Comparto:
Sanita' |
Area:
Dirigenza medica e
veterinaria |
Data:
03/11/2005 |
Tipo: CCNL
|
Descrizione: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area della dirigenza
medico - veterinaria del servizio sanitario nazionale parte normativa
quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003.
|
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA
MEDICO - VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA
BIENNIO 2002-2003
In
data 3 novembre 2005 alle ore 11,30 ha avuto luogo l'incontro tra
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(A.Ra.N.) e le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dell'area
dirigenziale IV nelle persone di:
Per
l'ARAN:
Avv. Guido Fantoni -
Presidente ......firmato.......
Per le Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
Organizzazioni
sindacali |
Confederazioni
sindacali |
CGIL MEDICI |
firmato |
CGIL |
firmato |
FED. CISL MEDICI COSIME |
firmato |
CISL |
firmato |
FED MEDICI aderente alla
UIL |
firmato |
UIL |
firmato |
CIVEMP (SIVEMP – SIMET) |
firmato |
|
|
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi,
Sedi, Femepa, Anmdo) |
firmato |
|
|
UMSPED (Aaroi, Aipac,
Snr) |
firmato |
CONFEDIR |
firmato |
CIMO ASMD |
firmato |
|
|
ANAAO ASSOMED |
firmato |
COSMED |
firmato |
ANPO (ammessa con
riserva) |
firmato |
|
|
Al termine della riunione
le parti sottoscrivono l'allegato contratto.
PARTE I – NORMATIVA |
|
TITOLO I – Disposizioni
generali |
CAPO I |
Art. 1 Campo di applicazione
|
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e
procedure di applicazione del contratto |
|
TITOLO II - Relazioni e
Diritti Sindacali |
CAPO I : Obiettivi e
strumenti |
Art. 3 Relazioni sindacali
|
Art. 4 Contrattazione collettiva
integrativa |
Art. 5 Tempi e procedure per la
stipulazione e il rinnovo del contratto collettivo integrativo
|
Art. 6 Informazione,
concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche |
|
CAPO II : Forme di
partecipazione |
Art. 7 Comitato paritetico sul
fenomeno del mobbing |
|
CAPO III : Prerogative e
diritti sindacali |
Art. 8 Norma di rinvio ed
integrazioni |
Art. 9 Coordinamento regionale
|
|
|
TITOLO III– Rapporto di
lavoro |
CAPO I – Struttura del
rapporto |
Art. 10 Caratteristiche del
rapporto di lavoro |
Art. 11 Modifiche ed integrazioni
|
Art. 12 Effetti del passaggio dal
rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa |
Art. 13 Rapporti di lavoro ad
esaurimento |
CAPO II – Orario di
lavoro |
Art. 14 Orario di lavoro dei
dirigenti |
Art. 15 Orario di lavoro dei
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa |
Art. 16 Servizio di guardia
|
Art. 17 Pronta disponibilità
|
Art. 18 Integrazione dell'art. 55
del CCNL 8 giugno 2000 |
|
CAPO III - Istituti di
peculiare interesse |
Art. 19 Effetti del procedimento
penale sul rapporto di lavoro |
Art. 20 Comitato dei garanti
|
Art. 21 Copertura
assicurativa |
Art. 22 Disciplina transitoria
della mobilità |
Art. 23 Formazione ed ECM
|
Art. 24 Disposizioni particolari
|
|
CAPO IV – Verifica e
valutazione dei dirigenti |
Art. 25 La verifica e valutazione
dei dirigenti |
Art. 26 Organismi per la verifica
e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti |
Art. 27 Effetti della valutazione
positiva dei risultati raggiunti |
Art. 28 Effetti della valutazione
positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti
|
Art. 29 La valutazione
negativa
|
Art. 30 Effetti della valutazione
negativa dei risultati |
Art. 31 Effetti della valutazione
negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti
sugli incarichi ed altri istituti |
Art. 32 Norma finale del sistema
di valutazione |
|
PARTE II – Trattamento economico |
|
BIENNIO ECONOMICO 2002 –
2003 |
|
TITOLO I – Trattamento
economico
|
CAPO I – Struttura della
retribuzione |
Art. 33 Struttura della
retribuzione dei dirigenti |
Art. 34 Indennità integrativa
speciale |
CAPO II : Trattamento economico
dei dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e non
esclusivo |
Art. 35 Incrementi contrattuali e
stipendio tabellare nel biennio 2002 - 2003 |
Art. 36 Indennità |
|
CAPO III : Biennio 2002 – 2003
Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti con rapporto
di lavoro esclusivo |
Art. 37 La retribuzione di
posizione minima dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo
|
Art. 38 La retribuzione di
posizione minima per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro
esclusivo |
|
CAPO IV: Biennio 2002 – 2003
Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti con rapporto
di lavoro non esclusivo |
Art. 39 La retribuzione di
posizione minima per i dirigenti medici con rapporto di lavoro non
esclusivo |
Art. 40 La retribuzione di
posizione minima per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro non
esclusivo |
|
CAPO V: Nuovi stipendi
tabellari e retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti
medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo dal
31 dicembre 2003 |
Art. 41 Nuovo stipendio tabellare
dei dirigenti medici e veterinari. Conglobamenti |
Art. 42 La retribuzione di
posizione minima contrattuale per i dirigenti medici e veterinari con
rapporto di lavoro esclusivo. Rideterminazione dal 31 dicembre 2003
|
Art. 43 La retribuzione di
posizione minima contrattuale per i dirigenti medici e veterinari con
rapporto di lavoro non esclusivo. Rideterminazione dal 31 dicembre 2003
|
|
CAPO VI: Biennio 2002 – 2003
Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo
ad esaurimento |
Art. 44 Incrementi contrattuali e
stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari ad
esaurimento |
Art. 45 Indennità di specificità
medico – veterinaria |
Art. 46 La retribuzione di
posizione minima contrattuale per i dirigenti medici con rapporto di
lavoro ad esaurimento |
Art. 47 La retribuzione di
posizione minima contrattuale per i dirigenti veterinari con rapporto di
lavoro ad esaurimento Art. 48 Ex
medici condotti ed equiparati |
Art. 49 Conglobamento della
retribuzione di posizione minima. Rideterminazione per i medici già a
tempo definito |
Art. 50 Conglobamento della
retribuzione di posizione minima. Rideterminazione per i veterinari già
con rapporto di lavoro ad esaurimento |
|
CAPO VII –
INDENNITA' |
Art. 51 Indennità per turni
notturni e festivi |
Art. 52 Indennità Ufficiale di
polizia giudiziaria |
|
CAPO VIII |
Art. 53 Effetti dei benefici
economici |
|
CAPO IX – FONDI
AZIENDALI |
Art. 54 Fondo per l'indennità di
specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico
trattamento e indennità di direzione di struttura complessa |
Art. 55 Fondi per il trattamento
accessorio legato alle condizioni di lavoro |
Art. 56 Fondo per la retribuzione
di risultato e per la qualità della prestazione individuale |
Art. 57 Risorse economiche
regionali |
Art. 58 Norma finale |
|
|
PARTE III - NORME FINALI E
TRANSITORIE |
Art. 59 Previdenza complementare
|
Art. 60 Conferme |
Art. 61 Disapplicazioni
|
|
|
Allegato 1 : Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni (Decreto 28 novembre
2000) |
Allegato 2 |
Allegato 3 |
Allegato 4 |
Allegato 5 |
Allegato 6 |
Allegato 7 |
Dichiarazioni a verbale e
congiunte |
|
PARTE I
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i
dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio
Sanitario Nazionale, individuati dall'art. 11 del CCNQ del 18 dicembre 2002
relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art.
2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di
contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004.
2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di
soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e
riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di
privatizzazione - si applica il presente contratto sino all'individuazione o
definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali
firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale
applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione
del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del
comparto pubblico di destinazione.
3.
Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari
modalità di applicazione degli istituti normativi sono definiti dai commi 2, 4,
5, 6, lett. a), 11, 12, 13, 14 dell'art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 (riproposto
dall'art. 1 del CCNL del 5 agosto 1997) e dall'art. 62, comma 5 del CCNL 8
giugno 2000.
4. Al fine di semplificare
la stesura del presente contratto, con il termine "Dirigente" si intende far
riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i Dirigenti del ruolo
sanitario medici, odontoiatri e veterinari . Nella citazione "di-ri-gen-ti
medici" sono compresi gli odontoiatri.
5. Nel testo del presente contratto, i riferimenti al d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle da
ultimo apportate dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 nonché quelle relative al
d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai
d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati
rispettivamente come "d.lgs. n. 502 del 1992" e "d.lgs. n. 165 del 2001".
Quest'ultimo ha unificato tutta la disciplina di riforma del pubblico impiego ed
è stato ulteriormente integrato con la legge n. 145 del 2002. L'atto aziendale
di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 229 del 1999 è riportato come "atto
aziendale".
6. Il riferimento alle
aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti
del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 11 del CCNQ per la definizione
dei comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002 è riportato nel testo del
presente contratto come "aziende ed enti".
7. Nel testo del presente contratto con il termine di "articolazioni
aziendali" si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs. n. 502
del 1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri
provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i
termini "unità operativa", "struttura organizzativa" o "servizi" si indicano
genericamente articolazioni interne delle aziende e degli enti - così come
individuate dalle leggi regionali di organizzazione, dall'atto aziendale o dai
rispettivi ordinamenti - cui sono preposti dirigenti. Per le tipologie di
incarico si fa rinvio all'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
8. Il riferimento alle norme del CCNL 5 dicembre 1996 è
comprensivo di tutte le modifiche ed integrazioni apportate con il CCNL in pari
data relativo al II biennio economico 1996-1997 nonché dei Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro del 4 marzo, del 2 luglio e del 5 agosto 1997. Per le norme
dei predetti contratti non disapplicate né modificate dal presente, il
riferimento ai dirigenti di II livello va inteso come "Dirigente con incarico di
direzione di struttura complessa" e quello di dirigente di I livello va inteso
con riferimento agli incarichi di dirigente di cui all'art. 27 lett. b), c) e
d). Il CCNL 8 giugno 2000, relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001, I
biennio economico 1998 - 1999, nel testo è indicato come CCNL 8 giugno 2000. Il
CCNL dell'8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 – 2001, è
indicato come CCNL 8 giugno 2000, II biennio. Per la semplificazione del testo
la dizione "dirigente con incarico di direzione di struttura complessa" nel
presente contratto è indicata anche con le parole "dirigente di struttura
complessa" o di "direttore", dizione quest'ultima indicata dal d.lgs. 254 del
2000.
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto
1. Il presente
contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte
normativa ed è valido dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte
economica.
2. Gli effetti giuridici
decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa
previsione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a
conoscenza delle aziende ed enti destinatari da parte dell'ARAN con idonea
pubblicità di carattere generale.
3. Gli
istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico
sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di
stipulazione di cui al comma 2.
4. Alla
scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora
non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre
mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
5. Per
evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi
prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi
dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data
di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti del comparto
sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste
dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta
indennità si applica la procedura degli artt. 47 e 48, comma 1 del D.lgs 165 del
2001.
7. In sede di rinnovo biennale,
per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo
quanto previsto dall'accordo del 23 luglio 1993.
8. L'art. 2 del CCNL dell'8 giugno 2000 è
disapplicato.
Titolo
II
RELAZIONI E DIRITTI
SINDACALI
CAPO
I
OBIETTIVI E
STRUMENTI
Art.
3 Relazioni
sindacali
1. Si riconferma il
sistema delle relazioni sindacali previsto dall'art. 3 e dagli artt. da 8 a 12
del CCNL dell'8 giugno 2000 e dagli artt. 2, 3 e 4 del CCNL integrativo del 10
febbraio 2004, fatto salvo per quanto riguarda i seguenti articoli che
sostituiscono, modificano od integrano la predetta disciplina.
Art. 4 Contrattazione collettiva
integrativa
1. In sede
aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le
risorse dei fondi di cui agli artt. 54, 55 e 56.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono
regolate le seguenti materie:
A)
individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere
esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n.146 del 1990, secondo quanto
previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
relativi all'area dirigenziale;
B) criteri generali per:
1) la definizione della percentuale di risorse
di cui al fondo dell'art. 56 da destinare alla realizzazione degli obiettivi
aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal D.
lgs. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti
aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai
dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione
degli obiettivi assegnati e viene, quindi, corrisposta a consuntivo dei
risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in
ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le
modalità previste dall'art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996. Nella
determinazione della retribuzione di risultato si tiene conto degli effetti
di ricaduta dei sistemi di valutazione dell'attività dei
dirigenti;
2) l'attuazione dell'art.
43 legge n. 449 del 1997;
3) la
distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli artt. 54, 55 e 56 e
delle risorse regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto
nazionale;
4) le modalità di attribuzione ai
dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1,
lettere b), c) e d) del CCNL 8 giugno 2000 della retribuzione collegata ai
risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi
conferiti;
5) lo spostamento di risorse
tra i fondi di cui agli artt. 54, 55 e 56 ed al loro interno, in apposita
sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la
rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico
derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione
sanitaria regionale ai sensi dell'art. 9 comma 4.
C) linee generali di indirizzo dei programmi annuali e
pluriennali dell'attività di formazione manageriale e formazione continua
comprendente l' aggiornamento e la formazione dei dirigenti, anche in relazione
all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. del D. lgs. 502 del 1992;
D) pari opportunità, con le procedure
indicate dall'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000 anche per le finalità della legge 10
aprile 1991, n. 125;
E) criteri generali sui tempi e modalità di
applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente,
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D. lgs. n. 626
del 1994 e successive modificazioni e nei limiti stabiliti dall'accordo quadro
relativo all'attuazione dello stesso decreto;
F) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative,
tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o
riqualificazione e riconversione dei servizi, sulla qualità del lavoro, sulla
professionalità e mobilità dei dirigenti;
G) criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 54,
comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 per la disciplina e l'organizzazione
dell'attività libero professionale intramuraria nonché per l'attribuzione dei
relativi proventi ai dirigenti interessati.
3. Per le materie di cui alle lettere C) e G) si richiama quanto previsto
dall'art. 9, comma 1 lettere b) ed i).
4. Fermi restando i principi di comportamento delle parti indicati
nell'art. 11 del CCNL 8 giugno 2000, sulle materie dalla lettera C alla lettera
G, non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento
economico, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia
raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e
libertà di iniziativa e di decisione. D'intesa tra le parti, il termine citato è
prorogabile di altri trenta giorni.
5. I
contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e
limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie
stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono
essere applicate.
6. Il presente
articolo sostituisce l'art. 4 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 5 Tempi e procedure per la stipulazione ed il rinnovo del
contratto collettivo integrativo
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la
parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli
istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione
negoziale, tranne per le materie che, per loro natura, richiedano tempi di
negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti.
L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di
contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. Le materie indicate dall'art. 9, ove le Regioni esplicitamente
dichiarino di non avvalersi della facoltà di emanare linee di indirizzo,
riprendono ad essere oggetto delle relazioni sindacali aziendali nell'ambito dei
livelli per ciascuna di esse previsti dal presente contratto anche prima della
scadenza dei 120 giorni previsti dal comma 1 dell'art. 9
medesimo.
3. L'azienda o ente provvede a
costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al
comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del
presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10,
comma 2 del CCNL dell'8 giugno 2000, per l'avvio del negoziato, entro quindici
giorni dalla presentazione delle piattaforme.
4. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio
Sindacale. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita
dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni
corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi
quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte
pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di
rappresentanza dell'azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi
la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni dalla loro
comunicazione.
5. I contratti collettivi
integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure
di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla
stipulazione dei successivi contratti.
6. Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN il contratto
integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 46,
comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001.
7.
L'art. 5 del CCNL dell'8 giugno 2000 è disapplicato.
Art. 6 Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni
paritetiche
1. Gli istituti
dell'informazione, concertazione e consultazione sono così
disciplinati:
· L'azienda - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto
tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa
periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma
2 del CCNL 8 giugno 2000, sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di
carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli
uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi
previsti dal presente contratto.
· Nelle materie per
le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la
concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva. Il contratto
integrativo individuerà le altre materie in cui l' informazione dovrà essere
preventiva o successiva.
· Ai fini di una più
compiuta informazione le parti, a richiesta, si incontrano comunque con cadenza
almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee
di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l'innovazione
tecnologica nonché per gli eventuali processi di dismissione, esternalizzazione
e trasformazione degli stessi.
· I soggetti di cui alla
lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta,
la concertazione sui criteri generali inerenti alle seguenti materie:
- affidamento, mutamento e revoca degli
incarichi dirigenziali; - articolazione
delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse
responsabilità ai fini della retribuzione di posizione; - criteri
generali di valutazione dell'attività dei dirigenti di cui all'art. 25,
comma 5; - articolazione dell'orario e dei piani per assicurare le
emergenze; - condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla
risoluzione consensuale.
· La
concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto
ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine
tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta ; dell'esito
della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle
parti nelle materie oggetto della stessa, al termine le parti riassumono i
propri distinti ruoli e responsabilità.
· La consultazione dei
soggetti di cui alla lettera A), prima dell'adozione degli atti interni di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa e si estende
anche ai casi ove tali atti discendano da articolazioni strutturali legate a
nuovi modelli organizzativi operanti in ambiti territoriali sovra aziendali. La
consultazione si svolge obbligatoriamente su: a) organizzazione e disciplina di strutture, servizi ed uffici, ivi
compresa quella dipartimentale e distrettuale, nonché la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche; b)
casi di cui all'art. 19 del D. lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modificazioni". 2. Allo scopo di assicurare
una migliore partecipazione del dirigente alle attività dell'azienda è prevista
la possibilità di costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni delle
aziende e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero
Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare
concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di
riorganizzazione delle aziende ovvero alla riconversione o disattivazione delle
strutture sanitarie nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le
attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari
opportunità di cui all'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000, hanno il compito di
raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'azienda è tenuta a
fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione
dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e
deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
3. Presso ciascuna Regione è costituita una Conferenza
permanente con rappresentanti delle Regioni, dei direttori generali delle
aziende o dell'organo di governo degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e
delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nell'ambito
della quale, almeno due volte l'anno in relazione alle specifiche competenze
regionali in materia di programmazione dei servizi sanitari e dei relativi
flussi finanziari sono verificate la qualità e quantità dei servizi resi nonché
gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto, con particolare
riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della
formazione, dell'occupazione e l'andamento della mobilità. La Conferenza procede
anche al monitoraggio del fenomeno del mobbing sulla base delle risultanze
che i Comitati paritetici predispongono appositamente in occasione di almeno una
delle due verifiche annuali ad essa demandate.
4. É costituita una Conferenza nazionale con rappresentanti dell'ARAN,
della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e delle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto, nell'ambito della quale almeno una volta
l'anno, sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione di esso con
particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche
della formazione e dell'occupazione e l'andamento della
mobilità.
5. Il presente articolo
sostituisce l'art. 6 del CCNL 8 giugno 2000.
CAPO II Forme di partecipazione
Art. 7 Comitato
paritetico sul fenomeno del mobbing
1. Le parti
prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di
violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro
o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e
contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti,
atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico
ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da
comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la
salute fisica e psichica o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso
nell'ambito della unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da
escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo
alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la
necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la
diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di
prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute
fisica e psichica del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la
qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
3. Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6 sono,
pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascuna azienda o ente con i
seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto
quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing nei confronti dei
dirigenti in relazione alle materie di propria competenza nel rispetto delle
disposizioni del d.lgs n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati
personali;
b) individuazione delle possibili cause del
fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni
di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare
l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni
positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di
criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dirigente
interessato;
d) formulazione di proposte per la
definizione dei codici di condotta.
4.
Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle aziende o enti per i
conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione
ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture
esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia
nonché la definizione dei codici di condotta, sentite le organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto.
5. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno del
mobbing, i Comitati valuteranno l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani
generali per la formazione, previsti dagli artt. 33 e 18, rispettivamente,
dei CCNL 5 dicembre 1996 e 10 febbraio 2004 nonché dall'articolo 23 del
presente contratto, idonei interventi formativi e di aggiornamento dei
dirigenti, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti
obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che
comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue
conseguenze individuali e sociali; b)
favorire la coesione e la solidarietà dei dirigenti e dipendenti, attraverso una
più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno
degli uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione
e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del
personale.
6. I Comitati sono costituiti
da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali della
presente area, firmatarie del CCNL, e da un pari numero di rappresentanti delle
aziende o enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti
delle aziende o enti, il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per
ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la
composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante
del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo,
allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due
organismi.
7. Le aziende o enti
favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei
al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni
mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I
Comitati adottano, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri lavori e
sono tenuti ad effettuare una relazione annuale sull'attività
svolta.
8. I Comitati di cui al presente
articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla
costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati
nell'incarico. Per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun
compenso.
PREROGATIVE E DIRITTI
SINDACALI
Art.
8 Norma di rinvio ed
integrazioni
1. Per le prerogative
e i diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998,
in particolare all'art.10, comma 2 relativo alle modalità di accredito dei
dirigenti sindacali presso le aziende ed enti nonché ai CCNQ stipulati il 27
gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 27 febbraio 2001. Per il monte complessivo
dei permessi orari aziendali spettanti ai dirigenti si fa, comunque, riferimento
al CCNQ vigente nel tempo. In tal senso è modificato il primo periodo dell'art.
9, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000.
2. Il
secondo alinea dell'art. 9, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000 è sostituito dal
seguente:
"- dalle componenti delle organizzazioni
sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale".
