Comparto: Sanita' Area: Dirigenza medica e veterinaria Data: 05/12/1996
Tipo: CCNL Descrizione: CCNL comparto Sanità area dirigenza medica e veterinaria - parte normativa 1994 - 1997 e parte economica 1994 - 1995

COMPARTO SANITA'
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER L'AREA
DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 1994-97 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 1994-95

A seguito della registrazione in data 26 novembre 1996 da parte della Corte dei conti del Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1996, con il quale l'A.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria, il giorno 5 dicembre 1996 alle ore 15, presso la sede dell'A.Ra.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, nelle persone di:
– Prof. Carlo Dell'Aringa (Presidente)
– Prof. Gian Candido De Martin (Componente)
– Avv. Guido Fantoni (Componente)
– Avv. Arturo Parisi (Componente)
– Prof. Gianfranco Rebora (Componente)

ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali di categoria:

ANAAO-ASSOMED
ANPO
Fed CISL medici - COSIME
FED.FP CGIL med.-UIL med.-FIALS med.-CUMI AMFUP
FEDERAZIONE SINDACALE MEDICI DIRIGENTI FE.S.ME.D.
(ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-Fe.ME.PA-ANMDO-SNAMI)
SIMET
SIVEMP
SNR
UMSPED (AAROI-AIPAC) - CIDA

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al quadriennio di parte normativa 1994-1997 ed al biennio di parte economica 1994-1995 per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria del comparto Sanità.
Si allega altresì il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, definito, ai sensi dell'art. 58 bis del D.Lgs. n. 29/1993, dal Ministro della funzione pubblica con decreto del 31 marzo 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1994.



CONTRATTO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
DEL COMPARTO SANITA'

INDICE


PREMESSA

PARTE PRIMA

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
– CAPO I:

TITOLO II: SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
– CAPO I: Disposizioni generali
– CAPO II: Contrattazione decentrata
– CAPO III: Diritti di informazione
– CAPO IV: Partecipazione e rappresentanza
– CAPO V: Procedure di raffreddamento dei conflitti

TITOLO III: RAPPORTO DI LAVORO
– CAPO I: Costituzione del rapporto di lavoro
– CAPO II: Struttura del rapporto
– CAPO III: Interruzioni e sospensioni della prestazione
– CAPO IV: Mobilità
– CAPO V: Istituti di peculiare interesse
– CAPO VI: Estinzione del rapporto di lavoro

PARTE SECONDA

TITOLO I: TRATTAMENTO ECONOMICO
– CAPO I: Struttura della retribuzione
– CAPO II : Norme particolari per i dirigenti delle I.P.A.B. aventi finalità sanitarie
– CAPO III: Effetti dei nuovi stipendi

TITOLO II: INCARICHI DIRIGENZIALI, SPECIFICITÀ MEDICA E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
– CAPO I: Incarichi dirigenziali e valutazione dei dirigenti ai fini della retribuzione di posizione
– CAPO II: Finanziamento della retribuzione di posizione e della specificità medica

TITOLO III: IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
– CAPO I: Disciplina del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

TITOLO IV: LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO
– CAPO I: Il finanziamento della retribuzione di risultato

PARTE TERZA

TITOLO I: LA LIBERA PROFESSIONE
– CAPO I: La libera professione

PARTE QUARTA

TITOLO I: NORME FINALI E TRANSITORIE



Contratto dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Comparto sanità

premessa


1. Il presente contratto è strumento indispensabi-le per realizzare gli obiettivi della riforma avviata con la legge n. 421/1992, con il d.lgs 502/1992. Esso ha tenuto conto della peculiarità del Servizio Sanitario Nazionale, ove la dirigenza è costituita per la maggior parte da dirigenti dell'area medica e veterinaria i quali sono chiamati a svolgere, oltre ai compiti assistenziali di prevenzione, cura, riabilitazione e tutela della salute pubblica, anche le attività gestionali proprie della dirigenza. Tali attività richiedono un alto coin-volgimento anche motivazionale per rendere operativo il processo di aziendalizzazione attraverso sistemi di gestione totalmente innovativi.
Con il presente contratto si sono perseguite le seguenti finalità fondamentali:
– flessibilizzazione del rapporto di lavoro per adeguarlo al soddisfacimento dei bisogni e del-le esigenze degli utenti, con miglioramento del-l'ef--ficie-nza;
– valorizzazione della dirigenza al fine di miglio-rare la qualità dei servizi secondo i principi con--tenuti nella "carta dei servizi pubblici sani-ta-ri";
– armonizzazione delle regole e delle tutele riguardanti il lavoro pubblico rispetto al lavoro pri-vato, in at-tuazione dei principi generali dei de-creti legislativi 502/1992 e 29/1993, ri-vedendo, nelle materie non riser-vate alla legge dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la normativa pregressa, sia di origine contrattuale che legislativa;
– razionalizzazione della struttura retributiva.
2. Le parti, pur dandosi atto che il presente contratto non può avere il compito di introdurre sistemi di gestio-ne, né dettare norme di organizzazione che rientrano nel-la sfera di autonoma determinazione delle aziende e degli enti, convengono che esso è strumento idoneo per favori-re, con gli istituti del rapporto di lavoro e della re-tribuzione flessibile, il processo di rinnovamento in corso, senza creare vincoli, per le aziende e gli enti in più avanzato stato di modernizzazione e, per la sempli-cità di impostazione, privilegiare, nel contempo, l'adat-tabilità degli istituti stessi ai diversi livelli di evo-luzione della cultura e degli strumenti gestionali, nei contesti ove si verifichino situazioni di ritardo.
3. La realizzazione completa della riforma ed una piena utilizzazione degli istituti contrattuali richiedono, comunque, una piena, rapida e complessiva attivazione da parte delle aziende di quegli strumenti gestionali ed or-ganizzativi previsti dal d.lgs 502/1992 e del d.lgs 29/1993.
4. Per l'attuazione del Capo III del presente contratto le parti annettono grande importanza strategica a quegli interventi attinenti all'organizzazione aziendale che, pur non potendo formare oggetto di contrattazione, risultano tuttavia propedeutici per la piena realizzazione economica del contratto. In particolare sono ritenuti essenziali, per i processi di aziendalizzazione del S.S.N. e di privatizzazione del rapporto di lavoro della dirigenza, i seguenti adempimenti organizzativi:
– attuazione della direzione per obiettivi e della metodologia budgettaria (art. 14 D.Lgs. 29/1993);
– individuazione degli uffici dirigenziali (art. 31 D.Lgs. 29/1993);
– conseguente rilevazione dei carichi di lavoro e ridefinizione dotazioni organiche (artt. 30 e 31 del D.Lgs.29/1993, nonché art. 3 commi 5 e 6 L. 537/1993 come modificati dalla L. 724/1994);
– graduazione delle funzioni dirigenziali (art. 29 del D.Lgs. 29/1993);
– definizione di criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali (art. 19 D.Lgs.29/1993);
– attribuzione degli incarichi di direzione (art. 22 del D.Lgs. 29/1993);
– istituzione dei Servizi di Controllo Interno o Nuclei di Valutazione ed attivazione delle procedure di verifica dei risultati (art. 20 del D.Lgs. 29/1993 ed art. 3 del D.Lgs. 502/1992).

