AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

(GU n. 248 del 24-10-2001- Suppl. Ordinario n.240)
 

COMUNICATO

  Contratto  collettivo  nazionale di lavoro integrativo del CCNL del
personale del comparto Sanita' stipulato il 7 aprile 1999
Titolo I
NORME GENERALI
Capo I
    A  seguito  del parere favorevole espresso in data 20 giugno 2001
dal  Comitato  di settore sul testo dell'accordo integrativo del CCNL
del  personale  del  comparto  Sanita',  stipulato  il  7 aprile 1999
nonche'  dell'ulteriore  atto  di  indirizzo  dello  stesso  in  data
16 luglio  2001  e  dell'autorizzazione  governativa  intervenuta  il
7 settembre  2001,  la Corte dei conti, in data 20 settembre 2001, ha
certificato  l'attendibilita'  dei costi quantificati per il medesimo
accordo   e   sulla   loro   compatibilita'   con  gli  strumenti  di
programmazione e di bilancio.

    Lo  stesso  giorno 20 settembre 2001, alle ore 18, ha avuto luogo
l'incontro tra:
l'A.RA.N.:
nella persona del presidente, avv. Guido Fantoni
e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

=====================================================================
                    Organizzazioni|sindacali|Confederazioni|sindacali
=====================================================================
CGIL FP Sanità                    |firmato  |CGIL          |firmato
---------------------------------------------------------------------
CISL FPS                          |firmato  |CISL          |firmato
---------------------------------------------------------------------
UIL FPL                           |firmato  |UIL           |firmato
---------------------------------------------------------------------
RSU Snatoss, Adass, Fase, Fapas,  |         |              |
Sunas, Soi                        |firmato  |USAE          |firmato
---------------------------------------------------------------------
FIALS                             |firmato  |CONFSAL       |firmato
    Al  termine  della  riunione, le parti suindicate, dopo aver dato
corso  alla  correzione  degli  errori materiali di seguito elencati,
hanno  sottoscritto  l'allegato  Contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro integrativo del CCNL del 7 aprile 1999.
    Errori materiali corretti nel testo del CCNL:
      art.  7  (servizio  di  pronta disponibilita), comma 14, ultimo
rigo, il comma cui deve farsi riferimento e' il n. 6 e non il 4;
      art.  12 (aspettativa), comma 10, dopo le parole "l'art. 27 del
CCNL  1  settembre 1995" aggiungere "come modificato ed integrato dal
CCNL del 22 maggio 1997.";
      art.  44  (trattamento  di  trasferta),  comma  11,  la  parola
"indennita'" va sostituita con la parola "trattamento";
      art.  45  (trattamento di trasferimento), comma 5, il comma cui
deve farsi riferimento e' il n. 2 e non il 3.

CONTRATTO  COLLETTIVO  NAZIONALE  DI  LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL
     PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' STIPULATO IL 7 APRILE 1999.

                               Art. 1.
                  Campo di applicazione e finalita'

  1.   Il   presente  contratto  si  applica  a  tutto  il  personale
destinatario  del  CCNL  stipulato il 7 aprile 1999 ed ha le seguenti
finalita':
    a) completare  il processo di trasformazione della disciplina del
rapporto di lavoro riconducendo alla disciplina pattizia gli istituti
non ancora regolati dai contratti collettivi vigenti;
    b) disciplinare  gli  istituti  relativi  alle  flessibilita' del
rapporto di lavoro;
    c) armonizzare  con i CCNL della dirigenza gli istituti comuni al
comparto;
    d) modificare  ed  integrare  la  normativa  contrattuale vigente
considerando gli eventuali mutamenti legislativi.
  2.  Per  quanto riguarda i riferimenti normativi e le abbreviazioni
si  richiama  l'art.  1  del CCNL del 7 aprile 1999, precisando che i
riferimenti normativi si intendono, comunque, comprensivi di tutte le
modificazioni  ed  integrazioni nel frattempo intervenute. Il decreto
legislativo  19 giugno 1999, come modificato ed integrato dai decreti
legislativi  n.  49,  168  e  254  tutti del 2000, viene indicato con
decreto  legislativo  n.  229  del  1999.  Le  leggi  n.  53/2000, n.
1204/1971  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  citate nel
presente contratto sono confluite nel testo unico n. 151/2001.
Capo II Diritti sindacali
Art. 2.
Diritto di assemblea
  1.  I  dipendenti  hanno diritto a partecipare, durante l'orario di
lavoro,  ad  assemblee  sindacali, in idonei locali concordati con le
aziende  per  dodici  ore  annue  pro capite senza decurtazione della
retribuzione.
  2.  Le  assemblee  che  riguardano  la generalita' dei dipendenti o
gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno
su materie di interesse sindacale e del lavoro:
  - singolarmente  o  congiuntamente  da  una  o  piu' organizzazioni
sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5,
del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
  - dalla  R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con
le modalita' dell'art. 8, comma 1, dell'accordo quadro sulla elezione
delle R.S.U. del 7 agosto 1998;
  - da  una  o  piu'  organizzazioni  sindacali  rappresentative  del
comparto, di cui al primo alinea, congiuntamente con la R.S.U.
  3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo resta
ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del
CCNQ  7 agosto  1998  sulle  modalita'  di  utilizzo  dei  distacchi,
aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali.
  4.  E'  disapplicato  l'art.  26  del  decreto del Presidente della
Repubblica n. 384/1990.
                               Art. 3.
                         Patronato sindacale
  1.  I  dipendenti  in  attivita'  o  in  quiescenza  possono  farsi
rappresentare  dai  sindacati  ammessi  alle trattative nazionali, ai
sensi   dell'art.   47-bis  del  decreto  legislativo  n.  29/1993  o
dall'istituto   di  patronato  sindacale,  per  l'espletamento  delle
procedure  riguardanti  prestazioni  assistenziali  e  previdenziali,
davanti ai competenti organi dell'azienda.
  2.  E'  disapplicato  l'art.  33  del  decreto del Presidente della
Repubblica n. 384/1990.
Titolo II DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO Capo I Classificazione del personale
                               Art. 4.
             Modifiche ed integrazioni alla categoria B:
                      operatore socio-sanitario
  1. Ad integrazione dell'art. 19 del CCNL 7 aprile 1999 e' istituito
il  profilo  dell'operatore socio-sanitario, inserito nella categoria
B,  livello  economico  Bs.  Di  conseguenza l'allegato 1 al CCNL del
7 aprile  1999,  dove  sono ricomprese le declaratorie della relativa
categoria  e  dei  profili  e' modificato dall'allegato 1 al presente
CCNL.
  2. Il profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza, inserito
nella  categoria B livello iniziale e' considerato ad esaurimento con
l'istituzione,  nelle  dotazioni  organiche  di ciascuna azienda, del
profilo dell'operatore socio-sanitario.
  3.   Le   aziende  provvedono  con  oneri  a  proprio  carico  alla
istituzione  nella  dotazione  organica  del  nuovo  profilo ritenuto
necessario sulla base delle proprie esigenze organizzative.
  4.   Alle  selezioni  per  la  copertura  dei  posti  di  operatore
socio-sanitario   sono   ammessi   gli   operatori   tecnici  addetti
all'assistenza  sino  al loro completo esaurimento, in possesso dello
specifico  titolo  di operatore socio-sanitario. Per i passaggi dalla
posizione  economica  B  alla  posizione Bs si applicano le procedure
previste dall'art. 15, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999.
  5.  Per  il  primo biennio dal termine di cui al com-ma 2, possono,
altresi',  partecipare alle selezioni interne di cui al comma 4 anche
i  dipendenti  collocati  in categoria A, in possesso dello specifico
titolo  di  operatore  socio-sanitario  e  cinque  anni di esperienza
professionale,  ferma  rimanendo  la  priorita'  di  passaggio  degli
operatori tecnici addetti all'assistenza in quanto ad esaurimento.
                               Art. 5.
                   Modifiche alle categorie C e D:
             profili sanitari e dell'assistente sociale
  1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 9 del CCNL - II biennio
economico   2000-2001,  con  il  passaggio  dalla  categoria  C  alla
categoria  D  degli operatori professionali sanitari e dell'operatore
professionale  assistente  sociale, l'allegato 1 al CCNL del 7 aprile
1999  e'  sostituito  dall'allegato  1  al presente contratto, con le
seguenti modifiche:
    a) sono   soppressi   i  profili  professionali  degli  operatori
professionali  sanitari  e  dell'operatore  professionale  assistente
sociale presenti nella declaratoria della categoria C;
    b) gli  stessi  profili  sono  inseriti nella categoria D, con la
denominazione,   rispettivamente,   di   collaboratore  professionale
sanitario e di collaboratore professionale assistente sociale;
    c) la  descrizione  dei  profili, delle attivita' di competenza e
dei   requisiti  di  accesso  dall'esterno  e  dall'interno  indicate
nell'allegato 1 al CCNL del 7 aprile 1999 e' sostituita dall'allegato
di cui al comma 1 che modifica le categorie C e D.
  2.  La  posizione di coordinatore prevista dall'art. 10, del CCNL -
II   biennio  economico  2000-2001  e'  conferita  dalle  aziende  al
personale  appartenente  ai  profili  interessati  in possesso di una
esperienza  professionale  complessiva in categoria C e/o D di cinque
anni.  Tale  esperienza  e'  ridotta  di  un anno per il personale in
possesso  del  certificato  di  abilitazione  a funzioni direttive. I
criteri  generali per il conferimento sono definiti dalle aziende con
le procedure di concertazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b),
del CCNL 7 aprile 1999.
  3.  In deroga all'art. 16 del CCNL 7 aprile 1999, ed esclusivamente
per   i   profili  professionali  dell'infermiere  e  dell'infermiere
pediatrico, sono ammessi alle selezioni interne previste dalla stessa
disposizione i dipendenti inseriti nelle categorie B ed A in possesso
dei  diplomi  abilitanti,  di  cui ai rispettivi decreti regolanti la
professione.
Capo II Mansioni
Art. 6.
Mutamento di profilo per inidoneita' psico-fisica
  1.  Nei  confronti  del  dipendente  riconosciuto non idoneo in via
permanente  allo  svolgimento  delle  mansioni  del  proprio  profilo
professionale  ma  idoneo  a  proficuo  lavoro,  l'azienda non potra'
procedere  alla  risoluzione  del  rapporto di lavoro per inidoneita'
fisica  o  psichica  prima  di aver esperito ogni utile tentativo per
recuperarlo al servizio attivo nelle strutture organizzative dei vari
settori, anche in posizioni lavorative di minor aggravio ove comunque
possa essere utilizzata la professionalita' espressa dal dipendente.
  2.  A  tal  fine,  in  primo  luogo,  l'azienda, per il tramite del
collegio   medico  legale  della  azienda  sanitaria  competente  per
territorio,  accerta  quali  siano  le  mansioni che il dipendente in
relazione alla categoria, posizione economica e profilo professionale
di  ascrizione,  sia  in  grado  di  svolgere senza che cio' comporti
mutamento di profilo.
  3.  In  caso  di  mancanza  di posti, ovvero nell'impossibilita' di
rinvenire  mansioni  compatibili  con lo stato di salute ai sensi del
comma  2,  previo  consenso  dell'interessato  e  purche'  vi  sia la
disponibilita'  organica,  il  dipendente puo' essere impiegato in un
diverso  profilo  di  cui  possieda  i  titoli, anche collocato in un
livello  economico  immediatamente inferiore della medesima categoria
oppure   in  un  profilo  immediatamente  inferiore  della  categoria
sottostante,  assicurandogli  un adeguato percorso di qualificazione.
Il   soprannumero   e'   consentito   solo  congelando  un  posto  di
corrispondente categoria e posizione economica.
  4.  La procedura dei commi precedenti e' attivata anche nei casi in
cui  il  dipendente  sia  riconosciuto  temporalmente  inidoneo  allo
svolgimento delle proprie mansioni. In tal caso anche l'inquadramento
nella  posizione  economica  inferiore  ha carattere temporaneo ed il
posto del dipendente e' indisponibile ai fini della sua copertura. La
restituzione   del   dipendente  allo  svolgimento  delle  originarie
mansioni  del  profilo  di  provenienza  avviene  al  termine fissato
dall'organo  collegiale  come  idoneo  per  il  recupero  della piena
efficienza fisica.
  5.  Nel  caso  in cui il dipendente venga collocato nella posizione
economica inferiore ha diritto alla conservazione del piu' favorevole
trattamento  corrispondente  alle  mansioni  di provenienza, ai sensi
dell'art.  4,  comma 4, della legge n. 68/1999. Dal momento del nuovo
inquadramento  il  dipendente segue la dinamica retributiva del nuovo
livello  economico  conseguito  ai  sensi  del  comma  3  senza alcun
riassorbimento  del  trattamento  in  godimento,  fatto  salvo quanto
previsto  dalle norme in vigore in materia di infermita' per causa di
servizio.
  6.  Al dipendente idoneo a proficuo lavoro ai sensi del comma 1 che
non possa essere ricollocato nell'ambito dell'azienda di appartenenza
con le modalita' previste dai commi precedenti, si applica, in quanto
compatibile, la disciplina di cui all'art. 21.
  7.  Sull'applicazione dell'istituto l'azienda fornisce informazione
successiva  ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2, del CCNL 7 aprile
1999.
  8.  Sono  disapplicati  l'art.  16 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  761/1979  e  art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 384/1990.
Capo III Struttura del rapporto di lavoro
Art. 7.
Servizio di pronta disponibilita'
  1.  Il  servizio  di  pronta disponibilita' e' caratterizzato dalla
immediata  reperibilita'  del dipendente e dall'obbligo per lo stesso
di   raggiungere  la  struttura  nel  tempo  previsto  con  modalita'
stabilite ai sensi del comma 3.
  2.  All'inizio  di  ogni  anno  le  aziende  predispongono un piano
annuale  per  affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla
dotazione   organica,   ai   profili   professionali   necessari  per
l'erogazione  delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal
piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
  3.  Le  modalita' di cui al comma 1 ed i piani per l'emergenza sono
definiti  con  le  procedure  della  concertazione di cui all'art. 6,
comma 1, lettera b), del CCNL 7 aprile 1999.
  4.  Sulla  base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere
il  servizio  di  pronta disponibilita' solo i dipendenti in servizio
presso  le  unita'  operative  con  attivita'  continua  ed in numero
strettamente   necessario   a   soddisfare   le  esigenze  funzionali
dell'unita'.
  5.  Il servizio di pronta disponibilita' e' organizzato utilizzando
di norma personale della stessa unita' operativa.
  6.  Il  servizio  di  pronta  disponibilita'  va  limitato ai turni
notturni  ed  ai  giorni festivi. Nel caso in cui esso cada in giorno
festivo  spetta  un  riposo  compensativo  senza riduzione del debito
orario  settimanale. La pronta disponibilita' ha durata di dodici ore
e da' diritto ad una indennita' di L. 40.000 per ogni dodici ore.
  7.  Due  turni  di  pronta disponibilita' sono prevedibili solo nei
giorni festivi.
  8.  Qualora  il  turno  sia articolato in orari di minore durata, i
quali,  comunque,  non  possono  essere  inferiori  alle quattro ore,
l'indennita'    e'    corrisposta    proporzionalmente    alla    sua
durata, maggiorata del 10%.
  9.  In  caso  di  chiamata  l'attivita' viene computata come lavoro
straordinario  ai  sensi  dell'art.  34  del CCNL 7 aprile 1999, come
modificato   dall'art.   39  del  presente  contratto,  ovvero  trova
applicazione l'art. 40.
  10.  Di  regola non potranno essere previsti per ciascun dipendente
piu' di sei turni di pronta disponibilita' al mese.
  11.  Possono  svolgere  la  pronta disponibilita' solo i dipendenti
addetti  alle  attivita'  operatorie  e nelle strutture di emergenza.
Sono, pertanto esclusi:
    a) tutto  il  personale  delle categorie A, B, C e D, profili del
ruolo amministrativo;
    b) il personale appartenente alle categorie A, C e D, profili del
ruolo tecnico;
    c) per   il  personale  del  ruolo  sanitario  appartenenti  alla
categoria D, i profili della riabilitazione e delle caposala.
  12.  Ai  seguenti  profili  professionali  e'  consentita la pronta
disponibilita'   per  eccezionali  esigenze  di  funzionalita'  della
struttura:
    a) personale  del  ruolo tecnico appartenente alla categoria B di
entrambe le posizioni economiche B e Bs;
    b) personale  del  ruolo sanitario appartenente alla categoria D,
livello economico Ds.
  13.  Le  aziende potranno valutare con le procedure di cui all'art.
6,  comma  1,  lettera  b),  CCNL  7 aprile 1999, eventuali ulteriori
situazioni  in  cui  ammettere la pronta disponibilita', in base alle
proprie esigenze organizzative.
  14.  Ai  compensi  di  cui  al presente articolo si provvede con le
risorse  del  fondo  di  cui  all'art. 38, comma 1, del CCNL 7 aprile
1999. La contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi
adottati dall'azienda con riguardo alla razionalizzazione dell'orario
di  lavoro  e  dei  servizi  di  pronta  disponibilita'  che  abbiano
carattere  di  stabilita',  potra'  destinare  in  tutto o in parte i
relativi  risparmi  alle finalita' dell'art. 39, comma 4, lettera d),
del   CCNL   7 aprile   1999   ovvero   a   rideterminare   l'importo
dell'indennita' di cui al comma 6 del presente articolo.
