| Comparto: Sanita' |
Area:
Dirigenza
amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale |
Data:
05/12/1996
|
| Tipo: CCNL
|
Descrizione: CCNL comparto Sanità area della dirigenza amministrativa.
sanitaria, tecnica e professionale - parte normativa 1994 - 1997 e parte
economica 1994 - 1995 |
Contratto dell'area della Dirigenza
Sanitaria, Professionale, tecnica ed Amministrativa del Comparto
sanità
1. Il presente contratto è strumento
indispensabile per realizzare gli obiettivi della riforma avviata con la legge
n. 421/1992, con il D.Lgs. 502/1992. Esso è diretto al perseguimento delle
seguenti finalità fondamentali:
– flessibilizzazione del rapporto di lavoro per
adeguarlo al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze degli utenti, con
miglioramento dell'efficienza; –
valorizzazione della dirigenza e delle professionalità dei dipendenti da
correlare alle esigenze delle singole aziende od enti al fine di migliorare la
qualità dei servizi secondo i principi contenuti nella "carta dei servizi
pubblici sanitari"; – armonizzazione delle
regole e delle tutele riguardanti il lavoro pubblico rispetto al lavoro
privato, in attuazione dei principi generali dei decreti legislativi 502/1992
e 29/1993, rivedendo, nelle materie non riservate alla legge dall'art. 2,
comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la normativa
pregressa, sia di origine contrattuale che legislativa; – razionalizzazione della struttura
retributiva.
2. Il presente contratto tiene, altresì, conto della peculiarità
del Servizio Sanitario Nazionale che, pur caratterizzato dalla specificità del
ruolo sanitario, richiede un alto coinvolgimento dell'intera dirigenza, chiamata
ad affrontare il processo di aziendalizzazione attraverso sistemi di gestione
totalmente innovativi.
3. Le parti, pur dandosi atto che il
presente contratto non può avere il compito di introdurre sistemi di gestione,
né dettare norme di organizzazione che rientrano nella sfera di autonoma
determinazione delle aziende e degli enti, convengono che esso è strumento
idoneo per favorire, con gli istituti del rapporto di lavoro e della
retribuzione flessibile, il processo di rinnovamento in corso, senza creare
vincoli, per le aziende e gli enti in più avanzato stato di modernizzazione e,
per la semplicità di impostazione, privilegiare, nel contempo, l'adattabilità
degli istituti stessi ai diversi livelli di evoluzione della cultura e degli
strumenti gestionali, nei contesti ove si verifichino situazioni di
ritardo.
4. La realizzazione completa della riforma ed una piena utilizzazione degli
istituti contrattuali richiedono, comunque, una piena, rapida e complessiva
attivazione da parte delle aziende di quegli strumenti gestionali ed
organizzativi previsti dal D.Lgs. 502/1992 e del D.Lgs.
29/1993.
5. Per l'attuazione del Capo III del presente contratto le parti annettono
grande importanza strategica a quegli interventi attinenti all'organizzazione
aziendale che, pur non potendo formare oggetto di contrattazione, risultano
tuttavia propedeutici per la piena realizzazione economica del contratto. In
particolare sono ritenuti essenziali, per i processi di aziendalizzazione del
S.S.N. e di privatizzazione del rapporto di lavoro della dirigenza, i seguenti
adempimenti organizzativi:
– attuazione della direzione per obiettivi e della
metodologia budgetaria (art. 14 D.Lgs. 29/1993); – individuazione degli uffici dirigenziali (art. 31 D.Lgs.
29/1993); – conseguente rilevazione dei
carichi di lavoro e ridefinizione dotazioni organiche (artt. 30 e 31 del
D.Lgs.29/1993, nonché art. 3 commi 5 e 6 L. 537/1993 come modificati dalla L.
724/1994); – graduazione delle funzioni
dirigenziali (art. 29 del D.Lgs. 29/1993); –
definizione di criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali (art.
19 D.Lgs.29/1993); – attribuzione degli
incarichi di direzione (art. 22 del D.Lgs. 29/1993); – istituzione dei Servizi di Controllo Interno o Nuclei di
Valutazione ed attivazione delle procedure di verifica dei risultati (art. 20
del D.Lgs. 29/1993 ed art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992).
PARTE
PRIMATITOLO
IDisposizioni
generaliCAPO
IART. 1Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo
nazionale si applica a tutti i Dirigenti del ruolo sanitario - esclusi medici,
veterinari ed odontoiatri - professionale, tecnico ed amministrativo con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti dalle
aziende, enti ed amministrazioni del comparto di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 30
dicembre 1993, n. 593, ivi comprese le Residenze sanitarie assistenziali (R.S.A)
pubbliche. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) che
svolgono prevalente attività sanitaria sono individuate dalle
Regioni.
2. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 29/93 appartengono alla qualifica unica
di Dirigente:
a) per il ruolo professionale: procuratori legali,
avvocati, ingegneri, architetti, geologi già collocati nelle posizioni
funzionali ricomprese tra il IX e l'XI livello; b) per il ruolo tecnico: sociologi, analisti, statistici già collocati
nelle posizioni funzionali dal IX all'XI livello; c) per il ruolo amministrativo: vice direttori amministrativi,
direttori amministrativi e direttori amministrativi capo servizio, già
collocati nelle posizioni funzionali dal IX all'XI
livello.
3. Ai sensi degli artt. 15 e 18 del D.Lgs. n. 502 del 1992 appartengono
alla qualifica di Dirigente del ruolo sanitario:
a) di I livello:
– farmacisti, biologi, chimici, fisici e
psicologi già collocati nelle posizioni funzionali di IX e X
livello;
b) di II livello:
– farmacisti, biologi, chimici, fisici e
psicologi già collocati nella posizione funzionale di XI
livello.
4. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto,
con il termine "Dirigente" si intende far riferimento, ove non diversamente
indicato, a tutti i Dirigenti della qualifica unica dei ruoli professionale,
tecnico ed amministrativo nonché ai Dirigenti di primo livello e di secondo
livello del ruolo sanitario.
5. I riferimenti ai decreti
legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni sono riportati nel testo del presente contratto
rispettivamente come "D.Lgs. n. 502 del 1992" e "D.Lgs. n. 29 del
1993".
6. Il riferimento alle aziende, amministrazioni, istituti ed enti del
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.
593 è riportato nel testo del presente contratto come "aziende ed
enti".
7. Nel testo del presente contratto con il termine di "articolazioni
aziendali" si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel D.Lgs. n. 502
del 1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri
provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i
termini "unità operativa", "struttura organizzativa" o "servizi" si indicano
genericamente articolazioni interne delle Aziende così come individuate dai
rispettivi ordinamenti e dalle leggi regionali di
organizzazione.
8. Entro il 31.12.1996 si procederà mediante apposita
contrattazione, a definire compiutamente la tipologia degli enti rientranti nel
campo di applicazione del presente contratto con riguardo ai Dirigenti delle
Agenzie regionali e delle province autonome istituite ai sensi dell'art. 3 del
D.L. 496/1993 convertito nella L. 61/1994.
ART.
2Durata, decorrenza, tempi e
procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il
periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la
parte normativa ed il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 per la parte
economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla
data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La
stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto
da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di
cui all'art. 51, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 29 del 1993. Essa viene portata a
conoscenza delle aziende ed enti da parte dell'A.Ra.N. con idonea pubblicità di
carattere generale.
3. Le aziende ed enti destinatari del presente contratto danno
attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla data in cui ne hanno avuto
conoscenza ai sensi del comma 2.
4. Qualora non ne sia stata data
disdetta da una delle parti, notificata con lettera raccomandata almeno tre mesi
prima di ogni singola scadenza, il presente contratto si intenderà rinnovato
tacitamente di anno in anno. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme
sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale
periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali
non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni
dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza delle parti economiche del presente contratto, o a tre mesi dalla data
di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai Dirigenti sarà corrisposta
la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del
lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la
procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 29 del
1993.
7. In sede di stipula del CCNL per il rinnovo biennale della parte
economica,
ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione
tra l'inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente
biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui al comma
precedente.
TITOLO
IISISTEMA DELLE RELAZIONI
SINDACALICAPO
IDisposizioni
GeneraliART.
3Obiettivi e
strumenti
1. Le relazioni sindacali tra le aziende e gli enti e le
rappresentanze sindacali dei Dirigenti, di cui agli artt.
