. 13.
Articolo 12 Profili
professionali. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, sarà istituita entro un mese dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione paritetica
per l'individuazione e descrizione dei profili professionali in relazione
all'organizzazione del lavoro nelle specifiche realtà dei diversi enti ed
amministrazioni, di cui all'art. 1, al fine del completamento
dell'ordinamento previsto dal presente decreto, della omogeneizzazione e
della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali e per quelle
emergenti anche a seguito delle innovazioni tecnologiche. 2. I lavori
della commissione dovranno concludersi entro quattro mesi dalla sua
istituzione con apposite articolate proposizioni, finalizzate anche
all'attuazione del principio dell'ordinamento per profili professionali,
che saranno approvate con apposito decreto del Presidente della
Repubblica. 3. Le identificazioni dei suddetti profili professionali
avranno valore per il prossimo triennio contrattuale.
Articolo 13 Commissione paritetica. 1. Presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sarà
istituita entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, una commissione paritetica con il compito di elaborare
proposte: per l'individuazione e la descrizione del profilo
professionale della dirigenza; per la riorganizzazione dei servizi
amministrativi delle unità sanitarie locali, da effettuarsi da ciascuna
regione, tenendo conto della complessità dell'organizzazione, della
quantità delle risorse umane, strumentali e finanziarie, della misura ed
importanza istituzionale, economica e sociale dei servizi erogati; per
la regolamentazione e per la disciplina delle attribuzioni dell'ufficio di
direzione in attuazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; per la regolamentazione del rogito
in forma pubblica amministrativa dei contratti di fornitura di beni e
servizi e per la relativa riscossione e ripartizione dei relativi
proventi. 2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro sei
mesi dalla sua istituzione.
Articolo 14 Normativa
concorsuale. 1. Saranno adottati i necessari provvedimenti tendenti ad
introdurre la riserva dei posti nei concorsi pubblici banditi dagli enti a
favore dei dipendenti stessi.
Titolo
terzo ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Capo I Articolo 15 Turni di
servizio ed organizzazione del lavoro. 1. L'organizzazione del lavoro
deve rispondere alle esigenze dell'utenza del Servizio sanitario
nazionale. Deve tendere, pertanto, ad accrescere la qualità e la
produttività dei servizi ed all'utilizzazione completa delle
strutture. 2. In linea con tale indirizzo in sede di contrattazione
decentrata saranno previste modalità di articolazione dell'orario di
lavoro che dovranno rispondere ai seguenti criteri: a) utilizzazione in
maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una
gestione mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli
organici e dei carichi di lavoro; b) orario continuato, laddove le
esigenze richiedano la presenza nell'arco delle dodici o ventiquattro
ore; c) orario articolato al di fuori delle previsioni di cui alla
lettera b) per consentire una migliore utilizzazione del personale; d)
ricorso al lavoro straordinario nei casi assolutamente eccezionali in base
ai carichi di lavoro e, comunque, per periodi predeterminati nel limite
del monte ore di cui all'art. 17. 3. La programmazione e
l'articolazione dell'orario di lavoro dovranno comunque garantire
l'erogazione dei servizi nelle ore pomeridiane e sino alle ore 18, fatta
salva la possibilità di anticipare o posticipare il suddetto orario per
alcuni servizi, presidi, uffici, etc. da individuare in sede di
contrattazione decentrata, sulla base di riscontri obiettivi delle
effettive esigenze degli utenti. 4. Il personale è tenuto a svolgere la
propria attività nell'ambito del complesso dei presidi, servizi, uffici
dell'ente, nel rispetto dei diritti e dei doveri propri di ciascuna
posizione funzionale e profilo professionale. 5. Il lavoro deve essere
organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare delle
èquipes e la responsabilità di ogni operatore nell'assolvimento dei propri
compiti istituzionali. 6. L'articolazione degli orari ed i turni di
servizio saranno definiti dall'ufficio di direzione della unità sanitaria
locale o dall'organo corrispondente negli altri enti di cui all'art. 1,
d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate, su proposta del
responsabile del servizio o del presidio multizonale.
Articolo 16 Orario di lavoro. 1. In esecuzione dell'accordo
intercompartimentale recepito con decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 1986, n. 13, la riduzione dell'orario di lavoro avverrà con le
seguenti cadenze temporali: da ore 38 ad ore 37 settimanali con decorrenza
dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto; da ore 37 ad ore 36 settimanali con decorrenza 31
dicembre 1987. 2. La riduzione delle ore comporta la revisione
dell'organizzazione del lavoro e delle piante organiche sulla base dei
parametri stabiliti a livello nazionale e regionale. 3. L'orario di
lavoro settimanale è articolato su sei o cinque giornate. 4. I
procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei per tutti i
dipendenti devono essere costituiti da mezzi obiettivi di controllo. 5.
Nei casi in cui il dipendente debba prestare servizio in più sedi
appartenenti allo stesso o ad altro ente, il tempo normale di percorrenza
tra l'una e l'altra sede si computa nell'orario di servizio con le
procedure assicurative previste dalla legge.
Articolo
17 Lavoro straordinario. 1. Il lavoro straordinario non può essere
utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. 2. Le
prestazioni di lavoro straordinario hanno, pertanto, carattere
eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono
essere preventivamente autorizzate. 3. Dette prestazioni non possono
superare il limite massimo individuale di 80 ore annue. 4. Gli enti,
per comprovate ed improcrastinabili esigenze di servizio, d'intesa con le
organizzazioni sindacali, possono autorizzare prestazioni di lavoro
straordinario per particolari e definite funzioni, posizioni di lavoro o
settori di attività in deroga al limite di cui al precedente comma fino ad
un massimo di 150 ore annue. 5. Il lavoro straordinario può, a
richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio
essere compensato con riposi sostitutivi. 6. Non sono compresi nel
tetto di cui al comma 3 le ore di straordinario prestate nei seguenti
casi: richiamo in servizio per pronta disponibilità, comando per esigenze
di servizio, partecipazione e riunioni di organi collegiali e commissioni
di concorso. 7. La partecipazione a commissioni di concorso del
servizio sanitario nazionale deve essere retribuita, se effettuata al di
fuori del normale orario di lavoro, quale lavoro straordinario, con le
modalità di cui al comma precedente, nella sola ipotesi in cui leggi
regionali non prevedano specifici compensi. 8. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la misura oraria dei compensi per lavoro
straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro
ordinario calcolata convenzionalmente, dividendo per 175 i seguenti
elementi retributivi: stipendio tabellare base iniziale di livello in
godimento; indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel
mese di dicembre dell'anno precedente; rateo di tredicesima mensilità
delle due precedenti voci. 9. La maggiorazione di cui al comma 8 è pari
al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario
prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6
del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno
festivo. 10. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel sesto
comma è ridotto a 156.
Articolo 18 Servizio di
pronta disponibilità. 1. Il servizio di pronta disponibilità è
caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo
per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile
dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale. 2. Il
comitato di gestione della unità sanitaria locale è l'organo
corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti sono tenuti a definire
all'inizio di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto, un piano per affrontare le
situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili
professionali necessari per l'organizzazione dei servizi e dei
presidi. 3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità
esclusivamente i dipendenti in servizio presso unità operative con
attività continua e, solo sulla base del piano di cui al comma precedente
il personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali
(1). 4. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando
di norma personale della stessa unità operativa. 5. Nel caso in cui la
pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo
senza riduzione del debito orario settimanale. 6. Il servizio di pronta
disponibilità va di norma limitato ai periodi notturni e festivi, ha
durata di 12 ore e dà diritto ad una indennità nella misura di L. 33.600
per ogni 12 ore. 7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili
solo per le giornate festive. 8. Qualora il turno sia articolato in
orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta
proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. 9.
L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere comunque
durata inferiore alle quattro ore. 10. In caso di chiamata l'attività
prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con
recupero orario. 11. Di regola non potranno essere previste per ciascun
dipendente più di 6 pronte disponibilità nel mese. 12. E' vietata la
pronta disponibilità alle seguenti figure professionali, eccetto coloro
che svolgono la loro attività nei comparti operatori e nelle strutture di
emergenza: a) tutte le figure del ruolo amministrativo; b) tutte le
figure professionali del ruolo professionale ad eccezione
dell'ingegnere; c) ruolo tecnico; agente tecnico; ausiliario
socio-sanitario; ausiliario socio-sanitario
specializzato; assistente sociale; analista centro elaborazione
dati, statistici, sociologi; d) ruolo sanitario: capo
sala; terapista della riabilitazione; psicologi. 13. Alle
seguenti figure professionali è consentita la pronta disponibilità per
eccezionali esigenze da funzionalità della
struttura: farmacisti; operatori tecnici; operatori tecnici
coordinatori; infermieri generici; dirigenti di servizi
infermieristici. 14. Alle altre figure professionali è consentita la
pronta disponibilità in relazione alle esigenze ordinarie di servizio ed
alla connessa organizzazione del lavoro. 15. Dal 31 dicembre 1987, in
relazione a quanto sopra, i turni di pronta disponibilità debbono
diminuire complessivamente del 15% in ragione d'anno rispetto a quelli
effettuati nell'anno 1986. 16. Gli aumenti rispetto alle precedenti
misure decorrono dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 29 ottobre 1987, n.
253]
Capo II Articolo 19 Mobilità. 1. La
mobilità del personale, quale fattore indispensabile dell'organizzazione
del lavoro e presupposto della funzionalità di gestione dei servizi,
favorisce l'esplicazione della professionalità nell'ambito delle diverse
strutture, concorrendo alla formazione permanente e polivalente degli
operatori. 2. Vengono, pertanto, individuate, ai sensi dell'art. 3,
primo comma, punto 9), della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo
1983, n. 93, e dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1986, n. 13, le seguenti forme di mobilità: a) la mobilità
nell'ambito dell'ente; b) la mobilità tra enti della stessa
regione; c) la mobilità tra enti di regioni diverse; d) la mobilità
tra enti di diverso comparto. 3. La mobilità del personale è disposta
esclusivamente nell'ambito delle funzioni proprie della posizione
funzionale, profilo professionale e, ove previsto della disciplina di
appartenenza dell'interessato.