Art.
9 Coordinamento
Regionale
1. Ferma rimanendo
l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell'art. 40 del
d.lgs 165 del 2001, le Regioni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del
presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie
dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo nelle seguenti materie
relative :
a) all'utilizzo delle risorse regionali di
cui all'art. 57; b) alla realizzazione della
formazione manageriale e formazione continua, comprendente l'aggiornamento
professionale e la formazione permanente; c)
alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei
minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del
personale (art. 50, comma 2, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000 ora art. 54, comma
2, primo alinea del presente contratto); d)
alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione
organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo
di essa ai sensi dell'art. 53 del CCNL 8 giugno 2000; e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di
valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle
aziende, ai sensi dell'art. 25 comma 5; f)
ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard
finalizzati all'individuazione dei volumi prestazionali riferiti all'impegno,
anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e
correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del
d.lgs 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali; g) ai criteri generali per la razionalizzazione ed
ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed
urgenza/emergenza al fine di favorire la loro valorizzazione economica secondo
la disciplina del presente contratto, tenuto anche conto dell'art. 55, comma 2
del CCNL 8 giugno 2000 relativo alle tipologie di attività professionali ed ai
suoi presupposti e condizioni; h)
all'applicazione dell'art. 17 del CCNL 10 febbraio 2004, diretto a regolare la
mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione
aziendale attuati ai sensi del comma 4; i)
ai criteri generali per l'inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera
professione di cui all'art. 4, comma 2 lett. G), di norme idonee a garantire che
l'esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all'andamento
delle liste di attesa.
2. Le parti
concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo regionali la
contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali
previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le modalità dell'art. 5.
Per le materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di 120 giorni, si
applica l' art. 5, comma 2.
3. Tenuto
conto delle lettere c) e d) del comma 1, rimangono, comunque, ferme tutte le
regole contrattuali stabilite per la formazione e l'incremento dei fondi dai
CCNL 8 giugno 2000 (artt. 50, 51, 52 del I biennio e 9, 10 del II biennio)
nonché dall'art. 37 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, confermate dagli
artt. 54, 55 e 56 del presente contratto.
4. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, il sistema delle relazioni
sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le
OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le
modalità di confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi
riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla
verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle
risultanze dell'applicazione dell'art. 7 e degli artt. 54 e 56 solo nei casi di
eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque,
la verifica dell' entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato
e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed
ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza
di atti di programmazione regionale,
assunti in applicazione del d.lgs. 229 del
1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa
regionale.
5. I protocolli stipulati per
l'applicazione del comma 4 saranno inviati all'ARAN per l'attività di
monitoraggio prevista dall'art. 46 del d.lgs. n. 165 del
2001.
6. L'art. 7 del CCNL 8 giugno 2000
è disapplicato.
TITOLO
III
RAPPORTO DI
LAVORO
CAPO
I STRUTTURA DEL
RAPPORTO
Art.
10 Caratteristiche del rapporto di
lavoro
1. A decorrere dal 30
maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, il
rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria può essere esclusivo o
non esclusivo. Dalla stessa data, è disapplicata la clausola contenuta nel primo
periodo dell'art. 13, comma 7 del CCNL 8 giugno 2000.
2. I dirigenti del comma 1, già a rapporto esclusivo,
possono optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre
di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell'anno
successivo all'opzione e sono regolati dall'art. 12.
3. Per i dirigenti già a rapporto non esclusivo all'entrata
in vigore della legge, in caso di opzione per il rapporto esclusivo, continua ad
applicarsi l'art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, salvo che per il termine
dell'opzione anch'essa da effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun
anno.
4. L'indennità di esclusività è
confermata nelle misure attualmente vigenti, non concorre a formare il monte
salari e compete a tutti coloro che, essendo a rapporto esclusivo, già la
percepivano all'entrata in vigore della legge n. 138 del 2004 - salvo che,
successivamente ad essa e, comunque, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno
successivo, non abbiano espresso diversa opzione. L'indennità compete, inoltre,
nella misura stabilita dall'art. 5, comma 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio
economico 2000 – 2001, a tutti quelli che opteranno per il rapporto di lavoro
esclusivo ai sensi del comma 3, tenuto conto dell'esperienza professionale
maturata alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è effettuata l'opzione,
calcolata secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 3, lettera b) del
citato CCNL del II biennio, come integrato dall'art. 24, comma 12, del presente
CCNL.
5. Per l'acquisizione delle fasce
successive all'indennità di esclusività attribuita ai sensi del comma
precedente, si conferma l'art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II
biennio.
6. Il rapporto di lavoro
esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle
proprie funzioni nell'ambito dell'incarico attribuito e della competenza
professionale nell'area e disciplina di appartenenza.
7. Il rapporto di lavoro dei dirigenti che abbiano mantenuto
l'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale
disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione degli
obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività
professionali di competenza. Le aziende - secondo criteri omogenei con quelli
adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle
indicazioni dei responsabili delle strutture -, negoziano con le equipes interessate i
volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti
sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono
essere effettuate.
8. L'art. 15 del
CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.
Art. 11 Modifiche ed integrazioni
1. In attuazione dell'art. 10 i seguenti articoli del CCNL
dell'8 giugno 2000, sono così modificati:
A) Il comma 2 dell'art. 18 è cosi sostituito:
"2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1
da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la
sostituzione è affidata dall'azienda, con apposito atto, ad altro dirigente
della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal
responsabile della struttura complessa che - a tal fine – si avvale dei
seguenti criteri:
a) il dirigente deve essere titolare di un
incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o, comunque,
della tipologia c) di cui all'art. 27 con riferimento, ove previsto, alla
disciplina di appartenenza; b) valutazione
comparata del curriculum prodotto dei dirigenti interessati".
B) Le indennità mensili previste dal
comma 7 dell'art. 18 sono rispettivamente aggiornate in € 535,05 ed in € 267,52
e sono finanziate con le risorse dei fondi di cui agli artt. 54 e 56 del
presente contratto.
C) A decorrere dal 30 maggio 2004, il
comma 11 dell'art. 27 non è più applicabile nel conferimento di nuovi incarichi
di direzione di struttura complessa o di struttura semplice.
Art.
12 Effetti del passaggio dal rapporto
esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa
1. Le parti prendono atto che, in prima applicazione, gli
effetti della legge 138 del 2004 si producono - in concreto - dal 1 gennaio 2005
dopo l'opzione da parte dei dirigenti già a rapporto esclusivo per il passaggio
al rapporto di lavoro non esclusivo. Di conseguenza da tale data:
- il passaggio dei dirigenti al rapporto di
lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di
incarico di direzione di struttura complessa o semplice; - l'art. 45 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato;
- il trattamento economico fondamentale
ed accessorio spettante ai dirigenti già a rapporto non esclusivo ai sensi
dell'art. 46, comma 1, del CCNL 8 giugno 2000 ed a tutti i dirigenti che
optino dal 1 gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro è indicato nell'allegato
6 tavola 2.
2. Il passaggio dal
rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo dal 1 gennaio successivo a
quello dell'opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti
interessati:
- i dirigenti di struttura complessa, divenuti tali dopo il 31 luglio 1999
(ai quali compete la relativa indennità in luogo degli assegni personali di cui
all'art. 38, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000), dopo l'opzione continuano a
percepire tale indennità senza soluzione di continuità solo in caso di
mantenimento dell'incarico;
- non compete la retribuzione di risultato
mentre per la retribuzione di posizione si applicano le regole stabilite
dall'art 43; - è inibita l'attività libero
– professionale intramuraria; - cessa di
essere corrisposta l'indennità di esclusività che – dalla stessa data -
costituisce risparmio aziendale.
3. Il
ritorno dei dirigenti all' opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, per
quanto attiene la retribuzione di posizione e di risultato, è regolato dall'art.
48 del CCNL 8 giugno 2000 (modificato dall'art. 10, comma 3 nonché dall'art.
58). L'indennità di esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell'anno successivo
nella medesima misura già percepita all'atto dell'opzione per il passaggio a
rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per
l'acquisizione delle eventuali fasce successive si applica l'art. 5, commi 5 e 6
del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
Art. 13 Rapporti di lavoro ad esaurimento
1. I rapporti di lavoro a tempo definito ed altri similari,
già indicati nell'art. 44, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 ed ancora in essere
all'entrata in vigore del presente contratto, sono mantenuti ad esaurimento,
fatto salvo il caso di opzione per il passaggio al rapporto di lavoro con orario
unico, esclusivo o non esclusivo, dei dirigenti interessati entro il termine del
30 novembre di ciascun anno e con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno
successivo. Sino al passaggio, ai dirigenti citati è attribuito il trattamento
economico complessivo (fondamentale ed accessorio) indicato nell'allegato n. 6
tavola 3 del presente contratto.
2. Il
comma 1 trova applicazione anche nei confronti degli ex medici condotti ed
equiparati, confermati ad esaurimento in via definitiva dal d.l. n. 415 del
1990, convertito in legge n. 58 del 1991. Sino al passaggio, il trattamento
economico spettante agli interessati è stabilito dall'art. 48.
3. A seguito del passaggio al rapporto di lavoro con orario
unico, ai dirigenti dei commi 1 e 2 viene attribuito il trattamento economico
complessivo fondamentale ed accessorio corrispondente al rapporto di lavoro
prescelto, esclusivo o non esclusivo.
4.
Il comma 1 si applica anche ai veterinari di cui all'art. 43, comma 1, lettera
A, punto b) del CCNL 8 giugno 2000, i quali, essendo gia con rapporto di lavoro
non esclusivo ed orario unico, possono solo optare per il rapporto di lavoro
esclusivo. Sino all'opzione, a detti dirigenti è attribuito il trattamento
economico complessivo fondamentale ed accessorio, indicato nell'allegato 6
tavola 3.
5. Le aziende ed enti fanno
fronte ai maggiori oneri derivanti dai comma 1, 2 e 4 del presente articolo
congelando, in misura corrispondente alla spesa, assunzioni per posti vacanti di
dirigente indipendentemente dalla disciplina di appartenenza, tenuto conto - per
i dirigenti medici – del maggiore numero di ore da effettuarsi per l'adeguamento
dell'orario di lavoro.
CAPO II ORARIO DI LAVORO
Art. 14 Orario di
lavoro dei dirigenti
1.
Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti assicurano la
propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le
procedure individuate dall'art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile
l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono
preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi
e programmi da realizzare. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i
relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse
vengono definiti con le procedure dell'art. 65, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996
nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità
operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti
programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli
obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 2 è negoziato
con le procedure e per gli effetti dell'art. 65, comma 6 citato. In tale ambito
vengono individuati anche gli
strumenti orientati a ridurre le liste di
attesa.
2. L'orario di lavoro dei
dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di
assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi
sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o
professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di
budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed
aggiornamento.
3. Il conseguimento degli
obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato
trimestralmente con le procedure ed ai fini di cui al comma 7 dell'art. 65 del
CCNL 5 dicembre 1996.
4. Nello
svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici e veterinari,
quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non
assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ECM, la partecipazione ad
attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra
nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata ed
aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma,
anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di
anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per
l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 23,
comma 1, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996 al medesimo titolo. Tale riserva
va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di
appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario
di lavoro. Per i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore
destinate all'aggiornamento sono dimezzate.
5. L'azienda, con le procedure di budget del comma 1, può utilizzare, in
forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle quattro ore del comma 4, per un
totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla
riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi
assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime
procedure.
6. Ove per il raggiungimento
degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e
5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di
indirizzo regionali di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) ed ove ne ricorrano i
requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata
l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno
2000 in base al regolamento adottato con le procedure dell'art. 4, comma 2,
lett. G). La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di €
60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale
atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale di
cui all'art. 55 comma 2 è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi
prestazionali negoziati.
7. La presenza
del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari
servizi del territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al
comma 1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni
della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e
preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi dell'art.
16. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore
di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze
ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda
individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una
turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.
8. La presenza del dirigente veterinario nei relativi
servizi deve essere assicurata nell'arco delle dodici ore diurne feriali per sei
giorni alla settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e
preventiva articolazione degli orari, individuata in sede aziendale con le
procedure di cui al comma 1. Con l'articolazione del normale orario di lavoro
nell'arco delle dodici ore di servizio diurne la presenza medico veterinaria è
destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel
medesimo periodo orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze
vengono assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilità di cui
all'art. 17 fatte salve altre eventuali necessità da individuare in sede
aziendale con le procedure indicate nell' art. 6.
9. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo già di I
o II livello dirigenziale sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 del presente
articolo.
10. Tutti i dirigenti medici
di cui al comma 1, indipendentemente dall'esclusività del rapporto sono tenuti
ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti dagli
artt. 16 e 17. Per i dirigenti veterinari la presente clausola riguarda i
servizi di pronta disponibilità.
11.
Con l'entrata in vigore del presente contratto, è disapplicato l'art. 16 del
CCNL 8 giugno 2000.
Art. 15 Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa
1. Nell'ambito
dell'assetto organizzativo dell'azienda, i direttori di struttura complessa
assicurano la propria presenza in servizio per garantire il normale
funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo
di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri
dirigenti di cui all'art. 14, per l'espletamento dell'incarico affidato in
relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di
quanto previsto dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché per lo
svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca
finalizzata.
2. I direttori di struttura
complessa comunicano preventivamente e documentano – con modalità condivise con
le aziende ed enti – la pianificazione delle proprie attività istituzionali, le
assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento, etc.)
ed i giorni ed orari dedicati alla attività libero professionale
intramuraria.
3. Con l'entrata in vigore
del presente contratto, è disapplicato l'art. 17 del CCNL 8 giugno
2000.
Art. 16 Servizio di guardia
1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità
assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove
previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui
all'art. 6, comma 1 lett. B), mediante:
a) il dipartimento di emergenza, se istituito,
eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di
pronta disponibilità; b) la guardia medica
di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali
omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura; c) la guardia medica nei servizi territoriali ove
previsto.
2. Il servizio di guardia
medica è svolto all'interno del normale orario di lavoro. Sino all'entrata in
vigore del contratto nazionale relativo
al II biennio economico 2004 – 2005, le
guardie espletate fuori dell'orario di lavoro possono essere assicurate con il
ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo
previsto dall'art. 55 ovvero con recupero orario. E' fatto salvo quanto previsto
dall'art.18.
3. Il servizio di guardia è
assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura
complessa.
4. In attesa delle linee di
indirizzo di cui all'art. 9, comma 1, lettera g), le parti, a titolo
esemplificativo, rinviano all'allegato n. 2 per quanto attiene le tipologie
assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di
unità operativa.
5. In coerenza con
quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettere f e g) e con la finalità di
valorizzare le aree di disagio, le parti si impegnano, altresì, a riesaminare le
modalità di retribuzione delle guardie notturne, in orario o fuori dell'orario
di lavoro, con il contratto del secondo biennio economico 2004 -
2005, previo monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte presso
le aziende ed enti da effettuarsi a cura dell'ARAN, entro un mese dalla sigla
dell'ipotesi di CCNL, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini di
una stima obiettiva e puntuale dei relativi costi.
6. Con l'entrata in vigore del presente contratto è
disapplicato l'art. 19 del CCNL 5 dicembre 1996.
Art. 17 Pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato
dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di
raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure cui all'art. 6,
comma 1, lett. B), nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente
per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica
ed agli aspetti organizzativi delle strutture. 2. Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di
pronta disponibilità i dirigenti - esclusi quelli di struttura complessa - in
servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente
necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure del comma 1, in
sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali,
sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di
pronta disponibilità.
3. Il servizio di
pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi, può essere
sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia dell'art. 16 ed è organizzato
utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di
anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la
pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità
integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i
dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo
coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti dell'art.
14.
4. Il servizio di pronta
disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono
prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste
per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel
mese.
5. La pronta disponibilità dà
diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in
orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore
- l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del
10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro
straordinario o compensata come recupero orario.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno
festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito
orario settimanale.
7. Ai compensi di
cui al presente articolo si provvede con il fondo dell'art.
55.
8. Le parti concordano che
nell'ambito dei criteri generali di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) sono
individuate le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità
sostitutiva, allo scopo di garantire
mediante turni di guardia una più ampia tutela
assistenziale nei reparti di degenza.
9.
Con l'entrata in vigore del presente contratto è disapplicato l'art. 20 del CCNL
5 dicembre 1996.
Art. 18 Integrazione dell'art. 55 del CCNL 8 giugno
2000
1. Con l'entrata in
vigore del presente contratto, dopo il comma 2 dell'art. 55 del CCNL 8 giugno
2000, è aggiunto il seguente:
"2 bis. Qualora tra i servizi istituzionali da
assicurare - eccedenti gli obiettivi prestazionali di cui all'art. 14 comma 6
- rientrino i servizi di guardia notturna, l'applicazione del comma 2, ferme
rimanendo le condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel
rispetto delle linee di indirizzo regionali di cui all'art. 9, comma 1, lett.
g), che definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata. E' inoltre
necessario che:
-
sia razionalizzata la rete dei servizi
ospedalieri interni dell'azienda per l'ottimizzazione delle attività connesse
alla continuità assistenziale;
- siano le aziende a richiedere
al dirigente le prestazioni in tale regime,
esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali;
- sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso
al comma 2 non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte
in azienda, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile;
- la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in € 480,00
lordi."
2. La presente
disciplina, che decorre dall'entrata in vigore del presente contratto, ha
carattere sperimentale ed è soggetta a verifiche e monitoraggio secondo quanto
stabilito nelle linee di indirizzo di cui all'art. 9, comma 1, lett.
g).
CAPO III ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE
Art. 19 Effetti
del procedimento penale sul rapporto di lavoro
1. Il dirigente che sia colpito da misura restrittiva della
libertà personale è sospeso obbligatoriamente dal servizio con privazione della
retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato
restrittivo della libertà.
2. Il
dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione
anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la
restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per
fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti anche
estranei alla prestazione lavorativa, di tale gravità da comportare, se
accertati, il recesso ai sensi dell'art. 36 del CCNL 5 dicembre
1996.
3. L'azienda o ente, cessato lo
stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare
il periodo di sospensione del dirigente alle medesime condizioni del comma
2.
4. Resta fermo l'obbligo di
sospensione, ai sensi del comma 4 septies dell'art. 15 della legge n. 55 del
1990 e successive modificazioni ed integrazioni, per i casi previsti dalla
medesima disposizione nel comma 1 lettera a) e b) limitatamente all'art. 316 e
316 bis del codice penale nonché lettere c) ed f).
5. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti
all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla
sospensione, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3
(trasferimento provvisorio di sede). Per i medesimi reati, qualora intervenga
condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale
della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001
(sospensione obbligatoria).
6. Al
dirigente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 è corrisposta sino al 30 dicembre
2003 un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata nell'allegato n. 4 del
CCNL del 5 dicembre 1996. Dal 31 dicembre 2003, l'indennità rimane pari al 50%
della retribuzione indicata nell'allegato n. 3 del presente contratto. Al
dirigente competono inoltre gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione
individuale di anzianità, ove spettanti.
7. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto
previsto dall'art. 653 c.p.p. ed, ove ne ricorrano i presupposti, al dirigente
che ne faccia richiesta si applica anche quanto previsto per le sentenze
definitive di proscioglimento indicate dall'art. 3, comma 57 della legge 350 del
2003, come modificato dalla legge 126 del 2004.
8. Ove il proscioglimento sia dovuto ad altri motivi diversi da quelli
indicati nelle norme richiamate al comma 7, fatto salvo il caso di morte del
dipendente, l'azienda valuta tutti i fatti originariamente contestati per i
quali non sia intervenuto il proscioglimento al fine di verificare se sussistano
comunque le condizioni o meno per il recesso.
9. In caso di sentenza irrevocabile di condanna si applica l'art. 653
c.p.p.. Il recesso come conseguenza di tali condanne deve essere attivato nel
rispetto delle procedure dell'art. 36, commi 1 e 2 del CCNL 5 dicembre 1996. E'
fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del
2001.
10. Il dirigente licenziato a
seguito di condanna passata in giudicato per delitto commesso in servizio o
fuori servizio (che, pur non attenendo direttamente al rapporto di lavoro, non
ne aveva consentito la prosecuzione neanche provvisoriamente per la specifica
gravità) se successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha
diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio
nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella
medesima disciplina, anzianità, posizione di incarico e retributiva possedute
all'atto del licenziamento. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente
superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati
attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse
le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla
prestazione di lavoro straordinario.
11. Nel
caso previsto dal comma 6, quanto corrisposto nel periodo di sospensione
cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al
dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per
servizi speciali o per prestazioni di carattere
straordinario.
12. Quando vi sia stata
sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento
penale, ai sensi dei commi da 2 a 5, la stessa conserva efficacia, se non
revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso
tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente
riammesso in servizio.
13. La presente
disciplina disapplica l'art. 30 del CCNL 5 dicembre 1996.
Art. 20 Comitato dei Garanti
1. Le parti confermano l'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 che ha istituito
il Comitato dei garanti nel testo integrato a titolo di interpretazione
autentica dai CCNL del 24 ottobre 2001 e 29 settembre 2004. A tal fine precisano
che:
- nel comma 5 dell'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 le parole
"improrogabilmente entro 30 giorni" sono sostituite dalle parole
"improrogabilmente ed obbligatoriamente entro sessanta giorni"; - il parere è
vincolante per l'azienda ed ente ed è richiesto una sola volta al termine delle
procedure previste dall'art. 36, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996.
