Comparto: Sanita' Area: Dirigenza medica e veterinaria Data: 27/05/1997
Tipo: CCNL Descrizione: CCNL transitorio - comparto Sanità area dirigenza medica e veterinaria - sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali
COMPARTO SANITA'
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE TRANSITORIO SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI PER L'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

A seguito della registrazione in data 15 maggio 1997 da parte della Corte dei Conti del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 1997, con il quale l'A.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del contratto collettivo in oggetto, il giorno 27 maggio 1997 alle ore 10 presso la sede dell'A.RA.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, nelle persone di:
- Prof. Carlo Dell'Aringa (Presidente)
- Prof. Gian Candido De Martin (Componente)
- Avv. Guido Fantoni (Componente)
- Avv. Arturo Parisi (Componente)
- Prof. Gianfranco Rebora (Componente)

ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali di categoria:

ANAAO-ASSOMED
CIMO
ANPO
FED. CISL medici. - COSIME
FED.FP CGIL med.-UIL med.-FIALS med.-CUMI - AMFUP
FEDERAZIONE SINDACALE MEDICI DIRIGENTI FE.S.ME.D.
(ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-Fe.ME.PA-ANMDO)
SIMET
SIVEMP
SNR
UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto Collettivo transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria del comparto Sanità per l'applicazione dell'art. 2 del D.L. 10.5.1996, n. 254, convertito in L. 11.7.1996 n. 365.



Contratto collettivo nazionale transitorio sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali dell'area medico - veterinaria del Comparto Sanità

ART. 1
(Campo di applicazione)


1. Il presente contratto collettivo nazionale riguarda l'applicazione, in via transitoria, dell'art. 2 del D.L. 10 maggio 1996, n. 254, convertito in legge 11 luglio 1996, n. 365 nell' area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale prevista dal D.P.C.M. 29 dicembre 1993, N. 593, nel rispetto dei principi generali e comuni di cui al contratto collettivo nazionale quadro siglato il 26 marzo 1997.


ART. 2
(Norma programmatica)


1. Le parti - prendendo atto delle modificazioni di cui all'art. 2 del D.L. 254/1996, convertito in legge 365/1996 - convengono che la materia dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali - contrattualmente disciplinabile - possa essere compiutamente riveduta .
2. A tal fine le parti stabiliscono di fissare l'inizio del negoziato per il contratto collettivo definitivo, a partire dal mese di aprile 1997, allo scopo di pervenire ad un accordo che, ai sensi del comma 1 definisca i criteri generali in tema di diritti sindacali nei luoghi di lavoro nonché delle prerogative sindacali e delle relative modalità di utilizzo.

3. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal comma 2, le parti convengono, altresì, sulla necessità di apportare alle vigenti disposizioni relative alle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative e permessi sindacali, previste dal D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, le modifiche indicate negli articoli del presente contratto, tenendo anche conto della legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 3
(Flessibilità in tema di distacchi sindacali)


1. Fermo rimanendo il loro numero complessivo, i distacchi sindacali - sino al limite massimo del 50% possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui all'art. 2, comma 7 del D.P.C.M. 770/1994 anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno.
2. Nei limiti di cui al comma 1, in via eccezionale, previo accordo con l'azienda o ente di appartenenza, il distacco sindacale può essere svolto anche con articolazione della prestazione lavorativa ridotta in misura non inferiore al 50% su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno in modo da rispettare - come media la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta nell'arco temporale considerato, prendendo a riferimento per la disciplina delle ferie - in via analogica - quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro del comparto della Sanità stipulato il 1 settembre 1995 per il part - time verticale.
3. Il rinvio al contratto di cui al comma 2 va ritenuto unicamente come modalità di fruizione del distacco sindacale e non va inteso come estensione alle qualifiche dirigenziali dell'area medico veterinaria del rapporto di lavoro part - time.
4. Per il periodo in cui si applicano nei loro confronti le flessibiIità previste dal comma 2, i dirigenti sindacali non possono usufruire dei permessi sindacali previsti dagli artt. 4 e 5.
5. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 2, il numero dei dirigenti distaccati risulterà aumentato in misura corrispondente fermo rimanendo l'intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unità superiore.
6. I periodi di distacco senza prestazione lavorativa sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell'azienda o ente, salvo che ai fini del diritto alle ferie e del compimento del periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica. Ai fini del periodo di prova qualora dopo la formale assunzione in servizio nei confronti del dirigente sindacale venga richiesto ovvero risulti confermato il distacco totale, potranno essere attivate le procedure di urgenza previste dall'art. 8, comma 3 per la prosecuzione del distacco. Il periodo di prova risulterà sospeso per tutta la durata di esso.