Articolo 20 Mobilità
nell'ambito dell'ente. 1. L'istituto della mobilità, all'interno
dell'ente, concerne l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del
personale in presidio o servizio ubicato in località diversa da quella
della sede di assegnazione. 2. Rientra nel potere organizzatorio
dell'ente e non è, pertanto, soggetta alle procedure di cui alle
successive lettere A) e B) l'utilizzazione del personale nell'ambito di
presidi, servizi, uffici ecc., situati a non oltre 10 km dalla località
sede di assegnazione. 3. La mobilità interna si distingue in mobilità
di urgenza e ordinaria e viene attuata secondo le procedure di cui alle
successive lettere A) e B). A) Mobilità d'urgenza; 1) nei casi in
cui, nell'ambito dell'ente sia necessario soddisfare le esigenze
funzionali dei servizi, a seguito di eventi contingenti e non prevedibili,
l'utilizzazione provvisoria dei dipendenti in servizio, presidio e ufficio
diverso da quello di assegnazione è effettuata limitatamente al perdurare
delle situazioni predette; 2) tale utilizzazione è disposta, con atto
motivato, dall'ufficio di direzione della unità sanitaria locale o
dall'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e non può
superare il limite massimo di un mese nell'anno solare; 3) la mobilità
di urgenza presuppone l'utilizzo di tutto il personale di uguale ruolo,
posizione funzionale, profilo professionale e disciplina ove prevista,
ferma restando la necessità di assicurare, in via prioritaria, la
funzionalità dell'unità operativa di provenienza; 4) al personale
interessato spetta l'indennità di missione prevista dalla normativa
vigente, se e in quanto dovuta. B) Mobilità ordinaria nell'ambito
dell'ente: 1) gli enti, prima di procedere alla copertura dei posti
vacanti secondo le vigenti disposizioni, a domanda degli interessati,
possono disporre misure di mobilità ordinaria interna e nel rispetto dei
seguenti criteri: adeguata e tempestiva informazione sulla
disponibilità dei posti da ricoprire mediante mobilità del
personale; compilazione di graduatorie per le richieste di
trasferimento sulla base dei titoli posseduti, dell'anzianità di servizio,
della situazione familiare e della residenza anagrafica; 2) le
graduatorie sono formate da apposite commissioni paritetiche nominate dal
comitato di gestione della unità sanitaria locale, o dall'organo
corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa a livello
regionale o locale con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
recepito nel presente decreto; 3) i titoli posseduti sono valutati in
conformità dei criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di
assunzione; 4) la determinazione dei punteggi per la formazione delle
graduatorie va effettuata tenendo presente che si possono
attribuire: per l'anzianità di servizio massimo punti 15; per la
situazione personale e familiare, anche in relazione a documentate
situazioni di particolare rilevanza sociale, massimo punti 15; per la
residenza anagrafica massimo punti 15; per i titoli posseduti massimo
punti 15; per un totale complessivo di massimo 60 punti. 4. Gli
enti, per motivare esigenze di servizio, possono disporre misure di
mobilità interna del personale, d'ufficio, sulla base di criteri da
definirsi negli accordi decentrati a livello locale. 5. Nei confronti
del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali la
mobilità ordinaria può essere effettuata esclusivamente a domanda degli
interessati. 6. La mobilità di cui al comma precedente, ferma restando
la necessità di una adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità
dei posti vacanti delle predette posizioni funzionali apicali, si attua,
in caso di pluralità di domande, mediante la formazione di graduatorie
compilate a cura dell'ufficio di direzione della unità sanitaria locale, o
di organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, in base ai
criteri di cui al punto 4) della lettera B) del presente articolo. 7. I
provvedimenti di mobilità ordinaria interna, a domanda o d'ufficio, sono
disposti dal comitato di gestione della unità sanitaria locale od organo
corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti.
Articolo 21 Mobilità tra enti in ambito regionale. 1. La
mobilità del personale tra enti in ambito regionale comprende le seguenti
fattispecie: 1) mobilità tra unità sanitarie locali a domanda o a
seguito di soppressione del posto; 2) mobilità tra enti del
comparto. I) Trasferimento ad altra unità sanitaria locale: A) A
domanda: la mobilità del personale a domanda tra unità sanitarie locali
della stessa regione è disposta per la copertura dei posti vacanti nelle
unità sanitarie locali, individuati in sede regionale, su indicazione
delle unità sanitarie locali medesime. Alla data di scadenza della
disciplina transitoria di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n.
207, la mobilità citata avviene sulla base dei seguenti
criteri: pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione dei posti
vacanti nella unità sanitaria locale, da coprirsi mediante trasferimento,
con l'indicazione delle procedure da seguire per la presentazione delle
relative domande; provvedimento di nulla osta al trasferimento da parte
del comitato di gestione della unità sanitaria locale di appartenenza del
dipendente; l'accoglimento del trasferimento è disposto dal comitato di
gestione della unità sanitaria locale di destinazione, sentito l'ufficio
di direzione; in caso di pluralità di domande, il trasferimento è
disposto dalla unità sanitaria locale di destinazione: nei confronti
del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali e
sub apicali, secondo apposita graduatoria formata dall'ufficio di
direzione sulla base dei titoli posseduti dai candidati, da valutarsi in
conformità dei criteri previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982,
e successive modificazioni, tenendo conto, per quanto attiene al punteggio
relativo al curriculum, di documentate, situazioni familiari
(ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei familiari, distanza tra le
sedi) e sociali; nei confronti del restante personale, secondo
l'anzianità di servizio di ruolo nella posizione funzionale di
appartenenza, da valutarsi in conformità dei criteri previsti dal decreto
ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, maggiorata fino
ad un massimo di 10 punti, per documentate situazioni familiari
(ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei familiari, distanza tra le
sedi ecc.) e sociali: il provvedimento di trasferimento deve essere
notificato alla regione per le conseguenti variazioni nei ruoli nominativi
regionali. B) Assegnazione di personale a seguito di soppressione del
posto: in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il dipendente ha
diritto, in caso di soppressione del posto -- conseguente a vincoli
legislativi ed indirizzi programmatici di piano in materia di
organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali -- al conferimento
di altro posto, di corrispondente profilo, posizione funzionale e
disciplina ove prevista, vacante presso l'unità sanitaria locale di
appartenenza; l'unità sanitaria locale di appartenenza provvede alla
nuova assegnazione con priorità sulla mobilità ordinaria interna di cui
all'art. 20 e di quella disciplinata sub A) del presente
articolo; qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nella
unitàsanitaria locale di appartenenza, la regione provvederà
all'individuazione del posto vacante di altra unità sanitaria
locale; non potranno essere considerati disponibili a tal fine posti
per i quali siano in atto procedure concorsuali con le prove di esame già
iniziate. Qualora per i posti individuati siano, invece, in corso i
processi di mobilità di cui alla precedente lettera A), il dipendente il
cui posto è stato soppresso, sarà ammesso a concorrere al trasferimento
con gli altri candidati; in assenza di posti di corrispondente profilo
e posizione funzionale nell'ambito della regione ovvero di mancata
assegnazione ai sensi dei commi precedenti, il dipendente rimane in
soprannumero nella unità sanitaria locale di appartenenza fino al
verificarsi della vacanza; all'assegnazione ad altra unità sanitaria
locale della stessa regione provvede la giunta regionale; al personale
assegnato con le procedure di cui alla lettera B) del presente articolo
competono oltre i benefici previsti in materia per gli impiegati civili
dello Stato anche una indennità di incentivazione alla mobilità pari a due
mensilità dello stipendio in godimento alla data di assegnazione. II)
Mobilità tra enti del comparto: E' consentito il trasferimento di
personale tra tutti gli enti destinatari del presente decreto, a domanda
motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli
enti stessi e contrattazione con le organizzazioni sindacali dell'accordo
recepito dal presente decreto, a condizione dell'esistenza nell'ente di
destinazione di posto vacante di corrispondente qualifica e livello
professionale. Qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto
riguardi il personale delle unità sanitarie locali, è, altresì, necessario
il nulla osta della regione interessata.
Articolo
22 Mobilità tra enti in ambito interregionale. 1. La mobilità tra
enti in ambito interregionale comprende le seguenti fattispecie: 1)
mobilità tra unità sanitarie locali; 2) mobilità tra enti del
comparto. I) Mobilità tra unità sanitarie locali: La mobilità tra
unità sanitarie locali di diversa regione, che avviene esclusivamente a
domanda del dipendente interessato, alla data di scadenza della disciplina
transitoria di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è così
disciplinata: 1) qualora, esperiti in via prioritaria i trasferimenti e
i comandi in ambito regionale, risultino ancora vacanti dei posti, le
regioni individuano e rendono noti tramite pubblicazione nella Gazzena
Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale delle regioni i
posti disponibili e le rispettive sedi per i trasferimenti interregionali,
fissando il termine entro cui gli interessati debbono presentare domanda.
Detta domanda dovrà essere inviata anche alla unità sanitaria locale e
alla regione di appartenenza; 2) la unità sanitaria locale e la regione
di appartenenza devono esprimere il nulla osta al trasferimento.
Analogamente deve procedere la unità sanitaria locale di
destinazione. Sulla accoglibilità della domanda, corredata dei nulla
osta di cui al punto 2) provvede la regione in cui è richiesta
l'assegnazione. In caso di più domande, il trasferimento è disposto
dalla regione di cui al comma precedente, a favore: di coloro che
risultino in possesso dei maggiori titoli da valutarsi in conformità dei
criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione, per quanto
attiene al personale appartenente ai profili professionali per i quali è
richiesto il diploma di laurea; di coloro che siano in possesso di
maggiore anzianità effettiva di servizio nella posizione funzionale di
appartenenza per il restante personale. Nel caso di pari anzianità vengono
valutati, nell'ordine: la ricongiunzione al nucleo familiare, il numero
dei familiari che compongono il nucleo stesso; la maggiore distanza tra la
sede di appartenenza e quella per la quale si chiede il trasferimento e
l'anzianità complessiva di servizio. Per coloro che risultino utilmente
collocati nella graduatoria, la regione di destinazione richiede a quella
di provenienza l'adozione del provvedimento di trasferimento e la
conseguente cancellazione dei ruoli di cui all'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, disponendo
contestualmente a sua volta l'iscrizione nei propri ruoli e l'assegnazione
degli interessati alle unità sanitarie locali presso cui sono disponibili
i posti. II) Mobilità tra enti del comparto: E' consentito il
trasferimento di personale tra tutti gli enti destinatari del presente
decreto, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato,
previa intesa tra gli enti stessi e contrattazione con le organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, a
condizione dell'esistenza nell'ente di destinazione di posto vacante di
corrispondente qualifica e livello professionale. Qualora il
trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il personale delle
unità sanitarie locali è, altresì, necessario il nulla osta della regione
interessata.
