|
Comparto:
Sanita' |
Area:
Dirigenza medica e
veterinaria |
Data:
03/11/2005 |
|
Tipo: CCNL
|
Descrizione: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area della dirigenza
medico - veterinaria del servizio sanitario nazionale parte normativa
quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003.
|
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA
MEDICO - VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA
BIENNIO 2002-2003
In
data 3 novembre 2005 alle ore 11,30 ha avuto luogo l'incontro tra
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(A.Ra.N.) e le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dell'area
dirigenziale IV nelle persone di:
Per
l'ARAN:
Avv. Guido Fantoni -
Presidente ......firmato.......
Per le Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
|
Organizzazioni
sindacali |
Confederazioni
sindacali |
|
CGIL MEDICI |
firmato |
CGIL |
firmato |
|
FED. CISL MEDICI COSIME |
firmato |
CISL |
firmato |
|
FED MEDICI aderente alla
UIL |
firmato |
UIL |
firmato |
|
CIVEMP (SIVEMP – SIMET) |
firmato |
![]() |
![]() |
|
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi,
Sedi, Femepa, Anmdo) |
firmato |
![]() |
![]() |
|
UMSPED (Aaroi, Aipac,
Snr) |
firmato |
CONFEDIR |
firmato |
|
CIMO ASMD |
firmato |
![]() |
![]() |
|
ANAAO ASSOMED |
firmato |
COSMED |
firmato |
|
ANPO (ammessa con
riserva) |
firmato |
![]() |
![]() |
Al termine della riunione
le parti sottoscrivono l'allegato contratto.
|
PARTE I – NORMATIVA |
|
![]() |
|
TITOLO I – Disposizioni
generali |
|
CAPO I |
|
Art. 1 Campo di applicazione
|
|
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e
procedure di applicazione del contratto |
|
|
|
TITOLO II - Relazioni e
Diritti Sindacali |
|
CAPO I : Obiettivi e
strumenti |
|
Art. 3 Relazioni sindacali
|
|
Art. 4 Contrattazione collettiva
integrativa |
|
Art. 5 Tempi e procedure per la
stipulazione e il rinnovo del contratto collettivo integrativo
|
|
Art. 6 Informazione,
concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche |
|
![]() |
|
CAPO II : Forme di
partecipazione |
|
Art. 7 Comitato paritetico sul
fenomeno del mobbing |
|
![]() |
|
CAPO III : Prerogative e
diritti sindacali |
|
Art. 8 Norma di rinvio ed
integrazioni |
|
Art. 9 Coordinamento regionale
|
|
![]() |
|
![]() |
|
TITOLO III– Rapporto di
lavoro |
|
CAPO I – Struttura del
rapporto |
|
Art. 10 Caratteristiche del
rapporto di lavoro |
|
Art. 11 Modifiche ed integrazioni
|
|
Art. 12 Effetti del passaggio dal
rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa |
|
Art. 13 Rapporti di lavoro ad
esaurimento |
|
CAPO II – Orario di
lavoro |
|
Art. 14 Orario di lavoro dei
dirigenti |
|
Art. 15 Orario di lavoro dei
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa |
|
Art. 16 Servizio di guardia
|
|
Art. 17 Pronta disponibilità
|
|
Art. 18 Integrazione dell'art. 55
del CCNL 8 giugno 2000 |
|
![]() |
|
CAPO III - Istituti di
peculiare interesse |
|
Art. 19 Effetti del procedimento
penale sul rapporto di lavoro |
|
Art. 20 Comitato dei garanti
|
|
Art. 21 Copertura
assicurativa |
|
Art. 22 Disciplina transitoria
della mobilità |
|
Art. 23 Formazione ed ECM
|
|
Art. 24 Disposizioni particolari
|
|
![]() |
|
CAPO IV – Verifica e
valutazione dei dirigenti |
|
Art. 25 La verifica e valutazione
dei dirigenti |
|
Art. 26 Organismi per la verifica
e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti |
|
Art. 27 Effetti della valutazione
positiva dei risultati raggiunti |
|
Art. 28 Effetti della valutazione
positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti
|
|
Art. 29 La valutazione
negativa
|
|
Art. 30 Effetti della valutazione
negativa dei risultati |
|
Art. 31 Effetti della valutazione
negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti
sugli incarichi ed altri istituti |
|
Art. 32 Norma finale del sistema
di valutazione |
|
![]() |
|
PARTE II – Trattamento economico |
|
![]() |
|
BIENNIO ECONOMICO 2002 –
2003 |
|
![]() |
|
TITOLO I – Trattamento
economico
|
|
CAPO I – Struttura della
retribuzione |
|
Art. 33 Struttura della
retribuzione dei dirigenti |
|
Art. 34 Indennità integrativa
speciale |
|
CAPO II : Trattamento economico
dei dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e non
esclusivo |
|
Art. 35 Incrementi contrattuali e
stipendio tabellare nel biennio 2002 - 2003 |
|
Art. 36 Indennità |
|
![]() |
|
CAPO III : Biennio 2002 – 2003
Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti con rapporto
di lavoro esclusivo |
|
Art. 37 La retribuzione di
posizione minima dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo
|
|
Art. 38 La retribuzione di
posizione minima per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro
esclusivo |
|
![]() |
|
CAPO IV: Biennio 2002 – 2003
Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti con rapporto
di lavoro non esclusivo |
|
Art. 39 La retribuzione di
posizione minima per i dirigenti medici con rapporto di lavoro non
esclusivo |
|
Art. 40 La retribuzione di
posizione minima per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro non
esclusivo |
|
![]() |
|
CAPO V: Nuovi stipendi
tabellari e retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti
medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo dal
31 dicembre 2003 |
|
Art. 41 Nuovo stipendio tabellare
dei dirigenti medici e veterinari. Conglobamenti |
|
Art. 42 La retribuzione di
posizione minima contrattuale per i dirigenti medici e veterinari con
rapporto di lavoro esclusivo. Rideterminazione dal 31 dicembre 2003
|
|
Art. 43 La retribuzione di
posizione minima contrattuale per i dirigenti medici e veterinari con
rapporto di lavoro non esclusivo. Rideterminazione dal 31 dicembre 2003
|
|
![]() |
|
CAPO VI: Biennio 2002 – 2003
Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo
ad esaurimento |
|
Art. 44 Incrementi contrattuali e
stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari ad
esaurimento |
|
Art. 45 Indennità di specificità
medico – veterinaria |
|
Art. 46 La retribuzione di
posizione minima contrattuale per i dirigenti medici con rapporto di
lavoro ad esaurimento |
|
Art. 47 La retribuzione di
posizione minima contrattuale per i dirigenti veterinari con rapporto di
lavoro ad esaurimento Art. 48 Ex
medici condotti ed equiparati |
|
Art. 49 Conglobamento della
retribuzione di posizione minima. Rideterminazione per i medici già a
tempo definito |
|
Art. 50 Conglobamento della
retribuzione di posizione minima. Rideterminazione per i veterinari già
con rapporto di lavoro ad esaurimento |
|
![]() |
|
CAPO VII –
INDENNITA' |
|
Art. 51 Indennità per turni
notturni e festivi |
|
Art. 52 Indennità Ufficiale di
polizia giudiziaria |
|
![]() |
|
CAPO VIII |
|
Art. 53 Effetti dei benefici
economici |
|
![]() |
|
CAPO IX – FONDI
AZIENDALI |
|
Art. 54 Fondo per l'indennità di
specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico
trattamento e indennità di direzione di struttura complessa |
|
Art. 55 Fondi per il trattamento
accessorio legato alle condizioni di lavoro |
|
Art. 56 Fondo per la retribuzione
di risultato e per la qualità della prestazione individuale |
|
Art. 57 Risorse economiche
regionali |
|
Art. 58 Norma finale |
|
![]() |
|
![]() |
|
PARTE III - NORME FINALI E
TRANSITORIE |
|
Art. 59 Previdenza complementare
|
|
Art. 60 Conferme |
|
Art. 61 Disapplicazioni
|
|
![]() |
|
![]() |
|
Allegato 1 : Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni (Decreto 28 novembre
2000) |
|
Allegato 2 |
|
Allegato 3 |
|
Allegato 4 |
|
Allegato 5 |
|
Allegato 6 |
|
Allegato 7 |
|
Dichiarazioni a verbale e
congiunte |
|
![]() |
PARTE I
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i
dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio
Sanitario Nazionale, individuati dall'art. 11 del CCNQ del 18 dicembre 2002
relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art.
