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Comparto:
Sanita' |
Area:
Dirigenza medica e
veterinaria |
Data:
05/12/1996
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Tipo:
CCNL
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Descrizione:
CCNL comparto
Sanità area dirigenza medica e veterinaria - parte normativa 1994 -
1997 e parte economica 1994 - 1995 |
COMPARTO SANITA'
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER L'AREA
DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 1994-97 E
PARTE ECONOMICA BIENNIO 1994-95
A seguito della registrazione in data 26
novembre 1996 da parte della Corte dei conti del Provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1996, con il quale
l'A.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del CCNL
dell'area della dirigenza medica e veterinaria, il giorno 5 dicembre 1996
alle ore 15, presso la sede dell'A.Ra.N. ha avuto luogo l'incontro tra
l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni,
nelle persone di:
– Prof. Carlo Dell'Aringa (Presidente)
– Prof. Gian Candido De Martin (Componente)
– Avv. Guido Fantoni (Componente)
– Avv. Arturo Parisi (Componente)
– Prof. Gianfranco Rebora (Componente)
ed i rappresentanti delle seguenti
Organizzazioni sindacali di categoria:
ANAAO-ASSOMED
ANPO
Fed CISL medici - COSIME
FED.FP CGIL med.-UIL med.-FIALS med.-CUMI
AMFUP
FEDERAZIONE SINDACALE MEDICI DIRIGENTI
FE.S.ME.D.
(ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-Fe.ME.PA-ANMDO-SNAMI)
SIMET
SIVEMP
SNR
UMSPED (AAROI-AIPAC) - CIDA
Al termine della riunione le parti hanno
sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al
quadriennio di parte normativa 1994-1997 ed al biennio di parte economica
1994-1995 per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria del comparto
Sanità.
Si allega altresì il Codice di comportamento
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, definito, ai sensi
dell'art. 58 bis del D.Lgs. n. 29/1993, dal Ministro della funzione
pubblica con decreto del 31 marzo 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 149 del 28 giugno 1994.
CONTRATTO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA
MEDICA E VETERINARIA
DEL COMPARTO SANITA'
INDICE
PREMESSA
PARTE PRIMA
TITOLO I:
DISPOSIZIONI GENERALI
– CAPO I:
TITOLO II:
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
– CAPO I: Disposizioni generali
– CAPO II: Contrattazione decentrata
– CAPO III: Diritti di informazione
– CAPO IV: Partecipazione e rappresentanza
– CAPO V: Procedure di raffreddamento dei
conflitti
TITOLO III:
RAPPORTO DI LAVORO
– CAPO I: Costituzione del rapporto di lavoro
– CAPO II: Struttura del rapporto
– CAPO III: Interruzioni e sospensioni della
prestazione
– CAPO IV: Mobilità
– CAPO V: Istituti di peculiare interesse
– CAPO VI: Estinzione del rapporto di lavoro
PARTE SECONDA
TITOLO I:
TRATTAMENTO ECONOMICO
– CAPO I: Struttura della retribuzione
– CAPO II : Norme particolari per i dirigenti
delle I.P.A.B. aventi finalità sanitarie
– CAPO III: Effetti dei nuovi stipendi
TITOLO II:
INCARICHI DIRIGENZIALI, SPECIFICITÀ MEDICA E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
– CAPO I: Incarichi dirigenziali e valutazione
dei dirigenti ai fini della retribuzione di posizione
– CAPO II: Finanziamento della retribuzione di
posizione e della specificità medica
TITOLO III:
IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
– CAPO I: Disciplina del trattamento
accessorio legato alle condizioni di lavoro
TITOLO IV:
LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO
– CAPO I: Il finanziamento della retribuzione
di risultato
PARTE TERZA
TITOLO I:
LA LIBERA PROFESSIONE
– CAPO I: La libera professione
PARTE QUARTA
TITOLO I:
NORME FINALI E TRANSITORIE
Contratto dell'area della Dirigenza
Medica e Veterinaria del Comparto sanità
premessa
1.
Il presente contratto è strumento indispensabi-le per realizzare gli
obiettivi della riforma avviata con la legge n. 421/1992, con il d.lgs
502/1992. Esso ha tenuto conto della peculiarità del Servizio Sanitario
Nazionale, ove la dirigenza è costituita per la maggior parte da dirigenti
dell'area medica e veterinaria i quali sono chiamati a svolgere, oltre ai
compiti assistenziali di prevenzione, cura, riabilitazione e tutela della
salute pubblica, anche le attività gestionali proprie della dirigenza.
Tali attività richiedono un alto coin-volgimento anche motivazionale per
rendere operativo il processo di aziendalizzazione attraverso sistemi di
gestione totalmente innovativi.
Con il presente contratto si sono perseguite
le seguenti finalità fondamentali:
– flessibilizzazione del rapporto di lavoro
per adeguarlo al soddisfacimento dei bisogni e del-le esigenze degli
utenti, con miglioramento del-l'ef--ficie-nza;
– valorizzazione della dirigenza al fine di
miglio-rare la qualità dei servizi secondo i principi con--tenuti nella
"carta dei servizi pubblici sani-ta-ri";
– armonizzazione delle regole e delle tutele
riguardanti il lavoro pubblico rispetto al lavoro pri-vato, in at-tuazione
dei principi generali dei de-creti legislativi 502/1992 e 29/1993,
ri-vedendo, nelle materie non riser-vate alla legge dall'art. 2, comma 1,
lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la normativa pregressa,
sia di origine contrattuale che legislativa;
– razionalizzazione della struttura
retributiva.
2.
Le parti, pur dandosi atto che il presente contratto non può avere il
compito di introdurre sistemi di gestio-ne, né dettare norme di
organizzazione che rientrano nel-la sfera di autonoma determinazione delle
aziende e degli enti, convengono che esso è strumento idoneo per
favori-re, con gli istituti del rapporto di lavoro e della re-tribuzione
flessibile, il processo di rinnovamento in corso, senza creare vincoli,
per le aziende e gli enti in più avanzato stato di modernizzazione e, per
la sempli-cità di impostazione, privilegiare, nel contempo,
l'adat-tabilità degli istituti stessi ai diversi livelli di evo-luzione
della cultura e degli strumenti gestionali, nei contesti ove si
verifichino situazioni di ritardo.
3.
La realizzazione completa della riforma ed una piena utilizzazione degli
istituti contrattuali richiedono, comunque, una piena, rapida e
complessiva attivazione da parte delle aziende di quegli strumenti
gestionali ed or-ganizzativi previsti dal d.lgs 502/1992 e del d.lgs
29/1993.
4.
Per l'attuazione del Capo III del presente contratto le parti annettono
grande importanza strategica a quegli interventi attinenti
all'organizzazione aziendale che, pur non potendo formare oggetto di
contrattazione, risultano tuttavia propedeutici per la piena realizzazione
economica del contratto. In particolare sono ritenuti essenziali, per i
processi di aziendalizzazione del S.S.N. e di privatizzazione del rapporto
di lavoro della dirigenza, i seguenti adempimenti organizzativi:
– attuazione della direzione per obiettivi e
della metodologia budgettaria (art. 14 D.Lgs. 29/1993);
– individuazione degli uffici dirigenziali
(art. 31 D.Lgs. 29/1993);
– conseguente rilevazione dei carichi di
lavoro e ridefinizione dotazioni organiche (artt. 30 e 31 del D.Lgs.29/1993,
nonché art. 3 commi 5 e 6 L. 537/1993 come modificati dalla L. 724/1994);
– graduazione delle funzioni dirigenziali
(art. 29 del D.Lgs. 29/1993);
– definizione di criteri per il conferimento
degli incarichi dirigenziali (art. 19 D.Lgs.29/1993);
– attribuzione degli incarichi di direzione
(art. 22 del D.Lgs. 29/1993);
– istituzione dei Servizi di Controllo Interno
o Nuclei di Valutazione ed attivazione delle procedure di verifica dei
risultati (art. 20 del D.Lgs. 29/1993 ed art. 3 del D.Lgs. 502/1992).
PARTE PRIMA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
ART. 1
Campo di applicazione
1.
Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti
medici, odontoiatri e veterinari di I e II livello, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato o determinato, dipendenti dalle amministrazioni,
aziende ed enti del comparto di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 30 dicembre
1993, n. 593, ivi comprese le Residenze sanitarie assistenziali (R.S.A)
pubbliche. Le istituzioni pubbliche di assistenza e bene-ficenza (I.P.A.B.)
che svolgono prevalente attività sani-taria sono individuate dalle
Regioni.
2.
Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 502/1992 appartengono alla qualifica di
Dirigente di I livello:
a) per la professione medica e per gli
odontoiatri: gli assistenti, gli aiuti, i vice direttori sanitari ed i
coadiutori sanitari già collocati nel-le posizioni funzionali di IX e X
li-vello;
b) per la professione veterinaria: i
collaboratori ed i coadiutori già collocati nelle posizioni funzionali di
IX e di X livello
3.
Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 502/1992 appartengono alla qualifica di
Dirigente di II livello:
a) per la professione medica ed odontoiatrica:
i dirigenti sanitari, i sovraintendenti sanitari ed i primari ospedalieri
già collocati nella posizione funzionale di XI livello ;
b) per la professione veterinaria: i
veterinari dirigenti già collocati nella posizione funzionale di XI
livello.
4.
Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine
"Dirigente" si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a
tutti i Dirigenti del ruolo sanitario medici, odontoiatri e veterinari di
I e II livello. Nella citazione "di-ri-gen-ti medici" sono compresi gli
odontoiatri.
5. I
riferimenti ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati nel
testo del presente contratto rispettivamente come "d.lgs. n. 502 del 1992"
e "d.lgs. n. 29 del 1993".
6.
Il riferimento alle aziende, amministrazioni, istitu-ti ed enti del
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 30 dicembre
1993, n. 593 è riportato nel testo del presente contratto come "aziende ed
enti".
7.
Nel testo del presente contratto con il termine di "articolazioni
aziendali" si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel D.Lgs.
502/1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri
provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i
termini "u-nità operativa", "strut-tu-ra organizzativa" o "servizi" si
indicano genericamente articolazioni interne delle Aziende, così come
individuate dai rispettivi ordinamenti, e dalle leggi regionali di
organizzazione.
8.
Entro il 31 dicembre 1996 si procederà mediante appo-sita contrattazione,
a definire compiutamente la tipolo-gia degli enti rientranti nel campo di
applicazione del presente contratto con riguardo ai dirigenti delle
Agen-zie Regionali e delle Province autonome istituite ai sensi dell'art.
3 del D.L. 496/1993 convertito nella L. 61/1994.
ART. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto
1.
Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre
1997 per la parte normativa ed il pe-riodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre
1995 per la parte eco-nomica.
2.
Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La
stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del
contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento
del-le procedure di cui all'art. 51, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 29 del
1993. Essa viene portata a conoscenza delle a-ziende ed enti da parte
del-l'A.Ra.N. con idonea pubblicità di carattere generale.
3.
Le aziende ed enti destinatari del presente contratto danno attuazione
agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico entro 30 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza ai
sensi del comma 2.
4.
Qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti, notificata con
lettera raccomandata almeno tre me-si prima di ogni singola scadenza, il
presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno. In
caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a
quando non siano sostituite dal succes-sivo contratto collettivo.
5.
Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piat-taforme sono
presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale
periodo e per il mese succes-sivo alla scadenza del contratto, le parti
negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni
dirette.
6.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza delle parti economiche del presente contratto, o a tre mesi dalla
data di presenta-zione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti sarà
corrisposta la relativa indennità, secondo le sca-denze previste
dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di
detta indennità si ap-plica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del
d.lgs. n. 29 del 1993.
7.
In sede di stipula del CCNL per il rinnovo biennale di parte economica,
ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla
compara-zione tra l'inflazione programmata e quella effettivamen-te
intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo
di cui al comma precedente.
TITOLO II
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 3
Obiettivi e strumenti
1.
Le relazioni sindacali tra le aziende e gli enti e le rappresentanze
sindacali dei dirigenti, di cui agli artt. 10 e 11 sono dirette a
consentire un ampio e tempe-stivo coinvolgimento della categoria nelle
decisioni ri-guardanti gli assetti organizzativi e l'attribuzione del-le
responsabilità dirigenziali, al fine di incrementare ed elevare
l'efficacia e l'efficienza dei servizi sanitari erogati alla
colletti-vità.
2.
In considerazione del ruolo attivo e responsabi-le attribuito a ciascun
dirigente dalle leggi e dal con-tratto collettivo e della specifica
professionalità della categoria, nonché delle peculiarità delle funzioni
diri-genziali, il sistema di relazioni sindacali riconosciuto dai seguenti
articoli alle rappresentanze sindacali dei dirigenti di cui agli artt. 10
e 11 è strumento indispensa-bile per il coinvolgimento della categoria.
3.
In coerenza con i commi 1 e 2, le relazioni sindacali della dirigenza si
articolano nei seguenti modelli rela-zionali:
a) contrattazione collettiva, la quale si
svolge oltre che a livello nazionale, a quello decentrato sulle mate-rie,
con i tempi e le procedure indicati, rispettivamen-te, dagli artt. 4 e 5
del presente contratto, secondo le disposizioni del d.lgs n. 29 del 1993.
La piena e corret-ta applicazione dei contratti collettivi nazionali e
de-centrati è garantita dalle parti anche mediante le proce-dure di
risoluzione delle controversie interpretative previste dal-l'art. 13. In
coerenza con il carattere pri-vatistico della contrattazione, essa si
svolge in confor-mità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti e
non implica l'obbligo di addivenire ad un accordo salvo quanto previsto
dall'art. 49 del d.lgs 29/1993;
b) esame, il quale si svolge nelle materie
previste dall'art. 7 del presente contratto, previa informazione ai
soggetti sindacali di cui agli artt. 10 e 11;
c) consultazione, per le materie per le quali
la legge e il presente contratto la prevedono. In tali casi l'azien-da o
ente, previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalità
il parere dei soggetti sindacali;
d) informazione, allo scopo di rendere più
trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del
sistema delle relazioni sindacali, le aziende o enti informano i soggetti
sindacali, quando lo richieda la legge o il presente contratto.
L'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile. Per le
informa-zioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono essere
adottate modalità e forme diverse;
e) procedure di conciliazione e mediazione dei
conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative, fina-lizzate
al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le disposizioni di cui
all'art . 13.
CAPO II
CONTRATTAZIONE DECENTRATA
ART. 4
Tempi e procedure per la stipulazione o
il rinnovo del contratto collettivo decentrato
1.
La richiesta di apertura delle trattative per il rinnovo del contratto
collettivo decentrato concernente le specifiche materie indicate nell'art.
5 è avviata almeno tre mesi prima della scadenza del precedente
con-tratto.
2.
Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto
decentrato, le parti non as-sumono iniziative unilaterali né danno luogo
ad azioni conflittuali.
3.
L'azienda o ente provvede a costituire la dele-gazione di parte pubblica
abilitata alla trattativa de-centrata entro 15 giorni dalla data in cui ha
avuto cono-scenza della stipulazione del presente contratto ai sensi
dell'art. 2, comma 2 nonché a convocare la delegazione sindacale di cui
all'art. 11 per l'avvio del negoziato entro 15 giorni.
4.
La contrattazione decentrata deve riferirsi solo agli istituti
contrattuali rimessi a tale livello.
5.
Il contratto decentrato diventa efficace con la definitiva sottoscrizione
che si intende avvenuta a se-guito del perfezionamento delle procedure
previste dall'articolo 51, terzo comma, del d.lgs n. 29 del 1993. Nelle
aziende ed enti l'autorizzazione alla sottoscrizio-ne non è richiesta ove
il contratto sia stipulato diret-tamente dall'organo di vertice che abbia
tutti i poteri di gestione secondo i rispettivi ordinamenti.
6. I
contratti decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi,
modalità e procedure di verifica della loro attuazione.
ART. 5
Materie di contrattazione
1.
La contrattazione collettiva decentrata riguarda le materie e gli istituti
di cui alle clausole di rinvio del presente articolo ed in conformità ai
criteri e procedure indicati nell'art.4, garantendo il rispetto delle
disponibilità economiche fissate a livello nazionale, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 502/1992, modificato
dall'art. 10, comma 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in tema di
avanzi di amministrazione nonché dall'art. 13 del medesimo d. lgs n. 502.
La contrattazione decentrata si svolge sulle se-guenti materie:
a) individuazione delle posizioni dirigenziali
i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della
legge 146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di
garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;
b) criteri generali per la definizione della
percentuale di risorse da destinare alla realizzazione degli obiettivi
generali dell'azienda o ente affidati alle articolazioni aziendali
individuate dal d.lgs. 502/1992 (dipartimenti, distretti, presidi
ospedalieri) e dalle leggi regionali di organizzazione e dai regolamenti
aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai
dirigenti;
c) criteri generali per la distribuzione delle
risorse aggiuntive, ai sensi della precedente lettera;
d) criteri generali sulle modalità di
attribuzione ai dirigenti della retribuzione collegata ai risultati ed
agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti,
e) spostamento di quote di risorse tra i fondi
di cui agli artt. 60, 62 e 63 e per le
Ipab
artt. 61 e 64;
f) linee di indirizzo generale per l'attività
di for-mazione e aggiornamento dei dirigenti;
g) pari opportunità, anche per le finalità
della legge 10 aprile 1991, n. 125. In tale materia sono confermate tutte
le disposizioni dell'art. 40 del DPR 20 maggio 1987, N. 270 e dell'art. 91
del DPR 28 novembre 1990, n. 384;
h) mobilità di cui all'art. 35, comma 8, del
d.lgs n. 29 del 1993 e all'art. 31;
i) criteri generali sui tempi e modalità di
applica-zione delle norme relative alla tutela in ma-teria di i-giene,
ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al
d.lgs n. 626 del 1994 e nei limiti stabiliti dal-l'ac-cordo quadro
relativo all'at-tua-zione dello stesso decreto.
l) implicazioni relative all'applicazione
della lettera h) ed i) dell'art. 6 nonché delle innovazioni organizzative
e tecno-logiche sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità
dei dirigenti.
m) applicazione dell'art. 47, comma 4.
