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Comparto:
Sanita' |
Area:
Dirigenza
amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale |
Data:
10/02/2004
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Tipo:
CCNL |
Descrizione:
CCNL integrativo del
CCNL dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale,
tecnico ed amministrativo del SSN stipulato l' 8 giugno 2000
|
CCNL INTEGRATIVO DEL CCNL AREA DELLA
DIRIGENZA
RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE,
TECNICO ED AMMINISTRATIVO
DEL SSN STIPULATO L'8 GIUGNO 2000
In data 10 febbraio 2004, alle ore 11,
ha avuto luogo l'incontro per la firma del CCNL integrativo del CCNL
dell' area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico
ed amministrativo del SSN stipulato l'8 giugno 2000, nelle persone di:
Per l'ARAN:
Avv. Guido Fantoni (Presidente) ........Firmato.......
Per i rappresentanti sindacali le seguenti
Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
| Organizzazioni
sindacali |
 |
Confederazioni
sindacali: |
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| CGIL FP Sanità |
Firmato |
CGIL |
Firmato |
| CISL Fps- COSIADI |
Firmato |
CISL |
Firmato |
| UIL Fpl |
Firmato |
UIL |
Firmato |
| CIDA / SIDIRSS |
Firmato |
CIDA |
Firmato |
| SINAFO |
Firmato |
CONFEDIR |
Firmato |
| AUPI |
Firmato |
CONFEDIR |
Firmato |
| CONFEDIR sanità (con
riserva) |
Firmato |
CONFEDIR |
Firmato |
| SNABI SDS |
Firmato |
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Al temine della riunione le parti
sopraindicate sottoscrivono il contratto nel testo che segue:
CCNL INTEGRATIVO DEL CCNL AREA DELLA
DIRIGENZA
RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE,
TECNICO ED AMMINISTRATIVO
DEL SSN STIPULATO L'8 GIUGNO 2000
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INDICE |
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TITOLO I – NORME
GENERALI |
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CAPO I |
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Campo di applicazione
e finalità |
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CAPOI II – DIRITTI
SINDACALI |
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Diritto di assemblea |
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Contributi sindacali |
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Patronato sindacale |
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TITOLO II –
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO |
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CAPO I – STRUTTURA
DEL RAPPORTO DI LAVORO |
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Determinazione dei
compensi per ferie non godute |
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Riposo compensativo
per le giornate festive lavorate |
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Lavoro notturno |
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Indennità per servizio
notturno e festivo |
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CAPO II – CAUSE DI
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |
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Assenze per malattia |
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Aspettativa |
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Altre aspettative
previste da disposizioni di legge |
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Tutela dei dirigenti
in particolari condizioni psico-fisiche |
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Tutela dei dirigenti
portatori di handicap |
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Congedi per eventi e
cause particolari |
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Congedi dei genitori |
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CAPO III –
MOBILITA' |
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Mobilità interna |
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Passaggio diretto ad
altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza |
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CAPO IV –
FORMAZIONE |
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Formazione
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Congedi per la
formazione |
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Comando finalizzato |
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CAPO V –
DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE |
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Ricostituzione del
rapporto di lavoro |
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Clausole speciali |
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Diritti derivanti da
invenzione industriale |
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Mensa |
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Attività sociali,
culturali e ricreative |
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TITOLO III –
TRATTAMENTO ECONOMICO |
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CAPO I – ISTITUTI
PARTICOLARI |
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Retribuzione e sue
definizioni |
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Struttura dello
stipendio |
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Lavoro straordinario |
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Indennità di rischio
radiologico |
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Bilinguismo |
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|
Trattenute per
scioperi brevi |
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Trattamento di
trasferta |
|
|
Trattamento di
trasferimento |
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|
Trattamento di fine
rapporto |
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CAPO II –
INTEGRAZIONI ED INTERPRETAZIONI DEI CCNL DELL'8 GIUGNO 2000
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Incrementi
contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti |
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Fondo per la
retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento per
i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa |
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Clausole integrative
ed interpretative dei CCNL dell'8 giugno 2000 |
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TITOLO IV –
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI |
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CAPO I –
DISPOSIZIONI PARTICOLARI |
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Modalità di
applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali |
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CAPO II:
CONCILIAZIONE ED ARBITRATO |
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|
Tentativo obbligatorio
di conciliazione |
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|
Procedure di
conciliazione in caso di recesso |
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CAPO III -
DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE,
DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE
OSTETRICA |
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Istituzione della
qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione
e della professione ostetrica . Norma programmatica |
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|
Incarichi provvisori |
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CAPO IV –
DISPOSIZIONI FINALI |
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|
Codice di
comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro |
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Errata corrige |
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Norma finale |
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Disapplicazioni |
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ALLEGATO 1 – SCHEMA DI CODICE DI COMPORTAMENTO DA ADOTTARE NELLA
LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI |
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
CCNL INTEGRATIVO DEL CCNL AREA DELLA
DIRIGENZA
RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE,
TECNICO ED AMMINISTRATIVO
DEL SSN STIPULATO L'8 GIUGNO 2000
TITOLO I
NORME GENERALI
Capo I
Art. 1
Campo di applicazione e finalità
1. Il presente contratto si applica a
tutta la dirigenza destinataria del CCNL stipulato l'8 giugno 2000 ed ha
le seguenti finalità:
a) completare il processo di
trasformazione della disciplina del rapporto di lavoro riconducendo
alla disciplina pattizia gli istituti non ancora regolati dai
contratti collettivi vigenti;
b) modificare ed integrare la normativa
contrattuale vigente considerando gli eventuali mutamenti legislativi.
2. Per quanto riguarda i riferimenti
normativi e le abbreviazioni, si richiama l'art. 1 del CCNL dell'8
giugno 2000, precisando che tali riferimenti si intendono, comunque,
comprensivi di tutte le modificazioni ed integrazioni nel frattempo
intervenute. In particolare, i riferimenti al d.lgs.29/1993 sono da
intendersi aggiornati in conformità degli articoli del d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165, ove sono confluiti. Nel presente testo, gli originari
articoli del d.lgs. 29/1993 saranno riportati unitamente con il
riferimento al d.lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La legge 30
dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni ed integrazioni,
l'ultima delle quali con la legge 8 marzo 2000, n. 53, sono confluite
nel d. lgs. 51/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità).
Capo II
Diritti sindacali
Art. 2
Diritto di assemblea
1. I dirigenti hanno diritto a
partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in
idonei locali concordati tra le organizzazioni sindacali e le aziende,
per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la
generalità dei dirigenti o gruppi di essi possono essere indette, con
specifico ordine del giorno, su materie di interesse sindacale e del
lavoro, singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni
sindacali rappresentative nell'area della dirigenza dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo ai sensi dell'art. 1, comma 5
del CCNQ del 27 febbraio 2001 sulle prerogative sindacali.