10 e 11 sono dirette a
consentire un ampio e tempestivo coinvolgimento della categoria nelle decisioni
riguardanti gli assetti organizzativi e l'attribuzione delle responsabilità
dirigenziali, al fine di incrementare ed elevare l'efficacia e l'efficienza
dell'attività amministrativa e dei servizi sanitari erogati alla
collettività.
2. In considerazione del ruolo attivo e responsabile attribuito
a ciascun Dirigente dalle leggi, dal contratto collettivo e dalla specifica
professionalità della categoria nonché dalle peculiarità delle funzioni
dirigenziali, il sistema di relazioni sindacali riconosciuto dai
successivi articoli alle rappresentanze sindacali dei Dirigenti di cui agli artt.10
e 11 è strumento
indispensabile per il coinvolgimento della categoria.
3. In coerenza con i commi
1 e 2, le relazioni sindacali della dirigenza si articolano nei seguenti modelli
relazionali:
a) contrattazione collettiva la quale si svolge,
oltre che a livello nazionale a quello decentrato, sulle materie, con i tempi
e le procedure indicati, rispettivamente, dagli artt. 4 e 5 del presente
contratto, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 29 del 1993. La piena e
corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è
garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle
controversie interpretative previste dall'art.
13. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa
si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle
parti e
non implica l'obbligo di addivenire ad un accordo, salvo quanto previsto
dall'art. 49 del D.Lgs. n. 29 del 1993; b)
esame, il quale si svolge nelle materie previste dall'art.7
del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui agli
artt.
10 e 11; c) consultazione, per le materie per le quali la legge e il
presente contratto la prevedono. In tali casi l'azienda o ente, previa
adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalità il parere dei
soggetti sindacali; d) informazione, allo
scopo di rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a
tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, le aziende o enti
informano i soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o il presente
contratto; l'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile;
per le informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono essere
adottate modalità e forme diverse; e)
procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle
controversie interpretative, finalizzate al raffreddamento dei conflitti
medesimi secondo le disposizioni di cui all'art.
13.
Capo
IIContrattazione
decentrataART.
4Tempi e procedure per la stipulazione
od il rinnovo del contratto collettivo decentrato
1. La richiesta di apertura
delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo decentrato, concernente
le specifiche materie indicate nell'art. 5, è
inviata almeno tre mesi prima della scadenza
del precedente contratto.
2. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto decentrato, le parti non assumono
iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni
conflittuali.
3. L'azienda o ente provvede a costituire la delegazione di
parte pubblica abilitata alla trattativa decentrata entro 15 giorni dalla data
in cui ha avuto conoscenza della stipulazione del presente contratto ai sensi
dell'art. 2, comma 2 nonché a convocare la delegazione sindacale di cui all'art.11
per l'avvio del negoziato entro 15 giorni.
4. La contrattazione decentrata deve
riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a tale
livello.
5. Il contratto decentrato diventa efficace con la definitiva
sottoscrizione che si intende avvenuta a seguito del perfezionamento delle
procedure previste dall'articolo 51, terzo comma, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
Nelle aziende ed enti l'autorizzazione alla sottoscrizione non è richiesta ove
il contratto sia stipulato direttamente dall'organo di vertice che abbia tutti i
poteri di gestione secondo i rispettivi ordinamenti.
6. I contratti decentrati
devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica
della loro attuazione.
ART.
5Materie di
contrattazione
1. La contrattazione collettiva decentrata riguarda le materie e
gli istituti di cui al comma 2, secondo le clausole di rinvio del presente
articolo ed in conformità ai criteri e procedure indicati nell'art. 4,
garantendo il rispetto delle disponibilità finanziarie fissate a livello
nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 8 del D.Lgs. 502 del
1992, modificato dall'art.10 comma 1 della L. 23.12.94 n. 724, in tema di avanzi
di amministrazione, nonché dall'art. 13 del medesimo D.Lgs.
502.
2. La contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a) individuazione delle posizioni dirigenziali i
cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146
del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei
servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale; b) criteri generali per la definizione della percentuale di
risorse da destinare alla realizzazione degli obiettivi generali dell'azienda
o ente e da affidare alle articolazioni aziendali individuate dal D.Lgs. n.
502 del 1992 (Dipartimenti, Distretti, Presidi Ospedalieri ), dalle Leggi
regionali di organizzazione e dai regolamenti aziendali, ai fini dell'attribuzione della
retribuzione di risultato ai Dirigenti; c)
criteri generali per la distribuzione delle risorse aggiuntive ai sensi della
precedente lettera; d) criteri generali
sulle modalità di attribuzione ai Dirigenti della retribuzione collegata ai
risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi
conferiti; e) spostamento di quote di
risorse tra i fondi di cui agli artt.
58, 60 e 61 e per le I.P.A.B. 59, 60 e 65; f) linee di indirizzo generale per l'attività di formazione
e aggiornamento dei Dirigenti; g) pari
opportunità, anche per le finalità della legge 10.4.1991 n. 125; in tale
materia sono confermate tutte le disposizioni dell'art. 40 del D.P.R. n.
270/1987 e dell'art. 23 del D.P.R. n. 384/1990; h) mobilità di cui all'art. 35, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e
all'art.30; i) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione
delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e
prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D.Lgs 626/1994 e nei
limiti stabiliti dall'eventuale accordo quadro relativo all'attuazione dello
stesso decreto. l) implicazioni relative
all'applicazione delle lettere h) ed i) dell'art. 6 nonché delle innovazioni
organizzative e tecnologiche sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e
mobilità dei Dirigenti.
3. L'erogazione della retribuzione di
risultato è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati
ed avviene, quindi, a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti
ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno
trimestrale.
4. I contratti decentrati non possono comportare, né
direttamente né indirettamente anche a carico di esercizi successivi, oneri
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, salvo per quanto
riguarda le eventuali risorse di cui al comma 1 lettera c), e conservano la loro
efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.
CAPO
IIIDiritti di
informazioneArt.
6Informazione
preventiva
1. Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere ovvero negli enti dove
siano in servizio almeno 5 Dirigenti, gli organi di vertice, per il tramite del
Dirigente cui sia assegnato tale specifico compito secondo i rispettivi
ordinamenti, informano in via preventiva, per iscritto ed in tempo utile, le
rappresentanze sindacali di cui agli artt.10
e 11 sui criteri generali
relativi a:
a) affidamento, mutamento e revoca degli incarichi
dirigenziali; b) articolazione delle
posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai
fini della retribuzione di posizione; c)
sistemi di valutazione dell'attività dei Dirigenti; d) modalità di formazione dei fondi per la retribuzione di posizione e
per le condizioni di lavoro; e)
articolazione dell'orario e dei piani per assicurare
l'emergenza; f) programmi di formazione e di
aggiornamento dei Dirigenti; g) misure per
favorire le pari opportunità; h) piani di
ristrutturazione e riconversione delle strutture sanitarie; i) sperimentazioni gestionali; l) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei
luoghi di lavoro; m) criteri generali
riguardanti l'organizzazione del lavoro.
2. Gli enti di cui al comma 1 che
abbiano in servizio più di 10 Dirigenti possono individuare modalità di
informazione preventiva più articolate, anche in materie non comprese nel
medesimo comma.
ART.
7Esame a seguito di informazione
preventiva
1. Nelle seguenti materie previste dall'art.6, comma 1, ciascuna
delle rappresentanze sindacali di cui agli artt.
10 e 11 può richiedere
all'azienda o ente, in forma scritta, un incontro, per l'esame dei criteri generali
per:
a) l'affidamento, mutamento e revoca degli
incarichi dirigenziali; b) l'articolazione
delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità
ai fini della retribuzione di posizione; c)
i sistemi di valutazione dell'attività dei Dirigenti; d) l'articolazione dell'orario e dei piani per assicurare
l'emergenza.
2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre
rappresentanze sindacali.
3.
L'esame si realizza attraverso il
contraddittorio tra le parti, che si svolge in appositi incontri che iniziano di
norma entro le quarantotto ore dalla richiesta; durante il periodo di durata
dell'esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di
responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. L'esame si conclude nel termine
tassativo di giorni 15 dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un termine
più breve per oggettivi motivi di urgenza.
