| Comparto: 
      Sanita' | Area: 
      Dirigenza amministrativa, 
      sanitaria, tecnica e professionale | Data: 
      05/08/1997 | 
  
    | Tipo: CCNL | Descrizione: CCNL 
      integrativo comparto Sanità area dirigenza amministrativa, santaria, 
      tecnica e professionale - parte normativa 1994/1997 e parte economica 
      1994/1995 | 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI 
LAVORO INTEGRATIVO 
PER L’AREA DELLA 
DIRIGENZA 
SANITARIA, PROFESSIONALE 
TECNICA ED AMMINISTRATIVA 
DEL 
COMPARTO SANITA’
PARTE NORMATIVA 
QUADRIENNIO 1994-1997 PARTE ECONOMICA BIENNIO 1994-1995 
A seguito della registrazione 
avvenuta in data 1 agosto 1997 da parte della Corte dei conti del Provvedimento 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.1.1997 , con il quale l’ 
A.Ra.N. viene autorizzata a sottoscrivere il testo del CCNL integrativo 
concordato in data 18.12.1997, il giorno 5 agosto 1997 alle ore 15, presso la 
sede dell’A.Ra.N., ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza 
Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, nelle persone di: 
- Prof. Carlo Dell’Aringa 
(Presidente)
- Prof. Gian Candido De Martin 
(Componente)
- Avv. Guido Fantoni 
(Componente)
- Avv. Arturo Parisi 
(Componente)
- Prof. Gianfranco Rebora 
(Componente)
ed i rappresentanti delle 
seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali di categoria:
  
