| 
  
  
    | Comparto: 
      Sanita' | Area: 
      Dirigenza amministrativa, 
      sanitaria, tecnica e professionale | Data: 
      05/07/2006 |  
    | Tipo: CCNL | Descrizione: Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dell'area della dirigenza 
      sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del Servizio Sanitario 
      Nazionale II biennio 2004-2005. |  
 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI 
LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E 
AMMINISTRATIVA 
In data 5 luglio 2006 alle ore 12,00 
ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle 
pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le Organizzazioni 
sindacali dell'area dirigenziale III nelle persone di:DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE II BIENNIO 
2004-2005 
 
 
 Per l'ARAN:
 
 Cons. Raffaele Perna – (Presidente): 
......firmato.......
 
 Per le Organizzazioni e Confederazioni 
sindacali: 
 
 
  
  
    | Organizzazioni 
      sindacali | Confederazioni 
      sindacali |  
    | CGIL FP | _____ | CGIL | _____ |  
    | CISL FPS-COSIADI | _____ | CISL | _____ |  
    | UIL FPL | firmato | UIL | firmato |  
    | CIDA - SIDIRSS | firmato |  |  |  
    | SINAFO | firmato |  |  |  
    | AUPI | ______ | CIDA | firmato |  
    | CONFEDIR SANITA' | firmato |  |  |  
    | SNABI SDS | firmato | CONFEDIR | firmato |  
 
 Al termine della riunione 
le parti sottoscrivono l'allegato contratto ad eccezione delle seguenti sigle: 
CGIL FP, CISL FPS-COSIADI, AUPI.
 
 
   
 INDICE
 
 PARTE I - 
Disposizioni generali
 
 Art. 1 Campo 
di applicazione, durata e decorrenze
 
 PARTE II – Trattamento economico biennio 2004 – 
2005
 
 CAPO I : Trattamento 
economico dei dirigenti
 
 Art. 2 
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti dei quattro ruoli 
nel biennio 2004 - 2005
 
 CAPO II: 
Biennio 2004 – 2005 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei 
dirigenti
 
 Art. 3 La retribuzione di 
posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e 
farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo
 
 Art. 4 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti 
biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non 
esclusivo
 
 Art. 5 La retribuzione di 
posizione minima unificata dei dirigenti dei ruoli professionale e tecnico
 
 Art. 6 La retribuzione di posizione 
minima unificata dei dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo 
amministrativo
 
 CAPO III: Condizioni 
di lavoro
 
 Art. 7 Turni di guardia 
notturni
 
 CAPO 
IV
 
 Art. 8 Effetti dei benefici 
economici
 
 CAPO V: I fondi 
aziendali
 
 Art. 9 Fondi per la 
retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di 
direzione di struttura complessa
  
 Art.10 Fondo per il trattamento 
accessorio legato alle condizioni di lavoro
 
 Art. 11 Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della 
prestazione individuale
 
 PARTE III - 
NORME FINALI E TRANSITORIE
 
 Art. 12 
Conferme
 
 Allegato 
1
 
 Dichiarazioni a verbale e 
congiunte
 
PARTE I 
 Disposizioni generali 
 Art. 1 
 Campo di applicazione, durata e 
decorrenze 
 1. Il presente contratto collettivo nazionale, che 
concerne il periodo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2005, riguarda la parte 
economica di tale biennio e si applica a tutti i dirigenti sanitari, 
professionali, tecnici ed amministrativi, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio 
Sanitario Nazionale, individuati dall'art. 11 del CCNQ del 18 dicembre 2002 
relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 
2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di 
contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004. 
 2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti 
soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni 
gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in 
fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto 
sino all'individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni 
sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica 
disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero 
sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma 
o definizione del comparto pubblico di destinazione. 
 3. Sono confermate tutte le disposizioni previste 
dall'art. 1, commi da 3 a 8 del CCNL 3 novembre 2005 relativo al quadriennio 
normativo 2002 – 2005, I biennio economico che è indicato nel testo come "CCNL 
del 3 novembre 2005". 
 
 
PARTE II 
 Trattamento economico biennio 2004 – 
2005 
   CAPO I 
 Trattamento economico dei dirigenti 
   Art. 2 
 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare 
dei dirigenti dei quattro ruoli nel biennio 2004 - 
2005 
 1. Dall'1 gennaio 
2004 al 31 gennaio 2005, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti dei 
quattro ruoli compresi i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a 
rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico di cui all'art. 35 del CCNL 
stipulato il 3 novembre 2005, è incrementato di € 60,00 lordi mensili. Dalla 
stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima 
mensilità, è rideterminato in € 38.978,00.
 
 2. Dall'1 febbraio 2005 
lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è 
incrementato di ulteriori € 81,00 lordi mensili. Dalla stessa data lo stipendio 
tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato 
in € 40.031,00.
 
