Nota chiarimenti 04 luglio 2003 - Prot. 5126

                A tutte le Amministrazioni
                Loro sedi

OGGETTO: Nota di chiarimenti sulle clausole degli artt. 8 e 9 del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni in relazione alla determinazione del monte ore aziendale dei permessi orari sindacali.

Continuano a pervenire numerosi quesiti, sia telefonici che scritti, sulle clausole contrattuali in oggetto, in ordine alle quali questa Agenzia ritiene opportuno fornire chiarimenti allo scopo di favorirne l'omogeneità di applicazione.

1 - Premessa

Il contingente massimo delle prerogative sindacali fruibili dalle organizzazioni sindacali rappresentative (distacchi e permessi retribuiti) finanziate dal sistema pubblico è stato fissato dall'art. 44, comma 1 lettere e) e g), del D. Lgs. 80/1998. In particolare il contingente massimo di permessi orari da utilizzare nei luoghi di lavoro da parte delle predette organizzazioni sindacali è stato fissato nella misura di n. 90 minuti per dipendente a tempo indeterminato. Tale norma ha introdotto anche la possibilità di un uso flessibile della prerogativa consentendone il cumulo sotto forma di distacco.

La gestione complessiva del contingente dei permessi, come dei distacchi e delle altre prerogative sindacali, è stata affidata dall'art. 50 del D.Lgs. 165/2001 (nel quale sono confluite le norme del D.Lgs. 29/1993 aventi il medesimo oggetto) alla contrattazione collettiva quadro.

Ne consegue che l'utilizzo dei permessi orari giornalieri, la misura degli stessi, le modalità di calcolo per la determinazione del monte ore di amministrazione, la ripartizione dello stesso tra RSU e organizzazioni sindacali rappresentative, la quantità di minuti cumulati sotto forma di distacco a livello nazionale non utilizzabili nel monte ore di amministrazione, sono disciplinati dai contratti collettivi quadro stipulati a tale fine.

2 - Le fonti per la disciplina e l'utilizzo dei permessi orari giornalieri per l'anno 2003

Esse sono rappresentate dal:

CCNQ del 7 agosto 1998 artt. 8 e 9
CCNQ del 18 dicembre 2002 artt. 3, 4 e 7 per il personale dei comparti
CCNQ del 27 gennaio 2001 artt. 3, 4 e 6 per le aree della dirigenza
CCNL di comparto o aree della dirigenza ove siano riportate clausole con riferimento ai soggetti titolari.

3 - Parametri di utilizzo per il personale dei comparti

Ai sensi degli articoli dei predetti contratti, per il personale dei comparti ove sono già state elette le RSU, la determinazione e la successiva ripartizione del monte ore aziendale avviene sulla base dei seguenti parametri:

A - i minuti da prendere a riferimento per la determinazione del monte ore di amministrazione per la RSU sono 30 per dipendente;

B - i minuti da prendere a riferimento per la determinazione del monte ore di amministrazione per le organizzazioni sindacali rappresentative, per l'anno 2003, sono 41 per dipendente in tutti i comparti, tranne che per il comparto Scuola dove i minuti sono 33 per dipendente (art. 3 CCNQ del 18 dicembre 2002). Infatti, dai 60 minuti originariamente a disposizione delle organizzazioni sindacali rappresentative, vanno detratti i minuti utilizzati sotto forma di cumulo, da ultimo dal CCNQ del 18 dicembre 2002, per i distacchi delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale, pari rispettivamente a 19 minuti in tutti i comparti, escluso il comparto Scuola dove i minuti sono 27 (art. 4 CCNQ del 18 dicembre 2002).
Tali minuti utilizzati dal CCNQ del 18 dicembre 2002 non vanno, pertanto, calcolati nel monte ore di amministrazione;

C - la somma dei minuti di cui alle precedenti lettere A e B è pari, in tutti i comparti, a 90 minuti;

D - per la determinazione del monte ore di amministrazione i dipendenti da prendere a riferimento sono quelli in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello preso in considerazione (attualmente 31 dicembre 2002). Tra il personale in servizio va compreso anche quello in posizione di comando o fuori ruolo (art. 3 CCNQ del 18 dicembre 2002);

E - la distribuzione del monte ore alla RSU, determinato come indicato alla precedente lettera A, avviene ai sensi dell'art. 9 comma 4 del CCNQ del 7 agosto 1998 che recita "il contingente dei permessi di spettanza della RSU è da questa gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito". Ne deriva che l'amministrazione non ha alcun compito circa la ripartizione del monte ore tra i componenti della RSU (organismo unitario di rappresentanza), la cui distribuzione all'interno avviene su decisione della RSU stessa;

F - la distribuzione del monte ore spettante alle organizzazioni sindacali titolari, determinato come indicato alla precedente lettera B, viene effettuata tra le stesse proporzionalmente in base alla rappresentatività accertata in sede locale con la metodologia indicata dall'art. 9, comma 4 del CCNQ 7 agosto 1998 ed esplicitata, per il calcolo, nell'esempio in calce alla nota.

