AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

(GU n. 248 del 24-10-2001- Suppl. Ordinario n.240)
 

COMUNICATO

    Contratto  collettivo  nazionale di lavoro del comparto Sanita' -
II biennio economico 2000-2001
Parte generale
    A  seguito  del parere favorevole espresso in data 20 giugno 2001
dal  Comitato  di  settore  sul  testo dell'accordo del personale del
comparto Sanita', relativo al II biennio di parte economica 2000-2001
nonche'  dell'ulteriore  atto  di  indirizzo  dello  stesso  in  data
16 luglio  2001  e  dell'autorizzazione  governativa  intervenuta  il
7 settembre  2001,  la Corte dei conti, in data 20 settembre 2001, ha
certificato  l'attendibilita'  dei costi quantificati per il medesimo
accordo   e   sulla   loro   compatibilita'   con  gli  strumenti  di
programmazione e di bilancio.
    Lo  stesso giorno 20 settembre 2001 alle ore 17,30 ha avuto luogo
l'incontro tra:
l'A.RA.N., nella persona del presidente, avv. Guido Fantoni
e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

=====================================================================
                    Organizzazioni|sindacali|Confederazioni|sindacali
=====================================================================
CGIL FP Sanità                    |firmato  |CGIL          |firmato
---------------------------------------------------------------------
CISL FPS                          |firmato  |CISL          |firmato
---------------------------------------------------------------------
UIL FPL                           |firmato  |UIL           |firmato
---------------------------------------------------------------------
RSU Snatoss, Adass, Fase, Fapas,  |         |              |
Sunas, Soi                        |firmato  |USAE          |firmato
---------------------------------------------------------------------
FIALS                             |firmato  |CONFSAL       |firmato
    Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto
l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro.
CONTRATTO  COLLETTIVO  NAZIONALE  DI LAVORO DEL COMPARTO SANITA' - II
                    BIENNIO ECONOMICO 2000-2001.
                               Art. 1.
             Durata e decorrenza del contratto biennale
  1.  Il  presente  contratto  si  applica  a tutto il personale, con
rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato ed a tempo determinato,
esclusi  i  dirigenti,  dipendente  dalle amministrazioni, aziende ed
enti  del  comparto  di cui all'art. 6 del CCNQ del 2 giugno 1998, in
servizio  alla  data del 1 gennaio 2000 o assunto successivamente. Il
presente contratto si riferisce al periodo 1 gennaio 2000-31 dicembre
2001  e  concerne  gli  istituti normo-economici di cui ai successivi
articoli.
  2. Sono confermati tutti i riferimenti e le dizioni di cui all'art.
1  del  predetto contratto. Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229 (come modificato ed integrato dai decreti legislativi nn. 49, 168
e 254 tutti del 2000) viene indicato come decreto legislativo 229 del
1999.
Parte I
BIENNIO ECONOMICO 2000-2001
Art. 2.
Incrementi tabellari
  1.  Gli  stipendi  tabellari  di cui all'allegato 9, colonna C) del
CCNL  7 aprile  1999,  prospetto  n. 2 sono incrementati delle misure
mensili  lorde  indicate  nell'allegata  tabella A, alle scadenze ivi
previste.
  2.  Gli importi annui del trattamento economico iniziale risultanti
dalla  applicazione  del  comma  1,  sono rideterminati alle medesime
scadenze,  nella misura stabilita dalla allegata tabella B, prospetti
nn. 1 e 2.
  3.  Gli  importi  delle fasce retributive di cui all'allegato n. 11
del  CCNL  7 aprile 1999 sono rideterminati nei valori indicati nelle
tabelle C e D alle scadenze ivi indicate.
  4.  Con l'entrata in vigore del presente contratto, nella categoria
D,  livello economico iniziale e livello economico Ds, sono istituite
le  posizioni  economiche D5 e D5 Super, indicate nella tabella E del
presente contratto.
                               Art. 3.
               Finanziamento dei trattamenti economici
  1.  I fondi di cui all'art. 38, commi 1 e 3, del CCNL 7 aprile 1999
sono  confermati  e  per il loro tramite si provvede al finanziamento
dei  trattamenti economici cui i fondi stessi sono finalizzati con le
precisazioni   dei  seguenti  commi.  Il  loro  ammontare  e'  quello
consolidato   al  31 dicembre  1999  ed,  in  particolare,  il  fondo
dell'art.  38,  comma  1,  e' comprensivo dell'incremento annuo dello
0,06% previsto a tale scadenza.
  2.  Sono  confermate  le  modalita'  di  incremento del Fondo della
produttivita'  collettiva  per  il miglioramento dei servizi e per il
premio  della  qualita' delle prestazioni individuali di cui all'art.
38,  commi  3 e 4, del CCNL 7 aprile 1999. L'incremento pari all'1,2%
del  monte  salari  annuo  calcolato con riferimento al 1999 al netto
degli oneri riflessi di cui al comma 5 dell'art. 38 e' confermato per
tutto l'anno 2000. Per l'anno 2001, si rinvia all'art. 4.