  15.  E'  disapplicato  l'art.  18  del decreto del Presidente della
Repubblica n. 270/1987.
                               Art. 8.
                    Compensi per ferie non godute
  1.  Il  compenso  sostitutivo  delle  ferie non fruite, nel caso di
cessazione del rapporto di lavoro, e' determinato, per ogni giornata,
con  riferimento  all'anno  di mancata fruizione, prendendo a base di
calcolo  la  nozione  di  retribuzione  di  cui all'art. 37, comma 2,
lettera  c);  trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al
comma 3 del medesimo articolo.
  2. Il presente articolo entra in vigore dal 31 dicembre 2001.
                               Art. 9.
        Riposo compensativo per le giornate festive lavorate
  1.  Ad  integrazione  di  quanto  previsto dall' art. 20 del CCNL 1
settembre  1995, e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attivita' prestata in
giorno   festivo   infrasettimanale   da'  titolo,  a  richiesta  del
dipendente  da  effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo
compensativo   o   alla   corresponsione   del  compenso  per  lavoro
straordinario   con   la maggiorazione   prevista   per   il   lavoro
straordinario festivo.
  2. L'attivita' prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito
di  articolazione di lavoro su cinque giorni, da' titolo, a richiesta
del   dipendente,   a   equivalente   riposo   compensativo   o  alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
                              Art. 10.
                           Lavoro notturno
  1. Svolgono lavoro notturno i lavoratori tenuti ad operare su turni
a copertura delle ventiquattro ore.
  2.  Eventuali  casi  di  adibizione  al  lavoro  notturno, ai sensi
dell'art.  2,  comma  1, lettera b), punto 2, del decreto legislativo
26 novembre  1999,  n.  532,  sono  individuati  dalla contrattazione
integrativa.
  3.  Per  quanto  attiene  alle limitazioni al lavoro notturno, alla
tutela  della  salute,  all'introduzione  di  nuove  forme  di lavoro
notturno,  ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle
relazioni   sindacali,  si  applicano  le  disposizioni  del  decreto
legislativo  26 novembre  1999,  n.  532. In quanto alla durata della
prestazione  rimane salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro
dei  servizi  assistenziali  che  operano nei turni a copertura delle
ventiquattro ore.
  4.  Nel  caso  in  cui  sopraggiungano  condizioni  di  salute  che
comportano   l'inidoneita'   alla  prestazione  di  lavoro  notturno,
accertata   dal  medico  competente,  si  applicano  le  disposizioni
dell'art.  6,  comma  1, del decreto legislativo 26 novembre 1999, n.
532.  E'  garantita  al lavoratore l'assegnazione ad altro lavoro o a
lavori diurni.
  5.  Al  lavoratore notturno sono corrisposte le indennita' previste
dall'art. 44, comma 11, del CCNL 1 settembre 1995.
Capo IV Cause di sospensione del rapporto di lavoro
Art. 11.
Assenze per malattia
  1.  Dopo  il comma 6 dell'art. 23 del CCNL del 1 settembre 1995, e'
inserito il seguente comma:
  "6-bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita
ed  altre  ad  esse  assimilabili secondo le indicazioni dell'ufficio
medico legale della azienda sanitaria competente per territorio, come
ad   esempio  l'emodialisi,  la  chemioterapia,  il  trattamento  per
l'infezione  da  HIV-  AIDS  nelle fasi a basso indice di disabilita'
specifica  (attualmente  indice  di  Karnosky),  ai fini del presente
articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia
i  relativi  giorni  di  ricovero  ospedaliero o di day-hospital ed i
giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati
dalla  competente azienda sanitaria locale o struttura convenzionata.
In  tali  giornate  il  dipendente ha diritto in ogni caso all'intera
retribuzione  prevista  dal  comma  6,  lettera  a). Per agevolare il
soddisfacimento  di particolari esigenze collegate a terapie o visite
specialistiche,   le   aziende  favoriscono  un'idonea  articolazione
dell'orario  di  lavoro  nei  confronti  dei soggetti interessati. La
procedura per il riconoscimento della grave patologia e' attivata dal
dipendente  e,  ove  ottenuto,  il beneficio decorre dalla data della
domanda di accertamento".
                              Art. 12.
                             Aspettativa
  1.  Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che
ne  faccia  formale  e  motivata  richiesta  possono essere concessi,
compatibilmente  con le esigenze organizzative o di servizio, periodi
di   aspettativa   per   esigenze   personali  o  di  famiglia  senza
retribuzione  e  senza  decorrenza  dell'anzianita',  per  una durata
complessiva di dodici mesi in un triennio.
  2.  Il  dipendente  rientrato  in servizio non puo' usufruire di un
altro  periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause
diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettera a) e b),
se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto
salvo quanto previsto dal comma 8, lettera c).
  3.  Al  fine  del  calcolo  del  triennio,  di  cui  al comma 1, si
applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
  4. L'aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente,
non  si cumula con le assenze per malattia previste dagli articoli 23
e  24  del CCNL 1 settembre 1995 e si ritiene fruibile decorsi trenta
giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
  5. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per
l'educazione  e  l'assistenza  dei  figli fino al sesto anno di eta',
tali  periodi  pur  non  essendo  utili  ai fini della retribuzione e
dell'anzianita', sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il
trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a)
e   b),  della  legge  n.  335/1995  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e nei limiti ivi previsti.
  6.  L'azienda,  qualora  durante  il periodo di aspettativa vengano
meno  i  motivi  che  ne hanno giustificato la concessione, invita il
dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il
dipendente  per  le  stesse  motivazioni  e negli stessi termini puo'
riprendere servizio di propria iniziativa.
  7.  Nei  confronti  del  dipendente  che,  salvo casi di comprovato
impedimento,  non  si  presenti per riprendere servizio alla scadenza
del  periodo  di  aspettativa  o  del  termine  di cui al comma 6, il
rapporto  di  lavoro  e'  risolto, senza diritto ad alcuna indennita'
sostitutiva  di  preavviso,  con le procedure dell'art. 29 del CCNL 1
settembre 1995.
  8.   L'aspettativa,   senza   retribuzione   e   senza   decorrenza
dell'anzianita', e', altresi', concessa al dipendente con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato:
    a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa
azienda o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di
comparto  diverso  con  rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato a
seguito  di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di
prova;
    b) per  tutta  la  durata  del  contratto  di lavoro a termine se
assunto  presso  la stessa o altra azienda o ente del comparto ovvero
in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi
della  comunita'  europea  con rapporto di lavoro ed incarico a tempo
determinato;
    c) per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della
vita  lavorativa  per  i  gravi  e  documentati  motivi  di famiglia,
individuati  -  ai  sensi  dell'art.  4,  commi 2 e 4, della legge n.
53/2000  -  dal  regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n.
278,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 238
dell'11 ottobre  2000.  Tale  aspettativa  puo'  essere  fruita anche
frazionatamene  e  puo'  essere  cumulata con l'aspettativa di cui al
comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.
  9.  E'  disapplicato  l'art.  47  del  decreto del Presidente della
Repubblica n. 761/1979.
  10. Il presente articolo sostituisce l'art. 27 del CCNL 1 settembre
1995, come modificato ed integrato dal CCNL del 22 maggio 1997.
                              Art. 13.
         Altre aspettative previste da disposizioni di legge
  1.   Le   aspettative   per  cariche  pubbliche  elettive,  per  la
cooperazione  con  i  Paesi  in  via di sviluppo restano disciplinate
dalle  vigenti  disposizioni di legge e loro successive modificazioni
ed  integrazioni.  Le aspettative ed i distacchi per motivi sindacali
sono  regolati  dai CCNQ sottoscritti il 7 agosto 1998 ed il 9 agosto
2000.
  2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi
di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476,
oppure  che  usufruiscano  delle  borse  di  studio di cui alla legge
30 novembre  1989,  n. 398, sono collocati, a domanda, in aspettativa
per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del
corso o della borsa.
  3. Il dipendente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge
o  convivente  stabile  presti servizio all'estero, puo' chiedere una
aspettativa, senza assegni, per il tempo di permanenza all'estero del
coniuge,  qualora  non  sia  possibile  il  suo  trasferimento  nella
localita' in questione in amministrazione di altro comparto.
  4.  L'aspettativa  concessa  ai  sensi  del  comma 3 puo' avere una
durata   corrispondente  al  periodo  di  tempo  in  cui  permane  la
situazione che l'ha originata. Essa puo' essere revocata in qualunque
momento  per  imprevedibili  ed  eccezionali ragioni di servizio, con
preavviso  di  almeno  quindici  giorni,  o  in  difetto di effettiva
permanenza all'estero del dipendente in aspettativa.
  5. Il dipendente non puo' usufruire continuativamente di periodi di
aspettativa  per  motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i
paesi in via di sviluppo e quelli previsti dai commi 2 e 3 senza aver
trascorso  un  periodo  di  servizio  attivo  di  almeno sei mesi. La
disposizione  non  si  applica  alle  altre  aspettative previste dal
presente   articolo  nonche'  alle  assenze  di  cui  alla  legge  n.
1204/1971.
  6.   Sono  disapplicati  gli  articoli 47  e  79  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 761/1979.
                              Art. 14.
    Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
  1.  Allo  scopo  di  favorire  la  riabilitazione e il recupero dei
dipendenti  a  tempo  indeterminato nei confronti dei quali sia stato
accertato,  da  una  struttura  sanitaria pubblica o convenzionata in
base   alle   leggi  nazionali  e  regionali  vigenti,  lo  stato  di
tossicodipendenza  o  di  alcolismo  cronico  e  che  si  impegnino a
sottoporsi  a  un  progetto terapeutico di recupero predisposto dalle
predette  strutture,  sono  stabilite  le seguenti misure di sostegno
secondo le modalita' di sviluppo ed esecuzione del progetto:
    a) il  diritto  alla  conservazione del posto per l'intera durata
del   progetto   di  recupero,  con  corresponsione  del  trattamento
economico  previsto  dall'art.  23, comma 6, del CCNL del 1 settembre
1995; i periodi eccedenti i diciotto mesi non sono retribuiti;
    b) concessione  di  permessi  giornalieri  orari  retribuiti  nel
limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
    c) riduzione  dell'orario  di  lavoro,  con  l'applicazione degli
istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a
tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
    d) assegnazione  del  lavoratore  a  compiti  diversi  da  quelli
abituali,  quando  tale  misura  sia  individuata dalla struttura che
gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
  2.  I  dipendenti,  i  cui  parenti  entro  il  secondo grado o, in
mancanza, entro il terzo grado ovvero i conviventi stabili si trovino
nelle  condizioni  previste  dal  comma  1 ed abbiano iniziato a dare
attuazione  al  progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa
di  cui  all'art.  12,  comma  8,  lettera c), nei limiti massimi ivi
previsti.
  3.  Qualora  risulti - su segnalazione della struttura che segue il
progetto - che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per
loro  volonta'  alle  previste  terapie,  l'azienda  dispone,  con le
modalita' previste dalle norme vigenti, l'accertamento dell'idoneita'
allo svolgimento della prestazione lavorativa.
  4.  Il  dipendente  deve  riprendere  servizio presso l'azienda nei
quindici giorni successivi alla data di completamento del progetto di
recupero.
  5.  E'  disapplicato  l'art.  21  del  decreto del Presidente della
Repubblica n. 384/1990.
                              Art. 15.
             Tutela dei dipendenti portatori di handicap
  1.  Allo  scopo  di  favorire  la  riabilitazione e il recupero dei
dipendenti  a  tempo  indeterminato nei confronti dei quali sia stato
accertato,  da  una  struttura  sanitaria pubblica o convenzionata in
base  alle  leggi  nazionali  o  regionali  vigenti, la condizione di
portatore  di  handicap  e  che  debbano  sottoporsi  ad  un progetto
terapeutico  di  riabilitazione predisposto dalle predette strutture,
sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalita' di
sviluppo ed esecuzione del progetto:
    a) il  diritto  alla  conservazione del posto per l'intera durata
del   progetto   di  recupero,  con  corresponsione  del  trattamento
economico  previsto  dall'art.  23, comma 6, del CCNL del 1 settembre
1995; i periodi eccedenti i diciotto mesi non sono retribuiti;
    b) concessione  di  permessi  giornalieri  orari  retribuiti  nel
limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
    c) riduzione  dell'orario  di  lavoro,  con  l'applicazione degli
istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a
tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
    d) assegnazione  del  lavoratore  a  compiti  diversi  da  quelli
abituali,  quando  tale  misura  sia  individuata dalla struttura che
gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
  2.  I  dipendenti,  i  cui  parenti  entro  il  secondo grado o, in
mancanza,  entro  il  terzo  grado,  ovvero  i  conviventi stabili si
trovino  nelle  condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a
dare   attuazione   al   progetto   di   recupero,   possono   fruire
dell'aspettativa  di cui all'art. 12, comma 8, lettera c), nei limiti
massimi ivi previsti.
  3.  Qualora  risulti - su segnalazione della struttura che segue il
progetto - che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per
loro  volonta'  alle  previste  terapie,  l'azienda  dispone,  con le
modalita' previste dalle norme vigenti, l'accertamento dell'idoneita'
allo svolgimento della prestazione lavorativa.
  4.  Il  dipendente  deve  riprendere  servizio presso l'azienda nei
quindici giorni successivi alla data di completamento del progetto di
recupero.
  5.  Durante  la  realizzazione  dei progetti di recupero i benefici
previsti  dalla legge n. 104/1992 in tema di permessi non si cumulano
con quelli previsti dal presente articolo.
  6.  E'  disapplicato  l'art.  22  del  decreto del Presidente della
Repubblica n. 384/1990.
                              Art. 16.
               Congedi per eventi e cause particolari
  1. I dipendenti hanno diritto ai permessi e ai congedi per eventi e
cause  particolari  previsti  dall'art.  4,  comma  1, della legge n.
53/2000.
  2.  Per  i  casi  di  decesso  del  coniuge, di un parente entro il
secondo grado o del convivente stabile, pure previsti nel citato art.
4  della  legge  n.  53/2000  trova,  invece applicazione la generale
disciplina  dei  permessi  per  lutto, contenuta nel comma 1, secondo
alinea dell'art. 21 del CCNL del 1 settembre 1995.
  3. Resta confermata la disciplina dei permessi retribuiti contenuta
nell'art.  21  del CCNL del 1 settembre 1995, con la precisazione che
il  permesso  retribuito  di quindici giorni consecutivi in occasione
del  matrimonio  puo'  essere  richiesto  anche entro i trenta giorni
successivi all'evento.
                              Art. 17.
                        Congedi dei genitori
  1.  Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in
materia   di   tutela  della  maternita'  contenute  nella  legge  n.
1204/1971,  come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n.
53/2000.  Nel  testo  il  richiamo  delle disposizioni della legge n.
1204/1971 va, pertanto, inteso comprensivo di tutte le modificazioni,
integrazioni   e   sostituzioni   introdotte   dalle   citate   leggi
sopravvenute.
  2.  Oltre a quanto previsto dalle leggi di cui al com-ma 1, ai fini
del trattamento economico le parti concordano quanto segue:
    a) nel   periodo  di  astensione  obbligatoria,  ai  sensi  degli
articoli 4  e  5  della  legge  n.  1204/1971,  alla lavoratrice o al
lavoratore,  anche  nell'ipotesi di cui all'art. 6-bis della legge n.
903/1977,  spettano  l'intera retribuzione fissa mensile, di cui alle
voci  previste  dall'art. 32 del CCNL del 7 aprile 1999, alle lettere
da  a)  a  d)  e per le lettere e) ed i), ove spettanti, tenuto conto
delle  modifiche  apportate  dall'art.  10  del  CCNL  relativo al II
biennio   economico   2000-2001,   nonche'   le  quote  di  incentivo
eventualmente previste dalla contrattazione integrativa;
    b) in caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque
i  mesi  di  astensione  obbligatoria  non  goduti  prima  della data
presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita'
di  un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o
privata,   la   madre  ha  la  facolta'  di  rientrare  in  servizio,
richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante
la  sua  idoneita'  al servizio, la fruizione del restante periodo di
congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non
fruito  a  decorrere  dalla  data  di  effettivo  rientro  a casa del
bambino;
    c) nell'ambito  del  periodo di astensione facoltativa dal lavoro
previsto  dall'art. 7, comma 1, lettera a), della legge n. 1204/1971,
per  le  lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i
primi  trenta  giorni  di  assenza,  computati  complessivamente  per
entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono
le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio. Per tale
assenza  spetta  l'intera  retribuzione,  di  cui alla lettera a) del
presente comma;
    d) successivamente  al  periodo di astensione di cui alla lettera
a)  e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi
previsti  dall'art.  7,  comma 4,  della  legge  n.  1204/1971,  alle
lavoratrici  madri  ed  ai  lavoratori padri sono riconosciuti trenta
giorni   per   ciascun   anno   di   eta'   del   bambino   computati
complessivamente  per  entrambi  i  genitori,  di  assenza retribuita
secondo le modalita' indicate nella stessa lettera c);
    e) i  periodi di assenza di cui alle lettere c) e d), nel caso di
fruizione   continuativa,  comprendono  anche  gli  eventuali  giorni
festivi  che  ricadano  all'interno  degli  stessi. Tale modalita' di
computo  trova  applicazione  anche nel caso di fruizione frazionata,
ove  i  diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno
al lavoro del lavoratore o della lavoratrice;
    f) ai  fini  della  fruizione,  anche  frazionata, dei periodi di
astensione  dal  lavoro,  di  cui all'art. 7, comma 1, della legge n.
