8 aprile 2004 - Prot. 3072

                  A tutte le Amministrazioni
                  Loro sedi

OGGETTO: Incompatibilità dalla carica di componente della RSU.

L'art. 9 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione delle RSU nei comparti e relativo regolamento elettorale, disciplina i casi di incompatibilità prevedendo che la carica di componente della RSU sia incompatibile con qualsiasi carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici.

In sostanza il suddetto art. 9, nel testo letterale, si limita ad individuare alcune fattispecie rinviando la concreta individuazione delle incompatibilità, non solo a quanto previsto in materia nei singoli statuti delle organizzazioni sindacali che presentano i candidati in sede di elezione, ma anche in ragione della peculiarità dei singoli comparti e dei relativi ordinamenti.

Non esiste, pertanto, una casistica delle incompatibilità, né l'Aran può definirla in quanto la natura endosindacale e unitaria della RSU, organismo elettivo di rappresentanza dei lavoratori che assume le decisioni a maggioranza dei propri componenti, esclude che altri soggetti (Aran, Amministrazioni, Organizzazioni sindacali) possano direttamente intervenire sulla sua composizione e sul suo funzionamento. In sostanza la RSU, una volta eletta, vive di vita propria e agisce autonomamente.

Pertanto, nel caso in cui si rilevi una incompatibilità, è
esclusivamente in capo alla RSU il compito di dichiarare decaduto il componente e di provvedere alla sua sostituzione, dandone comunicazione all'Amministrazione e ai lavoratori interessati.

Ciò non significa che, nel caso in cui siano rilevate irregolarità, le stesse non possano essere evidenziate e segnalate alla RSU, per le eventuali decisioni di competenza. Tale circostanza, comunque, non incide sulle relazioni sindacali nell'Amministrazione in quanto al tavolo della contrattazione integrativa partecipa la RSU nella sua dimensione unitaria e, pertanto, non rileva la posizione del singolo componente.

Diverso si presenta il caso della decadenza "cosiddetta automatica" del componente della RSU nel caso in cui il lavoratore non presti più servizio nell'Amministrazione (pensionamento, trasferimento, comando presso altra Amministrazione, etc.), fattispecie che non rientra nel concetto di cui sopra (incompatibilità tra più e diverse cariche).

Poiché la condizione di eleggibilità (cfr. art. 3, comma 2, parte II dell'Accordo quadro 7 agosto 1998) alla carica di componente della RSU è che il lavoratore sia in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale), tale condizione deve permanere anche dopo la elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU. In sostanza dalla norma citata si evince che il requisito necessario per ricoprire la carica di componente della RSU non si esaurisce nella condizione di dipendenza, ma è necessaria la presenza in servizio dell'eletto.

Anche in questo caso rimane
esclusivamente in capo alla RSU il compito di provvedere alla sua sostituzione dandone comunicazione all'Amministrazione e ai lavoratori interessati.

Indipendentemente dalla motivazione della decadenza dei suoi componenti (dimissioni, incompatibilità, pensionamento, etc.), se la RSU si trova nella condizione di non poter provvedere alla loro sostituzione e da ciò derivi il venir meno del numero legale previsto per il suo funzionamento e per l'assunzione delle decisioni (cfr. art. 8 Accordo quadro 7 agosto 1998), poiché la RSU è uno dei soggetti necessari alla contrattazione integrativa, le Organizzazioni sindacali rappresentative dovranno essere invitate ad indire nuovamente le elezioni.

Tale circostanza si presenta anche nell'ipotesi prevista dall'art. 7, comma 3 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e cioè nel caso in cui le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti della RSU superi il 50% degli stessi.

In tutti i casi di decadenza, nel corso del triennio dalla loro elezione, occorre fare riferimento a quanto stabilito nell'Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001 che prevede:

    a) la rielezione della RSU entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza (attivando le procedure entro cinque giorni da quest'ultima);

    b) nell'attesa, la prosecuzione delle relazioni sindacali con le organizzazioni di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica;

    c) la possibilità che, nel periodo di cui al punto precedente, si possa pervenire alla sottoscrizione dei contratti integrativi con i componenti della RSU rimasti in carica e le organizzazioni sindacali di categoria sopracitate.

Ai sensi dell'art. 1 parte II del regolamento elettorale dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, solo le Organizzazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, possono indire le nuove elezioni.

Con la presente nota di chiarimenti che si aggiunge a quelle già precedentemente inviate a codeste Amministrazioni, tutte pubblicate nel sito internet dell'Aran nella Sezione "Relazioni Sindacali", questa Agenzia comunica che non risponderà più a quesiti sulla materia.