Si possono avere due casi distinti:
Prendiamo in esame l'art. 2 di un decreto di ricostruzione di carriera elaborato dal portale SIDI:
L'esempio specifico si riferisce al personale ATA, per cui avremo:
Non occorre una nuova istanza di riconoscimento dell’anzianità utile ai soli fini economici da parte dell’interessato, in quanto lo stesso, seppur all’atto della conferma in ruolo, ha già presentato una richiesta di valutazione per tutto il servizio pre-ruolo. Il “recupero” dell’anzianità economica non può essere effettuato in modo“automatico” dalle RTS provinciali, in quanto queste, operano solo a seguito di provvedimenti trasmessi dalle scuole o per interventi normativi, come per esempio i CCNL. Il recupero dell’anzianità utile
ai soli fini economici porta un’accelerazione della progressione di
carriera. 1. personale assunto prima del 01/09/2011:
2. personale assunto dopo il 01/09/2011:
Laddove le anzianità previste dalla normativa vigente, per il relativo “recupero”, non venissero raggiunte per un qualsiasi motivo (per esempio pensionamento), l’anzianità utile ai soli fini economici, non verrà “restituita”. A livello operativo,
le segreterie
scolastiche dovranno utilizzare le funzioni previste dal portale SIDI,
raggiungibili seguendo il seguente percorso: Il DL 69/2023 ovvero il “Decreto Salva Infrazioni”,approvato dal Parlamento e di conseguenza convertito in Legge n.103 del 10 agosto 2023, in materia di “ricostruzione di carriera” prevede all’art. 14 quanto segue: “Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, sono apportate le seguenti modificazioni: all’articolo 485: 1) al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le seguenti «immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023-2024 e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse”. Pertanto la disposizione appena indicata, dispone la valutazione “per intero” di tutta l’anzianità di servizio riconosciuta utile, senza utilizzare il “meccanismo” della valutazione indicato precedentemente, ovvero:
Questo significa che i decreti di ricostruzione di carriera del personale assunto a tempo indeterminato dall’a.s. 2023/2024, non riporteranno l’anzianità utile ai soli fini economici, ma l’intera valutazione del servizio pre-ruolo. |
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