D.P.R. N. 384
- 28-11-1990| Regolamento per il
recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista
dall' accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto
del Servizio sanitario nazionale, di cui all' art. 6, D.P.R. 5 marzo
1986, n. 68.
(Gazz. Uff. 19 dicembre 1990, n. 295, S.O.) PREMESSA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione; Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e 23 agosto 1988, n. 395, recanti disposizioni, per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi intercompartimentali emanati ai sensi dell' articolo 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93; Visto l' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che ha istituito ai sensi dell' articolo 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il comparto di contrattazione collettiva per il personale del Servizio Sanitario Nazionale comprensivo di una apposita area negoziale per la professionalità medica; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, 20 maggio 1987, n. 270, e 17 settembre 1987, n. 494; Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, concernente il requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale richiesta dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle confederazioni ed organizzazioni sindacali per partecipare alla formazione degli accordi sindacali; Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 7 ottobre 1989 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 1989 - che ha designato i componenti delle delegazioni trattanti l' accordo sindacale per il personale del comparto del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale; Viste le leggi 11 marzo 1988, n. 67, e 24 dicembre 1988, n. 541, recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 1988 e 1989); Visto l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell' attività di Governo e l' ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 1990, ai sensi dell' ottavo comma dell' articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con la quale - respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative - è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell' ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il comparto del personale dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, comprensiva dell' ipotesi di accordo relativa all' area negoziale per professionalità medica di cui al predetto articolo 6, comma 5 e seguenti, stipulata in data 6 aprile 1990 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dall' articolo 1 del citato decreto del Ministro per la funzione pubblica del 7 ottobre 1989, e le Organizzazioni Sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto CGIL/funzione Pubblica-Sanità, CISL-FISOS, UIL- Sanità, CIDASI.DIR.SS., CONFEDIR-DIRSAN, CIDIESSE, CISAS-Sanità, CISAL-FIALS, SICUS ed AUPI (queste ultime due ammesse con riserva dell' esito finale del giudizio pendente) e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR, CISAL, CONF.SAL nonché, per l' area negoziale medica, le Organizzazioni Sindacali COSMED, ANAAO/SIMP, CIMO, Federazione nazionale CGIL-CISL-UIL medici, CISL medici, CGIL medici, SNR, SIVEMP e SIMET - queste ultime quattro ammesse con riserva dell' esito finale del giudizio pendente - come il SUMI che ha sottoscritto l' ipotesi di accordo il 7 luglio 1990, sempre con riserva dell' esito finale del giudizio pendente; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell' adunanza generale del 12 luglio 1990; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1990 e del 23 novembre 1990, ai sensi dell' articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l' approvazione della ipotesi di accordo sottoscritta in data 6 aprile 1990 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate, nonché il recepimento e l' emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall' accordo sindacale per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-1990; Visto il decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, recante disposizioni urgenti per assicurare l' attuazione di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; Emana il seguente: Regolamento. PARTE I - Comparto sanità. Artt. TITOLO I - Disposizioni generali: Capo I - Campo di applicazione 1; Capo II - Rapporti con l' utenza: Sez. I - Cittadino utente 2; Sez. II - Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali 3 - 4; Capo III - Contrattazione decentrata e procedure per il raffreddamento dei conflitti 5 - 7; TITOLO II - Programmazione ed organizzazione del lavoro: Capo I - Organizzazione del lavoro 8 - 10; Capo II - Mobilità 11 - 17; TITOLO III - Diritti - doveri - responsabilità e profili: Capo I - Norme applicative dell' accordo inter-compartimentale 18 - 24; Capo II - Relazioni sindacali 25 - 38; Capo III - Ordinamento professionale 39 - 40; TITOLO IV - Trattamento economico: Capo I - Stipendi 41 - 43; Capo II - Indennità 44 - 52; Capo III - Norme particolari 53 - 56; TITOLO V - Produttività ed efficienza dei servizi: Capo I - Produttività 57 - 67; TITOLO VI - Norme finali di rinvio: Capo I - Disposizioni particolari e finali 68 - 70; PARTE II - Area medica. TITOLO I - Disposizioni generali: Capo I - Campo di applicazione 71; Capo II - Rapporti con l' utenza: Sez. I - Cittadino utente 72; Sez. II - Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali 73 - 74; Capo III - Contrattazione decentrata e procedure per il raffreddamento dei conflitti 75 - 77; TITOLO II - Programmazione ed organizzazione del lavoro: Capo I - Organizzazione del lavoro 78 - 80; Capo II - Mobilità 81 - 86; TITOLO III - Diritti - doveri - responsabilità: Capo I - Norme applicative ed integrative degli accordi intercompartimentali 87 - 92; Capo II - Relazioni sindacali 93 - 106; Capo III - Ordinamento professionale 107; TITOLO IV - Trattamento economico: Capo I - Stipendi ed indennità 108 - 117; Capo II - Norme particolari 118 - 122; TITOLO V - Produttività ed efficienza dei servizi: Capo I - Produttività 123 - 132; TITOLO VI - Norme transitorie finali e di rinvio: Capo I - Disposizioni particolari e finali 133 - 136; PARTE TERZA - Disposizioni comuni 137 - 138. Allegato 1. Allegato 2. Allegato 3. Codice di autoregolamentazione dell' esercizio del diritto di sciopero. Art. 1. 1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale di ruolo e non di ruolo dipendente dagli Enti individuati dall' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. 2. Il presente regolamento concerne il triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali. Art. 2. 1. Nell' intento di perseguire l' ottimizzazione dell' erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell' azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l' utenza, da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano gli Enti. 2. A tale scopo, gli Enti approntano adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti e per una più agevole utilizzazione dei servizi anche attraverso l' individuazione di appositi Uffici di Pubbliche Relazioni, se necessario decentrati, con il compito di fornire agli utenti ogni utile informazione anche documentale sui servizi erogati dall' Ente e sulla loro dislocazione nel territorio, sugli orari di apertura e sul tipo di prestazione nonché di ricevere eventuali reclami e suggerimenti da parte degli utenti stessi al fine del miglioramento dei servizi. 