Le organizzazioni sindacali non rappresentative non sono titolari di alcuna prerogativa sindacale;

G - le organizzazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate all'art. 2, comma 5, del CCNQ del 18 dicembre 2002 con l'avvertenza di cui all'art. 7 comma 5 dello stesso che richiama il contenuto dell'art. 6, commi 3 e 4, del CCNQ del 9 agosto 2000.

Pertanto, in caso di cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi a seguito dei periodici accertamenti della rappresentatività, nei luoghi di lavoro la fruizione delle prerogative sindacali rimane in capo ai precedenti soggetti sino al subentro dei nuovi, che avviene dalla data di stipulazione del CCNL di comparto relativo a ciascun biennio economico. I permessi nei luoghi di lavoro, nel periodo intercorrente sino al subentro dei nuovi soggetti, sono, quindi, utilizzati pro rata dalle organizzazioni temporaneamente abilitate in quanto ammesse alla precedente trattativa nazionale.

A titolo esemplificativo, alla data attuale, le organizzazioni sindacali rappresentative cui spettano i permessi aziendali sono quelle ammesse alla contrattazione nazionale per il biennio 2000-2001 (CCNL che si sta applicando) e si modificheranno solamente dalla data di stipulazione del nuovo CCNL di comparto relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003. Unica eccezione riguarda il comparto Ministeri in cui in data 12 giugno 2003 è stato stipulato il CCNL relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003. Le esatte denominazioni delle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti sono quelle indicate nei citati CCNQ, nonché nei frontespizi dei vigenti CCNL.

H - per le federazioni sindacali rappresentative formate da più sigle, costituenti o affiliate, ai sensi dell'art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998, la assegnazione dei permessi avviene in capo alla federazione unitariamente intesa e non alle singole sigle componenti. La singola sigla, costituente o affiliata, non è titolare in proprio di alcuna prerogativa sindacale (monte ore, richiesta di utilizzo, accredito di dirigenti sindacali). Spetta alla sola federazione unitariamente intesa la distribuzione delle proprie prerogative sindacali tra le sigle che la compongono. L'amministrazione non ha alcun potere di intervento;

I - concorrono alla determinazione delle percentuali di rappresentatività nell'amministrazione (cfr. lettera F) il dato elettorale (voti ottenuti nell'ultima elezione della RSU) e il dato associativo (deleghe rilasciate dai lavoratori) (art. 9, comma 4 del CCNQ del 7 agosto 1998);

L - il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti da ciascuna lista nelle ultime elezioni della RSU dell'amministrazione rispetto al totale dei voti espressi. Si evidenzia, a tale proposito, che i voti delle elezioni RSU possono essere assegnati solo alla federazione sindacale cui gli stessi sono attribuiti, essendo espressione della volontà degli elettori relativamente alla lista presentata nel suo complesso. Per tale ragione non possono essere artificiosamente realizzate sommatorie o divisioni dei voti espressi;

M - il dato associativo deriva dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'amministrazione. Le deleghe che devono essere prese in considerazione sono quelle risultanti alla data del 31 gennaio di ogni anno calcolate sul precedente mese di dicembre, analogamente a quanto indicato nelle circolari dell'Aran periodicamente inviate e relative alle rilevazioni nazionali. Le deleghe intestate alle singole componenti delle federazioni (cfr. lettera H) vanno sommate ai fini della determinazione del monte ore da assegnare alla federazione unitariamente intesa;

N – Per i punti G e H si richiamano anche le note Aran pubblicate sul sito internet nella sezione "Relazioni sindacali".