 3. Nulla è innovato per 
i dirigenti di cui all'art. 46 del CCNL 3 novembre 2005.
 CAPO 
II
 Biennio 2004 - 
2005
 Retribuzione di posizione minima 
contrattuale
 dei dirigenti
 
 Art. 3
 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti 
biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro 
esclusivo
 
 1. A decorrere 
dall'1 gennaio 2004, la retribuzione di posizione minima 
unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con 
rapporto di lavoro esclusivo di cui all'art 44, comma 1, tavola A) del CCNL del 
3 novembre 2005 è così rideterminata:
 
 
 
 
 
 
  
  
    |  | Retribuzione di posizione 
      minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003  | Incremento annuo 
       | Nuova retribuzione 
      diposizione minima contrattuale unificata dal 1 gennaio 2004 
     |  
    | Dirigente incarico struttura 
      complessa | 9.270,01  | 795,36  | 10.065,37 |  
    | Dirigente incarico struttura 
      semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 5.699,20  | 420,72  | 6.119,92 
 |  
    | Dirigente incarico lett. c) 
      art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 3.296,58  | 420,72  | 3.717,30 
 |  
    | Dirigente equiparato | 3.296,58  | 158,28  | 3.454,86 
 |  
    | Dirigente < 5 anni | 0,00  | 110,88  | 110,88 
   |  
 2. A decorrere dall'1 
febbraio 2005 la retribuzione di posizione del comma 1 è ulteriormente 
rideterminata nel modo seguente:
 
 
 
 
 
 
  
  
    |  | Nuova retribuzione di 
      posizione minima contrattuale unificata al 31 gennaio 2005 
 | Incremento annuo 
       | Nuova retribuzione 
      diposizione minima contrattuale unificata dal 1 febbraio 2005 
     |  
    | Dirigente incarico struttura 
      complessa | 10.065,37  | 1.020,60  | 11.085,97 
   |  
    | Dirigente incarico struttura 
      semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 6.119,92  | 475,44  | 6.595,36 
 |  
    | Dirigente incarico lett. c) 
      art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 3.717,30  | 475,44  | 4.192,74 
 |  
    | Dirigente equiparato | 3.454,86  | 179,28  | 3.634,14 
 |  
    | Dirigente < 5 anni | 110,88  | 120,00  | 230,88 
   |  
 3. A decorrere dal 31 dicembre 
2005 la retribuzione di posizione del comma 2 è ulteriormente rideterminata nel 
modo seguente:
 
 
 
 
 
 
  
  
    |  | Retribuzione di posizione 
      minima contrattuale unificata al 30 dicembre 2005  | Incremento annuo 
       | Nuova retribuzione di 
      posizione minima contrattuale unificata dal 31 dicembre 
    2005 |  
    | Dirigente incarico struttura 
      complessa | 11.085,97  | 43,44 | 11.129,41 
   |  
    | Dirigente incarico struttura 
      semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 6.595,36  | 21,72 | 6.617,08 
 |  
    | Dirigente incarico lett. c) 
      art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 4.192,74  | 21,72 | 4.214,46 
 |  
    | Dirigente equiparato | 3.634,14  | 32,40 | 3.666,54 
 |  
    | Dirigente < 5 anni | 230,88  | 12,00 | 242,88 
   |  
 4. Gli incrementi di cui ai 
commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile 
aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e 
si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente 
attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per 
gli esempi si rinvia all'allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
 
 5. I destinatari della retribuzione 
minima contrattuale prevista dai commi 1, 2 e 3 per i dirigenti cui è conferito 
un incarico lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8.6.2000 sono coloro per i quali la 
medesima voce alla data del 31 dicembre 2001 era così composta: parte fissa € 
5.639,19, parte variabile € 2.520,30 (divenuta di € 3.296,58 alla data del 31 
dicembre 2003, ai sensi dell'art. 44 del CCNL 3 novembre 
2005).
 
 6. Per effetto del comma 5 il 
valore di € 4.214,46 costituisce un nuovo livello stabile di retribuzione di 
posizione minima contrattuale nell'ambito degli incarichi conferibili ai sensi 
della lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
 
 7. Dopo l'entrata in vigore del presente contratto, la 
valutazione positiva prevista dall'art. 26, comma 2, lett. c) del CCNL 3 
novembre 2005 per il riconoscimento al quindicesimo anno della fascia di 
indennità di esclusività, è utile in via prioritaria anche ai fini 
dell'attribuzione al dirigente di un incarico – ove disponibile – tra quelli 
indicati nella lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 per il quale, con il 
comma 6, si è stabilito il nuovo livello di retribuzione di posizione minima 
contrattuale. Tale clausola si applica anche in caso di valutazione positiva per 
il rinnovo dell'incarico ai dirigenti che possiedono la medesima esperienza 
professionale. Ai dirigenti cui è conferito l'incarico previsto dal presente 
comma, è attribuita la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale del 
comma 6. E' fatto salvo da parte dell'azienda il conferimento di altri incarichi 
tra quelli indicati nelle tavole del presente articolo, secondo le vigenti 
disposizioni.
 