3. In tale quadro gli Enti, sentite le Organizzazioni e le Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative, predispongono appositi progetti finalizzati - in particolare - per assicurare condizioni di rispetto, chiarezza e dialogo nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi attraverso il cartellino di riconoscimento secondo le vigenti disposizioni. I suddetti interventi sono diretti ad assicurare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali: a) una formazione professionale del personale volta al rispetto della dignità umana del malato e dell' utente, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata, specificamente rivolta ad assicurare completezza e chiarezza delle informazioni fornite, anche con l' ausilio di apparecchiature elettroniche; b) la semplificazione e l' unificazione della modulistica almeno a livello di Ente e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull' autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la funzione pubblica del 20 dicembre 1988, n. 26779, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989; c) l' ampliamento degli orari di apertura delle strutture, per garantire l' esigenza degli utenti di accedere alle strutture stesse; d) il collegamento tra amministrazioni e l' unificazione di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l' istituzione di servizi polivalenti; e) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con l' obiettivo di ridurre al minimo l' attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a facilitare l' accesso all' informazione ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap ed anziane. 4. Entro un anno dall' entrata in vigore del presente regolamento e, in seguito, con cadenza annuale, gli Enti promuovono apposite conferenze, unitamente alle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative, sentite le associazioni diffuse su larga scala e maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l' andamento dei rapporti con l' utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell' ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l' utenza. Art. 3. 1. Ai sensi dell' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale sono i seguenti: 1) assistenza sanitaria; 2. Nell' ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 devono garantirsi, con le modalità ed i contingenti minimi di cui all' articolo 4, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati: a) prestazioni di accettazione per i ricoveri d' urgenza e di pronto soccorso, nonché specialistiche e diagnostiche necessarie a garantire le urgenze; anestesia per le sole urgenze; medicina neonatale; rianimazione e terapia intensiva; unità coronariche; emodialisi; servizio trasfusionale; psichiatria; trattamenti sanitari obbligatori; assistenza di persone anziane ed handicappate; assistenza farmaceutica anche integrativa; servizio ambulanze; b) raccolta, nei casi di urgenza, dei rifiuti solidi; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi; vigilanza, nei casi di urgenza, sugli alimenti e bevande; salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature anche a ciclo continuo soggetti a vigilanza nei casi in cui l' interruzione del funzionamento comporti danni alle persone ed agli impianti stessi; sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici e degli impianti di emergenza necessari ad assicurare i servizi essenziali; c) vigilanza sui focolai o malattie infettive e zoonosi; controllo degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica; macellazione di urgenza degli animali in pericolo di vita; approvvigionamento carneo agli ospedali, case di cura ed istituti convenzionati nonché residenze protette ed assistite; d) referti, denunce, certificazioni e provvedimenti contingibili ed urgenti; e) prestazioni urgenti svolte dal Servizio Sanitario Nazionale per conto della protezione civile; f) approvvigionamento urgente dei beni di prima necessità; g) servizi di cucina, incluse banche del latte per i neonati, per assicurare le esigenze alimentari e dietetiche salvo nei casi in cui non sia possibile prevedere adeguata sostituzione del servizio; h) distribuzione del vitto; somministrazione dello stesso a persone non autosufficienti ed ai minori; i) pagamento degli assegni e dei sussidi con carattere di sostentamento, per il periodo di tempo strettamente necessario, in base all'organizzazione dei singoli Enti. Art. 4. 1. Al fine di cui all' articolo 3 sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso articolo 3, appositi contingenti di personale che sono esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi. 2. Entro 30 giorni dall' entrata in vigore del presente regolamento, con apposito accordo decentrato a livello Regionale - da definirsi prima dell' inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. 3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 è effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello locale per singolo Ente entro 15 giorni dall' accordo di cui al citato comma 2 e, comunque, prima dell' inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more delle definizioni degli accordi di cui ai commi 2 e 3, le parti dichiarano di assicurare comunque i servizi pubblici essenziali. 4. In conformità agli accordi di cui ai commi 2 e 3, gli Enti individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all' articolo 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando - 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle Organizzazioni Sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. 5. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validità per il periodo di vigenza del presente regolamento e conservano la loro efficacia sino alla definizione dei nuovi accordi. Art. 5. 1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono adottati dai competenti organi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Art. 6. 1. La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, salvo quanto previsto dal comma 2. 2 (1). Art. 7. 1. (1). Art. 8. 1. Al fine di favorire il processo di riordino e riorganizzazione degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale già avviato - nel quadro della programmazione sanitaria nazionale prevista dalla legge 25 ottobre 1985, n. 595 - con il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, e con il decreto del Ministro della Sanità 13 settembre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1988, n. 225 ed - a livello regionale - con le relative leggi di piano sanitario ed atti di indirizzo, è necessario, in attesa dell' approvazione della legge di riforma del Servizio Sanitario Nazionale, introdurre criteri di adeguamento dell' organizzazione del lavoro per il corretto svolgimento delle attività istituzionali. 