4 - Parametri di utilizzo per le aree della dirigenza

Per il personale delle aree della dirigenza ove le RSU non sono state elette, la determinazione e la successiva ripartizione del monte ore aziendale avviene sulla base dei seguenti parametri:

A - i minuti da prendere a riferimento per la determinazione del monte ore di amministrazione per le organizzazioni sindacali rappresentative, per l'anno 2003, sono 67 per dirigente (art. 3 CCNQ del 27 febbraio 2001);

B - non vanno, pertanto, calcolati nel monte ore di amministrazione i minuti utilizzati sotto forma di cumulo dal CCNQ del 27 febbraio 2001 per i distacchi delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale, pari a 23 minuti per dirigente in servizio in tutte le aree della dirigenza (art. 4 CCNQ del 27 febbraio 2001). A tale proposito si significa che il CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative delle aree dirigenziali valido per il biennio 2002-2003 non è stato ancora stipulato, non essendo state definite le aree di contrattazione della dirigenza. Considerati i tempi dell'iter contrattuale, si ha ragione di ritenere che tali CCNQ potranno essere stipulati verso la fine del 2003;

C - la somma dei minuti di cui alle precedenti lettere A e B è pari, in tutti le aree dirigenziali, a 90 minuti;

D - per la determinazione del monte ore di amministrazione i dirigenti da prendere a riferimento sono quelli in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello preso in considerazione (attualmente 31 dicembre 2002). Tra i dirigenti in servizio vanno compresi anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo (art. 3 CCNQ del 27 febbraio 2001);

E - la distribuzione del monte ore spettante alle organizzazioni sindacali titolari, calcolato come indicato alla lettera A, viene effettuata tra le stesse proporzionalmente sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'amministrazione (art. 3, comma 5, del CCNQ del 27 febbraio 2001) e con la metodologia esplicitata, per il calcolo, nell'esempio in calce alla nota.

Le organizzazioni sindacali non rappresentative non sono titolari di alcuna prerogativa sindacale;

F - l'art. 6, commi 3 e 4, del CCNQ del 27 febbraio 2001, disciplina, analogamente a quanto indicato per il personale dei comparti (punto 3 lettera G), la fase intercorrente tra un accertamento della rappresentatività e quello successivo;

G – per le federazioni sindacali rappresentative formate da più sigle, costituenti o affiliate, vale quanto riportato per il personale dei comparti al punto 3 lettera H.

****


Per i Ministeri e le altre amministrazioni articolate sul territorio, che provvedono centralmente alla determinazione e alla distribuzione del monte ore aziendale per le loro sedi periferiche, le indicazioni di cui sopra sono da intendersi applicabili al calcolo nazionale.

Questa Agenzia, con la presente nota, ritiene di avere dato esaustivi chiarimenti sul tema segnalato (che è tra i più ricorrenti), ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 165/2001.Pertanto, su tale argomento non saranno date ulteriori risposte, a meno che nuovi quesiti non presentino carattere di spiccata e generale novità.

Il Presidente
(Avv. Guido Fantoni)

Allegato: Esempi di calcolo per la determinazione e la distribuzione del monte ore di amministrazione per il personale del comparto e della dirigenza

ESEMPIO DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE
DI AMMINISTRAZIONE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO


per tutti i comparti - monte ore per la RSU

esempio n. 300 dipendenti x 30 minuti = 9.000 minuti = 150 ore (monte ore RSU)

per tutti i comparti, escluso il comparto Scuola - monte ore per le OO.SS. rappresentative

esempio n. 300 dipendenti x 41 minuti = 12.300 minuti = 205 ore (monte ore OO.SS. rappresentative)

per il comparto Scuola - monte ore per le OO.SS. rappresentative

esempio n. 300 dipendenti x 33 minuti = 9.900 minuti = 165 ore (monte ore OO.SS. rappresentative)

ESEMPIO DI CALCOLO PER LA DISTRIBUZIONE DEL MONTE ORE
DI AMMINISTRAZIONE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO


Nell'esempio che segue nella colonna 1 sono da ricomprendere tutte le organizzazioni sindacali che nella amministrazione hanno avuto voti nella ultima elezione della RSU e/o che hanno deleghe intestate, a prescindere dalla circostanza che siano o meno rappresentative, in modo che risulti il totale dei voti espressi e il totale delle deleghe rilasciate nell'amministrazione (cfr punto 3 lettere I, L, M nel testo della nota)

Nella colonna 1 a fianco delle denominazioni delle organizzazioni sindacali - indicate convenzionalmente con le lettere da A a I - sono evidenziate in grassetto e con l'indicazione ® quelle rappresentative nel comparto a livello nazionale, secondo le indicazioni contenute nei singoli CCNL di comparto