PARTE PRIMA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

ART. 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari di I e II livello, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, ivi comprese le Residenze sanitarie assistenziali (R.S.A) pubbliche. Le istituzioni pubbliche di assistenza e bene-ficenza (I.P.A.B.) che svolgono prevalente attività sani-taria sono individuate dalle Regioni.
2. Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 502/1992 appartengono alla qualifica di Dirigente di I livello:
a) per la professione medica e per gli odontoiatri: gli assistenti, gli aiuti, i vice direttori sanitari ed i coadiutori sanitari già collocati nel-le posizioni funzionali di IX e X li-vello;
b) per la professione veterinaria: i collaboratori ed i coadiutori già collocati nelle posizioni funzionali di IX e di X livello
3. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 502/1992 appartengono alla qualifica di Dirigente di II livello:
a) per la professione medica ed odontoiatrica: i dirigenti sanitari, i sovraintendenti sanitari ed i primari ospedalieri già collocati nella posizione funzionale di XI livello ;
b) per la professione veterinaria: i veterinari dirigenti già collocati nella posizione funzionale di XI livello.
4. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine "Dirigente" si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i Dirigenti del ruolo sanitario medici, odontoiatri e veterinari di I e II livello. Nella citazione "di-ri-gen-ti medici" sono compresi gli odontoiatri.
5. I riferimenti ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati nel testo del presente contratto rispettivamente come "d.lgs. n. 502 del 1992" e "d.lgs. n. 29 del 1993".
6. Il riferimento alle aziende, amministrazioni, istitu-ti ed enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 è riportato nel testo del presente contratto come "aziende ed enti".
7. Nel testo del presente contratto con il termine di "articolazioni aziendali" si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel D.Lgs. 502/1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini "u-nità operativa", "strut-tu-ra organizzativa" o "servizi" si indicano genericamente articolazioni interne delle Aziende, così come individuate dai rispettivi ordinamenti, e dalle leggi regionali di organizzazione.
8. Entro il 31 dicembre 1996 si procederà mediante appo-sita contrattazione, a definire compiutamente la tipolo-gia degli enti rientranti nel campo di applicazione del presente contratto con riguardo ai dirigenti delle Agen-zie Regionali e delle Province autonome istituite ai sensi dell'art. 3 del D.L. 496/1993 convertito nella L. 61/1994.

ART. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed il pe-riodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 per la parte eco-nomica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento del-le procedure di cui all'art. 51, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 29 del 1993. Essa viene portata a conoscenza delle a-ziende ed enti da parte del-l'A.Ra.N. con idonea pubblicità di carattere generale.
3. Le aziende ed enti destinatari del presente contratto danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza ai sensi del comma 2.
4. Qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti, notificata con lettera raccomandata almeno tre me-si prima di ogni singola scadenza, il presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal succes-sivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piat-taforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese succes-sivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza delle parti economiche del presente contratto, o a tre mesi dalla data di presenta-zione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le sca-denze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si ap-plica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 29 del 1993.
7. In sede di stipula del CCNL per il rinnovo biennale di parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla compara-zione tra l'inflazione programmata e quella effettivamen-te intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui al comma precedente.

TITOLO II
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 3
Obiettivi e strumenti

1. Le relazioni sindacali tra le aziende e gli enti e le rappresentanze sindacali dei dirigenti, di cui agli artt. 10 e 11 sono dirette a consentire un ampio e tempe-stivo coinvolgimento della categoria nelle decisioni ri-guardanti gli assetti organizzativi e l'attribuzione del-le responsabilità dirigenziali, al fine di incrementare ed elevare l'efficacia e l'efficienza dei servizi sanitari erogati alla colletti-vità.
2. In considerazione del ruolo attivo e responsabi-le attribuito a ciascun dirigente dalle leggi e dal con-tratto collettivo e della specifica professionalità della categoria, nonché delle peculiarità delle funzioni diri-genziali, il sistema di relazioni sindacali riconosciuto dai seguenti articoli alle rappresentanze sindacali dei dirigenti di cui agli artt. 10 e 11 è strumento indispensa-bile per il coinvolgimento della categoria.
3. In coerenza con i commi 1 e 2, le relazioni sindacali della dirigenza si articolano nei seguenti modelli rela-zionali:
a) contrattazione collettiva, la quale si svolge oltre che a livello nazionale, a quello decentrato sulle mate-rie, con i tempi e le procedure indicati, rispettivamen-te, dagli artt. 4 e 5 del presente contratto, secondo le disposizioni del d.lgs n. 29 del 1993. La piena e corret-ta applicazione dei contratti collettivi nazionali e de-centrati è garantita dalle parti anche mediante le proce-dure di risoluzione delle controversie interpretative previste dal-l'art. 13. In coerenza con il carattere pri-vatistico della contrattazione, essa si svolge in confor-mità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti e non implica l'obbligo di addivenire ad un accordo salvo quanto previsto dall'art. 49 del d.lgs 29/1993;
b) esame, il quale si svolge nelle materie previste dall'art. 7 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui agli artt. 10 e 11;
c) consultazione, per le materie per le quali la legge e il presente contratto la prevedono. In tali casi l'azien-da o ente, previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalità il parere dei soggetti sindacali;
d) informazione, allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, le aziende o enti informano i soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o il presente contratto. L'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile. Per le informa-zioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono essere adottate modalità e forme diverse;
e) procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative, fina-lizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le disposizioni di cui all'art . 13.

CAPO II
CONTRATTAZIONE DECENTRATA

ART. 4
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato

1. La richiesta di apertura delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo decentrato concernente le specifiche materie indicate nell'art. 5 è avviata almeno tre mesi prima della scadenza del precedente con-tratto.
2. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto decentrato, le parti non as-sumono iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali.
3. L'azienda o ente provvede a costituire la dele-gazione di parte pubblica abilitata alla trattativa de-centrata entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto cono-scenza della stipulazione del presente contratto ai sensi dell'art. 2, comma 2 nonché a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 11 per l'avvio del negoziato entro 15 giorni.
4. La contrattazione decentrata deve riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a tale livello.
5. Il contratto decentrato diventa efficace con la definitiva sottoscrizione che si intende avvenuta a se-guito del perfezionamento delle procedure previste dall'articolo 51, terzo comma, del d.lgs n. 29 del 1993. Nelle aziende ed enti l'autorizzazione alla sottoscrizio-ne non è richiesta ove il contratto sia stipulato diret-tamente dall'organo di vertice che abbia tutti i poteri di gestione secondo i rispettivi ordinamenti.
6. I contratti decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione.

