Comparto: Sanita' Area: Dirigenza medica e veterinaria Data: 08/06/2000
Tipo: CCNL Descrizione: CCNL comparto Sanità area dirigenza medica e veterinaria - parte economica 2000/2001

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 1998-2001
DELL'AREA RELATIVA ALLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
Parte economica biennio 2000-2001

A seguito del parere favorevole espresso in data 5 maggio 2000 dal Comitato di Settore sul testo dell'accordo relativo al CCNL del secondo biennio economico 2000-2001 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. nonché della certificazione della Corte dei Conti, in data 6 giugno 2000, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 8 giugno 2000 alle ore 10,30 ha avuto luogo l'incontro tra :

l'ARAN :

nella persona del Presidente – Prof. Carlo Dell'Aringa ....Firmato

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

OO.SS. di categoria Confederazioni sindacali
ANAAO/ASSOMED ...Firmato COSMED ...Firmato
CIMO – ASMD ....Firmato
UMSPED

(AAROI - AIPAC – SNR) …Firmato

CIVEMP (SIVEMP - SIMET) ......Firmato
FED. CISL MEDICI - COSIME …Firmato CISL …Firmato
FESMED (ACOI,ANMCO,AOGOI,SUMI,

SEDI, FEMEPA, ANMDO) …Firmato

ANPO …Firmato
(ammessa con riserva, a seguito di sospensiva ed in attesa di giudizio definitivo)
CGIL MEDICI …Firmato CGIL …Firmato
FED. UIL FNAM, FIALS,

Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP …Firmato

UIL …Firmato



Al termine della riunione, le parti, dopo aver dato corso alla correzione degli errori materiali di seguito elencati, hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo alla dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. biennio economico 2000-2001.

II biennio di parte economica 2000-2001

Art. 5: art. 27 ….del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000;
Art. 5, comma 3 ultimo punto: Dirigenti con esperienza professionale nel SSN sino a 5 anni;
Art. 5, comma 5 : precisare dopo art. 31 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000;
Art. 5, comma 6: precisare dopo art. 32, comma 2 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000;
Art. 9, comma 5: "comma 4 …. del CCNL 5.12.1996 è disapplicato"
Tavola 2, nota (3) ultimo periodo: dopo "(…) della retribuzione di posizione che varia tra" correggere "18.049.000 e 12.063.000"
Tavole 1 e 2 corrette con nota (5) per errori materiali dovuti al mancato coordinamento di esse con il testo dell'art. 39 del CCNL 1998-2001 di parte normativa.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
dell'area RELATIVA ALLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 1998-2001

Parte economica II biennio 2000-2001
 
INDICE
PARTE PRIMA

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
Art. 1 - Campo di applicazione

CAPO II : Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo
Art. 2 - Incrementi contrattuali e stipendio tabellare
Art. 3 - Equiparazione
Art. 4 - Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti di nuova assunzione
Art. 5 - Indennità di esclusività del rapporto di lavoro

CAPO III: Trattamento economico dei rapporti di lavoro ad esaurimento
Art. 6 - Incrementi e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo

CAPO IV : Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo
Art. 7 - Trattamento economico fondamentale
Art. 8 - Effetti dei benefici economici

CAPO V: I fondi aziendali
Art. 9 - Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione , specifico trattamento per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa

Art. 10 - Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale

CAPO VI: Disposizioni finali
Art. 11 -Verifiche
Art. 12 - Disposizioni particolari

- Tabelle
- Dichiarazioni congiunte

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
dell'area RELATIVA ALLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

II biennio economico 2000 - 2001

Parte I
TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Art. 1
Campo di applicazione


1. Il presente contratto concerne il secondo biennio economico - 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001 – del CCNL relativo al quadriennio 1998 - 2001.

2. Gli effetti economici del presente contratto, secondo i criteri di cui all'art. 49 del CCNL relativo al quadriennio 1998 – 2001 per la parte normativa ed al primo biennio di parte economica 1998 – 1999, stipulato in data 8 giugno 2000, si applicano ai dirigenti già in servizio presso le aziende alla data del 1 gennaio 2000 ovvero assunti successivamente.

