Oggetto: linee interpretative dei contratti collettivi delle aree dirigenziali del comparto sanità

Alcuni dei quesiti cui è stata data risposta possono riguardare solo una specifica area contrattuale, perché così sono stati proposti dalle aziende ; resta inteso che, qualora risulti identica la fattispecie, la risposta deve intendersi valere anche per l'altra area dirigenziale e per il comparto.
Si coglie l'occasione per far presente che con il presente documento non può in alcun modo effettuarsi attività di controllo e riscontro né avallare, assicurare o dichiarare la regolarità dell'applicazione di clausole contrattuali e di scelte interpretative delle stesse. Si rammenta, infatti, che la gestione del contratto collettivo nazionale e della contrattazione decentrata rientrano nell'esercizio delle specifiche attività, attribuzioni, competenze e responsabilità proprie delle singole aziende. Allo scopo di favorire l'omogeneità di applicazione, l'A.Ra.N. e gli esperti designati dal Comitato di settore si sono, pertanto, limitati a fornire gli orientamenti comuni circa alcune problematiche applicative che si è ritenuto avessero valenza generale e comportassero reali difficoltà interpretative.


1. L'incarico quinquennale dei dirigenti di II livello del ruolo sanitario comporta la stipula di un contratto individuale di diritto privato che può derogare al trattamento normativo ed economico stabilito dal CCNL ?

L'art. 15, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992 regola la disciplina dell'accesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario configurandolo quale incarico quinquennale rinnovabile che dà titolo a specifico trattamento economico. Il CCNL del 5.12.1996 ha provveduto a completare la normativa di accesso sotto il profilo economico stabilendo che essa si applica - come recita espressamente l'art. 58 - a tutti gli assunti dopo l'entrata in vigore del citato decreto legislativo e a coloro che optino ai sensi del quarto comma dell'art. 15. Allo scopo di fornire indicazioni utili per un'uniforme applicazione del contratto ed evitare, nel contempo, una distorta lettura delle norme sia legislative che contrattuali, si riassumono di seguito alcune delle caratteristiche dell'incarico quinquennale che si ritengono abbiano prodotto maggiore difficoltà applicativa :
· il conferimento dell'incarico quinquennale non fa nascere un rapporto di diritto privato assimilabile al lavoro autonomo bensì comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche se soggetto alla condizione della conferma come risulta dalle norme legislative generali e dal CCNL ;
· la durata quinquennale si riferisce, infatti, all'incarico e non al rapporto di lavoro il quale, nell'ipotesi di mancato rinnovo, non viene necessariamente risolto. A tale proposito, giova ricordare che l'art. 59, comma 11 del CCNL individua con chiarezza le conseguenze del mancato rinnovo dell'incarico (permanenza nel livello retributivo di £ 48.000.000 - perdita dello specifico trattamento economico di cui all'art. 58 - mantenimento dell'ISM e della retribuzione di posizione, eventualmente ridotta in rapporto al nuovo incarico attribuito - congelamento di un posto di I livello dirigenziale);
· la necessità della stipula del contratto individuale secondo le modalità e con i contenuti di cui all'art. 14 del CCNL non può indurre le aziende ad inserire clausole derogatorie in pejus rispetto a quelle del contratto collettivo in relazione alle materie da esso disciplinate, in base al principio dell'art. 2077, comma secondo del cc. In particolare, riguardo al non richiesto periodo di prova, all'orario di lavoro, alle ferie, alla malattia e agli infortuni, all'aspettativa, all'età per il collocamento a riposo, ai termini del preavviso, al collegio di conciliazione, alla tredicesima mensilità, al passaggio a tempo pieno, si versa in tema di diritti inderogabili da parte dell'azienda e indisponibili dai dirigenti. Anche in riferimento a specifiche norme di legge non è consentita alcuna deroga alla normativa generale (responsabilità dirigenziali, trattamento di missione, incompatibilità e libera professione, iscrizione all'INPDAP sia per il trattamento di quiescenza che di previdenza, art. 2122 cc.).

2. I dirigenti sono soggetti al procedimento disciplinare ? Quale normativa si applica in caso di comportamenti riconducibili a quelli che, in passato, avrebbero concretizzato responsabilità disciplinare ?

L'art. 59 del decreto legislativo n. 29/1993 indica con chiarezza le fonti normative in tema di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche : l'art. 2106 del cc e l'art. 7 dello Statuto dei lavoratori - limitatamente ai commi 1, 5 e 8 - cui si aggiunge, per i soli dirigenti, l'art. 20 del medesimo decreto legislativo, relativo alla nuova e specifica responsabilità dirigenziale. Il citato art. 59 prevede, altresì, al terzo comma che la tipologia e l'entità delle infrazioni e delle sanzioni possono essere definite dai contratti collettivi. Nel passaggio dal sistema pubblicistico a quello privatistico le parti hanno inteso applicare il principio in base al quale il diverso ruolo e responsabilità dei dirigenti, per i quali il rapporto fiduciario è basilare, richiede l'applicazione di regole diverse da quelle proprie del personale del comparto. Di conseguenza nei due CCNL delle aree dirigenziali stipulati il 5.12.1996 (cfr. comma 5 degli artt. 36 e 35) le parti contraenti hanno ritenuto di dare attuazione al disposto di cui al terzo comma dell'art. 59 stabilendo che i dirigenti non sono soggetti a sanzioni disciplinari conservative. Ciò naturalmente non significa che i dirigenti siano sottratti alla responsabilità disciplinare ma soltanto che quest'ultima non può trovare concretizzazione in una sanzione disciplinare conservativa (rimprovero, multa, sospensione). Le eventuali perplessità in ordine alla asserita sopravvivenza delle pregresse procedure disciplinari sono prive di fondamento, in quanto dal 6.12.1996 risultano inapplicabili gli artt. da 100 a 123 del DPR n. 3/57 cui rinvia l'art. 51 del DPR n. 761/79, anch'esso peraltro disapplicato (cfr. art. 74, comma 3 del decreto legislativo n. 29/1993 e artt. 75 e 72 dei CCNL). Nell'ambito del generale processo di cambiamento nella gestione delle risorse umane, teso alla massima valorizzazione delle capacità e professionalità dei dirigenti, saranno pertanto le singole aziende, sulla scorta di autonome determinazioni e utilizzando anche gli strumenti contrattuali, a ricercare le soluzioni migliori - in relazione alle circostanze e alle necessità contingenti - per intervenire (ovviamente non con l'irrogazione di sanzioni disciplinari ma con altri istituti contrattuali) in tutti i casi in cui, pur non sussistendo gli estremi per l'applicazione ai dirigenti degli artt. 36 e 35 dei CCNL delle due rispettive aree contrattuali, si sia comunque in presenza di fatti o comportamenti che non appaiono conformi al nuovo ruolo della dirigenza e alle responsabilità ad esso collegati.

3. I dipendenti - dirigenti e non - che fruiscono dell'istituto della mobilità sono soggetti al periodo di prova nell'azienda di destinazione ?