1204/1971,  la  lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la
relativa  domanda,  con  la  indicazione della durata, all'ufficio di
appartenenza  di norma quindici giorni prima della data di decorrenza
del  periodo  di  astensione.  La domanda puo' essere inviata anche a
mezzo   di   raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  purche'  sia
assicurato  comunque  il  rispetto  del  termine  minimo  di quindici
giorni.  Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga
dell'originario periodo di astensione;
    g) in  presenza  di particolari e comprovate situazioni personali
che  rendano  impossibile  il  rispetto  della disciplina di cui alla
lettera  f),  la  domanda puo' essere presentata entro le quarantotto
ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro;
    h) in  caso  di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art.
10  della  legge  n.  1204/1971  sono raddoppiati e le ore aggiuntive
rispetto  a quelle previste dal com-ma 1 dello stesso art. 10 possono
essere utilizzate anche dal padre.
  3.  Ferma  restando  l'applicazione  dell'art.  3  della  legge  n.
1204/1971, qualora durante il periodo della gravidanza e per tutta la
durata  del  periodo  di  allattamento  si accerti che l'espletamento
dell'attivita'  lavorativa  comporta  una  situazione  di  danno o di
pericolo  per  la  gestazione  o  la  salute della lavoratrice madre,
l'azienda  provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo
consenso in altre attivita' - nell'ambito di quelle disponibili - che
comportino minor aggravio psico-fisico.
  4. La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell'art. 25
del  CCNL  del  1 settembre 1995, come integrata dall'art. 7 del CCNL
integrativo 1994-1997 del 22 maggio 1997.
Capo V Mobilita'
Art. 18.
Mobilita' interna
  1.  La  mobilita' all'interno dell'azienda concerne l'utilizzazione
sia  temporanea  che definitiva del personale in struttura ubicata in
localita'  diversa da quella della sede di assegnazione. Essa avviene
nel  rispetto  della categoria, profilo professionale, disciplina ove
prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente.
   2. L’Azienda, nell’esercizio del proprio potere organizzatorio, per
comprovate ragioni tecniche o organizzative, nel 
    rispetto dell’art.2103
del codice civile, dispone l’impiego del 
    personale nell’ambito delle
strutture situate nel raggio di venticinque 
    chilometri dalla località
di assegnazione, previa informazione ai soggetti 
    di cui all’art. 9, 
comma 2 del CCNL 7.4.1999. Non si configura in ogni caso 
    quale mobilità,
disciplinata dal presente articolo, lo spostamento del 
    dipendente 
all’interno della struttura di appartenenza, anche se in ufficio, 
    unità
operativa o servizio diverso da quello di assegnazione, in quanto 
rientrante nell’ordinaria gestione del personale affidata al dirigente
responsabile.
  2.  Rientra  nel potere organizzatorio dell'azienda l'utilizzazione
del personale nell'ambito delle strutture situate nel raggio di dieci
chilometri  dalla  localita'  di  assegnazione del dipendente stesso.
Detta  utilizzazione  e' disposta, previa informazione ai soggetti di
cui  all'art.  9, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999. Non e' considerata
mobilita'  lo  spostamento del dipendente all'interno della struttura
di  appartenenza  anche se in ufficio o servizio diverso da quello di
assegnazione. (testo sostituito dall'art.3 del CCNL 31.7.2009)
   2.bis. Deroghe in misura inferiore all’ambito territoriale di cui
al comma 2 possono essere previste in sede di confronto regionale, ai
sensi dell’art. 7 del CCNL 19.4.2004 tenuto conto, in particolare, 
delle problematiche legate alle dimensioni territoriali delle aziende,
alla conformazione fisica del territorio e alle condizioni di viabilità
e delle reti di trasporto pubblico ed altre situazioni valutabili 
in tale sede. (testo aggiunto dall'art.3 del CCNL 31.7.2009)
  3.  La  mobilita'  interna  si  distingue in mobilita' di urgenza e
ordinaria e viene attuata secondo le seguenti procedure:
    a) mobilita' di urgenza:
      essa  avviene  nei  casi  in  cui  sia necessario soddisfare le
esigenze  funzionali  delle strutture aziendali in presenza di eventi
contingenti  e  non  prevedibili;  ha  carattere provvisorio, essendo
disposta  per  il  tempo  strettamente  necessario al perdurare delle
situazioni  di  emergenza e non puo' superare il limite massimo di un
mese  nell'anno solare salvo consenso del dipendente. La mobilita' di
urgenza puo' essere disposta nei confronti dei dipendenti di tutte le
categorie.  Al  personale  interessato, se ed in quanto dovuta spetta
l'indennita'  di  missione  prevista dall'art. 44 per la durata della
assegnazione provvisoria;
    b) mobilita' ordinaria, a domanda:
      le  aziende,  prima  dell'assegnazione dei dipendenti assunti a
seguito  di  procedure  selettive  ai sensi della legge n. 56/1987, o
concorsuali,   possono   attivare   procedure  di  mobilita'  interna
ordinaria con le seguenti modalita' e criteri:
        1)  tempestiva informazione sulle disponibilita' dei posti da
ricoprire;
        2)  domanda degli interessati. In caso di piu' domande, per i
dipendenti inclusi nelle categorie C e D dovra' essere effettuata una
valutazione  positiva  e  comparata del curriculum degli aspiranti in
relazione al posto da ricoprire. Per i dipendenti delle categorie A e
B dovranno essere compilate graduatorie sulla base dell'anzianita' di
servizio  nel  solo  profilo  di appartenenza del dipendente, tenendo
conto  anche della sua situazione personale e familiare nonche' della
residenza anagrafica secondo criteri di priorita' definiti in sede di
contrattazione integrativa;
    c) mobilita' d'ufficio:
      le aziende, in mancanza di domande per la mobilita' volontaria,
possono  disporre  d'ufficio per motivate esigenze di servizio misure
di mobilita' interna del personale sulla base di criteri da definirsi
in sede di contrattazione integrativa.
  4.  Alla  contrattazione per la definizione dei criteri di cui alle
lettere  b),  punto  2,  e  c)  del  comma  precedente  si applica la
procedura dell'art. 4, comma 5, del CCNL 7 aprile 1999.
  4.bis. In caso di ristrutturazione su 
    dimensione regionale o sovra 
aziendale degli enti del SSN che comportino 
    l’accorpamento, anche 
parziale, di strutture appartenenti a separati enti, i 
    criteri circa 
la mobilità del personale interessato, nel rispetto della 
    categoria, 
profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione 
    economica 
di appartenenza del dipendente, possono essere affrontate in sede 
    di 
confronto regionale ai sensi dell’art. 7 del CCNL 19.4.2004.
(testo aggiunto dall'art.3 del CCNL 31.7.2009)  
  5.  La mobilita' interna dei dirigenti sindacali indicati nell'art.
10  del  CCNQ  del  7 agosto 1998 ed accreditati con le modalita' ivi
previste, fatta salva la mobilita' d'urgenza, puo' essere predisposto
solo  previo  nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di
appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia componente, ai sensi
dell'art. 18, comma 4, del medesimo CCNQ.
  6.  Sono  abrogati  l'art.  39  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  761/1979 e l'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 384/1990.
                              Art. 19.
                  Mobilita' volontaria tra aziende 
                        ed enti del comparto
           e con altre amministrazioni di comparti diversi
  1.  La  mobilita'  volontaria dei dipendenti tra le aziende e tutti
gli  enti  del  comparto  di cui al CCNQ del 2 giugno 1998 - anche di
regioni  diverse  -  in  presenza  della relativa vacanza di organico
avviene  a  domanda  del  dipendente che abbia superato il periodo di
prova,  con  l'assenso  dell'azienda  di  destinazione e nel rispetto
della  categoria,  profilo  professionale,  disciplina ove prevista e
posizione economica di appartenenza del dipendente stesso.
  2.  Il  nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non
venga  concesso entro dieci giorni dalla richiesta, e' sostituito dal
preavviso di un mese.
  3. Nel caso in cui il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad
una  data  posteriore a quella richiesta dal dipendente, il posticipo
non puo' essere superiore a tre mesi.
  4.  La  mobilita' non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il
fascicolo personale segue il dipendente trasferito.
  5.  Al  fine  di favorire la mobilita' esterna, le aziende ed enti,
nell'ambito della programmazione annuale del fabbisogno del personale
individuano  i  posti  da mettere a disposizione a detto titolo nelle
varie categorie e profili professionali. Le aziende possono ricorrere
anche  ad  apposito  bando  al  quale  deve  essere  data la maggiore
pubblicita'  possibile. In tal caso, in mancanza di domande pervenute
nei   termini,  procedono  sulla  base  delle  domande  eventualmente
presentate anche dopo la scadenza.
  6.  In  caso di piu' domande rispetto ai posti messi a disposizione
l'azienda   procede  ad  una  valutazione  positiva  e  comparata  da
effettuarsi  in  base  al  curriculum di carriera e professionale del
personale interessato in rapporto al posto da ricoprire. A parita' di
valutazione   possono   altresi'   essere   prese  in  considerazione
documentate   situazioni   familiari   (ricongiunzione   del   nucleo
familiare,  numero  dei  famigliari,  distanza  tra  le  sedi ecc.) o
sociali.
  7.   Il   comma   1   si   applica  anche  nel  caso  di  mobilita'
intercompartimentale   dei   dipendenti  purche'  le  amministrazioni
interessate  abbiano dato il proprio nulla osta. La comunicazione del
nulla osta o del suo diniego da parte dell'azienda di appartenenza e'
effettuata entro un mese dalla data della domanda.
  8.  Sono  disapplicati  gli  articoli 40,  41,  42  del decreto del
Presidente della Repubblica n. 761/1979 e gli articoli 12, 13, 14, 15
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 e art. 9 del
CCNL del 22 maggio 1997.
                              Art. 20.
                               Comando
  1.  Per  comprovate  esigenze di servizio dell'azienda la mobilita'
del  dipendente  puo'  essere attuata anche attraverso l'istituto del
comando  tra  aziende  ed  enti del comparto anche di diversa regione
ovvero  da  e  verso  altre  amministrazioni di diverso comparto, che
abbiano  dato  il loro assenso, nel rispetto della categoria, profilo
professionale e disciplina, ove prevista, del dipendente.
  2.  Il  comando  e'  disposto  per  tempo  determinato  ed  in  via
eccezionale  con  il  consenso del dipendente alla cui spesa provvede
direttamente  ed  a  proprio  carico l'azienda o l'amministrazione di
destinazione.  Il  servizio  prestato  in  posizione  di  comando  e'
equiparato al servizio prestato presso l'azienda di provenienza.
  3.  Il posto lasciato disponibile dal dipendente comandato non puo'
essere coperto per concorso o qualsiasi altra forma di mobilita'.
  4.  I  posti  vacanti,  temporaneamente  ricoperti  dal  dipendente
comandato,  sono  considerati disponibili sia ai fini concorsuali che
dei trasferimenti.
  5.  Il  comando  puo'  essere  disposto  anche  nei  confronti  del
dipendente  per il quale sia in corso il periodo di prova, purche' la
conseguente esperienza professionale sia considerata utile a tal fine
dall'azienda  e previa individuazione delle modalita' con le quali le
amministrazioni    interessate    ne    formalizzeranno    l'avvenuto
superamento.
  6.  Per  finalita' di aggiornamento, il dipendente puo' chiedere un
comando  finalizzato  per periodi di tempo determinato presso centri,
istituti  e laboratori nazionali ed internazionali od altri organismi
di ricerca che abbiano dato il proprio assenso.
  7.  Il  comando del comma 6 e' senza assegni e non puo' superare il
periodo  di  due anni nel quinquennio, ferma restando l'anzianita' di
servizio maturata nel periodo di comando agli effetti concorsuali.
  8.  Ove  il comando sia giustificato dall'esigenza dell'azienda per
il  compimento  di  studi  speciali  o per l'acquisizione di tecniche
particolari,  al dipendente comandato sono corrisposti gli assegni e,
per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di missione.
  9.  Sono disapplicati gli articoli 44 e 45, commi 4 e seguenti, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.
                              Art. 21.
             Passaggio diretto ad altre amministrazioni
                     del personale in eccedenza
  1.  E'  confermata  la disciplina degli accordi di mobilita' di cui
all'art.  33  del  CCNL  del  1  settembre  1995, che a decorrere dal
presente contratto possono essere stipulati anche tra amministrazioni
di comparti diversi.
  2.  In  relazione  a  quanto  previsto  dall'art. 35, com-ma 6, del
decreto legislativo n. 29/1993, conclusa la procedura di cui ai commi
3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio
diretto  del  personale  dichiarato in eccedenza ad altre aziende del
comparto e di evitare il collocamento in disponibilita' del personale
che  non  sia  possibile  impiegare  diversamente nel proprio ambito,
l'azienda  interessata  comunica  a  tutte  le  aziende  ed  enti del
comparto  operanti  nell'ambito  regionale, l'elenco del personale in
eccedenza   distinto   per  categoria  e  profilo  professionale  per
conoscere  la loro disponibilita' al passaggio diretto, in tutto o in
parte, di tale personale.
  3.  Analoga  richiesta  viene  rivolta  anche  agli  altri  enti  o
amministrazioni  di  diverso comparto di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto  legislativo n. 29/1993 presenti sempre a livello provinciale
e  regionale,  al fine di accertare ulteriori disponibilita' di posti
per i passaggi diretti.
  4.  Le  aziende del comparto comunicano, entro il termine di trenta
giorni dalla richiesta di cui al comma 1, l'entita' dei posti vacanti
nella  dotazione  organica di ciascuna categoria, profilo e posizione
economica,  per  i  quali,  tenuto  conto  della  programmazione  dei
fabbisogni,  sussiste l'assenso al passaggio diretto del personale in
eccedenza. Le amministrazioni di altri comparti, qualora interessate,
seguono le medesime procedure.
  5.  I  posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza
che   possono   indicare   le  relative  preferenze  e  chiederne  le
conseguenti   assegnazioni;   con   la  specificazione  di  eventuali
priorita';  l'azienda  dispone  i  trasferimenti  nei quindici giorni
successivi alla richiesta.
  6.  Qualora  si  renda  necessaria una selezione tra piu' aspiranti
allo  stesso  posto,  l'azienda  di provenienza forma una graduatoria
sulla base dei seguenti criteri:
  - dipendenti portatori di handicap;
  - situazione   di  famiglia,  privilegiando  il maggior  numero  di
familiari  a  carico  e/o  se  il  lavoratore  sia  unico titolare di
reddito;
  - maggiore     anzianita'    lavorativa    presso    la    pubblica
amministrazione;
  - particolari  condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e
dei   conviventi   stabili;  la  stabile  convivenza,  nel  caso  qui
disciplinato  e  in  tutti  gli  altri  casi  richiamati nel presente
contratto,  e'  accertata  sulla base della certificazione anagrafica
presentata dal dipendente;
  - presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.
  La  ponderazione  dei criteri e la loro integrazione viene definita
in sede di contrattazione integrativa.
  7.  Per  la mobilita' del personale in eccedenza, la contrattazione
integrativa  puo'  prevedere  specifiche  iniziative  di formazione e
riqualificazione,   al   fine   di   favorirne  la  ricollocazione  e
l'integrazione  nel  nuovo contesto organizzativo, anche in relazione
al modello di classificazione vigente.
Capo VI Formazione
Art. 22.
Diritto allo studio
  1.  Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono
concessi  -  anche  in  aggiunta alle attivita' formative programmate
dall'azienda  - appositi permessi retribuiti, nella misura massima di
centocinquanta  ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo
del  3%  del  personale  in  servizio  a  tempo  indeterminato presso
ciascuna   azienda   all'inizio  di  ogni  anno,  con  arrotondamento
all'unita' superiore.
  2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione
a  corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari,
post-universitari,  di scuola di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione   professionale,   statali,  pareggiate  o  legalmente
riconosciute,  o  comunque  abilitate al rilascio di titoli di studio
legali   o   attestati  professionali  riconosciuti  dall'ordinamento
pubblico  nonche'  per  sostenere i relativi esami. Nell'ambito della
contrattazione   integrativa   potranno   essere  previste  ulteriori
tipologie  di  corsi di durata almeno annuale per il conseguimento di
particolari  attestati  o  corsi di perfezionamento anche organizzati
dall'Unione  europea anche finalizzati alla acquisizione di specifica
professionalita'  ovvero,  infine,  corsi di formazione in materia di
integrazione  dei  soggetti  svantaggiati  sul  piano lavorativo, nel
rispetto delle priorita' di cui al comma 4.
  3.  Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a
turni  di  lavoro  che  agevolino  la  frequenza ai corsi stessi e la
preparazione  agli esami e non puo' essere obbligato a prestazioni di
lavoro  straordinario  ne'  al  lavoro nei giorni festivi o di riposo
settimanale.
