Comparto: Sanita' Area: Dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale Data: 05/12/1996
Tipo: CCNL Descrizione: CCNL comparto Sanità area della dirigenza amministrativa. sanitaria, tecnica e professionale - parte normativa 1994 - 1997 e parte economica 1994 - 1995

Contratto dell'area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, tecnica ed Amministrativa del Comparto sanità

1. Il presente contratto è strumento indispensabile per realizzare gli obiettivi della riforma avviata con la legge n. 421/1992, con il D.Lgs. 502/1992. Esso è diretto al perseguimento delle seguenti finalità fondamentali:

    – flessibilizzazione del rapporto di lavoro per adeguarlo al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze degli utenti, con miglioramento dell'efficienza;
    – valorizzazione della dirigenza e delle professionalità dei dipendenti da correlare alle esigenze delle singole aziende od enti al fine di migliorare la qualità dei servizi secondo i principi contenuti nella "carta dei servizi pubblici sanitari";
    – armonizzazione delle regole e delle tutele riguardanti il lavoro pubblico rispetto al lavoro privato, in attuazione dei principi generali dei decreti legislativi 502/1992 e 29/1993, rivedendo, nelle materie non riservate alla legge dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la normativa pregressa, sia di origine contrattuale che legislativa;
    – razionalizzazione della struttura retributiva.


2. Il presente contratto tiene, altresì, conto della peculiarità del Servizio Sanitario Nazionale che, pur caratterizzato dalla specificità del ruolo sanitario, richiede un alto coinvolgimento dell'intera dirigenza, chiamata ad affrontare il processo di aziendalizzazione attraverso sistemi di gestione totalmente innovativi.

3. Le parti, pur dandosi atto che il presente contratto non può avere il compito di introdurre sistemi di gestione, né dettare norme di organizzazione che rientrano nella sfera di autonoma determinazione delle aziende e degli enti, convengono che esso è strumento idoneo per favorire, con gli istituti del rapporto di lavoro e della retribuzione flessibile, il processo di rinnovamento in corso, senza creare vincoli, per le aziende e gli enti in più avanzato stato di modernizzazione e, per la semplicità di impostazione, privilegiare, nel contempo, l'adattabilità degli istituti stessi ai diversi livelli di evoluzione della cultura e degli strumenti gestionali, nei contesti ove si verifichino situazioni di ritardo.

4. La realizzazione completa della riforma ed una piena utilizzazione degli istituti contrattuali richiedono, comunque, una piena, rapida e complessiva attivazione da parte delle aziende di quegli strumenti gestionali ed organizzativi previsti dal D.Lgs. 502/1992 e del D.Lgs. 29/1993.

5. Per l'attuazione del Capo III del presente contratto le parti annettono grande importanza strategica a quegli interventi attinenti all'organizzazione aziendale che, pur non potendo formare oggetto di contrattazione, risultano tuttavia propedeutici per la piena realizzazione economica del contratto. In particolare sono ritenuti essenziali, per i processi di aziendalizzazione del S.S.N. e di privatizzazione del rapporto di lavoro della dirigenza, i seguenti adempimenti organizzativi:

    – attuazione della direzione per obiettivi e della metodologia budgetaria (art. 14 D.Lgs. 29/1993);
    – individuazione degli uffici dirigenziali (art. 31 D.Lgs. 29/1993);
    – conseguente rilevazione dei carichi di lavoro e ridefinizione dotazioni organiche (artt. 30 e 31 del D.Lgs.29/1993, nonché art. 3 commi 5 e 6 L. 537/1993 come modificati dalla L. 724/1994);
    – graduazione delle funzioni dirigenziali (art. 29 del D.Lgs. 29/1993);
    – definizione di criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali (art. 19 D.Lgs.29/1993);
    – attribuzione degli incarichi di direzione (art. 22 del D.Lgs. 29/1993);
    – istituzione dei Servizi di Controllo Interno o Nuclei di Valutazione ed attivazione delle procedure di verifica dei risultati (art. 20 del D.Lgs. 29/1993 ed art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992).



PARTE PRIMA

TITOLO I
Disposizioni generali

CAPO I

ART. 1
Campo di applicazione


1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i Dirigenti del ruolo sanitario - esclusi medici, veterinari ed odontoiatri - professionale, tecnico ed amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti dalle aziende, enti ed amministrazioni del comparto di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, ivi comprese le Residenze sanitarie assistenziali (R.S.A) pubbliche. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) che svolgono prevalente attività sanitaria sono individuate dalle Regioni.

2. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 29/93 appartengono alla qualifica unica di Dirigente:

    a) per il ruolo professionale: procuratori legali, avvocati, ingegneri, architetti, geologi già collocati nelle posizioni funzionali ricomprese tra il IX e l'XI livello;
    b) per il ruolo tecnico: sociologi, analisti, statistici già collocati nelle posizioni funzionali dal IX all'XI livello;
    c) per il ruolo amministrativo: vice direttori amministrativi, direttori amministrativi e direttori amministrativi capo servizio, già collocati nelle posizioni funzionali dal IX all'XI livello.


3. Ai sensi degli artt. 15 e 18 del D.Lgs. n. 502 del 1992 appartengono alla qualifica di Dirigente del ruolo sanitario:

    a) di I livello:

      – farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi già collocati nelle posizioni funzionali di IX e X livello;

    b) di II livello:

      – farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi già collocati nella posizione funzionale di XI livello.


4. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine "Dirigente" si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i Dirigenti della qualifica unica dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo nonché ai Dirigenti di primo livello e di secondo livello del ruolo sanitario.

5. I riferimenti ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati nel testo del presente contratto rispettivamente come "D.Lgs. n. 502 del 1992" e "D.Lgs. n. 29 del 1993".

6. Il riferimento alle aziende, amministrazioni, istituti ed enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 è riportato nel testo del presente contratto come "aziende ed enti".

7. Nel testo del presente contratto con il termine di "articolazioni aziendali" si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel D.Lgs. n. 502 del 1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini "unità operativa", "struttura organizzativa" o "servizi" si indicano genericamente articolazioni interne delle Aziende così come individuate dai rispettivi ordinamenti e dalle leggi regionali di organizzazione.

8. Entro il 31.12.1996 si procederà mediante apposita contrattazione, a definire compiutamente la tipologia degli enti rientranti nel campo di applicazione del presente contratto con riguardo ai Dirigenti delle Agenzie regionali e delle province autonome istituite ai sensi dell'art. 3 del D.L. 496/1993 convertito nella L. 61/1994.

ART. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto


1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 per la parte economica.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 51, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 29 del 1993. Essa viene portata a conoscenza delle aziende ed enti da parte dell'A.Ra.N. con idonea pubblicità di carattere generale.

3. Le aziende ed enti destinatari del presente contratto danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza ai sensi del comma 2.

4. Qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti, notificata con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza, il presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza delle parti economiche del presente contratto, o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai Dirigenti sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 29 del 1993.

7. In sede di stipula del CCNL per il rinnovo biennale della parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui al comma precedente.


TITOLO II
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

CAPO I
Disposizioni Generali

ART. 3
Obiettivi e strumenti


1. Le relazioni sindacali tra le aziende e gli enti e le rappresentanze sindacali dei Dirigenti, di cui agli artt. 10 e 11 sono dirette a consentire un ampio e tempestivo coinvolgimento della categoria nelle decisioni riguardanti gli assetti organizzativi e l'attribuzione delle responsabilità dirigenziali, al fine di incrementare ed elevare l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi sanitari erogati alla collettività.

2. In considerazione del ruolo attivo e responsabile attribuito a ciascun Dirigente dalle leggi, dal contratto collettivo e dalla specifica professionalità della categoria nonché dalle peculiarità delle funzioni dirigenziali, il sistema di relazioni sindacali riconosciuto dai successivi articoli alle rappresentanze sindacali dei Dirigenti di cui agli artt.10 e 11 è strumento indispensabile per il coinvolgimento della categoria.

3. In coerenza con i commi 1 e 2, le relazioni sindacali della dirigenza si articolano nei seguenti modelli relazionali:

    a) contrattazione collettiva la quale si svolge, oltre che a livello nazionale a quello decentrato, sulle materie, con i tempi e le procedure indicati, rispettivamente, dagli artt. 4 e 5 del presente contratto, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 29 del 1993. La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art. 13. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti e non implica l'obbligo di addivenire ad un accordo, salvo quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 29 del 1993;
    b) esame, il quale si svolge nelle materie previste dall'art.7 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui agli artt. 10 e 11;
    c) consultazione, per le materie per le quali la legge e il presente contratto la prevedono. In tali casi l'azienda o ente, previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalità il parere dei soggetti sindacali;
    d) informazione, allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, le aziende o enti informano i soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o il presente contratto; l'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile; per le informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono essere adottate modalità e forme diverse;
    e) procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative, finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le disposizioni di cui all'art. 13.



Capo II
Contrattazione decentrata

ART. 4
Tempi e procedure per la stipulazione od il rinnovo del contratto collettivo decentrato


1. La richiesta di apertura delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo decentrato, concernente le specifiche materie indicate nell'art. 5, è inviata almeno tre mesi prima della scadenza del precedente contratto.

2. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto decentrato, le parti non assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali.

3. L'azienda o ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa decentrata entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza della stipulazione del presente contratto ai sensi dell'art. 2, comma 2 nonché a convocare la delegazione sindacale di cui all'art.11 per l'avvio del negoziato entro 15 giorni.

4. La contrattazione decentrata deve riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a tale livello.

5. Il contratto decentrato diventa efficace con la definitiva sottoscrizione che si intende avvenuta a seguito del perfezionamento delle procedure previste dall'articolo 51, terzo comma, del D.Lgs. n. 29 del 1993. Nelle aziende ed enti l'autorizzazione alla sottoscrizione non è richiesta ove il contratto sia stipulato direttamente dall'organo di vertice che abbia tutti i poteri di gestione secondo i rispettivi ordinamenti.

6. I contratti decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione.


ART. 5
Materie di contrattazione


1. La contrattazione collettiva decentrata riguarda le materie e gli istituti di cui al comma 2, secondo le clausole di rinvio del presente articolo ed in conformità ai criteri e procedure indicati nell'art. 4, garantendo il rispetto delle disponibilità finanziarie fissate a livello nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 8 del D.Lgs. 502 del 1992, modificato dall'art.10 comma 1 della L. 23.12.94 n. 724, in tema di avanzi di amministrazione, nonché dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 502.

2. La contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:

    a) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;
    b) criteri generali per la definizione della percentuale di risorse da destinare alla realizzazione degli obiettivi generali dell'azienda o ente e da affidare alle articolazioni aziendali individuate dal D.Lgs. n. 502 del 1992 (Dipartimenti, Distretti, Presidi Ospedalieri ), dalle Leggi regionali di organizzazione e dai regolamenti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai Dirigenti;
    c) criteri generali per la distribuzione delle risorse aggiuntive ai sensi della precedente lettera;
    d) criteri generali sulle modalità di attribuzione ai Dirigenti della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti;
    e) spostamento di quote di risorse tra i fondi di cui agli artt. 58, 60 e 61 e per le I.P.A.B. 59, 60 e 65;
    f) linee di indirizzo generale per l'attività di formazione e aggiornamento dei Dirigenti;
    g) pari opportunità, anche per le finalità della legge 10.4.1991 n. 125; in tale materia sono confermate tutte le disposizioni dell'art. 40 del D.P.R. n. 270/1987 e dell'art. 23 del D.P.R. n. 384/1990;
    h) mobilità di cui all'art. 35, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e all'art.30;
    i) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D.Lgs 626/1994 e nei limiti stabiliti dall'eventuale accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto.
    l) implicazioni relative all'applicazione delle lettere h) ed i) dell'art. 6 nonché delle innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei Dirigenti.


3. L'erogazione della retribuzione di risultato è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati ed avviene, quindi, a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale.

4. I contratti decentrati non possono comportare, né direttamente né indirettamente anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, salvo per quanto riguarda le eventuali risorse di cui al comma 1 lettera c), e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.


CAPO III
Diritti di informazione

Art. 6
Informazione preventiva


1. Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere ovvero negli enti dove siano in servizio almeno 5 Dirigenti, gli organi di vertice, per il tramite del Dirigente cui sia assegnato tale specifico compito secondo i rispettivi ordinamenti, informano in via preventiva, per iscritto ed in tempo utile, le rappresentanze sindacali di cui agli artt.10 e 11 sui criteri generali relativi a:

    a) affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
    b) articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
    c) sistemi di valutazione dell'attività dei Dirigenti;
    d) modalità di formazione dei fondi per la retribuzione di posizione e per le condizioni di lavoro;
    e) articolazione dell'orario e dei piani per assicurare l'emergenza;
    f) programmi di formazione e di aggiornamento dei Dirigenti;
    g) misure per favorire le pari opportunità;
    h) piani di ristrutturazione e riconversione delle strutture sanitarie;
    i) sperimentazioni gestionali;
    l) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
    m) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro.


2. Gli enti di cui al comma 1 che abbiano in servizio più di 10 Dirigenti possono individuare modalità di informazione preventiva più articolate, anche in materie non comprese nel medesimo comma.


