Nazionale

Venerdì 11 Ottobre 2002
LE ALTRE SENTENZE

SE TIMBRA UN COLLEGA

Non è reato far timbrare da altri il cartellino. La sentenza venne emessa dalla corte d’Appello di Milano il 25 aprile del ’96. I giudici stabilirono che la decisione di far timbrare il cartellino a un collega può essere deprecabile, ma in sé non ha rilevanza penale in quanto non prova la volontà assenteista di chi ricorre all’espediente. Venne così ribaltata la sentenza di primo grado nei confronti di una dottoressa di una Usl di Como.

OMISSIONE DI ATTO

Chi non timbra il cartellino quando si assenta da un luogo di lavoro non commette il reato di falso ideologico, ma più semplicemente,, “l’omissione di un atto" che “non corrisponde a una falsa attestazione". Lo stabilì la Cassazione nell’ottobre del ’96, ribaltando la sentenza del tribunale di Rovereto con la quale era stato condannato per falso ideologico in atto pubblico e tentata truffa un radiologo.

MEDICO “PRIVATO"

Il timbro su un cartellino costò a un professore universitario la condanna a 9 mesi. Era il 14 marzo del 2000 quando la IV sezione del Tribunale di Roma emise il verdetto contestando all’accademico il reato di falso. Il professore timbrava regolarmente il cartellino al policlinico Umberto I ma si assentava per recarsi a lavorare in due cliniche private romane.

VIGILE RITARDATARIO

Il cartellino era timbrato ma un comandante dei vigili urbani di Roma al lavoro arrivava più tardi. Ogni mattina a timbrare il cartellino per lui era il suo sottoposto. Nel luglio del 2000 il comandante venne accusato di truffa e falso.

SHOPPING DALL’UFFICIO

Quarantadue dipendenti della Soprintendenza dei beni culturali di Brescia, Cremona e Mantova furono indagati per truffa aggravata ai danni dello Stato nel dicembre del 2000. Furono sorpresi dalla Digos mentre dal cartellino figuravano al lavoro e invece erano a messa, o in banca o a fare shopping.