Articolo 23 Mobilità
intercompartimentale. 1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 13, oltre alla mobilità
di cui ai precedenti articoli, è consentito il trasferimento di personale
tra gli enti destinatari del presente decreto e gli enti del comparto enti
locali, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato,
previa intesa tra gli enti e contrattazione con le organizzazioni
sindacali, firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, a
condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e
profilo professionale sia in possesso dei requisiti per accedere al posto
oggetto del trasferimento. 2. Per comprovate esigenze di servizio, la
mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e
verso gli enti del comparto sanità e quelli del comparto enti locali, con
le stesse modalità di cui al comma 1. 3. L'onere è a carico dell'ente
presso il quale l'impiegato opera funzionalmente. 4. In tali casi il
comando, fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli enti
stessi, non può avere durata superiore ai 12 mesi, eventualmente
rinnovabili. 5. Il personale trasferito a seguito di processi di
mobilità è esente dall'obbligo del periodo di prova, purchè superata
presso l'ente di provenienza.
Articolo 24 Passaggio
ad altra funzione per inidoneità fisica. 1. Nei confronti del
dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo
svolgimento delle mansioni attribuitegli, secondo la procedura di cui
all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, l'ente non potrà procedere alla dispensa dal servizio per motivi
di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con
le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio
attivo in mansioni equivalenti a quelle proprie della posizione funzionale
e profilo professionale di appartenenza e, ove prevista, della disciplina
o, a domanda, in posizione funzionale inferiore, anche di diverso profilo
professionale. 2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente
seguirà la dinamica retributiva della nuova posizione funzionale senza
alcun riassorbimento del trattamento già in godimento, fatto salvo quanto
previsto dalle norme in vigore in materia di infermità per causa di
servizio. 3. A tali fini il dipendente può essere applicato alle nuove
funzioni anche in soprannumero riassorbibile, con contestuale congelamento
del posto lasciato disponibile fino al riassorbimento del posto
soprannumerario. 4. La procedura di cui al comma 1 può essere attivata
dall'ente anche nei confronti del dipendente riconosciuto temporaneamente
inidoneo allo svolgimento delle proprie attribuzioni. 5. In tal caso
l'utilizzazione del dipendente dovrà essere disposta esclusivamente per lo
svolgimento di funzioni equivalenti a quelle della posizione funzionale e
profilo professionale di appartenenza e, ove previsto, della disciplina,
per il periodo giudicato necessario dall'organo competente a norma
dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, al recupero della piena efficienza fisica. 6. Il posto del
dipendente temporaneamente inidoneo non può essere considerato disponibile
ai fini dell'art. 9 legge 20 maggio 1985, n. 207.
Titolo quarto DOVERI - RESPONSABILITA' - DIRITTI Capo
I Articolo 25 Diritto allo studio. 1. Il limite massimo di tempo
per diritto allo studio è di 150 ore annue individuali. 2. Tali ore,
fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate
annualmente in ragione del 3% del personale in servizio e, comunque di
almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli
di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o
istituti legalmente riconosciuti, secondo le modalità di utilizzazione che
saranno disciplinate in sede di prossimo accordo
intercompartimentale. 3. Sino alla data di entrata in vigore della
nuova disciplina intercompartimentale per il personale delle unità
sanitarie locali si applica la normativa dell'accordo di lavoro del
personale ospedaliero del 17 febbraio 1979 - richiamata dal punto 5.8
dell'ANUL del 24 giugno 1980 - così come modificata dal secondo comma del
presente articolo, ferma restando per gli altri enti destinatari del
presente decreto, la normativa vigente in materia presso gli
stessi.
Articolo 26 Aggiornamento professionale e
partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata. 1. L'aggiornamento
professionale è obbligatorio e facoltativo e riguarda tutto il personale
di ruolo degli enti individuati dall'art. 1. 2. Il relativo
finanziamento è previsto nel Fondo sanitario nazionale con una apposita
voce a destinazione vincolata. 3. L'aggiornamento obbligatorio è svolto
in orario di lavoro e comprende: a) la partecipazione obbligatoria a
corsi di aggiornamento organizzati dal Servizio sanitario nazionale; b)
la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari e altre
manifestazioni consimili, da chiunque organizzati, compresi nei programmi
regionali; c) l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale
bibliografico messo a disposizione dal Servizio sanitario nazionale; d)
l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche; e) la ricerca
finalizzata del personale in base a programmi definiti in sede di
contrattazione decentrata. 4. I programmi regionali e di singolo ente
che dovranno prevedere fondi destinati alle attività di cui al comma 3, e
gli indici di utilizzazione adeguati ai profili professionali, sono
determinati con da partecipazione delle organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto. 5. A tali fini,
presso ogni regione e singolo ente, verrà istituita apposita commissione
paritetica composta da membri nominati dal comitato di gestione, od organo
corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e da membri designati
dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel
presente decreto. 6. Nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla
formazione o all'aggiornamento professionale nelle discipline che
riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e
l'economia del personale nelle linee di indirizzo del piano sanitario
nazionale e della programmazione regionale e locale dei servizi. 7.
L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate
dal personale interessato, anche in ambito extra regionale ed effettuate
al di fuori dell'orario di servizio. In concorso del Servizio sanitario
nazionale è in tal caso strettamente subordinato all'effettiva connessione
delle iniziative da cui sopra con l'attività di servizio e non può mai
assumere la forma di indennità o di assegno di studio. 8.
Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra l'istituto del
comando finalizzato di cui l'art. 45 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 761/1979. 9. Sulle domande complessive di aggiornamento
facoltativo decide un comitato tecnico scientifico composto da membri
designati dagli enti, scelti fra il personale dipendente, e da membri
designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito
dal presente decreto. 10. Il comitato di gestione o l'organo
corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, di norma approva le
decisioni del comitato tecnico-scientifico ed, in caso contrario, è tenuto
a fornire una opportuna motivazione. 11. La partecipazione all'attività
didattica del personale si realizza nelle seguenti aree di
applicazione: a) corsi di specializzazione, corsi pre-laurea e scuole a
fini speciali, secondo la disciplina prevista dalle convenzioni con
l'università, ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n.
833; b) aggiornamento professionale obbligatorio del personale,
organizzato dal Servizio sanitario nazionale; c) formazione di base e
riqualificazione del personale. 12. Le attività sub b) e c) sono
riservate in linea di principio al personale del Servizio sanitario
nazionale, con l'eventuale integrazione di docenti esterni. 13. Nella
selezione del personale da ammettere alla didattica, deve essere
privilegiata la competenza specifica. 14. All'avviso per la selezione
del personale di cui sopra deve essere data la più ampia
pubblicità. 15. L'attività didattica, se svolta fuori orario di
servizio, è remunerata in via forfettaria con un compenso orario di L.
30.000 lorde, comprensivo dell'impegno per la preparazione delle lezioni e
della correzione degli elaborati. Se l'attività in questione è svolta
durante le ore di servizio, il compenso di cui sopra spetta nella misura
del 50% per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli
elaborati in quanto effettuato fuori dell'orario di servizio.
Capo II Articolo 27 Prestazioni di consulenza. 1.
L'attività di consulenza è consentita al personale esclusivamente per lo
svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali dell'ente ed in
relazione al profilo professionale e ruolo di appartenenza ed, ove
prevista, della disciplina, nei seguenti casi: A) In altri servizi
dell'ente di appartenenza: le attività di consulenza nell'ente di
appartenenza costituiscono, per il personale interessato, compito di
istituto da prestarsi quindi nell'ambito del normale orario di servizio.
Al personale stesso competono, se ed in quanto dovuti, a norma del vigente
contesto normativo, l'indennità di missione e il compenso per lavoro
straordinario; il personale interessato, nell'ambito dei limiti e
modalità del presente decreto, può essere ammesso, presso le strutture in
cui presta attività di consulenza, alla partecipazione degli istituti
della incentivazione della produttività. B) In servizio di altro ente
del comparto: l'attività di consulenza prestata in strutture e servizi
di altro ente del comparto è consentita in un quadro normativo, definito
con apposita convenzione fra gli enti interessati, che disciplini: i
limiti di orario dell'impegno, comprensivo anche dei tempi di
raggiungimento delle sedi di servizio compatibili con l'articolazione
dell'orario di servizio; le modalità di compenso, ove l'attività di
consulenza abbia luogo fuori dal debito orario di lavoro; i limiti
orari minimali e massimali per l'attività di consulenza, nonchè gli
importi dei relativi compensi definiti a livello regionale, sentite le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente
decreto, rappresentative delle categorie interessate; il compenso deve
affluire all'amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuire
il 95% al dipendente avente diritto quale prestatore della
consulenza. C) Consulenza a istituzioni pubbliche non sanitarie e a
privati: l'attività di consulenza prestata a favore di istituzioni
pubbliche non sanitarie o di privati è consentita al personale
interessato, per limitati periodi di tempo, quando non sia in contrasto
con le finalità ed i compiti del Servizio sanitario nazionale, in un
quadro normativo definito con apposita convenzione tra dette istituzioni o
privati e l'ente da cui dipende il personale, che disciplini: }la
durata della convenzione;R5}i limiti di orario dell'impegno compatibili
con l'articolazione dell'orario di servizio; l'entità del compenso e le
modalità di corresponsione dello stesso al personale, ove l'attività sia
svolta fuori del debito orario di lavoro; motivazioni e fini della
consulenza onde consentire valutazioni di merito sulla natura della stessa
e la sua compatibilità con i compiti del Servizio sanitario nazionale e
con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale
dipendente; il relativo compenso dovrà comunque affluire
all'amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuirne il 95% al
dipendente avente diritto entro 15 giorni dall'introito; le prestazioni
oggetto della convenzione non possono comunque configurare un rapporto di
lavoro subordinato.
Capo III Articolo
28 Documentazione dello stato di infermità. 1. Il dipendente che per
malattia non sia in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva
comunicazione anche telefonica nella stessa giornata alla propria
amministrazione e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno
di assenza.
Articolo 29 Visite mediche di
controllo. 1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio
per malattia del personale sono espletate dalle unità sanitarie locali
alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di
garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a
conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui è
contenuta la sola prognosi.
