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COMUNICATO Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanita' - II biennio economico 2000-2001 Parte generale A seguito del parere favorevole espresso in data 20 giugno 2001
dal Comitato di settore sul testo dell'accordo del personale del
comparto Sanita', relativo al II biennio di parte economica 2000-2001
nonche' dell'ulteriore atto di indirizzo dello stesso in data
16 luglio 2001 e dell'autorizzazione governativa intervenuta il
7 settembre 2001, la Corte dei conti, in data 20 settembre 2001, ha
certificato l'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo
accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio.
Lo stesso giorno 20 settembre 2001 alle ore 17,30 ha avuto luogo
l'incontro tra:
l'A.RA.N., nella persona del presidente, avv. Guido Fantoni
e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:
=====================================================================
Organizzazioni|sindacali|Confederazioni|sindacali
=====================================================================
CGIL FP Sanità |firmato |CGIL |firmato
---------------------------------------------------------------------
CISL FPS |firmato |CISL |firmato
---------------------------------------------------------------------
UIL FPL |firmato |UIL |firmato
---------------------------------------------------------------------
RSU Snatoss, Adass, Fase, Fapas, | | |
Sunas, Soi |firmato |USAE |firmato
---------------------------------------------------------------------
FIALS |firmato |CONFSAL |firmato
Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO SANITA' - II
BIENNIO ECONOMICO 2000-2001.
Art. 1.
Durata e decorrenza del contratto biennale
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui all'art. 6 del CCNQ del 2 giugno 1998, in servizio alla data del 1 gennaio 2000 o assunto successivamente. Il presente contratto si riferisce al periodo 1 gennaio 2000-31 dicembre 2001 e concerne gli istituti normo-economici di cui ai successivi articoli. 2. Sono confermati tutti i riferimenti e le dizioni di cui all'art. 1 del predetto contratto. Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (come modificato ed integrato dai decreti legislativi nn. 49, 168 e 254 tutti del 2000) viene indicato come decreto legislativo 229 del 1999. Parte I BIENNIO ECONOMICO 2000-2001 Art. 2. Incrementi tabellari 1. Gli stipendi tabellari di cui all'allegato 9, colonna C) del CCNL 7 aprile 1999, prospetto n. 2 sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata tabella A, alle scadenze ivi previste. 2. Gli importi annui del trattamento economico iniziale risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle medesime scadenze, nella misura stabilita dalla allegata tabella B, prospetti nn. 1 e 2. 3. Gli importi delle fasce retributive di cui all'allegato n. 11 del CCNL 7 aprile 1999 sono rideterminati nei valori indicati nelle tabelle C e D alle scadenze ivi indicate. 4. Con l'entrata in vigore del presente contratto, nella categoria D, livello economico iniziale e livello economico Ds, sono istituite le posizioni economiche D5 e D5 Super, indicate nella tabella E del presente contratto. Art. 3.
Finanziamento dei trattamenti economici
1. I fondi di cui all'art. 38, commi 1 e 3, del CCNL 7 aprile 1999 sono confermati e per il loro tramite si provvede al finanziamento dei trattamenti economici cui i fondi stessi sono finalizzati con le precisazioni dei seguenti commi. Il loro ammontare e' quello consolidato al 31 dicembre 1999 ed, in particolare, il fondo dell'art. 38, comma 1, e' comprensivo dell'incremento annuo dello 0,06% previsto a tale scadenza. 2. Sono confermate le modalita' di incremento del Fondo della produttivita' collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualita' delle prestazioni individuali di cui all'art. 38, commi 3 e 4, del CCNL 7 aprile 1999. L'incremento pari all'1,2% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1999 al netto degli oneri riflessi di cui al comma 5 dell'art. 38 e' confermato per tutto l'anno 2000. Per l'anno 2001, si rinvia all'art. 4. 3. Il fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 nonche' le modalita' di incremento del fondo stesso sono confermati. Inoltre, il fondo viene altresi' incrementato alle decorrenze indicate con le seguenti risorse: a) dal 1 gennaio 2000, delle risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianita' (RIA) in godimento del personale comunque cessato dal servizio a decorrere dalla medesima data. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio e' accantonato, per ciascun dipendente cessato un importo pari alle mensilita' residue della Ria in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiori ai quindici giorni. L'importo accantonato confluisce in via permanente, nel fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno; b) dal 1 luglio 2000 da una somma mensile L. 5.000 pro capite per sei mesi. Dal 1 gennaio 2001 l'incremento e' pari a L. 13.000 mensili pro capite, per dodici mensilita', che riassorbe il precedente. Tali risorse residuano dall'applicazione dei tassi programmati di inflazione non utilizzati per l'incremento degli stipendi tabellari. 4. Le risorse di cui al fondo dell'art. 39, utilizzate dalla data di entrata in vigore del CCNL 7 aprile 1999, per le finalita' ivi previste o per quelle introdotte dal presente contratto, sono riassegnate al fondo dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta del personale che ne ha usufruito. Art. 4. Utilizzo delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa 1. Dal 1 gennaio 2001, le risorse pari all'1,2% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1999 nonche' le ulteriori risorse pari allo 0,4% del medesimo monte salari, messe a disposizione dalle regioni, sono destinate ai fondi dell'art. 38 o dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999, nella misura prevista dalla medesima contrattazione integrativa. 2. Con riguardo alla destinazione delle risorse di cui all'1,2% sono fatti salvi gli eventuali accordi integrativi gia' sottoscritti in materia per il 2001. Art. 5.
