| Comparto:
Sanita' |
Area:
Dirigenza amministrativa,
sanitaria, tecnica e professionale |
Data:
03/11/2005 |
| Tipo: CCNL
|
Descrizione: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area della dirigenza
dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del servizio
sanitario nazionale parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte
economica biennio 2002-2003. |
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO
DELL'AREA DELLA DIRIGENZA DEI
RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO
2002-2003.
In data 3 novembre 2005 alle
ore 11,30 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le
Organizzazioni sindacali dell'area dirigenziale III, nelle persone di:
Per l'ARAN:
Avv. Guido Fantoni - Presidente
......firmato.......
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
| Organizzazioni
sindacali |
Confederazioni
sindacali |
| CGIL FP |
firmato |
CGIL |
firmato |
| CISL FPS-COSIADI |
firmato |
CISL |
firmato |
| UIL FPL |
firmato |
UIL |
firmato |
| CIDA - SIDIRSS |
firmato |
 |
 |
| SINAFO |
firmato |
 |
 |
| AUPI |
firmato |
CIDA |
firmato |
| CONFEDIR SANITA' |
firmato |
 |
 |
| SNABI SDS |
firmato |
CONFEDIR |
firmato |
Al termine della riunione le parti sottoscrivono
l'allegato contratto.
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
DELL'AREA DELLA
DIRIGENZA DEI RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO
2002-2003.
INDICE
| PARTE I –
NORMATIVA |
 |
| TITOLO I – Disposizioni
generali |
| CAPO I |
| Art. 1 Campo di applicazione
|
| Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e
procedure di applicazione del contratto |
| |
| TITOLO II - Relazioni e
Diritti Sindacali |
| CAPO I : Obiettivi e
strumenti |
| Art. 3 Relazioni sindacali
|
| Art. 4 Contrattazione collettiva
integrativa |
| Art. 5 Tempi e procedure per la
stipulazione e il rinnovo del contratto collettivo integrativo
|
| Art. 6 Informazione,
concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche |
 |
| CAPO II : Forme di
partecipazione |
| Art. 7 Comitato paritetico sul
fenomeno del mobbing |
 |
| CAPO III : Prerogative e
diritti sindacali |
| Art. 8 Norma di rinvio ed
integrazioni |
| Art. 9 Coordinamento regionale
|
 |
 |
| TITOLO III– Rapporto di
lavoro |
| CAPO I – Struttura del
rapporto |
| Art. 10 Caratteristiche del
rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari biologici, chimici, fisici,
psicologi e farmacisti. |
| Art. 11 Modifiche ed integrazioni
|
| Art. 12 Effetti del passaggio dal
rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa |
| Art. 13 Rapporti di lavoro ad
esaurimento |
| CAPO II – Orario di
lavoro |
| Art. 14 Orario di lavoro dei
dirigenti |
| Art. 15 Orario di lavoro dei
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa |
| Art. 16 Servizio di guardia
|
| Art. 17 Pronta disponibilità
|
| Art. 18 Integrazione dell'art. 55
del CCNL 8 giugno 2000 |
 |
| CAPO III - Istituti di
peculiare interesse |
| Art. 19 Effetti del procedimento
penale sul rapporto di lavoro |
| Art. 20 Comitato dei garanti
|
| Art. 21 Copertura
assicurativa |
| Art. 22 Disciplina transitoria
della mobilità |
| Art. 23 Formazione ed ECM
|
| Art. 24 Disposizioni particolari
|
 |
| CAPO IV – Verifica e
valutazione dei dirigenti |
| Art. 25 La verifica e valutazione
dei dirigenti |
| Art. 26 Organismi per la verifica
e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti |
| Art. 27 Effetti della valutazione
positiva dei risultati raggiunti |
| Art. 28 Effetti della valutazione
positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti
|
| Art. 29 La valutazione
negativa
|
| Art. 30 Effetti della valutazione
negativa dei risultati |
| Art. 31 Effetti della valutazione
negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti
sugli incarichi ed altri istituti |
| Art. 32 Norma finale del sistema
di valutazione |
 |
| PARTE II – Trattamento
economico |
 |
| BIENNIO ECONOMICO 2002 –
2003 |
 |
| TITOLO I – Trattamento
economico |
| CAPO I – Struttura della
retribuzione |
| Art. 33 Struttura della
retribuzione dei dirigenti |
| Art. 34 Indennità integrativa
speciale |
| CAPO II : Trattamento economico
dei dirigenti biologici, chimici, psicologici e farmacisti con rapporto di
lavoro esclusivo e non esclusivo nonchè degli altri dirigenti del ruolo
sanitario e dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo |
| Art. 35 Incrementi contrattuali e
stipendio tabellare nel biennio 2002 - 2003 |
| Art. 36 Indennità |
 |
| CAPO III : Biennio 2002 – 2003
Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti biologi,
chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo e
non esclusivo |
| Art. 37 Retribuzione di posizione
minima contrattuale dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo |
| Art. 38 Retribuzione di posizione
minima contrattuale dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo |
 |
| CAPO IV: Biennio 2002 – 2003
Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti del ruolo
sanitario e dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo |
| Art. 39 Retribuzione di posizione
minima contrattuale dei dirigenti dei ruoli tecnico e professionale
|
| Art. 40 La retribuzione di
posizione per i dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo
amministrativo |
 |
| CAPO V: Nuovi stipendi
tabellari e retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti
dei quattro ruoli dal 31 dicembre 2003 |
| Art. 41 Nuovo stipendio tabellare
dei dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo. Conglobamenti |
| Art. 42 Nuovo stipendio tabellare
dei dirigenti del ruolo tecnico e professionale.
Conglobamenti |
| Art. 43 Nuovo stipendio tabellare
dei dirigenti del ruolo amministrativo e delle professioni sanitarie (art.
41 CCNL 10 febbraio 2004). Conglobamenti |
Art. 44 La retribuzione di
posizione minima contrattuale dei dirigenti dei quattro ruoli dal 31
dicembre 2003. Rideterminazione Art.
45 La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti biologi,
chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non
esclusivo. dal 31 dicembre 2003. Rideterminazione |
| CAPO VI: Biennio 2002 – 2003
Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale mantenuti ad esaurimento |
 |
| Art. 46 Norma dei dirigenti
biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro
tempo parziale mantenuti ad esaurimento |
 |
| CAPO VII –
INDENNITA' |
| Art. 47 Indennità per turni
notturni e festivi |
 |
| CAPO VIII |
| Art. 48 Effetti dei benefici
economici |
 |
| CAPO IX – FONDI
AZIENDALI |
| Art. 49 Fondo per l'indennità di
specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico
trattamento e indennità di direzione di struttura complessa |
| Art. 50 Fondi per il trattamento
accessorio legato alle condizioni di lavoro |
Art. 51 Fondo per la retribuzione
di risultato e per la qualità della prestazione individuale
Art. 52 Fondi per la dirigenza delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,
della prevenzione e della professione ostetrica |
| Art. 53 Risorse economiche
regionali |
| Art. 54 Norma finale |
 |
 |
| PARTE III - NORME FINALI E
TRANSITORIE |
 |
| Art. 55 Conferme |
| Art. 56 Disapplicazioni
|
 |
 |
Allegato 1 : Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni (Decreto 28 novembre
2000) |
| Allegato 2 |
| Allegato 3 |
| Allegato 4 |
| Allegato 5 |
| Allegato 6 |
| Allegato 7 |
| Dichiarazioni a verbale e
congiunte |
 |
PARTE I
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si
applica a tutti i dirigenti del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo di cui al CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del
Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall'art. 11 del CCNQ del 18 dicembre
2002 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto
dall'art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di
contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004.
2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di
soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e
riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di
privatizzazione - si applica il presente contratto sino all'individuazione o
definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali
firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina
contrattuale. applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla
stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o
definizione del comparto pubblico di destinazione.
3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo
determinato le particolari modalità di applicazione degli istituti normativi
sono definiti dai commi 2, 4, 5, 6, lett. a), 11, 12, 13, 14 dell'art. 16 del
CCNL 5 dicembre 1996 (riproposto dall'art. 1 del CCNL del 5 agosto 1997) e
dall'art. 63, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000.
4. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il
termine "dirigente" si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a
tutti i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.
Nel ruolo sanitario, ove non diversamente specificato, sono compresi i dirigenti
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione,
della prevenzione e della professione di ostetrica, disciplinati dal CCNL
integrativo del 10 febbraio 2004.