Articolo 30 Tutela
della salute ed igiene negli ambienti di lavoro. 1. La tutela della
salute degli operatori sanitari esposti a particolari e diversificati
rischi inerenti le specifiche attività lavorative, impone una rigorosa
osservanza di interventi preventivi a tutela della salute degli operatori
stessi. 2. Le amministrazioni devono pertanto provvedere, oltre
all'applicazione di tutte le leggi vigenti in materia, a rimuovere le
cause di malattia e a promuovere la ricerca e l'attuazione di tutte le
misure idonee alla tutela della salute e all'integrità fisica e psichica
dei lavoratori dipendenti con particolare attenzione alle situazioni di
lavoro che possano rappresentare rischi per la salute riproduttiva. 3.
Le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente
decreto hanno potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di
lavoro, sulle condizioni psicofisiche dell'operatore sanitario e di
controllare l'applicazione di ogni norma utile in tal senso. 4. A tal
fine gli organi di amministrazione e le organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, individuano aree
omogenee sulla base del rischio e istituiscono il registro dei dati
biostatistici, affidandone la rilevazione e la registrazione alla
direzione sanitaria, in funzione di medicina preventiva dei lavoratori
ospedalieri e tecnologica dei servizi sanitari o al Servizio di igiene e
prevenzione; detta attività verrà svolta in stretto collegamento con i
servizi di medicina preventiva e del lavoro delle pubbliche
amministrazioni e delle unità sanitaria locale. 5. Per ogni dipendente
viene istituito il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui
formulazione verrà definita d'intesa con le organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto nel quadro della
normativa vigente. Le spese derivanti sono a carico del Fondo
sanitario. 6. Per gli operatori esposti all'azione dei gas anestetici,
nel richiamarsi per analogia al decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, gli enti debbono provvedere alla istallazione ed
attivazione di opportuni impianti di decontaminazione delle camere
operatorie nonchè alla esecuzione di visite e controlli trimestrali, alla
adeguata protezione delle lavoratrici gestanti e degli
epato-pazienti. 7. Analoghi controlli dovranno essere disposti nei
confronti dei dipendenti addetti all'uso continuato di video terminali,
secondo le disposizioni della normativa della Comunità economica
europea. 8. Per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi
precedenti, a livello di contrattazione decentrata, dovranno essere
previste modalità per la elaborazione delle mappe di rischio sulle quali
attuare la priorità degli interventi.
Articolo
31 Permessi, ritardi e recuperi. 1. Al dipendente possono essere
concessi, per particolari esigenze personali ed a domanda, brevi permessi
di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero. Eventuali
impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate
nel monte ore complessivo. 2. I permessi complessivamente concessi non
possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno. Entro il mese successivo a
quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare
le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di
servizio. 3. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato
possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere
una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di
ore non recuperate. 4. Lo stesso criterio dovrà essere applicato per i
ritardi sull'orario di inizio del servizio. Le ore recuperate a tale
titolo non possono comportare decurtazioni della retribuzione base. Le ore
recuperate in dipendenza del regime di orario flessibile e dei permessi
non possono comportare decurtazioni della retribuzione dovuta a qualunque
titolo. 5. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera
da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni
per completamento di servizio ovvero per turni.
Capo
IV Articolo 32 Indumenti di lavoro. 1. Al personale cui durante
il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro
e calzature appropriate, in relazione al tipo delle prestazioni, verranno
forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese
dell'amministrazione. 2. Ai dipendenti addetti a particolari servizi
debbono, inoltre, essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro
eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in
materia antinfortunistica, di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Articolo 33 Mensa. 1. Hanno diritto alla
mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza di lavoro, in
relazione alla particolare articolazione dell'orario. 2. Gli enti
provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di mensa o, in
mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalità
sostitutive. 3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro
e non è comunque monetizzabile. 4. Il dipendente è tenuto a
corrispondere il costo del pasto, fissato nella misura di L. 1500 per la
durata del presente decreto. 5. Il tempo impiegato per il consumo del
pasto deve essere rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e
non deve essere superiore a 30 minuti.
Articolo
34 Attività sociali, culturali, ricreative. 1. Le attività
culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle unità sanitarie
locali, sono gestite da organismi legalmente costituiti, formati dai
rappresentanti dei dipendenti, in aderenza all'art. 11 dello statuto dei
lavoratori. 2. La verifica contabile dell'utilizzo dei contributi
erogati dai suddetti organismi deve avvenire attraverso rendicontazione,
da parte dell'ente, da trasmettere all'esame del collegio dei revisori
dell'unità sanitaria locale o ad organismo corrispondente secondo i
rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre
1984, n. 887. 3. Per l'attuazione della suddetta attività, ogni anno le
amministrazioni, d'intesa con le organizzazioni sindacali, iscriveranno a
bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale in misura
comunque non superiore a L. 5.000 per dipendente, fatte salve le
situazioni esistenti di miglior favore.
Articolo
35 (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei
conti).
Capo V Articolo 36 Diritti
sindacali. 1. In attesa della definizione intercompartimentale della
disciplina unitaria delle relazioni sindacali secondo quanto disposto
nell'art. 1, comma 4, dell'accordo intercompartimentale recepito con
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 13, restano
congelate le aspettative sindacali nonchè i permessi concessi e
disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, conferiti con
provvedimenti divenuti esecutivi a norma della legislazione vigente. 2.
I permessi sindacali continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni
di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969
citato. 3. Per il personale dipendente dagli altri enti del comparto
continua ad applicarsi la disciplina in atto presso gli enti
stessi.
Articolo 37 Assemblea del personale. 1.
I dipendenti del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di riunirsi in
assemblea nei luoghi ove prestano la loro attività o in altra sede durante
l'orario di lavoro nel limite massimo di 12 ore annue non trasferibili nè
convertibili. 2. Per le ore di partecipazione alle assemblee di cui al
comma 1, verrà corrisposta la normale retribuzione. 3. La convocazione,
la sede e l'orario delle assemblee da parte delle rappresentanze sindacali
sono comunicati all'amministrazione con preavviso scritto di almeno 24
ore. 4. La rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura dei
responsabili delle singole unità operative e comunicata al servizio del
personale. Le eventuali eccedenze rispetto al limite di cui al primo comma
seguono la disciplina dettata in materia di permessi e ritardi di cui
all'art. 31. 5. Le modalità necessarie per assicurare durante lo
svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono
stabilite dall'amministrazione di intesa con le organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
Articolo 38 Diritto (1) all'informazione. (1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 29 ottobre 1987, n. 253] 1. L'informazione
si attua, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1986, n. 13, in modo costante e tempestiva con le
organizzazioni sindacali a livello confederale e di categoria. 2. Gli
enti destinatari del presente decreto garantiscono una costante e
preventiva informazione sugli atti e sui provvedimenti che
riguardano: a) la programmazione. Viene riconosciuto alle
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente
decreto il diritto di informazione in fase di predisposizione degli atti
che le parti pubbliche intendono assumere in ordine alla programmazione
del settore sanitario per quanto riguarda la funzionalità dei
servizi; b) la contrattazione. Per un sempre più responsabile e
qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali, le parti si
impegnano alla più ampia diffusione di dati e di conoscenze che consentano
l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli
accordi di lavoro. 3. In una visione socio-sanitaria, le tre primarie
sedi di acquisizione del diritto informativo e di intervento per il
sindacato sono quella governativa, regionale e degli enti destinatari del
presente decreto. 4. Nel rispetto delle competenze proprie degli organi
istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al
miglioramento e all'efficienza dei servizi, si garantisce alle
organizzazioni sindacali la conoscenza degli ordini del giorno delle
sedute degli organi degli enti di cui all'art. 1 nonchè una costante e
tempestiva informazione degli atti e provvedimenti che riguardano il
personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi,
nonchè i programmi, i bilanci e gli investimenti. 5. Le organizzazioni
sindacali di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono
richiedere agli enti, che sono tenuti a comunicarli, i dati riguardanti la
situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai
programmi di efficienza ed efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over
conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro. 6. Ai sensi
dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986,
n. 13, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi
informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi preesistenti, le
organizzazioni sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali
dei sistemi stessi, sì da essere poste in condizione di valutare con
congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli
all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'ente, all'ambiente ed alla
qualità del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte. 7. In
armonia con quanto disposto dai commi primo e secondo dell'art. 24 della
legge 29 marzo 1983, n. 93, nei casi in cui il sistema installato consenta
la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità delle
prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni
garantiranno, sentite le organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di
tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del
lavoratore. 8. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di
conoscere la qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e il
diritto di integrazione e rettifica.
Articolo
39 (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei
conti).
Articolo 40 Pari opportunità. 1.
Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale
parità tra uomini e donne all'interno del comparto saranno definiti con la
contrattazione decentrata, interventi che si concretizzino in vere e
proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici. 2. Pertanto, al
fine di consentire una reale parità uomini-donne, verranno istituiti
presso le regioni con la presenza delle organizzazioni sindacali appositi
comitati per le pari opportunità, che propongano misure adatte a crearne
le effettive condizioni e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle
condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle
attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di
aggiornamento, ai nuovi ingressi.
Capo VI Articolo
41 Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento
dei compiti di ufficio. 1. L'ente, nella tutela dei propri diritti ed
interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di
responsabilità civile e penale nei confronti del dipendente per fatti e/o
atti direttamente dei compiti d'ufficio assumerà a proprio carico, a
condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa
fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio,
facendo assistere il dipendente da un legale. 2. L'ente dovrà esigere
dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato
per i fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave,
tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.
Titolo
quinto TRATTAMENTO ECONOMICO Capo I Articolo 42 Aumenti. 1.
Gli aumenti di stipendio per il personale non medico del ruolo sanitario,
tecnico professionale e amministrativo sono i seguenti: Dal 1° gennaio
1987 Dal 1° gennaio 1988 Dal 1° gennaio (Compreso quello (Compreso
quello Livello 1986 del 1986) del 1986-87) 1° 150.000 325.000
500.000 2° 285.000 617.000 950.000 3° 330.000 715.000
1.100.000 4° 345.000 747.500 1.150.000 5° 240.000 520.000
800.000 6° 450.000 975.000 1.500.000 7° 630.000 1.365.000
2.100.000 8° 810.000 1.755.000 2.700.000 9° 1.008.000 2.184.000
3.360.000 10° 810.000 1.755.000 2.700.000 11° 900.000 1.950.000
3.000.000 2. Per i dipendenti che per effetto del presente accordo sono
inquadrati in livello superiore, l'aumento è determinato per la differenza
fra il nuovo trattamento di livello e quello del livello di
provenienza. 3. In ogni caso va garantita la differenza di livello tra
il trattamento in godimento e quello attribuito con il presente
decreto.