2.
L'erogazione della retribuzione di risultato è strettamente correlata alla
realizzazione degli obiettivi assegnati ed avviene, quindi, a consuntivo
dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento,
in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale .
3. I
contratti decentrati non possono comportare, né direttamente né
indirettamente anche a carico di eser-cizi successivi, oneri aggiuntivi
rispetto a quelli pre-visti dal presente contratto, salvo per quanto
riguarda le eventuali risorse di cui al comma 1, lett. c), e conservano la
loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi con-tratti.
CAPO III
DIRITTI DI INFORMAZIONE
Art. 6
Informazione preventiva
1.
Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere ovvero negli enti dove siano in
servizio almeno 5 dirigenti, gli organi di vertice, per il tramite del
dirigente cui sia assegnato tale specifico compito secondo i rispettivi
or-dinamenti, informano in via preventiva, per iscritto ed in tempo utile,
le rappresentanze sindacali di cui agli artt. 10 e 11 sui criteri generali
relativi a:
a) affidamento, mutamento e revoca degli
incarichi diri-genziali;
b) articolazione delle posizioni
organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini
della retribuzione di posizione;
c) sistemi di valutazione dell'attività dei
dirigenti;
d) modalità di formazione dei fondi di cui
agli artt. 60, 61, 62;
e) articolazione dell'orario e dei piani per
assicurare le emergenze;
f) programmi di formazione e di aggiornamento
dei diri-genti;
g) misure per favorire le pari opportunità;
h) piani di ristrutturazione e riconversione
delle strutture sanitarie;
i) sperimentazioni gestionali;
l) tutela in materia di igiene, ambiente,
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
m) criteri generali riguardanti
l'organizzazione del la-voro.
2.
Gli enti, di cui al comma 1, che abbiano in ser-vizio più di 10 dirigenti
possono individuare modalità di informazione preventiva più articolate,
anche in mate-rie non comprese nel medesimo comma.
ART. 7
Esame a seguito di informazione
preventiva
1.
Nelle seguenti materie già previste dall'art 6, ciascuna delle
rappresentanze sindacali di cui agli artt. 10 e 11 può richiedere
all'a-zienda o ente, in forma scritta, un incontro, per l'esame dei
criteri generali:
a) per l'affidamento, mutamento e revoca degli
incarichi diri-genziali;
b) per l'articolazione delle posizioni
organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini
della retribuzione di posizione;
c) sui sistemi di valutazione dell'attività
dei dirigenti;
d) per l'articolazione dell'orario e dei piani
per assicurare le emergenze.
2.
Della richiesta di esame è data notizia alle al-tre rappresentanze
sindacali.
3.
L'esame si realizza attraverso il contraddittorio tra le parti che si
svolge in appositi incontri - che i-niziano di norma entro le quarantotto
ore dalla richie-sta; durante il periodo di durata dell'esame le parti si
adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di respon-sabilità,
correttezza e trasparenza.
4.
L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni 15 dalla ricezione
dell'informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi
di urgenza.
5.
Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal qua-le risultino le posizioni
delle parti nelle materie og-getto dell'esame. Resta ferma l'autonoma
determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti preposti agli
uffici competenti all'adozione dei provvedimenti relativi alle stesse
materie.
6.
Durante il periodo in cui si svolge l'esame le aziende ed enti non
adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame, e le
organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse
iniziative conflittuali.
ART. 8
Informazione successiva
1.
Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere ovvero negli enti nei quali siano
in servizio almeno 5 dirigen-ti, su richiesta delle rappresentanze
sindacali, di cui agli artt.10 e 11 e con le modalità indicate nell'art.
6, sono fornite adeguate informazioni sui prov-vedimenti e sugli atti di
gestione adottati riguardanti l'organizzazione del lavoro, la
costituzione, la modifi-cazione e l'estinzione dei rapporti di lavoro
della diri-genza, l'utilizza-zione dei fondi per la retribuzione di
posizione e di risultato.
2.
Le informazioni vanno fornite in tempi congrui e nelle forme opportune,
tenuto conto prioritariamente dell'esigenza di continuità dell'a-zio-ne
amministrativa.
CAPO IV
partecipazione e rappresentanza
ART. 9
Forme di partecipazione
1.
Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere o negli enti ove prestino servizio
almeno 10 dirigenti, su ri-chiesta delle rappresentanze sindacali di cui
agli artt.10 e 11, senza oneri per le aziende o enti, possono essere
istituite Commissioni bilaterali composte da uno stesso numero di
dirigenti responsabili degli uffici e strutture sanitarie di livello più
elevato e di rappre-sentanti sindacali dei dirigenti. Il numero dei
componen-ti e le modalità di designazione saranno definiti da cia-scuna
azienda o ente.
2.
Tali Commissioni, che non hanno carattere ne-go-ziale, svolgono i seguenti
compiti:
a) verifica dell'eventuale esistenza di
elementi norma-tivi, organizzativi o gestionali che si ripercuotono
ne-gativamente sull'erogazione dei servizi sanitari, sull'a-zione
amministrativa e sui rapporti con i cittadini e con gli utenti;
b) formulazione di proposte di soluzione di
eventuali problemi agli organi competenti dell'azienda o ente, an-che al
fine di elaborare programmi, progetti, direttive, regolamenti ovvero
provvedimenti che abbiano particola-re riguardo alla semplificazione dei
procedimenti ammi-nistrativi.
3.
Presso ciascuna Regione può essere costituita una conferenza permanente
con rappresentanti delle Regioni, dei Direttori Generali delle aziende o
dell'organo di go-verno degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e
delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contrat-to,
nell'am-bito della quale, almeno una volta all'anno sono verificati gli
effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto, con
particolare riguardo agli i-stituti concernenti l'affidamento degli
incarichi, l'attribuzio-ne del-la retribuzione di posizione e di
risultato, le politiche della formazione, dell'occupazione, la qualità dei
servizi prestati in connessione con i risultati di produttività raggiunti
e l'an-damento della mobilità, con
particolare riferimento ai casi di esubero dei dirigenti medici e
veterinari, allo scopo di verificare ed elaborare proposte utili ai fini
dell'art. 3, comma 5, lett. g) del d.lgs. 502 del 1992. Sono confermate le
disposizioni di cui all'art. 135 del D.P.R. 384/1990.
4.
Il sistema delle relazioni sindacali regionali pre-ve-derà gli argomenti e
le modalità di confron-to con le OO.SS. regionali su materia aventi
riflessi sugli istitu-ti disciplinati dal presente contratto, in
particolare su quelli a contenuto economico e sull'ag-gior-namento
professionale, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le
medesime OO.SS. I protocolli e-ven-tual-men-te sottoscritti saranno
inviati dalle OO.SS. all'A.Ra.N, ai fini del comma 5.
5.
E' costituita una Conferenza nazionale con rappresen-tanti dell'A.Ra.N.,
della Conferenza permanente per i rapporti Stato - Regioni e delle
organizzazioni sindacali dell'area dirigenziale medica e veterinaria che
hanno stipulato il presente contratto, nell'ambito della quale almeno una
volta l'anno, so-no ve-rificati gli effetti derivanti dall'applicazione
del pre-sente contratto con particolare riguardo agli isti-tuti
concernenti l'affidamento degli incarichi, l'at-tribuzio-ne della
retribuzione di posizione e di ri-sultato rispetto ai modelli
organizzativi adottati a livello aziendale o di ente, le politiche della
formazione nonché l'andamento della mobilità degli esuberi. In particolare
nella predetta sede saranno verificate anche le conseguenze sui bilanci
delle a-ziende e degli enti dell'attivazione del sistema a ta-riffa ai
fini dell'eventuale revisione dei fondi per la retribuzione di risultato,
in connessione ai recuperi di produttività accertati, relativi ai flussi
di mobilità sanitaria, determinandone limiti e modalità.
ART. 10
Rappresentanze sindacali dei dirigenti
nei luoghi di lavoro
1.
Le rappresentanze sindacali dei dirigenti nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali individuate ai
sensi dell'art. 19 della legge 300 del 1970;
b) le rappresentanze sindacali unitarie dei
dirigenti (R.S.U.) costituite ai sensi dei protocolli di intesa con l'A.Ra.N.
ovvero le rappresentanze di cui al punto a) sino alla effettiva
costituzione delle RSU. Resta ferma l'applicabilità dell'art. 19 della
legge n. 300 del 1970 per le organizzazioni sindacali firmata-rie del
presente contratto;
2.