  
    | C.G.I.L. | AUPI | 
  
    | C.I.S.L. | SNABI | 
  
    | U.I.L. | SINAFO | 
  
    | CIDA | USINCI/SICUS | 
  
    | CISAL | CIDA/SIDIRSS | 
  
    | CONFE.DIR. | FIST C.I.S.L. 
  /DIRIGENTI | 
  
    | CONFSAL | FEDERAZIONE NAZ.LE FP 
      CGIL/DIRIGENZA e UIL/SANITA’ DIRIGENZA | 
  
    | USPPI |  | 
  
    | UNIONQUADRI |  | 
  
    | R.d.B./CUB |  | 
  
    | UGL |  | 
Le 
parti prendono atto che, rispetto alle sigle firmatarie del testo concordato in 
data 18.12.1996, la denominazione della CISL FISOS/DIRIGENTI è cambiata in FIST 
CISL/DIRIGENTI e quella della CISNAL è cambiata in UGL. Le parti prendono 
altresì atto che nel predetto testo erano contenuti i seguenti errori materiali, 
direttamente corretti nel testo che si sottoscrive in data odierna: 
rinumerazione dei commi (era saltato il comma 5); al comma 5, terzo alinea il 
riferimento corretto è all’art. 22 e non 23; al comma 8 il riferimento corretto 
è al comma 7 e non 8. Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto 
l’unito nuovo testo dell’art. 
16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al quadriennio di parte 
normativa 1994-1997 ed al biennio di parte economica 1994 -1995 per l’area della 
Dirigenza dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del comparto 
Sanità.
1. Nel testo del 
CCNL 
dell’area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed 
amministrativo del comparto sanità, stipulato il 5 dicembre 1996, l’art. 16 
è sostituito dal seguente:
ART. 
16
Assunzioni a tempo 
determinato
1. In applicazione 
della L. n. 230/1962 e successive modificazioni ed integrazioni l’azienda può 
stipulare contratti individuali per l’assunzione di Dirigenti a tempo 
determinato nei seguenti casi: 
a) in sostituzione di Dirigenti assenti, quando 
  l’assenza superi i 45 giorni consecutivi, per tutta la durata del restante 
  periodo di conservazione del posto dell’assente;
b) in sostituzione di Dirigenti assenti per gravidanza e 
  puerperio, sia nell’ipotesi di astensione obbligatoria sia in quella di 
  astensione facoltativa previste dalle leggi 1204 del 1971 e 903 del 
  1977;
c) per la temporanea copertura 
  di posti vacanti di Dirigente nei vari profili dei ruoli sanitario, 
  professionale, tecnico ed amministrativo per un periodo massimo di otto mesi, 
  purché sia già stato bandito il pubblico concorso.
2. Per la selezione dei Dirigenti da assumere, le amministrazioni 
applicano i principi previsti dall’art. 9 della L. n. 
207/1985.
3. Nei casi di cui alle 
lettere a) e b) del comma 1, nel contratto individuale è specificato per 
iscritto il nome del Dirigente sostituito.
4. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al 
preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale ovvero anche prima 
di tale data con il rientro in servizio del Dirigente sostituito. In nessun caso 
il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato.
5. Ai Dirigenti 
assunti a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo 
previsto dal presente contratto per le relative posizioni a tempo indeterminato, 
con le seguenti precisazioni: 
- le ferie sono proporzionali al servizio 
  prestato;
- in caso di assenza per 
  malattia, fermi rimanendo i criteri stabiliti dagli artt.23 
  e 24, 
  in quanto compatibili, si applica l’art.5 del D.L. n. 463/1983, convertito con 
  modificazioni nella L. 638/1983; i periodi di trattamento economico intero o 
  ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui all’art. 
  23, comma 6, salvo che non si tratti di un periodo di assenza inferiore a 
  due mesi; il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la 
  cessazione del rapporto di lavoro; il periodo di conservazione del posto è 
  pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine 
  massimo fissato dall’art.23;
- possono essere previste assenze non retribuite fino ad 
  un massimo di 10 giorni, salvo il caso di matrimonio in cui si applica l’art. 
  22, comma 2;
- l’azienda od ente 
  nel contratto individuale definisce quale incarico conferire al Dirigente 
  assunto a tempo determinato ai fini della retribuzione di posizione; la 
  retribuzione di risultato di cui all’art. 
  61 è corrisposta in misura proporzionale alla durata dell’incarico ed in 
  relazione ai risultati conseguiti.
6. Il 
contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti dell’art. 2126 c.c. 
quando:a) l’apposizione del termine non risulti da atto 
  scritto;
b) sia stipulato al di fuori 
  delle ipotesi previste nel comma 1.
7. Ai 