Articolo 43 Nuovi stipendi. 1. In
conseguenza degli aumenti di cui all'art. 42, a decorrere dal 10 gennaio
1988, i valori di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, sono così modificati: Livello 1°
Personale addetto alle pulizie.............. L. 3.800.000 Livello 2°
Commessi, agenti tecnici,
ausiliari socio-sanitari............................ >>
4.550.000 Livello 3° Ausiliari socio sanitari specializzati......
>> 4.900.000 Livello 4° Operatori professionali seconda
categoria, operatori tecnici,
coadiutori amministrativi............................ >>
5.550.000 Livello 5° Operatori tecnici coordinatori..............
>> 6.300.000 Livello 6° Operatori professionali prima
categoria collaboratori, assistenti tecnici, assistenti sociali (1)
collaboratori, assistenti amministrativi,
educatori professionali............................. >>
7.200.000 Livello 7° Operatori professionali prima
categoria coordinatori, assistenti sociali coordina- tori,
collaboratori amministrativi, assistenti
religiosi...................... >> 8.500.000 Livello 8° Operatori
professionali dirigenti collabora- tori amministrativi
coordinatori.......... >> 10.400.000 Livello 9° Farmacista,
biologo, chimico, fisico, psicologo, analista, statistici,
sociologo collaboratori; procuratore legale, architetto, geologo,
ingegnere; vice direttore amministrativo............................ L.
12.000.000 Livello 10° Farmacista, biologo, chimico,
fisico, psicologo, analista, statistico, sociologo coadiutori;
avvocato, direttore amministrativo .......................... >>
13.900.000 Livello 11° Farmacista, biologo, chimico,
fisico, psicologo, analista, statistico, sociologo dirigenti;
avvocato, ingegnere, architetto, geologo coordinatori; direttore
amministra- tivo capo servizio....................... >>
17.000.000 (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 29 ottobre 1987, n.
253]
Articolo 44 (Il presente articolo non è stato
ammesso al "visto" della Corte dei conti).
Articolo
45 Retribuzione individuale di anzianità. 1. Il valore per classi e
scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione
economica dei ratei di classe e scatto maturati 31 dicembre 1986,
costituisce la retribuzione individuale di anzianità. 2. Tale ultima
valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale, di cui
agli articoli 37 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1983, n. 348, per quanto concerne i ratei relativi all'indennità
per strutture specialistiche da attribuire ai biologi, chimici e fisici ed
ai valori percentuali delle classi e scatti previsti dall'art. 38 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica. (I commi 3, 4 e 5 non
sono stati ammessi al "visto" della Corte dei conti). 6. Le classi o
scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della entrata
in vigore del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianità per
la parte del biennio fino al 31 dicembre 1986. La restante parte viene
posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al
1986.
Articolo 46 (Il presente articolo non è stato
ammesso al "visto" della Corte dei conti).
Articolo
47 Paga oraria giornaliera. 1. La paga di una giornata lavorativa è
determinata sulla base di 1/26 di tutte le competenze percepite
mensilmente. 2. L'importo della paga oraria è determinato dividendo la
paga giornaliera come sopra calcolata per 6,33 nel caso di orario di 38
ore settimanali, per 6,16 nel caso di orario di 37 ore e per 6 nel caso di
36 ore settimanali. 3. Eventuali assenze non retribuite (scioperi,
permessi a proprio carico, assenze ingiustificate) saranno trattenute con
applicazione della paga oraria e giornaliera di cui ai precedenti
commi. 4. Le trattenute per eventuali scioperi proclamati dalle
organizzazioni sindacali sono commisurate al periodo di tempo di effettiva
astensione dal lavoro. 5. L'assicurazione dell'urgenza durante gli
scioperi non darà luogo ad alcuna retribuzione qualora non sia riscontrata
la presenza del dipendente secondo procedimenti di rispetto dell'orario di
lavoro.
Capo II Articolo 48 Indennità di
direzione per direttori amministrativi. 1. Ai vice direttori
amministrativi, direttori amministrativi e direttori amministrativi capi
servizio viene corrisposta la indennità di direzione nelle seguenti misure
fisse annue lorde e costanti: Livello 9° - vice direttore
amministrativo............ L. 2.600.000 Livello 10° - direttore
amministrativo................. >> 5.100.000 Livello 11° -
direttore amministrativo capo servizio... >> 8.600.000 2. Tali
indennità assorbono sino alla concorrenza tutte le altre indennità finora
percepite a qualsiasi titolo.
Articolo 49 Indennità
di assistenza e farmaco-vigilanza. 1. Ai farmacisti inquadrati nei
livelli 90, 100e 110 viene corrisposta l'indennità di assistenza e
farmaco-vigilanza nelle seguenti misure fisse annue lorde e
costanti: Livello 9°.......................................... L.
4.300.000 Livello 10°..........................................
>> 6.600.000 Livello
11°.......................................... >> 9.600.000 2.
Tali indennità assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennità
finora percepite a qualsiasi titolo.
Articolo
50 Indennità tecnico-professionale. 1. Al personale inquadrato nei
livelli 90, 100 e 110 dei ruoli sanitario, professionale e tecnico con
esclusione dei medici, dei veterinari e dei farmacisti, dei biologi,
chimici e fisici compete una indennità tecnico-professionale nelle
seguenti misure fisse annue lorde e costanti: Livello
9°.......................................... L. 2.600.000 Livello
10°.......................................... >>
5.100.000 Livello 11°..........................................
>> 8.600.000 2. Tali indennità assorbono sino a concorrenza tutte
le altre indennità finora percepite a qualsiasi titolo.
Articolo 51 Indennità biologi, chimici e fisici. 1. Ai
biologi, chimici e fisici inquadrati nei livelli 90, 100 e 110 competono
le seguenti indennità annue, fisse lorde: 1) Indennità
professionale: Livello 9°.......................................... L.
2.000.000 Livello 10°..........................................
>> 3.000.000 Livello
11°.......................................... >> 4.000.000 2)
Indennità specialistica: Livello
9°.......................................... L. 2.300.000 Livello
10°.......................................... >>
3.600.000 Livello 11°..........................................
>> 5.600.000 3) Indennità di dirigenza: Livello
9°.......................................... L. 450.000 Livello
10°.......................................... >> 610.000 Livello
11°.......................................... --
Articolo 52 Indennità di bilinguismo. 1. Al personale in
servizio negli enti di cui all'art. 1 aventi sede nella regione autonoma a
statuto speciale della Valle d'Aosta o negli enti in cui vige
costituzionalmente con carattere di obbligatorietà il sistema del
bilinguismo aventi sedi in altre regioni a statuto speciale, è attribuita
una indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa
misura e con le stesse modalità previste per il personale in servizio
negli enti locali della regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto
Adige.
Capo III Articolo 53 Indennità di
partecipazione all'ufficio di direzione di cui all'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. 1. Al personale
facente parte di diritto dell'ufficio di direzione (capi servizio) spetta
un indennità di L. 4.000.000 in misura fissa e costante annua lorda. 2.
L'indennità di cui al primo comma non è cumulabile, per i medici con
l'indennità primariale differenziata, fino a concorrenza della
medesima.
Articolo 54 Indennità di
coordinamento. 1. Ai coordinatori amministrativi e sanitari di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, spetta l'indennità differenziata fissa annua lorda e costante
di: a) L. 2.800.000 per unità sanitaria locale fino a 150.000
abitanti; b) L. 3.600.000 per unità sanitaria locale superiore a
150.000 abitanti, ovvero con presenza di una struttura ospedaliera
generale ex regionale.
Articolo 55 Indennità di
polizia giudiziaria. 1. Al personale cui è stata attribuita
dall'autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia
giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione
alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta una
indennità fissa lorda annua di L. 1.000.000.
Articolo
56 Indennità per il personale infermieristico. 1. Al personale
infermieristico del ruolo sanitario, operatore professionale di II
categoria inquadrato al IV livello retributivo, spetta una indennità
mensile lorda fissa di L. 20.000.
Articolo
57 Indennità di incremento, della utilizzazione delle strutture e degli
impianti. 1. Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati dal 10 al 70
livello operanti normalmente su due turni giornalieri per la ottimale
utilizzazione degli impianti attivati per almeno 12 ore giornaliere oppure
che siano agenti tecnici operanti su due turni in corsia con struttura
protetta anche territoriale o servizi diagnostici compete una indennità
mensile lorda di L. 40.000. 2. Agli operatori del ruolo sanitario del
40, 60e 70 livello operanti nei servizi di diagnosi e cura in turni a
copertura nelle 24 ore giornaliere compete una indennità mensile lorda di
L. 65.000. 3. Agli operatori del ruolo sanitario del 40, 60e 70 livello
operanti in terapia intensiva o sale operatorie compete una indennità
mensile lorda di L. 70.000; tale indennità compete anche all'operatore
professionale dirigente. 4. Al restante personale compreso tra il 10 e
80livello, che non rientri nelle fattispecie suindicate (1), sarà
corrisposta, per l'intera vigenza dell'accordo, una indennità nella misura
fissa di L. 180.000 annue lorde. 5. Le indennità di cui al presente
articolo non sono tra loro cumulabili, sono corrisposte per dodici
mensilità e decorrono dal 10 febbraio 1987. 6. Dalla data di cui al
comma 5, sono soppresse le indennità di cui all'art. 45 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348. (1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 29 ottobre 1987, n. 253]
Capo IV Articolo 58 Indennità di rischio da
radiazioni. 1. Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto
in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad
apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta una
indennità di "rischio da radiazione" nella misura unica mensile lorda di
L. 30.000 ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive
modificazioni e integrazioni. 2. L'indennità in parola spetta alla
condizione che il suddetto personale sia tenuto a prestare la propria
opera in "zone controllate", ai sensi della circolare del Ministero della
sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia
carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare
l'attività senza sottoporsi al relativo rischio. 3. L'accertamento
delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve
essere effettuato con le modalità di cui alla richiamata circolare del
Ministero della sanità. 4. L'accertamento del personale non compreso
nel comma 1 soggetto a rischio radiologico verrà effettuato da una
apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal
responsabile dell'unità operativa di medicina nucleare o radiologica da un
rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito nel presente decreto e da un esperto qualificato
nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i
rispettivi ordinamenti. 5. L'indennità di rischio da radiazioni deve
essere pagata in concomitanza con lo stipendio. 6. Tale indennità non è
cumulabile con l'analoga indennità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a
titolo di lavoro nocivo o rischioso. E' peraltro cumulabile con
l'indennità di profilassi antitubercolare.