Data la particolare composizione trattante della delegazione nazionale
dell'area medico - veterinaria costituita solo da organizzazioni sindacali
di categoria, le parti si danno atto della opportunità di pervenire entro
il 31 dicembre 1996 alla definizione di specifici protocolli di intesa tra
A.Ra.N. ed organizzazioni sindacali mediche e veterinarie firmatarie del
presente contratto per la costituzione delle R.S.U. dell'area dirigenziale
destinataria del contratto stesso.
3.
Il dirigente eletto o designato quale componente nelle rappresentanze di
cui al comma 1 non può far parte della delegazione trattante di parte
pubblica.
ART. 11
Composizione delle delegazioni
1.
Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del d.lgs n. 29 del 1993, la delegazione
trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue:
– dal titolare del potere di rappresentanza o
da un suo delegato;
– da rappresentanti dei titolari degli uffici
interessa-ti.
2.
Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
– da componenti di ciascuna delle
rappresentanze sinda-cali di cui all'art. 10, comma 1, lettera a);
– dalle R.S.U., ai sensi dell'art. 10, comma
1, lettera b), ove costituite;
– da un componente di ciascuna delle strutture
territo-riali delle organizzazioni sindacali dell'area della dirigenza
medica e veterinaria firmata-rie del presente contratto.
3.
Le aziende o enti del comparto possono avvaler-si, nella contrattazione
collettiva decentrata, della at-tività di rappresentanza e di assistenza
dell'A-gen-zia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministra-zioni (A.Ra.N.), alle cui direttive sono tenuti in ogni caso a
conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del d.lgs n. 29 del 1993.
ART. 12
Contributi sindacali
1.
I dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore
dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una
quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali
nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è
rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'Azienda o Ente a cura del
dirigente o dell'orga-niz-zazione sindacale interessata.
2.
La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio.
3.
Il dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai
sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'Azienda o Ente
di appartenenza ed all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto
della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla sua
presentazione .
4.
Le trattenute operate dalle singole Aziende o Enti sulle retribuzioni dei
dirigenti in base alle deleghe ricevute, sono versate mensilmente alle
organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con
l'Azienda o Ente stessi.
5.
Le Aziende o Enti sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza
sui nominativi del personale delegante nonché sui versamenti effettuati
alle organizzazioni sindacali.
CAPO V
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
ART. 13
Interpretazione autentica dei contratti
1.
In attuazione dell'art. 53 del d.lgs n. 29 del 1993, quando insorgano
controversie sull'inter-pre-ta-zione del contratto collettivo, le parti
che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta
di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della
clausola controversa.
2.
Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre richiesta
scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una
sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si
basa; es-sa deve comunque far riferimento a problemi interpretati-vi ed
applicativi di rilevanza generale.
3.
L'A.Ra.N. si attiva autonomamente o su richiesta della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.
4.
L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del
D. Lgs. n.29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio
della vigenza del contratto collettivo nazionale.
5.
Con analoghe modalità si procede, tra le parti che lo hanno sottoscritto,
quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto
decentrato, nelle ma-terie di cui all'art. 5. L'eventuale accordo,
stipu-lato con le procedure di cui all'articolo 51, terzo com-ma, del D.
Lgs. n. 29 del 1993, sostituisce la clausola con-troversa sin dall'inizio
della vigenza del contratto de-centrato.
6.
Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi
producono gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2, del d.lgs n.29 del
1993.
TITOLO III
Rapporto di Lavoro
CAPO I
Costituzione del Rapporto di Lavoro
ART. 14
Il contratto individuale di lavoro
1.
Il rapporto di lavoro dei Dirigenti medici e veterinari di I e II livello
è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni
di legge, le normative comunitarie e il presente contratto.
2.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma
scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto;
b) data di inizio del rapporto di lavoro e
data finale nei contratti a tempo determinato;
c) qualifica di assunzione, ruolo di
appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo
trattamento economico per i dirigenti di I livello;
d) per i dirigenti di II livello
l'incarico conferito ed il
trattamento economico complessivo con specifico riferimento a quello degli
artt. 55 e 58;
e) durata del periodo di prova, ove prevista;
f) sede di prima destinazione per i dirigenti
di I livello.
3.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato
dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di
risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in
ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di
preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce
il presupposto o, per i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario,
quella per il confe-rimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs
502/1992. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di
lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
4.
L'azienda o l'ente, prima di procedere all'assunzio-ne, mediante il
contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione
prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concor-so o dall'avviso
di cui all'art. 15 comma 3 del D.Lgs. 502 del 1992, assegnandogli un
termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato,
sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto
dall'art. 15, comma 9, di non avere altri rapporti di im-piego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso contrario,
unita-mente ai documenti, deve essere espressamente presentata la
dichiarazione di opzione per la nuova azienda o ente.
5.
Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, l'azienda o l'ente
comunica di non dar luogo alla stipu-lazione del contratto.
6.
La presente disposizione entra in vigore dopo la stipulazione del CCNL. Da
tale data per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al
comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi
effetti. Dalla stessa data sono disapplicati l'art. 18 del D.M. 30 gennaio
1982 e l'art. 18, comma 1, punto f) del d.lgs. 502/1992 ed, in quanto
applicabile, il D.P.C.M. del 21 aprile 1994, n. 439 per la parte afferente
ai provvedimenti di nomina.
ART. 15
Periodo di prova
1.
Il Dirigente assunto in servizio, è soggetto ad un pe-riodo di prova di 6
mesi; possono essere esonerati dal pe-riodo di prova i dirigenti che lo
abbiano già superato nella medesima qualifica, professione e disciplina
presso al-tra azienda o ente del comparto. Possono, altresì, essere
esonerati dalla prova per la medesima professione e disciplina i dirigenti
la cui qualifica è stata unificata ai sensi dell'art. 18 del d.lgs.
502/1992.
2.
Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del
solo servizio effettivamente prestato.
3.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli
altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai
sensi dell'art. 72 del d.lgs n. 29 del 1993. In caso di malattia il
dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo mas-simo
pari alla durata del periodo di prova, decorso il quale il rapporto può
essere risolto. In caso di infortu-nio sul lavoro o malattia derivante da
causa di servizio si applica l'art. 25, comma 1.
4.
Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3,
sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti
non in prova.
5.
Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal
rapporto in qualsiasi momento sen-za obbligo di preavviso né di indennità
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal
comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla
controparte. Il recesso dell'azienda o dell'ente de-ve essere motivato.
6.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto, il dirigente si intende confer-mato in servizio con il
riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.
7.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro compreso il recesso previsto
dal comma 5, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di
effettivo servizio; spetta al-tresì al dirigente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze
di servizio ed i ratei di tredicesima mensilità.
8.
Il periodo di prova non può essere rinnovato o proro-gato alla scadenza.
9.
Al dirigente proveniente dalla stessa o da altra azienda o ente del
comparto, durante il periodo di prova, è concessa una aspettativa per
motivi personali senza di-ritto alla retribuzione, ai sensi dell'art. 28.
In caso di mancato superamento dello stesso il dirigente rientra
nell'azienda o ente medesimo con la qualifica di provenienza.
10.
Le disposizioni della presente norma, salvo quanto previsto dall'art. 28,
comma 5. non si ap-plicano al dirigente di II li-vello, il quale non è
assunto per pubblico concorso ma direttamente per incarico ai sensi
dell'art. 15, comma 3, 2° capoverso e seguenti del D. Lgs. 502/1992.
ART. 16
Assunzioni a tempo determinato
(Il presente articolo non è stato ammesso al
visto della Corte dei conti)
dichiarazione congiunta delle parti
Le parti convengono sulla necessità di
disciplinare la materia oggetto dell'art. 16 censurato con separato
accordo da sottoscriversi entro il 20 dicembre 1996, attesa l'importanza
strategica dell'istituto del contratto a tempo determinato ai fini del
regolare andamento e della continuità dei servizi sanitari delle aziende
ed enti.
CAPO II
STRUTTURA DEL RAPPORTO
ART. 17
Orario di lavoro dei dirigenti medici di
I e II livello
1.
Nell'ambito dell'assetto organizzativo
dell'a-zien-da o ente, i dirigenti medici di I e II livello assicurano la
propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro,
articolando, con le procedure individuate dagli artt. 6 e 7. in modo
flessibile l'orario di lavoro per correlarlo alle esigenze della struttura
cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione
agli obiettivi e programmi da realizzare.
2.
L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore
settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di
efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento
delle attività gestionali correlate all'incarico affidato nonché quelle di
didattica, ricerca ed aggiornamento. L'orario di lavoro dei dirigenti
medici di cui agli artt. 43, 44 e 45, comma 1, lettere B) resta fissato in
28 ore e 30 minuti settimanali sino all'applicazione dell'art. 72.