5. Dell'esito dell'esame è redatto
verbale dal quale risultano le posizioni delle parti nelle materie oggetto
dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità
dei Dirigenti preposti agli uffici competenti all'adozione dei provvedimenti
relativi alle stesse materie.
6. Durante il periodo in cui si svolge
l'esame le aziende ed enti non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie
oggetto dell'esame, e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non
assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
1. Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere ovvero negli enti nei
quali siano in servizio almeno 5 Dirigenti, su richiesta delle rappresentanze
sindacali di cui agli artt.10 e 11 e con le modalità
indicate nell'art.7, comma 3, sono fornite adeguate informazioni sui
provvedimenti e sugli atti di gestione adottati riguardanti l'organizzazione del
lavoro, la costituzione, la modificazione e l'estinzione dei rapporti di lavoro
della dirigenza, l'utilizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di
risultato.
2. Le informazioni vanno fornite in tempi congrui e nelle forme
opportune, tenuto conto prioritariamente dell'esigenza di continuità dell'azione
amministrativa.
Capo
IVPartecipazione e
rappresentanzaART.
9Forme di
partecipazione
1. Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere o negli enti ove
prestino servizio almeno 10 Dirigenti, su richiesta delle rappresentanze
sindacali di cui agli artt.10 e 11, senza oneri per le medesime, possono essere
istituite Commissioni bilaterali composte da uno stesso numero di Dirigenti
responsabili degli uffici e strutture sanitarie di livello più elevato e di
rappresentanti sindacali dei Dirigenti. Il numero dei componenti e le modalità
di designazione saranno definiti da ciascuna azienda o
ente.
2. Tali Commissioni, che non hanno carattere negoziale, svolgono i seguenti
compiti:
a) verifica dell'eventuale esistenza di elementi
normativi, organizzativi o gestionali che si ripercuotono negativamente
sull'erogazione dei servizi sanitari, sull'azione amministrativa e sui
rapporti con i cittadini e con gli utenti; b) formulazione di proposte di soluzione di eventuali problemi agli
organi competenti dell'azienda o ente, anche al fine di elaborare programmi,
progetti, direttive, regolamenti ovvero provvedimenti che abbiano particolare
riguardo alla semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
3. Presso ciascuna Regione può essere costituita una Conferenza
permanente con rappresentanti delle Regioni, dei Direttori Generali delle
aziende o dell'organo di governo degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e
delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nell'ambito
della quale, almeno una volta all'anno sono verificati gli effetti derivanti
dall'applicazione del presente contratto, con particolare riguardo agli istituti
concernenti l'affidamento degli incarichi, l'attribuzione della retribuzione di
posizione e di risultato, le politiche della formazione e dell'occupazione, la qualità
dei servizi prestati in connessione con i risultati di produttività raggiunti e
l'andamento della mobilità con particolare riferimento ai casi di esubero dei
dirigenti allo scopo di verificare ed elaborare proposte utili ai fini dell'art.
3, comma 5 lettera g) del d.lgs 502 del 1992. Sono confermate le disposizioni di
cui all'art. 69 del D.P.R. 384/1990
4. Il sistema delle relazioni
sindacali regionali prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le
OO.SS. regionali su materie aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal
presente contratto, in particolare su quelli a contenuto
economico e
sull'aggiornamento professionale, secondo i protocolli definiti in ciascuna
Regione con le medesime OO.SS. I protocolli eventualmente sottoscritti saranno
inviati dalle OO.SS. all'A.Ra.N., ai fini del comma 5.
5. È costituita una
Conferenza nazionale con rappresentanti dell'A.Ra.N., della Conferenza
permanente per i rapporti Stato - Regioni e delle organizzazioni sindacali
dell'area della dirigenza che hanno stipulato il presente contratto, nell'ambito
della quale almeno una volta l'anno, sono verificati gli effetti derivanti
dall'applicazione del presente contratto con particolare riguardo agli istituti
concernenti l'affidamento degli incarichi, l'attribuzione della retribuzione di
posizione e di risultato rispetto ai modelli organizzativi adottati a livello
aziendale o di ente, le politiche della formazione nonché l'andamento della
mobilità degli esuberi. In particolare nella predetta sede saranno verificate le
conseguenze sui bilanci delle aziende e degli enti dell'attivazione del sistema
a tariffa, ai fini dell'eventuale revisione dei fondi per la retribuzione di
risultato, in connessione ai recuperi di produttività accertati, relativi ai
flussi di mobilità sanitaria, determinandone limiti e
modalità.
ART.
10Rappresentanze sindacali dei
Dirigenti nei luoghi di lavoro
1. Le rappresentanze sindacali dei
Dirigenti nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali individuate ai
sensi dell'art. 19 della L. n. 300 del 1970; b) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.), ascritte all'area
della dirigenza e costituite ai sensi dei protocolli di intesa A.Ra.N. -
Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994,
ovvero le rappresentanze di cui al precedente punto a) sino alla costituzione
delle R.S.U. Resta ferma l'applicabilità dell'art. 19 della L. n. 300 del 1970
per le organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto.
2. Data la particolare composizione della delegazione trattante
di livello nazionale dell'area della dirigenza - costituita anche da
organizzazioni sindacali di categoria che non hanno partecipato alla
formulazione dei protocolli di intesa di cui al comma 1 lettera b) - le parti si
danno atto dell'opportunità di pervenire, entro il 31 dicembre 1996, alla
definizione di specifici protocolli di intesa tra A.Ra.N ed organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto per la costituzione di R.S.U
dell'area dirigenziale destinataria del contratto stesso.
3. Il Dirigente eletto o
designato quale componente nelle rappresentanze di cui al comma 1 non può far
parte della delegazione trattante di parte pubblica.
ART.
11Composizione delle
delegazioni
1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, la
delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come
segue:
– dal titolare del potere di rappresentanza o da
un suo delegato; – da rappresentanti dei
titolari degli uffici interessati.
2. Per le organizzazioni sindacali, la
delegazione è composta:
– da componenti di ciascuna delle rappresentanze
sindacali di cui all'art.10, comma 1, lettera a); – dalle R.S.U., ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera
b); – da un componente di ciascuna delle
strutture territoriali delle organizzazioni sindacali dell'area della
dirigenza firmatarie del presente contratto.
3. Le aziende o enti del comparto
possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, della attività di
rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.), alle cui direttive sono tenuti in
ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del
1993.
1. I Dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore
dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota
mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura
stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto
ed è trasmessa all'azienda o ente a cura del Dirigente o dell'organizzazione
sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo
giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il Dirigente può
revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1
inoltrando la relativa comunicazione all'azienda o ente di appartenenza ed
all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal
primo giorno del mese successivo alla sua presentazione.
4. Le trattenute operate
dalle singole aziende o enti sulle retribuzioni dei Dirigenti in base alle
deleghe ricevute, sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali
interessate secondo modalità concordate con l'azienda o ente
stessi.
5. Le aziende o enti sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza
sui nominativi del personale delegante nonché sui versamenti effettuati alle
organizzazioni sindacali.
CAPO
VProcedure di raffreddamento dei
conflittiART.
13Interpretazione autentica dei
contratti
1. In attuazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 29 del 1993, quando
insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo, le parti
che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui
al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola
controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle
altre richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere
una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si
basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed
applicativi di rilevanza generale.
3. L'A.Ra.N. si attiva autonomamente o
su richiesta della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome.
4. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51
del D. Lgs. n.29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio
della vigenza del contratto collettivo nazionale.
5. Con analoghe modalità si
procede, tra le parti che lo hanno sottoscritto, quando insorgano controversie
sull'interpretazione del contratto decentrato, nelle materie di cui all'art.5.
L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51, terzo
comma, del D. Lgs. n. 29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin
dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
6. Gli accordi di
interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti
previsti dall'art. 53, comma 2 del D.lgs. n.29 del 1993.
TITOLO
IIIRAPPORTO DI
LAVOROCAPO
ICostituzione del rapporto di
lavoroART.
14Il contratto individuale di
lavoro
1. Il rapporto di lavoro dei Dirigenti dei ruoli professionale,
tecnico ed amministrativo, nonché di quelli del ruolo sanitario di I e II
livello è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le
disposizioni di legge, le normative comunitarie e il presente
contratto.