2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di
contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004.
2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di
soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e
riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di
privatizzazione - si applica il presente contratto sino all'individuazione o
definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali
firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale
applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione
del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del
comparto pubblico di destinazione.
3.
Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari
modalità di applicazione degli istituti normativi sono definiti dai commi 2, 4,
5, 6, lett. a), 11, 12, 13, 14 dell'art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 (riproposto
dall'art. 1 del CCNL del 5 agosto 1997) e dall'art. 62, comma 5 del CCNL 8
giugno 2000.
4. Al fine di semplificare
la stesura del presente contratto, con il termine "Dirigente" si intende far
riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i Dirigenti del ruolo
sanitario medici, odontoiatri e veterinari . Nella citazione "di-ri-gen-ti
medici" sono compresi gli odontoiatri.
5. Nel testo del presente contratto, i riferimenti al d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle da
ultimo apportate dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 nonché quelle relative al
d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai
d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati
rispettivamente come "d.lgs. n. 502 del 1992" e "d.lgs. n. 165 del 2001".
Quest'ultimo ha unificato tutta la disciplina di riforma del pubblico impiego ed
è stato ulteriormente integrato con la legge n. 145 del 2002. L'atto aziendale
di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 229 del 1999 è riportato come "atto
aziendale".
6. Il riferimento alle
aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti
del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 11 del CCNQ per la definizione
dei comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002 è riportato nel testo del
presente contratto come "aziende ed enti".
7. Nel testo del presente contratto con il termine di "articolazioni
aziendali" si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs. n. 502
del 1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri
provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i
termini "unità operativa", "struttura organizzativa" o "servizi" si indicano
genericamente articolazioni interne delle aziende e degli enti - così come
individuate dalle leggi regionali di organizzazione, dall'atto aziendale o dai
rispettivi ordinamenti - cui sono preposti dirigenti. Per le tipologie di
incarico si fa rinvio all'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
8. Il riferimento alle norme del CCNL 5 dicembre 1996 è
comprensivo di tutte le modifiche ed integrazioni apportate con il CCNL in pari
data relativo al II biennio economico 1996-1997 nonché dei Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro del 4 marzo, del 2 luglio e del 5 agosto 1997. Per le norme
dei predetti contratti non disapplicate né modificate dal presente, il
riferimento ai dirigenti di II livello va inteso come "Dirigente con incarico di
direzione di struttura complessa" e quello di dirigente di I livello va inteso
con riferimento agli incarichi di dirigente di cui all'art. 27 lett. b), c) e
d). Il CCNL 8 giugno 2000, relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001, I
biennio economico 1998 - 1999, nel testo è indicato come CCNL 8 giugno 2000. Il
CCNL dell'8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 – 2001, è
indicato come CCNL 8 giugno 2000, II biennio. Per la semplificazione del testo
la dizione "dirigente con incarico di direzione di struttura complessa" nel
presente contratto è indicata anche con le parole "dirigente di struttura
complessa" o di "direttore", dizione quest'ultima indicata dal d.lgs. 254 del
2000.
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto
1. Il presente
contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte
normativa ed è valido dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte
economica.
2. Gli effetti giuridici
decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa
previsione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a
conoscenza delle aziende ed enti destinatari da parte dell'ARAN con idonea
pubblicità di carattere generale.
3. Gli
istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico
sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di
stipulazione di cui al comma 2.
4. Alla
scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora
non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre
mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
5. Per
evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi
prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi
dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data
di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti del comparto
sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste
dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta
indennità si applica la procedura degli artt. 47 e 48, comma 1 del D.lgs 165 del
2001.
7. In sede di rinnovo biennale,
per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo
quanto previsto dall'accordo del 23 luglio 1993.
8. L'art. 2 del CCNL dell'8 giugno 2000 è
disapplicato.
Titolo
II
RELAZIONI E DIRITTI
SINDACALI
CAPO
I
OBIETTIVI E
STRUMENTI
Art.
3 Relazioni
sindacali
1. Si riconferma il
sistema delle relazioni sindacali previsto dall'art. 3 e dagli artt. da 8 a 12
del CCNL dell'8 giugno 2000 e dagli artt. 2, 3 e 4 del CCNL integrativo del 10
febbraio 2004, fatto salvo per quanto riguarda i seguenti articoli che
sostituiscono, modificano od integrano la predetta disciplina.
Art. 4 Contrattazione collettiva
integrativa
1. In sede
aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le
risorse dei fondi di cui agli artt. 54, 55 e 56.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono
regolate le seguenti materie:
A)
individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere
esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n.146 del 1990, secondo quanto
previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
relativi all'area dirigenziale;
B) criteri generali per:
1) la definizione della percentuale di risorse
di cui al fondo dell'art. 56 da destinare alla realizzazione degli obiettivi
aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal D.
lgs. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti
aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai
dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione
degli obiettivi assegnati e viene, quindi, corrisposta a consuntivo dei
risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in
ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le
modalità previste dall'art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996. Nella
determinazione della retribuzione di risultato si tiene conto degli effetti
di ricaduta dei sistemi di valutazione dell'attività dei
dirigenti;
2) l'attuazione dell'art.
43 legge n. 449 del 1997;
3) la
distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli artt. 54, 55 e 56 e
delle risorse regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto
nazionale;
4) le modalità di attribuzione ai
dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1,
lettere b), c) e d) del CCNL 8 giugno 2000 della retribuzione collegata ai
risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi
conferiti;
5) lo spostamento di risorse
tra i fondi di cui agli artt. 54, 55 e 56 ed al loro interno, in apposita
sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la
rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico
derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione
sanitaria regionale ai sensi dell'art. 9 comma 4.
