Oggetto: Chiarimenti clausole del CCNL 1998/2001 stipulato il 7 aprile 1999


Pervengono numerosi quesiti, con i quali le Aziende e gli Enti del comparto chiedono chiarimenti in merito alla corretta applicazione di alcune clausole contrattuali nonché delle tabelle allegate, concernenti il nuovo trattamento economico del personale del comparto, come disciplinato dal CCNL indicato in oggetto.

Dalla disamina di detti quesiti appare opportuno effettuare le seguenti precisazioni :

1. Art. 30 (trattamento economico stipendiale di prima applicazione)

Il trattamento economico dei dipendenti è stato adeguato alle modifiche introdotte nell'ordinamento dal nuovo sistema classificatorio del personale. Pertanto, tenuto conto che il personale in servizio al 1° gennaio 1998 è inquadrato dalla stessa data, senza incremento dei costi, l'art. 30 ridefinisce la struttura della retribuzione anche per il periodo transitorio che va dall'1.1.1998 al 31.10.1998.

A tale proposito si osserva che l'art. 30 descrive il trattamento economico iniziale composto da due voci retributive :

- il trattamento tabellare iniziale (che nel periodo transitorio è quello definito dai CCNL del quadriennio 1994-1997, 1° e 2° biennio economico) ;

- l'ex indennità di qualificazione professionale - parte comune.

Tale distinzione non è ininfluente, perché gli incrementi contrattuali (tabelle n. 8 e n. 9) vengono calcolati solo sul tabellare iniziale così come avviene anche nell'applicazione della formula per determinare il compenso dello straordinario e ciò indipendentemente dalla fascia economica attribuita a ciascun dipendente.

Si richiama, pertanto, l'attenzione sull'esatta espressione letterale usata dalle clausole contrattuali, quando esse fanno riferimento al trattamento economico.

2. art. 31 (norme transitorie e finali dell'inquadramento economico)

Quanto all'art. 31, i chiarimenti riguardano prevalentemente il comma 5 e le note della tabella 7 cui la norma fa riferimento, in alcuni casi contraddittorie rispetto al testo.

Con riguardo al comma 5 dell'art. 31, si rileva che la clausola fa riferimento al solo personale infermieristico per mantenere le progressioni dell'indennità infermieristica sino al 31.12.1999.

In realtà, la norma si applica, anche, al personale di ex livello VIII bis (cfr. dichiarazione congiunta n. 11) nonché agli infermieri generici e psichiatrici con un anno di corso non menzionati in nessuno dei due punti richiamati.

Naturalmente, quest'ultima categoria di personale maturerà l'assegno ad personam di cui alla nota 2 della tabella allegato 7, con le precisazioni fornite con la presente nota.

3. Tabella allegato 7 (Corrispondenze per il primo inserimento nella nuova classificazione)

L'operazione di trasposizione del personale nel nuovo sistema retributivo risulta dalla tabella allegato 7, ove le riscontrate discordanze con il testo normativo dell'art. 31, vanno così risolte :

· Note 2 e 3
L'assegno ad personam annuo previsto dalla nota 2 per gli infermieri generici e psichiatrici con un anno di corso deve essere corrisposto per 12 mensilità, nell'importo pari ad 1/12 della somma indicata.

Viceversa per il personale infermieristico indicato nella nota 3, tutti gli assegni ad personam annui vanno corrisposti per 13 mensilità nell'importo pari ad 1/12 della somma indicata, in quanto l'importo residuo dopo la collocazione nelle fasce economiche attribuite è stato diviso 13 e moltiplicato per 12.

· Nota 4
Il personale infermieristico di ex VII livello che versa nelle condizioni previste dalla nota non avrebbe raggiunto al 1.1.1998 il valore della fascia prevista alle varie ipotesi dalla tabella 7, in quanto per l'esatta collocazione occorreva l'integrazione di L. 111.000 annue. Tale integrazione è stata effettuata con decorrenza dall'8 aprile 1999. Ciò sta a significare, anche se non esplicitato con la clausola contrattuale, che sino a tale data detto personale risulterà collocato nella fascia immediatamente inferiore con un assegno ad personam che con l'integrazione contrattuale consentirà il raggiungimento della fascia indicata nella tabella allegato 7, a seconda delle anzianità maturate.

· Nota 5
Anche per il personale dell'ex livello VIII bis il CCNL prevede una integrazione tabellare di Lire 257.000, la quale va corrisposta solo dall'entrata in vigore del CCNL. Tale maggiorazione è collocata convenzionalmente nella colonna dove è riportato il valore delle indennità di parte comune, il che sta a significare che l'integrazione entra nel trattamento economico iniziale, ma non opera sul trattamento tabellare iniziale, sicché non influenza il calcolo delle ore di lavoro straordinario.

L'assegno ad personam annuo previsto dalla nota 5 per il personale in fascia Ds2 deve essere corrisposto per 13 mensilità, nell'importo pari ad 1/12 della somma indicata con decorrenza dall'entrata in vigore del contratto, data dalla quale esso si determina scattando la maggiorazione di Lire 257.000 che consente il collocamento nella fascia Ds2 dell'ex VIII livello bis beneficiario dell'art. 49 del CCNL 1.9.1995.

4. Tabelle allegate 8 (Aumenti mensili) e 9 (Trattamento economico iniziale)

Nei prospetti 1 e 2 della tabella allegato 8 corrisponde come fascia iniziale dell'ex livello VIII bis la fascia Ds1 e non Ds2 , come indicato nella tabella per mero errore materiale.

Inoltre, con riferimento al personale appartenente a tale livello si deve segnalare l'inesattezza della nota di cui alla tabella allegato 9 che è incoerente rispetto al contenuto dell'art. 31.

Ne consegue che la determinazione del trattamento economico dell'ex livello VIII bis ha le seguenti cadenze :

- a decorrere dall'1.11.1998 il trattamento economico iniziale del personale di ex livello VIII bis confluito nella categoria D, livello economico Ds e fasce Ds 1 e Ds 2 è pari a, rispettivamente, £. 23.895.000 e £. 25.300.000 ;

- a decorrere dall'entrata in vigore del CCNL (8 aprile 1999) detti importi si elevano a, rispettivamente, £. 24.152.000 e £. 25.557.000. (cfr. anche all. 10 prospetto 1 - fasce Ds 1 e Ds 2) ;

- a decorrere dall'1.6.1999 il trattamento economico iniziale del personale di ex livello VIII bis confluito nella categoria D, livello economico Ds e fasce Ds 1 e Ds 2 è pari a, rispettivamente, £. 24.692.000 e £. 26.097.000. (cfr. anche all. 11 prospetto 1 - fasce Ds 1 e Ds 2).

5. Tabelle allegate 10 e 11 (Fasce retributive e differenza annua tra le fasce)

Con riferimento, infine, alle tabelle 10 e 11, sono da correggere gli errori materiali relativi alle fasce Ds1 e Ds2.

- tabella allegato 10 - prospetto 2 - tabella allegato 11 - prospetto 2
Ds 1 1.355, anziché 1.307 Ds 1 1.403, anziché 1.307
Ds 2 1.405, anziché 1.453 Ds 2 1.405, anziché 1.501

6. Art. 39 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica)

Nel fondo ex art. 39, confluiscono anche i ratei di 13^ mensilità per quegli emolumenti, corrisposti per 13 mesi e gravanti sul fondo.

Si prega di dare alla presente nota la più ampia diffusione tra tutte le Aziende ed Enti del territorio di competenza.