La possibilità di sottoporre alla prova il personale che inizia la propria attività in un'azienda a seguito i processi di mobilità tradizionali o innovativi è priva di qualsiasi base normativa essendo la mobilità un istituto che non provoca novazione del rapporto di lavoro, Tale principio - già segnalato con la nota 6016 del 17.9.1997 - è sancito dal quarto comma degli artt. 14 e 84 del DPR 384/90, non disapplicati dai recenti CCNL. Di conseguenza non appare neanche fondata la concessione di aspettativa o conservazione del posto in favore dei dipendenti che si sono trasferiti. Nel ribadire che il rapporto prosegue a tutti gli effetti con il nuovo datore di lavoro si ritiene, tuttavia, che gli istituti normo-economici che abbiano valenza annua e non siano strettamente connessi ad un particolare evento (ferie, eventuale cumulo ore di aggiornamento, tredicesima mensilità, ecc.) dovrebbero, di norma, essere liquidati o chiusi al momento del trasferimento in quanto non sembra corretto - anche dal punto di vista contabile - che effetti economici derivanti dal pregresso servizio ricadano sull'azienda ricevente ; sono, peraltro, sempre possibili accordi in senso diverso tra le aziende interessate.

4. E' possibile effettuare il periodo di prova di cui agli artt. 15 dei CCNL in un azienda diversa da quella di appartenenza ?

Nei casi in cui sia prevista, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, la possibilità di attivare l'istituto del comando e l'inizio di esso coincida o segua immediatamente l'assunzione in servizio, si ritiene possibile, previo accordo tra le amministrazioni, che il dipendente effettui il prescritto periodo di prova presso l'azienda, ente o amministrazione presso la quale è comandato. In tal caso, resta inteso che la relazione necessaria alla dichiarazione del superamento del periodo di prova è di competenza dell'azienda di destinazione che provvederà a trasmetterla in tempo utile all'azienda di appartenenza.

5. La preesistente normativa in materia di mobilità contenuta negli accordi di lavoro di cui al DPR 270/87 (artt. 19, 20, 21, 22 e 23) e al DPR 384/90 (artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 81, 82, 83, 84, 85) è da considerare tuttora vigenti ovvero è disapplicata ?

Come già precisato con chiarezza nel verbale interpretativo del 8.5.1996 (pag. 8) e con la nota n. 6016 del 17.9.1997, la materia della mobilità è attualmente ancora regolamentata dalle pregresse norme del DPR 384/90 cui si sono affiancate le clausole contrattuali introdotte dai recenti CCNL in relazione ad alcuni specifici aspetti della materia (accordi di mobilità in caso di esubero, mobilità intuitu personae per i dirigenti, sostituzione del nulla osta al trasferimento con l'istituto del preavviso). Dette ultime clausole, dunque, sono da ritenersi integrative e non sostitutive dei citati articoli del DPR 384/90. Le norme dettate all'epoca dal DPR 270/87 sono, al contrario, da considerare decadute fin dall'entrata in vigore del successivo DPR 384/90, in quanto - ai sensi dell'art. 136 , comma 1 di tale decreto - sono state sostituite dalle nuove corrispondenti norme, salvo per quanto attiene ai principi contenuti nell'art. 19, commi 1 e 3 .


6. Un dirigente medico o sanitario collocato in distacco sindacale part-time al 50% mantiene il diritto alle ore settimanali di aggiornamento ?

Nei CCNL di riferimento stipulati il 26 e 27 maggio 1997 l'argomento non è affrontato. Poiché il principio applicabile per il part-time verticale è quello previsto dal CCNL del comparto, si deve ritenere che i benefici siano fruibili in misura proporzionale all'orario ; ciò farebbe ritenere che le ore di aggiornamento professionale spettino in misura proporzionalmente ridotta, non essendo tale diritto escluso dai CCNL del 26 e 27 maggio 1997

7. Le ore di aggiornamento professionale previste dalle rispettive norme dei CCNL delle aree dirigenziali spettano anche ai dirigenti assunti a tempo determinato ?

Gli artt. 17 e 18 del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria e l'art. 17 del CCNL dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo prevedono la destinazione di quattro ore (per i medici) e due ore (per tutte le altre professionalità) ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche la ricerca finalizzata, ecc. Poiché gli artt. 16 di ambedue i contratti stabiliscono che ai dirigenti assunti a tempo determinato si applica lo stesso trattamento normativo del personale a tempo indeterminato con alcune eccezioni indicate nella norma stessa, tra le quali non è ricompreso l'istituto oggetto del quesito, si deve ritenere che esso possa trovare applicazione anche in favore dei dirigenti con contratto a termine. Peraltro, atteso l'esplicito richiamo alla compatibilità con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza, si suggerisce che l'azienda stabilisca per i dirigenti a tempo determinato regole per la fruzione delle ore di aggiornamento conformemente allo spirito della norma (ad esempio : solo con cadenza settimanale o mensile).

8. E' possibile concedere un congedo straordinario per motivi di studio ai sensi delle leggi n.476/84 per il dottorato di ricerca (art. 2), n. 398/89 per le borse di studio (art. 6, comma 7) e del d.lgs. n. 257/91 per la formazione del medico specialista (art. 5, comma 2) ?

I CCNL non hanno disapplicato le precedenti disposizioni di legge sopra citate le quali, pertanto, risultano ancora applicabili nei confronti di tutto il personale dirigenziale e dei livelli. Non si ritiene invece applicabile l'aspettativa per la partecipazione al corso di formazione in medicina generale in quanto l'art.5, comma 4 del decreto legislativo n. 256/91 sancisce l'incompatibilità di tale corso "con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente".

9. E' possibile concedere ad una dipendente coniugata con un militare inviato in missione all'estero l'aspettativa senza assegni per l'intera durata della missione ?

L'aspettativa cui si fa riferimento è quella regolata dalla legge n. 26/80 e non dalla legge n. 100/87 come erroneamente indicato dall'azienda proponente il quesito. Nel ricordare che i destinatari della citata legge 26/80 sono esclusivamente "gli impiegati dello Stato" e che tali disposizioni legislative non sono state contrattualizzate, si ritiene che la concessione dell'aspettativa può senz'altro rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 27 e 28 dei CCNL delle rispettive aree dirigenziali ma la durata massima dell'aspettativa non potrà in ogni caso superare i dodici mesi nel triennio.

10. L'azienda o ente può sottoporre d'ufficio il dirigente a visita medica di idoneità fisica durante il periodo di 18 mesi di malattia di cui al comma 1 dell'art. 24 ?

La visita medica per verificare a quali attività il dirigente possa essere adibito o per accertarne l'eventuale inidoneità assoluta a qualsiasi proficuo lavoro non può essere chiesta dall'azienda o ente prima del decorso dei 18 mesi perché il CCNL ha dettato norme di particolare salvaguardia del personale. L'anticipazione della visita durante il periodo di comporto può essere, invece, richiesta dal dipendente.

11. Ai dirigenti assunti a tempo determinato ai sensi degli artt. 16 dei rispettivi CCNL spetta la conservazione della RIA, qualora già goduta nell'azienda o ente di provenienza ?

L'art. 1 del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria comprende tra i destinatari delle norme del contratto (e quindi anche dell'art. 47) tutti i dirigenti a tempo indeterminato e a tempo determinato. Pertanto la norma di garanzia contenuta nel terzo comma del citato art. 47 va riferita anche a questi ultimi. Per i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, l'art. 4 del CCNL integrativo del 1.7.1997 - che sembrerebbe limitare la clausola al "caso di trasferimento" - va inteso in senso lato ovverosia ricomprendendo anche i casi in cui il trasferimento sia dovuto alla stipulazione di un contratto di assunzione a termine, benisteso se non vi è soluzione di continuità nel rapporto di lavoro.

12. Spetta l'assegno per il nucleo familiare ad un dirigente collocato in congedo straordinario senza assegni in quanto beneficiario di una borsa di studio ai sensi della legge n. 398/89 ?