C) linee generali di indirizzo dei programmi annuali e
pluriennali dell'attività di formazione manageriale e formazione continua
comprendente l' aggiornamento e la formazione dei dirigenti, anche in relazione
all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. del D. lgs. 502 del 1992;
D) pari opportunità, con le procedure
indicate dall'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000 anche per le finalità della legge 10
aprile 1991, n. 125;
E) criteri generali sui tempi e modalità di
applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente,
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D. lgs. n. 626
del 1994 e successive modificazioni e nei limiti stabiliti dall'accordo quadro
relativo all'attuazione dello stesso decreto;
F) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative,
tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o
riqualificazione e riconversione dei servizi, sulla qualità del lavoro, sulla
professionalità e mobilità dei dirigenti;
G) criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 54,
comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 per la disciplina e l'organizzazione
dell'attività libero professionale intramuraria nonché per l'attribuzione dei
relativi proventi ai dirigenti interessati.
3. Per le materie di cui alle lettere C) e G) si richiama quanto previsto
dall'art. 9, comma 1 lettere b) ed i).
4. Fermi restando i principi di comportamento delle parti indicati
nell'art. 11 del CCNL 8 giugno 2000, sulle materie dalla lettera C alla lettera
G, non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento
economico, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia
raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e
libertà di iniziativa e di decisione. D'intesa tra le parti, il termine citato è
prorogabile di altri trenta giorni.
5. I
contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e
limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie
stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono
essere applicate.
6. Il presente
articolo sostituisce l'art. 4 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 5 Tempi e procedure per la stipulazione ed il rinnovo del
contratto collettivo integrativo
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la
parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli
istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione
negoziale, tranne per le materie che, per loro natura, richiedano tempi di
negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti.
L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di
contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. Le materie indicate dall'art. 9, ove le Regioni esplicitamente
dichiarino di non avvalersi della facoltà di emanare linee di indirizzo,
riprendono ad essere oggetto delle relazioni sindacali aziendali nell'ambito dei
livelli per ciascuna di esse previsti dal presente contratto anche prima della
scadenza dei 120 giorni previsti dal comma 1 dell'art. 9
medesimo.
3. L'azienda o ente provvede a
costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al
comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del
presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10,
comma 2 del CCNL dell'8 giugno 2000, per l'avvio del negoziato, entro quindici
giorni dalla presentazione delle piattaforme.
4. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio
Sindacale. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita
dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni
corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi
quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte
pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di
rappresentanza dell'azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi
la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni dalla loro
comunicazione.
5. I contratti collettivi
integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure
di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla
stipulazione dei successivi contratti.
6. Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN il contratto
integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 46,
comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001.
7.
L'art. 5 del CCNL dell'8 giugno 2000 è disapplicato.
Art. 6 Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni
paritetiche
1. Gli istituti
dell'informazione, concertazione e consultazione sono così
disciplinati:
· L'azienda - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto
tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa
periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma
2 del CCNL 8 giugno 2000, sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di
carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli
uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi
previsti dal presente contratto.
· Nelle materie per
le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la
concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva. Il contratto
integrativo individuerà le altre materie in cui l' informazione dovrà essere
preventiva o successiva.
· Ai fini di una più
compiuta informazione le parti, a richiesta, si incontrano comunque con cadenza
almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee
di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l'innovazione
tecnologica nonché per gli eventuali processi di dismissione, esternalizzazione
e trasformazione degli stessi.
· I soggetti di cui alla
lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta,
la concertazione sui criteri generali inerenti alle seguenti materie:
- affidamento, mutamento e revoca degli
incarichi dirigenziali; - articolazione
delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse
responsabilità ai fini della retribuzione di posizione; - criteri
generali di valutazione dell'attività dei dirigenti di cui all'art. 25,
comma 5; - articolazione dell'orario e dei piani per assicurare le
emergenze; - condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla
risoluzione consensuale.
· La
concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto
ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine
tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta ; dell'esito
della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle
parti nelle materie oggetto della stessa, al termine le parti riassumono i
propri distinti ruoli e responsabilità.
· La consultazione dei
soggetti di cui alla lettera A), prima dell'adozione degli atti interni di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa e si estende
anche ai casi ove tali atti discendano da articolazioni strutturali legate a
nuovi modelli organizzativi operanti in ambiti territoriali sovra aziendali. La
consultazione si svolge obbligatoriamente su: a) organizzazione e disciplina di strutture, servizi ed uffici, ivi
compresa quella dipartimentale e distrettuale, nonché la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche; b)
casi di cui all'art. 19 del D. lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modificazioni". 2. Allo scopo di assicurare
una migliore partecipazione del dirigente alle attività dell'azienda è prevista
la possibilità di costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni delle
aziende e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero
Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare
concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di
riorganizzazione delle aziende ovvero alla riconversione o disattivazione delle
strutture sanitarie nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le
attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari
opportunità di cui all'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000, hanno il compito di
raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'azienda è tenuta a
fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione
dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e
deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
3. Presso ciascuna Regione è costituita una Conferenza
permanente con rappresentanti delle Regioni, dei direttori generali delle
aziende o dell'organo di governo degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e
delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nell'ambito
della quale, almeno due volte l'anno in relazione alle specifiche competenze
regionali in materia di programmazione dei servizi sanitari e dei relativi
flussi finanziari sono verificate la qualità e quantità dei servizi resi nonché
gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto, con particolare
riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della
formazione, dell'occupazione e l'andamento della mobilità. La Conferenza procede
anche al monitoraggio del fenomeno del mobbing sulla base delle risultanze
che i Comitati paritetici predispongono appositamente in occasione di almeno una
delle due verifiche annuali ad essa demandate.
4. É costituita una Conferenza nazionale con rappresentanti dell'ARAN,
della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e delle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto, nell'ambito della quale almeno una volta
l'anno, sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione di esso con
particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche
della formazione e dell'occupazione e l'andamento della
mobilità.
5. Il presente articolo
sostituisce l'art. 6 del CCNL 8 giugno 2000.
CAPO II Forme di partecipazione
Art. 7 Comitato
paritetico sul fenomeno del mobbing
1. Le parti
prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di
violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro
o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e
contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti,
atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico
ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da
comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la
salute fisica e psichica o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso
nell'ambito della unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da
escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo
alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la
necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la
diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di
prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute
fisica e psichica del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la
qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
3. Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6 sono,
pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascuna azienda o ente con i
seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto
quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing nei confronti dei
dirigenti in relazione alle materie di propria competenza nel rispetto delle
disposizioni del d.lgs n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati
personali;
b) individuazione delle possibili cause del
fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni
di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare
l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni
positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di
criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dirigente
interessato;
d) formulazione di proposte per la
definizione dei codici di condotta.
4.
Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle aziende o enti per i
conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione
ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture
esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia
nonché la definizione dei codici di condotta, sentite le organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto.
5. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno del
mobbing, i Comitati valuteranno l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani
generali per la formazione, previsti dagli artt. 33 e 18, rispettivamente,
dei CCNL 5 dicembre 1996 e 10 febbraio 2004 nonché dall'articolo 23 del
presente contratto, idonei interventi formativi e di aggiornamento dei
dirigenti, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti
obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che
comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue
conseguenze individuali e sociali; b)
favorire la coesione e la solidarietà dei dirigenti e dipendenti, attraverso una
più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno
degli uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione
e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del
personale.
6. I Comitati sono costituiti
da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali della
presente area, firmatarie del CCNL, e da un pari numero di rappresentanti delle
aziende o enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti
delle aziende o enti, il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per
ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la
composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante
del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo,
allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due
organismi.
7. Le aziende o enti
favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei
al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni
mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I
Comitati adottano, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri lavori e
sono tenuti ad effettuare una relazione annuale sull'attività
svolta.
8. I Comitati di cui al presente
articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla
costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati
nell'incarico. Per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun
compenso.
PREROGATIVE E DIRITTI
SINDACALI
Art.
8 Norma di rinvio ed
integrazioni
1. Per le prerogative
e i diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998,
in particolare all'art.10, comma 2 relativo alle modalità di accredito dei
dirigenti sindacali presso le aziende ed enti nonché ai CCNQ stipulati il 27
gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 27 febbraio 2001. Per il monte complessivo
dei permessi orari aziendali spettanti ai dirigenti si fa, comunque, riferimento
al CCNQ vigente nel tempo. In tal senso è modificato il primo periodo dell'art.
9, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000.
2. Il
secondo alinea dell'art. 9, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000 è sostituito dal
seguente:
"- dalle componenti delle organizzazioni
sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale".
Art.
9 Coordinamento
Regionale
1. Ferma rimanendo
l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell'art. 40 del
d.lgs 165 del 2001, le Regioni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del
presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie
dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo nelle seguenti materie
relative :
a) all'utilizzo delle risorse regionali di
cui all'art. 57; b) alla realizzazione della
formazione manageriale e formazione continua, comprendente l'aggiornamento
professionale e la formazione permanente; c)
alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei
minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del
personale (art. 50, comma 2, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000 ora art. 54, comma
2, primo alinea del presente contratto); d)
alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione
organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo
di essa ai sensi dell'art. 53 del CCNL 8 giugno 2000; e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di
valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle
aziende, ai sensi dell'art. 25 comma 5; f)
ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard
finalizzati all'individuazione dei volumi prestazionali riferiti all'impegno,
anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e
correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del
d.lgs 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali; g) ai criteri generali per la razionalizzazione ed
ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed
urgenza/emergenza al fine di favorire la loro valorizzazione economica secondo
la disciplina del presente contratto, tenuto anche conto dell'art. 55, comma 2
del CCNL 8 giugno 2000 relativo alle tipologie di attività professionali ed ai
suoi presupposti e condizioni; h)
all'applicazione dell'art. 17 del CCNL 10 febbraio 2004, diretto a regolare la
mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione
aziendale attuati ai sensi del comma 4; i)
ai criteri generali per l'inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera
professione di cui all'art. 4, comma 2 lett. G), di norme idonee a garantire che
l'esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all'andamento
delle liste di attesa.
2. Le parti
concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo regionali la
contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali
previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le modalità dell'art. 5.
Per le materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di 120 giorni, si
applica l' art. 5, comma 2.
3. Tenuto
conto delle lettere c) e d) del comma 1, rimangono, comunque, ferme tutte le
regole contrattuali stabilite per la formazione e l'incremento dei fondi dai
CCNL 8 giugno 2000 (artt. 50, 51, 52 del I biennio e 9, 10 del II biennio)
nonché dall'art. 37 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, confermate dagli
artt. 54, 55 e 56 del presente contratto.
4. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, il sistema delle relazioni
sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le
OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le
modalità di confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi
riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla
verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle
risultanze dell'applicazione dell'art. 7 e degli artt. 54 e 56 solo nei casi di
eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque,
la verifica dell' entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato
e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed
ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza
di atti di programmazione regionale,
assunti in applicazione del d.lgs. 229 del
1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa
regionale.
5. I protocolli stipulati per
l'applicazione del comma 4 saranno inviati all'ARAN per l'attività di
monitoraggio prevista dall'art. 46 del d.lgs. n. 165 del
2001.
6. L'art. 7 del CCNL 8 giugno 2000
è disapplicato.
TITOLO
III
RAPPORTO DI
LAVORO
CAPO
I STRUTTURA DEL
RAPPORTO
Art.
10 Caratteristiche del rapporto di
lavoro
1. A decorrere dal 30
maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, il
rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria può essere esclusivo o
non esclusivo. Dalla stessa data, è disapplicata la clausola contenuta nel primo
periodo dell'art. 13, comma 7 del CCNL 8 giugno 2000.
2. I dirigenti del comma 1, già a rapporto esclusivo,
possono optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre
di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell'anno
successivo all'opzione e sono regolati dall'art. 12.
3. Per i dirigenti già a rapporto non esclusivo all'entrata
in vigore della legge, in caso di opzione per il rapporto esclusivo, continua ad
applicarsi l'art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, salvo che per il termine
dell'opzione anch'essa da effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun
anno.
4. L'indennità di esclusività è
confermata nelle misure attualmente vigenti, non concorre a formare il monte
salari e compete a tutti coloro che, essendo a rapporto esclusivo, già la
percepivano all'entrata in vigore della legge n. 138 del 2004 - salvo che,
successivamente ad essa e, comunque, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno
successivo, non abbiano espresso diversa opzione. L'indennità compete, inoltre,
nella misura stabilita dall'art. 5, comma 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio
economico 2000 – 2001, a tutti quelli che opteranno per il rapporto di lavoro
esclusivo ai sensi del comma 3, tenuto conto dell'esperienza professionale
maturata alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è effettuata l'opzione,
calcolata secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 3, lettera b) del
citato CCNL del II biennio, come integrato dall'art. 24, comma 12, del presente
CCNL.
5. Per l'acquisizione delle fasce
successive all'indennità di esclusività attribuita ai sensi del comma
precedente, si conferma l'art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II
biennio.
6. Il rapporto di lavoro
esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle
proprie funzioni nell'ambito dell'incarico attribuito e della competenza
professionale nell'area e disciplina di appartenenza.
7. Il rapporto di lavoro dei dirigenti che abbiano mantenuto
l'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale
disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione degli
obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività
professionali di competenza. Le aziende - secondo criteri omogenei con quelli
adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle
indicazioni dei responsabili delle strutture -, negoziano con le equipes interessate i
volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti
sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono
essere effettuate.
8. L'art. 15 del
CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.