2. Fermo restando il quadro normativo di riferimento previsto dell'ordinamento vigente, le esigenze delle strutture e servizi sanitari, tecnici ed amministrativi richiedono una razionalizzazione dei modelli organizzativi delle unità operative ospedaliere ed extraospedaliere anche in senso dipartimentale ed una diversa articolazione funzionale delle varie professionalità che concorrono nel lavoro d' équipe all' erogazione delle prestazioni, secondo il grado di autonomia e responsabilità di ciascun dipendente in relazione alla specifica professionalità. 2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dai commi 1 e 2, gli Enti, con riferimento agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e sulla base delle disposizioni regionali in materia, rideterminano le dotazioni organiche previste per le posizioni funzionali corrispondenti al IX livello retributivo dei vari ruoli, trasformando - per il ruolo sanitario - il 47% dei relativi posti in altrettanti posti di posizione funzionale intermedia e per gli altri ruoli il 24%. Ferma rimanendo la dotazione organica complessiva, analoga trasformazione può riguardare i posti di posizione funzionale iniziale resisi vacanti dopo l' entrata in vigore del presente regolamento, salvo quelli per i quali siano stati banditi i relativi concorsi di assunzione. La copertura dei posti risultanti dalla trasformazione è disciplinata con successivo decreto del Ministro della Sanità da emanarsi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro e non oltre il 1° dicembre 1990. Detto decreto deve, inoltre, tenere conto per gli altri operatori del comparto del disposto dell' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. 6. Nelle Regioni, in cui sia già stato avviato, sulla base delle leggi di organizzazione, il processo di trasformazione dei posti del personale laureato non medico del ruolo sanitario, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 78, commi 5 e 6, della parte seconda - area medica. 5. Gli Enti, nella proposta di ampliamento e di istituzione di nuovi servizi nelle piante organiche provvisorie o definitive, di norma, si attengono al nuovo assetto della organizzazione del lavoro di cui ai commi precedenti. 6. In attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, nella presente fase di transizione, una diversa articolazione funzionale delle professionalità dei laureati dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo e di altre figure del comparto si pone, altresì, come fattore indispensabile dell' avvio del processo di trasformazione e di riordino dei servizi sanitari, tecnici ed amministrativi degli Enti che si realizza anche attraverso una parziale revisione di alcuni profili e delle attribuzioni ad essi correlate, per una migliore aderenza alla realtà ed alle mutate esigenze dell' organizzazione del lavoro, secondo l' allegato 2) che costituisce parte integrante del presente regolamento. In particolare per la specificità del ruolo infermieristico occorre prevedere una valorizzazione dell' attività professionale adeguata alle esigenze di una crescente responsabilità per qualificare l' assistenza sanitaria secondo le linee dell' ordinamento comunitario. Art. 9. 1. In attuazione di quanto previsto dall' articolo 8 al fine di garantire un incremento dell' efficacia dei servizi sanitari nonché per favorire le attività di didattica, ricerca ed aggiornamento del relativo personale, a decorrere dal 1° ottobre 1990, l' orario di lavoro del personale non medico collocato nelle posizioni funzionali ricomprese dal IX all' XI livello dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo è fissato in ore 38 settimanali. Art. 10. 1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. 2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate. 3. A decorrere dal 31 dicembre 1990, il monte ore complessivo annuo per prestazioni di lavoro straordinario non deve eccedere il limite globale pari a n. 50 ore annue per il numero di dipendenti in servizio. Nel caso di particolari motivate esigenze di servizio con carattere di emergenza dovute anche a carenze di organico e per assicurare i servizi di pronta disponibilità, il monte ore annuo complessivo può essere aumentato del 30%. 4. I limiti individuali sono determinati dagli Enti in sede di contrattazione decentrata in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale nel rispetto del monte orario complessivo di cui al comma 3. I limiti individuali così determinati per dipendenti costituiscono il monte ore disponibile per l' unità operativa di appartenenza all' interno della quale è possibile l' attribuzione di ore non fruite da altro personale. 5. Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del richiamo in servizio per pronta disponibilità; dell'assistenza e partecipazione a riunioni degli organi collegiali istituzionali; della partecipazione a commissioni - ivi comprese quelle relative a concorsi del Servizio Sanitario Nazionale - o ad altri organi collegiali nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi; dell' assistenza all' organizzazione di corsi di aggiornamento. 6. Le ulteriori prestazioni di lavoro straordinario svolte per esigenze sopravvenute dopo la determinazione dei limiti individuati nei commi 4 e 5 sono compensate con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel mese successivo. 7. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi: a) stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento; b) indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell' anno precedente; c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci. 8. Gli stipendi tabellari iniziali previsti dall' articolo 41, comma 1, hanno effetto sulla misura oraria dei compensi per lavoro straordinario a decorrere dal 1° giorno del mese successivo all' entrata in vigore del presente regolamento. 9. La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo. Art. 11. 1. L'istituto della mobilità all' interno dell' Ente concerne l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in presidio o servizio ubicato in località diversa da quella della sede di assegnazione. 2. Rientra nel potere organizzatorio dell' Ente l' utilizzazione del personale nell' ambito di presidi, servizi, uffici situati a non oltre 10 km dalla località sede di assegnazione. Detta utilizzazione, che non è soggetta alle procedure previste dalle lettere A) e B) del comma 3 per la mobilità di urgenza ed ordinaria, è disposta sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative quando avviene al di fuori del presidio, servizio o ufficio di assegnazione. 