3. Per quanto non previsto e modificato
dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di
assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di
utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre
prerogative sindacali.
4. E' disapplicato l'art. 26 del D.P.R. 28
novembre 1990, n. 384.
Art. 3
Contributi sindacali
1. I dirigenti hanno facoltà di rilasciare
delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la
riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei
contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi
statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa dal
dirigente all'azienda e all'organizzazione sindacale interessata ovvero
da quest'ultima direttamente all'azienda.
2. La delega ha effetto dal primo giorno
del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dirigente può revocare in qualsiasi
momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa
comunicazione all'azienda di appartenenza ed all'organizzazione
sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno
del mese successivo alla sua presentazione.
4. Le trattenute operate dalle singole
aziende sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute,
sono versate con cadenza mensile alle organizzazioni sindacali
interessate. Con l'azienda stessa sono concordate le modalità, che
consentano il monitoraggio degli iscritti, dei cancellati o dei
trasferiti nel rispetto delle norme vigenti.
5. Le aziende sono tenute, nei confronti
dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante nonché
sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali interessate.
6. Con l'entrata in vigore del presente
contratto è definitivamente disapplicato l'art. 12 del CCNL 5 dicembre
1996. A tale proposito, le parti, in via di interpretazione autentica,
confermano che la disapplicazione del citato art. 12, era stata disposta
per mero errore materiale dall'art. 67, comma 1, lettera A del CCNL 8
giugno 2000 come già rilevato e rettificato dall'ARAN a norma dello
stesso art. 67, comma 3.
Art. 4
Patronato sindacale
1. I dirigenti in attività o in quiescenza
possono farsi rappresentare dai sindacati ammessi alle trattative
nazionali, ai sensi dell'art. 43 D. Lgs. 165/2001 o dall'Istituto di
Patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti
prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi
dell'Azienda.
2. É disapplicato l'art. 33 del D.P.R.
384/1990.
TITOLO II
Disciplina del rapporto di lavoro
CAPO I
Struttura del rapporto di lavoro
Art. 5
Determinazione dei compensi per ferie
non godute
1. Il compenso sostitutivo delle ferie non
fruite, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, è determinato,
per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione,
prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui all'art. 26, comma 2
lett. c); trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma
3 del medesimo art. 26.
2. Nei casi di mobilità volontaria il
diritto alla fruizione delle ferie maturate e non godute è mantenuto
anche con il passaggio alla nuova azienda, salvo diverso accordo tra
l'azienda di provenienza ed il dirigente per l'applicazione del comma 1.
Art. 6
Riposo compensativo per le giornate
festive lavorate
1. Ad integrazione di quanto previsto
dall'art. 21 del CCNL 5 dicembre 1996, l'attività prestata in giorno
festivo infrasettimanale - a richiesta dei dirigenti indicati all'art.
16, comma 1, del CCNL 8 giugno 2000 da effettuarsi entro trenta giorni -
dà titolo a equivalente riposo compensativo per le ore di servizio
prestate o alla corresponsione - per i soli dirigenti sanitari - del
compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per i
giorni festivi.
Art. 7
Lavoro notturno
1. Svolgono lavoro notturno i dirigenti
sanitari tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore.
2. Per quanto attiene alle limitazioni al
lavoro notturno, alla tutela della salute, all'introduzione di nuove
forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con
riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del
D. Lgs. 532/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Quanto alla
durata della prestazione, rimane salvaguardata l'attuale organizzazione
del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura
delle 24 ore.
3. Salvo che non ricorra l'applicazione
dell'art. 28 del CCNL 5 dicembre 1996 che regola il passaggio ad altra
funzione per inidoneità fisica, nel caso in cui le sopraggiunte
condizioni di salute comunque comportino l'inidoneità alla prestazione
di lavoro notturno, accertata dal medico competente, ai sensi dell'art.
6, comma 1, del D. Lgs. 532/1999, è garantita al dirigente
l'assegnazione ad altra attività o ad altri turni di servizio da
espletarsi nell'ambito della disciplina di appartenenza.
4. Al dirigente che presta lavoro notturno
sono corrisposte le indennità di cui all'art. 8.
5. L' articolo si applica dall'entrata in
vigore del presente contratto, fatto salvo il comma 4.
Art. 8
Indennità per servizio notturno e
festivo
1. Ai dirigenti del ruolo sanitario di
cui all'art. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000, il cui servizio si
svolga durante le ore notturne spetta una "indennità notturna" nella
misura unica uguale per tutti di £. 4.500 lorde (pari a € 2,32) per ogni
ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
2. Per il servizio prestato nel giorno
festivo compete un'indennità di £.30.000 lorde (pari a € 15,49) se le
prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario,
ridotte a £. 15.000 lorde (pari a € 7,75) se le prestazioni sono di
durata pari o inferiore alla metà dell'orario di servizio, con un minimo
di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere
corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dirigente.
3. Il presente articolo non si applica ai
dirigenti di struttura complessa per i quali, non essendo previsto un
orario di servizio, la retribuzione di posizione e di risultato deve
tener conto anche delle eventuali particolari condizioni di lavoro.
4. E' disapplicato l'art. 52 del D.P.R.
384/1990.
CAPO II
Cause di sospensione del rapporto di
lavoro
Art. 9
Assenze per malattia
1. Dopo il comma 6 dell'art. 23 del
CCNL 5 dicembre 1996, è inserito il seguente comma:
"6 bis. In caso di patologie gravi che
richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le
indicazioni dell'ufficio medico legale dell'aziende sanitaria competente
per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il
trattamento per l'infezione da HIV – AIDS nelle fasi a basso indice di
disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky) ai fini del
presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per
malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital
ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente
certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura
convenzionata. In tali giornate il dirigente ha diritto in ogni caso
all'intera retribuzione prevista dal comma 6, lett.
a).
Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a
terapie o visite specialistiche, le aziende favoriscono un'idonea
articolazione dell'orario di lavoro, ove prevista, nei confronti dei
soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della grave
patologia è attivata dal dirigente ed il beneficio riconosciuto decorre
dalla data della domanda di accertamento, ove l'esito sia favorevole".
Art. 10
Aspettativa
1. Al dirigente con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta,
compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi
periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza
retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata
complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il dirigente rientrato in servizio non
può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia,
anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8,
lettere a)
e b),
se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto
salvo quanto previsto dal comma 8, lett.
c).
3. Al fine del calcolo del triennio, di
cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze
per malattia.
4. L'aspettativa di cui al comma 1,
fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per
malattia previste dagli artt. 23 e 24 del CCNL 5 dicembre 1996 e si
ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo
tra le parti.