  3.  Il  fondo  dell'art.  39  del  CCNL  7 aprile  1999  nonche' le
modalita' di incremento del fondo stesso sono confermati. Inoltre, il
fondo  viene  altresi'  incrementato  alle decorrenze indicate con le
seguenti risorse:
    a) dal  1  gennaio  2000,  delle  risorse  pari  all'importo  dei
risparmi  sulla  retribuzione  individuale  di  anzianita'  (RIA)  in
godimento  del  personale  comunque  cessato dal servizio a decorrere
dalla  medesima  data.  Per  l'anno  in cui avviene la cessazione dal
servizio  e'  accantonato,  per ciascun dipendente cessato un importo
pari  alle  mensilita' residue della Ria in godimento, computandosi a
tal  fine,  oltre  ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di
mese  superiori  ai quindici giorni. L'importo accantonato confluisce
in via permanente, nel fondo con decorrenza dall'anno successivo alla
cessazione  dal  servizio  in  misura intera e vi rimane assegnato in
ragione di anno;
    b) dal 1 luglio 2000 da una somma mensile L. 5.000 pro capite per
sei mesi. Dal 1 gennaio 2001 l'incremento e' pari a L. 13.000 mensili
pro  capite, per dodici mensilita', che riassorbe il precedente. Tali
risorse   residuano   dall'applicazione   dei  tassi  programmati  di
inflazione non utilizzati per l'incremento degli stipendi tabellari.
  4.  Le  risorse di cui al fondo dell'art. 39, utilizzate dalla data
di  entrata  in  vigore  del CCNL 7 aprile 1999, per le finalita' ivi
previste  o  per  quelle  introdotte  dal  presente  contratto,  sono
riassegnate  al  fondo  dalla  data  di  cessazione  dal  servizio  a
qualsiasi titolo avvenuta del personale che ne ha usufruito.
                               Art. 4.
                  Utilizzo delle risorse aggiuntive
                  per la contrattazione integrativa
  1.  Dal  1  gennaio 2001, le risorse pari all'1,2% del monte salari
annuo  calcolato con riferimento al 1999 nonche' le ulteriori risorse
pari  allo 0,4% del medesimo monte salari, messe a disposizione dalle
regioni, sono destinate ai fondi dell'art. 38 o dell'art. 39 del CCNL
7 aprile  1999,  nella  misura prevista dalla medesima contrattazione
integrativa.
  2.  Con  riguardo  alla  destinazione delle risorse di cui all'1,2%
sono  fatti salvi gli eventuali accordi integrativi gia' sottoscritti
in materia per il 2001.
                               Art. 5.
                 Indennita' di rischio da radiazioni
  1.   L'indennita'  di  rischio  radiologico  spettante  ai  tecnici
sanitari di radiologia medica - ai sensi dell'art. 54 del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 384 del 1990 (sulla base della legge
28 marzo  1968,  n. 416, come modificata dalla legge 27 ottobre 1988,
n.  460)  e  confermata  dall'art.  4  del  CCNL  -  II biennio parte
economica  1996-1997 del 27 giugno 1996 - a decorrere dall'entrata in
vigore  del presente contratto e' denominata indennita' professionale
specifica  ed  e'  corrisposta  al  medesimo  personale,  per  dodici
mensilita', nella stessa misura di L. 200.000 mensili lorde.
  2.   Il   valore   complessivo   degli   importi  della  indennita'
professionale di cui al comma 1 spettante al personale interessato e'
trasferito  dal fondo di cui all'art. 38, comma 1, al fondo dell'art.
39 del CCNL 7 aprile 1999.
  3.  Al  personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica
esposto  in  modo  permanente  al  rischio  radiologico, per tutta la
durata  del  periodo  di esposizione, l'indennita' continua ad essere
corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al
comma  1.  L'ammontare  delle indennita' corrisposte al personale del
presente  comma  rimane assegnato al fondo dell'art. 38, comma 1, del
CCNL 7 aprile 1999.
  4.  L'accertamento  delle condizioni ambientali, che caratterizzano
le  "zone  controllate", deve avvenire ai sensi e con gli organismi e
commissioni  operanti  a  tal  fine nelle sedi aziendali in base alle
vigenti  disposizioni.  Le  visite  mediche  periodiche del personale
esposto al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale.
  5.  Gli  esiti  dell'accertamento  di  cui al comma 4 ai fini della
corresponsione  dell'indennita'  sono  oggetto  di  informazione alle
organizzazioni  sindacali  ammesse  alla  trattativa  integrativa, ai
sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del CCNL 7 aprile 1999.
  6. Al personale dei commi 1 e 3, competono quindici giorni di ferie
aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione.
  7.  L'indennita'  di cui ai commi 1 e 3, alla cui corresponsione si
provvede  con  i  fondi ivi citati deve essere pagata in concomitanza
con  lo  stipendio,  non  e'  cumulabile  con  l'indennita' di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con
altre  eventualmente  previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso.
E',    peraltro,    cumulabile   con   l'indennita'   di   profilassi
antitubercolare confermata dall'art. 44, comma 2, secondo alinea, del
CCNL del 1 settembre 1995.
  8.  La  tabella  allegata n. 6 del CCNL 7 aprile 1999 e' sostituita
con  la tabella F del presente contratto. Sono disapplicati l'art. 54
del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 384/1990 e l'art. 4
del CCNL - II biennio parte economica 1996-1997 del 27 giugno 1996.
                               Art. 6.
                Clausola di interpretazione autentica
  1. L'art. 31, comma 10, del CCNL 7 aprile 1999 si applica anche nel
caso  di  dipendenti  del  Servizio  sanitario nazionale vincitori di
pubblico concorso o assunti a tempo determinato.
Parte II FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER IL RUOLO SANITARIO E PER LE ASSISTENTI SOCIALI
Art. 7.