Art. 11 Modifiche ed integrazioni
1. In attuazione dell'art. 10 i seguenti articoli del CCNL
dell'8 giugno 2000, sono così modificati:
A) Il comma 2 dell'art. 18 è cosi sostituito:
"2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1
da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la
sostituzione è affidata dall'azienda, con apposito atto, ad altro dirigente
della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal
responsabile della struttura complessa che - a tal fine – si avvale dei
seguenti criteri:
a) il dirigente deve essere titolare di un
incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o, comunque,
della tipologia c) di cui all'art. 27 con riferimento, ove previsto, alla
disciplina di appartenenza; b) valutazione
comparata del curriculum prodotto dei dirigenti interessati".
B) Le indennità mensili previste dal
comma 7 dell'art. 18 sono rispettivamente aggiornate in € 535,05 ed in € 267,52
e sono finanziate con le risorse dei fondi di cui agli artt. 54 e 56 del
presente contratto.
C) A decorrere dal 30 maggio 2004, il
comma 11 dell'art. 27 non è più applicabile nel conferimento di nuovi incarichi
di direzione di struttura complessa o di struttura semplice.
Art.
12 Effetti del passaggio dal rapporto
esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa
1. Le parti prendono atto che, in prima applicazione, gli
effetti della legge 138 del 2004 si producono - in concreto - dal 1 gennaio 2005
dopo l'opzione da parte dei dirigenti già a rapporto esclusivo per il passaggio
al rapporto di lavoro non esclusivo. Di conseguenza da tale data:
- il passaggio dei dirigenti al rapporto di
lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di
incarico di direzione di struttura complessa o semplice; - l'art. 45 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato;
- il trattamento economico fondamentale
ed accessorio spettante ai dirigenti già a rapporto non esclusivo ai sensi
dell'art. 46, comma 1, del CCNL 8 giugno 2000 ed a tutti i dirigenti che
optino dal 1 gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro è indicato nell'allegato
6 tavola 2.
2. Il passaggio dal
rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo dal 1 gennaio successivo a
quello dell'opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti
interessati:
- i dirigenti di struttura complessa, divenuti tali dopo il 31 luglio 1999
(ai quali compete la relativa indennità in luogo degli assegni personali di cui
all'art. 38, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000), dopo l'opzione continuano a
percepire tale indennità senza soluzione di continuità solo in caso di
mantenimento dell'incarico;
- non compete la retribuzione di risultato
mentre per la retribuzione di posizione si applicano le regole stabilite
dall'art 43; - è inibita l'attività libero
– professionale intramuraria; - cessa di
essere corrisposta l'indennità di esclusività che – dalla stessa data -
costituisce risparmio aziendale.
3. Il
ritorno dei dirigenti all' opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, per
quanto attiene la retribuzione di posizione e di risultato, è regolato dall'art.
48 del CCNL 8 giugno 2000 (modificato dall'art. 10, comma 3 nonché dall'art.
58). L'indennità di esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell'anno successivo
nella medesima misura già percepita all'atto dell'opzione per il passaggio a
rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per
l'acquisizione delle eventuali fasce successive si applica l'art. 5, commi 5 e 6
del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
Art. 13 Rapporti di lavoro ad esaurimento
1. I rapporti di lavoro a tempo definito ed altri similari,
già indicati nell'art. 44, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 ed ancora in essere
all'entrata in vigore del presente contratto, sono mantenuti ad esaurimento,
fatto salvo il caso di opzione per il passaggio al rapporto di lavoro con orario
unico, esclusivo o non esclusivo, dei dirigenti interessati entro il termine del
30 novembre di ciascun anno e con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno
successivo. Sino al passaggio, ai dirigenti citati è attribuito il trattamento
economico complessivo (fondamentale ed accessorio) indicato nell'allegato n. 6
tavola 3 del presente contratto.
2. Il
comma 1 trova applicazione anche nei confronti degli ex medici condotti ed
equiparati, confermati ad esaurimento in via definitiva dal d.l. n. 415 del
1990, convertito in legge n. 58 del 1991. Sino al passaggio, il trattamento
economico spettante agli interessati è stabilito dall'art. 48.
3. A seguito del passaggio al rapporto di lavoro con orario
unico, ai dirigenti dei commi 1 e 2 viene attribuito il trattamento economico
complessivo fondamentale ed accessorio corrispondente al rapporto di lavoro
prescelto, esclusivo o non esclusivo.
4.
Il comma 1 si applica anche ai veterinari di cui all'art. 43, comma 1, lettera
A, punto b) del CCNL 8 giugno 2000, i quali, essendo gia con rapporto di lavoro
non esclusivo ed orario unico, possono solo optare per il rapporto di lavoro
esclusivo. Sino all'opzione, a detti dirigenti è attribuito il trattamento
economico complessivo fondamentale ed accessorio, indicato nell'allegato 6
tavola 3.
5. Le aziende ed enti fanno
fronte ai maggiori oneri derivanti dai comma 1, 2 e 4 del presente articolo
congelando, in misura corrispondente alla spesa, assunzioni per posti vacanti di
dirigente indipendentemente dalla disciplina di appartenenza, tenuto conto - per
i dirigenti medici – del maggiore numero di ore da effettuarsi per l'adeguamento
dell'orario di lavoro.
CAPO II ORARIO DI LAVORO
Art. 14 Orario di
lavoro dei dirigenti
1.
Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti assicurano la
propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le
procedure individuate dall'art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile
l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono
preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi
e programmi da realizzare. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i
relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse
vengono definiti con le procedure dell'art. 65, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996
nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità
operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti
programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli
obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 2 è negoziato
con le procedure e per gli effetti dell'art. 65, comma 6 citato. In tale ambito
vengono individuati anche gli
strumenti orientati a ridurre le liste di
attesa.
2. L'orario di lavoro dei
dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di
assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi
sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o
professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di
budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed
aggiornamento.
3. Il conseguimento degli
obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato
trimestralmente con le procedure ed ai fini di cui al comma 7 dell'art. 65 del
CCNL 5 dicembre 1996.
4. Nello
svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici e veterinari,
quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non
assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ECM, la partecipazione ad
attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra
nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata ed
aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma,
anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di
anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per
l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 23,
comma 1, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996 al medesimo titolo. Tale riserva
va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di
appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario
di lavoro. Per i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore
destinate all'aggiornamento sono dimezzate.
5. L'azienda, con le procedure di budget del comma 1, può utilizzare, in
forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle quattro ore del comma 4, per un
totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla
riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi
assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime
procedure.
6. Ove per il raggiungimento
degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e
5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di
indirizzo regionali di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) ed ove ne ricorrano i
requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata
l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno
2000 in base al regolamento adottato con le procedure dell'art. 4, comma 2,
lett. G). La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di €
60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale
atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale di
cui all'art. 55 comma 2 è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi
prestazionali negoziati.
7. La presenza
del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari
servizi del territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al
comma 1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni
della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e
preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi dell'art.
16. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore
di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze
ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda
individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una
turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.