5. Nel
testo del presente contratto, i riferimenti al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo
apportate dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 nonché quelle relative al d.lgs. 3
febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4
novembre 1997, n. 396 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati
rispettivamente come "d.lgs. n. 502 del 1992" e "d.lgs. n. 165 del 2001".
Quest'ultimo ha unificato tutta la disciplina di riforma del pubblico impiego ed
è stato ulteriormente integrato con la legge n. 145 del 2002. L'atto aziendale
di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 229 del 1999 è riportato come "atto
aziendale".
6. Il riferimento alle
aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti
del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 11 del CCNQ per la definizione
dei comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002 è riportato nel testo del
presente contratto come "aziende ed enti".
7. Nel testo del presente contratto con il termine di "articolazioni
aziendali" si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs. n. 502
del 1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri
provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i
termini "u-nità operativa", "strut-tu-ra organizzativa" o "servizi" si indicano
genericamente articolazioni interne delle aziende e degli enti, così come
individuate dall'atto aziendale, dai rispettivi ordinamenti e dalle leggi
regionali di organizzazione, cui sono preposti dirigenti. Per le tipologie di
incarico si fa rinvio all'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
8. Il riferimento alle norme del CCNL 5 dicembre 1996 è
comprensivo di tutte le modifiche ed integrazioni apportate con il CCNL in pari
data relativo al II biennio economico 1996-1997 nonché dei Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro del 4 marzo, del 2 luglio e del 5 agosto 1997. Per le norme
dei predetti contratti non disapplicate né modificate dal presente, il
riferimento ai dirigenti di II livello va inteso come "Dirigente con incarico di
direzione di struttura complessa" e quello di dirigente di I livello va inteso
con riferimento agli incarichi di dirigente di cui all'art. 27 lett. b), c) e
d). Il CCNL 8 giugno 2000, relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001, I
biennio economico 1998 - 1999, nel testo è indicato come CCNL 8 giugno 2000. Il
CCNL dell'8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 – 2001, è
indicato come CCNL 8 giugno 2000, II biennio. Per la semplificazione del testo
la dizione "dirigente con incarico di direzione di struttura complessa" nel
presente contratto è indicata anche con le parole "dirigente di struttura
complessa" "di direttore" dizione quest'ultima indicata dal d.lgs. n. 254 del
2000.
9. I dirigenti delle professioni
sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e
della professione ostetrica del ruolo sanitario regolate dall'art. 41 del CCNL
10 febbraio 2004, nel testo, sono indicate come "dirigenti delle professioni
sanitarie".
Art.
2
Durata, decorrenza, tempi e
procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1
gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio
2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo
alla data di stipulazione, salvo diversa previsione del presente contratto.
L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti
destinatari da parte dell'ARAN con idonea pubblicità di carattere
generale.
3. Gli istituti a contenuto
economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle
aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al
comma 2.
4. Alla scadenza, il presente
contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data
disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di
ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
5. Per evitare periodi di
vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi prima della
scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla
scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali
né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo
un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della
parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle
piattaforme, se successiva, ai dirigenti del comparto sarà corrisposta la
relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del
lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la
procedura degli artt. 47 e 48, comma 1 del d.lgs. 165 del
2001.
7. In sede di rinnovo biennale,
per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo
quanto previsto dall'accordo del 23 luglio 1993.
8. L'art. 2 del CCNL dell'8 giugno 2000 è
disapplicato.
Titolo
II
RELAZIONI E DIRITTI
SINDACALI
CAPO
I
OBIETTIVI E STRUMENTI
Art. 3
Relazioni
sindacali
1. Si riconferma il sistema delle relazioni
sindacali previsto dall'art. 3 e dagli artt. da 8 a 12 del CCNL dell'8 giugno
2000 e dagli artt. 2, 3 e 4 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, fatto
salvo per quanto riguarda i seguenti articoli che sostituiscono, modificano od
integrano la predetta disciplina.
Art. 4
Contrattazione collettiva
integrativa
1. In sede
aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le
risorse dei fondi di cui agli artt. 49, 50, 51 e corrispondenti fondi dell'art.
52.
2. In sede di contrattazione
collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie:
A) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui
titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146 del
1990 e successive modificazioni, secondo quanto previsto dall'accordo sulle
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area
dirigenziale;
B) criteri generali per:
1) la definizione della percentuale di risorse
di cui al fondo dell'art. 51 da destinare alla realizzazione degli obiettivi
aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal
d.lgs. n. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti
aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai
dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione
degli obiettivi assegnati e viene, quindi, corrisposta a consuntivo dei
risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in
ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le
modalità previste dall'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996. Nella
determinazione della retribuzione di risultato si tiene conto degli effetti
di ricaduta dei sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti;
2) l'attuazione dell'art. 43
legge n. 449 del 1997;
3) la distribuzione delle
risorse contrattuali tra i fondi degli artt. 49, 50, 51 e delle risorse
regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto
nazionale;
4) le modalità di attribuzione
ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall'art. 27,
comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL 8 giugno 2000 della retribuzione
collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli
incarichi conferiti;
5) lo spostamento di risorse
tra i fondi di cui agli artt. 49, 50, 51 e corrispondenti fondi dell'art. 52
ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra
i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della
riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione
previsti dalla programmazione sanitaria regionale ai sensi dell'art. 9,
comma 4;
C) linee generali di
indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione
manageriale e formazione continua comprendente l'aggiornamento e la formazione
dei dirigenti, anche in relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. del
d.lgs. 502 del 1992;
D) pari opportunità, con le procedure
indicate dall'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000 anche per le finalità della legge 10
aprile 1991, n. 125;
E) criteri generali sui tempi e modalità di
applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente,
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs. n. 626
del 1994 e successive modificazioni e nei limiti stabiliti dall'accordo quadro
relativo all'attuazione dello stesso decreto;
F) implicazioni derivanti dagli effetti delle
innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di esternalizzazione,
disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi, sulla qualità del
lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti;
G) criteri generali per la definizione dell'atto di cui
all'art. 54, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 per la disciplina e l'organizzazione
dell'attività libero professionale intramuraria del CCNL 8 giugno 2000 dei
dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti nonché per
l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti
interessati.
3. Per le materie di cui
alle lettere C) e G) si richiama quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. b)
ed i).
4. Fermi restando i principi di
comportamento delle parti indicati nell'art. 11, sulle materie dalla lettera C
alla lettera G, non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al
trattamento economico, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza
che sia raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive
prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. D'intesa tra le parti, il
termine citato è prorogabile di altri trenta giorni.
5. I contratti collettivi integrativi non possono essere in
contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e
si svolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi
sono nulle e non possono essere applicate.
6. Il presente articolo sostituisce l'art. 4 del CCNL 8 giugno
2000.
Art. 5
Tempi e procedure per la stipulazione ed il rinnovo del
contratto collettivo integrativo
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata
quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da
trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro
natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori
organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono
determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza
annuale.
2. Le materie indicate
dall'art. 9, ove le Regioni esplicitamente dichiarino di non avvalersi della
facoltà di emanare linee di indirizzo, riprendono ad essere oggetto delle
relazioni sindacali aziendali nell'ambito dei livelli per ciascuna di esse
previsti dal presente contratto anche prima della scadenza dei 120 giorni
previsti dal comma 1 dell'art. 9 medesimo.
3. L'azienda o ente provvede a costituire la delegazione di parte
pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da
quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a
convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL dell'8
giugno 2000, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla
presentazione delle piattaforme.
4. Il
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal
fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione
trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall'apposita
relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza
rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la
sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza
dell'azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa
deve essere ripresa entro cinque giorni dalla loro
comunicazione.
5. I contratti collettivi
integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure
di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla
stipulazione dei successivi contratti.
6. Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN il contratto
integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 46,
comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001.
7.
L'art. 5 del CCNL dell'8 giugno 2000 è disapplicato.
Art. 6
Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni
paritetiche
1. Gli istituti
dell'informazione, concertazione e consultazione sono così
disciplinati:
A) Informazione:
· L'azienda - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il
confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa
periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 10,
comma 2, del CCNL 8 giugno 2000 sugli atti organizzativi di valenza generale,
anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro,
l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e
la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.
· Nelle
materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva
integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione è
preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui l'
informazione dovrà essere preventiva o successiva.