3. La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e ordinaria e viene attuata secondo le seguenti procedure: A) Mobilità di urgenza: 1) nei casi in cui, nell' ambito dell' Ente sia necessario soddisfare le esigenze funzionali dei servizi a seguito di eventi contingenti e non prevedibili, l' utilizzazione provvisoria dei dipendenti in servizio, presidio e ufficio diverso da quello di assegnazione è effettuata limitatamente al perdurare delle situazioni predette; 2) tale utilizzazione è disposta, con atto motivato, dall' ufficio di Direzione della Unità Sanitaria Locale o dall' organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e non può superare il limite massimo di un mese nell' anno solare; 3) la mobilità di urgenza presuppone l' utilizzo di tutto il personale di uguale ruolo, posizione funzionale, profilo professionale e disciplina ove prevista, ferma restando la necessità di assicurare, in via prioritaria, la funzionalità dell' unità operativa di provenienza; 4) al personale interessato spetta l' indennità di missione prevista dalla normativa vigente, se e in quanto dovuta; B) Mobilità ordinaria nell' ambito dell' Ente: gli enti, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti secondo le vigenti disposizioni, a domanda degli interessati, possono attivare, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, misure di mobilità ordinaria interna nell' osservanza delle modalità e nel rispetto dei seguenti criteri: a) adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei posti da ricoprire mediante mobilità del personale; b) per il personale collocato nelle posizioni funzionali ricomprese dal VI all' XI livello retributivo, a seguito di una valutazione positiva ed, in caso di più domande, comparata del curriculum di carriera e professionale in rapporto al posto da ricoprire - effettuata dall'Ufficio di direzione - integrato dal Responsabile di Servizio cui il posto si riferisce ove non facente già parte dell' ufficio di Direzione stesso - per le posizioni funzionali ricomprese dal VI al X livello retributivo; c) per il restante personale mediante compilazione di graduatorie sulla base dell' anzianità di servizio di ruolo e non di ruolo nella posizione funzionale, profilo e disciplina di appartenenza nonché della situazione personale e familiare e della residenza anagrafica; d) con riferimento alle lettere b) e c), per la situazione personale e familiare, riguardante anche documentate situazioni di particolare rilevanza sociale, nonché per la residenza anagrafica è attribuito un massimo di punti 15 sulla base dei criteri individuati in sede di contrattazione decentrata a livello locale; e) in caso di parità di punteggio ha la precedenza il dipendente con maggiore anzianità complessiva di servizio. 4. Gli Enti per motivate esigenze di servizio possono disporre d'ufficio misure di mobilità interna del personale sulla base di criteri da definirsi negli accordi decentrati a livello locale. 5. Nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali la mobilità ordinaria può essere effettuata esclusivamente a domanda degli interessati. 6. I provvedimenti di mobilità ordinaria interna, a domanda o d'ufficio, predisposti secondo le procedure indicate nel presente articolo sono adottati dal Comitato di Gestione dell' Unità Sanitaria Locale od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. Art. 12. 1. La mobilità del personale tra enti in ambito regionale comprende le seguenti fattispecie. 2. Trasferimento ad altra unità sanitaria locale: A) il personale può essere trasferito a domanda compatibilmente con le esigenze di servizio in altra Unità Sanitaria Locale della stessa Regione con l' osservanza delle seguenti procedure: 1) pubblicità, con cadenza trimestrale, degli avvisi di mobilità relativi alla copertura dei posti vacanti individuati da parte dell'Unità Sanitaria Locale interessata, nell' albo dell' Unità Sanitaria Locale medesima per almeno 15 giorni. Copia degli avvisi di mobilità deve essere inviata contestualmente alla Regione ed alle altre Unità Sanitarie Locali per analoga forma di pubblicità; 2) accoglimento della domanda di trasferimento mediante deliberazione di assenso dei Comitati di Gestione delle Unità Sanitarie Locali interessate, sentito nell' Unità Sanitaria Locale di destinazione il parere dell' ufficio di Direzione in relazione a quanto previsto dal punto 3); 3) in caso di pluralità di domande il trasferimento è disposto dall' Unità Sanitaria Locale di destinazione subordinatamente ad una valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum di carriera e professionale del personale interessato in rapporto al posto da ricoprire da parte dell' Ufficio di Direzione, integrato dal Responsabile del Servizio cui il posto da ricoprire si riferisce ove non facente già parte dell' ufficio di Direzione. Possono, altresì, essere prese in considerazione documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei familiari, distanza tra le sedi) e sociali, secondo le modalità definite dalla lettera d) nel comma 3 dell'articolo 11; 4) il provvedimento di trasferimento deve essere notificato alla Regione entro 60 giorni per le conseguenti variazioni nei ruoli nominativi regionali; B) assegnazione di personale a seguito di soppressione del posto o di verifica di esubero: 1) in applicazione dell' ultimo comma dell' articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, il dipendente ha diritto, in caso di soppressione del posto - conseguente a vincoli legislativi ed indirizzi programmatici di piano in materia di organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali - al conferimento di altro posto, di corrispondente posizione funzionale, profilo, e disciplina - ove prevista - vacante presso l' unità sanitaria locale di appartenenza; 2) l' unità sanitaria locale di appartenenza provvede alla nuova assegnazione con priorità sulla mobilità ordinaria interna da attuarsi secondo la procedura dell' articolo 11 e di quella disciplinata alla lettera A); 3) qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nella unità sanitaria locale di appartenenza, la regione provvede ad attivare i processi di mobilità a domanda previsti dalla lettera A), con le medesime procedure ed alle stesse condizioni ivi previste, ai sensi dell' articolo 5, commi 3, 4 e 5, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine non sono considerati disponibili i posti per i quali siano in atto procedure concorsuali con le prove di esame già iniziate; 4) i relativi provvedimenti sono adottati dal Comitato di gestione; 5) al personale assegnato con le procedure di cui alla presente lettera, oltre i benefici previsti in materia per gli impiegati civili dello Stato, compete anche una indennità di incentivazione alla mobilità pari a due mensilità dello stipendio in godimento alla data di assegnazione, o se più favorevoli, le indennità sotto indicate; posizione funzionale V ed inferiori...... L. 2.000.000; posizione funzionale VI............. " 2.500.000; posizione funzionale VII............. " 3.000.000; posizione funzionale VIII e superiori.... " 3.500.000. Le indennità di incentivazione alla mobilità sono corrisposte a cura dell' Ente ricevente e rimborsate dallo Stato sino alla concorrenza massima delle somme di cui sopra. 3. Mobilità tra gli enti del comparto: a) è consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti destinatari del presente regolamento, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi in base a criteri concordati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, a condizione dell' esistenza nell' Ente di destinazione di posto vacante di corrispondente posizione funzionale e profilo professionale e, ove prevista, disciplina in base alle tabelle di cui all' allegato 2) al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed allegato 1) al presente regolamento, nonché della sussistenza negli ordinamenti degli Enti del comparto diversi da Unità Sanitarie Locali di norme dirette a garantire condizioni di reciprocità nell' applicazione della mobilità; b) qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il personale delle Unità Sanitarie Locali, è altresì, necessario il nulla osta della regione interessata. Art. 13. 