Comparto: Sanita' Area: Dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale Data: 12/07/2001
Tipo: CCNL Descrizione: CCNL sull'interpretazione autentica dell'art. 61 comma 2 lett. a) del CCNL 1994-1997 dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN del 5 dicembre 1996

CCNL SULL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DELL'ART. 61, COMMA 2 LETT. A) DEL CCNL 1994 - 1997
DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA
DEL SSN DEL 5 DICEMBRE 1996

A seguito del parere favorevole espresso in data 20 giugno 2001 dal Comitato di Settore sul testo dell'accordo relativo all'interpretazione autentica dell'art. 61, comma 2 lett. a) del CCNL 1994-1997 della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN del 5 dicembre1996 nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti, in data 10 luglio 2001, il giorno 12 luglio 2001 alle ore 10,00, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN :
Nella persona dell'Avv. Guido FANTONI - Presidente.......firmato........

OO.SS. di categoria Confederazioni sindacali
SNABI SDS........firmato........
AUPI........firmato........ CONFEDIR........firmato........
SINAFO........firmato........  
CGIL fp........firmato........ CGIL........firmato........
CISL fps – COSIADI........firmato........ CISL........firmato........
CIDA / SIDIRSS........firmato........ CIDA........firmato........
UIL fpl........ firmato ........ UIL........firmato........

Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto l'allegato accordo sulla interpretazione autentica dell'art. 61, comma 2 lettera a), del CCNL 1994-1997 del 5 dicembre 1996, nel testo che segue.

CCNL SULL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DELL'ART. 61, COMMA 2 LETT. A) DEL CCNL 1994 - 1997
DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA
DEL SSN DEL 5 DICEMBRE 1996

PREMESSO che il Tribunale di Vercelli in relazione alla causa iscritta al R.G. n.141/2000, nella seduta del 23 gennaio 2001 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione dell'art. 61, comma 2 lettera a), del CCNL 1994-1997 della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa stipulato il 5.12.1996, al fine di stabilire quale sia la base di calcolo da prendere a riferimento per la corretta determinazione del fondo per la retribuzione di risultato. In particolare, i ricorrenti - dirigenti della ASL n. 11 di Vercelli -, sostengono che per il personale dirigente dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo i fondi da prendere come base di calcolo debbano essere quelli originariamente determinati ex art. 58 DPR 384/1990 "secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo" e non già quelli effettivamente corrisposti, come invece ritenuto dalla ASL citata in giudizio.

TENUTO PRESENTE che circa le modalità di finanziamento dei fondi i CCNL del 5.12.1996, utilizzano dizioni diverse riferendosi ora alla "spesa storica", ora alle risorse "destinate" ora alle risorse "spettanti" (cfr. artt. 58-61 del CCNL del 5.12.1996 relativo alla dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del SSN);

CHE le diverse locuzioni utilizzate hanno ovviamente un diverso significato anche dal punto di vista contabile;

CONSIDERATO che nel caso di specie per il finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo si è provveduto alla formazione del fondo di cui al controverso art. 61, costituito nel suo ammontare dalla "somma complessiva dei fondi di produttività sub 1) e sub 2), di cui agli artt. 57 e seguenti del DPR 384/1990, determinata per l'anno 1993, ripartita secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo";
TENUTO CONTO che dette quote storiche confluiscono nel fondo per la retribuzione di risultato con l'abbattimento del 30% operato dall'art. 8, comma 3 della L. 537/1993 sugli stanziamenti per i fondi di incentivazione di cui agli artt. 58 e 124 del DPR 384/1990;

CONSIDERATO che la suddetta dizione non è stata utilizzata nel senso di "corrisposto" o"speso" nella considerazione della non perfetta corrispondenza temporale, in azienda, della corresponsione delle quote pattuite di produttività nell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che in ragione di ciò se la formazione dei fondi si fosse fondata sulle risorse spese anziché su quelle spettanti sarebbe derivato un ulteriore indiretto abbattimento del fondo di cui all'art. 61 non prefigurato dalla norma pattizia;

Che, pertanto, le parti ritengono che nel ricorso in atto si debba fare soprattutto riferimento all'accordo decentrato ed alle clausole ivi previste, vigente nell'azienda immediatamente prima dell'applicazione dell'art. 61 del CCNL;

TUTTO QUANTO SOPRA VALUTATO, le parti indicate in premessa concordano, tuttavia, l'interpretazione autentica dell'art. 61, comma 2 lett. a) del CCNL 1994-1997 dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN del 5.12.1996, nel testo che segue:

ART. 1
Clausola di interpretazione autentica

1. Con riguardo alla formazione del fondo di cui all' art. 61, comma 2 lett. a) del CCNL 1994-1997 relativo alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN del 5.12.1996, le parti specificano che per "quote storiche spettanti" non si intendono le quote per il pagamento delle incentivazioni e plus orario spese o corrisposte, ma quelle originarimente determinate ai sensi degli artt. 57 e seguenti del DPR 384/1990, applicati immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato con la decurtazione della percentuale prevista dall'art. 8, comma 3 della L. n. 537/1993.