3.
La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende ed
enti nonché in particolari servizi del territorio, individuati in sede
aziendale con le procedure del comma 1, deve essere assicurata nell'arco
delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna
programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e
dei turni di guardia, ai sensi dell'art. 19. Con l'articolazione del
normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la
presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di
emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario.
4.
Con le procedure di cui agli artt. 6 e 7, l'a-zien-da o ente individua i
servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una
turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.
5.
Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti del comma
1, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non
assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad
attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non
rientra nella normale attività assistenziali, non può essere oggetto di
separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con
cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può
essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati
ovvero, infine, utilizzata anche per l'ag-gior-na-mento facoltativo in
aggiunta alle assenze pre-viste dall'art. 23, comma 1, primo alinea al
medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le
esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun
modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. Per gli
odontoiatri la riserva di cui al presente comma è di due ore settimanale.
ART. 18
Orario di lavoro dei dirigenti veterinari
di I e II livello
1.
Nell'ambito dell'assetto organizzativo
dell'a-zien-da o ente, i dirigenti veterinari di I e II livello assicurano
la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro,
articolando, con le procedure individuate dagli artt. 6 e 7. in modo
flessibile l'orario di lavoro per correlarlo alle esigenze della struttura
cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione
agli obiettivi e programmi da realizzare.
2.
L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore
settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di
efficienza raggiunto dai servizi veterinari e per favorire lo svolgimento
delle attività gestionali correlate all'incarico affidato nonché quelle di
didattica, ricerca ed aggiornamento.
3.
La presenza del dirigente veterinario nei relativi servizi deve essere
assicurata nel-l'arco delle dodici ore diurne feriali per sei giorni alla
settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e
preventiva articolazione degli orari, individuata in sede aziendale con le
procedure di cui al comma 1. Con l'articolazione del normale orario di
lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne la presenza medico
veterinaria è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di
emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario.
4.
Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate
mediante l'istituto del-la pronta disponibilità di cui all'art. 20, fatte
salve eventuali altre necessità da individuare in sede aziendale, con le
procedure indicate negli artt. 6, 7 e 20 comma 1.
5.
Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto dal comma 1 per tutti i
dirigenti veterinari due ore dell'orario settimanale sono destinate ad
attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la
partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale
riserva di ore non rientra nelle normali attività di servizio, non può
essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Va utilizzata di
norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di
servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra
specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'ag-gior-na-mento
facoltativo di cui all'art. 23, comma 1, primo alinea. Tale riserva va
resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura e
non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.
ART. 19
Servizio di guardia
1.
Nelle ore notturne e nei giorni festivi, le
emer-genze dei servizi assistenziali di cui all'art. 17, commi 1 e 3, sono
assicurate, secondo le procedure di cui agli artt. 6 e 7, mediante:
a) il dipartimento di emergenza, se istituito,
eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di
pronta disponibilità;
b) la guardia medica divisionale,
interdivisionale e dei servizi speciali di diagnosi e cura.
2.
La guardia medica è svolta durante il normale orario di lavoro e può
essere assicurata anche con ricorso ad ore di lavoro straordinario alla
cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall'art. 62 ovvero
con recupero orario.
3.
Il servizio di guardia o eventuali servizi sostitutivi dello stesso sono
assicurati esclusivamente dai dirigenti di I livello.
ART. 20
Pronta disponibilità
1.
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata
reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il
presidio nel tempo stabilito con le procedure di cui agli artt. 6 e 7
nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente per affrontare
le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli
aspetti organizzativi delle strutture.
2.
Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta
disponibilità i dirigenti in servizio presso unità operative con attività
continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze
funzionali. Con le procedure degli art. 6 e 7, in sede aziendale possono
essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei
piani per le emergenze di cui al comma 1, sia opportuno prevedere il
servizio di pronta disponibilità.
3.
Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai soli periodi notturni e
festivi; può essere sostitutivo ed integrativo della guardia divisionale o
interdivisionale ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla
medesima disciplina. Nei servizi di anestesia e rianimazione può
prevedersi soltanto la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di
pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di
competenza dei dirigenti di I e II livello. Il servizio sostitutivo, ai
sensi dell'art. 19, comma 3,coinvolge, a turno individuale, solo i
dirigenti di I livello.
4.
Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di
pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive . Di
regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci
pronte disponibilità nel mese.
5.
La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore.
Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque
non possono essere inferiori a quattro ore - l'indennità è corrisposta
proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di
chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o
compensata come recupero orario.
6.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta
un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario
settimanale.
7.
Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell'art.
62.
ART. 21
Ferie e festività
1.
Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie
retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate
previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977,
n. 937. In tale periodo, al dirigente spetta la retribuzione di cui alla
tabella allegato n. 4.
2.
Il periodo di ferie per coloro che accedono alla qualifica di dirigente
dopo la stipulazione del presente contratto - fatti salvi coloro che
risultino essere già dipendenti del comparto - è di 30 giorni lavorativi
comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di
servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel
comma 1.
3.
Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario
settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, il sabato è
considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei
commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle
due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23
dicembre 1977, n. 937.
4.
Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire
nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata
legge n. 937/1977.
5.
La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta
servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno
lavorativo.
6.
Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie
è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La
frazione di mese su-periore a quindici giorni è considerata a tutti gli
ef-fetti come mese intero.
7.
Il dirigente che è stato assente ai sensi dell'art. 23 conserva il diritto
alle ferie.
8.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo
quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel
corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente
nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente; in relazione
alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità, al
dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni.
continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.
9.
In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il
dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di
rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento
delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo
viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese
anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.
10.
Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di 3
giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'azienda o ente, cui
è inviata la relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente
informata.
11.
In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano
reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie
dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
12.
Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o
infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno
solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il
termine di cui al comma 11.
13.
Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal
rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state
fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del
dirigente, l'azienda o ente di appartenenza procede al pagamento
sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l'azienda o
ente receda dal rapporto ai sensi dell'art 36.
ART. 22
Riposo settimanale
1.
In relazione all'assetto organizzativo del-l'a-zien-da
o ente e all'orario di lavoro di cui agli artt.17 e 18, il riposo
settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei
riposi settimanali spettante a ciascun di-rigente è fissato in numero di
52 all'anno. In tale nume-ro sono conteggiate le domeniche ricorrenti
durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
2.
Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo
settimanale deve essere fruito, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
3.
Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può es-sere monetizzato.
4.
La festività nazionale e quella del Santo Patrono coin-cidenti con la
domenica non danno luogo a riposo compen-sativo ne a monetizzazione.
5.
Nei confronti dei soli dirigenti che, per assicurare il servizio prestano
la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica,
si applica la di-sposizione del 2 comma.
CAPO III
interruzioni e sospensioni della
prestazione
ART. 23
Assenze retribuite
1.
Il dirigente può assentarsi nei seguenti casi:
– partecipazione a concorsi od esami,
limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero partecipazione
a convegni, congressi o corsi di ag-giornamento, perfezionamento o
specializzazione professionale facoltativi, connessi all'attività di
servizio: giorni otto all'anno;
– lutti per coniuge, convivente, parenti entro
il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre consecu-tivi
per evento;
– particolari motivi personali e familiari,
compresa la nascita di figli: 3 giorni all'anno.
2.
Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in
occasione di matrimonio.
3.
Le assenze di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili nell'anno solare e non
riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.
4.
Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta la retribuzione
di cui alla tabella allegato 4.
5. I
permessi previsti dall'art. 33, commi 2 e 3, della legge 104/92, non sono
computati ai fini del raggiungi-mento del limite fissato dai precedenti
commi e non ridu-cono le ferie.
6.
Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della
retribuzione, negli altri casi previ-sti da specifiche disposizioni di
legge.
7.
Le aziende ed enti favoriscono la partecipazione dei dirigenti alle
attività delle Associazioni di volontaria-to di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266 ed al regola-mento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n.
613 per le attività di protezione civile.
8.
Il presente istituto sostituisce la precedente disci-plina legislativa e
contrattuale del congedo straordina-rio, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente contratto.
ART. 24
Assenze per malattia
1.
Il dirigente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto pe-riodo, l'assenza in corso si somma alle
assenze per ma-lattia intervenute nei tre anni precedenti.
2.
Al dirigente che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del
periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un
ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, ovvero di
essere sottoposto all'accertamento delle sue condizioni di sa-lute, per il
tramite dell'unità sanitaria locale terri-torialmente competente ai sensi
delle vigenti disposizio-ni, al fine di stabilire la sussistenza di
eventuali cau-se di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro.
3.
Superati i periodi di conservazione del posto previ-sti dai commi 1 e 2, o
nel caso che il dirigente, a se-guito dell'accertamento di cui al comma 2,
sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo
lavoro, l'azienda o ente può procedere alla risoluzione del rapporto
corrispondendo al dirigente l'in-den-ni-tà so-stitutiva del preavviso.
