Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270

(in 2° Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., del 11 luglio, n. 160)

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1987 (registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1987, atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 27) con il quale al prof. Livio Paladin, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica: Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10febbraio 1986, n. 13, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987; Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987); Visto il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1987, con la quale, respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissezienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa, è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, comprensiva dell'ipotesi di accordo relativa all'area negoziale per la professionalità medica di cui ai commi 5 e 8 del citato art. 6, raggiunta in data 8 aprile 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto da citato art. 6 e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISNAL, CIDA, CISAL, CISAS, CONFEDIR, CONFSAL, USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti e le organizzazioni sindacali AUPI, SNABI, SINAFO, CONFILL/SANITÀ, CONFAIL/FAILEL, CONSAL/SNAO, CASIL/SANITÀ nonché le organizzazioni sindacali CUMI/ANFUP, ANAAO/SIMP, AMPO, FIMED, CIMO, AAROI, ANMDO, AIPAC, SUMI, SNVDEL, SNAMI, SNR; accordo cui ha aderito, in data 14 aprile 1987, la organizzazione sindacale CILDI (Confederazione italiana lavoratori democratici indipendenti) non partecipante alle trattative; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi di accordo sottoscritto in data 5 maggio 1987 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate nonché il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, comprensivo dell'accordo relativo all'area negoziale per la professionalità medica di cui ai commi 5 e 8 del citato art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale;
Emana il seguente decreto:

Titolo primo
DISPOSIZIONE GENERALE ACCORDI DECENTRATI
Capo I

Articolo 1
Campo di applicazione e durata.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, si applicano a tutto il personale di ruolo e non di ruolo, dipendente dagli enti individuati nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e si riferiscono al periodo 10 gennaio 1985-31 dicembre 1987.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal 10 gennaio 1985 e quelli economici dal 10 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

Capo II
Articolo 2
Materie di contrattazione decentrata.
1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 13, e di quella del presente decreto, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed i tempi di attuazione concernenti le seguenti materie:
l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi assistenziali;
l'individuazione dei posti di pianta organica necessari sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale nonchè i piani di assunzione di personale;
l'individuazione dei contingenti di posti di pianta organica per i quali si renda possibile l'utilizzazione di rapporti di lavoro part-time;
le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche;
le condizioni ambientali, la qualità del lavoro e i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro; i processi di mobilità compresi quelli derivanti da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici, nonchè la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei servizi e degli uffici;
la struttura degli orari di lavoro (turni, articolazione, reperibilità, permessi), nonchè le modalità di accertamento del loro rispetto;
l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedono di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario;
i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro verifica e le incentivazioni connesse;
l'aggiornamento professionale, la qualificazione e la riqualificazione del personale;
le "pari opportunità";
i programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse nonchè del loro utilizzo;
la predisposizione di norme atte a regolamentare le attività culturali e ricreative;
le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dal presente decreto.
2. Ad essi si dà esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti di cui all'art. 1.

Articolo 3
Livelli di contrattazione.
1. Le parti individuano i seguenti livelli di contrattazione decentrata:
a) - Regionale, che riguarda:
l'attuazione dei criteri in base ai quali definire le piante organiche nonchè i criteri per la formazione dei piani di assunzione di personale;
la formazione dei programmi di occupazione;
la verifica dell'applicazione delle norme sulla mobilità compresa quella derivante da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici;
la predisposizione dei programmi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale del personale;
la predisposizione dei programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse, nonchè del loro utilizzo;
i piani e i programmi volti ad incrementare la produttività, loro verifica ed incentivazioni connesse;
la definizione di criteri attinenti le modalità di riparto degli incentivi alla produttività;
la predisposizione di norme atte a regolamentare le attività culturali e ricreative;
le pari opportunità;
le altre materie specificamente e tassativamente indicate nel presente decreto;
b) - Locale, alla quale competono tutti gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e, in particolare:
la proposta per l'individuazione della dotazione dei posti di pianta organica necessari e degli esuberi - anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica ed, infine, dei posti già esistenti da trasformare, in adeguamento alle reali esigenze di servizio, sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale;
l'individuazione di criteri attuativi dell'orario di lavoro e dei diversi tipi di rapporto di lavoro (part-time ecc.) nonchè le modalità di accertamento del suo rispetto sulla base di quanto stabilito dal presente decreto;
i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro;
l'individuazione di criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario;
l'attuazione dei criteri per l'identificazione delle unità operative in cui applicare l'istituto della pronta disponibilità, per la programmazione e l'articolazione della stessa e per la individuazione delle figure professionali necessarie;
la verifica dell'applicazione dei criteri attinenti la modalità di riparto degli incentivi alla produttività;
le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche;
la verifica dell'applicazione delle misure di igiene, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente decreto.
2. Gli accordi decentrati debbono essere attivati entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Gli accordi di cui sopra non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente decreto.

Articolo 4
Composizione delle delegazioni.
1. A livello di contrattazione regionale la delegazione trattante è costituita:
a) per la parte pubblica dalle seguenti rappresentanze:
della regione;
dell'Associazione nazionale comuni italiani per i comuni e i loro consorzi;
dell'Unione nazionale comunità montane per le comunità montane;
degli altri enti di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza;
b) per le organizzazioni sindacali, una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo recepito dal presente decreto, che abbia adottato codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dalle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
2. La delegazione di parte pubblica è presieduta dal presidente della regione o da un suo delegato.
3. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, la delegazione trattante è costituita:
dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente o da un suo delegato;
da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e/o tenuti all'applicazione dell'accordo decentrato;
da una delegazione composta da rappresentanti territoriali e/o aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata.

Titolo secondo
RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Articolo 5
Assunzione per chiamata diretta.
1. L'assunzione in ruolo per chiamata diretta deve essere effettuata con le modalità e procedure previste dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per le figure del comparto sanitario per le quali non è richiesto il titolo professionale in base alle vigenti disposizioni.
(I commi 2, 3 e 4 non sono stati ammessi al "visto" della Corte dei conti).

Articolo 6
(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).

Articolo 7
(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).

Articolo 8
(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).

Articolo 9
(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).

Articolo 10
(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).

Articolo 11
Progetti finalizzati.
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 13, gli enti di cui all'art. 1, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, potranno predisporre appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno che conterranno la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.
2. I settori di intervento sono individuati a titolo di riferimento, nelle seguenti attività:
prevenzione e cura delle tossico-dipendenze;
prevenzione, cura e riabilitazione di handicaps fisici o di portatori di disturbi psichici;
prevenzione e cura di anziani non autosufficienti;
prevenzione nei luoghi di lavoro.
3. I predetti progetti saranno finanziati ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 23 ottobre 1985, n. 595.
4. I progetti finalizzati saranno attuati, in parte con personale già in servizio, ed in parte con personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalità ed alle condizioni che saranno stabilite dalla emananda legge richiamata al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 13.

Articolo 12
Profili professionali.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sarà istituita entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione paritetica per l'individuazione e descrizione dei profili professionali in relazione all'organizzazione del lavoro nelle specifiche realtà dei diversi enti ed amministrazioni, di cui all'art. 1, al fine del completamento dell'ordinamento previsto dal presente decreto, della omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali e per quelle emergenti anche a seguito delle innovazioni tecnologiche.
2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro quattro mesi dalla sua istituzione con apposite articolate proposizioni, finalizzate anche all'attuazione del principio dell'ordinamento per profili professionali, che saranno approvate con apposito decreto del Presidente della Repubblica.
3. Le identificazioni dei suddetti profili professionali avranno valore per il prossimo triennio contrattuale.

Articolo 13
Commissione paritetica.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sarà istituita entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione paritetica con il compito di elaborare proposte:
per l'individuazione e la descrizione del profilo professionale della dirigenza;
per la riorganizzazione dei servizi amministrativi delle unità sanitarie locali, da effettuarsi da ciascuna regione, tenendo conto della complessità dell'organizzazione, della quantità delle risorse umane, strumentali e finanziarie, della misura ed importanza istituzionale, economica e sociale dei servizi erogati;
per la regolamentazione e per la disciplina delle attribuzioni dell'ufficio di direzione in attuazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
per la regolamentazione del rogito in forma pubblica amministrativa dei contratti di fornitura di beni e servizi e per la relativa riscossione e ripartizione dei relativi proventi.
2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro sei mesi dalla sua istituzione.

Articolo 14
Normativa concorsuale.
1. Saranno adottati i necessari provvedimenti tendenti ad introdurre la riserva dei posti nei concorsi pubblici banditi dagli enti a favore dei dipendenti stessi.

Titolo terzo
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Capo I
Articolo 15
Turni di servizio ed organizzazione del lavoro.
1. L'organizzazione del lavoro deve rispondere alle esigenze dell'utenza del Servizio sanitario nazionale. Deve tendere, pertanto, ad accrescere la qualità e la produttività dei servizi ed all'utilizzazione completa delle strutture.
2. In linea con tale indirizzo in sede di contrattazione decentrata saranno previste modalità di articolazione dell'orario di lavoro che dovranno rispondere ai seguenti criteri:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro;
b) orario continuato, laddove le esigenze richiedano la presenza nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;
c) orario articolato al di fuori delle previsioni di cui alla lettera b) per consentire una migliore utilizzazione del personale;
d) ricorso al lavoro straordinario nei casi assolutamente eccezionali in base ai carichi di lavoro e, comunque, per periodi predeterminati nel limite del monte ore di cui all'art. 17.
3. La programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro dovranno comunque garantire l'erogazione dei servizi nelle ore pomeridiane e sino alle ore 18, fatta salva la possibilità di anticipare o posticipare il suddetto orario per alcuni servizi, presidi, uffici, etc. da individuare in sede di contrattazione decentrata, sulla base di riscontri obiettivi delle effettive esigenze degli utenti.
4. Il personale è tenuto a svolgere la propria attività nell'ambito del complesso dei presidi, servizi, uffici dell'ente, nel rispetto dei diritti e dei doveri propri di ciascuna posizione funzionale e profilo professionale.
5. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare delle èquipes e la responsabilità di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
6. L'articolazione degli orari ed i turni di servizio saranno definiti dall'ufficio di direzione della unità sanitaria locale o dall'organo corrispondente negli altri enti di cui all'art. 1, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate, su proposta del responsabile del servizio o del presidio multizonale.