Indennita' di rischio da radiazioni
1. L'indennita' di rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di radiologia medica - ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 (sulla base della legge 28 marzo 1968, n. 416, come modificata dalla legge 27 ottobre 1988, n. 460) e confermata dall'art. 4 del CCNL - II biennio parte economica 1996-1997 del 27 giugno 1996 - a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto e' denominata indennita' professionale specifica ed e' corrisposta al medesimo personale, per dodici mensilita', nella stessa misura di L. 200.000 mensili lorde. 2. Il valore complessivo degli importi della indennita' professionale di cui al comma 1 spettante al personale interessato e' trasferito dal fondo di cui all'art. 38, comma 1, al fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999. 3. Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, l'indennita' continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al comma 1. L'ammontare delle indennita' corrisposte al personale del presente comma rimane assegnato al fondo dell'art. 38, comma 1, del CCNL 7 aprile 1999. 4. L'accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano le "zone controllate", deve avvenire ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche del personale esposto al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale. 5. Gli esiti dell'accertamento di cui al comma 4 ai fini della corresponsione dell'indennita' sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del CCNL 7 aprile 1999. 6. Al personale dei commi 1 e 3, competono quindici giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione. 7. L'indennita' di cui ai commi 1 e 3, alla cui corresponsione si provvede con i fondi ivi citati deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio, non e' cumulabile con l'indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E', peraltro, cumulabile con l'indennita' di profilassi antitubercolare confermata dall'art. 44, comma 2, secondo alinea, del CCNL del 1 settembre 1995. 8. La tabella allegata n. 6 del CCNL 7 aprile 1999 e' sostituita con la tabella F del presente contratto. Sono disapplicati l'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 e l'art. 4 del CCNL - II biennio parte economica 1996-1997 del 27 giugno 1996. Art. 6.
Clausola di interpretazione autentica
1. L'art. 31, comma 10, del CCNL 7 aprile 1999 si applica anche nel caso di dipendenti del Servizio sanitario nazionale vincitori di pubblico concorso o assunti a tempo determinato. Art. 7. Finalita' e campo di applicazione delle risorse aggiuntive 1. Nel quadro del riordino del Servizio sanitario nazionale,
realizzato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, e del riordino
delle professioni sanitarie, iniziato con la ridefinizione dei
profili sanitari e sociali, la legge di equiparazione n. 42 del 1999
e proseguito con la disciplina del nuovo percorso formativo delle
professioni medesime culminato nella legge 10 agosto 2000, n. 251, le
parti ritengono di dover finalizzare le risorse aggiuntive indicate
nel comma 2, alla valorizzazione delle professionalita' del ruolo
sanitario e delle assistenti sociali ed al loro sviluppo
professionale in relazione al modello di organizzazione aziendale, al
fine di migliorare la funzionalita' dei servizi ed in considerazione
della situazione venutasi a creare nel mercato del lavoro.
2. Le risorse aggiuntive sono cosi' individuate:
a) a decorrere dal 1 gennaio 2001 per una somma pari a L. 400
miliardi comprensivi degli oneri riflessi;
b) a decorrere dal 31 dicembre 2001, di ulteriori L. 800 miliardi
comprensivi degli oneri riflessi.
