Comparto:
Sanita' |
Area:
Dirigenza
amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale |
Data:
10/02/2004
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Tipo:
CCNL |
Descrizione:
CCNL integrativo del
CCNL dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale,
tecnico ed amministrativo del SSN stipulato l' 8 giugno 2000
|
CCNL INTEGRATIVO DEL CCNL AREA DELLA
DIRIGENZA
RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE,
TECNICO ED AMMINISTRATIVO
DEL SSN STIPULATO L'8 GIUGNO 2000
In data 10 febbraio 2004, alle ore 11,
ha avuto luogo l'incontro per la firma del CCNL integrativo del CCNL
dell' area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico
ed amministrativo del SSN stipulato l'8 giugno 2000, nelle persone di:
Per l'ARAN:
Avv. Guido Fantoni (Presidente) ........Firmato.......
Per i rappresentanti sindacali le seguenti
Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni
sindacali |
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Confederazioni
sindacali: |
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CGIL FP Sanità |
Firmato |
CGIL |
Firmato |
CISL Fps- COSIADI |
Firmato |
CISL |
Firmato |
UIL Fpl |
Firmato |
UIL |
Firmato |
CIDA / SIDIRSS |
Firmato |
CIDA |
Firmato |
SINAFO |
Firmato |
CONFEDIR |
Firmato |
AUPI |
Firmato |
CONFEDIR |
Firmato |
CONFEDIR sanità (con
riserva) |
Firmato |
CONFEDIR |
Firmato |
SNABI SDS |
Firmato |
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Al temine della riunione le parti
sopraindicate sottoscrivono il contratto nel testo che segue:
CCNL INTEGRATIVO DEL CCNL AREA DELLA
DIRIGENZA
RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE,
TECNICO ED AMMINISTRATIVO
DEL SSN STIPULATO L'8 GIUGNO 2000
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INDICE |
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TITOLO I – NORME
GENERALI |
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CAPO I |
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Campo di applicazione
e finalità |
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CAPOI II – DIRITTI
SINDACALI |
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Diritto di assemblea |
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Contributi sindacali |
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Patronato sindacale |
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TITOLO II –
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO |
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CAPO I – STRUTTURA
DEL RAPPORTO DI LAVORO |
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Determinazione dei
compensi per ferie non godute |
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Riposo compensativo
per le giornate festive lavorate |
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Lavoro notturno |
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Indennità per servizio
notturno e festivo |
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CAPO II – CAUSE DI
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |
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Assenze per malattia |
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Aspettativa |
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Altre aspettative
previste da disposizioni di legge |
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Tutela dei dirigenti
in particolari condizioni psico-fisiche |
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Tutela dei dirigenti
portatori di handicap |
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Congedi per eventi e
cause particolari |
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Congedi dei genitori |
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CAPO III –
MOBILITA' |
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Mobilità interna |
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Passaggio diretto ad
altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza |
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CAPO IV –
FORMAZIONE |
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Formazione
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Congedi per la
formazione |
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Comando finalizzato |
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CAPO V –
DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE |
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Ricostituzione del
rapporto di lavoro |
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Clausole speciali |
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Diritti derivanti da
invenzione industriale |
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Mensa |
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Attività sociali,
culturali e ricreative |
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TITOLO III –
TRATTAMENTO ECONOMICO |
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CAPO I – ISTITUTI
PARTICOLARI |
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Retribuzione e sue
definizioni |
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Struttura dello
stipendio |
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Lavoro straordinario |
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Indennità di rischio
radiologico |
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Bilinguismo |
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Trattenute per
scioperi brevi |
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Trattamento di
trasferta |
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Trattamento di
trasferimento |
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Trattamento di fine
rapporto |
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CAPO II –
INTEGRAZIONI ED INTERPRETAZIONI DEI CCNL DELL'8 GIUGNO 2000
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Incrementi
contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti |
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Fondo per la
retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento per
i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa |
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Clausole integrative
ed interpretative dei CCNL dell'8 giugno 2000 |
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TITOLO IV –
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI |
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CAPO I –
DISPOSIZIONI PARTICOLARI |
|
Modalità di
applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali |
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CAPO II:
CONCILIAZIONE ED ARBITRATO |
|
Tentativo obbligatorio
di conciliazione |
|
Procedure di
conciliazione in caso di recesso |
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CAPO III -
DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE,
DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE
OSTETRICA |
|
Istituzione della
qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione
e della professione ostetrica . Norma programmatica |
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Incarichi provvisori |
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CAPO IV –
DISPOSIZIONI FINALI |
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Codice di
comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro |
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Errata corrige |
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Norma finale |
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Disapplicazioni |
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ALLEGATO 1 – SCHEMA DI CODICE DI COMPORTAMENTO DA ADOTTARE NELLA
LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI |
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
CCNL INTEGRATIVO DEL CCNL AREA DELLA
DIRIGENZA
RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE,
TECNICO ED AMMINISTRATIVO
DEL SSN STIPULATO L'8 GIUGNO 2000
TITOLO I
NORME GENERALI
Capo I
Art. 1
Campo di applicazione e finalità
1. Il presente contratto si applica a
tutta la dirigenza destinataria del CCNL stipulato l'8 giugno 2000 ed ha
le seguenti finalità:
a) completare il processo di
trasformazione della disciplina del rapporto di lavoro riconducendo
alla disciplina pattizia gli istituti non ancora regolati dai
contratti collettivi vigenti;
b) modificare ed integrare la normativa
contrattuale vigente considerando gli eventuali mutamenti legislativi.
2. Per quanto riguarda i riferimenti
normativi e le abbreviazioni, si richiama l'art. 1 del CCNL dell'8
giugno 2000, precisando che tali riferimenti si intendono, comunque,
comprensivi di tutte le modificazioni ed integrazioni nel frattempo
intervenute. In particolare, i riferimenti al d.lgs.29/1993 sono da
intendersi aggiornati in conformità degli articoli del d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165, ove sono confluiti. Nel presente testo, gli originari
articoli del d.lgs. 29/1993 saranno riportati unitamente con il
riferimento al d.lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La legge 30
dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni ed integrazioni,
l'ultima delle quali con la legge 8 marzo 2000, n. 53, sono confluite
nel d. lgs. 51/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità).
Capo II
Diritti sindacali
Art. 2
Diritto di assemblea
1. I dirigenti hanno diritto a
partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in
idonei locali concordati tra le organizzazioni sindacali e le aziende,
per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la
generalità dei dirigenti o gruppi di essi possono essere indette, con
specifico ordine del giorno, su materie di interesse sindacale e del
lavoro, singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni
sindacali rappresentative nell'area della dirigenza dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo ai sensi dell'art. 1, comma 5
del CCNQ del 27 febbraio 2001 sulle prerogative sindacali.
3. Per quanto non previsto e modificato
dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di
assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di
utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre
prerogative sindacali.
4. E' disapplicato l'art. 26 del D.P.R. 28
novembre 1990, n. 384.
Art. 3
Contributi sindacali
1. I dirigenti hanno facoltà di rilasciare
delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la
riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei
contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi
statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa dal
dirigente all'azienda e all'organizzazione sindacale interessata ovvero
da quest'ultima direttamente all'azienda.
2. La delega ha effetto dal primo giorno
del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dirigente può revocare in qualsiasi
momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa
comunicazione all'azienda di appartenenza ed all'organizzazione
sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno
del mese successivo alla sua presentazione.
4. Le trattenute operate dalle singole
aziende sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute,
sono versate con cadenza mensile alle organizzazioni sindacali
interessate. Con l'azienda stessa sono concordate le modalità, che
consentano il monitoraggio degli iscritti, dei cancellati o dei
trasferiti nel rispetto delle norme vigenti.
5. Le aziende sono tenute, nei confronti
dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante nonché
sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali interessate.
6. Con l'entrata in vigore del presente
contratto è definitivamente disapplicato l'art. 12 del CCNL 5 dicembre
1996. A tale proposito, le parti, in via di interpretazione autentica,
confermano che la disapplicazione del citato art. 12, era stata disposta
per mero errore materiale dall'art. 67, comma 1, lettera A del CCNL 8
giugno 2000 come già rilevato e rettificato dall'ARAN a norma dello
stesso art. 67, comma 3.
Art. 4
Patronato sindacale
1. I dirigenti in attività o in quiescenza
possono farsi rappresentare dai sindacati ammessi alle trattative
nazionali, ai sensi dell'art. 43 D. Lgs. 165/2001 o dall'Istituto di
Patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti
prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi
dell'Azienda.
2. É disapplicato l'art. 33 del D.P.R.
384/1990.
TITOLO II
Disciplina del rapporto di lavoro
CAPO I
Struttura del rapporto di lavoro
Art. 5
Determinazione dei compensi per ferie
non godute
1. Il compenso sostitutivo delle ferie non
fruite, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, è determinato,
per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione,
prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui all'art. 26, comma 2
lett. c); trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma
3 del medesimo art. 26.
2. Nei casi di mobilità volontaria il
diritto alla fruizione delle ferie maturate e non godute è mantenuto
anche con il passaggio alla nuova azienda, salvo diverso accordo tra
l'azienda di provenienza ed il dirigente per l'applicazione del comma 1.
Art. 6
Riposo compensativo per le giornate
festive lavorate
1. Ad integrazione di quanto previsto
dall'art. 21 del CCNL 5 dicembre 1996, l'attività prestata in giorno
festivo infrasettimanale - a richiesta dei dirigenti indicati all'art.
16, comma 1, del CCNL 8 giugno 2000 da effettuarsi entro trenta giorni -
dà titolo a equivalente riposo compensativo per le ore di servizio
prestate o alla corresponsione - per i soli dirigenti sanitari - del
compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per i
giorni festivi.
Art. 7
Lavoro notturno
1. Svolgono lavoro notturno i dirigenti
sanitari tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore.
2. Per quanto attiene alle limitazioni al
lavoro notturno, alla tutela della salute, all'introduzione di nuove
forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con
riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del
D. Lgs. 532/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Quanto alla
durata della prestazione, rimane salvaguardata l'attuale organizzazione
del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura
delle 24 ore.
3. Salvo che non ricorra l'applicazione
dell'art. 28 del CCNL 5 dicembre 1996 che regola il passaggio ad altra
funzione per inidoneità fisica, nel caso in cui le sopraggiunte
condizioni di salute comunque comportino l'inidoneità alla prestazione
di lavoro notturno, accertata dal medico competente, ai sensi dell'art.
6, comma 1, del D. Lgs. 532/1999, è garantita al dirigente
l'assegnazione ad altra attività o ad altri turni di servizio da
espletarsi nell'ambito della disciplina di appartenenza.
4. Al dirigente che presta lavoro notturno
sono corrisposte le indennità di cui all'art. 8.
5. L' articolo si applica dall'entrata in
vigore del presente contratto, fatto salvo il comma 4.
Art. 8
Indennità per servizio notturno e
festivo
1. Ai dirigenti del ruolo sanitario di
cui all'art. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000, il cui servizio si
svolga durante le ore notturne spetta una "indennità notturna" nella
misura unica uguale per tutti di £. 4.500 lorde (pari a € 2,32) per ogni
ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
2. Per il servizio prestato nel giorno
festivo compete un'indennità di £.30.000 lorde (pari a € 15,49) se le
prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario,
ridotte a £. 15.000 lorde (pari a € 7,75) se le prestazioni sono di
durata pari o inferiore alla metà dell'orario di servizio, con un minimo
di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere
corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dirigente.
3. Il presente articolo non si applica ai
dirigenti di struttura complessa per i quali, non essendo previsto un
orario di servizio, la retribuzione di posizione e di risultato deve
tener conto anche delle eventuali particolari condizioni di lavoro.
4. E' disapplicato l'art. 52 del D.P.R.
384/1990.