2. Nel contratto di lavoro
individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque
indicati:
a) tipologia del rapporto; b) data di inizio del rapporto di lavoro e data finale nei
contratti a tempo determinato; c) qualifica
di assunzione, ruolo di appartenenza ed eventuale professione e disciplina di
appartenenza nonché relativo trattamento economico; d) per i Dirigenti di II livello l'incarico conferito ed il trattamento
economico complessivo con specifico riferimento a quello degli artt.
53 e 56; e) durata del periodo di prova, ove
prevista; f) sede di prima destinazione per
i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo e per i
dirigenti di I livello del ruolo sanitario.
3. Il contratto individuale specifica
che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti
anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di
preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo
di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il
presupposto o, per i Dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario, quella
per il conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del
1992. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro
prestato fino al momento della risoluzione.
4. L'azienda o l'ente, prima di
procedere all'assunzione mediante il contratto individuale, invita l'interessato
a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di
concorso o dall'avviso di cui all'art. 15, comma 3 del D.Lgs. 502 del 1992,
assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine
l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto
previsto dall'art.16, comma 12, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente
ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per la nuova azienda o ente.
5. Scaduto inutilmente il termine di
cui al comma 4, l'azienda o l'ente comunica di non dar luogo alla stipulazione
del contratto.
6. La presente disposizione entra in vigore dopo la stipulazione
del presente CCNL. Da tale data, per i candidati da assumere, il contratto
individuale di cui al comma 1, sostituisce i provvedimenti di nomina e ne
produce i medesimi effetti. Dalla stessa data sono disapplicati l'art. 18 del
D.M. 30.1.1982 e l'art. 18, comma 1 punto f) del D.Lgs. n. 502 del 1992 e, in
quanto applicabile, il D.P.C.M. del 21.4.1994 n. 439 per la parte afferente ai
provvedimenti di nomina.
1. Il Dirigente assunto in servizio, è soggetto ad un periodo di prova di
6 mesi. Possono essere esonerati dal periodo di prova i Dirigenti che lo abbiano
già superato nella medesima qualifica, professione e disciplina presso altra
azienda o ente del comparto. Possono altresì essere esonerati dalla prova per la
medesima qualifica, professione e disciplina, ove previste, i Dirigenti,
provenienti da altra azienda od ente del comparto, la cui qualifica è stata
unificata ai sensi degli artt. 18 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e 26 del D.Lgs. n.
29 del 1993.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene
conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è
sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente
previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs.
n. 29 del 1993. In caso di malattia il Dirigente ha diritto alla conservazione
del posto per un periodo massimo pari alla durata del periodo di prova, decorso
il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o
malattia derivante da causa di servizio si applica l'art.
24, comma 1.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi
del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i
Dirigenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di
prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza
obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i
casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte. Il recesso dell'azienda o dell'ente deve essere
motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto, il Dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento
dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, compreso il recesso
previsto dal comma 5, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno
di effettivo servizio; spetta altresì al Dirigente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di
servizio ed i ratei di tredicesima mensilità.
8. Il periodo di prova non può essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
9. Al Dirigente proveniente dalla
stessa o da altra azienda o ente del comparto, durante il periodo di prova, è
concessa una aspettativa per motivi personali senza diritto alla retribuzione,
ai sensi dell'art.
27, e in caso di mancato superamento della stessa rientra nella qualifica e
professione di provenienza.
10. Le disposizioni della presente
norma, salvo quanto previsto dall'art.
27, comma 5, non si applicano al Dirigente del ruolo sanitario di secondo livello
dirigenziale, il quale non è assunto per pubblico concorso ma direttamente per
incarico ai sensi dell'art. 15, comma 3, 2° periodo e seguenti del D. Lgs. n.
502 del 1992.
ART.
16Assunzioni a tempo
determinato(Il presente articolo non è
stato ammesso al visto della Corte dei conti )dichiarazione congiunta delle parti
Le parti convengono sulla necessità di disciplinare la materia oggetto
dell'art. 16 censurato con separato accordo da sottoscriversi entro il 20
dicembre 1996, attesa l'importanza strategica dell'istituto del contratto a
tempo determinato ai fini del regolare andamento e della continuità dei servizi
sanitari, amministrativi e tecnici delle aziende ed enti.
CAPO
IISTRUTTURA DEL
RAPPORTOART.
17Orario di
lavoro
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente, i
Dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio
tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate negli artt.
6 e 7, in modo flessibile,
l'orario di lavoro per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono
preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi
e programmi da realizzare.
2. L'orario di lavoro dei dirigenti di
cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il
mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari ed
amministrativi e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali correlate
all'incarico affidato nonché quelle di didattica, ricerca ed
aggiornamento.
3. Con le procedure richiamate nel comma 1 sono individuati in
sede aziendale i particolari servizi ove sia necessario assicurare la presenza
dei Dirigenti del ruolo sanitario nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni
della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e
preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi dell'art. 18. Con
l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di
servizio diurne, la presenza dei predetti Dirigenti è destinata a far fronte
alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo
orario.
4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i Dirigenti del
comma 1, due ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività quali
l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche, la
ricerca finalizzata, ecc., tra le quali non rientra in ogni caso, per il ruolo
sanitario l'attività assistenziale. Tale riserva di ore non rientra nei normali
turni di lavoro, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione.
Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari
necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come
sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento
facoltativo, in aggiunta alle assenze di cui all'art.
22, comma 1, primo alinea, al medesimo titolo. Va resa in ogni caso
compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può
in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di
lavoro.
1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze dei
servizi dell'art. 17, comma 3, sono assicurate, secondo le procedure di cui agli
artt.
6 e 7, mediante i servizi di
guardia o di pronta disponibilità dei dirigenti del ruolo sanitario, stabiliti,
ove previsto, per disciplina.
2. Il servizio di guardia è svolto
durante il normale orario di lavoro e può essere assicurato anche con ricorso ad
ore di lavoro straordinario compensate con il fondo di cui all'art.
60 o con recupero orario.
3. Il servizio di guardia o eventuali
servizi sostitutivi dello stesso sono assicurati esclusivamente dai dirigenti di
I livello.
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla
immediata reperibilità del Dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere
il presidio nel tempo stabilito con le procedure di cui agli artt.
6 e 7, nell'ambito del piano
annuale adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza
in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle
strutture.
2. Sulla base del piano di
cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente i
Dirigenti in servizio presso unità operative con attività continua e nel numero
strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure
degli artt.
6 e 7, in sede aziendale,
possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei
piani per le emergenze di cui al comma 1, sia opportuno prevedere il servizio di
pronta disponibilità.
3. Il servizio di pronta disponibilità
va limitato ai soli periodi notturni e festivi ed è organizzato utilizzando di
norma Dirigenti della stessa unità operativa.
4. Il servizio di pronta disponibilità
ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per
le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun
Dirigente più di dieci pronte disponibilità nel mese.
5. La pronta disponibilità
dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato
in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro
ore - l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata
del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro
straordinario o compensata come recupero orario.
6. Nel caso in cui la
pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo
compensativo senza riduzione del debito orario
settimanale.
7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il
fondo dell'art.
60.
1. Il Dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un
periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due
giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. n. 937/1977.
In tale periodo al Dirigente spetta la retribuzione di cui alla nelle tabelle
allegato n. 3.
2. Il periodo di ferie per coloro che accedono alla qualifica di
Dirigente dopo la stipulazione del presente contratto - fatti salvi coloro che
risultino essere già dipendenti del comparto - è di 30 giorni lavorativi
comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio
agli stessi Dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma
1.
3. Nel caso che presso la struttura cui il Dirigente è preposto o assegnato
l'orario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, il sabato è
considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e
2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate
previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. n. 937/
1977.
4. Al Dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire
nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n.
937/1977.
5. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il Dirigente
presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno
lavorativo.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la
durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio
prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti
gli effetti come mese intero.
7. Il Dirigente che è stato assente ai
sensi dell'art. 22 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto
irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13.
Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in
periodi programmati dallo stesso Dirigente nel rispetto dell'assetto
organizzativo dell'azienda o ente; in relazione alle esigenze connesse
all'incarico affidato alla sua responsabilità, al Dirigente è consentito, di
norma, il godimento di almeno 15 giorni. continuativi di ferie nel periodo dal 1
giugno al 30 settembre.