Finalita' e campo di applicazione delle risorse aggiuntive
  1.  Nel  quadro  del  riordino  del  Servizio  sanitario nazionale,
realizzato  dal  decreto  legislativo n. 229 del 1999, e del riordino
delle  professioni  sanitarie,  iniziato  con  la  ridefinizione  dei
profili  sanitari e sociali, la legge di equiparazione n. 42 del 1999
e  proseguito  con  la  disciplina del nuovo percorso formativo delle
professioni medesime culminato nella legge 10 agosto 2000, n. 251, le
parti  ritengono  di dover finalizzare le risorse aggiuntive indicate
nel  comma  2,  alla  valorizzazione delle professionalita' del ruolo
sanitario   e   delle   assistenti   sociali   ed  al  loro  sviluppo
professionale in relazione al modello di organizzazione aziendale, al
fine  di migliorare la funzionalita' dei servizi ed in considerazione
della situazione venutasi a creare nel mercato del lavoro.
  2. Le risorse aggiuntive sono cosi' individuate:
    a) a  decorrere  dal  1  gennaio 2001 per una somma pari a L. 400
miliardi comprensivi degli oneri riflessi;
    b) a decorrere dal 31 dicembre 2001, di ulteriori L. 800 miliardi
comprensivi degli oneri riflessi.
  3.  Per la equilibrata distribuzione regionale di tali risorse alle
aziende,  ciascuna  di  esse  quantifica l'onere a proprio carico per
l'attuazione  degli articoli 8 e 10 garantendo l'erogazione di quanto
previsto  dalle  richiamate norme alle scadenze indicate dal presente
contratto.
                               Art. 8.
               Utilizzazione delle risorse aggiuntive
                 per il ruolo sanitario e tecnico -
                    profilo di assistente sociale
  1.  Per realizzare le finalita' dell'art. 7, comma 1, e favorire il
processo  di  riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie
innanzitutto   le  parti,  ravvisando  che  l'insieme  dei  requisiti
richiesti  al  personale  appartenente  alla  categoria  C  del ruolo
sanitario  nonche'  al  profilo di operatore professionale assistente
sociale del ruolo tecnico - per contenuti di competenze, conoscenze e
capacita'  necessarie  per  l'espletamento  delle  relative attivita'
lavorative  -  corrisponde  a quello della categoria D dei rispettivi
profili,  ritengono  necessario  che  le  aziende  siano  messe nelle
condizioni  economico-normative  per  attuare  il  passaggio di detto
personale alla citata categoria.
  2.  A  tale  scopo,  nell'ambito  delle  risorse  aggiuntive di cui
all'art.  7,  comma  2,  ciascuna  azienda dispone di una quota di L.
2.588.000  lorde  annue  pro  capite per dipendente in servizio nella
categoria  C  del ruolo sanitario nonche' della categoria C del ruolo
tecnico,  profilo  di operatore professionale assistente sociale, cui
va aggiunto il rateo della tredicesima mensilita'.
  3. Tale quota e' destinata:
    a) in  deroga  all'art.  37  del  CCNL,  alla trasformazione alla
cadenza  prevista  dall'art.  9 dei posti della dotazione organica di
tutti  i  profili appartenenti alla categoria C del ruolo sanitario e
dell'operatore professionale - assistente sociale - del ruolo tecnico
in altrettanti posti di categoria D;
    b) ad  inquadrare,  in  prima  applicazione,  il citato personale
della  categoria  D  nelle  fasce  economiche  e  con  gli assegni ad
personam  indicati  nella  tabella F allegata, in deroga all'art. 31,
comma   10,   del   CCNL.   Tali   assegni   sono  riassorbibili  con
l'attribuzione  delle  fasce  successive  e  rimangono accreditati al
fondo  in  caso  di  cessazione  dal servizio dei dipendenti titolari
prima dell'attribuzione della successiva fascia.
  4.  Per  lo  sviluppo delle professioni medesime, nel nuovo assetto
che  si  determina  nell'organizzazione  del  lavoro  conseguente  ai
passaggi  di  cui  al  comma 1, ciascuna azienda dispone, nell'ambito
delle  risorse  aggiuntive  di  cui al citato art. 7, comma 2, di una
quota  pari  a  L.  3.000.000 lorde annue pro capite per i dipendenti
gia'  in  categoria  D all'entrata in vigore del presente contratto e
non  beneficiari  del  comma 1, che espletino l'incarico di effettivo
coordinamento  ai sensi dell'art. 10 alla data del 31 agosto 2001. Al
predetto importo va aggiunto il rateo della tredicesima mensilita'.
  5.  Il  comma  4  ricomprende  i dipendenti appartenenti al livello
economico  Ds  che,  alla  data  ivi prevista espletino l'incarico di
effettivo  coordinamento, formalmente riconosciuto ai sensi dell'art.
10, comma 3.
  6.  Le  risorse  quantificate ai sensi dei commi 4 e 5 confluiscono
nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
                               Art. 9.
                 Trasformazione dei posti e passaggi
  1.  La trasformazione dei posti di cui all'art. 8, comma 2, avviene
con decorrenza dal 1 settembre 2001. Dalla stessa data alla dotazione
organica  dei  profili  del  ruolo  sanitario  e  del ruolo tecnico -
assistenti  sociali  -  delle  categorie  C  e  D  sono  apportate le
conseguenti modifiche.
  2.  Con  decorrenza  dal  1  settembre  2001  tutti  gli  operatori
professionali  del  ruolo  sanitario  e  l'operatore  professionale -
assistente  sociale  -  del  ruolo  tecnico assumono la denominazione
della  categoria  D, rispettivamente, di "collaboratore professionale
sanitario"  nei  profili  e  discipline  gia' corrispondenti a quella
della categoria di provenienza nonche' di collaboratore professionale
- assistente sociale.
  3.  I  commi  1  e  2  trovano applicazione anche nei confronti del
personale  in  distacco  o  aspettativa per motivi sindacali all'atto
dell'entrata in vigore del presente contratto.