2. Il dirigente può
richiedere una audizione presso il Comitato dei Garanti da attuarsi entro il
termine di emanazione del parere, del cui esito in ogni caso il dirigente deve
essere obbligatoriamente informato.
3.
Il Comitato dei Garanti si dota di un proprio regolamento di
funzionamento.
Art. 21 Copertura assicurativa
1. Le aziende garantiscono
una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i
dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi
dell'art. 25 del CCNL dell' 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti
da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa
la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi
di dolo o colpa grave.
2. Le aziende ed
enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al comma 1 con le risorse
destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura
pro-capite da un minimo di € 26,00 mensili (già previsti dall'art. 24, comma 3
del CCNL dell'8 giugno 2000) ad un massimo di € 50,00, posta a carico di ciascun
dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La
trattenuta decorre dall'entrata in vigore della polizza con la quale viene
estesa al dirigente la copertura assicurativa citata.
3. Le aziende ed enti informano i soggetti di cui all'art.
10 del CCNL 8 giugno 2000 di quanto stabilito ai sensi del comma
2.
4. Sono fatte salve eventuali
iniziative regionali per la copertura assicurativa attuate anche sulla base
delle risultanze della Commissione istituita ai sensi dell'ex art. 24 del CCNL 8
giugno 2000.
5. Le aziende attivano
sistemi e strutture per la gestione dei rischi, anche tramite sistemi di
valutazione e certificazione della qualità, volti a fornire strumenti
organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione delle modalità di
lavoro da parte dei professionisti nell'ottica di diminuire le potenzialità di
errore e, quindi, di responsabilità professionale nonché di ridurre la
complessiva sinistrosità delle strutture sanitarie, consentendo anche un più
agevole confronto con il mercato assicurativo. Al fine di favorire tali processi
le aziende ed enti informano le organizzazioni sindacali di cui all'art. 9 del
CCNL dell'8 giugno 2000.
6. Sono
disapplicati i commi da 1 a 4 dell'art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.
NOTA ESPLICATIVA
DELL'ART. 21
Le parti, a
titolo di interpretazione autentica, chiariscono che l'espressione "ulteriori
rischi" del comma 2 può significare tanto la copertura da parte del dirigente -
mediante gli oneri a suo carico - di ulteriori rischi professionali derivanti
dalla specifica attività svolta quanto la copertura dal rischio dell'azione di
rivalsa da parte dell'azienda o ente in caso di accertamento di responsabilità
per colpa grave.
Art.
22 Disciplina transitoria della
mobilità
1. Il dirigente ammesso a
particolari corsi di formazione o di aggiornamento previamente individuati
(quali ad esempio corsi post – universitari, di specializzazione, di management
e master) a seguito dei relativi piani di investimento dell'azienda o ente anche
nell'ambito dell' ECM deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria di
cui all'art. 20 del CCNL 8 giugno 2000 se non siano trascorsi due anni dal
termine della formazione.
2. In caso di
perdurante situazione di carenza di organico, il dirigente neo assunto non può
accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall'assunzione
comprensivi del preavviso previsto dall'art. 20, comma 2 del CCNL 8 giugno
2000.
3. Il comma 2 entra in vigore il
30 settembre 2005. Sono fatte salve le procedure dell'art. 20 citato per le
domande di mobilità che abbiano ottenuto il nulla osta dell'azienda o ente di
destinazione del dirigente alla data del 29 settembre 2005.
4. In considerazione dell'eccezionalità e temporaneità della
situazione evidenziata al comma 2 nonché del carattere sperimentale della
presente norma, la clausola è soggetta a verifica delle parti al temine del
quadriennio. In caso di vacanza contrattuale, la clausola scadrà comunque il 31
dicembre 2006.
1. Ad ulteriore integrazione di quanto previsto dall'art. 33 del CCNL 5
dicembre 1996 e dall'art. 18 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, che
disciplinano la formazione e l'aggiornamento professionale obbligatorio e
facoltativo, le parti confermano il carattere fondamentale della formazione
continua di cui all'art. 16 bis e segg. del D. lgs. n 502 del 1992 per favorire
la quale sono da individuare iniziative ed azioni a livello regionale e
aziendale che incentivino la partecipazione di tutti gli
interessati.
2. La formazione continua
si svolge sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e
pluriennali individuati a livello nazionale e regionale, concordati in appositi
progetti formativi presso l'azienda o ente ai sensi dell'art. 4, comma 2,
lettera C). Le predette linee e progetti formativi dovranno sottolineare in
particolare il ruolo della formazione sul campo e le ricadute della formazione
sull'organizzazione del lavoro.
3.
L'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi da parte
dei dirigenti interessati con le cadenze previste dalle vigenti disposizioni
nell'ambito della formazione obbligatoria sulla base delle risorse finalizzate
allo scopo ai sensi dell'art. 18, comma 4 del CCNL 10 febbraio 2004, ivi
comprese quelle eventualmente stanziate dall'Unione Europea. I dirigenti che vi
partecipano sono considerati in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri
sono a carico dell'azienda o ente. La relativa disciplina è, in particolare
riportata nei commi 3 e 4 dell'art. 33 del CCNL del 5 dicembre 1996 come
integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a livello
regionale.
4. Dato il carattere tuttora
- almeno in parte - sperimentale della formazione continua, le parti concordano
che nel caso di impossibilità anche parziale di rispettare la garanzia prevista
dal comma 2 circa l' acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi
da parte dei dirigenti interessati non trova applicazione la specifica
disciplina prevista dall'art. 16 quater del D. lgs. 502 del 1992. Ne
consegue che, in tali casi, le aziende ed enti non possono intraprendere
iniziative unilaterali di penalizzazione per la durata del presente
contratto.
5. Ove, viceversa la garanzia
del comma 2 venga rispettata, il dirigente che senza giustificato motivo non
partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel
triennio, subirà una penalizzazione nelle procedure di conferimento degli
incarichi da stabilirsi nei criteri integrativi aziendali, ai sensi degli artt.
28 e 29 del CCNL 8 giugno 2000. Il principio non si applica nei confronti di
dirigenti trasferiti dalle aziende di cui al comma 4.
6. Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di
acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, i
periodi di malattia superiori a cinque mesi, le aspettative a qualsiasi titolo
usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a
decorrere dal rientro in servizio del dirigente. Sono fatti salvi eventuali
ulteriori periodi di sospensione previsti da disposizioni regionali in
materia.
7. La formazione deve, inoltre,
essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali dei
dirigenti e, quindi, strettamente correlata ai piani di cui al comma
2. Ove
il dirigente prescelga percorsi non rientranti nei piani suddetti o che non
corrispondano alle citate caratteristiche, le iniziative di formazione - anche
quella continua - rientrano nell'ambito della formazione facoltativa con oneri a
carico del dirigente.
Art.
24 Disposizioni
particolari
1. L'art. 23 del CCNL
5 dicembre 1996 è così integrato:
- al
termine del comma 1, ultimo alinea, dopo il punto, è aggiunta la seguente
frase:
" Tali permessi possono anche essere
concessi per l'effettuazione di testimonianze per fatti non d'ufficio,
nonché per l'assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono
oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti
salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più
favorevoli disposti dalle competenti autorità".
- al termine
del comma 6, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase:
"Tra queste ultime assumono particolare
rilievo l'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito
dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e l'art. 5, comma 1, della
legge 6 marzo 2001, n. 52 che prevedono, rispettivamente, i permessi per i
donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo".
- al termine
del comma 7, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo:
"Le aziende ed enti favoriscono, altresì, la
partecipazione alle riunioni degli ordini professionali dei dirigenti che
rivestono le cariche nei relativi organi senza riduzione del debito orario
al fine di consentire loro l'espletamento del proprio mandato."
2. Con decorrenza
dall'entrata in vigore del presente CCNL, le parti, con riferimento all'art. 21,
comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, confermano che nella normale retribuzione
spettante al dirigente durante il periodo di ferie sono comprese le voci
indicate nella tabella n. 3 allegata, che, dalla medesima data sostituisce la
tabella n. 4 del CCNL 5 dicembre 1996.
3. Al termine del comma 4 dell'art. 27 del CCNL 5 dicembre 1996, dopo il
numero "958" e prima del punto, sono aggiunte le parole "e successive
modificazioni ed integrazioni". Al medesimo articolo è aggiunto il seguente
comma :"5. Ai dirigenti pubblici chiamati in servizio per le forze di
completamento, ai fini del trattamento economico, si applica quanto previsto
dagli artt. 25 e 28 del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215."
4. Il comma 7 dell'art. 70 del CCNL 5 dicembre 1996, come
indicato nell'allegato n. 3, è integrato con le seguenti voci
retributive:
- indennità di esclusività ove spettante ai
sensi dell'art. 15 del CCNL 8 giugno 2000; - indennità di struttura complessa ove in godimento all'atto del
distacco; - quote di retribuzione di
risultato da definire in contrattazione integrativa.
5. Nel comma 12 dell'art. 13 del CCNL 8 giugno 2000, dopo la
parola "assenso" e prima del punto, sono inserite le seguenti parole:" che è
espresso entro il termine massimo di trenta giorni".
6. Nel comma 5 dell'art. 28 del CCNL 8 giugno 2000, dopo il
primo periodo è inserita la seguente frase:" Il contratto è sottoscritto entro
il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti.
In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si
può procedere al conferimento dell'incarico e le parti riassumono la propria
autonomia negoziale."
7. Ad integrazione
dell'art. 24, comma 5, del CCNL 8 giugno 2000, qualora l'azienda o ente non
possa mettere a disposizione del dirigente il proprio automezzo in occasione di
trasferte o per adempimenti fuori dell'ufficio, il rimborso delle spese potrà
avvenire secondo le tariffe ACI. La differenza rispetto agli attuali costi di
bilancio, previa contrattazione con i soggetti dell'art. 10 del CCNL dell'8
giugno 2000, sarà finanziata dal fondo per le condizioni di lavoro di cui
all'art. 55 del presente contratto a condizione che ne abbia la necessaria
capienza.
8. Con riguardo agli art. 28 e
29 del CCNL 8 giugno 2000, ed a titolo di interpretazione autentica le parti
confermano che la durata degli incarichi non può essere inferiore a quella
contrattualmente stabilita rispettivamente dai commi 9 e 3 delle medesime norme.
La durata dell'incarico può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta
la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi e con la
procedura dell'art. 30. Pertanto in tal modo va intesa la dizione "o per periodo
più breve" contenuta nell'art. 29, comma 3. L'incarico – anche se non ne sia
scaduta la durata - cessa altresì automaticamente al compimento del limite
massimo di età, compresa l'applicazione dell'art. 16 del d.lgs. 503 del 1992 e
successive modificazioni.
9. Ad
integrazione e chiarimento del CCNL di interpretazione autentica del 4 luglio
2002 e sempre a titolo di interpretazione autentica dell'art. 55 del CCNL 5
dicembre 1996 nonchè dell'art. 39 del CCNL 8 giugno 2000, con riguardo alle
modalità di composizione della retribuzione di posizione complessiva di ciascun
dirigente, le parti precisano che essa è definita in azienda sulla base della
graduazione delle funzioni. La retribuzione di posizione minima contrattuale
prevista dalle citate disposizioni (e stabilita dalle disposizioni dei CCNL
succedutisi nel tempo) è corrisposta, quindi, quale anticipazione di detta
retribuzione e, pertanto, è assorbita nel valore economico complessivo
successivamente attribuito all'incarico in base alla graduazione delle funzioni,
nel rispetto della disponibilità dell'apposito fondo. Ne deriva che alla
retribuzione minima contrattuale si aggiunge la somma mancante al valore
complessivo dell'incarico stabilito in azienda con l'unica garanzia che il
valore dell'incarico, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo
contrattuale già percepito. Si rinvia, per chiarezza, all'esempio dell'allegato
n. 4.
10. Ai fini di una corretta
applicazione dell'art. 39, comma 8 del CCNL 8 giugno 2000, relativo
all'attribuzione ai dirigenti di un incarico diverso a seguito dei processi di
ristrutturazione delle aziende ed enti, le parti ritengono opportuno richiamare
le procedure da attivare in base ai vigenti contratti collettivi prima di
modificare l'incarico:
- obbligo della consultazione delle componenti delle organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo vigente ai sensi
dell'art. 6, comma 1, lettera C) prima della ridefinizione delle dotazioni
organiche mediante l'atto aziendale;
- verifica in contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 4, commi 2,
lettera F e 3, delle implicazioni del processo di riorganizzazione sulle
posizioni di lavoro dei dirigenti ed, in particolare, sugli incarichi loro
conferiti, al fine di rinvenire, nell'ambito degli strumenti contrattuali,
soluzioni di giusto equilibrio che tengano conto della valutazione
riportata;
- applicazione dell'art. 31, comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996, ove ne
ricorrano le condizioni ed i requisiti, per evitare situazioni di esubero in
generale o di perdita dell'incarico da parte dei dirigenti anche di struttura
complessa. A tal fine la parola "ultima" del periodo finale del comma 1 della
citata disposizione è abrogata;
- applicazione del citato art. 31 o dell'art. 17 del CCNL integrativo del
10 febbraio 2004 per i dirigenti in eccedenza tenuto conto dell'art. 9, comma
1, lettera h) del presente contratto.
11. Ad integrazione dell'art. 39, comma 10, del CCNL 8 giugno 2000 e con
decorrenza dall'entrata in vigore del presente contratto si precisa che il
valore minimo delle fasce di incarico coincide con la retribuzione di posizione
minima contrattuale prevista dalle tavole di cui agli artt. 42 e 43, in
relazione alle tipologie degli incarichi e rapporto di lavoro ivi
indicati.
12. Le parti concordano che
l'anzianità complessiva con rapporto di lavoro a tempo determinato ed
indeterminato prevista dall'art. 12, comma 3, lettera b) del CCNL 8 giugno 2000,
II biennio, deve essere stata maturata senza soluzione di continuità quali
dirigenti presso le aziende ed enti del comparto.
13. Il comma 8, lettera b) dell'art. 10 del CCNL integrativo
del 10 febbraio 2004, è così sostituito: "tutta la durata del contratto di
lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo
determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in
altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L'aspettativa prevista
dall'art. 23 bis del d.lgs 165 del 2001 per attuare la mobilità pubblico –
privato si applica esclusivamente nei casi in cui l'incarico sia conferito da
Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei
paesi dell'Unione stessa o da Organismi internazionali. L'incarico già conferito
al dirigente dall'azienda o ente che concede l'aspettativa è sospeso per la
durata dell'aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo
mancante sino alla valutazione. Durante l'assenza, in rapporto alla durata
dell'aspettativa, si applica l'art. 18 comma 1 o 5 del CCNL 8 giugno
2000".
14. La disciplina dell'art. 9 del
CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 è estesa anche ai casi di donazione di
organo tra vivi.
15. All'art. 20 del
CCNL 10 febbraio 2004, sono apportate le seguenti integrazioni e
modifiche:
- al
comma 3 prima del punto e dopo la parola in godimento sono aggiunte le
seguenti parole: " e, nei casi previsti, il trattamento di missione per un
periodo non superiore a sei mesi"; - al comma 5, prima del punto e dopo
la data "1996"sono aggiunte le seguenti parole: "e l'art. 21, commi da 6 a 8
del CCNL 8 giugno 2000".
16. Al termine
del comma 2, dell'art. 28 del CCNL 10 febbraio 2004 dopo le parole "di regola
entro il mese successivo" sono aggiunte le parole "tenuto conto delle ferie
maturate e non fruite".
17. All'art. 38,
comma 2 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 dopo le parole di cui all'art.
3" vanno aggiunte le parole "ed all'art. 4" omesse per errore
materiale.
CAPO
IV
VERIFICA E VALUTAZIONE DEI
DIRIGENTI
Art.
25 La verifica e valutazione dei
dirigenti
1. La valutazione
dei dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli
obiettivi assegnati e della professionalità espressa - è caratteristica
essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
2. Le aziende ed enti, con gli atti previsti dai rispettivi
ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto previsto dall'art. 1,
comma 2 del d.lgs. 286 del 1999, definiscono meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati e, per
l'applicazione dell'art. 26, comma 2, anche dell'attività professionale svolta
dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati
alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili,
stabilendo le modalità con le quali i processi di valutazione di cui al presente
capo – affidati al Collegio tecnico ed al Nucleo di valutazione - si articolano
e garantendo, in ogni caso, una seconda istanza di valutazione. A tal fine si
rinvia, a titolo esemplificativo, all'allegato n. 5 del presente
contratto.
3. La valutazione avviene
annualmente ed al termine dell'incarico o, comunque, per le altre finalità
indicate nell'art. 26.
4. I risultati
finali della valutazione annuale ed al termine dell'incarico effettuata dai
competenti organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale. Tutti i
giudizi definitivi conseguiti dai dirigenti annualmente per le finalità previste
dall'art. 26, comma 3, lettere a) e b) sono parte integrante degli elementi di
valutazione delle aziende ed enti per la conferma o il conferimento di qualsiasi
tipo di incarico o per l'acquisizione degli altri benefici previsti dall'art.
26, comma 2.
5. Le aziende adottano
preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle
attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei
dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione nell'ambito dei meccanismi e
sistemi di cui al comma 2, tenuto conto dell'art. 9 comma 1, lettera e). Tali
criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione con i
soggetti di cui all'art. 10, comma 2, del CCNL 8 giugno
2000.
6. Le procedure di valutazione del
comma 4 devono essere improntate ai seguenti principi:
a) trasparenza dei criteri usati, oggettività delle
metodologie adottate ed obbligo di motivazione della valutazione
espressa;
b) informazione adeguata e partecipazione del
valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio nella
valutazione di I e II istanza;
c)
diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del soggetto che, in
prima istanza, effettua la proposta di valutazione sulla quale l'organismo di
verifica è chiamato a pronunciarsi;
7.
L'oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre che agli obiettivi
specifici riferiti alla singola professionalità ed ai relativi criteri di
verifica dei risultati, va rapportato alle specifiche procedure e distinte
finalità delle valutazioni di cui agli articoli successivi ed è costituito, in
linea di principio, dagli elementi indicati negli artt. 27 e 28, ulteriormente
integrabili a livello aziendale con le modalità del comma 5.
8. Il presente articolo sostituisce l'art. 32 del CCNL 8
giugno 2000.
Art. 26 Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e
delle attività dei dirigenti
1.
Gli organismi preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti
sono: a) il Collegio tecnico;
b) il Nucleo di valutazione;
2. Il Collegio tecnico procede alla
verifica e valutazione: a) di tutti i
dirigenti alla scadenza dell'incarico loro conferito in relazione alle attività
professionali svolte ed ai risultati raggiunti; b) dei dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di
servizio; c) dei dirigenti che raggiungono
l'esperienza professionale ultraquinquennale in relazione all' indennità di
esclusività.
3. Il Nucleo di valutazione procede
alla verifica e valutazione annuale: a) dei
risultati di gestione del dirigente di struttura complessa e di struttura
semplice; b) dei risultati raggiunti da
tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi affidati, anche ai fini
dell'attribuzione della retribuzione di risultato.
4. L'organismo di cui al comma 3 opera sino
alla eventuale applicazione da parte dell'azienda, dell'art. 10, comma 4 del d.
lgs. 286 del 1999.
5. Il presente
articolo sostituisce l'art. 31 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 27 Modalità ed effetti della valutazione positiva dei risultati
raggiunti
1. La valutazione
annuale da parte del nucleo di valutazione riguarda:
1) Per i dirigenti di struttura complessa e di struttura
semplice:
a) la gestione del budget finanziario
formalmente affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente
assegnate in relazione agli obiettivi concordati e risultati
conseguiti; b) ogni altra funzione
gestionale espressamente delegata in base all'atto
aziendale; c) l'efficacia dei modelli
gestionali adottati per il raggiungimento degli obiettivi
annuali;
2) Per tutti gli altri dirigenti:
a) l'osservanza delle direttive nel
raggiungimento dei risultati in relazione all'incarico
attribuito; b) il raggiungimento degli
obiettivi prestazionali quali – quantitativi espressamente
affidati; c) l'impegno e la
disponibilità correlati all'articolazione dell'orario di lavoro rispetto al
conseguimento degli obiettivi.
2.
L'esito positivo della valutazione di cui al comma 1 comporta l'attribuzione ai
dirigenti della retribuzione di risultato, concordata secondo le procedure di
cui all'art. 65, commi 4 e 6 del CCNL 5 dicembre 1996.
3. L'esito positivo delle verifiche annuali concorre,
inoltre, assieme agli altri elementi, anche alla formazione della valutazione da
attuarsi alla scadenza degli incarichi dirigenziali e per le altre finalità
previste dall'art. 26, comma 2.