9. In caso di rientro anticipato dalle
ferie per necessità di servizio, il Dirigente ha diritto al rimborso delle spese
documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno
al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la
durata del medesimo viaggio; il Dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle
spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non
goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di 3
giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'azienda o ente, cui è
inviata la relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente
informata.
11. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che
non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le
ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno
successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia
o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare.
In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al
comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della
cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non
siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla
volontà del Dirigente, l'azienda o ente di appartenenza procede al pagamento
sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l'azienda o ente
receda dal rapporto ai sensi dell'art.
35.
1. In relazione all'assetto organizzativo dell'azienda o ente e
all'orario di lavoro di cui all'art.17,
il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. I riposi
settimanali spettanti a ciascun Dirigente sono fissati in numero di 52 all'anno.
In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di
assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella
giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito
avendo riguardo alle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è
rinunciabile e non può essere monetizzato.
4. La festività nazionale e quella del
Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo
ne a monetizzazione.
5. Nei confronti dei soli Dirigenti che, per assicurare il
servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con
la domenica, si applica la disposizione del 2 comma.
CAPO
IIIinterruzioni e sospensioni
della prestazioneART.
22Assenze
retribuite
1. Il Dirigente può assentarsi nei seguenti casi:
– partecipazione a concorsi od esami,
limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero partecipazione a
congressi, convegni, corsi di aggiornamento, perfezionamento o
specializzazione professionale facoltativi connessi all'attività di servizio:
giorni otto all'anno; – lutti per coniuge,
convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado:
giorni tre consecutivi per evento; –
particolari motivi personali e familiari, compresa la nascita di figli: 3
giorni all'anno.
2. Il Dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni
consecutivi in occasione di matrimonio.
3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2
sono cumulabili nell'anno solare e non riducono le ferie e sono valutate agli
effetti dell'anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi di
assenza al Dirigente spetta l'intera retribuzione secondo quanto indicato nella
nelle tabelle allegato n. 3.
5. I permessi previsti dall'art. 33,
commi 2 e 3, della legge 104/1992, non sono computati ai fini del raggiungimento
del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le
ferie.
6. Il Dirigente ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della
retribuzione, negli altri casi previsti da specifiche disposizioni di
legge.
7. Le aziende ed enti favoriscono la partecipazione dei Dirigenti alle
attività delle Associazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991 ed al
regolamento approvato con D.P.R. n. 613/1994 per le attività di protezione
civile.
8. Il presente istituto sostituisce la precedente disciplina legislativa e
contrattuale del congedo straordinario, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente contratto.
1. Il Dirigente non in prova, assente per malattia, ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo, l'assenza in corso si somma alle assenze per
malattia intervenute nei tre anni precedenti.
2. Al Dirigente che ne faccia
tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può
essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi
particolarmente gravi, ovvero di essere sottoposto all'accertamento delle sue
condizioni di salute, per il tramite dell'azienda unità sanitaria locale
territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di
stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità
fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3. Superati i periodi di conservazione
del posto previsti dai commi 1 e 2, o nel caso che il Dirigente, a seguito
dell'accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'azienda o ente può procedere alla
risoluzione del rapporto corrispondendo al Dirigente medesimo l'indennità
sostitutiva del preavviso.
4. I periodi di assenza per malattia,
salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli
effetti.
5. Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da
TBC.
6. Il trattamento economico spettante al Dirigente che si assenti per
malattia è il seguente:
a) intera retribuzione, secondo quanto indicato
nella nelle tabelle allegato n. 3, per i primi 9 mesi di
assenza; b) 90 % della retribuzione di cui
alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli
ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma
1; d) i periodi di assenza previsti dal
comma 2 non sono retribuiti.
7. L'assenza per malattia deve essere
tempestivamente comunicata all'azienda o ente, alla quale va inviata la relativa
certificazione medica.
8. L'azienda o ente può disporre il
controllo della malattia, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di
legge.
9. Il Dirigente che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in
luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione,
precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
10. Nel caso in cui
l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il Dirigente è tenuto a darne
comunicazione all'azienda o ente. In tal caso il risarcimento del danno da
mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile -
qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal Dirigente
all'azienda o ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il
periodo di assenza, ai sensi del comma 6, lettere "a", "b" e "c", compresi gli
oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da
parte dell'azienda o ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo
responsabile.
11. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del
contratto, nonché a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in corso
alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di
riferimento previsto dal comma 1 è quello successivo alla data di stipulazione
del presente contratto.
ART.
24Infortuni sul lavoro e malattie
dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad
infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio,
il Dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione
clinica e comunque non oltre il periodo complessivo previsto dall'art. 23, commi
1 e 2. In tale periodo al Dirigente spetta l'intera retribuzione di cui all'art.
23, comma 6, lettera a).
2. Decorso il periodo massimo di
conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 3
dell'art. 23. Nel caso in cui l'azienda o ente decida di non procedere alla
risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per
l'ulteriore periodo di assenza al Dirigente non spetta alcuna
retribuzione.
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto
dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio delle infermità e per la corresponsione dell'equo
indennizzo.
ART.
25Astensione obbligatoria e
facoltativa per maternità
1. Alle lavoratrici madri in
astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. n.
1204/1971 spetta l'intera retribuzione, secondo quanto indicato nella nelle
tabelle allegato n. 3.
2. Nei confronti delle lavoratrici
madri, nei primi tre mesi di gravidanza e per tutta la durata del periodo di
allattamento se naturale, qualora sia accertata una situazione di danno o
pericolo per la salute della lavoratrice, fatte salve le disposizioni di legge
in materia, si provvede al provvisorio mutamento di attività delle Dirigenti
interessate che comporti minor aggravio psicofisico.
3. Nel periodo complessivo
di astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o, in
alternativa, per i lavoratori padri, dall'art. 7, comma 1, della legge
1204/1971, integrata dalla L. n. 903/1977, della durata massima di sei mesi, i
primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati assenze
retribuite per le quali spetta l'intera retribuzione, compresa quella di cui al
comma 1. Il restante periodo di cinque mesi di astensione facoltativa rimane
disciplinato, ai fini giuridici ed economici, dagli artt. 7, comma 3, e 15,
comma 2, della L. n 1204/1971. Successivamente sino al compimento del terzo
anno, nei casi previsti dall'art. 7, comma 2, della L. n. 1204/1971 la
lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre hanno diritto ad un
massimo di trenta giorni di assenza retribuita per ciascun anno di età del
bambino.
4. Le assenze di cui al comma 3 possono essere fruite cumulativamente
nell'anno solare con quelle previste dall'art.
22, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di
servizio. Durante i predetti periodi al Dirigente spetta, altresì, l'intera
retribuzione di cui al comma 1.
5. Nulla è innovato nell'applicazione
della L. n. 903/1977 in caso di adozione o affidamento del bambino con
riferimento alla materia regolata dal presente articolo, salvo quanto dallo
stesso modificato.
1. Il rapporto di lavoro del Dirigente è sospeso per la chiamata
alle armi, secondo la disciplina dell'art. 22 della L. n. 958/1986. Durante tale
periodo il Dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese
dopo la cessazione del servizio militare, senza diritto alla
retribuzione.
2. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti
compresa la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento
previdenziale, secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. Nel caso di richiamo
alle armi si applica la disciplina prevista dai commi 1 e 2 fatta eccezione per
il diritto alla conservazione del posto, che coincide con il periodo di
richiamo. Durante tale periodo al Dirigente richiamato compete il trattamento
economico più favorevole tra quello civile e militare.
4. Per quanto non
espressamente previsto si applica la disciplina dettata in materia dalla L. n.
958/1986.
1. Al Dirigente con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere
concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza
retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per un massimo di dodici mesi
nel triennio.
2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche
frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli artt.
23 e 24.
3. L'azienda o l'ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano
meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il
Dirigente a riprendere servizio nel termine appositamente
prefissato.
4. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna
indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del Dirigente che, salvo casi
di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza
del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma
3.
5. L'aspettativa di cui al comma 1 è concessa, a richiesta, per un periodo
massimo di sei mesi, anche al Dirigente del ruolo sanitario al quale sia stato
conferito un incarico di II livello a rapporto quinquennale, ai sensi dell'art.