Articolo 16
Orario di lavoro.
1. In esecuzione dell'accordo intercompartimentale recepito con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 13, la riduzione dell'orario di lavoro avverrà con le seguenti cadenze temporali: da ore 38 ad ore 37 settimanali con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; da ore 37 ad ore 36 settimanali con decorrenza 31 dicembre 1987.
2. La riduzione delle ore comporta la revisione dell'organizzazione del lavoro e delle piante organiche sulla base dei parametri stabiliti a livello nazionale e regionale.
3. L'orario di lavoro settimanale è articolato su sei o cinque giornate.
4. I procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei per tutti i dipendenti devono essere costituiti da mezzi obiettivi di controllo.
5. Nei casi in cui il dipendente debba prestare servizio in più sedi appartenenti allo stesso o ad altro ente, il tempo normale di percorrenza tra l'una e l'altra sede si computa nell'orario di servizio con le procedure assicurative previste dalla legge.

Articolo 17
Lavoro straordinario.
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno, pertanto, carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.
3. Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale di 80 ore annue.
4. Gli enti, per comprovate ed improcrastinabili esigenze di servizio, d'intesa con le organizzazioni sindacali, possono autorizzare prestazioni di lavoro straordinario per particolari e definite funzioni, posizioni di lavoro o settori di attività in deroga al limite di cui al precedente comma fino ad un massimo di 150 ore annue.
5. Il lavoro straordinario può, a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio essere compensato con riposi sostitutivi.
6. Non sono compresi nel tetto di cui al comma 3 le ore di straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio per pronta disponibilità, comando per esigenze di servizio, partecipazione e riunioni di organi collegiali e commissioni di concorso.
7. La partecipazione a commissioni di concorso del servizio sanitario nazionale deve essere retribuita, se effettuata al di fuori del normale orario di lavoro, quale lavoro straordinario, con le modalità di cui al comma precedente, nella sola ipotesi in cui leggi regionali non prevedano specifici compensi.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente, dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:
stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento;
indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
9. La maggiorazione di cui al comma 8 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
10. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel sesto comma è ridotto a 156.

Articolo 18
Servizio di pronta disponibilità.
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
2. Il comitato di gestione della unità sanitaria locale è l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti sono tenuti a definire all'inizio di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, un piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili professionali necessari per l'organizzazione dei servizi e dei presidi.
3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente i dipendenti in servizio presso unità operative con attività continua e, solo sulla base del piano di cui al comma precedente il personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali (1).
4. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa.
5. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
6. Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi notturni e festivi, ha durata di 12 ore e dà diritto ad una indennità nella misura di L. 33.600 per ogni 12 ore.
7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive.
8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
9. L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere comunque durata inferiore alle quattro ore.
10. In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario.
11. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di 6 pronte disponibilità nel mese.
12. E' vietata la pronta disponibilità alle seguenti figure professionali, eccetto coloro che svolgono la loro attività nei comparti operatori e nelle strutture di emergenza:
a) tutte le figure del ruolo amministrativo;
b) tutte le figure professionali del ruolo professionale ad eccezione dell'ingegnere;
c) ruolo tecnico;
agente tecnico;
ausiliario socio-sanitario;
ausiliario socio-sanitario specializzato;
assistente sociale;
analista centro elaborazione dati, statistici, sociologi;
d) ruolo sanitario:
capo sala;
terapista della riabilitazione;
psicologi.
13. Alle seguenti figure professionali è consentita la pronta disponibilità per eccezionali esigenze da funzionalità della struttura:
farmacisti;
operatori tecnici;
operatori tecnici coordinatori;
infermieri generici;
dirigenti di servizi infermieristici.
14. Alle altre figure professionali è consentita la pronta disponibilità in relazione alle esigenze ordinarie di servizio ed alla connessa organizzazione del lavoro.
15. Dal 31 dicembre 1987, in relazione a quanto sopra, i turni di pronta disponibilità debbono diminuire complessivamente del 15% in ragione d'anno rispetto a quelli effettuati nell'anno 1986.
16. Gli aumenti rispetto alle precedenti misure decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 29 ottobre 1987, n. 253]

Capo II
Articolo 19
Mobilità.
1. La mobilità del personale, quale fattore indispensabile dell'organizzazione del lavoro e presupposto della funzionalità di gestione dei servizi, favorisce l'esplicazione della professionalità nell'ambito delle diverse strutture, concorrendo alla formazione permanente e polivalente degli operatori.
2. Vengono, pertanto, individuate, ai sensi dell'art. 3, primo comma, punto 9), della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 13, le seguenti forme di mobilità:
a) la mobilità nell'ambito dell'ente;
b) la mobilità tra enti della stessa regione;
c) la mobilità tra enti di regioni diverse;
d) la mobilità tra enti di diverso comparto.
3. La mobilità del personale è disposta esclusivamente nell'ambito delle funzioni proprie della posizione funzionale, profilo professionale e, ove previsto della disciplina di appartenenza dell'interessato.

Articolo 20
Mobilità nell'ambito dell'ente.
1. L'istituto della mobilità, all'interno dell'ente, concerne l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in presidio o servizio ubicato in località diversa da quella della sede di assegnazione.
2. Rientra nel potere organizzatorio dell'ente e non è, pertanto, soggetta alle procedure di cui alle successive lettere A) e B) l'utilizzazione del personale nell'ambito di presidi, servizi, uffici ecc., situati a non oltre 10 km dalla località sede di assegnazione.
3. La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e ordinaria e viene attuata secondo le procedure di cui alle successive lettere A) e B).
A) Mobilità d'urgenza;
1) nei casi in cui, nell'ambito dell'ente sia necessario soddisfare le esigenze funzionali dei servizi, a seguito di eventi contingenti e non prevedibili, l'utilizzazione provvisoria dei dipendenti in servizio, presidio e ufficio diverso da quello di assegnazione è effettuata limitatamente al perdurare delle situazioni predette;
2) tale utilizzazione è disposta, con atto motivato, dall'ufficio di direzione della unità sanitaria locale o dall'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e non può superare il limite massimo di un mese nell'anno solare;
3) la mobilità di urgenza presuppone l'utilizzo di tutto il personale di uguale ruolo, posizione funzionale, profilo professionale e disciplina ove prevista, ferma restando la necessità di assicurare, in via prioritaria, la funzionalità dell'unità operativa di provenienza;
4) al personale interessato spetta l'indennità di missione prevista dalla normativa vigente, se e in quanto dovuta.
B) Mobilità ordinaria nell'ambito dell'ente:
1) gli enti, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti secondo le vigenti disposizioni, a domanda degli interessati, possono disporre misure di mobilità ordinaria interna e nel rispetto dei seguenti criteri:
adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei posti da ricoprire mediante mobilità del personale;
compilazione di graduatorie per le richieste di trasferimento sulla base dei titoli posseduti, dell'anzianità di servizio, della situazione familiare e della residenza anagrafica;
2) le graduatorie sono formate da apposite commissioni paritetiche nominate dal comitato di gestione della unità sanitaria locale, o dall'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa a livello regionale o locale con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto;
3) i titoli posseduti sono valutati in conformità dei criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione;
4) la determinazione dei punteggi per la formazione delle graduatorie va effettuata tenendo presente che si possono attribuire:
per l'anzianità di servizio massimo punti 15;
per la situazione personale e familiare, anche in relazione a documentate situazioni di particolare rilevanza sociale, massimo punti 15;
per la residenza anagrafica massimo punti 15;
per i titoli posseduti massimo punti 15;
per un totale complessivo di massimo 60 punti.
4. Gli enti, per motivare esigenze di servizio, possono disporre misure di mobilità interna del personale, d'ufficio, sulla base di criteri da definirsi negli accordi decentrati a livello locale.
5. Nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali la mobilità ordinaria può essere effettuata esclusivamente a domanda degli interessati.
6. La mobilità di cui al comma precedente, ferma restando la necessità di una adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei posti vacanti delle predette posizioni funzionali apicali, si attua, in caso di pluralità di domande, mediante la formazione di graduatorie compilate a cura dell'ufficio di direzione della unità sanitaria locale, o di organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, in base ai criteri di cui al punto 4) della lettera B) del presente articolo.
7. I provvedimenti di mobilità ordinaria interna, a domanda o d'ufficio, sono disposti dal comitato di gestione della unità sanitaria locale od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti.