Per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare - attesa la natura non retributiva di tale istituto - si deve fare riferimento unicamente alla legge istitutiva e alle condizioni personali e reddituali ivi previste (cfr. DL 13 marzo 1988, n. 69 convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153). Pertanto - aldilà di quanto espressamente previsto nelle tabelle allegato 4 e allegato 3 ai CCNL delle aree dirigenziali che non possono assumere valore esaustivo di tutte le possibili situazioni soggettive disciplinate dalla vigente normativa - l'ANF, ai sensi della normativa sopra indicata e delle disposizioni da essa richiamate, spetta - fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla predetta normativa - in misura ridotta in tutte le posizioni di stato che importino la riduzione delle competenze economiche ed è sospeso in tutti i casi di sospensione completa delle medesime.

13. La possibilità per le Regioni di finalizzare risorse finanziarie aggiuntive al raggiungimento di livelli di assistenza superiore o per l'individuazione di modelli organizzativi, prevista dai tre contratti collettivi del comparto sanità relativi al II biennio economico, riguarda anche il personale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ?

I destinatari dei contratti collettivi sono chiaramente individuati dagli artt. 1 dei rispettivi contratti nel personale dipendente di tutte le amministrazioni di cui all'art. 7 del DPCM n. 593/93. La possibilità di finanziare dei progetti deriva da protocolli regionali extracontrattuali ai quali si deve fare riferimento. In questa sede si può solo precisare che negli IRCCS i fini istituzionali ricomprendono, come è noto, sia attività di ricerca che attività assistenziale. In relazione alla specifica previsione contrattuale e alla normativa generale di riferimento (art. 13 del d.lgs. n. 502/92), si ritiene che, in sede di accordo per la definizione delle risorse aggiuntive, le Regioni abbiano in ogni caso piena facoltà di finalizzare dette risorse anche a favore del personale operante negli IRCCS comunque utilizzato.

14. Il trattamento economico spettante ad un dirigente amministrativo assunto nell'anno 1998 è pari a £ 36.000.000, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del CCNL relativo al secondo biennio economico ? Lo stesso dirigente ha diritto a 30 giorni di ferie - decurtate cioè di due giorni - per il primo triennio di servizio anche se sia stato titolare di un precedente contratto a tempo determinato senza soluzione di continuità ?

Lo stipendio tabellare spettante ai dirigenti assunti dopo il 5.12.1996 corrisponde a quello fissato per i dirigenti già appartenenti all'ex IX livello con meno di cinque anni di anzianità ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 42, comma 6 del CCNL. Ai medesimi dirigenti si applica la dinamica retributiva prevista dai commi 3 e 4 dell'art. 42 e quindi possono raggiungere lo stipendio tabellare "pieno" al compimento del quinto anno di servizio previo giudizio favorevole. La circostanza che nell'art. 3, comma 2 del contratto relativo al secondo biennio economico si legge che dal 1 luglio 1997 lo stipendio annuo tabellare dei dirigenti ex art. 42 del CCNL è determinato, a regime, in £ 36.000.000 non può indurre a ritenere che la differenziazione sopra rappresentata sia scomparsa. Innanzitutto perchè il preciso richiamo contenuto nell'inciso del medesimo art. 3 citato ("a regime") sta a significare che l'unificazione del tabellare dei dirigenti di ex nono livello con meno di cinque anni con quello stabilito per i dirigenti con più di cinque anni avviene sempre dopo l'applicazione dell'art. 48 del DPR 384/90, la cui ultrattività è prevista dall'art. 42, comma 3. In secondo luogo perchè nel contratto del secondo biennio la norma finale di cui all'art. 8 stabilisce che rimangono in vigore tutte le clausole della parte II del CCNL relativo al primo biennio di parte economica non modificate dal contratto del secondo biennio. Di conseguenza tutte le sopra richiamate clausole disciplinanti la dinamica retributiva dei dirigenti neoassunti rimangono pienamente in vigore anche nel secondo biennio. Per ciò che concerne i giorni di ferie spettanti ai soggetti che accedono alla qualifica di dirigente dopo la stipulazione del contratto, si ritiene che per il personale che prima dell'assunzione a tempo indeterminato abbia avuto con un'azienda o ente del comparto rapporti di lavoro a tempo determinato - anche senza soluzione di continuità - debba essere considerato comunque personale neo assunto perché altrimenti, in virtù ad esempio di un contratto di soli tre mesi, sarebbe ingiustamente avvantaggiato rispetto a chi acquisisce il diritto agli ulteriori due giorni di ferie solo dopo un triennio di servizio. In tal senso va interpretato l'inciso contenuto nel comma 2 dell'art. 20, per cui per "coloro che risultino essere già dipendenti del comparto" devono intendersi i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti ai livelli che vincono un concorso per una qualifica dirigenziale.

15. Ai fini della maturazione dei cinque anni di anzianità di servizio complessivo previsti dagli artt. 48 e 117 del DPR n. 384/90 per beneficiare della rideterminazione delle indennità - la cui applicazione è stata confermata in senso dinamico dai rispettivi CCNL di riferimento - è valido il periodo temporale in cui il dirigente è stato in aspettativa sindacale retribuita ?

L'art. 7, comma 3 del CCNL quadro del 26.5.1997 - come peraltro la pregressa normativa contrattuale - prevede con chiarezza che i periodi di distacco sindacale sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell'amministrazione. Alla luce di tale previsione non sussistono motivi per dubitare che i periodi trascorsi in distacco concorrono alla maturazione dell'anzianità prevista dalle citate norme. Va da sé che il dirigente deve in ogni caso essere sottoposto al giudizio del collegio tecnico il quale - nell'ambito della potestà regolamentare propria di ciascuna azienda - può utilizzare molteplici e differenziati strumenti valutativi al fine di accertare l'attività professionale, di formazione e di studio comunque conseguita ; resta inteso che, nel fare ciò, il collegio tecnico dovrà esperire ogni utile tentativo per evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra dirigenti appartenenti alla stessa qualifica.

16. Qual'è l'esatto trattamento economico spettante agli ex medici condotti ?

Dalla lettura coordinata degli artt. 70, comma 5 del CCNL relativo al I biennio, e 3, comma 3 del CCNL del II biennio, della dichiarazione congiunta n. 2, punto 7 al CCNL integrativo del 4.3.1997 nonché della previgente normativa non disapplicata, risulta che agli ex medici condotti spetta il seguente trattamento economico :
· trattamento economico omnicomprensivo annuo di £ 9.158.000 per il periodo dall'1.12.1995 al 31.10.1996 e di £ 10.800.00 a decorrere dall'1.11.1996
· elemento distinto della retribuzione pari a £ 240.000 annue
· indennità integrativa speciale
· quota dell'IIS conglobata pari a £ 1.081.000 annue
non spettano invece : la RIA, la indennità di specificità medica, la retribuzione di posizione, la retribuzione di risultato e ogni altro emolumento accessorio legato alle condizioni di lavoro.
In caso di eventuale opzione il trattamento economico da attribuire è quello di cui all'art. 43, comma 1 lettera A) con l'aggiunta dell'ISM e della retribuzione di posizione fissata dall'azienda in relazione all'incarico attribuito.
17. Spetta l'indennità sostitutiva di preavviso agli eredi di un dirigente deceduto in servizio quando il medesimo aveva già comunicato di voler recedere dal rapporto di lavoro per dimissioni volontarie ?