15 del D.Lgs. n. 502 del 1992, presso la stessa od altra azienda od
ente.
ART.
28Passaggio ad altra funzione per
inidoneità fisica
1. Nei confronti del Dirigente dei
ruoli professionale, tecnico ed amministrativo nonché del I livello del ruolo
sanitario, riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento
delle funzioni attribuitegli, l'azienda o ente esperisce ogni utile tentativo,
compatibilmente con le proprie strutture organizzative, per recuperarlo al
servizio attivo.
2. A tal fine l'azienda od ente deve accertare, per il tramite
del Collegio Medico Legale dell'Azienda Sanitaria Locale competente per
territorio, quali attività il Dirigente di cui al comma 1 sia in grado di
svolgere.
3. Qualora non si rinvengano nell'ambito del ruolo di appartenenza
incarichi ai quali il citato Dirigente possa essere adibito, il medesimo, a
domanda, può essere assegnato ad un incarico dirigenziale di graduazione
inferiore a quello di provenienza, compatibile con lo stato di
salute.
4. Per i Dirigenti di II livello dirigenziale del ruolo sanitario, che si
trovino nelle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano, a domanda, le
disposizioni previste dall'art.
57, comma 11 in caso di mancato rinnovo dell'incarico.
5. Qualora per i Dirigenti di cui al 1
comma e per quelli di II livello del ruolo sanitario non sussistano le
condizioni per procedere alla nuova assegnazione prevista dai commi 3 e 4, si fa
luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'art.
23.
ART.
29Effetti del procedimento penale
sul rapporto di lavoro
1. Il Dirigente colpito da misura
restrittiva della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio.
Analogamente si procede nei casi previsti dall'art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, della
L. n. 55/1990, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della L. n.
16/1992.
2. Il Dirigente rinviato a giudizio, per fatti direttamente attinenti al
rapporto di lavoro o rientranti nella previsione dell'art.
35, comma 2, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà
personale o questa abbia cessato i suoi effetti, con atto scritto e
motivato,
può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, fino alla
sentenza definitiva per fatti gravi che rendano incompatibile la continuazione
della presenza in servizio
3. La sospensione disposta ai sensi
del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non
superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il Dirigente è riammesso in
servizio.
4. Al Dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo è
corrisposta una indennità alimentare pari al 50 per cento della retribuzione
prevista dalla nelle tabelle allegato n. 3).
5. In caso di sentenza definitiva di
assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, quanto
corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità
alimentare, è conguagliato con quanto dovuto al Dirigente se fosse rimasto in
servizio. Il Dirigente cui sia stato applicato l'art.
35, è reintegrato con diritto al trattamento economico cui avrebbe avuto
titolo se fosse rimasto in servizio con esclusione della retribuzione di
risultato.
CAPO
IVmobilitàART.
30Accordi di
mobilità
1. Al fine di evitare le dichiarazioni di eccedenza, le aziende
ed enti in tutti i casi di ristrutturazione della dotazione organica,
esperiscono ogni utile tentativo per la ricollocazione dei dirigenti. Ove sia
prevista l'appartenenza ad una disciplina, la ricollocazione potrà avvenire,
oltre che nell'ambito delle discipline ad essa equipollenti secondo le vigenti
disposizioni - anche in discipline diverse di cui gli interessati possiedano i
requisiti previsti per l'accesso mediante pubblico concorso, ai sensi dell'art.
15 del d.lgs. 502 del 1992. La ricollocazione può, altresì, operare mediante il
conferimento degli incarichi dirigenziali di cui agli artt.
54, comma 1 lettera b) e 55 per lo svolgimento dei
quali non sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione. Tale
ultima disposizione si applica anche ai dirigenti di II livello con riguardo
agli incarichi dell'art.
54, comma 1, lettera a).
2. Fatta in ogni caso salva
l'applicazione del comma 1, ai sensi dell'art. 35, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del
1993, al fine di salvaguardare l'occupazione, tra le aziende e gli enti del
Servizio Sanitario Nazionale e le organizzazioni sindacali, possono essere
stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei Dirigenti dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo nonché dei Dirigenti di I livello del
ruolo sanitario, tra le stesse aziende ed enti, anche di diversa
Regione.
3. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, possono essere
stipulati:
– per prevenire la dichiarazione di eccedenza,
favorendo la mobilità volontaria; – dopo
tale evento, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di
messa in disponibilità.
4. A decorrere dalla data della
richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 2, intesa ad avviare la
stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di
messa in disponibilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli
accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino
all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in
disponibilità da parte dell'azienda o ente.
5. Per la stipulazione degli accordi
di mobilità di cui al comma 2, la delegazione di parte pubblica è composta dai
titolari del potere di rappresentanza delle aziende o enti nonché dai
rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione di
parte sindacale di ciascuna azienda o ente è composta dalle organizzazioni
sindacali individuate dall'art.11
anche se gli accordi di mobilità sono stipulati tra aziende ed enti di diversa
regione.
6. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono
contenere le seguenti indicazioni minime:
a) le aziende e gli enti riceventi ed i posti di
Dirigente messi a disposizione dalle medesime, con l'indicazione della
disciplina, ove prevista; b) le aziende e
gli enti cedenti e le qualifiche dei Dirigenti eventualmente interessati alla
mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarati in
esubero; c) i requisiti richiesti ai
Dirigenti in relazione al posto da ricoprire nelle aziende ed enti riceventi,
ivi compresa la disciplina ove prevista od altra ad essa equipollente secondo
le vigenti disposizioni. In caso di passaggio alle aziende sanitarie ed
ospedaliere di Dirigenti provenienti dalle I.P.A.B., è richiesto il possesso
dei requisiti previsti per l'accesso ai pubblici concorsi previsti dagli artt.
26 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992, eccettuato il
limite di età; d) il termine di scadenza del
bando di mobilità; e) le forme di pubblicità
da dare all'accordo medesimo.
In ogni caso
copia dell'accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a
tutti.
7. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di
rappresentanza delle aziende e degli enti interessati e dalle organizzazioni
sindacali di cui al comma 5 e sono sottoposti al controllo preventivo dei
competenti organi, ai sensi dell'art. 51, comma 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, da
effettuarsi nei termini e con le modalità previste dalla stessa
norma.
8. La mobilità diviene efficace nei confronti dei Dirigenti a seguito di
adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni all'azienda o
ente di appartenenza ed a quelli di destinazione, unitamente al proprio
curriculum.
9. Il Dirigente è trasferito entro il quindicesimo giorno
successivo.
10. Il rapporto di lavoro continua senza interruzioni con
l'azienda o ente di destinazione e al Dirigente sono garantite la continuità
della posizione pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva
maturata in base alle vigenti disposizioni.
11. Ove si tratti di Dirigenti di I
livello del ruolo sanitario, dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti
disposizioni, la mobilità esterna può riguardare anche posti di disciplina diversa da
quella di appartenenza di cui l'interessato possieda i requisiti previsti per
l'accesso mediante pubblico concorso, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502
del 1992 ovvero il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui agli artt.
54, comma 1 lett. b) e 55, per lo svolgimento dei quali non sia richiesto il
possesso di una particolare specializzazione.
12. La mobilità disciplinata dalla
presente norma, fatto salvo quanto previsto dall'art. 31, non si applica nei confronti dei
Dirigenti di II livello del ruolo sanitario, in quanto per il passaggio dei
medesimi ad altra azienda od ente occorre il conferimento dell'incarico di cui
all'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992.
13. Le aziende ed enti che intendono
stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di rappresentanza
ed assistenza dell'A.Ra.N., ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del
1993.
ART.
31Mobilità ordinaria per i
Dirigenti in esubero
1. Le parti concordano che - salvo
quanto disposto dall'art. 30 nonché dagli artt.
36, comma 16 e 38, comma 10 - sino
all'attuazione dell'art. 3, comma 5, lett. g) del D.Lgs. n. 502 del 1992, le
vigenti procedure della mobilità volontaria da esperire per tutti i Dirigenti in
esubero, anche a seguito delle disattivazioni o delle riconversioni di cui
all'art. 3, comma 3 della L. n. 724 del 1994, sono quelle disciplinate dall'art.
12, comma 2, lett. B) del D.P.R. 384/1990, attuate le quali si applica la
mobilità d'ufficio di cui alla sopracitata norma della L. n.