Articolo
59 Indennità di profilassi antitubercolare. 1. A tutto il personale
operante in reparti o unità operative tisiologiche (pneumologiche), viene
corrisposta una indennità di profilassi antitubercolare nella misura fissa
ed uguale per tutti di L. 300 giornaliere lorde nei modi prescritti dalla
legge 9 aprile 1953, n. 310, e successive modificazioni.
Articolo 60 Indennità per servizio notturno e festivo. 1.
Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore
notturne spetta una "indennità notturna" nella misura unica uguale per
tutti di L. 1.400 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e
le ore 6. 2. Per il servizio di turno prestato in giorno festivo
compete una indennità di L. 9.450 lorde se le prestazioni fornite sono di
durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 4.740 lorde
se le prestazioni sono di durata pari o inferiori alla metà dell'orario
anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno
festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni
singolo dipendente.
Articolo 61 Norma di primo
inquadramento. 1. L'indennità prevista dall'art. 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, è soppressa con
decorrenza 10 gennaio 1988. La stessa è invece ridotta dal 10gennaio 1986
del 30% e dal 10 gennaio 1987 del 65%. 2. Al personale appartenente al
ruolo professionale delle tabelle B), C) e D) dell'allegato 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, inquadrato al
nono livello retributivo, con una anzianità di servizio alla data del 20
dicembre 1979 di sei anni, viene confermata l'erogazione della somma annua
lorda di L. 2.500.000 in aggiunta al trattamento economico fissato
dall'art. 43 e dall'art. 50. 3. Tale somma cesserà di essere
corrisposta nel caso in cui i beneficiari dovessero essere inquadrati nel
100 livello retributivo.
Capo V Articolo
62 Decorrenza degli aumenti. 1. Le indennità di cui ai precedenti
articoli vengono corrisposte per 12 mensilità riferite all'anno
solare. 2. Gli aumenti delle indennità rispetto alle precedenti misure
vengono corrisposti dal 10 febbraio 1987.
Capo
VI Articolo 63 Equo indennizzo. 1. Nei confronti del personale
dipendente dal Servizio sanitario nazionale si applicano per quanto
concerne l'equo indennizzo le disposizioni e procedure stabilite in
materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
integrazioni e modificazioni. 2. Le misure dell'equo indennizzo sono
stabilite secondo le seguenti modalità: a) per la determinazione
dell'equo indennizzo si considera la classe iniziale di stipendio del
livello di appartenenza maggiorata dell'80%; b) la misura dell'equo
indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica iscritte alla prima
categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è pari a 2,5 volte l'importo dello
stipendio determinato a norma al punto a); c) per la liquidazione
dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al trattamento
economico corrispondente al livello retributivo di appartenenza del
dipendente al momento della presentazione della domanda; d) restano
ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per le
menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di prima
categoria. 3. L'amministrazione ha diritto di dedurre dall'importo
dell'equo indennizzo e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme
percepite allo stesso titolo dal dipendente per effetto di assicurazione
obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi siano stati
corrisposti dall'amministrazione stessa. 4. Nel caso che per effetto di
tali assicurazioni l'indennizzo venga liquidato al dipendente sotto la
forma di rendita vitalizia, il relativo recupero avverrà capitalizzando la
rendita stessa in relazione all'età dell'interessato.
Articolo 64 Trattamento di quiescenza. 1. Al personale
destinatario del presente decreto che cessa dal servizio per raggiunti
limiti di anzianità o di servizio ovvero per decesso o per inabilità
permanente assoluta i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi
effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle
misure in vigore alla data del 10 gennaio 1987 e 10 gennaio 1988, con
decorrenza dalle date medesime.
Capo VII Articolo
65 Norma per i dipendenti della unità sanitaria locale del comune di
Campione d'Italia. 1. Gli istituti giuridico-economici previsti per i
dipendenti del servizio sanitario nazionale si applicano anche ai
dipendenti della unità sanitaria locale di Campione d'Italia. 2. In
particolare, per quanto concerne il trattamento economico dei dipendenti
di detta unità sanitaria locale, il Ministero della sanità, di intesa con
il Ministero del tesoro (R.G.S. e istituti di previdenza), sentita l'ANCI
e le organizzazioni sindacali emanerà apposite norme -- in considerazione
della particolare situazione geografica del comune stesso ove la valuta
corrente è il franco svizzero -- entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Titolo
sesto PRODUTTIVITA' Capo I Articolo 66 Tipologia e finalità
dell'istituto. 1. L'istituto di incentivazione della produttività deve
tendere ad incrementare la economicità e qualità delle prestazioni rese,
in funzione del grado di conseguimento degli obiettivi prefissati al fine
di migliorare la qualità dell'assistenza. 2. Il meccanismo di
incentivazione, per sua natura, a regime dovrà essere organizzato su base
budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e
contabile. 3. Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986/1988
recepito dal presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore
dello stesso, si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di
evoluzione verso il futuro sistema "per obiettivi", con gli opportuni e
specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. 4.
L'attivazione dell'istituto resta subordinata al conseguimento dei
seguenti obiettivi validi su tutto il territorio nazionale, nei servizi di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione: a) deve mantenersi o
migliorarsi il rapporto fra prestazioni rese in normale orario di lavoro e
prestazioni rese in plus-orario secondo le rilevazioni effettuate nel
triennio 1984-1986; b) la gestione dell'istituto deve tendere a
migliorare alcuni indici di produttività complessivi; c) deve
concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale delle prestazioni
utilizzando l'attività resa in plus-orario, oltre alla sede di
assegnazione, anche nei presidi territoriali (distretti, centri di
prenotazione, consultori, ecc.) e nei presidi multizonali. 5. Tali
obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a livello
regionale che traccerà altresì le linee generali dei programmi, gli schemi
dei piani di lavoro ed i criteri delle verifiche in campo. Non dovrà
comunque verificarsi, a livello di unità sanitarie locali, un incremento
della spesa complessiva derivante dalla quota pro-capite media per
assistito secondo rilevazioni del triennio 1984-1986. Ogni semestre
dovranno essere verificati con le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto gli aspetti tendenziali
dell'applicazione dell'istituto in ordine al conseguimento degli obiettivi
che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi. 6.
Pertanto il nuovo processo è così articolato: I) incentivazione ex
articoli 59 e segg. decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 348; II) produttività "per obiettivi".
Articolo 67 Finanziamento dei fondi di incentivazione e
attuazione dell'istituto. 1. Gli enti finanziano l'istituto sub I),
comma 6, dell'art. 66 esclusivamente con il fondo 1986, così come
determinato ai sensi della circolare del Ministero della sanità e del
dipartimento della funzione pubblica del 29 aprile 1986, e risultate dal
consuntivo dello stesso anno il quale sarà rivalutato per gli anni 1987 e
1988 secondo l'andamento dell'indice inflattivo previsto dalle leggi
finanziarie cui potranno aggiungersi solo i "risparmi" derivanti dal
raffronto tra la spesa dell'anno precedente a quello preso a riferimento e
la spesa effettivamente sostenuta nell'anno predetto relativa alle
funzioni di assistenza specialistica convenzionata esterna. 2. Le
regioni potranno integrare il fondo assegnando risorse strettamente
connesse all'attivazione di nuove unità operative in misura non superiore
alla media di quanto liquidato pro-capite a titolo di incentivazione
nell'anno precedente, moltiplicato per la dotazione organica delle unità
operative di nuova attivazione. 3. In sede di accordo decentrato a
livello regionale si stabilirà l'entità del fondo da destinare
all'istituto di incentivazione che, in caso di attivazione ex novo dello
stesso, non potrà essere inferiore al 10% della spesa complessiva
risultante a rendicontazione 1986 dell'intera attività specialistica resa
al cittadino su base regionale. 4. In sede di accordo, a livello di
enti, gli stessi converranno con le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto l'articolazione delle attività
professionali da rendere in plus-orario, soggette a rilevazione e
fatturazione, in modo da garantire un incremento della produttività e
maggiori spazi anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza. 5.
Le somme corrisposte da enti e da privati per prestazioni erogate dal
Servizio sanitario nazionale ed effettuate in plus-orario da personale
medico dipendente o da personale che rientra nelle categorie B) e C), non
comprese nei compiti di istituto, entrano a far parte del fondo per
l'incentivo della produttività al netto della quota di spettanza
dell'amministrazione. 6. Le prestazioni soggette a tariffazione sono
previste nell'apposito tariffario di cui all'art. 69. 7. L'istituto di
cui sub II), comma 6, dell'art. 66 viene finanziato con il fondo di
incentivazione costituito dallo 0,80% del monte salari relativo a ciascun
ente e da una quota del fondo comune di cui all'art. 70 non superiore allo
0,80% determinata in sede di accordo quadro regionale. 8. A regime
l'individuazione globale di indicatori e di indici di produttività e di
ulteriori fondi di finanziamento per i diversi settori sanitari
amministrativi e tecnici e la definizione del modello di applicazione
degli standars conseguiti, ai fini della valutazione della produttività è
demandata ad una apposita commissione paritetica costituita da esperti
designati dal Governo, regioni, ANCI e organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto che li
definisce entro il 30 settembre 1987, anche in riferimento agli obiettivi
della programmazione nazionale. 9. L'istituto di cui al comma 7 viene,
altresì, finanziato da ulteriori eventuali fondi previsti dalle vigenti
disposizioni.
Articolo 68 Valutazione della
produttività. 1. L'istituto di incentivazione della produttività,
valutato sulla base delle prestazioni complessive prodotte dall'équipe
secondo le modalità operative ed indici obiettivi che comportano un
incremento di impegno dei componenti dell'équipe stessa, viene garantito
nel rispetto delle attribuzioni delle posizioni funzionali di
appartenenza. 2. Le prestazioni effettuate vengono valutate
economicamente sulla base del tariffario nazionale e ripartite con le
modalità previste nell'art. 70. 3. Tali prestazioni vengono organizzate
attraverso la predisposizione di orari e turni che garantiscono un'equa
ripartizione di tutto il personale in modo da assicurare la presenza di
tutti i componenti l'équipe. 4. I fini, le modalità operative, i
criteri per la fissazione delle tariffe e la valutazione della
produttività dell'istituto sub II), comma 6, dell'art. 66, sono quelli
indicati nello stesso art. 66 e nell'art. 73.