ART. 7
Esame a seguito di informazione preventiva


1. Nelle seguenti materie previste dall'art.6, comma 1, ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 10 e 11 può richiedere all'azienda o ente, in forma scritta, un incontro, per l'esame dei criteri generali per:

    a) l'affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
    b) l'articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
    c) i sistemi di valutazione dell'attività dei Dirigenti;
    d) l'articolazione dell'orario e dei piani per assicurare l'emergenza.


2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre rappresentanze sindacali.

3. L'esame si realizza attraverso il contraddittorio tra le parti, che si svolge in appositi incontri che iniziano di norma entro le quarantotto ore dalla richiesta; durante il periodo di durata dell'esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.

4. L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni 15 dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.

5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei Dirigenti preposti agli uffici competenti all'adozione dei provvedimenti relativi alle stesse materie.

6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame le aziende ed enti non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame, e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.


ART. 8
Informazione successiva


1. Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere ovvero negli enti nei quali siano in servizio almeno 5 Dirigenti, su richiesta delle rappresentanze sindacali di cui agli artt.10 e 11 e con le modalità indicate nell'art.7, comma 3, sono fornite adeguate informazioni sui provvedimenti e sugli atti di gestione adottati riguardanti l'organizzazione del lavoro, la costituzione, la modificazione e l'estinzione dei rapporti di lavoro della dirigenza, l'utilizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato.

2. Le informazioni vanno fornite in tempi congrui e nelle forme opportune, tenuto conto prioritariamente dell'esigenza di continuità dell'azione amministrativa.


Capo IV
Partecipazione e rappresentanza

ART. 9
Forme di partecipazione


1. Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere o negli enti ove prestino servizio almeno 10 Dirigenti, su richiesta delle rappresentanze sindacali di cui agli artt.10 e 11, senza oneri per le medesime, possono essere istituite Commissioni bilaterali composte da uno stesso numero di Dirigenti responsabili degli uffici e strutture sanitarie di livello più elevato e di rappresentanti sindacali dei Dirigenti. Il numero dei componenti e le modalità di designazione saranno definiti da ciascuna azienda o ente.

2. Tali Commissioni, che non hanno carattere negoziale, svolgono i seguenti compiti:

    a) verifica dell'eventuale esistenza di elementi normativi, organizzativi o gestionali che si ripercuotono negativamente sull'erogazione dei servizi sanitari, sull'azione amministrativa e sui rapporti con i cittadini e con gli utenti;
    b) formulazione di proposte di soluzione di eventuali problemi agli organi competenti dell'azienda o ente, anche al fine di elaborare programmi, progetti, direttive, regolamenti ovvero provvedimenti che abbiano particolare riguardo alla semplificazione dei procedimenti amministrativi.


3. Presso ciascuna Regione può essere costituita una Conferenza permanente con rappresentanti delle Regioni, dei Direttori Generali delle aziende o dell'organo di governo degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nell'ambito della quale, almeno una volta all'anno sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto, con particolare riguardo agli istituti concernenti l'affidamento degli incarichi, l'attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato, le politiche della formazione e dell'occupazione, la qualità dei servizi prestati in connessione con i risultati di produttività raggiunti e l'andamento della mobilità con particolare riferimento ai casi di esubero dei dirigenti allo scopo di verificare ed elaborare proposte utili ai fini dell'art. 3, comma 5 lettera g) del d.lgs 502 del 1992. Sono confermate le disposizioni di cui all'art. 69 del D.P.R. 384/1990

4. Il sistema delle relazioni sindacali regionali prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le OO.SS. regionali su materie aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto, in particolare su quelli a contenuto economico e sull'aggiornamento professionale, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le medesime OO.SS. I protocolli eventualmente sottoscritti saranno inviati dalle OO.SS. all'A.Ra.N., ai fini del comma 5.

5. È costituita una Conferenza nazionale con rappresentanti dell'A.Ra.N., della Conferenza permanente per i rapporti Stato - Regioni e delle organizzazioni sindacali dell'area della dirigenza che hanno stipulato il presente contratto, nell'ambito della quale almeno una volta l'anno, sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto con particolare riguardo agli istituti concernenti l'affidamento degli incarichi, l'attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato rispetto ai modelli organizzativi adottati a livello aziendale o di ente, le politiche della formazione nonché l'andamento della mobilità degli esuberi. In particolare nella predetta sede saranno verificate le conseguenze sui bilanci delle aziende e degli enti dell'attivazione del sistema a tariffa, ai fini dell'eventuale revisione dei fondi per la retribuzione di risultato, in connessione ai recuperi di produttività accertati, relativi ai flussi di mobilità sanitaria, determinandone limiti e modalità.


ART. 10
Rappresentanze sindacali dei Dirigenti nei luoghi di lavoro


1. Le rappresentanze sindacali dei Dirigenti nei luoghi di lavoro sono:

    a) le rappresentanze sindacali individuate ai sensi dell'art. 19 della L. n. 300 del 1970;
    b) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.), ascritte all'area della dirigenza e costituite ai sensi dei protocolli di intesa A.Ra.N. - Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994, ovvero le rappresentanze di cui al precedente punto a) sino alla costituzione delle R.S.U. Resta ferma l'applicabilità dell'art. 19 della L. n. 300 del 1970 per le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.


2. Data la particolare composizione della delegazione trattante di livello nazionale dell'area della dirigenza - costituita anche da organizzazioni sindacali di categoria che non hanno partecipato alla formulazione dei protocolli di intesa di cui al comma 1 lettera b) - le parti si danno atto dell'opportunità di pervenire, entro il 31 dicembre 1996, alla definizione di specifici protocolli di intesa tra A.Ra.N ed organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto per la costituzione di R.S.U dell'area dirigenziale destinataria del contratto stesso.

3. Il Dirigente eletto o designato quale componente nelle rappresentanze di cui al comma 1 non può far parte della delegazione trattante di parte pubblica.


ART. 11
Composizione delle delegazioni


1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, la delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue:

    – dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
    – da rappresentanti dei titolari degli uffici interessati.


2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:

    – da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all'art.10, comma 1, lettera a);
    – dalle R.S.U., ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b);
    – da un componente di ciascuna delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali dell'area della dirigenza firmatarie del presente contratto.


3. Le aziende o enti del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, della attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.), alle cui direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993.


ART. 12
Contributi sindacali


1. I Dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'azienda o ente a cura del Dirigente o dell'organizzazione sindacale interessata.

2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.

3. Il Dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'azienda o ente di appartenenza ed all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla sua presentazione.

4. Le trattenute operate dalle singole aziende o enti sulle retribuzioni dei Dirigenti in base alle deleghe ricevute, sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l'azienda o ente stessi.

5. Le aziende o enti sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante nonché sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.


CAPO V
Procedure di raffreddamento dei conflitti

ART. 13
Interpretazione autentica dei contratti


1. In attuazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 29 del 1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.

3. L'A.Ra.N. si attiva autonomamente o su richiesta della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

4. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del D. Lgs. n.29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.