3. Per la equilibrata distribuzione regionale di tali risorse alle
aziende, ciascuna di esse quantifica l'onere a proprio carico per
l'attuazione degli articoli 8 e 10 garantendo l'erogazione di quanto
previsto dalle richiamate norme alle scadenze indicate dal presente
contratto.
Art. 8. Utilizzazione delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico - profilo di assistente sociale 1. Per realizzare le finalita' dell'art. 7, comma 1, e favorire il
processo di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie
innanzitutto le parti, ravvisando che l'insieme dei requisiti
richiesti al personale appartenente alla categoria C del ruolo
sanitario nonche' al profilo di operatore professionale assistente
sociale del ruolo tecnico - per contenuti di competenze, conoscenze e
capacita' necessarie per l'espletamento delle relative attivita'
lavorative - corrisponde a quello della categoria D dei rispettivi
profili, ritengono necessario che le aziende siano messe nelle
condizioni economico-normative per attuare il passaggio di detto
personale alla citata categoria.
2. A tale scopo, nell'ambito delle risorse aggiuntive di cui
all'art. 7, comma 2, ciascuna azienda dispone di una quota di L.
2.588.000 lorde annue pro capite per dipendente in servizio nella
categoria C del ruolo sanitario nonche' della categoria C del ruolo
tecnico, profilo di operatore professionale assistente sociale, cui
va aggiunto il rateo della tredicesima mensilita'.
3. Tale quota e' destinata:
a) in deroga all'art. 37 del CCNL, alla trasformazione alla
cadenza prevista dall'art. 9 dei posti della dotazione organica di
tutti i profili appartenenti alla categoria C del ruolo sanitario e
dell'operatore professionale - assistente sociale - del ruolo tecnico
in altrettanti posti di categoria D;
b) ad inquadrare, in prima applicazione, il citato personale
della categoria D nelle fasce economiche e con gli assegni ad
personam indicati nella tabella F allegata, in deroga all'art. 31,
comma 10, del CCNL. Tali assegni sono riassorbibili con
l'attribuzione delle fasce successive e rimangono accreditati al
fondo in caso di cessazione dal servizio dei dipendenti titolari
prima dell'attribuzione della successiva fascia.
4. Per lo sviluppo delle professioni medesime, nel nuovo assetto
che si determina nell'organizzazione del lavoro conseguente ai
passaggi di cui al comma 1, ciascuna azienda dispone, nell'ambito
delle risorse aggiuntive di cui al citato art. 7, comma 2, di una
quota pari a L. 3.000.000 lorde annue pro capite per i dipendenti
gia' in categoria D all'entrata in vigore del presente contratto e
non beneficiari del comma 1, che espletino l'incarico di effettivo
coordinamento ai sensi dell'art. 10 alla data del 31 agosto 2001. Al
predetto importo va aggiunto il rateo della tredicesima mensilita'.
5. Il comma 4 ricomprende i dipendenti appartenenti al livello
economico Ds che, alla data ivi prevista espletino l'incarico di
effettivo coordinamento, formalmente riconosciuto ai sensi dell'art.
10, comma 3.