4. Il
presente articolo sostituisce l'art. 33 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 28 Modalità ed effetti della valutazione positiva delle
attività professionali svolte e dei risultati
raggiunti
1. La valutazione del
Collegio tecnico riguarda tutti i dirigenti e tiene conto:
a) della collaborazione interna e livello di partecipazione
multi - professionale nell'organizzazione dipartimentale; b) del livello di espletamento delle funzioni affidate nella
gestione delle attività e qualità dell'apporto specifico; c) dei risultati delle procedure di controllo con
particolare riguardo all'appropriatezza e qualità clinica delle prestazioni,
all' orientamento all'utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi;
d) dell'efficacia dei modelli organizzativi
adottati per il raggiungimento degli obiettivi ; e) della capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i
collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole all'uso ottimale
delle risorse, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro
del personale, dei volumi prestazionali nonché della gestione degli istituti
contrattuali; f) della capacità dimostrata
nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, in
particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi e modalità nelle procedure
di negoziazione del budget in relazione agli obiettivi affidati nonché i
processi formativi e la selezione del personale; g) della capacità di promuovere, diffondere, gestire ed implementare
linee guida, protocolli e raccomandazioni diagnostico terapeutiche
aziendali; h) delle attività di ricerca
clinica applicata, delle sperimentazioni, delle attività di tutoraggio
formativo, della docenza universitaria e nell'ambito dei programmi di formazione
permanente aziendale; i) del raggiungimento
del minimo di credito formativo di cui all'art. 16 ter, comma 2 del d.lgs. 502 del 1992
tenuto conto dell'art. 23, commi 4 e 5; j)
del rispetto del codice di comportamento allegato n. 1 del presente contratto,
tenuto conto anche delle modalità di gestione delle responsabilità dirigenziali
e dei vincoli derivanti dal rispetto dei codici
deontologici.
2. L'esito positivo della
valutazione affidata al Collegio tecnico produce i seguenti
effetti:
a) per i dirigenti di struttura
complessa o semplice, alla scadenza dell'incarico realizza la condizione per la
conferma nell'incarico già assegnato o per il conferimento di altro della
medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale ed economico. Per gli
altri dirigenti realizza la condizione per la conferma o il conferimento di
nuovi incarichi di pari o maggior rilievo professionale ed economico o di
struttura semplice;
b) per i dirigenti neo assunti, al
termine del quinto anno, ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 4, comma 2 e art. 5,
comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio:
- la attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta
specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di
controllo, nonché di direzione di strutture semplici;
- l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia
superiore;
- la rideterminazione della retribuzione di posizione minima
contrattuale, il cui valore è indicato, nel tempo, dalle tavole degli articoli
da 37 a 40. In ogni caso la retribuzione di posizione minima dopo il 31
dicembre 2003 è rideterminata nella misura prevista dagli artt 42 e 43 ferma
rimanendo la modalità di finanziamento stabilita dall'art. 9, comma 3 del CCNL
8 giugno 2000, II biennio;
c) per i dirigenti che hanno già
superato il quinquennio, il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di
esclusività al maturare dell'esperienza professionale richiesta (art. 5, comma 5
CCNL 8 giugno 2000, II biennio).
3. Il
rinnovo, la conferma o il conferimento degli incarichi di cui al comma 2,
lettere a) e b), primo alinea, avviene nel rispetto della durata prevista dagli
art. 28, comma 9, e 29, comma 3, del CCNL 8 giugno 2000.
4. Il presente articolo sostituisce l'art. 33 del CCNL 8
giugno 2000.
Art. 29 La valutazione negativa
1. L'accertamento della responsabilità dirigenziale a seguito dei
distinti e specifici processi di valutazione dell'art. 26 comma 3,
prima della formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduto da un
contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del
dirigente anche assistito da una persona di fiducia.
2. L'accertamento che rilevi scostamenti rispetto agli
obiettivi e compiti professionali propri dei dirigenti, come definiti a livello
aziendale ed imputabili a responsabilità dirigenziale, comporta l'assunzione di
provvedimenti che devono essere commisurati: a) alla posizione rivestita dal dirigente nell'ambito
aziendale; b) all'entità degli scostamenti
rilevati.
Art.
30 Effetti della valutazione negativa
dei risultati
1. Per i
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice, previo
esperimento della procedura di cui all'art. 29, l'accertamento delle
responsabilità dirigenziali rilevato dal nucleo di valutazione a seguito delle
procedure di verifica annuali in base ai risultati negativi della gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa determinati dalla inosservanza delle
direttive ed all'operato non conforme ai canoni di cui all'art. 27 comma 1,
punto 1, può determinare:
a) perdita
della retribuzione di risultato in tutto o in parte con riguardo all'anno della
verifica;
b) la revoca dell'incarico prima della sua
scadenza e l'affidamento di altro tra quelli compresi nell'art. 27 comma 1,
lett. a), b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello
in atto con le procedure del comma 4. Ai dirigenti con incarico di direzione di
struttura complessa la revoca di tale incarico comporta l'attribuzione
dell'indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore nonché la
perdita dell'indennità di struttura complessa;
c) in caso di accertamento di responsabilità
reiterata, la revoca dell'incarico assegnato ai sensi del precedente punto b) ed
il conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell'art. 27, comma 1, lett.
c) di valore economico inferiore a quello revocato, fatta salva l'applicazione
del comma 5;
2. Per i dirigenti cui
siano conferiti gli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1 lett. c) del CCNL 8
giugno 2000, previo esperimento delle procedure dell'art. 29, l'accertamento
delle responsabilità dirigenziali dovuto all'inosservanza delle direttive ed
all'operato non conforme ai canoni dell'art. 27, comma 1 punto 2, può
determinare:
a) perdita, in tutto o in
parte, della retribuzione di risultato con riguardo all'anno della
verifica;
b) la revoca anticipata dell'incarico e
l'affidamento di altro tra quelli previsti dall'art. 27, lett. c) del CCNL 8
giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del
comma 4;
c) in caso di responsabilità reiterata,
ulteriore applicazione del punto b), fatta salva l'applicazione del comma
5.
3. Per i dirigenti cui siano
conferiti gli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1 lett. d) del CCNL 8
giugno 2000, previo esperimento delle procedure dell'art. 29, l'accertamento
delle responsabilità dirigenziali, dovuto all'inosservanza delle direttive ed
all'operato non conforme ai canoni dell'art. 27, comma 1 punto 2, può
determinare la perdita, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con
riguardo all'anno della verifica.
4.
L'azienda o ente può disporre la revoca dell'incarico prevista dai commi 1 e 2,
lettere b) e c) prima della sua scadenza, mediante anticipazione della verifica
e valutazione da parte del Collegio tecnico ai sensi dell'art. 31, solo a
partire dalla seconda valutazione negativa consecutiva. Nell'attribuzione di un
incarico di minor valore economico è fatta salva la componente fissa della
retribuzione di posizione minima contrattuale. A decorrere dall'entrata in
vigore del presente contratto, la nuova retribuzione minima contrattuale
unificata, in caso di valutazione negativa, è decurtabile sino alla misura
massima del 40% ai sensi degli artt. 42 e 43. Sono fatti salvi eventuali
conguagli rispetto a quanto percepito.
5. La responsabilità dirigenziale per reiterati risultati negativi
accertata con le procedure di cui ai commi precedenti e fondata su elementi di
particolare gravità, può costituire giusta causa di recesso da parte
dell'azienda nei confronti di tutti i dirigenti destinatari del presente
articolo, previa attuazione delle procedure previste dagli art. 36 del CCNL 5
dicembre 1996 e dall'art. 23 del CCNL dell'8 giugno 2000, come integrato
dall'art. 20 del presente contratto.
6.
Il presente articolo sostituisce l'art. 34 del CCNL 8 giugno 2000.
Art.
31 Effetti della valutazione negativa
delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi ed
altri istituti
1. L'esito
negativo del processo di verifica e valutazione delle attività professionali
svolte dai dirigenti e dei risultati raggiunti affidato al Collegio tecnico è
attuato con le procedure di cui all'art. 29.
2. Il dirigente di struttura complessa che non superi positivamente la
verifica alla scadenza dell'incarico non è confermato. Lo stesso è mantenuto in
servizio con altro incarico tra quelli professionali ricompresi nell'art. 27,
lett. b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, congelando contestualmente un posto
vacante di dirigente. Il mantenimento in servizio comporta la perdita
dell'indennità di struttura complessa ove attribuita e l'attribuzione
dell'indennità di esclusività della fascia immediatamente
inferiore.
3. Nei confronti dei restanti
dirigenti, compresi quelli con incarico di direzione di struttura semplice, il
risultato negativo della verifica del comma 1 non consente la conferma
nell'incarico già affidato e comporta l'affidamento di un incarico tra quelli
della tipologia c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 di minor valore economico
nonché il ritardo di un anno nella attribuzione della fascia superiore
dell'indennità di esclusività di cui all'art. 5, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000,
II biennio economico, ove da attribuire nel medesimo anno.
4. Per i dirigenti con meno di cinque anni, il risultato
negativo della verifica del comma 1 al termine del quinquennio comporta il
ritardo di un anno nell'eventuale conferimento di un nuovo incarico tra quelli
compresi nelle tipologie b) e c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno nonché
nell'applicazione degli artt. 4, comma 2 e 5, comma 5 del CCNL in pari data,
relativo al II biennio.
5. In tutti i
casi di attribuzione di un incarico di minor valore economico, sino al 30
dicembre 2003, è fatta salva la componente fissa della retribuzione di posizione
minima contrattuale. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto,
la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata, in caso di
valutazione negativa, è decurtabile sino alla misura massima del 40% ai sensi
degli artt. 42 e 43. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto
percepito.
6. Nei casi previsti dai
commi 2, 3 e 4 è comunque fatta salva la facoltà di recesso dell'azienda o ente
ai sensi dell'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996.
7. I dirigenti di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti ad una nuova verifica
l'anno successivo per la eventuale rimozione degli effetti negativi della
valutazione con riguardo alle indennità. In presenza delle condizioni
organizzative che lo consentono, è fatta salva la facoltà delle aziende ed enti,
dopo tale periodo ed in base alla predetta verifica, di conferire ai dirigenti
del comma 4 uno degli incarichi di cui al l'art. 27, lettera
c).
8. Il presente articolo sostituisce
l'art. 34 del CCNL 8 giugno 2000.
Art.
32 Norma finale del sistema di
valutazione
1. Il sistema di
valutazione previsto dal presente contratto, a modifica ed integrazione di
quanto stabilito dagli articoli da 31 a 34 del CCNL 8 giugno 2000, deve essere
attuato a regime entro il 30 novembre 2005.
BIENNIO ECONOMICO 2002 –
2003
PARTE II
Trattamento
Economico
TITOLO
I Trattamento
Economico
CAPO
I Struttura della
retribuzione
Art.
33 Struttura della retribuzione dei
dirigenti
1. La struttura della
retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti voci:
1) stipendio tabellare;
2) indennità integrativa speciale, confermata nella misura
attualmente percepita, salvo quanto disposto dall'art. 34;
3) retribuzione individuale di anzianità, ove
acquisita;
4) indennità di specificità
medico-veterinaria;
5) retribuzione di
posizione minima contrattuale - di parte fissa e variabile - prevista dagli
articoli da 37 a 40 e artt. 46 e 47 in relazione al rapporto di lavoro in
atto, sino al 30 dicembre 2003. Dal 31 dicembre 2003, retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata ai sensi degli artt. 42 e
43;
6) Assegni personali, ove
spettanti, ai sensi delle vigenti norme contrattuali;
1) retribuzione di posizione - parte variabile
aziendale - sulla base della graduazione delle funzioni, ove
spettante;
2) indennità di incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi
dell'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000;
3) retribuzione di risultato, ai
sensi dell'art. 65, comma 6, del CCNL 5 dicembre 1996;
4) retribuzione legata alle particolari condizioni di
lavoro, ove spettante;
5) specifico
trattamento economico ove in godimento quale assegno personale (art. 38, comma
3 del CCNL 8 giugno 2000).
2.
L'indennità di esclusività costituisce un elemento distinto della retribuzione
ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II
biennio.
3. Ai dirigenti, ove spettante,
è corrisposto anche l'assegno per il nucleo familiare, ai sensi della legge 13
maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
4. Per le voci del trattamento economico - fondamentale ed accessorio –
di competenza dei dirigenti medici e veterinari, compresi i rapporti ad
esaurimento si rinvia all'allegato n. 6.
Art.
34 Indennità Integrativa Speciale
1. A decorrere dall'1
gennaio 2003 cessa di essere corrisposta l'indennità integrativa speciale in
godimento in quanto conglobata nello stipendio tabellare.
CAPO
II
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI
DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO
ESCLUSIVO E NON ESCLUSIVO
Art. 35 Incrementi
contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2002 -
2003
1. Dall'1 gennaio
2002 al 31 dicembre 2002, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici
e veterinari a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico dall'art. 35,
del CCNL stipulato il 10 febbraio 2004, integrativo del CCNL 8 giugno 2000 è
incrementato di € 70,40 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare
annuo lordo, per dodici mensilità, è rideterminato in €
21.141,56.
2. Dal 1 gennaio
2003 lo
stipendio tabellare di cui al comma 1 è incrementato: - di ulteriori €
82,50 lordi mensili; -
dell'importo lordo mensile dell'indennità
integrativa speciale in godimento, pari ad € 551,54, che dalla medesima data
cessa di essere corrisposta.
Dalla stessa data lo stipendio tabellare annuo
lordo, per dodici mensilità, è rideterminato in € 28.750,00.
3. Gli stipendi tabellari annui lordi
di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti mensilmente nella misura di 1/12. Nel
corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
1. A decorrere dall'1 gennaio
2002, l'indennità di specificità medico - veterinaria, prevista dall'art. 37,
comma 2 del CCNL del 8 giugno 2000 resta fissata nella misura di € 7.746,85
annui lordi.
2. A decorrere dal 1
gennaio 2002 l'indennità di specificità medico - veterinaria prevista dall'art. 38,
comma 2 per i dirigenti di ex II livello al 30.7.1999 rimane fissata nella
misura di € 10.329,14 annui lordi, a titolo personale.
3. L'indennità per l'incarico di direzione di struttura
complessa, prevista dall'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000, per i dirigenti assunti
a decorrere dal 31 luglio 1999 rimane fissata nella misura di €
9.432,05.
4. L'indennità di esclusività
rimane fissata nelle seguenti misure:
- Dirigente con incarico di struttura complessa
€ 16.523,52
- Dirigente con incarichi
art. 27 lett. b) o c) del CCNL 8 giugno
2000, I biennio economico, ed esperienza professionale nel SSN superiore a 15 anni €
12.394,97
- Dirigente con incarichi
art. 27 lett. b) o c) del CCNL 8 giugno
2000, I biennio economico, ed esperienza professionale nel SSN tra 5 e 15 anni € 9.094,81
- Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a 5 € 2.253,30
5. Le indennità di cui ai
commi precedenti sono annue, fisse e ricorrenti e sono corrisposte mensilmente
nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima
mensilità.
CAPO
III
BIENNIO 2002 -
2003 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA
CONTRATTUALE DEI DIRIGENTI CON
RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO
Art. 37 La retribuzione di
posizione minima dei dirigenti medici con rapporto di lavoro
esclusivo
1. Alla data del 31
dicembre 2001, per i dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo e con
orario unico, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due
componenti fissa e variabile, indicata nella tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre
1996 relativo al II biennio economico 1996 - 1997, tenuto conto degli artt. 3 e
4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, risulta così fissata:
2. A decorrere dall'1 gennaio
2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti
incrementi annui lordi:
3. A decorrere dall'1 gennaio
2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti
ulteriori incrementi annui lordi:
4. Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti
dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata
sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla
retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente
indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia
all'allegato n. 7.
5. Il fondo dell'art.
54, alle date indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato
aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun
dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero
degli stessi.
6. La retribuzione di
posizione minima contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato
nell'ultima colonna della tavola del comma 3, è corrisposta in tale misura sino
al 30 dicembre 2003 e, sino alla predetta data, resta disciplinata dall'art. 39
del CCNL 8 giugno 2000.
7. La
retribuzione di posizione è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta
mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la
tredicesima mensilità.
Art.
38 La retribuzione di posizione
minima per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro
esclusivo
1. Alla data del
31 dicembre 2001, per i dirigenti veterinari a rapporto di lavoro esclusivo e
con orario unico, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due
componenti fissa e variabile, indicata nella tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre
1996 relativo al II biennio economico 1996 - 1997, tenuto conto degli artt. 3 e
4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, risulta così fissata:
2. A decorrere dall'1gennaio 2002,
alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi
annui lordi:
3. A decorrere dall'1 gennaio
2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti
ulteriori incrementi annui lordi:
4. Gli incrementi di cui alle
tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione
variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle
funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione
complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua
composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato
n.7.
5. Il fondo dell'art. 54, alle date
indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma
corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione
alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli
stessi.
6. La retribuzione di posizione
minima contrattuale nelle due componenti il cui totale è indicato nell'ultima
colonna della tabella del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al 30
dicembre 2003 e, sino alla predetta data, resta disciplinata dall'art. 39 del
CCNL 8 giugno 2000.
7. La retribuzione
di posizione è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella
misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima
mensilità.
CAPO IV BIENNIO
2002 – 2003 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
MINIMA CONTRATTUALE DEI DIRIGENTI CON
RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO
Art. 39 La
retribuzione di posizione minima per i dirigenti medici con rapporto di lavoro
non esclusivo
1. Al 31 dicembre 2001, per i dirigenti medici a rapporto di
lavoro non esclusivo e con orario unico, la retribuzione di posizione minima
contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, tenuto conto dei tagli
previsti dall'art. 47 del CCNL 8 giugno 2000 nonché degli artt. 3 e 4 del CCNL 8
giugno 2000, II biennio come integrati dall'art. 38, comma 2, del CCNL 10
febbraio 2004 (emendato dall'art. 24, comma 17 del presente contratto), risulta
così fissata:
2. A decorrere dall'1 gennaio
2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti
incrementi annui lordi:
3. A decorrere dall'1 gennaio 2003
alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori
incrementi annui lordi:
4. Gli incrementi di cui
alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione
variabile aziendale eventualmente residua dopo i tagli effettuati ai sensi
dell'art. 47, comma 1 lett. b) del CCNL 8 giugno 2000. In tal caso si aggiungono
alla retribuzione di posizione rimasta complessivamente attribuita al dirigente
indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia
all'allegato n. 7.
5. Il fondo dell'art.
54, alle date indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato
aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun
dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero
degli stessi.
6. La retribuzione di
posizione minima contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato
nell'ultima colonna della tavola del comma 3, è corrisposta in tale misura sino
al 30 dicembre 2003. A tale data anche i dirigenti con meno di cinque anni a
rapporto non esclusivo ed assunti entro il 31 dicembre 1998 (data ultima per
poter mantenere tale rapporto) raggiungono, per effetto dell'art. 4, comma 2,
del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, la retribuzione di posizione minima
contrattuale nella misura utile ai fini del conglobamento di cui all'art. 41.
Sino alla predetta data la retribuzione di posizione è disciplinata dall'art. 39
del CCNL 8 giugno 2000.
7. La
retribuzione di posizione è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta
mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la
tredicesima mensilità.
Art. 40 La retribuzione di posizione minima per i dirigenti
veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo
1. Al 31 dicembre 2001, per i dirigenti veterinari a rapporto
di lavoro non esclusivo e con orario unico, la retribuzione di posizione minima
contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, tenuto conto dei tagli
previsti dall'art. 47 del CCNL 8 giugno 2000 nonché degli artt. 3 e 4 del CCNL 8
giugno 2000, II biennio come integrati dall'art. 38 del CCNL 10 febbraio 2004
(emendato dall'art. 24, comma 17 del presente contratto), risulta così
fissata:
2. A decorrere dall'1 gennaio
2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti
incrementi annui lordi:
3. A decorrere dall'1 gennaio
2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti
ulteriori incrementi annui lordi:
4. Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti
dall' attribuzione della retribuzione di posizione variabile aziendale
eventualmente residua dopo i tagli effettuati ai sensi dell'art. 47, comma 1,
lett. b) del CCNL 8 giugno 2000. In tal caso si aggiungono alla retribuzione di
posizione rimasta complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente
dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato n.
7.
5. Il fondo dell'art. 54, alle date
indicate dai commi 2 e 3 deve essere automaticamente rideterminato aggiungendovi
la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in
relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli
stessi.
6. La retribuzione di posizione
minima contrattuale nelle due componenti il cui totale è indicato nell'ultima
colonna della tabella del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al 30
dicembre 2003. A tale data anche i dirigenti con meno di cinque anni a rapporto
non esclusivo assunti entro il 31 dicembre 1998 (data ultima per poter mantenere
tale rapporto) raggiungono, per effetto dell'art. 4, comma 2, del CCNL 8 giugno
2000, II biennio, la retribuzione di posizione minima contrattuale nella misura
utile ai fini del conglobamento di cui all'art. 41. Sino alla predetta data la
retribuzione di posizione è disciplinata dall'art. 39 del CCNL 8 giugno
2000.
7. La retribuzione di posizione è
lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel
corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
CAPO
V
NUOVI STIPENDI
TABELLARI E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
MINIMA CONTRATTUALE DIRIGENTI MEDICI
E VETERINARI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E NON ESCLUSIVO DAL 31 DICEMBRE
2003
Art.
41 Nuovo stipendio tabellare dei
dirigenti medici e veterinari. Conglobamenti
1. A decorrere dal 31 dicembre 2003 lo stipendio tabellare
annuo lordo, comprensivo della 13^ mensilità, per i dirigenti medici e
veterinari con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo ed orario unico è
fissato in € 38.198,00 annui lordi.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2003 per i
dirigenti con anzianità di servizio pari o superiore ai cinque anni, nel
trattamento economico del comma 1 sono conglobate e riassorbite le seguenti
voci:
- per € 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la 13^ mensilità), lo stipendio
tabellare annuo di cui all'art.35, comma 2, comprensivo, per € 7.169,97,
dell'intera misura dell'indennità integrativa speciale annua dell'art.
34;
- per €
5.360,24 (€ 5.806,93 compresivi della 13^ mensilità) la retribuzione di
posizione minima contrattuale annua degli articoli da n. 37 a n. 40 con la
corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall'art.