5. Con analoghe modalità si procede, tra le parti che lo hanno sottoscritto, quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto decentrato, nelle materie di cui all'art.5. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51, terzo comma, del D. Lgs. n. 29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.

6. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 del D.lgs. n.29 del 1993.


TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I
Costituzione del rapporto di lavoro

ART. 14
Il contratto individuale di lavoro


1. Il rapporto di lavoro dei Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, nonché di quelli del ruolo sanitario di I e II livello è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il presente contratto.

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

    a) tipologia del rapporto;
    b) data di inizio del rapporto di lavoro e data finale nei contratti a tempo determinato;
    c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza ed eventuale professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
    d) per i Dirigenti di II livello l'incarico conferito ed il trattamento economico complessivo con specifico riferimento a quello degli artt. 53 e 56;
    e) durata del periodo di prova, ove prevista;
    f) sede di prima destinazione per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo e per i dirigenti di I livello del ruolo sanitario.


3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto o, per i Dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario, quella per il conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

4. L'azienda o l'ente, prima di procedere all'assunzione mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso o dall'avviso di cui all'art. 15, comma 3 del D.Lgs. 502 del 1992, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'art.16, comma 12, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda o ente.

5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, l'azienda o l'ente comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

6. La presente disposizione entra in vigore dopo la stipulazione del presente CCNL. Da tale data, per i candidati da assumere, il contratto individuale di cui al comma 1, sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti. Dalla stessa data sono disapplicati l'art. 18 del D.M. 30.1.1982 e l'art. 18, comma 1 punto f) del D.Lgs. n. 502 del 1992 e, in quanto applicabile, il D.P.C.M. del 21.4.1994 n. 439 per la parte afferente ai provvedimenti di nomina.


ART. 15
Periodo di prova


1. Il Dirigente assunto in servizio, è soggetto ad un periodo di prova di 6 mesi. Possono essere esonerati dal periodo di prova i Dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica, professione e disciplina presso altra azienda o ente del comparto. Possono altresì essere esonerati dalla prova per la medesima qualifica, professione e disciplina, ove previste, i Dirigenti, provenienti da altra azienda od ente del comparto, la cui qualifica è stata unificata ai sensi degli artt. 18 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e 26 del D.Lgs. n. 29 del 1993.

2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso di malattia il Dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo pari alla durata del periodo di prova, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 24, comma 1.

4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i Dirigenti non in prova.

5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'azienda o dell'ente deve essere motivato.

6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il Dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, compreso il recesso previsto dal comma 5, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio; spetta altresì al Dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio ed i ratei di tredicesima mensilità.

8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

9. Al Dirigente proveniente dalla stessa o da altra azienda o ente del comparto, durante il periodo di prova, è concessa una aspettativa per motivi personali senza diritto alla retribuzione, ai sensi dell'art. 27, e in caso di mancato superamento della stessa rientra nella qualifica e professione di provenienza.

10. Le disposizioni della presente norma, salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 5, non si applicano al Dirigente del ruolo sanitario di secondo livello dirigenziale, il quale non è assunto per pubblico concorso ma direttamente per incarico ai sensi dell'art. 15, comma 3, 2° periodo e seguenti del D. Lgs. n. 502 del 1992.


ART. 16
Assunzioni a tempo determinato
(Il presente articolo non è stato ammesso al visto della Corte dei conti )
dichiarazione congiunta delle parti


Le parti convengono sulla necessità di disciplinare la materia oggetto dell'art. 16 censurato con separato accordo da sottoscriversi entro il 20 dicembre 1996, attesa l'importanza strategica dell'istituto del contratto a tempo determinato ai fini del regolare andamento e della continuità dei servizi sanitari, amministrativi e tecnici delle aziende ed enti.


CAPO II
STRUTTURA DEL RAPPORTO

ART. 17
Orario di lavoro


1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente, i Dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate negli artt. 6 e 7, in modo flessibile, l'orario di lavoro per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

2. L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari ed amministrativi e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali correlate all'incarico affidato nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.

3. Con le procedure richiamate nel comma 1 sono individuati in sede aziendale i particolari servizi ove sia necessario assicurare la presenza dei Dirigenti del ruolo sanitario nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi dell'art. 18. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza dei predetti Dirigenti è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario.

4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i Dirigenti del comma 1, due ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata, ecc., tra le quali non rientra in ogni caso, per il ruolo sanitario l'attività assistenziale. Tale riserva di ore non rientra nei normali turni di lavoro, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo, in aggiunta alle assenze di cui all'art. 22, comma 1, primo alinea, al medesimo titolo. Va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.


ART. 18
Servizio di guardia


1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze dei servizi dell'art. 17, comma 3, sono assicurate, secondo le procedure di cui agli artt. 6 e 7, mediante i servizi di guardia o di pronta disponibilità dei dirigenti del ruolo sanitario, stabiliti, ove previsto, per disciplina.

2. Il servizio di guardia è svolto durante il normale orario di lavoro e può essere assicurato anche con ricorso ad ore di lavoro straordinario compensate con il fondo di cui all'art. 60 o con recupero orario.

3. Il servizio di guardia o eventuali servizi sostitutivi dello stesso sono assicurati esclusivamente dai dirigenti di I livello.


ART. 19
Pronta disponibilità


1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del Dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure di cui agli artt. 6 e 7, nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.

2. Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente i Dirigenti in servizio presso unità operative con attività continua e nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure degli artt. 6 e 7, in sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze di cui al comma 1, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità.

3. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai soli periodi notturni e festivi ed è organizzato utilizzando di norma Dirigenti della stessa unità operativa.

4. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun Dirigente più di dieci pronte disponibilità nel mese.

5. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore - l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario.

6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell'art. 60.


ART. 20
Ferie e festività


1. Il Dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. n. 937/1977. In tale periodo al Dirigente spetta la retribuzione di cui alla nelle tabelle allegato n. 3.

2. Il periodo di ferie per coloro che accedono alla qualifica di Dirigente dopo la stipulazione del presente contratto - fatti salvi coloro che risultino essere già dipendenti del comparto - è di 30 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi Dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.

3. Nel caso che presso la struttura cui il Dirigente è preposto o assegnato l'orario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. n. 937/ 1977.

4. Al Dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/1977.

5. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il Dirigente presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo.

6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

7. Il Dirigente che è stato assente ai sensi dell'art. 22 conserva il diritto alle ferie.

8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso Dirigente nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente; in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità, al Dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni. continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.

9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il Dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il Dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.

10. Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'azienda o ente, cui è inviata la relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente informata.

11. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.

12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.

13. Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del Dirigente, l'azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l'azienda o ente receda dal rapporto ai sensi dell'art. 35.