ART. 5
Materie di contrattazione

1. La contrattazione collettiva decentrata riguarda le materie e gli istituti di cui alle clausole di rinvio del presente articolo ed in conformità ai criteri e procedure indicati nell'art.4, garantendo il rispetto delle disponibilità economiche fissate a livello nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 502/1992, modificato dall'art. 10, comma 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in tema di avanzi di amministrazione nonché dall'art. 13 del medesimo d. lgs n. 502. La contrattazione decentrata si svolge sulle se-guenti materie:
a) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;
b) criteri generali per la definizione della percentuale di risorse da destinare alla realizzazione degli obiettivi generali dell'azienda o ente affidati alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. 502/1992 (dipartimenti, distretti, presidi ospedalieri) e dalle leggi regionali di organizzazione e dai regolamenti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti;
c) criteri generali per la distribuzione delle risorse aggiuntive, ai sensi della precedente lettera;
d) criteri generali sulle modalità di attribuzione ai dirigenti della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti,
e) spostamento di quote di risorse tra i fondi di cui agli artt. 60, 62 e 63 e per le Ipab artt. 61 e 64;
f) linee di indirizzo generale per l'attività di for-mazione e aggiornamento dei dirigenti;
g) pari opportunità, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125. In tale materia sono confermate tutte le disposizioni dell'art. 40 del DPR 20 maggio 1987, N. 270 e dell'art. 91 del DPR 28 novembre 1990, n. 384;
h) mobilità di cui all'art. 35, comma 8, del d.lgs n. 29 del 1993 e all'art. 31;
i) criteri generali sui tempi e modalità di applica-zione delle norme relative alla tutela in ma-teria di i-giene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs n. 626 del 1994 e nei limiti stabiliti dal-l'ac-cordo quadro relativo all'at-tua-zione dello stesso decreto.
l) implicazioni relative all'applicazione della lettera h) ed i) dell'art. 6 nonché delle innovazioni organizzative e tecno-logiche sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti.
m) applicazione dell'art. 47, comma 4.
2. L'erogazione della retribuzione di risultato è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati ed avviene, quindi, a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale .
3. I contratti decentrati non possono comportare, né direttamente né indirettamente anche a carico di eser-cizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli pre-visti dal presente contratto, salvo per quanto riguarda le eventuali risorse di cui al comma 1, lett. c), e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi con-tratti.

CAPO III
DIRITTI DI INFORMAZIONE

Art. 6
Informazione preventiva

1. Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere ovvero negli enti dove siano in servizio almeno 5 dirigenti, gli organi di vertice, per il tramite del dirigente cui sia assegnato tale specifico compito secondo i rispettivi or-dinamenti, informano in via preventiva, per iscritto ed in tempo utile, le rappresentanze sindacali di cui agli artt. 10 e 11 sui criteri generali relativi a:
a) affidamento, mutamento e revoca degli incarichi diri-genziali;
b) articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
c) sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti;
d) modalità di formazione dei fondi di cui agli artt. 60, 61, 62;
e) articolazione dell'orario e dei piani per assicurare le emergenze;
f) programmi di formazione e di aggiornamento dei diri-genti;
g) misure per favorire le pari opportunità;
h) piani di ristrutturazione e riconversione delle strutture sanitarie;
i) sperimentazioni gestionali;
l) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
m) criteri generali riguardanti l'organizzazione del la-voro.
2. Gli enti, di cui al comma 1, che abbiano in ser-vizio più di 10 dirigenti possono individuare modalità di informazione preventiva più articolate, anche in mate-rie non comprese nel medesimo comma.

ART. 7
Esame a seguito di informazione preventiva

1. Nelle seguenti materie già previste dall'art 6, ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 10 e 11 può richiedere all'a-zienda o ente, in forma scritta, un incontro, per l'esame dei criteri generali:
a) per l'affidamento, mutamento e revoca degli incarichi diri-genziali;
b) per l'articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
c) sui sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti;
d) per l'articolazione dell'orario e dei piani per assicurare le emergenze.
2. Della richiesta di esame è data notizia alle al-tre rappresentanze sindacali.
3. L'esame si realizza attraverso il contraddittorio tra le parti che si svolge in appositi incontri - che i-niziano di norma entro le quarantotto ore dalla richie-sta; durante il periodo di durata dell'esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di respon-sabilità, correttezza e trasparenza.
4. L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni 15 dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal qua-le risultino le posizioni delle parti nelle materie og-getto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti preposti agli uffici competenti all'adozione dei provvedimenti relativi alle stesse materie.
6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame le aziende ed enti non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame, e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

ART. 8
Informazione successiva

1. Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere ovvero negli enti nei quali siano in servizio almeno 5 dirigen-ti, su richiesta delle rappresentanze sindacali, di cui agli artt.10 e 11 e con le modalità indicate nell'art. 6, sono fornite adeguate informazioni sui prov-vedimenti e sugli atti di gestione adottati riguardanti l'organizzazione del lavoro, la costituzione, la modifi-cazione e l'estinzione dei rapporti di lavoro della diri-genza, l'utilizza-zione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato.
2. Le informazioni vanno fornite in tempi congrui e nelle forme opportune, tenuto conto prioritariamente dell'esigenza di continuità dell'a-zio-ne amministrativa.

CAPO IV
partecipazione e rappresentanza

ART. 9
Forme di partecipazione

1. Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere o negli enti ove prestino servizio almeno 10 dirigenti, su ri-chiesta delle rappresentanze sindacali di cui agli artt.10 e 11, senza oneri per le aziende o enti, possono essere istituite Commissioni bilaterali composte da uno stesso numero di dirigenti responsabili degli uffici e strutture sanitarie di livello più elevato e di rappre-sentanti sindacali dei dirigenti. Il numero dei componen-ti e le modalità di designazione saranno definiti da cia-scuna azienda o ente.
2. Tali Commissioni, che non hanno carattere ne-go-ziale, svolgono i seguenti compiti:
a) verifica dell'eventuale esistenza di elementi norma-tivi, organizzativi o gestionali che si ripercuotono ne-gativamente sull'erogazione dei servizi sanitari, sull'a-zione amministrativa e sui rapporti con i cittadini e con gli utenti;
b) formulazione di proposte di soluzione di eventuali problemi agli organi competenti dell'azienda o ente, an-che al fine di elaborare programmi, progetti, direttive, regolamenti ovvero provvedimenti che abbiano particola-re riguardo alla semplificazione dei procedimenti ammi-nistrativi.
3. Presso ciascuna Regione può essere costituita una conferenza permanente con rappresentanti delle Regioni, dei Direttori Generali delle aziende o dell'organo di go-verno degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contrat-to, nell'am-bito della quale, almeno una volta all'anno sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto, con particolare riguardo agli i-stituti concernenti l'affidamento degli incarichi, l'attribuzio-ne del-la retribuzione di posizione e di risultato, le politiche della formazione, dell'occupazione, la qualità dei servizi prestati in connessione con i risultati di produttività raggiunti e l'an-damento della mobilità, con particolare riferimento ai casi di esubero dei dirigenti medici e veterinari, allo scopo di verificare ed elaborare proposte utili ai fini dell'art. 3, comma 5, lett. g) del d.lgs. 502 del 1992. Sono confermate le disposizioni di cui all'art. 135 del D.P.R. 384/1990.
4. Il sistema delle relazioni sindacali regionali pre-ve-derà gli argomenti e le modalità di confron-to con le OO.SS. regionali su materia aventi riflessi sugli istitu-ti disciplinati dal presente contratto, in particolare su quelli a contenuto economico e sull'ag-gior-namento professionale, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le medesime OO.SS. I protocolli e-ven-tual-men-te sottoscritti saranno inviati dalle OO.SS. all'A.Ra.N, ai fini del comma 5.
5. E' costituita una Conferenza nazionale con rappresen-tanti dell'A.Ra.N., della Conferenza permanente per i rapporti Stato - Regioni e delle organizzazioni sindacali dell'area dirigenziale medica e veterinaria che hanno stipulato il presente contratto, nell'ambito della quale almeno una volta l'anno, so-no ve-rificati gli effetti derivanti dall'applicazione del pre-sente contratto con particolare riguardo agli isti-tuti concernenti l'affidamento degli incarichi, l'at-tribuzio-ne della retribuzione di posizione e di ri-sultato rispetto ai modelli organizzativi adottati a livello aziendale o di ente, le politiche della formazione nonché l'andamento della mobilità degli esuberi. In particolare nella predetta sede saranno verificate anche le conseguenze sui bilanci delle a-ziende e degli enti dell'attivazione del sistema a ta-riffa ai fini dell'eventuale revisione dei fondi per la retribuzione di risultato, in connessione ai recuperi di produttività accertati, relativi ai flussi di mobilità sanitaria, determinandone limiti e modalità.

