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Per il comparto Scuola, il calcolo
della base retributiva per l'applicazione dei benefici della Legge
336/70 (art. 2, comma 1) segue regole specifiche che integrano lo
stipendio tabellare con le indennità accessorie stabili. 1. Composizione della Base Retributiva L'incremento del 7,50% (pari a tre scatti del 2,50%) si applica sulla "retribuzione fissa e continuativa" in godimento al momento della cessazione dal servizio. Per il personale scolastico, questa base include tipicamente: Stipendio Tabellare: L'importo annuo lordo corrispondente alla propria fascia di anzianità (0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35+). Retribuzione Professionale Docenti (RPD) o Compenso Individuale Accessorio (CIA) per il personale ATA. Indennità di Direzione: Per i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA). Eventuali ore eccedenti: Se costituiscono cattedre con orario istituzionalmente superiore alle 18 ore settimanali (es. cattedre a 20 ore), tali compensi possono rientrare nella base stipendiale utile. 2. Maggiorazione del 18% (Legge 177/76) Per il personale della scuola (dipendenti statali), la base così determinata viene ulteriormente incrementata del 18% ai fini del calcolo della quota pensionistica (Quota A). Esclusione: L'Indennità Integrativa Speciale (IIS), pur essendo pensionabile, viene solitamente esclusa dal calcolo della maggiorazione del 18%. 3. Esempio Pratico di Calcolo (Valori Indicativi) Se la somma delle voci fisse (Stipendio + RPD) ammonta a un totale annuo lordo di €.30.000: Incremento L. 336/70: 30.000 x 7,50% = + €.2.250 annui. Nuova Base: €.32.250 annui Maggiorazione 18% (Pensione): si applica il 18% su questa nuova base (esclusa I.I.S.) per determinare la base pensionabile finale. 4. Effetti sul
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