Il decesso avvenuto nel periodo intercorrente tra la comunicazione di dimissioni da parte del dirigente e la data indicata per l'effettiva cessazione è pur sempre un evento avvenuto in costanza di rapporto di lavoro. Nel rammentare che durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro prosegue a tutti gli effetti giuridici ed economici ed attesa la particolare finalità cui tende la disposizione di cui all'art. 2111 cc, si ritiene che agli eredi del dirigente deceduto vada corrisposta l'indennità in questione ai sensi dell'art. 39, comma 8 del CCNL del 5.12.1996.

18 . Da quale data opera, ai fini economici, l'equiparazione degli odontoiatri al personale medico?

L'art. 70, comma 11 del CCNL del 5.12.1996 sostituisce la tabella allegato 1 al DPR 384/90 con la nuova tabella allegato 3 al nuovo CCNL. Con tale disposizione le parti hanno provveduto a dare ottemperanza alla sentenza del TAR del Lazio, n. 1362/92 , con la quale il Giudice amministrativo aveva ritenuto illegittimo l'inserimento del profilo degli odontoiatri nell'area comparto invece che nell'area medica, effettuato dal citato DPR 384/90. La clausola contrattuale opera, dunque, ai fini giuridici mentre per il trattamento economico spettante ai dirigenti odontoiatri si deve fare riferimento alle norme generali dettate dal contratto ( cfr. art. 2, commi 1 e 2). L'eventuale diritto ad emolumenti arretrati per il periodo precedente al 1.1.1994 esula dalla competenza delle attuali parti negoziali, né può essere in alcun modo fatto rientrare negli oneri contrattuali del quadriennio 1994-97. Per provvedere alla regolazione degli eventuali emolumenti arretrati si ritiene che si debba ricorrere alle procedure di cui all'art. 66 del decreto legislativo n. 29/1993.

27. E' dovuta l'indennità di mancato preavviso quando le parti stabiliscono consensualmente di rinunciare ai termini di preavviso ?

I CCNL non hanno disciplinato nel dettaglio economico la materia della rinuncia consensuale ai termini di preavviso, limitandosi a fissare nel comma 5 degli artt. 39 e 38 una norma di principio.

28. La proroga del contratto a tempo determinato prevista dall'art. 16 del CCNL (nel testo riproposto con il contratto integrativo del 5.8.1997) è possibile per tutte e tre le fattispecie indicate al comma 1 del medesimo articolo o solo per i contratti stipulati secondo le lettere a) e b) ?

La possibilità prevista dall'art. 16, comma 7 - nel testo riformulato dal CCNL integrativo del 5.8.1997 - di prorogare eccezionalmente il contratto a tempo determinato è soggetta a tre specifiche condizioni : 1) che sussistano esigenze contingenti ed imprevedibili ; 2) che l'attività lavorativa sia la stessa, anche se rientrante in un'altra fattispecie ; 3) che il dirigente assente sia lo stesso. Da quest'ultima condizione si dovrebbe evincere che la proroga è consentita soltanto per i casi rientranti nelle lettere a) e b) del comma 1. A supporto di tale interpretazione letterale del contratto, si può aggiungere che dovrebbe essere esclusa a priori la possibilità di proroga degli incarichi per la temporanea copertura di posti vacanti, atteso che, in questi casi, il concorso deve essere stato già bandito e che non sembra rispondere alle caratteristiche di una esigenza "contingente ed imprevedibile" il mancato espletamento della procedura concorsuale nel termine di otto mesi.

29. Un primario di ruolo già cessato dal servizio viene assunto successivamente da un'altra azienda con incarico quinquennale ex art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992. Al suddetto sanitario spetta la RIA già a suo tempo maturata nel precedente rapporto ?

Nella situazione prospettata si concretizza un nuovo rapporto di lavoro che, privo delle caratteristiche di continuità, non consente l'applicazione della ricostruzione economica prevista dall'art. 118 del DPR 384/90 - tuttora in vigore in quanto non disapplicato dal CCNL del 5.12.1996 - per l'area della dirigenza medica e veterinaria e dall'art. 53 del medesimo decreto, riproposto dall'art. 4 del CCNL integrativo del 2.7.1997, per l'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo. Si segnala, in ogni caso, che il principio in base al quale la salvaguardia del trattamento economico già in godimento scatta solo in caso in cui non vi sia soluzione di continuità nel servizio era presente nei citati artt. 53 e 118 del DPR 384/90.

30. La retribuzione di posizione spettante a ciascun dirigente a titolo personale viene determinata sulla base delle tabelle allegate ai rispettivi CCNL : è corretto - qualora il minimo garantito dalle clausole integrative del 1 e 2 luglio 1997 sia inferiore a quello derivante dalla graduazione delle funzioni - attribuire il valore corrispondente alla graduazione dell'incarico mentre, se sia superiore, attribuire ad personam il minimo garantito ? Ovvero la retribuzione di posizione del singolo dirigente viene data dalla somma del minimo garantito secondo le tabelle più il valore corrispondente alla graduazione dell'incarico ?

La complessa procedura relativa alla graduazione delle funzioni e della definizione del relativo valore economico ha carattere oggettivo, prescinde dalla situazione dei soggetti fisici che sono preposti alle funzioni e serve a determinare il valore economico degli incarichi secondo le necessità organizzative e funzionali dell'azienda. Le tabelle allegate ai CCNL che fissano i minimi contrattuali della retribuzione di posizione hanno invece lo scopo di tutelare, almeno in parte, valori economici già entrati nel patrimonio individuale dei singoli dirigenti e si applicano a prescindere dall'incarico conferito. Effettuate tali necessarie premesse, risulta evidente che i valori minimi stabiliti rispettivamente dagli artt. 56-57 e 54-55 sono complessivi (comprensivi cioè della componente fissa e di quella variabile) e, in quanto convenzionalmente stabiliti dal contratto, prescindono dalla ex posizione funzionale di appartenenza del dirigente. L'insieme delle clausole contrattuali (in particolare artt. 55-59 e 53-57 ) consente di affermare che l'azienda, anche nel caso di mutamento dell'incarico ai dirigenti, deve preoccuparsi nel primo impianto del sistema di attribuirne un altro di pari valore economico (non essendo consentito il mantenimento di trattamenti ad personam) mentre quello di valore economico inferiore potrà essere attribuito solo dopo che - introdotti i sistemi e meccanismi di valutazione previsti dagli artt. 59 e 57 dei rispettivi contratti - l'attività del dirigente sia valutata negativamente e sempre che non abbia effetti sanzionatori più pesanti (collocamento in disponibilità, recesso). Tali principi sono stati convalidati dai CCNL integrativi del 1 e 2 luglio 1997. Ulteriori considerazioni vanno però formulate in ordine all'entità della retribuzione di posizione dopo la graduazione delle funzioni. In tal caso o il valore minimo contrattuale viene confermato oppure è rideterminato in misura maggiore. Verificandosi quest'ultima situazione la nuova retribuzione assorbe il minimo contrattuale fino a concorrenza e l'incremento agisce solo sulla parte variabile di esso. E' solo il caso di segnalare, infine, che il valore del minimo contrattuale e quello dell'incarico dirigenziale derivante dalla graduazione delle funzioni non si sommano tra di loro ma interagiscono nel senso sopra rappresentato.

31. Nel caso in cui si dovesse ricorrere alla norma di cui agli artt. 60, comma 5 e 58, comma 8 - rispettivamente dei CCNL delle due aree dirigenziali - perché la dotazione organica dell'azienda è stata aumentata, come deve intendersi la locuzione "in misura congrua" utilizzata dagli articoli citati ? Tale eventuale incremento viene effettuato con risorse contrattuali o resta a carico del bilancio dell'azienda ?