  4.  Il  personale  del  ruolo  sanitario  e  le  assistenti sociali
transitati  alla  categoria  D,  secondo  i  servizi  di assegnazione
assicurano  i  turni  previsti  dalle modalita' organizzative gia' in
atto  presso  le  singole  aziende  ed,  in  particolare,  quelli che
garantiscono  l'assistenza  sulle  ventiquattro  ore. In tal senso si
intendono   completati  i  contenuti  dei  relativi  profili  di  cui
all'allegato  1  del  CCNL  7 aprile  1999. Con successivo accordo le
declaratorie  di  cui al citato allegato saranno comunque adeguate al
nuovo  assetto  organizzativo  anche  con riferimento ai requisiti di
accesso dall'interno e dall'esterno.
  5.  Il  personale  di  cui  al  presente articolo che sara' assunto
successivamente  all'entrata  in  vigore  del  presente  contratto  a
seguito  di  pubblico  concorso  indetto  sulla base della precedente
classificazione, viene inquadrato nella categoria D.
  6.  Il  personale  di  cui  al presente articolo adibito a funzioni
diverse dal profilo di appartenenza ovvero addetto ad altre attivita'
per motivi di salute all'entrata in vigore del presente contratto non
beneficia   direttamente  del  passaggio  e  viene  inquadrato  nella
categoria D, a domanda, da effettuarsi entro tre mesi dall'entrata in
vigore  del  presente  contratto  con  riacquisizione  delle mansioni
proprie  del  profilo  di  appartenenza.  Tale  domanda,  nel caso di
allontanamento per motivi di salute, deve essere corredata - anche in
momento   successivo  -  da  apposita  certificazione  medico  legale
attestante la recuperata efficienza per lo svolgimento delle mansioni
proprie del profilo di appartenenza. In caso di mancata presentazione
della  domanda  o  impossibilita' per motivi di salute di svolgere le
mansioni   del  proprio  profilo  i  dipendenti  interessati  saranno
inquadrati in un profilo diverso della categoria C con le conseguenti
modifiche della dotazione organica.
                              Art. 10.
                            Coordinamento
  1.  Al  fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5, e
per  favorire  le  modifiche  dell'organizzazione  del lavoro nonche'
valorizzare  l'autonomia  e  responsabilita'  delle  professioni  ivi
indicate  e'  prevista  una  specifica  indennita' per coloro cui sia
affidata  la funzione di coordinamento delle attivita' dei servizi di
assegnazione  nonche'  del  personale  appartenente  allo stesso o ad
altro  profilo  anche  di  pari  categoria  e - ove articolata al suo
interno   -   di   pari   livello   economico,   con   assunzione  di
responsabilita' del proprio operato. L'indennita' di coordinamento si
compone di una parte fissa ed una variabile.
  2.  In prima applicazione l'indennita' di funzione di coordinamento
-  parte  fissa  - con decorrenza 1 settembre 2001, e' corrisposta in
via  permanente  ai collaboratori professionali sanitari - caposala -
gia'   appartenenti   alla  categoria  D  e  con  reali  funzioni  di
coordinamento   al  31 agosto  2001,  nella  misura  annua  lorda  di
L. 3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilita'.
  3.  L'indennita'  di  cui al comma 2, sempre in prima applicazione,
compete  in  via  permanente,  nella  stessa misura e con la medesima
decorrenza  anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri
profili   e   discipline   nonche'  ai  collaboratori  professionali,
assistenti  sociali,  gia'  appartenenti alla categoria D, ai quali a
tale   data   le   aziende  abbiano  conferito  analogo  incarico  di
coordinamento  o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo
svolgimento  al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai
dipendenti  appartenenti  al livello economico Ds, ai sensi dell'art.
8, comma 5.
  4.  Le  aziende,  in connessione con la complessita' dei compiti di
coordinamento,   possono  prevedere  in  aggiunta  alla  parte  fissa
dell'indennita'  di  funzione  di coordinamento, una parte variabile,
sino  ad  un  massimo  di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le
risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
  5.  L'indennita'  attribuita  al personale di cui ai commi 2 e 3 e'
revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della
funzione o, in caso, di valutazione negativa.
  6.  L'indennita'  di  coordinamento  attribuita  al  personale  dei
profili   interessati  successivamente  alla  prima  applicazione  e'
revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione
o anche a seguito di valutazione negativa.
  7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare
duplicazione  di benefici, l'incarico di coordinamento e' affidato di
norma  al  personale gia' appartenente alla categoria D alla data del
presente  contratto.  E'  rimessa alla valutazione aziendale, in base
alla  propria  situazione organizzativa, la possibilita' di applicare
il  comma  1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia
riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai
sensi dell'art. 8, commi 4 e 5.
  8.  L'applicazione  dei commi 3 e 4 del presente articolo nonche' i
criteri  di  valutazione  del personale interessato verranno definiti
previa  concertazione  con  i  soggetti  sindacali di cui all'art. 9,
comma  2,  del CCNL 7 aprile 1999. L'utilizzo delle risorse del fondo
dell'art. 39 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa.
  9.   Dal   1  settembre  2001,  i  requisiti  per  il  conferimento
dell'indennita'  di  coordinamento  saranno previsti dal contratto di
cui all'art. 9, comma 4, ultimo periodo del presente contratto.
Parte III NORME GENERALI E FINALI
Art. 11.