 8. Il fondo dell'art. 49 
del CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate nei commi 1, 2 e 3 è 
automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente agli 
incrementi spettanti a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicati per il 
numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
 
 9. Sono confermati i commi 2, 3, 4 e 6 dell'art. 44 del CCNL 
del 3 novembre 2005.
 
 Art. 4
 La retribuzione di 
posizione minima per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e 
farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo
 1. Per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e 
farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo la retribuzione di posizione minima 
unificata di cui all'art. 45, comma 1 del CCNL 3 novembre 2005, rimane fissata 
nei valori stabiliti dalla tavola ivi indicata al 31 dicembre 
2003.
 
 2. Rimangono, altresì, confermate 
tutte le altre clausole dell'art. 45 citato nel comma 1.
 
 Art. 5
 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti 
del ruolo professionale e tecnico
 
 1. A decorrere dall'1 gennaio 2004, la retribuzione di posizione 
unificata dei dirigenti di cui alla tavola B) dell'art. 44, comma 1, del CCNL del 3 
novembre 2005 e è così rideterminata:
 
 
 
 
 
 
  
  
    |  | Retribuzione di posizione 
      minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003  | Incremento annuo 
       | Nuova retribuzione di 
      posizione minima contrattuale unificata dal1 gennaio 2004 
   |  
    | Dirigente incarico struttura 
      complessa | 11.776,73  | 609,48  | 12.386,21 
   |  
    | Dirigente incarico struttura 
      semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 4.947,46  | 481,20  | 5.428,66 
 |  
    | Dirigente incarico lett. c) 
      art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 2.467,10  | 424,32  | 2.891,42 
 |  
    | Dirigente incarico lett. c) 
      art. 27 CCNL 8 giugno 2000 art. 45 c. 2 DPR 384/90 | 2.467,10  | 424,32  | 2.891,42 
 |  
    | Dirigente equiparato | 2.467,10  | 222,84  | 2.689,94 
 |  
    | Dirigente < 5 anni | 0,00  | 222,84  | 222,84 
   |  
 2. A decorrere dall'1 febbraio 
2005 la retribuzione di posizione del comma 1 è ulteriormente rideterminata nel 
modo seguente:
 
 
 
 
 
 
 
  
  
    |  | Retribuzione di posizione 
      minima contrattuale unificata al 31 gennaio 2005  | Incremento annuo 
       | Nuova retribuzione di 
      posizione minima contrattuale unificata dal1 febbraio 2005 
   |  
    | Dirigente incarico struttura 
      complessa | 12.386,21  | 704,64  | 13.090,85 
   |  
    | Dirigente incarico struttura 
      semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 5.428,66  | 556,32  | 5.984,98 
 |  
    | Dirigente incarico lett. c) 
      art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 2.891,42  | 493,44  | 3.384,86 
 |  
    | Dirigente incarico lett. c) 
      art. 27 CCNL 8 giugno 2000 art. 45 c. 2 DPR 384/90 | 2.891,42  | 493,44  | 3.384,86 
 |  
    | Dirigente equiparato | 2.689,94  | 257,64  | 2.947,58 
 |  
    | Dirigente < 5 anni | 222,84  | 257,64  | 480,48 
   |  
 3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 
la retribuzione di posizione del comma 2 è ulteriormente rideterminata nel modo 
seguente
 
 
 
 
 
 
  
  
    |  | Retribuzione di posizione 
      minima contrattuale unificata al 30 dicembre 2005  | Incremento annuo 
       | Nuova retribuzione di 
      posizione minima contrattuale unificata dal31 dicembre 2005 
     |  
    | Dirigente incarico struttura 
      complessa | 13.090,85  | 96,72  | 13.187,57 
   |  
    | Dirigente incarico struttura 
      semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 5.984,98  | 76,32  | 6.061,30 
 |  
    | Dirigente incarico lett. c) 
      art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 3.384,86  | 67,68  | 3.452,54 
 |  
    | Dirigente incarico lett. c) 
      art. 27 CCNL 8 giugno 2000 art. 45 c. 2 DPR 384/90 | 3.384,86  | 67,68  | 3.452,54 
 |  
    | Dirigente equiparato | 2.947,58  | 35,40  | 2.982,98 
 |  
    | Dirigente < 5 anni | 480,48  | 35,40  | 515,88 
   |  
 
 4. Gli incrementi di cui ai commi 
1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile 
aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e 
si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente 
attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per 
gli esempi si rinvia all'allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
 
 5. I destinatari della retribuzione 
minima contrattuale prevista dai commi 1, 2 e 3 per i dirigenti cui è conferito 
un incarico lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 sono coloro per i quali 
la medesima voce alla data del 31 dicembre 2001 era così composta: parte fissa € 
2.559,04 parte variabile € 4.637,78 (divenuta di € 2.467,10 alla data del 31 
dicembre 2003, ai sensi dell'art. 44 del CCNL 3 novembre 
2005).
 
