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Disciplina applicabile ai provvedimenti di “riallineamento di carriera” conseguenti al compiersi delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399. La questione riguarda l’applicazione o meno a detti provvedimenti della disciplina relativa ai provvedimenti per mezzo dei quali le Istituzioni scolastiche effettuano il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo, ai sensi del decreto-legge 19 luglio 1970, n. 370, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n.576, ovvero “ricostruzioni di carriera”. Quest’ultima categoria è stata, infatti, oggetto negli anni di numerosi interventi legislativi, regolamentari, giurisdizionali, nonché interpretativi anche da parte dello scrivente Dipartimento, come nel caso delle recenti Circolari RGS n.27, prot.n. 181138 del 06/10/2017, e n.28, prot.n. 293194 del 02/12/2021. Le modifiche introdotte dall’articolo 14 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per ovviare alla Procedura d’infrazione UE n. 2014/4231, sono tali da rendere non più necessario il “riallineamento di carriera” ex articolo 4, comma 3, del citato d.P.R. n. 399/1988, anche se per il solo personale immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023/2024. Le due categorie di provvedimento, benché molto simili nella loro predisposizione, hanno natura diversa. La prima, quella delle “ricostruzioni di carriera”, comprende provvedimenti la cui formazione consegue alla domanda dell’interessato ed è disciplinata da norme di rango primario; mentre per la seconda, quella dei “riallineamenti di carriera”, la relativa disciplina è contenuta in un decreto di recepimento di accordo sindacale, nello specifico quello riguardante il personale del comparto Scuola per il triennio 1988-1990, che, alla luce della contrattualizzazione del pubblico impiego intervenuta successivamente, deve quindi considerarsi come una clausola negoziale che non comporta la necessità della proposizione di un’istanza. L’anzianità da recuperare anche ai fini economici per mezzo del “riallineamento di carriera”, pari a un terzo dell’eccedenza oltre i quattro anni del servizio pre-ruolo riconosciuto in sede di “ricostruzione di carriera”, è un elemento già stabilito in quest’ultima e la sua utilità ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali dipende solo dall’avverarsi della prescritta condizione di compimento dell’anzianità di servizio. L’Istituzione scolastica ha il dovere di adottare d’ufficio il provvedimento di “riallineamento di carriera”, tenendo conto di eventuali fattori di interruzione dell’anzianità di servizio prodottisi nel corso della carriera, di cui è tenuta ad effettuare accurata ricognizione, anche presso il personale interessato; quest’ultimo, a sua volta, ha il diritto – e la disponibilità delle connesse azioni giudiziali e stragiudiziali – di ottenere il provvedimento e di sollecitare la propria Amministrazione in caso d’inerzia. Anche tale diritto, come quello
alla “ricostruzione di carriera” secondo quanto statuito dalla Corte di
Cassazione, nonché dalla Corte dei Conti, così come riportato nella
citata
Circolare RGS n.28/2021, appare rientrare tra i diritti
soggettivi del personale della Scuola, non essere soggetto a
prescrizione, ma essere distinto dai diritti a contenuto patrimoniale
che si fondano sull’anzianità di servizio. |
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