3. Per le semplificazioni del testo del presente contratto si rinvia all'art. 1 del CCNL indicato nel comma 2.


CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO

ART. 2
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare

1. Dal 1 luglio 2000 al 30 giugno 2001, l'incremento mensile lordo degli stipendi tabellari previsti per il ruolo e livello unico dei di-rigenti medici e veterinari dall' art. 36 del CCNL relativo al I biennio economico, stipulato in data 8 giugno 2000, è di L. 50.000.

2. Dal 1 luglio 2001 ai dirigenti del comma 1 è cor-risposto l'incremento mensile lordo di L. 96.000, che riassorbe il precedente.

3. Lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilità, dei dirigenti di cui al comma 1 è così stabilito:

dal 1 luglio 2000
dal 1 luglio 2001
L. 38.232.000
L. 38.784.000

ART. 3
Equiparazione

1. In applicazione di quanto previsto dalla norma di rinvio contenuta nell'art. 41, comma 1 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 la retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti in servizio alla data del 5 dicembre 1996 nelle posizioni funzionali di ex IX livello, qualificato e non dell'ex DPR. 384/1990, con cinque anni di anzianità al 1 febbraio 2001 , con la medesima decorrenza è equiparata a quella dell' ex X livello non qualificato dello stesso DPR. Dalla predetta data la retribuzione di posizione minima per i dirigenti medici e veterinari di cui all'art. 36, comma 1 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 è, pertanto, così determinata:

Medici
Veterinari
- parte fissa :
L. 2.000.000
L. 2.000.000
- parte variabile :
L. 10.820.000
L. 10.063.000

2. La retribuzione di posizione minima per i dirigenti medici e veterinari di cui all'art. 43 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 che non abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo alla data del 14 marzo 2000, i quali si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è così determinata:

Medici
Veterinari
- parte fissa :
L. 1.000.000
L. 1.000.000
- parte variabile :
L. 5.214.000
L. 2.707.000

3. La retribuzione di posizione di cui al 1 comma spetta per intero, detratto quanto già previsto dalla tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 – II biennio economico 1996 -1997 - ai dirigenti tuttora in servizio, ai quali l'azienda - dopo l'entrata in vigore del contratto citato - non abbia attribuito una retribuzione di posizione superiore al minimo; nei casi in cui la retribuzione di posizione sia superiore al minimo contrattuale ma inferiore a quella del comma 1, l'azienda provvede al relativo conguaglio mentre nel caso sia superiore a quella del comma 1 ovvero al dirigente sia stato conferito l'incarico di struttura complessa, nulla è dovuto allo stesso.

4. Per i dirigenti di cui ai commi 1 e 2 che alla data del 1 febbraio 2001 non avessero ancora compiuto cinque anni di servizio, l'equiparazione opera al compimento del quinto anno che avviene nell'arco di vigenza del presente contratto. Ferma rimanendo la componente di parte fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale, la parte variabile spettante agli stessi dal 1 febbraio 2001 è così rideterminata:

Dirigenti comma 1 :
Medici
Veterinari
- parte variabile :
L. 4.327.000
L. 4.028.000
Dirigenti comma 2 :
- parte variabile :
L. 2.516.000
L. 2.351.000

5. Sono fatti salvi i casi in cui l'azienda ai dirigenti del comma 4 abbia già conferito incarichi di maggior valore economico rispetto al minimo contrattuale di cui all'art. 39, comma 10 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. Il relativo conguaglio, ove necessario, opera con le modalità del comma 3 sia al 1 febbraio 2001 che al compimento del quinto anno.

6. Con i commi 1, 2 e 4 le parti considerano definitivamente conclusa la vertenza relativa all'equiparazione dei dirigenti di cui al presente articolo.

7. All'incremento della retribuzione di posizione di cui ai commi 1 e 4 si provvede con le risorse del fondo dell'art. 9, comma 3.

8. La retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo fa parte del trattamento fondamentale di cui all'art. 35, comma 1 Lett. A) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000, in quanto sostituisce quella già prevista nella tabella allegato 1 del CCNL 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996 - 1997.