ART. 21
Riposo settimanale


1. In relazione all'assetto organizzativo dell'azienda o ente e all'orario di lavoro di cui all'art.17, il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. I riposi settimanali spettanti a ciascun Dirigente sono fissati in numero di 52 all'anno. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.

2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito avendo riguardo alle esigenze di servizio.

3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.

4. La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo ne a monetizzazione.

5. Nei confronti dei soli Dirigenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del 2 comma.


CAPO III
interruzioni e sospensioni della prestazione

ART. 22
Assenze retribuite


1. Il Dirigente può assentarsi nei seguenti casi:

    – partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero partecipazione a congressi, convegni, corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi connessi all'attività di servizio: giorni otto all'anno;
    – lutti per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre consecutivi per evento;
    – particolari motivi personali e familiari, compresa la nascita di figli: 3 giorni all'anno.


2. Il Dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio.

3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili nell'anno solare e non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.

4. Durante i predetti periodi di assenza al Dirigente spetta l'intera retribuzione secondo quanto indicato nella nelle tabelle allegato n. 3.

5. I permessi previsti dall'art. 33, commi 2 e 3, della legge 104/1992, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.

6. Il Dirigente ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, negli altri casi previsti da specifiche disposizioni di legge.

7. Le aziende ed enti favoriscono la partecipazione dei Dirigenti alle attività delle Associazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991 ed al regolamento approvato con D.P.R. n. 613/1994 per le attività di protezione civile.

8. Il presente istituto sostituisce la precedente disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto.


ART. 23
Assenze per malattia


1. Il Dirigente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, l'assenza in corso si somma alle assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti.

2. Al Dirigente che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, ovvero di essere sottoposto all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

3. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, o nel caso che il Dirigente, a seguito dell'accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'azienda o ente può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al Dirigente medesimo l'indennità sostitutiva del preavviso.

4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

5. Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.

6. Il trattamento economico spettante al Dirigente che si assenti per malattia è il seguente:

    a) intera retribuzione, secondo quanto indicato nella nelle tabelle allegato n. 3, per i primi 9 mesi di assenza;
    b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
    c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
    d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.


7. L'assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata all'azienda o ente, alla quale va inviata la relativa certificazione medica.

8. L'azienda o ente può disporre il controllo della malattia, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

9. Il Dirigente che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.

10. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il Dirigente è tenuto a darne comunicazione all'azienda o ente. In tal caso il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal Dirigente all'azienda o ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza, ai sensi del comma 6, lettere "a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'azienda o ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.

11. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, nonché a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento previsto dal comma 1 è quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto.


ART. 24
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio


1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il Dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo complessivo previsto dall'art. 23, commi 1 e 2. In tale periodo al Dirigente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 23, comma 6, lettera a).

2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dell'art. 23. Nel caso in cui l'azienda o ente decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al Dirigente non spetta alcuna retribuzione.

3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità e per la corresponsione dell'equo indennizzo.


ART. 25
Astensione obbligatoria e facoltativa per maternità


1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. n. 1204/1971 spetta l'intera retribuzione, secondo quanto indicato nella nelle tabelle allegato n. 3.

2. Nei confronti delle lavoratrici madri, nei primi tre mesi di gravidanza e per tutta la durata del periodo di allattamento se naturale, qualora sia accertata una situazione di danno o pericolo per la salute della lavoratrice, fatte salve le disposizioni di legge in materia, si provvede al provvisorio mutamento di attività delle Dirigenti interessate che comporti minor aggravio psicofisico.

3. Nel periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, dall'art. 7, comma 1, della legge 1204/1971, integrata dalla L. n. 903/1977, della durata massima di sei mesi, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati assenze retribuite per le quali spetta l'intera retribuzione, compresa quella di cui al comma 1. Il restante periodo di cinque mesi di astensione facoltativa rimane disciplinato, ai fini giuridici ed economici, dagli artt. 7, comma 3, e 15, comma 2, della L. n 1204/1971. Successivamente sino al compimento del terzo anno, nei casi previsti dall'art. 7, comma 2, della L. n. 1204/1971 la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre hanno diritto ad un massimo di trenta giorni di assenza retribuita per ciascun anno di età del bambino.

4. Le assenze di cui al comma 3 possono essere fruite cumulativamente nell'anno solare con quelle previste dall'art. 22, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio. Durante i predetti periodi al Dirigente spetta, altresì, l'intera retribuzione di cui al comma 1.

5. Nulla è innovato nell'applicazione della L. n. 903/1977 in caso di adozione o affidamento del bambino con riferimento alla materia regolata dal presente articolo, salvo quanto dallo stesso modificato.


ART. 26
Servizio militare


1. Il rapporto di lavoro del Dirigente è sospeso per la chiamata alle armi, secondo la disciplina dell'art. 22 della L. n. 958/1986. Durante tale periodo il Dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare, senza diritto alla retribuzione.

2. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti compresa la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale, secondo le vigenti disposizioni di legge.

3. Nel caso di richiamo alle armi si applica la disciplina prevista dai commi 1 e 2 fatta eccezione per il diritto alla conservazione del posto, che coincide con il periodo di richiamo. Durante tale periodo al Dirigente richiamato compete il trattamento economico più favorevole tra quello civile e militare.

4. Per quanto non espressamente previsto si applica la disciplina dettata in materia dalla L. n. 958/1986.


ART. 27
Aspettativa


1. Al Dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per un massimo di dodici mesi nel triennio.

2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli artt. 23 e 24.

3. L'azienda o l'ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il Dirigente a riprendere servizio nel termine appositamente prefissato.

4. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del Dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 3.

5. L'aspettativa di cui al comma 1 è concessa, a richiesta, per un periodo massimo di sei mesi, anche al Dirigente del ruolo sanitario al quale sia stato conferito un incarico di II livello a rapporto quinquennale, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992, presso la stessa od altra azienda od ente.


ART. 28
Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica


1. Nei confronti del Dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo nonché del I livello del ruolo sanitario, riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni attribuitegli, l'azienda o ente esperisce ogni utile tentativo, compatibilmente con le proprie strutture organizzative, per recuperarlo al servizio attivo.

2. A tal fine l'azienda od ente deve accertare, per il tramite del Collegio Medico Legale dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, quali attività il Dirigente di cui al comma 1 sia in grado di svolgere.

3. Qualora non si rinvengano nell'ambito del ruolo di appartenenza incarichi ai quali il citato Dirigente possa essere adibito, il medesimo, a domanda, può essere assegnato ad un incarico dirigenziale di graduazione inferiore a quello di provenienza, compatibile con lo stato di salute.

4. Per i Dirigenti di II livello dirigenziale del ruolo sanitario, che si trovino nelle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano, a domanda, le disposizioni previste dall'art. 57, comma 11 in caso di mancato rinnovo dell'incarico.