4. I
periodi di assenza per malattia, salvo quelli pre-visti dal comma 2 del
presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di
servizio a tutti gli ef-fetti.
5.
Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a tu-tela degli affetti da
TBC.
6.
Il trattamento economico spettante al dirigente che si assenti per
malattia è il seguente:
a) intera retribuzione di cui alla tabella
allegato n. 4, per i primi 9 mesi di assenza;
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera
"a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera
"a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del po-sto
previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2
non sono retribuiti.
7.
L'assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata all'Azienda
o Ente, alla quale va inviata la relativa certificazione medica.
8.
L'azienda o ente può disporre il controllo della ma-lattia, nei modi
previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
9.
Il dirigente che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in
luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione,
precisando l'indi-rizzo dove può essere reperito.
10.
Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il dirigente
è tenuto a darne comunicazione all'azienda o ente. In tal caso il
risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da
parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della nor-male
retribuzione - è versato dal dirigente al-l'a-zienda o ente fino a
concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza,
ai sensi del comma 6, let-tere "a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi
ineren-ti. La presente disposizione non pregiudica l'e-ser-ci-zio, da
parte dell'Azienda o Ente, di eventuali azioni diret-te nei confronti del
terzo responsabile.
11.
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze
per malattia iniziate successiva-mente alla data di stipulazione del
contratto, nonché a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in
corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il
triennio di riferimento previsto dal comma 1 è quello successivo alla data
di stipulazione del presente contratto.
ART. 25
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a
causa di servizio
1.
In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia
riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dirigente ha diritto alla
conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre
il periodo previsto dall'art. 24, commi 1 e 2. In tale periodo al
dirigente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 24, comma 6,
lettera a).
2.
Decorso il periodo massimo di conservazione del po-sto, trova applicazione
quanto previsto dal comma 3 dell'art . 24. Nel caso in cui l'azienda o
ente deci-da di non procedere alla risoluzione del rapporto di la-voro
prevista da tale disposizione, per l'ulteriore pe-riodo di assenza al
dirigente non spetta alcuna retribu-zione.
3.
Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle
vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo.
ART. 26
Astensione obbligatoria e facoltativa per
maternità
1.
Alle lavoratrici madri in astensione obbli-gatoria dal lavoro, ai sensi
degli artt. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, spetta la
retribuzione di cui alla tabella allegato n. 4.
2.
Nei confronti delle lavoratrici madri, nei primi tre mesi di gravidanza e
per tutta la durata del periodo di allattamento se naturale, qualora sia
accerta-ta una situazione di danno o pericolo per la salute della
lavoratrice, fatte salve le disposizioni di legge in ma-teria, si provvede
al provvisorio mutamento di attività delle dirigenti interessate che
comporti minor aggravio psico-fisico.
3.
Nel periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro pre-visto per
le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, dall'art.
7, comma 1, della legge 1204/71 integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n.
903, della durata massima di sei mesi, i primi trenta giorni, fruibili
anche frazionatamente, sono considerati assenze retribuite per le quali
spetta la retribuzione di cui alla tabella allegato 4. Il restante periodo
di cinque mesi di astensione fa-coltativa rimane disciplinato, ai fini
giuridici ed eco-nomici, dagli artt. 7, comma 3, e 15, comma 2, della
leg-ge 1204 del 1971. Successivamente sino al compimento del terzo anno di
vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 7, comma 2, della legge
1204/1971 la lavoratri-ce madre o in alternativa il lavoratore padre hanno
di-ritto ad un massimo di trenta giorni all'anno di assenze retribui-ta
per ciascun anno di vita del bambino.
4.
Le assenze di cui al comma 3 possono essere frui-te cumulativamente
nell'anno solare con quelle previste dall'art. 23, non riducono le ferie e
sono valutate a-gli effetti dell'anzianità di servizio. Durante i predetti
periodi al dirigente spetta, altresì, la retribuzione di cui alla tabella
indicata nel comma 1.
5.
Nulla è innovato nell'applicazione della legge 903/1977 in caso di
adozione o affidamento del bambino con riferimento alla materia regolata
dal presente articolo.
ART. 27
Servizio militare
1.
Il rapporto di lavoro del dirigente è sospeso per la chiamata alle armi,
secondo la disciplina dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
Durante tale periodo il dirigente ha diritto alla conservazione del posto
fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare, senza diritto
alla retribuzione.
2.
Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti compresa la
determinazione dell'an-ziani-tà lavora-tiva ai fini del trattamento
previdenziale, secondo le vigenti disposizioni di legge. 3. Nel caso di
richiamo alle armi si applica la disciplina prevista dai commi 1 e 2 fatta
eccezione per il diritto alla conser-vazione del posto, che coincide con
il periodo di richia-mo. Durante tale periodo al dirigente richiamato
compete il trattamento economico più favorevole tra quello civile e
militare.
4.
Per quanto non espressamente previsto si applica la disciplina dettata in
materia dalla L. 24 dicembre 1986 n. 958.
ART. 28
Aspettativa
1.
Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeter-minato che ne faccia
formale e motivata richiesta possono essere con-cessi periodi di
aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e
senza decorrenza dell'anzianità, per un massimo di dodici mesi nel
triennio .
2. I
periodi di aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente,
non si cu-mulano con le assenze per malattia previste dagli artt. 24 e 25.
3.
L'azienda o l'ente, qualora durante il periodo di a-spettativa vengano
meno i motivi che ne hanno giustifica-to la concessione, può invitare il
dirigente a riprendere servizio nel termine appositamente prefissato.
4.
Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad al-cuna indennità
sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di
comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla
scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 3.
5.
L'aspettativa di cui al comma 1 è concessa per un periodo massimo di sei
mesi, a richiesta, anche al dirigente al quale sia stato conferito un
incarico di II livello, con rapporto quinquennale ai sensi dell'art. 15
del d.lgs. 502/1992, presso la stessa o altra azienda o ente.
ART. 29
Passaggio ad altra funzione per
inidoneità fisica
1.
Nei confronti del dirigente di I livello riconosciuto fisicamente inidoneo
in via permanente allo svolgimento delle funzioni attribuitegli, l'Azienda
o Ente esperisce ogni utile tentativo, compatibilmente con le proprie
strutture organizzative, per recuperarlo al servizio attivo.
2. A
tal fine l'Azienda od Ente deve accertare, per il tramite del Collegio
Medico Legale dell'A-zienda Sanitaria Locale competente per territorio,
quali attività il dirigente, in relazione alla disciplina od area di
appartenenza, sia in grado di svolgere senza che ciò comporti cambiamento
delle medesime.
3.
Qualora non si rinvengano incarichi ai quali il dirigente possa essere
adibito, lo stesso, a domanda, può essere assegnato ad altro incarico di
graduazione inferiore a quello di provenienza, compatibile con lo stato di
salute.
4.
Per i dirigenti appartenenti al II livello dirigenziale che si trovino
nelle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano, a domanda, le
disposizioni previste dall'art. 59, comma 11, in caso di mancato rinnovo
del rapporto ad incarico quinquennale.
5.
Qualora per i dirigenti di I e II livello non sussistano le condizioni per
procedere alla nuova assegnazione prevista dai commi 3 e 4, si fa luogo
alla risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'art. 24.
ART. 30
Effetti del procedimento penale sul
rapporto di lavoro
1.
Il dirigente colpito da misure restrittive della li-bertà personale è
obbligatoriamente sospeso dal servizio. Analogamente si procede nei casi
pre-visti dall'art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 55/1990, come
sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 18.1.92 n. 16.
2.
Il dirigente rinviato a giudizio, qualora non sia soggetto a misura
restrittiva della li-bertà personale o questa abbia cessato i suoi
effetti, con atto scritto e motivato può essere sospeso dal servizio con
privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva per fatti e
comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, che siano di
tale gravità da risultare incompatibili con la presenza in servizio, ai
sensi dell'art. 36, comma 2.
3.
La sospensione disposta ai sensi del presente artico-lo conserva
efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni.
Decorso tale ultimo termine il dirigente è riammesso in servizio.
4.
Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del pre-sente articolo è
corrisposta una indennità alimentare pa-ri al 50 per cento della
retribuzione di cui alla tabella allegato n. 4 e gli assegni per il nucleo
familiare.
5.
In caso di sentenza definitiva di assoluzione perché il fatto non sussiste
o l'imputato non lo ha commesso, quanto corrisposto nel periodo di
sospensione cautelare a titolo di indennità alimentare, è conguagliato con
quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio. Il dirigente cui
sia stato applicato l'art. 36, è reinte-grato con diritto al trattamento
economico cui avrebbe avuto titolo se fosse rimasto in servizio con
esclusione della retribuzione di risultato.
CAPO IV
MOBILITA'
ART. 31
Accordi di mobilità
1.