· Ai fini
di una più compiuta informazione le parti, a richiesta, si incontrano comunque
con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative
concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per
l'innovazione tecnologica nonché per gli eventuali processi di dismissione,
esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
B) Concertazione
· I soggetti di cui alla
lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta
scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti alle seguenti materie:
- affidamento, mutamento e revoca degli incarichi
dirigenziali;
- articolazione delle posizioni organizzative, delle
funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di
posizione;
- criteri generali di valutazione dell'attività dei
dirigenti di cui all'art 25, comma 5;
- articolazione dell'orario e dei
piani per assicurare le emergenze;
- condizioni, requisiti e limiti per
il ricorso alla risoluzione consensuale.
·
La concertazione si svolge in appositi
incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della
richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data
della relativa richiesta ; dell'esito della concertazione è redatto verbale
dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della
stessa, al termine le parti riassumono i propri distinti ruoli e
responsabilità.
C) Consultazione
· La consultazione dei
soggetti di cui alla lettera A), prima dell'adozione degli atti interni di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa e si
estende anche ai casi ove tali atti discendano da articolazioni strutturali
legate a nuovi modelli organizzativi operanti in ambiti territoriali sovra
aziendali. La consultazione si svolge obbligatoriamente su:
a) organizzazione e disciplina di strutture, servizi ed
uffici, ivi compresa quella dipartimentale e distrettuale, nonché la
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) casi di cui all'art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994,
n. 626 e successive modificazioni".
2.
Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attività
dell'azienda è prevista la possibilità di costituire a richiesta, in relazione
alle dimensioni delle aziende e senza oneri aggiuntivi per le stesse,
Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche
problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in
relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende ovvero alla
riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché l'ambiente,
l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi
compreso il Comitato per le pari opportunità di cui all'art. 8 del CCNL 8 giugno
2000, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che
l'azienda è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi
temi. La composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è
di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza
femminile.
3. Presso ciascuna Regione è
costituita una Conferenza permanente con rappresentanti delle Regioni, dei
Direttori generali delle aziende o dell'organo di governo degli enti secondo i
rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto, nell'ambito della quale, almeno due volte l'anno in relazione alle
specifiche competenze regionali in materia di programmazione dei servizi
sanitari e dei relativi flussi finanziari sono verificate la qualità e quantità
dei servizi resi nonché gli effetti derivanti dall'applicazione del presente
contratto, con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività,
le politiche della formazione, dell'occupazione e l'andamento della
mobilità. La Conferenza procede anche al monitoraggio del fenomeno del
mobbing
sulla base delle risultanze che i Comitati paritetici predispongono
appositamente in occasione di almeno una delle due verifiche annuali ad essa
demandate.
4. É costituita una
Conferenza nazionale con rappresentanti dell'ARAN, della Conferenza permanente
per i rapporti Stato-Regioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto, nell'ambito della quale almeno una volta l'anno, sono verificati gli
effetti derivanti dall'applicazione di esso con particolare riguardo agli
istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione e
dell'occupazione e l'andamento della mobilità.
5. Il presente articolo sostituisce l'art. 6 del CCNL 8 giugno
2000.
capo
II
Forme di
partecipazione
Art.
7
Comitato paritetico sul fenomeno
del mobbing
1. Le parti
prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di
violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro
o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e
contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti,
atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico
ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da
comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la
salute fisica e psichica o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso
nell'ambito della unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da
escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo
alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la
necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la
diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di
prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute
fisica e psichica del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la
qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
3. Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6 sono
pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascuna azienda o ente con i
seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto
quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing nei confronti dei
dirigenti in relazione alle materie di propria competenza nel rispetto delle
disposizioni del d.lgs. n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati
personali;
b) individuazione delle possibili
cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza
di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano
determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni
positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di
criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dirigente
interessato;
d) formulazione di proposte per la
definizione dei codici di condotta.
4.
Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle aziende o enti per i
conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione
ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture
esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia
nonché la definizione dei codici di condotta, sentite le organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto.
5. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno del
mobbing, i Comitati valuteranno l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani
generali per la formazione, previsti dagli artt. 32 e 18, rispettivamente, dei CCNL 5
dicembre 1996 e 10 febbraio 2004 nonché dall'art. 23 del presente contratto,
idonei interventi formativi e di aggiornamento dei dirigenti, che possono essere
finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che
comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue
conseguenze individuali e sociali;
b)
favorire la coesione e la solidarietà dei dirigenti e dipendenti, attraverso
una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali
all'interno degli uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero
della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del
personale.
6. I Comitati sono
costituiti da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali
della presente area, firmatarie del CCNL, e da un pari numero di rappresentanti
delle aziende o enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i
rappresentanti delle aziende o enti, il Vicepresidente dai componenti di parte
sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche
un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato
da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due
organismi.
7. Le aziende o enti
favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei
al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni
mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I
Comitati adottano, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri lavori e
sono tenuti ad effettuare una relazione annuale sull'attività
svolta.
8. I Comitati di cui al presente
articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla
costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati
nell'incarico. Per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun
compenso.
CAPO
III
PREROGATIVE E DIRITTI
SINDACALI
Art.
8
Norma di rinvio e
integrazioni
1. Per le
prerogative e i diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7
agosto 1998, in particolare all'art.10, comma 2 relativo alle modalità di
accredito dei dirigenti sindacali presso le aziende ed enti nonché ai CCNQ
stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 27 febbraio
2001. Per il monte complessivo dei permessi orari aziendali spettanti ai
dirigenti si fa, comunque, riferimento al CCNQ vigente nel tempo. In tal senso è
modificato il primo periodo dell'art. 9, comma 2 del CCNL 8 giugno
2000.
2. Il secondo alinea dell'art. 9,
comma 2, del CCNL 8 giugno 2000 è sostituito dal seguente:
"- dalle componenti delle organizzazioni sindacali
rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale;"
Art.
9
Coordinamento
Regionale
1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle
aziende ed enti nel rispetto dell'art. 40 del D.lgs. 165 del 2001, le Regioni,
entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto
con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee
generali di indirizzo nelle seguenti materie relative:
a) all'utilizzo delle risorse regionali di cui all'art.
53;
b) alla realizzazione della formazione
manageriale e formazione continua, comprendente l'aggiornamento professionale e
la formazione permanente;
c) le metodologie
di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri
derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art.
50, comma 2, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000 confermato dall'art. 49, comma 2,
1° e 2° alinea del presente contratto);
d)
alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione
organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo
di essa ai sensi dell'art. 53 del CCNL 8 giugno 2000;
e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di
valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle
aziende , ai sensi dell'art. 25, comma 5;
f)
ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standards
finalizzati all'individuazione dei volumi prestazionali riferiti all'impegno,
anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e
correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni di
cui al D.lgs. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati
personali;
g) ai criteri generali per la
razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità
assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire la loro valorizzazione
economica secondo la disciplina del presente contratto tenuto anche conto
dell'art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 relativo alle tipologie di attività
professionali ed ai suoi presupposti e condizioni;
h) all'applicazione dell'art. 17 del CCNL 10 febbraio 2004, diretto a
regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di
ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 4;
i) ai criteri generali per l'inserimento, nei regolamenti
aziendali sulla libera professione di cui all'art. 4, comma 2 lett. G), di norme
idonee a garantire che l'esercizio della libera professione sia modulato in modo
coerente all'andamento delle liste di attesa.
2. Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di
indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli
di relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le
modalità di cui all'art. 5. Per le materie del comma 1, decorso inutilmente il
termine di 120 giorni, si applica l'art. 5 comma 2.
3. Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1 rimangono,
comunque, ferme tutte le regole contrattuali stabilite per la formazione e
l'incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (artt. 50, 51 e 52 del I biennio e
8 e 9 del II biennio) nonché dall'art. 36 del CCNL 10 febbraio 2004, confermate
dagli artt. 49, 50, 51 e corrispondenti fondi dell'art. 52.
4. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, il sistema delle
relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione
con le OO.SS di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti
e le modalità di confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi
riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla
verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle
risultanze dell'applicazione dell'art. 7 e degli artt. 49, 51 e corrispondenti
fondi dell'art. 52, solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da
utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque, la verifica dell'entità dei
finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro
di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle
soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione
regionale, assunti in applicazione del D.lgs. 229 del 1999, per ricondurli a
congruità, fermo restando il valore della spesa regionale.
5. I protocolli stipulati per l'applicazione del comma 4
saranno inviati all'ARAN per l'attività di monitoraggio prevista dall'art. 46
del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. L'art. 7
del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.
TITOLO
III
RAPPORTO DI
LAVORO
CAPO
I
STRUTTURA DEL RAPPORTO DEI
DIRIGENTI SANITARI BIOLOGI, CHIMICI, FISICI, PSICOLOGI E
FARMACISTI
Art.