CAPO II
Cause di sospensione del rapporto di
lavoro
Art. 9
Assenze per malattia
1. Dopo il comma 6 dell'art. 23 del
CCNL 5 dicembre 1996, è inserito il seguente comma:
"6 bis. In caso di patologie gravi che
richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le
indicazioni dell'ufficio medico legale dell'aziende sanitaria competente
per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il
trattamento per l'infezione da HIV – AIDS nelle fasi a basso indice di
disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky) ai fini del
presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per
malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital
ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente
certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura
convenzionata. In tali giornate il dirigente ha diritto in ogni caso
all'intera retribuzione prevista dal comma 6, lett.
a).
Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a
terapie o visite specialistiche, le aziende favoriscono un'idonea
articolazione dell'orario di lavoro, ove prevista, nei confronti dei
soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della grave
patologia è attivata dal dirigente ed il beneficio riconosciuto decorre
dalla data della domanda di accertamento, ove l'esito sia favorevole".
Art. 10
Aspettativa
1. Al dirigente con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta,
compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi
periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza
retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata
complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il dirigente rientrato in servizio non
può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia,
anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8,
lettere a)
e b),
se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto
salvo quanto previsto dal comma 8, lett.
c).
3. Al fine del calcolo del triennio, di
cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze
per malattia.
4. L'aspettativa di cui al comma 1,
fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per
malattia previste dagli artt. 23 e 24 del CCNL 5 dicembre 1996 e si
ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo
tra le parti.
5. Qualora l'aspettativa per motivi di
famiglia venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino
al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della
retribuzione e dell'anzianità, sono utili ai fini degli accrediti
figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma
40, lettere a)
e b)
della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed
integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. L'azienda, qualora durante il periodo
di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la
concessione, invita il dirigente a riprendere servizio con un preavviso
di dieci giorni. Il dirigente per le stesse motivazioni e negli stessi
termini può riprendere servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dirigente che, salvo
casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio
alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma
6, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità
sostitutiva di preavviso, con le procedure dell'art. 35 del CCNL 5
dicembre 1996.
8. L'aspettativa, senza retribuzione e
senza decorrenza dell'anzianità, è, altresì, concessa
al dirigente con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato,
a domanda, per:
a) un periodo massimo di sei mesi se
assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione
del comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico
di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 15 e segg. del
D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
b) tutta la durata del contratto di
lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente
del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso
comparto o in organismi della Unione europea con rapporto di lavoro ed
incarico a tempo determinato.
c) la durata di due anni e per una sola
volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi
di famiglia, individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della
legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000,
n. 278, pubblicato sulla GU dell'11 ottobre 2000, serie generale n.
238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può
essere cumulata con l' aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata
allo stesso titolo.
9. Il dirigente che non intende
riprendere servizio, al termine dell'aspettativa di cui al comma 8,
lett. b), è esonerato dal preavviso purchè manifesti per iscritto la
propria volontà 15 gg prima. Il preavviso non è comunque richiesto
nell'ipotesi di cui alla lett. a) o se il dirigente non rientra al
termine del periodo di prova presso altra azienda.
10. Il presente articolo sostituisce
l'art. 19 del CCNL 8 giugno 2000 dalla data di entrata in vigore del
presente contratto. Si conferma la disapplicazione dell'art. 47 del
D.P.R. 761/1979.
Art. 11
Altre aspettative previste da
disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche
elettive, per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo restano
disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive
modificazioni ed integrazioni. Le aspettative ed i distacchi per motivi
sindacali sono regolati dai CCNQ sottoscritti il 7 agosto 1998, il 25
novembre 1998 ed il 27 febbraio 2001.
2. I dirigenti con rapporto a tempo
indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della
legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni oppure che
usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989,
n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio
senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa,
fatta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 57 della legge 448 del
2001.
3. Il dirigente con rapporto a tempo
indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio
all'estero, può chiedere una aspettativa, senza assegni, per il tempo di
permanenza all'estero del coniuge, qualora non sia possibile il suo
trasferimento nella località in questione in amministrazione di altro
comparto.
4. L'aspettativa concessa ai sensi del
comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui
permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in
qualunque momento, con preavviso di almeno quindici giorni, per
imprevedibili ed eccezionali ragioni di
servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dirigente
in aspettativa.
5. Il dirigente non può usufruire
continuativamente dei periodo di aspettativa per motivi di famiglia
ovvero per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di quelli
previsti dai commi 2 e 3 senza avere trascorso un periodo di servizio
attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle altre
aspettative previste dal presente articolo, nonché alle assenze di cui
al d.lgs 151 del 2001.
6. Sono disapplicati gli artt. 47 e 79 del
D.P.R. 761/1979. L'articolo si applica dal 31 dicembre 2001 con
eccezione del comma 5 che entra in vigore con il presente contratto.
Art. 12
Tutela dei dirigenti in particolari
condizioni psico-fisiche
1. Allo scopo di favorire la
riabilitazione ed il recupero dei dirigenti a tempo indeterminato nei
confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria
pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali e regionali
vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcoolismo cronico e che si
impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto
dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno
secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a) il diritto alla conservazione del
posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione
del trattamento economico previsto dall'art. 23, comma 6, del CCNL del
5 dicembre 1996; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri
orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del
progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con
l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il
rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del
progetto di recupero;
d) assegnazione del dirigente a compiti
diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla
struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della
terapia in atto.
2. I dirigenti, i cui parenti entro il
secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado ovvero i conviventi
stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano
iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire
dell'aspettativa di cui all' art. 10, comma 8, lett.
c),
nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti – su segnalazione della
struttura che segue il progetto – che i dirigenti di cui al comma 1 non
si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l'azienda
dispone, con le modalità previste dalle norme vigenti, l'accertamento
dell'idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dirigente deve riprendere servizio
presso l'azienda nei 15 giorni successivi alla data di completamento del
progetto di recupero.
5. È disapplicato l'art. 21 del D.P.R.
384/1990.
Art. 13
Tutela dei dirigenti portatori di
handicap
1. Allo scopo di favorire la
riabilitazione e il recupero dei dirigenti a tempo indeterminato nei
confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria
pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali o regionali
vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi
ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette
strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le
modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a) il diritto alla conservazione del
posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione
del trattamento economico previsto dall'art. 23, comma 6 del CCNL del
5 dicembre 1996; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri
orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del
progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con
l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il
rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del
progetto di recupero;
d) assegnazione del dirigente a compiti
diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla
struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della
terapia in atto.
2. I dirigenti, i cui parenti entro il
secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi
stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano
iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire
dell'aspettativa di cui all'art. 10 comma 8 lett.
c)
nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della
struttura che segue il progetto – che i dirigenti di cui al comma 1 non
si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l'azienda
dispone, con le modalità previste dalle norme vigenti, l'accertamento
dell'idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa. Il
dirigente deve riprendere servizio presso l'azienda nei 15 giorni
successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
4. Durante la realizzazione dei progetti
di recupero i benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 in
tema di permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente
articolo.
5. È disapplicato l'art. 22 del D.P.R.
384/1990.
Art. 14
Congedi per eventi e cause
particolari
1. I dirigenti hanno diritto ai
permessi e ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art.
4, comma 1 della legge n. 53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge, di
un parente entro il secondo grado o del convivente stabile, pure
previsti nel citato art. 4 della legge n. 53/2000 trova, invece
applicazione la generale disciplina dei permessi
per lutto, contenuta nel comma
1, seconda alinea dell'art. 22 del CCNL del 5 dicembre 1996.
3. Resta confermata la disciplina dei
permessi retribuiti contenuta nell'art. 22 del CCNL del 5 dicembre 1996,
con la precisazione che il permesso retribuito di quindici giorni
consecutivi in occasione del matrimonio può essere richiesto anche entro
i trenta giorni successivi all'evento.
Art. 15
Congedi dei genitori
1. Al dirigente si applicano le vigenti
disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità
contenute nel D. Lgs. 151/2001.
2. Oltre a quanto previsto dalla legge di
cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le parti concordano
quanto segue :
a) nel periodo di astensione
obbligatoria, ai sensi degli artt. 2, 16 e 17, comma 1 del dlgs. 151
del 2001, alla dirigente o al dirigente - anche nell'ipotesi di cui
all'art. 28 del citato decreto - spettano l'intera retribuzione fissa
mensile di cui alle tabelle 1 e 2 del CCNL II biennio economico
2000-2001 sottoscritto l'8 giugno 2000, ivi compresa la R.I.A., ove in
godimento ;
b) in caso di parto prematuro, alle
lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non
goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato
prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una
struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di
rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di un
certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la
fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed
il periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di
effettivo rientro a casa del bambino ;
c) nell'ambito del periodo di astensione
facoltativa del lavoro previsto dall' art. 32, comma 1 lett.
a)
del D. Lgs. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i
lavoratori padri i primi 30 giorni di assenza, computati
complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo
frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini
dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l'intera
retribuzione di cui alla lett.
a)
del presente comma ;
d) successivamente al periodo di
astensione di cui alla lett. a)
e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi
previsti dall'art. 47, comma 4 del dlgs. 151 del 2001, alle
lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti 30 giorni
di assenza retribuita per ciascun anno di età del bambino - computati
complessivamente per entrambi i genitori - secondo le modalità
indicate nella stessa lett. c)
;
e) i periodi di assenza di cui alle
lettere c)
e d),
nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali
giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di
computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove
i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al
lavoro del lavoratore o della lavoratrice ;
f) ai fini della fruizione, anche
frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro di cui all'art. 32,
comma 1 del dlgs 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore
padre presentano la relativa domanda, con l'indicazione della durata,
all'ufficio di appartenenza di norma 15 giorni prima della data di
decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata
anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia
assicurato comunque il rispetto del termine minimo di 15 giorni. Tale
disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga
dell'originario periodo di astensione ;
g) in presenza di particolari e
comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto
della disciplina di cui alla lett.
f),
la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l'inizio
del periodo di astensione dal lavoro ;
h) in caso di parto plurimo, i periodi
di riposo di cui all'art. 41 del dlgs 151 del 2001 sono raddoppiati e
le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 39, comma 1
dello stesso decreto possono essere utilizzate anche dal padre.
3. Ferma restando l'applicazione
dell'art. 7 del dlgs 151 del 2001, qualora durante il periodo della
gravidanza e per l'intera durata del periodo di allattamento si accerti
che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di
danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice
madre, l'azienda provvede al temporaneo impiego della medesima e con il
suo consenso in altre attività, nell'ambito di quelle disponibili, che
comportino minor aggravio psicofisico.
4. La presente disciplina sostituisce
quella contenuta nell'art. 25 del CCNL 5 dicembre 1996, dalla data di
entrata in vigore del presente contratto.
CAPO III
Mobilità
Art. 16
Mobilità interna
1. Nell'attuale sistema degli incarichi
dirigenziali, la mobilità all'interno dell'azienda dei dirigenti in
servizio può essere conseguenza del conferimento di uno degli incarichi
previsti dall'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 in struttura anche ubicata
in località diversa da quella della sede di precedente assegnazione, nel
rispetto dell'art. 13, commi 9 e 12 dello stesso contratto.
2. La mobilità a domanda si configura come
richiesta di un nuovo e diverso incarico, anche se alla dotazione
organica della sede prescelta ne corrisponda uno di pari livello a
quello rivestito dal richiedente con riguardo alla tipologia e alla
graduazione delle funzioni. L'accoglimento della domanda segue,
pertanto, le procedure di conferimento degli incarichi previste
dall'art. 28 del CCNL 8 giugno 2000.