Le posizioni organizzative
  1.  Al  fine  di  adeguare  l'organizzazione dei servizi sanitari e
sociali  al  nuovo  sistema classificatorio del personale oggetto del
passaggio  di  categoria, agli articoli 21 e 36 del CCNL del 7 aprile
1999 vanno apportate le seguenti modifiche:
    a) art. 21, con decorrenza dal 1 settembre 2001:
    - al comma 2, sono abrogate le parole "nonche' - limitatamente al
personale  del  ruolo  sanitario  e  di  assistenza  sociale  - nella
categoria   C  per  tipologie  di  particolare  rilevo  professionale
coerenti  con  l'assetto organizzativo dell'azienda o ente". Il comma
termina pertanto con le parole "nella categoria D";
    - il comma 9 e' abrogato.
  2.  In  relazione  alle  modifiche  apportate  all'art. 21 del CCNL
7 aprile  1999, sono fatte salve le situazioni in cui la disposizione
ora  abrogata  abbia  prodotto  i  propri  effetti,  per il personale
appartenente alla categoria C.
  3.  In via di interpretazione autentica al comma 1 dell'art. 36 del
CCNL  del 7 aprile 1999 e con decorrenza dalla sua entrata in vigore,
vanno apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo  le  parole "trattamento economico", la parola "iniziale"
va sostituita con le parole "in godimento";
    b) al   termine   del  comma,  si  devono  aggiungere  le  parole
"corrisposta  su  tredici mesi. Il valore complessivo dell'indennita'
di funzione comprende il rateo di tredicesima".
  4.  Le  posizioni  organizzative  possono essere conferite anche al
personale   di   cui   all'art.   10,  secondo  criteri  definiti  in
contrattazione integrativa.
                              Art. 12.
                         Norma programmatica
  1.  Al fine di equilibrare i benefici economici derivanti dal nuovo
sistema  classificatorio  di  cui al presente contratto e per evitare
eventuali   squilibri   connessi  alla  ricostruzione  economica  del
passaggio  di  cui  all'art.  9  secondo le modalita' transitorie del
contratto  stesso,  e'  demandato  alla contrattazione integrativa il
compito,  nell'utilizzo delle risorse disponibili nel fondo dell'art.
39  del CCNL 7 aprile 1999, di garantire con priorita' l'acquisizione
delle  fasce  economiche  al personale della medesima categoria D non
beneficiario dell'art. 9, versante in concreta situazione di scavalco
economico  rispetto  all'inquadramento  di  cui  all'art. 8, comma 3,
lettera b).
  2.  Ferma  rimanendo  la facolta' delle aziende di rideterminare le
dotazioni  organiche con oneri a carico del proprio bilancio, al fine
di  favorire  il processo di riorganizzazione delle aziende anche per
il  personale  dei  ruoli  tecnico  ed amministrativo, la quota delle
risorse  di  cui  all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), di pertinenza
del  predetto  personale,  pari  -  mediamente  -  al  35%  di quelle
complessive  che  confluiscono  nel fondo di cui all'art. 39 del CCNL
7 aprile  1999,  per  effetto  delle  medesime  lettere,  puo' essere
destinata,  in  via  eccezionale,  per detto personale oltre che alle
finalita'  del  fondo  medesimo,  al  finanziamento  dei  passaggi di
livello economico o di categoria mediante trasformazione dei posti di
organico.  Analogamente  si  puo'  procedere  con  le risorse ad essi
spettanti, ai sensi dell'art. 4, ove destinate al fondo dell'art. 39.
  3. La possibilita' di cui al comma 2 puo' essere utilizzata solo in
prima  applicazione  del presente contratto dopo la quale continua ad
applicarsi  il  sistema di finanziamento previsto dall'art. 37, comma
2,  del  CCNL  7 aprile  1999.  In  ogni  caso  le risorse utilizzate
eccezionalmente per le finalita' del comma 2, al cessare dal servizio
del  personale  che ne ha beneficiato sono restituite al fondo di cui
all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
                              Art. 13.
                      Previdenza complementare
  1.  Le  parti  confermano  quanto  previsto  dall'art.  42 del CCNL
7 aprile 1999 circa la costituzione di un fondo nazionale di pensione
complementare,  ai  sensi  del  decreto  legislativo n. 124 del 1993,
della legge n. 335 del 1995, della legge n. 449 del 1997 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  dell'accordo  quadro  nazionale  in
materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare
per  i  dipendenti  pubblici  del  29 luglio  1999,  del  decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999.
  2.  Al  fine  di  garantire  un  numero  di iscritti piu' ampio che
consenta  di  minimizzare  le  spese di gestione, le parti confermano
quanto  gia'  previsto  dall'art. 42, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999
circa  l'istituzione  di un fondo unico con i lavoratori del comparto
regioni-autonomie locali, a condizioni di reciprocita'.
  3.  Il  fondo  pensione  sara' finanziato ai sensi dell'art. 11 del
predetto  accordo  quadro  e  si costituira' secondo le procedure ivi
previste dall'art. 13 dello stesso accordo.
  4.  Le  parti concordano sin d'ora che la quota di contribuzione da
porre  a  carico  del  datore  di  lavoro  e da destinare al fondo di
previdenza  complementare  sia determinata nella misura dell'1% della
retribuzione   presa   a   base  di  calcolo  secondo  la  disciplina
dell'accordo istitutivo del fondo stesso.
  5.  A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 42, citato
nel  comma  1,  sara'  costituito,  con apposito accordo, il fondo di
previdenza  complementare,  definendone  tutti  gli elementi compresi
quelli  inerenti  alla  contribuzione del lavoratore, all'avvio ed al
funzionamento,  nonche'  all'utilizzo delle risorse ad esso destinate
ed  alle  misure  straordinarie  per  incentivare l'adesione al fondo
stesso dei dipendenti delle amministrazioni interessate.
                              Art. 14.