 6. Per effetto del comma 5 il 
valore di € 3.452,54 costituisce un nuovo livello stabile di retribuzione di 
posizione minima contrattuale nell'ambito degli incarichi conferibili ai sensi 
della lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
 
 7. Dopo l'entrata in vigore del presente contratto, la 
valutazione positiva prevista dall'art. 26, comma 2, lett. a) del CCNL 3 
novembre 2005 per il rinnovo dell'incarico ai dirigenti con quindici anni di 
esperienza professionale, valutata ai sensi dell'art. 11, comma 3 del CCNL 8 
giugno 2000, II biennio economico è utile in via prioritaria anche ai fini 
dell'attribuzione al dirigente di un incarico – ove disponibile – tra quelli 
indicati nella lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8.6.2000 per il quale, con il 
comma 6, si è stabilito il nuovo livello di retribuzione di posizione minima 
contrattuale. Al dirigente cui è conferito tale incarico, è attribuita la nuova 
retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dal comma 6. E' fatto 
salvo da parte dell'azienda il conferimento di altri incarichi tra quelli 
indicati nelle tavole del presente articolo, ai sensi delle vigenti 
disposizioni.
 
 8. Il fondo dell'art. 49 
del CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate nei commi 1, 2 e 3 è 
automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente agli 
incrementi spettanti a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicati per il 
numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
 
 9. Sono confermati i commi 2, 3, 4 e 6 dell'art. 44 del CCNL 
del 3 novembre 2005.
 
 10. La retribuzione 
di posizione minima contrattuale dei dirigenti indicati nella tavola B) 
dell'art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005 è comprensiva del valore indicato nel 
comma 5 del medesimo articolo pari ad € 1.601, 02.
 
 11. Con il presente contratto, ferma rimanendo la misura 
complessiva della retribuzione di posizione minima unificata rideterminata alle 
date indicate nei commi 1, 2 e 3, il valore di cui al comma 10, sempre 
ricompreso nel predetto emolumento, è stabilito dal 31 dicembre 2005 nella 
misura di € 2.000,00 e conserva la natura e le finalità già previste dall'art. 
11, comma 3, del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
 
 
 Art. 6La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti 
delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo
 
 1. A decorrere dall'1 gennaio 
2004, la retribuzione di posizione unificata dei dirigenti di cui alla tavola C) 
dell'art. 44, comma 1, del CCNL del 3 novembre 2005 è così 
rideterminata:
 
 
 
 
 
  
  
    |  | Retribuzione di posizione 
      minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003  | Incremento annuo 
       | Nuova retribuzione di 
      posizione minima contrattuale unificata dal1 gennaio 2004 
   |  
    | Dirigente incarico struttura 
      complessa | 11.396,97  | 592,08  | 11.989,05 
   |  
    | Dirigente incarico struttura 
      semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 5.066,50  | 498,24  | 5.564,74 
 |  
    | Dirigente incarico lett. c) 
      art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 2.709,30  | 405,48  | 3.114,78 
 |  
    | Dirigente equiparato | 2.709,30  | 245,16  | 2.954,46 
 |  
    | Dirigente < 5 anni | 0,00  | 245,16  | 245,16 
   |  
 2. A decorrere dal 1 febbraio 
2005 la retribuzione di posizione del comma 2 è ulteriormente rideterminata nel 
modo seguente:
 
 
 
 
 
  
  
    |  | Retribuzione di posizione 
      minima contrattuale unificata al 31 gennaio 2005  | Incremento annuo 
       | Nuova retribuzione di 
      posizione minima contrattuale unificata dal1 febbraio 2005 
   |  
    | Dirigente incarico struttura 
      complessa | 11.989,05
 | 686,04
 | 12.675,09
 |  
    | Dirigente incarico struttura 
      semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 5.564,74  | 577,44
 | 6.142,18
 |  
    | Dirigente incarico lett. c) 
      art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 3.114,78
 | 469,92
 | 3.584,70
 |  
    | Dirigente equiparato | 2.954,46  | 284,04  | 3.238,50 
 |  
    | Dirigente < 5 anni | 245,16  | 284,04  | 529,20 
   |  
 3. A decorrere dal 31 dicembre 
2005 la retribuzione di posizione del comma 2 è ulteriormente rideterminata nel 
modo seguente:
 
 
 
 
 
 
  
  
    |  | Retribuzione di posizione 
      minima contrattuale unificata al 30 dicembre 2005  | Incremento annuo 
       | Nuova retribuzione di 
      posizione minima contrattuale unificata dal31 dicembre 2005 
     |  
    | Dirigente incarico struttura 
      complessa | 12.675,09  | 130,20  | 12.805,29 
   |  
    | Dirigente incarico struttura 
      semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 6.142,18  | 109,56  | 6.251,74 
 |  
    | Dirigente incarico lett. c) 
      art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 3.584,70  | 89,16  | 3.673,86 
 |  
    | Dirigente equiparato | 3.238,50  | 54,00  | 3.292,50 
 |  
    | Dirigente < 5 anni | 529,20  | 54,00  | 583,20 
   |  4. Gli incrementi di cui ai 
commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile 
aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e 
si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente 
attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per 
gli esempi si rinvia all'allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
 
 5. I destinatari della retribuzione 
minima contrattuale prevista per i dirigenti cui è conferito un incarico lett. 
c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 sono coloro per i quali la medesima voce 
alla data del 31 dicembre 2001 era così composta: parte fissa € 3.213,39, parte 
variabile € 4.018,03, (divenuta di € 2.709,30 alla data del 31 dicembre 2003, ai 
sensi dell'art. 44 del CCNL 3 novembre 2005).
 