ART. 4
(Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali retribuiti)


1. I rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata possono fruire di permessi sindacali, giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro mandato.
2. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie organizzazioni sindacali di cui all'art. 2, comma 7 del D.P.C.M. 770/1994, non collocati in distacco sindacale, possono fruire di permessi sindacali, giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro mandato.
3. I dirigenti sindacali indicati nei commi 1 e 2 possono fruire di permessi anche per la partecipazione a trattative sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale.
4. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione.
5. Nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale, i permessi sindacali, giornalieri od orari, spettanti ai dirigenti sindacali di cui ai commi 1 e 2 possono essere cumulati per periodi anche frazionati non superiori a dodici giorni a trimestre.
6. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la continuità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza comunque denominata ai sensi dell'art. 1, comma 7 del CCNL del 5 dicembre 1996.
7. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente di II livello dell'unità operativa di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte dell'organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il servizio che si occupa della gestione del personale nell'ambito dell'azienda o ente.
8. Le aziende ed enti destinatarie del presente contratto assicurano i vari livelli di relazioni sindacali relativi alla contrattazione, agli incontri per l'esame ove richiesti dalle organizzazioni sindacali nelle materie previste dal CCNL del 5 dicembre 1996 ed alla consultazione, in apposite riunioni che avvengono - normalmente - al di fuori dell'orario di servizio. Ove ciò non sia possibile sarà garantito - ai sensi degli artt. 6 e 7 del CCNL del 5 dicembre 1996 l'espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine.


ART. 5
( Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari)


1. In applicazione dell'art. 30 della legge 300/1970 ai sensi dell'art. 2 del d.l. 254/1996, convertito in legge 365/1996, i dirigenti indicati nell'art. 4, comma 2 hanno diritto a permessi - orari o giornalieri - per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali.
2. Per garantire l'applicazione del citato art. 30 legge 300/1970 in attesa della determinazione della misura e delle modalità di fruizione dei permessi di cui al comma 1 - in via sperimentale e sino alla stipulazione del contratto collettivo dell'art. 2, comma 2 che dovrà avvenire entro il 29 dicembre 1997, ai dirigenti ivi indicati per la partecipazione alle riunioni dei citati organismi sono concessi ulteriori permessi.
3. Il numero di permessi di cui al comma 2 non può comunque superare per ciascuna organizzazione sindacale le ore indicate nella tabella allegato 1 del presente contratto.
4. Da parte delle organizzazioni sindacali appartenenti alla stessa sigla sono ammesse utilizzazioni in forma compensativa dei permessi sindacali citati al comma 3 fra comparto e rispettiva separata area della dirigenza ovvero tra aree dirigenziali di diversi comparti .
5. In applicazione del presente articolo le organizzazioni sindacali comunicano alle amministrazioni di appartenenza i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo. In caso di fruizione dei relativi permessi si applica l'art. 4, commi 6 e 7.
6. Ciascuna amministrazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.P.C.M. 770/1994 comunica i permessi fruiti dai dirigenti sindacali in base al presente articolo in separato conteggio.
7. Le organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva in attesa dell'esito del giudizio pendente , in caso di decisione sfavorevole dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico delle ore fruite ai sensi del presente articolo. Analogamente si procede in caso di superamento del monte ore disponibile ai sensi del comma 3.