Articolo
69 Modalità e criteri per la fissazione delle tariffe. 1. La
determinazione delle competenze spettanti al personale per le singole
prestazioni utili ai fini dell'applicazione dell'istituto viene definita
con un tariffario unico nazionale che costituisce parte integrante del
presente decreto per il personale del Servizio sanitario nazionale. 2.
La formulazione del tariffario dovrà prevedere il valore delle prestazioni
e l'indicazione delle competenze da attribuire all'équipe e al fondo
comune della categoria A) medici e all'équipe e al fondo comune B) del
personale laureato non medico, alla categoria C) e alla categoria D). Nel
nuovo tariffario occorrerà ricomprendere oltre alle prestazioni di tipo
ambulatoriale, anche quelle prestazioni professionali non mediche
assoggettabili a rilevazione e fatturazione. 3. Per la definizione del
tariffario unico sarà costituita presso il Ministero della sanità, una
commissione paritetica formata da componenti designati dalla parte
pubblica e da componenti designati dalle organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto. 4. La
commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. 5. Il decreto ministeriale che
recepirà il tariffario unico nazionale dovrà essere emanato nel termine
tassativo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto ed avrà effetti economici dalla data di pubblicazione del
decreto ministeriale medesimo. 6. In attesa della emanazione del nuovo
tariffario, il fondo della categoria B) del personale laureato non medico
è costituito dalle quote storicamente spettanti secondo le modalità del
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, per tale
istituto ai laureati non medici, più il 5% del fondo per incentivazione
sub I) da prevedere in aumento al fondo stesso per il periodo di
applicazione dell'accordo di lavoro recepito con decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e per il periodo di validità del
presente decreto, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato,
sez. IV, n. 308/1986. 7. Il fondo della categoria B) viene ripartito
nel modo seguente: le competenze previste nel tariffario per la
categoria A) medici vengono utilizzate come riferimento economico di
riparto per il personale della categoria B), personale laureato non
medico. 8. Pertanto al fondo di ciascuna équipe della categoria B) che
trova corrispondenza nel tariffario afferiscono le quote economiche pari
al fondo della corrispondente équipe della categoria A). 9. In analogia
è costituito il fondo comune della categoria B); le quote eventualmente
non liquidate per le équipes della categoria B) afferiscono al fondo
comune B), personale laureato non medico. 10. Nell'accordo decentrato a
livello regionale tra le équipes del personale laureato non medico deve
essere inserita quella del personale farmacista. 11. Le competenze
attribuite al personale di cui alla categoria B) saranno suddivise nel
modo seguente: Fondo équipe B) Fondo comune
B) Dirigente................ 1,8 1,2 Coadiutore............... 1,4
1,1 Collaboratore............ 1 1 12. Al personale farmacista,
inoltre, vengono corrisposte le quote di incentivazione provenienti dal
30% del risparmio per la produzione di farmaci in proprio e la
distribuzione diretta all'utenza dei presidi e prodotti previsti
dall'assistenza farmaceutica integrativa, il cui calcolo dovrà essere
attivo con decorrenza 10 gennaio 1986 e le cifre corrispondenti vanno
sommate al fondo della categoria B). 13. L'assegnazione del plus orario
al personale farmacista non può essere inferiore a quello attribuito con i
piani di lavoro del 1986. 14. Per il personale laureato non medico dei
profili biologici, chimici e fisici l'assegnazione del plus orario non può
essere inferiore a quello attribuito per effetto della sentenza del
Consiglio di Stato, sez. IV n. 308/1986. 15. Conseguentemente le somme
storicamente spettanti per l'istituto dell'incentivazione al personale
medico debbono essere esclusivamente utilizzate per il fondo A)
medici. 16. Il fondo predetto deve essere, comunque, garantito e
liquidato nella sua globalità al personale medico per la durata del
presente decreto con l'obiettivo di mantenere elevati gli standard
quanti-qualitativi dell'attività ambulatoriale complessivamente resa dalle
strutture pubbliche.
Articolo 70 Tabella di
ripartizione del fondo di incentivazione sub I), comma 6, dell'art.
66. 1. Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a
seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria
alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo schema
seguente: A) Medici; B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti,
ingegneri, psicologi; C) Personale tecnico-sanitario e personale
infermieristico, ivi compresi gli operatori sanitari di cui alla tabella
h) del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, dell'unità
operativa che concorre alla prestazione, nonchè il personale tecnico
addetto ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica; D) Restante
personale. 2. Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei
seguenti gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di
scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie categorie
di personale: A B C D Totale - - - - -- 1) prestazioni di
radiologia............... 70 -- 18 12 100 2) prestazioni di
laboratorio.............. 65 -- 23 12 100 3) visite e/o interventi
specialistici delle varie attività di servizio ed altre prestazioni
fatturabili........... 85 -- 10 5 100 4) prestazioni
riabilitative............... 55 -- 32 13 100 3. Le competenze
attribuite al personale di cui alla categoria A) medici e B) personale
laureato non medico saranno suddivise come segue: -- all'équipe che ha
reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai singoli componenti; -- al
fondo comune il 55% 4. Tale suddivisione troverà applicazione dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 5. La quota afferente
all'équipe va ripartita fra i medici delle strutture ove sia attivato
l'istituto di incentivazione della produttività nelle seguenti
proporzioni: -- assistente e
collaboratore............................... 1 -- aiuto e
coadiutore....................................... 1,4 -- primario ed
equiparati, dirigente........................ 1,8 mantenendo per il
personale medico il rapporto 3/4 tra tempo definito e tempo pieno. 6.
Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo comune,
che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo sono ripartite come
segue: -- assistente...............................................
1 -- aiuto....................................................
1,1 -- primario.................................................
1,2 7. Il fondo comune sarà suddiviso in quote. L'assegnazione delle
quote sarà effettuata nell'accordo decentrato a livello regionale e
nell'accordo locale secondo criteri di gestione e di utilizzo del fondo
comune che consentano prioritariamente meccanismi perequativi all'interno
del personale laureato non medico per il perseguimento degli obiettivi
programmati e dei piani di lavoro di cui all'art. 66. 8. La
partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione
del plus orario con le modalità appresso indicate e articolato sulla base
di accordi locali. 9. Al fondo comune afferiscono le somme di
competenza individuale eccedenti il tetto retributivo. 10. La
distribuzione delle quote avverrà in misura proporzionale a plus orari
concordati ed effettuati. 11. Le quote di fondo comune non attribuite a
seguito del raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite
al fondo comune. 12. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite
per raggiungimento dei tetti economici individuali afferiscono al fondo di
cui all'istituto sub II). 13. Le quote di riparto del tariffario
attualmente in vigore relative alla categoria B) debbono intendersi
riferite alla nuova categoria C), le quote relative alla categoria C),
afferiscono alla nuova categoria D). 14. La colonna della categoria B)
verrà riempita dalle percentuali risultanti dalla formulazione del nuovo
tariffario. 15. Le quote di cui al fondo comune dell'équipe non medica
previsto dall'art. 104, area negoziale medica, saranno ripartite in quote
proporzionali alla retribuzione fra i componenti dell'équipe
stessa.
Articolo 71 Plus orario e sua
determinazione. 1. L'attività connessa con l'istituto delle
incentivazioni sub I), comma 6, dell'art. 66 va svolta in plus
orario. 2. I tetti massimi di plus orario sono fissati nei limiti del
fondo a disposizione di cui all'art. 67 come segue: a) 7 ore
settimanali per il personale laureato non medico che effettua prestazioni
rilevabili e fatturabili ai sensi del tariffario unico nazionale; b) 3
ore settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di
riabilitazione, di vigilanza e ispezione. In attesa degli accordi quadro
regionali, attuativi dell'istituto, restano in vigore le norme specifiche
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, art. 64. 3. I
tetti massimi di plus orario determinati ai sensi del comma 2 verranno,
pertanto, applicati a decorrere dalla data di entrata in vigore
dell'accordo decentrato a livello regionale applicativo dell'istituto di
cui al presente decreto. 4. Per il personale infermieristico il plus
orario non potrà essere superiore a due ore settimanali. 5. Il rapporto
proporzionale fra i diversi plus orari attribuibili al personale non
medico viene mantenuto nel caso in cui non sia stato attribuito il tetto
massimo di plus orario. 6. Il plus orario, concordato con le
organizzazioni sindacali e successivamente deliberato
dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso, pertanto, deve
essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi
obiettivi di controllo degli orari di servizio. 7. La misura del plus
orario reso può trovare compensazione all'interno di un trimestre. Le
differenze, in difetto o in eccesso, di plus orario reso nel trimestre
rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel trimestre
successivo. In caso di mancato recupero del plus orario dovuto e non reso,
si effettueranno le relative proporzionali riduzioni. 8. Il tetto
retributivo per il personale non medico sarà rapportato al 10% del
trattamento economico globale mensile lordo rilevato al 10 gennaio di ogni
anno, per ogni ora settimanale di plus orario reso. 9. Per trattamento
economico globale mensile lordo deve intendersi la somma delle seguenti
voci: -- stipendio mensile lordo comprensivo del salario di
anzianità; -- indennità integrativa speciale; -- indennità annue
fisse e continuative; -- rateo di tredicesima mensilità. 10. Con
periodicità semestrale dovrà essere attuata la revisione del plus
orario. 11. Le competenze economiche relative al presente istituto
vengono corrisposte di regola a cadenza mensile. 12. Al personale
soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non
compete alcun compenso a titolo di incentivazione, ma compete la quota
relativa alla categoria D).
Articolo 72 Modalità di
ripartizione del fondo di incentivazione sub I) dell'art. 66. 1. Per
quanto attiene il personale laureato non medico che effettua prestazioni
rilevabili e fatturabili, le modalità di ripartizione sono definite
nell'art. 70. 2. Relativamente agli ingegneri addetti all'attività di
vigilanza e ispezione il tariffario unico nazionale dovrà prevedere i
criteri di riparto dell'attività fatturabile. 3. In attesa della
emanazione del nuovo tariffario, al fondo del personale della categoria B)
affluiscono le somme corrisposte da enti o privati, al netto delle quote
di spettanza dell'amministrazione, per prestazioni effettuate dagli
ingegneri in plus orario. 4. Le competenze attribuite al personale
della categoria C) dell'art. 70 che ha concorso alle prestazioni vengono
sommate e l'importo risultante forma il monte globale complessivo da
suddividere fra tutto il suddetto personale. 5. Le competenze
attribuite al personale di cui alla categoria D) dell'art. 70 saranno
suddivise in base alle seguenti proporzioni individuali: al personale dei
ruoli amministrativo, professionale e tecnico inquadrato nei livelli dal
settimo all'undicesimo: 2; al personale inquadrato nei livelli dal quinto
al sesto: 1,50; al personale inquadrato nei primi quattro livelli:
1. 6. Le quote eccedenti il rapporto ottimale di prestazione secondo la
tabella di cui all'art. 103 vanno ad incrementare il fondo sub II), comma
6, dell'art. 66.