 


ART. 4
Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti di nuova assunzione



1.Per i dirigenti assunti dal 6 dicembre 1996 in poi, cui non si applicano i benefici dell'art. 3, a decorrere dal 1 febbraio 2001, la retribuzione di posizione minima contrattuale corrisponde ai seguenti valori :

Medici
Veterinari
- parte fissa :
L. 2.000.000
L. 2.000.000
- parte variabile :
L. 4.327.000
L. 4.028.000

2. I dirigenti del comma 1 raggiungono la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all' art. 3, comma 1, al compimento del quinto anno di attività, previa verifica positiva da parte del Collegio Tecnico di cui all'art. 31 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. In caso di verifica negativa, fatta salva l'applicazione dell'art. 34 dello stesso CCNL, l'adeguamento avrà luogo al superamento di quella triennale successiva.

3. Nei casi in cui l'azienda, sulla base dell' art. 57, comma 6 del CCNL del 5 dicembre 1996, abbia già conferito incarico di valore economico superiore al minimo contrattuale, si applica l'art. 3, comma 5.

4. All'incremento della retribuzione di posizione di cui al comma 1 si provvede con le risorse del fondo dell'art. 9, comma 3.

5. La retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo fa parte del trattamento fondamentale di cui all'art. 35, comma 1 Lett. A) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000, in quanto costituisce il minimo contrattuale per tale voce. Essa sostituisce quella prevista dal comma 11 dell'art. 39 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000.


ART. 5
Indennità di esclusività del rapporto di lavoro

1. In applicazione di quanto previsto dalla norma di rinvio contenuta nell' art. 42 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000, con la presente clausola viene disciplinata, a decorrere dal 1 gennaio 2000, l'indennità per l'esclusività del rapporto dei dirigenti medici e veterinari.

2. L'indennità di esclusività, fissa e ricorrente, è corrisposta per tredici mensilità. Essa costituisce un elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali.

3. L'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, che non determina forme di automatismo, è fissata nelle seguenti misure annue lorde:

  • Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa
L. 31.994.000
  • Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN superiore a quindici anni
L. 24.000.000
  • Dirigente con incarichi art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni
L. 17.610.000
  • Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni
L. 4.363. 000


4. L' esperienza professionale di cui al comma 3 è quella maturata al 31 dicembre 1999.

5. Il passaggio alla fascia superiore dell' indennità, per i dirigenti cui non è conferito l'incarico di direzione di struttura complessa, è condizionato all'esito positivo della verifica triennale di cui all'art. 31, comma 2 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. In caso di mancato superamento essa sarà attribuita alla successiva verifica triennale se positiva. Il mancato rinnovo dell'incarico di direzione di struttura complessa determina l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore.

6. In caso di non coincidenza dei tempi tra la verifica e la maturazione dell'esperienza professionale, la verifica è anticipata dall'azienda al trimestre immediatamente successivo al conseguimento del requisito ed è effettuata, con le stesse modalità previste dall'art. 31 e 32 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. L'indennità - se la verifica è positiva – decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dell'esperienza richiesta.

7. Nella prima applicazione l'indennità è finanziata con le seguenti risorse derivanti :

A) A livello nazionale:

1) dall'art. 72, comma 15, L. 448/1998 ;
2) dall'art. 28, commi 8, 10 e seguenti, della legge 488/1999 .;

B) A livello regionale:

1) dall'1,2 % del monte salari annuo aziendale, calcolato con riferimento al 1997, quale risorsa aggiuntiva messa a disposizione delle Regioni, ai sensi degli artt. 4 e 13 del d.lgs. n. 502 del 1992, a decorrere dall'1 gennaio 2000.
C) A livello aziendale:

1) dai risparmi derivanti dall'applicazione dei commi 4, 5 e 12 dell'art. 72 della legge 448/1998.
8. Per effetto della diversa distribuzione dei dirigenti nelle aziende in rapporto all' esperienza professionale nonché dei risparmi citati nella lettera C) del comma precedente e per l'attribuzione delle risorse aggiuntive di cui alla lettera B) dello stesso comma, si procede alla ripartizione delle predette risorse in sede regionale nell'ambito delle procedure di perequazione previste dall'art. 7 senza pregiudizio per la corresponsione dell'indennità di esclusività di rapporto alle scadenze previste dal comma 3.

