D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 (1).

Norme  risultanti  dalla  disciplina  prevista dall'accordo   sindacale,   per   il   triennio 1985-1987, relativa al comparto del  personale dipendente
del  Servizio  sanitario  nazionale (2).

                 
                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  25  giugno1983, n. 348;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  in  data  18 aprile 1987 (registrato alla Corte dei conti il 22 aprile  1987,
atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 27) con il  quale  al prof.  Livio  Paladin,  Ministro  senza  portafoglio,  è   stato
conferito l'incarico per la funzione pubblica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti
di  contrattazione  collettiva   di   cui   all'art.   5   della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  l0  febbraio 1986, n.  13,  concernente  norme  risultanti  dalla  disciplina
prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui  all'art.  12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo  1983,  n.  93,
relativo al triennio 1985-1987;
  Vista  la  legge  22  dicembre  1986,  n.   910,   concernente disposizioni  per  la  formazione   del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);
  Visto il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163;
  Vista la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  adottata nella riunione del 30 aprile 1987,  con  la  quale,  respinte  o
ritenute   inammissibili   le   osservazioni   formulate   dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che  abbiano  dichiarato
di non partecipare alla trattativa, è stata autorizzata,  previa verifica  delle  compatibilità  finanziarie,  la  sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto  del  personale  dipendente  del   Servizio   sanitario
nazionale di cui all'art. 6 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 5 marzo 1986,  n.  68,  comprensiva  dell'ipotesi  di
accordo  relativa  all'area  negoziale  per  la  professionalità medica di cui ai commi 5 e 8 del citato  art.  6,  raggiunta  in
data 8 aprile 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 6 e  le  confederazioni  sindacali
CGIL, CISL, UIL, CISNAL, CIDA, CISAL, CISAS, CONFEDIR,  CONFSAL, USPPI  e  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria  ad  esse
aderenti e le  organizzazioni  sindacali  AUPI,  SNABI,  SINAFO, CONFILL/SANITA,  CONFAIL/FAILEL,  CONSAL/SNAO,  CASIL/   SANITA'
nonché le organizzazioni sindacali CUMI/ANFUP, ANAAO/SIMP, ANPO, FIMED, CIMO, AAROI, ANMDO,  AIPAC,  SUMI,  SNVDEL,  SNAMI,  SNR;
accordo  cui  ha  aderito,  in   data   14   aprile   1987,   la organizzazione   sindacale   CILDI   (Confederazione    italiana
lavoratori  democratici  indipendenti)  non  partecipante   alle trattative;
  Vista la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  adottata nella riunione del 6 maggio 1987, ai  sensi  dell'art.  6  della
legge 29 marzo 1983, n.  93,  concernente  l'approvazione  della nuova ipotesi di accordo sottoscritto  in  data  5  maggio  1987
dalle  stesse   confederazioni   ed   organizzazioni   sindacali trattanti  in  precedenza  indicate,  nonché  il  recepimento  e
l'emanazione delle norme risultanti  dalla  disciplina  prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-1987 riguardante  il
comparto  del  personale  dipendente  del   Servizio   sanitario nazionale di cui all'art. 6 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5  marzo  1986,  n.  68,  comprensivo   dell'accordo relativo all'area negoziale per la professionalità medica di cui
ai commi 5 e 8 del citato art.  6  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto  con  i  Ministri
del tesoro, della sanità, del bilancio  e  della  programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale:
  Emana il seguente decreto:

                                                           Artt.
PARTE I

TITOLO I   - Disposizione generale - Accordi  decentrati:
 Capo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           l
 Capo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2 -   4

TITOLO II  - Rapporto di lavoro:
 Capo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     5 -  14

TITOLO III - Organizzazione del lavoro:
 Capo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    15 -  18
 Capo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    19 -  24

TITOLO IV  - Doveri - Responsabilità - Diritti:
 Capo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    25 -  26
 Capo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    27
 Capo III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    28 -  31
 Capo IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    32 -  35
 Capo V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    36 -  40
 Capo VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    41

TITOLO V   - Trattamento economico:
 Capo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    42 -  47
 Capo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    48 -  52
 Capo III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    53 -  57
 Capo IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    58 -  61
 Capo V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    62
 Capo VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    63 -  64
 Capo VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    65

TITOLO VI  - Produttività:
 Capo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    66 -  72
 Capo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    73

PARTE II   - Area medica

TITOLO I   - Accordi decentrati:
 Capo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    74 -  76

TITOLO II  - Rapporto di lavoro:
 Capo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    77 -  79

TITOLO III - Organizzazione del lavoro:
 Capo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    80 -  82

TITOLO IV  - Doveri - Responsabilità - Diritti:
 Capo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    83
 Capo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    84 -  90

TITOLO V   - Trattamento economico:
 Capo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    91
 Capo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    92 -  95
 Capo III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    96 -  98
 Capo IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    99 - 100

TITOLO VI  - Produttività:
 Capo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   101 - 106
 Capo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   107
 Capo III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   108

TITOLO VII - Norme transitorie e di rinvio:
 Capo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   109 - 110
 Capo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   111

PARTE III

TITOLO I   - Relazioni Sindacali:
 Capo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   112 - 114

TITOLO II  - Norme transitorie e finali:
 Capo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   115 - 117
 Capo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   118 - 124
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E


    1. Campo di applicazione e  durata.  -  1.  Le  disposizioni contenute  nel  presente  decreto,  si  applicano  a  tutto   il
personale di  ruolo  e  non  di  ruolo,  dipendente  dagli  enti individuati  nell'art.  6  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (3), e si riferiscono al  periodo l0 gennaio 1985-31 dicembre 1987.
  2. Gli effetti giuridici  decorrono  dal  10  gennaio  1985  e quelli economici dal 10 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30
giugno 1988.

                            Capo II

  2. Materie di  contrattazione  decentrata.  -  1.  Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29  marzo  1983,
n. 93 (3),  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1° febbraio 1986, n. 13 (3), e  di  quella  del  presente  decreto,
formano oggetto  di  contrattazione  decentrata  i  criteri,  le modalità generali  ed  i  tempi  di  attuazione  concernenti  le
seguenti materie:
    l'organizzazione  del  lavoro  e  le  proposte  per  la  sua programmazione   ai   fini   del   miglioramento   dei   servizi
assistenziali;
    l'individuazione dei  posti  di  pianta  organica  necessari sulla base degli  standards  stabiliti  a  livello  nazionale  e
regionale nonché i piani di assunzione di personale;
    l'individuazione dei contingenti di posti di pianta organica per i quali si renda possibile l'utilizzazione  di  rapporti  di
lavoro part-time;
    le  proposte  in   ordine   ai   processi   di   innovazioni tecnologiche;
    le condizioni ambientali, la qualità del lavoro e i  carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di  lavoro;  i
processi di mobilità compresi quelli derivanti da situazioni  di sovradimensionamento  e  sottodimensionamento  degli   organici,
nonché  la  verifica  degli  esuberi  di  personale   anche   in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione  ed
innovazione tecnologia dei servizi e degli uffici;
    la struttura degli orari di  lavoro  (turni,  articolazione, reperibilità, permessi), nonché le modalità di accertamento  del
loro rispetto;
    l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui  le esigenze di servizio richiedono di derogare  al  limite  massimo
previsto per l'effettuzione di lavoro straordinario;
    i  piani  ed  i   programmi   volti   ad   incrementare   la produttività, loro verifica e le incentivazioni connesse;
    l'aggiornamento  professionale,  la  qualificazione   e   la riqualificazione del personale;
    le &laqno;pari opportunità»;
    i  programmi  di  informazione  delle  procedure   e   della destinazione delle risorse nonché del loro utilizzo;
    la predisposizione di norme atte a regolamentare le attività culturali e ricreative;
    le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dal presente decreto.
  2. Ad essi si dà esecuzione ai sensi dell'art. 14 della  legge 29 marzo 1983, n. 93 (3/a), mediante atti previsti  dai  singoli
ordinamenti degli enti di cui all'art. 1.


  3. Livelli di contrattazione. -  1.  Le  parti  individuano  i seguenti livelli di contrattazione decentrata:
    a) - Regionale, che riguarda:
      l'attuazione dei criteri in  base  ai  quali  definire  le piante organiche nonché i criteri per la formazione dei piani di
assunzione di personale;
      la formazione dei programmi di occupazione;
      la verifica dell'applicazione delle norme  sulla  mobilità compresa quella derivante da situazioni di  sovradimensionamento
e sottodimensionamento degli organici;
      la  predisposizione  dei   programmi   di   aggiornamento, nqualificazione e riqualificazione professionale del personale;
      la  predisposizione  dei  programmi  di  informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse,  nonché  del
loro utilizzo;
      i  piani  e  i  programmi   volti   ad   incrementare   la produttività, loro verifica ed incentivazioni connesse;
      la definizione di criteri attinenti le modalità di riparto degli incentivi alla produttività;
      la  predisposizione  di  norme  atte  a  regolamentare  le attività culturali e ricreative;
      le pari opportunità;
      le altre materie specificamente e tassativamente  indicate nel presente decreto;
    b)  -Locale,  alla  quale  competono   tutti   gli   aspetti dell'organizzazione del lavoro e, in particolare:
      la proposta per l'individuazione della dotazione dei posti di  pianta  organica  necessari  e  degli  esuberi  -  anche  in
dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione  ed innovazione tecnologica ed, infine, dei posti già  esistenti  da
trasformare, in adeguamento alle  reali  esigenze  di  servizio, sulla base degli  standards  stabiliti  a  livello  nazionale  e
regionale;
      l'individuazione  di  criteri  attuativi  dell'orario   di lavoro e dei diversi tipi di rapporto di lavoro (part-time ecc.)
nonché le modalità di accertamento del suo rispetto  sulla  base di quanto stabilito dal presente decreto;
      i carichi di lavoro in  funzione  degli  obiettivi  e  dei piani di lavoro;
      l'individuazione dei criteri per stabilire i casi  in  cui le esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo
previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario;
      l'attuazione dei criteri per l'identificazione delle unità operative   in   cui   applicare   l'istituto    della    pronta
dispunibilità, per la  programmazione  e  l'articolazione  della stessa  e  per  la  individuazione  delle  figure  professionali
necessarie;
      la verifica dell'applicazione  dei  criteri  attinenti  la modalità di riparto degli incentivi alla produttività;
      le  proposte  in  ordine  ai   processi   di   innovazioni tecnologiche;
      la verifica dell'applicazione delle misure di  igiene,  di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
      le  altre  materie   specificatamente   e   tassativamente indicate nel presente decreto.
  2. Gli enti provvedono a costituire le  delegazioni  di  parte pubblica  abilitate  alla  trattativa   ai   vari   livelli   di
contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di  entrata in  vigore  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  di
recepimento dell'accordo nazionale di comparto ed a convocare le Confederazioni   ed   Organizzazioni   Sindacali    maggiormente
rappresentative ai sensi delle vigenti disposizioni, per l'avvio del negoziato entro e non oltre 15 giorni (3/b).
  3.  La  negoziazione  decentrata  regionale  e   locale   deve riferirsi a tutti  gli  istituti  contrattuali  rimessi  a  tale
contrattazione e deve concludersi entro e non oltre  il  termine di 30 giorni dal suo inizio (3/b).
  4.  All'accordo  sottoscritto  in   sede   di   contrattazione decentrata  è  data  esecuzione   con   provvedimento   adottato
dall'organo competente entro 30 giorni dalla sua  sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito  per
la  presentazione  di  eventuali  osservazioni   da   parte   di organizzazioni sindacali dissenzienti (3/b).
  5.  Gli  accordi  sottoscritti  a  livello  di  contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni  dalla  sottoscrizione
sul Bollettino Ufficiale della Regione per essere  recepiti  dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione  e
comunque entro e non oltre  i  45  giorni  dalla  sottoscrizione (3/b).
  6. Tutte le materie demandate alla  disciplina  degli  accordi decentrati  devono  essere  definite  in  una   unica   sessione
negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi individuati fra le parti negli accordi predetti (3/b).
  7.  Ove  nell'interpretazione  delle   norme   degli   accordi decentrati  in  sede  regionale  e  locale  dovessero  insorgere
contrasti,  gli  stessi  sono  risolti  tra  le  parti  mediante riconvocazione  delle  stesse.  Sulla  base  degli  orientamenti
emersi, rispettivamente,  la  Regione  e  l'Ente  provvedono  ad emanare i conseguenti indirizzi (3/b).
  8. Gli accordi decentrati devono contenere  apposite  clausole circa  tempi,  modalità  e  procedure  di  verifica  della  loro
esecuzione (3/b).
  9.  Gli  accordi  decentrati  non  possono  comportare   oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente regolamento e
conservano la loro efficacia  sino  all'entrata  in  vigore  dei nuovi accordi (3/b).

    4.  Composizione  delle  delegazioni.  -  1.  A  livello  di contrattazione regionale la delegazione trattante è costituita:
    a) per la parte pubblica dalle seguenti rappresentanze:
      della regione;
      dell'Associazione nazionale comuni italiani per i comuni e i loro consorzi;
      dell'Unione nazionale comunità  montane  per  le  comunità montane;
      degli  altri  enti  di  cui  all'art.  1  per  quanto   di rispettiva competenza;
    b) per le organizzazioni sindacali, una delegazione composta
da   rappresentanti   di   ciascuna   organizzazione   sindacale
firmataria dell'accordo recepito dal presente decreto, che abbia
adottato  codici  di  autoregolamentazione  dell'esercizio   del
diritto  di  sciopero  e   dalle   confederazioni   maggiormente
rappresentative su base nazionale.
  2.  La  delegazione  di  parte  pubblica  è   presieduta   dal
presidente della regione o da un suo delegato.
  3. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, la
delegazione trattante è costituita:
    dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente o da  un
suo delegato;
    da una rappresentanza dei  titolari  dei  servizi  o  uffici
destinatari e/o tenuti all'applicazione dell'accordo decentrato;
    da una delegazione composta da  rappresentanti  territoriali
e/o aziendali di ciascuna organizzazione sindacale,  come  sopra
indicata.

                           TITOLO II
                       Rapporto di lavoro
                             Capo I

  5. Assunzione per chiamata diretta. - 1. L'assunzione in ruolo
per chiamata diretta deve essere effettuata con  le  modalità  e
procedure previste dall'art. 16, L. 28 febbraio 1987, n. 56 (4),
per le  figure  del  comparto  sanitario  per  le  quali  non  è
richiesto  il  titolo  professionale  in   base   alle   vigenti
disposizioni.
  2. L'assunzione in ruolo per le seguenti figure professionali,
per le quali è invece richiesto  il  titolo,  è  effettuata  per
chiamata diretta con le modalità della  pubblica  selezione,  ai
sensi dell'art. 9, D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761:
  Ruolo sanitario
    Profilo professionale:
      operatori professionali di 2  categoria.
  Ruolo tecnico
    Profilo professionale:
      operatori tecnici coordinatori;
      operatori tecnici, per i quali siano previste  scuole  per
il conseguimento del titolo professionale.
    Profilo professionale:
      agenti tecnici, per i quali l'esercizio delle funzioni sia
subordinato   al   possesso   di   certificazioni    abilitative
obbligatorie (4/a).
  3. I relativi provvedimenti  sono  adottati  dal  comitato  di
gestione   delle   unità   sanitarie   locali,   o   di   organo
corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi  delle
vigenti disposizioni (4/a).
  4. Le assunzioni di cui al comma  1  sino  all'emanazione  del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  recante  le
modalità  e  Procedure  per  l'avviamento  dei   lavoratori   e,
comunque, per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore
della  L.  28  febbraio  1987,  n.  56,  continuano  ad   essere
effettuate con la normativa di cui agli articoli I59 e  seguenti
del D.M. 30 gennaio 1982, pubblicato nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982 (4/a).