  4.  Qualora  il  numero  delle  richieste  superi le disponibilita'
individuate  ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi si
rispetta il seguente ordine di priorita':
    a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e,
se  studenti  universitari  o post-universitari, abbiano superato gli
esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
    b) dipendenti  che  frequentino  per  la  prima volta gli anni di
corso  precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine,
frequentino,  sempre  per  la prima volta, gli anni ancora precedenti
escluso  il  primo,  ferma  restando, per gli studenti universitari e
postuniversitari, la condizione di cui alla lettera a);
    c) dipendenti  ammessi a frequentare le attivita' didattiche, che
non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
  5.  Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la
precedenza  e'  accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino
corsi  di  studio  della  scuola  media inferiore, della scuola media
superiore,   universitari   o   post-universitari,   sulla   base  di
un'adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli.
  6.  Qualora  a  seguito  dell'applicazione dei criteri indicati nei
commi  4  e  5 sussista ancora parita' di condizioni, sono ammessi al
beneficio  i  dipendenti  che  non abbiano mai usufruito dei permessi
relativi  al  diritto  allo  studio per lo stesso corso e, in caso di
ulteriore  parita',  secondo  l'ordine decrescente di eta'. Ulteriori
condizioni  che  diano  titolo a precedenza sono definite nell'ambito
delle procedure di cui all'art. 4, comma 2, punto V del CCNL 7 aprile
1999.
  7.  L'applicazione  dei  predetti criteri e la relativa graduatoria
formano  oggetto  di informazione successiva ai soggetti sindacali di
cui all'art. 9, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999.
  8.  Per  la  concessione  dei permessi di cui ai commi precedenti i
dipendenti  interessati  debbono  presentare,  prima  dell'inizio dei
corsi,  il  certificato  di  iscrizione  e,  al termine degli stessi,
l'attestato   di   partecipazione   agli   stessi   o   altra  idonea
documentazione  preventivamente concordata con l'azienda, l'attestato
degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle
predette   certificazioni,   i   permessi   gia'  utilizzati  vengono
considerati  come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come
ferie o riposi compensativi per straordinario gia' effettuato.
  9.  Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio
di un tirocinio, l'amministrazione potra' valutare con il dipendente,
nel  rispetto  delle  incompatibilita'  e delle esigenze di servizio,
modalita'   di   articolazione   della   prestazione  lavorativa  che
facilitino il conseguimento del titolo stesso.
  10.  Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2
il  dipendente  in  alternativa  ai  permessi  previsti  nel presente
articolo  puo'  utilizzare,  per  il solo giorno della prova, anche i
permessi  per  esami previsti dall'art. 21, comma 1, primo alinea del
CCNL del 1 settembre 1995.
  11.  Sono  disapplicati  l'art.  3 del decreto del Presidente della
Repubblica  23 agosto  1988,  n.  395,  e  l'art.  20 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 384/1990.
                              Art. 23.
                      Congedi per la formazione
  1.  I  congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dagli
articoli 5  e  6  della  legge  n.  53/2000  per  quanto attiene alle
finalita'  e  durata,  sono  concessi  salvo  comprovate  esigenze di
servizio.
  2.  Ai lavoratori, con anzianita' di servizio di almeno cinque anni
presso la stessa azienda o ente del comparto, possono essere concessi
a  richiesta  congedi  per  la  formazione  nella  misura percentuale
complessiva  del 10% del personale delle diverse aree in servizio con
rapporto  di  lavoro a tempo indeterminato; il numero complessivo dei
congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del
personale   al   31 dicembre   di  ciascun  anno.  La  contrattazione
integrativa  definisce i criteri per la distribuzione e utilizzazione
della percentuale.
  3.  Per  la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori
interessati  ed  in  possesso  della  prescritta  anzianita',  devono
presentare  all'azienda  o  ente  una  specifica  domanda, contenente
l'indicazione  dell'attivita' formativa che intendono svolgere, della
data  di  inizio  e  della durata prevista della stessa. Tale domanda
deve  essere  presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio delle
attivita' formative.
  4.  La contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 2, punto
V, del CCNL 7 aprile 1999 individua i criteri da adottare nel caso in
cui  le  domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale
di cui al comma 2.
  5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative dei servizi ed
uffici   con   l'interesse   formativo  del  lavoratore,  qualora  la
concessione  del  congedo possa determinare un grave pregiudizio alla
funzionalita'  del  servizio,  non  risolvibile  durante  la  fase di
preavviso  di  cui al comma 3, l'azienda puo' differire motivatamente
- comunicandolo  per  iscritto - la fruizione del congedo stesso fino
ad  un  massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo
puo'  essere  piu'  ampio  per  consentire la utile partecipazione al
corso.
  6. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l'art. 5,
comma  3,  della  legge  n.  53/2000. Nel caso di infermita' previsto
dallo  stesso  art. 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto,
alla  determinazione  del  trattamento  economico,  alle modalita' di
comunicazione   all'azienda   ed   ai   controlli   si  applicano  le
disposizioni  contenute  negli  articoli 23  e  24  del  CCNL  del  1
settembre 1995.
  7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo
ai  sensi dei commi 5 e 6 puo' rinnovare la domanda per un successivo
ciclo formativo con diritto di priorita'.
Capo VII Disposizioni di particolare interesse
Art. 24.
Ricostituzione del rapporto di lavoro
  1.  Il  dipendente  che  abbia interrotto il rapporto di lavoro per
proprio  recesso  o  per  motivi di salute puo' richiedere, entro due
anni   dalla   data   di   cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  la
ricostituzione dello stesso.
  2. L'azienda si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta; in
caso  di  accoglimento il dipendente e' ricollocato nella categoria e
profilo  rivestiti al momento delle dimissioni, secondo il sistema di
classificazione  applicato nell'azienda all'atto della ricostituzione
del  rapporto  di  lavoro.  Allo  stesso e' attribuito il trattamento
economico   iniziale   del   profilo,   con  esclusione  delle  fasce
retributive e della RIA a suo tempo eventualmente maturate.
  3.  La  stessa  facolta'  di  cui al comma 1 e' data al dipendente,
senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge
relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in
correlazione  al  riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei
paesi dell'Unione europea.
  4.  Nei  casi  previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del
rapporto  di lavoro e', in ogni caso, subordinata alla disponibilita'
del  corrispondente posto nella dotazione organica dell'azienda ed al
mantenimento  del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da
parte  del richiedente nonche' all'accertamento dell'idoneita' fisica
se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di salute.
  5.  Qualora  il  dipendente  riammesso  goda  gia'  di  trattamento
pensionistico  si  applicano  le  vigenti  disposizioni in materia di
ricongiunzione  e  di  divieto di cumulo. Allo stesso, fatte salve le
indennita'  percepite  agli effetti del trattamento di previdenza per
il  periodo  di  servizio  prestato  prima  della  ricostituzione del
rapporto di lavoro, si applica l'art. 46.
  6.  E'  disapplicato  l'art.  59  del  decreto del Presidente della
Repubblica n. 761/1979.
                              Art. 25.
                       Copertura assicurativa
  1. Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire
la   copertura   assicurativa   della   responsabilita'   civile  dei
dipendenti,  ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 26,
per  le  eventuali  conseguenze  derivanti  da azioni giudiziarie dei
terzi,  relativamente  alla  loro attivita' senza diritto di rivalsa,
salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
  2.  Nell'ambito  della  Commissione  paritetica  nazionale prevista
dagli  articoli 24 dei CC.NN.LL. delle aree dirigenziali del Servizio
sanitario  nazionale,  stipulati  l'8 giugno  2000, le parti potranno
valutare   l'opportunita'  di  provvedere  alla  tutela  assicurativa
aggiuntiva  di  cui  ai  citati  articoli  24,  comma 3, anche per il
personale  della categoria D di cui al presente CCNL, in misura media
pro capite di L. 10.000 mensili su base volontaria.
  3. Le aziende stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei
dipendenti  autorizzati  a  servirsi, in occasione di trasferte o per
adempimenti  di  servizio  fuori  dall'ufficio,  del proprio mezzo di
trasporto,  limitatamente  al  tempo  strettamente  necessario per le
prestazioni  di  servizio. In tali casi e' fatto salvo il diritto del
dipendente  al  rimborso delle altre spese documentate ed autorizzate
dall'azienda per lo svolgimento del servizio.
  4.  La  polizza  di  cui  al  comma 3 e' rivolta alla copertura dei
rischi,  non  compresi  nell'assicurazione obbligatoria, di terzi, di
danneggiamento  del  mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente,
nonche'  di lesioni o decesso del medesimo e delle persone di cui sia
autorizzato il trasporto.
  5.  Le  polizze  di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di
proprieta'  dell'azienda sono in ogni caso integrate con la copertura
nei  limiti  e  con  le  modalita'  di  cui al comma 2, dei rischi di
lesioni  o  di  decesso  del  dipendente  addetto  alla guida e delle
persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
  6. I massimali delle polizze di cui al comma 5 non possono eccedere
quelli   previsti,  per  i  corrispondenti  danni,  dalla  legge  per
l'assicurazione obbligatoria.
  7.  Gli  importi liquidati dalle societa' assicuratrici per morte o
gli  esiti delle lesioni personali, in base alle polizze stipulate da
terzi  responsabili  e di quelle previste dal presente articolo, sono
detratti   -  sino  alla  concorrenza  -  dalle  somme  eventualmente
spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
  8. Sono disapplicati l'art. 28, comma 2, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 761/1979 e l'art. 19 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 384/1990.
                              Art. 26.
                          Patrocinio legale
  1.  L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si
verifichi  l'apertura  di un procedimento di responsabilita' civile o
penale  nei  confronti  del  dipendente  per  fatti  o  atti connessi
all'espletamento  del  servizio  ed  all'adempimento  dei  compiti di
ufficio,  assume  a  proprio  carico,  a  condizione che non sussista
conflitto  di  interesse,  ogni onere di difesa fin dall'apertura del
procedimento  e  per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il
dipendente  da un legale, previa comunicazione all'interessato per il
relativo assenso.
  2.  Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia
in  sostituzione  di  quello indicato dall'azienda o a supporto dello
stesso,    i    relativi   oneri   saranno   interamente   a   carico
dell'interessato.    Nel   caso   di   conclusione   favorevole   del
procedimento,  l'azienda  procede  al rimborso delle spese legali nel
limite  massimo  della  tariffa  a  suo carico qualora avesse trovato
applicazione  il  comma  1, che comunque, non potra' essere inferiore
alla  tariffa  minima  ordinistica.  Tale  ultima clausola si applica
anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non
sia  stato  possibile  applicare inizialmente il comma 1 per presunto
conflitto di interesse.
  3.   L'azienda   dovra'   esigere   dal  dipendente,  eventualmente
condannato  con  sentenza  passata  in  giudicato  per  i fatti a lui
imputati  per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri
sostenuti dall'azienda per la sua difesa.
  4.  E'  disapplicato  l'art.  41  del  decreto del Presidente della
Repubblica n. 270/1987.
                              Art. 27.
                          Clausole speciali
  1.    Per    ciascun    dipendente    l'ufficio    del    personale
dell'amministrazione  di  appartenenza conserva in apposito fascicolo
personale  tutti  gli  atti e documenti prodotti dall'azienda o dallo
stesso dipendente ed attinenti all'attivita' da lui svolta e ai fatti
piu' significativi che lo riguardano.
  2.  Relativamente  agli  atti  e documenti conservati nel fascicolo
personale e' assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le
disposizioni  vigenti  in  materia.  Il dipendente, a richiesta, puo'
prendere  liberamente  visione  del  proprio  fascicolo  personale  e
richiedere  copia  a proprie spese di tutti o parte dei documenti ivi
inseriti  eccetto  il  caso  in  cui  essi  siano  utilizzati  per le
progressioni interne.
  3.  Al  personale  cui  durante  il  servizio  e'  fatto obbligo di
indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in
relazione  al tipo delle prestazioni, provvede l'azienda, con oneri a
proprio  carico.  Ai  dipendenti  addetti a particolari servizi sono,
inoltre,  forniti  tutti  gli  indumenti  e  mezzi  protettivi contro
eventuali  rischi ed infezioni, tenendo conto del decreto legislativo
n.  626/1994  e  delle  leggi  in materia antinfortunistica, igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
  4.  L'azienda,  con  oneri  a proprio carico, puo' disciplinare per
speciali  esigenze connesse al particolare tipo di mansioni svolte da
categorie  di  personale previamente individuate, l'uso di alloggi di
servizio.
                              Art. 28.
             Diritti derivanti da invenzione industriale
  1. Qualora il dipendente, nello svolgimento del rapporto di lavoro,
effettui  una  invenzione  industriale,  si applicano le disposizioni
dell'art.  2590  del  codice  civile e quelle speciali che regolano i
diritti di invenzione nell'ambito dell'impresa.
  2.    In    relazione   all'importanza   dell'invenzione   rispetto
all'attivita'    istituzionale    dell'azienda,   la   contrattazione
integrativa  puo'  individuare i criteri ai fini della corresponsione
di  speciali  compensi per la produttivita' nell'ambito delle risorse
destinate alla retribuzione accessoria.
                              Art. 29.
                              M e n s a
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e 
compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense 
di 
  servizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di 
mensa con 
  modalità sostitutive. In ogni caso l’organizzazione e la 
gestione dei suddetti 
  servizi, rientrano nell’autonomia gestionale 
delle aziende, mentre resta ferma 
  la competenza del CCNL nella 
definizione delle regole in merito alla 
  fruibilità e all’esercizio 
del diritto di mensa da parte dei lavoratori.  
1.  Le  aziende,  in  relazione  al proprio assetto organizzativo e
compatibilmente  con  le risorse disponibili, possono istituire mense
di  servizio  o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di
mensa con modalita' sostitutive. 
(testo sostituito dall'art.4 del CCNL 31.7.2009)
  2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli
che prestano la propria attività  in posizione di comando, nei giorni
di  effettiva  presenza  al  lavoro,  in  relazione  alla particolare
articolazione dell'orario.
  3.  Il  pasto  va  consumato  al di fuori dell'orario di lavoro. Il
tempo  impiegato  per  il consumo del pasto e' rilevato con i normali
mezzi  di  controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta
minuti.
  4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita
nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento,
possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione
- nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto
della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso
di erogazione dell’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive,
queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore
a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura
di un quinto del 
  costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
4.  Il  costo  del  pasto  determinato in sostituzione del servizio
mensa  non  puo'  superare  L. 10.000.  Il  dipendente  e'  tenuto  a
contribuire  in  ogni  caso  nella  misura  fissa di L. 2000 per ogni
pasto. Il pasto non e' monetizzabile.
(testo sostituito dall'art.4 del CCNL 31.7.2009)
  5.  Sono  disapplicati  gli  articoli 33 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  270/1987,  e  68,  comma 2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 384/1990.
                              Art. 30.
              Attivita' sociali, culturali e ricreative
  1.  Le  attivita'  sociali,  culturali e ricreative, promosse nelle
aziende,   sono   gestite   da  organismi  formati  a maggioranza  da
rappresentanti  dei  dipendenti  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'art. 11 della legge n. 300/1970.
  2.  Sono  disapplicati  gli  articoli 34 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  270/1987,  e  68,  com-ma 3,  del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 384/1990.
Titolo III Flessibilita' del rapporto di lavoro Capo I Rapporti a termine
Art. 31.
Assunzioni a tempo determinato
  1.  L'art.  17  del  CCNL  del 1 settembre 1995, come modificato ed
integrato dal CCNL stipulato il 22 maggio 1997, nonche' dall'art. 41,
comma 5, del CCNL 7 aprile 1999, e' cosi' sostituito:
  "1.  In  applicazione  e  ad  integrazione di quanto previsto dalla
legge  n.  230/1962  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni e
dell'art. 23, comma 1, della legge 27 febbraio 1987, n. 56, l'azienda
o  ente  puo'  stipulare  contratti  individuali  per l'assunzione di
personale a tempo determinato nei seguenti casi:
    a) in  sostituzione di personale assente, quando l'assenza superi
i quarantacinque giorni consecutivi, per tutta la durata del restante
periodo di conservazione del posto dell'assente;
    b) in   sostituzione   di  personale  assente  per  gravidanza  e
puerperio,  per  astensione obbligatoria o facoltativa previste dalle
leggi n. 1204 del 1971 e n. 903 del 1977;
    c) per  assunzioni  legate  a  particolari punte di attivita' per
esigenze  straordinarie  nel  limite massimo di sei mesi, quando alle
stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio;
    d) temporanea  copertura  di  posti  vacanti  nei singoli profili
professionali  per  un periodo massimo di otto mesi, purche' sia gia'
stato  bandito  il  pubblico  concorso  o  sia  gia' stata avviata la
procedura di selezione per la copertura dei posti stessi;
    e) per   attivita'   connesse   allo   svolgimento  dei  progetti
finalizzati  secondo la disciplina dell'art. 7, comma 6,  della legge
28 dicembre 1988, n. 554, in base alle vigenti disposizioni".
  "2.  Per  la selezione del personale da reclutare in attuazione del
comma 1, le aziende ed enti applicano i principi previsti dall'art. 9
della legge 20 maggio 1985, n. 207".