10
Caratteristiche del rapporto di
lavoro dei dirigenti sanitari biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti
1. A decorrere
dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n.
138, il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari biologi, chimici, fisici,
psicologi e farmacisti può essere esclusivo o non esclusivo. Dalla stessa data,
è disapplicata la clausola contenuta nel primo periodo dell'art. 13, comma 7 del
CCNL 8 giugno 2000.
2. I dirigenti del
comma 1, già a rapporto esclusivo, possono optare per il passaggio al rapporto
non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio
decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo all'opzione e sono regolati
dall'art. 12.
3. Per i dirigenti del
comma 1 già a rapporto non esclusivo all'entrata in vigore della legge, in caso
di opzione per il rapporto esclusivo, continua ad applicarsi l'art. 48 del CCNL
8 giugno 2000, salvo che per il termine dell'opzione anch'essa da effettuarsi
entro il 30 novembre di ciascun anno.
4.
L'indennità di esclusività è confermata nelle misure attualmente vigenti, non
concorre a formare il monte salari e compete a tutti coloro che, essendo a
rapporto esclusivo, già la percepivano all'entrata in vigore della legge n. 138
del 2004 - salvo che, successivamente ad essa e, comunque, con decorrenza dal 1
gennaio dell'anno successivo, non abbiano espresso diversa opzione. L'indennità
compete, inoltre, nella misura stabilita dall'art. 5, comma 9 del CCNL 8 giugno
2000, II biennio economico 2000 – 2001, a tutti quelli che opteranno per il
rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del comma 3, tenuto conto dell'esperienza
professionale maturata alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è effettuata
l'opzione, calcolata secondo le modalità previste dall'art. 11 comma 4, lettera
b) del citato CCNL come integrato dall'art. 24, comma 14, del presente
CCNL.
5. Per l'acquisizione delle fasce
successive dell'indennità di esclusività attribuita ai sensi del comma
precedente, si conferma l'art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II
biennio.
6. Il rapporto di lavoro
esclusivo comporta la totale disponibilità dei dirigenti del comma 1 nello
svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dell'incarico attribuito e della
competenza professionale nell'area e disciplina di
appartenenza.
7. Il rapporto di lavoro
dei dirigenti che abbiano mantenuto l'opzione per il rapporto di lavoro non
esclusivo comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio,
per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento
delle attività professionali di competenza. Le aziende - secondo criteri
omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e
sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture - negoziano con le
equipes interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni
che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in
cui le stesse devono essere effettuate.
8. L'art. 15 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.
Art.
11
Modifiche ed
integrazioni
1. In attuazione
dell'art. 10 i seguenti articoli del CCNL dell'8 giugno 2000, sono così
modificati:
A) Il comma 2 dell'art. 18 è
cosi sostituito:
"2. Nei casi di
assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di
struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda, con apposito atto,
ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di
ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine – si
avvale dei seguenti criteri:
a) il
dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice o di alta
specializzazione o comunque, della tipologia c) di cui all'art. 27, con
riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) valutazione comparata del curriculum prodotto dei dirigenti
interessati che, limitatamente alle strutture per le quali, ai sensi della
vigente normativa concorsuale, l'accesso è riservato a più categorie
professionali, riguarda tutti gli addetti."
B) Le indennità mensili previste dal comma 7 dell'art. 18 sono
rispettivamente aggiornate in € 535,05 ed in € 267,52 e sono finanziate con le
risorse dei fondi di cui agli artt. 49, 51 e corrispondenti fondi dell'art. 52
del presente contratto;
C) A decorrere
dal 30 maggio 2004, il comma 11 dell'art. 27 non è più applicabile ai dirigenti
del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, nel
conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa o di
struttura semplice.
Art.
12
Effetti del passaggio dal rapporto
esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa
1. Le parti prendono atto che, in prima applicazione, gli
effetti della legge 138 del 2004 si producono - in concreto - dal 1 gennaio 2005
dopo l'opzione da parte dei dirigenti già a rapporto esclusivo per il passaggio
al rapporto di lavoro non esclusivo. Di conseguenza da tale
data:
- il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non
esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di
direzione di struttura complessa o semplice;
- l' art. 45 del
CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato;
- il trattamento economico fondamentale
ed accessorio spettante ai dirigenti già a rapporto non esclusivo ai sensi
dell'art. 46, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 ed a tutti i dirigenti che optino
dal 1 gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro è indicato nell'allegato 6 tavola
2.
2. Il passaggio dal rapporto di
lavoro esclusivo a quello non esclusivo dal 1 gennaio successivo a quello
dell'opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti
interessati:
- i dirigenti di struttura complessa, divenuti tali dopo il 31
luglio 1999 (ai quali compete la relativa indennità in luogo degli assegni
personali di cui all'art. 38, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000), dopo
l'opzione continuano a percepire tale indennità senza soluzione di continuità
solo in caso di mantenimento dell'incarico;
- non compete la
retribuzione di risultato mentre per la retribuzione di posizione si applicano
le regole stabilite dall'art. 45;
- è inibita l'attività libero –
professionale intramuraria;
-
cessa di essere corrisposta l'indennità di
esclusività che – dalla stessa data - costituisce risparmio
aziendale.
3. Il ritorno dei dirigenti
all'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, per quanto attiene alla
retribuzione di posizione e di risultato, è regolato dall'art. 48 del CCNL 8
giugno 2000 (integrati dall'art. 10, comma 3, e dall'art. 54 del presente CCNL).
L'indennità di esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell'anno successivo
nella medesima misura già percepita all'atto dell'opzione per il passaggio a
rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per
l'acquisizione delle eventuali fasce successive si applica l'art. 5, commi 5 e 6
del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
Art.
13
Rapporti di lavoro ad
esaurimento
1. I rapporti di
lavoro a tempo parziale, già indicati nell'art. 44, comma 1 del CCNL 8 giugno
2000 ed ancora in essere all'entrata in vigore del presente contratto, sono
mantenuti ad esaurimento, fatto salvo il caso di opzione per il passaggio al
rapporto di lavoro con orario unico, esclusivo o non esclusivo, dei dirigenti
interessati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno e con decorrenza
dal 1 gennaio dell'anno successivo.
2.
Sino all'applicazione del comma 1, ai dirigenti citati è attribuito il
trattamento economico complessivo in godimento applicato dall'azienda o ente per
il rapporto di lavoro a tempo parziale a suo tempo concesso.
3. A seguito del passaggio a rapporto di lavoro con orario
unico, ai dirigenti interessati è attribuito il trattamento economico
complessivo fondamentale ed accessorio corrispondente al rapporto di lavoro
prescelto, esclusivo o non esclusivo.
4.
Le aziende ed enti fanno fronte ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 del
presente articolo congelando, in misura corrispondente alla spesa – assunzioni
per posti vacanti di dirigente indipendentemente dalla disciplina di
appartenenza - tenuto conto del maggiore numero di ore da effettuarsi per
l'adeguamento dell'orario di lavoro.
CAPO
II
ORARIO DI
LAVORO
Art.
14
Orario di lavoro dei
dirigenti
1. Nell'ambito
dell'assetto organizzativo dell'azienda, tutti i dirigenti dei quattro ruoli
assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro,
articolando, con le procedure individuate dall'art. 6, comma 1 lett. B), in modo
flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura
cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli
obiettivi e programmi da realizzare. In particolare per i dirigenti del ruolo
sanitario, i volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di
attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le
procedure dell'art. 62, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996 nell'assegnazione degli
obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la
previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio
necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti
l'orario dovuto di cui al comma 2 è concordato con le procedure e per gli
effetti dell'art. 62, comma 6 citato. In tale ambito vengono individuati anche
gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa.
2. L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è
confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del
livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari, amministrativi , tecnici e
professionali per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o
professionali correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di
budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed
aggiornamento.
3. Il conseguimento degli
obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato
trimestralmente con le procedure ed ai fini di cui al comma 7 dell'art. 62 del
CCNL 5 dicembre 1996.
4. Nello
svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i Dirigenti del comma 1, quattro
ore dell'ora-rio settimanale sono destinate ad attività quali l'ag-gior-namento
professionale, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata,
l'ECM ecc., tra le quali non rientra in ogni caso, per il ruolo sanitario,
l'attività assistenziale. Tale riserva di ore non rientra nei normali turni di
lavoro, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va
utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità
di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra
specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo, in
aggiunta alle assenze di cui all'art. 22, comma 1, primo alinea, del CCNL
5.12.1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con
le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo
comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. Per i dirigenti rimasti con
rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate all'aggiornamento sono
dimezzate.