5. Qualora l'aspettativa per motivi di
famiglia venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino
al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della
retribuzione e dell'anzianità, sono utili ai fini degli accrediti
figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma
40, lettere a)
e b)
della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed
integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. L'azienda, qualora durante il periodo
di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la
concessione, invita il dirigente a riprendere servizio con un preavviso
di dieci giorni. Il dirigente per le stesse motivazioni e negli stessi
termini può riprendere servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dirigente che, salvo
casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio
alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma
6, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità
sostitutiva di preavviso, con le procedure dell'art. 35 del CCNL 5
dicembre 1996.
8. L'aspettativa, senza retribuzione e
senza decorrenza dell'anzianità, è, altresì, concessa
al dirigente con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato,
a domanda, per:
a) un periodo massimo di sei mesi se
assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione
del comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico
di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 15 e segg. del
D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
b) tutta la durata del contratto di
lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente
del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso
comparto o in organismi della Unione europea con rapporto di lavoro ed
incarico a tempo determinato.
c) la durata di due anni e per una sola
volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi
di famiglia, individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della
legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000,
n. 278, pubblicato sulla GU dell'11 ottobre 2000, serie generale n.
238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può
essere cumulata con l' aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata
allo stesso titolo.
9. Il dirigente che non intende
riprendere servizio, al termine dell'aspettativa di cui al comma 8,
lett. b), è esonerato dal preavviso purchè manifesti per iscritto la
propria volontà 15 gg prima. Il preavviso non è comunque richiesto
nell'ipotesi di cui alla lett. a) o se il dirigente non rientra al
termine del periodo di prova presso altra azienda.
10. Il presente articolo sostituisce
l'art. 19 del CCNL 8 giugno 2000 dalla data di entrata in vigore del
presente contratto. Si conferma la disapplicazione dell'art. 47 del
D.P.R. 761/1979.
Art. 11
Altre aspettative previste da
disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche
elettive, per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo restano
disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive
modificazioni ed integrazioni. Le aspettative ed i distacchi per motivi
sindacali sono regolati dai CCNQ sottoscritti il 7 agosto 1998, il 25
novembre 1998 ed il 27 febbraio 2001.
2. I dirigenti con rapporto a tempo
indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della
legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni oppure che
usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989,
n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio
senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa,
fatta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 57 della legge 448 del
2001.
3. Il dirigente con rapporto a tempo
indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio
all'estero, può chiedere una aspettativa, senza assegni, per il tempo di
permanenza all'estero del coniuge, qualora non sia possibile il suo
trasferimento nella località in questione in amministrazione di altro
comparto.
4. L'aspettativa concessa ai sensi del
comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui
permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in
qualunque momento, con preavviso di almeno quindici giorni, per
imprevedibili ed eccezionali ragioni di
servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dirigente
in aspettativa.
5. Il dirigente non può usufruire
continuativamente dei periodo di aspettativa per motivi di famiglia
ovvero per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di quelli
previsti dai commi 2 e 3 senza avere trascorso un periodo di servizio
attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle altre
aspettative previste dal presente articolo, nonché alle assenze di cui
al d.lgs 151 del 2001.
6. Sono disapplicati gli artt. 47 e 79 del
D.P.R. 761/1979. L'articolo si applica dal 31 dicembre 2001 con
eccezione del comma 5 che entra in vigore con il presente contratto.
Art. 12
Tutela dei dirigenti in particolari
condizioni psico-fisiche
1. Allo scopo di favorire la
riabilitazione ed il recupero dei dirigenti a tempo indeterminato nei
confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria
pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali e regionali
vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcoolismo cronico e che si
impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto
dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno
secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a) il diritto alla conservazione del
posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione
del trattamento economico previsto dall'art. 23, comma 6, del CCNL del
5 dicembre 1996; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri
orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del
progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con
l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il
rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del
progetto di recupero;
d) assegnazione del dirigente a compiti
diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla
struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della
terapia in atto.
2. I dirigenti, i cui parenti entro il
secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado ovvero i conviventi
stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano
iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire
dell'aspettativa di cui all' art. 10, comma 8, lett.
c),
nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti – su segnalazione della
struttura che segue il progetto – che i dirigenti di cui al comma 1 non
si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l'azienda
dispone, con le modalità previste dalle norme vigenti, l'accertamento
dell'idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dirigente deve riprendere servizio
presso l'azienda nei 15 giorni successivi alla data di completamento del
progetto di recupero.
5. È disapplicato l'art. 21 del D.P.R.
384/1990.
Art. 13
Tutela dei dirigenti portatori di
handicap
1. Allo scopo di favorire la
riabilitazione e il recupero dei dirigenti a tempo indeterminato nei
confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria
pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali o regionali
vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi
ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette
strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le
modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a) il diritto alla conservazione del
posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione
del trattamento economico previsto dall'art. 23, comma 6 del CCNL del
5 dicembre 1996; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri
orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del
progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con
l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il
rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del
progetto di recupero;
d) assegnazione del dirigente a compiti
diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla
struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della
terapia in atto.
2. I dirigenti, i cui parenti entro il
secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi
stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano
iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire
dell'aspettativa di cui all'art. 10 comma 8 lett.
c)
nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della
struttura che segue il progetto – che i dirigenti di cui al comma 1 non
si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l'azienda
dispone, con le modalità previste dalle norme vigenti, l'accertamento
dell'idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa. Il
dirigente deve riprendere servizio presso l'azienda nei 15 giorni
successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
4. Durante la realizzazione dei progetti
di recupero i benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 in
tema di permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente
articolo.
5. È disapplicato l'art. 22 del D.P.R.
384/1990.
Art. 14
Congedi per eventi e cause
particolari
1. I dirigenti hanno diritto ai
permessi e ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art.
4, comma 1 della legge n. 53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge, di
un parente entro il secondo grado o del convivente stabile, pure
previsti nel citato art. 4 della legge n. 53/2000 trova, invece
applicazione la generale disciplina dei permessi
per lutto, contenuta nel comma
1, seconda alinea dell'art. 22 del CCNL del 5 dicembre 1996.
3. Resta confermata la disciplina dei
permessi retribuiti contenuta nell'art. 22 del CCNL del 5 dicembre 1996,
con la precisazione che il permesso retribuito di quindici giorni
consecutivi in occasione del matrimonio può essere richiesto anche entro
i trenta giorni successivi all'evento.
Art. 15
Congedi dei genitori
1. Al dirigente si applicano le vigenti
disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità
contenute nel D. Lgs. 151/2001.