                     Effetti dei nuovi stipendi
  1.  Gli  incrementi del trattamento economico previsti dal presente
contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui
all'art.  2 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilita',
sul  trattamento  di  quiescenza ordinario e privilegiato, diretto ed
indiretto,   sull'indennita'   premio  di  servizio,  sull'indennita'
dell'art.  32  del  CCNL  del 1 settembre 1995, sull'equo indennizzo,
sulle  ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e
sui  contributi  di  riscatto. Il trattamento economico da prendere a
base  per il compenso del lavoro straordinario di cui all'art. 34 del
CCNL  7 aprile 1999 e' quello previsto dalla tabella B, colonna C dei
relativi   prospetti   allegati  al  presente  contratto  secondo  le
decorrenze indicate. Agli effetti dell'indennita' premio di servizio,
dell'indennita'  sostitutiva del preavviso nonche' di quella prevista
dall'art.   2122   del   codice   civile,  si  considerano  solo  gli
scaglionamenti  maturati  alla  data  di  cessazione  del rapporto di
lavoro.
  2.  I  benefici  economici  risultanti  dal presente contratto sono
corrisposti  integralmente  alle scadenze e negli importi previsti al
personale comunque cessato o che cessera' dal servizio, con diritto a
pensione,  nel  periodo  di  vigenza  del presente contratto di parte
economica 2000-2001.
  3. Gli effetti del comma 1 si applicano anche all'indennita' di cui
all'art.  10  con  decorrenza  dal 1 settembre 2001 ed all'indennita'
specifica  professionale  di  cui all'art. 5, comma 1, con decorrenza
31 dicembre 2001.
                              Art. 15.
                            Norma finale
  1.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente contratto, restano in
vigore le norme dei vigenti CCNL del 1 settembre 1995 (come integrato
dal  CCNL  22 maggio  1997)  e  7 aprile  1999 ove non disapplicate o
sostituite dal presente contratto.
                                                            Tabella A

=====================================================================
   Ex - livelli    |   Fasce   |           Aumenti|mensili
=====================================================================
                   |           |      dal 1/7/2000|      dal 1/1/2001
VIII bis           |    DS2    |           46.000 |            76.000
VIII               |    DS     |           42.000 |            70.000
VII                |     D     |           39.000 |            65.000
VI                 |     C     |           36.000 |            60.000
V                  |    BS     |           33.000 |            54.000
IV                 |     B     |           31.000 |            52.000
III                |     A     |           29.000 |            48.000
                 Sviluppo della tabella A per fasce

=====================================================================
   Ex - livelli   |   Fasce   |     Aumenti mensili|(in lire)
=====================================================================
                  |           |        dal 1/7/2000|     dal 1/1/2001
                  |    DS4    |             49.000 |           81.000
                  |    DS3    |             47.000 |           79.000
VIII bis          |    DS2    |             46.000 |           76.000
                  |    DS1    |             44.000 |           73.000
VIII              |    DS     |             42.000 |           70.000
                  |    D4     |             45.000 |           74.000
                  |    D3     |             43.000 |           72.000
                  |    D2     |             42.000 |           70.000
                  |    D1     |             41.000 |           67.000
VII               |     D     |             39.000 |           65.000
                  |    C4     |             42.000 |           69.000
                  |    C3     |             40.000 |           66.000
                  |    C2     |             38.000 |           64.000
                  |    C1     |             37.000 |           62.000
VI                |     C     |             36.000 |           60.000
                  |    BS4    |             36.000 |           61.000
                  |    BS3    |             35.000 |           59.000
                  |    BS2    |             35.000 |           57.000
                  |    BS1    |             34.000 |           56.000
V                 |    BS     |             33.000 |           54.000
                  |    B4     |             35.000 |           57.000
                  |    B3     |             34.000 |           56.000
                  |    B2     |             33.000 |           55.000
                  |    B1     |             32.000 |           54.000
IV                |     B     |             31.000 |           52.000
                  |    A4     |             32.000 |           53.000
                  |    A3     |             31.000 |           52.000
                  |    A2     |             31.000 |           51.000
                  |    A1     |             30.000 |           50.000
III               |     A     |             29.000 |           48.000

                                                            Tabella E
                    ---->
   Vedere Tabella  <----
                                                            Tabella F

Valori   annui   lordi   per   dodici   mensilita'  della  indennita'
                       professionale specifica

=====================================================================
N.|            P R O F I L O            |Valore annuo lordo indennità
=====================================================================
  | Addetto alle pulizie - fattorino -  |
1 |commesso - ausiliario specializzato  |                           -
---------------------------------------------------------------------
  | Ausiliario specializzato (ex        |
  |ausiliario socio- sanitario          |
2 |specializzato)                       |                     540.000
---------------------------------------------------------------------
  | Operatore tecnico - coadiutore      |
  |amministrativo - coadiutore          |
3 |amministrativo esperto               |                           -
---------------------------------------------------------------------
  | Operatore tecnico specializzato -   |
4 |operatore socio- sanitario           |                           -
---------------------------------------------------------------------
5 | Operatore tecnico coordinatore      |                     936.000
---------------------------------------------------------------------
6 | Puericultrice                       |                     240.000
---------------------------------------------------------------------
7 | Massofisioterapista - massaggiatore |                           -
---------------------------------------------------------------------
  | Infermiere generico e psichiatrico  |
8 |con un anno di corso                 |                     480.000
---------------------------------------------------------------------
  | Assistente amministrativo -         |
9 |programmatore - assistente tecnico   |                           -
---------------------------------------------------------------------
  | Collaboratore prof. sanitario       |
  |(esclusi i profili di cui al punto n.|
  |11) - assistente religioso -         |
  |collaboratore professionale          |
  |assistente sociale - collaboratore   |
  |amministrativo professionale -       |
10|collaboratore tecnico- professionale |                           -
---------------------------------------------------------------------
11| Collaboratore prof. sanitario:      |
---------------------------------------------------------------------
  |   a) infermiere - infermiere        |
  |pediatrico - assistente sanitario -  |
  |ostetrica                            |                     840.000
---------------------------------------------------------------------
  |   b) tecnico sanitario di radiologia|
  |medica                               |                 2.400.000
---------------------------------------------------------------------
  | Collaboratore prof. sanitario       |
  |esperto (esclusi i profili di cui al |
  |punto n. 13) - collaboratore         |
  |amministrativo professionale esperto |
  |- collaboratore tecnico-             |
  |professionale esperto - collaboratore|
  |professionale assistente sociale     |
12|esperto                              |                           -
---------------------------------------------------------------------
  | Collaboratore prof. sanitario       |
13|esperto:                             |
---------------------------------------------------------------------
  |   a) ex operatore professionale     |
  |dirigente                            |                     660.000
---------------------------------------------------------------------
  |   b) tecnico sanitario di radiologia|
  |medica                               |                 2.400.000

    N.B.  La  tabella  F  sostituisce  la  tabella 6 allegata al CCNL
7 aprile 1999, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del presente contratto,
con   l'unica   innovazione   nei   punti 11  e  13  dell'inserimento
dell'indennita'    professionale    specifica    dei    collaboratori
professionali  sanitari  tecnici  di radiologia, inquadrati in D e Ds
nonche' della ricollocazione in D del personale dei profili sanitari,
di cui all'art. 9, comma 1, del presente contratto.