5. L'azienda, con le
procedure di budget del comma 1, può utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti
settimanali delle quattro ore del comma 4, previste per i dirigenti del ruolo
sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti dal comma precedente,
per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente al fine di ridurre le
liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e
sanitari definiti con le medesime procedure. Analogamente si può procedere per i
dirigenti degli altri ruoli per il perseguimento degli obiettivi di loro
pertinenza.
6. Ove per il raggiungimento
degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e
5, per i dirigenti del ruolo sanitario biologi, fisici, chimici, psicologi e
farmacisti sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle
linee di indirizzo regionali di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) ed ove ne
ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata
l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno
2000 in base al regolamento adottato con le procedure dell'art. 4, comma 2,
lett. G). La misura della tariffa oraria da erogare, per tali prestazioni, è di
€ 60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto
dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale di cui
all'art. 55 comma 2 è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi
prestazionali negoziati.
7. Sono
individuati in sede aziendale, con le procedure di cui al comma 1, i particolari
servizi ospedalieri e territoriali ove sia necessario assicurare la presenza dei
Dirigenti sanitari nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana
mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva
articolazione degli orari e dei turni di guardia, nel rispetto
dell'organizzazione del lavoro in caso di equipes pluriprofessionali, ai sensi
dell'art 16. Con l'ar-ticolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle
dodici ore di servizio diurne, la presenza dei predetti dirigenti è destinata a
far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo
periodo orario.
8. I dirigenti sanitari con
rapporto di lavoro non esclusivo, già di I e II livello dirigenziale, sono
tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 .
9.
Tutti i dirigenti sanitari di cui al comma 1, indipendentemente dall'esclusività
del rapporto, sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta
disponibilità previsti dagli artt. 16 e 17.
10. Con l'entrata in vigore del
presente contratto, è disapplicato l'art. 16 del CCNL 8 giugno 2000.
Art.
15
Orario di lavoro dei
dirigenti
con incarico di direzione
di struttura complessa
1.
Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i direttori di struttura
complessa assicurano la propria presenza in servizio per garantire il normale
funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo
di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri
dirigenti di cui all'art. 14, per l'espletamento dell'incarico affidato in
relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di
quanto previsto dall'art. 62, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché per lo
svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca
finalizzata.
2. I direttori di struttura
complessa comunicano preventivamente e documentano – con modalità condivise con
le aziende ed enti – la pianificazione delle proprie attività istituzionali, le
assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento, etc.)
ed i giorni e gli orari dedicati alla attività libero professionale
intramuraria.
3. Con l'entrata in vigore
del presente contratto, è disapplicato l'art. 17 del CCNL 8 giugno
2000.
Art.
16
Servizio di
guardia
1. Nelle ore notturne
e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/ emergenze dei
servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono
assicurate, secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B), mediante i
servizi di guardia o di pronta disponibilità dei dirigenti del ruolo sanitario,
stabiliti, ove previsto, per disciplina.
2. Il servizio di guardia è svolto all'interno del normale orario di
lavoro. Sino all'entrata in vigore del contratto nazionale relativo al II
biennio economico 2004 – 2005, le guardie espletate fuori dell'orario di
servizio possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario, alla
cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall'art. 50, ovvero con il
recupero orario. E' fatto salvo quanto previsto dall'art.
18.
3. Il servizio di guardia è
assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura
complessa.
4. In attesa delle linee di
indirizzo di cui all'art. 9, comma 1 lett. g), le parti a titolo esemplificativo
rinviano all'allegato n.2 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime
nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia di unità operativa tenuto conto
delle attività di competenza della presente area.
5. In coerenza con quanto previsto dall'art. 9 comma 1 lett.
f) e g) e con la finalità di valorizzare le aree del disagio le parti si
impegnano altresì a riesaminare le modalità di retribuzione delle guardie in
orario o fuori dell'orario di lavoro, con il contratto del II biennio economico
2004 - 2005, previo monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte
presso le aziende ed enti da effettuarsi a cura dell'ARAN, entro un mese dalla
sigla dell'ipotesi di CCNL, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini
di una stima obiettiva e puntuale dei relativi costi.
6. Con l'entrata in vigore del presente contratto, è
disapplicato l'art. 18 del CCNL 5 dicembre 1996.
Art. 17
Pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato
dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di
raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure di cui all'art. 6,
comma 1, lett. B), nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente
per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica
ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
2. Il servizio di pronta disponibilità è sostitutivo dei servizi di
guardia.
3. Sulla base del piano del
comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente i
dirigenti – esclusi quelli di struttura complessa - in servizio presso unità
operative con attività continua e nel numero strettamente necessario a
soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure di cui al comma 1, in sede
aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla
base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta
disponibilità ovvero se, in relazione, alla dotazione organica possa essere
previsto, in via eccezionale, il servizio di pronta disponibilità sostitutiva
anche per i dirigenti di struttura complessa con il loro
assenso.
4. Il servizio di pronta
disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi ed è organizzato
utilizzando di norma dirigenti della stessa unità operativa e disciplina tenuto
conto delle attività di appartenenza della presente area.
5. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici
ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate
festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di
dieci pronte disponibilità nel mese.
6.
La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora
il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono
essere inferiori a quattro ore - l'indennità è corrisposta proporzionalmente
alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata
viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero
orario.
7. Nel caso in cui la pronta
disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo
senza riduzione del debito orario settimanale.
8. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell'
art. 50.
9. Le parti concordano che
nell'ambito dei criteri generali di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) sono
individuate le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità
sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia
tutela assistenziale nelle aree di competenza.
10. Con l'entrata in vigore del presente contratto è disapplicato l'art.
19 del CCNL 5 dicembre 1996.
Art.
18
Integrazione dell'art. 55 CCNL 8
giugno 2000
1. Con l'entrata
in vigore del presente contratto, dopo il comma 2 dell'art. 55 del CCNL 8 giugno
2000, è aggiunto il seguente:
"2 bis.
Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare - eccedenti gli obiettivi
prestazionali di cui all'art. 14, comma 6 - rientrino i servizi di guardia
notturna, l'applicazione del comma 2, ferme rimanendo le condizioni di
operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo
regionali di cui all'art. 9, comma 1, lett. g), che definiranno la disciplina
delle guardie e la loro durata. E' inoltre necessario che:
- sia
razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell'azienda per
l'ottimizzazione delle attività connesse alla continuità
assistenziale;
- siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in
tale regime, esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi
contrattuali;
- sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con
il ricorso al comma 2 non superiore al 12% delle guardie notturne
complessivamente svolte in azienda, il quale rappresenta il budget di spesa
massimo disponibile;
-
la tariffa per ogni turno di guardia notturna è
fissata in € 480,00 lordi ".
2. La
presente disciplina, che decorre dall'entrata in vigore del presente contratto,
ha carattere sperimentale ed è soggetta a verifiche e monitoraggio secondo
quanto stabilito nelle linee di indirizzo di cui all'art. 9, comma 1, lett.
g).
CAPO
III
ISTITUTI DI PECULIARE
INTERESSE
Art.
19
Effetti del procedimento penale
sul rapporto di lavoro
1. Il
dirigente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è
sospeso obbligatoriamente dal servizio con privazione della retribuzione per la
durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della
libertà.
2. Il dirigente può essere
sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui
venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della
libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente
attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti anche estranei alla
prestazione lavorativa, di tale gravità da comportare, se accertati, il recesso
ai sensi dell'art. 35 del CCNL 5 dicembre 1996.
3. L'azienda o ente, cessato lo stato di restrizione della libertà
personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del
dirigente alle medesime condizioni del comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione, ai sensi del comma 4
septies
dell'art. 15, della legge n. 55 del 1990, e successive modificazioni ed
integrazioni, per i casi previsti dalla medesima disposizione nel comma 1,
lettere a) e b), limitatamente all'art. 316 e 316 bis del codice penale, nonché
lettere c) ed f).
5. Nel caso di rinvio
a giudizio per i delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del
2001, in alternativa alla sospensione, possono essere applicate le misure
previste dallo stesso art. 3 (trasferimento provvisorio di sede). Per i medesimi
reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa
la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della
citata legge n. 97 del 2001 (sospensione obbligatoria).
6. Al dirigente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 è
corrisposta sino al 30 dicembre 2003 un'indennità pari al 50% della retribuzione
indicata dall'allegato 3 del CCNL del 5 dicembre 1996. Dal 31 dicembre 2003,
l'indennità rimane pari al 50% della retribuzione indicata nell'allegato n. 4 al
presente contratto. Al dirigente competono inoltre gli assegni del nucleo
familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove
spettanti.