3. Prescinde dall'incarico attribuito la
mobilità interna di urgenza, che avviene, nell'ambito della disciplina
di appartenenza, nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze
funzionali delle strutture interessate in presenza di eventi contingenti
e non prevedibili, ai quali non si possa far fronte con l'istituto della
sostituzione di cui all'art. 18 del CCNL 8 giugno 2000.
4. La mobilità di urgenza, ferma restando
la necessità di assicurare in via prioritaria la funzionalità della
struttura di provenienza, ha carattere provvisorio, essendo disposta per
il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di
emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell'anno
solare salvo consenso del dirigente, espresso sia per la proroga che per
la durata. La mobilità di urgenza - ove possibile - è effettuata a
rotazione fra tutti i dirigenti, qualsiasi sia l'incarico loro
conferito. Agli interessati, se ed in quanto dovuta, spetta l'indennità
di trasferta prevista dall'art. 32 per la durata dell'assegnazione
provvisoria.
5. Qualora la necessità di provvedere con
urgenza riguardi l'espletamento dell'incarico di direttore di
dipartimento o di struttura complessa e sempre nei casi in cui non possa
farsi ricorso all'art. 18, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000, le
aziende possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare
ad altro dirigente con corrispondente incarico nella stessa o in
disciplina equipollente, ove prevista, ai sensi del citato art. 18,
comma 8.
6. Nei casi di mobilità interna dovuta a
ristrutturazione aziendale, ai fini del mantenimento dell'incarico
rivestito o del conferimento di un nuovo incarico, si tiene conto dei
principi definiti dagli artt. 30, comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996 e
40, comma 8, del CCNL dell'8 giugno 2000, nell'ambito delle procedure da
questo definite dall'art. 4, comma 2, lett. f).
7. Nei confronti dei dirigenti sindacali
indicati nell'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 ed accreditati con le
modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d'urgenza, la mobilità
conseguente al conferimento dell'incarico deve essere esplicitamente
accettata dal dirigente, ai sensi dell'art. 13, comma 12 del CCNL 8
giugno 2000, previo nulla osta della organizzazione sindacale di
appartenenza o della corrispondente R.S.A. ove il dirigente ne sia
componente, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del medesimo CCNQ.
8. Sono disapplicati l'art. 39 del DPR
761/1979 e l'art. 11 del DPR. 384/1990. L'articolo si applica
dall'entrata in vigore del presente contratto.
Art.17
Passaggio diretto ad altre
amministrazioni dei dirigenti in eccedenza
1. E' confermata la disciplina degli
accordi di mobilità di cui all'art. 30 del CCNL del 5 dicembre 1996, che
a decorrere dal presente contratto possono essere stipulati anche tra
amministrazioni di comparti diversi.
2. In relazione a quanto previsto
dall'art. 33 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, conclusa la procedura di
cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il
passaggio diretto del dirigente dichiarato in eccedenza ad altre aziende
del comparto e di evitare il collocamento in disponibilità del dirigente
che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito,
l'azienda interessata comunica a tutte le aziende operanti nell'ambito
regionale, l'elenco dei dirigenti in eccedenza distinti per disciplina
ai sensi dell'art. 20, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000, per conoscere la
loro disponibilità al passaggio diretto di tutti o parte di tali
dirigenti.
3. Le aziende del comparto comunicano,
entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2,
l'entità dei posti vacanti nella dotazione organica, per i quali, tenuto
conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al
passaggio diretto dei dirigenti in eccedenza.
4. I posti disponibili sono comunicati ai
dirigenti in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e
chiederne le conseguenti assegnazioni.
5. Analoga richiesta a quella del comma 2
viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di diverso
comparto di cui all' art. 1 del d.lgs. 165/2001 presenti sempre a
livello provinciale e regionale, al fine di accertare ulteriori
disponibilità di posti per i passaggi diretti. Le predette
amministrazioni, qualora interessate, seguono le medesime procedure.
6. Ai trasferimenti del presente articolo,
la cui disciplina decorre dall'entrata in vigore del contratto, si
applicano i commi 3 e 4 dell'art. 20 del CCNL 8 giugno 2000.
CAPO IV
Formazione
Art. 18
Formazione
1. In materia di formazione è tutt'ora
vigente l'art. 32 del CCNL 5 dicembre 1996, che prevede la formazione
obbligatoria e facoltativa. In tale ambito rientra la formazione
continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione
permanente di cui all'art. 16 bis e seguenti del d.lgs 502 del 1992,
sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e
pluriennali concordati ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.
C),
del CCNL 8 giugno 2000.
2. Nelle linee di indirizzo saranno
privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la necessità di
implementare l'attività di formazione in ambito aziendale ed
interaziendale previste dall'art. 16 bis e seguenti del d.lgs. 502 del
1992, anche favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi
multimediali al fine di ottimizzare le risorse disponibili per il più
ampio possibile coinvolgimento di destinatari.
3. Al fine di favorire, con ogni possibile
strumento, il diritto alla formazione e all'aggiornamento professionale
del dirigente, sono in particolare previsti, oltre quelli esistenti, gli
istituti di cui agli artt. 19 e 20 per i quali è possibile la fruizione
di speciali congedi.
4. Alla formazione continua sono destinate
annualmente le risorse previste dalla circolare del Ministro della
funzione pubblica n. 14 del 24 aprile 1995 integrate da eventuali altri
fondi stanziati allo scopo sulla base delle vigenti disposizioni. Per i
dirigenti del ruolo sanitario al fondo per la formazione confluiscono
anche le altre risorse previste dall'art. 32 citato al comma 1, qualora
confermate in contrattazione integrativa, sulla base dei criteri fissati
nel regolamento aziendale sulla libera professione intramuraria, di cui
all'art. 57 del medesimo CCNL del 2000.
Art. 19
Congedi per la formazione
1. Al fine di consentirne la
partecipazione ad attività formative diverse da quelle obbligatorie, il
dirigente a tempo indeterminato con anzianità di servizio di almeno 5
anni maturata presso la stessa azienda ovvero senza soluzione di
continuità in altre aziende o enti del comparto ai sensi dell'art. 11,
comma 4 lett. a) del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico 2000 -
2001, può chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per la
formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativi o
frazionati, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Durante il periodo di congedo per la
formazione, il dirigente conserva il posto di lavoro e non ha diritto
alla retribuzione. I congedi per la formazione sono concessi nella
misura complessiva del 10% del personale della presente area
dirigenziale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
calcolato sulla base della consistenza dei dirigenti al 31 dicembre di
ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi di cui
al presente articolo, i dirigenti interessati ed in possesso della
prescritta anzianità devono presentare all'azienda o ente una specifica
domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono
svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa.
Tale domanda va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle
attività formative.
4. La contrattazione integrativa di cui
all'art. 4, comma 2, lett. C)
del CCNL 8 giugno 2000, individua i criteri da adottare nel caso in cui
le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale.
5. Al fine di contemperare le esigenze
organizzative dei servizi ed uffici con l'interesse formativo dei
dirigenti, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave
pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la
fase di preavviso di cui al comma 3, l'azienda può differire
motivatamente – comunicandolo per iscritto – la fruizione del congedo
stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dirigente tale
periodo può essere più ampio per consentire la utile partecipazione
all'attività formativa richiesta.
6. Al dirigente durante il periodo di
congedo si applica l'art. 5, comma 3 della legge 53/2000. Nel caso di
infermità previsto dallo stesso articolo, relativamente al periodo di
comporto, alla determinazione del trattamento economico e alle modalità
di comunicazione all'azienda, si applicano le disposizioni contenute
negli artt. 23 e 24 del CCNL 5 dicembre 1996.
7. Il dirigente che abbia dovuto
interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare
la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
8. Per quanto non normato nel presente
articolo, la cui applicazione decorre dalla data di entrata in vigore
del contratto, si fa riferimento all'art. 5 della legge 53/2000.
Art. 20
Comando finalizzato
1. Oltre ai congedi dell'articolo
precedente, il dirigente può chiedere il comando finalizzato per periodi
di tempo determinati presso centri, istituti, laboratori e altri
organismi di ricerca nazionali ed internazionali che abbiano dato il
loro assenso e si ritiene fruibile decorsi trenta giorni dalla domanda,
salvo diverso accordo tra le parti.
2. Il periodo di comando non può comunque
superare i due anni nel quinquennio e non può essere cumulato con i
congedi di cui all'articolo precedente e con le aspettative per motivi
personali di cui all'art. 10.
3. In relazione all'interesse dell'azienda
stessa che il dirigente compia studi speciali o acquisisca tecniche
particolari, indispensabili per il miglior funzionamento dei servizi,
all'azienda spetta stabilire se, in quale misura e per quale durata al
dirigente possa competere il trattamento economico in godimento.
4. Il periodo trascorso in comando è
comunque valido ad ogni effetto ai fini dell'anzianità di servizio.
5. Sono disapplicati i commi da 4 a 7
dell'art. 45 del D.P.R. 761/1979, nonché i commi 5 e 7 dell'art. 32 del
CCNL 5 dicembre 1996
CAPO V
Disposizioni di particolare interesse
Art. 21
Ricostituzione del rapporto di lavoro
1. Il dirigente che abbia interrotto il
rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può
richiedere alla stessa azienda, entro due anni dalla data di cessazione
del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso.
2. L'azienda si pronuncia entro 60 giorni
dalla richiesta; in caso di accoglimento previa stipulazione del
contratto individuale il dirigente è ricollocato nella qualifica
dirigenziale, posizione economica iniziale. Allo stesso è attribuito il
trattamento economico iniziale previsto dalla Tavole nn. 1, 2 e 3 del
CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, punto 4, con esclusione della
retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) a suo tempo eventualmente
maturata, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
3. Nei confronti del dirigente che abbia
favorevolmente superato il quinquennio di servizio prima della
cessazione del rapporto di lavoro,
l'azienda può conferire un
incarico ai sensi dell' art 27, comma 1 lett. b) e c) del CCNL 8 giugno
2000, I biennio economico.
4. La stessa facoltà di cui al comma 1 è
data al dirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle
disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche
amministrazioni in correlazione alla riacquisizione della cittadinanza
italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.
5. Nei casi previsti dai precedenti commi,
la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata
alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica
dell'azienda ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per
l'assunzione da parte del richiedente nonché all'accertamento
dell'idoneità fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata da
motivi di salute.
6. Qualora il dirigente riammesso goda già
di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in
materia di ricongiunzione e di divieto di cumulo, ove previsto. Allo
stesso, fatte salve le indennità percepite agli effetti del trattamento
di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della
ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l'art. 34.
7. È disapplicato l'art. 59 del DPR
761/1979.
Art. 22
Clausole speciali
1. Per ciascun dirigente l'ufficio del
personale dell'azienda di appartenenza conserva in apposito fascicolo
tutti gli atti e documenti prodotti dall'azienda o dallo stesso
dirigente ed attinenti all'attività da lui svolta e ai fatti più
significativi che lo riguardano.
2. Relativamente agli atti e documenti
conservati nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati
personali secondo le disposizioni vigenti in materia. Il dirigente, a
richiesta, può prendere liberamente visione del proprio fascicolo e
richiedere copia, a proprie spese, di tutti o parte dei documenti ivi
inseriti. Sono esonerate dal pagamento le copie richieste per le
procedure concorsuali o di conferimento degli incarichi presso la stessa
azienda.
3. Al dirigente cui durante il servizio
è fatto obbligo di indossare
una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al
tipo delle prestazioni, provvede l'azienda, con oneri a proprio carico.
Ai dirigenti addetti a particolari servizi sono, inoltre, forniti tutti
gli indumenti e mezzi protettivi contro eventuali rischi ed infezioni,
tenendo conto del d. lgs. 626/1994 e delle leggi in materia
antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. L'azienda, con oneri a proprio carico,
può disciplinare per speciali esigenze connesse al particolare tipo di
mansioni svolte da categorie di dirigente previamente individuate, l'uso
di alloggi di servizio.