I voti (colonna 2) sono quelli riportati nell'ultima elezione della RSU avvenuta nella amministrazione, ancorché non sia riferita all'anno precedente (cfr. punto 3 lettera L nel testo della nota)

Le deleghe (colonna 4) sono quelle espresse in favore dei sindacati nella amministrazione al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente (cfr. punto 3 lettera M nel testo della nota)

Nel caso di federazioni sindacali formate da più sigle costituenti o affiliate le deleghe delle singole sigle vanno sommate e poste in capo alla federazione unitariamente intesa. Esempio: se la federazione C è composta dai sindacati: sigla Y, sigla Z, sigla W, le deleghe delle sigle Y, Z e W vanno sommate e poste in capo alla federazione C (unitariamente intesa) di cui fanno parte. Analogamente si deve procedere anche nel caso in cui vi siano deleghe a favore di una sola delle 3 sigle citate. Es. se vi sono solo deleghe intestate alla sigla Y, anche in questo caso, vanno poste in capo alla federazione C (unitariamente intesa) di cui la sigla Y fa parte (cfr. punto 3 lettera H nel testo della nota). Questo perchè l'organizzazione sindacale rappresentativa ammessa al CCNL è la federazione C nel suo complesso.


(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
oo.ss.
voti
% voti
deleghe
% deleghe
%media(%voti+%deleghe):2
A ®
140
48,61
70
53,85
51,23
B ®
20
6,94
15
11,54
9,24
C ®
0
0,00
12
9,23
4,62
D
18
6,25
0
0,00
3,13
E ®
90
31,25
25
19,23
25,24
F
8
2,78
3
2,31
2,54
G
2
0,69
0
0,00
0,35
H ®
0
0,00
1
0,77
0,38
I
10
3,47
4
3,08
3,27
totale
288
100,00
130
100,00
100,00


Poiché il 100% del monte aziendale deve essere distribuito alle sole organizzazioni sindacali rappresentative occorre prendere in considerazione solo quelle (cfr. punto 3 lettere G e H nel testo della nota)

Nello svolgimento dell'esempio di calcolo che segue, sono, quindi, riportate le sole organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, quelle appunto già indicate con la ®

La somma delle percentuali medie indicate nella colonna 6 in coincidenza delle sole organizzazioni sindacali rappresentative, ovviamente, non è più uguale al 100%, essendo operative nell'amministrazione, nell'esempio utilizzato, anche organizzazioni sindacali non rappresentative a livello nazionale. (Per inciso si evidenzia che la somma può essere uguale a 100 solo nel caso in cui nella amministrazione i sindacati che hanno avuto voti nelle ultime elezioni RSU o che hanno deleghe intestate o entrambi siano solo quelli rappresentativi e non vi siano altri sindacati)


oo.ss.
% media
(colonna 6)
A ®
51,23
B ®
9,24
C ®
4,62
E ®
25,24
H ®
0,38
totale
90,71


Poiché la somma delle percentuali medie delle sole organizzazioni sindacali rappresentative è pari a 90,71%, mentre alle stesse deve essere distribuito l'intero monte ore di amministrazione, occorre procedere a ricalcolare il loro peso riproporzionandolo al 100%


oo.ss.
calcolo del riproporzionamento
% media riproporzionata a 100
A ®
51,23 : 90,71 x 100
56,47
B ®
9,24 : 90,71 x 100
10,19
C ®
4,62 : 90,71 x 100
5,09
E ®
25,24 ; 90,71 x 100
27,83
H ®
0,38 : 90,71 x 100
0,42
totale
100,00


Con questo calcolo il peso delle organizzazioni sindacali rappresentative è riportato al 100 % e pertanto si può procedere a distribuire il monte ore di amministrazione a loro spettante

Nello svolgimento dell'esempio si sono presi a riferimento i 41 minuti per tutti i comparti, escluso il comparto Scuola (ove si prendessero a riferimento i 33 minuti del comparto Scuola la metodologia di calcolo rimane immutata). I minuti vanno riportati a ore


oo.ss.
% media
(riproporzionata a 100)
a
totale monte ore
in minuti
b
minuti per oo.ss.
a x b : 100
A ®
56,47
12300
6946
B ®
10,19
12300
1253
C ®
5,09
12300
626
E ®
27,83
12300
3423
H ®
0,42
12300
52
totale
100,00
12300