ART. 10
Rappresentanze sindacali dei dirigenti nei luoghi di lavoro

1. Le rappresentanze sindacali dei dirigenti nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali individuate ai sensi dell'art. 19 della legge 300 del 1970;
b) le rappresentanze sindacali unitarie dei dirigenti (R.S.U.) costituite ai sensi dei protocolli di intesa con l'A.Ra.N. ovvero le rappresentanze di cui al punto a) sino alla effettiva costituzione delle RSU. Resta ferma l'applicabilità dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970 per le organizzazioni sindacali firmata-rie del presente contratto;
2. Data la particolare composizione trattante della delegazione nazionale dell'area medico - veterinaria costituita solo da organizzazioni sindacali di categoria, le parti si danno atto della opportunità di pervenire entro il 31 dicembre 1996 alla definizione di specifici protocolli di intesa tra A.Ra.N. ed organizzazioni sindacali mediche e veterinarie firmatarie del presente contratto per la costituzione delle R.S.U. dell'area dirigenziale destinataria del contratto stesso.
3. Il dirigente eletto o designato quale componente nelle rappresentanze di cui al comma 1 non può far parte della delegazione trattante di parte pubblica.

ART. 11
Composizione delle delegazioni

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del d.lgs n. 29 del 1993, la delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue:
– dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
– da rappresentanti dei titolari degli uffici interessa-ti.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
– da componenti di ciascuna delle rappresentanze sinda-cali di cui all'art. 10, comma 1, lettera a);
– dalle R.S.U., ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), ove costituite;
– da un componente di ciascuna delle strutture territo-riali delle organizzazioni sindacali dell'area della dirigenza medica e veterinaria firmata-rie del presente contratto.
3. Le aziende o enti del comparto possono avvaler-si, nella contrattazione collettiva decentrata, della at-tività di rappresentanza e di assistenza dell'A-gen-zia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministra-zioni (A.Ra.N.), alle cui direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del d.lgs n. 29 del 1993.

ART. 12
Contributi sindacali

1. I dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'Azienda o Ente a cura del dirigente o dell'orga-niz-zazione sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'Azienda o Ente di appartenenza ed all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla sua presentazione .
4. Le trattenute operate dalle singole Aziende o Enti sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute, sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l'Azienda o Ente stessi.
5. Le Aziende o Enti sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante nonché sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

CAPO V
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

ART. 13
Interpretazione autentica dei contratti

1. In attuazione dell'art. 53 del d.lgs n. 29 del 1993, quando insorgano controversie sull'inter-pre-ta-zione del contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; es-sa deve comunque far riferimento a problemi interpretati-vi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'A.Ra.N. si attiva autonomamente o su richiesta della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.
4. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del D. Lgs. n.29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
5. Con analoghe modalità si procede, tra le parti che lo hanno sottoscritto, quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto decentrato, nelle ma-terie di cui all'art. 5. L'eventuale accordo, stipu-lato con le procedure di cui all'articolo 51, terzo com-ma, del D. Lgs. n. 29 del 1993, sostituisce la clausola con-troversa sin dall'inizio della vigenza del contratto de-centrato.
6. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2, del d.lgs n.29 del 1993.

TITOLO III
Rapporto di Lavoro

CAPO I
Costituzione del Rapporto di Lavoro

ART. 14
Il contratto individuale di lavoro

1. Il rapporto di lavoro dei Dirigenti medici e veterinari di I e II livello è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il presente contratto.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto;
b) data di inizio del rapporto di lavoro e data finale nei contratti a tempo determinato;
c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico per i dirigenti di I livello;
d) per i dirigenti di II livello l'incarico conferito ed il trattamento economico complessivo con specifico riferimento a quello degli artt. 55 e 58;
e) durata del periodo di prova, ove prevista;
f) sede di prima destinazione per i dirigenti di I livello.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto o, per i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario, quella per il confe-rimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs 502/1992. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
4. L'azienda o l'ente, prima di procedere all'assunzio-ne, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concor-so o dall'avviso di cui all'art. 15 comma 3 del D.Lgs. 502 del 1992, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 9, di non avere altri rapporti di im-piego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso contrario, unita-mente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda o ente.
5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, l'azienda o l'ente comunica di non dar luogo alla stipu-lazione del contratto.
6. La presente disposizione entra in vigore dopo la stipulazione del CCNL. Da tale data per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti. Dalla stessa data sono disapplicati l'art. 18 del D.M. 30 gennaio 1982 e l'art. 18, comma 1, punto f) del d.lgs. 502/1992 ed, in quanto applicabile, il D.P.C.M. del 21 aprile 1994, n. 439 per la parte afferente ai provvedimenti di nomina.

ART. 15
Periodo di prova

1. Il Dirigente assunto in servizio, è soggetto ad un pe-riodo di prova di 6 mesi; possono essere esonerati dal pe-riodo di prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica, professione e disciplina presso al-tra azienda o ente del comparto. Possono, altresì, essere esonerati dalla prova per la medesima professione e disciplina i dirigenti la cui qualifica è stata unificata ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 502/1992.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 72 del d.lgs n. 29 del 1993. In caso di malattia il dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo mas-simo pari alla durata del periodo di prova, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortu-nio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 25, comma 1.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento sen-za obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'azienda o dell'ente de-ve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dirigente si intende confer-mato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro compreso il recesso previsto dal comma 5, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio; spetta al-tresì al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio ed i ratei di tredicesima mensilità.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o proro-gato alla scadenza.
9. Al dirigente proveniente dalla stessa o da altra azienda o ente del comparto, durante il periodo di prova, è concessa una aspettativa per motivi personali senza di-ritto alla retribuzione, ai sensi dell'art. 28. In caso di mancato superamento dello stesso il dirigente rientra nell'azienda o ente medesimo con la qualifica di provenienza.
10. Le disposizioni della presente norma, salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 5. non si ap-plicano al dirigente di II li-vello, il quale non è assunto per pubblico concorso ma direttamente per incarico ai sensi dell'art. 15, comma 3, 2° capoverso e seguenti del D. Lgs. 502/1992.