  "3.  Nei  casi  di  cui  al comma 1, lettere a) e b), nel contratto
individuale  e' specificato per iscritto il nominativo del dipendente
sostituito".
  "4. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto
al preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale ovvero
anche  prima  di  tale data con il rientro in servizio del lavoratore
sostituito.  In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato
puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato".
  "5. L'assunzione puo' avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno
o  parziale  per  le  figure  per  le quali tale rapporto puo' essere
costituito".
  "6.  Al  personale  assunto  a  tempo  determinato  si  applica  il
trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per
il   personale   assunto  a  tempo  indeterminato,  con  le  seguenti
precisazioni:
    le ferie sono proporzionali al servizio prestato;
    in  caso  di  assenza  per  malattia,  fermi  rimanendo i criteri
stabiliti dagli articoli 23 e 24 del CCNL 1 settembre 1995, in quanto
compatibili, si applica l'art. 5 del decreto-legge 12 settembre 1983,
n.  463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983,
n.  638.  I  periodi  di  trattamento economico intero o ridotto sono
stabiliti  in  misura proporzionale secondo i criteri di cui all'art.
23, comma 6, del CCNL 1 settembre 1995, salvo che non si tratti di un
periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non
puo'  comunque  essere  erogato  oltre  la cessazione del rapporto di
lavoro. Il periodo di conservazione del posto e' pari alla durata del
contratto e non puo' in ogni caso superare il termine massimo fissato
dall'art. 23 del CCNL 1 settembre 1995;
    possono essere concessi permessi non retribuiti fino a un massimo
di dieci giorni, salvo il caso di matrimonio in cui si applica l'art.
21 del CCNL 1 settembre 1995;
    non possono essere concesse le aspettative di cui all'art. 12".
  "7.  Il  contratto  a  termine  e'  nullo  e produce unicamente gli
effetti dell'art. 2126 del codice civile quando:
    a) l'apposizione del termine non risulta da atto scritto;
    b) sia  stipulato  al  di  fuori delle ipotesi previste nei commi
precedenti".
  "8.  Nelle  ipotesi  previste  dall'art. 2, comma 2, della legge n.
230/1962,  la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli
ed il rapporto di lavoro si estingue alla scadenza originaria".
  "9.  Nel  caso in cui la durata complessiva del contratto a termine
superi  i  quattro  mesi  e fermi restando i limiti e le modalita' di
legge,  il  lavoratore  dovra'  essere  informato  di quanto disposto
dall'art.  23,  comma  4,  della  legge  n.  56/1987  in  materia  di
iscrizione nella lista di collocamento e relativa graduatoria".
  "10.  Ai  sensi dell'art. 2 della legge n. 230/1962, il termine del
contratto  a tempo determinato puo' essere eccezionalmente prorogato,
con  il  consenso  del  dipendente,  non  piu'  di una volta e per un
periodo  non  superiore alla durata del contratto iniziale, quando la
proroga stessa sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili
e  si riferisca alla stessa attivita' lavorativa, anche se rientrante
in  un'altra  fattispecie tra quelle previste nel comma 1, sempre che
il dipendente assente sia lo stesso".
  "11.  Il medesimo dipendente puo' essere riassunto con un ulteriore
contratto  a tempo determinato dopo l'applicazione del comma 10, solo
dopo  il  decorso  di  dieci  ovvero  di  venti  giorni dalla data di
scadenza   del   precedente  contratto  di  durata,  rispettivamente,
inferiore  o  superiore  a  sei  mesi,  nel  rispetto  delle norme di
assunzione vigenti".
  "12.  Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 10, la proroga o il
rinnovo  del  contratto  a  termine  sono  nulli  quando si tratti di
assunzioni  successive  a  termine  intese ad eludere disposizioni di
legge o del presente contratto".
  "13.  Il rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dal
comma  1,  non  e'  richiesto  ove  sussistano  documentati motivi di
urgenza".
  "14.  I documenti di cui all'art. 14 del CCNL 1 settembre 1995, per
motivi   di   urgenza  nella  copertura  del  posto,  possono  essere
presentati  entro  trenta  giorni dalla data di presa di servizio. La
mancata  presentazione dei documenti o l'accertata carenza di uno dei
requisiti   prescritti  per  l'assunzione  determina  la  risoluzione
immediata  del  rapporto  di  lavoro  che  produce esclusivamente gli
effetti  di  cui  all'art.  2126  del  codice  civile  per il periodo
effettivamente  lavorato.  Tale clausola deve risultare espressamente
nel contratto individuale sottoscritto ai sensi dell'art. 14 del CCNL
1 settembre 1995".
  "15.  Al  dipendente  a  tempo  indeterminato, puo' essere concesso
dall'azienda  o  ente  di  provenienza  un periodo di aspettativa, ai
sensi  dell'art. 12, comma 8, lettera b), del presente contratto, per
la  durata  del contratto di lavoro a tempo determinato eventualmente
stipulato  con  la  stessa  o  altra azienda o ente del medesimo o di
altro comparto".
                              Art. 32.
             Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
  1.  Le  aziende  possono  stipulare contratti di lavoro temporaneo,
secondo  la  disciplina  della  legge  n.  196/1997,  per  soddisfare
esigenze  a  carattere  non  continuativo  e/o a cadenza periodica, o
collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale
in  servizio  o  attraverso  le  modalita' del reclutamento ordinario
previste dal decreto legislativo n. 29/1993.
  2. I contratti di lavoro temporaneo sono stipulati nelle ipotesi di
seguito  illustrate  e nel rispetto dei criteri generali indicati nel
comma 1:
    a) nei  casi  di temporanea utilizzazione in profili non previsti
dagli assetti organici;
    b) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti;
    c) per  far fronte a punte di attivita' e, per un periodo massimo
di sessanta giorni, per attivita' connesse ad esigenze straordinarie,
derivanti anche da innovazioni legislative o da afflussi straordinari
di utenza che comportino l'attribuzione di nuove funzioni, alle quali
non possa momentaneamente farsi fronte con il personale in servizio;
    d) in  presenza  di eventi eccezionali e motivati non considerati
in sede di programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura
di  posti  vacanti,  per  un  periodo  massimo di sessanta giorni e a
condizione   che  siano  state  avviate  le  procedure  per  la  loro
copertura; il limite temporale e' elevato a centottanta giorni per la
temporanea  copertura  di  posti relativi a profili professionali non
facilmente  reperibili  o  comunque  necessari  a  garantire standard
definiti  di  prestazione,  in  particolare  nell'ambito  dei servizi
assistenziali;
    e) per  soddisfare  specifiche  esigenze  di supporto tecnico nel
campo della prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, purche'
l'autonomia  professionale  e  le relative competenze siano acquisite
dal personale in servizio entro e non oltre quattro mesi.
  3.  Il  numero  dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non
puo'  superare  il tetto massimo del 7% calcolato su base mensile dei
lavoratori  in  servizio  a  tempo  indeterminato  presso  l'azienda,
arrotondato in caso di frazioni all'unita'.
  4.  Ai  sensi  dell'art.  2 del CCNQ, sottoscritto in data 9 agosto
2000,  e'  escluso  il  ricorso al lavoro temporaneo per il personale
appartenente   ai  profili  professionali  delle  categorie  A  e  B,
posizione  economica iniziale, fino alla quarta qualifica del sistema
di classificazione di cui al CCNL stipulato il 7 aprile 1999 ovvero a
profili  professionali  anche  delle  categorie  C  e  D addetti alla
vigilanza  ed  a compiti ispettivi. E' rimessa alla valutazione delle
aziende  la  possibilita' di ricorrere alla forma di flessibilita' di
cui al presente articolo per le esigenze dei servizi di emergenza.
  5.   Il   contratto  di  fornitura  di  lavoro  temporaneo  non  e'
utilizzabile  per  fronteggiare  stabilmente  le carenze di organico.
L'azienda   puo'   ricorrere  a  tale  flessibilita',  tenendo  conto
dell'economicita'  dello  strumento  e  della  programmabilita' delle
urgenze.
  6.  Le aziende sono tenute, nei riguardi dei lavoratori temporanei,
ad  assicurare  tutte  le misure, le informazioni e gli interventi di
formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal decreto
legislativo  n. 626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi
specifici connessi all'attivita' lavorativa cui sono impegnati.
  7. La contrattazione integrativa definisce le condizioni, i criteri
e  le  modalita'  per  l'utilizzo  dei  servizi sociali eventualmente
previsti   per  il  personale.  E'  possibile  la  corresponsione  di
eventuali  trattamenti accessori nell'ambito delle finalita' previste
dall'art.  38  del  CCNL  7 aprile  1999.  Le  relative  risorse sono
previste  nel  finanziamento complessivo del progetto di utilizzo del
lavoro temporaneo.
  8.   L'azienda  comunica  tempestivamente  all'impresa  fornitrice,
titolare   del  potere  disciplinare  nei  confronti  dei  lavoratori
temporanei,  le  circostanze  di  fatto disciplinarmente rilevanti da
contestare  al lavoratore temporaneo ai sensi dell'art. 7 della legge
n. 300/1970.
  9.  I  lavoratori  temporanei hanno diritto di esercitare presso le
aziende  utilizzatrici i diritti di liberta' e di attivita' sindacale
previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee
del personale dipendente.
  10. Le aziende provvedono alla tempestiva e preventiva informazione
e consultazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2, del
CCNL  7 aprile 1999, sul numero, sui motivi, sul contenuto e sul tipo
di  profilo,  anche economico, sulla durata prevista dei contratti di
lavoro  temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni
d'urgenza  le  aziende  forniscono  l'informazione in via successiva,
comunque  non  oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei
contratti di fornitura, ai sensi dell'art. 7, comma 4, punto a) della
legge 24 giugno 1997, n. 196.
  11.  Alla  fine  di ciascun anno, le aziende forniscono ai soggetti
sindacali   firmatari   del   presente  CCNL  tutte  le  informazioni
necessarie  alla  verifica del rispetto della percentuale fissata dal
comma 3 nonche' quelle di cui al comma 8.
  12.  In  conformita'  alle  vigenti disposizioni di legge, e' fatto
divieto  alle  aziende  di  attivare  rapporti  per  l'assunzione  di
personale  di  cui  al  presente  articolo con soggetti diversi dalle
agenzie  abilitate  alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero
del  lavoro  e  della previdenza sociale, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 2 del decreto legislativo del 28 luglio 2000, n. 254.
  13.  Per  quanto  non previsto dal presente articolo si rinvia alle
disposizione  della  legge n. 196/1997 e all'Accordo quadro stipulato
il 9 agosto 2000.
                              Art. 33.
                  Contratto di formazione e lavoro
  1.  Nell'ambito  della  programmazione del fabbisogno di personale,
previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2,
del  CCNL  7 aprile  1999,  le aziende possono stipulare contratti di
formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3
del   decreto-legge   30 ottobre   1984,   n.  726,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 16
del   decreto-legge   16 maggio   1994,   n.   299,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1994,  n. 451. Il numero dei
contratti  di formazione e lavoro stipulabili e' definito nell'ambito
dei progetti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge n. 863/1984.
  2.  Non  possono  stipulare  contratti  di  formazione  e lavoro le
aziende  che  si  trovino  nelle condizioni previste dall'art. 34 del
decreto   legislativo   n.   29/1993   o   che  abbiano  proceduto  a
dichiarazioni  di  eccedenza  o  a  collocamento in disponibilita' di
proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, a meno che
l'assunzione  avvenga  per  l'acquisizione  di  profili professionali
diversi  da  quelli  dichiarati  in  eccedenza,  fatti  salvi i posti
necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell'art. 21.
  3.   Le  selezioni  dei  candidati  destinatari  del  contratto  di
formazione  e  lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale
vigente  in  tema  di  reclutamento  nelle  aziende del comparto, ivi
comprese  le disposizioni di legge riferite a categorie riservatarie,
precedenze e preferenze, utilizzando procedure semplificate.
  4. Il contratto di formazione e lavoro puo' essere stipulato:
    a) per l'acquisizione di professionalita' elevate;
    b) per    agevolare    l'inserimento    professionale    mediante
un'esperienza  lavorativa che consenta un adeguamento delle capacita'
professionali al contesto organizzativo e di servizio.
  Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti
di  formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate
per altre assunzioni a tempo determinato.
  5.  Ai  fini  del  comma  4,  in  relazione  al  vigente sistema di
classificazione   del   personale,   sono   considerate   elevate  le
professionalita'   inserite   nella   categoria D.  Il  contratto  di
formazione  e  lavoro non puo' essere stipulato per l'acquisizione di
professionalita'   ricomprese   nelle  categorie  A  e  B,  posizione
economica iniziale.
  6. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai
sensi  del  comma 4, lettera a), nell'ambito del periodo stabilito di
durata   del   rapporto,  e'  previsto  un  periodo  obbligatorio  di
formazione  che  esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a
centotrenta  ore  complessive;  per i lavoratori assunti ai sensi del
comma  4, lettera b), il suddetto periodo non puo' essere inferiore a
venti  ore  ed  e'  destinato  alla  formazione di base relativa alla
disciplina  del  rapporto  di lavoro, l'organizzazione del lavoro, la
prevenzione ambientale ed anti-infortunistica.
  7. Le eventuali ore aggiuntive destinate alla formazione rispetto a
quelle  previste  dall'art.  16, comma 5, del decreto-legge 16 maggio
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, non sono retribuite.
  8.  Il  contratto  di  formazione  e  lavoro  e' stipulato in forma
scritta,  secondo  i  principi  di  cui  all'art.  14  del CCNL del 1
settembre 1995, e deve contenere l'indicazione delle caratteristiche,
della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata
e'  fissata  in  misura  non  superiore a ventiquattro mesi, nel caso
previsto  dal comma 4, lettera a), e in misura non superiore a dodici
mesi,  nel caso previsto dal comma 4, lettera b). Copia del contratto
di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
  9.  Ai  lavoratori  assunti  con i contratti di formazione e lavoro
previsti  dal  comma  4  e'  attribuito  il  trattamento  del livello
economico corrispondente al profilo di assunzione (Bs, C, D o Ds) dal
CCNL del 7 aprile 1999 come integrato dal CCNL relativo al II biennio
economico  2000-2001.  Spettano,  inoltre,  l'indennita'  integrativa
speciale,  e la tredicesima mensilita'. La contrattazione integrativa
puo'   disciplinare  la  attribuzione  di  compensi  per  particolari
condizioni   di   lavoro,  nell'ambito  delle  risorse  previste  nel
finanziamento  del  progetto  di  formazione  e  lavoro,  nonche'  la
fruizione   dei   servizi   sociali  eventualmente  previsti  per  il
personale, nell'ambito del finanziamento del progetto di formazione e
lavoro.
  10.  La  disciplina normativa e' quella prevista per i lavoratori a
tempo  determinato di cui all'art. 17 del CCNL 1 settembre 1995, come
riprodotto  all'art.  31  del  presente  contratto,  con  le seguenti
eccezioni:
  - il  periodo  di  prova  e'  stabilito in un mese nei contratti di
prestazione  effettiva per i contratti di cui al comma 4, lettera b);
di  due  mesi  per  i contratti stipulati ai sensi dello stesso comma
lettera a);
  - nelle  ipotesi  di malattia o di infortunio, il lavoratore non in
prova  ha  diritto  alla  conservazione  del  posto  di lavoro per un
periodo  pari  alla  meta'  del  contratto  di  formazione  di cui e'
titolare.
  11.  Nella  predisposizione  dei  progetti  di  formazione e lavoro
devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed
indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
  12.  Il contratto di formazione e lavoro si risolve automaticamente
alla  scadenza prefissata e non puo' essere prorogato o rinnovato. Ai
soli  fini  del  completamento della formazione prevista, in presenza
dei  seguenti  eventi  oggettivamente  impeditivi della formazione il
contratto  puo'  essere  prorogato  per  un  periodo corrispondente a
quello di durata della sospensione stessa:
  - malattia;
  - gravidanza e puerperio;
  - astensione facoltativa post partum;
  - servizio militare di leva e richiamo alle armi;
  - infortunio sul lavoro.
  13.  Prima  della  scadenza  del  termine  stabilito nel comma 8 il
contratto  di  formazione e lavoro puo' essere risolto esclusivamente
per giusta causa.
  14.  Al  termine  del  rapporto  l'azienda  e'  tenuta ad attestare
l'attivita'   svolta   ed   i   risultati  formativi  conseguiti  dal
lavoratore. Copia dell'attestato e' rilasciata al lavoratore.
  15.  Il  rapporto di formazione e lavoro puo' essere trasformato in
contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3, comma
11,  del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre  1984,  n.  863. Le aziende
disciplinano,  previa  concertazione  ai sensi dell'art. 6, com-ma 1,
lettera  B), del CCNL del 7 aprile 1999, il procedimento ed i criteri
per   l'accertamento   selettivo   dei   requisiti   attitudinali   e
professionali  richiesti  in  relazione  alle  posizioni di lavoro da
ricoprire,  assicurando  la  partecipazione  alle  selezioni anche ai
lavoratori di cui al comma 12.
  16. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi
in  rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro
viene computato a tutti gli effetti nell'anzianita' di servizio.