Art. 23
Diritti derivanti da invenzione
industriale
1. Qualora il dirigente, nello
svolgimento del rapporto di lavoro, effettui una invenzione industriale,
si applicano le disposizioni dell'art. 2590 Cod. Civ. e quelle speciali
che regolano i diritti di invenzione nell'ambito dell'impresa.
2. In relazione all'importanza
dell'invenzione rispetto all'attività istituzionale dell'azienda, la
contrattazione integrativa può individuare i criteri ai fini della
corresponsione di speciali compensi per la produttività nell'ambito
delle risorse destinate alla retribuzione accessoria.
Art. 24
Mensa
1. Le aziende, in relazione al proprio
assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili,
possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire
l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i
dirigenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in
posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in
relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro.
3. Il pasto va consumato al di fuori
dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle
strutture ed unità operative di assegnazione, concordate in azienda, ai
sensi dell'art. 6, comma 1, lett. B), quarto alinea del CCNL 8 giugno
2000.
4. Il costo del pasto a carico
dell'azienda determinato in sostituzione del servizio mensa non può
superare complessivamente £. 10.000 (pari a € 5,16). Il dirigente è
tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2.000 (pari a
€ 1,03) per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR
270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990.
Art. 25
Attività sociali, culturali e
ricreative
1. Le attività sociali, culturali e
ricreative, promosse nelle aziende, sono gestite da organismi formati a
maggioranza da rappresentanti dei dirigenti in conformità a quanto
previsto dall'art. 11 della legge n. 300/1970.
2. Sono disapplicati gli artt. 34 del DPR
270/1987 e 68, comma 3, del DPR 384/1990.
TITOLO III
TRATTAMENTO ECONOMICO
Capo I
Istituti particolari
Art. 26
Retribuzione e sue definizioni
1. La retribuzione è corrisposta
mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per
le quali la contrattazione integrativa può prevedere diverse modalità
temporali di erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di
retribuzione:
a) retribuzione mensile,
costituita dal valore economico tabellare mensile per la qualifica
dirigenziale, attualmente previsto dalle Tavole 1 e 2, seconda colonna
e dalla Tavola 3, terza colonna, allegate al CCNL 8 giugno 2000,
relativo al II biennio economico 2000-2001;
b) retribuzione base mensile,
costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera
a)
e dall'indennità integrativa speciale di cui alle citate Tavole 1, 2 e
3;
c) Retribuzione individuale mensile,
costituita:
- per i dirigenti sanitari,
dalla retribuzione base mensile di cui alla lettera
b);
dalla retribuzione di posizione, comprensiva della maggiorazione di
cui all'art. 40, comma 9; dalla indennità di esclusività di
rapporto, nonché da altri eventuali assegni personali a carattere
fisso e continuativo comunque denominati, corrisposti per tredici
mensilità; dalla indennità di struttura complessa di cui all'art. 41
del CCNL 8 giugno 2000; dalla retribuzione individuale di anzianità;
- per i dirigenti dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo,
dalla retribuzione base mensile di cui alla lettera
b);
dalla retribuzione di posizione, comprensiva della maggiorazione, di
cui all'art. 40, comma 9, nonché da altri eventuali assegni
personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati,
corrisposti per tredici mensilità;dalla retribuzione individuale di
anzianità; dalla indennità di struttura complessa di cui all'art. 41
del CCNL 8 giugno 2000.
Tutte le voci menzionate nei due
precedenti alinea sono ricomprese nella retribuzione individuale
mensile ove spettanti e nella misura in godimento.
d) Retribuzione globale di fatto
annuale, costituita
dall'importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità
di cui ad entrambi gli alinea della lett.
c),
alla quale si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità per le
voci che sono corrisposte anche a tale titolo, nonché l'importo annuo
della retribuzione di risultato e delle indennità contrattuali per le
condizioni di lavoro percepite nell'anno di riferimento non ricomprese
nella lettera c); sono escluse le somme corrisposte a titolo di
rimborso spese per il trattamento di trasferta fuori sede o come equo
indennizzo.
3. La retribuzione giornaliera si
ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma
2 per 26.
4. La retribuzione oraria si ottiene
dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per
156.
5. Le clausole contrattuali indicano di
volta in volta a quale base retributiva debba farsi riferimento per
calcolare la retribuzione giornaliera ed oraria.
6. Per i dirigenti sanitari con rapporto
di lavoro non esclusivo, le nozioni di retribuzione di cui al comma 2
comprendono le voci corrispondenti di loro spettanza secondo
l'indicazione degli artt. da 44 a 47 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 27
Struttura dello stipendio
1. Al dirigente deve essere consegnata
mensilmente una distinta dello stipendio in cui devono essere
singolarmente specificati:
- la denominazione dell'azienda;
- le generalità, il codice fiscale e
previdenziale del dirigente;
- il periodo cui la retribuzione di
riferisce;
- l'importo dei singoli elementi, di cui
all'art. 35 del CCNL 8 giugno 2000, che concorrono a formularla;
- l'elencazione delle trattenute di
legge e di contratto (ivi comprese quelle sindacali) sia nell'aliquota
applicata che nella cifra corrispondente nonchè le trattenute di altra
natura preventivamente autorizzate.
2. In conformità alle normative
vigenti, resta la possibilità del dirigente di avanzare reclami per
eventuali irregolarità riscontrate.
3. L'azienda adotta tutte le misure idonee
ad assicurare il rispetto del diritto del lavoratore alla riservatezza
su tutti i propri dati personali, ai sensi della legge 675/1996.
Art. 28
Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario non può
essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
Le relative prestazioni hanno carattere eccezionale e devono rispondere
ad effettive esigenze di servizio.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario
sono consentite ai soli dirigenti sanitari di cui all'art. 16, comma 1
del CCNL 8 giugno 2000 per i servizi di guardia e di pronta
disponibilità previsti agli artt. 18 e 19 del CCNL 5 dicembre 1996
nonchè per altre attività non programmabili. Esse possono essere
compensate, a domanda del dirigente, con riposi sostitutivi da fruire
compatibilmente con le esigenze del servizio, di regola, entro il mese
successivo.
3. Il fondo per la corresponsione dei
compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi
dell'art. 51 del CCNL 8 giugno 2000.
4. Le aziende determinano le quote di
risorse del fondo che, in relazione alle esigenze di servizio
preventivamente programmate, ovvero previste per fronteggiare situazioni
ed eventi di carattere eccezionale, vanno assegnate alle articolazioni
aziendali individuate dal D. Lgs. 502/1992.
5. La misura oraria dei compensi per
lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di
lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i
seguenti elementi retributivi:
a) stipendio tabellare in godimento;
b) indennità integrativa speciale (IIS)
in godimento;
c) rateo di tredicesima mensilità delle
due precedenti voci.
6. La maggiorazione di cui al comma 5 è
pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro
straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle
ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato
in orario notturno festivo.
7. Per i dirigenti di struttura complessa
si rinvia al principio indicato nell'art. 8, comma 3 del presente
contratto.
8. E' disapplicato l'art. 10 del D.P.R.
384/1990.
Art. 29
Indennità di rischio radiologico
1. Ai dirigenti sanitari che siano
esposti in modo permanente al rischio radiologico, l'indennità di
rischio radiologico continua ad essere corrisposta nella misura £.
200.000 lorde (pari a € 103,29) per 12 mensilità, per tutta la durata
del periodo di esposizione.
2. L'accertamento delle condizioni
ambientali che caratterizzano le "zone controllate" deve avvenire ai
sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nella sede
aziendale in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche
periodiche dei dirigenti esposti al rischio delle radiazioni avvengono
con cadenza semestrale.
3. Gli esiti dell'accertamento di cui al
comma precedente ai fini della corresponsione dell'indennità sono
oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla
trattativa integrativa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett.
a)
del CCNL 8 giugno 2000.
4. Ai dirigenti di cui al comma 1
competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica
soluzione.
5. Alla corresponsione dell'indennità di
cui al comma 1, si provvede col fondo del trattamento accessorio legato
alle condizioni di lavoro di cui all'art. 51 del CCNL 8 giugno 2000.
Essa è pagata in concomitanza con lo stipendio, e non è cumulabile con
l'indennità di cui al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e con altre indennità
eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E',
peraltro, cumulabile con l'indennità di profilassi antitubercolare
confluita nel citato fondo dell'art. 51.
6. E' disapplicato l'art. 54 del D.P.R.
384/1990, le cui risorse sono confluite nel fondo di cui all'art. 60 del
CCNL 5 dicembre 1996, ora art. 51 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 30
Bilinguismo
1. Ai dirigenti in servizio nelle
aziende e negli enti aventi sede nella Regione autonoma a statuto
speciale Valle d'Aosta, nelle Province autonome di Trento e Bolzano,
nonché nelle altre Regioni a statuto speciale in cui vige
istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il sistema del
bilinguismo, è confermata l'apposita indennità di bilinguismo, collegata
alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità
previste per il personale della Regione a statuto speciale Trentino-Alto
Adige.
2. La presente disciplina produce effetti
qualora l'istituto non risulti disciplinato da disposizioni speciali.
Art. 31
Trattenute per scioperi brevi
1. Per gli scioperi di durata inferiore
alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono
limitate alla effettiva durata della astensione dal lavoro e, comunque,
in misura non inferiore a un'ora. In tal caso, la trattenuta per ogni
ora è pari alla misura oraria della retribuzione, che, a decorrere dal
presente contratto, è commisurata a quella individuata dall'art. 26,
comma 2, lett. c), primo e secondo alinea.
Art. 32
Trattamento di trasferta
1. Il presente articolo si applica ai
dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in
località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 chilometri
dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dirigente venga
inviato in trasferta in un luogo compreso tra la località sede di
servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla
località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della
trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale, le distanze si
computano da quest'ultima località.
2. Ai dirigenti di cui al comma 1, oltre
alla normale retribuzione, compete:
a. una indennità di trasferta pari a:
- £. 40.000 (pari a € 20,66) per
ogni periodo di 24 ore di trasferta;
- un importo determinato
proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte
di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore,
in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore;
b. il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed
altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del
biglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso è individuata
in relazione alla durata del viaggio; per i dirigenti autorizzati ad
avvalersi del proprio mezzo di trasporto si applica l'art. 24, comma
5, del CCNL dell' 8 giugno 2000;
c. un'indennità supplementare pari al 5%
del costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave;
d. il rimborso delle spese per i mezzi
di trasporto urbano o dei taxi nei casi preventivamente individuati ed
autorizzati dall'azienda;
e. il compenso per lavoro straordinario
– esclusivamente per i dirigenti di cui all'art. 16, comma 1 del CCNL
8 giugno 2000 - in presenza delle relative autorizzazioni nel caso che
l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un
tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata.
Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato.
3. Per le trasferte di durata superiore
a 8 ore, oltre all'indennità di cui al comma 2, lettera a), compete solo
il rimborso per un pasto nel limite attuale di £.43.100 (pari a €
22,26). Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente
spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un
albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di
complessive £. 85.700 (pari a € 44,26), per i due pasti giornalieri. Le
spese vanno debitamente documentate.
4. Nel caso in cui il dirigente fruisca
del rimborso di cui al comma 3, spetta l'indennità di cui al comma 2,
lett. a) primo alinea, ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso
l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera.
5. Nei casi di missione continuativa nella
medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito
il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico
alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo,
purchè risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio
della categoria consentita nella medesima località.
6. I dirigenti che svolgono le attività in
particolarissime situazioni operative che non consentono di fruire,
durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di
strutture e servizi di ristorazione hanno titolo alla corresponsione
della somma forfettaria di £. 40.000 lorde giornaliere (pari a € 20,66)
in luogo dei rimborsi di cui al comma 3.