sensi dell’art. 2 della L. n. 230/1962, il termine del contratto a tempo 
determinato può essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del Dirigente, 
non più di una volta e per un periodo non superiore alla durata del contratto 
iniziale, quando la proroga stessa sia richiesta da esigenze contingenti ed 
imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa, anche se 
rientrante in un’altra fattispecie tra quelle previste nel comma 1, sempreché il 
Dirigente assente sia lo stesso.
8. Il 
medesimo Dirigente può essere riassunto con un ulteriore contratto a tempo 
determinato dopo l’applicazione del comma 7, solo dopo il decorso di quindici 
ovvero di trenta giorni dalla data di scadenza del precedente contratto di 
durata, rispettivamente, inferiore o superiore a sei mesi, nel rispetto delle 
norme di assunzione vigenti.
9. Al di fuori delle ipotesi di cui 
al comma 7, la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli quando si 
tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere disposizioni di 
legge o del presente contratto.
10. Il 
rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dal comma 1, non è 
richiesto ove sussistano documentati motivi di urgenza. 
11. Al Dirigente già a tempo indeterminato, assunto ai sensi 
del comma 1, può essere concesso, dall’azienda od ente di provenienza, un 
periodo di aspettativa, ai sensi dell’art. 
27 e con i limiti ivi previsti, per la durata del contratto a tempo 
determinato stipulato con la stessa od altra azienda.
12. I documenti di cui all’art.14, 
per motivi di urgenza nella copertura del posto, possono essere presentati entro 
trenta giorni dalla data di presa di servizio. La mancata presentazione dei 
documenti o l’accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per l’assunzione 
determina la risoluzione immediata del rapporto di lavoro che produce 
esclusivamente gli effetti di cui all’art. 2126 c.c. per il periodo 
effettivamente lavorato. Tale clausola deve risultare espressamente nel 
contratto individuale sottoscritto ai sensi dell’art. 
14.
13. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione per 
l’assunzione dei Dirigenti di II livello del ruolo sanitario. 
“
14. All’art. 
72 del CCNL di cui al comma 1, la lettera k) è riformulata nel modo seguente 
: “con riferimento al contratto a tempo determinato: art. 9, comma 4 del DPR 
761/1979; art. 9, comma 17 della L. 207/1985 - limitatamente alla durata 
dell’incarico;art. 7, comma 6 della L. 554/1988; artt. 1 e 5 del DPCM 127/1988; 
art. 3, comma 23 della L. 537/1993”. La tabella allegato 4 del medesimo 
contratto è integrata con la tabella allegato 1 al presente 
contratto.
Assenze per malattia nel rapporto a tempo 
determinato
1. Periodo di conservazione del posto 
Coincide con la durata del contratto, ma non può 
  in nessun caso essere superiore a quello stabilito per il personale a tempo 
  indeterminato dall’art. 24, commi 1 e 2. 
  Il rapporto di lavoro, inoltre, cessa 
  comunque allo scadere del termine fissato nel contratto.
Un Dirigente assunto a tempo determinato per 6 mesi, ad 
  esempio, avrà diritto, al massimo, alla conservazione del posto per 6 mesi. Se 
  però egli si ammala dopo quattro mesi dall’inizio del rapporto avrà diritto 
  alla conservazione del posto solo per i restanti due mesi.
2. TRATTAMENTO economico delle assenze2.1. Determinazione del periodo massimo 
  retribuibile e relativo trattamento 
- Regola generale.
Si deve verificare, in base alla previsione dell’art. 5 
  della L.638/1983, richiamato nel testo dell’art. 16 del CCNL, qual è il 
  periodo lavorato nei dodici mesi precedenti l’insorgenza della 
  malattia. Tale periodo è quello massimo 
  retribuibile.
Se il Dirigente si 
  ammala il 15 dicembre 1997, ad esempio, bisogna verificare per quanti giorni 
  ha lavorato dal 15 dicembre 1996 fino al 14 dicembre 1997. Vanno dunque 
  computati anche i periodi di lavoro relativi al rapporto in corso. Tale 
  operazione va ripetuta in occasione di ogni nuovo evento morboso. Il periodo 
  massimo retribuibile varia quindi nel corso del rapporto.
Ai fini della quantificazione del trattamento economico da 
  corrispondere nell’ambito del periodo massimo retribuibile bisogna rispettare 
  la proporzione valida per il personale con rapporto a tempo indeterminato in 
  virtù della quale: 9 mesi su 18 ( e cioè la metà del periodo massimo 
  retribuibile ) sono retribuiti per intero, 3 mesi su 18 ( e cioè un sesto ) 
  sono retribuiti al 90 % e 6 mesi su 18 ( e cioè due sesti ) al 50 % 
  