2. Oltre a quanto previsto dalla legge di
cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le parti concordano
quanto segue :
a) nel periodo di astensione
obbligatoria, ai sensi degli artt. 2, 16 e 17, comma 1 del dlgs. 151
del 2001, alla dirigente o al dirigente - anche nell'ipotesi di cui
all'art. 28 del citato decreto - spettano l'intera retribuzione fissa
mensile di cui alle tabelle 1 e 2 del CCNL II biennio economico
2000-2001 sottoscritto l'8 giugno 2000, ivi compresa la R.I.A., ove in
godimento ;
b) in caso di parto prematuro, alle
lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non
goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato
prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una
struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di
rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di un
certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la
fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed
il periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di
effettivo rientro a casa del bambino ;
c) nell'ambito del periodo di astensione
facoltativa del lavoro previsto dall' art. 32, comma 1 lett.
a)
del D. Lgs. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i
lavoratori padri i primi 30 giorni di assenza, computati
complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo
frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini
dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l'intera
retribuzione di cui alla lett.
a)
del presente comma ;
d) successivamente al periodo di
astensione di cui alla lett. a)
e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi
previsti dall'art. 47, comma 4 del dlgs. 151 del 2001, alle
lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti 30 giorni
di assenza retribuita per ciascun anno di età del bambino - computati
complessivamente per entrambi i genitori - secondo le modalità
indicate nella stessa lett. c)
;
e) i periodi di assenza di cui alle
lettere c)
e d),
nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali
giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di
computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove
i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al
lavoro del lavoratore o della lavoratrice ;
f) ai fini della fruizione, anche
frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro di cui all'art. 32,
comma 1 del dlgs 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore
padre presentano la relativa domanda, con l'indicazione della durata,
all'ufficio di appartenenza di norma 15 giorni prima della data di
decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata
anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia
assicurato comunque il rispetto del termine minimo di 15 giorni. Tale
disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga
dell'originario periodo di astensione ;
g) in presenza di particolari e
comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto
della disciplina di cui alla lett.
f),
la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l'inizio
del periodo di astensione dal lavoro ;
h) in caso di parto plurimo, i periodi
di riposo di cui all'art. 41 del dlgs 151 del 2001 sono raddoppiati e
le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 39, comma 1
dello stesso decreto possono essere utilizzate anche dal padre.
3. Ferma restando l'applicazione
dell'art. 7 del dlgs 151 del 2001, qualora durante il periodo della
gravidanza e per l'intera durata del periodo di allattamento si accerti
che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di
danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice
madre, l'azienda provvede al temporaneo impiego della medesima e con il
suo consenso in altre attività, nell'ambito di quelle disponibili, che
comportino minor aggravio psicofisico.
4. La presente disciplina sostituisce
quella contenuta nell'art. 25 del CCNL 5 dicembre 1996, dalla data di
entrata in vigore del presente contratto.
CAPO III
Mobilità
Art. 16
Mobilità interna
1. Nell'attuale sistema degli incarichi
dirigenziali, la mobilità all'interno dell'azienda dei dirigenti in
servizio può essere conseguenza del conferimento di uno degli incarichi
previsti dall'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 in struttura anche ubicata
in località diversa da quella della sede di precedente assegnazione, nel
rispetto dell'art. 13, commi 9 e 12 dello stesso contratto.
2. La mobilità a domanda si configura come
richiesta di un nuovo e diverso incarico, anche se alla dotazione
organica della sede prescelta ne corrisponda uno di pari livello a
quello rivestito dal richiedente con riguardo alla tipologia e alla
graduazione delle funzioni. L'accoglimento della domanda segue,
pertanto, le procedure di conferimento degli incarichi previste
dall'art. 28 del CCNL 8 giugno 2000.
3. Prescinde dall'incarico attribuito la
mobilità interna di urgenza, che avviene, nell'ambito della disciplina
di appartenenza, nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze
funzionali delle strutture interessate in presenza di eventi contingenti
e non prevedibili, ai quali non si possa far fronte con l'istituto della
sostituzione di cui all'art. 18 del CCNL 8 giugno 2000.
4. La mobilità di urgenza, ferma restando
la necessità di assicurare in via prioritaria la funzionalità della
struttura di provenienza, ha carattere provvisorio, essendo disposta per
il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di
emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell'anno
solare salvo consenso del dirigente, espresso sia per la proroga che per
la durata. La mobilità di urgenza - ove possibile - è effettuata a
rotazione fra tutti i dirigenti, qualsiasi sia l'incarico loro
conferito. Agli interessati, se ed in quanto dovuta, spetta l'indennità
di trasferta prevista dall'art. 32 per la durata dell'assegnazione
provvisoria.
5. Qualora la necessità di provvedere con
urgenza riguardi l'espletamento dell'incarico di direttore di
dipartimento o di struttura complessa e sempre nei casi in cui non possa
farsi ricorso all'art. 18, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000, le
aziende possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare
ad altro dirigente con corrispondente incarico nella stessa o in
disciplina equipollente, ove prevista, ai sensi del citato art. 18,
comma 8.
6. Nei casi di mobilità interna dovuta a
ristrutturazione aziendale, ai fini del mantenimento dell'incarico
rivestito o del conferimento di un nuovo incarico, si tiene conto dei
principi definiti dagli artt. 30, comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996 e
40, comma 8, del CCNL dell'8 giugno 2000, nell'ambito delle procedure da
questo definite dall'art. 4, comma 2, lett. f).
7. Nei confronti dei dirigenti sindacali
indicati nell'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 ed accreditati con le
modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d'urgenza, la mobilità
conseguente al conferimento dell'incarico deve essere esplicitamente
accettata dal dirigente, ai sensi dell'art. 13, comma 12 del CCNL 8
giugno 2000, previo nulla osta della organizzazione sindacale di
appartenenza o della corrispondente R.S.A. ove il dirigente ne sia
componente, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del medesimo CCNQ.
8. Sono disapplicati l'art. 39 del DPR
761/1979 e l'art. 11 del DPR. 384/1990. L'articolo si applica
dall'entrata in vigore del presente contratto.
Art.17
Passaggio diretto ad altre
amministrazioni dei dirigenti in eccedenza
1. E' confermata la disciplina degli
accordi di mobilità di cui all'art. 30 del CCNL del 5 dicembre 1996, che
a decorrere dal presente contratto possono essere stipulati anche tra
amministrazioni di comparti diversi.
2. In relazione a quanto previsto
dall'art. 33 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, conclusa la procedura di
cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il
passaggio diretto del dirigente dichiarato in eccedenza ad altre aziende
del comparto e di evitare il collocamento in disponibilità del dirigente
che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito,
l'azienda interessata comunica a tutte le aziende operanti nell'ambito
regionale, l'elenco dei dirigenti in eccedenza distinti per disciplina
ai sensi dell'art. 20, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000, per conoscere la
loro disponibilità al passaggio diretto di tutti o parte di tali
dirigenti.