1. La mobilità tra enti in ambito interregionale comprende le seguenti fattispecie. 2. Mobilità tra Unità Sanitarie Locali: a) la mobilità tra unità sanitarie locali di diversa regione avviene esclusivamente a domanda del dipendente interessato con le procedure e alle condizioni indicate nella lettera A) del comma 2 dell' articolo 12, alle quali nel punto 2) è aggiunto anche l' obbligo di approvazione delle Regioni interessate; b) per comprovate esigenze di servizio la mobilità di cui alla lettera a) può essere attuata anche attraverso l' istituto del comando con le procedure e modalità di cui all' articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Il comando non può avere durata superiore a dodici mesi eventualmente rinnovabili. 3. Mobilità tra enti del comparto: a) è consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti destinatari del presente regolamento, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra li Enti stessi in base a criteri concordati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, a condizione dell' esistenza nell' ente di destinazione di posto vacante di corrispondente posizione funzionale e profilo professionale e, ove prevista, disciplina in base alle tabelle di cui all' allegato 2) al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed allegato 1) al presente regolamento, nonché della sussistenza negli ordinamenti degli Enti del comparto diversi dalle Unità Sanitarie Locali di norme dirette a garantire condizioni di reciprocità nell' applicazione della mobilità; b) qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il personale delle Unità Sanitarie Locali è, altresì, necessario il nulla osta della regione interessata. Art. 14. 1. Ai sensi dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, oltre alla mobilità di cui gli articoli 11, 12 e 13, è consentito il trasferimento di personale tra gli enti destinatari del presente regolamento e gli Enti del comparto Enti Locali, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli Enti, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, a condizione dell' esistenza di posto vacante di corrispondente posizione e profilo professionale nell' ente di destinazione e purché il richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere al posto oggetto del trasferimento. 2. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata anche attraverso l' istituto del comando da e verso gli Enti del comparto sanità e quelli del comparto enti locali con le stesse modalità e condizioni di cui al comma 1. L'onere è a carico dell' ente presso il quale l' impiegato opera funzionalmente. 3. Tale comando, fatti salvi quelli previsti da norme e regolamenti degli enti stessi, non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili. 4. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è esente dall' obbligo del periodo di prova purché superata presso l' ente di provenienza ed è inquadrato nella posizione funzionale, profilo professionale e, ove prevista, disciplina rivestita secondo le modalità indicate nell' articolo 53. Art. 15. 1. La mobilità tra gli Enti del comparto sia in ambito regionale che interregionale è consentita in ogni momento nei casi di domanda congiunta di compensazione fra i dipendenti di corrispondente posizione funzionale, profilo professionale e, ove prevista, disciplina, previa deliberazione di assenso degli enti interessati e sentiti i rispettivi uffici di direzione o organi corrispondenti, tenuto conto di quanto disposto nel punto 2), lettera A), comma 2, dell' articolo 12. Art. 16. 1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, secondo la procedura di cui all' articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , l' ente non può procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo. 2. A tal fine l' Ente, individuate le mansioni proprie del dipendente in base al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, nonché alle leggi che regolano in particolare lo svolgimento della professione di appartenenza, ovvero, in mancanza, in base all' attività svolta abitualmente nell' unità operativa di assegnazione, deve accertare - per il tramite del Collegio Medico legale dell' Unità Sanitaria Locale competente per territorio - quali siano le mansioni che il dipendente, in relazione alla posizione funzionale e profilo professionale di appartenenza, sia in grado di svolgere senza che ciò comporti cambiamento di profilo o di disciplina, ove prevista. 3. Nel solo caso in cui non si rinvengano nell' ambito della posizione e profilo di appartenenza e nell' attività di lavoro svolta mansioni alle quali il dipendente possa essere adibito pur essendo giudicato idoneo a proficuo lavoro, il dipendente stesso, a domanda, può essere collocato in posizione funzionale inferiore anche di diverso profilo professionale e ruolo per il quale abbia i requisiti, a condizione che il relativo posto sia vacante. Il soprannumero è consentito solo a condizione del congelamento di un posto di corrispondente posizione funzionale. 4. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermità per causa di servizio. 5. La procedura di cui ai commi 1 e 2 può essere attivata dall' ente anche nei confronti del dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie attribuzioni. 6. In tal caso la nuova utilizzazione del dipendente deve essere disposta esclusivamente per il periodo giudicato necessario dall' organo competente, a norma dell' articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al recupero della piena efficienza fisica. 7. Il posto del dipendente temporaneamente inidoneo è considerato indisponibile ai fini della sua copertura. Art. 17. 1. Gli enti, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti nelle posizioni funzionali dei profili professionali collocati dal 1 al IV livello retributivo, possono, a domanda, disporre il passaggio dei dipendenti da un profilo all' altro della medesima posizione funzionale, anche di altro ruolo, purché il richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere al posto oggetto del passaggio e con il solo limite che il profilo professionale richiesto escluda intercambiabilità per il contenuto o i titoli professionali che specificatamente lo definiscono, ai sensi dell' articolo 19 legge 29 marzo 1983, n. 93. 2. Nel caso di presentazione di più domande rispetto ai posti disponibili, i passaggi sono disposti secondo l' anzianità complessiva di servizio di ruolo e non di ruolo, anche non continuativo, nella posizione funzionale di provenienza. 3. Il dipendente conserva il trattamento economico in godimento per stipendio base e salario di anzianità ed acquisisce dalla data del passaggio le indennità specifiche del nuovo profilo professionale, ove previste. 4. Al fine di consentire il proficuo inserimento dei dipendenti nel nuovo ruolo o profilo, possono essere previsti appositi corsi di aggiornamento obbligatorio.