54;
- per €
1.245,24 la retribuzione di risultato, con la corrispondente riduzione in misura
annua pro-capite del fondo dell'art. 56.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per
i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo con anzianità
di servizio inferiore a cinque anni, nel trattamento economico del comma 1, sono
conglobate e riassorbite le seguenti voci:
- per € 28.750,00, lo stipendio
tabellare annuo dell'art. 35, comma 2 comprensivo, per € 7.169,97, dell'intera
misura dell'indennità integrativa speciale annua, dell'art. 34;
- per €
4.381,21 (€ 4.746,31 compresivi della 13^ mensilità) la retribuzione di
posizione minima contrattuale annua degli artt. 37 e 38 con la corrispondente
riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall'art. 54;
- per €
1.245,24 la retribuzione di risultato, con la corrispondente riduzione in misura
annua pro-capite del fondo dall'art. 56;
- per €
979,02 (€ 1.060,61 compresivi della 13^ mensilità) le risorse della RIA
(retribuzione individuale di anzianità) dei dirigenti cessati dal servizio che
già dal 31 dicembre 2001 confluiscono nel fondo di cui all'art. 9 del CCNL 8
giugno 2000, II biennio, quale anticipazione dell'incremento della retribuzione
di posizione di equiparazione attribuibile al raggiungimento del quinquennio ai
sensi degli artt. 3 e 4 comma 2 del citato CCNL del II
biennio.
4. Ai fini dei conguagli derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 per la
quota della retribuzione di posizione e di risultato conglobata nulla è dovuto
al dirigente al quale rimane, per entrambe le voci solo la quota eccedente il
conglobamento. Ove la retribuzione di risultato sia stata corrisposta in data
successiva al 31 dicembre 2003, essa è anticipata a tale data e successivamente
conguagliata ai sensi del presente comma.
5. Ai dirigenti medici e veterinari assunti dal 31 dicembre 2003 è
attribuito lo stipendio tabellare annuo lordo del comma 1.
Art. 42 La retribuzione di posizione minima contrattuale per i
dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo. Rideterminazione
dal 31dicembre 2003
1. A
decorrere dal 31 dicembre 2003, la retribuzione di posizione minima contrattuale
del comma 3 degli artt. 37 e 38, dei dirigenti medici e veterinari con rapporto
di lavoro esclusivo ed orario unico, residua dopo l'applicazione dell'art. 41, è
unificata nel valore indicato nell'ultima colonna delle seguenti tavole:
B) Dirigenti
veterinari
2. Alla retribuzione minima
contrattuale di cui al presente articolo si aggiunge la retribuzione di
posizione variabile aziendale eventualmente già attribuita o da attribuire, ai
sensi del comma 4 degli artt. 37 e 38.
3. La retribuzione di posizione minima del comma 1 è garantita al
dirigente in caso di mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di
incarico ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502 del 1992. Qualora alla valutazione
negativa ai sensi dell'art. 30, consegua l'attribuzione di un incarico di minore
valore economico complessivo, la retribuzione di posizione minima di cui al
comma 1 può essere decurtata sino alla misura massima del
40%.
4. Ai dirigenti medici e veterinari
con meno di cinque anni (ai quali, dopo l'applicazione dell'art. 41 non è più
corrisposta la retribuzione di posizione minima contrattuale conglobata nello
stipendio), al compimento del quinquennio ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL
8 giugno 2000, II biennio, nel caso di valutazione positiva, si attribuisce la
retribuzione di posizione minima contrattuale prevista per il dirigente
equiparato, fatti salvi i più favorevoli effetti dell'art. 28 del presente
CCNL.
5. La retribuzione minima
unificata di cui presente articolo è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta
mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la
tredicesima mensilità.
6. A decorrere
dal 31 dicembre 2003, sono disapplicati i commi 2, 3 e 4 dell'art. 39 del CCNL 8
giugno 2000, con l'avvertenza che, dopo tale data, qualora altre norme
contrattuali in vigore citino la retribuzione di posizione minima nelle due
componenti, fissa e variabile, questa si deve intendere riferita alla
retribuzione minima unificata del presente articolo.
Art.
43
La retribuzione di posizione
minima contrattuale per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro
non esclusivo. Rideterminazione dal 31dicembre
2003
1. A decorrere dal 31
dicembre 2003, la retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 3
degli artt. 39 e 40 dei dirigenti medici e veterinari già con rapporto di lavoro
non esclusivo ed orario unico, residua dopo l'applicazione dell'art. 41, è
unificata e direttamente attribuibile dall'azienda o ente nel valore indicato
nell'ultima colonna delle seguenti tavole nelle quali non viene più riportato il
dirigente con meno di cinque anni ai sensi del comma 6 degli artt. 39 e 40:
A) Dirigenti
Medici
2. Alla retribuzione minima contrattuale di cui al presente
articolo si aggiunge la retribuzione di posizione variabile aziendale
eventualmente già attribuita e residua di cui al comma 4 degli artt. 39 e
40.
3. Al dirigente cui, dopo il primo
inquadramento, la retribuzione di posizione minima risulti totalmente conglobata
e non sia stata attribuita la retribuzione di posizione variabile aziendale, la
retribuzione di posizione risulterà pari a zero, salvi – successivamente – i più
favorevoli effetti dell'art. 28 che comportino con il conferimento di un altro
incarico. In tal caso la nuova retribuzione di posizione sarà costituita
interamente dalla variabile aziendale seguendo la metodologia dell'esempio
dell'allegato n. 7, punto 3, primo caso.
4. La retribuzione di posizione minima di cui al comma 1 è garantita al
dirigente in caso di mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di
incarico ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502 del 1992. Qualora alla valutazione
negativa ai sensi dell'art. 30 consegua l'attribuzione di un incarico di minore
valore economico complessivo, la retribuzione di posizione minima di cui al
comma 1 può essere decurtata sino alla misura massima del
40%.
5. Ai dirigenti a rapporto
esclusivo che, a decorrere dal 1 gennaio 2005, (data di concreta applicazione
della legge 138 del 2004) optino per il rapporto di lavoro non esclusivo compete la
retribuzione di posizione minima contrattuale di cui al comma 1 già decurtata
con il presente articolo senza ulteriori interventi contabili da parte
delle aziende o enti. Questi dovranno, invece, procedere nei confronti degli
stessi dirigenti alla decurtazione del 50% della retribuzione variabile
aziendale ove attribuita, ai sensi dell'art. 47, comma 1 lett. b) del CCNL 8
giugno 2000.
6. Esclusivamente nel caso
di mantenimento dell'incarico di struttura semplice o complessa al dirigente che
eserciti l'opzione del comma 5, gli equilibri ottenuti nell'attribuzione del
valore degli incarichi, a parità di funzioni e rapporto di lavoro per compensare
la diversa retribuzione di posizione minima contrattuale di provenienza, sono
raggiunti sulla base dell'esempio di cui all'allegato n. 7, punto 3, II caso,
attuando una decurtazione della retribuzione di posizione variabile aziendale
che garantisca il predetto equilibrio.
7. Al dirigente neo assunto che dal 1 gennaio 2005 opti per il rapporto
di lavoro non esclusivo non compete alcuna retribuzione di posizione e di
risultato. Al compimento del quinquennio e nel caso di valutazione positiva ai
sensi dell'art. 28 allo stesso è applicabile il comma 3.
8. La retribuzione minima unificata di cui presente articolo è
lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel
corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima
mensilità.
9. A decorrere dal 31
dicembre 2003, sono disapplicati i commi 2, 3 e 4 dell'art. 39 del CCNL 8 giugno
2000, con l'avvertenza che, dopo il 31 dicembre 2003, qualora altre norme
contrattuali in vigore citino la retribuzione di posizione minima nelle due
componenti, fissa e variabile, questa si deve intendere riferita alla
retribuzione minima unificata del presente articolo.
CAPO
VI
BIENNIO 2002 -
2003 TRATTAMENTO ECONOMICO DEI
DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIV0 AD ESAURIMENTO
Art.
44 Incrementi contrattuali e stipendi
tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari ad esaurimento
1. Dal 1 gennaio 2002 al 31
dicembre 2002, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e
veterinari di cui all'art. 36 del CCNL 10 febbraio 2004, con rapporto di lavoro
ad esaurimento non esclusivo ai sensi dell'art. 13, è incrementato dell'importo
mensile a fianco di ciascuno indicato:
a) Dirigenti medici: € 44,35 b)
Dirigenti veterinari: € 61,81
Dall'1
gennaio 2002 lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è quindi
rideterminato rispettivamente in:
€
13.366,67 per i medici
€ 18.576,53 per i
veterinari
2. Dal 1 gennaio 2003 gli
stipendi tabellari di cui al comma 1 sono ulteriormente incrementati
dell'importo mensile lordo a fianco di ciascuno indicato, cui si aggiunge il
valore lordo mensile dell'indennità integrativa speciale prevista dalle tavole
nn. 3 e 7 del CCNL 8 giugno 2000:
Incrementi IIS
a) Medici: € 51,98
ed € 535,25
b) Veterinari: € 72,44 ed €
551,54
Dal 1 gennaio 2003, lo stipendio
tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è quindi rideterminato
rispettivamente in:
€ 20.413,43 per i medici
€ 26.064,29 per i veterinari
3. Gli stipendi tabellari di cui ai commi 1, e 2 sono
corrisposti mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si
aggiunge la tredicesima mensilità.
Art.
45
Indennità di specificità
medico - veterinaria
1. A
decorrere dall'1 gennaio 2002, l'indennità di specificità medico - veterinaria
spettante ai dirigenti dell'art.
44, comma 1 resta fissata nella misura
annua lorda in atto goduta di € 2.065,83 per i dirigenti già di II livello e di
€ 1.032,92 per gli altri dirigenti, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del CCNL 5
dicembre 1996, II biennio.
2. L'indennità di cui al comma 1 è annua, fissa e ricorrente
ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di
dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
Art.
46 La retribuzione di posizione
minima contrattuale per i dirigenti medici con rapporto di lavoro ad esaurimento
1. Al 31 dicembre
2001, per i dirigenti medici a tempo definito dell'art. 44, la retribuzione di
posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, tenuto
conto dell'art. 47, comma 1, lettera b) secondo periodo, e dell'art. 3 -
rispettivamente - dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio, risulta così
fissata:
1. A decorrere dall'1 gennaio
2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti
incrementi annui lordi:
3. A decorrere dall'1 gennaio
2003 alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti
incrementi annui lordi:
4. Gli incrementi delle tavole dei
commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile
aziendale eventualmente già attribuita e residua dopo i tagli effettuati ai
sensi dell'art. 47, comma 1 lett. b) del CCNL 8 giugno 2000. In tal caso si
aggiungono alla retribuzione di posizione complessiva rimasta al dirigente
indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia
all'allegato n. 7.
5. Il fondo dell'art.
54, alle date indicate dai commi 2 e 3 deve essere automaticamente rideterminato
aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun
dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero
degli stessi.
6. La retribuzione di
posizione è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura
di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima
mensilità.
7. La retribuzione di
posizione minima contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato
nell'ultima colonna della tavola del comma 3, è corrisposta in tale misura sino
all'applicazione dell'art. 13.
Art. 47 La retribuzione di posizione minima contrattuale per i
dirigenti veterinari con rapporto di lavoro ad esaurimento
1. Al 31 dicembre 2001,
per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo ad esaurimento
dell'art. 44, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due
componenti fissa e variabile, tenuto conto dell'art. 47, comma 1, lettera b)
secondo periodo e dell'art. 3, rispettivamente, dei CCNL 8 giugno 2000, I e II
biennio, risulta così fissata:
2. A decorrere dall'1 gennaio
2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti
incrementi annui lordi:
3. A decorrere dall'1 gennaio
2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti
ulteriori incrementi annui lordi:
4. Gli incrementi delle tavole dei
commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile
aziendale eventualmente già attribuita e residua dopo i tagli effettuati ai
sensi dell'art. 47 del CCNL 8 giugno 2000. In tal caso si aggiungono alla
retribuzione di posizione complessiva rimasta al dirigente indipendentemente
dalla sua composizione storica.
5.
Il fondo dell'art. 54, alle date indicate dai commi 2 e 3 deve essere
automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun
dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero
degli stessi. Per gli esempi si rinvia all'allegato n. 7.
6. La retribuzione di posizione è lorda, fissa e ricorrente
ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di
dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
7. La retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti,
il cui totale è indicato nell'ultima colonna della tavola del comma 3, è
corrisposta in tale misura sino all'applicazione dell'art. 13.
Art.
48 Ex medici condotti ed
equiparati
1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 13, il trattamento
economico omnicomprensivo di € 5.993,61 previsto dall'art. 36, comma 3 del CCNL
integrativo del 10 febbraio 2004 per gli ex medici condotti ed equiparati
tuttora a rapporto non esclusivo, è rideterminato, a decorrere dal 1 gennaio
2002, in € 6.141,85 e, a decorrere dall'1 gennaio 2003, in €
6.352,03.
2. Il trattamento economico di
cui al comma 1 è corrisposto mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del
mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
Art.
49 Conglobamento della retribuzione
di posizione minima. Rideterminazione per i medici a tempo
definito
1.
La retribuzione di posizione minima
contrattuale dei dirigenti medici a tempo definito è conglobata nello stipendio
tabellare solo in applicazione dell'art. 13 con il passaggio al rapporto di
lavoro esclusivo o non esclusivo ed orario unico, nel primo caso, nella misura
di € 1.334, 96 (€ 1.446, 19, comprensiva della tredicesima mensilità) e, nel
secondo, di € 3.709, 26 (€ 4.018, 37 comprensiva della tredicesima
mensilità).
2. In conseguenza del comma 1, a decorrere dalla
data del passaggio, la retribuzione di posizione minima contrattuale dei
dirigenti medici interessati che prescelgono il rapporto esclusivo è unificata
nella misura indicata nella seguente tavola:
3. In conseguenza del comma 1, a decorrere dalla
data del passaggio, la retribuzione di posizione minima contrattuale dei
dirigenti medici interessati che prescelgono il rapporto non esclusivo è
unificata nella misura indicata nella seguente tavola:
4. Alla retribuzione di posizione
minima contrattuale unificata si applicano le medesime clausole previste dagli
artt. 42 e 43, a seconda del rapporto di lavoro prescelto.
Art.
50 Conglobamento della retribuzione
di posizione minima. Rideterminazione per i veterinari con rapporto di lavoro ad
esaurimento
1.La retribuzione di
posizione minima contrattuale dei dirigenti veterinari con rapporto di lavoro ad
esaurimento è conglobata solo in applicazione dell'art. 13 con il passaggio al
rapporto di lavoro esclusivo, nella misura di € 717, 94 (€ 777,77 comprensiva
della tredicesima mensilità).
2. In conseguenza del comma 1, a decorrere dalla
data del passaggio, la retribuzione di posizione minima contrattuale dei
dirigenti veterinari interessati è unificata nella misura indicata nella
seguente tavola:
3. Alla retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata si applicano le medesime clausole
previste dall'art. 42.
CAPO
VII INDENNITA'
Art. 51 Indennità per turni notturni e festivi
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l' indennità per lavoro
notturno di cui all'art. 8, comma 1 del CCNL 10 febbraio 2004 è rideterminata in
€ 2,74 (pari a L. 5.300) lordi. 2. A
decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità per lavoro festivo di cui all'art. 8,
comma 2 del CCNL 10 febbraio 2004 è rideterminata in € 17,82 (pari a L. 34.500)
lordi, nella misura intera, e in € 8,91 (pari a L.17.250) lordi, nella misura
ridotta.
Art. 52 Indennità Ufficiale di polizia
giudiziaria
1. A decorrere
dall'entrata in vigore del presente contratto, ai dirigenti medici e veterinari
cui, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è stata attribuita
dall'autorità competente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è
corrisposta, per dodici mesi, una indennità mensile lorda, del valore annuo di €
723,04 a condizione dell'effettivo svolgimento delle funzioni ispettive e di
controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 3
della Legge 30 aprile 1962, n. 283.
2. L'indennità cessa di essere corrisposta dal
primo giorno del mese successivo al venir meno delle condizioni del comma
1.
CAPO
VIII
Art.
53 Effetti dei benefici
economici
1. Le misure degli
stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dei Capi da I a
VI del
presente contratto - hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di
servizio, sull'indennità alimentare dell'art. 19, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di
riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla
retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa e variabile in
godimento nonché alle voci retributive di seguito riportate:
- del CCNL 8 giugno 2000: indennità di cui all'art.
37; assegni personali previsti dall'art. 38, commi 1 e 2 e dall'art. 43, commi 2
e 3 data la loro natura stipendiale; indennità dell'art. 40;
- dagli artt. 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, II
biennio economico;
3. I benefici economici risultanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla
determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal
servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio
contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle
disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità
premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista
dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima
contrattuale.
CAPO IX
I FONDI AZIENDALI
Art. 54 Fondo per
l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione,
specifico trattamento e indennità di
direzione di struttura complessa
1. Il fondo previsto, rispettivamente, dagli artt. 50 e 9
dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio per il finanziamento dell'indennità di
specificità medica, della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento
economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di incarico di
direzione di struttura complessa, è confermato. Il suo ammontare è quello
consolidato al 31.12.2001, comprensivo, in ragione d'anno degli incrementi
previsti a tale scadenza ivi compresi quelli disposti dall'art. 37 del CCNL
integrativo del 10 febbraio 2004.
2.
Sono di seguito indicati i commi tuttora vigenti dell'art. 50 del CCNL 8 giugno
2000:
- comma 2 lettera a) tenuto conto dell'art. 9
comma 1, lettera c) del presente contratto; lettere c) e d). La lettera b) non
è più applicabile in quanto compresa nel consolidamento del
fondo;
- commi 3, 4, 6 e 7; - il comma 5 è disapplicato in quanto ha esaurito i propri
effetti.
3. Sono di seguito indicati i
commi tuttora vigenti dell'art. 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio:
- comma 2 lettera c). Le lettere a) e b) non
sono più applicabili in quanto comprese nel consolidamento del
fondo;
- commi 3 e 4.
4. A decorrere dall'1 gennaio 2002 e dal 1 gennaio 2003 il
fondo è integrato con le modalità previste dalle seguenti norme:
- dal comma 5 degli artt. 37 e 38, per i
dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo;
- dal comma 5 degli artt. 39 e 40 per i
dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non
esclusivo;
- dal comma 5 degli artt. 46 e
47 per i dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento.
5. A decorrere dal 31
dicembre 2003, per effetto dei conglobamenti disposti dall'art. 41 il fondo del
comma 1 è decurtato - per ciascun dirigente medico e veterinario con rapporto
esclusivo e non esclusivo - degli importi annui pro-capite della retribuzione di
posizione, indicati nel secondo alinea dei commi 2 e 3. Dalla medesima data il
fondo è altresì decurtato degli importi della RIA utilizzati per i dirigenti con
meno di cinque anni a rapporto esclusivo dell'art. 41 comma 3. Ove a tale data
la RIA disponibile in ciascuna azienda non sia sufficiente, la decurtazione
avverrà sulla medesima voce che si renderà disponibile nei successivi esercizi.
6. Dal 1 gennaio 2005, in caso di
passaggio dei dirigenti medici e veterinari dal rapporto di lavoro esclusivo a
quello non esclusivo, le risorse che si rendono disponibili per effetto
dell'applicazione dell'art. 12, comma 2, e dell'art. 43 rimangono accreditate al
fondo del presente articolo, per essere utilizzate prioritariamente per i fini
del comma 4 in aggiunta alla RIA ove carente, ovvero, in caso di ulteriore
avanzo, a consuntivo, nel fondo della retribuzione di risultato. In caso di
ritorno del dirigente al rapporto esclusivo esse potranno essere nuovamente
utilizzate per la retribuzione di posizione alle condizioni dell'art. 58 comma
2.
Art. 55 Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni
di lavoro
1. Nulla è innovato per quanto attiene il fondo previsto
dagli artt. 51 e 10 dei CCNL dell' 8 giugno 2000, I e II biennio, per il trattamento
accessorio legato alle condizioni di lavoro e per le modalità del suo utilizzo,
con particolare riguardo alle relative flessibilità. Il suo ammontare è quello
consolidato al 31 dicembre 2001.
2.
Sono, pertanto, confermati, in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 51 di cui
al comma 1.
3. A decorrere dal 1
gennaio 2003, il fondo del comma 1, è incrementato per ogni dirigente in
servizio al 31 dicembre 2001, complessivamente di € 16,44 mensili per dodici
mesi al netto degli oneri riflessi. Il predetto importo è utilizzato come
segue:
a) € 4,54 mensili (art. 51 del presente
CCNL);
b) € 4,42 mensili ( art. 52 del presente
CCNL);
c) € 7,48 mensili da destinare al fondo per il
lavoro straordinario.
4. Ove nelle aziende ed enti non vi siano dirigenti
medici e veterinari con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria,
l'incremento del punto b) è destinato alla quota parte del fondo per il compenso
del lavoro straordinario. Sino alla corresponsione dell'indennità di Ufficiale
di Polizia Giudiziaria si procede in modo analogo nelle aziende ed enti dove
tali dirigenti sono presenti. L'incremento del punto c) è destinato anch'esso
temporaneamente al compenso del lavoro straordinario sino alla stipulazione del
CCNL relativo al II biennio economico 2004 – 2005 che ne stabilirà
l'utilizzazione definitiva al fine di una diversa remunerazione dei servizi di
guardia in attuazione dell'art. 16, comma 5.
5. Gli incrementi di cui al comma 3 sono finanziati
con le risorse economiche regionali indicate nell'art. 57, tenuto conto della
flessibilità di utilizzo del fondo richiamata nel comma 1.