9. Alla corresponsione dell'indennità ai dirigenti che revochino l'opzione per il rapporto non esclusivo successivamente al 14 marzo 2000, provvede l'azienda con le risorse del proprio bilancio, attribuendo nel primo inserimento – che decorre comunque dal primo gennaio dell'anno successivo alla revoca ai sensi dell'art. 48 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, la misura corrispondente all'esperienza professionale di cui al comma 3. Al personale di nuova assunzione compete la misura iniziale dell'indennità. A coloro che hanno optato per il rapporto esclusivo nel periodo ricompreso tra l' 1 gennaio ed il 14 marzo 2000, l'indennità decorre dalla data dell'opzione.

10. L'indennità di esclusività goduta è mantenuta anche nel trasferimento o vincita di concorso in altra azienda o ente del comparto, fatto salvo il caso di conferimento di incarico di direzione di struttura complessa in cui è attribuita nella misura più elevata.


CAPO III
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI RAPPORTI DI LAVORO AD ESAURIMENTO

ART. 6
Incrementi e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo



1. Gli incrementi mensili lordi degli stipendi tabellari, previsti per i di-rigenti medici e veterinari indicati dall'art. 43 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 sono i seguenti:

A) Dal 1 luglio 2000 :

a) Dirigenti Medici già a tempo definito L. 36.000

b) Veterinari L 46.000

B) Dal 1 luglio 2001 gli incrementi tabellari sono i seguenti :

a) Medici già a tempo definito L. 33.000

b) Veterinari L. 42.000

2. Lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, dei dirigenti medici e veterinari di cui al comma 1 lett. a e b, alle cadenze sottoindicate, è così stabilito:

1 luglio 2000 1 luglio 2001
Dirigenti medici L. 24.083.000 L. 24.479.000
Dirigenti veterinari L. 33.561.000 L. 34.065.000

3. Per i dirigenti medici e veterinari già di II livello dirigenziale è conservato l'assegno personale previsto dall'art. 43, commi 2 e 3 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000.

4. Il trattamento economico omnicomprensivo di L. 11.156.000 previsto per gli ex medici condotti ed equiparati che non abbiano effettuato l'opzione per il rapporto esclusivo, è rideterminato rispettivamente alle decorrenze del 1/7/2000 e 1/7/2001 in £ 11.289.872 ed in £ 11.412.588.

5. Sono confermate le disposizioni dell'art. 44, commi 6 e 7 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000, per effetto delle quali i dirigenti di cui al presente articolo improrogabilmente entro il 1 dicembre 2001 debbono trasformare il proprio rapporto di lavoro anche in caso di non opzione per il rapporto esclusivo con l'attribuzione di quanto previsto dalle medesime clausole.

 


CAPO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI
con rapporto di lavoro non esclusivo

ART. 7
Trattamento economico fondamentale


1. Il trattamento economico fondamentale dei dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo di cui all' art. 46 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, è confermato e segue la dinamica degli incrementi contrattuali prevista per i dirigenti cui si riferisce.


ART. 8
Effetti dei benefici economici


1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dal-l'ap-plicazione del presente contratto - hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straor-dinario sul trattamento ordinario di quie-scen-za, normale e privilegiato, sull'inden-nità premio di servizio, sull'indennità alimentare di cui all'art. 30, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996, sull'e-quo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previden-ziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 , si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa e variabile in godimento nonchè alle indennità di cui art. 37, comma 2, agli assegni personali previsti dall'art. 38, commi 1 e 2 e dall'art. 43, commi 2 e 3 data la loro natura stipendiale, dall' art. 40 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed, infine, dall' indennità dell'art. 5 del presente contratto.

3. I benefici economici risultanti dall'appli-ca-zio-ne dei commi 1 e 2 nonchè gli incrementi di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte eco-nomica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente comma. Agli ef-fetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale – parte fissa e variabile - indicata nella tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 - II biennio economico 1996-1997 e, per le modifiche alla stessa apportate dagli artt. 3 e 4 del presente contratto, tenuto conto delle relative cadenze temporali.