7. A titolo meramente esemplificativo tra
le attività indicate nel comma 6 sono ricomprese le seguenti:
- attività di protezione civile nelle
situazioni di prima urgenza;
- assistenza ed accompagnamento di
pazienti ed infermi durante il trasporto di emergenza od in
particolari condizioni di sicurezza;
- attività che comportino imbarchi
brevi;
- interventi in zone particolarmente
disagiate quali lagune, fiumi, boschi e selve.
8. Il dirigente inviato in trasferta ai
sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non
inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante
per la trasferta.
9. Ai soli fini del comma 2, lettera a),
nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo
occorrente per il viaggio.
10. Le aziende stabiliscono le condizioni
per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli
strumenti occorrenti ai dirigenti per l'espletamento dell'incarico
affidato.
11. Il trattamento di trasferta non viene
corrisposto in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte
come normale servizio d'istituto, nell'ambito territoriale di competenza
dell'azienda.
12. L'indennità di trasferta cessa di
essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa
nella medesima località.
13. Per quanto non previsto dai precedenti
commi, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle
missioni all'estero, rimane disciplinato dalle leggi 18 dicembre 1973,
n. 836, 26 luglio 1978, n. 417 e D.P.R. 513/1978 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché dalle norme regolamentari vigenti,
anche in relazione a quanto previsto dall'art. 46, comma 2.
14. Agli oneri derivanti dal presente
articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci
delle singole aziende per tale specifica finalità.
15. Gli incrementi delle voci di cui al
comma 2, lettera a), primo alinea ed al comma 6 decorrono dal 31
dicembre 2001.
16. Sono disapplicati l'art. 43 del DPR
761/1979 e l'art. 18 del DPR 384/1990.
Art. 33
Trattamento di trasferimento
1. Al dirigente che è trasferito
dall'azienda in altra sede per motivi organizzativi legati alla
ristrutturazione aziendale, quando il trasferimento comporti la
necessità dello spostamento della propria abitazione in altro comune,
deve essere corrisposto il seguente trattamento economico:
- indennità di trasferta per sé ed i
familiari;
- rimborso spese di viaggio per sé ed
i familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie;
- rimborso forfetario di spese di
imballaggio, presa e resa a domicilio etc.;
- indennità chilometrica nel caso di
trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari;
- indennità di prima sistemazione.
2. Dal 31 dicembre 2001, il dirigente
che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo al
rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto
di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione
del presente articolo si fa fronte con le risorse già previste allo
scopo nei bilanci dalle singole aziende per tale specifica finalità, con
le risorse di cui all'art. 1, comma 59 della legge 662 del 1996 e
successive modificazioni ed integrazioni, applicabile alla presente area
dirigenziale ai sensi del CCNL integrativo sull'impegno ridotto dei
dirigenti, stipulato il 22 febbraio 2001.
4. Per le modalità di erogazione e le
misure economiche del trattamento di cui al comma 1 si rinvia a quanto
previsto dalle leggi n. 836 del 18 dicembre 1973, n. 417 del 26 luglio
1978 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 34
Trattamento di fine rapporto
1. Dal 31 dicembre 2001,
la retribuzione annua da
prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di
lavoro ricomprende le seguenti voci:
a) stipendio tabellare di cui all'artt.
36 e 37 CCNL 8 giugno 2000 (quadriennio normativo 1998-2001 e primo
biennio economico 1998-1999) e art. 2 CCNL 8 giugno 2000, II biennio
economico;
b) indennità integrativa speciale;
c) tredicesima mensilità;
d) retribuzione individuale di
anzianità, ove spettante;
e) eventuali assegni
ad personam,
ove spettanti, sia non riassorbibili che riassorbibili limitatamente
alla misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal
servizio;
f) retribuzione di posizione, nella
misura prevista dall'ultimo periodo dell'art. 7, comma 3 del CCNL II
biennio economico 2000-2001 ;
g) indennità di esclusività di rapporto
per i dirigenti sanitari;
h) indennità di struttura complessa, ove
spettante.
2. Per i dirigenti di cui all'art. 44
del CCNL 8 giugno 2000, si fa riferimento al trattamento economico
previsto dalla stessa norma al comma 4, per la retribuzione di posizione
si applica il principio di cui al comma 1, lett. f).
CAPO II
Integrazioni ed interpretazioni dei
CCNL dell'8 giugno 2000
Art. 35
Incrementi contrattuali e stipendio
tabellare dei dirigenti
1. Dal 1 gennaio 2001, lo stipendio
tabellare attribuito al livello unico dei dirigenti di cui all' art 2
del CCNL 8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 – 2001
della presente area è incrementato di un importo mensile lordo di £.
43.000 (pari a €. 22,21).
2. Dal 1 luglio 2001 è corrisposto un
incremento di £. 89.000 (pari a €.45,96) che assorbe il precedente.
3. Lo stipendio tabellare annuo, per
dodici mensilità, dei dirigenti di cui al comma 1, dal 1 gennaio 2001 è
fissato in £. 38.748.000 (pari a €. 20.011,67) e dal 1 luglio 2001 è
stabilito in £. 39.300.000 lorde ( pari a €. 20.296,76).
4. L'incremento di cui al comma 1 si
applica anche ai dirigenti del ruolo sanitario di cui all'art. 46 del
CCNL 8 giugno 2000 relativo al I biennio economico.
5. Il presente articolo sostituisce i
commi 2 e 3 dell'art. 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, ad
eccezione di quanto riguarda gli incrementi ed i valori di cui alle
decorrenze del 1 luglio 2000 che rimangono confermati.
Art. 36
Fondo per la retribuzione di
posizione, equiparazione,
specifico trattamento per i dirigenti
con incarico di direzione di struttura complessa
1. I fondi previsti dall'art. 8, commi 2 e
3 del CCNL stipulato l' 8 giungo 2000, biennio economico 2000 – 2001,
rispettivamente per la dirigenza del ruolo sanitario e dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo, ai fini del finanziamento
della retribuzione di posizione, dell'equiparazione, dello specifico
trattamento economico nei casi in cui è mantenuto a titolo personale
nonché dell'indennità di incarico di direzione di struttura complessa,
sono distintamente incrementati a decorrere dal 1 gennaio 2001, in
ragione d'anno, di una quota pari allo 0,15% del rispettivo monte-salari
calcolato al 31 dicembre 1999, separatamente per i due fondi.
L'incremento non assorbe quello già previsto dal 1 luglio 2001 ma si
aggiunge ad esso.
Art. 37
Clausole integrative ed
interpretative dei CCNL 8.6. 2000
1. Le parti concordano in via di
interpretazione autentica ai sensi dell'art. 12 CCNL 8 giugno 2000, che
all'art. 7, comma 3, al termine dell' ultimo periodo del CCNL 8 giugno
2000, II biennio economico 2000 - 2001, va aggiunto, con decorrenza
dall'entrata in vigore del CCNL 8 giugno 2000, il seguente :
"Rientra nella retribuzione minima
contrattuale l'incremento previsto dall'art. 11, comma 3, primo periodo,
ove attribuito all'atto della cessazione del rapporto di lavoro".
2. Nel caso in cui il dirigente sanitario
esercente l'attività libero professionale extra moenia sia cessato dal
servizio prima del 14 marzo 2000, data di scadenza del termine per
l'opzione per il rapporto esclusivo, avendo lo stesso mantenuto il
diritto all'opzione, non trovano applicazione le sanzioni economiche e
di carriera previste dagli artt. da 45 a 47 del CCNL dell'8 giugno 2000.
A tale proposito le parti concordano, tuttavia, che il 50% della
retribuzione di posizione - parte variabile – e la retribuzione di
risultato lasciata disponibile dal dirigente concorrano – pro quota e
poi in misura intera per l'anno successivo ad incrementare i risparmi
aziendali di cui all'art. 5, comma 7, lettera C) del CCNL 8 giugno 2000,
II biennio economico, per il finanziamento dell'indennità di
esclusività. La presente clausola assume valore di interpretazione
autentica.
3. In via di interpretazione autentica, le
parti concordano che l'equiparazione di cui all'art. 3 del CCNL 8 giugno
2000, II biennio economico 2000 – 2001, riguarda anche i dirigenti di ex
IX livello che alla data del 14 marzo 2000 non abbiano optato per il
rapporto di lavoro esclusivo. La riduzione di cui all'art. 47 del citato
CCNL del I biennio economico, trova applicazione sulla retribuzione di
posizione - parte variabile – così rideterminata nel II biennio
economico. La presente clausola entra in vigore dal 1 febbraio 2001 come
l'art. 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
4. Esclusivamente i dirigenti sanitari di
ex II livello che abbiano optato entro il 14 marzo 2000 per il rapporto
di lavoro esclusivo e che, a tale data, si trovavano in aspettativa per
mandato elettorale, sindacale o per lo svolgimento dell'incarico di
direttore generale o, qualora previsto, di direttore dei servizi
sociali, ove non abbiano inoltrato la domanda per essere sottoposti alla
verifica nei termini previsti dall'art. 30 del CCNL dell'8 giugno 2000,
possono, in via eccezionale, chiederla entro trenta giorni dall'entrata
in vigore del presente contratto. La verifica avviene entro due mesi dal
rientro in servizio ed, ove ciò sia già avvenuto, entro i due mesi
successivi alla domanda. In tale ultimo caso, se ha già trovato
applicazione il comma 6 dell'art. 30 e la verifica è positiva,
l'incarico conferito prosegue sino al compimento del settimo anno
compreso il periodo già effettuato. Qualora la verifica non sia positiva
si applica il comma 5 dell'art. 30. In mancanza di presentazione della
domanda da parte dei soggetti destinatari della presente clausola,
rimane impregiudicata l'applicazione
dell'art. 30 del citato
contratto.
5. Ai fini della corretta applicazione
dell'art. 18, comma 6, ultimo periodo del CCNL 8 giugno 2000, il
dirigente di struttura complessa in distacco sindacale nel corso del
periodo di incarico ha titolo a completare il periodo mancante al
quinquennio, interrotto per effetto del distacco sindacale, al suo
rientro. Le due frazioni di incarico si cumulano.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
CAPO I
Disposizioni particolari
Art. 38
Modalità di applicazione di benefici
economici previsti da discipline speciali
1. In favore del dirigente riconosciuto,
con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio è
concesso un incremento percentuale, nella misura – rispettivamente - del
2,50% e dell'1,25% del trattamento tabellare in godimento alla data di
presentazione della relativa domanda, a seconda che l'invalidità sia
stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione, ovvero alle
ultime due di cui alla tabella A allegata al DPR 915 del 23 dicembre
1978. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a
titolo di salario individuale di anzianità.
2. Nulla è innovato per quanto riguarda
tutta la materia relativa all'accertamento dell'infermità per causa di
servizio, al rimborso delle spese di degenza per causa di servizio e
all'equo indennizzo, che rimangono regolate dalle seguenti leggi e loro
successive modificazioni ed integrazioni, automaticamente recepite nella
disciplina pattizia: D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione
del T.U. sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con
D.P.R. del 27 gennaio 1957, n. 3); legge 27 luglio 1962, n. 1116 (Norme
interpretative ed integrative dell'art. 68 del T. U. n. 3 del 1957);
della legge 1° novembre 1957, n. 1140 ( in materia di spese di degenza e
di cura del personale statale per infermità dipendente da causa di
servizio) e successivo D.P.C.M. 5 luglio 1965; art. 50 D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761; legge 30 dicembre 1981, n. 834 (tabelle);art. 22,
commi da 27 a 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;art. 1, commi da
119 a 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tali leggi sono, da
ultimo, state modificate dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento
recante, tra l'altro, la semplificazione dei procedimenti per il
riconoscimento delle infermità da causa di servizio e per la concessione
dell'equo indennizzo), nel quale, all'art. 20 sono riprodotte le
eventuali abrogazioni delle norme citate e disapplicate dallo stesso
decreto.
