La
ricostruzione di carriera è un momento fondamentale nella vita del
dipendente, in quanto consente di ottenere gli incrementi stipendiali
correlati alla sommatoria dei periodi di servizio, ottenendo come
risultato un’anzianità di carriera cumulativa derivante dall’insieme di
tutti i servizi prestati presso le istituzioni scolastiche.
Gli elementi essenziali per poter emettere il provvedimento che
riconosce servizi e benefici di carriera sono i seguenti:
- La registrazione del contratto individuale di
lavoro, se stipulato dopo l’entrata in vigore del CCNL 04/08/1995;
- Il superamento del periodo di prova che
comporti la successiva avvenuta conferma in ruolo. Qualora il dipendente
non abbia servizi pre-ruolo valutabili ai fini della carriera, e quindi,
richiedibili all’interno della domanda specifica di ricostruzione,
l’istituzione scolastica può già emettere il provvedimento di
ricostruzione di carriera d’ufficio.
- La presentazione su IOL dell’istanza di
Dichiarazione dei servizi nei termini della prescrizione decennale;
Funzionamento della domanda di ricostruzione di carriera e termini di
prescrizione
- Il beneficio economico è attribuito
integralmente dalla data di conferma in ruolo, se la domanda è
presentata entro 5 anni dal superamento del periodo di prova.
- Il beneficio economico ha prescrizione
quinquennale a decorrere dal 5° anno precedente la data di
tardiva presentazione della domanda, se l’istanza di ricostruzione
di carriera viene presentata dal 6° al 10° anno (art. 2946 CC – CdS,
parere n. 588/80 – art. 2 L. 428/1985)
- Il beneficio economico è prescritto e,
quindi, non valutato in carriera il servizio pre-ruolo
riconoscibile, se la domanda di ricostruzione di carriera è
presentata dopo il 10° anno dal superamento del periodo di prova,
mentre resta valido ai fini pensionistici, se è stata versata la
relativa contribuzione.
Il dipendente ha il diritto a richiedere il
riconoscimento dei servizi al termine dei tre mesi successivi al
compimento del periodo di prova, se non intervenuto un provvedimento di
proroga del periodo di prova, ovvero un giudizio sfavorevole (rif. D.M.
190/1995).
Il termine di prescrizione scatta dal 10° anno del superamento del
periodo di prova. Alla data del provvedimento di conferma in ruolo,
emesso entro 90 giorni dall’avvenuto superamento del periodo di prova,
può essere presentata l’istanza di ricostruzione di carriera. Il termine
decennale scatta dalla maturazione del diritto (decreto di conferma in
ruolo) e quindi, in riconoscimento dei servizi pre-ruolo, a partire da
quella data non può essere preso in considerazione in quanto il diritto
ad ottenere il riconoscimento dei servizi si è prescritto, nel termine
ordinario di prescrizione dei diritti (art. 2946 cc.).
Presentazione dei documenti
Il fascicolo della ricostruzione di carriera, a seconda dei casi e,
dunque dei provvedimenti da predisporre può contenere diversi documenti.
Vediamo nello specifico.
Primo riconoscimento del beneficio
Nell’ipotesi si tratti del primo riconoscimento del beneficio il
fascicolo dovrà contenere:
- Dichiarazione dei servizi pre-ruolo;
- Domanda di riconoscimento dei servizi. Per i
docenti è necessario allegare anche il titolo di studio richiesto
dall’insegnamento per il quale si richiede il riconoscimento.
- Per i docenti la relazione sull’anno di prova
e formazione, mentre per il personale ATA il decreto di conferma in
ruolo;
- Contratto di nomina in ruolo e visto della
Ragioneria Territoriale dello Stato.
Riconoscimento del beneficio a seguito di
passaggio di ruolo
Nell’ipotesi, per i docenti, del passaggio di ruolo tra scuole di gradi
differenti o per il passaggio da docente ITP a docente laureato, il
fascicolo della carriera dovrà contenere:
- Relazione con il relativo superamento del
periodo di prova;
- Contratto di nomina in ruolo e visto della
RTS ovvero decreto di passaggio di ruolo;
- Decreto di ricostruzione di carriera del
ruolo di provenienza aggiornato alla data del passaggio di ruolo.
Per il personale ATA che effettua il passaggio tra
diversi profili sono richiesti il decreto di conferma in ruolo al posto
della relazione sul periodo di prova, mentre gli altri documenti restano
identici.
Procedura informatica a SIDI per l’emissione
del decreto di ricostruzione di carriera
Le procedure informatiche da utilizzare sono più o meno complesse a
seconda che si debba procedere ad un primo riconoscimento dei servizi,
ovvero ad un passaggio di ruolo. Medesimo caso di variazione della
carriera si può avere per lo scatto di successivi inquadramenti per
effetto di nuovi Contratti Collettivi di Lavoro.
Primo riconoscimento dei servizi
- Inserimento della dichiarazione dei
servizi: la dichiarazione dei servizi va controllata sulla base
dei certificati di servizio esistenti al momento dell’inserimento
dei dati, per evitare di dover procedere con successive modifiche.
Si può verificare la situazione in cui i servizi seppure non
risultanti dalla stampa sintetica siano parzialmente inseriti –
questo avviene nei casi in cui l’interessato ha sottoscritto un
contratto a tempo determinato ed il contratto stesso è stato
elaborato dal sistema informativo – in questo caso occorre integrare
i servizi con i dati mancanti.
- Inserire gli estremi del contratto a tempo
indeterminato;
- Inserire la decorrenza della conferma in
ruolo;
- Verificare attentamente che gli anni di
servizio valutati e quelli effettivamente valutabili siano corretti.
Nel caso si riscontrassero errori nella valutazione dei servizi, ciò
significa che la dichiarazione dei servizi non è stata inserita
correttamente, per cui occorrerà rettificare i dati relativi ai
servizi e richiamare la pratica aperta ricalcolandola. Se i dati
della dichiarazione dei servizi sono già stati inseriti
correttamente, il sistema valuterà in modo corretto i servizi
stessi.
- Produrre la stampa del decreto di
ricostruzione di carriera;
- Procedere all’archiviazione della
documentazione. Il decreto di ricostruzione deve essere firmato in
originale ed inviato alla RTS unitamente a:
- Domanda di riconoscimento dei servizi
presentata dall’interessato;
- Certificato di servizio;
- Titolo studio;
Foglio matricolare (nel caso in cui l’interessato abbia
richiesto il riconoscimento del servizio militare);
- Relazione sul periodo di prova,
comprensiva del parere del Comitato di Valutazione per il
personale docente e, nel caso vi siano state proroghe, copia dei
decreti di proroga del periodo di prova;
- Contratto di assunzione a tempo
indeterminato con il visto della RTS.
- Consegna all’interessato del provvedimento
mediante firma della lettera per ricevuta di consegna.
- Al ritorno del visto di archiviazione da
parte della RTS occorre:
- inserire a SIDI i dati di registrazione
del decreto;
- Consegnare copia del decreto
all’interessato, ovvero comunicare gli estremi dell’avvenuta
registrazione da parte della Ragioneria Territoriale dello
Stato;
- Archiviare il decreto cartaceo nel
fascicolo.
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