Art. 18. (Trattamento di missione per particolari categorie)
1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all' articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori dell' ordinaria sede di servizio per: a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza; b) assistenza ed accompagnamento di pazienti ed infermi durante il trasporto di emergenza od in particolari condizioni di sicurezza; c) attività che comportino imbarchi brevi; d) interventi in zone particolarmente disagiate quali lagune, fiumi, boschi e selve. 2. Per il personale indicato nel comma 1, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto anche per mancanza di strutture e servizi di ristorazione. In tale circostanza è corrisposto un compenso forfetario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell' importo corrispondente al costo del pasto.
Art. 19. (Copertura assicurativa)
1. In attuazione dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, gli Enti sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall' ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l' esecuzione delle prestazioni di servizio. 2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell' Ente sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l' assicurazione obbligatoria. 5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
Art. 20. (Diritto allo studio)
1. I permessi di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, qualora le richieste superino il tre per cento delle unità in servizio presso ciascun Ente all' inizio dell' anno, sono concessi nel seguente ordine, ferma rimanendo la percentuale suddetta: a) ai dipendenti che frequentano corsi per il conseguimento di diplomi professionali relativi ai profili del ruolo sanitario; b) ai dipendenti che frequentano l' ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post- universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti; c) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso; successivamente, quelli che, nell' ordine, frequentano gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla lettera b). 2. Nell' ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la precedenza è accordata, nell' ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari, sulla base di una adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli. 3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso o per altro corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l' ordine decrescente di età. 4. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, se necessario, in sede di contrattazione decentrata. 5. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell' inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti. 6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395. Art. 21.
Art. 22.
Art. 23. 1. I Comitati per le pari opportunità, di cui all' articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli Enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il loro funzionamento. 2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell' Ente, sono costituiti da un componente designato da ognuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di funzionari in rappresentanza degli Enti. 3. In sede di negoziazione decentrata a livello di singolo Ente, anche tenendo conto delle proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a: a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione professionale; b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali; c) perseguimento di un effettivo equilibrio di disposizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell' attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell' ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale. 4. Gli effetti delle iniziative assunte dagli Enti a norma del comma 3, formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del Comitato di cui all' articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. 5. Rientrano nelle competenze del Comitato, di cui al presente articolo, la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive C.E.E. per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti. Art. 24.
1. La tutela della salute degli operatori sanitari esposti a particolari e diversificati rischi, inerenti le specifiche attività lavorative, impone una rigorosa osservanza di interventi preventivi a tutela della salute degli operatori stessi, anche attraverso una adeguata organizzazione del lavoro. 2. Gli Enti provvedono, oltre all' applicazione di tutte le leggi vigenti in materia, a rimuovere le cause di malattia e a promuovere la ricerca e l' attuazione di tutte le misure idonee alla tutela della salute e all' integrità fisica e psichica dei lavoratori dipendenti, con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possano rappresentare rischi per la salute riproduttiva. 3. Le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative hanno potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro, sulle condizioni psicofisiche dell' operatore sanitario, nonché di controllare l' applicazione di ogni norma utile in tal senso. 4. A tal fine gli Enti e le Organizzazioni Sindacali suddette individuano aree omogenee sulla base del rischio e istituiscono il registro dei dati biostatistici, la cui rilevazione e la registrazione compete alla Direzione sanitaria - in funzione di medicina preventiva dei lavoratori ospedalieri e tecnologica dei servizi sanitari - o al Servizio di Igiene e prevenzione, secondo le rispettive attribuzioni e le leggi regionali di organizzazione dei relativi servizi; detta attività viene svolta in stretto collegamento con i servizi di medicina preventiva e del lavoro delle pubbliche amministrazioni e delle Unità Sanitarie Locali. 5. I dipendenti sono sottoposti almeno annualmente a visite mirate. Per ogni dipendente viene istituito il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui formulazione viene definita d' intesa con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nel quadro della normativa vigente. Le spese derivanti sono a carico del Fondo Sanitario. 6. Per gli operatori esposti all' azione dei gas anestetici gli enti provvedono all' installazione ed attivazione di opportuni impianti di decontaminazione delle camere operatorie, nonché alla esecuzione di visite e controlli trimestrali e alla adeguata protezione delle lavoratrici gestanti e degli epato-pazienti. 7. Gli Enti devono prevedere visite mediche con cadenza quadrimestrale per gli addetti in via continuativa per l' intera giornata lavorativa all' uso di videoterminali quale misura di prevenzione per la salute dei dipendenti. 8. Nei confronti delle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza, qualora si riscontrino attraverso gli accertamenti sanitari temporanee inidoneità, si provvede al provvisorio mutamento di attività delle dipendenti interessate che comporti minore aggravio psico-fisico. 9. Gli Enti provvedono all' adozione di idonee iniziative volte a garantire l' applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e, sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali. 10. Le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative unitamente agli Enti verificano, anche attraverso i propri patronati, l' applicazione del presente articolo e promuovono la ricerca, l' elaborazione e l' attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l' integrità fisica e psichica dei dipendenti, con particolare riguardo ai reparti di malattie infettive ed alle specifiche esigenze di diagnosi e cura delle infezioni da HIV. 11. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, a livello di contrattazione decentrata devono essere previste modalità per la elaborazione delle mappe di rischio sulle quali attuare la priorità degli interventi per rimuovere ogni fonte di nocività per la salute di chi lavora e la tutela della salute degli utenti.
Art. 25. (Esercizio dell' attività sindacale)
1. I dipendenti degli Enti di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1986, n. 68, hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all' interno dei luoghi di lavoro. 2. I dirigenti sindacali, per l' espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti. 3. Ai fini di cui al presente capo, sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi di cui all' articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli organi direttivi ed esecutivi delle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a dare regolare e formale comunicazione all' Ente da cui gli interessati dipendono.