6. Le risorse quantificate ai sensi dei commi 4 e 5 confluiscono
nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
Art. 9. Trasformazione dei posti e passaggi 1. La trasformazione dei posti di cui all'art. 8, comma 2, avviene con decorrenza dal 1 settembre 2001. Dalla stessa data alla dotazione organica dei profili del ruolo sanitario e del ruolo tecnico - assistenti sociali - delle categorie C e D sono apportate le conseguenti modifiche. 2. Con decorrenza dal 1 settembre 2001 tutti gli operatori professionali del ruolo sanitario e l'operatore professionale - assistente sociale - del ruolo tecnico assumono la denominazione della categoria D, rispettivamente, di "collaboratore professionale sanitario" nei profili e discipline gia' corrispondenti a quella della categoria di provenienza nonche' di collaboratore professionale - assistente sociale. 3. I commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale in distacco o aspettativa per motivi sindacali all'atto dell'entrata in vigore del presente contratto. 4. Il personale del ruolo sanitario e le assistenti sociali transitati alla categoria D, secondo i servizi di assegnazione assicurano i turni previsti dalle modalita' organizzative gia' in atto presso le singole aziende ed, in particolare, quelli che garantiscono l'assistenza sulle ventiquattro ore. In tal senso si intendono completati i contenuti dei relativi profili di cui all'allegato 1 del CCNL 7 aprile 1999. Con successivo accordo le declaratorie di cui al citato allegato saranno comunque adeguate al nuovo assetto organizzativo anche con riferimento ai requisiti di accesso dall'interno e dall'esterno. 5. Il personale di cui al presente articolo che sara' assunto successivamente all'entrata in vigore del presente contratto a seguito di pubblico concorso indetto sulla base della precedente classificazione, viene inquadrato nella categoria D. 6. Il personale di cui al presente articolo adibito a funzioni diverse dal profilo di appartenenza ovvero addetto ad altre attivita' per motivi di salute all'entrata in vigore del presente contratto non beneficia direttamente del passaggio e viene inquadrato nella categoria D, a domanda, da effettuarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto con riacquisizione delle mansioni proprie del profilo di appartenenza. Tale domanda, nel caso di allontanamento per motivi di salute, deve essere corredata - anche in momento successivo - da apposita certificazione medico legale attestante la recuperata efficienza per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza. In caso di mancata presentazione della domanda o impossibilita' per motivi di salute di svolgere le mansioni del proprio profilo i dipendenti interessati saranno inquadrati in un profilo diverso della categoria C con le conseguenti modifiche della dotazione organica. Art. 10. Coordinamento 1. Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5, e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonche' valorizzare l'autonomia e responsabilita' delle professioni ivi indicate e' prevista una specifica indennita' per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attivita' dei servizi di assegnazione nonche' del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria e - ove articolata al suo interno - di pari livello economico, con assunzione di responsabilita' del proprio operato. L'indennita' di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile. 2. In prima applicazione l'indennita' di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1 settembre 2001, e' corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari - caposala - gia' appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L. 3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilita'. 3. L'indennita' di cui al comma 2, sempre in prima applicazione, compete in via permanente, nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonche' ai collaboratori professionali, assistenti sociali, gia' appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5. 4. Le aziende, in connessione con la complessita' dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennita' di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999. 5. L'indennita' attribuita al personale di cui ai commi 2 e 3 e' revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di valutazione negativa. 6. L'indennita' di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione e' revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa. 7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l'incarico di coordinamento e' affidato di norma al personale gia' appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. E' rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilita' di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5. 8. L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonche' i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999. L'utilizzo delle risorse del fondo dell'art. 39 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa. 9. Dal 1 settembre 2001, i requisiti per il conferimento dell'indennita' di coordinamento saranno previsti dal contratto di cui all'art. 9, comma 4, ultimo periodo del presente contratto. Art. 11. Le posizioni organizzative 1. Al fine di adeguare l'organizzazione dei servizi sanitari e
sociali al nuovo sistema classificatorio del personale oggetto del
passaggio di categoria, agli articoli 21 e 36 del CCNL del 7 aprile
1999 vanno apportate le seguenti modifiche:
a) art. 21, con decorrenza dal 1 settembre 2001:
- al comma 2, sono abrogate le parole "nonche' - limitatamente al
personale del ruolo sanitario e di assistenza sociale - nella
categoria C per tipologie di particolare rilevo professionale
coerenti con l'assetto organizzativo dell'azienda o ente". Il comma
termina pertanto con le parole "nella categoria D";
- il comma 9 e' abrogato.
2. In relazione alle modifiche apportate all'art. 21 del CCNL
7 aprile 1999, sono fatte salve le situazioni in cui la disposizione
ora abrogata abbia prodotto i propri effetti, per il personale
appartenente alla categoria C.
3. In via di interpretazione autentica al comma 1 dell'art. 36 del
CCNL del 7 aprile 1999 e con decorrenza dalla sua entrata in vigore,
vanno apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole "trattamento economico", la parola "iniziale"
va sostituita con le parole "in godimento";
b) al termine del comma, si devono aggiungere le parole
"corrisposta su tredici mesi. Il valore complessivo dell'indennita'
di funzione comprende il rateo di tredicesima".
4. Le posizioni organizzative possono essere conferite anche al
personale di cui all'art. 10, secondo criteri definiti in
contrattazione integrativa.