7. In caso di sentenza
irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. ed,
ove ne ricorrano i presupposti, al dirigente che ne faccia richiesta si applica
anche quanto previsto per le sentenze definitive di proscioglimento indicate
dall'art. 3, comma 57 della legge 350 del 2003, come modificato dalla legge 126
del 2004.
8. Ove il proscioglimento sia
dovuto ad altri motivi diversi da quelli indicati nelle norme richiamate al
comma 7, fatto salvo il caso di morte del dipendente, l'azienda valuta tutti i
fatti originariamente contestati per i quali non sia intervenuto il
proscioglimento al fine di verificare se sussistano comunque le condizioni o
meno per il recesso.
9. In caso di
sentenza irrevocabile di condanna si applica l'art. 653 c.p.p.. Il recesso come
conseguenza di tali condanne deve essere attivato nel rispetto delle procedure
dell'art. 35, commi 1 e 2 del CCNL 5 dicembre 1996. E' fatto salvo quanto
previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
10. Il dirigente licenziato a seguito di condanna passata in
giudicato per delitto commesso in servizio o fuori servizio (che, pur non
attenendo direttamente al rapporto di lavoro, non ne aveva consentito la
prosecuzione neanche provvisoriamente per la specifica gravità) se
successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla
data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima
sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima
disciplina, anzianità, posizione di incarico e retributiva possedute all'atto
del licenziamento. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite
e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al
dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità
comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro
straordinario.
11. Nel caso previsto dal
comma 6, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di
indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in
servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni
di carattere straordinario.
12. Quando
vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale,
ai sensi dei commi da 2 a 5, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per
un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine
la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente riammesso in
servizio.
13. La presente disciplina
disapplica l'art. 29 del CCNL 5 dicembre 1996.
Art.
20
Comitato dei
Garanti
1. Le parti
confermano l'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 che ha istituito il Comitato dei
garanti nel testo integrato a titolo di interpretazione autentica dai CCNL del
24 ottobre 2001 e 29 settembre 2004. A tal fine precisano
che:
- nel comma 5 dell'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 le parole
"improrogabilmente entro 30 giorni" sono sostituite dalle parole
"improrogabilmente ed obbligatoriamente entro sessanta giorni";
- il parere è
vincolante per l'azienda ed ente ed è richiesto una sola volta al termine delle
procedure previste dall'art. 36, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996.
2. Il dirigente può
richiedere una audizione presso il Comitato dei Garanti da attuarsi entro il
termine di emanazione del parere, del cui esito in ogni caso il dirigente deve
essere obbligatoriamente informato.
3.
Il Comitato dei Garanti si dota di un proprio regolamento di
funzionamento.
Art.
21
Copertura
assicurativa
1. Le aziende garantiscono
una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i
dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi
dell'art. 25 del CCNL 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da
azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la
libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di
dolo o colpa grave.
2. Le aziende ed
enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al comma 1 con le risorse
destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura
pro-capite da un minimo di € 26,00 mensili (già previsti dall'art. 24, comma 3
del CCNL dell'8 giugno 2000) ad un massimo di € 50,00, posta a carico di ciascun
dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza
generale. La trattenuta decorre dall'entrata in vigore della polizza con la
quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa
citata.
3. Le aziende ed enti informano
i soggetti di cui all'art. 10 del CCNL 8 giugno 2000 di quanto stabilito ai
sensi del comma 2.
4. Sono fatte salve
eventuali iniziative regionali per la copertura assicurativa attuate anche sulla
base delle risultanze della Commissione istituita ai sensi dell'ex art. 24 del
CCNL 8 giugno 2000.
5. Le aziende
attivano sistemi e strutture per la gestione dei rischi, anche tramite sistemi
di valutazione e certificazione della qualità, volti a fornire strumenti
organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione delle modalità di
lavoro da parte dei dirigenti dei quattro ruoli, nell'ottica di diminuire le
potenzialità di errore e, quindi, di responsabilità professionale nonché di
ridurre la complessiva sinistrosità delle strutture sanitarie, consentendo anche
un più agevole confronto con il mercato assicurativo. Al fine di favorire tali
processi le aziende ed enti informano le organizzazioni sindacali di cui
all'art. 9 del CCNL 8 giugno 2000.
6.
Sono disapplicati i commi da 1 a 4 dell'art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.
NOTA ESPLICATIVA DELL'ART.
21
Le parti, a titolo di
interpretazione autentica, chiariscono che l'espressione "ulteriori rischi" del
comma 2 può significare tanto la copertura da parte del dirigente - mediante gli
oneri a suo carico - di ulteriori rischi professionali derivanti dalla specifica
attività svolta quanto la copertura dal rischio dell'azione di rivalsa da parte
dell'azienda o ente in caso di accertamento di responsabilità per colpa grave.
Art.
22
Disciplina transitoria della
mobilità
1. Il dirigente ammesso a particolari corsi di
formazione o di aggiornamento
previamente individuati (quali ad esempio
corsi post – universitari, di specializzazione, di management e master) a
seguito dei relativi piani di investimento dell'azienda o ente anche nell'ambito
dell'ECM deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria di cui all'art.
20 del CCNL 8 giugno 2000 se non siano trascorsi due anni dal termine della
formazione.
2. In caso di perdurante
situazione di carenza di organico, il dirigente neo assunto non può accedere
alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall'assunzione comprensivi del
preavviso previsto dall'art. 20, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000.
3. Il comma 2 entra in vigore il 30 settembre 2005. Sono
fatte salve le procedure dell'art. 20 citato per le domande di mobilità che
abbiano ottenuto il nulla osta dell'azienda o ente di destinazione del dirigente
alla data del 29 settembre 2005.
4. In
considerazione dell'eccezionalità e temporaneità della situazione evidenziata al
comma 2 nonché del carattere sperimentale della presente norma, la clausola è
soggetta a verifica delle parti al temine del quadriennio. In caso di vacanza
contrattuale, la clausola scadrà comunque il 31 dicembre 2006.
Art. 23
Formazione ed ECM
1. Ad ulteriore integrazione di quanto previsto dall'art. 33 del CCNL 5
dicembre 1996 e dall'art. 18 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, che
disciplinano la formazione e l'aggiornamento professionale obbligatorio e
facoltativo, le parti confermano il carattere fondamentale della formazione
continua di cui all'art. 16 bis e segg. del d.lgs. n 502 del 1992 per favorire
la quale sono da individuare iniziative ed azioni a livello regionale e
aziendale che incentivino la partecipazione di tutti gli
interessati.
2. La formazione continua
si svolge sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e
pluriennali individuati a livello nazionale e regionale, concordati in appositi
progetti formativi presso l'azienda o ente ai sensi dell'art. 4, comma 2,
lettera C). Le predette linee e progetti formativi dovranno sottolineare, in
particolare, il ruolo della formazione sul campo e le ricadute della formazione
sull'organizzazione del lavoro.
3.
L'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi da parte
dei dirigenti interessati con le cadenze previste dalle vigenti disposizioni
nell'ambito della formazione obbligatoria sulla base delle risorse finalizzate
allo scopo ai sensi dell'art. 18, comma 4 del CCNL 10 febbraio 2004 ivi comprese
quelle eventualmente stanziate dall'Unione Europea. I dirigenti che vi
partecipano sono considerati in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri
sono a carico dell'azienda o ente. La relativa disciplina è, in particolare,
riportata nei commi 3 e 4 dell'art. 32 del CCNL del 5 dicembre 1996 come
integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a livello
regionale.
4. Dato il carattere tuttora
- almeno in parte - sperimentale della formazione continua, le parti concordano
che nel caso di impossibilità anche parziale di rispettare la garanzia prevista
dal comma 2 circa l' acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi
da parte dei dirigenti interessati non trova applicazione la specifica
disciplina prevista dall'art. 16 quater del d.lgs. 502 del 1992. Ne consegue
che, in tali casi, le aziende ed enti non possono intraprendere iniziative
unilaterali di penalizzazione per la durata del presente
contratto.
5. Ove, viceversa la garanzia
del comma 2 venga rispettata, il dirigente che senza giustificato motivo non
partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel
triennio, subirà una penalizzazione nelle procedure di conferimento degli
incarichi da stabilirsi nei criteri integrativi aziendali, ai sensi degli artt.
28 e 29 del CCNL 8 giugno 2000. Il principio non si applica nei confronti di
dirigenti trasferiti dalle aziende di cui al comma 4.
6. Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di
acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, i
periodi di malattia superiori a cinque mesi, le aspettative a qualsiasi titolo
usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a
decorrere dal rientro in servizio del dirigente. Sono fatti salvi eventuali
ulteriori periodi di sospensione previsti da disposizioni regionali in
materia.
7. La formazione deve, inoltre,
essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali di
tutti i dirigenti e, quindi, strettamente correlata ai piani di cui al comma 2.
Ove il dirigente prescelga percorsi non rientranti nei piani suddetti o che non
corrispondano alle citate caratteristiche, le iniziative di formazione - anche
quella continua - rientrano nell'ambito della formazione facoltativa con oneri a
carico del dirigente.
Art. 24
Disposizioni particolari
1. L'art. 22 del CCNL 5 dicembre 1996 è così
integrato:
- al termine del comma 1, ultimo alinea, dopo il punto, è
aggiunta la seguente frase:
" Tali permessi
possono anche essere concessi per l'effettuazione di testimonianze per fatti non
d'ufficio, nonché per l'assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono
oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti
salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli
disposti dalle competenti autorità".
- al termine del comma 6, dopo il punto,
è aggiunta la seguente frase:
"Tra queste
ultime assumono particolare rilievo l'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584
come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e l'art. 5, comma
1, della legge 6 marzo 2001, n. 52 che prevedono, rispettivamente, i permessi
per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo".
- al termine del
comma 7, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo:
"Le aziende ed enti favoriscono, altresì, la partecipazione
alle riunioni degli ordini e collegi professionali dei dirigenti che rivestono
le cariche nei relativi organi, senza riduzione del debito orario, al fine di
consentire loro l'espletamento del proprio mandato. Analogamente si procede in
caso di nomina a giudici onorari. "
2.
Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 64 del CCNL del 5 dicembre 1996,
qualora nel corso dell'anno di riferimento nel bilancio si verifichino risparmi
di gestione rispetto alle spese legali dell'anno precedente per diretta ed
esclusiva assunzione del patrocinio da parte dei dirigenti legali, l'azienda o
ente, in attuazione, con le procedure ed alle condizioni dell'art. 43, comma 5
della legge n. 449 del 1997, destina la quota indicata dalla citata disposizione
alla contrattazione integrativa affinché venga ripartita, nell'ambito della
retribuzione di risultato, all'interno dell'unità operativa che ha prodotto il
risparmio e tenuto conto del personale e dei dirigenti anche di altre unità
operative che hanno collaborato.
3. Con
decorrenza dall'entrata in vigore del presente CCNL, le parti, con riferimento
all'art. 21, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, confermano che nella normale
retribuzione spettante al dirigente durante il periodo di ferie sono comprese le
voci indicate nell'allegato n. 3 che, dalla medesima data, sostituisce la
tabella n. 4 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Al termine dell'art. 26, comma 4 del CCNL del 5 dicembre 1996, dopo il
numero "958" e prima del punto, sono aggiunte le parole "e successive
modificazioni ed integrazioni". Al medesimo articolo è aggiunto il seguente
comma:"5. Ai dirigenti pubblici chiamati in servizio per le forze di
completamento, ai fini del trattamento economico, si applica quanto previsto
dagli artt. 25 e 28 del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215."
5. Il comma 5 dell'art. 68 del CCNL 5 dicembre 1996, come
indicato nell'allegato n. 3, è integrato con le seguenti voci
retributive:
- indennità di esclusività ove spettante ai sensi dell'art. 15
del CCNL 8 giugno 2000;
-
indennità di struttura complessa, ove in
godimento all'atto del distacco;
-
quote di retribuzione di risultato da definire
in contrattazione integrativa.
6. Nel
comma 11 dell'art. 13 del CCNL 8 giugno 2000, dopo la parola "assenso" e prima
del punto, sono inserite le seguenti parole" che è espresso entro il termine
massimo di trenta giorni".
7. Nel comma
6 dell'art. 28 del CCNL 8 giugno 2000, dopo il primo periodo è inserita la
seguente frase:" Il contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta
giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da
parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al
conferimento dell'incarico e le parti riassumono la propria autonomia
negoziale."
8. Ad integrazione dell'art.
24, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, qualora l'azienda o ente non possa mettere a
disposizione del dirigente il proprio automezzo in occasione di trasferte o per
adempimenti fuori dell'ufficio, il rimborso delle spese potrà avvenire secondo
le tariffe ACI. La differenza rispetto agli attuali costi di bilancio, previa
contrattazione con i soggetti dell'art. 10 del CCNL dell'8 giugno 2000, sarà
finanziata dal fondo per le condizioni di lavoro di cui all'art. 50 del presente
contratto a condizione che ne abbia la necessaria capienza.
9. Con riguardo agli art. 28 e 29 del CCNL 8 giugno 2000, ed
a titolo di interpretazione autentica le parti confermano che la durata degli
incarichi non può essere inferiore a quella contrattualmente stabilita
rispettivamente dai commi 10 e 3 delle medesime norme. La durata dell'incarico
può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata
per effetto della valutazione negativa ai sensi e con la procedura dell'art. 30.
Pertanto in tal modo va intesa la dizione "o per periodo più breve" contenuta
nell'art. 29, comma 3. L'incarico – anche se non ne sia scaduta la durata -
cessa altresì automaticamente al compimento del limite massimo di età, compresa
l'applicazione dell'art. 16 del d.lgs. 503 del 1992 e successive
modificazioni.
10. Per la vigenza del
presente contratto è confermata la clausola contenuta nel comma 4, primo alinea,
penultimo periodo, dell'art. 29 del CCNL 8 giugno 2000 alle seguenti
condizioni:
- che le aziende ed enti abbiano formulato in via preventiva i
criteri previsti nel medesimo comma 4;
- che siano state
valutate eventuali domande di mobilità di dirigenti da altre aziende o enti, in
possesso dei requisiti richiesti, con esperienza almeno quinquennale nella
qualifica dirigenziale;
-
che il dirigente abbia almeno tre anni di
anzianità nella qualifica dirigenziale ed abbia superato positivamente la
verifica anticipata da parte del Collegio tecnico di cui all'art.
26;
- che prima del conferimento dell'incarico abbia conseguito
idoneo attestato in corso di formazione manageriale la cui durata e
caratteristiche siano state individuate dall'azienda o ente.
11. A titolo di interpretazione autentica dell'art. 53 del
CCNL 5 dicembre 1996 e dell'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000, con riguardo alle
modalità di composizione della retribuzione di posizione complessiva di ciascun
dirigente, le parti precisano che essa è definita in azienda sulla base della
graduazione delle funzioni. La retribuzione di posizione minima contrattuale
prevista dalle citate disposizioni (e stabilita dalle disposizioni dei CCNL
succedutisi nel tempo), è corrisposta, quindi, quale anticipazione di detta
retribuzione e, pertanto, è assorbita nel valore economico complessivo
successivamente attribuito all'incarico in base alla graduazione delle funzioni,
nel rispetto della disponibilità dell'apposito fondo. Ne deriva che alla
retribuzione minima contrattuale si aggiunge la somma mancante al valore
complessivo dell'incarico stabilito in azienda con l'unica garanzia che il
valore dell'incarico, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo
contrattuale già percepito. Si rinvia, per chiarezza, all'esempio dell'allegato
n. 4.
12. Ai fini di una corretta
applicazione dell'art. 40, comma 8 del CCNL 8 giugno 2000, relativo
all'attribuzione ai dirigenti di un incarico diverso a seguito dei processi di
ristrutturazione delle aziende ed enti, le parti ritengono opportuno richiamare
le procedure previste dai vigenti contratti collettivi prima di modificare
l'incarico:
- obbligo della consultazione delle componenti delle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo
vigente ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera C) prima della ridefinizione
delle dotazioni organiche mediante l'atto aziendale;
- verifica in
contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 4, commi 2, lettera F e 3, delle
implicazioni del processo di riorganizzazione sulla posizione di lavoro dei
dirigenti ed, in particolare, sugli incarichi loro conferiti, al fine di
rinvenire, nell'ambito degli strumenti contrattuali, soluzioni di giusto
equilibrio che tengano conto della valutazione riportata;
- applicazione
dell'art. 30, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, ove ne ricorrano le condizioni
ed i requisiti, per evitare situazioni di esubero in generale o di perdita
dell'incarico da parte dei dirigenti anche di struttura complessa. A tal fine la
parola "ultima" del periodo finale del comma 1 della citata disposizione è
abrogata;
- applicazione del citato art. 30 o dell'art. 17 del CCNL
integrativo del 10 febbraio 2004 per i dirigenti in eccedenza tenuto conto
dell'art. 9, comma 1, lettera h) del presente contratto.