                                                            Tabella G

Determinazione  degli  assegni  personali  a seguito di un incremento
annuo  di L. 2.588.000 per gli ex C (pari a L. 2.803.580 con il rateo
di tredicesima)
 
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
  Le  parti con l'art. 12, comma 1, intendono riequilibrare eventuali
situazioni  di  scavalco  che potrebbero essersi prodotte per effetto
del  presente  contratto  con  il  passaggio ai sensi dell'art. 9 del
contratto  stesso,  rispetto  agli  inquadramenti  disposti  ai sensi
dell'art.  16 del CCNL del 7 aprile 1999, applicando l'art. 31, comma
10.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
  Le  parti  si  danno  atto  che  il presente contratto determina le
condizioni  per  l'avvio  del riordino delle professioni sanitarie in
coerenza  con le attuali leggi in materia, processo che sara' portato
a  termine  con  il  successivo quadriennio, con particolare riguardo
anche  alle  condizioni di lavoro in cui opera il predetto personale.
In  tale  contesto, le parti riprenderanno in considerazione anche la
specifica  situazione  del  personale  ad esaurimento collocato nella
categoria B, livello economico Bs.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
  In relazione all'art. 9, comma 6, le parti concordano sul fatto che
per  mansioni  proprie del profilo di appartenenza si intendono tutte
quelle  previste  dalle  vigenti  disposizioni tra le quali rinvenire
quelle  di  assegnazione del personale interessato compatibili con lo
stato di salute ed in grado di recuperarlo alla funzione propria.
                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
  La  scrivente  organizzazione,  preso  atto  dei  contenuti  emersi
dall'odierno  confronto  negoziale  sul  rinnovo  del secondo biennio
economico e sulla adozione delle code contrattuali, ed in particolare
sul  fatto che l'atto di indirizzo fornito dal Comitato di settore ha
sostanzialmente  indotto  le  parti  a  rivedere  quanto sottoscritto
nell'accordo   tecnico   dello  scorso  4 maggio,  ritiene  di  dover
confermare  le argomentazioni espresse nella precedente dichiarazione
a verbale in ordine a quanto segue:
    il  finanziamento  di  aumenti contrattuali per il biennio pari a
3,22%  (1,2%  anno  2000  +  1,7%  anno  2001 + 0,32 di differenziale
inflazionistico) ed ulteriori risorse da allocare sull'art. 39 pari a
0,4%  e  la  rivalutazione  della  RIA,  pur  consentendo  a tutto il
personale aumenti che vanno oltre quanto concesso agli altri comparti
dell'ex  pubblico impiego, non consente - per il personale che non e'
stato   interessato   dalle  eventuali  ricollocazioni  -  una  reale
armonizzazione  del  comparto  che  sia  in  linea  cioe'  con quanto
avvenuto nelle aree dirigenziali;
    ancora   una   volta   non   si  e'  voluto  adottare  una  seria
regolamentazione  dell'esercizio  della  libera  professione  per gli
operatori.  Va prevista, cosi' come piu' volte rivendicato, una norma
contrattuale   che   consenta   l'attivita'  dei  professionisti  del
comparto,  cosi'  individuati  ed abilitati ex lege. Facendo cioe' in
modo  che  sia  il  contratto  del  comparto,  e  non quello di altre
categorie,  a  regolamentare  l'attivita'  degli operatori sanitari e
sociali  nell'esercizio  della  professione.  Nella  fattispecie deve
essere  inserita  nel Contratto apposita norma che vincoli le parti a
contrattare  al  livello  integrativo  sia il range operativo (libera
professione   individuale,   di  equipes  ed  aziendale)  nonche'  le
quantificazioni  economiche  retributive  che  la  medesima attivita'
comporta;
    relativamente    all'ultima    stesura    dell'art.   12   (norma
programmatica),   si   rileva   come   questa,   contrariamente  alla
precedente,  consente  alle  aziende  la facolta' di rideterminare le
dotazioni   organiche   -   al   fine  di  favorire  il  processo  di
riorganizzazione   anche  per  il  personale  dei  ruoli  tecnico  ed
amministrativo  -  con  oneri  a  carico  del  proprio bilancio. Tale
previsione,  in  buona  sostanza,  non  permette un adeguato ed agile
percorso   di   carriera   ai   lavoratori   dei   ruoli  tecnico  ed
amministrativo  i quali, a tutt'oggi e sin dalle tornate contrattuali
che  hanno  caratterizzato  l'ultimo  decennio,  certamente non hanno
fruito  di  particolari  benefici.  Non  si  e'  voluto prevedere, in
particolare,  un  percorso  che  consentisse  -  attraverso specifici
percorsi   -   la   straordinaria   riqualificazione  dei  coadiutori
amministrativi.
