STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

Il riallineamento di carriera

Casi pratici


Si possono avere due casi distinti:
  1. nessuna anzianità utile ai soli fini economici
  2. presenza di anzianità utile ai soli fini economici

Prendiamo in esame l'art. 2  di un decreto di ricostruzione di carriera elaborato dal portale SIDI:

L'esempio specifico si riferisce al personale ATA, per cui avremo:

  1. il recupero dell’anzianità utile ai soli fini economici avviene al raggiungimento di 20 anni, nella fattispecie:
     
    • 1/9/2014: 10 anni – 2 mesi;
    • 1/7/2024: 20 anni.
       
  2. raggiunta l’anzianità prevista dalla norma per il “recupero” (tenuto conto di una progressione temporale senza interruzioni), a seguito del decreto di definizione di carriera disposto dalla scuola e vistato dalla RTS, l’anzianità giuridica ed economica verrà incrementa dall’anzianità utile ai soli fini economici – ovvero 2 anni e 9 mesi -, portandola complessivamente a 22 anni e 9 mesi.

  3. Per effetto del “recupero”, nello stesso mese in cui si maturano i 20 anni (luglio 2024), si ha il passaggio dalla fascia stipendiale 15/20 alla fascia stipendiale 21/27 – per effetto di un’anzianità complessiva pari a 22 anni e 9 mesi.

Non occorre una nuova istanza di riconoscimento dell’anzianità utile ai soli fini economici da parte dell’interessato, in quanto lo stesso, seppur all’atto della conferma in ruolo, ha già presentato una richiesta di valutazione per tutto il servizio pre-ruolo.

Il “recupero” dell’anzianità economica non può essere effettuato in modo“automatico” dalle RTS provinciali, in quanto queste, operano solo a seguito di provvedimenti trasmessi dalle scuole o per interventi normativi, come per esempio i CCNL.

Il recupero dell’anzianità utile ai soli fini economici porta un’accelerazione della progressione di carriera.

Per completezza d’informazione, si segnalano le fasce stipendiali del personale del comparto scuola:

1. personale assunto prima del 01/09/2011:

  • 0-2

  • 3-8

  • 9-14

  • 15-20

  • 21-27

  • 28-34

  • 35 e oltre

2. personale assunto dopo il 01/09/2011:

  • 0-8

  • 9-14

  • 15-20

  • 21-27

  • 28-34

  • 35 e oltre

Laddove le anzianità previste dalla normativa vigente, per il relativo “recupero”, non venissero raggiunte per un qualsiasi motivo (per esempio pensionamento), l’anzianità utile ai soli fini economici, non verrà “restituita”.

A livello operativo, le segreterie scolastiche dovranno utilizzare le funzioni previste dal portale SIDI, raggiungibili seguendo il seguente percorso:
Fascicolo Personale –Gestione Giuridica – Gestione della Carriera – Definizione della Progressione di Carriera dall’anno scolastico 1997/98 – Gestione Pratiche di Inquadramento
.

Il DL 69/2023 ovvero il “Decreto Salva Infrazioni”,approvato dal Parlamento e di conseguenza convertito in Legge n.103 del 10 agosto 2023, in materia di “ricostruzione di carriera” prevede all’art. 14 quanto segue: “Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, sono apportate le seguenti modificazioni: all’articolo 485: 1) al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le seguenti «immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023-2024 e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse”.

Pertanto la disposizione appena indicata, dispone la valutazione “per intero” di tutta l’anzianità di servizio riconosciuta utile, senza utilizzare il “meccanismo” della valutazione indicato precedentemente, ovvero:

  • i primi 4 anni di servizio pre-ruolo sono interamente utili ai fini giuridici ed economici;

  • il restante servizio – oltre i 4 anni – viene così “conteggiato”:

    • i 2/3 di servizio è riconosciuto utile ai fini giuridici ed economici;

    • l’1/3 di servizio è riconosciuto utile ai solo ai fini economici.

Questo significa che i decreti di ricostruzione di carriera del personale assunto a tempo indeterminato dall’a.s. 2023/2024, non riporteranno l’anzianità utile ai soli fini economici, ma l’intera valutazione del servizio pre-ruolo.


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