  6. Requisiti generali di ammissione. - 1. Per quanto  riguarda
i requisiti generali per l'ammissione alla  pubblica  selezione,
le domande di ammissione, l'esclusione, nonché  le  modalità  di
espletamento delle procedure concorsuali  e  la  validità  della
graduatoria si fa riferimento a quanto disposto dai titoli  I  e
II del D.M. 30 gennaio 1982, dall'art. 9 della legge  20  maggio
1985, n. 207, salvo quanto previsto nei commi successivi.
  2. Il bando di selezione deve essere pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione  e  deve,  comunque,  avere  la  massima
diffusione.
  3.  Il  termine  per  la  presentazione   delle   domande   di
partecipazione  alla  selezione  scade  il   trentesimo   giorno
successivo a quello di pubblicazione (4/b).



  7.  Requisiti  specifici  di  ammissione.  -  1.  I  requisiti
specifici di ammissione alle  selezioni  di  cui  ai  precedenti
articoli sono i seguenti:
  Ruolo sanitario:
    Operatore professionale di 2  categoria:
    età non superiore ad anni 35, fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 1, lettera b), del D.M. 30 gennaio 1982  e  successive
modificazioni;
    diploma di scuola dell'obbligo e titolo specifico  richiesto
per l'assunzione nel posto da ricoprire,  rilasciato  da  scuola
autorizzata.
  Ruolo tecnico:
    Operatore tecnico coordinatore:
    anzianità di  cinque  anni  nella  posizione  funzionale  di
operatore tecnico nello stesso settore di attività alla data  di
scadenza del bando ed  ove  previsto,  il  possesso  del  titolo
professionale  specifico  relativo  all'attività  oggetto  della
selezione.
  Operatore tecnico:
    età non superiore ad anni 35, fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 1, lettera b), del D.M. 30 gennaio 1982  e  successive
modificazioni;
    diploma di scuola dell'obbligo;
    titolo  professionale   specifico   rilasciato   da   scuola
autorizzata.
  Agente tecnico:
    età non superiore ad anni 35, fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 1, lettera b),  D.M.  30  gennaio  1982  e  successive
modificazioni;
    diploma di scuola dell'obbligo;
    certificazione abilitativa obbligatoria (4/c).



  8.  Composizione  della  commissione  giudicatrice.  -  1.  La
commissione giudicatrice dei candidati  alla  selezione  è  così
costituita:
    presidente  del  comitato  di  gestione  o   suo   delegato:
presidente;
    un esperto  nella  materia  dell'attività  prevista  per  la
posizione  funzionale  oggetto  della  selezione  o  in  materia
attinente,  designato  dal  comitato  di  gestione  su  proposta
dell'ufficio di direzione: componente;
    un dipendente di ruolo di posizione funzionale superiore  od
uguale a  quella  oggetto  della  selezione  con  riguardo  alla
materia della selezione medesima, designato dalle organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto:
componente;
    un dipendente amministrativo  dell'ente  con  posizione  non
inferiore ad assistente amministrativo: segretario.
  2. Per ogni componente viene, altresì, nominato un supplente.
  3. In tema di designazione  del  rappresentante  sindacale  si
applica la procedura prevista dall'art. 6 del  D.M.  30  gennaio
1982, come modificata dall'art. 9 della L. 20  maggio  1985,  n.
207 (4/d).



  9. Prove d'esame e punteggi. - 1. Le prove di  esame  sono  le
seguenti:
    a) prova pratica o d'arte  su  materie  attinenti  il  posto
messo a selezione;
    b) colloquio sulle materie oggetto  della  prova  pratica  o
d'arte.
  2. La commissione dispone complessivamente di 100  punti  così
ripartiti:
    30 punti per i titoli;
    70 punti per le prove d'esame.
  3. I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
    40 punti per la prova pratica;
    30 punti per la prova orale.
  4. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
    titoli di carriera: punti 20:
    a) servizio prestato presso  le  unità  sanitarie  locali  o
presso enti, servizi e presidi  a  queste  trasferiti  o  presso
pubbliche amministrazioni:
    nella posizione funzionale e nella materia cui si  riferisce
la selezione, punti 1,80 per anno;
    nella posizione funzionale inferiore e nella materia cui  si
riferisce la selezione, punti 1,20 per anno.
  I punteggi di cui sopra sono ridotti  del  50%  se  i  servizi
risultano prestati in materie diverse da  quelle  oggetto  della
selezione.
  I servizi prestati  nella  posizione  funzionale  superiore  a
quella cui  si  riferisce  la  selezione  sono  valutati  con  i
punteggi di cui sopra, maggiorati del 10%;
    b) altri servizi, punti 0,60 per anno;
    titoli vari: punti 10:
    il  punteggio  previsto  per  tale  categoria  di  titoli  è
attribuito dalla commissione, con motivata  valutazione,  tenuto
conto della  loro  attinenza  con  la  posizione  funzionale  da
conferire sulla base dei criteri previsti dall'art. 10, D.M.  30
gennaio 1982,  e  successive  modificazioni,  e  di  documentate
situazioni di particolare rilevanza sociale (4/e).



  10. Lavoro a tempo parziale. - 1.  Gli  enti  destinatari  del
presente   decreto   possono   istituire,   nel   quadro   della
programmazione regionale ed in relazione a particolari  esigenze
di  servizio,  previa  consultazione   con   le   organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto,
posti di ruolo con rapporto a tempo parziale nel limite  massimo
del 15% dei posti  di  organico  a  orario  pieno  previsti  per
ciascuna  posizione  funzionale,  con  esclusione  dei   profili
professionali per cui sia richiesto il diploma di laurea e delle
posizioni funzionali  di  coordinamento  e/o  di  responsabilità
operative.
  2. L'istituzione di posti con rapporto a  tempo  parziale  non
può comportare modifiche quantitative  delle  piante  organiche,
considerando a tal fine due posti a metà tempo pari a un posto a
orario pieno e viceversa.
  3. L'assunzione in un posto  con  rapporto  a  tempo  parziale
comporta la prestazione del  50%  dell'orario  di  lavoro;  tale
orario è di nonna articolato su cinque giorni settimanali.
  4. Salvo quanto previsto dal comma 5, al rapporto di lavoro  a
tempo parziale si applicano tutte le  disposizioni  in  tema  di
diritti,  doveri  e  incompatibilità  previste  per  il  normale
rapporto di lavoro, ivi compresa l'incompatibilità assoluta  con
ogni altro rapporto di lavoro pubblico  o  privato  e  qualsiasi
attività libero-professionale.
  5. Il trattamento economico per il rapporto di lavoro a  tempo
parziale è pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche
spettanti  al  personale  con   orario   pieno,   ivi   compresa
l'indennità  integrativa  speciale.  La  progressione  economica
sullo stipendio è quella  prevista  per  il  restante  personale
calcolata sul 50% dello stipendio spettante al personale di pari
posizione funzionale ad orario intero. Il personale con rapporto
a tempo parziale non  può  eseguire  prestazioni  oltre  il  suo
normale  orario  di  lavoro,  né  può  fruire  di  benefici  che
comportino riduzioni di orario di lavoro  (ad  esempio,  diritto
allo studio).
  6. La copertura  dei  posti  con  rapporto  a  tempo  parziale
avviene nel rispetto della normativa concorsuale vigente.
  7. In  ogni  caso,  prima  della  attivazione  della  suddetta
procedura, l'ente deve consentire al proprio personale di  ruolo
già in servizio la possibilità di optare  per  i  posti  con  il
rapporto a tempo parziale.
  8. In caso di  più  opzioni  rispetto  ai  posti  disponibili,
l'accoglimento  della   richiesta   viene   disposto   in   base
all'anzianità complessiva nella posizione funzionale  rivestita.
In caso di parità, si deve tener conto nell'ordine:
    a) del numero e dell'età dei componenti il nucleo familiare;
    b) delle condizioni di salute del dipendente.
  9. La richiesta di passaggio a posti ad orario intero in  caso
di più domande viene disposta in base all'anzianità  complessiva
nella posizione funzionale rivestita.
  10. Le richieste di passaggio a rapporto a  tempo  parziale  o
viceversa sono possibili dopo che siano trascorsi due  anni  dal
precedente passaggio o dall'assunzione.
  11. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo  parziale  ha
diritto a ventisei giornate  di  congedo  ordinario  se  il  suo
orario di lavoro settimanale è  articolato  su  cinque  giornate
lavorative, ovvero ad un numero proporzionale  all'articolazione
delle giornate lavorative stesse (4/f).



  11.  Progetti  finalizzati.  -  1.  In  attuazione  di  quanto
previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
1° febbraio 1986, n.  13,  gli  enti  di  cui  all'art.  1,  per
esigenze di carattere specifico finalizzate  alla  realizzazione
di nuovi servizi od al miglioramento di  quelli  esistenti,  non
fronteggiabili  con  solo  personale  di   ruolo,   sentite   le
organizzazioni sindacali firmatarie  dell'accordo  recepito  dal
presente  decreto,  potranno   predisporre   appositi   progetti
finalizzati di durata non superiore ad un anno, che  conterranno
la precisa indicazione del  personale  occorrente  distinto  per
qualifica funzionale e profilo professionale e  degli  obiettivi
da perseguire.
  2. I settori  di  intervento  sono  individuati  a  titolo  di
riferimento, nelle seguenti attività;
    prevenzione e cura  delle  tossico-dipendenze;  prevenzione,
cura e riabilitazione di handicaps  fisici  o  di  portatori  di
disturbi psichici;
    prevenzione e cura di anziani non autosufficienti;
    prevenzione nei luoghi di lavoro.
  3. I predetti progetti saranno finanziati ai  sensi  dell'art.
2, comma 6, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (5).
  4. I  progetti  finalizzati  saranno  attuati,  in  parte  con
personale già in servizio, ed in parte con  personale  reclutato
con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con  le
modalità ed alle condizioni che saranno stabilite dalla emananda
legge  richiamata  al  comma  3  dell'art.  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica I° febbraio 1986, n. 13 (5/a).


    12. Profili professionali. - [l. Presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento  della  funzione  pubblica,
sarà istituita entro un mese dalla data di entrata in vigore del
presente    decreto,    una    commissione    paritetica     per
l'individuazione e  descrizione  dei  profili  professionali  in
relazione all'organizzazione del lavoro nelle specifiche  realtà
dei diversi enti ed amministrazioni, di cui all'art. 1, al  fine
del  completamento  dell'ordinamento   previsto   dal   presente
decreto,  della  omogeneizzazione  e  della  trasparenza   delle
posizioni giuridico-funzionali e per quelle  emergenti  anche  a
seguito delle innovazioni tecnologiche.
  2. I  lavori  della  commissione  dovranno  concludersi  entro
quattro mesi  dalla  sua  istituzione  con  apposite  articolate
proposizioni, finalizzate  anche  all'attuazione  del  principio
dell'ordinamento  per   profili   professionali,   che   saranno
approvate con apposito decreto del Presidente della Repubblica.
  3.  Le  identificazioni  dei  suddetti  profili  professionali
avranno valore per il prossimo triennio contrattuale] (5/b).



  13. Commissione paritetica. - [l.  Presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento  della  funzione  pubblica,
sarà istituita entro un mese dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, una commissione paritetica con il  compito  di
elaborare proposte:
    per  l'individuazione   e   la   descrizione   del   profilo
professionale della dirigenza;
    per la riorganizzazione  dei  servizi  amministrativi  delle
unità sanitarie locali,  da  effettuarsi  da  ciascuna  regione,
tenendo  conto  della  complessità  dell'organizzazione,   della
quantità delle risorse umane, strumentali e  finanziarie,  della
misura ed importanza  istituzionale,  economica  e  sociale  dei
servizi erogati;
    per  la  regolamentazione  e   per   la   disciplina   delle
attribuzioni dell'ufficio di direzione in attuazione dell'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
76 (6);
    per  la  regolamentazione  del  rogito  in  forma   pubblica
amministrativa dei contratti di fornitura di beni  e  servizi  e
per  la  relativa  riscossione  e  ripartizione   dei   relativi
proventi.
  2. I lavori della commissione dovranno concludersi  entro  sei
mesi dalla sua istituzione] (5/b).



  14. Normativa concorsuale. - 1. Saranno adottati  i  necessari
provvedimenti tendenti ad introdurre la riserva  dei  posti  nei
concorsi pubblici banditi dagli enti  a  favore  dei  dipendenti
stessi.

    15. Turni di servizio ed organizzazione  del  lavoro.  -  1.
L'organizzazione  del  lavoro  deve  rispondere  alle   esigenze
dell'utenza del  Servizio  sanitario  nazionale.  Deve  tendere,
pertanto, ad accrescere la qualità e la produttività dei servizi
ed all'utilizzazione completa delle strutture.
  2. In linea con  tale  indirizzo  in  sede  di  contrattazione
decentrata   saranno   previste   modalità   di    articolazione
dell'orario  di  lavoro  che  dovranno  rispondere  ai  seguenti
criteri:
    a)  utilizzazione  in  maniera  programmata  di  tutti   gli
istituti   che   rendano   concreta    una    gestione    mirata
dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e
dei carichi di lavoro;
    b) orario continuato,  laddove  le  esigenze  richiedano  la
presenza nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;
    c) orario articolato al di fuori  delle  previsioni  di  cui
alla lettera b) per consentire una  migliore  utilizzazione  del
personale;
    d) ricorso al lavoro straordinario  nei  casi  assolutamente
eccezionali in base  ai  carichi  di  lavoro  e,  comunque,  per
periodi predeterminati nel limite del monte ore di cui  all'art.
17.
  3. La programmazione e l'articolazione dell'orario  di  lavoro
dovranno comunque garantire l'erogazione dei servizi  nelle  ore
pomeridiane e sino alle ore 18, fatta salva  la  possibilità  di
anticipare o posticipare il suddetto orario per alcuni  servizi,
presidi, uffici etc. da individuare in  sede  di  contrattazione
decentrata, sulla base di riscontri  obiettivi  delle  effettive
esigenze degli utenti.
  4. Il personale  è  tenuto  a  svolgere  la  propria  attività
nell'ambito  del  complesso   dei   presidi,   servizi,   uffici
dell'ente, nel rispetto dei  diritti  e  dei  doveri  propri  di
ciascuna posizione funzionale e profilo professionale.
  5. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il
ruolo interdisciplinare delle équipes  e  la  responsabilità  di
ogni   operatore   nell'assolvimento    dei    propri    compiti
istituzionali.
  6. L'articolazione degli orari ed i turni di servizio  saranno
definiti dall'ufficio di direzione della unità sanitaria  locale
o dall'organo corrispondente negli altri enti di cui all'art. 1,
d'intesa  con  le  organizzazioni  sindacali   interessate,   su
proposta  del  responsabile  del   servizio   o   del   presidio
multinazionale.