  Precisa  altresi'  che  la  sottoscrizione  del verbale odierno non
inficia  -  in quanto non risolutiva del problema - la richiesta gia'
formalizzata,  di  attivazione  delle  procedure  di  interpretazione
autentica  sull'art.  18,  commi 1 e 2, del C.C.N.L. 7 aprile 2001 ed
evidenzia  espressa  riserva  rispetto  alla tabella di equiparazione
riguardante  l'A.R.P.A. della regione Friuli-Venezia Giulia in quanto
la   stessa  tabella,  prevedendo  l'inserimento  negli  organici  di
personale  laureato,  potrebbe  essere utilizzata strumentalmente per
inserire  altro  personale  in profili oggi non previsti dal C.C.N.L.
del comparto Sanita'.

    Roma, 20 settembre 2001
                 Federazione sindacati indipendenti
           gia': R.S.U./Snatoss-Adass-Fase-Fapas-Sunas-Soi
                       DICHIARAZIONE A VERBALE
  La  FIALS a conferma della dichiarazione a verbale resa il 4 maggio
2001  in  sede  di  sottoscrizione  del  verbale tecnico di riunione,
apprezza   il  giusto  e  doveroso  riconoscimento  professionale  ed
economico  previsto  in  favore  dei  profili professionali del ruolo
sanitario  e degli assistenti sociali ricollocati nella categoria D e
per  la istituzione della indennita' di coordinamento riconosciuta in
favore  dei  medesimi  profili ai quali viene affidata la funzione di
coordinamento.
  Cio' premesso,
                              Dichiara
di  dissentire  fortemente per il mancato accoglimento delle proposte
FIALS    che   avrebbero   evitato   discriminazioni   al   personale
amministrativo e ad altri profili completamente ignorati;
  Nella  continuita'  dell'azione  sindacale  sin qui portata avanti,
richiamata  anche  la  dichiarazione  a  verbale  apposta  in sede di
sottoscrizione  del  CCNL  7 aprile 1999, e tutti i documenti inviati
all'A.RA.N., rivendica quanto segue:
    1. il  coadiutore amministrativo con anzianita' di cinque anni al
31 dicembre  1997  deve  essere  ricollocato nella categoria C con la
trasformazione del posto in assistente amministrativo;
    2. l'assistente  amministrativo  con anzianita' di cinque anni al
31 dicembre  1997  deve  essere  ricollocato nella categoria D con la
trasformazione del posto in coadiutore amministrativo;
    3. l'infermiere   generico   e  la  puericultrice  devono  essere
ricollocati  nel  trattamento  economico  della  categoria  C,  fermo
restando  che  conseguono  l'inquadramento giuridico in un profilo di
tale  categoria  solo  se  siano  in  possesso  del  relativo  titolo
abilitante.
  Le  rivendicazioni  sopra  elencate  possono  avvenire, nell'ambito
delle procedure e con le risorse di cui all'art. 12, comma 2, secondo
tempi   e  modalita'  individuate  dalla  contrattazione  integrativa
aziendale,  fermo  restando che il Governo deve ritenersi impegnato a
fare   in   modo   che   le  regioni  finanzino  tutti  gli  istituti
contrattuali, in conformita' agli impegni assunti.
  Quanto  sopra,  viene  richiesto  perche'  la  riorganizzazione del
lavoro  in  atto  nelle  aziende  sanitarie che ha gia' prodotto piu'
elevati  livelli  qualitativi  nelle  prestazioni,  e'  frutto  della
riqualificazione   delle   professionalita'   ottenuta   dalle  nuove
metodologie di lavoro e dalle esperienze acquisite nel tempo.
  Tale   convinzione   porta   a   richiedere   anche   una  generale
rivalutazione   del  ruolo  di  tutte  le  professionalita'  presenti
(commessi, ausiliari specializzati, operatori tecnici ecc.).
  Preso   atto   della   necessita'  di  addivenire,  comunque,  alla
sottoscrizione    del   presente   accordo,   per   non   danneggiare
ulteriormente i lavoratori, la FIALS si sente impegnata ad aprire una
vertenza  contrattuale  con  il  nuovo Governo per risolvere anche le
questioni  sopra  evidenziate, comprendendo che l'A.RA.N. attualmente
non  e'  stata  autorizzata  ad  operare  nel  senso voluto da questo
sindacato.    Devono    inoltre   trovare   soluzione   le   seguenti
problematiche:
    a) estensione   della  indennita'  di  coordinamento  ai  profili
professionali   di   collaboratore   amministrativo  professionale  e
collaboratore   amministrativo  professionale  esperto,  nonche'  dei
corrispondenti profili del ruolo tecnico;
    b) conservazione  della  indennita'  di coordinamento parte fissa
per i collaboratori professionali sanitari diversi dei "caposala", in
caso  di  valutazione  negativa,  cosi'  come  previsto proprio per i
"caposala".
    Roma, 20 settembre 2001
       FIALS Federazione italiana autonoma lavoratori Sanita'