 6. Per effetto del comma 5 il valore di € 3.673,86 costituisce un nuovo 
livello stabile di retribuzione di posizione minima contrattuale nell'ambito 
degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 
giugno 2000.
 
 7. Dopo l'entrata in vigore 
del presente contratto, la valutazione positiva prevista dall'art. 26, comma 2, 
lett. a) del CCNL 3 novembre 2005 per il rinnovo dell'incarico ai dirigenti con 
quindici anni di esperienza professionale, valutata ai sensi dell'art. 11, comma 
3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico è utile, in via prioritaria, 
anche ai fini dell'attribuzione al dirigente di un incarico – ove disponibile – 
tra quelli indicati nella lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8.6.2000 per il quale, 
con il comma 6, si è stabilito il nuovo livello di retribuzione di posizione 
minima contrattuale. Al dirigente cui è conferito tale incarico, è attribuita la 
nuova retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dal comma 6. E' 
fatto salvo da parte dell'azienda il conferimento di altri incarichi tra quelli 
indicati nelle tavole del presente articolo, ai sensi delle vigenti 
disposizioni.
 
 8. Il fondo dell'art. 49 
del CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate nei commi 1, 2 e 3 è 
automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente agli 
incrementi spettanti a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicati per il 
numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
 
 9. Sono confermati i commi 2, 3, 4 e 6 dell'art. 44 del CCNL 
del 3 novembre 2005.
 
 10. La retribuzione 
di posizione minima contrattuale dei dirigenti indicati nella tavola C) 
dell'art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005 è comprensiva del valore indicato nel 
comma 5 del medesimo articolo pari ad € 1.601, 02.
 
 11. Con il presente contratto, ferma rimanendo la misura 
complessiva della retribuzione di posizione minima unificata, rideterminata alle 
date indicate nei commi 1, 2 e 3, il valore di cui al comma 10, sempre 
ricompreso nel predetto emolumento, è stabilito dal 31 dicembre 2005 nella 
misura di € 2.000,00 e conserva la natura e le finalità già previste dall'art. 
11, comma 3, del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
 
 
 CAPO 
III
 Condizioni di 
lavoro
 
 Art. 
7
 Turni di guardia 
notturni
 1. Le parti, fermo 
rimanendo per le aziende e gli enti l'obbligo di previa razionalizzazione della 
rete interna dei servizi ospedalieri per l'ottimizzazione delle attività 
connesse alla continuità assistenziale, nel prendere atto degli esiti del 
monitoraggio previsto dall'art. 16 del CCNL del 3 novembre 2005 per la 
rilevazione del numero delle guardie notturne effettivamente svolte nelle 
aziende ed enti, considerano sussistenti le condizioni per riesaminare con il 
presente contratto le modalità di retribuzione di tutte le guardie notturne 
svolte in azienda dopo aver detratto da quelle fuori dell'orario di lavoro il 
numero, non superiore al 12%, delle guardie complessive retribuibili ai sensi 
dell'art. 18 del CCNL del 3 novembre 2005.
 2. A tal fine, a decorrere dal 31 dicembre 
2005, in base alle risorse indicate nell'art 9, commi 2 e 3 per ogni turno di 
guardia notturna in orario e fuori dell'orario di lavoro, fatto salvo quanto 
previsto dal comma 1 è stabilito un compenso del valore di € 50,00. Per la 
corretta determinazione dei turni di guardia notturni da calcolare si rinvia 
all'allegato n 1. 
 3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del CCNL 
ciascuna azienda o ente, in ragione della propria organizzazione dei servizi 
ospedalieri, è tenuta a comunicare alla Regione di appartenenza se il 
finanziamento del fondo disposto dall'art. 10, commi 2 e 3, sia sufficiente alla 
corresponsione del compenso previsto nel comma 2, indicando la eventuale misura 
in eccedenza o in difetto rispetto a quella contrattualmente stabilita. 
 4. Le Regioni, nei 30 giorni successivi , 
provvederanno – ove necessario – al riequilibrio dei fondi tra le Aziende ai 
sensi dell'art. 9, comma 4, del CCNL 3 novembre 2005, utilizzando – a 
compensazione per la presente area dirigenziale – le risorse indicate nei commi 
2 e 3 dell'art. 10 tenuto conto, in questo ultimo caso, dell'eventuale già 
avvenuta utilizzazione di dette risorse per il pagamento di ore di lavoro 
straordinario. 
 5. Il compenso di cui al comma 2, si cumula con 
l'indennità notturna prevista dall'art. 47, comma 1 del CCNL del 3 novembre 
2005. 
 6. Le parti prendono atto che l'art. 16, comma 2, 
del CCNL 3 novembre 2005, è tuttora in vigore. Pertanto, qualora si proceda al 
pagamento delle ore di lavoro straordinario per l'intero turno di guardia 
notturna prestato fuori dell'orario di lavoro, non si dà luogo all'erogazione 
del compenso del comma 2. Detto compenso compete invece per le guardie fuori 
dell'orario di lavoro che diano luogo al recupero dell'orario 
eccedente.
 