ART. 16
Assunzioni a tempo determinato
(Il presente articolo non è stato ammesso al visto della Corte dei conti)
dichiarazione congiunta delle parti

Le parti convengono sulla necessità di disciplinare la materia oggetto dell'art. 16 censurato con separato accordo da sottoscriversi entro il 20 dicembre 1996, attesa l'importanza strategica dell'istituto del contratto a tempo determinato ai fini del regolare andamento e della continuità dei servizi sanitari delle aziende ed enti.

CAPO II
STRUTTURA DEL RAPPORTO

ART. 17
Orario di lavoro dei dirigenti medici di I e II livello

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'a-zien-da o ente, i dirigenti medici di I e II livello assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate dagli artt. 6 e 7. in modo flessibile l'orario di lavoro per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali correlate all'incarico affidato nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento. L'orario di lavoro dei dirigenti medici di cui agli artt. 43, 44 e 45, comma 1, lettere B) resta fissato in 28 ore e 30 minuti settimanali sino all'applicazione dell'art. 72.
3. La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende ed enti nonché in particolari servizi del territorio, individuati in sede aziendale con le procedure del comma 1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi dell'art. 19. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario.
4. Con le procedure di cui agli artt. 6 e 7, l'a-zien-da o ente individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.
5. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti del comma 1, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziali, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'ag-gior-na-mento facoltativo in aggiunta alle assenze pre-viste dall'art. 23, comma 1, primo alinea al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. Per gli odontoiatri la riserva di cui al presente comma è di due ore settimanale.

ART. 18
Orario di lavoro dei dirigenti veterinari di I e II livello

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'a-zien-da o ente, i dirigenti veterinari di I e II livello assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate dagli artt. 6 e 7. in modo flessibile l'orario di lavoro per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi veterinari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali correlate all'incarico affidato nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. La presenza del dirigente veterinario nei relativi servizi deve essere assicurata nel-l'arco delle dodici ore diurne feriali per sei giorni alla settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari, individuata in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne la presenza medico veterinaria è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario.
4. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto del-la pronta disponibilità di cui all'art. 20, fatte salve eventuali altre necessità da individuare in sede aziendale, con le procedure indicate negli artt. 6, 7 e 20 comma 1.
5. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto dal comma 1 per tutti i dirigenti veterinari due ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra nelle normali attività di servizio, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'ag-gior-na-mento facoltativo di cui all'art. 23, comma 1, primo alinea. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.

ART. 19
Servizio di guardia

1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, le emer-genze dei servizi assistenziali di cui all'art. 17, commi 1 e 3, sono assicurate, secondo le procedure di cui agli artt. 6 e 7, mediante:
a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità;
b) la guardia medica divisionale, interdivisionale e dei servizi speciali di diagnosi e cura.
2. La guardia medica è svolta durante il normale orario di lavoro e può essere assicurata anche con ricorso ad ore di lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall'art. 62 ovvero con recupero orario.
3. Il servizio di guardia o eventuali servizi sostitutivi dello stesso sono assicurati esclusivamente dai dirigenti di I livello.

ART. 20
Pronta disponibilità

1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure di cui agli artt. 6 e 7 nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
2. Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure degli art. 6 e 7, in sede aziendale possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze di cui al comma 1, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità.
3. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai soli periodi notturni e festivi; può essere sostitutivo ed integrativo della guardia divisionale o interdivisionale ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di anestesia e rianimazione può prevedersi soltanto la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza dei dirigenti di I e II livello. Il servizio sostitutivo, ai sensi dell'art. 19, comma 3,coinvolge, a turno individuale, solo i dirigenti di I livello.
4. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive . Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci pronte disponibilità nel mese.
5. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore - l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell'art. 62.

ART. 21
Ferie e festività

1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente spetta la retribuzione di cui alla tabella allegato n. 4.
2. Il periodo di ferie per coloro che accedono alla qualifica di dirigente dopo la stipulazione del presente contratto - fatti salvi coloro che risultino essere già dipendenti del comparto - è di 30 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/1977.
5. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese su-periore a quindici giorni è considerata a tutti gli ef-fetti come mese intero.
7. Il dirigente che è stato assente ai sensi dell'art. 23 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente; in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni. continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'azienda o ente, cui è inviata la relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente informata.
11. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, l'azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l'azienda o ente receda dal rapporto ai sensi dell'art 36.

ART. 22
Riposo settimanale

1. In relazione all'assetto organizzativo del-l'a-zien-da o ente e all'orario di lavoro di cui agli artt.17 e 18, il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettante a ciascun di-rigente è fissato in numero di 52 all'anno. In tale nume-ro sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può es-sere monetizzato.
4. La festività nazionale e quella del Santo Patrono coin-cidenti con la domenica non danno luogo a riposo compen-sativo ne a monetizzazione.
5. Nei confronti dei soli dirigenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la di-sposizione del 2 comma.

CAPO III
interruzioni e sospensioni della prestazione

ART. 23
Assenze retribuite

1. Il dirigente può assentarsi nei seguenti casi:
– partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero partecipazione a convegni, congressi o corsi di ag-giornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi, connessi all'attività di servizio: giorni otto all'anno;
– lutti per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre consecu-tivi per evento;
– particolari motivi personali e familiari, compresa la nascita di figli: 3 giorni all'anno.
2. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio.
3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili nell'anno solare e non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta la retribuzione di cui alla tabella allegato 4.
5. I permessi previsti dall'art. 33, commi 2 e 3, della legge 104/92, non sono computati ai fini del raggiungi-mento del limite fissato dai precedenti commi e non ridu-cono le ferie.
6. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, negli altri casi previ-sti da specifiche disposizioni di legge.
7. Le aziende ed enti favoriscono la partecipazione dei dirigenti alle attività delle Associazioni di volontaria-to di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 ed al regola-mento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile.
8. Il presente istituto sostituisce la precedente disci-plina legislativa e contrattuale del congedo straordina-rio, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto.

ART. 24
Assenze per malattia

1. Il dirigente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto pe-riodo, l'assenza in corso si somma alle assenze per ma-lattia intervenute nei tre anni precedenti.
2. Al dirigente che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, ovvero di essere sottoposto all'accertamento delle sue condizioni di sa-lute, per il tramite dell'unità sanitaria locale terri-torialmente competente ai sensi delle vigenti disposizio-ni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cau-se di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3. Superati i periodi di conservazione del posto previ-sti dai commi 1 e 2, o nel caso che il dirigente, a se-guito dell'accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'azienda o ente può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente l'in-den-ni-tà so-stitutiva del preavviso.
4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli pre-visti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli ef-fetti.
5. Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a tu-tela degli affetti da TBC.
6. Il trattamento economico spettante al dirigente che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione di cui alla tabella allegato n. 4, per i primi 9 mesi di assenza;
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del po-sto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
7. L'assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata all'Azienda o Ente, alla quale va inviata la relativa certificazione medica.
8. L'azienda o ente può disporre il controllo della ma-lattia, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
9. Il dirigente che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indi-rizzo dove può essere reperito.
10. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il dirigente è tenuto a darne comunicazione all'azienda o ente. In tal caso il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della nor-male retribuzione - è versato dal dirigente al-l'a-zienda o ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza, ai sensi del comma 6, let-tere "a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi ineren-ti. La presente disposizione non pregiudica l'e-ser-ci-zio, da parte dell'Azienda o Ente, di eventuali azioni diret-te nei confronti del terzo responsabile.
11. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successiva-mente alla data di stipulazione del contratto, nonché a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento previsto dal comma 1 è quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto.