Articolo 21
Mobilità tra enti in ambito regionale.
1. La mobilità del personale tra enti in ambito regionale comprende le seguenti fattispecie:
1) mobilità tra unità sanitarie locali a domanda o a seguito di soppressione del posto;
2) mobilità tra enti del comparto.
I) Trasferimento ad altra unità sanitaria locale:
A) A domanda:
la mobilità del personale a domanda tra unità sanitarie locali della stessa regione è disposta per la copertura dei posti vacanti nelle unità sanitarie locali, individuati in sede regionale, su indicazione delle unità sanitarie locali medesime. Alla data di scadenza della disciplina transitoria di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207, la mobilità citata avviene sulla base dei seguenti criteri:
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione dei posti vacanti nella unità sanitaria locale, da coprirsi mediante trasferimento, con l'indicazione delle procedure da seguire per la presentazione delle relative domande;
provvedimento di nulla osta al trasferimento da parte del comitato di gestione della unità sanitaria locale di appartenenza del dipendente;
l'accoglimento del trasferimento è disposto dal comitato di gestione della unità sanitaria locale di destinazione, sentito l'ufficio di direzione;
in caso di pluralità di domande, il trasferimento è disposto dalla unità sanitaria locale di destinazione:
nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali e sub apicali, secondo apposita graduatoria formata dall'ufficio di direzione sulla base dei titoli posseduti dai candidati, da valutarsi in conformità dei criteri previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, tenendo conto, per quanto attiene al punteggio relativo al curriculum, di documentate, situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei familiari, distanza tra le sedi) e sociali;
nei confronti del restante personale, secondo l'anzianità di servizio di ruolo nella posizione funzionale di appartenenza, da valutarsi in conformità dei criteri previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, maggiorata fino ad un massimo di 10 punti, per documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei familiari, distanza tra le sedi ecc.) e sociali:
il provvedimento di trasferimento deve essere notificato alla regione per le conseguenti variazioni nei ruoli nominativi regionali.
B) Assegnazione di personale a seguito di soppressione del posto:
in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il dipendente ha diritto, in caso di soppressione del posto -- conseguente a vincoli legislativi ed indirizzi programmatici di piano in materia di organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali -- al conferimento di altro posto, di corrispondente profilo, posizione funzionale e disciplina ove prevista, vacante presso l'unità sanitaria locale di appartenenza;
l'unità sanitaria locale di appartenenza provvede alla nuova assegnazione con priorità sulla mobilità ordinaria interna di cui all'art. 20 e di quella disciplinata sub A) del presente articolo;
qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nella unitàsanitaria locale di appartenenza, la regione provvederà all'individuazione del posto vacante di altra unità sanitaria locale;
non potranno essere considerati disponibili a tal fine posti per i quali siano in atto procedure concorsuali con le prove di esame già iniziate. Qualora per i posti individuati siano, invece, in corso i processi di mobilità di cui alla precedente lettera A), il dipendente il cui posto è stato soppresso, sarà ammesso a concorrere al trasferimento con gli altri candidati;
in assenza di posti di corrispondente profilo e posizione funzionale nell'ambito della regione ovvero di mancata assegnazione ai sensi dei commi precedenti, il dipendente rimane in soprannumero nella unità sanitaria locale di appartenenza fino al verificarsi della vacanza;
all'assegnazione ad altra unità sanitaria locale della stessa regione provvede la giunta regionale;
al personale assegnato con le procedure di cui alla lettera B) del presente articolo competono oltre i benefici previsti in materia per gli impiegati civili dello Stato anche una indennità di incentivazione alla mobilità pari a due mensilità dello stipendio in godimento alla data di assegnazione.
II) Mobilità tra enti del comparto:
E' consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti destinatari del presente decreto, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi e contrattazione con le organizzazioni sindacali dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione dell'esistenza nell'ente di destinazione di posto vacante di corrispondente qualifica e livello professionale.
Qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il personale delle unità sanitarie locali, è, altresì, necessario il nulla osta della regione interessata.

Articolo 22
Mobilità tra enti in ambito interregionale.
1. La mobilità tra enti in ambito interregionale comprende le seguenti fattispecie:
1) mobilità tra unità sanitarie locali;
2) mobilità tra enti del comparto.
I) Mobilità tra unità sanitarie locali:
La mobilità tra unità sanitarie locali di diversa regione, che avviene esclusivamente a domanda del dipendente interessato, alla data di scadenza della disciplina transitoria di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è così disciplinata:
1) qualora, esperiti in via prioritaria i trasferimenti e i comandi in ambito regionale, risultino ancora vacanti dei posti, le regioni individuano e rendono noti tramite pubblicazione nella Gazzena Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale delle regioni i posti disponibili e le rispettive sedi per i trasferimenti interregionali, fissando il termine entro cui gli interessati debbono presentare domanda. Detta domanda dovrà essere inviata anche alla unità sanitaria locale e alla regione di appartenenza;
2) la unità sanitaria locale e la regione di appartenenza devono esprimere il nulla osta al trasferimento. Analogamente deve procedere la unità sanitaria locale di destinazione.
Sulla accoglibilità della domanda, corredata dei nulla osta di cui al punto 2) provvede la regione in cui è richiesta l'assegnazione.
In caso di più domande, il trasferimento è disposto dalla regione di cui al comma precedente, a favore:
di coloro che risultino in possesso dei maggiori titoli da valutarsi in conformità dei criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione, per quanto attiene al personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il diploma di laurea;
di coloro che siano in possesso di maggiore anzianità effettiva di servizio nella posizione funzionale di appartenenza per il restante personale. Nel caso di pari anzianità vengono valutati, nell'ordine: la ricongiunzione al nucleo familiare, il numero dei familiari che compongono il nucleo stesso; la maggiore distanza tra la sede di appartenenza e quella per la quale si chiede il trasferimento e l'anzianità complessiva di servizio.
Per coloro che risultino utilmente collocati nella graduatoria, la regione di destinazione richiede a quella di provenienza l'adozione del provvedimento di trasferimento e la conseguente cancellazione dei ruoli di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, disponendo contestualmente a sua volta l'iscrizione nei propri ruoli e l'assegnazione degli interessati alle unità sanitarie locali presso cui sono disponibili i posti.
II) Mobilità tra enti del comparto:
E' consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti destinatari del presente decreto, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi e contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione dell'esistenza nell'ente di destinazione di posto vacante di corrispondente qualifica e livello professionale.
Qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il personale delle unità sanitarie locali è, altresì, necessario il nulla osta della regione interessata.

Articolo 23
Mobilità intercompartimentale.
1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 13, oltre alla mobilità di cui ai precedenti articoli, è consentito il trasferimento di personale tra gli enti destinatari del presente decreto e gli enti del comparto enti locali, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti e contrattazione con le organizzazioni sindacali, firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale sia in possesso dei requisiti per accedere al posto oggetto del trasferimento.
2. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto sanità e quelli del comparto enti locali, con le stesse modalità di cui al comma 1.
3. L'onere è a carico dell'ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.
4. In tali casi il comando, fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli enti stessi, non può avere durata superiore ai 12 mesi, eventualmente rinnovabili.
5. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è esente dall'obbligo del periodo di prova, purchè superata presso l'ente di provenienza.

Articolo 24
Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica.
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, secondo la procedura di cui all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'ente non potrà procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo in mansioni equivalenti a quelle proprie della posizione funzionale e profilo professionale di appartenenza e, ove prevista, della disciplina o, a domanda, in posizione funzionale inferiore, anche di diverso profilo professionale.
2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova posizione funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermità per causa di servizio.
3. A tali fini il dipendente può essere applicato alle nuove funzioni anche in soprannumero riassorbibile, con contestuale congelamento del posto lasciato disponibile fino al riassorbimento del posto soprannumerario.
4. La procedura di cui al comma 1 può essere attivata dall'ente anche nei confronti del dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie attribuzioni.
5. In tal caso l'utilizzazione del dipendente dovrà essere disposta esclusivamente per lo svolgimento di funzioni equivalenti a quelle della posizione funzionale e profilo professionale di appartenenza e, ove previsto, della disciplina, per il periodo giudicato necessario dall'organo competente a norma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al recupero della piena efficienza fisica.
6. Il posto del dipendente temporaneamente inidoneo non può essere considerato disponibile ai fini dell'art. 9 legge 20 maggio 1985, n. 207.

Titolo quarto
DOVERI - RESPONSABILITA' - DIRITTI
Capo I
Articolo 25
Diritto allo studio.
1. Il limite massimo di tempo per diritto allo studio è di 150 ore annue individuali.
2. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione del 3% del personale in servizio e, comunque di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti, secondo le modalità di utilizzazione che saranno disciplinate in sede di prossimo accordo intercompartimentale.
3. Sino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina intercompartimentale per il personale delle unità sanitarie locali si applica la normativa dell'accordo di lavoro del personale ospedaliero del 17 febbraio 1979 - richiamata dal punto 5.8 dell'ANUL del 24 giugno 1980 - così come modificata dal secondo comma del presente articolo, ferma restando per gli altri enti destinatari del presente decreto, la normativa vigente in materia presso gli stessi.