 CAPO 
IV
 Art. 8
 Effetti dei benefici economici
 1.Le misure degli stipendi tabellari risultanti 
dall'applicazione dei capi I e II del presente contratto hanno effetto sulla 
tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e 
privilegiato, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità alimentare 
dell'art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, sull'equo indennizzo, sulle ritenute 
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di 
riscatto.
 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla 
retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa unificata e 
variabile in godimento nonché alle voci retributive di seguito riportate: 
 - del 
CCNL 8 giugno 2000: assegni personali previsti dall'art. 39,comma 1 data la loro 
natura stipendiale; indennità dell'art. 41; - dagli artt. 3, 
4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
 3. I benefici economici risultanti 
dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla 
determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal 
servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio 
contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle 
disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità 
premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista 
dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla 
data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima 
contrattuale.
 
 
 
 
 CAPO V 
 I fondi aziendali
 
 
 Art. 9
 Fondi per la retribuzione di posizione, 
equiparazione, 
 specifico trattamento e indennità di direzione 
di struttura complessa 
 1. 
I fondi previsti dall'art. 49 del CCNL 3 novembre 2005, I biennio economico 
2002-2003 per il finanziamento della retribuzione di posizione, dello specifico 
trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di 
incarico di direzione di struttura complessa, sono confermati. Il loro ammontare 
è quello consolidato al 31 dicembre 2003, attuati i commi 4 e 5 del medesimo 
art. 49.
 
 2. Sono confermati i commi 2, 3 
e 6 dell'art. 49 del CCNL 3 novembre 2005. Il comma 5 del medesimo articolo ha 
esaurito i propri effetti con l'entrata in vigore del citato contratto.
 
 3. I fondi del comma 1, sono 
incrementati delle risorse individuate negli artt. 3, 5 e 6, commi 8, a 
decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli.
 
 4. A decorrere dal 31 dicembre 2005 i fondi del comma 1, 
sono ulteriormente incrementati di € 3,00 mensili (per 13 mensilità) per ogni 
dirigente in servizio al 31 dicembre 2003 al netto degli oneri riflessi. Tali 
risorse sono finalizzate prioritariamente ad eventuali riallineamenti della 
retribuzione di posizione variabile aziendale ove nell'applicazione della 
retribuzione di posizione minima unificata si siano verificati degli scostamenti 
a parità di funzioni. In particolare per il fondo dei dirigenti sanitari 
biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti le predette risorse sono 
utilizzate anche per il riallineamento tra la retribuzione di posizione minima 
unificata del dirigente con meno di 5 anni e quello di anzianità inferiore al 
compimento del quinquennio determinatasi per effetto della tabella prevista 
dall'art. 3, comma 3.
 
 5. A decorrere dal 
31 dicembre 2005 i fondi del comma 1 sono incrementati di € 3,00 mensili (per 
tredici mensilità per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2003, al netto 
degli oneri riflessi) aggiuntivi rispetto al comma 4 per l'adeguamento in tutto 
o in parte dell'indennità di struttura complessa al valore massimo stabilito 
dall'art. 41 del CCNL 8 giugno 2000. Ove tali valori siano stati già raggiunti 
l'incremento rimane in ciascuno dei fondi per le altre finalità ivi previste ed 
in particolare, per il fondo dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e 
farmacisti anche per l'attuazione di quanto stabilito nel comma 4 ultimo periodo 
.
 
 Art. 
10
 Fondo per il trattamento 
accessorio legato alle condizioni di lavoro
 1. Il fondo previsto dall' art. 50 del CCNL del 3 novembre 
2005, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è 
confermato sia per le modalità del suo utilizzo che per le relative 
flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2003, 
comprensivo degli incrementi di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo 
articolo.
 
 2. Al fine di corrispondere il 
compenso di cui all'art. 7, comma 2, il fondo del presente articolo, dal 31 
dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006, è incrementato di € 5,50 mensili 
per ogni dirigente biologo, chimico, fisico, psicologo e farmacista in servizio 
al 31 dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi.
 3. Alle risorse del comma 2 si aggiungono alla 
medesima data € 10,29, mensili per ogni dirigente del comma 2 in servizio al 31 
dicembre 2001, per dodici mesi al netto degli oneri riflessi già confluiti nel 
fondo del comma 1 ai sensi dell'art. 50, comma 3, lettera b) del CCNL del 3 
novembre 2005 e sino all'entrata in vigore del presente contratto usate 
provvisoriamente per remunerare le ore di lavoro straordinario. 
 4. Qualora in ragione dell'attività svolta nelle 
aziende ed enti non vengano effettuati, in tutto o in parte, servizi di guardia 
notturna, per la differenza non utilizzata nel fondo di cui al comma 1, si 
applicano i criteri di flessibilità richiamati nello stesso comma, secondo i 
criteri stabiliti in contrattazione integrativa, finalizzando le relative 
risorse agli stessi dirigenti. 
 5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente 
contratto la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, 
maggiorata del 15%, è fissata in € 24,59. In caso di lavoro notturno o festivo, 
la tariffa, maggiorata del 30%, è pari ad € 27,80 ed in caso di lavoro notturno 
festivo, maggiorata del 50%, è pari ad € 32,08.
 