13. Ad integrazione dell'art. 40, comma 10 del CCNL 8 giugno
2000 e con decorrenza dall'entrata in vigore del presente contratto si precisa
che il valore minimo delle fasce di incarico coincide con la retribuzione di
posizione minima contrattuale prevista dalle tavole di cui agli art. 44 e 45, in
relazione alle tipologie degli incarichi e rapporto di lavoro ivi
indicati.
14. Le parti concordano che
l'anzianità complessiva con rapporto di lavoro a tempo determinato ed
indeterminato prevista dall'art. 11, comma 4, lettera b) del CCNL 8 giugno 2000,
II biennio, deve essere stata maturata senza soluzione di continuità quali
dirigenti presso le aziende ed enti del comparto.
15. Il comma 8, lettera b) dell'art. 10 del CCNL integrativo
del 10 febbraio 2004, è così sostituito:
- " - tutta la
durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed
incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del
comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto.
L'aspettativa prevista dall'art. 23 bis del d.lgs. 165 del 2001 per attuare la
mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l'incarico
sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali
pubblici dei paesi dell'Unione stessa o da Organismi internazionali. L'incarico
già conferito al dirigente dall'azienda o ente che concede l'aspettativa è
sospeso per la durata dell'aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento
del periodo mancante sino alla valutazione. Durante l'assenza, in rapporto alla
durata dell'aspettativa, si applica l'art. 18, comma 1 o 5 del CCNL 8 giugno
2000."
16. La disciplina dell'art. 9
del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 è estesa anche ai casi di donazione di
organo tra vivi.
17. All'art. 20 del
CCNL 10 febbraio 2004, sono apportate le seguenti integrazioni e
modifiche:
- al comma 3 prima del punto e dopo la parola in godimento
sono aggiunte le seguenti parole : "e, nei casi previsti, il trattamento di
missione per un periodo non superiore a sei mesi";
- al comma 5,
prima del punto e dopo la data "1996"sono aggiunte le seguenti parole: "e l'art.
21, commi da 6 a 8 del CCNL 8 giugno 2000".
18. Al termine del comma 2, dell'art. 28 del CCNL 10 febbraio 2004 dopo
le parole "di regola entro il mese successivo" sono aggiunte le parole "tenuto
conto delle ferie maturate e non fruite".
19. All'art. 37, comma 3 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 dopo
le parole di cui all'art. 3" vanno aggiunte le parole "ed all'art. 4" omesse per
errore materiale.
20. L'art. 42, comma 6 del CCNL integrativo del 10
febbraio 2004 si applica anche ai profili di assistente
sociale.
CAPO IVVERIFICA E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
Art. 25
La verifica e valutazione dei
dirigenti
1. La
valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di
raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa - è
caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di
lavoro.
2. Le aziende ed enti, con gli
atti previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione a
quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. 286 del 1999, definiscono
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei risultati e, per l'applicazione dell'art. 26, comma 2, anche dell'attività
professionale svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da
perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali
effettivamente disponibili, stabilendo le modalità con le quali i processi di
valutazione di cui al presente capo – affidati al Collegio tecnico ed al Nucleo
di valutazione - si articolano e garantendo, in ogni caso, una seconda istanza
di valutazione. A tal fine si rinvia, a titolo esemplificativo, all'allegato n.
5.
3. La valutazione avviene annualmente
ed al termine dell'incarico o, comunque, per le altre finalità indicate all'art.
26.
4. I risultati finali della
valutazione annuale ed al termine dell'incarico effettuata dai competenti
organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale. Tutti i giudizi
definitivi conseguiti dai dirigenti annualmente per le finalità previste
dall'art. 26, comma 3, lettere a) e b) sono parte integrante degli elementi di
valutazione delle aziende ed enti per la conferma o il conferimento di qualsiasi
tipo di incarico o per l'acquisizione degli altri benefici previsti dall'art.
26, comma 2.
5. Le aziende adottano
preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle
attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei
dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione nell'ambito dei meccanismi e
sistemi di cui al comma 2, tenuto conto dell'art. 9, comma 1, lett. e). Tali
criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione con i
soggetti di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000.
6. Le procedure di valutazione del comma 4 devono essere
improntate ai seguenti principi:
a)
trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo
di motivazione della valutazione espressa;
b) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso
la comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di I e II
istanza;
c) diretta conoscenza
dell'attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza effettua
la proposta di valutazione sulla quale l'organismo di verifica è chiamato a
pronunciarsi;
7. L'oggetto della
valutazione per tutti i dirigenti, oltre che agli obiettivi specifici riferiti
alle singole professionalità (che, per la dirigenza del ruolo sanitario,
riguardano anche l'area e disciplina di appartenenza) ed ai relativi criteri di
verifica dei risultati, va rapportato alle specifiche procedure e distinte
finalità delle valutazioni di cui agli articoli successivi ed è costituito, in
linea di principio, dagli elementi indicati negli artt. 27 e 28, ulteriormente
integrabili a livello aziendale con le modalità del comma 5.
8. Il presente articolo sostituisce l'art. 32 del CCNL 8
giugno 2000.
Art. 26
Organismi per la verifica e
valutazione dei risultati e delle attività dei
dirigenti
1. Gli organismi
preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti sono:
a) il Collegio tecnico;
b) il Nucleo di valutazione;
2. Il Collegio
tecnico procede alla verifica e
valutazione:
a) di tutti i dirigenti alla
scadenza dell'incarico loro conferito in relazione alle attività professionali
svolte ed ai risultati raggiunti;
b) di
tutti i dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di
servizio;
c) dei dirigenti biologi, fisici,
chimici, psicologi e farmacisti con esperienza ultraquinquennale in relazione
all' indennità di esclusività.
3.
Il Nucleo di
valutazione procede alla verifica e
valutazione annuale:
a) dei risultati di
gestione del dirigente di struttura complessa ed anche di struttura
semplice;
b) dei risultati raggiunti da
tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi affidati, anche ai fini
dell'attribuzione della retribuzione di risultato.
4. L'organismo di cui al comma 3 opera sino alla eventuale
applicazione da parte dell'azienda, dell'art. 10, comma 4 del d.lgs. n. 286 del
1999.
5. Il presente articolo
sostituisce l'art. 31 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 27
Modalità ed effetti della valutazione positiva dei risultati
raggiunti
1. La valutazione
annuale da parte del nucleo di valutazione riguarda:
1) Per i
dirigenti di struttura complessa e di struttura semplice:
a) la gestione del budget finanziario
formalmente affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente
assegnate in relazione agli obiettivi concordati e risultati
conseguiti;
b) ogni altra funzione
gestionale espressamente delegata in base all'atto aziendale;
c) l'efficacia dei modelli gestionali adottati per il
raggiungimento degli obiettivi annuali;
2) Per tutti gli altri
dirigenti:
a) l'osservanza delle direttive per il
raggiungimento dei risultati
in relazione all'incarico
attribuito;
b) il raggiungimento degli
obiettivi prestazionali quali – quantitativi espressamente
affidati;
c) l'impegno e la disponibilità
correlati all'articolazione dell'orario di lavoro rispetto al conseguimento
degli obiettivi.
2. L'esito positivo
della valutazione annuale di cui al comma 1 comporta l'attribuzione ai dirigenti
della retribuzione di risultato, concordata secondo le procedure di cui all'art.
62, commi 4 e 6 del CCNL 5 dicembre 1996.
3. L'esito positivo delle verifiche annuali concorre, inoltre, assieme
agli altri elementi, anche alla formazione della valutazione da attuarsi alla
scadenza degli incarichi dirigenziali e per le altre finalità previste dall'art.
26, comma 2.
4. Il presente articolo
sostituisce l'art. 33 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 28
Modalità ed effetti della valutazione positiva delle
attività professionali svolte e dei risultati
raggiunti
1. La valutazione del
Collegio tecnico riguarda tutti i dirigenti e tiene conto:
a) della collaborazione interna e livello di partecipazione
multi - professionale nell'organizzazione dipartimentale;
b) del livello di espletamento delle funzioni affidate nella
gestione delle attività e qualità dell'apporto specifico;
c) dei risultati delle procedure di controllo con
particolare riguardo all'appropriatezza e qualità delle prestazioni, all'
orientamento all'utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi;
d) dell'efficacia dei modelli organizzativi
adottati per il raggiungimento degli obiettivi;
e) della capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i
collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività,
attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro del person