3. Con riferimento alla misura dell'equo
indennizzo, le parti concordano, inoltre, quanto segue:
a) per la determinazione dell'equo
indennizzo, si considera il trattamento economico tabellare previsto,
in relazione all'esclusività del rapporto di lavoro, dagli artt. 36 e
37 del CCNL 8 giugno 2000, relativi al I biennio economico 1998 –
1999, come aggiornati dall'art. 2 del CCNL, stipulato in pari data,
per il II biennio 2000 - 2001. Per i dirigenti sanitari già di II
livello di struttura complessa che fruiscono della norma transitoria
prevista dall'art. 39 del citato CCNL, lo stipendio tabellare è
comprensivo dell'assegno personale di cui allo stesso art. 39, comma
1, lett. b),
limitatamente alla misura di £. 12.432.000 (pari a € 6.420,59), pari
alla differenza degli stipendi tabellari tra ex primo ed ex secondo
livello dirigenziale alla data del 31 luglio 1999. Per i dirigenti del
ruolo professionale, tecnico ed amministrativo già di XI livello ai
sensi del DPR 384 del 1990, ai quali non sia corrisposta l'indennità
di struttura complessa nello stipendio tabelllare è ricompreso il
maturato economico previsto dall'art. 44, comma 2, lett. b) del CCNL 5
dicembre 1996.
b) per la liquidazione dell'equo
indennizzo si fa riferimento in ogni caso al trattamento economico
corrispondente alla posizione di appartenenza del dirigente al momento
della presentazione della domanda;
c) L'azienda ha diritto di dedurre
dall'importo dell'equo indennizzo, e fino a concorrenza del medesimo,
eventuali somme percepite allo stesso titolo dal dirigente per effetto
di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi
siano stati corrisposti dall'azienda stessa;
d) nel caso che per effetto di tali
assicurazioni l'indennizzo venga liquidato al dirigente sotto la forma
di rendita vitalizia, il relativo recupero avverrà capitalizzando la
rendita stessa in relazione all'età dell'interessato.
4. Per quanto riguarda la disciplina
della tredicesima mensilità, si continua a fare riferimento al d. lgs.
C.P.S. 25 ottobre 1946, n. 263 e successive modificazioni ed
integrazioni.
5. In materia di congedo per cure agli
invalidi si rinvia alle seguenti leggi:
a) legge 30 marzo 1971, n. 118
(Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in
favore dei mutilati ed invalidi civili);
b) D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032
(Approvazione delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei
dipendenti civili e militari dello Stato);
c) D.L. 12 settembre 1983, n. 463,
convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638;
d) D.lgs. 23 novembre 1988, n. 509
(Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie
invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente
per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge
26 luglio 1988, n. 291);
e) D. L. 25 novembre 1989 (Disposizioni
urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei
disavanzi delle unità sanitarie locali), convertito con modificazioni
dall'art. 1, comma 1, della legge 25 gennaio 1990, n. 8;
f) legge 24 dicembre 1993, n. 537.
6. Nei confronti dei dirigenti della
presente area continua a trovare applicazione la disciplina degli artt.
1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed
integrazioni; in particolare, il previsto incremento di anzianità viene
equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di
anzianità pari al 2,50% della nozione di retribuzione di cui all'art 26
comma 2, lett. a) per ogni biennio considerato o in percentuale
proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio.
CAPO II
Conciliazione ed arbitrato
Art. 39
Tentativo obbligatorio di
conciliazione
1. Per tutte le controversie individuali è
prevista l'attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione.
2. A tal fine il dirigente può avvalersi
delle procedure di conciliazione di cui all'art. 66 del dlgs. 165 del
2001 ovvero di quelle indicate nell'art. 4 del CCNQ del 23 gennaio 2001
e successive proroghe.
3. Ove la conciliazione non riesca, il
dirigente può adire l'autorità giudiziaria ordinaria. In alternativa, le
parti in causa possono concordare di deferire la controversia ad un
arbitro unico a prescindere dalla tipologia di conciliazione prescelta
tra quelle indicate nel comma 2. In tal caso si esperiscono le procedure
indicate nell'art. 4 e seguenti del CCNQ del 23 gennaio 2001 e
successive proroghe.
Art. 40
Procedure di conciliazione in caso di
recesso
1. Prima di procedere al recesso l'azienda
ha l'obbligo di attivare la procedura dinanzi al Comitato dei Garanti di
cui all'art. 23 del CCNL dell'8 giugno 2000.
2. Ove il recesso sia successivamente
intimato ai sensi dell'art. 35, commi 1 e 2 del CCNL del 5 dicembre
1996, il dirigente che non ritenga giustificata la motivazione fornita
dall'azienda ovvero questa non sia stata indicata contestualmente alla
comunicazione del recesso, attiva le procedure di conciliazione dinanzi
al collegio di conciliazione o all'arbitro ai sensi dell'art. 39 del
presente contratto.
3. La procedura di conciliazione è avviata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che costituisce
prova del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione scritta di licenziamento. La lettera deve contenere
una sommaria prospettazione dei fatti e delle ragioni di diritto poste a
fondamento della pretesa.
4. L'avvio della procedura di
conciliazione di cui al comma 2 non ha effetto sospensivo del recesso.
5. Nel caso in cui la conciliazione non
riesca si applica l'art. 39, comma 3.
6. Ove la conciliazione riesca e l'azienda
assuma l' obbligo di riassunzione del dirigente, il rapporto di lavoro
prosegue con le precedenti caratteristiche e senza soluzione di
continuità.
7. Ove il collegio di conciliazione o
l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso , ritenendo
ingiustificato il licenziamento ma non trovi applicazione il comma 6,
dispone a carico dell'azienda una indennità supplementare, determinata
in relazione alle valutazioni dei fatti e delle circostanze emerse, tra
un minimo, pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato
dell'importo equivalente a due mensilità ed un massimo pari al
corrispettivo di 22 mensilità.
8. L'indennità supplementare di cui al
comma 7 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia
compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
- 7 mensilità in corrispondenza del
51^ anno compiuto;
- 6 mensilità in corrispondenza del
50^ e 52^ anno compiuto;
- 5 mensilità in corrispondenza del
49^ e 53^ anno compiuto;
- 4 mensilità in corrispondenza del
48^ e 54^ anno compiuto;
- 3 mensilità in corrispondenza del
47^ e 55^ anno compiuto;
- 2 mensilità in corrispondenza del
46^ e 56^ anno compiuto.
9. Le mensilità di cui ai commi 7 e 8
sono formate dalle voci che costituiscono la retribuzione individuale
mensile di cui all'art. 26, comma 2, lett. c), primo e secondo alinea
10. Il dirigente che accetti l'indennità
supplementare non può successivamente adire l'autorità giudiziaria o
l'arbitro ai sensi dell'art. 39, comma 3 . In tal caso l'azienda non può
assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal
ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità
riconosciute dal collegio di conciliazione o dall'arbitro, ai sensi dei
commi 7 e 8.
11. Per un periodo di tempo pari ai mesi
cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con
decorrenza dalla pronuncia del Collegio o dell'arbitro, il dirigente il
cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato ai sensi del comma 7
può avvalersi della disciplina di cui all'art. 38 comma 10 del CCNL del
5 dicembre 1996, senza obbligo di preavviso. Tale disciplina è stata
confermata dall'art. 20 comma 6 del CCNL dell'8 giugno 2000 ed il
riferimento normativo ivi contenuto è ora da intendersi correlato al
presente comma. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra azienda,
il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al
solo periodo non lavorato.
12. L' articolo sostituisce,
disapplicandolo, l'art. 36 del CCNL del 5 dicembre 1996 e si applica
dall'entrata in vigore del presente contratto.
CAPO III
Dirigenza delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della
prevenzione e della professione ostetrica
Art. 41
Istituzione della qualifica unica di
dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione e della professione ostetrica
Norma programmatica
1. Le parti, con il presente contratto
prendono atto che:
- ai sensi dell'art. 6 della legge 10
agosto 2000, n. 251 nel ruolo sanitario del personale del Servizio
sanitario nazionale può essere istituita la qualifica unica di
dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica;
- la medesima legge negli all'artt. 6 e
7 stabilisce che tali dirigenti siano inseriti nel ruolo sanitario e
nell'area III di contrattazione di cui al CCNQ del 25 novembre 1998
riferita alla dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo del SSN;
- la disciplina concorsuale sarà emanata
con successivo regolamento ministeriale ed i requisiti di accesso
saranno analoghi a quelli previsti dall'art. 26 del d.lgs. 165/2001
per la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo.
2. Nel quadro di riferimento regionale
richiamato dall'art. 6, comma 2, ultimo periodo della legge n. 251 del
2000 che prevede modifiche compensative delle dotazioni organiche, le
aziende provvederanno all'istituzione dei posti della nuova figura
dirigenziale sulla base delle proprie esigenze organizzative con le
precisazioni di cui ai successivi commi.
3. La copertura degli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 2 è carico dei bilanci delle aziende, che vi
provvederanno, nella propria autonomia decisionale, anche mediante
trasformazione di un numero corrispondente di posti di organico dei
dirigenti del ruolo sanitario secondo le precisazioni contenute nei
commi 10 e 11 con l'entrata a regime del presente articolo. La
trasformazione potrà riguardare anche i posti già occupati dal personale
del ruolo sanitario del comparto che, nell'azienda, conseguirà la nuova
qualifica dirigenziale a seguito delle procedure concorsuali, con le
conseguenze del già citato comma 10.
4. Nell'individuazione dei posti da
trasformare nell'ambito della dirigenza sanitaria di cui all'art. 15 del
d.lgs. 502 del 1992, le aziende dovranno tener conto della consistenza
quantitativa dei profili di cui si rivede la dotazione organica nonché
dei principi di proporzionalità e dei carichi di lavoro nell'area di
attività e nella disciplina coinvolta nella trasformazione.
5. Gli oneri del comma 3, ai sensi
dell'art. 53 del CCNL dell'8 giugno 2000, sono calcolati anche con
riferimento al trattamento accessorio (condizioni di lavoro,
retribuzione di risultato) spettante ai dirigenti di nuova assunzione e
devono tener conto di quanto stabilito al comma 8 per la retribuzione di
posizione minima contrattuale.
6. Gli oneri per l'istituzione della nuova
figura dirigenziale sono, comunque, a totale carico dell'azienda ove non
vi siano posti da trasformare perchè tutti occupati dai titolari ovvero
nel caso in cui le risorse dei fondi contrattuali di riferimento, siano
state completamente utilizzate dall'azienda per la corresponsione delle
voci retributive di pertinenza ovvero, infine, quando le condizioni
operative del comma 4 non lo consentano .
7. Alla dirigenza di nuova istituzione si
applicano sotto il profilo normativo ed economico tutte le norme
previste per la disciplina del rapporto di lavoro della dirigenza dei
ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo:
- dai CCNL del 5 dicembre 1996 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- dai CCNL dell'8 giugno 2000 (con
particolare riferimento agli articoli da 26 a 34 relativi alla
graduazione delle funzioni ed alle modalità di conferimento, revoca,
conferma e verifica degli incarichi);
- dal CCNL del 22 febbraio 2001
sull'impegno ridotto;
- dal presente contratto.
8. In particolare, al dirigente di cui
al comma 1, all'atto dell'assunzione e per il periodo di un quinquennio
è attribuita la seguente retribuzione di posizione minima contrattuale:
Parte fissa: £ 2.000.000 ( pari a €
1.032, 91)
Parte variabile £ 4.087.000 (pari a €
2.100,76 )
Al compimento del quinto anno di
attività, previa verifica positiva da parte del Collegio tecnico di cui
all'art. 31 del CCNL 8 giugno 2000, la parte variabile della
retribuzione passa a £. 9.102.000 (pari a € 4.700,79) , cui si aggiunge
la maggiorazione di £. 2.900.000 (pari a € 1.497,73) prevista dall'art.