Al fine di evitare le dichiarazioni di eccedenza, le aziende ed enti in
tutti i casi di ristrutturazione della dotazione organica, esperiscono
ogni utile ten-tativo per la ricollocazione dei dirigenti medici e
ve-terinari - oltre che nell'ambito delle discipline equipollenti a quella
di appartenenza secondo le vigenti disposizioni - anche in discipline
diverse di cui gli interessati possiedano i requisiti previsti per
l'ac-cesso mediante pubblico concorso ai sensi del-l'art. 15 del D.Lgs.
502 del 1992 ovvero, infine, mediante il conferimento degli incarichi
dirigenziali di cui agli artt. 56, comma 1 lett. b) e 57 per lo
svol-gimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare
specializzazione. Tale ultima dispo-sizione si applica anche ai dirigenti
di II livello con riguardo agli incarichi dell'art. 56, comma 1 lett. a).
2.
Fatta in ogni caso salva l'applicazione del comma 1, ai sensi dell'art.
35, comma 8 del d.lgs. n. 29/1993, al fine di salvaguardare
l'oc-cu-pazione, tra le aziende e gli enti del Servizio Sanitario
Nazionale e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accor-di
per disciplinare la mobilità dei dirigenti di I livello tra le stesse
aziende ed enti, anche di diversa Regione.
3.
Gli accordi di mobilità di cui al comma 2, possono es-sere stipulati:
- per prevenire la dichiarazione di eccedenza,
favorendo la mobilità volontaria;
- dopo tale evento, per evitare i
trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità.
4. A
decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al
comma 2, intesa ad avviare la sti-pulazione degli accordi citati, i
procedimenti di mobi-lità di ufficio o di messa in disponibilità sono
sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipu-lati
resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione
definitiva dei provvedimenti di mobi-lità di ufficio o di messa in
disponibilità da parte dell'azienda o ente.
5.
Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui al comma 2 la
delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di
rappresentanza delle aziende o enti nonché dai rappresentanti dei titolari
dei rispetti-vi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di
ciascuna azienda o ente è composta dalle organizzazio-ni sindacali
individuate dall'art. 11, comma 2, anche se gli accor-di di mobilità sono
stipulati tra aziende ed enti di di-versa Regione.
6.
Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono
contenere le seguenti indicazioni mi-nime:
a) le aziende e gli enti riceventi ed i posti
di dirigente messi a disposizione dalle medesime;
b) le aziende e gli enti cedenti e le
qualifiche dei dirigenti eventualmente interessati alla mo-bilità in
previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarati in esubero;
c) la disciplina relativa al posto da
ricoprire o altra ad essa equipollente secondo le vigenti disposizioni. In
caso di passaggio alle aziende sanitarie ed ospedaliere di diri-genti
provenienti dalle I.P.A.B., è richiesto il posses-so dei requisiti
previsti per l'accesso ai pubblici con-corsi dall'art. 15 del d.lgs
502/1992, eccettuato il limite di età.
d) il termine di scadenza del bando di
mobilità;
e) le forme di pubblicità da dare all'accordo
medesimo.
In ogni caso copia dell'accordo di mobilità
deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.
7.
Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di
rappresentanza delle aziende e degli enti interessati e dalle
organizzazioni sindacali di cui al comma 5 e sono sottoposti al controllo
preventivo dei competenti organi, ai sensi dell'art. 51, comma 3 del
d.lgs. 29/1993, da effettuarsi nei termini e con le moda-lità previste
dalla stessa norma.
8.
La mobilità diviene efficace nei confronti dei diri-genti a seguito di
adesione scritta degli stessi, da in-viare entro quindici giorni
all'azienda o ente di appar-tenenza ed a quelli di destinazione,
unitamente al pro-prio curriculum.
9.
Il dirigente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purché
in possesso dei requisiti richiesti in relazione al posto da ricoprire. In
caso di più doman-de, l'azienda o l'ente di destinazione opera le proprie
scelte motivate sulla base di una valutazione positiva e comparata del
curriculum professionale e di servizio pre-sentato da ciascun candidato in
relazione al posto da ri-coprire.
10.
Il rapporto di lavoro continua senza interruzioni con l'azienda o ente di
destinazione e al dirigente sono ga-rantite la continuità della posizione
pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in
base alle vigenti disposizioni.
11.
Per i dirigenti di I livello dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti
disposizioni, la mobilità esterna può riguardare anche posti di disciplina
diversa da quella di appartenenza di cui l'interessato possieda i
requisiti previsti per l'accesso mediante pubblico concorso, ai sensi
dell'art. 15 del D.Lgs. 502 del 1992 ovvero il conferimento degli
incarichi dirigenziali di cui agli artt. 56, comma 1 lett. b) e 57 per lo
svolgimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare
specializzazione.
12.
La mobilità disciplinata dalla presente norma, salvo quanto previsto
dall'art. 32, non si applica nei confronti dei dirigenti di II livello del
ruolo sanitario, in quanto per il passag-gio dei medesimi ad altra Azienda
od Ente occorre il conferimento dell'incarico di cui all'art. 15 del d.lgs
n. 502 del 1992.
13.
Le aziende ed enti che intendono stipulare accordi di mobilità possono
avvalersi dell'atti-vità di rappresentan-za ed assistenza dell'A.Ra.N., ai
sensi dell'art. 50, comma 7 del d.lgs n. 29 del 1993.
ART. 32
Mobilità ordinaria per i dirigenti in
esubero
1.
Le parti concordano che, salvo quanto disposto dall'art. 31, dall'art. 37
com-ma 16 nonché dall'art. 39, comma 10, sino all'attuazione del-l'art. 3,
comma 5, lett. g, del d.lgs. 502/1992, le vi-genti procedure della
mobilità volontaria da esperire per tutti i dirigenti in esubero, anche a
seguito delle disattiva-zioni o delle riconversioni di cui all'art. 3,
comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono quelle disci-plinate
dall'art. 82, comma 2, lett. B) del D.P.R. 384/1990, attuate le quali si
applica la mobilità d'uffi-cio di cui alla sopracitata norma della legge
724/1994.
2.
Tra i motivi di cui all'art. 36, comma 1, non sono ricompresi i casi di
esubero dei dirigenti, inclusi quelli rientranti nelle tipologie del comma
1, in relazione alle quali devono essere esperite le procedure di mobilità
previste dal medesimo comma 1, dall'art. 31 e, infine, dall'art. 3, commi
da 47 a 52 della legge 537/1993.
3.
Le parti concordano, altresì, che nell'at-tua-zione dell'art. 3, comma 5,
lett. g) del d.lgs. 502 del 1992, particolare attenzione sia dedicata alla
normativa riguardante la ricollocazione dei dirigenti dell'area medico -
veterinaria dichiarati in esubero, per la soluzione delle problematiche
derivanti dai vincoli connessi all'incardinamento nella disciplina, tenuto
conto della necessità di esperire ogni utile tentativo di ricollocazione
dei dirigenti medesimi come stabilito anche nell'art. 31.
CAPO V
Istituti di peculiare interesse
ART. 33
Aggiornamento professionale,
partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata
1.
La formazione e l'aggiornamento professionale del di-rigente sono assunti
dalle aziende ed enti come metodo permanente per la valorizzazione della
capacità ed atti-tudini personali e quale supporto per l'assunzione delle
responsabilità affidate, al fine di promuovere lo svilup-po del sistema
sanitario.
2.
L'Azienda o l'Ente definisce annualmente la quota di risorse da destinare
ad iniziative di formazione ed aggiornamento dei dirigenti ai sensi della
circolare del Ministro della funzione pubblica n. 14 del 24.4.1995,
costituendo un apposito fondo nel quale confluiscono anche le risorse di
cui all'art. 47 comma 4 nonché le quote eventualmente accantonate ai sensi
dell'art. 67, comma 6.
3.
L'azienda o l'ente, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e nel
rispetto dei criteri generali definiti nell'art. 5, realizza iniziative di
formazione e di ag-giornamento professionale obbligatorio anche
avvalendosi della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati
specializzati nel settore. Le attività formative devono tendere, in
particolare, a rafforzare la cultura manageriale e la capacità dei
dirigenti di gestire iniziative di miglioramento e di in-novazione dei
servizi, destinate a ca-ratterizzare le strutture sanitarie del comparto
in termini di dinami-smo, competitività e qualità dei servizi erogati.
4.
La partecipazione alle iniziative di formazione o di aggiornamento
professionale obbligatorio, inserite in ap-positi percorsi formativi,
anche individuali, viene con-cordata dall'azienda o ente con i dirigenti
interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Essa può
comprendere la ricerca finalizzata, in base a pro-grammi approvati, sulla
base della normativa vigente, dalle aziende o enti, anche in relazione
agli indirizzi nazionali e regionali. In ogni caso la partecipazione alle
iniziative di formazione deve essere prioritariamente garantita ai
dirigenti dichiarati in esubero al fine di favorirne la ricollocazione
nell'ambito degli incarichi dirigenziali di cui agli artt. 56, comma 1
lett. b) e 57.