Art. 12.
Norma programmatica
1. Al fine di equilibrare i benefici economici derivanti dal nuovo sistema classificatorio di cui al presente contratto e per evitare eventuali squilibri connessi alla ricostruzione economica del passaggio di cui all'art. 9 secondo le modalita' transitorie del contratto stesso, e' demandato alla contrattazione integrativa il compito, nell'utilizzo delle risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999, di garantire con priorita' l'acquisizione delle fasce economiche al personale della medesima categoria D non beneficiario dell'art. 9, versante in concreta situazione di scavalco economico rispetto all'inquadramento di cui all'art. 8, comma 3, lettera b). 2. Ferma rimanendo la facolta' delle aziende di rideterminare le dotazioni organiche con oneri a carico del proprio bilancio, al fine di favorire il processo di riorganizzazione delle aziende anche per il personale dei ruoli tecnico ed amministrativo, la quota delle risorse di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), di pertinenza del predetto personale, pari - mediamente - al 35% di quelle complessive che confluiscono nel fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999, per effetto delle medesime lettere, puo' essere destinata, in via eccezionale, per detto personale oltre che alle finalita' del fondo medesimo, al finanziamento dei passaggi di livello economico o di categoria mediante trasformazione dei posti di organico. Analogamente si puo' procedere con le risorse ad essi spettanti, ai sensi dell'art. 4, ove destinate al fondo dell'art. 39. 3. La possibilita' di cui al comma 2 puo' essere utilizzata solo in prima applicazione del presente contratto dopo la quale continua ad applicarsi il sistema di finanziamento previsto dall'art. 37, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999. In ogni caso le risorse utilizzate eccezionalmente per le finalita' del comma 2, al cessare dal servizio del personale che ne ha beneficiato sono restituite al fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999. Art. 13.
Previdenza complementare
1. Le parti confermano quanto previsto dall'art. 42 del CCNL 7 aprile 1999 circa la costituzione di un fondo nazionale di pensione complementare, ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 1993, della legge n. 335 del 1995, della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999. 2. Al fine di garantire un numero di iscritti piu' ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti confermano quanto gia' previsto dall'art. 42, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999 circa l'istituzione di un fondo unico con i lavoratori del comparto regioni-autonomie locali, a condizioni di reciprocita'. 3. Il fondo pensione sara' finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto accordo quadro e si costituira' secondo le procedure ivi previste dall'art. 13 dello stesso accordo. 4. Le parti concordano sin d'ora che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al fondo di previdenza complementare sia determinata nella misura dell'1% della retribuzione presa a base di calcolo secondo la disciplina dell'accordo istitutivo del fondo stesso. 5. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 42, citato nel comma 1, sara' costituito, con apposito accordo, il fondo di previdenza complementare, definendone tutti gli elementi compresi quelli inerenti alla contribuzione del lavoratore, all'avvio ed al funzionamento, nonche' all'utilizzo delle risorse ad esso destinate ed alle misure straordinarie per incentivare l'adesione al fondo stesso dei dipendenti delle amministrazioni interessate. Art. 14.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all'art. 2 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilita', sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto ed indiretto, sull'indennita' premio di servizio, sull'indennita' dell'art. 32 del CCNL del 1 settembre 1995, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Il trattamento economico da prendere a base per il compenso del lavoro straordinario di cui all'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999 e' quello previsto dalla tabella B, colonna C dei relativi prospetti allegati al presente contratto secondo le decorrenze indicate. Agli effetti dell'indennita' premio di servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 2. I benefici economici risultanti dal presente contratto sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato o che cessera' dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 2000-2001. 3. Gli effetti del comma 1 si applicano anche all'indennita' di cui all'art. 10 con decorrenza dal 1 settembre 2001 ed all'indennita' specifica professionale di cui all'art. 5, comma 1, con decorrenza 31 dicembre 2001. Art. 15.