  16.  Orario  di  lavoro.  -  1.  In  esecuzione   dell'accordo
intercompartimentale recepito con decreto del  Presidente  della
Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 (7), la riduzione dell'orario
di lavoro avverrà con le seguenti cadenze temporali: da  ore  38
ad ore 37 settimanali con decorrenza dal primo giorno  del  mese
successivo alla data di entrata in vigore del presente  decreto;
da ore 37 ad ore 36 settimanali con decorrenza 31 dicembre 1987.
  2.   La   riduzione   delle   ore   comporta   la    revisione
dell'organizzazione del lavoro e delle  piante  organiche  sulla
base dei parametri stabiliti a livello nazionale e regionale.
  3. L'orario di lavoro settimanale è articolato su sei o cinque
giornate.
  4. I procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro,  omogenei
per tutti  i  dipendenti,  devono  essere  costituiti  da  mezzi
obiettivi di controllo.
  5. Nei casi in cui il dipendente debba  prestare  servizio  in
più sedi appartenenti allo stesso o  ad  altro  ente,  il  tempo
normale di percorrenza tra  l'una  e  l'altra  sede  si  computa
nell'orario di servizio con le coperture  assicurative  previste
dalla legge.



  17. Lavoro straordinario. - 1. Il lavoro straordinario non può
essere utilizzato come fattore ordinario di  programmazione  del
lavoro.
  2. Le prestazioni di  lavoro  straordinario  hanno,  pertanto,
carattere eccezionale, devono rispondere ad  effettive  esigenze
di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.
  3. Dette prestazioni non possono superare  il  limite  massimo
individuale di 80 ore annue.
  4. Gli enti, per comprovate ed improcrastinabili  esigenze  di
servizio, d'intesa  con  le  organizzazioni  sindacali,  possono
autorizzare prestazioni di lavoro straordinario per  particolari
e definite funzioni, posizioni di lavoro o settori  di  attività
in deroga al limite di  cui  al  precedente  comma  fino  ad  un
massimo di 150 ore annue.
  5. Il lavoro straordinario può, a richiesta del  dipendente  e
compatibilmente con le esigenze di servizio,  essere  compensato
con riposi sostitutivi.
  6. Non sono compresi nel tetto di cui al comma  3  le  ore  di
straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo  in  servizio
per pronta disponibilità,  comando  per  esigenze  di  servizio,
partecipazione e riunioni di organi collegiali e commissioni  di
concorso.
  7. La partecipazione a commissioni di  concorso  del  servizio
sanitario nazionale deve essere retribuita, se effettuata al  di
fuori del normale orario di lavoro, quale lavoro  straordinario,
con le modalità di cui al comma precedente, nella  sola  ipotesi
in cui leggi regionali non prevedano specifici compensi.
  8. Dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  la
misura  oraria  dei  compensi   per   lavoro   straordinario   è
determinata maggiorando la misura  oraria  di  lavoro  ordinario
calcolata  convenzionalmente,  dividendo  per  175  i   seguenti
elementi retributivi:
    stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento;
    indennità integrativa speciale  (I.I.S.)  in  godimento  nel
mese di dicembre dell'anno precedente;
    rateo di tredicesima mensilità delle due recedenti voci.
  9. La maggiorazione di cui al comma 8 è pari al 15% per lavoro
straordinario diurno, al30% per  lavoro  straordinario  prestato
nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6
del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato  in  orario
notturno festivo.
  10. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175  indicato  nel  sesto
comma è ridotto a 156.



  18. Servizio di pronta disponibilità.  -  1.  Il  servizio  di
pronta   disponibilità   è   caratterizzato   dalla    immediata
reperibilità del dipendente e  dall'obbligo  per  lo  stesso  di
raggiungere il presidio nel  più  breve  tempo  possibile  dalla
chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
  2. Il comitato di gestione  della  unità  sanitaria  locale  e
l'organo corrispondente secondo i  rispettivi  ordinamenti  sono
tenuti  a  definire  all'inizio  di  ogni   anno,   sentite   le
organizzazioni sindacali firmatarie  dell'accordo  recepito  dal
presente decreto, un  piano  per  affrontare  le  situazioni  di
emergenza in relazione alla dotazione  organica  ed  ai  profili
professionali necessari per l'organizzazione dei servizi  e  dei
presidi.
  3.  Sono  tenuti   al   servizio   di   pronta   disponibilità
esclusivamente i dipendenti in servizio presso  unità  operative
con attività continua e, solo sulla base del  piano  di  cui  al
comma  precedente  il  personale   strettamente   necessario   a
soddisfare le esigenze personali.
  4.  Il  servizio  di  pronta   disponibilità   è   organizzato
utilizzando di norma personale della stessa unità operativa.
  5. Nel caso in cui la  pronta  disponibilità  cada  in  giorno
festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito
orario settimanale.
  6. Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai
periodi notturni e festivi, ha durata di 12 ore e dà diritto  ad
una indennità nella misura di L. 33.600 per ogni 12 ore.
  7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per
le giornate festive.
  8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore  durata,
la predetta indennità viene corrisposta  proporzionalmente  alla
durata stessa, maggiorata del 10%.
  9. L'articolazione del turno di pronta disponibilità  non  può
avere comunque durata inferiore alle quattro ore.
  10. In caso di chiamata l'attività  prestata  viene  computata
come lavoro straordinario o compensata con recupero orario.
  11.  Di  regola  non  potranno  essere  previste  per  ciascun
dipendente più di 6 pronte disponibilità nel mese.
  12. E' vietata la pronta disponibilità  alle  seguenti  figure
professionali, eccetto coloro che svolgono la loro attività  nei
comparti operatori e nelle strutture di emergenza:
    a) tutte le figure del ruolo amministrativo;
    b) tutte le figure professionali del ruolo professionale  ad
eccezione dell'ingegnere;
    c) ruolo tecnico:
      agente tecnico;
      ausiliario socio-sanitario;
      ausiliario socio-sanitario specializzato;
      assistente sociale;
      analista centro elaborazione dati, statistici, sociologi;
    d) ruolo sanitario:
      capo sala;
      terapista della riabilitazione;
      psicologi.
  13. Alle seguenti figure professionali è consentita la  pronta
disponibilità per eccezionali  esigenze  di  funzionalità  della
struttura:
    farmacisti (7/a);
    operatori tecnici;
    operatori tecnici coordinatori;
    infermieri generici;
    dirigenti di servizi infermieristici.
  14. Alle altre figure professionali  è  consentita  la  pronta
disponibilità in relazione alle esigenze ordinarie  di  servizio
ed alla connessa organizzazione del lavoro.
  15. Dal 31 dicembre 1987, in relazione a quanto sopra, i turni
di pronta disponibilità debbono diminuire  complessivamente  del
15% in ragione d'anno rispetto  a  quelli  effettuati  nell'anno
1986.
  16. Gli aumenti  rispetto  alle  precedenti  misure  decorrono
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

    19. Mobilità. - 1. La mobilità del personale, quale  fattore
indispensabile  dell'organizzazione  del  lavoro  e  presupposto
della  funzionalità   dl   gestione   dei   servizi,   favorisce
l'esplicazione della professionalità nell'ambito  delle  diverse
strutture, concorrendo alla formazione permanente e  polivalente
degli operatori.
  2. Vengono, pertanto, individuate, ai sensi dell'art. 3, primo
comma, punto 9), della leggequadro sul pubblico impiego 29 marzo
1983, n. 93 (7/b), e dall'art.  6  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° febbraio 1986,  n.  13  (7/b),  le  seguenti
forme di mobilità:
    a) la mobilità nell'ambito dell'ente;
    b) la mobilità tra enti della stessa ragione;
    c) la mobilità tra enti di regioni diverse;
    d) la mobilità tra enti di diverso comparto.
  3.  La  mobilità  del  personale  è  disposta   esclusivamente
nell'ambito delle funzioni proprie della  posizione  funzionale,
profilo  professionale  e,  ove  previsto  della  disciplina  di
appartenenza dell'interessato.


    20. Mobilità nell'ambito dell'ente. -  1.  L'istituto  della
mobilità, all'interno dell'ente,  concerne  l'utilizzazione  sia
temporanea che definitiva del personale in presidio  o  servizio
ubicato  in  località  diversa   da   quella   della   sede   di
assegnazione.
  2.  Rientra  nel  potere  organizzativo  dell'ente  e  non  è,
pertanto, soggetta alle procedure di cui alle successive lettere
A) e B) l'utilizzazione del personale  nell'ambito  di  presidi,
servizi, uffici etc., situati a non oltre 10 km. dalla  località
sede di assegnazione.
  3. La mobilità interna si distingue in mobilità di  urgenza  e
ordinaria e viene attuata  secondo  le  procedure  di  cui  alle
successive lettere A) e B).
  A) Mobilità d'urgenza:
    1) nei casi in cui,  nell'ambito  dell'ente  sia  necessario
soddisfare le esigenze funzionali  dei  servizi,  a  seguito  di
eventi   contingenti   e   non   prevedibili,    l'utilizzazione
provvisoria dei  dipendenti  in  servizio,  presidio  e  ufficio
diverso da quello di assegnazione è effettuata limitatamente  al
perdurare delle situazioni predette;
    2) tale utilizzazione è disposta, con  atto  motivato,  dall
ufficio di direzione della unita sanitaria locale o  dall'organo
corrispondente secondo  i  rispettivi  ordinamenti,  e  non  può
superare il limite massimo di un mese nell'anno solare;
    3) la mobilità di urgenza presuppone l'utilizzo di tutto  il
personale  di  uguale  ruolo,  posizione   funzionale,   profilo
professionale e  disciplina  ove  prevista,  ferma  restando  la
necessità di assicurare, in  via  prioritaria,  la  funzionalità
dell'unità operativa di provenienza;
    4) al personale interessato spetta l'indennità  di  missione
prevista dalla normativa vigente, se e in quanto dovuta.
  B) Mobilità ordinaria nell'ambito dell'ente:
    1) gli enti, prima di procedere  alla  copertura  dei  posti
vacanti  secondo  le  vigenti  disposizioni,  a  domanda   degli
interessati,  possono  disporre  misure  di  mobilità  ordinaria
interna e nel rispetto dei seguenti criteri:
      adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei
posti da ricoprire mediante mobilità del personale;
      compilazione  di   graduatorie   per   le   richieste   di
trasferimento sulla base dei titoli posseduti, dell'anzianità di
servizio,  della  situazione   familiare   e   della   residenza
anagrafica;
    2) le  graduatorie  sono  formate  da  apposite  commissioni
paritetiche  nominate  dal  comitato  di  gestione  della  unità
sanitaria  locale,  o  dall'organo  corrispondente   secondo   i
rispettivi ordinamenti, previa  intesa  a  livello  regionale  o
locale con le organizzazioni sindacali  firmatarie  dell'accordo
recepito nel presente decreto;
    3) i  titoli  posseduti  sono  valutati  in  conformità  dei
criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione;
    4) la determinazione dei punteggi per  la  formazione  delle
graduatorie  va  effettuata  tenendo  presente  che  si  possono
attribuire:
      per l'anzianità di servizio massimo punti 15;
      per  la  situazione  personale  e  familiare,   anche   in
relazione a  documentate  situazioni  di  particolare  rilevanza
sociale, massimo punti 15;
      per la residenza anagrafica massimo punti 15;
      per i titoli posseduti massimo punti  15;  per  un  totale
complessivo di massimo 60 punti.
  4. Gli  enti,  per  motivate  esigenze  di  servizio,  possono
disporre misure di mobilità interna  del  personale,  d'ufficio,
sulla base di criteri da definirsi negli  accordi  decentrati  a
livello locale.
  5. Nei confronti  del  personale  laureato  appartenente  alle
posizioni funzionali apicali la mobilità  ordinaria  può  essere
effettuata esclusi; vamente a domanda degli interessati.
  6. La mobilità di cui al comma precedente, ferma  restando  la
necessità  di  una  adeguata  e  tempestiva  informazione  sulla
disponibilità  dei  posti  vacanti  delle   predette   posizioni
funzionali apicali, si attua, in caso di pluralità di - domande,
mediante  la  formazione  di  graduatorie   compilate   a   cura
dell'ufficio di direzione della unità  sanitaria  locale,  o  di
organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, in  base
ai criteri di cui al punto 4)  della  lettera  B)  del  presente
articolo.
  7. I provvedimenti di mobilità ordinaria interna, a domanda  o
d'ufficio, sono disposti dal comitato di  gestione  della  unità
sanitaria locale od organo corrispondente secondo  i  rispettivi
ordinamenti.


    21. Mobilità tra enti in ambito regionale. - 1. La  mobilità
del personale tra enti in ambito regionale comprende le seguenti
fattispecie;
    1) mobilità tra unità sanitarie locali a domanda o a seguito
di soppressione del posto;
    2) mobilità tra enti del comparto.
  I) Trasferimento ad altra unità sanitaria locale:
  A) domanda:
    la mobilità del personale  a  domanda  tra  unità  sanitarie
locali della stessa regione è  disposta  per  la  copertura  dei
posti vacanti nelle unità sanitarie locali, individuati in  sede
regionale, su indicazione delle unità sanitarie locali medesime.
Alla data  di  scadenza  della  disciplina  transitoria  di  cui
all'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207 (8), la  mobilità
citata avviene sulla base dei seguenti criteri:
    pubblicazione nel Bollettino  ufficiale  della  regione  dei
posti vacanti nella unità sanitaria locale, da coprirsi mediante
trasferimento, con l'indicazione delle procedure da seguire  per
la presentazione delle relative domande;
    provvedimento di nulla osta al trasferimento  da  parte  del
comitato  di  gestione   della   unità   sanitaria   locale   di
appartenenza del dipendente;
    l'accoglimento del trasferimento è disposto dal comitato  di
gestione della unità sanitaria locale di  destinazione,  sentito
l'ufficio di direzione;
    in caso di pluralità di domande, il trasferimento è disposto
dalla unità sanitaria locale di destinazione:
    nei  confronti  del  personale  laureato  appartenente  alle
posizioni funzionali apicali e  sub  apicali,  secondo  apposita
graduatoria formata dall'ufficio di  direzione  sulla  base  dei
titoli posseduti dai candidati, da valutarsi in  conformità  dei
criteri previsti dal decreto ministeriale  30  gennaio  1982,  e
successive modificazioni, tenendo conto, per quanto  attiene  al
punteggio relativo  al  curriculum,  di  documentate  situazioni
familiari  (ricongiunzione  al  nucleo  familiare,  numero   dei
familiari, distanza tra le sedi) e sociali;
    nei confronti del restante personale, secondo l'anzianità di
servizio di ruolo nella potosizione funzionale di  appartenenza,
da valutarsi in conformità  dei  criteri  previsti  dal  decreto
ministeriale  30  gennaio  1982,  e  successive   modificazioni,
maggiorata fino ad  un  massimo  di  10  punti  per  documentate
situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero
dei familiari, distanza tra le sedi etc.) e sociali;
    il provvedimento di  trasferimento  deve  essere  notificato
alla regione per le conseguenti variazioni nei ruoli  nominativi
regionali.
  B) Assegnazione di personale a  seguito  di  soppressione  del
posto:
    in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 29  del  decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761  (8/a),
il dipendente ha diritto in caso di  soppressione  del  posto  -
conseguente a vincoli legislativi ed indirizzi programmatici  di
piano in materia  di  organizzazione  dei  servizi  delle  unità
sanitarie  locali  -  al  conferimento  di   altro   posto,   di
corrispondente profilo, posizione funzionale  e  disciplina  ove
prevista,   vacante   presso   l'unità   sanitaria   locale   di
appartenenza;
    l'unità sanitaria locale di appartenenza provvede alla nuova
assegnazione con priorità sulla mobilità  ordinaria  interna  di
cui all'art. 20 e di quella disciplinata  sub  A)  del  presente
articolo;
    qualora il dipendente non trovi  idonea  collocazione  nella
unità sanitaria locale di appartenenza,  la  regione  provvederà
all'individuazione del posto vacante di  altra  unità  sanitaria
locale;
    non potranno essere considerati disponibili a tal fine posti
per i quali siano in atto procedure concorsuali con le prove  di
esame già iniziate.  Qualora  per  i  posti  individuati  siano,
invece, in corso i processi di mobilità di cui  alla  precedente
lettera A), il dipendente il cui posto è stato  soppresso,  sarà
ammesso a concorrere al trasferimento con gli altri candidati;
    in assenza di posti di corrispondente  profilo  e  posizione
funzionale  nell'ambito  della   regione   ovvero   di   mancata
assegnazione ai sensi dei commi precedenti, il dipendente rimane
in soprannumero nella unità  sanitaria  locale  di  appartenenza
fino al verificarsi della vacanza;
    all'assegnazione  ad  altra  unità  sanitaria  locale  della
stessa regione provvede la giunta regionale;
    al personale assegnato con le procedure di cui alla  lettera
B) del presente articolo competono oltre i benefici previsti  in
materia per gli impiegati civili dello Stato anche una indennità
di incentivazione alla  mobilità  pari  a  due  mensilità  dello
stipendio in godimento alla data di assegnazione.
  II) Mobilità tra enti del comparto:
  E' consentito il trasferimneto di personale tra tutti gli enti
destinatari  del  presente  decreto,  a   domanda   motivata   e
documentata del dipendente interessato, previa  intesa  tra  gli
enti stessi e contrattazione  con  le  organizzazioni  sindacali
firmatarie  dell'accordo  recepito  dal  presente   decreto,   a
condizione dell'esistenza nell'ente  di  destinazione  di  posto
vacante di corrispondente qualifica e livello professionale.
  Qualora il  trasferimento  ad  uno  degli  enti  del  comparto
riguardi il personale delle unità sanitarie locali, è,  altres<161>,
necessario il nulla osta della regione interessata.