3. Le aziende del comparto comunicano,
entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2,
l'entità dei posti vacanti nella dotazione organica, per i quali, tenuto
conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al
passaggio diretto dei dirigenti in eccedenza.
4. I posti disponibili sono comunicati ai
dirigenti in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e
chiederne le conseguenti assegnazioni.
5. Analoga richiesta a quella del comma 2
viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di diverso
comparto di cui all' art. 1 del d.lgs. 165/2001 presenti sempre a
livello provinciale e regionale, al fine di accertare ulteriori
disponibilità di posti per i passaggi diretti. Le predette
amministrazioni, qualora interessate, seguono le medesime procedure.
6. Ai trasferimenti del presente articolo,
la cui disciplina decorre dall'entrata in vigore del contratto, si
applicano i commi 3 e 4 dell'art. 20 del CCNL 8 giugno 2000.
CAPO IV
Formazione
Art. 18
Formazione
1. In materia di formazione è tutt'ora
vigente l'art. 32 del CCNL 5 dicembre 1996, che prevede la formazione
obbligatoria e facoltativa. In tale ambito rientra la formazione
continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione
permanente di cui all'art. 16 bis e seguenti del d.lgs 502 del 1992,
sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e
pluriennali concordati ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.
C),
del CCNL 8 giugno 2000.
2. Nelle linee di indirizzo saranno
privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la necessità di
implementare l'attività di formazione in ambito aziendale ed
interaziendale previste dall'art. 16 bis e seguenti del d.lgs. 502 del
1992, anche favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi
multimediali al fine di ottimizzare le risorse disponibili per il più
ampio possibile coinvolgimento di destinatari.
3. Al fine di favorire, con ogni possibile
strumento, il diritto alla formazione e all'aggiornamento professionale
del dirigente, sono in particolare previsti, oltre quelli esistenti, gli
istituti di cui agli artt. 19 e 20 per i quali è possibile la fruizione
di speciali congedi.
4. Alla formazione continua sono destinate
annualmente le risorse previste dalla circolare del Ministro della
funzione pubblica n. 14 del 24 aprile 1995 integrate da eventuali altri
fondi stanziati allo scopo sulla base delle vigenti disposizioni. Per i
dirigenti del ruolo sanitario al fondo per la formazione confluiscono
anche le altre risorse previste dall'art. 32 citato al comma 1, qualora
confermate in contrattazione integrativa, sulla base dei criteri fissati
nel regolamento aziendale sulla libera professione intramuraria, di cui
all'art. 57 del medesimo CCNL del 2000.
Art. 19
Congedi per la formazione
1. Al fine di consentirne la
partecipazione ad attività formative diverse da quelle obbligatorie, il
dirigente a tempo indeterminato con anzianità di servizio di almeno 5
anni maturata presso la stessa azienda ovvero senza soluzione di
continuità in altre aziende o enti del comparto ai sensi dell'art. 11,
comma 4 lett. a) del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico 2000 -
2001, può chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per la
formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativi o
frazionati, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Durante il periodo di congedo per la
formazione, il dirigente conserva il posto di lavoro e non ha diritto
alla retribuzione. I congedi per la formazione sono concessi nella
misura complessiva del 10% del personale della presente area
dirigenziale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
calcolato sulla base della consistenza dei dirigenti al 31 dicembre di
ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi di cui
al presente articolo, i dirigenti interessati ed in possesso della
prescritta anzianità devono presentare all'azienda o ente una specifica
domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono
svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa.
Tale domanda va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle
attività formative.
4. La contrattazione integrativa di cui
all'art. 4, comma 2, lett. C)
del CCNL 8 giugno 2000, individua i criteri da adottare nel caso in cui
le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale.
5. Al fine di contemperare le esigenze
organizzative dei servizi ed uffici con l'interesse formativo dei
dirigenti, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave
pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la
fase di preavviso di cui al comma 3, l'azienda può differire
motivatamente – comunicandolo per iscritto – la fruizione del congedo
stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dirigente tale
periodo può essere più ampio per consentire la utile partecipazione
all'attività formativa richiesta.
6. Al dirigente durante il periodo di
congedo si applica l'art. 5, comma 3 della legge 53/2000. Nel caso di
infermità previsto dallo stesso articolo, relativamente al periodo di
comporto, alla determinazione del trattamento economico e alle modalità
di comunicazione all'azienda, si applicano le disposizioni contenute
negli artt. 23 e 24 del CCNL 5 dicembre 1996.
7. Il dirigente che abbia dovuto
interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare
la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
8. Per quanto non normato nel presente
articolo, la cui applicazione decorre dalla data di entrata in vigore
del contratto, si fa riferimento all'art. 5 della legge 53/2000.
Art. 20
Comando finalizzato
1. Oltre ai congedi dell'articolo
precedente, il dirigente può chiedere il comando finalizzato per periodi
di tempo determinati presso centri, istituti, laboratori e altri
organismi di ricerca nazionali ed internazionali che abbiano dato il
loro assenso e si ritiene fruibile decorsi trenta giorni dalla domanda,
salvo diverso accordo tra le parti.
2. Il periodo di comando non può comunque
superare i due anni nel quinquennio e non può essere cumulato con i
congedi di cui all'articolo precedente e con le aspettative per motivi
personali di cui all'art. 10.
3. In relazione all'interesse dell'azienda
stessa che il dirigente compia studi speciali o acquisisca tecniche
particolari, indispensabili per il miglior funzionamento dei servizi,
all'azienda spetta stabilire se, in quale misura e per quale durata al
dirigente possa competere il trattamento economico in godimento.
4. Il periodo trascorso in comando è
comunque valido ad ogni effetto ai fini dell'anzianità di servizio.
5. Sono disapplicati i commi da 4 a 7
dell'art. 45 del D.P.R. 761/1979, nonché i commi 5 e 7 dell'art. 32 del
CCNL 5 dicembre 1996
CAPO V
Disposizioni di particolare interesse
Art. 21
Ricostituzione del rapporto di lavoro
1. Il dirigente che abbia interrotto il
rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può
richiedere alla stessa azienda, entro due anni dalla data di cessazione
del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso.
2. L'azienda si pronuncia entro 60 giorni
dalla richiesta; in caso di accoglimento previa stipulazione del
contratto individuale il dirigente è ricollocato nella qualifica
dirigenziale, posizione economica iniziale. Allo stesso è attribuito il
trattamento economico iniziale previsto dalla Tavole nn. 1, 2 e 3 del
CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, punto 4, con esclusione della
retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) a suo tempo eventualmente
maturata, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
3. Nei confronti del dirigente che abbia
favorevolmente superato il quinquennio di servizio prima della
cessazione del rapporto di lavoro,
l'azienda può conferire un
incarico ai sensi dell' art 27, comma 1 lett. b) e c) del CCNL 8 giugno
2000, I biennio economico.