6. A decorrere dall'1 gennaio 2003 la retribuzione
oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15%, è fissata
in € 19,13. In caso di lavoro notturno o festivo, la tariffa, maggiorata del
30%, è pari ad € 21,60 ed in caso di lavoro notturno festivo, maggiorata del
50%, è pari ad € 24,96. Le predette tariffe rimangono invariate sino all'entrata
in vigore del CCNL relativo al II biennio economico 2004-2005.
Art. 56 Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità
della prestazione individuale
1. L' art. 52, commi 1 e 2 e
l'art. 10, comma 2 del CCNL dell'8 giugno 2000, I e II biennio economico, che
prevedono i fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità
della prestazione individuale per i dirigenti medici e veterinari sono
confermati. L' ammontare dei fondi ivi indicati è quello consolidato al
31.12.2001. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui al
comma 4 lettere b) e c) ed al comma 5 lettere a) e b) del citato art. 52 che,
comunque, costituiscono ulteriore modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio
2002.
2. A decorrere dal 1 gennaio
2002, dell'art. 52 citato al comma 1 sono, pertanto, confermati: - i commi 4, lettere b) e c), 5, 6 e 8;
- il comma 7 avendo prodotto i propri effetti
nel II biennio economico è disapplicato. Analogamente avviene per la lettera
a) del comma 4.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per effetto del
conglobamento disposto dall'art. 41, il fondo è decurtato, per ciascun dirigente
medico e veterinario a rapporto esclusivo e non esclusivo, degli importi annui
pro-capite della retribuzione di risultato indicati nel medesimo articolo, commi
2 e 3 terzo alinea.
4. In caso di
passaggio dei dirigenti medici e veterinari dal rapporto di lavoro esclusivo a
quello non esclusivo, le risorse che si rendono disponibili per effetto della
totale decurtazione della retribuzione di risultato ai sensi dell'art. 12, comma
2, rimangono accreditate al fondo stesso.
Art. 57 Risorse economiche regionali
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, al
fine di dare attuazione all'art. 55, le Regioni mettono a disposizione, a
livello nazionale, complessivamente risorse economiche pari allo 0,32% calcolato
sul monte salari 2001 da destinare al trattamento economico accessorio dei
dirigenti medici e veterinari. La ripartizione di tali risorse all'interno del
fondo per le condizioni di lavoro è indicata nel comma 3 del medesimo
articolo.
2. Entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente CCNL, ciascuna azienda o ente invia alla
propria Regione la relazione sulle risorse economiche occorrenti per
l'applicazione del comma 1. L'ammontare del finanziamento aggiuntivo dei fondi
aziendali si ottiene applicando il sistema di calcolo per dirigente previsto
dall'art. 55 comma 3 ed, al suo interno, le Regioni possono disporre apposite
compensazioni tra i vari incrementi sempre nel rispetto del limite massimo di
finanziamento del comma 1
1. Le parti ritengono
necessario precisare che, ove nelle tavole relative alla retribuzione di
posizione minima contrattuale dei dirigenti medici e veterinari e dei dirigenti
ad esaurimento a rapporto di lavoro non esclusivo si fa riferimento all'incarico
di struttura complessa o semplice, esso ha valore meramente contabile e storico,
essendo detta voce retributiva la risultante della prima ristrutturazione dello
stipendio attuata con il CCNL 5 dicembre 1996. Dopo il d.lgs. 229 del 1999, che
ha reso obbligatorio il rapporto di lavoro esclusivo, la retribuzione di
posizione minima contrattuale è stata decurtata ma sempre in relazione alle
posizioni di provenienza dei titolari ancorché non più legata agli incarichi di
struttura di cui sopra che, permanendo la scelta del rapporto di lavoro non
esclusivo, sono stati – a suo tempo - revocati. Di qui la dizione "già incarico"
di struttura complessa o semplice.
2.
L'eventuale nuova opzione per il rapporto di lavoro esclusivo non ripristina la
situazione di incarico preesistente con la correlata retribuzione di posizione,
circostanza che, ai sensi dell'art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, si può verificare
successivamente secondo le vigenti procedure contrattuali ovvero concorsuali in
caso di incarichi di struttura complessa.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2005, data di concreta applicazione della
legge 138 del 2004, la possibilità di passare dal rapporto esclusivo a quello
non esclusivo e viceversa entra a regime, secondo le regole dell'art. 12 e del
presente.
PARTE
III NORME FINALI E
TRANSITORIE
Art. 59
Previdenza
complementare
1. Le parti
convengono sulla necessità che anche la dirigenza della presente area negoziale
possa usufruire della tutela previdenziale complementare a contribuzione
definita ed a capitalizzazione individuale ai sensi del d.lgs. n. 124 del 1993,
della legge n. 335 del 1995 e successive modificazioni e integrazioni,
dell'accodo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di
previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM
del 20 dicembre 1999 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. A questi fini le parti,
prendendo atto che in data 7 dicembre 2004 è stata stipulata la ipotesi di
accordo concernente l'istituzione del fondo nazionale di pensione complementare
per i lavoratori dei Comparti, delle Regioni delle Autonomie Locali e del
Servizio Sanitario Nazionale (tutt'ora in corso di perfezionamento), si
riservano entro il 30 settembre 2005 di dichiarare se intendono aderire a detto
fondo ovvero se intendono definirne uno autonomo per i dirigenti della presente
area.
1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal
presente contratto, restano confermate tutte le norme dei sotto elencati
contratti ivi comprese in particolare le disposizioni riguardanti l'orario di
lavoro e l'orario notturno nonché l'art. 62, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000
; - CCNL del 5 dicembre 1996, quadriennio 1994 – 1997 per la parte normativa
e primo biennio 1994 1995 per la parte economica; - CCNL del 5
dicembre 1996, relativo al II biennio economico 1996 – 1997; - CCNL
integrativo del 4 marzo 1997; -
CCNL integrativo del 2 luglio
1997; - CCNL integrativo del 5 agosto 1997; - CCNL 8 giugno
2000, quadriennio 1998 – 2001 per la parte normativa e I biennio 1998 – 1999 per
la parte economica; - CCNL 8 giugno 2000, II biennio 2000 - 2001 per la parte
economica; - CCNL integrativo del 22 febbraio 2001, confermato per quanto
riguarda i destinatari anche dopo l'entrata in vigore della legge 138 del
2004; - CCNL integrativo del 10 febbraio 2004; - CCNL
sull'interpretazione autentica dell'art. 1 del CCNL 1994-1997 integrativo
relativo all'area dirigenziale medica e veterinaria del SSN del 5 agosto
1997; - CCNL sull'interpretazione autentica dell'art. 75, comma 1 lett. z) del
CCNL 1994-1997 dell'area dirigenziale medica e veterinaria del SSN del 5
dicembre 1996; - CCNL di interpretazione autentica dell'art.23 del CCNL 8
giugno 2000 dell'area medico veterinaria; - CCNL di interpretazione autentica
dell'art. 5, comma 3 del CCNL II biennio economico dell'area della dirigenza
medica e veterinaria stipulato il 5/12/1996 e della dichiarazione congiunta n.
15 del CCNL, stipulato nella stessa data, e valevole per il quadriennio 1994 –
1997; - CCNL sull'interpretazione autentica dell'articolo 55 - comma 3 - del CCNL
5 dicembre 1996 dell'area della dirigenza medica e veterinaria; - CCNL di
interpretazione autentica degli artt. 5 e 12 del CCNL - II biennio economico
2000 - 2001 - dell'area della dirigenza medica e veterinaria del SSN stipulato
l'8 giugno 2000; - CCNL di interpretazione autentica dell' art. 23 del CCNL 8
giugno 2000 - area dirigenza medica e veterinaria.
1. Le disapplicazioni sono effettuate direttamente negli
articoli dei singoli istituti ai quali si fa rinvio.
2. Le parti si danno atto che la correzione di
eventuali errori materiali avverrà a cura dell'Aran previo protocollo d'intesa
con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
N.B. : sostituisce il D.M. 31 marzo
1994 allegato al CCNL 5 dicembre 1996 (pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001)
ALLEGATO 1 Codice
di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
(Decreto 28 novembre 2000)
Articolo 1
Disposizioni di carattere
generale
1. I principi e i
contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli
obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto
adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici – escluso il
personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia
penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello
Stato – si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma
dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 165 del 2001, al coordinamento
con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le
disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici
dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione
in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o
comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel
rispetto dei principi enunciati dall'articolo 2, le previsioni degli articoli 3
e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle
singole amministrazioni ai sensi dell'articolo dell'art. 54, comma 5, del
decreto legislativo 165 del 2001.
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere
costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di
rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della
legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie
decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è
affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di
indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività
inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di
interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto
adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e
comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica
amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il
dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento
delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed
efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai
propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni
di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le
informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale
da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e
l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima
disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso
degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non
sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le
decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico
dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile
misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo
svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque
non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il
dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed Enti
territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle
funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e
funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Articolo 3
Regali e altre
utilità
1. Il dipendente non
chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività,
regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che
abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività
inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né
accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il
quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato
o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di
modico valore.
Articolo 4
Partecipazione ad associazioni e altre
organizzazioni
1. Nel rispetto
della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al
dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni,
anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo
svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici
o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad
aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo
vantaggi di carriera.
Articolo 5
Trasparenza negli interessi
finanziari
1. Il dipendente
informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di
collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo
quinquennio, precisando: a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o
conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto
i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o
intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti
all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni,
comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi
finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica
che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il
secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o
economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà
dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti
all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari
generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria
situazione patrimoniale e tributaria.
Articolo 6
Obbligo di
astensione
1. Il dipendente si
astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o
conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge
abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di
individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o
agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o
stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente
si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Articolo 7
Attività
collaterali
1. Il dipendente
non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre
utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri
compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di
collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel
biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti
all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori
il conferimento di incarichi remunerati.
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione
lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in
contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né
accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad
altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di
svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in
particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Articolo 9
Comportamento nella vita
sociale
1. Il dipendente non
sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che
non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali
nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di
propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine
dell'amministrazione.
Articolo 10
Comportamento in
servizio
1. Il dipendente,
salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il
compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il
dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente
necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati
materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi
d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze
personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione
se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta
abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né
detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in
relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Articolo 11
Rapporti con il
pubblico
1. Il dipendente in
diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di
ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al
comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione
delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a
cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o
la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i
cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e
diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il
dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento
dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente
dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse
in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò
possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua
indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le
altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e
comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività
lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa
del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati
dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di
assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i
diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione
del servizio e sui livelli di qualità.
1. Nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di
terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione,
né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del
contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto
dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo
privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con
imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio
precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle
attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo
privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto
dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si
trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in
materia di affari generali e personale.
Articolo 13
Obblighi connessi alla valutazione dei
risultati
1. Il dirigente ed
il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni
necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso
il quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle
seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità
dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di
cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili;
semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti
per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e
segnalazioni.
ALLEGATO N.
2
In riferimento all'art. 16, in
attesa dei criteri generali da emanarsi a cura delle singole Regioni, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, lettera g) per la razionalizzazione ed ottimizzazione
delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza, le
parti si danno atto che la guardia medica di Unità operativa (ex divisionale)
dovrebbe essere prevista almeno nelle seguenti tipologie assistenziali:
- ostetricia, pediatria con neonatologia; - unità di
terapie intensive e semi –intensive (rianimatorie, cardiologiche, respiratorie,
metaboliche etc); - attività di alta specialità di cui al D.M. del Ministero
della Salute del 29 gennaio 1992. Tale previsione riguarda anche le specialità
di anestesia, laboratorio analisi e radiodiagnostica negli ospedali sede di
dipartimento di urgenza ed emergenza di I e II livello. Il servizio di guardia istituito per aree funzionali
omogenee (ex interdivisionale) può essere previsto solo per aree che insistono
sulla stessa sede. Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono
essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l'equipe.
Le parti si impegnano, inoltre, a perseguire
modelli organizzativi per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di
guardia necessari all'applicazione degli artt. 17 e 18.
ALLEGATO N. 3 (N.B.: sostituisce l'allegato n. 4 CCNL 5 dicembre 1996)
ALLEGATO N. 4
In relazione all'art. 24 comma 9 si propone un
esempio di attribuzione della retribuzione di posizione complessiva definita
dopo la graduazione delle funzioni. Nel presente caso sono presi in
considerazione un dirigente già di struttura complessa al 5 dicembre 1996 ed un
altro dirigente già ex X livello qualificato incaricato di struttura complessa
nel settembre 2000 (cioè succcessivamente all'entrata in vigore dell'art. 39 del
CCNL 8 giugno 2000) con graduazione delle funzioni portata a termine
dall'azienda il 1 gennaio 2001 . L'esempio è riportato in milioni di lire,
trattandosi di interpretazione autentica che retroagisce a periodo antecedente
l'entrata in vigore dell'euro.
Dall'esempio si evince che: - la retribuzione di posizione minima
contrattuale (stabilita al 31 dicembre 1997 dalla tabella allegata al CCNL 5
dicembre 1996 – II biennio) è assorbita nel valore complessivo dell'incarico
risultante dalla graduazione delle funzioni (nell'esempio si ipotizza come
avvenuto per la prima volta al 1 gennaio 2001) e non si sovrappone ad esso ma ne
costituisce una parte anticipatamente attribuita dal contratto; - la cosiddetta
variabile aziendale può essere corrisposta in misura diversa a seconda della
posizione di incarico di provenienza, configurandosi il nuovo come una
promozione, un tempo ottenuta mediante il concorso e, nell'attuale sistema di
qualifica unica, mediante appunto il conferimento di incarico; - l'unica
garanzia riguardante la retribuzione minima contrattuale è che il valore
complessivo dell'incarico non può scendere al di sotto di essa. Nell'esempio
citato, la graduazione delle funzioni non avrebbe potuto determinare un valore
complessivo dell'incarico di struttura complessa inferiore a L. 20.141.000
mantenendo, ad es., la differenza come assegno ad personam. In tal caso il
dirigente proveniente dalla posizione di incarico sottostante avrebbe guadagnato
solo L. 2.026.000 e nulla sarebbe stato dovuto al dirigente già di struttura
complessa; - nella determinazione della retribuzione complessiva di
posizione si deve tener conto della disponibilità del relativo fondo dove grava
anche la retribuzione di posizione minima
contrattuale.
ALLEGATO N. 5
Con il presente allegato, le parti confermano che
il procedimento di valutazione di cui agli articoli da 25 a 32 è ispirato al
principio: della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte
dell'organo proponente (valutatore di I istanza); della approvazione o verifica
della valutazione da parte dell'organo competente (valutatore di II istanza);
della partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso il
contraddittorio.
Per consentire alle aziende sanitarie ed
ospedaliere di dare omogenea attuazione degli articoli citati, le parti - con
riferimento agli organismi di verifica di cui all'art. 26, comma 2, a titolo
meramente esemplificativo, ritengono che siano deputati alla
valutazione:
A) dei
dirigenti:
- in prima istanza, i titolari della struttura
complessa presso la quale gli stessi prestano servizio, ovvero, in caso di
struttura semplice di livello dipartimentale o assimilata, i titolari del
dipartimento o della struttura assimilata;
- in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui
all'art. 26, comma 2.
B) dei dirigenti di struttura
complessa:
- in prima istanza, nei presidi ospedalieri, i
direttori dei dipartimenti di assegnazione. Per i servizi del territorio, il
direttore del dipartimento ove costituito ovvero il titolare della struttura
assimilata di assegnazione. In mancanza dell'istituzione dei dipartimenti, la
valutazione è effettuata dal titolare della struttura direttamente sovraordinata
secondo i rispettivi atti aziendali di organizzazione;
- in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui
all'art. 26, comma 2.
C) dei direttori di dipartimento o struttura
assimilata:
- in prima istanza, il direttore generale o altro
soggetto da lui delegato secondo le modalità stabilite negli atti aziendali di
organizzazione;
- in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui
all'art. 26, comma 2.
L'individuazione dei soggetti valutatori di I
istanza negli enti diversi dalle aziende è affidata agli atti di organizzazione
adottati ciascuno secondo i propri ordinamenti interni. In seconda istanza, il
soggetto valutatore è costituito dal Collegio tecnico.
Il Collegio tecnico dovrà dotarsi di un proprio regolamento
di funzionamento diretto, tra l'altro, alla soluzione di alcuni casi, quali, ad
esempio, l'astensione - da parte del direttore di dipartimento componente del
Collegio tecnico - dalla valutazione di un dirigente già da lui stesso valutato
magari anche negativamente ovvero chi debba procedere alla valutazione di II
istanza ove questa riguardi un dirigente - direttore di dipartimento e di
struttura complessa – componente del collegio tecnico.
Per dare attuazione all'art.
26, comma 3, sono deputati alla valutazione il nucleo di valutazione o il
servizio di controllo interno ove attivato, che vi procedono secondo i
rispettivi regolamenti, nel rispetto dei principi riportati all'inizio del
presente allegato.
ALLEGATO N. 7
1
ESEMPI SULL'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 37 e 38
COMMA 4 AI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO
ESCLUSIVO
I
ESEMPIO:
Questo esempio prevede
l'ipotesi di una azienda in cui ai dirigenti sia tuttora corrisposta solo la
retribuzione di posizione minima contrattuale e non siano stati conferiti
incarichi con retribuzione minima contrattuale superiore.
In tale caso ciascun dirigente percepisce l'importo
dell'incremento contrattuale così come previsto dalle tavole degli artt. 37 e 38
senza alcuna elaborazione tranne il calcolo dell'incremento complessivo del
fondo ai sensi dei medesimi articoli, comma 5.
II ESEMPIO: l'applicazione delle clausole contrattuali in oggetto è pacifica quando i
dirigenti cui siano stati conferiti i medesimi incarichi o incarichi diversi
abbiano la stessa retribuzione di posizione minima contrattuale. In questi casi
come dimostrato dalla seguente tavola, gli incrementi si applicano in modo
automatico e la differenza tra gli uni e gli altri dipende dalla retribuzione
variabile aziendale eventualmente attribuita in base alla graduazione delle
funzioni.
Situazione al 1 gennaio
2003
III
ESEMPIO:
L'interpretazione delle
clausole in oggetto appare meno agevole nei casi in cui le norme si debbono
applicare a dirigenti che hanno attualmente il medesimo incarico ma la
retribuzione di posizione complessiva loro attribuita abbia una composizione
diversa in relazione allo sviluppo di carriera acquisito nel
tempo.
L'esempio è pertanto formulato
per i casi in cui il dirigente con incarico di struttura semplice o con incarico
ex art. 27 lettera c) equiparato del CCNL 8 giugno 2000 sia stato "promosso" ad
incarico di struttura complessa. L'esempio fornisce modalità attraverso le quali
applicare gli incrementi previsti dagli articoli in esame senza alterare il
valore complessivo della retribuzione di posizione così come rideterminata dalle
aziende ed enti a parità di funzioni tra dirigenti. Esso si articola in 2
ipotesi riportate sotto le lettere A) e B) corredate dalle rispettive
tavole.
A) Ipotesi di una azienda
in cui non si sia proceduto alla graduazione delle funzioni e pertanto ai
dirigenti interessati è tuttora attribuita la retribuzione minima contrattuale
eccetto per i dirigenti ai quali, avendo avuto un incarico con retribuzione
minima contrattuale superiore a quella percepita, è stata attribuita la
differenza tra i due minimi con la variabile aziendale
L'esempio serve per stabilire come si applicano in questo
caso gli incrementi contrattuali e prende in considerazione due
dirigenti a parità di incarico e graduazione di funzioni: uno già di struttura
complessa al 5 dicembre 1996 ed un altro ex aiuto qualificato (dirigente con
modulo) divenuto dirigente di struttura complessa nel settembre 2000. Processo
di elaborazione dell'azienda:
I
passaggio
II passaggio al 1° incremento
2002, tenuto conto che gli incrementi
stessi, calcolati sulla retribuzione minima di parte fissa e variabile sono
state convenzionalmente appoggiate sulla parte fissa.
III passaggio al 2° e ultimo incremento
2003
Dall'esempio si deduce che
l'incremento contrattuale è attribuito in misura uguale ad entrambi i dirigenti,
anche se il secondo ha raggiunto la retribuzione minima contrattuale con la
variabile aziendale, pure in assenza della graduazione delle funzioni.
Diversamente operando si sarebbero alterati gli equilibri raggiunti dalle
aziende con l'applicazione dell'art. 39 del CCNL 8 giugno
2000.
Tale retribuzione di posizione
minima vale sino al 30 dicembre 2003.
Con l'unificazione delle due voci della retribuzione di posizione minima
contrattuale, la III tabella dell' esempio risulterà così
modificata:
IV passaggio a
regime
B) In questa ipotesi l'azienda ha proceduto alla graduazione
delle funzioni e, quindi, i dirigenti hanno una retribuzione di posizione
superiore alla minima contrattuale. Pertanto il dirigente di ex modulo
funzionale che diventa dirigente di struttura complessa avrà una variabile
aziendale "composta"come indicato nella
tabella
Processo di elaborazione dell'azienda
I passaggio
II
passaggio al 1° incremento 2002, tenuto
conto che gli incrementi stessi, calcolati sulla retribuzione minima di parte
fissa e variabile sono state convenzionalmente appoggiate sulla parte
fissa.