L'azienda o ente dovrà rideterminare il fondo per la retribuzione di posizione in modo che sia possibile attribuire anche alle posizioni organizzative di nuova istituzione (dal momento dell'effettiva attivazione delle stesse) una retribuzione di posizione adeguata al relativo carico di responsabilità in base ai principi sulla graduazione delle funzioni, se effettuata, o nel rispetto dei valori economici minimi indicati nelle tabelle allegate ai CCNL.. L'incremento del fondo "in misura congrua" significa, quindi, l'entità delle risorse che l'azienda o l'ente deve prevedere per il finanziamento delle dotazioni organiche dirigenziali nuove alle quali sono collegate le varie tipologie dell'incarico graduate o meno dall'azienda. Il costo della dotazione organica non è contrattuale essendo la materia attinente a quelle riservate alla legge o atto da essa individuato (art. 2, comma 1, lettera c) della legge n. 421/1992).

32. Ad un dirigente medico trasferitosi ai sensi dell'art. 39, comma 10 del CCNL del 5.12.1996 può essere tolta dalla nuova azienda di appartenenza la componente variabile della retribuzione di posizione ?

Le parti negoziali, con i CCNL integrativi dell'1 e 2.7.1997, hanno inteso chiarire il principio che la retribuzione di posizione, composta dalla parte fissa e variabile nelle misure fissate dalle tabelle allegate al contratto, costituisce il minimo contrattuale al di sotto del quale il dirigente può essere collocato solo in caso di valutazione negativa. La parte variabile può essere rideterminata in misura più favorevole dall'azienda in seguito alla graduazione delle funzioni. Appare singolare che nella mobilità intuitu personae la retribuzione di posizione non sia garantita almeno nella misura minima contrattuale.

33. La maggiorazione prevista dal comma 1, punto d), secondo alinea dell'allegato 6 del CCNL del 5.12.1996 può essere attribuita al Dirigente di II livello che non ha effettuato l'opzione per la libera professione intramuraria sia per scelta personale sia per ragioni organizzative dell'azienda o della regione di appartenenza ? La maggiorazione spetta esclusivamente ai dirigenti di II livello ad incarico quinquennale ? Ed infine, per il corretto calcolo della maggiorazione in questione, essa va ad aggiungersi al minimo garantito o lo assorbe ?

Dalla lettura testuale dell'allegato 6 al CCNL del 5.12.1996, laddove è trattata la fattispecie del Dirigente di II livello cui è conferito l'incarico di responsabile Dipartimento e nei confronti del quale sia stabilita l'incompatibilità dello svolgimento di attività libero professionale esterna, si ricavano i seguenti principi :
· per poter attribuire la maggiorazione è necessario che il dirigente abbia optato per la libera professione intramuraria, il che presuppone che sia stato attivato quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
· per beneficiare della norma in questione è assolutamente ininfluente aver optato per l'incarico quinquennale. Tale condizione infatti non si rileva in nessuna clausola del contratto che, anzi, all'art. 53, comma 4 specifica chiaramente che ai dirigenti di II livello sono conferiti gli incarichi "indipendentemente dall'opzione" per l'incarico quinquennale. Al contrario, per espressa previsione dell'allegato 6 e allo scopo di formalizzare gli aspetti economici dell'emolumento, risulta indispensabile la sottoscrizione del contratto individuale.
· la maggiorazione si aggiunge al valore economico fissato per l'incarico di responsabile di dipartimento in base alla graduazione delle funzioni ovvero al valore minimo garantito dalla tabella 3. In tale ultima ipotesi, ad esempio, al citato trattamento minimo tabellare si aggiunge quello fissato per l'accettazione del rapporto di lavoro esclusivo (che, al minimo, è di £ 28.000.000). Il valore complessivo della retribuzione di posizione così attribuita al dirigente non potrà superare comunque £ 70.000.000 annui, neanche dopo la graduazione delle funzioni.

26. E' possibile la rideterminazione in sede aziendale della componente variabile della retribuzione di posizione anche senza aver applicato le procedure previste dai CCNL per la graduazione delle funzioni ?

Ambedue i contratti delle aree dirigenziali prevedono con chiarezza che "la disciplina del conferimento degli incarichi prevista dai seguenti articoli del presente capo entra in vigore con il presente contratto e presuppone, altresì che le aziende ed enti realizzino" tutta una serie di adempimenti fissati dalle leggi di riforma che appaiono strumentali e ineludibili per la realizzazione del processo di aziendalizzazione (cfr. comma 6 degli artt. 51 e 50). Gli artt. 55, comma 6 e 53, comma 7 dei rispettivi CCNL, da parte loro, stabiliscono rispettivamente che la componente variabile è determinata in sede aziendale sulla base della graduazione delle funzioni e in conformità alla tipologia degli incarichi affidati. La graduazione delle funzioni assume, dunque, il ruolo di presupposto organizzatorio e funzionale - prima ancora che giuridico - per la rideterminazione da parte dell'azienda della componente variabile. Operando in difformità verrebbero assegnati valori economici del tutto privi di motivazione funzionale e senza riferimenti a criteri generali oggettivi e predeterminati. Si ritiene, per questi motivi, che la componente variabile "aziendale" possa essere fissata solo conseguentemente all'effettiva applicazione degli artt. 51 e 50 e seguenti che presuppongono procedimenti obiettivi. Infatti è evidente che il Legislatore (art. 24 del decreto legislativo n. 29/1993) e i CCNL che ne sono la conseguente applicazione non rimettono tale compito al mero potere discrezionale dell'organo di governo della pubblica amministrazione e, nel caso di specie, delle aziende sanitarie.

27. Al personale dirigente già incaricato di responsabilità di direzione di una struttura organizzativa aziendale nell'ambito della vigenza contrattuale 1994-1997 e collocato in aspettativa per lo svolgimento dell'incarico di direttore generale, direttore sanitario, amministrativo deve essere attribuita la retribuzione di posizione di cui alle tabelle allegate ai CCNL in relazione alla ex posizione funzionale di appartenenza o invece quella eventualmente rideterminata in sede aziendale per il medesimo incarico già ricoperto dal dirigente a seguito della graduazione delle funzioni, ai fini della determinazione della retribuzione contributiva in base alla quale effettuare le ritenute previdenziali ai sensi dell'art. 3, comma 8 del decreto legislativo n. 502/1992 ?

In tema di retribuzione contributiva dei dirigenti chiamati a svolgere gli incarichi di Direttore generale, amministrativo e sanitario ai sensi dell'artt. 3, comma 6 e 7, comma 4 del decreto legislativo n. 502/1992, i CCNL delle aree dirigenziali prevedono - rispettivamente agli artt. 70, comma 9 e 68, comma 7 - quale debba essere il trattamento economico da prendere in considerazione. Si ritiene, peraltro, che la previsione di valutare ai fini previdenziali la retribuzione di posizione limitatamente alle sole componenti fissate dalle tabelle 3 e 2 vada applicata nel solo caso in cui l'azienda non abbia ottemperato alla disposizione contrattuale che prevede la graduazione delle funzioni dirigenziali. ovvero per i soggetti collocati in aspettativa prima dell'eventuale rideterminazione della componente variabile della retribuzione di posizione. Il principio rappresentato si deduce dall'analoga norma dettata per il personale in distacco sindacale, nei confronti del quale viene stabilita una particolare garanzia nei riguardi dei singoli elementi della retribuzione ormai consolidati e consente di evitare situazioni di palese disparità di trattamento.

28. Nella costituzione dei fondi di risultato per le due aree dirigenziali devono essere inclusi gli incrementi percentuali previsti dagli artt. 58, comma 7 e 124, comma 6 del DPR 384/90 ?

