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Le ricostruzioni di carriera
Controllo della RTS


Nel processo che porta alla definizione e all’applicazione in termini economici, di quanto stabilito dal Decreto di ricostruzione di carriera, sicuramente un passaggio delicato è la fase di controllo del provvedimento amministrativo di competenza della Ragioneria Territoriale dello Stato.

Prima dell’entrata in vigore del D.Lvo n. 29 del 3/2/1993, il controllo preventivo di legittimità sugli atti, era duplice, ovvero l’azione di verifica e controllo era demandata alla:

• Ragioneria Provinciale dello Stato;
• Corte dei Conti.

Il suddetto controllo era il presupposto per rendere efficaci i relativi provvedimenti e pertanto senza il relativo visto gli atti non producevano alcun effetto Discorso a parte era per i provvedimenti di ricostruzione della carriera per il personale della scuola (a seguito di immissione in ruolo). Infatti, secondo la normativa allora vigente, era consentita l’applicazione dei benefici previsti dal medesimo Decreto, ancora prima che lo stesso fosse stato “controllato” e “dichiarato” valido.

Questa procedura, di fatto, consentiva di evitare notevoli ritardi.

Successivamente con l’entrata in vigore del D.LVO n. 29 del 3/2/1993, all’art. 4 è stata prevista l’abolizione di gran parte degli atti prodotti dalla Pubblica Amministrazione, al controllo della Corte dei Conti: “Gli atti relativi alla costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti individuali di lavoro del personale di cui all’articolo 2, comma 2, nonché gli atti relativi al conseguente rapporto in atto non sono soggetti al controllo di legittimità della Corte dei conti e degli altri organi di controllo esterno.
Sono soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti  ................................................. omissis ..........................................................”

Successivamente con il D.Lvo n. 430/1997 e il DPR n. 38/1998 è stato introdotto il solo controllo di provvedimenti che comportano degli oneri di spesa da sostenere a carico del bilancio dello Stato; controllo esclusivamente di “legalità contabile”, che non rappresenta presupposto per rendere esecutivo il medesimo provvedimento, che fin da subito è da ritenersi esecutivo.

In merito a quanto stabilito dai dettami normativi appena citati, si segnala, invece quanto indicato dalla Ragioneria di Stato, che con la circolare n. 69 del 06/08/1998 ha precisato che: “tutti gli atti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato comportanti oneri finanziari a carico del bilancio statale, indipendentemente dalla formale registrazione dell’impegno, sono soggetti alla verifica di legalità del competente Ufficio centrali del Bilancio o della competente Ragioneria provinciale”

Pertanto, le Ragionerie Territoriali dello Stato effettuano, in riferimento al provvedimento di ricostruzione di carriera, un controllo sia sulla regolarità contabile che sulla legalità. Per cui il Decreto produce gli effetti previsti, solo a seguito del visto di regolarità emesso dall’organo di controllo.

Questa “duplice” verifica, per le scuole, non deve apparire come un “ostacolo” bensì deve essere visto come una forma di “garanzia” e di “sicurezza”, al fine di evitare errori per l’interessato, sia sulla definizione della classe stipendiale all’atto dell’immissione in ruolo sia sulla progressione.

Sarebbe, invece auspicabile, un maggior coordinamento delle Ragionerie Territoriali di Stato, per cercare di raggiungere una sempre più elevata uniformità di “comportamenti”, cercando di evitare diversità di applicazione della norma.

Se un’Istituzione Scolastica ha la consapevolezza e la certezza di aver emesso un provvedimento di ricostruzione di carriera, in conformità alle disposizioni previste, possono, magari supportate dagli Ambiti Territoriali di competenza, replicare ad eventuali osservazioni formulate dalle Ragionerie Territoriali dello Stato.
Si precisa che il suddetto “comportamento” è assolutamente lecito ed è garantito dalla normativa.

L'organo di controllo dinanzi ad una seconda esplicita richiesta di visto (a seguito di osservazioni ricevute) secondo quanto previsto dal DPR 38/98 art. 9, sono tenute a vistare il provvedimento in questione con un “visto con riserva”.

Un provvedimento vistato con riserva è comunque esecutivo e pertanto occorre non “abusare” della suddetta pratica ma essere molto cauti, onde evitare danni all’interessato in termini di restituzione di somme percepite indebitamente.

Un provvedimento “ri-trasmesso” alla Ragioneria Territoriale verrà poi indirizzato anche alla Corte dei Conti (sez. Regionale), che dovrà dipanare la questione e pronunciarsi in merito.

L’organo di controllo “ordinario” secondo quanto disposto dall’art. 3 del D.Lvo n. 123 del 30/06/2021 art. 3 è la Ragioneria Territoriale dello Stato:

“Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche è svolto, rispettivamente, dagli Uffici centrali del bilancio operanti presso ciascuna amministrazione centrale, dall’Ufficio centrale di ragioneria presso l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dalle Ragionerie territoriali dello Stato secondo il proprio ambito di competenza.

2. Agli effetti del presente Decreto, gli Uffici centrali del bilancio, l’Ufficio centrale di ragioneria presso l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le Ragionerie territoriali dello Stato sono definiti uffici di controllo, che costituiscono il sistema delle ragionerie.”

Per quanto concerne le questioni legate a quali provvedimenti e in quanto tempo devono essere espletati i relativi controlli da parte delle Ragionerie Territoriali dello Stato, il D.Lvo n. 123 del 30/6/2011 ha regolamentato la materia, e all’art. 5 ha disposto quanto segue:

“1. Sono assoggettati al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, ad eccezione di quelli posti in essere dalle amministrazioni, dagli organismi e dagli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.

2. Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i seguenti atti:
.............................................. omissis ........................................................................
c) provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo;
d) atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio;
.............................................. omissis .........................................................................”

In estrema sintesi, l’art. 5 evidenzia quali provvedimenti emessi dalla Pubblica Amministrazione sono soggetti al controllo preventivo e tra questi, per il comparto scuola, si evidenziano quelli indicati alle lettere C e D, ovvero:

lett. C) Provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo;
lett. D) Atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio;

L’art. 8 del medesimo D.Lvo, prevede che ai predetti provvedimenti sia apposto il visto di regolarità amministrativa e contabile entro 60 giorni dal ricevimento degli stessi.

Per completezza d’informazione, generalmente, la formula utilizzata dalle Ragionerie Territoriali dello Stato, in caso di visto di regolarità o di osservazioni è la seguente:
“Si attesta che il provvedimento Numero ____ del ___________ emanato dal _____________, protocollato da questo Ufficio in data _______ e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il numero ________ ha superato/non ha superato il controllo preventivo di regolarità contabile di cui all’art. 7 del D.Lvo n.123/2011 e all’articolo 33 c. 4 D.L. 91/2014 __________”

Infine, si segnala che quando le scuole ricevono il provvedimento di ricostruzione e/o definizione della carriera, con il relativo “visto di regolarità” da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato occorre:

• inserire nel portale SIDI i dati di registrazione del Decreto stesso;
• consegnare copia del provvedimento all’interessato, ovvero comunicare gli estremi dell’avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato;
• archiviare il Decreto cartaceo nel fascicolo.


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