ART. 25
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto dall'art. 24, commi 1 e 2. In tale periodo al dirigente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 24, comma 6, lettera a).
2. Decorso il periodo massimo di conservazione del po-sto, trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dell'art . 24. Nel caso in cui l'azienda o ente deci-da di non procedere alla risoluzione del rapporto di la-voro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore pe-riodo di assenza al dirigente non spetta alcuna retribu-zione.
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo.

ART. 26
Astensione obbligatoria e facoltativa per maternità

1. Alle lavoratrici madri in astensione obbli-gatoria dal lavoro, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, spetta la retribuzione di cui alla tabella allegato n. 4.
2. Nei confronti delle lavoratrici madri, nei primi tre mesi di gravidanza e per tutta la durata del periodo di allattamento se naturale, qualora sia accerta-ta una situazione di danno o pericolo per la salute della lavoratrice, fatte salve le disposizioni di legge in ma-teria, si provvede al provvisorio mutamento di attività delle dirigenti interessate che comporti minor aggravio psico-fisico.
3. Nel periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro pre-visto per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, dall'art. 7, comma 1, della legge 1204/71 integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, della durata massima di sei mesi, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati assenze retribuite per le quali spetta la retribuzione di cui alla tabella allegato 4. Il restante periodo di cinque mesi di astensione fa-coltativa rimane disciplinato, ai fini giuridici ed eco-nomici, dagli artt. 7, comma 3, e 15, comma 2, della leg-ge 1204 del 1971. Successivamente sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 7, comma 2, della legge 1204/1971 la lavoratri-ce madre o in alternativa il lavoratore padre hanno di-ritto ad un massimo di trenta giorni all'anno di assenze retribui-ta per ciascun anno di vita del bambino.
4. Le assenze di cui al comma 3 possono essere frui-te cumulativamente nell'anno solare con quelle previste dall'art. 23, non riducono le ferie e sono valutate a-gli effetti dell'anzianità di servizio. Durante i predetti periodi al dirigente spetta, altresì, la retribuzione di cui alla tabella indicata nel comma 1.
5. Nulla è innovato nell'applicazione della legge 903/1977 in caso di adozione o affidamento del bambino con riferimento alla materia regolata dal presente articolo.

ART. 27
Servizio militare

1. Il rapporto di lavoro del dirigente è sospeso per la chiamata alle armi, secondo la disciplina dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Durante tale periodo il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare, senza diritto alla retribuzione.
2. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti compresa la determinazione dell'an-ziani-tà lavora-tiva ai fini del trattamento previdenziale, secondo le vigenti disposizioni di legge. 3. Nel caso di richiamo alle armi si applica la disciplina prevista dai commi 1 e 2 fatta eccezione per il diritto alla conser-vazione del posto, che coincide con il periodo di richia-mo. Durante tale periodo al dirigente richiamato compete il trattamento economico più favorevole tra quello civile e militare.
4. Per quanto non espressamente previsto si applica la disciplina dettata in materia dalla L. 24 dicembre 1986 n. 958.

ART. 28
Aspettativa

1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeter-minato che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere con-cessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per un massimo di dodici mesi nel triennio .
2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cu-mulano con le assenze per malattia previste dagli artt. 24 e 25.
3. L'azienda o l'ente, qualora durante il periodo di a-spettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustifica-to la concessione, può invitare il dirigente a riprendere servizio nel termine appositamente prefissato.
4. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad al-cuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 3.
5. L'aspettativa di cui al comma 1 è concessa per un periodo massimo di sei mesi, a richiesta, anche al dirigente al quale sia stato conferito un incarico di II livello, con rapporto quinquennale ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502/1992, presso la stessa o altra azienda o ente.

ART. 29
Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica

1. Nei confronti del dirigente di I livello riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni attribuitegli, l'Azienda o Ente esperisce ogni utile tentativo, compatibilmente con le proprie strutture organizzative, per recuperarlo al servizio attivo.
2. A tal fine l'Azienda od Ente deve accertare, per il tramite del Collegio Medico Legale dell'A-zienda Sanitaria Locale competente per territorio, quali attività il dirigente, in relazione alla disciplina od area di appartenenza, sia in grado di svolgere senza che ciò comporti cambiamento delle medesime.
3. Qualora non si rinvengano incarichi ai quali il dirigente possa essere adibito, lo stesso, a domanda, può essere assegnato ad altro incarico di graduazione inferiore a quello di provenienza, compatibile con lo stato di salute.
4. Per i dirigenti appartenenti al II livello dirigenziale che si trovino nelle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano, a domanda, le disposizioni previste dall'art. 59, comma 11, in caso di mancato rinnovo del rapporto ad incarico quinquennale.
5. Qualora per i dirigenti di I e II livello non sussistano le condizioni per procedere alla nuova assegnazione prevista dai commi 3 e 4, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'art. 24.

ART. 30
Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro

1. Il dirigente colpito da misure restrittive della li-bertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio. Analogamente si procede nei casi pre-visti dall'art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 55/1990, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 18.1.92 n. 16.
2. Il dirigente rinviato a giudizio, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della li-bertà personale o questa abbia cessato i suoi effetti, con atto scritto e motivato può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva per fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, che siano di tale gravità da risultare incompatibili con la presenza in servizio, ai sensi dell'art. 36, comma 2.
3. La sospensione disposta ai sensi del presente artico-lo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente è riammesso in servizio.
4. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del pre-sente articolo è corrisposta una indennità alimentare pa-ri al 50 per cento della retribuzione di cui alla tabella allegato n. 4 e gli assegni per il nucleo familiare.
5. In caso di sentenza definitiva di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità alimentare, è conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio. Il dirigente cui sia stato applicato l'art. 36, è reinte-grato con diritto al trattamento economico cui avrebbe avuto titolo se fosse rimasto in servizio con esclusione della retribuzione di risultato.