11, comma 3 del CCNL dell'8 giugno 2000, II biennio economico relativo
alla presente area. Per quanto non previsto dal presente comma si
applicano gli artt. 3, 4 e 11, comma 4 del CCNL da ultimo citato.
9. Agli effetti dei commi 5 e 7, con
l'entrata a regime del presente articolo, per i dirigenti di nuova
istituzione, saranno formati appositi distinti fondi corrispondenti a
quelli previsti per gli altri dirigenti sanitari dagli artt. 50, 51 e 52
del CCNL dell'8 giugno 2000, confermati dagli artt. 8 e 9 del medesimo
contratto, relativo al II biennio economico,
10. Qualora per l'applicazione del comma 2
si proceda alla trasformazione dei posti della dirigenza sanitaria i
fondi di cui al comma 9 saranno formati con le quote di trattamento
economico provenienti dai fondi contrattuali relativi alla predetta
dirigenza.Tali fondi saranno ridotti in misura corrispondente alle quote
utilizzate, comunque non superiore ai minimi contrattuali da attribuire
ai dirigenti di nuova istituzione. Le quote confluiranno nei nuovi fondi
in base alla loro natura. I fondi saranno utilizzati con i tempi
indicati nel comma 11. In ogni caso, ai sensi dell'art. 53 del CCNL 8
giugno 2000, ove le risorse derivanti dai fondi contrattuali interessati
dalla trasformazione dei posti non garantissero la retribuzione di
posizione minima contrattuale di cui al comma 8 nonchè il pagamento del
trattamento accessorio del comma 5, l'integrazione dei fondi di
riferimento graverà sul bilancio delle aziende stesse. La parte
variabile aziendale della retribuzione di posizione in relazione alla
tipologia degli incarichi di cui all'art. 27 del CCNL dell' 8 giugno
2000 - conferibili dopo il quinquennio - dovrà essere calcolata sulla
base della graduazione delle funzioni e finanziata con le metodologie di
cui al citato art. 53.
11. Ove ricorra l'ipotesi del comma 10, la
riduzione dei fondi ivi indicati decorrerà dalla data della effettiva
assunzione in servizio dei nuovi dirigenti che, a regime, avviene con la
stipulazione del contratto individuale ai sensi dell'art. 13, comma 1
del CCNL 8 giugno 2000. Nelle more della assunzione, le quote di risorse
disponibili da trasferire nei nuovi fondi per effetto della soppressione
dei posti - secondo le previsioni dell'atto di programmazione del
fabbisogno aziendale - ove provenienti dal fondo di cui all'art. 50 del
CCNL dell'8 giugno 2000 saranno provvisoriamente utilizzate nella
retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti del ruolo sanitario dal
cui fondo provengono, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 50.
12. Lo spostamento di risorse tra i fondi
di cui ai commi precedenti avviene nel rispetto delle relazioni
sindacali previste dall'art. 4, comma 2, lettera B) punto 5 del CCNL
dell'8 giugno 2000. La trasformazione della dotazione organica avviene
nel rispetto dell'art. 6, comma 1 lettera C) del sopracitato CCNL.
13. Ove il regolamento di cui all'art. 6,
comma 2 della legge 251 del 2000 nulla preveda in proposito, le
attribuzioni dei dirigenti di nuova istituzione e la regolazione, sul
piano funzionale ed organizzativo, dei rapporti interni con le altre
professionalità della dirigenza sanitaria, saranno definite dall'azienda
nell'ambito di apposito atto di organizzazione, previa consultazione
obbligatoria delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto, sulla base dei contenuti professionali del percorso formativo
indicato nell'art. 6, comma 3 del d.lgs. 502 del 1992 e nel decreto del
Ministero dell'università, ricerca scientifica e tecnologica del 2
aprile 2001, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. del 5
giugno 2001, n. 128, nonché delle attività affidate in concreto a tali
dirigenti. In particolare, a tale ultimo fine, dovranno essere evitate
sovrapposizioni e duplicazioni di competenze ed attribuzioni che, sul
piano organizzativo, possano ostacolare od impedire un regolare avvio e
funzionamento dei nuovi servizi.
14. Le parti si danno atto che la
disciplina di cui al presente articolo entrerà a regime al verificarsi
delle condizioni dei commi 1, terzo alinea e 2, che renderanno possibile
l'assunzione in via definitiva dei dirigenti di nuova istituzione
secondo le esigenze programmate da ciascuna azienda.
Art. 42
Incarichi provvisori
1. In attesa dell'entrata a regime
dell'art. 41 e comunque per un biennio dall'entrata in vigore del
presente contratto, nel caso in cui le aziende attuino la disciplina
transitoria dell'art. 7, comma 1, della legge 251 del 2000, al personale
cui è conferito l'incarico ivi previsto è attribuito il trattamento
economico stabilito dai vigenti contratti collettivi per i dirigenti di
nuova assunzione, tenuto conto, in particolare, di quanto indicato
dall'41, commi 5 e 8 per il trattamento accessorio e per la retribuzione
di posizione minima contrattuale.
2. Per il reperimento delle risorse e per
la formazione dei fondi, l'azienda procede applicando anticipatamente le
disposizioni di cui all' art. 41, nel rispetto delle relazioni sindacali
indicate nel comma 12 dello stesso, congelando, per il conferimento
degli incarichi di cui al presente articolo, il numero di posti di
organico occorrenti, in modo da pervenire alla loro eventuale
trasformazione ed al consolidamento dei fondi così formati solo in
seguito, al verificarsi – cioè - delle condizioni di cui all'art. 41,
comma 14.
3. Ai fini del corretto svolgimento delle
funzioni del personale incaricato deve, altresì, essere data contestuale
attuazione anche all'art. 41, comma 13.
4. Nel periodo transitorio, l'incarico di
cui al comma 1 è conferito per un triennio, ai sensi dell'art. 15
septies del d.lgs. 502 del 1992 e secondo la disciplina, ivi compresi
gli aspetti del trattamento economico, prevista dall'art. 63 comma 5 del
CCNL dell'8 giugno 2000, previa procedura selettiva tra i candidati in
possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale
predeterminati. L'incarico è rinnovabile con la medesima procedura, ove
l'art. 41 non sia ancora entrato a regime.
5. In particolare, con riguardo ai
requisiti per il conferimento dell'incarico, le parti concordano
sull'esigenza che i candidati siano almeno in possesso:
- del diploma di dirigente
dell'assistenza infermieristica rilasciato dalle ex scuole dirette a
fini speciali o di diploma di formazione manageriale - conseguito in
corsi di perfezionamento o similari, rilasciato da Università o da
altre istituzioni pubbliche od equiparate - attestante un percorso
formativo che - per contenuti e durata – sia ritenuto idoneo come
requisito dall'azienda;
- di esperienza professionale – non
inferiore a cinque anni di servizio a tempo indeterminato - maturata
nella categoria D, ivi compreso il livello economico DS, dello
specifico profilo professionale.
6. In via provvisoria, l' incarico di
cui al comma 1 può essere conferito dalle aziende anche al personale
indicato nell'art. 7, comma 2 della legge 251 del 2000 ed alle
condizioni ivi previste, per il coordinamento della specifica area
professionale di cui agli artt. 2, 3 e 4 della stessa legge, nel
rispetto di tutti i precedenti commi del presente articolo. Ai sensi del
comma 13 dell'art. 41, le attribuzione del dirigente di nuova
istituzione di cui al presente comma dovranno consentire un adeguato
livello di integrazione e collaborazione con le altre funzioni
dirigenziali, garantendo il rispetto dell'unicità della responsabilità
dirigenziale per gli aspetti professionali ed organizzativi interni
delle strutture di appartenenza.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 43
Codice di comportamento relativo alle
molestie sessuali nei luoghi di lavoro
1. Le aziende, nel rispetto delle forme di
partecipazione di cui al CCNL dell'8 giugno 2000, adottano con proprio
atto il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella
lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto
dalla raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991, n.
92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in
materia, allegano a titolo esemplificativo il codice-tipo valido per
tutte le aree negoziali del comparto Sanità.
Art. 44
Errata corrige
1. All'art. 27, comma 10 del CCNL I
biennio 1998-1999, stipulato l'8 giugno 2000, le ultime parole "Per la
tabella di corrispondenza si rinvia all'allegato 1" vanno cassate e,
pertanto, il comma termina con le parole "alla data del 5.12.1996".
2. All'art. 40, comma 6 del CCNL I biennio
1998-1999, stipulato l'8 giugno 2000, le ultime parole "secondo la
tabella di corrispondenza allegato 1 al presente contratto" vanno
cassate e, pertanto, il comma termina con le parole "alla data del
5.12.1996".
3. In calce alle tavole nn. 1 e 2 del CCNL
II biennio 2000-2001, stipulato l'8 giugno 2000, sono aggiunte
rispettivamente le note n. 4 e n. 5 di identico contenuto, recanti la
seguente precisazione:
"La retribuzione di posizione riportata in
questa tabella è quella minima contrattuale attribuita, ai sensi della
tabella all. 1 al CCNL del 5.12.1996, II biennio economico 1996-1997 (cfr.
art. 40, comma 5) e quella rideterminata ai sensi degli artt. 3 e 4 del
presente CCNL. Successivamente al contratto del 1996, la retribuzione di
posizione di parte variabile è stata suscettibile di incremento in sede
aziendale, sulla base della graduazione delle funzioni. Per i dirigenti
di struttura complessa assunti successivamente al 1° agosto 1999 citati
in tabella la retribuzione di posizione è attribuita dalle aziende sulla
base della graduazione dell'incarico assegnato nel rispetto dell'art.
40, comma 3, per quanto attiene la componente della retribuzione stessa
di parte fissa e variabile"
4. Le rettifiche di cui al presente
articolo decorrono dall'entrata in vigore del CCNL dell'8 giugno 2000,
quadriennio normativo 1998 – 2001, trattandosi di errori materiali già
rettificati dall'ARAN ai sensi dell'art. 67, comma 3.
Art. 45
Norma finale
1. Gli artt. 2, 4, 7 comma 4, 8, 9, da 11
a 13, 24, 25, 28, da 30 a 33, 38 decorrono dal 31 dicembre 2001.
2. Tutte le norme non menzionate nel comma
1 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente contratto,
fatta salva diversa esplicita decorrenza indicata nelle singole clausole
nonchè quanto previsto dall'art. 46 comma 3.
Art. 46
Disapplicazioni
1. Dalla data di stipulazione del presente
CCNL, ai sensi degli artt. 69, comma 1 e 71, comma 3 del D. Lgs.
165/2001, sono disapplicate tutte le norme contenute:
a) nel D.P.R. 270/1987, le quali sono
state esplicitamente disapplicate dal CCNL 5 dicembre 1996 e
successive integrazioni, dal CCNL 8 giugno 2000 e dal presente nei
singoli articoli di riferimento. Le disposizioni non menzionate nei
suddetti contratti collettivi sono state superate dal D.P.R. 384/1990
di cui alla successiva lettera c)
o, data la loro natura transitoria e contingente, hanno cessato di
produrre i propri effetti;
b) nel D.P.R. 494/1987, gli artt. 47, 48
a 51, in quanto disapplicati o perchè hanno esaurito i propri effetti;
c) nel D.P.R. 384/1990, che siano state
esplicitamente disapplicate dal CCNL 5 dicembre 1996 e successive
integrazioni, dal CCNL 8 giugno 2000 e dal presente nei singoli
articoli di riferimento. Le disposizioni del D.P.R. 384/1990 non
menzionate nei suddetti contratti collettivi e nel presente, data la
loro natura transitoria e contingente, hanno cessato di produrre i
propri effetti ovvero sono state superate dal D. Lgs 502/1992 e succ.
modificazioni ed integrazioni e dal D. Lgs 626/1996. Sono, in
particolare, disapplicati, l'art. 20, per effetto dell'incremento
delle ore di aggiornamento previsto dall'art. 16, comma 4 del CCNL 8
giugno 2000, dalla stessa data, nonché gli artt. da 93 a 105, in
quanto sostituiti dalla disciplina generale dei CCNQ del 7 agosto
1998, come integrato e modificato dai CCNQ del 25 novembre 1998, del
27 gennaio 1999 e del 21 febbraio 2001 e dagli artt. da 2 a 4 del
presente CCNL;
d) nel D.P.R. 761/1979, ivi compreso il
rinvio alle disposizioni del T.U. del 3 gennaio 1957 degli impiegati
civili dello Stato, espressamente menzionate nei CCNL citati nelle
precedenti lettere e nel presente CCNL.