4. La stessa facoltà di cui al comma 1 è
data al dirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle
disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche
amministrazioni in correlazione alla riacquisizione della cittadinanza
italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.
5. Nei casi previsti dai precedenti commi,
la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata
alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica
dell'azienda ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per
l'assunzione da parte del richiedente nonché all'accertamento
dell'idoneità fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata da
motivi di salute.
6. Qualora il dirigente riammesso goda già
di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in
materia di ricongiunzione e di divieto di cumulo, ove previsto. Allo
stesso, fatte salve le indennità percepite agli effetti del trattamento
di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della
ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l'art. 34.
7. È disapplicato l'art. 59 del DPR
761/1979.
Art. 22
Clausole speciali
1. Per ciascun dirigente l'ufficio del
personale dell'azienda di appartenenza conserva in apposito fascicolo
tutti gli atti e documenti prodotti dall'azienda o dallo stesso
dirigente ed attinenti all'attività da lui svolta e ai fatti più
significativi che lo riguardano.
2. Relativamente agli atti e documenti
conservati nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati
personali secondo le disposizioni vigenti in materia. Il dirigente, a
richiesta, può prendere liberamente visione del proprio fascicolo e
richiedere copia, a proprie spese, di tutti o parte dei documenti ivi
inseriti. Sono esonerate dal pagamento le copie richieste per le
procedure concorsuali o di conferimento degli incarichi presso la stessa
azienda.
3. Al dirigente cui durante il servizio
è fatto obbligo di indossare
una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al
tipo delle prestazioni, provvede l'azienda, con oneri a proprio carico.
Ai dirigenti addetti a particolari servizi sono, inoltre, forniti tutti
gli indumenti e mezzi protettivi contro eventuali rischi ed infezioni,
tenendo conto del d. lgs. 626/1994 e delle leggi in materia
antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. L'azienda, con oneri a proprio carico,
può disciplinare per speciali esigenze connesse al particolare tipo di
mansioni svolte da categorie di dirigente previamente individuate, l'uso
di alloggi di servizio.
Art. 23
Diritti derivanti da invenzione
industriale
1. Qualora il dirigente, nello
svolgimento del rapporto di lavoro, effettui una invenzione industriale,
si applicano le disposizioni dell'art. 2590 Cod. Civ. e quelle speciali
che regolano i diritti di invenzione nell'ambito dell'impresa.
2. In relazione all'importanza
dell'invenzione rispetto all'attività istituzionale dell'azienda, la
contrattazione integrativa può individuare i criteri ai fini della
corresponsione di speciali compensi per la produttività nell'ambito
delle risorse destinate alla retribuzione accessoria.
Art. 24
Mensa
1. Le aziende, in relazione al proprio
assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili,
possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire
l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i
dirigenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in
posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in
relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro.
3. Il pasto va consumato al di fuori
dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle
strutture ed unità operative di assegnazione, concordate in azienda, ai
sensi dell'art. 6, comma 1, lett. B), quarto alinea del CCNL 8 giugno
2000.
4. Il costo del pasto a carico
dell'azienda determinato in sostituzione del servizio mensa non può
superare complessivamente £. 10.000 (pari a € 5,16). Il dirigente è
tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2.000 (pari a
€ 1,03) per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR
270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990.
Art. 25
Attività sociali, culturali e
ricreative
1. Le attività sociali, culturali e
ricreative, promosse nelle aziende, sono gestite da organismi formati a
maggioranza da rappresentanti dei dirigenti in conformità a quanto
previsto dall'art. 11 della legge n. 300/1970.
2. Sono disapplicati gli artt. 34 del DPR
270/1987 e 68, comma 3, del DPR 384/1990.
TITOLO III
TRATTAMENTO ECONOMICO
Capo I
Istituti particolari
Art. 26
Retribuzione e sue definizioni
1. La retribuzione è corrisposta
mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per
le quali la contrattazione integrativa può prevedere diverse modalità
temporali di erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di
retribuzione:
a) retribuzione mensile,
costituita dal valore economico tabellare mensile per la qualifica
dirigenziale, attualmente previsto dalle Tavole 1 e 2, seconda colonna
e dalla Tavola 3, terza colonna, allegate al CCNL 8 giugno 2000,
relativo al II biennio economico 2000-2001;
b) retribuzione base mensile,
costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera
a)
e dall'indennità integrativa speciale di cui alle citate Tavole 1, 2 e
3;
c) Retribuzione individuale mensile,
costituita:
- per i dirigenti sanitari,
dalla retribuzione base mensile di cui alla lettera
b);
dalla retribuzione di posizione, comprensiva della maggiorazione di
cui all'art. 40, comma 9; dalla indennità di esclusività di
rapporto, nonché da altri eventuali assegni personali a carattere
fisso e continuativo comunque denominati, corrisposti per tredici
mensilità; dalla indennità di struttura complessa di cui all'art. 41
del CCNL 8 giugno 2000; dalla retribuzione individuale di anzianità;
- per i dirigenti dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo,
dalla retribuzione base mensile di cui alla lettera
b);
dalla retribuzione di posizione, comprensiva della maggiorazione, di
cui all'art. 40, comma 9, nonché da altri eventuali assegni
personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati,
corrisposti per tredici mensilità;dalla retribuzione individuale di
anzianità; dalla indennità di struttura complessa di cui all'art. 41
del CCNL 8 giugno 2000.
Tutte le voci menzionate nei due
precedenti alinea sono ricomprese nella retribuzione individuale
mensile ove spettanti e nella misura in godimento.
d) Retribuzione globale di fatto
annuale, costituita
dall'importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità
di cui ad entrambi gli alinea della lett.
c),
alla quale si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità per le
voci che sono corrisposte anche a tale titolo, nonché l'importo annuo
della retribuzione di risultato e delle indennità contrattuali per le
condizioni di lavoro percepite nell'anno di riferimento non ricomprese
nella lettera c); sono escluse le somme corrisposte a titolo di
rimborso spese per il trattamento di trasferta fuori sede o come equo
indennizzo.
3. La retribuzione giornaliera si
ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma
2 per 26.
4. La retribuzione oraria si ottiene
dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per
156.
5. Le clausole contrattuali indicano di
volta in volta a quale base retributiva debba farsi riferimento per
calcolare la retribuzione giornaliera ed oraria.