Si consideri il seguente esempio: 
  Dirigente che nei dodici mesi precedenti la nuova malattia ha lavorato per sei 
  mesi e si assenti per 120 giorni;
- il 
  periodo massimo retribuibile sarà di 6 mesi; di questi sei mesi (180 gg.), 90 
  giorni (la metà) potranno essere retribuiti al 100%; 30 giorni (un sesto) al 
  90 %; 60 giorni (due sesti) al 50% 
L’assenza di 120 giorni del Dirigente sarà dunque retribuita al 100% 
  per i primi 90 giorni, mentre i restanti 30 giorni saranno retribuiti al 90 
  %;
Se l’assenza fosse stata di 190 
  giorni (10 giorni in più del massimo retribuibile) sarebbe stata retribuita 
  nel modo seguente:
- 90 gg. al 
  100%;
- 30 gg. al 
  90%;
- 60 gg. al 50%; 
  
- 10 gg. senza retribuzione. Quando 
  l’assenza supera il periodo massimo retribuibile essa non può, infatti, essere 
  retribuita.
Si ricordi inoltre che 
  nessun trattamento economico di 
  malattia può essere corrisposto dopo la 
  scadenza del contratto a termine. 
N. B. 
  Negli esempi fatti si è ipotizzato, per comodità espositiva, che il Dirigente 
  effettui un’unica assenza di lunga durata, ma naturalmente, per stabilire 
  quale sia, nell’ambito del periodo massimo retribuibile, il trattamento 
  economico spettante per l’ultimo episodio morboso, si dovranno sommare 
  all’ultima assenza anche tutte quelle precedentemente intervenute (in costanza 
  di rapporto). 
2.2. Periodo massimo retribuibile inferiore a 4 mesi ma 
  superiore a un mese.
Nel caso 
  che il Dirigente abbia lavorato, nei dodici mesi precedenti l’ultimo episodio 
  morboso, per un periodo inferiore a quattro mesi ma superiore a un mese (v. 
  punto successivo), la proporzione sopra illustrata deve essere corretta, 
  perché il CCNL prevede che, nell’ambito del periodo massimo retribuibile, due 
  mesi sono retribuiti al 100% (si noti che la metà di 4 mesi è esattamente 60 
  gg.). 
Chi ha lavorato solo tre mesi, ad 
  esempio, avrà diritto ad un periodo massimo retribuibile di 90 giorni di cui 
  60 gg.da retribuire al 100%, 10 gg. da retribuire al 90% e 20 giorni da 
  retribuire al 50%. 
In quest’ultimo caso, 
  infatti, se si applicasse la proporzione illustrata nel punto 4.2.1 
  avremmo:
- 45 gg. (la metà del 
  massimo) da retribuire al 100%
- 15 
  gg. (un sesto) da retribuire al 90 %;
- 30 gg. (due sesti) da retribuire al 50 % 
Invece, poiché è stato incrementato di 1/3 il periodo 
  retribuibile al 100 % per passare dai “normali” 45 giorni, risultanti 
  dall’applicazione della solita proporzione, ai 60 previsti dalla norma, 
  occorre ridurre proporzionalmente di un terzo i periodi retribuibili al 90 e 
  al 50 %. 
Quindi:
60 gg. (45 gg. + 1/3) al 100%;
10 gg. (15 gg. - 1/3) al 90 %;
20 gg. (30 gg. - 1/3) al 50%. 
In un caso del genere, se il lavoratore si assenta per 20 
  gg. sarà retribuito al 100% per tutta la durata dell’assenza; se si assenta 
  per 70 gg. sarà retribuito al 100% per i primi 60 gg e al 90% per i successivi 
  10 gg; se si assenta per 120 giorni sarà retribuito al 100% per i primi 60 
  gg., al 90% per i successivi 10 e al 50% per ulteriori 20 gg., mentre per gli 
  altri 30 giorni non sarà retribuito.
2.3. Periodo massimo retribuibile 
  garantito.
Nel caso che il 
  Dirigente, nei dodici mesi precedenti la malattia, abbia lavorato per un 
  periodo inferiore al mese, ha diritto comunque ad un periodo massimo 
  retribuibile di almeno trenta giorni, perché così prevede espressamente l’art. 
  5 della L. 638 del 1983. Nell’ambito di tale periodo le assenze sono sempre 
  retribuite per intero. In un caso del genere, se il Dirigente si ammala per 40 
  gg., poiché ha diritto alla retribuzione 
  solo per 30 gg., i primi 30 gg. di 
  assenza sono pagati al 100%, gli ulteriori 10 gg. sono senza 
  retribuzione.