Articolo 26
Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata.
1. L'aggiornamento professionale è obbligatorio e facoltativo e riguarda tutto il personale di ruolo degli enti individuati dall'art. 1.
2. Il relativo finanziamento è previsto nel Fondo sanitario nazionale con una apposita voce a destinazione vincolata.
3. L'aggiornamento obbligatorio è svolto in orario di lavoro e comprende:
a) la partecipazione obbligatoria a corsi di aggiornamento organizzati dal Servizio sanitario nazionale;
b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari e altre manifestazioni consimili, da chiunque organizzati, compresi nei programmi regionali;
c) l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale bibliografico messo a disposizione dal Servizio sanitario nazionale;
d) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche;
e) la ricerca finalizzata del personale in base a programmi definiti in sede di contrattazione decentrata.
4. I programmi regionali e di singolo ente che dovranno prevedere fondi destinati alle attività di cui al comma 3, e gli indici di utilizzazione adeguati ai profili professionali, sono determinati con da partecipazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
5. A tali fini, presso ogni regione e singolo ente, verrà istituita apposita commissione paritetica composta da membri nominati dal comitato di gestione, od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e da membri designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.
6. Nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla formazione o all'aggiornamento professionale nelle discipline che riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e l'economia del personale nelle linee di indirizzo del piano sanitario nazionale e della programmazione regionale e locale dei servizi.
7. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dell'orario di servizio. In concorso del Servizio sanitario nazionale è in tal caso strettamente subordinato all'effettiva connessione delle iniziative da cui sopra con l'attività di servizio e non può mai assumere la forma di indennità o di assegno di studio.
8. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra l'istituto del comando finalizzato di cui l'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.
9. Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo decide un comitato tecnico scientifico composto da membri designati dagli enti, scelti fra il personale dipendente, e da membri designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
10. Il comitato di gestione o l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, di norma approva le decisioni del comitato tecnico-scientifico ed, in caso contrario, è tenuto a fornire una opportuna motivazione.
11. La partecipazione all'attività didattica del personale si realizza nelle seguenti aree di applicazione:
a) corsi di specializzazione, corsi pre-laurea e scuole a fini speciali, secondo la disciplina prevista dalle convenzioni con l'università, ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) aggiornamento professionale obbligatorio del personale, organizzato dal Servizio sanitario nazionale;
c) formazione di base e riqualificazione del personale.
12. Le attività sub b) e c) sono riservate in linea di principio al personale del Servizio sanitario nazionale, con l'eventuale integrazione di docenti esterni.
13. Nella selezione del personale da ammettere alla didattica, deve essere privilegiata la competenza specifica.
14. All'avviso per la selezione del personale di cui sopra deve essere data la più ampia pubblicità.
15. L'attività didattica, se svolta fuori orario di servizio, è remunerata in via forfettaria con un compenso orario di L. 30.000 lorde, comprensivo dell'impegno per la preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati. Se l'attività in questione è svolta durante le ore di servizio, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 50% per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati in quanto effettuato fuori dell'orario di servizio.

Capo II
Articolo 27
Prestazioni di consulenza.
1. L'attività di consulenza è consentita al personale esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali dell'ente ed in relazione al profilo professionale e ruolo di appartenenza ed, ove prevista, della disciplina, nei seguenti casi:
A) In altri servizi dell'ente di appartenenza:
le attività di consulenza nell'ente di appartenenza costituiscono, per il personale interessato, compito di istituto da prestarsi quindi nell'ambito del normale orario di servizio. Al personale stesso competono, se ed in quanto dovuti, a norma del vigente contesto normativo, l'indennità di missione e il compenso per lavoro straordinario;
il personale interessato, nell'ambito dei limiti e modalità del presente decreto, può essere ammesso, presso le strutture in cui presta attività di consulenza, alla partecipazione degli istituti della incentivazione della produttività.
B) In servizio di altro ente del comparto:
l'attività di consulenza prestata in strutture e servizi di altro ente del comparto è consentita in un quadro normativo, definito con apposita convenzione fra gli enti interessati, che disciplini:
i limiti di orario dell'impegno, comprensivo anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio compatibili con l'articolazione dell'orario di servizio;
le modalità di compenso, ove l'attività di consulenza abbia luogo fuori dal debito orario di lavoro;
i limiti orari minimali e massimali per l'attività di consulenza, nonchè gli importi dei relativi compensi definiti a livello regionale, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, rappresentative delle categorie interessate;
il compenso deve affluire all'amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuire il 95% al dipendente avente diritto quale prestatore della consulenza.
C) Consulenza a istituzioni pubbliche non sanitarie e a privati:
l'attività di consulenza prestata a favore di istituzioni pubbliche non sanitarie o di privati è consentita al personale interessato, per limitati periodi di tempo, quando non sia in contrasto con le finalità ed i compiti del Servizio sanitario nazionale, in un quadro normativo definito con apposita convenzione tra dette istituzioni o privati e l'ente da cui dipende il personale, che disciplini:
}la durata della convenzione;R5}i limiti di orario dell'impegno compatibili con l'articolazione dell'orario di servizio;
l'entità del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso al personale, ove l'attività sia svolta fuori del debito orario di lavoro;
motivazioni e fini della consulenza onde consentire valutazioni di merito sulla natura della stessa e la sua compatibilità con i compiti del Servizio sanitario nazionale e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente;
il relativo compenso dovrà comunque affluire all'amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente avente diritto entro 15 giorni dall'introito;
le prestazioni oggetto della convenzione non possono comunque configurare un rapporto di lavoro subordinato.

Capo III
Articolo 28
Documentazione dello stato di infermità.
1. Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva comunicazione anche telefonica nella stessa giornata alla propria amministrazione e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza.

Articolo 29
Visite mediche di controllo.
1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unità sanitarie locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

Articolo 30
Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro.
1. La tutela della salute degli operatori sanitari esposti a particolari e diversificati rischi inerenti le specifiche attività lavorative, impone una rigorosa osservanza di interventi preventivi a tutela della salute degli operatori stessi.
2. Le amministrazioni devono pertanto provvedere, oltre all'applicazione di tutte le leggi vigenti in materia, a rimuovere le cause di malattia e a promuovere la ricerca e l'attuazione di tutte le misure idonee alla tutela della salute e all'integrità fisica e psichica dei lavoratori dipendenti con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possano rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
3. Le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto hanno potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro, sulle condizioni psicofisiche dell'operatore sanitario e di controllare l'applicazione di ogni norma utile in tal senso.
4. A tal fine gli organi di amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, individuano aree omogenee sulla base del rischio e istituiscono il registro dei dati biostatistici, affidandone la rilevazione e la registrazione alla direzione sanitaria, in funzione di medicina preventiva dei lavoratori ospedalieri e tecnologica dei servizi sanitari o al Servizio di igiene e prevenzione; detta attività verrà svolta in stretto collegamento con i servizi di medicina preventiva e del lavoro delle pubbliche amministrazioni e delle unità sanitaria locale.
5. Per ogni dipendente viene istituito il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui formulazione verrà definita d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto nel quadro della normativa vigente. Le spese derivanti sono a carico del Fondo sanitario.
6. Per gli operatori esposti all'azione dei gas anestetici, nel richiamarsi per analogia al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, gli enti debbono provvedere alla istallazione ed attivazione di opportuni impianti di decontaminazione delle camere operatorie nonchè alla esecuzione di visite e controlli trimestrali, alla adeguata protezione delle lavoratrici gestanti e degli epato-pazienti.
7. Analoghi controlli dovranno essere disposti nei confronti dei dipendenti addetti all'uso continuato di video terminali, secondo le disposizioni della normativa della Comunità economica europea.
8. Per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi precedenti, a livello di contrattazione decentrata, dovranno essere previste modalità per la elaborazione delle mappe di rischio sulle quali attuare la priorità degli interventi.

Articolo 31
Permessi, ritardi e recuperi.
1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.
2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
3. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
4. Lo stesso criterio dovrà essere applicato per i ritardi sull'orario di inizio del servizio. Le ore recuperate a tale titolo non possono comportare decurtazioni della retribuzione base. Le ore recuperate in dipendenza del regime di orario flessibile e dei permessi non possono comportare decurtazioni della retribuzione dovuta a qualunque titolo.
5. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni.

Capo IV
Articolo 32
Indumenti di lavoro.
1. Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate, in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese dell'amministrazione.
2. Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono, inoltre, essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 33
Mensa.
1. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza di lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
2. Gli enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di mensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalità sostitutive.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non è comunque monetizzabile.
4. Il dipendente è tenuto a corrispondere il costo del pasto, fissato nella misura di L. 1500 per la durata del presente decreto.
5. Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.

Articolo 34
Attività sociali, culturali, ricreative.
1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle unità sanitarie locali, sono gestite da organismi legalmente costituiti, formati dai rappresentanti dei dipendenti, in aderenza all'art. 11 dello statuto dei lavoratori.
2. La verifica contabile dell'utilizzo dei contributi erogati dai suddetti organismi deve avvenire attraverso rendicontazione, da parte dell'ente, da trasmettere all'esame del collegio dei revisori dell'unità sanitaria locale o ad organismo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
3. Per l'attuazione della suddetta attività, ogni anno le amministrazioni, d'intesa con le organizzazioni sindacali, iscriveranno a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale in misura comunque non superiore a L. 5.000 per dipendente, fatte salve le situazioni esistenti di miglior favore.

Articolo 35
(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).

Capo V
Articolo 36
Diritti sindacali.
1. In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali secondo quanto disposto nell'art. 1, comma 4, dell'accordo intercompartimentale recepito con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 13, restano congelate le aspettative sindacali nonchè i permessi concessi e disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, conferiti con provvedimenti divenuti esecutivi a norma della legislazione vigente.
2. I permessi sindacali continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato.
3. Per il personale dipendente dagli altri enti del comparto continua ad applicarsi la disciplina in atto presso gli enti stessi.

Articolo 37
Assemblea del personale.
1. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi ove prestano la loro attività o in altra sede durante l'orario di lavoro nel limite massimo di 12 ore annue non trasferibili nè convertibili.
2. Per le ore di partecipazione alle assemblee di cui al comma 1, verrà corrisposta la normale retribuzione.
3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee da parte delle rappresentanze sindacali sono comunicati all'amministrazione con preavviso scritto di almeno 24 ore.
4. La rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura dei responsabili delle singole unità operative e comunicata al servizio del personale. Le eventuali eccedenze rispetto al limite di cui al primo comma seguono la disciplina dettata in materia di permessi e ritardi di cui all'art. 31.
5. Le modalità necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dall'amministrazione di intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.

