STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

Il riallineamento di carriera


E' il procedimento amministrativo che consente il recupero dell’anzianità economica, momentaneamente accantonata a seguito del primo decreto di riconoscimento del servizio pre-ruolo.
Ai fini dell’individuazione della posizione stipendiale spettante all’atto della decorrenza economica del “ruolo”, viene preso in considerazione solo la parte di servizio riconosciuto utile ai fini giuridici ed economici, vale a dire, i primi 4 anni più i 2/3 dall’anzianità restante.
La rimanente anzianità – pari ad 1/3, è utile ai soli fini economici – o come spesso si dice, viene momentaneamente “congelata” per poi essere riconosciuta al compimento delle seguenti anzianità:

  • 16 anni per i docenti di scuola secondaria di 2^ grado;

  • 18 anni per i docenti infanzia/primaria/secondaria di 1^ grado;

  • 18 anni per il DSGA;

  • 20 anni per il personale ATA.

Il DPR 399/88 – art. 4 comma 3 prevede che: “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.

Dal disposto normativo appena citato, appare chiaro che solo al raggiungimento delle suddette anzianità si “recupera” il servizio utile ai soli fini economici (pari ad 1/3 dell’anzianità di pre-ruolo oltre i 4 anni).

Con l’avvento del successivo CCNL del 04/08/1995 – All’ Art. 66 commi 1 e 2 così si dispone:
“1. Al personale in servizio al 31/12/95 è attribuito, al 1/1/96, il trattamento economico previsto dall’allegata tabella B.
2. Per il personale docente educativo e ATA l’inserimento nelle nuove posizioni stipendiali avverrà sulla base dell’anzianità maturata al 31/12/95.
La differenza tra l’anzianità riconosciuta al 31/12/95 e l’anzianità immediatamente inferiore prevista dalla tabella B è utile al fine dell’acquisizione della posizione retributiva successiva”.

Per il personale già in servizio al 31/12/1995 l’inquadramento ed i successivi passaggi di posizioni stipendiali decorrono di norma dal 1/1/1996; l’inquadramento nella nuova struttura stipendiale (cosiddetta a “gradoni” a “fasce stipendiali”) viene effettuata sulla base dell’anzianità (sommatoria): utile ai fini giuridici ed economici al 31/12/1995 e a quella utile ai soli fini economici.

I servizi pre-ruolo riconosciuti utili ai fini della carriera giuridica ed economica – ovvero quei servizi che rispondono a determinate condizioni previste dalla norma – vengono valutati secondo il seguente “meccanismo”:

  • i primi 4 anni di servizio pre-ruolo sono interamente utili;

  • il restante servizio – oltre i 4 anni – viene così conteggiato:

    • i 2/3 di servizio è riconosciuto utile ai fini giuridici ed economici;

    • l’1/3 di servizio è riconosciuto utile solo ai fini economici.

Ai fini dell’individuazione della posizione stipendiale spettante all’atto della decorrenza economica del “ruolo”, viene preso in considerazione solo la parte di servizio riconosciuto utile ai fini giuridici ed economici, vale a dire, i primi 4 anni più i 2/3 dall’anzianità restante
La rimanente anzianità – pari ad 1/3, è utile ai soli fini economici – o come spesso si dice, viene momentaneamente “congelata” – “messa nel limbo” – per poi essere riconosciuta al compimento delle seguenti anzianità:

  • 16 anni per i docenti di scuola secondaria di 2^ grado;

  • 18 anni per i docenti infanzia/primaria/secondaria di 1^ grado;

  • 18 anni per il DSGA;

  • 20 anni per il personale ATA.

La Circolare MIUR n.595 DEL 20/09/1996 chiarisce che:

“Punto 1.1.1: Il passaggio dalla struttura stipendiale di cui al D.P.R. 23 agosto 1988, n.399 a quella prevista dal nuovo contratto avviene sulla base dell’anzianità da ciascuno maturata alla data del 31 dicembre 1995 ;
Punto 1.1.3: Il comma 2 dell’art. 66 del CCNL 4/8/95, nel fare riferimento all’anzianità da ciascuno maturata alla data del 31 dicembre 1995, nulla rileva in ordine alle caratteristiche dell’anzianità medesima, nel senso che non fa alcuna distinzione, tra l’anzianità riconosciuta ai fini giuridici ed economici e quella valutabile ai soli fini dell’attribuzione degli aumenti biennali.
Ciò stante, è da ritenere che le anzianità sopra indicate (così come già avvenuto in applicazione dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. 399/88, al raggiungimento di determinate anzianità di servizio), siano entrambe ugualmente utili ai fini dell'inquadramento nelle nuove posizioni stipendiali, previste dalla tabella B annessa al CCNL”.

Alla luce delle suddette disposizioni le condizioni che consentono il recupero dell’anzianità utile ai soli fini economici sono:

  1. l'assunzione in ruolo per il personale docente dal 01/09/1995 e il personale ATA dal 01/09/1996. Per il restante personale il “recupero” è stato effettuato in “automatico” dalle RTS, per effetto del CCNL del 4/8/1995;

  2. il servizio pre-ruolo riconosciuto valido, superiore a 4 anni;

  3. la compiuta anzianità prevista dal DPR 399/1988.

Il “recupero” del servizio utile ai soli fini economici è di competenza della scuola di titolarità al compimento delle anzianità di servizio, citate in precedenza, che dovrà predisporre un “decreto di definizione di progressione di carriera” attraverso il portale SIDI e successivamente trasmettere il provvedimento alla locale RTS per i relativi controlli di competenza, ai fini del visto di regolarità e adeguamento dell’anzianità giuridica ed economica.

Per la verifica delle condizioni sarà utile il “primo” Decreto di Ricostruzione di Carriera – vistato dalla RTS, dal quale si evince:

  1. l’anno di assunzione a tempo indeterminato, utile per individuare se l’assunzione è avvenuta prima o dopo al 1995;

  2. se il servizio pre-ruolo riconosciuto valido, presenta o meno un “accantonamento” ai soli fini economici

Esaminiamo quindi i due casi distinti di personale che presenta un'anzianità utile ai soli fini economici oppure nessuna anzianità utile allo stesso fine 


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