Norma finale
1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme dei vigenti CCNL del 1 settembre 1995 (come integrato dal CCNL 22 maggio 1997) e 7 aprile 1999 ove non disapplicate o sostituite dal presente contratto. Tabella A
=====================================================================
Ex - livelli | Fasce | Aumenti|mensili
=====================================================================
| | dal 1/7/2000| dal 1/1/2001
VIII bis | DS2 | 46.000 | 76.000
VIII | DS | 42.000 | 70.000
VII | D | 39.000 | 65.000
VI | C | 36.000 | 60.000
V | BS | 33.000 | 54.000
IV | B | 31.000 | 52.000
III | A | 29.000 | 48.000
Sviluppo della tabella A per fasce
=====================================================================
Ex - livelli | Fasce | Aumenti mensili|(in lire)
=====================================================================
| | dal 1/7/2000| dal 1/1/2001
| DS4 | 49.000 | 81.000
| DS3 | 47.000 | 79.000
VIII bis | DS2 | 46.000 | 76.000
| DS1 | 44.000 | 73.000
VIII | DS | 42.000 | 70.000
| D4 | 45.000 | 74.000
| D3 | 43.000 | 72.000
| D2 | 42.000 | 70.000
| D1 | 41.000 | 67.000
VII | D | 39.000 | 65.000
| C4 | 42.000 | 69.000
| C3 | 40.000 | 66.000
| C2 | 38.000 | 64.000
| C1 | 37.000 | 62.000
VI | C | 36.000 | 60.000
| BS4 | 36.000 | 61.000
| BS3 | 35.000 | 59.000
| BS2 | 35.000 | 57.000
| BS1 | 34.000 | 56.000
V | BS | 33.000 | 54.000
| B4 | 35.000 | 57.000
| B3 | 34.000 | 56.000
| B2 | 33.000 | 55.000
| B1 | 32.000 | 54.000
IV | B | 31.000 | 52.000
| A4 | 32.000 | 53.000
| A3 | 31.000 | 52.000
| A2 | 31.000 | 51.000
| A1 | 30.000 | 50.000
III | A | 29.000 | 48.000
Tabella E
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Vedere Tabella <----
Tabella F
Valori annui lordi per dodici mensilita' della indennita'
professionale specifica
=====================================================================
N.| P R O F I L O |Valore annuo lordo indennità
=====================================================================
| Addetto alle pulizie - fattorino - |
1 |commesso - ausiliario specializzato | -
---------------------------------------------------------------------
| Ausiliario specializzato (ex |
|ausiliario socio- sanitario |
2 |specializzato) | 540.000
---------------------------------------------------------------------
| Operatore tecnico - coadiutore |
|amministrativo - coadiutore |
3 |amministrativo esperto | -
---------------------------------------------------------------------
| Operatore tecnico specializzato - |
4 |operatore socio- sanitario | -
---------------------------------------------------------------------
5 | Operatore tecnico coordinatore | 936.000
---------------------------------------------------------------------
6 | Puericultrice | 240.000
---------------------------------------------------------------------
7 | Massofisioterapista - massaggiatore | -
---------------------------------------------------------------------
| Infermiere generico e psichiatrico |
8 |con un anno di corso | 480.000
---------------------------------------------------------------------
| Assistente amministrativo - |
9 |programmatore - assistente tecnico | -
---------------------------------------------------------------------
| Collaboratore prof. sanitario |
|(esclusi i profili di cui al punto n.|
|11) - assistente religioso - |
|collaboratore professionale |
|assistente sociale - collaboratore |
|amministrativo professionale - |
10|collaboratore tecnico- professionale | -
---------------------------------------------------------------------
11| Collaboratore prof. sanitario: |
---------------------------------------------------------------------
| a) infermiere - infermiere |
|pediatrico - assistente sanitario - |
|ostetrica | 840.000
---------------------------------------------------------------------
| b) tecnico sanitario di radiologia|
|medica | 2.400.000
---------------------------------------------------------------------
| Collaboratore prof. sanitario |
|esperto (esclusi i profili di cui al |
|punto n. 13) - collaboratore |
|amministrativo professionale esperto |
|- collaboratore tecnico- |
|professionale esperto - collaboratore|
|professionale assistente sociale |
12|esperto | -
---------------------------------------------------------------------
| Collaboratore prof. sanitario |
13|esperto: |
---------------------------------------------------------------------
| a) ex operatore professionale |
|dirigente | 660.000
---------------------------------------------------------------------
| b) tecnico sanitario di radiologia|
|medica | 2.400.000
N.B. La tabella F sostituisce la tabella 6 allegata al CCNL
7 aprile 1999, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del presente contratto,
con l'unica innovazione nei punti 11 e 13 dell'inserimento
dell'indennita' professionale specifica dei collaboratori
professionali sanitari tecnici di radiologia, inquadrati in D e Ds
nonche' della ricollocazione in D del personale dei profili sanitari,
di cui all'art. 9, comma 1, del presente contratto.