  22. Mobilità tra  enti  in  ambito  interregionale.  -  1.  La
mobilità tra enti in ambito interregionale comprende le seguenti
fattispecie:
    1) mobilità tra unità sanitarie locali;
    2) mobilità tra enti del comparto.
  I) Mobilità tra unità sanitarie locali:
  La mobilità tra unità sanitarie locali di diversa regione, che
avviene esclusivamente a  domanda  del  dipendente  interessato,
alla data  di  scadenza  della  disciplina  transitoria  di  cui
all'art. 10 della legge 20 maggio  1985,  n.  207  (9),  è  così
disciplinata:
    1) qualora, esperiti in via prioritaria i trasferimenti e  i
comandi in ambito regionale, risultino ancora vacanti dei posti,
le regioni individuano  e  rendono  noti  tramite  pubblicazione
nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  e  nel  Bollettino
ufficiale delle regioni i posti disponibili e le rispettive sedi
per i trasferimenti interregionali, fissando  il  termine  entro
cui gli interessati debbono presentare  domanda.  Detta  domanda
dovrà essere inviata anche alla unità sanitaria  locale  e  alla
regione di appartenenza;
    2) la unità sanitaria locale e la  regione  di  appartenenza
devono esprimere il nulla osta  al  trasferimento.  Analogamente
deve procedere la unità sanitaria locale di destinazione.
  Sulla accoglibilità della domanda, corredata dei nulla osta di
cui  al  punto  2)  provvede  la  regione  in  cui  è  richiesta
l'assegnazione.
  In caso di più domande,  il  trasferimento  è  disposto  dalla
regione di cui al comma precedente, a favore:
    di coloro che risultino in possesso dei maggiori  titoli  da
valutarsi in conformità dei criteri stabiliti per  i  rispettivi
concorsi  di  assunzione,  per  quanto  attiene   al   personale
appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il
diploma di laurea;
    di coloro  che  siano  in  possesso  di  maggiore  anzianità
effettiva di servizio nella posizione funzionale di appartenenza
per il restante personale. Nel caso di  pari  anzianità  vengono
valutati, nell'ordine: la ricongiunzione al nucleo familiare, il
numero  dei  familiari  che  compongono  il  nucleo  stesso;  la
maggiore distanza tra la sede di appartenenza e  quella  per  la
quale si chiede il trasferimento e  l'anzianità  complessiva  di
servizio.
  Per   coloro   che   risultino   utilmente   collocati   nella
graduatoria, la regione di destinazione  richiede  a  quella  di
provenienza l'adozione del provvedimento di trasferimento  e  la
conseguente cancellazione dei ruoli di cui all'art. 7, D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761 (9/a), disponendo  contestualmente  a  sua
volta l'iscrizione  nei  propri  ruoli  e  l'assegnazione  degli
interessati  alle  unità  sanitarie  locali  presso   cui   sono
disponibili i posti. II) Mobilità tra enti del comparto:
  E' consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti
destinatari  del  presente  decreto,  a   domanda   motivata   e
documentata del dipendente interessato, previa  intesa  tra  gli
enti stessi e contrattazione  con  le  organizzazioni  sindacali
firmatarie  dell'accordo  recepito  dal  presente   decreto,   a
condizione dell'esistenza nell'ente  di  destinazione  di  posto
vacante di corrispondente qualifica e livello professionale.
  Qualora il  trasferimento  ad  uno  degli  enti  del  comparto
riguardi il personale delle unità sanitarie locali  è,  altresì,
necessario il nulla osta della regione interessata.



  23. Mobilità intercompartimentale. - 1. Ai sensi dell'art.  6,
D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13 (9/b), oltre alla mobilità di cui
ai  precedenti  articoli,  è  consentito  il  trasferimento   di
personale tra gli enti destinatari del presente  decreto  e  gli
enti del comparto enti locali, a domanda motivata e  documentata
del  dipendente  interessato,  previa  intesa  tra  gli  enti  e
contrattazione  con  le  organizzazioni  sindacali,   firmatarie
dell'accordo  recepito  dal  presente  decreto,   a   condizione
dell'esistenza di posto vacante di  corrispondente  qualifica  e
profilo professionale nell'ente di destinatazione  e  purché  il
richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere al  posto
oggetto del trasferimento.
  2. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere
attuata anche attraverso l'istituto del comando da e  verso  gli
enti del comparto sanità e quelli del comparto enti locali,  con
le stesse modalità di cui al comma 1.
  3. L'onere è a carico dell'ente presso  il  quale  l'impiegato
opera funzionalmente.
  4. In tali casi il comando, fatti  salvi  quelli  previsti  da
norme o regolamenti degli enti  stessi,  non  può  avere  durata
superiore ai 12 mesi, eventualmente rinnovabili.
  5. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è
esente dall'obbligo del periodo di prova, purché superata presso
l'ente di provenienza.



  24. passaggio ad altra funzione per inidoneità  fisica.  -  1.
Nei confronti del dipendente riconosciuto  fisicamente  inidoneo
in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli,
secondo la procedura di cui  all'art.  56,  D.P.R.  20  dicembre
1979, n. 761 (9/a), l'ente non potrà procedere alla dispensa dal
servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni  utile
tentativo, compatibilmente con le  strutture  organizzative  dei
vari settori, per recuperarlo al  servizio  attivo  in  mansioni
equivalenti  a  quelle  proprie  della  posizione  funzionale  e
profilo professionale di appartenenza  e,  ove  prevista,  della
disciplina o, a  domanda,  in  posizione  funzionale  inferiore,
anche di diverso profilo professionale.
  2. Dal momento del nuovo inquadramento il  dipendente  seguirà
la dinamica retributiva della nuova posizione  funzionale  senza
alcun riassorbimento del trattamento  già  in  godimento,  fatto
salvo quanto previsto  dalle  norme  in  vigore  in  materia  di
infermità per causa di servizio.
  3. A tali fini il dipendente può essere applicato  alle  nuove
funzioni anche in soprannumero  riassorbibile,  con  contestuale
congelamento   del   posto   lasciato   disponibile   fino    al
riassorbimento del posto soprannumerario.
  4. La  procedura  di  cui  al  comma  1  può  essere  attivata
dall'ente  anche  nei  confronti  del  dipendente   riconosciuto
temporaneamente  inidoneo   allo   svolgimento   delle   proprie
attribuzioni.
  5. In tal caso l'utilizzazione  del  dipendente  dovrà  essere
disposta  esclusivamente  per   lo   svolgimento   di   funzioni
equivalenti  a  quelle  della  posizione  funzionale  e  profilo
professionale di appartenenza e, ove previsto, della disciplina,
per il periodo giudicato  necessario  dall'organo  competente  a
norma dell'art. 56, D.P.R. 20 dicembre 1979, n.  761  (9/a),  al
recupero della piena efficienza fisica.
  6. Il posto del dipendente temporaneamente  inidoneo  non  può
essere considerato disponibile ai  fini  dell'art.  9  legge  20
maggio 1985, numero 207 (9/c).

                           TITOLO IV
               Doveri - Responsabilità - Diritti
                             Capo I

  25. Diritto allo studio. - 1. Il limite massimo di  tempo  per
diritto allo studio è di 150 ore annue individuali.
  2. Tali ore, fermo  restando  il  limite  individuale  di  cui
sopra,  sono  utilizzate  annualmente  in  ragione  del  3%  del
personale in servizio e, comunque di almeno una  unità,  per  la
frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio  o  di
abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti
legalmente riconosciuti, secondo le  modalità  di  utilizzazione
che  saranno  disciplinate   in   sede   di   prossimo   accordo
intercompartimentale.
  3. Sino alla data di entrata in vigore della nuova  disciplina
intercompartimentale per  il  personale  delle  unità  sanitarie
locali si  applica  la  normativa  dell'accordo  di  lavoro  del
personale ospedaliero del 17  febbraio  1979  -  richiamata  dal
punto 5.8 dell'ANUL del 24 giugno 1980 -  così  come  modificata
dal secondo comma del presente articolo, ferma restando per  gli
altri  enti  destinatari  del  presente  decreto,  la  normativa
vigente in materia presso gli stessi.



  26.  Aggiornamento   professionale   e   partecipazione   alla
didattica  e   ricerca   finalizzata.   -   1.   L'aggiornamento
professionale è obbligatorio e facoltativo e riguarda  tutto  il
personale di ruolo degli enti individuati dall'art. 1.
  2. Il relativo finanziamento è previsto  nel  Fondo  sanitario
nazionale con una apposita voce a destinatazione vincolata.
  3. L'aggiornamento obbligatorio è svolto in orario di lavoro e
comprende:
    a) la partecipazione obbligatoria a corsi  di  aggiornamento
organizzati dal Servizio sanitario nazionale;
    b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari
e  altre  manifestazioni  consimili,  da  chiunque  organizzati,
compresi nei programmi regionali;
    c) l'uso di  testi,  riviste  tecniche  ed  altro  materiale
bibliografico  messo  a  disposizione  dal  Servizio   sanitario
nazionale;
    d) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche;
    e) la ricerca finalizzata del personale in base a  programmi
definiti in sede di contrattazione decentrata;
    f) il comando finalizzato previsto dall'articolo 45,  D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761 (10).
  4. I programmi  regionali  e  di  singolo  ente  che  dovranno
prevedere fondi destinati alle attività di cui al comma 3, e gli
indici di utilizzazione adeguati ai profili professionali,  sono
determinati con la partecipazione delle organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
  5. A tali fini, presso ogni  regione  e  singolo  ente,  verrà
istituita apposita commissione  paritetica  composta  da  membri
nominati dal comitato  di  gestione,  od  organo  corrispondente
secondo i rispettivi ordinamenti, e da  membri  designati  dalle
organizzazioni sindacali firmatarie  dell'accordo  recepito  nel
presente decreto.
  6.  Nei  programmi  stessi  va  dato  adeguato  risalto   alla
formazione o all'aggiornamento  professionale  nelle  discipline
che riguardano  l'organizzazione  del  lavoro,  le  tecniche  di
programmazione  e  l'economia  del  personale  nelle  linee   di
indirizzo del piano sanitario nazionale e  della  programmazione
regionale e locale dei servizi.
  7.   L'aggiornamento   facoltativo    comprende    documentate
iniziative, selezionate  dal  personale  interessato,  anche  in
ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dell'orario  di
servizio. Il concorso del Servizio sanitario nazionale è in  tal
caso strettamente subordinato  all'effettiva  connessione  delle
iniziative di cui sopra con l'attività di servizio e non può mai
assumere la forma di indennità o di assegno di studio.
  8. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo  rientra
l'istituto del comando finalizzato di cui all'art. 45 del D.P.R.
n. 761/1979.
  9. Sulle  domande  complessive  di  aggiornamento  facoltativo
decide  un  comitato  tecnico  scientifico  composto  da  membri
designati dagli enti, scelti fra il personale dipendente,  e  da
membri  designati  dalle  organizzazioni  sindacali   firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto.
  10. Il comitato di gestione o l'organo corrispondente  secondo
i rispettivi ordinamenti, di  norma  approva  le  decisioni  del
comitato tecnico-scientifico ed, in caso contrario, è  tenuto  a
fornire una opportuna motivazione.
  La partecipazione ai corsi, convegni e congressi, la frequenza
delle scuole di specializzazione e gli  esami  sostenuti  devono
essere adeguatamente documentati al fine della  concessione  del
congedo  straordinario  previsto  dall'articolo  10,  D.P.R.  25
giugno 1983, n. 348, e dalla circolare  10705  del  30  dicembre
1987 del Dipartimento della funzione pubblica (10/a).
  11. La partecipazione all'attività didattica del personale  si
realizza nelle seguenti aree di applicazione:
    a) corsi di specializzazione, corsi pre-laurea  e  scuole  a
fini speciali, secondo la disciplina prevista dalle  convenzioni
con l'università, ai sensi dell'art. 39, L. 23 dicembre 1978, n.
833 (10/b);
    b) aggiornamento professionale obbligatorio  del  personale,
organizzato dal Servizio sanitario nazionale;
    c) formazione di base e riqualificazione del personale.
  12. Le attività sub  b)  e  c)  sono  riservate  in  linea  di
principio al personale del  Servizio  sanitario  nazionale,  con
l'eventuale integrazione di docenti esterni.
  13. Nella selezione del personale da ammettere alla didattica,
deve essere privilegiata la competenza specifica.
  14. All'avviso per la selezione del  personale  di  cui  sopra
deve essere data la più ampia pubblicità.
  15. L'attività didattica, se svolta fuori orario di  servizio,
è remunerata in via forfettaria con un  compenso  orario  di  L.
30.000 lorde, comprensivo dell'impegno per la preparazione delle
lezioni e  della  correzione  degli  elaborati,  nonché  per  la
partecipazione  alle  attività  degli   organi   didattici.   Se
l'attività in questione è svolta durante le ore di servizio,  il
compenso di cui sopra spetta nella misura del 50% per  l'impegno
nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati in
quanto effettuato fuori dell'orario di servizio (10/c).
16. In attesa della istituzione della commissione  paritetica  e
del comitato tecnico-scientifico previsto dai commi 5  e  9,  al
livello  di  singolo  Ente  sulle   questioni   demandate   alla
competenza  di  tali  organi,  decide  l'Ufficio  di   direzione
                            (10/d).