2. Con riferimento all'art. 32, comma
13 del presente contratto per le missioni all'estero continuano ad
essere applicati il R.D. 3 giugno 1926, n. 941, la L. 6 marzo 1958, n.
176, la L. 28 dicembre 1989, n. 425 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le relative disposizioni regolamentari
3. Dopo il 31 dicembre 2001, ai sensi
dell'art. 69 del D. Lgs. 165/2001, gli istituti del rapporto di lavoro
disciplinati dalle norme generali e speciali del pubblico impiego ancora
vigenti a tale data ed espressamente applicabili anche al personale del
Servizio Sanitario Nazionale, qualora non riassunte alla disciplina dei
contratti collettivi vigenti ivi compreso il presente, cessano di
produrre i propri effetti.
4. Ai sensi del comma 3, le parti si danno
atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della
disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale
disapplicazione delle norme di cui ai precedenti commi ovvero ulteriori
eventuali disapplicazioni saranno oggetto di appositi contratti
collettivi nazionali integrativi.
ALLEGATO N. 1
SCHEMA DI CODICE DI COMPORTAMENTO
DA ADOTTARE
NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE
SESSUALI
Art. 1
Definizione
1. Per molestia sessuale si intende ogni
atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione
sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che
lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima
di intimidazione nei suoi confronti.
Art. 2
Principi
1. Il codice è ispirato ai seguenti
principi:
a) è inammissibile ogni atto o
comportamento che si configuri come molestia sessuale nella
definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto delle
lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad
essere tutelati nella propria libertà personale:
c) è sancito il diritto delle
lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o
ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o
comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della
Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla
risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in
poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende
a sostenere ogni componente del personale che si avvalga
dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga
denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti
indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza
e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese
agli eventuali testimoni;
e) viene garantito l'impegno
dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i
soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente
Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti
culturali e professionali della persona da designare quale
Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere gli
Enti in possesso dei requisiti necessari, oppure individuare al
proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali
rivolgere un apposito percorso formativo;
f) è assicurata, nel corso degli
accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei
lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure
disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 59 e 59 bis
del Decreto Legislativo n. 29/1993, così come modificato dal Decreto
Legislativo n. 80/1998, viene inserita, precisandone in modo oggettivo
i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione
relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di
un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti
comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi
delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
h) l'azienda si impegna a dare ampia
informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del
presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da
adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una
cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.
2. Per i dirigenti, il predetto
comportamento costituisce elemento negativo di valutazione con le
conseguenze previste dai CCNL in vigore.
Art. 3
Procedure da adottare in caso di
molestie sessuali
1. Qualora si verifichi un atto o un
comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la
dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al
Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel
tentativo di dare soluzione al caso.
2. L'intervento della Consigliera/del
Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto
alla delicatezza dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve
possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà
adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e
assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e
di contribuire alla soluzione del caso.
Art. 4
Procedura informale: intervento della
consigliera/del consigliere
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la
dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga
opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della
situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro,
facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve
cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento
del lavoro.
2. L'intervento della Consigliera/del
Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso
richiede.
Art. 5
Denuncia formale
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto
delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della
Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il
comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia,
con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al
dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o
a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti
disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela
giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore
di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di
appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla
direzione generale dell'azienda.
3. Nel corso degli accertamenti è
assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4.Nel rispetto dei principi che informano
la legge n. 125/1991, qualora l'Amministrazione, nel corso del
procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo
ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il
Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili
alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a
ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino
reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che
informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui l'Amministrazione nel
corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la
denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al
suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non
gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano
la legge n. 125/91, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento
disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta
di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via
temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare,
al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è
data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie
ragioni, eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali,
ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non
venga in sedi che creino disagio.
Art. 6
Attività di sensibilizzazione
1. Nei programmi di formazione del
personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere informazioni
circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle
molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia
luogo.
2. L'amministrazione dovrà, peraltro,
predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della
libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il
verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle
dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la
cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie
sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura dell'Amministrazione
promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del
Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso
assemblee interne.
4. Verrà inoltre predisposto del materiale
informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da
adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà cura dell'Amministrazione
promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del
Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie
sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il
CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed
alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un'apposita relazione
sullo stato di attuazione del presente Codice.
6. L'Amministrazione e i soggetti
firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice si
impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli
esisti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie
sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni
ritenute necessarie.
DICHIARAZIONE VERBALE ARAN N. 1
Con riferimento all'art. 29, si conferma
che i quindici giorni di ferie aggiuntive sono comprensivi dei sabati,
domeniche e altre festività ricadenti nel periodo.
Dichiarazione congiunta n. 1
Con riferimento agli artt. 7 e 13 gli
ulteriori eventuali benefici previsti dall'art. 53 D.lgs 151/2001
trovano applicazione anche se non richiamati dai rispettivi articoli di
riferimento.
Con riguardo all'art. 7, le parti si danno
atto che la disciplina ivi prevista è coerente con le prescrizioni del
dlgs. 8 aprile 2003, n. 66.
Dichiarazione congiunta n. 2
Con riferimento all'art. 9 sulle assenze
per malattia, le parti concordano che l'elenco delle terapie salvavita è
meramente indicativo, poiché non è possibile individuarle a priori, in
modo esaustivo.
Dichiarazione congiunta n. 3
Con riferimento all' art. 10, comma 9, le
parti richiamano quanto previsto dalle vigenti disposizioni per ciò che
attiene le assunzioni a tempo determinato al fine di procedere alla
sostituzione dei dirigenti assenti. Le parti concordano che le procedure
relative alla richiesta di aspettativa (comunicazione, assenso
dell'azienda ai fini dell'inizio dell'assenza etc) sono oggetto di
appositi atti organizzatori interni che l'azienda adotta informandone le
organizzazioni sindacali. In particolare, con riguardo al comma 8
lettera b) tra i contratti di lavoro a termine sono ricompresi quelli
relativi all'incarico di direttore generale e amministrativo ed, ove
previsti, di direttore dei servizi sociali.
Dichiarazione congiunta n. 4
Con riferimento all'art. 16, comma 1, le
parti si danno atto che i criteri per il conferimento degli incarichi di
cui all'art. 28 potranno essere integrati in modo da comprendere gli
effetti della clausola contrattuale.
Con riguardo al comma 6 le parti si danno
atto che l'art. 31, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996 è norma permanente
degli istituti di mobilità, entrata in vigore il 6 dicembre 1996. Essa
si applica in tutti i casi di ristrutturazione e riguarda,
indistintamente i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale,tecnico
ed amministrativo.
Dichiarazione congiunta n. 5
Con riguardo all'art. 18 le parti
ritengono che le aziende, nell'ambito della loro programmazione annuale
o triennale, debbano sviluppare le attività formative nelle discipline
proprie della dirigenza sanitaria, tenendo conto che, tra le
caratteristiche peculiari di tale attività pianificata per
l'accreditamento dell'ECM, per le suddette categorie andrà sviluppata,
in quanto prevalente nelle discipline ad accesso pluricategoriale, la
produzione di eventi intergategoriali monodisciplinari,
multidisciplinari e di interesse misto ospedale – territorio. La
pianificazione dell'attività formativa dovrà tenere conto della
necessaria coerenza con gli obiettivi nazionali ai sensi dell'art. 3 del
DM. 5 luglio 2000 nonchè degli obiettivi regionali e locali sulla base
delle vigenti disposizioni. Con riferimento al comma 4 le parti
rammentano, altresì, che la circolare n. 14/1995 del Dipartimento della
Funzione pubblica stabilisce a titolo indicativo e compatibilmente con
le esigenze di flessibilità dei bilanci, che "costituirebbe un obiettivo
auspicabile ed un risultato utile ad un progressivo allineamento ai
livelli dei programmi formativi nella pubblica amministrazione dei
principali paesi europei" se ciascuna amministrazione destinasse alla
formazione del proprio personale uno stanziamento pari ad almeno un
punto percentuale del monte retributivo.
Dichiarazione congiunta n. 6
Con riguardo all'art. 28 relativo al
lavoro straordinario le parti concordano sull'attuazione dell'art. 53,
comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 in caso di attivazione di nuovi servizi
ad invarianza della dotazione organica.
Dichiarazione congiunta n. 7
Con riferimento all' art. 33, le parti
concordano che la disposizione contrattuale si riferisce alle sole
ipotesi in cui il trasferimento è disposto dall'azienda anche nel
rispetto dell'incarico rivestito per esigenze di servizio della medesima
che non consentano margini negoziali al dirigente, quasi configurandosi
come un trasferimento di ufficio. Le parti sottolineano pertanto il
carattere eccezionale della disposizione.
Dichiarazione congiunta n. 8
Con riguardo all'art. 37
le parti concordano che il
periodo di distacco sindacale, pur essendo equiparato al servizio
prestato non è considerato ai fini del raggiungimento del periodo dell'
incarico quinquennale come servizio istituzionale, in quanto svolto
quale controparte. Si veda al proposito l'art. 18, comma 5 del CCNL 8
giugno 2000.
Dichiarazione congiunta n. 9
In riferimento all'art.
41 le parti ritengono di dover
esprimere la considerazione che nell'individuazione dei posti da
sopprimere nell'ambito della dirigenza sanitaria le aziende dovranno
tener conto di tutti i profili laureati in ragione anche della loro
consistenza quantitativa e, comunque, in proporzione ad essa e dopo aver
valutato oggettivamente i carichi di lavoro nell'area di attività e
nella disciplina di cui si rivede, per effetto della soppressione dei
posti, la relativa dotazione organica.
Dichiarazione congiunta n. 10
Per quanto concerne l'art. 46, le
disapplicazioni si riferiscono alle norme di legge ed alle disposizioni
relative al pubblico impiego di competenza della fonte negoziale e non
riguardano, pertanto, norme di inquadramento della dirigenza anche
aventi carattere speciale quali ad esempio quelle contenute nella legge
n. 207/1985.
Dichiarazione congiunta n. 11
Con riguardo alle flessibilità' del
rapporto di lavoro introdotte dai CCNL vigenti ed in particolare con
riferimento alla possibilità di stipulare contratti a termine ai sensi
del dlgs 368/2001, le parti ritengono che le aziende abbiano ampi
margini per evitare il ricorso a forme contrattuali quali le
collaborazione continuate e coordinate o altri rapporti libero
professionali eventualmente attivati per lo svolgimento di attività
istituzionali.
Dichiarazione congiunta n. 12
Con riferimento all'art. 24, comma 3 del
CCNL dell'8 giugno 2000, le parti si danno atto che le aziende possono
effettuare la trattenuta ivi prevista solo dopo l'entrata in vigore
degli adempimenti previsti dai lavori della Commissione paritetica
istituita ai sensi della citata disposizione.
Dichiarazione congiunta n. 13
Le parti si danno atto che per la lotta al
Mobbing sarà adottato uno specifico codice di comportamento da allegare
al CCNL del quadriennio 2002 - 2005.
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