5. Qualora per i Dirigenti di cui al 1 comma e per quelli di II livello del ruolo sanitario non sussistano le condizioni per procedere alla nuova assegnazione prevista dai commi 3 e 4, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'art. 23.


ART. 29
Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro


1. Il Dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio. Analogamente si procede nei casi previsti dall'art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, della L. n. 55/1990, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della L. n. 16/1992.

2. Il Dirigente rinviato a giudizio, per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o rientranti nella previsione dell'art. 35, comma 2, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effetti, con atto scritto e motivato, può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, fino alla sentenza definitiva per fatti gravi che rendano incompatibile la continuazione della presenza in servizio

3. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il Dirigente è riammesso in servizio.

4. Al Dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo è corrisposta una indennità alimentare pari al 50 per cento della retribuzione prevista dalla nelle tabelle allegato n. 3).

5. In caso di sentenza definitiva di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità alimentare, è conguagliato con quanto dovuto al Dirigente se fosse rimasto in servizio. Il Dirigente cui sia stato applicato l'art. 35, è reintegrato con diritto al trattamento economico cui avrebbe avuto titolo se fosse rimasto in servizio con esclusione della retribuzione di risultato.


CAPO IV
mobilità

ART. 30
Accordi di mobilità


1. Al fine di evitare le dichiarazioni di eccedenza, le aziende ed enti in tutti i casi di ristrutturazione della dotazione organica, esperiscono ogni utile tentativo per la ricollocazione dei dirigenti. Ove sia prevista l'appartenenza ad una disciplina, la ricollocazione potrà avvenire, oltre che nell'ambito delle discipline ad essa equipollenti secondo le vigenti disposizioni - anche in discipline diverse di cui gli interessati possiedano i requisiti previsti per l'accesso mediante pubblico concorso, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502 del 1992. La ricollocazione può, altresì, operare mediante il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui agli artt. 54, comma 1 lettera b) e 55 per lo svolgimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione. Tale ultima disposizione si applica anche ai dirigenti di II livello con riguardo agli incarichi dell'art. 54, comma 1, lettera a).

2. Fatta in ogni caso salva l'applicazione del comma 1, ai sensi dell'art. 35, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, al fine di salvaguardare l'occupazione, tra le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo nonché dei Dirigenti di I livello del ruolo sanitario, tra le stesse aziende ed enti, anche di diversa Regione.

3. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, possono essere stipulati:

    – per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria;
    – dopo tale evento, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità.


4. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 2, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'azienda o ente.

5. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui al comma 2, la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza delle aziende o enti nonché dai rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna azienda o ente è composta dalle organizzazioni sindacali individuate dall'art.11 anche se gli accordi di mobilità sono stipulati tra aziende ed enti di diversa regione.

6. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime:

    a) le aziende e gli enti riceventi ed i posti di Dirigente messi a disposizione dalle medesime, con l'indicazione della disciplina, ove prevista;
    b) le aziende e gli enti cedenti e le qualifiche dei Dirigenti eventualmente interessati alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarati in esubero;
    c) i requisiti richiesti ai Dirigenti in relazione al posto da ricoprire nelle aziende ed enti riceventi, ivi compresa la disciplina ove prevista od altra ad essa equipollente secondo le vigenti disposizioni. In caso di passaggio alle aziende sanitarie ed ospedaliere di Dirigenti provenienti dalle I.P.A.B., è richiesto il possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai pubblici concorsi previsti dagli artt. 26 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992, eccettuato il limite di età;
    d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
    e) le forme di pubblicità da dare all'accordo medesimo.

In ogni caso copia dell'accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.

7. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza delle aziende e degli enti interessati e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 5 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi, ai sensi dell'art. 51, comma 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, da effettuarsi nei termini e con le modalità previste dalla stessa norma.

8. La mobilità diviene efficace nei confronti dei Dirigenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni all'azienda o ente di appartenenza ed a quelli di destinazione, unitamente al proprio curriculum.

9. Il Dirigente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo.

10. Il rapporto di lavoro continua senza interruzioni con l'azienda o ente di destinazione e al Dirigente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni.

11. Ove si tratti di Dirigenti di I livello del ruolo sanitario, dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilità esterna può riguardare anche posti di disciplina diversa da quella di appartenenza di cui l'interessato possieda i requisiti previsti per l'accesso mediante pubblico concorso, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992 ovvero il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui agli artt. 54, comma 1 lett. b) e 55, per lo svolgimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione.

12. La mobilità disciplinata dalla presente norma, fatto salvo quanto previsto dall'art. 31, non si applica nei confronti dei Dirigenti di II livello del ruolo sanitario, in quanto per il passaggio dei medesimi ad altra azienda od ente occorre il conferimento dell'incarico di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992.

13. Le aziende ed enti che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di rappresentanza ed assistenza dell'A.Ra.N., ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993.


ART. 31
Mobilità ordinaria per i Dirigenti in esubero


1. Le parti concordano che - salvo quanto disposto dall'art. 30 nonché dagli artt. 36, comma 16 e 38, comma 10 - sino all'attuazione dell'art. 3, comma 5, lett. g) del D.Lgs. n. 502 del 1992, le vigenti procedure della mobilità volontaria da esperire per tutti i Dirigenti in esubero, anche a seguito delle disattivazioni o delle riconversioni di cui all'art. 3, comma 3 della L. n. 724 del 1994, sono quelle disciplinate dall'art. 12, comma 2, lett. B) del D.P.R. 384/1990, attuate le quali si applica la mobilità d'ufficio di cui alla sopracitata norma della L. n. 724/1994.

2. Tra i motivi rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 35 comma 1, non sono ricompresi i casi di esubero di Dirigenti - inclusi quelli rientranti nelle tipologie indicate al comma 1 - in relazione alle quali devono essere esperite le procedure di mobilità previste dal medesimo comma 1, dall'art. 30 e, infine, dall'art. 3 commi da 47 a 52 della L. n. 537 del 1993.

3. Le parti concordano, altresì, che nell'attuazione dell'art. 3, comma 5, lett. g) del d.lgs 502/1992 particolare attenzione sia dedicata alla normativa riguardante la ricollocazione dei dirigenti dichiarati in esubero per la soluzione delle problematiche derivanti specialmente dai vincoli connessi all'incardinamento nelle discipline - ove previste - tenuto conto della necessità di esperire ogni utile tentativo di ricollocazione dei dirigenti medesimi come stabilito anche nell'art. 30.


CAPO V
istituti di peculiare interesse

ART. 32
Aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata


1. La formazione e l'aggiornamento professionale del Dirigente sono assunti dalle aziende ed enti come metodo permanente per la valorizzazione della capacità ed attitudini personali e quale supporto per l'assunzione delle responsabilità affidate, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema sanitario.

