Oggetto: applicazione art. 1, comma 12 della L. 662/96 in relazione ai contratti collettivi dell' area della dirigenza medica e veterinaria

Al fine di sciogliere la riserva sulla problematica indicata in oggetto, sentiti in proposito i Ministeri competenti, si fa seguito a quanto comunicato nel punto 5), pag. 6 del verbale interpretativo dell'11.6.1997, in merito al coordinamento tra le norma contenuta nell'art. 5, comma 3 del CCNL del II biennio dell'area della dirigenza medica e veterinaria e la successiva disposizione introdotta dall'art. 1, comma 12 della legge 662/96.

In via interpretativa si ritiene che la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 12 della L. n. 662/96 sia da ritenere meramente confermativa della clausola contrattuale di cui all'art. 5, comma 3 del CCNL del II biennio dell'area della dirigenza medica e veterinaria la quale, a sua volta, ha preso atto della "sospensione" del 15 % dell'indennità di tempo pieno, derivante dall'art. 4, comma 3 della L. n. 724/94 a carico dei medici che avevano dichiarato di svolgere l'attività libero-professionale extramuraria.

A sostegno di questa tesi militano le parole stesse ("resta ferma... ") utilizzate dalla legge con evidente riferimento alla nuova struttura della retribuzione dei dirigenti (viene infatti menzionata parte fissa della retribuzione di posizione), nel frattempo divenuta operante per effetto dell'entrata in vigore del CCNL stipulato il 5.12. 1996. Ciò induce anche a ritenere che la legge abbia confermato la riduzione prevista dall'art. 5 del CCNL del II biennio (cioè il 15% del valore iniziale della vecchia indennità di tempo pieno riportato sul valore della componente fissa della retribuzione di posizione) nei suoi termini monetari senza alcuna duplicazione della penalizzazione.


L'art. 1, comma 12 della L. 662/96 estende tuttavia i suoi effetti ad altri destinatari. Infatti ora la riduzione prevista dal CCNL citato riguarda indistintamente tutti i dirigenti, sia medici (di cui alle lettere A), sia veterinari (di cui alle lettere C) rispettivamente degli artt. 43, 44 e 45 del CCNL del 5.12.1996), che hanno optato per l'esercizio della libera professione extramuraria secondo le disposizioni introdotte dall'art. 1 della legge 662/96. Naturalmente in tal caso la riduzione opera a far data dall'opzione.

Si ritiene, inoltre, che la prevista riduzione non operi in via permanente perché deve essere possibile alle aziende di ripristinare il minimo contrattuale della retribuzione di posizione in caso di revoca da parte degli interessati dell'opzione per l'esercizio dell'attività libero-professionale extramuraria.
La temporanea maggiore disponibilità di risorse nel fondo di posizione di ciascuna azienda, accertata a consuntivo, sulla base della regola generale prevista dall'art. 60, comma 4 del contratto, sostanzia le condizioni per lo spostamento temporaneo di tali risorse sul fondo per la retribuzione di risultato.

Si prega di dare la massima diffusione alla presente, portandola a conoscenza di tutte le aziende ed enti del comparto del Servizio sanitario nazionale presenti nel territorio di competenza.