8. La presenza del dirigente veterinario nei relativi
servizi deve essere assicurata nell'arco delle dodici ore diurne feriali per sei
giorni alla settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e
preventiva articolazione degli orari, individuata in sede aziendale con le
procedure di cui al comma 1. Con l'articolazione del normale orario di lavoro
nell'arco delle dodici ore di servizio diurne la presenza medico veterinaria è
destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel
medesimo periodo orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze
vengono assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilità di cui
all'art. 17 fatte salve altre eventuali necessità da individuare in sede
aziendale con le procedure indicate nell' art. 6.
9. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo già di I
o II livello dirigenziale sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 del presente
articolo.
10. Tutti i dirigenti medici
di cui al comma 1, indipendentemente dall'esclusività del rapporto sono tenuti
ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti dagli
artt. 16 e 17. Per i dirigenti veterinari la presente clausola riguarda i
servizi di pronta disponibilità.
11.
Con l'entrata in vigore del presente contratto, è disapplicato l'art. 16 del
CCNL 8 giugno 2000.
Art. 15 Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa
1. Nell'ambito
dell'assetto organizzativo dell'azienda, i direttori di struttura complessa
assicurano la propria presenza in servizio per garantire il normale
funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo
di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri
dirigenti di cui all'art. 14, per l'espletamento dell'incarico affidato in
relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di
quanto previsto dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché per lo
svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca
finalizzata.
2. I direttori di struttura
complessa comunicano preventivamente e documentano – con modalità condivise con
le aziende ed enti – la pianificazione delle proprie attività istituzionali, le
assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento, etc.)
ed i giorni ed orari dedicati alla attività libero professionale
intramuraria.
3. Con l'entrata in vigore
del presente contratto, è disapplicato l'art. 17 del CCNL 8 giugno
2000.
Art. 16 Servizio di guardia
1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità
assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove
previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui
all'art. 6, comma 1 lett. B), mediante:
a) il dipartimento di emergenza, se istituito,
eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di
pronta disponibilità; b) la guardia medica
di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali
omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura; c) la guardia medica nei servizi territoriali ove
previsto.
2. Il servizio di guardia
medica è svolto all'interno del normale orario di lavoro. Sino all'entrata in
vigore del contratto nazionale relativo
al II biennio economico 2004 – 2005, le
guardie espletate fuori dell'orario di lavoro possono essere assicurate con il
ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo
previsto dall'art. 55 ovvero con recupero orario. E' fatto salvo quanto previsto
dall'art.18.
3. Il servizio di guardia è
assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura
complessa.
4. In attesa delle linee di
indirizzo di cui all'art. 9, comma 1, lettera g), le parti, a titolo
esemplificativo, rinviano all'allegato n. 2 per quanto attiene le tipologie
assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di
unità operativa.
5. In coerenza con
quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettere f e g) e con la finalità di
valorizzare le aree di disagio, le parti si impegnano, altresì, a riesaminare le
modalità di retribuzione delle guardie notturne, in orario o fuori dell'orario
di lavoro, con il contratto del secondo biennio economico 2004 -
2005, previo monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte presso
le aziende ed enti da effettuarsi a cura dell'ARAN, entro un mese dalla sigla
dell'ipotesi di CCNL, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini di
una stima obiettiva e puntuale dei relativi costi.
6. Con l'entrata in vigore del presente contratto è
disapplicato l'art. 19 del CCNL 5 dicembre 1996.
Art. 17 Pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato
dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di
raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure cui all'art. 6,
comma 1, lett. B), nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente
per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica
ed agli aspetti organizzativi delle strutture. 2. Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di
pronta disponibilità i dirigenti - esclusi quelli di struttura complessa - in
servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente
necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure del comma 1, in
sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali,
sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di
pronta disponibilità.
3. Il servizio di
pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi, può essere
sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia dell'art. 16 ed è organizzato
utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di
anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la
pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità
integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i
dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo
coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti dell'art.
14.
4. Il servizio di pronta
disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono
prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste
per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel
mese.
5. La pronta disponibilità dà
diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in
orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore
- l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del
10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro
straordinario o compensata come recupero orario.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno
festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito
orario settimanale.
7. Ai compensi di
cui al presente articolo si provvede con il fondo dell'art.
55.
8. Le parti concordano che
nell'ambito dei criteri generali di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) sono
individuate le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità
sostitutiva, allo scopo di garantire
mediante turni di guardia una più ampia tutela
assistenziale nei reparti di degenza.
9.
Con l'entrata in vigore del presente contratto è disapplicato l'art. 20 del CCNL
5 dicembre 1996.
Art. 18 Integrazione dell'art. 55 del CCNL 8 giugno
2000
1. Con l'entrata in
vigore del presente contratto, dopo il comma 2 dell'art. 55 del CCNL 8 giugno
2000, è aggiunto il seguente:
"2 bis. Qualora tra i servizi istituzionali da
assicurare - eccedenti gli obiettivi prestazionali di cui all'art. 14 comma 6
- rientrino i servizi di guardia notturna, l'applicazione del comma 2, ferme
rimanendo le condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel
rispetto delle linee di indirizzo regionali di cui all'art. 9, comma 1, lett.
g), che definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata. E' inoltre
necessario che:
-
sia razionalizzata la rete dei servizi
ospedalieri interni dell'azienda per l'ottimizzazione delle attività connesse
alla continuità assistenziale;
- siano le aziende a richiedere
al dirigente le prestazioni in tale regime,
esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali;
- sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso
al comma 2 non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte
in azienda, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile;
- la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in € 480,00
lordi."
2. La presente
disciplina, che decorre dall'entrata in vigore del presente contratto, ha
carattere sperimentale ed è soggetta a verifiche e monitoraggio secondo quanto
stabilito nelle linee di indirizzo di cui all'art. 9, comma 1, lett.
g).
CAPO III ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE
Art. 19 Effetti
del procedimento penale sul rapporto di lavoro
1. Il dirigente che sia colpito da misura restrittiva della
libertà personale è sospeso obbligatoriamente dal servizio con privazione della
retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato
restrittivo della libertà.
2. Il
dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione
anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la
restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per
fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti anche
estranei alla prestazione lavorativa, di tale gravità da comportare, se
accertati, il recesso ai sensi dell'art. 36 del CCNL 5 dicembre
1996.
3. L'azienda o ente, cessato lo
stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare
il periodo di sospensione del dirigente alle medesime condizioni del comma
2.
4. Resta fermo l'obbligo di
sospensione, ai sensi del comma 4 septies dell'art. 15 della legge n. 55 del
1990 e successive modificazioni ed integrazioni, per i casi previsti dalla
medesima disposizione nel comma 1 lettera a) e b) limitatamente all'art. 316 e
316 bis del codice penale nonché lettere c) ed f).
5. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti
all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla
sospensione, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3
(trasferimento provvisorio di sede). Per i medesimi reati, qualora intervenga
condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale
della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001
(sospensione obbligatoria).