2. L'azienda o l'ente definisce annualmente la quota di risorse da destinare ad iniziative di formazione dei Dirigenti ai sensi della circolare del Ministro della funzione pubblica n. 14 del 24.4.1995, costituendo un apposito fondo, nel quale - per i dirigenti del ruolo sanitario - confluiscono anche le quote eventualmente accantonate ai sensi dell'art. 66, comma 6.

3. L'azienda o l'ente, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e nel rispetto dei criteri generali definiti nell'art. 5, realizza iniziative di formazione e di aggiornamento professionale obbligatorio anche avvalendosi della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la cultura manageriale e la capacità dei Dirigenti di gestire iniziative di miglioramento e di innovazione dei servizi, destinate a caratterizzare le strutture sanitarie del comparto in termini di dinamismo, competitività e qualità dei servizi erogati.

4. La partecipazione alle iniziative di formazione o di aggiornamento professionale obbligatorio, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall'azienda o ente con i Dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Essa può comprendere la ricerca finalizzata, in base a programmi approvati, sulla base della normativa vigente, dalle aziende o enti, anche in relazione agli indirizzi nazionali e regionali. In ogni caso la partecipazione alle iniziative di formazione deve essere prioritariamente garantita ai dirigenti dichiarati in esubero, al fine di favorirne la ricollocazione nell'ambito degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 54, comma 1 lettera b) e 55.

5. È confermato l'istituto del comando finalizzato previsto dall'art. art. 45 del dpr 20.12.1979 n. 761, con la precisazione che esso è disposto dall'azienda o ente, cui spetta di stabilire se ed in quale misura e per quale durata al Dirigente compete la retribuzione di cui agli artt. 53, 54 e 55 con esclusione comunque delle indennità correlate ad effettiva presenza in servizio o alla retribuzione di risultato.

6. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dai Dirigenti interessati ed effettuate con il ricorso all'art. 22 senza oneri per l'azienda o ente. L'eventuale concorso alle spese da parte dell'azienda o ente è, in tal caso, strettamente subordinato all'effettiva connessione delle iniziative con l'attività di servizio.

7. Nell'aggiornamento tecnicoscientifico facoltativo rientra anche l'istituto del comando finalizzato di cui all'art. 45 del D.P.R. 761 del 1979, così come modificato dal comma 5.

8. La partecipazione dei Dirigenti all'attività didattica si realizza nelle seguenti aree di applicazione:

    a) corsi di specializzazione e di insegnamento previsti dall'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502;
    b) corsi di formazione professionale postbase previsti dai decreti ministeriali che hanno individuato i profili professionali di cui al citato art. 6, comma 3;
    c) corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale del comparto, organizzati dalle aziende o enti del Servizio sanitario nazionale;
    d) formazione di base e riqualificazione del personale.


9. Le attività di cui al comma 8, previa apposita selezione secondo l'ordinamento di ciascuna azienda o ente e nel rispetto dei protocolli previsti dalla normativa citata al precedente punto a), sono riservate, di norma, ai Dirigenti delle medesime aziende o enti in base alle materie di rispettiva competenza, con l'eventuale integrazione di docenti esterni.


CAPO VI
Estinzione del rapporto di lavoro

ART. 33
Cause di cessazione del rapporto di lavoro


1. Superato il periodo di prova, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati dagli artt. 23, 24, 26 e 27, ha luogo:

    a) per compimento del limite massimo di età nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, anche nei confronti dei Dirigenti di II livello del ruolo sanitario, cui è conferito l'incarico di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992;
    b) per recesso del Dirigente;
    c) per recesso dell'azienda o ente;
    d) per decesso del Dirigente.



ART. 34
Obblighi delle parti


1. Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 33, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età. L'azienda o ente comunica, comunque, per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto.

2. Nel caso di recesso del Dirigente, questi deve darne comunicazione scritta all'azienda o ente rispettando i termini di preavviso.


ART. 35
Recesso dell'azienda o ente


1. Nel caso di recesso dell'azienda o ente, ai sensi dell'art. 2118 c.c., quest'ultima deve comunicarlo per iscritto all'interessato, indicandone contestualmente i motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.

2. In caso di recesso per giusta causa si applica l'art. 2119 del codice civile. La giusta causa consiste in fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'azienda o ente, prima di recedere dal rapporto di lavoro, contesta per iscritto l'eventuale addebito all'interessato convocandolo, non prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione, per sentirlo a sua difesa. Il Dirigente può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un procuratore di sua fiducia. Se l'azienda o ente lo ritenga necessario, in concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del Dirigente per un periodo non superiore a trenta giorni mantenendo la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell'anzianità di servizio.

4. La responsabilità particolarmente grave e reiterata, accertata secondo le procedure previste dall'art. 57, costituisce giusta causa di recesso. L'annullamento della procedura di accertamento della responsabilità del Dirigente, disciplinata dall'art. 57, comma 5 e seguenti, fa venire meno gli effetti del recesso.

5. Il Dirigente non è soggetto alle sanzioni disciplinari conservative previste dall'art. 7, commi 4 e 5, della L. n. 300/1970.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti di tutti i Dirigenti di II livello del ruolo sanitario. Rimane fermo il disposto dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992, riguardante la verifica complessiva, al termine del quinquennio, dell'espletamento dell'incarico conferito, ai fini del rinnovo dell'incarico stesso; in tal caso il mancato rinnovo produce gli effetti di cui al citato art. 15.

7. In relazione alla specificità delle professioni ricomprese nel ruolo sanitario ed al possibile conflitto tra direttive aziendali e deontologia professionale, le parti concordano di costituire una Commissione, composta da rappresentanti dell'A.Ra.N. e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto da istituirsi entro il 31 ottobre 1996, allo scopo di proporre eventuali soluzioni di integrazione della normativa contrattuale sulla risoluzione del rapporto di lavoro anche alla luce di eventuali casi di recesso nei quali si siano verificati i conflitti di cui sopra. La commissione concluderà i propri lavori entro il 15 dicembre 1997.


ART. 36
Collegio di conciliazione


1. Ferma restando, in ogni caso, la possibilità di ricorso al giudice competente avverso gli atti applicativi dell'art. 35 commi 1 e 2, il Dirigente può attivare le procedure di conciliazione disciplinate nel presente articolo e previste ed attuate ai sensi dell'art. 59, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993.

2. Il Dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita dall'azienda o ente ovvero nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, può ricorrere al Collegio previsto dal comma 4.

3. Il ricorso deve essere inoltrato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che costituisce prova del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di licenziamento. Il ricorso al collegio non ha effetto sospensivo del recesso dell'azienda o ente.

4. Il Collegio di conciliazione è composto da tre membri. Il Dirigente ricorrente e l'azienda o ente designano un componente ciascuno ed i due componenti così designati nominano di comune accordo, entro cinque giorni dalla loro designazione, il terzo componente, con funzioni di Presidente.