                            Capo II

  27. Prestazioni di consulenza. - 1. L'attività di consulenza è
consentita al personale esclusivamente  per  lo  svolgimento  di
compiti inerenti i fini istituzionali dell'ente ed in  relazione
al  profilo  professionale  e  ruolo  di  appartenenza  ed,  ove
prevista, della disciplina, nei seguenti casi:
    A) In altri servizi dell'ente di appartenenza:
      le  attività  di  consulenza  nell'ente  di   appartenenza
costituiscono, per il personale interessato, compito di istituto
da prestarsi quindi nell'ambito del normale orario di  servizio.
Al personale stesso competono, se ed in quanto  donuti  a  norma
del vigente contesto normativo, l'indennità  di  missione  e  il
compenso per lavoro straordinario;
      il  personale  interessato,  nell'ambito  dei   limiti   e
modalità del presente decreto, può  essere  ammesso,  presso  le
strutture  in  cui   presta   attività   di   consulenza,   alla
partecipazione  degli  istituti   della   incentivazione   della
produttività.
    B) In servizio di altro ente del comparto:
      l'attività di consulenza prestata in strutture  e  servizi
di altro ente del comparto è consentita in un quadro  normativo,
definito con apposita convenzione fra gli enti interessati,  che
disciplini:
      i limiti di orario  dell'impegno,  comprensivo  anche  dei
tempi di raggiungimento delle sedi di servizio  compatibili  con
l'articolazione dell'orario di servizio;
      le modalità di  compenso,  ove  l'attività  di  consulenza
abbia luogo fuori dal debito orario di lavoro;
      i limiti orari minimali  e  massimali  per  l'attività  di
consulenza, nonché gli importi dei relativi compensi definiti  a
livello   regionale,   sentite   le   organizzazioni   sindacali
firmatarie   dell'accordo   recepito   nel   presente   decreto,
rappresentative delle categorie interessate;
      il   compenso   deve   affluire   all'amministrazione   di
appartenenza, che provvede ad attribuire il  95%  al  dipendente
avente diritto quale prestatore della consulenza.
    C) Consulenza a istituzioni  pubbliche  non  sanitarie  e  a
privati:
      l'attività di consulenza prestata a favore di  istituzioni
pubbliche non sanitarie o di privati è consentita  al  personale
interessato, per limitati periodi di tempo, quando  non  sia  in
contrasto con le finalità ed i compiti  del  Servizio  sanitario
nazionale,  in  un  quadro  normativo  definito   con   apposita
convenzione tra dette istituzioni o  privati  e  l'ente  da  cui
dipende il personale, che disciplini:
      la durata della convenzione;
      i  limiti   di   orario   dell'impegno   compatibili   con
l'articolazione dell'orario di servizio;
      l'entità del compenso  e  le  modalità  di  corresponsione
dello stesso al personale, ove l'attività sia svolta  fuori  del
debito orario di lavoro;
      motivazioni  e  fini  della  consulenza  onde   consentire
valutazioni di  merito  sulla  natura  della  stessa  e  la  sua
compatibilità con i compiti del Servizio sanitario  nazionale  e
con le norme che disciplinano lo stato giuridico  del  personale
dipendente;
      il   relativo    compenso    dovrà    comunque    affluire
all'amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuirne
il  95%  al  dipendente   avente   diritto   entro   15   giorni
dall'introito;
      le  prestazioni  oggetto  della  convenzione  non  possono
comunque configurare un rapporto di lavoro subordinato.

                            Capo III

  28.  Documentazione  dello  stato  di  infermità.  -   1.   Il
dipendente che per malattia non sia in  condizione  di  prestare
servizio deve darne tempestiva  comunicazione  anche  telefonica
nella stessa giornata alla propria amministrazione e trasmettere
il certificato medico entro il terzo giorno di assenza.



  29. Visite mediche di controllo. - 1.  Le  visite  mediche  di
controllo sulle assenze dal servizio per malattia del  personale
sono espletate dalle unità sanitarie locali alle quali spetta la
competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di  garantire
la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a
conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella  parte  in
cui è contenuta la sola prognosi.



  30. Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro.  -
1. La tutela della salute degli  operatori  sanitari  esposti  a
particolari  e  diversificati  rischi  inerenti  le   specifiche
attività  lavorative,  impone   una   rigorosa   osservanza   di
interventi preventivi a tutela.  della  salute  degli  operatori
stessi.
  2.  Le  amministrazioni  devono  pertanto  provvedere,   oltre
all'applicazione  di  tutte  le  leggi  vigenti  in  materia,  a
rimuovere le cause di malattia  e  a  promuovere  la  ricerca  e
l'attuazione di tutte le misure idonee alla tutela della  salute
e all'integrità fisica e psichica dei lavoratori dipendenti  con
particolare attenzione alle situazioni  di  lavoro  che  possano
rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
  3.  Le  organizzazioni   sindacali   firmatarie   dell'accordo
recepito dal presente decreto hanno potere di contrattazione sui
problemi degli ambienti di lavoro, sulle condizioni psicofisiche
dell'operatore sanitario e di controllare l'applicazione di ogni
norma utile in tal senso.
  4.  A  tal  fine  gli   organi   di   amministrazione   e   le
organizzazioni sindacali firmatarie  dell'accordo  recepito  nel
presente decreto,  individuano  aree  omogenee  sulla  base  del
rischio e  istituiscono  il  registro  dei  dati  biostatistici,
affidandone la rilevazione e  la  registrazione  alla  direzione
sanitaria, in funzione di  medicina  preventiva  dei  lavoratori
ospedalieri e tecnologica dei servizi sanitari o al Servizio  di
igiene e prevenzione; detta attività  verrà  svolta  in  stretto
collegamento con i servizi di medicina preventiva e  del  lavoro
delle pubbliche amministrazioni e delle unità sanitarie locali.
  5. Per ogni dipendente viene istituito il libretto sanitario e
di rischio  individuale,  la  cui  formulazione  verrà  definita
d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
recepito  dal  presente  decreto  nel  quadro  della   normativa
vigente. Le spese derivanti sono a carico del Fondo sanitario.
  6. Per gli operatori esposti all'azione dei  gas  anestestici,
nel richiamarsi per analogia al D.P.R. 19  marzo  1956,  n.  303
(11),  gli  enti  debbono  provvedere   alla   istallazione   ed
attivazione di  opportuni  impianti  di  decontaminazione  delle
camere operatorie nonché alla esecuzione di visite  e  controlli
trimestrali, alla adeguata protezione delle lavoratrici gestanti
e degli epato-pazienti.
  7. Analoghi controlli dovranno essere disposti  nei  confronti
dei dipendenti addetti all'uso continuato  di  video  terminali,
secondo le disposizioni della normativa della Comunità economica
europea.
  8. Per la  realizzazione  degli  obiettivi  di  cui  ai  commi
precedenti, a livello  di  contrattazione  decentrata,  dovranno
essere previste modalità per  la  elaborazione  delle  mappe  di
rischio sulle quali attuare la priorità degli interventi.



  31. Permessi, ritardi e recuperi.  1.  Al  dipendente  possono
essere  concessi,  per  particolari  esigenze  personali  ed   a
domanda, brevi  permessi  di  durata  non  superiore  alla  metà
dell'orario giornaliero. Eventuali impreviste protrazioni  della
durata del permesso  concesso  vanno  calcolate  nel  monte  ore
complessivo.
  2. I permessi complessivamente concessi non  possono  eccedere
36 ore nel corso dell'anno. Entro il mese  successivo  a  quello
della  fruizione  del  permesso,  il  dipendente  è   tenuto   a
recuperare le ore  non  lavorate  in  una  o  più  soluzioni  in
relazione alle esigenze di servizio.
  3. Nei casi in cui, per  eccezionali  motivi,  non  sia  stato
possibile effettuare i recuperi,  l'amministrazione  provvede  a
trattenere  una  somma  pari  alla  retribuzione  spettante   al
dipendente per il numero di ore non recuperate.
  4. Lo stesso criterio dovrà essere  applicato  per  i  ritardi
sull'orario di inizio del servizio. Le  ore  recuperate  a  tale
titolo non possono comportare  decurtazioni  della  retribuzione
base. Le ore recuperate  in  dipendenza  del  regime  di  orario
flessibile e dei permessi non  possono  comportare  decurtazioni
della retribuzione dovuta a qualunque titolo.
  5. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera
da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi  di
ritorni per completamento di  servizio  ovvero  per  turni.  Nei
confronti dei dipendenti componenti dei Comitati di gestione  od
organi corrispondenti non  collocati  in  aspettativa  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge  27  dicembre  1985,  n.  816,  deve
essere  posta  in  essere   ogni   modalità   di   articolazione
dell'orario di lavoro  idonea  a  garantire  l'espletamento  del
mandato, fermo, peraltro, rimanendo l'obbligo del debito  orario
(11/a).

                            Capo IV

  32. Indumenti di lavoro. - 1.  Al  personale  cui  durante  il
servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti  di
lavoro e calzature  appropriate,  in  relazione  al  tipo  delle
prestazioni,   verranno    forniti    gli    indumenti    stessi
esclusivamente a cura e spese dell'amministrazione.
  2.  Ai  dipendenti  addetti  a  particolari  servizi  debbono,
inoltre, essere forniti tutti gli  indumenti  protettivi  contro
eventuali rischi o infezioni, tenendo conto  delle  disposizioni
di legge in materia antinfortunistica, di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro.



  33. Mensa. - 1. Hanno diritto alla mensa  tutti  i  dipendenti
nei giorni di effettiva presenza al lavoro,  in  relazione  alla
particolare articolazione dell'orario.
  2. Gli enti provvederanno,  ove  possibile,  ad  istituire  il
servizio di mensa o, in mancanza, a  garantire  l'esercizio  del
diritto con modalità sostitutive.
  3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di  lavoro  e
non è comunque monetizzabile.
  4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio
mensa non può superare L.  10.000.  Il  dipendente  è  tenuto  a
contribuire in ogni caso nella misura  fissa  di  L.  2.000  per
pasto (11/b).
  5. Il tempo impiegato per il consumo  del  pasto  deve  essere
rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve
essere superiore a 30 minuti.



  34. Attività sociali, culturali, ricreative. - 1. Le  attività
culturali, ricreative ed  assistenziali,  promosse  nelle  unità
sanitarie  locali,  sono   gestite   da   organismi   legalmente
costituiti,  formati  dai  rappresentanti  dei  dipendenti,   in
aderenza all'art. 11 dello statuto dei lavoratori.
  2. La verifica contabile dell'utilizzo dei contributi  erogati
dai suddetti organismi deve avvenire attraverso rendicontazione,
da parte dell'ente, da trasmettere all'esame  del  collegio  dei
revisori   dell'unità   sanitaria   locale   o   ad    organismo
corrispondente  secondo  i  rispettivi  ordinamenti,  ai   sensi
dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (12).
  3. Per l'attuazione della  suddetta  attività,  ogni  anno  le
Amministrazioni,  d'intesa  con  le  Organizzazioni   Sindacali,
iscrivono a bilancio uno stanziamento da  determinarsi  in  sede
regionale in misura comunque non superiore a L. 5.000 annue  per
dipendente. Eventuali condizioni più favorevoli definite in sede
di accordi decentrati sono mantenute sempreché  lo  stanziamento
già esistente non sia superiore a L. 10.000 annue per dipendente
(11/b).



  35. Santo Patrono. - 1. La ricorrenza del Santo Patrono  viene
riconosciuta giornata festiva (12/a).

                             Capo V

  36. Diritti  sindacali.  -  1.  In  attesa  della  definizione
intercompartimentale della disciplina unitaria  delle  relazioni
sindacali  secondo  quanto  disposto  nell'art.  1,   comma   4,
dell'accordo  intercompartimentale  recepito  con  decreto   del
Presidente della  Repubblica  1°  febbraio  1986,  n.  13  (13),
restano congelate le aspettative  sindacali  nonché  i  permessi
concessi e disciplinati dalle disposizioni di  cui  all'art.  51
del decreto del Presidente della Repubblica 27  marzo  1969,  n.
130 (14), conferiti con provvedimenti divenuti esecutivi a norma
della legislazione vigente.
  2. I permessi  sindacali  continuano  ad  essere  disciplinati
dalle disposizioni di cui all'art. 51 del decreto del Presidente
della Repubblica numero 130/1969 citato.
  3. Per il personale dipendente dagli altri enti  del  comparto
continua ad applicarsi la disciplina in  atto  presso  gli  enti
stessi.



  37. Assemblea del personale. - 1. I  dipendenti  del  Servizio
sanitario nazionale hanno diritto di riunirsi in  assemblea  nei
luoghi ove prestano la loro attività o  in  altra  sede  durante
l'orario di lavoro nel  limite  massimo  di  12  ore  annue  non
trasferibili né convertibili.
  2. Per le ore di partecipazione alle assemblee di cui al comma
l, verrà corrisposta la normale retribuzione.
  3. La convocazione, la sede  e  l'orario  delle  assemblee  da
parte   delle   rappresentanze   sindacali    sono    comunicati
all'amministrazione con preavviso scritto di almeno 24 ore.
  4. La rilevazione dei partecipanti è  effettuata  a  cura  dei
responsabili delle  singole  unità  operative  e  comunicata  al
servizio del  personale.  Le  eventuali  eccedenze  rispetto  al
limite di cui al primo comma seguono la  disciplina  dettata  in
materia di permessi e ritardi di cui all'art. 31.
  5.  Le  modalità  necessarie   per   assicurare   durante   lo
svolgimento  delle  assemblee  il  funzionamento   dei   servizi
essenziali sono stabilite dall'amministrazione di intesa con  le
organizzazioni sindacali firmatarie  dell'accordo  recepito  dal
presente decreto.