Art. 26. (Diritto di assemblea)
1. Nell' ambito della disciplina dell' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i dipendenti di ciascun Ente del comparto hanno diritto di partecipare, durante l' orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati con l' amministrazione nell' unità in cui prestano la propria attività, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
Art. 27. (Aspettative sindacali)
1. I dipendenti delle Amministrazioni destinatarie del presente regolamento che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie Confederazioni od Organizzazioni Sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente Confederazione od Organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata. 2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 3.000 dipendenti in attività di servizio di ruolo. Il conteggio per la determinazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per gli Enti compresi nel comparto. Nella prima applicazione, il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in n. 875 unità fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra. 3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al comma 2 è riservato per il 90 per cento alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante 10 per cento alle Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 7 ottobre 1989, e successive modificazioni, garantendo, comunque, nell' ambito di tale ultima percentuale una aspettativa per ogni Confederazione Sindacale di cui al citato decreto ministeriale. 4. Alla ripartizione tra le varie Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, d' intesa con l' Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.), sentite le Confederazioni e Organizzazioni Sindacali interessate. 5. La domanda di collocamento in aspettativa sindacale è presentata dalla Confederazione od Organizzazione Sindacale interessata all' A.N.C.I., che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dagli Enti interessati e protrae i suoi effetti fino alla revoca dell' aspettativa sindacale da parte della rispettiva Confederazione od Organizzazione, che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed all' A.N.C.I. 6. La Regione, previa segnalazione dell' A.N.C.I., provvede alla ridistribuzione tra gli Enti del proprio territorio degli oneri finanziari conseguenti all' applicazione del presente articolo. 7. Diverse intese intervenute tra le Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero delle stesse, sono comunicate all' A.N.C.I. ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica per i conseguenziali adempimenti.
Art. 28. (Disciplina del personale in aspettativa sindacale)
1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell' articolo 27 sono corrisposti dall' Ente da cui dipende tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni per la posizione funzionale di appartenenza, nonché le quote di retribuzione accessorie fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed all' incentivo della produttività, escluse in questo caso quelle conseguenti alla necessità dello svolgimento di prestazioni ai sensi dell' articolo 61, comma 13. Sono altresì esclusi i compensi per lavoro straordinario. 2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del computo del congedo ordinario. 3. Il personale collocato in aspettativa ai sensi dell' articolo 27 è sostituito, per la durata del mandato, con le procedure di cui all' articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, e successive modificazioni, ovvero, per i profili per l' accesso ai quali è previsto il solo requisito della scuola dell' obbligo, secondo le modalità dell' articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
Art. 29. (Permessi sindacali retribuiti)
1. I dirigenti degli organismi rappresentativi e degli organi di cui all' articolo 25, comma 3, non collocati in aspettativa usufruiscono per l' espletamento del loro mandato di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell' Ente. 2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nell' articolo 30, non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, tre giornate lavorative o, in ogni caso, le 18 ore lavorative. 3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all' articolo 3.
Art. 30. (Monte orario complessivo)
1. Nell' ambito di ciascun Ente il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all' articolo 29 è determinato in ragione di n. 3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno. 2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una quota pari al 10% del monte orario sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti nell' Ente interessato e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna Organizzazione Sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale, risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno. 3. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, del numero dei dipendenti, delle dimensioni e delle condizioni organizzative dell' Ente e del suo eventuale decentramento territoriale, in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate. 4. Ai dirigenti sindacali di cui al comma 3 dell' articolo 25 sono concessi, a richiesta, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all' articolo 3, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali territoriali ed ai congressi previsti dagli Statuti delle rispettive Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1. 5. Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni Sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicate agli Enti per i conseguenziali adempimenti.
Art. 31. (Diritto di affissione)
1. Le Confederazioni e le Organizzazioni Sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l' Ente ha obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all' interno dell' unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 32. (Locali per le rappresentanze sindacali)
1. In ciascun Ente con almeno duecento dipendenti è consentito agli organismi rappresentativi, per l' esercizio della loro attività, l' uso continuativo di idonei locali, da individuarsi da parte dell' Ente sentite le Organizzazioni Sindacali all' interno della struttura. 2. Negli Enti con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, da individuarsi da parte dell' Ente sentite le Organizzazioni Sindacali, nell' ambito della struttura.
Art. 33. (Patronato sindacale)
1. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal Sindacato o dall' Istituto di Patronato sindacale, per l' espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti organi dell' Ente. 2. Gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell' igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.
Art. 34. (Garanzie nelle procedure disciplinari)
1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l' esercizio del diritto di difesa, con l' assistenza, se richiesta dall' interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale designato dal dipendente stesso entro un mese dalla richiesta.
Art. 35. (Referendum)
1. Gli Enti devono consentire nelle sedi delle unità operative lo svolgimento, fuori orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all' attività sindacale indetti dalle Organizzazioni Sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente all' unità operativa ed alla categoria particolarmente interessata.
Art. 36. (Contributi sindacali)
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. 2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall' interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega deve essere inoltrata, in forma scritta, all' Ente di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata. 3. Le trattenute mensili operate dai singoli Enti sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle Organizzazioni Sindacali sono versate entro il decimo giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle organizzazioni sindacali con accompagnamento, ove richiesta, di distinta nominativa. 4. Gli Enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle Organizzazioni Sindacali.
Art. 37. (Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali)
1. Il trasferimento in una unità operativa, ubicata in località diversa da quella della sede di assegnazione, dei dirigenti sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all' articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive Organizzazioni e Confederazioni di appartenenza. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sino alla fine dell' anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale. 3. I dirigenti sindacali di cui all' articolo 25 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti nell' esercizio delle loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti derivanti dall' applicazione degli istituti normativi ed economici acquisiti ed acquisibili per la posizione funzionale di appartenenza.