I fondi per la retribuzione di risultato di ambedue i contratti sono costituiti dalla somma complessiva dei fondi di incentivazione sub 1 e sub 2 previsti dal DPR 384/90 determinata nell'anno 1993. L'utilizzazione della parola "determinata" sta a significare che, in tale circostanza, le parti negoziali hanno inteso riferirsi - per l'anno preso in considerazione - ad un parametro che non corrisponde a quanto, nel relativo periodo, è stato destinato, né speso, né spettante. Per comprendere il significato di "determinato" si può procedere in via residuale e ritenere tali risorse quelle individuate e risultanti in regolari atti deliberativi delle ex USL in conformità alle previgenti norme del DPR 384/90 e, in quanto eventualmente richiamate, del DPR 270/87 nonchè secondo quanto previsto dagli accordi quadro regionali cui il decreto stesso rinviava. Per verificare l'applicabilità della norma di garanzia di cui agli artt. 58 e 124 del DPR 384/90 va, pertanto, fatto riferimento al complessivo quadro normativo comprensivo anche dei vari accordi regionali e della eventuale e consolidata giurisprudenza correttiva di questi ultimi.

29. Qualora non sia stata ancora effettuata la graduazione delle funzioni dirigenziali è possibile utilizzare i residui del fondo di posizione nel fondo di risultato ?

Gli art. 60, comma 4 e 58, comma 7 dei CCNL delle due rispettive aree dirigenziali prevedono che il fondo annuale di posizione deve essere integralmente speso. Pertanto le somme non utilizzate perchè la componente variabile non è stata ancora rideterminata in assenza di graduazione delle funzioni ovvero per vacanze organiche o assenze a vario titolo di dirigenti vanno utilizzate - a consuntivo - nel fondo di risultato relativo al medesimo anno e non costituiscono economie di gestione dell'azienda. Va da sé che in sede di contrattazione decentrata devono essere predeterminati, ai sensi degli artt. 5, comma 1 punti b) e d), i criteri generali per l'attribuzione delle eventuali risorse trasferite temporaneamente dal fondo di posizione, affinchè tali quote ulteriori, in presenza del raggiungimento dell'obiettivo assegnato, possano contribuire a premiare in modo differenziato il personale afferente alle unità operative ove si sono manifestate le carenze che possono aver dato luogo ai residui del fondo di posizione.

30. E' possibile esonerare il personale dirigenziale dall'attestazione di presenza attraverso il badge magnetizzato ?

La materia dell'accertamento del rispetto dell'orario di lavoro contrattualmente dovuto è disciplinata dall'art. 22 della legge n. 724/94 nonchè dagli artt. 17 e 18 del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria e dall'art. 17 del CCNL dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo. Pur essendo il nuovo sistema fondato sull'autoresponsabilizzazione del dirigente, le iniziative per l'accertamento delle presenze e delle assenze assunte dalle aziende ed enti devono essere conformi alle leggi e, comunque, coerenti con i fini della valutazione annuale del dirigente anche per l'erogazione della retribuzione di risultato. Si rammenta, inoltre, nei confronti dei dirigenti del ruolo sanitario, l'esigenza di separare l'attività istituzionale da quella prestata in regime di libera professione intramuraria.

31. L'attività didattica svolta in ore antimeridiane è da considerasi svolta durante l'orario di lavoro o al di fuori ?

La diversificazione del compenso per l'attività didattica in ragione dello svolgimento della stessa durante o al di fuori dell'orario di lavoro non è certo una novità introdotta dai CCNL del 5.12.1996, essendo già prevista fin dal DPR 270/87. Si ritiene, comunque, che per stabilire con esattezza se si versa in una delle due situazioni sia ininfluente se la didattica sia svolta in ore antimeridiane o pomeridiane : infatti ciò che va preliminarmente verificato è la tipologia di orario propria di ogni dipendente che svolge attività didattica, sia dirigente che appartenente ai livelli. In tal senso le norme di riferimento (art. 18 CCNL dell'1.9.1995 per i livelli e artt. 17, 18 e 17 rispettivamente dei CCNL del 5.12.1996 per le due aree dirigenziali) stabiliscono con chiarezza che per ciascun dipendente deve essere preventivamente fissata l'articolazione dell'orario di lavoro contrattualmente dovuto in funzione dell'orario di servizio, di quello di apertura al pubblico e delle esigenze della struttura. Effettuata tale verifica e fermo restando ovviamente l'assolvimento del debito orario settimanale, ciò che conta allora non è se la didattica viene svolta di mattina o di pomeriggio bensì se essa cade all'interno o meno della tipologia di articolazione assegnata al dipendente : nel primo caso le ore di didattica concorrono al raggiungimento del debito orario settimanale, nel secondo caso quest'ultimo va integralmente assolto senza conteggiare le ore dedicate alla didattica.

32. L'indicazione degli emolumenti per i quali viene costituito il fondo di cui agli artt. 60 e 62 dei contratti delle due aree dirigenziali, è da ritenere esaustiva o è possibile in sede aziendale prevedere altri emolumenti per compensare situazioni di disagio o mansioni particolari ?

Gli artt. 60 e 62 dei contratti delle due aree dirigenziali prevedono con carattere di tassatività le fattispecie per le quali, in presenza delle condizioni e dei requisiti prescritti, vanno pagati i rispettivi emolumenti. Poichè si tratta di materia a contenuto economico non è possibile effettuare alcuna interpretazione analogica e, di conseguenza, la descrizione delle fattispecie che danno diritto allo specifico emolumento è esaustiva.

33. In base a quale criterio ciascuna Azienda deve determinare la quota del monte ore attribuibile in sede locale alle singole organizzazioni sindacali in applicazione dell'art. 5 CCNL quadro del 26.5.1997 e del CCNL del 27.5.1997?

Diversamente dalla ripartizione dei permessi previsti dal DPCM 770/94 e dal DM 5.5.1995 - che è una operazione da effettuarsi a cura di ciascuna amministrazione - la utilizzazione dei permessi previsti dall'art. 5 dei CCNL del 26 e 27 maggio 1997 non richiede in sede locale alcuna opera di ripartizione. Le singole aziende o enti, infatti, devono limitarsi a verificare che il dirigente sindacale versi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 5 per la fruizione del permesso, da utilizzarsi secondo le procedure previste dall'art. 4, comma 7. Le verifiche sul rispetto dei limiti di utilizzazione complessiva dei permessi indicati nelle tabelle allegate ai contratti - previa apposita comunicazione di ciascuna amministrazione in separati conteggi ai sensi dell'art. 5, comma 7 dei contratti stessi - resta una competenza di livello nazionale essendo il monte-ore gestito dalle Confederazioni e Organizzazioni sindacali le quali, nel ripartirlo ai loro dirigenti, devono rispettare i tetti.

34. Le ore usufruite per la trattativa decentrata possono essere estrapolate dal monte orario spettante a ciascuna organizzazione sindacale ?

Gli artt. 4, comma 8 dei due CCNL del 26 e 27 maggio 1997 prevedono espressamente che le amministrazioni assicurano i vari livelli di trattativa sindacale con riunioni che avvengono normalmente al di fuori dell'orario di lavoro e che - ove ciò non sia possibile - deve comunque essere sempre garantito l'espletamento del mandato sindacale mediante l'attivazione di procedure e modalità idonee. Pertanto tale richiesta non trova riscontro nel quadro normativo di riferimento.