  38. Diritti all'informazione. - 1. L'informazione si attua, ai
sensi dell'art. 18, D.P.R. 1° febbraio 1986, n.  13  (14/a),  in
modo costante e tempestiva con  le  organizzazioni  sindacali  a
livello confederale e di categoria.
  2. Gli enti destinatari del presente decreto garantiscono  una
costante  e   preventiva   informazione   sugli   atti   e   sui
provvedimenti che riguardano:
    a) la programmazione. Viene riconosciuto alle organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente  decreto
il diritto di informazione in fase di predisposizione degli atti
che  le  parti  pubbliche  intendono  assumere  in  ordine  alla
programmazione del settore  sanitario  per  quanto  riguarda  la
funzionalità dei servizi;
    b) la contrattazione.  Per  un  sempre  più  responsabile  e
qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali, le  parti
si impegnano alla più ampia diffusione di dati e  di  conoscenze
che  consentano  l'utilizzo  di  strumenti   corretti   per   la
definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro.
  3. In una visione socio-sanitaria, le  tre  primarie  sedi  di
acquisizione del diritto informativo  e  di  intervento  per  il
sindacato  sono  quella  governativa,  regionale  e  degli  enti
destinatari del presente decreto.
  4.  Nel  rispetto  delle  competenze  proprie   degli   organi
istituzionali  ed  al  fine  di  ricercare  ogni  contributo  di
partecipazione al miglioramento e all'efficienza dei servizi, si
garantisce alle organizzazioni  sindacali  la  conoscenza  degli
ordini del giorno delle sedute degli organi degli  enti  di  cui
all'art. 1 nonché una costante e tempestiva  informazione  degli
atti   e   provvedimenti   che    riguardano    il    personale,
l'organizzazione del lavoro ed  il  funzionamento  dei  servizi,
nonché i programmi, i bilanci e gli investimenti.
  5. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 della  legge
29 marzo 1983, n. 93 (14/a), possono richiedere agli  enti,  che
sono tenuti a comunicarli, i dati riguardanti la situazione  del
personale occupato  e  di  quello  occorrente  in  relazione  ai
programmi di efficienza ed efficacia e a fenomeni fisiologici di
turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.
  6. Ai sensi dell'art. 20,  D.P.R.  1°  febbraio  1986,  n.  13
(14/a), in occasione di interventi  di  progettazione  di  nuovi
sistemi informativi  a  base  informatica,  o  di  modifica  dei
sistemi  preesistenti,  le  organizzazioni   sindacali   saranno
informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi,  sì
da essere poste in condizione di valutare con  congruo  anticipo
quegli aspetti che possono determinare vincoli  all'occupazione,
alle funzioni  ed  ai  ruoli  dell'ente,  all'ambiente  ed  alla
qualità del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.
  7. In armonia con quanto disposto dai commi  primo  e  secondo
dell'art. 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (14/a),  nei  casi
in cui il sistema installato consenta la  possibile  raccolta  e
l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità  delle  prestazioni
lavorative   dei   singoli   operatori,    le    amministrazioni
garantiranno, sentite le organizzazioni sindacali,  un  adeguato
sistema di tutela e di garanzia della riservatezza  della  sfera
personale del lavoratore.
  8. Al  lavoratore  viene  comunque  garantito  il  diritto  di
conoscere la qualità e l'uso dei propri dati personali  raccolti
e il diritto di integrazione e rettifica.



  39. Patronato sindacale. - 1. I dipendenti in  servizio  o  in
quiescenza possono farsi rappresentare dal  patronato  sindacale
per  l'espletamento  delle  procedure  riguardanti   prestazioni
assistenziali  e  previdenziali  davanti  ai  competenti  organi
dell'ente di appartenenza (14/b).



  40. pari opportunità. - 1. Nell'intento di attivare  misure  e
meccanismi tesi a consentiré una reale parità tra uomini e donne
all'interno del comparto saranno definiti con la  contrattazione
decentrata, interventi che si concretizzino in  vere  e  proprie
&laqno;azioni positive» a favore delle lavoratrici.
  2.  Pertanto,  al  fine  di  consentire   una   reale   parità
uomini-donne, verranno istituiti presso  le  -  regioni  con  la
presenza delle organizzazioni sindacali appositi comitati per le
pari opportunità, che propongano  misure  adatte  a  crearne  le
effettive condizioni e relazionino, almeno una  volta  all'anno,
sulle condizioni oggettive in  cui  si  trovano  le  lavoratrici
rispetto alle attribuzioni, alle mansioni,  alla  partecipazione
ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.

    41. Patrocinio legale  del  dipendente  per  fatti  connessi
all'espletamento dei compiti di  ufficio.  -  1.  L'ente,  nella
tutela  dei  propri  diritti  ed  interessi,  ove  si  verifichi
l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o  penale
nei confronti del dipendente per  fatti  e/o  atti  direttamente
connessi all'espletamento del  servizio  è  all'adempimento  dei
compiti d'ufficio assumerà a proprio carico,  a  condizione  che
non sussista conflitto di interesse, ogni onere  di  difesa  fin
dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio,
facendo assistere il dipendente da un legale.
  2.  L'ente  dovrà  esigere   dal   dipendente,   eventualmente
condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti  a  lui
imputati per averli commessi per dolo o colpa grave,  tutti  gli
oneri sostenuti per la sua difesa.

    42. Aumenti. - 1. Gli aumenti di stipendio per il  personale
non  medico  del  ruolo  sanitario,  tecnico   professionale   e
amministrativo sono i seguenti:




 ------------ --------------- ---------------- ---------------- 
|  Livello   | Dal 1°-1-1986 | Dal  1°-1-1987 | Dal  1°-1-1988 |
|            |               |(compreso quello|(compreso quello|
|            |               |   del 1986)    |   del 1986-87) |
 ------------ --------------- ---------------- ---------------- 
|      1°    |      150.000  |       325.000  |       500.000  |
|      2°    |      285.000  |       617.000  |       950.000  |
|      3°    |      330.000  |       715.000  |     1.100.000  |
|      4°    |      345.000  |       747.500  |     1.150.000  |
|      5°    |      240.000  |       520.000  |       800.000  |
|      6°    |      450.000  |       975.000  |     1.500.000  |
|      7°    |      630.000  |     1.365.000  |     2.100.000  |
|      8°    |      810.000  |     1.755.000  |     2.700.000  |
|      9°    |    1.008.000  |     2.184.000  |     3.360.000  |
|     10°    |      810.000  |     1.755.000  |     2.700.000  |
|     11°    |      900.000  |     1.950.000  |     3.000.000  |

  2. Per i dipendenti che per effetto del presente accordo  sono
inquadrati in livello superiore, l'aumento è determinato per  la
differenza fra il nuovo trattamento  di  livello  e  quello  del
livello di provenienza.
  3. In ogni caso va garantita la differenza di livello  tra  il
trattamento in godimento e quello  attribuito  con  il  presente
decreto.


    43. Nuovi stipendi. (14/c) - 1. In conseguenza degli aumenti
di cui all'art. 42, a decorrere dal 1° gennaio 1988, i valori di
cui all'art. 37, D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348 (15),  sono  cos<161>
modificati:

Livello  1° - Personale addetto alle pulizie . . . L.  3.800.000
Livello  2° - Commessi, agenti tecnici,  ausiliari
              socio-sanitari . . . . . . . . . . . »   4.550.000
Livello  3° - Ausiliari socio  sanitari specializ-
              zati . . . . . . . . . . . . . . . . »   4.900.000
Livello  4° - Operatori professionali  seconda ca-
              tegoria,operatori tecnici,coadiutori
              amministrativi . . . . . . . . . . . »   5.550.000
Livello  5° - Operatori tecnici coordinatori . . . »   6.300.000
Livello  6° - Operatori professionali  prima cate-
              goria collaboratori, assistenti tec-
              nici, assistenti sociali, collabora-
              tori, assistenti amministrativi,edu-
              catori professionali . . . . . . . . »   7.200.000
Livello  7° - Operatori professionali  prima cate-
              goria coordinatori,assistenti socia-
              li coordinatori, collaboratori ammi-
              nistrativi, assistenti religiosi . . »   8.500.000
Livello  8° - Operatori   professionali  dirigenti
              collaboratori amministrativi coordi-
              natori . . . . . . . . . . . . . . . »  10.400.000            »  10.400
.000
Livello  9° - Farmacista,biologo, chimico, fisico,
              psicologo, analista, statistico, so-
              ciologo   collaboratori; procuratore
              legale,architetto,geologo,ingegnere;
              vice direttore amministrativo. . . . »  12.000.000
Livello 10° - Farmacista, biologo,chimico, fisico,
              psicologo, analista, statistico, so-
              ciologo coadiutori; avvocato; diret-
              tore amministrativo. . . . . . . . . »  13.900.000
Livello 11° - Farmacista, biologo,chimico, fisico,
              psicologo, analista, statistico, so-
              ciologo  dirigenti; avvocato,  inge-
              gnere, architetto, geologo coordina-
              tori; direttore  amministrativo capo
              servizio . . . . . . . . . . . . . . »  17.000.000




  44.  Istituzione  8°  bis.  -  1.  E'  istituito  un   livello
retributivo 8° bis di L.  11.300.000  annue  lorde.  I  relativi
profili professionali saranno determinati dalla  commissione  di
cui all'art. 12 ed il relativo inquadramento avrà decorrenza dal
prossimo triennio contrattuale (15/a).



  45. Retribuzione individuale di anzianità. - 1. Il valore  per
classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta
della  valutazione  economica  dei  ratei  di  classe  e  scatto
maturati  al  31  dicembre  1986,  costituisce  la  retribuzione
individuale di anzianità.
  2. Tale ultima valutazione  si  effettua  con  riferimento  al
trattamento stipendiale, di cui agli articoli 37 e 46 del D.P.R.
25 giugno 1983,  n.  348  (15),  per  quanto  concerne  i  ratei
relativi   all'indennità   per   strutture   specialistiche   da
attribuire ai biologi, chimici e fisici ed ai valori percentuali
delle classi e scatti previsti dall'art. 38 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica.
  3. In assenza di rinnovo  contrattuale,  entro  il  30  giugno
1989, che dovrà provvedere in materia di salario  di  anzianità,
ovvero di  una  regolamentazione  in  sede  intercompartimentale
della stessa materia entro la  medesima  data,  la  retribuzione
individuale di anzianità di cui al comma 1  verrà  incrementata,
con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una  somma  corrispondente
al valore delle  classi  o  degli  scatti,  secondo  il  sistema
previsto dal D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348,  e  sulla  base  dei
valori  tabellari  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica medesimo (15/b).
  4. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986
i predetti importi competono  in  ragione  del  numero  di  mesi
trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre  1988
(15/b).
  5. Nel caso di transito da una qualifica funzionale  inferiore
a qualifica superiore, l'importo predetto compete in ragione dei
mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed  in  quella  di
nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988 (15/b).
  6. Le classi o  scatti  maturati  nel  1987  ed  eventualmente
corrisposti prima della entrata in vigore del  presente  decreto
costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di  biennio
fino al 3I dicembre 1986.  La  restante  parte  viene  posta  in
detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.



  46. Conglobamento  di  una  quota  dell'indennità  integrativa
speciale. - 1. Con decorrenza 30 giugno I988 è conglobata  nello
stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una
quota di indennità integrativa speciale paria L. 1.081.000 annue
lorde.
  2.  Con  la  medesima  decorrenza  la  misura   dell'indennità
integrativa  speciale  spettante  al  personale  in  servizio  e
ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
  3. Nei  confronti  del  personale  cessato  dal  servizio  con
decorrenza successiva al 30 giugno 1988 la misura dell'indennità
integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge
27  maggio  1959,  n.  324,  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, è ridotta dell'importo mensile lordo di L. 72.067.
Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa  speciale
è sospesa o non spetta, è portato in detrazione  dalla  pensione
dovuta all'interessato.
  4. Ai titolari di pensione di reversibilità aventi  causa  del
personale collocato in quiescenza successivamente al  30  giugno
1988 o deceduto in  attività  di  servizio,  a  decorrere  dalla
stessa data, la  riduzione  dell'importo  lordo  mensile  di  L.
72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di  reversibilita
della pensione spettante, osservando le stesse modalità  di  cui
al  comma  precedente.  Se  la  pensione  di   reversibilità   è
attribuita  a  più  compartecipi,  la  predetta   riduzione   va
effettuata  in  proporzione  alla  quota  assegnata  a   ciascun
compartecipe (15/c).



  47. Paga oraria gionaliera. -  1.  La  paga  di  una  giornata
lavorativa  è  determinata  sulla  base  di  1/26  di  tutte  le
competenze percepite mensilmente.
  2. L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga
giornaliera come sopra calcolata per 6,33 nel caso di orario  di
38 ore settimanali, per 6,16 nel caso di orario di 37 ore e  per
6 nel caso di 36 ore settimanali.
  3. Eventuali assenze  non  retribuite  (scioperi,  permessi  a
proprio carico, assenze ingiustificate) saranno  trattenute  con
applicazione  della  paga  oraria  e  giornaliera  di   cui   ai
precedenti commi.
  4. Le  trattenute  per  eventuali  scioperi  proclamati  dalle
organizzazioni sindacali sono commisurate al periodo di tempo di
effettiva astensione dal lavoro.
  5. L'assicurazione dell'urgenza durante gli scioperi non  darà
luogo ad alcuna retribuzione  qualora  non  sia  riscontrata  la
presenza  del  dipendente  secondo  procedimenti   di   rispetto
dell'orario di lavoro.

                            Capo II

  48. Indennità di direzione per direttori amministrativi. -  1.
Ai vice direttori  amministrativi,  direttori  amministrativi  e
direttori amministrativi  capi  servizio  viene  corrisposta  la
indennità di direzione nelle seguenti misure fisse annue lorde e
costanti:

Livello  9° - vice direttore amministrativo. . . . L.  2.600.000
Livello 10° - direttore amministrativo . . . . . . »   5.100.000
Livello 11° - direttore amministrativo capo servi-
              zio. . . . . . . . . . . . . . . . . »   8.600.000

  2. Tali indennità assorbono sino  alla  concorrenza  tutte  le
altre indennità finora percepite a qualsiasi titolo.



  49. Indennità di  assistenza  e  farmaco-vigilanza.  -  1.  Ai
farmacisti  inquadrati  nei  livelli  9°,  10°   e   11°   viene
corrisposta l'indennità di assistenza e farmaco-vigilanza  nelle
seguenti misure fisse annue lorde e costanti:

Livello  9°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.  4.300.000
Livello 10°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »   6.600.000
Livello 11°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »   9.600.000

  2. Tali indennità assorbono sino a concorrenza tutte le  altre
indennità finora percepite a qualsiasi titolo (15/d).



  50.  Indennità  tecnico-professionale.  -  1.   Al   personale
inquadrato nei livelli  9°,  10°  e  11°  dei  ruoli  sanitario,
professionale  e  tecnico  con  esclusione   dei   medici,   dei
veterinari e dei  farmacisti,  dei  biologi,  chimici  e  fisici
compete  una  indennità  tecnico-professionale  nelle   seguenti
misure fisse annue lorde e costanti:

Livello  9°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.  2.600.000
Livello 10°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »   5.100.000
Livello 11°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »   8.600.000

  2. Tali indennità assorbono sino a decorrenza tutte  le  altre
indennità finora percepite a qualsiasi titolo.



  51. Indennità biologi, chimici e  fisici.  -  1.  Ai  biologi,
chimici e fisici inquadrati nei livelli 9°, 10° e 110  competono
le seguenti indennità annue, fisse lorde:

1) Indennità professionale:
    9° . . . . . . . . . . . . . . . . . L.  2.000.000
   10° . . . . . . . . . . . . . . . . . »   3.000.000
   11° . . . . . . . . . . . . . . . . . »   4.000.000

2) Indennità specialistica:
    9° . . . . . . . . . . . . . . . . . L.  2.300.000
   10° . . . . . . . . . . . . . . . . . »   3.600.000
   11° . . . . . . . . . . . . . . . . . »     600.000

3) Indennità di dirigenza:
    9° . . . . . . . . . . . . . . . . . L.    450.000
   10° . . . . . . . . . . . . . . . . . »     610.000
   11° . . . . . . . . . . . . . . . . . »        -




  52. Indennità di bilinguismo. - 1. Al  personale  in  servizio
negli enti di cui all'art. 1 aventi sede nella regione  autonoma
a statuto speciale della Valle d'Aosta o negli enti in cui  vige
costituzionalmente con carattere di  obbligatorietà  il  sistema
del bilinguismo aventi sedi in altre regioni a statuto speciale,
è  attribuita  una  indennità  di  bilinguismo,  collegata  alla
professionalità, nella stessa misura e con  le  stesse  modalità
previste per il personale in servizio negli  enti  locali  della
regione autonoma a statuto speciale Trentinoalto Adige.