6. Al
dirigente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 è corrisposta sino al 30 dicembre
2003 un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata nell'allegato n. 4 del
CCNL del 5 dicembre 1996. Dal 31 dicembre 2003, l'indennità rimane pari al 50%
della retribuzione indicata nell'allegato n. 3 del presente contratto. Al
dirigente competono inoltre gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione
individuale di anzianità, ove spettanti.
7. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto
previsto dall'art. 653 c.p.p. ed, ove ne ricorrano i presupposti, al dirigente
che ne faccia richiesta si applica anche quanto previsto per le sentenze
definitive di proscioglimento indicate dall'art. 3, comma 57 della legge 350 del
2003, come modificato dalla legge 126 del 2004.
8. Ove il proscioglimento sia dovuto ad altri motivi diversi da quelli
indicati nelle norme richiamate al comma 7, fatto salvo il caso di morte del
dipendente, l'azienda valuta tutti i fatti originariamente contestati per i
quali non sia intervenuto il proscioglimento al fine di verificare se sussistano
comunque le condizioni o meno per il recesso.
9. In caso di sentenza irrevocabile di condanna si applica l'art. 653
c.p.p.. Il recesso come conseguenza di tali condanne deve essere attivato nel
rispetto delle procedure dell'art. 36, commi 1 e 2 del CCNL 5 dicembre 1996. E'
fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del
2001.
10. Il dirigente licenziato a
seguito di condanna passata in giudicato per delitto commesso in servizio o
fuori servizio (che, pur non attenendo direttamente al rapporto di lavoro, non
ne aveva consentito la prosecuzione neanche provvisoriamente per la specifica
gravità) se successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha
diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio
nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella
medesima disciplina, anzianità, posizione di incarico e retributiva possedute
all'atto del licenziamento. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente
superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati
attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse
le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla
prestazione di lavoro straordinario.
11. Nel
caso previsto dal comma 6, quanto corrisposto nel periodo di sospensione
cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al
dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per
servizi speciali o per prestazioni di carattere
straordinario.
12. Quando vi sia stata
sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento
penale, ai sensi dei commi da 2 a 5, la stessa conserva efficacia, se non
revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso
tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente
riammesso in servizio.
13. La presente
disciplina disapplica l'art. 30 del CCNL 5 dicembre 1996.
Art. 20 Comitato dei Garanti
1. Le parti confermano l'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 che ha istituito
il Comitato dei garanti nel testo integrato a titolo di interpretazione
autentica dai CCNL del 24 ottobre 2001 e 29 settembre 2004. A tal fine precisano
che:
- nel comma 5 dell'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 le parole
"improrogabilmente entro 30 giorni" sono sostituite dalle parole
"improrogabilmente ed obbligatoriamente entro sessanta giorni"; - il parere è
vincolante per l'azienda ed ente ed è richiesto una sola volta al termine delle
procedure previste dall'art. 36, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996.
2. Il dirigente può
richiedere una audizione presso il Comitato dei Garanti da attuarsi entro il
termine di emanazione del parere, del cui esito in ogni caso il dirigente deve
essere obbligatoriamente informato.
3.
Il Comitato dei Garanti si dota di un proprio regolamento di
funzionamento.
Art. 21 Copertura assicurativa
1. Le aziende garantiscono
una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i
dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi
dell'art. 25 del CCNL dell' 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti
da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa
la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi
di dolo o colpa grave.
2. Le aziende ed
enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al comma 1 con le risorse
destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura
pro-capite da un minimo di € 26,00 mensili (già previsti dall'art. 24, comma 3
del CCNL dell'8 giugno 2000) ad un massimo di € 50,00, posta a carico di ciascun
dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La
trattenuta decorre dall'entrata in vigore della polizza con la quale viene
estesa al dirigente la copertura assicurativa citata.
3. Le aziende ed enti informano i soggetti di cui all'art.
10 del CCNL 8 giugno 2000 di quanto stabilito ai sensi del comma
2.
4. Sono fatte salve eventuali
iniziative regionali per la copertura assicurativa attuate anche sulla base
delle risultanze della Commissione istituita ai sensi dell'ex art. 24 del CCNL 8
giugno 2000.
5. Le aziende attivano
sistemi e strutture per la gestione dei rischi, anche tramite sistemi di
valutazione e certificazione della qualità, volti a fornire strumenti
organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione delle modalità di
lavoro da parte dei professionisti nell'ottica di diminuire le potenzialità di
errore e, quindi, di responsabilità professionale nonché di ridurre la
complessiva sinistrosità delle strutture sanitarie, consentendo anche un più
agevole confronto con il mercato assicurativo. Al fine di favorire tali processi
le aziende ed enti informano le organizzazioni sindacali di cui all'art. 9 del
CCNL dell'8 giugno 2000.
6. Sono
disapplicati i commi da 1 a 4 dell'art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.
NOTA ESPLICATIVA
DELL'ART. 21
Le parti, a
titolo di interpretazione autentica, chiariscono che l'espressione "ulteriori
rischi" del comma 2 può significare tanto la copertura da parte del dirigente -
mediante gli oneri a suo carico - di ulteriori rischi professionali derivanti
dalla specifica attività svolta quanto la copertura dal rischio dell'azione di
rivalsa da parte dell'azienda o ente in caso di accertamento di responsabilità
per colpa grave.
Art.
22 Disciplina transitoria della
mobilità
1. Il dirigente ammesso a
particolari corsi di formazione o di aggiornamento previamente individuati
(quali ad esempio corsi post – universitari, di specializzazione, di management
e master) a seguito dei relativi piani di investimento dell'azienda o ente anche
nell'ambito dell' ECM deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria di
cui all'art. 20 del CCNL 8 giugno 2000 se non siano trascorsi due anni dal
termine della formazione.
2. In caso di
perdurante situazione di carenza di organico, il dirigente neo assunto non può
accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall'assunzione
comprensivi del preavviso previsto dall'art. 20, comma 2 del CCNL 8 giugno
2000.
3. Il comma 2 entra in vigore il
30 settembre 2005. Sono fatte salve le procedure dell'art. 20 citato per le
domande di mobilità che abbiano ottenuto il nulla osta dell'azienda o ente di
destinazione del dirigente alla data del 29 settembre 2005.
4. In considerazione dell'eccezionalità e temporaneità della
situazione evidenziata al comma 2 nonché del carattere sperimentale della
presente norma, la clausola è soggetta a verifica delle parti al temine del
quadriennio. In caso di vacanza contrattuale, la clausola scadrà comunque il 31
dicembre 2006.
1. Ad ulteriore integrazione di quanto previsto dall'art. 33 del CCNL 5
dicembre 1996 e dall'art. 18 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, che
disciplinano la formazione e l'aggiornamento professionale obbligatorio e
facoltativo, le parti confermano il carattere fondamentale della formazione
continua di cui all'art. 16 bis e segg. del D. lgs. n 502 del 1992 per favorire
la quale sono da individuare iniziative ed azioni a livello regionale e
aziendale che incentivino la partecipazione di tutti gli
interessati.