724/1994.
2. Tra i motivi rientranti nella fattispecie prevista dall'art.
35 comma 1, non sono ricompresi i casi di esubero di Dirigenti - inclusi
quelli rientranti nelle tipologie indicate al comma 1 - in relazione alle quali
devono essere esperite le procedure di mobilità previste dal medesimo comma 1,
dall'art. 30 e, infine, dall'art. 3 commi da 47 a 52 della L. n. 537 del
1993.
3. Le parti concordano, altresì, che nell'attuazione dell'art. 3, comma 5,
lett. g) del d.lgs 502/1992 particolare attenzione sia dedicata alla normativa
riguardante la ricollocazione dei dirigenti dichiarati in esubero per la
soluzione delle problematiche derivanti specialmente dai vincoli connessi
all'incardinamento nelle discipline - ove previste - tenuto conto della
necessità di esperire ogni utile tentativo di ricollocazione dei dirigenti
medesimi come stabilito anche nell'art. 30.
CAPO Vistituti di peculiare interesseART. 32Aggiornamento
professionale, partecipazione alla didattica e ricerca
finalizzata
1. La formazione e l'aggiornamento professionale del Dirigente
sono assunti dalle aziende ed enti come metodo permanente per la valorizzazione
della capacità ed attitudini personali e quale supporto per l'assunzione delle
responsabilità affidate, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema
sanitario.
2. L'azienda o l'ente definisce annualmente la quota di risorse
da destinare ad iniziative di formazione dei Dirigenti ai sensi della circolare
del Ministro della funzione pubblica n. 14 del 24.4.1995, costituendo un
apposito fondo, nel quale - per i dirigenti del ruolo sanitario - confluiscono
anche le quote eventualmente accantonate ai sensi dell'art.
66, comma 6.
3. L'azienda o l'ente, nell'ambito dei propri obiettivi di
sviluppo e nel rispetto dei criteri generali definiti nell'art.
5, realizza iniziative di formazione e di aggiornamento professionale
obbligatorio anche avvalendosi della collaborazione di altri soggetti pubblici o
privati specializzati nel settore. Le attività formative devono tendere, in
particolare, a rafforzare la cultura manageriale e la capacità dei Dirigenti di gestire
iniziative di miglioramento e di innovazione dei servizi, destinate a
caratterizzare le strutture sanitarie del comparto in termini di dinamismo,
competitività e qualità dei servizi erogati.
4. La partecipazione alle iniziative
di formazione o di aggiornamento professionale obbligatorio, inserite in
appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall'azienda o
ente con i Dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli
effetti. Essa può comprendere la ricerca finalizzata, in base a programmi
approvati, sulla base della normativa vigente, dalle aziende o enti, anche in
relazione agli indirizzi nazionali e regionali. In ogni caso la partecipazione
alle iniziative di formazione deve essere prioritariamente garantita ai
dirigenti dichiarati in esubero, al fine di favorirne la ricollocazione
nell'ambito degli incarichi dirigenziali di cui all'art.
54, comma 1 lettera b) e 55.
5. È confermato l'istituto del comando finalizzato previsto dall'art. art.
45 del dpr
20.12.1979 n. 761, con la precisazione che esso è disposto dall'azienda o ente,
cui spetta di stabilire se ed in quale misura e per quale durata al Dirigente
compete la retribuzione di cui agli artt.
53, 54 e 55 con esclusione comunque
delle indennità correlate ad effettiva presenza in servizio o alla retribuzione
di risultato.
6. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative,
selezionate dai Dirigenti interessati ed effettuate con il ricorso all'art.
22 senza oneri per l'azienda o ente. L'eventuale concorso alle spese da
parte dell'azienda o ente è, in tal caso, strettamente subordinato all'effettiva
connessione delle iniziative con l'attività di servizio.
7. Nell'aggiornamento
tecnicoscientifico facoltativo rientra anche l'istituto del comando finalizzato
di cui all'art. 45 del D.P.R. 761 del 1979, così come modificato dal comma
5.
8. La partecipazione dei Dirigenti all'attività didattica si realizza nelle
seguenti aree di applicazione:
a) corsi di specializzazione e di insegnamento
previsti dall'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30.12.1992 n.
502; b) corsi di formazione professionale
postbase previsti dai decreti ministeriali che hanno individuato i profili
professionali di cui al citato art. 6, comma 3; c) corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale del
comparto, organizzati dalle aziende o enti del Servizio sanitario
nazionale; d) formazione di base e
riqualificazione del personale.
9. Le attività di cui al comma 8,
previa apposita selezione secondo l'ordinamento di ciascuna azienda o ente e nel
rispetto dei protocolli previsti dalla normativa citata al precedente punto a),
sono riservate, di norma, ai Dirigenti delle medesime aziende o enti in base
alle materie di rispettiva competenza, con l'eventuale integrazione di docenti
esterni.
CAPO
VIEstinzione del rapporto di
lavoroART.
33Cause di cessazione del rapporto di
lavoro
1. Superato il periodo di prova, la cessazione del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati
dagli artt.
23, 24, 26 e 27, ha luogo:
a) per compimento del limite massimo di età nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge, anche nei confronti dei
Dirigenti di II livello del ruolo sanitario, cui è conferito l'incarico di cui
all'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992; b)
per recesso del Dirigente; c) per recesso
dell'azienda o ente; d) per decesso del
Dirigente.
1. Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 33, la risoluzione
del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione
prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento
dell'età. L'azienda o ente comunica, comunque, per iscritto l'intervenuta
risoluzione del rapporto.
2. Nel caso di recesso del Dirigente,
questi deve darne comunicazione scritta all'azienda o ente rispettando i termini
di preavviso.
1. Nel caso di recesso dell'azienda o ente, ai sensi dell'art.
2118 c.c., quest'ultima deve comunicarlo per iscritto all'interessato,
indicandone contestualmente i motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma
2, i termini di preavviso.
2. In caso di recesso per giusta causa
si applica l'art. 2119 del codice civile. La giusta causa consiste in fatti e
comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da
non consentire la prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di
lavoro.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'azienda o ente, prima di recedere
dal rapporto di lavoro, contesta per iscritto l'eventuale addebito
all'interessato convocandolo, non prima che siano trascorsi cinque giorni dal
ricevimento della contestazione, per sentirlo a sua difesa. Il Dirigente può
farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato o da un procuratore di sua fiducia. Se l'azienda o ente lo
ritenga necessario, in concomitanza con la contestazione, può disporre la
sospensione dal lavoro del Dirigente per un periodo non superiore a trenta
giorni mantenendo la corresponsione del trattamento economico complessivo in
godimento e la conservazione dell'anzianità di servizio.
4. La responsabilità
particolarmente grave e reiterata, accertata secondo le procedure previste
dall'art.
57, costituisce giusta causa di recesso. L'annullamento della procedura di
accertamento della responsabilità del Dirigente, disciplinata dall'art.
57, comma 5 e seguenti, fa venire meno gli effetti del
recesso.
5. Il Dirigente non è soggetto alle sanzioni disciplinari conservative
previste dall'art. 7, commi 4 e 5, della L. n. 300/1970.
6. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche nei confronti di tutti i Dirigenti di II
livello del ruolo sanitario. Rimane fermo il disposto dell'art. 15 del D.Lgs. n.
502 del 1992, riguardante la verifica complessiva, al termine del quinquennio,
dell'espletamento dell'incarico conferito, ai fini del rinnovo dell'incarico
stesso; in tal caso il mancato rinnovo produce gli effetti di cui al citato art.
15.
7. In relazione alla specificità delle professioni ricomprese nel ruolo
sanitario ed al possibile conflitto tra direttive aziendali e deontologia
professionale, le parti concordano di costituire una Commissione, composta da
rappresentanti dell'A.Ra.N. e delle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto da istituirsi entro il 31 ottobre 1996, allo scopo di
proporre eventuali soluzioni di integrazione della normativa contrattuale sulla
risoluzione del rapporto di lavoro anche alla luce di eventuali casi di recesso
nei quali si siano verificati i conflitti di cui sopra. La commissione
concluderà i propri lavori entro il 15 dicembre 1997.