CAPO IV
MOBILITA'

ART. 31
Accordi di mobilità

1. Al fine di evitare le dichiarazioni di eccedenza, le aziende ed enti in tutti i casi di ristrutturazione della dotazione organica, esperiscono ogni utile ten-tativo per la ricollocazione dei dirigenti medici e ve-terinari - oltre che nell'ambito delle discipline equipollenti a quella di appartenenza secondo le vigenti disposizioni - anche in discipline diverse di cui gli interessati possiedano i requisiti previsti per l'ac-cesso mediante pubblico concorso ai sensi del-l'art. 15 del D.Lgs. 502 del 1992 ovvero, infine, mediante il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui agli artt. 56, comma 1 lett. b) e 57 per lo svol-gimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione. Tale ultima dispo-sizione si applica anche ai dirigenti di II livello con riguardo agli incarichi dell'art. 56, comma 1 lett. a).
2. Fatta in ogni caso salva l'applicazione del comma 1, ai sensi dell'art. 35, comma 8 del d.lgs. n. 29/1993, al fine di salvaguardare l'oc-cu-pazione, tra le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accor-di per disciplinare la mobilità dei dirigenti di I livello tra le stesse aziende ed enti, anche di diversa Regione.
3. Gli accordi di mobilità di cui al comma 2, possono es-sere stipulati:
- per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria;
- dopo tale evento, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità.
4. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 2, intesa ad avviare la sti-pulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobi-lità di ufficio o di messa in disponibilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipu-lati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobi-lità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'azienda o ente.
5. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui al comma 2 la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza delle aziende o enti nonché dai rappresentanti dei titolari dei rispetti-vi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna azienda o ente è composta dalle organizzazio-ni sindacali individuate dall'art. 11, comma 2, anche se gli accor-di di mobilità sono stipulati tra aziende ed enti di di-versa Regione.
6. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni mi-nime:
a) le aziende e gli enti riceventi ed i posti di dirigente messi a disposizione dalle medesime;
b) le aziende e gli enti cedenti e le qualifiche dei dirigenti eventualmente interessati alla mo-bilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarati in esubero;
c) la disciplina relativa al posto da ricoprire o altra ad essa equipollente secondo le vigenti disposizioni. In caso di passaggio alle aziende sanitarie ed ospedaliere di diri-genti provenienti dalle I.P.A.B., è richiesto il posses-so dei requisiti previsti per l'accesso ai pubblici con-corsi dall'art. 15 del d.lgs 502/1992, eccettuato il limite di età.
d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
e) le forme di pubblicità da dare all'accordo medesimo.
In ogni caso copia dell'accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.
7. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza delle aziende e degli enti interessati e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 5 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi, ai sensi dell'art. 51, comma 3 del d.lgs. 29/1993, da effettuarsi nei termini e con le moda-lità previste dalla stessa norma.
8. La mobilità diviene efficace nei confronti dei diri-genti a seguito di adesione scritta degli stessi, da in-viare entro quindici giorni all'azienda o ente di appar-tenenza ed a quelli di destinazione, unitamente al pro-prio curriculum.
9. Il dirigente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purché in possesso dei requisiti richiesti in relazione al posto da ricoprire. In caso di più doman-de, l'azienda o l'ente di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione positiva e comparata del curriculum professionale e di servizio pre-sentato da ciascun candidato in relazione al posto da ri-coprire.
10. Il rapporto di lavoro continua senza interruzioni con l'azienda o ente di destinazione e al dirigente sono ga-rantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni.
11. Per i dirigenti di I livello dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilità esterna può riguardare anche posti di disciplina diversa da quella di appartenenza di cui l'interessato possieda i requisiti previsti per l'accesso mediante pubblico concorso, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 502 del 1992 ovvero il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui agli artt. 56, comma 1 lett. b) e 57 per lo svolgimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione.
12. La mobilità disciplinata dalla presente norma, salvo quanto previsto dall'art. 32, non si applica nei confronti dei dirigenti di II livello del ruolo sanitario, in quanto per il passag-gio dei medesimi ad altra Azienda od Ente occorre il conferimento dell'incarico di cui all'art. 15 del d.lgs n. 502 del 1992.
13. Le aziende ed enti che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'atti-vità di rappresentan-za ed assistenza dell'A.Ra.N., ai sensi dell'art. 50, comma 7 del d.lgs n. 29 del 1993.

ART. 32
Mobilità ordinaria per i dirigenti in esubero

1. Le parti concordano che, salvo quanto disposto dall'art. 31, dall'art. 37 com-ma 16 nonché dall'art. 39, comma 10, sino all'attuazione del-l'art. 3, comma 5, lett. g, del d.lgs. 502/1992, le vi-genti procedure della mobilità volontaria da esperire per tutti i dirigenti in esubero, anche a seguito delle disattiva-zioni o delle riconversioni di cui all'art. 3, comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono quelle disci-plinate dall'art. 82, comma 2, lett. B) del D.P.R. 384/1990, attuate le quali si applica la mobilità d'uffi-cio di cui alla sopracitata norma della legge 724/1994.
2. Tra i motivi di cui all'art. 36, comma 1, non sono ricompresi i casi di esubero dei dirigenti, inclusi quelli rientranti nelle tipologie del comma 1, in relazione alle quali devono essere esperite le procedure di mobilità previste dal medesimo comma 1, dall'art. 31 e, infine, dall'art. 3, commi da 47 a 52 della legge 537/1993.
3. Le parti concordano, altresì, che nell'at-tua-zione dell'art. 3, comma 5, lett. g) del d.lgs. 502 del 1992, particolare attenzione sia dedicata alla normativa riguardante la ricollocazione dei dirigenti dell'area medico - veterinaria dichiarati in esubero, per la soluzione delle problematiche derivanti dai vincoli connessi all'incardinamento nella disciplina, tenuto conto della necessità di esperire ogni utile tentativo di ricollocazione dei dirigenti medesimi come stabilito anche nell'art. 31.

CAPO V
Istituti di peculiare interesse

ART. 33
Aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata

1. La formazione e l'aggiornamento professionale del di-rigente sono assunti dalle aziende ed enti come metodo permanente per la valorizzazione della capacità ed atti-tudini personali e quale supporto per l'assunzione delle responsabilità affidate, al fine di promuovere lo svilup-po del sistema sanitario.
2. L'Azienda o l'Ente definisce annualmente la quota di risorse da destinare ad iniziative di formazione ed aggiornamento dei dirigenti ai sensi della circolare del Ministro della funzione pubblica n. 14 del 24.4.1995, costituendo un apposito fondo nel quale confluiscono anche le risorse di cui all'art. 47 comma 4 nonché le quote eventualmente accantonate ai sensi dell'art. 67, comma 6.
3. L'azienda o l'ente, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e nel rispetto dei criteri generali definiti nell'art. 5, realizza iniziative di formazione e di ag-giornamento professionale obbligatorio anche avvalendosi della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la cultura manageriale e la capacità dei dirigenti di gestire iniziative di miglioramento e di in-novazione dei servizi, destinate a ca-ratterizzare le strutture sanitarie del comparto in termini di dinami-smo, competitività e qualità dei servizi erogati.
4. La partecipazione alle iniziative di formazione o di aggiornamento professionale obbligatorio, inserite in ap-positi percorsi formativi, anche individuali, viene con-cordata dall'azienda o ente con i dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Essa può comprendere la ricerca finalizzata, in base a pro-grammi approvati, sulla base della normativa vigente, dalle aziende o enti, anche in relazione agli indirizzi nazionali e regionali. In ogni caso la partecipazione alle iniziative di formazione deve essere prioritariamente garantita ai dirigenti dichiarati in esubero al fine di favorirne la ricollocazione nell'ambito degli incarichi dirigenziali di cui agli artt. 56, comma 1 lett. b) e 57.
5. È confermato l'istituto del comando finalizzato previsto dall'art. art. 45 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, con la precisazione che esso è disposto dall'azienda o ente, cui spetta di stabilire se ed in quale misura e per quale durata al dirigente compete la retribuzione di cui agli artt. 42, 55, 56 e 57. Con esclusione, comunque, delle indennità correlate ad effettiva presenza in servizio o alla retribuzione di risultato.
6. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate i-niziative, selezionate dai dirigenti interessati ed ef-fettuate con il ricorso alle ore previste dagli art. 17, 18 ed ai permessi dell'art. 23 senza oneri per l'a-zienda o ente. L'eventuale concorso alle spese da parte dell'azienda o ente è, in tal caso, strettamente subordi-nato all'effet-ti-va connessione delle iniziative con l'attività di servizio.
7. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra anche l'istituto del comando finalizzato di cui all'art. 45 del D.P.R. 761 del 1979, così come modi-ficato dal comma 5.
8. La partecipazione dei dirigenti all'attività didat-tica si realizza nelle seguenti aree di applicazione:
a) corsi di specializzazione e di insegnamento previsti dall'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502;
b) corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale del comparto, organizzati dalle aziende o enti del Servizio sanitario nazionale;
c) corsi di formazione professionale post - base, previsti dai decreti ministeriali che hanno individuato i profili professionali di cui all'art. 6 citato nella lettera a);
d) formazione di base e riqualificazione del personale.
9. Le attività di cui al comma 8, previa apposita selezione secondo l'ordinamento di ciascuna a-zienda o ente e nel rispetto dei protocolli previsti dalla normativa citata al precedente punto a), sono riservate, di norma, ai dirigenti delle medesime a-ziende o enti in base alle materie di rispettiva compe-tenza, con l'eventuale integrazione di docenti esterni.