2. La formazione continua
si svolge sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e
pluriennali individuati a livello nazionale e regionale, concordati in appositi
progetti formativi presso l'azienda o ente ai sensi dell'art. 4, comma 2,
lettera C). Le predette linee e progetti formativi dovranno sottolineare in
particolare il ruolo della formazione sul campo e le ricadute della formazione
sull'organizzazione del lavoro.
3.
L'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi da parte
dei dirigenti interessati con le cadenze previste dalle vigenti disposizioni
nell'ambito della formazione obbligatoria sulla base delle risorse finalizzate
allo scopo ai sensi dell'art. 18, comma 4 del CCNL 10 febbraio 2004, ivi
comprese quelle eventualmente stanziate dall'Unione Europea. I dirigenti che vi
partecipano sono considerati in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri
sono a carico dell'azienda o ente. La relativa disciplina è, in particolare
riportata nei commi 3 e 4 dell'art. 33 del CCNL del 5 dicembre 1996 come
integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a livello
regionale.
4. Dato il carattere tuttora
- almeno in parte - sperimentale della formazione continua, le parti concordano
che nel caso di impossibilità anche parziale di rispettare la garanzia prevista
dal comma 2 circa l' acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi
da parte dei dirigenti interessati non trova applicazione la specifica
disciplina prevista dall'art. 16 quater del D. lgs. 502 del 1992. Ne
consegue che, in tali casi, le aziende ed enti non possono intraprendere
iniziative unilaterali di penalizzazione per la durata del presente
contratto.
5. Ove, viceversa la garanzia
del comma 2 venga rispettata, il dirigente che senza giustificato motivo non
partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel
triennio, subirà una penalizzazione nelle procedure di conferimento degli
incarichi da stabilirsi nei criteri integrativi aziendali, ai sensi degli artt.
28 e 29 del CCNL 8 giugno 2000. Il principio non si applica nei confronti di
dirigenti trasferiti dalle aziende di cui al comma 4.
6. Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di
acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, i
periodi di malattia superiori a cinque mesi, le aspettative a qualsiasi titolo
usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a
decorrere dal rientro in servizio del dirigente. Sono fatti salvi eventuali
ulteriori periodi di sospensione previsti da disposizioni regionali in
materia.
7. La formazione deve, inoltre,
essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali dei
dirigenti e, quindi, strettamente correlata ai piani di cui al comma
2. Ove
il dirigente prescelga percorsi non rientranti nei piani suddetti o che non
corrispondano alle citate caratteristiche, le iniziative di formazione - anche
quella continua - rientrano nell'ambito della formazione facoltativa con oneri a
carico del dirigente.
Art.
24 Disposizioni
particolari
1. L'art. 23 del CCNL
5 dicembre 1996 è così integrato:
- al
termine del comma 1, ultimo alinea, dopo il punto, è aggiunta la seguente
frase:
" Tali permessi possono anche essere
concessi per l'effettuazione di testimonianze per fatti non d'ufficio,
nonché per l'assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono
oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti
salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più
favorevoli disposti dalle competenti autorità".
- al termine
del comma 6, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase:
"Tra queste ultime assumono particolare
rilievo l'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito
dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e l'art. 5, comma 1, della
legge 6 marzo 2001, n. 52 che prevedono, rispettivamente, i permessi per i
donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo".
- al termine
del comma 7, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo:
"Le aziende ed enti favoriscono, altresì, la
partecipazione alle riunioni degli ordini professionali dei dirigenti che
rivestono le cariche nei relativi organi senza riduzione del debito orario
al fine di consentire loro l'espletamento del proprio mandato."
2. Con decorrenza
dall'entrata in vigore del presente CCNL, le parti, con riferimento all'art. 21,
comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, confermano che nella normale retribuzione
spettante al dirigente durante il periodo di ferie sono comprese le voci
indicate nella tabella n. 3 allegata, che, dalla medesima data sostituisce la
tabella n. 4 del CCNL 5 dicembre 1996.
3. Al termine del comma 4 dell'art. 27 del CCNL 5 dicembre 1996, dopo il
numero "958" e prima del punto, sono aggiunte le parole "e successive
modificazioni ed integrazioni". Al medesimo articolo è aggiunto il seguente
comma :"5. Ai dirigenti pubblici chiamati in servizio per le forze di
completamento, ai fini del trattamento economico, si applica quanto previsto
dagli artt. 25 e 28 del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215."
4. Il comma 7 dell'art. 70 del CCNL 5 dicembre 1996, come
indicato nell'allegato n. 3, è integrato con le seguenti voci
retributive:
- indennità di esclusività ove spettante ai
sensi dell'art. 15 del CCNL 8 giugno 2000; - indennità di struttura complessa ove in godimento all'atto del
distacco; - quote di retribuzione di
risultato da definire in contrattazione integrativa.
5. Nel comma 12 dell'art. 13 del CCNL 8 giugno 2000, dopo la
parola "assenso" e prima del punto, sono inserite le seguenti parole:" che è
espresso entro il termine massimo di trenta giorni".
6. Nel comma 5 dell'art. 28 del CCNL 8 giugno 2000, dopo il
primo periodo è inserita la seguente frase:" Il contratto è sottoscritto entro
il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti.
In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si
può procedere al conferimento dell'incarico e le parti riassumono la propria
autonomia negoziale."
7. Ad integrazione
dell'art. 24, comma 5, del CCNL 8 giugno 2000, qualora l'azienda o ente non
possa mettere a disposizione del dirigente il proprio automezzo in occasione di
trasferte o per adempimenti fuori dell'ufficio, il rimborso delle spese potrà
avvenire secondo le tariffe ACI. La differenza rispetto agli attuali costi di
bilancio, previa contrattazione con i soggetti dell'art. 10 del CCNL dell'8
giugno 2000, sarà finanziata dal fondo per le condizioni di lavoro di cui
all'art. 55 del presente contratto a condizione che ne abbia la necessaria
capienza.
8. Con riguardo agli art. 28 e
29 del CCNL 8 giugno 2000, ed a titolo di interpretazione autentica le parti
confermano che la durata degli incarichi non può essere inferiore a quella
contrattualmente stabilita rispettivamente dai commi 9 e 3 delle medesime norme.
La durata dell'incarico può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta
la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi e con la
procedura dell'art. 30. Pertanto in tal modo va intesa la dizione "o per periodo
più breve" contenuta nell'art. 29, comma 3. L'incarico – anche se non ne sia
scaduta la durata - cessa altresì automaticamente al compimento del limite
massimo di età, compresa l'applicazione dell'art. 16 del d.lgs. 503 del 1992 e
successive modificazioni.
9. Ad
integrazione e chiarimento del CCNL di interpretazione autentica del 4 luglio
2002 e sempre a titolo di interpretazione autentica dell'art. 55 del CCNL 5
dicembre 1996 nonchè dell'art. 39 del CCNL 8 giugno 2000, con riguardo alle
modalità di composizione della retribuzione di posizione complessiva di ciascun
dirigente, le parti precisano che essa è definita in azienda sulla base della
graduazione delle funzioni. La retribuzione di posizi
|