Professioni sanitarie:
equipollenze
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Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14-08-2000

MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di terapista occupazionale ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformita' di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella 1 sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di terapista occupazionale di cui al decreto del Ministro della sanita' 17 gennaio 1997, n. 136, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Tabella 1

Sezione A - Diploma universitario

Sezione B - Titoli equipollenti

Terapista occupazionale - Decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 136

Terapista occupazionale - Decreto del Presidente della Repubblica n.162 del 10 marzo 1982

Art. 2.

1. Il possessore di un titolo del pregresso ordinamento indicato nella sezione B della tabella 2 sotto riportata, che abbia svolto una delle attivita' professionali che, consentita dal titolo posseduto, sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma universitario di terapista occupazionale indicato nella sezione A della stessa tabella 2, puo' optare per il riconoscimento del predetto diploma corrispondente all'attivita' effettivamente esercitata, sempre che tale specifica attivita' sia stata esercitata, in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nell'ultimo quinquennio. La specifica attivita' esercitata deve essere formalmente documentata.

2. La domanda di opzione di cui al comma 1 e' presentata, unitamente al titolo originale, all'unita' sanitaria locale di residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale l'opzione effettuata.

3. La unita' sanitaria locale trattiene ai propri atti copia conforme del titolo annotato e trasmette al Ministero della sanita' - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale, l'elenco nominativo di coloro che hanno esercitato l'opzione con l'indicazione del titolo posseduto e del diploma universitario per il quale e' stata esercitata l'opzione.

Tabella 2

Sezione A - Diploma universitario

Sezione B - Titoli equipollenti

Terapista occupazionale - Decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 136

Terapista della riabilitazione - Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1974 e normative regionali

 

Terapista della riabilitazione - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341

Art. 3.

L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B delle tabelle sopra riportate, al diploma universitario di terapista occupazionale indicato nelle sezioni A delle stesse tabelle, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

p. Il Ministro della sanità Labate

p. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni 


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