18 ottobre 2004 - Prot. 7660


                    A tutte le Amministrazioni
                    Loro sedi

                  e p.c. Alle Confederazioni sindacali

                    CGIL – CISL – UIL – CIDA – CISAL
                    CGU – CONFSAL – CONFINTESA
                    CONFEDIR – COSMED – RDB CUB USAE
                    Loro sedi

Oggetto: Contenzioso interno alle organizzazioni sindacali.

Con riferimento ai quesiti posti a questa Agenzia su quale debba essere il comportamento da tenere a fronte di un contenzioso interno alle organizzazioni sindacali, purtroppo ormai molto frequente, si significa che il compito che la legge affida all'Aran è quello di accertare i sindacati rappresentativi da ammettere ai tavoli nazionali di contrattazione e codificare nei CCNQ le loro prerogative sindacali e non quello di fungere da arbitro nei rapporti sindacali.

Il CCNQ del 7 agosto 1998 (cfr. art. 19), nel rispetto della libertà sindacale, ha disciplinato il caso in cui tra un accertamento della rappresentatività e quello successivo si verifichino movimenti (nuove adesioni, recessi di precedenti adesioni, formazione di nuovi soggetti sindacali, cambi di denominazioni, etc..) e, al fine di garantire la stabilità della delegazione trattante per ogni biennio contrattuale, ha stabilito che di essi se ne tenga conto solamente nel successivo accertamento della rappresentatività. Sino a tale momento la situazione resta cristallizzata a quanto indicato nel relativo CCNQ. Le Amministrazioni devono, pertanto, fare riferimento ai CCNQ per identificare i soggetti titolari delle prerogative sindacali (distacchi e permessi) e al frontespizio del CCNL che si sta applicando per l'accredito dei componenti delle delegazioni trattanti nella contrattazione integrativa e la distribuzione del monte-ore aziendale (art. 6 del CCNQ del 9 agosto 2000). Dalla normativa esposta ne deriva che rileva, innanzi tutto, il momento dell'accertamento, non producendo, nell'immediato, alcun effetto le vicende associative che si verificano successivamente.

Nel caso in cui la questione rappresentata non riguardi il mutamento del soggetto sindacale, ma un contenzioso interno allo stesso o alle sue componenti, ovvero chi ne abbia la legale rappresentanza, è opinione di questa Agenzia che la parte pubblica non possa entrare nel merito di una vicenda a lei estranea, ma debba limitarsi a congelare la situazione a quella preesistente il contenzioso stesso, continuando a convocare territorialmente il dirigente sindacale accreditato dall'organizzazione interessata, in attesa che il contenzioso venga risolto. In ogni caso la contrattazione integrativa non può essere bloccata dal contenzioso interno ad una organizzazione sindacale.

Pertanto, nel ribadire che l'Aran non può essere chiamata a dirimere contenziosi interni ai sindacati né ad individuare la persona fisica abilitata a ricoprire un incarico sindacale, questa Agenzia non può conseguentemente rispondere a quesiti di tale natura, se non limitandosi a suggerire di adottare un analogo comportamento e cioè di astenersi dall'intervenire nel merito di questioni estranee alla Amministrazione, quali sono quelle di cui trattasi. Né i sindacati possono in alcun modo pretendere che la controparte negoziale intervenga nel contenzioso che li riguarda e si pronunci a favore dell'una o dell'altra parte.

Peraltro le parti in causa possono adire il Giudice, cui compete il pronunciamento circa l'esistenza o meno degli effetti giuridici degli atti prodotti e l'Amministrazione non potrà che prenderne atto. Nel caso in cui ciò non avvenga e le parti contendenti non trovino al loro interno una ricomposizione unitaria della vicenda, insistendo invece sul pronunciamento della parte pubblica, a parere di questa Agenzia, l'Amministrazione, non potendosi sostituire al Giudice, non potrà che limitarsi a prendere atto della situazione non assumendo alcun comportamento in merito ad un contenzioso sul quale, appunto, non ha competenza.

Infine, con riguardo ai versamenti dei contributi sindacali, si rammenta che la materia è disciplinata dal CCNQ dell'8 febbraio 1996.

Si significa, pertanto, che questa Agenzia non potrà fornire ulteriori delucidazioni al riguardo.