6. Per i dirigenti sanitari con rapporto
di lavoro non esclusivo, le nozioni di retribuzione di cui al comma 2
comprendono le voci corrispondenti di loro spettanza secondo
l'indicazione degli artt. da 44 a 47 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 27
Struttura dello stipendio
1. Al dirigente deve essere consegnata
mensilmente una distinta dello stipendio in cui devono essere
singolarmente specificati:
- la denominazione dell'azienda;
- le generalità, il codice fiscale e
previdenziale del dirigente;
- il periodo cui la retribuzione di
riferisce;
- l'importo dei singoli elementi, di cui
all'art. 35 del CCNL 8 giugno 2000, che concorrono a formularla;
- l'elencazione delle trattenute di
legge e di contratto (ivi comprese quelle sindacali) sia nell'aliquota
applicata che nella cifra corrispondente nonchè le trattenute di altra
natura preventivamente autorizzate.
2. In conformità alle normative
vigenti, resta la possibilità del dirigente di avanzare reclami per
eventuali irregolarità riscontrate.
3. L'azienda adotta tutte le misure idonee
ad assicurare il rispetto del diritto del lavoratore alla riservatezza
su tutti i propri dati personali, ai sensi della legge 675/1996.
Art. 28
Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario non può
essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
Le relative prestazioni hanno carattere eccezionale e devono rispondere
ad effettive esigenze di servizio.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario
sono consentite ai soli dirigenti sanitari di cui all'art. 16, comma 1
del CCNL 8 giugno 2000 per i servizi di guardia e di pronta
disponibilità previsti agli artt. 18 e 19 del CCNL 5 dicembre 1996
nonchè per altre attività non programmabili. Esse possono essere
compensate, a domanda del dirigente, con riposi sostitutivi da fruire
compatibilmente con le esigenze del servizio, di regola, entro il mese
successivo.
3. Il fondo per la corresponsione dei
compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi
dell'art. 51 del CCNL 8 giugno 2000.
4. Le aziende determinano le quote di
risorse del fondo che, in relazione alle esigenze di servizio
preventivamente programmate, ovvero previste per fronteggiare situazioni
ed eventi di carattere eccezionale, vanno assegnate alle articolazioni
aziendali individuate dal D. Lgs. 502/1992.
5. La misura oraria dei compensi per
lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di
lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i
seguenti elementi retributivi:
a) stipendio tabellare in godimento;
b) indennità integrativa speciale (IIS)
in godimento;
c) rateo di tredicesima mensilità delle
due precedenti voci.
6. La maggiorazione di cui al comma 5 è
pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro
straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle
ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato
in orario notturno festivo.
7. Per i dirigenti di struttura complessa
si rinvia al principio indicato nell'art. 8, comma 3 del presente
contratto.
8. E' disapplicato l'art. 10 del D.P.R.
384/1990.
Art. 29
Indennità di rischio radiologico
1. Ai dirigenti sanitari che siano
esposti in modo permanente al rischio radiologico, l'indennità di
rischio radiologico continua ad essere corrisposta nella misura £.
200.000 lorde (pari a € 103,29) per 12 mensilità, per tutta la durata
del periodo di esposizione.
2. L'accertamento delle condizioni
ambientali che caratterizzano le "zone controllate" deve avvenire ai
sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nella sede
aziendale in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche
periodiche dei dirigenti esposti al rischio delle radiazioni avvengono
con cadenza semestrale.
3. Gli esiti dell'accertamento di cui al
comma precedente ai fini della corresponsione dell'indennità sono
oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla
trattativa integrativa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett.
a)
del CCNL 8 giugno 2000.
4. Ai dirigenti di cui al comma 1
competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica
soluzione.
5. Alla corresponsione dell'indennità di
cui al comma 1, si provvede col fondo del trattamento accessorio legato
alle condizioni di lavoro di cui all'art. 51 del CCNL 8 giugno 2000.
Essa è pagata in concomitanza con lo stipendio, e non è cumulabile con
l'indennità di cui al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e con altre indennità
eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E',
peraltro, cumulabile con l'indennità di profilassi antitubercolare
confluita nel citato fondo dell'art. 51.
6. E' disapplicato l'art. 54 del D.P.R.
384/1990, le cui risorse sono confluite nel fondo di cui all'art. 60 del
CCNL 5 dicembre 1996, ora art. 51 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 30
Bilinguismo
1. Ai dirigenti in servizio nelle
aziende e negli enti aventi sede nella Regione autonoma a statuto
speciale Valle d'Aosta, nelle Province autonome di Trento e Bolzano,
nonché nelle altre Regioni a statuto speciale in cui vige
istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il sistema del
bilinguismo, è confermata l'apposita indennità di bilinguismo, collegata
alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità
previste per il personale della Regione a statuto speciale Trentino-Alto
Adige.
2. La presente disciplina produce effetti
qualora l'istituto non risulti disciplinato da disposizioni speciali.
Art. 31
Trattenute per scioperi brevi
1. Per gli scioperi di durata inferiore
alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono
limitate alla effettiva durata della astensione dal lavoro e, comunque,
in misura non inferiore a un'ora. In tal caso, la trattenuta per ogni
ora è pari alla misura oraria della retribuzione, che, a decorrere dal
presente contratto, è commisurata a quella individuata dall'art. 26,
comma 2, lett. c), primo e secondo alinea.
Art. 32
Trattamento di trasferta
1. Il presente articolo si applica ai
dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in
località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 chilometri
dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dirigente venga
inviato in trasferta in un luogo compreso tra la località sede di
servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla
località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della
trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale, le distanze si
computano da quest'ultima località.
2. Ai dirigenti di cui al comma 1, oltre
alla normale retribuzione, compete:
a. una indennità di trasferta pari a:
- £. 40.000 (pari a € 20,66) per
ogni periodo di 24 ore di trasferta;
- un importo determinato
proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte
di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore,
in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore;
b. il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed
altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del
biglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso è individuata
in relazione alla durata del viaggio; per i dirigenti autorizzati ad
avvalersi del proprio mezzo di trasporto si applica l'art. 24, comma
5, del CCNL dell' 8 giugno 2000;
c. un'indennità supplementare pari al 5%
del costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave;
d. il rimborso delle spese per i mezzi
di trasporto urbano o dei taxi nei casi preventivamente individuati ed
autorizzati dall'azienda;
e. il compenso per lavoro straordinario
– esclusivamente per i dirigenti di cui all'art. 16, comma 1 del CCNL
8 giugno 2000 - in presenza delle relative autorizzazioni nel caso che
l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un
tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata.
Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato.
3. Per le trasferte di durata superiore
a 8 ore, oltre all'indennità di cui al comma 2, lettera a), compete solo
il rimborso per un pasto nel limite attuale di £.43.100 (pari a €
22,26). Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente
spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un
albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di
complessive £. 85.700 (pari a € 44,26), per i due pasti giornalieri. Le
spese vanno debitamente documentate.