35. I permessi sindacali fruiti prima dell'entrata in vigore del CCNL del 26.5.1997 oltre il monte ore determinato ai sensi del DPCM n. 770/94 e dal successivo decreto del Ministro per la funzione pubblica sono da considerarsi permessi retribuiti o non retribuiti ?

Per i permessi fruiti in eccedenza rispetto al monte ore determinato ai sensi del DPCM n. 770/94 non è prevista alcuna compensazione con quelli regolamentati dai CCNL del 26 e 27 maggio 1997. Si ricorda, a tale proposito, quanto prescritto dall'art. 6, comma 7 del citato DPCM in tema di responsabilità derivanti dall'utilizzazione di permessi non dovuti o non certificati.

36. Qualora un'associazione sindacale aderisca ad un'altra già riconosciuta maggiormente rappresentativa, la sigla affiliata ha diritto a partecipare alla contrattazione decentrata e fruire dei permessi e distacchi sindacali ?

Alla luce della nota A.Ra.N. prot. n. 1360 del 5.3.1998 e degli elementi quadro sulla contrattazione decentrata già forniti a tutte le aziende con nota prot. 566 del 23.1.1996, si può rilevare che l'adesione/affiliazione di un'associazione sindacale non firmataria ad un'altra già riconosciuta maggiormente rappresentativa (sia singola organizzazione che federazione di organizzazioni sindacali) non comporta alcuna modifica dei soggetti titolari delle prerogative previste dalla vigente normativa (titolarità della contrattazione decentrata, distacchi, permessi, ecc.). L'accertamento della rappresentatività è effettuato attualmente secondo le regole stabilite dal D.lgs. n. 396/97. L'A.Ra.N., con la nota citata, ha comunicato quali organizzazioni sono in possesso dei requisiti prescritti nel periodo transitorio dall'art. 8 del citato decreto legislativo ai fini della contrattazione decentrata. Le modalità di utilizzazione e ripartizione all'interno della suddetta sigla delle prerogative con le affiliate è un fatto interna corporis, insindacabile da parte dell'amministrazione ma, allo stesso tempo, non rilevante all'esterno.


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Il gruppo di lavoro costituito dall'A.Ra.N. e dagli esperti designati dal Comitato di settore ha ritenuto di non entrare nel merito dei seguenti quesiti, per le ragioni sottoindicate. In particolare, si segnala che i seguenti quesiti:
· sono finalizzati a chiedere conferma di quanto i CCNL già espressamente prevedono senza alcuna oggettiva difficoltà interpretativa : nn. 37, 39, 41, 43, 44, 47, 52, 62, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77.
· sono privi del necessario carattere di generalità attenendo a casi riguardanti singoli soggetti e della cui soluzione può essere responsabile soltanto l'azienda-datore di lavoro : nn. 53, 54, 55, 57, 66.
· attengono a fattispecie che sono già state esaurientemente affrontate nei precedenti verbali interpretativi : nn. 37, 40, 45.
· riguardano clausole che sono state oggetto di correzioni e integrazioni con successivi contratti : nn. 38, 67, 68, 69.
· trattano materie attualmente coperte da riserva di legge o atto normativo, quali il trattamento di quiescenza e di fine servizio (nn. 58, 59, 60), modi di conferimento degli uffici e l'organizzazione degli stessi (nn. 48, 49, 50, 51), norme di accesso (nn. 56, 75).
· comportano problematiche che le aziende sono in grado di risolvere ricorrendo al loro potere di autonoma determinazione organizzativa, gestionale e tecnica sancito dall'art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992 : nn. 46, 53, 61, 63, 72, 73.


37. Quali sono le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla contrattazione decentrata relativa all'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo e a quella della dirigenza medica e veterinaria ? In particolare, la UGL può partecipare alle trattative sindacali nell'area medica ?

38. L'individuazione e la graduazione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 50, comma 2 del CCNL del 5.12.1996 rientra tra le materie per le quali è prevista la contrattazione decentrata ?

39. Il valore della componente fissa della retribuzione di posizione spettante ai dirigenti medici e veterinari di I livello che non abbiano compiuto cinque anni di servizio corrisponde a £ 421.750 (pari a £ 2.000.000 sottratte £ 1.587460), secondo quanto previsto dalla nota dell'A.Ra.N. n. 337 del 16.1.1997 ovvero va attribuita l'intera misura di £ 2.000.000 senza decurtazione, alla luce della dichiarazione congiunta n. 2 al CCNL integrativo del 5.3.1997 ?

40. Nella costituzione dei fondi di posizione si deve fare riferimento alle risorse effettivamente spese nel 1993 o a quelle collegate alla pianta organica provvisoria ?

41. Il fondo di posizione di cui all'art. 60 del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria per l'anno 1996 è formato dalla somma del fondo costituito il 1.12.1995 più l'incremento dello 0,37 % e del 2,41 % (che non assorbe il precedente) mentre per l'anno 1997 il fondo è dato dalla somma del fondo per 1996 più gli incrementi previsti dai commi 2 e 3 del citato articolo ?

42. In un'azienda ospedaliera convenzionata con l'Università , la costituzione dei fondi delle due aree dirigenziali deve comprendere anche le indennità relative al personale universitario convenzionato ovvero per il pagamento della cosiddetta "De Maria" va costituito un fondo a parte con specifici e separati finanziamenti ?

43. Nella costituzione del fondo di risultato dei dirigenti veterinari deve essere applicata la complessiva decurtazione del 15 % fissata dall'art. 63, comma 4 del DPR 384/90 a favore dei gruppi C e D ?

44. Una volta determinato il fondo di risultato dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, la gestione del fondo stesso prescinde dai meccanismi di costituzione o deve tenere conto delle quote storiche spettanti a ciascun ruolo anche per la gestione attuale?

45. Nell'applicare l'art. 61, comma 2 del CCNL dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, la ripartizione "secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo" significa che bisogna risalire ai fondi previsti in base alle norme del DPR 270/87 ovvero a quelli determinati nell'anno 1993 secondo le regole vigenti a quella data ?

46. Nella costituzione del fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, l'art. 62, primo comma, secondo alinea del CCNL del 5.12.1996 dell'area della dirigenza medica e veterinaria prevede che concorre alla formazione del fondo anche la "somma spesa" nell'anno 1993 per lo straordinario. Qualora risulti che nel 1993 il personale medico non ha effettuato alcuna prestazione di lavoro straordinario, è possibile intendere che la dizione utilizzata dal contratto abbia voluto comunque ricomprendere - come minimo - l'importo teorico pari alle 65 ore spettanti secondo l'art. 82 del DPR 384/90 ?

47. L'effettiva operatività della clausola contrattuale relativa al recesso decorre dal 1.12.97, cioè da quando la Commissione di cui all'art. 36, comma 7 deve concludere i propri lavori ?

48. In relazione all'istituto della pronta disponibilità, il contenuto della clausola introdotta con dall'art. 4 del CCNL integrativo del 2.7.1997 - che sostituisce il comma 3 dell'art. 20 del CCNL del 5.12.96 - provoca come conseguenza che le aziende devono istituire il servizio di guardia attiva di anestesia ?

49. A quale professionalità dirigenziale deve essere affidata la responsabilità del Dipartimento di prevenzione della azienda USL ?

50. Può essere affidato l'incarico di responsabile di Dipartimento ad un dirigente medico di II livello che abbia optato per la libera professione extramuraria ?

51. Il collocamento in aspettativa senza assegni per l'assolvimento dell'incarico di direttore sanitario, ai sensi dell'art. 3, comma 8 del decreto legislativo n. 502/1992, non contrasta con la durata massima dell'aspettativa per motivi personali di cui all'art. 28 del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria ? Come si risolvono le difficoltà operative delle aziende le quali non possono sostituire tali soggetti, visto che l'art. 16 del CCNL, per espressa previsione, non è applicabile ai dirigenti di II livello ?