Articolo 38
Diritto (1) all'informazione. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 29 ottobre 1987, n. 253]
1. L'informazione si attua, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 13, in modo costante e tempestiva con le organizzazioni sindacali a livello confederale e di categoria.
2. Gli enti destinatari del presente decreto garantiscono una costante e preventiva informazione sugli atti e sui provvedimenti che riguardano:
a) la programmazione. Viene riconosciuto alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto il diritto di informazione in fase di predisposizione degli atti che le parti pubbliche intendono assumere in ordine alla programmazione del settore sanitario per quanto riguarda la funzionalità dei servizi;
b) la contrattazione. Per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali, le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e di conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro.
3. In una visione socio-sanitaria, le tre primarie sedi di acquisizione del diritto informativo e di intervento per il sindacato sono quella governativa, regionale e degli enti destinatari del presente decreto.
4. Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento e all'efficienza dei servizi, si garantisce alle organizzazioni sindacali la conoscenza degli ordini del giorno delle sedute degli organi degli enti di cui all'art. 1 nonchè una costante e tempestiva informazione degli atti e provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonchè i programmi, i bilanci e gli investimenti.
5. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono richiedere agli enti, che sono tenuti a comunicarli, i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza ed efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.
6. Ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 13, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, sì da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'ente, all'ambiente ed alla qualità del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.
7. In armonia con quanto disposto dai commi primo e secondo dell'art. 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni garantiranno, sentite le organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.
8. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e il diritto di integrazione e rettifica.

Articolo 39
(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).

Articolo 40
Pari opportunità.
1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto saranno definiti con la contrattazione decentrata, interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici.
2. Pertanto, al fine di consentire una reale parità uomini-donne, verranno istituiti presso le regioni con la presenza delle organizzazioni sindacali appositi comitati per le pari opportunità, che propongano misure adatte a crearne le effettive condizioni e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.

Capo VI
Articolo 41
Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento dei compiti di ufficio.
1. L'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente dei compiti d'ufficio assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.
2. L'ente dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.

Titolo quinto
TRATTAMENTO ECONOMICO
Capo I
Articolo 42
Aumenti.
1. Gli aumenti di stipendio per il personale non medico del ruolo sanitario, tecnico professionale e amministrativo sono i seguenti:
Dal 1° gennaio 1987 Dal 1° gennaio 1988
Dal 1° gennaio (Compreso quello (Compreso quello
Livello 1986 del 1986) del 1986-87)
1° 150.000 325.000 500.000
2° 285.000 617.000 950.000
3° 330.000 715.000 1.100.000
4° 345.000 747.500 1.150.000
5° 240.000 520.000 800.000
6° 450.000 975.000 1.500.000
7° 630.000 1.365.000 2.100.000
8° 810.000 1.755.000 2.700.000
9° 1.008.000 2.184.000 3.360.000
10° 810.000 1.755.000 2.700.000
11° 900.000 1.950.000 3.000.000
2. Per i dipendenti che per effetto del presente accordo sono inquadrati in livello superiore, l'aumento è determinato per la differenza fra il nuovo trattamento di livello e quello del livello di provenienza.
3. In ogni caso va garantita la differenza di livello tra il trattamento in godimento e quello attribuito con il presente decreto.

Articolo 43
Nuovi stipendi.
1. In conseguenza degli aumenti di cui all'art. 42, a decorrere dal 10 gennaio 1988, i valori di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, sono così modificati:
Livello 1° Personale addetto alle pulizie.............. L. 3.800.000
Livello 2° Commessi, agenti tecnici, ausiliari
socio-sanitari............................ >> 4.550.000
Livello 3° Ausiliari socio sanitari specializzati...... >> 4.900.000
Livello 4° Operatori professionali seconda categoria,
operatori tecnici, coadiutori
amministrativi............................ >> 5.550.000
Livello 5° Operatori tecnici coordinatori.............. >> 6.300.000
Livello 6° Operatori professionali prima categoria
collaboratori, assistenti tecnici,
assistenti sociali (1) collaboratori,
assistenti amministrativi, educatori
professionali............................. >> 7.200.000
Livello 7° Operatori professionali prima categoria
coordinatori, assistenti sociali coordina-
tori, collaboratori amministrativi,
assistenti religiosi...................... >> 8.500.000
Livello 8° Operatori professionali dirigenti collabora-
tori amministrativi coordinatori.......... >> 10.400.000
Livello 9° Farmacista, biologo, chimico, fisico,
psicologo, analista, statistici, sociologo
collaboratori; procuratore legale, architetto,
geologo, ingegnere; vice direttore
amministrativo............................ L. 12.000.000
Livello 10° Farmacista, biologo, chimico, fisico,
psicologo, analista, statistico, sociologo
coadiutori; avvocato, direttore
amministrativo .......................... >> 13.900.000
Livello 11° Farmacista, biologo, chimico, fisico,
psicologo, analista, statistico, sociologo
dirigenti; avvocato, ingegnere, architetto,
geologo coordinatori; direttore amministra-
tivo capo servizio....................... >> 17.000.000
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 29 ottobre 1987, n. 253]

Articolo 44
(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).

Articolo 45
Retribuzione individuale di anzianità.
1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità.
2. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale, di cui agli articoli 37 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, per quanto concerne i ratei relativi all'indennità per strutture specialistiche da attribuire ai biologi, chimici e fisici ed ai valori percentuali delle classi e scatti previsti dall'art. 38 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
(I commi 3, 4 e 5 non sono stati ammessi al "visto" della Corte dei conti).
6. Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della entrata in vigore del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianità per la parte del biennio fino al 31 dicembre 1986. La restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.

Articolo 46
(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).

Articolo 47
Paga oraria giornaliera.
1. La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 di tutte le competenze percepite mensilmente.
2. L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera come sopra calcolata per 6,33 nel caso di orario di 38 ore settimanali, per 6,16 nel caso di orario di 37 ore e per 6 nel caso di 36 ore settimanali.
3. Eventuali assenze non retribuite (scioperi, permessi a proprio carico, assenze ingiustificate) saranno trattenute con applicazione della paga oraria e giornaliera di cui ai precedenti commi.
4. Le trattenute per eventuali scioperi proclamati dalle organizzazioni sindacali sono commisurate al periodo di tempo di effettiva astensione dal lavoro.
5. L'assicurazione dell'urgenza durante gli scioperi non darà luogo ad alcuna retribuzione qualora non sia riscontrata la presenza del dipendente secondo procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro.

Capo II
Articolo 48
Indennità di direzione per direttori amministrativi.
1. Ai vice direttori amministrativi, direttori amministrativi e direttori amministrativi capi servizio viene corrisposta la indennità di direzione nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti:
Livello 9° - vice direttore amministrativo............ L. 2.600.000
Livello 10° - direttore amministrativo................. >> 5.100.000
Livello 11° - direttore amministrativo capo servizio... >> 8.600.000
2. Tali indennità assorbono sino alla concorrenza tutte le altre indennità finora percepite a qualsiasi titolo.

Articolo 49
Indennità di assistenza e farmaco-vigilanza.
1. Ai farmacisti inquadrati nei livelli 90, 100e 110 viene corrisposta l'indennità di assistenza e farmaco-vigilanza nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti:
Livello 9°.......................................... L. 4.300.000
Livello 10°.......................................... >> 6.600.000
Livello 11°.......................................... >> 9.600.000
2. Tali indennità assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennità finora percepite a qualsiasi titolo.

Articolo 50
Indennità tecnico-professionale.
1. Al personale inquadrato nei livelli 90, 100 e 110 dei ruoli sanitario, professionale e tecnico con esclusione dei medici, dei veterinari e dei farmacisti, dei biologi, chimici e fisici compete una indennità tecnico-professionale nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti:
Livello 9°.......................................... L. 2.600.000
Livello 10°.......................................... >> 5.100.000
Livello 11°.......................................... >> 8.600.000
2. Tali indennità assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennità finora percepite a qualsiasi titolo.

Articolo 51
Indennità biologi, chimici e fisici.
1. Ai biologi, chimici e fisici inquadrati nei livelli 90, 100 e 110 competono le seguenti indennità annue, fisse lorde:
1) Indennità professionale:
Livello 9°.......................................... L. 2.000.000
Livello 10°.......................................... >> 3.000.000
Livello 11°.......................................... >> 4.000.000
2) Indennità specialistica:
Livello 9°.......................................... L. 2.300.000
Livello 10°.......................................... >> 3.600.000
Livello 11°.......................................... >> 5.600.000
3) Indennità di dirigenza:
Livello 9°.......................................... L. 450.000
Livello 10°.......................................... >> 610.000
Livello 11°.......................................... --

Articolo 52
Indennità di bilinguismo.
1. Al personale in servizio negli enti di cui all'art. 1 aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale della Valle d'Aosta o negli enti in cui vige costituzionalmente con carattere di obbligatorietà il sistema del bilinguismo aventi sedi in altre regioni a statuto speciale, è attribuita una indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale in servizio negli enti locali della regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige.

Capo III
Articolo 53
Indennità di partecipazione all'ufficio di direzione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
1. Al personale facente parte di diritto dell'ufficio di direzione (capi servizio) spetta un indennità di L. 4.000.000 in misura fissa e costante annua lorda.
2. L'indennità di cui al primo comma non è cumulabile, per i medici con l'indennità primariale differenziata, fino a concorrenza della medesima.

Articolo 54
Indennità di coordinamento.
1. Ai coordinatori amministrativi e sanitari di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, spetta l'indennità differenziata fissa annua lorda e costante di:
a) L. 2.800.000 per unità sanitaria locale fino a 150.000 abitanti;
b) L. 3.600.000 per unità sanitaria locale superiore a 150.000 abitanti, ovvero con presenza di una struttura ospedaliera generale ex regionale.