4. Nel caso in cui il dirigente fruisca
del rimborso di cui al comma 3, spetta l'indennità di cui al comma 2,
lett. a) primo alinea, ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso
l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera.
5. Nei casi di missione continuativa nella
medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito
il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico
alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo,
purchè risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio
della categoria consentita nella medesima località.
6. I dirigenti che svolgono le attività in
particolarissime situazioni operative che non consentono di fruire,
durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di
strutture e servizi di ristorazione hanno titolo alla corresponsione
della somma forfettaria di £. 40.000 lorde giornaliere (pari a € 20,66)
in luogo dei rimborsi di cui al comma 3.
7. A titolo meramente esemplificativo tra
le attività indicate nel comma 6 sono ricomprese le seguenti:
- attività di protezione civile nelle
situazioni di prima urgenza;
- assistenza ed accompagnamento di
pazienti ed infermi durante il trasporto di emergenza od in
particolari condizioni di sicurezza;
- attività che comportino imbarchi
brevi;
- interventi in zone particolarmente
disagiate quali lagune, fiumi, boschi e selve.
8. Il dirigente inviato in trasferta ai
sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non
inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante
per la trasferta.
9. Ai soli fini del comma 2, lettera a),
nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo
occorrente per il viaggio.
10. Le aziende stabiliscono le condizioni
per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli
strumenti occorrenti ai dirigenti per l'espletamento dell'incarico
affidato.
11. Il trattamento di trasferta non viene
corrisposto in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte
come normale servizio d'istituto, nell'ambito territoriale di competenza
dell'azienda.
12. L'indennità di trasferta cessa di
essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa
nella medesima località.
13. Per quanto non previsto dai precedenti
commi, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle
missioni all'estero, rimane disciplinato dalle leggi 18 dicembre 1973,
n. 836, 26 luglio 1978, n. 417 e D.P.R. 513/1978 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché dalle norme regolamentari vigenti,
anche in relazione a quanto previsto dall'art. 46, comma 2.
14. Agli oneri derivanti dal presente
articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci
delle singole aziende per tale specifica finalità.
15. Gli incrementi delle voci di cui al
comma 2, lettera a), primo alinea ed al comma 6 decorrono dal 31
dicembre 2001.
16. Sono disapplicati l'art. 43 del DPR
761/1979 e l'art. 18 del DPR 384/1990.
Art. 33
Trattamento di trasferimento
1. Al dirigente che è trasferito
dall'azienda in altra sede per motivi organizzativi legati alla
ristrutturazione aziendale, quando il trasferimento comporti la
necessità dello spostamento della propria abitazione in altro comune,
deve essere corrisposto il seguente trattamento economico:
- indennità di trasferta per sé ed i
familiari;
- rimborso spese di viaggio per sé ed
i familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie;
- rimborso forfetario di spese di
imballaggio, presa e resa a domicilio etc.;
- indennità chilometrica nel caso di
trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari;
- indennità di prima sistemazione.
2. Dal 31 dicembre 2001, il dirigente
che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo al
rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto
di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione
del presente articolo si fa fronte con le risorse già previste allo
scopo nei bilanci dalle singole aziende per tale specifica finalità, con
le risorse di cui all'art. 1, comma 59 della legge 662 del 1996 e
successive modificazioni ed integrazioni, applicabile alla presente area
dirigenziale ai sensi del CCNL integrativo sull'impegno ridotto dei
dirigenti, stipulato il 22 febbraio 2001.
4. Per le modalità di erogazione e le
misure economiche del trattamento di cui al comma 1 si rinvia a quanto
previsto dalle leggi n. 836 del 18 dicembre 1973, n. 417 del 26 luglio
1978 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 34
Trattamento di fine rapporto
1. Dal 31 dicembre 2001,
la retribuzione annua da
prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di
lavoro ricomprende le seguenti voci:
a) stipendio tabellare di cui all'artt.
36 e 37 CCNL 8 giugno 2000 (quadriennio normativo 1998-2001 e primo
biennio economico 1998-1999) e art. 2 CCNL 8 giugno 2000, II biennio
economico;
b) indennità integrativa speciale;
c) tredicesima mensilità;
d) retribuzione individuale di
anzianità, ove spettante;
e) eventuali assegni
ad personam,
ove spettanti, sia non riassorbibili che riassorbibili limitatamente
alla misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal
servizio;
f) retribuzione di posizione, nella
misura prevista dall'ultimo periodo dell'art. 7, comma 3 del CCNL II
biennio economico 2000-2001 ;
g) indennità di esclusività di rapporto
per i dirigenti sanitari;
h) indennità di struttura complessa, ove
spettante.
2. Per i dirigenti di cui all'art. 44
del CCNL 8 giugno 2000, si fa riferimento al trattamento economico
previsto dalla stessa norma al comma 4, per la retribuzione di posizione
si applica il principio di cui al comma 1, lett. f).
CAPO II
Integrazioni ed interpretazioni dei
CCNL dell'8 giugno 2000
Art. 35
Incrementi contrattuali e stipendio
tabellare dei dirigenti
1. Dal 1 gennaio 2001, lo stipendio
tabellare attribuito al livello unico dei dirigenti di cui all' art 2
del CCNL 8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 – 2001
della presente area è incrementato di un importo mensile lordo di £.
43.000 (pari a €. 22,21).
2. Dal 1 luglio 2001 è corrisposto un
incremento di £. 89.000 (pari a €.45,96) che assorbe il precedente.
3. Lo stipendio tabellare annuo, per
dodici mensilità, dei dirigenti di cui al comma 1, dal 1 gennaio 2001 è
fissato in £. 38.748.000 (pari a €. 20.011,67) e dal 1 luglio 2001 è
stabilito in £. 39.300.000 lorde ( pari a €. 20.296,76).
4. L'incremento di cui al comma 1 si
applica anche ai dirigenti del ruolo sanitario di cui all'art. 46 del
CCNL 8 giugno 2000 relativo al I biennio economico.
5. Il presente articolo sostituisce i
commi 2 e 3 dell'art. 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, ad
eccezione di quanto riguarda gli incrementi ed i valori di cui alle
decorrenze del 1 luglio 2000 che rimangono confermati.
Art. 36
Fondo per la retribuzione di
posizione, equiparazione,
specifico trattamento per i dirigenti
con incarico di direzione di struttura complessa
1. I fondi previsti dall'art. 8, commi 2 e
3 del CCNL stipulato l' 8 giungo 2000, biennio economico 2000 – 2001,
rispettivamente per la dirigenza del ruolo sanitario e dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo, ai fini del finanziamento
della retribuzione di posizione
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