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Incremento retributivo
Legge n. 336/1970


L'importo dell'incremento retributivo previsto dall'art. 2, comma 1, della Legge n.336/70 corrisponde a tre aumenti periodici del 2,50% di stipendio. In pratica, questo si traduce in una maggiorazione complessiva del 7,50% della base retributiva.

Dettagli del Calcolo e Applicazione

Base di calcolo: L'incremento del 7,50% viene calcolato sullo stipendio tabellare e sulle fasce retributive in godimento al momento della cessazione dal rapporto di lavoro.
Destinatari: Il beneficio è riservato esclusivamente ai lavoratori del pubblico impiego (ex combattenti, partigiani, mutilati, invalidi di guerra e categorie equiparate).
Momento dell'attribuzione: Viene applicato all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa.
Effetti previdenziali: L'incremento rileva sia ai fini della liquidazione della pensione sia per l'indennità di buonuscita o TFS/TFR.
Integrazioni specifiche: Per gli iscritti alla Cassa Stato, l'importo così determinato è ulteriormente soggetto a una maggiorazione del 18% ai sensi della Legge n. 177/76.

È consigliabile verificare le disposizioni specifiche del proprio Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), poiché in alcuni comparti (come Regioni e Autonomie Locali) le modalità di calcolo sono state contrattualizzate seguendo criteri definiti internamente.


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