Articolo 55
Indennità di polizia giudiziaria.
1. Al personale cui è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta una indennità fissa lorda annua di L. 1.000.000.

Articolo 56
Indennità per il personale infermieristico.
1. Al personale infermieristico del ruolo sanitario, operatore professionale di II categoria inquadrato al IV livello retributivo, spetta una indennità mensile lorda fissa di L. 20.000.

Articolo 57
Indennità di incremento, della utilizzazione delle strutture e degli impianti.
1. Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati dal 10 al 70 livello operanti normalmente su due turni giornalieri per la ottimale utilizzazione degli impianti attivati per almeno 12 ore giornaliere oppure che siano agenti tecnici operanti su due turni in corsia con struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici compete una indennità mensile lorda di L. 40.000.
2. Agli operatori del ruolo sanitario del 40, 60e 70 livello operanti nei servizi di diagnosi e cura in turni a copertura nelle 24 ore giornaliere compete una indennità mensile lorda di L. 65.000.
3. Agli operatori del ruolo sanitario del 40, 60e 70 livello operanti in terapia intensiva o sale operatorie compete una indennità mensile lorda di L. 70.000; tale indennità compete anche all'operatore professionale dirigente.
4. Al restante personale compreso tra il 10 e 80livello, che non rientri nelle fattispecie suindicate (1), sarà corrisposta, per l'intera vigenza dell'accordo, una indennità nella misura fissa di L. 180.000 annue lorde.
5. Le indennità di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili, sono corrisposte per dodici mensilità e decorrono dal 10 febbraio 1987.
6. Dalla data di cui al comma 5, sono soppresse le indennità di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 29 ottobre 1987, n. 253]

Capo IV
Articolo 58
Indennità di rischio da radiazioni.
1. Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta una indennità di "rischio da radiazione" nella misura unica mensile lorda di L. 30.000 ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'indennità in parola spetta alla condizione che il suddetto personale sia tenuto a prestare la propria opera in "zone controllate", ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.
3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le modalità di cui alla richiamata circolare del Ministero della sanità.
4. L'accertamento del personale non compreso nel comma 1 soggetto a rischio radiologico verrà effettuato da una apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile dell'unità operativa di medicina nucleare o radiologica da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto e da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti.
5. L'indennità di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio.
6. Tale indennità non è cumulabile con l'analoga indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E' peraltro cumulabile con l'indennità di profilassi antitubercolare.

Articolo 59
Indennità di profilassi antitubercolare.
1. A tutto il personale operante in reparti o unità operative tisiologiche (pneumologiche), viene corrisposta una indennità di profilassi antitubercolare nella misura fissa ed uguale per tutti di L. 300 giornaliere lorde nei modi prescritti dalla legge 9 aprile 1953, n. 310, e successive modificazioni.

Articolo 60
Indennità per servizio notturno e festivo.
1. Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennità notturna" nella misura unica uguale per tutti di L. 1.400 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
2. Per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una indennità di L. 9.450 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 4.740 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiori alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dipendente.

Articolo 61
Norma di primo inquadramento.
1. L'indennità prevista dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, è soppressa con decorrenza 10 gennaio 1988. La stessa è invece ridotta dal 10gennaio 1986 del 30% e dal 10 gennaio 1987 del 65%.
2. Al personale appartenente al ruolo professionale delle tabelle B), C) e D) dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, inquadrato al nono livello retributivo, con una anzianità di servizio alla data del 20 dicembre 1979 di sei anni, viene confermata l'erogazione della somma annua lorda di L. 2.500.000 in aggiunta al trattamento economico fissato dall'art. 43 e dall'art. 50.
3. Tale somma cesserà di essere corrisposta nel caso in cui i beneficiari dovessero essere inquadrati nel 100 livello retributivo.

Capo V
Articolo 62
Decorrenza degli aumenti.
1. Le indennità di cui ai precedenti articoli vengono corrisposte per 12 mensilità riferite all'anno solare.
2. Gli aumenti delle indennità rispetto alle precedenti misure vengono corrisposti dal 10 febbraio 1987.

Capo VI
Articolo 63
Equo indennizzo.
1. Nei confronti del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale si applicano per quanto concerne l'equo indennizzo le disposizioni e procedure stabilite in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.
2. Le misure dell'equo indennizzo sono stabilite secondo le seguenti modalità:
a) per la determinazione dell'equo indennizzo si considera la classe iniziale di stipendio del livello di appartenenza maggiorata dell'80%;
b) la misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica iscritte alla prima categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è pari a 2,5 volte l'importo dello stipendio determinato a norma al punto a);
c) per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al trattamento economico corrispondente al livello retributivo di appartenenza del dipendente al momento della presentazione della domanda;
d) restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per le menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di prima categoria.
3. L'amministrazione ha diritto di dedurre dall'importo dell'equo indennizzo e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite allo stesso titolo dal dipendente per effetto di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi siano stati corrisposti dall'amministrazione stessa.
4. Nel caso che per effetto di tali assicurazioni l'indennizzo venga liquidato al dipendente sotto la forma di rendita vitalizia, il relativo recupero avverrà capitalizzando la rendita stessa in relazione all'età dell'interessato.

Articolo 64
Trattamento di quiescenza.
1. Al personale destinatario del presente decreto che cessa dal servizio per raggiunti limiti di anzianità o di servizio ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 10 gennaio 1987 e 10 gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

Capo VII
Articolo 65
Norma per i dipendenti della unità sanitaria locale del comune di Campione d'Italia.
1. Gli istituti giuridico-economici previsti per i dipendenti del servizio sanitario nazionale si applicano anche ai dipendenti della unità sanitaria locale di Campione d'Italia.
2. In particolare, per quanto concerne il trattamento economico dei dipendenti di detta unità sanitaria locale, il Ministero della sanità, di intesa con il Ministero del tesoro (R.G.S. e istituti di previdenza), sentita l'ANCI e le organizzazioni sindacali emanerà apposite norme -- in considerazione della particolare situazione geografica del comune stesso ove la valuta corrente è il franco svizzero -- entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Titolo sesto
PRODUTTIVITA'
Capo I
Articolo 66
Tipologia e finalità dell'istituto.
1. L'istituto di incentivazione della produttività deve tendere ad incrementare la economicità e qualità delle prestazioni rese, in funzione del grado di conseguimento degli obiettivi prefissati al fine di migliorare la qualità dell'assistenza.
2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovrà essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile.
3. Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986/1988 recepito dal presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di evoluzione verso il futuro sistema "per obiettivi", con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
4. L'attivazione dell'istituto resta subordinata al conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio nazionale, nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione:
a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto fra prestazioni rese in normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario secondo le rilevazioni effettuate nel triennio 1984-1986;
b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni indici di produttività complessivi;
c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale delle prestazioni utilizzando l'attività resa in plus-orario, oltre alla sede di assegnazione, anche nei presidi territoriali (distretti, centri di prenotazione, consultori, ecc.) e nei presidi multizonali.
5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a livello regionale che traccerà altresì le linee generali dei programmi, gli schemi dei piani di lavoro ed i criteri delle verifiche in campo. Non dovrà comunque verificarsi, a livello di unità sanitarie locali, un incremento della spesa complessiva derivante dalla quota pro-capite media per assistito secondo rilevazioni del triennio 1984-1986. Ogni semestre dovranno essere verificati con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi.
6. Pertanto il nuovo processo è così articolato:
I) incentivazione ex articoli 59 e segg. decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
II) produttività "per obiettivi".

Articolo 67
Finanziamento dei fondi di incentivazione e attuazione dell'istituto.
1. Gli enti finanziano l'istituto sub I), comma 6, dell'art. 66 esclusivamente con il fondo 1986, così come determinato ai sensi della circolare del Ministero della sanità e del dipartimento della funzione pubblica del 29 aprile 1986, e risultate dal consuntivo dello stesso anno il quale sarà rivalutato per gli anni 1987 e 1988 secondo l'andamento dell'indice inflattivo previsto dalle leggi finanziarie cui potranno aggiungersi solo i "risparmi" derivanti dal raffronto tra la spesa dell'anno precedente a quello preso a riferimento e la spesa effettivamente sostenuta nell'anno predetto relativa alle funzioni di assistenza specialistica convenzionata esterna.
2. Le regioni potranno integrare il fondo assegnando risorse strettamente connesse all'attivazione di nuove unità operative in misura non superiore alla media di quanto liquidato pro-capite a titolo di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per la dotazione organica delle unità operative di nuova attivazione.
3. In sede di accordo decentrato a livello regionale si stabilirà l'entità del fondo da destinare all'istituto di incentivazione che, in caso di attivazione ex novo dello stesso, non potrà essere inferiore al 10% della spesa complessiva risultante a rendicontazione 1986 dell'intera attività specialistica resa al cittadino su base regionale.
4. In sede di accordo, a livello di enti, gli stessi converranno con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto l'articolazione delle attività professionali da rendere in plus-orario, soggette a rilevazione e fatturazione, in modo da garantire un incremento della produttività e maggiori spazi anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza.
5. Le somme corrisposte da enti e da privati per prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale ed effettuate in plus-orario da personale medico dipendente o da personale che rientra nelle categorie B) e C), non comprese nei compiti di istituto, entrano a far parte del fondo per l'incentivo della produttività al netto della quota di spettanza dell'amministrazione.
6. Le prestazioni soggette a tariffazione sono previste nell'apposito tariffario di cui all'art. 69.
7. L'istituto di cui sub II), comma 6, dell'art. 66 viene finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80% del monte salari relativo a ciascun ente e da una quota del fondo comune di cui all'art. 70 non superiore allo 0,80% determinata in sede di accordo quadro regionale.
8. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di produttività e di ulteriori fondi di finanziamento per i diversi settori sanitari amministrativi e tecnici e la definizione del modello di applicazione degli standars conseguiti, ai fini della valutazione della produttività è demandata ad una apposita commissione paritetica costituita da esperti designati dal Governo, regioni, ANCI e organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto che li definisce entro il 30 settembre 1987, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale.
9. L'istituto di cui al comma 7 viene, altresì, finanziato da ulteriori eventuali fondi previsti dalle vigenti disposizioni.

