E' il procedimento amministrativo
che consente il recupero dell’anzianità economica, momentaneamente
accantonata a seguito del primo decreto di riconoscimento del servizio
pre-ruolo.
Il DPR 399/88 – art. 4 comma 3 prevede che: “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. Dal disposto normativo appena citato, appare chiaro che solo al raggiungimento delle suddette anzianità si “recupera” il servizio utile ai soli fini economici (pari ad 1/3 dell’anzianità di pre-ruolo oltre i 4 anni). Con l’avvento del successivo CCNL del
04/08/1995 – All’ Art. 66 commi 1 e
2 così si dispone: Per il personale già in servizio al 31/12/1995 l’inquadramento ed i successivi passaggi di posizioni stipendiali decorrono di norma dal 1/1/1996; l’inquadramento nella nuova struttura stipendiale (cosiddetta a “gradoni” a “fasce stipendiali”) viene effettuata sulla base dell’anzianità (sommatoria): utile ai fini giuridici ed economici al 31/12/1995 e a quella utile ai soli fini economici. I servizi pre-ruolo riconosciuti utili ai fini della carriera giuridica ed economica – ovvero quei servizi che rispondono a determinate condizioni previste dalla norma – vengono valutati secondo il seguente “meccanismo”:
Ai fini dell’individuazione della
posizione stipendiale spettante all’atto della decorrenza economica del
“ruolo”, viene preso in considerazione solo la parte di servizio
riconosciuto utile ai fini giuridici ed economici, vale a dire, i primi
4 anni più i 2/3 dall’anzianità restante
La Circolare MIUR n.595 DEL 20/09/1996 chiarisce che: “Punto 1.1.1: Il passaggio dalla
struttura stipendiale di cui al D.P.R. 23 agosto 1988, n.399 a quella
prevista dal nuovo contratto avviene sulla base dell’anzianità da
ciascuno maturata alla data del 31 dicembre 1995 ; Alla luce delle suddette disposizioni le condizioni che consentono il recupero dell’anzianità utile ai soli fini economici sono:
Il “recupero” del servizio utile ai soli fini economici è di competenza della scuola di titolarità al compimento delle anzianità di servizio, citate in precedenza, che dovrà predisporre un “decreto di definizione di progressione di carriera” attraverso il portale SIDI e successivamente trasmettere il provvedimento alla locale RTS per i relativi controlli di competenza, ai fini del visto di regolarità e adeguamento dell’anzianità giuridica ed economica. Per la verifica delle condizioni sarà utile il “primo” Decreto di Ricostruzione di Carriera – vistato dalla RTS, dal quale si evince:
Esaminiamo quindi i due casi distinti di personale che presenta un'anzianità utile ai soli fini economici oppure nessuna anzianità utile allo stesso fine |
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