5. È
confermato l'istituto del comando finalizzato previsto dall'art. art. 45
del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, con la precisazione che esso è disposto
dall'azienda o ente, cui spetta di stabilire se ed in quale misura e per
quale durata al dirigente compete la retribuzione di cui agli artt. 42,
55, 56 e 57. Con esclusione, comunque, delle indennità correlate ad
effettiva presenza in servizio o alla retribuzione di risultato.
6.
L'aggiornamento facoltativo comprende documentate i-niziative, selezionate
dai dirigenti interessati ed ef-fettuate con il ricorso alle ore previste
dagli art. 17, 18 ed ai permessi dell'art. 23 senza oneri per l'a-zienda o
ente. L'eventuale concorso alle spese da parte dell'azienda o ente è, in
tal caso, strettamente subordi-nato all'effet-ti-va connessione delle
iniziative con l'attività di servizio.
7.
Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra anche
l'istituto del comando finalizzato di cui all'art. 45 del D.P.R. 761 del
1979, così come modi-ficato dal comma 5.
8.
La partecipazione dei dirigenti all'attività didat-tica si realizza nelle
seguenti aree di applicazione:
a) corsi di specializzazione e di insegnamento
previsti dall'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502;
b) corsi di aggiornamento professionale
obbligatorio del personale del comparto, organizzati dalle aziende o enti
del Servizio sanitario nazionale;
c) corsi di formazione professionale post -
base, previsti dai decreti ministeriali che hanno individuato i profili
professionali di cui all'art. 6 citato nella lettera a);
d) formazione di base e riqualificazione del
personale.
9.
Le attività di cui al comma 8, previa apposita selezione secondo
l'ordinamento di ciascuna a-zienda o ente e nel rispetto dei protocolli
previsti dalla normativa citata al precedente punto a), sono riservate, di
norma, ai dirigenti delle medesime a-ziende o enti in base alle materie di
rispettiva compe-tenza, con l'eventuale integrazione di docenti esterni.
CAPO VI
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 34
Cause di cessazione del rapporto di
lavoro
1.
Superato il periodo di prova, la cessazione del rap-porto di lavoro a
tempo indeterminato, oltre che nei ca-si di risoluzione già disciplinati
dagli artt. 24, 25. 27 e 28, ha luogo:
a) per compimento del limite massimo di età
nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, anche nei confronti dei
dirigenti di II livello cui è conferito l'incarico quinquennale di cui
all'art. 15 del d.lgs. 502/1992;
b) per recesso del dirigente;
c) per recesso dell'azienda o ente;
d) per decesso del dirigente.
ART. 35
Obblighi delle parti
1.
Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 34, la risoluzione del rapporto
di lavoro avviene automatica-mente al verificarsi della condizione
prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di
compi-mento dell'età. L'A-zien-da o Ente comunica, comunque, per iscritto
l'intervenuta risoluzione del rapporto.
2.
Nel caso di recesso del dirigente, questi deve darne comunicazione scritta
all'Azienda o Ente rispettando i termini di preavviso.
ART. 36
Recesso dell'azienda o ente
1.
Nel caso di recesso dell'azienda o ente ai sensi dell'art. 2118 del C.C.
quest'ultima deve comunicarlo per iscritto all'interessato, indican-done
contestualmente i motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i
termini di preavviso.
2.
In caso di recesso per giusta causa si applica l'art. 2119 del codice
civile. La giusta causa consiste in fatti e comportamenti, anche estranei
alla prestazione lavorativa, di gravità tale da non consentire la
prose-cuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro.
3.
Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'azienda o ente, prima di recedere dal
rapporto di lavoro, contesta per iscrit-to l'eventuale addebito all'in-te-res-sato
convocandolo, non prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento
della con-te-sta-zio-ne, per sentirlo a sua difesa. Il dirigente può farsi
assistere da un rappresentante del-l'as-so-ciazione sindacale cui aderisce
o conferisce mandato o da un procuratore di sua fiducia. Se l'azienda o
ente lo ritenga ne-cessario, in concomitanza con la contestazione, può
di-sporre la sospensione dal lavoro del dirigente per un pe-riodo non
superiore a trenta giorni mantenendo la corresponsione del trattamento
economico complessivo in godimento e la conservazione dell'anzianità di
servizio.
4.
La responsabilità particolarmente grave e reiterata, accertata secondo le
procedure dell'art. 59, costituisce giusta causa di recesso. L'an-nul-la-mento
del-la procedura di accertamento della responsabilità del dirigente,
disciplinata dall'art. 59, comma 5 e seguenti, fa venire meno gli effetti
del recesso.
5.
Il dirigente non è soggetto alle sanzioni disciplina-ri conservative
previste dall'art. 7,
commi 4 e 5, della legge n. 300 del 1970.
6.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei
dirigenti di II li-vello. Rimane fermo il disposto dell'art. 15 del D.Lgs.
502 del 1992 riguardante la verifica complessiva dell'espletamento
dell'incarico conferito al termine del quinquennio, ai fini del rinnovo
dell'incarico stesso; in tal caso il mancato rinnovo produce gli effetti
di cui al citato art. 15.
7.
In relazione alla specificità della professione medica ed al possibile
conflitto tra direttive aziendali e deontologia professionale le parti
concordano di costituire una Commissione composta da rappresentanti dell'A.RA.N.
e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto da
istituirsi entro il 31 ottobre 1996 allo scopo di proporre eventuali
soluzioni di integrazione della normativa contrattuale sulla risoluzione
del rapporto di lavoro anche alla luce di eventuali casi di recesso nei
quali si siano verificati i conflitti di cui sopra . La Commissione
concluderà i propri lavori entro il 1 dicembre 1997.
ART. 37
Collegio di conciliazione
1.
Ferma restando in ogni caso la possibilità di ricorso al giudice
competente avverso gli atti applicativi dell'art. 36, commi 1 e 2, il
dirigente può attivare le procedure di conciliazione disciplinate nel
presente articolo ed istituite ai sensi dell'art. 59, comma 7 del D.Lgs.
n. 29 del 1993.
2.
Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita
dall'azienda o ente o nel caso in cui tale motivazione non sia stata
indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, può ricorrere al
Collegio previsto dal comma 4.
3.
Il ricorso deve essere inoltrato a mezzo lettera rac-comandata con avviso
di ricevimento, che costituisce pro-va del rispetto dei termini, entro
trenta giorni dal ri-cevimento della comunicazione scritta di
licenziamento. Il ricorso al collegio non ha effetto sospensivo del
re-cesso dell'azienda o ente.
4.
Il Collegio di conciliazione è composto da tre membri. Il dirigente
ricorrente e l'azienda o ente desi-gnano un componente ciascuno ed i due
componenti così designati nominano di comune accordo, entro cinque giorni
dalla lo-ro designazione, il terzo componente, con funzioni di
Presi-dente.
5.
Il dirigente interessato provvede alla designazione del proprio componente
nell'atto di ricorso. L'azienda o ente comunica per iscritto al ricorrente
la designazione del proprio componente entro cinque giorni dal ricevimento
del ricorso.
6.
In caso di mancato accordo o, comunque, di non rispet-to dei termini
previsti nei commi 3 e 4 per la designa-zione dei componenti, essi vengono
designati, su richiesta di una delle parti, dal Presidente del Tribunale
nella cui circoscrizione ha sede legale l'azienda o l'ente.
7.
Il Collegio, presenti le parti in causa o, eventual-mente, i loro
rappresentanti, deve esperire preliminar-mente un tentativo di
conciliazione per verificare la sussistenza delle condizioni per la revoca
del recesso.
8.
Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l'a-zienda o l'ente si
obblighino a riassumere il dirigente, il rapporto di lavoro prosegue senza
soluzione di conti-nuità. In caso contrario, il Collegio, sentite le parti
in causa, emette la propria decisione, alla quale l'azienda o ente sono
tenuti a conformarsi anche nel caso di cui al comma 15.
9.
La procedura per la conciliazione e per l'emissione della decisione deve
esaurirsi entro 60 giorni dalla data della costituzione del Collegio.
10.
Ove il Collegio, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a
carico dell'azienda o ente una indennità supplementare, determinata in
relazio-ne alle valutazioni dei fatti e delle circostanze emerse, tra un
minimo, pari al corrispettivo del preavviso matu-rato, maggiorato
dell'importo equivalente a due mensilità ed un massimo pari al
corrispettivo di 22 mensilità.
11.
L'indennità supplementare di cui al comma 10 è automa-ticamente aumentata,
ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti
misure:
· 7 mensilità in corrispondenza del 51^ anno
compiuto;
· 6 mensilità in corrispondenza del 50^ e 52^
anno compiuto;
· 5 mensilità in corrispondenza del 49^ e 53^
anno compiuto;
· 4 mensilità in corrispondenza del 48^ e 5 |