CAPO V
I FONDI AZIENDALI

ART. 9
Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione,
specifico trattamento per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa



1. Il fondo previsto dall'art. 50 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, per il finanziamento dell'indennità di specificità medica, della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico nei casi in cui è mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è confermato . Il suo ammontare è quello consolidato al 31.12.1999, comprensivo, in ragione d'anno degli incrementi previsti a tale scadenza.

2. Il fondo, oltre ad essere integrato dalle risorse previste dall'art. 50, comma 2, lettere a), c) e d), a decorrere dal 1 luglio 2000 è incrementato, in ragione d'anno:

a) a decorrere dal 1 luglio 2000 di una quota, in ragione d'anno, pari allo 0,6% del monte salari annuo della dirigenza medico – veterinaria, calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999;
b) a decorrere dal 1 luglio 2001 di una quota, in ragione d'anno, pari allo 0,5% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999;
c) a decorrere dal 1 luglio 2000 dalle risorse relative allo specifico trattamento economico di cui all'art. 47 comma 3.
3. Al fine di dare applicazione all' art. 41 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, a decorrere dal 1 febbraio 2001 il presente fondo è, altresì, integrato con una quota delle risorse derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio, già attribuite al fondo previsto dall'art. 47, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996. Tale incremento è pari a L. 6.673.000 medie annue lorde pro – capite per ogni dirigente di ex IX livello in servizio alla data del 5 dicembre 1996, di cui L: 5.345.000 destinate all'applicazione dell'art. 3 e per la parte residua all'attuazione dell'art. 4. Il fondo previsto dall'art. 47, comma 4, del CCNL 5 dicembre 1996 dal 31 dicembre 2001 viene definitivamente unificato con quello di cui al presente articolo dove confluiscono le relative risorse, anche per l'applicazione delle sue originarie finalità.

4. Al fine di garantire una omogenea e congrua distribuzione dei risparmi di cui al comma 3 tra le aziende ed enti del comparto presenti nella Regione stessa, a causa della diversa distribuzione dei dirigenti cessati dal servizio, l'incremento del fondo di ciascuna azienda sarà assicurato previa perequazione e compensazione a livello regionale con le modalità indicate nell'art. 7 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, Le risorse residue dopo l'applicazione del comma 4 rimangono accreditate al fondo aziendale .

5. Dal 31 dicembre 2001 l'art. 47, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 è disapplicato.

ART. 10
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
e per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale

1. Nulla è innovato per quanto attiene il fondo previsto dall'art. 51 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro. Il suo ammontare è quello consolidato al 31.12.1999.

2. E' confermato quanto previsto dall'art. 52 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità delle prestazioni per i dirigenti medici e veterinari. L' ammontare dei fondi è quello consolidato al 31.12.1999 nel rispetto delle regole stabilite con l'art. 52, comma 4 citato. L'incremento annuo dei fondi di risultato dell'1% di cui al comma 5, lettera b) dell'art. 52 continua ad operare, a decorrere dal 1 gennaio 2000, alle medesime condizioni e caratteristiche previste nella clausola richiamata. L'incremento di cui al medesimo articolo comma 7, dall'1 gennaio 2000 concorre a finanziare l'indennità di cui all'art. 5.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11
Verifiche

1. L'indennità di esclusività del rapporto, in quanto compensativa di una opzione che modifica in modo irreversibile la sfera giuridica dei dirigenti sanitari, presenta caratteristiche di stabilità e nel primo biennio di applicazione 2000 - 2001 trova la garanzia di finanziamento nei risparmi derivanti dai processi di riforma e razionalizzazione dei servizi sanitari in corso.
2. A tal fine, in attuazione della riforma le Regioni attiveranno, con adeguati provvedimenti organizzativi misure di indirizzo e controllo del governo clinico della spesa atte a garantire risparmi di gestione certi e consolidati, derivanti dalla qualificazione del servizio ospedaliero e dall'incremento di produttività – anche attraverso l'applicazione degli opportuni protocolli diagnostici e terapeutici, la razionalizzazione della spesa sanitaria che consentirà il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento dell'indennità.
3. Al termine del biennio contrattuale del comma 1 si procederà ad una verifica del processo attuativo di tale istituto e del relativo finanziamento che continuerà ad essere assicurato dalle Regioni con voci di risparmio dalle stesse destinate a finanziare la spesa sanitaria ed aventi la medesima finalizzazione di cui all'art. 5, senza aggravio per il SSN.