52. Ad un dirigente in aspettativa ex art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992 spetta la retribuzione di posizione nella misura massima prevista dall'art. 54, comma 1, lettera A (£ 70.000.000) ovvero le misure della componente fissa e di quella variabile stabilite dalla tabella allegato 2 del CCNL per la ex posizione funzionale di appartenenza ?

53. Con quali forme e procedimenti può essere attuato un trasferimento presso un'azienda USL di un Assistente sociale coordinatore di un comune ?

54. In caso di trasferimento di un dirigente di II livello dipendente regionale ad una azienda USL, deve essere attribuito il trattamento stipendiale previsto dal CCNL per i dirigenti ex XI livello ? Per la retribuzione di posizione come ci si deve regolare visto che le omologhe norme del contratto delle autonomie locali sono piuttosto diverse da quelle della sanità ?

55. In caso di mobilità di un dipendente regionale di VIII q.f. verso un'azienda USL, qual'è la posizione funzionale corrispondente nella quale inquadrare correttamente il dipendente ?

56. E' regolare la comunicazione di preavviso da parte di un dirigente medico ai sensi dell'art. 39, comma 10 del CCNL che intenda trasferirsi in altra azienda in una disciplina diversa da quella di appartenenza ma in cui possiede la specializzazione ?

57. L'indennità di partecipazione all'Ufficio di direzione di cui all'art. 46 del DPR 384/90 va corrisposta agli ex XI livello titolari di servizio fino alla data del 30.11.1996 ? Analogamente va corrisposta anche ad un ex X livello incaricato di responsabilità di servizio ? La citata indennità è valutabile ai fini del trattamento di quiescenza ?

58. Quale percentuale deve applicarsi per l'accantonamento del TFR spettante ai lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 1996, ai sensi dell'art. 2120 del cc ? L'erogazione di tale indennità avviene d'ufficio o a domanda dell'interessato ?

59. Al personale assunto a tempo determinato che non abbia maturato l'anno di servizio necessario per l'iscrizione obbligatoria all'INPDAP spetta, al momento della cessazione del rapporto, l'indennità di fine servizio ex art. 2120 cc a carico dell'azienda ?

60. La liquidazione del trattamento di fine rapporto spettante al dirigente di II livello è di competenza dell'INPDAP o dell'azienda con oneri diretti a suo carico ?

61. Come è possibile costituire il Collegio tecnico previsto dall'art. 48 del DPR 384/90 in mancanza di statistici dirigenti ex XI livello in tutta la regione ? Il collegio in questione può essere formato anche da soggetti ex IX livello, atteso che attualmente la qualifica è unica ?

62. La decorrenza dell'aumento del compenso della didattica a favore dei dirigenti delle due aree - fissata a far data dal 6.12.1996 ai sensi dell'art. 2, comma 2 dei rispettivi CCNL - non crea un ingiustificata disparità di trattamento nei confronti del personale del comparto per il quale l'analogo aumento del compenso decorre dal 2.9.1995 ?

63. Al personale dipendente che partecipa alle attività di sperimentazione clinica spettano quote delle somme che vengono corrisposte alle aziende da parte delle ditte farmaceutiche interessate ?

64. Al personale dirigente di II livello che, per esigenze di servizio, superi il debito orario settimanale contrattualmente previsto, va liquidato il compenso per il lavoro straordinario ?

65. Per il personale medico anestesista sono ancora previsti gli otto giorni aggiuntivi di ferie di cui all'art. 120, comma 10 del DPR 384/90 o tale norma risulta tacitamente abrogata dal combinato disposto degli artt. 21 e 75 del CCNL del 5.12.1996 ?

66. In applicazione dell'art. 29 del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria, l'azienda deve verificare se tra le funzioni proprie dell'incarico dirigenziale ve ne siano alcune che devono essere escluse a prescindere dal giudizio complessivo di inidoneità alle funzioni ovvero deve accertare in positivo quali attività sia in grado di svolgere in relazione alla disciplina od area di appartenenza ?

67. Un dirigente medico assunto in data 18.12.1996, a seguito di utilizzo della graduatoria di un concorso per I livello dirigenziale medico - fascia A , può essere attribuita la retribuzione tabellare e di posizione prevista dal CCNL per l'ex X livello ?

68. In un concorso per I livello dirigenziale medico - fascia A la prima prova concorsuale è stata effettuata il 10.4.1997 ; in data 12.8.1997 sono stati nominati i primi sette classificati, tutti già dipendenti dell'azienda con la posizione funzionale di ex IX livello . Alla luce di quanto previsto dalla norma transitoria di cui all'art. 5 del CCNL integrativo del 2.7.1997, l'azienda deve revocare dette nomine e procedere allo scorrimento della graduatoria nei confronti dei candidati esterni ?

69. In relazione all'art. 5 del CCNL integrativo del 2.7.1997, i destinatari del trattamento economico previsto per l'ex X livello sono soltanto i dirigenti del ruolo sanitario vincitori di concorso ovvero anche tutti coloro che, pur non vincitori, sono stati utilmente collocati nelle graduatorie concorsuali relative all'ex fascia A e assunti servizio, per scorrimento della graduatoria, in posti resisi vacanti dopo il 6.12.1996 ?

70. In caso di decesso di un dirigente medico con oltre 20 anni di servizio, l'azienda deve corrispondere agli eredi l'indennità sostitutiva di preavviso pari a dodici mensilità ?

71. E' dovuta l'indennità sostitutiva di preavviso nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro concordato tra le parti senza termini completi di preavviso ?

72. Deve considerarsi superata la disciplina di cui agli artt. 52 e 54 del DPR 761/79, in particolare nella parte in cui prevedono l'adozione di un provvedimento di cessazione dal servizio e che le dimissioni devono essere accettate dall'amministrazione ?

73. Preso atto che nel rapporto di lavoro a tempo determinato non è previsto l'istituto del preavviso perché incompatibile con la natura stessa del rapporto, è possibile inserire nel contratto individuale una clausola - sostitutiva del preavviso - che preveda il pagamento di una penale di importo proporzionale alla durata del servizio prestato ?

74. In caso di trasferimento di quote dal fondo del compenso per lavoro straordinario al fondo di cui all'art. 43, comma 2, punto 3) - consentito dall'art. 2, ma 2 del CCNL del 27.6.1996 relativo al II biennio - l'importo decurtato da fondo per il lavoro straordinario si storicizza anche per gli anni successivi ?

75. Il passaggio da tempo definito a tempo pieno, consentito, a domanda, dall'art. 72, comma 1 del CCNL del 5.12.1996, è inderogabilmente connesso alla disponibilità di posti nei contingenti e, soprattutto, deve essere effettuato nel rispetto della disciplina di appartenenza ?

76. L'art. 47 del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria si applica ai dirigenti a tempo determinato o, in tale, materia, l'azienda possiede un margine di discrezionalità ? E' necessario che la prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato avvenga con la stessa azienda o la norma può essere applicata anche quando il dirigente venga assunto da un'altra azienda o ente del comparto ? Qualora il dirigente a tempo determinato al 31.12.1996 non abbia maturato la prima classe è possibile attribuire il rateo maturato a tale data ?

77. A fronte di inderogabili esigenze di servizio, è legittimo liquidare al personale, all'atto della cessazione, l'indennità sostitutiva per le ferie non godute ?