  17.  Non  e'  consentita  la  stipula  di contratti di formazione e
lavoro  da  parte  delle aziende che non confermano almeno il 60% dei
lavoratori  il  cui  contratto  sia  scaduto  nei  ventiquattro  mesi
precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilita' correlati
ad  eventi  eccezionali  e  non  prevedibili, informandone i soggetti
sindacali.
  18.  I  lavoratori  assunti  con  contratto  di formazione e lavoro
esercitano  i  diritti  di liberta' e di attivita' sindacale previsti
dalla legge n. 300 del 1970.
Capo II Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 34.
Orario del rapporto di lavoro a tempo parziale
  1. Con riferimento alle modalita' di cui all'art. 23, comma 12, del
CCNL   7 aprile  1999  le  parti  specificano  che  la  comunicazione
dell'azienda  e'  conseguenza  dell'accordo intercorso tra essa ed il
dipendente ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 3, del citato CCNL.
  2. L'art. 24 del CCNL del 7 aprile 1999 e' cosi' integrato:
    A) al comma 2 e' aggiunta la seguente lettera:
    "c) con eventuale combinazione delle due modalita' indicate nelle
lettere a) e b)";
    B) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "I  dipendenti  che  hanno  trasformato  il rapporto di lavoro da
tempo  pieno  a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno
alla   scadenza   di   un   biennio  dalla  trasformazione  anche  in
soprannumero oppure prima della scadenza del biennio a condizione che
vi  sia la disponibilita' del posto in organico ovvero della frazione
di  orario  corrispondente  al completamento del tempo pieno ai sensi
dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2000";
    C) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
    "5.  I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale
hanno  diritto  di  ottenere  la  trasformazione del rapporto a tempo
pieno  decorso  un  triennio  dalla data di assunzione purche' vi sia
disponibilita'  del  posto  di  organico  o  della frazione di orario
corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell'art. 6,
comma 1, del decreto legislativo n. 61/2000".
                              Art. 35.
                   Trattamento economico-normativo
        del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
  1.  Al  fine  di  adeguare  al  decreto  legislativo  n. 61/2000 la
disciplina  del  trattamento  economico e normativo del personale con
rapporto  di lavoro a tempo parziale, l'art. 25 del CCNL del 7 aprile
1999 e' sostituito dal seguente:
    "1.  Nell'applicazione  degli  istituti  normativi  previsti  dal
presente   contratto,   tenendo  conto  della  ridotta  durata  della
prestazione  e  della peculiarita' del suo svolgimento, si applicano,
in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  legge  e contrattuali
dettate  per  il  rapporto  di  lavoro  a tempo pieno ivi compreso il
diritto allo studio".
    "2. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale,  previo  suo  consenso,  puo' essere chiamato a svolgere
prestazioni  di  lavoro  supplementare  di  cui  all'art. 1, comma 2,
lettera  e), del decreto legislativo n. 61/2000, nella misura massima
del  10%  della  durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi
non  superiori  ad  un  mese e da utilizzare nell'arco di piu' di una
settimana.   Il  ricorso  al  lavoro  supplementare  e'  ammesso  per
eccezionali,  specifiche  e  comprovate  esigenze  organizzative o in
presenza  di  particolari  situazioni  di  difficolta'  organizzative
derivanti  da  concomitanti  assenze  di personale non prevedibili ed
improvvise".
    "3.  Le  ore  di  lavoro  supplementare  sono  retribuite  con un
compenso  pari  alla  retribuzione oraria calcolata sulle voci di cui
all'art.  37, comma 2, lettera b), maggiorata di una percentuale pari
al  15%.  I  relativi  oneri sono a carico delle risorse destinate ai
compensi per lavoro straordinario".
    "4.  Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale  puo'  effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle
sole  giornate  di  effettiva  attivita'  lavorativa  entro il limite
massimo individuale annuo di venti ore, retribuite con il compenso di
cui al comma 3".
    "5. Le ore di lavoro supplementare o straordinario fatte svolgere
in  eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso
pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%".
    "6.  Nel  caso in cui il lavoro supplementare o straordinario sia
svolto  in  via  non  meramente  occasionale  per  piu'  di sei mesi,
l'azienda  consolida  il  relativo  orario  di  lavoro  a domanda del
dipendente".
    "7. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale e' proporzionale alla prestazione
lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche,
ivi   compresa   l'indennita'   integrativa   speciale,   l'eventuale
retribuzione  individuale di anzianita' e le indennita' professionali
specifiche  e  l'indennita'  di  rischio  radiologico  ove spettanti,
corrisposte  al  personale  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo pieno
appartenente    alla    stessa    posizione   economica   e   profilo
professionale".
    "8.  La  contrattazione  integrativa  stabilisce  i  criteri  per
l'attribuzione   ai  dipendenti  a  tempo  parziale  dei  trattamenti
accessori   collegati   al   raggiungimento   di   obiettivi  o  alla
realizzazione  di  progetti  nonche'  di altri istituti non collegati
alla  durata  della  prestazione  lavorativa  ed applicabili anche in
misura  non  frazionata  e  non  direttamente proporzionale al regime
orario adottato".
    "9. Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo
parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia".
    "10.   Il   trattamento  previdenziale  e  di  fine  rapporto  e'
disciplinato  dall'art.  8  della  legge  554  del  1988 e successive
modificazioni ed integrazioni e dalle vigenti disposizioni".
    "11.  I  dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad
un  numero  di  giorni  di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo
pieno.  I  lavoratori  a tempo parziale verticale hanno diritto ad un
numero  di  giorni  di  ferie e di festivita' soppresse proporzionato
alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento
economico  e'  commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
Per  tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalita' si
applica  anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge
e  dai  CCNL,  ivi  comprese  le assenze per malattia. In presenza di
part-time  verticale,  e' comunque riconosciuto per intero il periodo
di  astensione  obbligatoria  dal  lavoro  previsto  dalla  legge  n.
1204/1971, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il
relativo  trattamento  economico,  spettante  per l'intero periodo di
astensione  obbligatoria,  e' commisurato alla durata prevista per la
prestazione  giornaliera;  il  permesso  per matrimonio, l'astensione
facoltativa,  i  permessi  per  maternita'  e  i  permessi per lutto,
spettano  per  intero  solo  per  i  periodi  coincidenti  con quelli
lavorativi,  fermo  restando che il relativo trattamento economico e'
commisurato  alla  durata prevista per la prestazione giornaliera. In
presenza  di  part-time  verticale non si riducono i termini previsti
per  il  periodo  di prova e per il preavviso che vanno calcolati con
riferimento ai periodi effettivamente lavorati".
    "12.  Per  tutto  quanto  non  disciplinato  dalle  clausole  del
presente  contratto  e del CCNL 7 aprile 1999, in materia di rapporto
di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel
decreto legislativo n. 61/2000".
  2.  Il  compenso per lavoro supplementare o straordinario di cui ai
commi 3 e 4 del sostituito art. 25 del CCNL 7 aprile 1999 avviene con
la  tariffa prevista dall'art. 34, commi 7 ed 8, del citato contratto
sino al 30 dicembre 2001. Dal 31 dicembre la tariffa e' aggiornata ai
sensi dell'art. 39 del presente contratto.
Capo III Discipline sperimentali
Art. 36.
Disciplina sperimentale del telelavoro
  1.   Il   telelavoro  determina  una  modificazione  del  luogo  di
adempimento  della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio
di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
    a) telelavoro    domiciliare,   che   comporta   la   prestazione
dell'attivita' lavorativa dal domicilio del dipendente;
    b) altre forme del lavoro a distanza come il lavoro decentrato da
centri  satellite,  i  servizi di rete e altre forme flessibili anche
miste,   ivi   comprese  quelle  in  alternanza,  che  comportano  la
effettuazione  della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede
dell'ufficio al quale il dipendente e' assegnato.
  2.  Le  aziende, consultano preventivamente i soggetti sindacali di
cui  all'art.  9,  comma  2,  CCNL  7 aprile  1999, sui contenuti dei
progetti  per  la sperimentazione del telelavoro previsti dall'art. 3
del  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nei
limiti e con le modalita' stabilite dall'art. 3 del CCNQ sottoscritto
il  23 marzo  2000,  al  fine  di razionalizzare l'organizzazione del
lavoro  e  di  realizzare  economie  di gestione attraverso l'impiego
flessibile delle risorse umane.
  3.  La  postazione  di  lavoro  deve  essere  messa a disposizione,
installata  e  collaudata  a cura e a spese dell'azienda, sulla quale
gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto
per  i  lavoratori.  Nel  caso di telelavoro a domicilio, puo' essere
installata  una  linea  telefonica  dedicata  presso l'abitazione del
lavoratore  con  oneri  di  impianto  e  di  esercizio a carico delle
aziende,  espressamente  preventivati  nel progetto di telelavoro. Lo
stesso  progetto  prevede  l'entita'  dei  rimborsi,  anche  in forma
forfetaria,   delle   spese  sostenute  dal  lavoratore  per  consumi
energetici e telefonici.
  4.  I  partecipanti  ai  progetti  sperimentali  di telelavoro sono
individuati  secondo  le  previsioni  di  cui all'art. 4 del CCNQ del
23 marzo 2000.
  5.  Le  aziende  definiscono, in relazione alle caratteristiche dei
progetti  da  realizzare,  di intesa con i dipendenti interessati, la
frequenza  dei  rientri nella sede di lavoro originaria, che non puo'
essere  inferiore ad un giorno per settimana, nell'ambito dei criteri
definiti ai sensi del comma 2.
  6.  L'orario  di  lavoro,  a  tempo pieno o nelle diverse forme del
tempo   parziale,   viene  distribuito  nell'arco  della  giornata  a
discrezione  del  dipendente  in relazione all'attivita' da svolgere,
fermo  restando  che  in  ogni  giornata di lavoro il dipendente deve
essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di
un'ora  ciascuno  concordati con l'azienda nell'ambito dell'orario di
servizio;  per  il  personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
orizzontale,  il  periodo  e' unico con durata di un'ora. Per effetto
della   autonoma   distribuzione   del  tempo  di  lavoro,  non  sono
configurabili  prestazioni  supplementari,  straordinarie  notturne o
festive ne' permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni
di orario.
  7.  Ai  fini  della  richiesta di temporaneo rientro del lavoratore
presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6, comma 1, ultimo periodo,
dell'accordo  quadro  del  23 marzo  2000,  per "fermo prolungato per
cause   strutturali",   si  intende  una  interruzione  del  circuito
telematico che non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa
giornata lavorativa.
  8.  L'azienda  definisce  in sede di contrattazione integrativa, le
iniziative  di formazione che assumono carattere di specificita' e di
attualita'  nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5,
commi  5  e 6, dell'accordo quadro del 23 marzo 2000; utilizza, a tal
fine, le risorse destinate al progetto di telelavoro.
  9.  Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e
qualora   siano   intervenuti  mutamenti  organizzativi,  le  aziende
attivano  opportune  iniziative  di  aggiornamento  professionale dei
lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.
  10.  Il  lavoratore  ha  il  dovere  di  riservatezza  su  tutte le
informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli
e  di  quelle  derivanti  dall'utilizzo  delle  apparecchiature,  dei
programmi  e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore
puo'  eseguire  lavori  per  conto proprio o per terzi utilizzando le
attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell'azienda.
  11.   Le   aziende,   nell'ambito   delle   risorse   destinate  al
finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze
assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
  - danni  alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore,
con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
  - danni  a  cose  o  persone,  compresi i familiari del lavoratore,
derivanti dall'uso delle stesse attrezzature;
  - copertura assicurativa INAIL.
  12.  La  verifica  delle  condizioni  di  lavoro  e  dell'idoneita'
dell'ambiente   di   lavoro   avviene   all'inizio  dell'attivita'  e
periodicamente   ogni   sei  mesi,  concordando  preventivamente  con
l'interessato  i tempi e le modalita' di accesso presso il domicilio.
Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4,
comma  2,  decreto  legislativo  n.  626/1994,  e'  inviata  ad  ogni
dipendente  per  la  parte che lo riguarda, nonche' al rappresentante
della sicurezza.
  13.   La   contrattazione   integrativa  definisce  il  trattamento
accessorio   compatibile   con   la   specialita'  della  prestazione
nell'ambito  delle  finalita'  indicate  nell'art.  38  del  CCNL del
7 aprile  1999. Le relative risorse sono ricomprese nel finanziamento
complessivo del progetto.
  14.  E' garantito al lavoratore l'esercizio dei diritti sindacali e
la  partecipazione  alle assemblee. In particolare, ai fini della sua
partecipazione  all'attivita'  sindacale,  il lavoratore e' informato
anche attraverso i mezzi informatici a disposizione.
  15.  E'  istituito,  presso  l'A.RA.N., un osservatorio nazionale a
composizione  paritetica  con la partecipazione di rappresentanti del
comitato  di  settore e delle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente  CCNL  che, con riunioni almeno annuali, verifica l'utilizzo
dell'istituto nel comparto e gli eventuali problemi.
  16.  Per  tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia
al  CCNQ  sottoscritto  in  data  23 marzo  2000  e  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 70/1999.
Titolo IV TRATTAMENTO ECONOMICO Capo I Istituti particolari
Art. 37.
Retribuzione e sue definizioni
  1.  La  retribuzione  e' corrisposta mensilmente, salvo quelle voci
del  trattamento  economico accessorio per le quali la contrattazione
integrativa prevede diverse modalita' temporali di erogazione.
  2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
    a) retribuzione  mensile  che  e' costituita dal valore economico
tabellare   mensile  previsto  per  la  posizione  iniziale  di  ogni
categoria  (A,  B,  C, D) nonche' per i livelli economici Bs e Ds che
attualmente  sono  riportati nella tabella B, colonna C, prospetto n.
2, allegata al CCNL relativo al II biennio economico 2000-2001;
    b) retribuzione  base  mensile che e' costituita dal valore della
retribuzione  mensile di cui alla lettera a) e dalle fasce economiche
di  cui  all'art.  30,  comma  1,  del  CCNL  7 aprile  1999  nonche'
dall'indennita'  integrativa  speciale di cui alla tabella allegato 2
al presente contratto;
    c) retribuzione  individuale  mensile  che  e'  costituita  dalla
retribuzione  base  mensile di cui alla lettera b), dal valore comune
delle  indennita' di qualificazione professionale di cui alla tabella
B,  colonna  D,  prospetto 2, allegata al CCNL relativo al II biennio
economico  2000-2001,  dalla  retribuzione individuale di anzianita',
dalla  indennita'  di  posizione organizzativa di cui all'art. 20 del
CCNL  7 aprile  1999  ove  spettante,  e  da  altri eventuali assegni
personali  o indennita' in godimento a carattere fisso e continuativo
comunque denominati, corrisposti per tredici mensilita';
    d) retribuzione   globale   di   fatto   annuale:  e'  costituita
dall'importo   della  retribuzione  individuale  mensile  per  dodici
mensilita', cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilita' per
le  voci  che  sono corrisposte anche a tale titolo nonche' l'importo
annuo  della  retribuzione  variabile e delle indennita' contrattuali
percepite  nell'anno  di riferimento non ricomprese nella lettera b);
sono  escluse  le somme corrisposte a titolo di rimborso spese per il
trattamento di trasferta fuori sede o come equo indennizzo.
  3.   La   retribuzione   giornaliera   si   ottiene   dividendo  le
corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 26.
  4.  La  retribuzione  oraria si ottiene dividendo le corrispondenti
retribuzioni  mensili di cui al comma 2 per 156. Per il personale che
fruisce  della  riduzione  di  orario di cui all'art. 27 del CCNL del
7 aprile 1999 il valore del divisore e' fissato in 151.
  5. Le clausole contrattuali indicano di volta in volta a quale base
retributiva  debba  farsi  riferimento  per calcolare la retribuzione
giornaliera od oraria.
                              Art. 38.
                     Struttura della busta paga
  1. Al dipendente deve essere consegnata mensilmente una busta paga,
in  cui  devono  essere  distintamente  specificati: la denominazione
dell'azienda,  il  nome  e  la  categoria  del  lavoratore, il codice
fiscale,  il  periodo  di  paga  cui  la  retribuzione  si riferisce,
l'importo   dei   singoli   elementi   che  concorrono  a  formularla
(stipendio,   retribuzione   individuale  di  anzianita',  indennita'
integrativa    speciale,    straordinario,    turnazione,   ecc.)   e
l'elencazione  delle trattenute di legge e di contratto (ivi comprese
le  quote  sindacali)  sia  nell'aliquota  applicata  che nella cifra
corrispondente.  All'interno  della busta paga sono evidenziate anche
le ore accantonate in applicazione dell'art. 40.
  2. In conformita' alle normative vigenti, resta la possibilita' del
lavoratore   di   avanzare   reclami   per   eventuali  irregolarita'
riscontrate.
  3.  L'azienda  adotta  tutte  le  misure  idonee  ad  assicurare il
rispetto  del  diritto  del  lavoratore  alla riservatezza su tutti i
propri dati personali, ai sensi della legge n. 675/1996.
                              Art. 39.