ART. 12
Disposizioni particolari


1. Nell'arco di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento dei fondi di cui agli artt. 9 e 10 non siano impegnate nel rispettivo esercizio economico, sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo ai fondi di pertinenza.

2. Rimangono in vigore tutte le disposizioni di carattere economico previste dal CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, non modificate dal presente contratto.

3. Con riferimento alle norme in cui è richiesta esperienza professionale si deve intendere:

a) ai fini del compimento del quinquennio di attività di cui all'art. 4, l'anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente del SSN, a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità anche se prestato in aziende o enti diversi del Comparto;
b) ai fini dell'applicazione degli artt. 3 e 5 l'anzianità complessiva, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, maturata alle date previste dalle norme, senza soluzione di continuità anche in aziende ed enti diversi del comparto .

 

Tavola 1
INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPORTI RETRIBUTIVI ANNUI LORDI COMPRENSIVI DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE E DELL'INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' DI RAPPORTO A REGIME
Dirigenti medici
Tipologia di incarico
decorrenza del rapporto
Tabellare
Assegno personale(4)
IIS
ISM
Indennità struttura complessa
Retribuzione di posizione(5)
Indennità di esclusività di rapporto a seconda dell'esperienza
Fissa
Variabile
Totale
Strut.compl.
maggiore 15
tra 5 e 15
minore 5
1)
Struttura complessa ex art. 56 fascia a) (area chirurgica)
In servizio al 31/7/1999(1)
38.784.000
13.263.000
13.883.000
20.000.000
-
12.000.000
8.141.000
20.141.000
31.994.000
-
-
-
assunti dopo l'1/8/99(2)
38.784.000
-
13.883.000
15.000.000
18.263.000
31.994.000
-
-
-
Struttura complessa ex art. 56 fascia a) (area medica)
In servizio al 31/7/1999(1)
38.784.000
13.263.000
13.883.000
20.000.000
11.000.000
7.049.000
18.049.000
31.994.000
-
-
-
assunti dopo l'1/8/99(2)
38.784.000
-
13.883.000
15.000.000
18.263.000
31.994.000
-
-
-
Struttura complessa ex art. 56 fascia a) (territorio)
In servizio al 31/7/1999(1)
38.784.000
13.263.000
13.883.000
20.000.000
10.000.000
7.017.000
17.017.000
31.994.000
-
-
-
assunti dopo l'1/8/99(2)
38.784.000
13.883.000
15.000.000
18.263.000
31.994.000
-
-
-
2)
ex art. 56 fascia b) CCNL 5/12/96(3)
38.784.000
-
13.883.000
15.000.000
-
11.078.000
7.037.000
18.115.000
-
24.000.000
17.610.000
-
ex art. 57 fascia a) o b) CCNL 5/12/96(3)
3) ex art. 57 fascia a)(3)
38.784.000
-
13.883.000
15.000.000
-
7.940.000
4.880.000
12.820.000
-
24.000.000
17.610.000
-
ex art. 57 fascia b)(3)
38.784.000
-
13.883.000
15.000.000
-
2.000.000
10.820.000
12.820.000
4)
ex art. 57, comma 1, lettera b) del CCNL 5/12/96 con esperienza inferiore a 5 anni
38.784.000
-
13.883.000
15.000.000
-
2.000.000
4.327.900
6.327.900
-
-
-
4.363.000
(1) Già dirigenti di II livello, anche con incarico quinquennale, ovvero assunti come dirigenti di II livello o con incarico di direzione di struttura complessa anche dopo il 31/7/99 ma con avviso pubblicato in G.U. prima del 31/7/99.
(2) Dirigenti assunti dopo il 31/7/99 con avviso pubblicato in G.U. dopo il 31/7/99
(3) Gli incarichi di cui ai punti 2), 3) e 4) della presente tabella sono raggruppati sulla base della retribuzione di posizione minima contrattuale storica di cui alla tabella allegato 1 al CCNL del 5/12/96, II biennio economico. La collocazione nelle fasce degli artt. 56 e 57 del CCNL 5/12/96 è, pertanto, strettamente legata al minimo di "ingresso" già previsto per le stesse. Nell'attuale sistema, ai sensi dell'art. 27 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000, essi corrispondono (anche ai fini dell'art. 5 del presente contratto) ai seguenti:
  • incarichi ex art. 56 fascia b) agli incarichi di direzione di struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera b));
  • incarichi ex art. 57 fascia a) o b) agli incarichi di natura professionale, anche di alta specializzazione ovvero di consulenza, studio, ricerca, ispettivo e di controllo (art. 27, comma 1, lettera c));
  • incarichi ex art. 57 fascia b) agli incarichi di natura professionale (art. 27, comma 1, lettera d)).
  • All'interno degli incarichi di cui alla seconda alinea la differenza discende dalla diversa entità della retribuzione di posizione che varia tra 18.115.000 e 12.820.000.
    (4) Al presente assegno si aggiunge lo specifico trattamento ove in godimento per coloro che avevano un incarico quinquennale (art. 38).
    (5) La retribuzione di posizione riportata in questa tabella è quella minima contrattale attribuita , ai sensi della tabella all. 1 al CCNL del 5.12.1996, II biennio economico 1996-1997 (cfr. art. 39, comma 5) e quella rideterminata ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente CCNL. Successivamente al contratto del 1996, la retribuzione di posizione di parte variabile è stata suscettibile di incremento in sede aziendale, sulla base della graduazione delle funzioni.'Per i dirigenti di sturttura complessa assunti successivamente al 1° agosto 1999 citati in tabella la retribuzione di posizione è attribuita dalle aziende sulla base della graduazione dell'incarico assegnato nel rispetto dell'art. 39, comma 3, per quanto attiene la componente della retribuzione stessa di parte fissa e variabile.

