- Prot. 1174/05


OGGETTO: art. 43 Legge 449/1997

In esito al quesito in oggetto diretto a verificare se l'art. 43 della Legge 449/1997 (richiamato dall'art. 4 dei CCNL delle aree dirigenziali del 8 giugno 2000 e dal CCNL del 7 aprile 1999 per il comparto) sia applicabile in tutto o in parte al SSN, si fa presente che, ad avviso di questa Agenzia, la risposta č affermativa, sia sulla base degli elementi letterali del comma 1 dell'art. 43 della citata Legge che della stessa disposizione contrattuale che la recepisce.

Non č, infatti, da considerare motivo di esclusione dall'applicabilitā dell'art. 43 la circostanza che il secondo ed il quarto comma sembrino dettare parametri e regole solo per le Amministrazioni dello Stato, necessarie in quanto, per esse, le indicazioni per la formazione dei bilanci vengono date solo attraverso la legge.
Analoghe indicazioni, invece, non possono essere previste per le Amministrazioni, fornite di autonomia di bilancio, come le aziende del SSN, che seguono per tale materia le indicazioni regionali.

Pertanto, le precisazioni contenute nei commi 2 e 4 dell'art. 43 della Legge 449/1997 non vanno interpretate come limitazioni alla applicazione delle relative disposizioni alle Amministrazioni non statali ma stanno a specificare che queste, comprese quelle del SSN, provvedono ad applicare le medesime regole secondo gli atti di organizzazione e regolamenti aziendali di natura privatistici appositamente adottati.
In tal senso i commi 2 e 4 dell'art. 43 possono essere assunti, anche nelle Amministrazioni non statali, come parametri per la individuazione sia delle quote da destinare ai fondi per la retribuzione di risultato dei dirigenti o alla produttivitā dei dipendenti sia delle quote afferenti il bilancio.

A sostegno di questa tesi si pone anche l'art. 4 dei relativi CCNL vigenti che si riferiscono all'art. 43 nel suo complesso.
Non pregiudica tale interpretazione l'osservazione che per le Autonomie locali l'art. 43 sia stato recepito nel relativo Testo Unico n. 267 del 2000, la cui normativa limitata a quel settore riproduce in proprio le norme del pubblico impiego ad esso applicate ed assume, pertanto, carattere di normativa speciale.

Concludendo l'art. 43 in esame č applicabile in toto in tutte le pubbliche amministrazioni non statali attraverso i propri atti regolamentari senza necessitā di un recepimento per legge.



IL PRESIDENTE
(Avv. Guido Fantoni)
Firmato