ESEMPIO DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE
DI AMMINISTRAZIONE PER LE AREE DELLA DIRIGENZA


per tutte le aree della dirigenza - monte ore per le OO.SS. rappresentative

esempio n. 26 dirigenti x 67 minuti = 1.742 minuti = 29,03 ore (monte ore OO.SS. rappresentative)

ESEMPIO DI CALCOLO PER LA DISTRIBUZIONE DEL MONTE ORE
DI AMMINISTRAZIONE PER LE AREE DELLA DIRIGENZA


Nell'esempio che segue nella colonna 1 sono da ricomprendere tutte le organizzazioni sindacali che nella amministrazione hanno deleghe intestate, a prescindere dalla circostanza che siano o meno rappresentative, in modo che risulti il totale delle deleghe rilasciate nell'amministrazione (cfr. punto 4 lettera E nel testo della nota)

Nella colonna 1 a fianco delle denominazioni delle organizzazioni sindacali - indicate convenzionalmente con le lettere da A a I - sono evidenziate in grassetto e con l'indicazione ® quelle rappresentative nell'area della dirigenza a livello nazionale, secondo le indicazioi contenute nei singoli CCNL della dirigenza

Nel caso di federazioni sindacali formate da più sigle costituenti o affiliate le deleghe delle singole sigle vanno sommate e poste in capo alla federazione unitariamente intesa. Esempio: se la federazione C è composta dai sindacati: sigla Y, sigla Z, sigla W, le deleghe delle sigle Y, Z e W vanno sommate e poste in capo alla federazione C (unitariamente intesa) di cui fanno parte. Analogamente si deve procedere anche nel caso in cui vi siano deleghe a favore di una sola delle 3 sigle citate. Es. se vi sono solo deleghe intestate alla sigla Y, anche in questo caso, vanno poste in capo alla federazione C (unitariamente intesa) di cui la sigla Y fa parte. Questo perchè l'organizzazione sindacale rappresentativa ammessa al CCNL è la federazione C nel suo complesso.


(1)
(2)
(3)
oo.ss.
voti
% voti
deleghe
% deleghe
%media(%voti+%deleghe):2
A ®
2
9,09
B ®
6
27,27
C ®
1
4,55
D
5
22,73
E
1
4,55
F
3
13,64
G ®
0
0,00
H ®
1
4,55
I
3
13,64
totale
22
100,00


Poiché il 100% del monte aziendale deve essere distribuito alle sole organizzazioni sindacali rappresentative occorre prendere in considerazione solo quelle.

Nello svolgimento dell'esempio di calcolo che segue, sono, quindi, riportate le sole organizzazioni sindacali rappresentative nell'area della dirigenza, quelle appunto già indicate con la ®

La somma delle percentuali medie indicate nella colonna 3 in coincidenza delle sole organizzazioni sindacali rappresentative, ovviamente, non è più uguale al 100%, essendo operative nell'amministrazione, nell'esempio utilizzato, anche organizzazioni sindacali non rappresentative a livello nazionale. (Per inciso si evidenzia che la somma può essere uguale a 100 solo nel caso in cui nella amministrazione i sindacati che hanno deleghe intestate siano solo quelli rappresentativi e non vi siano altri sindacati)


oo.ss.
% deleghe
(colonna 3)
A ®
9,09
B ®
27,27
C ®
4,55
G ®
0,00
H ®
4,55
totale
45,46


Poiché il totale delle percentuali medie delle sole organizzazioni sindacali rappresentative è pari al 45,46%, mentre alle stesse deve essere distribuito l'intero monte ore di amministrazione, occorre procedere a ricalcolare il loro peso riproporzionandolo al 100%


oo.ss.
calcolo del riproporzionamento
% media riproporzionata a 100
A ®
9,09 : 45,46 x 100
20,00
B ®
27,27 : 45,46 x 100
59,99
C ®
4.55 : 45,46 x 100
10,01
G ®
0,00
0,00
H ®
4,55 : 45,46 x 100
10,01
totale
100,00


Con questo calcolo il peso delle organizzazioni sindacali rappresentative è riportato al 100 % e pertanto si può procedere a distribuire il monte ore di amministrazione a loro spettante. I minuti vanno riportati a ore


oo.ss.
% media
(riproporzionata a 100)
a
totale monte ore
in minuti
b
minuti per oo.ss.
a x b : 100
A ®
20,00
1742
348
B ®
59,99
1742
1045
C ®
10,01
1742
174
G ®
0,00
1742
0
H ®
10,01
1742
174
totale
100,00
1742