     

    Tavola 2
    INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPORTI RETRIBUTIVI ANNUI LORDI COMPRENSIVI DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE E DELL'INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' DI RAPPORTO A REGIME
    Dirigenti veterinari
    Tipologia di incarico
    decorrenza del rapporto
    Tabellare
    Assegno personale
    IIS
    ISM
    Indennità struttura complessa
    Retribuzione di posizione(5)
    Indennità di esclusività di rapporto a seconda dell'esperienza
    Fissa
    Variabile
    Totale
    Strut.compl.
    maggiore 15
    tra 5 e 15
    minore 5
    1)
    Struttura complessa ex art. 56 fascia a) (zooprof.)
    In servizio al 31/7/1999(1)
    38.784.000
    13.263.000
    13.883.000
    20.000.000
    -
    10.000.000
    6.760.000
    16.760.000
    31.994.000
    -
    -
    -
    assunti dopo l'1/8/99(2)
    38.784.000
    -
    13.883.000
    15.000.000
    18.263.000
    31.994.000
    -
    -
    -
    Struttura complessa ex art. 56 fascia a)
    In servizio al 31/7/1999(1)
    38.784.000
    13.263.000
    13.883.000
    20.000.000
    10.000.000
    6.314.000
    16.314.000
    31.994.000
    -
    -
    -
    assunti dopo l'1/8/99(2)
    38.784.000
    13.883.000
    15.000.000
    18.263.000
    31.994.000
    -
    -
    -
    2)
    ex art. 56 fascia b) CCNL 5/12/96(3)
    38.784.000
    13.883.000
    15.000.000
    -
    11.078.000
    6.971.000
    18.049.000
    -
    24.000.000
    17.610.000
    -
    -
    ex art. 57 fascia a) o b) CCNL 5/12/96(3)
    3)
    ex art. 57 fascia a)(3)
    38.784.000
    -
    13.883.000
    15.000.000
    -
    7.940.000
    4.123.000
    12.063.000
    -
    24.000.000
    17.610.000
    -
    ex art. 57 fascia b)(3)
    38.784.000
    -
    13.883.000
    15.000.000
    -
    2.000.000
    10.063.000
    12.063.000
    4)
    ex art. 57, comma 1, lettera b) del CCNL 5/12/96 con esperienza inferiore a 5 anni
    38.784.000
    -
    13.883.000
    15.000.000
    -
    2.000.000
    4.028.363
    6.028.363
    -
    -
    -
    4.363.000
    (1) Già dirigenti di II livello, anche con incarico quinquennale, ovvero assunti come dirigenti di II livello o con incarico di direzione di struttura complessa anche dopo il 31/7/99 ma con avviso pubblicato in G.U. prima del 31/7/99.
    (2) Dirigenti assunti dopo il 31/7/99 con avviso pubblicato in G.U. dopo il 31/7/99
    (3) Gli incarichi di cui ai punti 2), 3) e 4) della presente tabella sono raggruppati sulla base della retribuzione di posizione minima contrattuale storica di cui alla tabella allegato 1 al CCNL del 5/12/96, II biennio economico. La collocazione nelle fasce degli artt. 56 e 57 del CCNL 5/12/96 è, pertanto, strettamente legata al minimo di "ingresso" già previsto per le stesse. Nell'attuale sistema, ai sensi dell'art. 27 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000, essi corrispondono (anche ai fini dell'art. 5 del presente contratto) ai seguenti:
  • incarichi ex art. 56 fascia b) agli incarichi di direzione di struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera b));
  • incarichi ex art. 57 fascia a) o b) agli incarichi di natura professionale, anche di alta specializzazione ovvero di consulenza, studio, ricerca, ispettivo e di controllo (art. 27, comma 1, lettera c));
  • incarichi ex art. 57 fascia b) agli incarichi di natura professionale (art. 27, comma 1, lettera d)).
  • All'interno degli incarichi di cui alla seconda alinea la differenza discende dalla diversa entità della retribuzione di posizione che varia tra 18.049.000 e 12.063.000.
    (4) Al presente assegno si aggiunge lo specifico trattamento ove in godimento per coloro che avevano un incarico quinquennale (art. 38).
    (5) La retribuzione di posizione riportata in questa tabella è quella minima contrattale attribuita , ai sensi della tabella all. 1 al CCNL del 5.12.1996, II biennio economico 1996-1997 (cfr. art. 39, comma 5) e quella rideterminata ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente CCNL. Successivamente al contratto del 1996, la retribuzione di posizione di parte variabile è stata suscettibile di incremento in sede aziendale, sulla base della graduazione delle funzioni.'Per i dirigenti di sturttura complessa assunti successivamente al 1° agosto 1999 citati in tabella la retribuzione di posizione è attribuita dalle aziende sulla base della graduazione dell'incarico assegnato nel rispetto dell'art. 39, comma 3, per quanto attiene la componente della retribuzione stessa di parte fissa e variabile.
     
    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

    Con riferimento all'art. 9, al fine di esplicitare meglio la propria volontà, le parti concordano che le risorse utilizzabili per l'equiparazione di cui ai commi 3 e 4 della norma sono esclusivamente quelle derivanti dalla RIA dei dirigenti cessati dal servizio, che le citate clausole finalizzano a tale scopo. Ne consegue che le altre risorse attribuite al fondo, ivi compresi gli incrementi derivanti dal finanziamento contrattuale nazionale, non devono, quindi, concorrere all'applicazione dei commi 3 e 4 citati ma devono essere utilizzate esclusivamente per le altre finalità cui il fondo stesso sovrintende.

    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

    Le parti concordano che, nelle aziende ove non siano stati conferiti gli incarichi, ai sensi del CCNL 5 dicembre 1996, la corrispondenza degli incarichi di cui al presente contratto viene effettuata con riferimento alla tabella allegato 1 del CCNL 5 dicembre 1996 II biennio economico 1996-1997, che rinvia alle posizioni giuridiche di provenienza.

    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

    L'esperienza professionale richiesta ai dirigenti medici e veterinari dall'art. 12, comma 3 deve essere maturata nel profilo di appartenenza anche in più discipline.