 
 Art. 
11
 Fondo per la retribuzione di 
risultato e per la qualità della prestazione 
individuale
 1. L' art. 51 del CCNL 
del 3 novembre 2005, relativo ai fondi per la retribuzione di risultato e per il 
premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti dei quattro 
ruoli sono confermati. L'ammontare dei fondi ivi indicati è quello consolidato 
al 31 dicembre 2003. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di 
cui al medesimo articolo, comma 1, ultimo periodo, le quali, comunque, 
costituiscono ulteriore modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2004 ai 
sensi del comma 2.
 
 2. Sono confermati i 
commi 2 e 4 dell'art. 51 del CCNL del 3 novembre 2005. Il comma 3 del medesimo 
articolo ha esaurito i proprio effetti con l'entrata in vigore del citato 
contratto.
 
 3. A decorrere dal 31 
dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006 il fondo del comma 1, con le 
modalità previste dall'art. 61, comma 2, lett. a) del CCNL 5 dicembre 1996, è 
incrementato di € 17,01 mensili per ogni dirigente biologo, chimico, fisico, 
psicologo e farmacista in servizio al 31 dicembre 2003, per 13 mensilità al 
netto degli oneri riflessi e di € 22,51 per ogni altro dirigente delle 
professioni sanitarie e dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo.
 
 4. Dall'entrata in vigore del CCNL le 
risorse, complessivamente disponibili destinate alla retribuzione di risultato 
che siano eventualmente da erogare in forma di acconto ovvero per stati di 
avanzamento, ai sensi dell'art. 62 comma 8 del CCNL del 5 dicembre 1996, sono 
ridotte al 50% con riferimento alle quote attribuibili. La parte restante di 
dette risorse rimane nel fondo di cui al presente articolo ed unitamente alle 
risorse di cui al comma 3, è corrisposta esclusivamente a consuntivo in 
relazione al raggiungimento del risultato.
 
 
 
 PARTE 
III
 
 NORME FINALI E 
TRANSITORIE
 
 Art. 12
 Conferme
 1. Nelle parti non modificate o 
integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le 
norme del CCNL del 3 novembre 2005 nonché quelle indicate nell'art. 55 del 
contratto stesso.
 2. Le parti si danno atto che è necessario 
procedere alla correzione dei seguenti errori materiali rinvenuti nel CCNL del 3 
novembre 2005, parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio 
2002-2003: 
 - Art. 
40, comma 2 (tabella) le cifre indicate sotto la quinta colonna vanno sostituite 
con le seguenti:
 
 
  
  
    |  | fissa |  
    | Dirigente incarico struttura 
      semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 4.763,79 |  
    | Dirigente incarico lett. c) art. 
      27 CCNL 8 giugno 2000 | 3.657,39 |  
    | Dirigente equiparato | 1.476,91 |  
    | Dirigente < 5 anni | 1.476,91 |  - Art. 40, comma 
3 (tabella) le cifre indicate sotto la prima colonna vanno sostituite con le 
seguenti:
 
 fissa 
  
  - Art. 49, comma 6: le parole "per i fini del comma 3" sono sostituite 
dalle parole "per i fini del comma 5".
    | Dirigente incarico struttura 
      semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 4.763,79 |  
    | Dirigente incarico lett. c) art. 
      27 CCNL 8 giugno 2000 | 3.657,39 |  
    | Dirigente equiparato | 1.476,91 |  
    | Dirigente < 5 anni | 1.476,91 |  - Nella dichiarazione congiunta n. 14 la parola 
"riconferma" è abrogata. 
 3. L'art. 42 del CCNL integrativo del 10 febbraio 
2004 rimane in vigore fino all'entrata a regime dell'art. 41 del medesimo 
CCNL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 DICHIARAZIONE 
CONGIUNTA N. 1
 
 Le parti si 
impegnano a verificare presso l'INPDAP la possibilità di prevedere nel prossimo 
CCNL le modalità con le quali calcolare in tutto o in parte la retribuzione di 
posizione variabile aziendale nell'indennità premio di servizio analogamente a 
quanto già previsto dal CCNL della dirigenza delle Regioni ed autonomie 
locali.
 
 
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE FP 
CGIL – CISL FP - Cosiadi N. 1 
 La FP CGIL e la CISL FP non sottoscrivono il CCNL 2004-2005 a seguito di 
un'attenta valutazione di elementi di forte criticità posti dalle scelte 
contrattuali.
 
 Tali scelte sono state 
fortemente respinte dalle nostre federazioni, e malgrado alcuni miglioramenti 
acquisiti nel corso della trattativa, mantengono e inseriscono nel rinnovo 
contrattuale elementi di contraddizione nell'attuale assetto contrattuale. 
Inoltre il contratto inserisce preoccupanti elementi di disequilibrio della 
valorizzazione economica e professionale fra i dirigenti stessi e fra la 
dirigenza e il personale del Servizio sanitario 
nazionale.
 