Capo II Articolo 73 Modalità di
ripartizione del fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art.
66. 1. Il fondo di incentivazione sub II) è ripartito dalla Regione in
quote corrispondenti ai progetti determinati anche a norma dell'art.
66. 2. Gli enti individuano, sentite le organizzazioni sindacali, le
unità di personale assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di
intervento. 3. La regione provvede alla erogazione delle quote di cui
al presente articolo sulla scorta di idonea documentazione, attestante il
conseguimento dei risultati ottenuti. 4. Nell'ambito di ciascun ente si
provvederà alla liquidazione delle quote relative ai singoli progetti nei
confronti degli operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro
realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita dagli
operatori stessi.
Titolo I ACCORDI
DECENTRATI Capo I Articolo 74 Materie di contrattazione
decentrata. 1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della
legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1986, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo
1986, n. 68, art. 6, comma 9, e di quella del presente decreto, formano
oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed i
tempi di attuazione concernenti le seguenti materie: l'organizzazione
del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del
miglioramento dei servizi sanitari; la formulazione di programmi
concernenti l'occupazione medica e veterinaria anche in relazione alla
politica generale degli organici; l'individuazione dei posti di pianta
organica necessari sulla base degli standards stabiliti a livello
nazionale e regionale nonchè i piani di assunzione di personale; le
proposte in ordine ai processi di innovazione tecnologiche; le
condizioni ambientali, la qualità del lavoro ed i carichi di lavoro in
funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro; i processi di mobilità
compresi quelli derivanti da situazioni di sovradimensionamento e
sottodimensionamento degli organici, nonchè la verifica degli esuberi di
personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione,
ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei servizi sanitari; la
struttura degli orari di lavoro, legata anche all'emergenza medica e
veterinaria (turni, articolazione, reperibilità, permessi) nonchè le
modalità di accertamento del loro rispetto; l'individuazione dei
criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedano di
derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro
straordinario; i piani ed i programmi volti ad incrementare la
produttività, loro verifica e le incentivazioni
connesse; l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica e la
qualificazione del personale medico e veterinario; l'applicazione dei
criteri per l'effettivo esercizio dell'attività libero-professionale
intramurale; la predisposizione di norme atte a regolamentare le
attività culturali e ricreative; i programmi di informatizzazione delle
procedure e della destinazione delle risorse nonchè del loro
utilizzo; le "pari opportunità"; le altre materie appositamente
demandate alla contrattazione decentrata dal presente decreto. 2. Agli
accordi decentrati si dà esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29
marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli ordinamenti degli
enti di cui all'art. 1.
Articolo 75 Livelli di
contrattazione. 1. Le parti individuano i seguenti livelli di
contrattazione decentrata: a) regionale, che riguarda: attuazione
dei criteri in base ai quali definire le piante organiche nonchè i criteri
per la formazione dei piani di assunzione di personale; la formazione
dei programmi di occupazione medica e veterinaria; la verifica
dell'applicazione delle norme sulla mobilità, compresa quella derivante da
situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli
organici; l'applicazione dei criteri per l'effettivo esercizio
dell'attività libero-professionale; la predisposizione dei programmi di
aggiornamento professionale, di ricerca, di didattica e la qualificazione
del personale medico e veterinario; la predisposizione dei programmi di
informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse,
nonchè del loro utilizzo; i piani e i programmi volti ad incrementare
la produttività, loro verifica ed incentivazioni connesse; la
definizione di criteri attinenti le modalità di riparto degli incentivi
alla produttività; la predisposizione di norme atte a regolamentare le
attività culturali e ricreative; le "pari opportunità"; le altre
materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente
decreto; b) locale, al quale competono tutti gli aspetti
dell'organizzazione del lavoro e, in particolare: la proposta per
l'individuazione della dotazione dei posti di pianta organica necessari e
degli esuberi, anche in dipendenza di processi di riorganizzazione,
ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei servizi sanitari ed infine
dei posti già esistenti da trasformare, in adeguamento alle reali esigenze
di servizio, sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e
regionale; l'individuazione di criteri attuativi dell'orario di lavoro
e dei diversi tipi di rapporto di lavoro nonchè le modalità di
accertamento del suo rispetto, sulla base di quanto stabilito dal presente
decreto; i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di
lavoro; l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le
esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo previsto per
l'effettuazione di lavoro straordinario; l'attuazione dei criteri per
l'identificazione delle unità operative in cui applicare l'istituto della
pronta disponibilità, per la programmazione e l'articolazione della stessa
e per l'individuazione delle figure professionali e posizioni funzionali
necessarie; la verifica dell'applicazione dei criteri attinenti le
modalità di riparto degli incentivi alla produttività; la verifica
delle modalità applicative dell'effettivo esercizio dell'attività
libero-professionale; i criteri di utilizzazione dell'orario riservato
all'aggiornamento professionale, alla didattica e alla ricerca; le
proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche; la verifica
dell'applicazione delle misure di igiene, di prevenzione e sicurezza nei
luoghi di lavoro; le altre materie specificatamente e tassativamente
indicate nel presente decreto. 2. Gli accordi decentrati non possono
comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente
decreto.
Articolo 76 Composizione delle
delegazioni. 1. A livello di contrattazione regionale la delegazione
trattante è costituita: a) per la parte pubblica dalle seguenti
rappresentanze: della regione; dell'ANCI per i comuni e i loro
consorzi; dell'UNCEM per le comunità montane; degli altri enti di
cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza. b) per le
organizzazioni sindacali: da rappresentanti di ciascuna organizzazione
sindacale medica e veterinaria firmataria dell'accordo recepito dal
presente decreto, che abbia adottato, in sede nazionale, codici di
autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero. 2. La
delegazione di parte pubblica è presieduta dal presidente della regione o
da un suo delegato. 3. A livello di contrattazione decentrata per
singolo ente, la delegazione trattante è costituita: dal titolare del
potere di rappresentanza dell'ente o da un suo delegato; da una
rappresentanza dell'area medica e veterinaria formata dai titolari dei
servizi o uffici destinatari e/o tenuti all'applicazione dell'accordo
decentrato; da una delegazione composta da rappresentanti aziendali di
ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata. 4. Per la
conclusione degli accordi decentrati valgono i criteri e le modalità di
cui all'art. 6, commi 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5
marzo 1986, n. 68.
Titolo II RAPPORTO DI
LAVORO Capo I Articolo 77 Caratteristiche del rapporto di lavoro
del medico e del veterinario. 1. Il rapporto di lavoro del medico può
essere, ai sensi degli articoli 47 della legge n. 833/1978, e 35 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 a "tempo pieno" o a
"tempo definito" ed entrambi i rapporti devono essere intesi quali
rapporti ordinari di lavoro. 2. Ai medici con rapporto di lavoro a
tempo definito spetta l'indennità integrativa speciale in misura intera,
con il conseguente divieto di percepirla nelle altre attività compatibili
e con l'obbligo di renderne edotte le amministrazioni interessate. 3. I
medici a tempo pieno ed i veterinari hanno l'obbligo di prestare n. 38 ore
settimanali; i medici a tempo definito n. 28,30 ore settimanali. 4. Nel
rapporto di lavoro a tempo pieno è previsto che quattro ore dell'orario
settimanale di servizio siano destinate ad attività non assistenziali,
quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività
didattiche, la ricerca finalizzata, etc. 5. Nel rapporto di lavoro a
tempo definito è prevista allo stesso scopo la riserva di 1 ora e 30
minuti. 6. Tale riserva di ore non rientra nei normali turni di
assistenza, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione
per l'eventuale impiego in attività ordinarie, va utilizzata di norma con
cadenza settimanale ma può anche essere cumulata per impieghi come sopra
specificati in ragione di anno o per particolari necessità di servizio. Va
resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura e
non può, in alcun modo, comportare una mera riduzione dell'orario di
lavoro. 7. Nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente decreto e
di quanto stabilito dalle leggi vigenti, i medici a "tempo definito" e i
veterinari hanno facoltà di svolgere l'attività libero professionale non
rientrante nel rapporto di lavoro, che non sia in contrasto, secondo
quanto stabilito dalla legge, con gli interessi e i fini istituzionali del
Servizio sanitario nazionale, oppure incompatibile con gli orari di
servizio. 8. In ogni caso tali attività non debbono configurare un
distinto rapporto di impiego. 9. In attuazione dell'art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 68/1986, la riduzione dell'orario di
lavoro avverrà con le seguenti cadenze temporali: a) per i medici a
tempo pieno e per i veterinari: da ore 38 ad ore 37 settimanali, con
decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto; da ore 37 a ore 36 settimanali, con
decorrenza 31 dicembre 1987; b) per i medici a tempo definito: da ore
28,30 ad ore 27,30 settimanali, con decorrenza dal primo giorno del mese
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e dal 31
dicembre 1987, n. 27 ore settimanali. 10. La riduzione delle ore
comporta la revisione dell'organizzazione del lavoro e delle piante
organiche sulla base dei parametri stabiliti a livello nazionale e
regionale, sentite le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
recepito dal presente decreto. 11. Nell'intento di pervenire ad una
completa integrazione del personale medico nel servizio pubblico gli enti
debbono privilegiare il rapporto a tempo pieno e favorire, pertanto, le
richieste di passaggio dei medici dal rapporto a tempo definito al
rapporto a tempo pieno. 12. Le richieste predette saranno di norma
accolte compatibilmente con le effettive esigenze del Servizio sanitario
tenuto, altresì, conto della riduzione dell'orario di lavoro prevista dal
presente decreto, delle indicazioni di cui alla legge n. 595/1985 e dei
piani sanitari regionali. 13. La mancata concessione di passaggio al
tempo pieno deve essere adeguatamente motivata. 14. Sulle motivazioni
di rigetto, il personale medico può richiedere il riesame da parte della
commissione regionale di cui all'articolo successivo. 15. L'orario di
lavoro settimanale è articolato su 6 o 5 giornate. 16. I procedimenti
di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei per tutti i dipendenti, devono
essere costituiti da mezzi obiettivi di controllo.< |