Articolo 68
Valutazione della produttività.
1. L'istituto di incentivazione della produttività, valutato sulla base delle prestazioni complessive prodotte dall'équipe secondo le modalità operative ed indici obiettivi che comportano un incremento di impegno dei componenti dell'équipe stessa, viene garantito nel rispetto delle attribuzioni delle posizioni funzionali di appartenenza.
2. Le prestazioni effettuate vengono valutate economicamente sulla base del tariffario nazionale e ripartite con le modalità previste nell'art. 70.
3. Tali prestazioni vengono organizzate attraverso la predisposizione di orari e turni che garantiscono un'equa ripartizione di tutto il personale in modo da assicurare la presenza di tutti i componenti l'équipe.
4. I fini, le modalità operative, i criteri per la fissazione delle tariffe e la valutazione della produttività dell'istituto sub II), comma 6, dell'art. 66, sono quelli indicati nello stesso art. 66 e nell'art. 73.

Articolo 69
Modalità e criteri per la fissazione delle tariffe.
1. La determinazione delle competenze spettanti al personale per le singole prestazioni utili ai fini dell'applicazione dell'istituto viene definita con un tariffario unico nazionale che costituisce parte integrante del presente decreto per il personale del Servizio sanitario nazionale.
2. La formulazione del tariffario dovrà prevedere il valore delle prestazioni e l'indicazione delle competenze da attribuire all'équipe e al fondo comune della categoria A) medici e all'équipe e al fondo comune B) del personale laureato non medico, alla categoria C) e alla categoria D). Nel nuovo tariffario occorrerà ricomprendere oltre alle prestazioni di tipo ambulatoriale, anche quelle prestazioni professionali non mediche assoggettabili a rilevazione e fatturazione.
3. Per la definizione del tariffario unico sarà costituita presso il Ministero della sanità, una commissione paritetica formata da componenti designati dalla parte pubblica e da componenti designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.
4. La commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il decreto ministeriale che recepirà il tariffario unico nazionale dovrà essere emanato nel termine tassativo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avrà effetti economici dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale medesimo.
6. In attesa della emanazione del nuovo tariffario, il fondo della categoria B) del personale laureato non medico è costituito dalle quote storicamente spettanti secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, per tale istituto ai laureati non medici, più il 5% del fondo per incentivazione sub I) da prevedere in aumento al fondo stesso per il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e per il periodo di validità del presente decreto, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 308/1986.
7. Il fondo della categoria B) viene ripartito nel modo seguente:
le competenze previste nel tariffario per la categoria A) medici vengono utilizzate come riferimento economico di riparto per il personale della categoria B), personale laureato non medico.
8. Pertanto al fondo di ciascuna équipe della categoria B) che trova corrispondenza nel tariffario afferiscono le quote economiche pari al fondo della corrispondente équipe della categoria A).
9. In analogia è costituito il fondo comune della categoria B); le quote eventualmente non liquidate per le équipes della categoria B) afferiscono al fondo comune B), personale laureato non medico.
10. Nell'accordo decentrato a livello regionale tra le équipes del personale laureato non medico deve essere inserita quella del personale farmacista.
11. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria B) saranno suddivise nel modo seguente:
Fondo équipe B) Fondo comune B)
Dirigente................ 1,8 1,2
Coadiutore............... 1,4 1,1
Collaboratore............ 1 1
12. Al personale farmacista, inoltre, vengono corrisposte le quote di incentivazione provenienti dal 30% del risparmio per la produzione di farmaci in proprio e la distribuzione diretta all'utenza dei presidi e prodotti previsti dall'assistenza farmaceutica integrativa, il cui calcolo dovrà essere attivo con decorrenza 10 gennaio 1986 e le cifre corrispondenti vanno sommate al fondo della categoria B).
13. L'assegnazione del plus orario al personale farmacista non può essere inferiore a quello attribuito con i piani di lavoro del 1986.
14. Per il personale laureato non medico dei profili biologici, chimici e fisici l'assegnazione del plus orario non può essere inferiore a quello attribuito per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 308/1986.
15. Conseguentemente le somme storicamente spettanti per l'istituto dell'incentivazione al personale medico debbono essere esclusivamente utilizzate per il fondo A) medici.
16. Il fondo predetto deve essere, comunque, garantito e liquidato nella sua globalità al personale medico per la durata del presente decreto con l'obiettivo di mantenere elevati gli standard quanti-qualitativi dell'attività ambulatoriale complessivamente resa dalle strutture pubbliche.

Articolo 70
Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub I), comma 6, dell'art. 66.
1. Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo schema seguente:
A) Medici;
B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi;
C) Personale tecnico-sanitario e personale infermieristico, ivi compresi gli operatori sanitari di cui alla tabella h) del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, dell'unità operativa che concorre alla prestazione, nonchè il personale tecnico addetto ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica;
D) Restante personale.
2. Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di personale:
A B C D Totale
- - - - --
1) prestazioni di radiologia............... 70 -- 18 12 100
2) prestazioni di laboratorio.............. 65 -- 23 12 100
3) visite e/o interventi specialistici
delle varie attività di servizio ed
altre prestazioni fatturabili........... 85 -- 10 5 100
4) prestazioni riabilitative............... 55 -- 32 13 100
3. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria A) medici e B) personale laureato non medico saranno suddivise come segue:
-- all'équipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai singoli componenti;
-- al fondo comune il 55%
4. Tale suddivisione troverà applicazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. La quota afferente all'équipe va ripartita fra i medici delle strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della produttività nelle seguenti proporzioni:
-- assistente e collaboratore............................... 1
-- aiuto e coadiutore....................................... 1,4
-- primario ed equiparati, dirigente........................ 1,8
mantenendo per il personale medico il rapporto 3/4 tra tempo definito e tempo pieno.
6. Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo comune, che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo sono ripartite come segue:
-- assistente............................................... 1
-- aiuto.................................................... 1,1
-- primario................................................. 1,2
7. Il fondo comune sarà suddiviso in quote. L'assegnazione delle quote sarà effettuata nell'accordo decentrato a livello regionale e nell'accordo locale secondo criteri di gestione e di utilizzo del fondo comune che consentano prioritariamente meccanismi perequativi all'interno del personale laureato non medico per il perseguimento degli obiettivi programmati e dei piani di lavoro di cui all'art. 66.
8. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus orario con le modalità appresso indicate e articolato sulla base di accordi locali.
9. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale eccedenti il tetto retributivo.
10. La distribuzione delle quote avverrà in misura proporzionale a plus orari concordati ed effettuati.
11. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite al fondo comune.
12. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per raggiungimento dei tetti economici individuali afferiscono al fondo di cui all'istituto sub II).
13. Le quote di riparto del tariffario attualmente in vigore relative alla categoria B) debbono intendersi riferite alla nuova categoria C), le quote relative alla categoria C), afferiscono alla nuova categoria D).
14. La colonna della categoria B) verrà riempita dalle percentuali risultanti dalla formulazione del nuovo tariffario.
15. Le quote di cui al fondo comune dell'équipe non medica previsto dall'art. 104, area negoziale medica, saranno ripartite in quote proporzionali alla retribuzione fra i componenti dell'équipe stessa.

Articolo 71
Plus orario e sua determinazione.
1. L'attività connessa con l'istituto delle incentivazioni sub I), comma 6, dell'art. 66 va svolta in plus orario.
2. I tetti massimi di plus orario sono fissati nei limiti del fondo a disposizione di cui all'art. 67 come segue:
a) 7 ore settimanali per il personale laureato non medico che effettua prestazioni rilevabili e fatturabili ai sensi del tariffario unico nazionale;
b) 3 ore settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di riabilitazione, di vigilanza e ispezione. In attesa degli accordi quadro regionali, attuativi dell'istituto, restano in vigore le norme specifiche dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, art. 64.
3. I tetti massimi di plus orario determinati ai sensi del comma 2 verranno, pertanto, applicati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo decentrato a livello regionale applicativo dell'istituto di cui al presente decreto.
4. Per il personale infermieristico il plus orario non potrà essere superiore a due ore settimanali.
5. Il rapporto proporzionale fra i diversi plus orari attribuibili al personale non medico viene mantenuto nel caso in cui non sia stato attribuito il tetto massimo di plus orario.
6. Il plus orario, concordato con le organizzazioni sindacali e successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso, pertanto, deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio.
7. La misura del plus orario reso può trovare compensazione all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus orario dovuto e non reso, si effettueranno le relative proporzionali riduzioni.
8. Il tetto retributivo per il personale non medico sarà rapportato al 10% del trattamento economico globale mensile lordo rilevato al 10 gennaio di ogni anno, per ogni ora settimanale di plus orario reso.
9. Per trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la somma delle seguenti voci:
-- stipendio mensile lordo comprensivo del salario di anzianità;
-- indennità integrativa speciale;
-- indennità annue fisse e continuative;
-- rateo di tredicesima mensilità.
10. Con periodicità semestrale dovrà essere attuata la revisione del plus orario.
11. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.
12. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione, ma compete la quota relativa alla categoria D).