ART. 6
(Flessibilità in tema di permessi sindacali non retribuiti)


1. I rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata possono fruire di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente.
2. I dipendenti di cui al comma 1 che intendano esercitare il diritto ivi previsto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
3. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte dell'organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il servizio che si occupa della gestione del personale nell' ambito dell'azienda o ente.

ART. 7
(Trattamento economico)


1. E' confermato l'art. 70, comma 7 del contratto collettivo nazionale stipulato per la presente area dirigenziale il 5 dicembre 1996, che ha disciplinato il trattamento economico spettante ai dirigenti medici e veterinari nei casi di distacco sindacale.
2. In caso di distacco sindacale ai sensi dell'art. 3, comma 2, si specifica che:
- è garantito il trattamento economico complessivo nella misura intera così come previsto dall'art. 70 citato al comma 1 con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa la retribuzione di posizione . Il trattamento legato alle particolari condizioni di lavoro ed alla retribuzione di risultato è proporzionale alla prestazione lavorativa effettuata;
- I periodi di distacco con prestazione lavorativa ridotta sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell' azienda o ente anche ai fini del trattamento pensionistico.
3. In caso di fruizione di permessi sindacali , la retribuzione di risultato, spetta ai dirigenti sindacali in relazione alla partecipazione degli stessi al raggiungimento dell'obiettivo assegnato verificato a consuntivo.
4. Ai sensi e con le modalità dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, in caso di aspettativa sindacale non retribuita, i contributi figurativi accreditabili in base all'art. 8, ottavo comma della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito, ai sensi del comma 1.

ART. 8
(Richiesta, revoca, conferma dei distacchi ed aspettative sindacali)


1. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale sono presentate secondo le modalità previste, rispettivamente nei primi tre periodi dell'art. 2, comma 6 e dell'art. 4, comma 2 del D.P.C.M. 770/1994.
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano alle aziende o enti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - le variazioni da apportare agli elenchi nominativi del personale in distacco o aspettativa sindacale di cui all'art. 6, comma 2 del D.P.C.M. 770/1994, già trasmessi nell'anno precedente, in applicazione degli art. 2, comma 2 e 4, comma 2 dello stesso D.P.C.M. 770 . La comunicazione vale in tal caso anche come conferma annuale dei distacchi e delle aspettative già perfezionati e non modificati. Qualora non vi siano variazioni è sufficiente la mera comunicazione formale di conferma al Dipartimento della Funzione Pubblica degli elenchi citati per l'anno successivo. Le organizzazioni sindacali possono, peraltro, avanzare richiesta di revoca dei distacchi in ogni momento, comunicandola alle amministrazioni interessate ed al Dipartimento della Funzione pubblica citato per i conseguenziali provvedimenti.
3. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dalle disposizioni richiamate nel comma 1 per la concessione dei distacchi o delle aspettative sindacali non retribuite, per motivi di urgenza - segnalati nella richiesta da parte delle organizzazioni sindacali - è consentito l'utilizzo provvisorio - in distacco o aspettativa dei dirigenti interessati - dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.
4. Qualora la richiesta non possa avere seguito, l'eventuale assenza dal servizio dei dirigenti è trasformata , a domanda, in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 770/1994.
5. Nel rispetto delle quote complessive di distacchi assegnati a ciascun comparto dal D.M. 5 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 179 del 2 maggio 1995, nell'ambito di esso, ai sensi dell'art. 8, comma 6 ultimo periodo del contratto collettivo quadro concordato il 26 marzo 1997, le organizzazioni sindacali appartenenti alla stessa sigla possono modificare - in forma compensativa tra comparto e relativa separata area di contrattazione della dirigenza - le quote di distacchi rispettivamente assegnati. Dell'utilizzo dei distacchi in forma compensativa è data notizia all'amministrazione di appartenenza del personale interessato ai fini degli adempimenti istruttori di cui all' art. 2, comma 6 del D.P.C.M. 770/1994 nonchè per la predisposizione degli elenchi previsti dall'art. 6, comma 2 dello stesso decreto.
6. In tutti i casi di cessazione del distacco o dell' aspettativa, il dirigente sindacale rientrato nell'azienda o ente di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di queste ultime amministrazioni pretese relative ai rapporti inter-corsi con l' organizzazione sindacale durante il periodo del distacco o dell'aspettativa.
7. La trasmissione delle schede compilate dalle aziende ed enti per l'aggiornamento del repertorio delle organizzazioni sindacali operanti nella presente area e della loro consistenza associativa deve avvenire nel pieno rispetto delle procedure previste dal punto 2 della circolare del Dipartimento della Funzione pubblica del 25 gennaio 1996, n. 2, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1996, serie generale n. 60. Per la violazione delle predette procedure si rinvia a quanto previsto in tema di responsabilità degli addetti dall'art. 6, comma 7 del D.P.C.M. 770/1994.

