Legge 28 marzo 1968, n. 416
Indennitā di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica.
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Art. 1.

A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, č istituita una indennitā di <<rischio da radiazione>> nella misura unica mensile di lire 30.000.
Tale indennitā, per i tecnici radiologi dipendenti da amministrazioni dello Stato, non č cumulabile con altre eventualmente fruite a titolo di lavoro nocivo e rischioso o per profilassi.

Art. 2.

All'onere di lire 119.160.000 a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968 e per gli anni successivi verrā fatto fronte con riduzione di lire 82.080.000 del capitolo n. 2360 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione; di lire 34.920.000 del capitolo n. 1606 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; di lire 2.160.000 del capitolo n. 1309 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanitā per l'anno finanziario 1968 e capitoli corrispondenti per gli anni successivi.
All'onere di lire 9.000.000 a carico dell'Azienda autonoma per le ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1968 e per gli anni successivi verrā fatto fronte con riduzione di pari importo del capitolo n. 101 dello stato di previsione della spesa stessa e capitolo corrispondente per gli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro č autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1968.