                        Lavoro straordinario
  1.  Con  decorrenza 31 dicembre 2001, la misura oraria dei compensi
per  lavoro  straordinario  di  cui  all'art.  34,  comma 7, del CCNL
7 aprile  1999,  e'  rideterminata  dividendo per 156 la retribuzione
base  mensile  di  cui all'art. 37, comma 2, lettera b), del presente
CCNL,  comprensiva  del  rateo  di  tredicesima  mensilita'  ad  essa
riferita.  Tale  misura  e maggiorata ai sensi del comma 8 del citato
art.  34.  Per  il personale che fruisce della riduzione di orario di
cui  all'art. 27 del CCNL del 7 aprile 1999 il valore del divisore e'
fissato in 151.
  2.  Il  comma 7 dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999 e' disapplicato
dal 31 dicembre 2001.
                              Art. 40.
                           Banca delle ore
  1.  Al  fine  di  mettere  i  lavoratori  in  grado di fruire delle
prestazioni   di   lavoro  straordinario  o  supplementare,  in  modo
retribuito  o come permessi compensativi, e' istituita la banca delle
ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
  2.  Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore
di  prestazione  di lavoro straordinario o supplementare, debitamente
autorizzate  nei  limiti e con le procedure di cui all'art. 34, comma
3,  del  CCNL  del  7 aprile  del  1999,  da utilizzarsi entro l'anno
successivo   a   quello  di  maturazione.  L'eventuale  richiesta  di
pagamento,  perche' avvenga entro l'anno, deve essere inoltrata entro
il 15 novembre dell'anno stesso.
  3.   Le   ore  accantonate  possono  essere  richieste  da  ciascun
lavoratore  o  in  retribuzione o come permessi compensativi, escluse
le maggiorazioni  di  cui all'art. 34, comma 8, del CCNL del 7 aprile
1999,  che  in  rapporto  alle ore accantonate vengono pagate il mese
successivo alla prestazione lavorativa.
  4.  L'azienda  rende  possibile  l'utilizzo  delle  ore come riposi
compensativi  tenendo  conto delle esigenze tecniche, organizzative e
di  servizio,  con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei
lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento
e' concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente.
  5.  A  livello  di  azienda  sono  realizzati incontri fra le parti
finalizzati  al  monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed
all'assunzione  di  iniziative  tese a favorirne l'utilizzazione. Nel
rispetto  dello  spirito  della  norma,  possono essere eventualmente
individuate  finalita'  e modalita' aggiuntive, anche collettive, per
l'utilizzo  dei  riposi  accantonati. Sull'applicazione dell'istituto
l'azienda   fornisce  informazione  successiva  ai  soggetti  di  cui
all'art. 9, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999.
  6.  La  disciplina  del  presente  articolo decorre dall'entrata in
vigore del presente contratto.
  7.  Rimane  fermo  quanto previsto dall'art. 34, com-ma 6, del CCNL
del  7 aprile  1999  nei  confronti  dei  lavoratori  che non abbiano
aderito  alla  banca  delle  ore  ed  i  relativi riposi compensativi
possono  essere usufruiti compatibilmente con le esigenze di servizio
anziche'  entro  il  mese  successivo entro il termine massimo di tre
mesi.
                              Art. 41.
                             Bilinguismo
  1.  Al personale in servizio nelle aziende e negli enti aventi sede
nella  regione  autonoma  a  statuto  speciale  Valle d'Aosta e nelle
province  autonome di Trento e Bolzano, nonche' nelle altre regioni a
statuto  speciale  in  cui  vige  istituzionalmente, con carattere di
obbligatorieta',  il sistema del bilinguismo e' confermata l'apposita
indennita'  di  bilinguismo,  collegata  alla professionalita', nella
stessa  misura  e  con  le stesse modalita' previste per il personale
della regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige.
  2.  La  presente  disciplina produce effetti qualora l'istituto non
risulti disciplinato da disposizioni speciali.
                              Art. 42.
                    Trattenute per scioperi brevi
  1.  Per  gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa,
le   relative   trattenute  sulle  retribuzioni  sono  limitate  alla
effettiva  durata  della astensione dal lavoro e, comunque, in misura
non  inferiore  a  un'ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora e'
pari  alla misura oraria della retribuzione di cui all'art. 37, comma
2, lettera b).
                              Art. 43.
                Trattamento economico dei dipendenti
                        in distacco sindacale
  1.  Al  personale  che usufruisce del distacco sindacale compete il
trattamento  economico  complessivo  in  atto  goduto  al momento del
distacco,  con  esclusione  dei  compensi  e  delle indennita' per il
lavoro  straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento
delle prestazioni.
  2.  Nel  trattamento  economico spettante all'atto del distacco, al
dipendente   cui   sia   stato   conferito  l'incarico  di  posizione
organizzativa  da  almeno  un  anno, l'indennita' di funzione, dovra'
essere  corrisposta  solo nella quota prevista dall'art. 36, comma 3,
del CCNL 7 aprile 1999.
  3.  Ai  sensi  dell'art. 5 del CCNQ del 7 agosto 1998, i periodi di
distacco  sindacale sono equiparati a tutti gli effetti, ivi compresi
quelli  attinenti  al sistema classificatorio del CCNL 7 aprile 1999,
al  servizio  prestato  nell'azienda,  anche  ai fini della mobilita'
salvo  che  per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo
di prova, ove previsto, in caso di vincita di concorso.
  4.  Il  presente  articolo sostituisce l'art. 41, comma 9, del CCNL
7 aprile 1999 dall'entrata in vigore del presente contratto.
                              Art. 44.
                      Trattamento di trasferta
  1.  Il  presente  articolo  si  applica  ai  dipendenti comandati a
prestare  la  propria attivita' lavorativa in localita' diversa dalla
dimora  abituale  e distante piu' di dieci chilometri dalla ordinaria
sede  di  servizio.  Nel  caso  in cui il dipendente venga inviato in
trasferta  in  un  luogo compreso tra la localita' sede di servizio e
quella  di  dimora  abituale,  la distanza si computa dalla localita'
piu'  vicina  a  quella  della  trasferta.  Ove  la  localita'  della
trasferta si trovi oltre la localita' di dimora abituale, le distanze
si computano da quest'ultima localita'.
  2. Al personale di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione,
compete:
    a) una indennita' di trasferta pari a:
    - L. 40.000 per ogni periodo di ventiquattro ore di trasferta;
    - un  importo  determinato  proporzionalmente  per  ogni  ora  di
trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle ventiquattro
ore  o per le ore eccedenti le ventiquattro ore, in caso di trasferte
di durata superiore alle ventiquattro ore;
    b) il  rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi
in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel
limite  del  costo  del biglietto; per i viaggi in aereo la classe di
rimborso e' individuata in relazione alla durata del viaggio;
    c) un'indennita' supplementare pari al 5% del costo del biglietto
aereo e del 10% del costo per treno e nave;
    d) il  rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei
taxi    nei   casi   preventivamente   individuati   ed   autorizzati
dall'azienda;
    e) il  compenso  per  lavoro  straordinario,  in  presenza  delle
relative  autorizzazioni  nel  caso  che l'attivita' lavorativa nella
sede  della  trasferta si protragga per un tempo superiore al normale
orario  di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tal fine,
solo il tempo effettivamente lavorato;
    f) nel caso degli autisti si considera attivita' lavorativa anche
il  tempo  occorrente  per  il  viaggio  e  quello  impiegato  per la
sorveglianza e custodia del mezzo.
  3. Per le trasferte di durata non inferiore a otto ore compete solo
il  rimborso  per  un  pasto  nel limite attuale di L. 43.100. Per le
trasferte  di  durata superiore a dodici ore, al dipendente spetta il
rimborso  della  spesa  sostenuta  per il pernottamento in un albergo
fino   a  quattro  stelle  e  della  spesa,  nel  limite  attuale  di
complessive  L.  85.700,  per i due pasti giornalieri. Le spese vanno
debitamente documentate.
  4.  Nei  casi  di missione continuativa nella medesima localita' di
durata  non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso della
spesa  per  il  pernottamento  in  residenza turistico-alberghiera di
categoria  corrispondente  a  quella  ammessa  per l'albergo, purche'
risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della
categoria consentita nella medesima localita'.
  5.  I  dipendenti  che  svolgono  le  attivita' in particolarissime
situazioni  operative  che  non  consentono  di  fruire,  durante  le
trasferte,  del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e
servizi  di ristorazione hanno titolo alla corresponsione della somma
forfetaria  di  L. 40.000  lorde giornaliere in luogo dei rimborsi di
cui al comma 3.
  6. A titolo meramente esemplificativo tra le attivita' indicate nel
comma 5 sono ricomprese le seguenti:
  - attivita' di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;
  - assistenza  ed  accompagnamento di pazienti ed infermi durante il
trasporto di emergenza od in particolari condizioni di sicurezza;
  - attivita' che comportino imbarchi brevi;
  - interventi in zone particolarmente disagiate quali lagune, fiumi,
boschi e selve.
  7.  Nel  caso  in  cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al
comma  3,  spetta  l'indennita'  di cui al comma 2, lettera a), primo
alinea,  ridotta del 70%. Non e' ammessa in nessun caso l'opzione per
l'indennita' di trasferta in misura intera.
  8.  Il  dipendente  inviato  in  trasferta  ai  sensi  del presente
articolo  ha  diritto  ad  una anticipazione non inferiore al 75% del
trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
  9.  Ai  soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di
trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
  10.  Le  aziende  stabiliscono  le condizioni per il rimborso delle
spese   relative   al  trasporto  del  materiale  e  degli  strumenti
occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato.
  11.  Il  trattamento  di trasferta non viene corrisposto in caso di
trasferte  di durata inferiore alle quattro ore o svolte come normale
servizio   d'istituto,   nell'ambito   territoriale   di   competenza
dell'azienda.
  12.  L'indennita'  di  trasferta cessa di essere corrisposta dopo i
primi   duecentoquaranta   giorni  di  trasferta  continuativa  nella
medesima localita'.
  13. Per quanto non previsto dai precedenti articoli, il trattamento
di  trasferta  ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero,
rimane  disciplinato  dalle leggi n. 836 del 18 dicembre 1973, n. 417
del  26 luglio  1978  e  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
513/1978  e  successive  modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle
norme  regolamentari  vigenti,  anche  in relazione a quanto previsto
dall'art. 50, comma 2, ultimo periodo. (leggi art.52 - vedi ARAN 5192)
  14.  Agli  oneri  derivanti  dal presente articolo si fa fronte nei
limiti  delle risorse gia' previste nei bilanci delle singole aziende
per tale specifica finalita'.
  15.  Sono  disapplicati  l'art. 43 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  761/1979 e l'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 384/1990.
  16.  Gli incrementi delle voci di cui al comma 2, lettera a), primo
alinea ed al comma 5 decorrono dal 31 dicembre 2001.
                               Art. 45
                    Trattamento di trasferimento
  1.  Al dipendente trasferito ad altra sede della stessa azienda per
motivi  organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti
il  cambio  della  sua residenza, deve essere corrisposto il seguente
trattamento economico:
- indennita' di trasferta per se' ed i familiari;
- rimborso  spese  di  viaggio  per  se'  ed  i  familiari nonche' di
trasporto di mobili e masserizie;
  - rimborso  forfetario  di  spese  di  imballaggio,  presa e resa a
domicilio etc.;
  - indennita' chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura
di proprieta' per se' ed i familiari;
  - indennita' di prima sistemazione.
  2.  Il  dipendente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha,
altresi',  titolo  al  rimborso  delle eventuali spese per anticipata
risoluzione  del  contratto  di  locazione  della propria abitazione,
regolarmente registrato.
  3.  Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si
fa  fronte  nei  limiti delle risorse gia' previste nei bilanci dalle
singole  aziende  per tale specifica finalita', con le risorse di cui
all'art.  1,  comma  59,  della  legge  n.  662 del 1996 e successive
modificazioni ed integrazioni.
  4.  Per  le  modalita'  di  erogazione  e  le misure economiche del
trattamento di cui al comma 1 si rinvia a quanto previsto dalle leggi
n. 836 del 18 dicembre 1973, n. 417, del 26 luglio 1978 e decreto del
Presidente della Repubblica n. 513/1978 e successive modificazioni ed
integrazioni.
  5. Il comma 2 decorre dal 31 dicembre 2001.
                              Art. 46.
               Trattamento di fine rapporto di lavoro
  1.  La  retribuzione  annua da prendersi a base per la liquidazione
del  trattamento  di  fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti
voci:
    a) trattamento  economico iniziale di cui alla tabella B, colonna
E,  prospetto  n.  2  del  CCNL  relativo  al  II  biennio  economico
2000-2001;
    b) fasce  economiche  di  sviluppo  professionale in godimento ai
sensi dell'art. 30, comma 1, lettera b), del CCNL 7 aprile 1999;
    c) indennita' integrativa speciale;
    d) tredicesima mensilita';
    e) retribuzione individuale di anzianita';
    f) eventuali   assegni   ad  personam,  ove  spettanti,  sia  non
riassorbibili  che  riassorbibili limitatamente alla misura ancora in
godimento all'atto della cessazione dal servizio;
    g) indennita' di funzione per posizione organizzativa;
    h) indennita' professionali specifiche;
    i) indennita'  di  coordinamento  di  cui  all'art.  10  del CCNL
relativo al II biennio economico 2000-2001.
  2. Il presente articolo entra in vigore dal 31 dicembre 2001.
Titolo V DISPOSIZIONI FINALI Capo I Norme finali e transitorie
Art. 47.
Modalita' di applicazione di benefici economici
previsti da discipline speciali
  1. In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale,
invalido  o  mutilato  per  causa  di  servizio  e'  riconosciuto  un
incremento  percentuale,  nella  misura  rispettivamente  del 2,50% e
dell'1,25%  del  trattamento  tabellare  in  godimento  alla  data di
presentazione della relativa domanda, a seconda che l'invalidita' sia
stata  ascritta  alle  prime sei categorie di menomazione ovvero alle
ultime   due.   Il  predetto  incremento,  non  riassorbibile,  viene
corrisposto a titolo di salario individuale di anzianita'.
  2.  Nulla e' innovato per quanto riguarda tutta la materia relativa
all'accertamento  dell'infermita'  per causa di servizio, al rimborso
delle  spese  di  degenza per causa di servizio e all'equo indennizzo
che  rimangono  regolate  dalle  seguenti  leggi  e  loro  successive
modificazioni,  che vengono automaticamente recepite nella disciplina
pattizia:  decreto  del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;  legge  27 luglio  1962,  n.  1116,  e  successivo  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  del 5 luglio 1965; art. 50 decreto del
Presidente della Repubblica n. 761/1979; decreto del Presidente della
Repubblica  20 aprile  1994,  n.  349;  decreto  del Presidente della
Repubblica  n.  834/1981  (tabelle); art. 22, commi da 27 a 31, legge
23 dicembre  1994,  n.  724;  art. 1, commi da 119 a 122, della legge
23 dicembre  1996,  n.  662.  Con  riferimento  alla misura dell'equo
indennizzo, le parti concordano, inoltre, quanto segue:
    a) per  la  determinazione  dell'equo  indennizzo si considera il
trattamento  economico  iniziale di cui all'art. 30, comma 1, lettera
a), del CCNL del 7 aprile 1999, della categoria e posizione economica
di appartenenza maggiorata dell'80%;
    b) la    misura   dell'equo   indennizzo   per   le   menomazioni
dell'integrita' fisica, iscritte alla prima categoria della tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n.  915,  e' pari a 2,5 volte l'importo dello stipendio determinato a
norma del punto a);
    c) per  la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in
ogni  caso  al trattamento economico corrispondente alla posizione di
appartenenza  del  dipendente  al  momento  della presentazione della
domanda;
    d) restano  ferme  le  percentuali  di  riduzione stabilite dalle
vigenti  norme  per le menomazioni dell'integrita' fisica inferiori a
quelle di prima categoria.
  L'azienda ha diritto di dedurre dall'importo dell'equo indennizzo e
fino  a  concorrenza  del  medesimo,  eventuali  somme percepite allo
stesso   titolo   dal   dipendente   per   effetto  di  assicurazione
obbligatoria  o  facoltativa  i  cui  contributi  o premi siano stati
corrisposti dall'azienda stessa.
  Nel  caso  che per effetto di tali assicurazioni l'indennizzo venga
liquidato  al  dipendente  sotto  la  forma  di rendita vitalizia, il
relativo  recupero  avverra'  capitalizzando  la  rendita  stessa  in
relazione  all'eta' dell'interessato. Sono disapplicati l'art. 49 del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 761/1979 e l'art. 63 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987.
  3.  Per  quanto riguarda la disciplina della tredicesima mensilita'
si  continua  a  fare  riferimento  al  decreto  legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato  25 ottobre  1946,  n.  263,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
  4.  La  misura  dell'indennita'  integrativa  speciale e' stabilita
dalla tabella allegato 2.
  5.  In  materia  di  congedo per cure degli invalidi si rinvia alle
seguenti  leggi:  legge 30 marzo 1971, n. 118; decreto del Presidente
della   Repubblica   29 dicembre   1973,   n.   1032;   decreto-legge
12 settembre  1983,  n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n.
638;  decreto  legislativo  23 novembre  1988,  n. 509; decreto-legge
25 novembre  1989, n. 382, convertito in legge 25 gennaio 1990, n. 8;
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  6.  Nei  confronti  del  personale  del comparto continua a trovare
applicazione  la  disciplina  degli  articoli  1  e  2 della legge n.