Tabella G Determinazione degli assegni personali a seguito di un incremento annuo di L. 2.588.000 per gli ex C (pari a L. 2.803.580 con il rateo di tredicesima) DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Le parti con l'art. 12, comma 1, intendono riequilibrare eventuali situazioni di scavalco che potrebbero essersi prodotte per effetto del presente contratto con il passaggio ai sensi dell'art. 9 del contratto stesso, rispetto agli inquadramenti disposti ai sensi dell'art. 16 del CCNL del 7 aprile 1999, applicando l'art. 31, comma 10. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Le parti si danno atto che il presente contratto determina le condizioni per l'avvio del riordino delle professioni sanitarie in coerenza con le attuali leggi in materia, processo che sara' portato a termine con il successivo quadriennio, con particolare riguardo anche alle condizioni di lavoro in cui opera il predetto personale. In tale contesto, le parti riprenderanno in considerazione anche la specifica situazione del personale ad esaurimento collocato nella categoria B, livello economico Bs. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 In relazione all'art. 9, comma 6, le parti concordano sul fatto che per mansioni proprie del profilo di appartenenza si intendono tutte quelle previste dalle vigenti disposizioni tra le quali rinvenire quelle di assegnazione del personale interessato compatibili con lo stato di salute ed in grado di recuperarlo alla funzione propria. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 La scrivente organizzazione, preso atto dei contenuti emersi
dall'odierno confronto negoziale sul rinnovo del secondo biennio
economico e sulla adozione delle code contrattuali, ed in particolare
sul fatto che l'atto di indirizzo fornito dal Comitato di settore ha
sostanzialmente indotto le parti a rivedere quanto sottoscritto
nell'accordo tecnico dello scorso 4 maggio, ritiene di dover
confermare le argomentazioni espresse nella precedente dichiarazione
a verbale in ordine a quanto segue:
il finanziamento di aumenti contrattuali per il biennio pari a
3,22% (1,2% anno 2000 + 1,7% anno 2001 + 0,32 di differenziale
inflazionistico) ed ulteriori risorse da allocare sull'art. 39 pari a
0,4% e la rivalutazione della RIA, pur consentendo a tutto il
personale aumenti che vanno oltre quanto concesso agli altri comparti
dell'ex pubblico impiego, non consente - per il personale che non e'
stato interessato dalle eventuali ricollocazioni - una reale
armonizzazione del comparto che sia in linea cioe' con quanto
avvenuto nelle aree dirigenziali;
ancora una volta non si e' voluto adottare una seria
regolamentazione dell'esercizio della libera professione per gli
operatori. Va prevista, cosi' come piu' volte rivendicato, una norma
contrattuale che consenta l'attivita' dei professionisti del
comparto, cosi' individuati ed abilitati ex lege. Facendo cioe' in
modo che sia il contratto del comparto, e non quello di altre
categorie, a regolamentare l'attivita' degli operatori sanitari e
sociali nell'esercizio della professione. Nella fattispecie deve
essere inserita nel Contratto apposita norma che vincoli le parti a
contrattare al livello integrativo sia il range operativo (libera
professione individuale, di equipes ed aziendale) nonche' le
quantificazioni economiche retributive che la medesima attivita'
comporta;
relativamente all'ultima stesura dell'art. 12 (norma
programmatica), si rileva come questa, contrariamente alla
precedente, consente alle aziende la facolta' di rideterminare le
dotazioni organiche - al fine di favorire il processo di
riorganizzazione anche per il personale dei ruoli tecnico ed
amministrativo - con oneri a carico del proprio bilancio. Tale
previsione, in buona sostanza, non permette un adeguato ed agile
percorso di carriera ai lavoratori dei ruoli tecnico ed
amministrativo i quali, a tutt'oggi e sin dalle tornate contrattuali
che hanno caratterizzato l'ultimo decennio, certamente non hanno
fruito di particolari benefici. Non si e' voluto prevedere, in
particolare, un percorso che consentisse - attraverso specifici
percorsi - la straordinaria riqualificazione dei coadiutori
amministrativi.