1. Ferma restando, in ogni caso, la
possibilità di ricorso al giudice competente avverso gli atti applicativi
dell'art. 35 commi 1 e 2, il Dirigente può attivare le procedure di
conciliazione disciplinate nel presente articolo e previste ed attuate ai sensi
dell'art. 59, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
2. Il Dirigente, ove non
ritenga giustificata la motivazione fornita dall'azienda o ente ovvero nel caso
in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla
comunicazione del recesso, può ricorrere al Collegio previsto dal comma
4.
3. Il ricorso deve essere inoltrato a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, che costituisce prova del rispetto dei termini, entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di licenziamento. Il ricorso
al collegio non ha effetto sospensivo del recesso dell'azienda o
ente.
4. Il Collegio di conciliazione è composto da tre membri. Il Dirigente
ricorrente e l'azienda o ente designano un componente ciascuno ed i due
componenti così designati nominano di comune accordo, entro cinque giorni dalla
loro designazione, il terzo componente, con funzioni di
Presidente.
5. Il Dirigente interessato provvede alla designazione del
proprio componente nell'atto di ricorso. L'azienda o ente comunica per iscritto
al ricorrente la designazione del proprio componente entro cinque giorni dal
ricevimento del ricorso.
6. In caso di mancato accordo o,
comunque, di non rispetto dei termini previsti nei commi 4 e 5 per la
designazione dei componenti, essi vengono designati, su richiesta di una delle
parti, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale
l'azienda o l'ente.
7. Il Collegio, presenti le parti in causa o, eventualmente, i
loro rappresentanti, deve esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione
per verificare la sussistenza delle condizioni per la revoca del
recesso.
8. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l'azienda o l'ente si
obblighino a riassumere il Dirigente, il rapporto di lavoro prosegue senza
soluzione di continuità. In caso contrario, il Collegio, sentite le parti in
causa, emette la propria decisione, alla quale l'azienda o ente sono tenuti a
conformarsi anche nel caso di cui al comma 15.
9. La procedura per la conciliazione e
per l'emissione del lodo deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data della
costituzione del Collegio.
10. Ove il Collegio, con motivato
giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell'azienda o ente una indennità
supplementare, determinata in relazione alle valutazioni dei fatti e delle
circostanze emerse, tra un minimo, pari al corrispettivo del preavviso maturato,
maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità ed un massimo pari al
corrispettivo di 22 mensilità.
11. L'indennità supplementare di cui
al comma 10 è automaticamente aumentata, ove l'età del Dirigente sia compresa
fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
– 7 mensilità in corrispondenza del 51^ anno
compiuto; – 6 mensilità in corrispondenza
del 50^ e 52^ anno compiuto; – 5 mensilità
in corrispondenza del 49^ e 53^ anno compiuto; – 4 mensilità in corrispondenza del 48^ e 54^ anno
compiuto; – 3 mensilità in corrispondenza
del 47^ e 55^ anno compiuto; – 2 mensilità
in corrispondenza del 46^ e 56^ anno compiuto.
12. Nelle mensilità di cui
ai commi 10 e 11 la retribuzione da prendere a base è quella prevista dalla
nelle tabelle allegato n. 3.
13.
In caso di accoglimento del ricorso,
l'azienda o ente non può assumere altro Dirigente nel posto precedentemente
coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità
riconosciute dal Collegio ai sensi dei commi 10 e 11.
14. Le spese relative alla
partecipazione del Presidente al Collegio sono a carico della parte
soccombente.
15. In fase di prima applicazione del presente contratto e,
comunque, non oltre il 15 dicembre 1997, il Collegio dispone la reintegrazione
del Dirigente nel posto di lavoro, senza la tutela risarcitoria di cui ai commi
10 e 11, nei seguenti casi:
a) qualora accerti che il recesso è dovuto alle
cause di nullità di cui all'art.37, comma 1,
lett. a); b) qualora accerti che il recesso
è ingiustificato.
16. Nel caso di recesso ritenuto
ingiustificato dal Collegio di conciliazione per un periodo pari ai mesi cui è
correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla
pronuncia del Collegio, il Dirigente può avvalersi della disciplina di cui
all'art.38, comma 10, senza obbligo di preavviso.
Qualora si realizzi il trasferimento ad altra azienda od ente il Dirigente ha
diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo non
lavorato.
17. La procedura del presente articolo sarà sostituita da quella
prevista dall'art. 69 del D.Lgs. n. 29 del 1993 dal momento della devoluzione al
giudice ordinario delle controversie individuali di lavoro.
1. Il recesso è nullo in tutti i casi in cui lo prevedano il codice civile e
le vigenti disposizioni di legge e, in particolare:
a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose,
sindacali, di sesso, di razza o di lingua; b) se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione
previsti dall'art. 2110 del codice civile, salvo quanto previsto dagli artt.
23 e 24.
2. In tutti i casi di recesso
discriminatorio dovuto alle ragioni di cui
alla lettera a) del comma 1 si applica l'art.18 della L.
300/1970.
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la
risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità
sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) 8 mesi per Dirigenti con anzianità di servizio
fino a 2 anni; b) ulteriori 15 giorni per
ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di
preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al
semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o
superiore al semestre.
2. In caso di dimissioni del Dirigente
il termine di cui al comma 1 è di tre mesi.
3. I termini di preavviso decorrono
dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il
rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui al comma 1, è tenuta a
corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione
spettante per il periodo di mancato preavviso. L'azienda o ente ha diritto di
trattenere su quanto dalla stessa eventualmente dovuto al dipendente un importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non
dato.
5. È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del
rapporto di lavoro di risolverlo sia all'inizio, sia durante il periodo di
preavviso con il consenso dell'altra parte.
6. Durante il periodo di preavviso non
è consentita la fruizione delle ferie. Pertanto, in caso di preavviso lavorato,
si da luogo al pagamento dell'indennità sostitutiva.
7. Il periodo di preavviso
è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del
Dirigente, l'azienda o ente corrisponde agli aventi diritto l'indennità
sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c.
nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturate e non
godute.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la
retribuzione prevista dalla nelle tabelle allegato n. 3.
10. Qualora il Dirigente,
anche al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 del D.P.R. 384/1990,
presenti domanda di trasferimento ad altra azienda od ente del comparto che vi
abbia dato formale assenso, il nulla osta dell'azienda od ente di appartenenza è
sostituito dal preavviso di cui al comma 2 del presente articolo; per il ruolo
sanitario il presente comma si applica esclusivamente nei confronti dei
Dirigenti di I livello.
PARTE
SECONDATITOLO
ITrattamento
EconomicoCAPO
Istruttura della
retribuzioneART.
39Struttura della retribuzione dei
Dirigenti
1. La struttura della retribuzione della qualifica unica di
Dirigente dei ruoli di cui all'art.
1 comma 2 e dei Dirigenti di I e II livello del ruolo sanitario, previsti
dal comma 3 del medesimo articolo,
si compone delle seguenti voci:
1) stipendio tabellare; 2) indennità integrativa speciale; 3)
retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; 4) retribuzione di posizione; 5) specifico trattamento economico per l'incarico quinquennale ai
Dirigenti di II livello del ruolo sanitario, ove attribuito; 6) retribuzione di risultato; 7) retribuzione per particolari condizioni di lavoro, ove
spettante; 8) assegni per il nucleo
familiare, ove spettanti.
1. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai Dirigenti del
ruolo sanitario è corrisposto l'incremento mensile lordo sottoindicato, che
riassorbe l'indennità di vacanza contrattuale:
2. Dal 1° dicembre 1995 ai Dirigenti
indicati al comma 1 è corrisposto l'incremento mensile lordo sottoindicato che
riassorbe quello previsto dal medesimo comma:
3. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre
1995 ai Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo è
corrisposto l'incremento mensile lordo sottoindicato, che riassorbe l'indennità
di vacanza contrattuale:
4. Dal 1° dicembre 1995 ai Dirigenti
indicati al comma 3 è corrisposto l'incremento mensile lordo sottoindicato che
riassorbe quello previsto dal medesimo comma:
5. Gli incrementi contrattuali degli
ingegneri, architetti e geologi di cui all'art. 45, comma 2 del D.P.R. 384/1990,
corrispondono a quelli previsti per l'ex X livello dai commi 3 e
4.
6. Gli incrementi contrattuali comprendono il 6% sugli stipendi tabellari
previsti per i vari ex livelli dall'art. 41 del D.P.R. 384/1990, sull'elemento
dis
|