5. Il Dirigente interessato provvede alla designazione del proprio componente nell'atto di ricorso. L'azienda o ente comunica per iscritto al ricorrente la designazione del proprio componente entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso.

6. In caso di mancato accordo o, comunque, di non rispetto dei termini previsti nei commi 4 e 5 per la designazione dei componenti, essi vengono designati, su richiesta di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale l'azienda o l'ente.

7. Il Collegio, presenti le parti in causa o, eventualmente, i loro rappresentanti, deve esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione per verificare la sussistenza delle condizioni per la revoca del recesso.

8. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l'azienda o l'ente si obblighino a riassumere il Dirigente, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità. In caso contrario, il Collegio, sentite le parti in causa, emette la propria decisione, alla quale l'azienda o ente sono tenuti a conformarsi anche nel caso di cui al comma 15.

9. La procedura per la conciliazione e per l'emissione del lodo deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data della costituzione del Collegio.

10. Ove il Collegio, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell'azienda o ente una indennità supplementare, determinata in relazione alle valutazioni dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo, pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità ed un massimo pari al corrispettivo di 22 mensilità.

11. L'indennità supplementare di cui al comma 10 è automaticamente aumentata, ove l'età del Dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:

    – 7 mensilità in corrispondenza del 51^ anno compiuto;
    – 6 mensilità in corrispondenza del 50^ e 52^ anno compiuto;
    – 5 mensilità in corrispondenza del 49^ e 53^ anno compiuto;
    – 4 mensilità in corrispondenza del 48^ e 54^ anno compiuto;
    – 3 mensilità in corrispondenza del 47^ e 55^ anno compiuto;
    – 2 mensilità in corrispondenza del 46^ e 56^ anno compiuto.


12. Nelle mensilità di cui ai commi 10 e 11 la retribuzione da prendere a base è quella prevista dalla nelle tabelle allegato n. 3.

13. In caso di accoglimento del ricorso, l'azienda o ente non può assumere altro Dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute dal Collegio ai sensi dei commi 10 e 11.

14. Le spese relative alla partecipazione del Presidente al Collegio sono a carico della parte soccombente.

15. In fase di prima applicazione del presente contratto e, comunque, non oltre il 15 dicembre 1997, il Collegio dispone la reintegrazione del Dirigente nel posto di lavoro, senza la tutela risarcitoria di cui ai commi 10 e 11, nei seguenti casi:

    a) qualora accerti che il recesso è dovuto alle cause di nullità di cui all'art.37, comma 1, lett. a);
    b) qualora accerti che il recesso è ingiustificato.



16.
Nel caso di recesso ritenuto ingiustificato dal Collegio di conciliazione per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla pronuncia del Collegio, il Dirigente può avvalersi della disciplina di cui all'art.38, comma 10, senza obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra azienda od ente il Dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.

17. La procedura del presente articolo sarà sostituita da quella prevista dall'art. 69 del D.Lgs. n. 29 del 1993 dal momento della devoluzione al giudice ordinario delle controversie individuali di lavoro.


ART. 37
Nullità del recesso


1. Il recesso è nullo in tutti i casi in cui lo prevedano il codice civile e le vigenti disposizioni di legge e, in particolare:

    a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, di sesso, di razza o di lingua;
    b) se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall'art. 2110 del codice civile, salvo quanto previsto dagli artt. 23 e 24.


2. In tutti i casi di recesso discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l'art.18 della L. 300/1970.


ART. 38
Termini di Preavviso


1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

    a) 8 mesi per Dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni;
    b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.


2. In caso di dimissioni del Dirigente il termine di cui al comma 1 è di tre mesi.

3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui al comma 1, è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'azienda o ente ha diritto di trattenere su quanto dalla stessa eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato.

5. È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolverlo sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso con il consenso dell'altra parte.

6. Durante il periodo di preavviso non è consentita la fruizione delle ferie. Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si da luogo al pagamento dell'indennità sostitutiva.

7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.

8. In caso di decesso del Dirigente, l'azienda o ente corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturate e non godute.

9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione prevista dalla nelle tabelle allegato n. 3.

10. Qualora il Dirigente, anche al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 del D.P.R. 384/1990, presenti domanda di trasferimento ad altra azienda od ente del comparto che vi abbia dato formale assenso, il nulla osta dell'azienda od ente di appartenenza è sostituito dal preavviso di cui al comma 2 del presente articolo; per il ruolo sanitario il presente comma si applica esclusivamente nei confronti dei Dirigenti di I livello.



PARTE SECONDA

TITOLO I
Trattamento Economico

CAPO I
struttura della retribuzione

ART. 39
Struttura della retribuzione dei Dirigenti


1. La struttura della retribuzione della qualifica unica di Dirigente dei ruoli di cui all'art. 1 comma 2 e dei Dirigenti di I e II livello del ruolo sanitario, previsti dal comma 3 del medesimo articolo, si compone delle seguenti voci:

    1) stipendio tabellare;
    2) indennità integrativa speciale;
    3) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
    4) retribuzione di posizione;
    5) specifico trattamento economico per l'incarico quinquennale ai Dirigenti di II livello del ruolo sanitario, ove attribuito;
    6) retribuzione di risultato;
    7) retribuzione per particolari condizioni di lavoro, ove spettante;
    8) assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.



ART. 40
Incrementi contrattuali


1. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai Dirigenti del ruolo sanitario è corrisposto l'incremento mensile lordo sottoindicato, che riassorbe l'indennità di vacanza contrattuale:

    ex IX livello: L. 110.000
    ex X livello: L. 136.000
    ex XI livello: L. 174.000


2. Dal 1° dicembre 1995 ai Dirigenti indicati al comma 1 è corrisposto l'incremento mensile lordo sottoindicato che riassorbe quello previsto dal medesimo comma:

    ex IX livello: L. 192.000
    ex X livello: L. 237.000
    ex XI livello: L. 305.000


3. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo è corrisposto l'incremento mensile lordo sottoindicato, che riassorbe l'indennità di vacanza contrattuale:

    ex IX livello: L. 104.000
    ex X livello: L. 136.000
    ex XI livello: L. 174.000


4. Dal 1° dicembre 1995 ai Dirigenti indicati al comma 3 è corrisposto l'incremento mensile lordo sottoindicato che riassorbe quello previsto dal medesimo comma:

    ex IX livello: L. 181.000
    ex X livello: L. 237.000
    ex XI livello: L. 305.000


5. Gli incrementi contrattuali degli ingegneri, architetti e geologi di cui all'art. 45, comma 2 del D.P.R. 384/1990, corrispondono a quelli previsti per l'ex X livello dai commi 3 e 4.

6. Gli incrementi contrattuali comprendono il 6% sugli stipendi tabellari previsti per i vari ex livelli dall'art. 41 del D.P.R. 384/1990, sull'elemento dis