ART. 9
(Durata)


1. Il presente contratto - salvo diversa clausola del contratto collettivo nazionale quadro di cui all'art. 2, comma 2, produrrà i propri effetti sino all'entrata in vigore del contratto collettivo dell' area della dirigenza medico - veterinaria relativo alla stagione contrattuale 1998 - 2001.

ART. 10
(Norme finali e transitorie)


1. Le flessibilità previste dagli artt. 3, 4, 5 compreso il comma 3 e dagli artt. 6 e 8 decorrono dal giorno successivo a quello della stipulazione del presente contratto.

ART. 11
(Disapplicazioni)


1. Dalla data di cui all'art. 11, comma 1, sono disapplicate le sottoindicate disposizioni del D.P.C.M. 770/1994:
a) in relazione all'art. 3: comma 8 dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770;
b) in relazione all'art. 4, comma 1 lett. B): commi 1, 2, 3, 4 , 5 e 6, dell' art. 3 del D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770;
c) in relazione all'art. 6: comma 3, art. 4 del D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770;
d) in relazione all'art. 7: comma 1 dell' art. 5 il D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770;
e) in relazione all' art. 8: art. 2, comma 6 - quarto, quinto e sesto periodo - del D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770; art. 4, comma 2 - quarto, quinto e sesto periodo dello stesso D.P.C.M. 770/1994.
2. Per tutto quanto non modificato dal presente contratto continuano ad avere efficacia il D.P.C.M. 770/1994 ed i successivi decreti del 5 maggio 1995, pubblicati sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 179/1995.
3. Eventuali casi di contenzioso in qualsiasi momento insorti sull'applicazione del D.P.C.M. 770/1994 relativamente alla concessione o revoca dei distacchi a causa dell'assenza nel predetto regolamento di norme sulla compensazione, sono risolti sulla base dell'art. 8 comma 5.




ALL. 1





DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1


Le parti convengono sulla necessità di approfondire nell'ambito dell'accordo di cui all'art. 2 comma 2 che dovrà definire il sistema di tutte le prerogative sindacali specifiche forme di tutela dei dirigenti sindacali distaccati o in aspettativa in caso di loro rientro nelle aziende ed enti di appartenenza qualora le stesse siano interessate da processi di mobilità conseguenti a ristrutturazioni che comportino chiusura di servizi o accorpamenti specie nell'ambito del processo di revisione delle dotazioni organiche di cui all'art. 1 della legge 662/1996.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2


Le parti concordano che - qualora il contratto collettivo quadro transitorio la cui preintesa è stata siglata il 18 marzo 1997 contenesse clausole di miglior favore rispetto alle previsioni del presente contratto si fara' luogo ad una corrispondente modifica delle normative stipulate con il medesimo.