    53. Indennità di partecipazione all'ufficio di direzione  di
cui all'art. 8, D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (16).  -  1.  Al
personale facente parte di  diritto  dell'ufficio  di  direzione
(capi servizio) spetta un'indennità di L.  4.000.000  in  misura
fissa e costante annua lorda.
  2. L'indennità di cui al primo comma non è cumulabile,  per  i
medici,  con  l'indennità  primariale  differenziata,   fino   a
concorrenza della medesima.



  54.  Indennità  di  coordinamento.  -   1.   Ai   coordinatori
amministrativi e sanitari  di  cui  all'art.  8  del  D.P.R.  20
dicembre 1979, n. 761  (16),  spetta  l'indennità  differenziata
fissa annua lorda e costante di:
    a) L. 2.800.000 per unità sanitaria locale  fino  a  150.000
abitanti;
    b) L. 3.600.000  per  unità  sanitaria  locale  superiore  a
150.000  abitanti,  ovvero  con  presenza   di   una   struttura
ospedaliera generale ex regionale (16/a).



  55. Indennità di polizia giudiziaria. - 1. Al personale cui  è
stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di agente
od ufficiale di polizia  giudiziaria,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di
controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 24  luglio  1977,  n.
616  (17),  spetta  una  indennità  fissa  lorda  annua  di   L.
1.000.000.



  56. Indennità  per  il  personale  infermieristico.  -  1.  Al
personale  infermieristico  del   ruolo   sanitario,   operatore
professionale  di  II  categoria  inquadrato   al   IV   livello
retributivo, spetta una indennità  mensile  lorda  fissa  di  L.
20.000.



  57.  Indennità  di  incremento,  della   utilizzazione   delle
strutture e degli impianti. - 1. Agli operatori di tutti i ruoli
inquadrati dal 1° al 7°  livello  operanti  normalmente  su  due
turni giornalieri per la ottimale utilizzazione  degli  impianti
attivati per almeno 12 ore giornaliere oppure che  siano  agenti
tecnici operanti su due turni in corsia con  struttura  protetta
anche territoriale o servizi diagnostici compete  una  indennità
mensile lorda di L. 40.000 (16/a).
  2. Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 6° e 7°  livello
operanti nei servizi di diagnosi e cura  in  turni  a  copertura
nelle 24 ore giornaliere compete una indennità mensile lorda  di
L. 65.000.
  3. Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 6° e 7°  livello
operanti in terapia intensiva  o  sale  operatorie  compete  una
indennità mensile lorda di L.  70.000;  tale  indennità  compete
anche all'operatore professionale dirigente.
  4. Al restante personale compreso tra il 1° e 8° livello,  che
non rientri nella fattispecie suindicata, sarà corrisposta,  per
l'intera vigenza dell'accordo una indennità nella  misura  fissa
di lire 180.000 annue lorde.
  5. Le indennità di cui al presente articolo non sono tra  loro
cumulabili, sono corrisposte per dodici  mensilità  e  decorrono
dal 1° febbraio 1987.
  6. Dalla data di cui al comma 5, sono soppresse  le  indennità
di cui all'art. 45, D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348 (17/a).

                            Capo IV

  58. Indennità di rischio da  radiazioni.  -  1.  Al  personale
medico  e  tecnico  di  radiologia  sottoposto   in   continuità
all'azione di sostanze ionizzanti o adibito  ad  apparecchiature
radiologiche   in   maniera   permanente,   viene    corrisposta
un'indennità di  &laqno;rischio  da  radiazione»  nella  misura  unica
mensile lorda di L. 30.000 ai sensi della legge 28  marzo  1968,
n. 416 (18), e successive modificazioni e integrazioni.
  2.  L'indennità  in  parola  spetta  alla  condizione  che  il
suddetto personale sia tenuto a prestare  la  propria  opera  in
&laqno;zone controllate», ai sensi della circolare del Ministero della
sanità n. 144 del 4 settembre 1971,  e  che  il  rischio  stesso
abbia carattere professionale, nel senso che non  sia  possibile
esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.
  3.   L'accertamento   delle    condizioni    ambientali    che
caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le
modalità di cui alla richiamata circolare  del  Ministero  della
sanità.
  4. L'accertamento del  personale  non  compreso  nel  comma  1
soggetto a rischio radiologico verrà effettuato da una  apposita
commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal
responsabile  dell'unità  operativa  di  medicina   nucleare   o
radiologica, da un rappresentante designato dalle organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente  decreto
e da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od
organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti.
  5. L'indennità di rischio da radiazioni deve essere pagata  in
concomitanza con lo stipendio.
  6. Tale indennità non è cumulabile con l'analoga indennità  di
cui  al  D.P.R.  5  maggio  1975,  n.  146  (19),  e  con  altre
eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E'
peraltro    cumulabile    con    l'indennità    di    profilassi
antitubercolare.



  59. Indennità di profilassi antitubercolare. - 1. A  tutto  il
personale operante in reparti  o  unità  operative  tisiologiche
(pneumologiche) viene corrisposta una  indennità  di  profilassi
antitubercolare nella misura fissa ed eguale per tutti di L. 300
giornaliere lorde nei modi prescritti dalla legge 9 aprile 1953,
n. 310 (20), e successive modificazioni.



  60. Indennità  per  servizio  notturno  e  festivo.  -  1.  Al
personale dipendente il cui turno di servizio si svolga  durante
le ore notturne spetta una  &laqno;indennità  notturna»  nella  misura
unica uguale per tutti  di  L.  1.400  lorde  per  ogni  ora  il
servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
  2. Per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete
una indennità di L. 9.450 lorde se le prestazioni  fornite  sono
di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L.
4.740 lorde se le prestazioni sono di durata  pari  o  inferiori
alla metà dell'orario  anzidetto  con  un  minimo  di  due  ore.
Nell'arco delle  24  ore  del  giorno  festivo  non  può  essere
corrisposta più  di  una  indennità  festiva  per  ogni  singolo
dipendente.



  61. Norma di primo inquadramento. -  1.  L'indennità  prevista
dall'art. 50 del  D.P.R.  25  giugno  1983,  n.  348  (20/a),  è
soppressa con decorrenza 1° gennaio 1988.  La  stessa  è  invece
ridotta dal 1° gennaio 1986 del 30% e dal 1°  gennaio  1987  del
65%.
  2. Al personale  appartenente  al  ruolo  professionale  delle
tabelle B), C) e D) dell'allegato 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979,
n. 761 (21), inquadrato al nono  livello  retributivo,  con  una
anzianità di servizio alla data del  20  dicembre  1979  di  sei
anni, viene confermata l'erogazione della somma annua  lorda  di
L.  2.500.000  in  aggiunta  al  trattamento  economico  fissato
dall'art. 43 e dall'art. 50 (21/a).
  3. Tale somma cesserà di essere corrisposta nel caso in cui  i
beneficiari  dovessero  essere  inquadrati   nel   100   livello
retributivo.

                             Capo V

  62. Decorrenza degli aumenti. - 1.  Le  indennità  di  cui  ai
precedenti  articoli  vengono  corrisposte  per   12   mensilità
riferite all'anno solare.
  2. Gli aumenti delle indennità rispetto alle precedenti misure
vengono corrisposti dal 1° febbraio 1987.

    63. Equo  indennizzo.  -  1.  Nei  confronti  del  personale
dipendente dal Servizio sanitario  nazionale  si  applicano  per
quanto concerne l'equo indennizzo le  disposizioni  e  procedure
stabilite in materia per i dipendenti civili dello Stato di  cui
al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (19) e successive integrazioni e
modificazioni.
  2. Le misure dell'equo indennizzo sono  stabilite  secondo  le
seguenti modalità:
    a) per la determinazione dell'equo indennizzo  si  considera
la classe iniziale di  stipendio  del  livello  di  appartenenza
maggiorata dell'80%.
    b)  la  misura  dell'equo  indennizzo  per  le   menomazioni
dell'integrità  fisica  iscritte  alla  prima  categoria   della
tabella A allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978, n.  915  (22),  è
pari a 2,5 volte l'importo dello stipendio determinato  a  norma
del punto a);
    c)  per  la  liquidazione   dell'equo   indennizzo   si   fa
riferimento in ogni caso al trattamento economico corrispondente
al livello retributivo di appartenenza del dipendente al momento
della presentazione della domanda;
    d) restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle
vigenti norme per le menomazioni dell'integrita fisica inferiori
a quelle di prima categoria.
  3.  L'amministrazione  ha  diritto  di  dedurre   dall'importo
dell'equo  indennizzo  e  fino  a  concorrenza   del   medesimo,
eventuali somme percepite allo stesso titolo dal dipendente  per
effetto  di  assicurazione  obbligatoria  o  facoltativa  i  cui
contributi o premi siano stati corrisposti  dall'amministrazione
stessa.
  4. Nel caso che per effetto di tali assicurazioni l'indennizzo
venga  liquidato  al  dipendente  sotto  la  forma  di   rendita
vitalizia,  il  relativo  recupero  avverrà  capitalizzando   la
rendita stessa in relazione all'età dell'interessato.


    64.  Trattamento  di   quiescenza.   -   1.   Al   personale
destinatario del presente decreto che  cessa  dal  servizio  per
raggiunti limiti di anzianità o di servizio ovvero per decesso o
per inabilità permanente assoluta i nuovi stipendi hanno effetto
sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione
dal servizio e nelle misure in vigore alla data del  lo  gennaio
1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

    65. Norma per i dipendenti della unità sanitaria 1ocale  del
comune   di   Campione   d'Italia.    -    1.    Gli    istituti
giuridico-economici  previsti  per  i  dipendenti  del  servizio
sanitario nazionale si applicano anche ai dipendenti della unità
sanitaria locale di Campione d'Italia.
  2.  In  particolare,  per  quanto  concerne   il   trattamento
economico dei dipendenti di detta  unità  sanitaria  locale,  il
Ministero della sanità, di intesa con il  Ministero  del  tesoro
(R.G.S.  e  istituti  di  previdenza),  sentita  l'ANCI   e   le
organizzazioni   sindacali   emanerà   apposite   norme   -   in
considerazione  della  particolare  situazione  geografica   del
comune stesso ove la valuta corrente  è  il  franco  svizzero  -
entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.

    66. Tipologia e finalità dell'istituto. - 1.  L'istituto  di
incentivazione della produttività deve tendere  ad  incrementare
la economicità e qualità delle prestazioni rese, in funzione del
grado di conseguimento degli obiettivi  prefissati  al  fine  di
migliorare la qualità dell'assistenza.
  2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura,  a  regime
dovrà essere organizzato su base budgettaria  con  un  fondo  di
dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile.
  3. Per l'arco di  vigenza  dell'accordo  collettivo  1986/1988
recepito dal presente decreto a decorrere dalla data di  entrata
in vigore dello stesso, si  ridefinisce  la  disciplina  vigente
quale  fase  di  evoluzione  verso  il   futuro   sistema   &laqno;per
obiettivi», con gli opportuni e specifici  adattamenti  riferiti
alle due aree negoziali  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (22/a).
  4.   L'attivazione   dell'istituto   resta   subordinata    al
conseguimento  dei  seguenti  obiettivi  validi  su   tutto   il
territorio nazionale, nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura
e riabilitazione:
    a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto fra prestazioni
rese  in  normale  orario  di  lavoro  e  prestazioni  rese   in
plus-orario  secondo  le  rilevazioni  effettuate  nel  triennio
1984-1986;
    b) la  gestione  dell'istituto  deve  tendere  a  migliorare
alcuni indici di produttività complessivi;
    c)   deve   concretizzarsi   una   razionale   distribuzione
territoriale delle prestazioni utilizzando  l'attività  resa  in
plus-orario, oltre alla sede di assegnazione, anche nei  presidi
territoriali (distretti,  centri  di  prenotazione,  consultori,
ecc.) e nei presidi multizonali.
  5.  Tali  obiettivi  costituiscono   vincoli   per   l'accordo
decentrato a livello regionale che  traccerà  altresì  le  linee
generali dei programmi, gli schemi dei  piani  di  lavoro  ed  i
criteri  delle  verifiche   in   campo.   Non   dovrà   comunque
verificarsi, a livello di unità sanitarie locali, un  incremento
della spesa complessiva derivante dalla quota  pro-capite  mcdia
per assistito secondo le  rilevazioni  del  triennio  1984-1986.
Ogni semestre dovranno essere verificati con  le  organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente  decreto
gli  aspetti  tendenziali  dell'applicazione  dell'istituto   in
ordine al conseguimento degli  obiettivi  che  costituiscono  la
condizione per l'attribuzione dei compensi.
  6. Pertanto il nuovo processo è così articolato:
    I) incentivazione ex artt. 59 e segg. decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 (22/b);
    II) produttività &laqno;per obiettivi» (23).



  67. Finanziamento dei fondi  di  incentivazione  e  attuazione
dell'istituto. - 1. Gli enti finanziano l'istituto sub I), comma
6, dell'art. 66 esclusivamente con  il  fondo  1986,  così  come
determinato ai sensi della circolare del Ministero della  sanità
e del dipartimento della funzione pubblica del 29 aprile 1986, e
risultate  dal  consuntivo  dello  stesso  anno  il  quale  sarà
rivalutato  per  gli  anni  1987  e  1988  secondo   l'andamento
dell'indice inflattivo  previsto  dalle  leggi  finanziarie  cui
potranno aggiungersi solo i &laqno;risparmi» derivanti  dal  raffronto
tra la spese dell'anno precedente a quello preso a riferimento e
la spesa effettivamente sostenuta  nell'anno  predetto  relativa
alle funzioni di assistenza specialistica convenzionata esterna.
  2. Le regioni potranno integrare il fondo  assegnando  risorse
strettamente connesse alla attivazione di nuove unità  operative
in  misura  non  superiore  alla  media  di   quanto   liquidato
pro-capite a  titolo  di  incentivazione  nell'anno  precedente,
moltiplicato per la dotazione organica delle unità operative  di
nuova attivazione.
  3. In sede  di  accordo  decentrato  a  livello  regionale  si
stabilirà  l'entità  del  fondo  da  destinare  all'istituto  di
incentivazione che, in caso di attivazione ex novo dello stesso,
non potrà  essere  inferiore  al  10%  della  spesa  complessiva
risultante   a   rendicontazione   1986   dell'intera   attività
specialistica resa al cittadino su base regionale.
  4.  In  sede  di  accordo,  a  livello  di  enti,  gli  stessi
converranno   con   le   organizzazioni   sindacali   firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto l'articolazione delle
attività professionali da rendere  in  plus-orario,  soggette  a
rilevazione e fatturazione, in modo da garantire  un  incremento
della  produttività  e  maggiori  spazi   anche   temporali   di
prestazioni di servizi all'utenza.
  5. Le somme corrisposte da enti e da privati  per  prestazioni
erogate  dal  Servizio  sanitario  nazionale  ed  effettuate  in
plus-orario da personale medico dipendente o  da  personale  che
rientra nelle categorie B e  C,  non  comprese  nei  compiti  di
istituto, entrano a far parte del fondo  per  l'incentivo  della
produttività    al    netto    della    quota    di    spettanza
dell'amministrazione.
  6.  Le  prestazioni  soggette  a  tariffazione  sono  previste
nell'apposito tariffario di cui all'art. 69.
  7. L'istituto di cui sub II),  comma  6,  dell'art.  66  viene
finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80%
del monte salari relativo a ciascun ente  e  da  una  quota  del
fondo  comune  di  cui  all'art.  70  non  superiore  allo  0,80
determinata in sede di accordo quadro regionale.
  8. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici
di produttività e di ulteriori  fondi  di  finanziamento  per  i
diversi  settori  sanitari  amministrativi  e   tecnici   e   la
definizione  del  modello  di   applicazione   degli   standards
conseguiti, ai  fini  della  valutazione  della  produttività  e
demandata ad una apposita commissione paritetica  costituita  da
esperti designati dal Governo, regioni,  ANCI  e  organizzazioni
sindacali di  categoria  firmatarie  dell'accordo  recepito  dal
presente decreto che li definisce entro il  30  settembre  1987,
anche  in  riferimento  agli  obiettivi   della   programmazione
nazionale.
  9. L'istituto di cui al comma 7 viene, altresì, finanziato  da
ulteriori evenutali fondi previsti dalle vigenti disposizioni.