III passaggio al 2° e ultimo incremento 2003
Con l'unificazione delle due voci della retribuzione di posizione minima
contrattuale, la III tabella dell'esempio risulterà così modificata:
IV passaggio a regime
A conclusione dell'esempio si rileva che esso è applicabile
anche negli altri casi in cui il dirigente (equiparato o con incarico ex art. 27
lettera c) del CCNL 8 giugno 2000) è "promosso" nel tempo ad incarico di
struttura semplice e deve confrontarsi con altro dirigente già tale con il CCNL
del 1996, sempre nel caso di parità di funzioni.
IV ESEMPIO:
Questo esempio è riferito all'art. 42 comma 4 e riguarda i
dirigenti con meno di 5 anni che a seguito della valutazione positiva maturino
il diritto all'equiparazione. Agli stessi viene attribuito direttamente in base
alla tabella A) o B) dell'articolo la retribuzione minima ivi prevista per il
dirigente equiparato, vale a dire € 2.374,32 per i medici e € 2.146 veterinari.con i
finanziamenti previsti dall'art. 9, comma3, del CCNL 8 giugno 2000, II
biennio. Esempio su
veterinari
Nel caso in cui ai dirigenti del
presente esempio venga conferito l'incarico di struttura semplice il cui valore
è € 5.735,36: allo stesso la differenza tra le due retribuzioni minime deve
essere attribuita con la variabile aziendale. Naturalmente a queste voci si
aggiunge la variabile aziendale ove nella graduazione delle funzioni i predetti
incarichi abbiano avuto un valore superioreal minimo
contrattuale.
Esempio su
veterinari
2
ESEMPI SULL'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 39 e 40
COMMA 4 AI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO NON
ESCLUSIVO
Gli articoli in
oggetto riguardano i dirigenti che al 31 dicembre 1998 esercitavano la libera
professione extra muraria ed hanno mantenuto tale opzione anche dopo il 14 marzo
2000 con conseguente perdita dell'incarico di direzione di struttura complessa o
semplice ove conferito. La retribuzione minima contrattuale cui applicare gli
incrementi è quella ad essi originariamente applicabile ed indicata nelle tavole
degli articoli 39 e 40. A tale retribuzione si aggiunge la variabile aziendale
ridotta del 50%.
Si deve tenere in
considerazione che l'obbligo dell'esclusività del rapporto di lavoro ha
comportato per i dirigenti non esclusivi la perdita dell'incarico al quale è
conseguita una rimodulazione della loro retribuzione di posizione complessiva da
correlare agli incarichi che l'azienda o ente hanno deciso di conferire
successivamente alla mancata opzione.
Ciò comporta che nell'applicazione del presente contratto, essendo
commisurati gli incrementi sulla retribuzione minima contrattuale storica,
ciascuno dei dirigenti a rapporto non esclusivo percepirà quelli commisurati
alla propria retribuzione minima storica non sussistendo più l'obbligo di
mantenere gli equilibri raggiunti con il conferimento dell'incarico
superiore (vedi esempio punto 1) perché perduto per effetto della mancata
opzione.
L'esempio è, pertanto,
formulato per il caso di due dirigenti che abbiano avuto l'incarico di struttura
complessa, rispettivamente dal gennaio 1996 e dal 30 dicembre 1998 ed il secondo
sia stato in partenza un dirigente con incarico di struttura semplice e, quindi,
con una retribuzione minima contrattuale inferiore. Per gli stessi viene
sviluppato il medesimo esempio formulato nell'ipotesi B) del secondo esempio del
punto 1, dal quale si evince che da una situazione di sostanziale parità
precedentemente raggiunta e mantenuta sino al 31 dicembre 2001, si passa con gli
incrementi del presente contratto ad una differenziazione della retribuzione
minima contrattuale (e di conseguenza di quella complessiva nella quale è
compresa la variabile aziendale).
I
passaggio
II passaggio al 1° incremento
2002, tenuto conto che gli incrementi
stessi, calcolati sulla retribuzione minima di parte fissa e variabile sono
state convenzionalmente appoggiate sulla parte fissa.
III passaggio al 2° e ultimo incremento
2003
IV passaggio a
regime
3
ESEMPI SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 43 COMMI 3 E
6 AI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO NON
ESCLUSIVO
Nel presente
punto si forniscono modalità applicative della norma in oggetto.
I
CASO
L'esempio fornisce modalità
applicative del comma 3 dell'art. 43 nei confronti di un dirigente medico a
rapporto non esclusivo che dopo il conglobamento della retribuzione minima
contrattuale non percepisca più tale voce e non abbia avuto a suo tempo, in
relazione all'incarico conferitogli, la retribuzione di posizione variabile
aziendale e l'azienda o ente, per effetto di valutazione positiva intenda
attribuire al dirigente un incarico di alta professionalità (ex modulo
funzionale DPR 384 del 1990) a decorrere dall'1.1.2005.
In primo luogo si
evidenzia che l'azienda deve definire la graduazione delle
funzioni in modo obiettivo a prescindere dal rapporto di lavoro dei dirigenti e
pertanto il valore complessivo di ciascun incarico è determinato come se tutti i
dirigenti fossero a rapporto esclusivo. Ove l'incarico, così valutato, sia
conferito al dirigente a rapporto non esclusivo preso a riferimento nel presente
esempio, la metodologia per determinarne la retribuzione di posizione è la
seguente:
a) Il valore complessivo
dell'incarico da conferire, sulla base degli esempi del punto 2 ipotesi A) potrebbe
corrispondere al valore della retribuzione minima contrattuale del dirigente a
rapporto esclusivo. In tale caso si prende come riferimento l'articolo 42 comma
1 tavola A) dove, per l'incarico di ex modulo funzionale DPR 384 del 1990 è
prevista una retribuzione di posizione minima pari ad € 5.735,36. L'azienda o
ente per attribuire la nuova retribuzione di posizione al dirigente a rapporto
non esclusivo deve applicare, senza altra rideterminazione la tavola A)
dell'art. 43, comma 1 attribuendo al dirigente il corrispondente valore previsto
per l'incarico di cui sopra. La nuova retribuzione di posizione sarà corrisposta
tutta come variabile aziendale a carico del relativo fondo in base al seguente
esempio:
Conferimento incarico di alta
professionalità (ex modulo funzionale) valore incarico € 5.735,36 per dirigente con rapporto di lavoro esclusivo
(valore oggettivo dell'incarico)
b) Il valore complessivo dell'incarico da
conferire, sulla base degli esempi del punto 2 ipotesi B) è superiore al valore
della retribuzione minima contrattuale del dirigente a rapporto esclusivo. Anche
in tale caso si prende come riferimento la retribuzione di posizione minima
contrattuale del dirigente medico dell'articolo 42 comma 1 tavola A) con
incarico di ex modulo funzionale DPR 384 del 1990, pari ad € 5.735,36, alla
quale sia stata aggiunta una variabile aziendale di € 2.000,00. Poiché il
dirigente a rapporto non esclusivo dell'art. 43, comma 3, è privo di una
retribuzione di posizione minima contrattuale, la sua nuova retribuzione di
posizione sarà costituita interamente dalla variabile aziendale formata dalla
retribuzione minima di cui alla lettera a) della tavola precedente cui si
aggiunge sempre sotto forma di variabile aziendale il 50% dell'ulteriore
aggiunta di € 2.000,00.
Conferimento incarico di alta
professionalità (ex modulo funzionale) valore incarico € 5.735,36 + 2.000,00 = 7.735,36 (valore oggettivo
dell'incarico)
Gli esempi di cui sopra appaiono più chiari se si confrontano le
situazioni di due dirigenti medici: uno a rapporto esclusivo e l'altro a
rapporto non esclusivo entrambi "promossi" dall'1.1.2005 ad un incarico di alta
specializzazione.
Conferimento incarico di alta
professionalità (ex modulo funzionale) valore incarico € 5.735,36 (valore oggettivo
dell'incarico)
Conferimento incarico di alta professionalità
(ex modulo funzionale) valore
incarico € 5.735,36 + 2.000,00 = 7.735,36 (valore oggettivo
dell'incarico)
II
CASO
Con il presente esempio si
prende in considerazione il caso del passaggio dal rapporto esclusivo al
rapporto non esclusivo al 1 gennaio 2005 ove sia mantenuto l'incarico purchè in
presenza di una identica graduazione delle funzioni (ipotesi corrispondente
all'art. 43, comma 6).
L'esempio prende
sempre in considerazione un dirigente di struttura complessa tale al 5 dicembre
1996 ed un altro dirigente (ex aiuto qualificato) divenuto di struttura
complessa nel settembre 2000. L'esempio sviluppa l'ipotesi B) del secondo
esempio del punto 2.
4
ESEMPI SULL'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 46 e 47
COMMA 4 AI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO AD
ESAURIMENTO
Pur essendo
richiamato nel testo il presente allegato si ritiene di non dover sviluppare
apposite tabelle poiché l'applicazione dei principi enunciati negli esempi dei
punti 1 e 2 dovrebbe rendere agevole le modalità di incremento previste dalle norme
stesse.
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN
N. 1
Con riferimento all'art. 20,
il Comitato esprime il proprio parere esclusivamente sulla base degli atti e
delle prove documentali prodotte dall'azienda compresi i documenti presentati
dall'interessato.
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN
N. 2
In esito alla dichiarazione a
verbale n. 5 presentata dalle OOSS ed allegata al presente contratto, l'ARAN si
impegna a relazionare al Comitato di Settore circa le valutazioni emerse nel
corso del dibattito al fine di fornire elementi utili per l'esame delle
questioni e l'avvio delle eventuali iniziative di competenza.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
1
Con riguardo all'art. 1, comma 2
le parti esprimono il parere che alle fondazioni formate con capitale pubblico
al 51%, le leggi regionali riconoscano la prevalente natura pubblica al fine di
consentirne la permanenza nel comparto del SSN di cui al CCNQ del 18 dicembre
2002 e del CCNQ del 23 settembre 2004 con applicabilità dei relativi CCNL. Con
riguardo alle flessibilità del rapporto di lavoro introdotte dai contratti
vigenti ed, in particolare, con riguardo alla possibilità di stipulare contratti
a termine regolati dall'art. 1 comma 3 del presente contratto (che rinvia al
CCNL 5 agosto 1997) e dall'art. 15 septies del d. lgs. 502 del 1992 (richiamato
dall'art. 62 del CCNL 8 giugno 2000), le parti ritengono che le aziende abbiano
ampi margini per evitare il ricorso a forme contrattuali quali le collaborazioni
coordinate e continuative eventualmente attivate per lo svolgimento di attività
istituzionali e, cioè, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 7, comma 6
del d. lgs. 165 del 2001, indicate nella circolare del Dipartimento della
Funzione Pubblica n. 4 del 15 luglio 2004. Le parti prendono, altresì, atto che
in materia di flessibilità l'Aran ha ricevuto, per il settore pubblico, l'atto
di indirizzo per la stipulazione di un apposito contratto collettivo quadro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
2
In ordine all'art. 3 che
riconferma il sistema delle relazioni sindacali dei CCNL 8 giugno 2000 e 10
febbraio 2004, le parti convengono che i trattamenti economici sono erogati solo
a seguito di contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 2, comma 3 del d. lgs.
165 del 2001.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
3
In ordine all'art. 6, comma 1,
lettera c), con riguardo alle articolazioni strutturali sovra aziendali, le
parti precisano di fare riferimento, ad esempio, ai modelli organizzativi
toscani e veneti di istituzione delle cosiddette "aree vaste", senza esclusione
di altri esempi similari che in futuro possano essere adottati dalle Regioni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
4
In riferimento all'art. 8 comma
1, le parti rammentano che è in corso di approvazione l'ipotesi di CCNQ siglata
il 15 marzo 2005 per una nuova ripartizione dei permessi, distacchi ed altre
prerogative sindacali. In ordine al comma 3 le parti confermano la distinzione
tra la fruizione delle prerogative sindacali, che discende dall'ammissione alla
contrattazione nazionale ed è un diritto tutelato, ai sensi del d.lgs. n. 165
del 2001, dal CCNQ del 7 agosto 1998 e sue successive modificazioni ed
integrazioni indipendentemente dalla firma dei contratti quadro o di comparto,
dal diritto di partecipazione alla contrattazione integrativa che discende dalla
sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di categoria. Tale ultima
materia in armonia con il d. lgs. n. 165 del 2001 è tuttora disciplinata
dall'art. 9 del CCNL dell'8 giugno 2000, che è stato riconfermato dal presente
contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
5
Con riguardo al comma 1
dell'art. 9 le parti precisano che il termine "confronto" non indica un nuovo
livello di relazioni sindacali rispetto a quelli previsti dall'art. 3, ma solo
una modalità di svolgimento dei rapporti con le OO.SS. firmatarie del CCNL, che
valorizza il sistema partecipativo cui è improntato il modello delle relazioni
sindacali nella riforma del pubblico impiego anche nei casi in cui non siano
previsti livelli negoziali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
6
In relazione all'art. 19, le
parti chiariscono che l'istituto della sospensione è previsto allo scopo di
evitare che, nelle more dell'accertamento della responsabilità penale del
dirigente per i fatti addebitatigli, si proceda al suo licenziamento, al fine di
evitare ulteriori danni morali e materiali che, in caso di proscioglimento
pieno, darebbero luogo ad una azione risarcitoria. Dal momento che la
sospensione è, comunque, un provvedimento grave, il comma 2 ne ammette il
ricorso a condizione che vi sia stato un rinvio a giudizio e che i fatti
contestati siano di gravità tale che accertati darebbero luogo al licenziamento.
A tal fine la legge n. 97 del 2001, per alcuni casi prevede, in alternativa alla
sospensione, anche il trasferimento. Le parti concordano, altresì, che la
disapplicazione dell'art. 15 della legge n.55 del 1990 operata dal T.U. n. 267
del 2000 riguardante le disposizioni delle autonomie locali attiene a quel
settore. Peraltro la disposizione disapplicata è riassunta nel medesimo Testo
Unico per i dipendenti del relativo comparto a riprova della volontà del
legislatore di mantenerne la sua permanenza nell'ordinamento. Le parti, inoltre,
per una più agevole lettura delle clausole dell'art. 19 rammentano con riguardo
al comma 4, che la lettera a) del comma 1 dell'art. 15 della legge n. 55
riguarda i reati di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze
stupefacenti, produzione, fabbricazione e distribuzione delle medesime etc. La
lettera b), limitatamente all'art. 316 e 316 bis, riguarda rispettivamente il
peculato mediante profitto dell'errore altrui e la malversazione a danno dello
Stato. La lettera c) riguarda l'abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diverso da quello
indicato nella lettera b). La sospensione in questi casi è obbligatoria ove
intervenga sentenza di condanna anche non definitiva.La lettera f) riguarda
coloro che, con provvedimento definitivo sono stati sottoposti a misure di
prevenzione perché indiziati di appartenere ad associazioni mafiose o
camorristiche. Con riguardo al comma 5, si
rammenta che si tratta dei delitti contro la P.A. già ricompresi nella legge n.
55 del 1990 ed ora oggetto dell' art. 3 della legge n. 97 del 2001 ( peculato,
concussione, corruzione per atto di ufficio o contrario ai doveri di ufficio,
corruzione in atti giudiziari o di persona incaricata di pubblico servizio). Con
riferimento al comma 7, in caso di assoluzione, il dirigente rientra in servizio
e sono ripristinati i suoi diritti. Ove il dipendente sospeso abbia chiesto di
essere collocato anticipatamente in quiescenza, l'art. 3, comma 57 della legge
350 del 2003 prevede un beneficio che consiste nel prolungamento o ripristino
del rapporto di lavoro per un periodo pari a quello della sospensione
ingiustamente subita quando viene emanata sentenza definitiva di proscioglimento
"perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non
costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di
archiviazione per infondatezza del reato anche se pronunciati dopo la cessazione
dal servizio e, comunque, nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore della
presente legge". Le modalità di esercizio del diritto e gli altri presupposti
sono indicati nelle disposizioni normative il cui testo coordinato è contenuto
nella legge 126 del 2004 (comma 57 bis della legge n. 350 del 2003). Infine, con
riferimento al comma 10, si precisa che l'art. 5, comma 2 della legge 97 del
2001 prevede il licenziamento come pena accessoria nei reati citati nell'art. 3
della stessa legge ove vi sia stata la condanna alla reclusione per un tempo non
inferiore a tre anni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
7
Con riguardo alla mobilità tra
amministrazioni diverse, le parti invitano le aziende ed enti a favorire in
particolare quella delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute,
nel rispetto della disciplina di appartenenza.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
8
Con riguardo all'art. 23 il
riferimento al triennio formativo effettuato dal CCNL, non muta la durata dello
stesso in ragione del periodo di validità del contratto, il quale si limita a
prevedere una tutela nei confronti dei dirigenti operanti nelle aziende che non
hanno potuto garantire l'ECM nell'arco della propria vigenza. Il contratto,
infatti, non ha competenza sulle modalità, minimi dei crediti formativi e
gestione della fase sperimentale, materie tutte regolate dalle disposizioni
ministeriali e regionali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
9
Con riferimento all'art. 24
commi 5 e 6, le parti si danno reciproco atto che nel sistema del rapporto di
lavoro privatizzato, vi è una sostanziale parità di posizione del datore di
lavoro e del dirigente. Ne consegue che l'assenso richiesto dall'art. 13, comma
12 del CCNL 8 giugno 2000 per l'eventuale modifica di uno degli elementi del
contratto individuale opera come condizione di efficacia della modifica di un
atto negoziale. L'apposizione di un termine per l'espressione di volontà del
dirigente ha comunque il valore di dare certezza agli atti e comportamenti delle
parti, ferme rimanendo tutte le tutele previste dalle vigenti disposizioni a
favore del dirigente medesimo. L'apposizione del termine nel comma 5 dell'art.
28 ha un analogo valore ma, essendo l'incarico legato all'organizzazione
aziendale, il mancato assenso nel termine previsto opera come condizione
risolutiva del negozio, ferme sempre rimanendo le tutele a favore del dirigente
con riguardo alla propria posizione. Con
riguardo al comma 7 le parti richiamano le più recenti tabelle dell'Agenzia
delle Entrate, pubblicate sul supplemento ordinario alla G.U. n. 301 del 24
dicembre 2004.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
10
Con riguardo all'art. 26 le
parti esprimono il parere che i due componenti del Collegio tecnico siano
prescelti tra i direttori del SSN appartenenti alla stessa area e disciplina del
dirigente oggetto di valutazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
11
Con riferimento all'art. 56,
comma 2, le parti ritengono opportuno sottolineare l'importanza di valorizzare
tutte le potenziali modalità di incremento del fondo per la retribuzione di
risultato con la piena attuazione dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997
(richiamata dall'art. 52 comma 5 lettera a) del CCNL 8 giugno 2000, confermato
dal comma 2 dell'art. 56 del presente) applicabile al personale di tutte le
pubbliche amministrazioni compresa la dirigenza medica e veterinaria del
Servizio Sanitario Nazionale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
12
Con la presente le parti
confermano le dichiarazioni congiunte:
- nn. 1,
3, 5, 6, 7 (a completamento della dichiarazione n. 4 del presente contratto) del
CCNL 8 giugno 2000; - le dichiarazioni congiunte nn. 1 e 3 del CCNL 8 giugno 2000,
II biennio; - le dichiarazioni congiunte numeri da 1 a 10 e n. 12 del CCNL
10 febbraio 2004.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13
Le parti assumono l'impegno di
avviare, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, il
confronto per l'esame del testo unificato delle vigenti disposizioni
contrattuali predisposto dall'ARAN.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14
Con riguardo all'art. 20, comma
3, le parti ritengono opportuno che nel proprio regolamento di funzionamento il
Comitato dei Garanti introduca norme sulla disciplina della prorogatio per
garantire alla scadenza la continuità della propria attività per il periodo di
tempo valutato come necessario per la riconferma o designazione dei nuovi
componenti dell'orgasnismo stesso.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
15
In relazione all'art. 20 ed al
permanere della circostanza che – ove il Comitato dei Garanti non si esprima
entro il termine previsto l'Azienda può procedere ugualmente al recesso – le
parti concordano che deve essere esperita, dalle aziende medesime, ogni utile
azione affinchè il richiesto parere sia formalmente espresso nei termini, a
tutela del dirigente ma anche della trasparenza dei propri
provvedimenti.
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
1
L'A.N.P.O., in considerazione
dell'insufficienza delle risorse economiche disponibili per il I biennio
economico, richiede una adeguata rivalutazione dell'indennità di responsabilità
di Direzione di struttura complessa (art. 40) e dell'indennità di Direttore di
Dipartimento (art. 39, comma 9) in sede di definizione del II biennio economico.
ANPO Firmato
CIVEMP (SIVEMP – SIMET)____ Firmato
_______________________
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa,
Anmdo) Firmato
UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) Firmato
CIMO ASMD Firmato
FED. CISL MEDICI COSIME________ Firmato
______________
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
Le parti concordano essere il distretto struttura
complessa per l'insieme delle funzioni – sia a rilevanza sanitaria che socio
sanitaria – ad esso attribuite dalla Legge 833/1978, 502/1992, 229/1999 e
s.m.i.
CIVEMP (SIVEMP – SIMET)_______ Firmato
____________________
FED. CISL MEDICI COSIME_______ Firmato
_______________
CIMO ASMD Firmato
ANAAO ASSOMED
Firmato
ANPO
Firmato
UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) Firmato
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa,
Anmdo) Firmato
FED MEDICI aderente alla UIL
______ Firmato _______________
CGIL MEDICI_____ Firmato ______________
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
3
Le OO.SS. al comma 2 e 4, articolo 10 del presente
contratto, in riferimento all'articolo 12 del II° biennio economico del CCNL 8
giugno 2000, ritengono che ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio
per le finalità di cui alla lettera a) e b), comma 3, del medesimo articolo,
debba valutarsi cumulativamente quello a tempo indeterminato e quello a tempo
determinato, anche con soluzione di continuità, prestato in aziende o enti
diversi del comparto.