Articolo 72
Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione sub I) dell'art. 66.
1. Per quanto attiene il personale laureato non medico che effettua prestazioni rilevabili e fatturabili, le modalità di ripartizione sono definite nell'art. 70.
2. Relativamente agli ingegneri addetti all'attività di vigilanza e ispezione il tariffario unico nazionale dovrà prevedere i criteri di riparto dell'attività fatturabile.
3. In attesa della emanazione del nuovo tariffario, al fondo del personale della categoria B) affluiscono le somme corrisposte da enti o privati, al netto delle quote di spettanza dell'amministrazione, per prestazioni effettuate dagli ingegneri in plus orario.
4. Le competenze attribuite al personale della categoria C) dell'art. 70 che ha concorso alle prestazioni vengono sommate e l'importo risultante forma il monte globale complessivo da suddividere fra tutto il suddetto personale.
5. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria D) dell'art. 70 saranno suddivise in base alle seguenti proporzioni individuali: al personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico inquadrato nei livelli dal settimo all'undicesimo: 2; al personale inquadrato nei livelli dal quinto al sesto: 1,50; al personale inquadrato nei primi quattro livelli: 1.
6. Le quote eccedenti il rapporto ottimale di prestazione secondo la tabella di cui all'art. 103 vanno ad incrementare il fondo sub II), comma 6, dell'art. 66.

Capo II
Articolo 73
Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 66.
1. Il fondo di incentivazione sub II) è ripartito dalla Regione in quote corrispondenti ai progetti determinati anche a norma dell'art. 66.
2. Gli enti individuano, sentite le organizzazioni sindacali, le unità di personale assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di intervento.
3. La regione provvede alla erogazione delle quote di cui al presente articolo sulla scorta di idonea documentazione, attestante il conseguimento dei risultati ottenuti.
4. Nell'ambito di ciascun ente si provvederà alla liquidazione delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi.

Titolo I
ACCORDI DECENTRATI
Capo I
Articolo 74
Materie di contrattazione decentrata.
1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, art. 6, comma 9, e di quella del presente decreto, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed i tempi di attuazione concernenti le seguenti materie:
l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi sanitari;
la formulazione di programmi concernenti l'occupazione medica e veterinaria anche in relazione alla politica generale degli organici;
l'individuazione dei posti di pianta organica necessari sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale nonchè i piani di assunzione di personale;
le proposte in ordine ai processi di innovazione tecnologiche;
le condizioni ambientali, la qualità del lavoro ed i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro;
i processi di mobilità compresi quelli derivanti da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici, nonchè la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei servizi sanitari;
la struttura degli orari di lavoro, legata anche all'emergenza medica e veterinaria (turni, articolazione, reperibilità, permessi) nonchè le modalità di accertamento del loro rispetto;
l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario;
i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro verifica e le incentivazioni connesse;
l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica e la qualificazione del personale medico e veterinario;
l'applicazione dei criteri per l'effettivo esercizio dell'attività libero-professionale intramurale;
la predisposizione di norme atte a regolamentare le attività culturali e ricreative;
i programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse nonchè del loro utilizzo;
le "pari opportunità";
le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dal presente decreto.
2. Agli accordi decentrati si dà esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti di cui all'art. 1.

Articolo 75
Livelli di contrattazione.
1. Le parti individuano i seguenti livelli di contrattazione decentrata:
a) regionale, che riguarda:
attuazione dei criteri in base ai quali definire le piante organiche nonchè i criteri per la formazione dei piani di assunzione di personale;
la formazione dei programmi di occupazione medica e veterinaria;
la verifica dell'applicazione delle norme sulla mobilità, compresa quella derivante da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici;
l'applicazione dei criteri per l'effettivo esercizio dell'attività libero-professionale;
la predisposizione dei programmi di aggiornamento professionale, di ricerca, di didattica e la qualificazione del personale medico e veterinario;
la predisposizione dei programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse, nonchè del loro utilizzo;
i piani e i programmi volti ad incrementare la produttività, loro verifica ed incentivazioni connesse;
la definizione di criteri attinenti le modalità di riparto degli incentivi alla produttività;
la predisposizione di norme atte a regolamentare le attività culturali e ricreative;
le "pari opportunità";
le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente decreto;
b) locale, al quale competono tutti gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e, in particolare:
la proposta per l'individuazione della dotazione dei posti di pianta organica necessari e degli esuberi, anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei servizi sanitari ed infine dei posti già esistenti da trasformare, in adeguamento alle reali esigenze di servizio, sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale;
l'individuazione di criteri attuativi dell'orario di lavoro e dei diversi tipi di rapporto di lavoro nonchè le modalità di accertamento del suo rispetto, sulla base di quanto stabilito dal presente decreto;
i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro;
l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario;
l'attuazione dei criteri per l'identificazione delle unità operative in cui applicare l'istituto della pronta disponibilità, per la programmazione e l'articolazione della stessa e per l'individuazione delle figure professionali e posizioni funzionali necessarie;
la verifica dell'applicazione dei criteri attinenti le modalità di riparto degli incentivi alla produttività;
la verifica delle modalità applicative dell'effettivo esercizio dell'attività libero-professionale;
i criteri di utilizzazione dell'orario riservato all'aggiornamento professionale, alla didattica e alla ricerca;
le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche;
la verifica dell'applicazione delle misure di igiene, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente decreto.
2. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente decreto.

Articolo 76
Composizione delle delegazioni.
1. A livello di contrattazione regionale la delegazione trattante è costituita:
a) per la parte pubblica dalle seguenti rappresentanze:
della regione;
dell'ANCI per i comuni e i loro consorzi;
dell'UNCEM per le comunità montane;
degli altri enti di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza.
b) per le organizzazioni sindacali:
da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale medica e veterinaria firmataria dell'accordo recepito dal presente decreto, che abbia adottato, in sede nazionale, codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero.
2. La delegazione di parte pubblica è presieduta dal presidente della regione o da un suo delegato.
3. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, la delegazione trattante è costituita:
dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente o da un suo delegato;
da una rappresentanza dell'area medica e veterinaria formata dai titolari dei servizi o uffici destinatari e/o tenuti all'applicazione dell'accordo decentrato;
da una delegazione composta da rappresentanti aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata.
4. Per la conclusione degli accordi decentrati valgono i criteri e le modalità di cui all'art. 6, commi 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

Titolo II
RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Articolo 77
Caratteristiche del rapporto di lavoro del medico e del veterinario.
1. Il rapporto di lavoro del medico può essere, ai sensi degli articoli 47 della legge n. 833/1978, e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 a "tempo pieno" o a "tempo definito" ed entrambi i rapporti devono essere intesi quali rapporti ordinari di lavoro.
2. Ai medici con rapporto di lavoro a tempo definito spetta l'indennità integrativa speciale in misura intera, con il conseguente divieto di percepirla nelle altre attività compatibili e con l'obbligo di renderne edotte le amministrazioni interessate.
3. I medici a tempo pieno ed i veterinari hanno l'obbligo di prestare n. 38 ore settimanali; i medici a tempo definito n. 28,30 ore settimanali.
4. Nel rapporto di lavoro a tempo pieno è previsto che quattro ore dell'orario settimanale di servizio siano destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata, etc.
5. Nel rapporto di lavoro a tempo definito è prevista allo stesso scopo la riserva di 1 ora e 30 minuti.
6. Tale riserva di ore non rientra nei normali turni di assistenza, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione per l'eventuale impiego in attività ordinarie, va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma può anche essere cumulata per impieghi come sopra specificati in ragione di anno o per particolari necessità di servizio. Va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura e non può, in alcun modo, comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.
7. Nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente decreto e di quanto stabilito dalle leggi vigenti, i medici a "tempo definito" e i veterinari hanno facoltà di svolgere l'attività libero professionale non rientrante nel rapporto di lavoro, che non sia in contrasto, secondo quanto stabilito dalla legge, con gli interessi e i fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, oppure incompatibile con gli orari di servizio.
8. In ogni caso tali attività non debbono configurare un distinto rapporto di impiego.
9. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986, la riduzione dell'orario di lavoro avverrà con le seguenti cadenze temporali:
a) per i medici a tempo pieno e per i veterinari: da ore 38 ad ore 37 settimanali, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; da ore 37 a ore 36 settimanali, con decorrenza 31 dicembre 1987;
b) per i medici a tempo definito: da ore 28,30 ad ore 27,30 settimanali, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e dal 31 dicembre 1987, n. 27 ore settimanali.
10. La riduzione delle ore comporta la revisione dell'organizzazione del lavoro e delle piante organiche sulla base dei parametri stabiliti a livello nazionale e regionale, sentite le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
11. Nell'intento di pervenire ad una completa integrazione del personale medico nel servizio pubblico gli enti debbono privilegiare il rapporto a tempo pieno e favorire, pertanto, le richieste di passaggio dei medici dal rapporto a tempo definito al rapporto a tempo pieno.
12. Le richieste predette saranno di norma accolte compatibilmente con le effettive esigenze del Servizio sanitario tenuto, altresì, conto della riduzione dell'orario di lavoro prevista dal presente decreto, delle indicazioni di cui alla legge n. 595/1985 e dei piani sanitari regionali.
13. La mancata concessione di passaggio al tempo pieno deve essere adeguatamente motivata.
14. Sulle motivazioni di rigetto, il personale medico può richiedere il riesame da parte della commissione regionale di cui all'articolo successivo.
15. L'orario di lavoro settimanale è articolato su 6 o 5 giornate.
16. I procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei per tutti i dipendenti, devono essere costituiti da mezzi obiettivi di controllo.<