Art. 38. (Norma transitoria)
1. Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Enti adottano i provvedimenti necessari per l' applicazione delle norme di cui al presente capo. 2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, gli Enti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché all' Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, il numero delle aspettative sindacali in essere, in relazione a ciascuna Organizzazione o Confederazione Sindacale. I predetti dati sono comunicati alle Organizzazioni o Confederazioni Sindacali interessate. 3. La ripartizione di cui all' articolo 27, commi 3 e 4, è effettuata entro il 31 dicembre 1990.
Art. 39. (Tabelle del personale)
1. Al fine di assicurare la maggiore funzionalità degli Enti, in applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ferme restando le posizioni funzionali ed i profili professionali ivi previsti, salvo quanto disposto dall' articolo 40, sono riordinate secondo l' allegato 1) che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Art. 40. (Profili professionali)
1. I seguenti profili professionali a decorrere dal 1° dicembre 1990 sono ascritti alle posizioni funzionali corrispondenti ai livelli retributivi sottoindicati: Livello. - agente tecnico................... III; - ausiliario socio sanitario..... III; - commesso........................ III; - operatori professionali di II categoria (infermieri generici ed infermieri psichiatrici con un anno di corso, puericultrici, massofisioterapisti)............... V; - operatore tecnico: - conduttore di caldaie a vapore...... V; - autista di autoambulanze............. V; - cuoco con diploma di scuola professionale alberghiera.................... V; - impiantisti elettricisti ed impiantisti idraulici ed impiantisti manutentori............ V. 2. I profili professionali di agente tecnico ed ausiliario socio-sanitario, ricollocati ai sensi del comma 1, e l' ausiliario socio sanitario specializzato già collocato nella posizione funzionale corrispondente al III livello retributivo sono riunificati in un solo profilo che assume la denominazione di "ausiliario specializzato". Le attribuzioni del nuovo profilo sono definite nell' allegato 2 che costituisce parte integrante del presente regolamento e sono distinte in relazione all' assegnazione dei dipendenti interessati ai servizi tecnico economali o socio assistenziali. A tal fine, la dotazione organica complessiva del nuovo profilo - che è data dalla somma dei posti già previsti nelle piante organiche provvisorie o definitive degli Enti per gli agenti tecnici, ausiliari socio-sanitari ed ausiliari socio-sanitari specializzati - deve essere distinta in contingenti separati in rapporto alle suddette aree di attività, ferma restando l' interscambiabilità, nel rispetto dei contingenti, del personale interessato prima dell' espletamento del corso di cui al comma 3. 3. Nell' ambito della posizione funzionale corrispondente al IV livello retributivo, è istituito il profilo professionale di "operatore tecnico addetto all' assistenza", al quale accedono gli ausiliari specializzati del contingente addetto ai servizi socio assistenziali ovvero candidati esterni, previo superamento di un apposito corso annuale le cui modalità, requisiti di accesso, percentuali di ammissione per candidati interni ed esterni sono stabiliti, nell' ambito della programmazione sanitaria, con decreto del Ministro della Sanità da emanarsi entro sessanta giorni dall' entrata in vigore del presente regolamento. Nell' ammissione ai corsi va data priorità ai dipendenti già ausiliari socio sanitari specializzati. Le attribuzioni dell' operatore tecnico addetto all' assistenza sono descritte nell' allegato 2) che fa parte integrante del presente regolamento. 4. Nell' ambito della posizione funzionale corrispondente al II livello retributivo del ruolo amministrativo è istituito il nuovo profilo professionale di "fattorino", al quale sono affidati compiti elementari nell' ambito dell' attività amministrativa e di archivio. Per detto profilo è richiesto il requisito della scuola e l' accesso è disciplinato dall' articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
Art. 41. (Nuovi stipendi)
1. I valori stipendiali annui lordi di cui all' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all' articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, sono così stabiliti a regime: Livello I......... L. 6.081.000; Livello II........ L. 7.131.000; Livello III....... L. 8.181.000; Livello IV...... L. 9.181.000; Livello V....... L. 10.521.000; Livello VI...... L. 11.631.000; Livello VII...... L. 13.631.000; Livello VIII..... L. 15.531.000; Livello IX....... L. 18.071.000; Livello X........ L. 25.211.000; Livello XI....... L. 33.593.000. 2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall' applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza dal 10 luglio 1990. 3. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 ai dipendenti di cui al comma 1 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Livello I....... L. 120.000; Livello II...... L. 150.000; Livello III..... L. 220.000; Livello IV.... L. 255.000; Livello V..... L. 314.000; Livello VI.... L. 335.000; Livello VII.... L. 405.000; Livello VIII... L. 405.000; Livello IX..... L. 499.000; Livello X...... L. 1.023.000; Livello XI..... L. 1.551.000. 4. Dal 1° ottobre 1989 ai dipendenti di cui al comma 1 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Livello I....... L. 480.000; Livello II...... L. 600.000; Livello III..... L. 880.000; Livello IV.... L. 1.020.000; Livello V..... L. 1.256.000; Livello VI.... L. 1.340.000; Livello VII... L. 1.620.000; Livello VIII... L. 1.620.000; Livello IX..... L. 1.996.000; Livello X...... L. 4.092.000; Livello XI..... L. 6.205.000. 5. Dal 1° luglio 1990 ai dipendenti di cui al comma 1 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Livello I...... L. 1.200.000; Livello II..... L. 1.500.000; Livello III.... L. 2.200.000; Livello IV.... L. 2.550.000; Livello V..... L. 3.140.000; Livello VI.... L. 3.350.000; Livello VII... L. 4.050.000; Livello VIII.. L. 4.050.000; Livello IX.... L. 4.990.000; Livello X..... L. 10.230.000; Livello XI.... L. 15.512.000. 6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
Art. 42. (Retribuzione individuale di anzianità)
1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1989, |