  68.  Valutazione  della  produttività.  -  1.  L'istituto   di
incentivazione della produttività,  valutato  sulla  base  delle
prestazioni complessive prodotte dall'équipe secondo le modalità
operative ed indici obiettivi che comportano  un  incremento  di
impegno dei componenti dell'équipe stessa, viene  garantito  nel
rispetto  delle  attribuzioni  delle  posizioni  funzionali   di
appartenenza.
  2. Le prestazioni effettuate vengono  valutate  economicamente
sulla base del tariffario nazionale e ripartite con le  modalità
previste nell'art. 70.
  3.  Tali  prestazioni  vengono   organizzate   attraverso   la
predisposizione  di  orari  e  turni  che  garantiscono  un'equa
ripartizione di tutto il personale  in  modo  da  assicurare  la
presenza di tutti i componenti l'équipe.
  4. I fini, le modalità operative, i criteri per la  fissazione
delle tariffe e la valutazione della produttività  dell'istituto
sub II, comma 6, dell'art. 66, sono quelli indicati nello stesso
art. 66 e nell'art. 73.



  69. Modalità e criteri per la fissazione delle tariffe.  -  1.
La determinazione delle competenze spettanti al personale per le
singole   prestazioni   utili    ai    fini    dell'applicazione
dell'istituto viene definita con un tariffario  unico  nazionale
che costituisce parte integrante del  presente  decreto  per  il
personale del Servizio sanitario nazionale.
  2. La formulazione del tariffario dovrà  prevedere  il  valore
delle prestazioni e l'indicazione delle competenze da attribuire
all'équipe e  al  fondo  comune  della  categoria  A)  medici  e
all'équipe e al fondo  comune  B)  del  personale  laureato  non
medico, alla  categoria  C)  e  alla  categoria  D).  Nel  nuovo
tariffario occorrerà ricomprendere  oltre  alle  prestazioni  di
tipo ambulatoriale, anche quelle prestazioni  professionali  non
mediche assoggettabili a rilevazione e fatturazione.
  3. Per la definizione del  tariffario  unico  sarà  costituita
presso il Ministero della  sanità,  una  commissione  paritetica
formata da  componenti  designati  dalla  parte  pubblica  e  da
componenti designati dalle organizzazioni  sindacali  firmatarie
dell'accordo recepito nel presente decreto.
  4. La commissione dovrà concludere i propri lavori  entro  due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. Il decreto ministeriale che recepirà  il  tariffario  unico
nazionale dovrà essere emanato nel termine tassativo di tre mesi
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ed avrà  effetti  economici  dalla  data  di  pubblicazione  del
decreto ministeriale medesimo.
  6. In attesa della emanazione del nuovo tariffario,  il  fondo
della  categoria  B)  del  personale  laureato  non   medico   è
costituito  dalle  quote  storicamente  spettanti   secondo   le
modalità del decreto del Presidente della Repubblica  25  giugno
1983, n. 348 (23/a), per tale istituto ai laureati  non  medici,
più il 5% del fondo per incentivazione sub I)  da  prevedere  in
aumento  al  fondo  stesso  per  il  periodo   di   applicazione
dell'accordo di lavoro recepito con decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 (23/a), e per  il  periodo  di
validità del presente decreto, in ottemperanza alla sentenza del
Consiglio di Stato, sez. IV, n. 308/1986.
  7. Il fondo  della  categoria  B)  viene  ripartito  nel  modo
seguente:
    le competenze previste nel tariffario per  la  categoria  A)
medici vengono utilizzate come riferimento economico di  riparto
per il personale della  categoria  B),  personale  laureato  non
medico.
  8. Pertanto al fondo di ciascuna équipe della categoria B) che
trova  corrispondenza  nel  tariffario  afferiscono   le   quote
economiche pari  al  fondo  della  corrispondente  équipe  della
categoria A).
  9. In analogia è costituito il fondo comune della categoria B)
le quote  eventualmente  non  liquidate  per  le  équipes  della
categoria B) afferiscono al fondo comune B), personale  laureato
non medico.
  10. Nell'accordo decentrato a livello regionale tra le équipes
del personale laureato non medico deve  essere  inserita  quella
del personale farmacista.
  11.  Le  competenze  attribuite  al  personale  di  cui   alla
categoria B) saranno suddivise nel modo seguente:




 -------------------- -------------------- -------------------- 
|                    |   Fondo équipe B   |   Fondo comune B   |
|                     -------------------- -------------------- 
|Dirigente. . . . . .|          1,8       |         1,2        |
|Coadiutore . . . . .|          1,4       |         1,1        |
|Collaboratore. . . .|          1         |         1          |

  12. Al personale farmacista, inoltre, vengono  corrisposte  le
quote di incentivazione provenienti dal 30% del risparmio per la
produzione di farmaci in  proprio  e  la  distribuzione  diretta
all'utenza  dei  presidi  e  prodotti  previsti  dall'assistenza
farmaceutica integrativa, il cui calcolo dovrà essere attivo con
decorrenza 1° gennaio  1986  e  le  cifre  corrispondenti  vanno
sommate al fondo della categoria B).
  13. L'assegnazione del plus orario al personale farmacista non
può essere inferiore a quello attribuito con i piani  di  lavoro
del 1986.
  14.  Per  il  personale  laureato  non  medico   dei   profili
biologici, chimici e fisici l'assegnazione del  plus-orario  non
può essere inferiore  a  quello  attribuito  per  effetto  della
sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 308/1986.
  15.  Conseguentemente  le  somme  storicamente  spettanti  per
l'istituto  dell'incentivazione  al  personale  medico   debbono
essere esclusivamente utilizzate per il fondo A) medici.
  16. Il fondo  predetto  deve  essere,  comunque,  garantito  e
liquidato nella sua globalità al personale medico per la  durata
del presente decreto con l'obiettivo di  mantenere  elevati  gli
standards   quanti-qualitativi    dell'attività    ambulatoriale
complessivamente resa dalle strutture pubbliche.


    70. Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub)
I, comma 6, dell'art.  66.  -  1.  Le  competenze  spettanti  al
personale,  articolate  per  settori  a  seconda  della  diversa
incidenza  professionale   degli   operatori   necessaria   alla
realizzazione delle prestazioni, saranno  ripartite  secondo  lo
schema seguente:
    A) Medici;
    B)  Biologi,   chimici,   fisici,   farmacisti,   ingegneri,
psicologi;
    C) Personale tecnico-sanitario e personale  infermieristico,
ivi compresi gli operatori sanitari di cui alla tabella  h)  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979,  dell'unità
operativa che concorre alla  prestazioné,  nonché  il  personale
tecnico addetto ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica;
    D) Restante personale.
  2.  Le  prestazioni  specialistiche  vengono   suddivise   nei
seguenti  gruppi  per  ciascuno  dei  quali   si   indicano   le
percentuali  di  scomposizione  dei  valori  delle   stesse   da
attribuire alle varie categorie di personale.




 ------------------------------- ----- ----- ----- ----- ------ 
|                               |  A  |  B  |  C  |  D  |Totale|
|                                ----- ----- ----- ----- ------ 
|1) - prestazioni di radiologia.|  70 |  -  |  18 |  12 |  100 |
|2) - prestazioni di laboratorio|  65 |  -  |  23 |  12 |  100 |
|3) - visite e/o interventi spe-|     |     |     |     |      |
|     cialistici delle varie at-|     |     |     |     |      |
|     tività di servizio  ed al-|     |     |     |     |      |
|     tre prestazioni fatturabi-|     |     |     |     |      |
|     li . . . . . . . . . . . .|  85 |  -  |  10 |   5 |  100 |
|4) - prestazioni riabilitative.|  55 |  -  |  32 |  13 |  100 |

  3. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria
A) medici e B) personale laureato non medico  saranno  suddivise
come segue:
    - all'équipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi
ai singoli componenti;
    - al fondo comune il 55%.
  4.  Tale  suddivisione  troverà  applicazione  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.
  5. La quota afferente all'équipe va  ripartita  fra  i  medici
delle strutture ove sia attivato  l'istituto  di  incentivazione
della produttività nelle seguenti proporzioni:
    - assistente e collaboratore .............................1;
    - auto e coadiutore ....................................1,4;
    - primario ed equiparati, dirigente . 1,8,
  mantenendo per il personale medico il rapporto 3/4  tra  tempo
definito e tempo pieno.
  6. Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione  del
fondo  comune,  che  concorrono  al  raggiungimento  del   tetto
retributivo sono ripartite come segue:
    - assistente .............................................1;
    - aiuto ................................................1,1:
    - primario .............................................1,2.
  7. Il fondo comune sarà  suddiviso  in  quote.  L'assegnazione
delle quote sarà effettuata nell'accordo  decentrato  a  livello
regionale e nell'accordo locale secondo criteri di gestione e di
utilizzo  del  fondo  comune  che  consentano   prioritariamente
meccanismi perequativi all'interno del  personale  laureato  non
medico per il perseguimento degli obiettivi  programmati  e  dei
Piani di lavoro di cui all'art. 66.
  8.  La  partecipazione  alla  ripartizione  del  fondo  comune
comporta la prestazione del plus-orario con le modalità appresso
indicate e articolato sulla base di accordi locali.
  9.  Al  fondo  comune  afferiscono  le  somme  di   competenza
individuale eccedenti il tetto retributivo.
  10.  La  distribuzione   delle   quote   avverra   in   misura
proporzionale a plus-orari concordati ed effettuati.
  11. Le quote di fondo comune  non  attribuite  a  seguito  del
raggiungimento del tetto economico individuale  sono  attribuite
al fondo comune.
  12. Le eventuali quote  di  fondo  comune  non  ripartite  per
raggiungimento dei tetti economici  individuali  afferiscono  al
fondo di cui all'istituto sub II.
  13. Le quote di riparto del tariffario attualmente  in  vigore
relative alla categoria  b)  debbono  intendersi  riferite  alla
nuova  categoria  C),  le  quote  relative  alla  categoria  C),
afferiscono alla nuova categoria D).
  14.  La  colonna  della  categoria  B)  verrà  riempita  dalle
percentuali risultanti dalla formulazione del nuovo tariffario.
  15. Le quote di cui al fondo  comune  dell'équipe  non  medica
previsto dall'art. 104, area negoziale medica, saranno ripartite
in  quote  proporzionali  alla  retribuzione  fra  i  componenti
dell'équipe stessa.



  71. Plus orario e sua determinazione. - 1. L'attività connessa
con l'Istituto delle incentivazioni sub I), comma  6,  dell'art.
66 va svolta in plus orario.
  2. I tetti massimi di plus orario sono fissati nei limiti  del
fondo a disposizione di cui all'art. 67 come segue:
    a) 7 ore settimanali per il personale  laureato  non  medico
che effettua prestazioni rilevabili e fatturabili ai  sensi  del
tariffario unico nazionale;
    b) 3 ore settimanali per il personale  tecnico  sanitario  e
con funzioni di riabilitazione, di  vigilanza  e  ispezione.  In
attesa degli accordi quadro regionali, attuativi  dell'istituto,
restano in vigore le norme specifiche dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 348/1983, art. 64.
  3. I tetti massimi di plus-orario  determinati  ai  sensi  del
comma 2 verranno, pertanto, applicati a decorrere dalla data  di
entrata in vigore dell'accordo decentrato a livello regionale  a
pplicativo dell'istituto di cui al presente decreto.
  4. Per il personale infermieristico il plus-orario  non  potrà
essere superiore a due ore settimanali.
  5.  Il  rapporto  proporzionale  fra  i  diversi  plus   orari
attribuibili al personale non medico viene mantenuto nel caso in
cui non sia stato attribuito il tetto massimo di plus-orario.
  6. Il plus orario, concordato con le organizzazioni  sindacali
e successivamente deliberato  dall'amministrazione,  costituisce
debito orario; esso, pertanto, deve essere programmato nei piani
di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo
degli orari di servizio.
  7. La misura del plus orario reso  può  trovare  compensazione
all'interno di un trimestre. Le  differenze,  in  difetto  o  in
eccesso, di plus orario reso nel  trimestre  rispetto  a  quello
dovuto debbono essere compensate nel  trimestre  successivo.  In
caso di mancato recupero del plus orario dovuto e non  reso,  si
effettueranno le relative proporzionali riduzioni.
  8. Il tetto retributivo  per  il  personale  non  medico  sarà
rapportato al 10%  del  trattamento  economico  globale  mensile
lordo rilevato  al  1°  gennaio  di  ogni  anno,  per  ogni  ora
settimanale di plus-orario reso.
  9.  Per  trattamento  economico  globale  mensile  lordo  deve
intendersi la somma delle seguenti voci:
    -  stipendio  mensile  lordo  comprensivo  del  salario   di
anzianità;
    - indennità integrativa speciale;
    - indennità annue fisse e continuative;
    - rateo di tredicesima mensilità.
  10.  Con  periodicità  semestrale  dovrà  essere  attuata   la
revisione del plus-orario.
  11. Le competenze economiche  relative  al  presente  istituto
vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.
  12. Al personale soggetto al debito orario  che  rinunci  alla
effettuazione dello stesso non compete alcun compenso  a  titolo
di incentivazione, ma compete la quota relativa  alla  categoria
D).



  72. Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione sub I
dell'art. 66. - 1. Per quanto attiene il personale laureato  non
medico che effettua prestazioni  rilevabili  e  fatturabili,  le
modalità di ripartizione sono definite nell'art. 70.
  2.  Relativamente  agli  ingegneri  addetti  all'attività   di
vigilanza  e  ispezione  il  tariffario  unico  nazionale  dovrà
prevedere i criteri di riparto dell'attività fatturabile.
  3. In attesa della emanazione del nuovo tarif