CAPO VI
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 34
Cause di cessazione del rapporto di lavoro

1. Superato il periodo di prova, la cessazione del rap-porto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei ca-si di risoluzione già disciplinati dagli artt. 24, 25. 27 e 28, ha luogo:
a) per compimento del limite massimo di età nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, anche nei confronti dei dirigenti di II livello cui è conferito l'incarico quinquennale di cui all'art. 15 del d.lgs. 502/1992;
b) per recesso del dirigente;
c) per recesso dell'azienda o ente;
d) per decesso del dirigente.

ART. 35
Obblighi delle parti

1. Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 34, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automatica-mente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compi-mento dell'età. L'A-zien-da o Ente comunica, comunque, per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto.
2. Nel caso di recesso del dirigente, questi deve darne comunicazione scritta all'Azienda o Ente rispettando i termini di preavviso.

ART. 36
Recesso dell'azienda o ente

1. Nel caso di recesso dell'azienda o ente ai sensi dell'art. 2118 del C.C. quest'ultima deve comunicarlo per iscritto all'interessato, indican-done contestualmente i motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.
2. In caso di recesso per giusta causa si applica l'art. 2119 del codice civile. La giusta causa consiste in fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da non consentire la prose-cuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'azienda o ente, prima di recedere dal rapporto di lavoro, contesta per iscrit-to l'eventuale addebito all'in-te-res-sato convocandolo, non prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della con-te-sta-zio-ne, per sentirlo a sua difesa. Il dirigente può farsi assistere da un rappresentante del-l'as-so-ciazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un procuratore di sua fiducia. Se l'azienda o ente lo ritenga ne-cessario, in concomitanza con la contestazione, può di-sporre la sospensione dal lavoro del dirigente per un pe-riodo non superiore a trenta giorni mantenendo la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell'anzianità di servizio.
4. La responsabilità particolarmente grave e reiterata, accertata secondo le procedure dell'art. 59, costituisce giusta causa di recesso. L'an-nul-la-mento del-la procedura di accertamento della responsabilità del dirigente, disciplinata dall'art. 59, comma 5 e seguenti, fa venire meno gli effetti del recesso.
5. Il dirigente non è soggetto alle sanzioni disciplina-ri conservative previste dall'art. 7, commi 4 e 5, della legge n. 300 del 1970.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei dirigenti di II li-vello. Rimane fermo il disposto dell'art. 15 del D.Lgs. 502 del 1992 riguardante la verifica complessiva dell'espletamento dell'incarico conferito al termine del quinquennio, ai fini del rinnovo dell'incarico stesso; in tal caso il mancato rinnovo produce gli effetti di cui al citato art. 15.
7. In relazione alla specificità della professione medica ed al possibile conflitto tra direttive aziendali e deontologia professionale le parti concordano di costituire una Commissione composta da rappresentanti dell'A.RA.N. e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto da istituirsi entro il 31 ottobre 1996 allo scopo di proporre eventuali soluzioni di integrazione della normativa contrattuale sulla risoluzione del rapporto di lavoro anche alla luce di eventuali casi di recesso nei quali si siano verificati i conflitti di cui sopra . La Commissione concluderà i propri lavori entro il 1 dicembre 1997.

ART. 37
Collegio di conciliazione

1. Ferma restando in ogni caso la possibilità di ricorso al giudice competente avverso gli atti applicativi dell'art. 36, commi 1 e 2, il dirigente può attivare le procedure di conciliazione disciplinate nel presente articolo ed istituite ai sensi dell'art. 59, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita dall'azienda o ente o nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, può ricorrere al Collegio previsto dal comma 4.
3. Il ricorso deve essere inoltrato a mezzo lettera rac-comandata con avviso di ricevimento, che costituisce pro-va del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ri-cevimento della comunicazione scritta di licenziamento. Il ricorso al collegio non ha effetto sospensivo del re-cesso dell'azienda o ente.
4. Il Collegio di conciliazione è composto da tre membri. Il dirigente ricorrente e l'azienda o ente desi-gnano un componente ciascuno ed i due componenti così designati nominano di comune accordo, entro cinque giorni dalla lo-ro designazione, il terzo componente, con funzioni di Presi-dente.
5. Il dirigente interessato provvede alla designazione del proprio componente nell'atto di ricorso. L'azienda o ente comunica per iscritto al ricorrente la designazione del proprio componente entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso.
6. In caso di mancato accordo o, comunque, di non rispet-to dei termini previsti nei commi 3 e 4 per la designa-zione dei componenti, essi vengono designati, su richiesta di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale l'azienda o l'ente.
7. Il Collegio, presenti le parti in causa o, eventual-mente, i loro rappresentanti, deve esperire preliminar-mente un tentativo di conciliazione per verificare la sussistenza delle condizioni per la revoca del recesso.
8. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l'a-zienda o l'ente si obblighino a riassumere il dirigente, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di conti-nuità. In caso contrario, il Collegio, sentite le parti in causa, emette la propria decisione, alla quale l'azienda o ente sono tenuti a conformarsi anche nel caso di cui al comma 15.
9. La procedura per la conciliazione e per l'emissione della decisione deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data della costituzione del Collegio.
10. Ove il Collegio, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell'azienda o ente una indennità supplementare, determinata in relazio-ne alle valutazioni dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo, pari al corrispettivo del preavviso matu-rato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità ed un massimo pari al corrispettivo di 22 mensilità.
11. L'indennità supplementare di cui al comma 10 è automa-ticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
· 7 mensilità in corrispondenza del 51^ anno compiuto;
· 6 mensilità in corrispondenza del 50^ e 52^ anno compiuto;
· 5 mensilità in corrispondenza del 49^ e 53^ anno compiuto;
· 4 mensilità in corrispondenza del 48^ e 5