 
 In particolare la FP CGIL 
e la CISL FP e Cosiadi respingono:
 
 · 
La modifica dell'attuale sistema degli 
incarichi, collegato a elementi di valorizzazione professionale e organizzativa 
sulla base di contrattazione decentrata aziendale, con l'inserimento di un 
ulteriore livello di incarico che prevede come criterio di accesso l'anzianità 
di 15 anni di attività. Tale scelta introduce e valorizza un percorso di 
professionalità collegato all'anzianità di servizio, e non favorisce una 
verifica complessiva dei sistemi di riconoscimento professionale dei dirigenti, 
che dovrà essere materia di rinnovo del prossimo quadriennio normativo
 · La scelta 
di distribuzione degli incrementi contrattuali fra i dirigenti con diversi 
incarichi, che non garantisce la medesima percentuale di incremento.
 · La scelta 
all'interno di un biennio contrattuale di tipo economico di determinare un 
disequilibrio di riconoscimenti economici fra i dirigenti stessi, rispetto a 
diverse forme di disagio, che meglio devono essere individuate in un rinnovo 
contrattuale quadriennale normativo
 · 
L'introduzione di un riconoscimento di 
valorizzazione economica del disagio notturno con le risorse del biennio 
contrattuale, diversificato dal restante personale che svolge la medesima 
attività. La valorizzazione del disagio deve essere riconosciuta, come peraltro 
finora avvenuto, nella stessa misura per tutte le figure professionali che 
svolgono attività notturna, all'interno del servizio sanitario 
nazionale
 
 La FP CGIL e la CISL FP e 
Cosiade respingono, come già denunciato con la dichiarazione a verbale numero 2 
del rinnovo del CCNL 2002-2005 relativamente alla regolamentazione delle 
prestazioni aggiuntive, la scelta del Governo e delle regioni, di continuare a 
promuovere e valorizzare gli elementi quantitativi e le forme centralizzate 
nazionali di riconoscimento professionale.
 
 In questo modo si indebolisce il processo di aziendalizzazione e di 
contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, si svilisce il ruolo 
strategico degli stessi all'interno del servizio sanitario nazionale e del 
sistema di relazioni sindacali. Inoltre viene meno una delle funzioni 
strategiche del contratto, quale strumento di innovazione e di riorganizzazione 
del lavoro a livello decentrato.
 
 Roma, 5 
luglio 2006
 
 
 
 
  
  
    | Segreteria Nazionale FP 
      CGIL | Segreteria Nazionale CISL 
      FP | Segreteria Nazionale 
      Cosiadi |  
    | Firmato | Firmato | Firmato |  
 DICHIARAZIONE A VERBALE N. 
2
 
 
 L'O.S. AUPI, non 
sottoscrive il II biennio economico 2004 – 2005.
 Le scelte contrattuali contenute in questo biennio economico non 
rispondono ai bisogni espressi dalle categorie dei dirigenti sanitari. A riprova 
di ciò c'è il fatto che, per la prima volta, un contratto di lavoro, ancorché 
relativo solo ad un biennio economico e quindi privo di contenuti normativi, è 
firmato da una maggioranza risicata.
 L'AUPI 
non condivide e respinge:
 - 
la scelta operata dalla maggioranza al tavolo 
negoziale di non dar seguito a quanto previsto dalla dichiarazione a verbale n. 
1 allegata al CCNL quadriennio normativo 2002 – 2005 e biennio economico 2002 – 
2004;
 - la modalità di distribuzione delle risorse economiche del II biennio 
creano una sperequazione negli incrementi contrattuali tra i 
dirigenti;
 - la mancata equa ripartizione delle risorse economiche, così 
come concordato in fase di discussione per il rinnovo del quadriennio 
normativo;
 - la modalità attraverso al quale si è realizzato il 
superamento di fatto della c.d. "equiparazione" tra ex IX livello ed ex X 
livello. Questo superamento avrebbe richiesto una discussione più ampia e 
andava, eventualmente, collocato nel rinnovo contrattuale del quadriennio 
normativo;
 - la scelta operata dalla maggioranza del tavolo negoziale di 
determinare una grave sperequazione nel riconoscimento economico delle diverse 
forme di disagio dei diversi profili professionali, privilegiando il "disagio" 
solo di alcuni ed escludendo, immotivatamente, una gratificazione economica del 
"disagio" di una parte, importante, delle attività assistenziali territoriali, 
creando il paradosso di servizi sanitari, all'interno dei quali, ad alcuni 
profili professionali viene riconosciuto il "disagio" ad altri non viene 
riconosciuto.
 La scelta di ripartire in modo 
sperequato le risorse economiche tra le diverse categorie di dirigenti e tra i 
diversi profili professionali, privilegiando il "lavoro disagiato" di alcuni a 
scapito del "lavoro disagiato" di altri, rende questo II biennio economico 
particolarmente squilibrato anche dal punto di vista del riconoscimento 
professionale.
 L'AUPI parteciperà alle 
trattative aziendali anche con l'obiettivo di ridurre nei limiti e con le 
procedure proprie della contrattazione aziendale le sperequazioni contenute in 
questo biennio.
 
 Roma 5 luglio 
2006
 
 AUPI firmato
 
 
 
 |