Precisa altresi' che la sottoscrizione del verbale odierno non
inficia - in quanto non risolutiva del problema - la richiesta gia'
formalizzata, di attivazione delle procedure di interpretazione
autentica sull'art. 18, commi 1 e 2, del C.C.N.L. 7 aprile 2001 ed
evidenzia espressa riserva rispetto alla tabella di equiparazione
riguardante l'A.R.P.A. della regione Friuli-Venezia Giulia in quanto
la stessa tabella, prevedendo l'inserimento negli organici di
personale laureato, potrebbe essere utilizzata strumentalmente per
inserire altro personale in profili oggi non previsti dal C.C.N.L.
del comparto Sanita'.
Roma, 20 settembre 2001
Federazione sindacati indipendenti
gia': R.S.U./Snatoss-Adass-Fase-Fapas-Sunas-Soi
DICHIARAZIONE A VERBALE La FIALS a conferma della dichiarazione a verbale resa il 4 maggio 2001 in sede di sottoscrizione del verbale tecnico di riunione, apprezza il giusto e doveroso riconoscimento professionale ed economico previsto in favore dei profili professionali del ruolo sanitario e degli assistenti sociali ricollocati nella categoria D e per la istituzione della indennita' di coordinamento riconosciuta in favore dei medesimi profili ai quali viene affidata la funzione di coordinamento. Cio' premesso, Dichiara di dissentire fortemente per il mancato accoglimento delle proposte
FIALS che avrebbero evitato discriminazioni al personale
amministrativo e ad altri profili completamente ignorati;
Nella continuita' dell'azione sindacale sin qui portata avanti,
richiamata anche la dichiarazione a verbale apposta in sede di
sottoscrizione del CCNL 7 aprile 1999, e tutti i documenti inviati
all'A.RA.N., rivendica quanto segue:
1. il coadiutore amministrativo con anzianita' di cinque anni al
31 dicembre 1997 deve essere ricollocato nella categoria C con la
trasformazione del posto in assistente amministrativo;
2. l'assistente amministrativo con anzianita' di cinque anni al
31 dicembre 1997 deve essere ricollocato nella categoria D con la
trasformazione del posto in coadiutore amministrativo;
3. l'infermiere generico e la puericultrice devono essere
ricollocati nel trattamento economico della categoria C, fermo
restando che conseguono l'inquadramento giuridico in un profilo di
tale categoria solo se siano in possesso del relativo titolo
abilitante.
Le rivendicazioni sopra elencate possono avvenire, nell'ambito
delle procedure e con le risorse di cui all'art. 12, comma 2, secondo
tempi e modalita' individuate dalla contrattazione integrativa
aziendale, fermo restando che il Governo deve ritenersi impegnato a
fare in modo che le regioni finanzino tutti gli istituti
contrattuali, in conformita' agli impegni assunti.
Quanto sopra, viene richiesto perche' la riorganizzazione del
lavoro in atto nelle aziende sanitarie che ha gia' prodotto piu'
elevati livelli qualitativi nelle prestazioni, e' frutto della
riqualificazione delle professionalita' ottenuta dalle nuove
metodologie di lavoro e dalle esperienze acquisite nel tempo.
Tale convinzione porta a richiedere anche una generale
rivalutazione del ruolo di tutte le professionalita' presenti
(commessi, ausiliari specializzati, operatori tecnici ecc.).
Preso atto della necessita' di addivenire, comunque, alla
sottoscrizione del presente accordo, per non danneggiare
ulteriormente i lavoratori, la FIALS si sente impegnata ad aprire una
vertenza contrattuale con il nuovo Governo per risolvere anche le
questioni sopra evidenziate, comprendendo che l'A.RA.N. attualmente
non e' stata autorizzata ad operare nel senso voluto da questo
sindacato. Devono inoltre trovare soluzione le seguenti
problematiche:
a) estensione della indennita' di coordinamento ai profili
professionali di collaboratore amministrativo professionale e
collaboratore amministrativo professionale esperto, nonche' dei
corrispondenti profili del ruolo tecnico;
b) conservazione della indennita' di coordinamento parte fissa
per i collaboratori professionali sanitari diversi dei "caposala", in
caso di valutazione negativa, cosi' come previsto proprio per i
"caposala".
Roma, 20 settembre 2001
FIALS Federazione italiana autonoma lavoratori Sanita'
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