CIMO ASMD Firmato
ANAAO ASSOMED
Firmato
UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) Firmato
FED MEDICI aderente alla UIL Firmato
CGIL MEDICI_____ Firmato _______________
FED. CISL MEDICI COSIME_______ Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE
N. 4
Con riguardo all'
art. 23 commi 4 e 5, relativo agli obblighi assunti dalle parti nei confronti
dell'ECM, e delle relative penalizzazioni a far data dall'entrata in vigore del
presente contratto, le parti ritengono che non sia necessario procedere
all'annullamento delle stesse in quanto previsto soltanto dal presente contratto
e senza caratteristiche di retroattività.
DICHIARAZIONE A VERBALE N°
5
La organizzazione sindacale FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL
preso atto:
q Dell'indisponibilità dell'
ARAN a prevedere, nel contratto, che la retribuzione di posizione aziendale sia
valutabile nel calcolo del fine rapporto in conformità a quanto già previsto per
la dirigenza degli altri comparti; q Atteso
che tale indisponibilità è contrastante con le direttive impartite all'INPDAP
dal Governo con nota n° 1396/10 del 26 marzo 1999 e, con nota n° 128654 del 24
marzo 1999, dalla Ragioneria Generale dello Stato, e non può essere giustificata
da mancanza di risorse economiche per finanziare il pagamento del contributo su
detta retribuzione a carico delle Aziende; q
Rilevato, infatti, che tale contributo corrisponde alla misura esigua del 3,60%
della retribuzione di posizione aziendale, che, unitamente a quella fissa e
variabile minima, gravando su un fondo costituito in gran parte da voci
retributive già assoggettate a contribuzione IPS ed alimentato in via permanente
anche per effetto delle cessazioni dal servizio in parte reintegrate da nuovi
assunti con retribuzione notevolmente inferiore, deve ritenersi già finanziata
al pari delle altre ai fini dell'indennità di che trattasi, q Considerato, altresì, che la retribuzione di posizione
aziendale, a fronte di altre voci quali "l'indennità di struttura complessa" e
"l'indennità di rapporto esclusivo", ha carattere di generalità e rappresenta
l'aspetto peculiare che più caratterizza la figura dirigenziale unica,
differenziata non più in tre distinte qualifiche ma per l'incarico delle
funzioni esercitata e per le connesse responsabilità, con la conseguenza
dell'innegabile qualificazione sostanziale della medesima quale"retribuzione
stipendiale", q Ritenuto che la portata
della richiesta è, per importanza e valore, pari a quella dello stipendio unico
e ne costituisce il completamento. Dichiara
di ritenere del tutto insoddisfacente ed esclusiva la posizione dell'ARAN, che
non stata coerente con quella assunta rispetto allo "stipendio unico", e altre
sedi, la soluzione di un problema non accolto in ambito negoziale che comunque
l'interesse e la tutela dei dirigenti richiede la specifica soluzione
negoziale.
FED MEDICI aderente alla UIL
____ Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N° 6
FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla
UIL FPL , valutato l'attuale "uso ed abuso" dei " rapporti di lavoro atipici"
della dirigenza medica, chiede, la quantificazione e la qualificazione dei detti
rapporti , nonché l'estensione dei benefici contrattuali attuali agli
stessi. Nell'indisponibilità dell'ARAN
nell'attuare quanto richiesto sin dal presente contratto, si chiede
l'attivazione immediata di un tavolo specifico per la loro regolamentazione
DICHIARAZIONE A VERBALE N°
7
FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla
UIL FPL prende atto della indisponibilità dell'ARAN a non voler accettare
l'estensione della retribuzione di risultato ai dirigenti in distacco sindacale
parziale o totale, così come avviene in altri comparti
DICHIARAZIONE A VERBALE N°
8
Nell'ambito dell'art. 7
(mobbing) FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL ribadisce la necessità di un
regolamento nazionale al fine di omogeneizzare i comportamenti dei singoli
comitati aziendali
DICHIARAZIONE A VERBALE N°
9
In relazione all'art….(effetti
passaggio rapporto esclusivo a non esclusivo) comma 2. 3° capoverso FEDERAZIONE
MEDICI ADERENTE alla UIL FPL ribadisce la non liceità come risparmio aziendale
dell'indennità di esclusività non più corrisposta , in quanto parte di tale
indennità è corrisposta con le decurtazioni del 50% della posizione variabile,
il 15% della posizione fissa e il salario di risultato; pertanto almeno una
percentuale di tale risorsa economica deve tornare ai fondi di
provenienza.
DICHIARAZIONE A VERBALE N° 10
Visti i contenuti dell'art. 14
comma 5 FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL ribadisce il disaccordo
all'utilizzo delle 26 ore annue richieste con la mera dizione "per contribuire
alla riduzione delle liste di attesa".
DICHIARAZIONE A VERBALE N°
11
Visti i contenuti dell'art. 19
comma 2, FEDEREAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL ritiene indispensabile la
abrogazione del predetto.
FED MEDICI aderente alla UIL
___ Firmato __________________
DICHIARAZIONE A VERBALE
N°12
Le OO.SS. in riferimento al
comma 2 e 4, articolo 10 del presente contratto, che richiama l'articolo 12 del
II° biennio economico del CCNL della dirigenza medica e veterinaria, 8 giugno
2000, ritengono che ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio per le
finalità di cui alla lettera a) e b), comma 3, del medesimo articolo, debba
valutarsi cumulativamente quello a tempo indeterminato e quello a tempo
determinato, anche con soluzione di continuità, anche prestato in aziende o enti
diversi del comparto.
DICHIARAZIONE A VERBALE N° 13
FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE
alla UIL FPL viste le disposizioni di cui all'articolo 28 del CCNL della
dirigenza medica e veterinaria, 8 giugno 2000, dichiara che a tutti dirigenti,
non direttori di struttura complessa, debbano essere conferiti incarichi di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera b), c) e d). Pertanto per tutti i dirigenti
deve essere formalizzato il contratto individuale, di cui all'articolo 13 del
CCNL, 8 giugno 2000.
DICHIARAZIONE A VERBALE N°
14
FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE
alla UIL FPL, viste le disposizioni di cui al comma 2, lettera a) e b)
dell'articolo 53 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ( testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53),
dichiara che le predette disposizioni si applicano anche ai dirigenti che
prestano servizio di pronta disponibilità notturna, ai sensi dell'articolo 17
del presente contratto.
DICHIARAZIONE A VERBALE N°
15
FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE
alla UIL FPL dichiara che nel corso dell'attuale contratto, nonostante i
tentativi ripetuti di portare a termine l'individuazione dei lavori usuranti e
relativi benefici, non si è pervenuti alla necessaria soluzione e si impegna nel
CCNL nel prossimo biennio e del CCNQ a portare a termine tale proposta di
soluzione eventualmente anche con ricorso all'intervento legislativo.
DICHIARAZIONE A VERBALE N°
16
FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE
alla UIL FPL dichiara che non concorda con il termine ordinatorio del 30
Novembre 2005 di cui all'art. 32 del presente contratto in quanto ritiene le
aziende in gran parte inadempienti nei dispositivi degli atti aziendali di cui
richiede l'applicazione.
FED
MEDICI aderente alla UIL ___ Firmato __________________
DICHIARAZIONE A VERBALE N° 17
FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla
UIL FPL dichiara che non concorda con il sistema di differenziazione della
indennità di posizione fissa nell'attuale quadro legislativo della dirigenza con
il livello unico nel ruolo unico, in quanto la differenza di retribuzione di
posizione per gli apicali è maturata nella indennità specifica e nella relativa
retribuzione di posizione aziendale singolarmente contrattata; pertanto non
ritiene idonei al presente contratto gli articoli 37,38,39,40,42,43,46,47,49,50
così come calcolati.
DICHIARAZIONE A VERBALE N° 18
FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE
alla UIL FPL dichiara che tra i benefici economici di cui all'art. 53 sia
necessario inserire anche il computo della retribuzione variabile aziendale
nell'indennità di fine rapporto.
DICHIARAZIONE A VERBALE N°
19
Con riferimento al comma 4 e 5 dell'art. 23, relativo agli obblighi
assunti dalle parti nei confronti dell'ECM, e delle relative penalizzazioni a
far data dall'entrata in vigore del presente contratto, Federazione Medici
aderente alla UIL FPL ritiene sanate le previste penalizzazioni dei Dirigenti,
maturate alla data precedente alla stipula del presente
CCNL.
FED MEDICI aderente alla UIL ____
Firmato _________________
DICHIARAZIONE A VERBALE
N°20
Le sottoscritte Organizzazioni Sindacali mediche e
veterinarie in riferimento al comma 5 dell'art. 29 e al comma 7 dell'art. 39 del
10 febbraio 2004 ribadiscono che i quindici giorni di ferie aggiuntive non sono
comprensive delle domeniche e delle altre festività ricadenti nel
periodo.
CIVEMP (SIVEMP
– SIMET)_____ Firmato ______________________
FED. CISL MEDICI COSIME_____ Firmato _________________
CIMO ASMD Firmato
ANAAO ASSOMED Firmato
ANPO Firmato
UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) Firmato
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa,
Anmdo) Firmato
FED MEDICI aderente alla UIL ___
Firmato __________________
CGIL MEDICI___ Firmato _________________
COSMED___ Firmato _________________
DICHIARAZIONE A VERBALE N°
21
Le sottoscritte OO.SS.MM.
dichiarano che il confronto regionale di cui all'art.9 del presente CCNL deve
riguardare anche le metodologie del ricorso, da parte delle aziende sanitarie, a
forme contrattuali atipiche quali le collaborazioni coordinate e continuative, i
rapporti libero-professionali e le esternalizzazioni dei servizi sanitari nonché
le eventuali applicazioni di istituti disciplinati dal d. lgs 276/03 e s.m.ed
i.
ANPO Firmato
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa,
Anmdo) Firmato
UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) Firmato
CIMO ASMD Firmato
FED. CISL MEDICI COSIME______ Firmato
________________
ANAAO ASSOMED Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N°
22
Le sottoscritte
OO.SS.MM. dichiarano che in relazione agli obiettivi prestazionali ritengono
applicabili le seguenti metodologie:
1. Gli obiettivi prestazionali richiesti ad
ogni singola equipe sono negoziati con le procedure di cui all'art. 65 c. 6 CCNL
5/12/96 e sono definiti in ragione del monte orario annuo della equipe
determinato moltiplicando l'orario settimanale destinato contrattualmente ad
attività assistenziali di ciascun componente effettivo della medesima per le
settimane di dovuta presenza in servizio.
2. Eventuali obiettivi prestazionali (da concordare con l'equipe
interessata) eccedenti quelli definiti con le modalità di cui al c. 1, che
comportino una presenza in servizio eccedente quella dovuta secondo le
previsioni di cui al c. 1 vanno, comunque retribuiti. Essi possono essere
ricompresi nell'istituto di cui all'art. 55 c. 2 CCNL 8/6/00 ed il valore orario
della prestazione resa a tali fini, dopo l'effettuazione degli obiettivi
prestazionali di cui al co. 1, costituisce oggetto di negoziazione tra la equipe
e l'Azienda, secondo i criteri generali (comprendenti il valore orario minimo)
che, al riguardo, emanano le Regioni con le modalità ed i tempi di cui all'art.
9 co. 1 lett. g).
ANPO Firmato
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa,
Anmdo) Firmato
UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) Firmato
CIMO ASMD Firmato
FED. CISL MEDICI COSIME______ Firmato
________________
CIVEMP ______ Firmato ________________
DICHIARAZIONE A VERBALE N°
23
Le sottoscritte OO.SS.MM. in
relazione al testo dell'art. 17, comma 4 del presente CCNL, rilevano che le
aziende od enti del S.S.N. debbano programmare i turni di pronta disponibilità
prevedendo non più di 10 turni al mese per singolo dirigente medico e che solo
in casi eccezionali e per un periodo di tempo limitato ne possa essere previsto
il superamento. In quest'ultimo caso i turni
di Pronta Disponibilità eccedenti i 10 devono essere remunerati con fondi
aggiuntivi (ex art.55, c.2 del CCNL 8/6/00), in misura pari al doppio della
remunerazione ordinaria.
ANPO Firmato
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa,
Anmdo) Firmato
UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) Firmato
CIMO ASMD Firmato
FED. CISL MEDICI COSIME______ Firmato
________________
ANAAO ASSOMED Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N°
24
Le sottoscritte OO.SS.MM. al
fine di evitare possibili difformità interpretative su un istituto – la Pronta
Disponibilità – critico per l'attività sanitaria, dichiarano che le tipologie
applicative della medesima sono le seguenti:
a) Il servizio di pronta disponibilità è
integrativo dell'ordinaria attività di istituto quando, nei periodi di sua
attivazione, è comunque garantita la presenza di dirigenti medici svolgenti il
servizio di guardia appartenenti alla stessa disciplina. Esso compete a tutti i
dirigenti appartenenti alla medesima disciplina.
b) Il servizio di pronta disponibilità è sostitutivo
dell'ordinaria attività di istituto quando, nei periodi di sua attivazione, non
è prevista la presenza di dirigenti medici svolgenti il servizio di
guardia appartenenti alla stessa disciplina. Esso compete, a turno individuale,
ai dirigenti medici della stessa disciplina, esclusi i direttori di struttura
complessa.
ANPO Firmato
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa,
Anmdo) Firmato
UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) Firmato
CIMO ASMD Firmato
FED. CISL MEDICI COSIME______ Firmato
________________
ANAAO ASSOMED Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N°
25
Le sottoscritte OO.SS. MM.
ribadiscono la volontà espressa nella dichiarazione congiunta n°9 del CCNL
8/6/2000 relativa alla legittima richiesta, per i medici
ultracinquantacinquenni, di essere esentati dalla guardia, impegnando la
controparte negoziale a rinvenire meccanismi che, salva l'organizzazione dei
servizi, possano rendere praticabili tale opzione.
ANPO Firmato
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa,
Anmdo) Firmato UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) Firmato
CIMO ASMD Firmato
FED. CISL MEDICI COSIME_____ Firmato
_________________
DICHIARAZIONE A VERBALE N°
26
Le sottoscritte OO.SS.MM.
dichiarano che, nella valutazione del Dirigente di Struttura semplice e del
Direttore di Struttura complessa, si dovrà tener conto anche di come lo stesso
abbia predisposto una razionale ed equilibrata organizzazione del lavoro dei
Dirigenti medici sottordinati.
L'organizzazione del lavoro dei Dirigenti Medici
non può prevedere di norma turni giornalieri continuativi superiori ad 8 ore, e
turni notturni superiori a 12 ore. Per
estreme carenze di organico e in casi eccezionali, può derogarsi a tale
disposizione per un tempo limitato e strettamente necessario a risolvere la
vacanza di organico. In ogni caso, il
Dirigente medico, al termine di un turno di guardia non può essere adibito a
quello successivo, né ad attività di reparto e di sala operatoria, nell'arco
delle ore della stessa giornata lavorativa per soddisfare il doveroso e
necessario recupero psico-fisico, e per prevenire un rischio elevato che riduce
le garanzie assicurative. Durante i turni di
guardia e di pronta disponibilità non sono consentiti gli impieghi relativi ad
attività non urgente.
ANPO Firmato
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa,
Anmdo) Firmato
UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) Firmato
CIMO ASMD Firmato
FED. CISL MEDICI COSIME_____ Firmato
_________________
ANAAO ASSOMED Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N°
27
Nel rispetto della loro
autonomia di gestione, le Aziende Sanitarie possono incrementare autonomamente
il fondo di cui all'ex Art. 51, per migliorare la remunerazione degli addetti ai
servizi di emergenza-urgenza.
ANPO Firmato
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa,
Anmdo) Firmato UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) Firmato
CIMO ASMD Firmato
FED. CISL MEDICI COSIME______ Firmato
________________
ANAAO ASSOMED Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE
N°28
In relazione all'articolo
17 (pronta disponibilità), le sottoscritte OO.SS. fanno rilevare che
l'attivazione dell'equipe chirurgica include, di norma, la presenza di almeno
due chirurghi. Di conseguenza, quando il piano aziendale prevede una o più
pronte disponibilità per assicurare l'emergenze di competenza delle specialità
chirurgiche, tutte le pronte disponibilità necessarie per completare l'equipe
chirurgica sono del tipo sostitutivo della guardia.
FESMED _______Firmato ____________
ANAAO ASSOMED
_______Firmato____________
CIMO
ASMD_____Firmato__________
CIVEMP
_______Firmato_________
UMSPED________Firmato_______
FED.
CISL MEDICI COSIME ________Firmato_______
DICHIARAZIONE A VERBALE N°
29
L'organizzazione sindacale
FEDERAZIONE MEDICI aderente UIL FPL in riferimento alle modifiche apportate con
gli artt. 14 e 18, chiede, per il principio di omogeneità ed equità,
l'applicazione delle stesse modalità a tutti I dirigenti SPTA e al personale del
comparto.
A tal fine si chiede l'immediata apertura dei
relativi tavoli.
FED MEDICI aderente alla UIL ___ Firmato
__________________
DICHIARAZIONE A VERBALE N° 30
La FPCGIL Medici non
condivide l'art. 18 ed il comma 6 dell'art. 14, in quanto l'introduzione nel
contratto nazionale del tariffario per i turni di guardia notturna e della
tariffa oraria per le prestazioni, da svolgere in libera professione aziendale,
rappresentano uno scivolo verso la privatizzazione della sanità pubblica,
contrastano con una politica di occupazione per i giovani medici, e nel tempo
potranno costringere i medici a lavorare oltre le 38 ore, rincorrendo le
prestazioni extra contrattuali. L'art. 18 ed
il comma 6 dell'art. 14 rischiano inoltre di determinare iniquità tra i medici
stessi, oltre che con gli altri operatori della sanità. Tuttavia, stante la permanenza delle suddette norme nel
testo finale, per motivi di equità ed omogeneità, la scrivente O.S. chiede che
analoghe modalità vengano estese a tutti i dirigenti STPA ed al
comparto.
CGIL MEDICI_____ Firmato
______________
DICHIARAZIONE A VERBALE N°
31
Relativamente al testo
dell'art. 28, comma 2 lettera a) si ritiene che l'esito positivo della
valutazione allo scadere dell'incarico, conferma nell'incarico già assegnato e
per pari durata i direttori di struttura complessa e i dirigenti di struttura
semplice.
ANPO Firmato
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa,
Anmdo) Firmato CIVEMP Firmato
UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) Firmato
CIMO ASMD Firmato
FED. CISL MEDICI COSIME______ Firmato
________________
ANAAO ASSOMED Firmato
CGIL MEDICI_____ Firmato ______________
FED MEDICI aderente alla UIL ___ Firmato
__________________
DICHIARAZIONE A VERBALE N°
32
Le organizzazioni sindacali ANPO, ANAAO, CIMO, CIVEMP, CGIL medici, CISL
medici, FESMED, UIL medici, UMSPED preso atto :
- dell'indisponibilità dell'ARAN a prevedere, nel contratto, che la
retribuzione di posizione aziendale sia valutabile nel calcolo dell'indennità
premio di servizio in conformità a quanto già previsto per la dirigenza degli
altri comparti; - atteso che tale
indisponibilità è contrastante con le direttive impartite all'INPDAP dal Governo
con nota n. 1396/10 del 26 marzo 1999 e, con nota n, 128654 del 24 marzo 1999,
dalla Ragioneria Generale dello Stato, e non può essere giustificata da mancanza
di risorse economiche per finanziare il pagamento del contributo su detta
retribuzione a carico delle Aziende; - -
rilevato, infatti, che tale contributo corrisponde alla misura esigua del 2,88%
della retribuzione di posizione aziendale, che, unitamente a quella fissa e
variabile minima, gravando su un fondo costituito in gran parte da voci
retributive già assoggettate a contribuzione IPS ed alimentato in via permanente
anche per effetto delle cessazioni dal servizio, deve ritenersi già finanziata
al pari delle altre ai fini dell'indennità di che trattasi; - - considerato, altresì, che la retribuzione di posizione
aziendale, a fronte di altre voci quali "l'indennità di struttura complessa" e
"l'indennità di rapporto esclusivo" ha carattere di generalità e rappresenta
l'aspetto peculiare che più caratterizza la figura dirigenziale unica,
differenziata non più in tre distinte qualifiche ma per l'incarico delle
funzioni esercitate e per le connesse responsabilità, con la conseguenza
dell'innegabile qualificazione sostanziale della medesima quale "retribuzione
stipendiale"; - - ritenuto che la portata
della richiesta è, per importanza e valore, pari a quella dello stipendio unico
e ne costituisce il completamento;
di ritenere del tutto deludente la posizione dell'ARAN, che non è stata
coerente con quella assunta rispetto allo "stipendio unico"
CHIEDONO
che venga
rimossa, da parte degli Organi competenti la disparità di trattamento con i
dirigenti degli altri comparti per i quali l'indennità premio servizio è
calcolata sull'intera retribuzione di posizione e che, a tal fine, l'ARAN si
impegni a chiedere una specifica direttiva al Comitato di Settore.
ANPO
Firmato
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa,
Anmdo) Firmato CIVEMP Firmato
UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) Firmato
CIMO ASMD Firmato
FED. CISL MEDICI COSIME______ Firmato
________________
ANAAO ASSOMED Firmato
CGIL MEDICI_____ Firmato ______________
FED MEDICI aderente alla UIL ___ Firmato
__________________
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