336/1970  e  successive modificazioni e integrazioni; in particolare,
il   previsto   incremento   di   anzianita'   viene   equiparato  ad
una maggiorazione  della  retribuzione individuale di anzianita' pari
al  2,50%  della nozione di retribuzione di cui all'art. 37, comma 2,
lettera   b),   per   ogni   biennio  considerato  o  in  percentuale
proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio.
                              Art. 48.
                  Codice di comportamento relativo
             alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
  1. Le aziende, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui al
CCNL  del  7 aprile  1999,  adottano  con  proprio atto, il codice di
condotta  relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le
molestie   sessuali   nei  luoghi  di  lavoro,  come  previsto  dalla
raccomandazione   della   Commissione   del   27 novembre   1991,  n.
92/131/CEE.  Le  parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in
materia, allegano a titolo esemplificativo il codice-tipo.
                              Art. 49.
                           Errata corrige
  1.  All'art  36,  comma  1,  del CCNL 7 aprile 1999, dopo le parole
"livello  di  appartenenza"  va  aggiunta  una  virgola seguita dalle
parole "alla fascia economica in godimento".
  2.  All'art.  44,  comma  1,  lettera e), del CCNL 7 aprile 1999 e'
aggiunto  l'art.  34  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
761/1979  e  alla lettera d) del medesimo comma e' aggiunto l'art. 29
del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.
                              Art. 50.
                   Norma speciale per le A.R.P.A.
  1.  Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL del 27 gennaio 2000
relativo  al  personale  confluito  nelle  A.R.P.A. e fermo rimanendo
quanto  stabilito  dal  medesimo  accordo  in tema di struttura della
retribuzione  ed  inquadramento  del personale, al presente contratto
viene  allegata  la  tabella  allegato  n.  4  di  equiparazione  del
personale  confluito  nell'Arpa  del FriuliVenezia Giulia proveniente
dall'Osservatorio meteorologico regionale (OSMER).
  2.   Con   riferimento   ai   profili   di   collaboratore  tecnico
professionale  e  di  collaboratore  tecnico professionale esperto le
A.R.P.A.,  in relazione ai propri settori di attivita' e tenuto conto
dell'autonomia  regolamentare  in tema di reclutamento del personale,
possono  prevedere, tra i requisiti di accesso, anche ulteriori corsi
di  laurea  oltre  quelli  indicati  per  i  succitati  profili dalle
declaratorie allegato n. 1 al presente contratto.
                              Art. 51.
               Procedure di conciliazione ed arbitrato
  1.  Con  l'entrata  in vigore del CCNQ stipulato il 23 gennaio 2001
sulle  procedure  di  conciliazione  ed arbitrato si e' completato il
quadro normativo previsto dall'art. 69-bis del decreto legislativo n.
29  del  1993  in  tema  di  tutela dei lavoratori nelle controversie
individuali sul rapporto di lavoro.
  2.  Le  sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 6 del CCNQ di cui
al  comma  1  sono impugnabili con le procedure previste dall'accordo
stesso  ovvero  dinanzi  al soggetto di cui all'art. 59, commi 8 e 9,
del  predetto  decreto,  richiamati dall'art. 6, comma 1, lettera c),
punto b), del CCNL del 7 aprile 1999.
                              Art. 52.
                           Disapplicazioni
  1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell'art.
72,  comma  1,  del decreto legislativo n. 29/1993, sono disapplicate
tutte le norme contenute:
    a) nel  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 270/1987, le
quali  sono  state  esplicitamente  disapplicate dal CCNL 1 settembre
1995 e successive integrazioni, dal CCNL 7 aprile 1999 e dal presente
nei  singoli  articoli di riferimento. Le disposizioni non menzionate
nei suddetti contratti collettivi sono state superate dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  384/1990  di  cui  alla successiva
lettera  b)  o,  data la loro natura transitoria e contingente, hanno
cessato di produrre i propri effetti;
    b) nel  decreto  del Presidente della Repubblica n. 494/1987, gli
articoli da 46 a 51, in quanto disapplicati o hanno esaurito i propri
effetti;
    c) nel  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 384/1990, le
quali  sono  state  esplicitamente  disapplicate dal CCNL 1 settembre
1995 e successive integrazioni, dal CCNL 7 aprile 1999 e dal presente
nei  singoli articoli di riferimento. Le disposizioni del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 384/1990 non menzionate nei suddetti
contratti  collettivi e nel presente, data la loro natura transitoria
e contingente, hanno cessato di produrre i propri effetti ovvero sono
state  superate  dal  decreto  legislativo  n.  502/1992 e successive
modificazioni  ed integrazioni e dal decreto legislativo n. 626/1996.
Sono,   in  particolare,  disapplicati,  l'art.  17  in  quanto  gia'
sostituito  dall'art. 17 del CCNL del 7 aprile 1999 e gli articoli da
24  a 32 e da 35 a 38, in quanto sostituiti dalla disciplina generale
dei  CCNQ  dell'8 febbraio 1996 e del 7 agosto 1998, come integrato e
modificato dai CCNQ 27 gennaio 1999 e 9 agosto 2000;
    d) nel  decreto  del Presidente della Repubblica n. 761/1979, ivi
compreso  il  rinvio  alle disposizioni del testo unico del 3 gennaio
1957 degli impiegati civili dello Stato, espressamente menzionate nei
CCNL citati nelle precedenti lettere e nel presente contratto.
  2.  Ai  sensi dell'art. 72 del decreto legislativo n. 29/1993, come
modificato  dall'art.  71,  comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165, e limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro,
cessano,  altresi',  di produrre effetti le norme generali e speciali
del  pubblico  impiego  ancora  vigenti  ed espressamente applicabili
anche  al  personale  del Servizio sanitario nazionale esplicitamente
disapplicate. Con riferimento all'art. 44, per le missioni all'estero
continuano  ad  essere  applicati  il regio decreto 3 giugno 1926, n.
941,  la  legge  6 marzo  1958, n. 176, la legge 28 dicembre 1989, n.
425,  e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le relative
disposizioni regolamentari.
  3.  Ai  sensi  del  comma  2,  le parti si danno atto che eventuali
lacune  che  si dovessero verificare nell'ambito della disciplina del
rapporto  di  lavoro per effetto della generale disapplicazione delle
norme   di   cui  ai  precedenti  commi  ovvero  ulteriori  eventuali
disapplicazioni  saranno  oggetto  di  appositi  contratti collettivi
nazionali integrativi.
                                                           Allegato 1
               DECLARATORIE DELLE CATEGORIE E PROFILI
                             Categoria A
Declaratoria.
    Appartengono  a  questa  categoria  i  lavoratori  che  ricoprono
posizioni di lavoro che richiedono capacita' manuali generiche per lo
svolgimento   di   attivita'   semplici   ed  autonomia  esecutiva  e
responsabilita',  nell'ambito  di  istruzioni  fornite,  riferita  al
corretto svolgimento della propria attivita'.
Profili professionali.
Ausiliario specializzato.
    Svolge  le  attivita' semplici di tipo manuale che richiedono una
normale   capacita'  nella  qualificazione  professionale  posseduta,
quali,  ad  esempio,  l'utilizzazione  di  macchinari  e attrezzature
specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni
e  tutte  le  operazioni  inerenti  il trasporto di materiali in uso,
nell'ambito  dei  settori  o  servizi di assegnazione,  le operazioni
elementari  e  di  supporto  richieste,  necessarie  al funzionamento
dell'unita' operativa.
    L'ausiliario specializzato operante nei servizi tecnico-economali
puo'  essere  adibito alla conduzione di autoveicoli strumentali alla
propria attivita' e alla loro piccola manutenzione;
    L'ausiliario      specializzato      operante     nei     servizi
socio-assistenziali  provvede  all'accompagnamento o allo spostamento
dei  degenti,  in  relazione alle tipologie assistenziali e secondo i
protocolli organizzativi delle unita' operative interessate.
Commesso.
    Svolge  attivita'  di servizio e supporto nell'ambito dell'unita'
operativa  di  assegnazione  quali,  ad  esempio,  la  apertura  e la
chiusura  degli  uffici  secondo  gli  orari  stabiliti,  il servizio
telefonico  e  di  anticamera,  nonche'  l'accesso del pubblico negli
uffici,  il  prelievo  e  la  distribuzione  della corrispondenza, la
riproduzione  e  il  trasporto  di  fascicoli, documenti, materiale e
oggetti  vari  di  ufficio,  il mantenimento dell'ordine dei locali e
delle  suppellettili di ufficio, disimpegnando mansioni elementari di
manovra di macchine ed apparecchiature.

Modalita' di accesso alla categoria A.
    Dall'esterno,  attraverso  le  procedure della legge n. 56/1987 e
successive modificazioni ed integrazioni.

Requisiti culturali e professionali.
    Assolvimento  dell'obbligo  scolastico  o  diploma  di istruzione
secondaria di primo grado.
                             Categoria B
Declaratoria.
    Appartengono  a  questa  categoria  i  lavoratori  che  ricoprono
posizioni  di  lavoro  che  richiedono conoscenze  teoriche  di  base
relative  allo svolgimento dei compiti assegnati, capacita' manuali e
tecniche   specifiche   riferite   alle   proprie   qualificazioni  e
specializzazioni  professionali  nonche'  autonomia e responsabilita'
nell'ambito di prescrizioni di massima.
    Appartengono  altresi'  a  questa categoria - nel livello B super
(Bs)  di  cui  alla  tabella  allegato 5 - i lavoratori che ricoprono
posizioni   di  lavoro  che  comportano  il  coordinamento  di  altri
lavoratori  ed  assunzione di responsabilita' del loro operato ovvero
richiedono particolare specializzazione.
Profili professionali della categoria B.
Operatore tecnico.
    Con  riguardo  ai  rispettivi  settori di attivita' e mestiere di
appartenenza,  individuati dalle singole aziende ed enti in base alle
proprie esigenze organizzative, svolge attivita' ed esegue interventi
manuali  e  tecnici,  anche  di  manutenzione,  relativi  al  proprio
mestiere,  con  l'ausilio  di  idonee apparecchiature ed attrezzature
avendo cura delle stesse.
Operatore tecnico addetto all'assistenza.
    Svolge  le  attivita'  alberghiere relative alla degenza comprese
l'assistenza  ai  degenti  per la loro igiene personale, il trasporto
del   materiale,   la   pulizia  e  la  manutenzione  di  utensili  e
apparecchiature. (*)
Coadiutore amministrativo.
    Svolge    nell'unita'   operativa   di   assegnazione   attivita'
amministrative    quali,   ad   esempio,   la   classificazione,   la
archiviazione  ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti
e   modulistica,   con   l'applicazione   di  schemi  predeterminati,
operazioni  semplici  di  natura  contabile,  anche con l'ausilio del
relativo  macchinario,  la  stesura  di testi  mediante l'utilizzo di
sistemi   di   video-scrittura   o  dattilografia,  la  attivita'  di
sportello.
Modalita' di accesso alla categoria B.
    Dall'esterno:  mediante  le  procedure  previste  dalla  legge n.
56/1987  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni o concorsuali
secondo le vigenti disposizioni.
    Dall'interno:  con  le  modalita'  previste dall'art. 16 del CCNL
7 aprile  1999  dalla  categoria  A  verso  la  categoria  B, livello
iniziale.

Requisiti culturali e professionali per l'accesso alla categoria B.
    Dall'esterno:
    - per l'operatore tecnico: assolvimento dell'obbligo scolastico o
diploma  di  istruzione  secondaria  di primo grado, unitamente - ove
necessari  -  a  specifici  titoli  e  abilitazioni  professionali  o
attestati    di    qualifica.   Per   l'operatore   tecnico   addetto
all'assistenza  lo  specifico  titolo  e' quello previsto dal decreto
ministeriale n. 295/1991;
    - per   il   coadiutore  amministrativo,  diploma  di  istruzione
secondaria  di primo grado, unitamente - ove richiesti - da attestati
di qualifica.
    Dall'interno:
    - per l'operatore tecnico: assolvimento dell'obbligo scolastico o
diploma  di  istruzione  secondaria  di  primo grado unitamente - ove
necessari  -  a  specifici  titoli  e  abilitazioni  professionali  o
attestati    di    qualifica.   Per   l'operatore   tecnico   addetto
all'assistenza  lo  specifico  titolo  e' quello previsto dal decreto
ministeriale  n.  295/1991.  Ove non siano previsti specifici titoli,
cinque anni di esperienza professionale nella categoria A;
    - per   il   coadiutore  amministrativo:  diploma  di  istruzione
secondaria  di primo grado, unitamente - ove richiesti - da attestati
di  qualifica.  Ove  non  richiesti, ovvero in mancanza di essi o del
titolo  di  studio, devono essere posseduti cinque anni di esperienza
professionale nella categoria A.
Profili professionali del livello economico B super (Bs).
Puericultrice.
    Svolge  le  funzioni  previste  dagli  articoli 12-14  del  regio
decreto 19 luglio 1940, n. 1098.
Operatore tecnico specializzato.
    Con  riguardo  ai  rispettivi  settori di attivita' e mestiere di
appartenenza,  individuati dalle singole aziende ed enti in base alle
proprie  esigenze  organizzative,  svolge  attivita'  particolarmente
qualificate o che presuppongono specifica esperienza professionale ed
esegue  interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi
al  proprio  mestiere,  con  l'ausilio  di  idonee apparecchiature ed
attrezzature  avendo  cura  delle stesse. A titolo esemplificativo si
indicano  il  conduttore  di  caldaie  a  vapore, il cuoco diplomato,
l'elettricista e  l'idraulico  impiantista  manutentore, l'autista di
autoambulanza.
              (*)  Tale  profilo  diventa  ad  esaurimento,  ai sensi
          dell'art. 4, comma 2 del presente contratto.
Operatore socio-sanitario.
    Svolge  la  sua  attivita'  sia nel settore sociale che in quello
sanitario  in  servizi  di tipo socio-assistenziali e socio-sanitario
residenziali  e  non  residenziali,  in  ambiente  ospedaliero  e  al
domicilio  dell'utente.  Svolge  la  sua  attivita'  su indicazione -
ciascuna   secondo   le   proprie   competenze   -   degli  operatori
professionali  preposti  all'assistenza sanitaria e a quella sociale,
ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del
lavoro     multiprofessionale.     Le     attivita'    dell'operatore
socio-sanitario  sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita,
al fine di fornire:
      a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente
di vita;
      b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
      c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.
Coadiutore amministrativo esperto.
    Svolge    nell'unita'   operativa   di   assegnazione   attivita'
amministrative  di  una  certa  complessita',  quali,  ad esempio, la
compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi
anche   non   predeterminati,  operazioni  di  natura  contabile  con
l'ausilio  del  relativo  macchinario, la stesura di testi - anche di
autonoma   elaborazione   -   mediante   l'utilizzo   di  sistemi  di
video-scrittura o dattilografia, la attivita' di sportello.

Modalita' di accesso al livello economico B super (Bs).
    Dall'esterno:  nel  rispetto  dell'art.  15,  comma  2,  del CCNL
7 aprile 1999.
    Dall'interno: art. 17 del CCNL 7 aprile 1999;

Requisiti   culturali  e  professionali   per  l'accesso  al  livello
economico B super (Bs).
    Dall'esterno:
    - per  la  puericultrice,  diploma  di  cui  al  regio decreto n.
1098/1940  o  di cui al decreto ministeriale sanita' 21 ottobre 1991,
n. 458, art. 6, comma 2 (Gazzetta Ufficiale n. 75/1992);
    - per    l'operatore    tecnico    specializzato,    assolvimento
dell'obbligo  scolastico  o diploma di istruzione secondaria di primo
grado, unitamente - ove necessari - a specifici titoli e abilitazioni
professionali  o attestati di qualifica di mestiere gia' indicate per
gli  operatori tecnici, e cinque anni di esperienza professionale nel
corrispondente   profilo   in  pubbliche  amministrazioni  o  imprese
private.  Per i seguenti mestieri occorre, in particolare il possesso
del titolo a fianco indicato:
      - conduttore caldaie a vapore:  abilitazione specifica;
      - cuoco: diploma di scuola professionale alberghiera;
      - elettricista e l'idraulico impiantista manutentore: attestato
di qualifica;
      - autista  di  ambulanza:   il  titolo prescritto dalla vigente
normativa per la guida dei mezzi di emergenza;
      - per  l'operatore socio-sanitario: specifico titolo conseguito
a  seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale,
previsto  dagli  articoli 7  e  8  dell'accordo  provvisorio  tra  il
Ministro  della  sanita', il Ministro della solidarieta' sociale e le
regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2000;
      - per   il  coadiutore  amministrativo  esperto,  attestato  di
superamento  di  due anni di scolarita' dopo il diploma di istruzione
secondaria di primo grado.
    Dall'interno:
    - per  la  puericultrice,  gli  stessi previsti per le assunzioni
dall'esterno;
    - per   l'operatore   tecnico   specializzato,   cinque  anni  di
esperienza  professionale  nel  corrispondente profilo nell'azienda o
ente  nella posizione B, fermi rimanendo per il conduttore di caldaie
a  vapore,  l'elettricista  e  l'idraulico  impiantista manutentore e
l'autista di ambulanza il possesso degli attestati e diplomi indicati
per  l'accesso  dall'esterno.  Per l'operatore tecnico, cuoco, non in
possesso   del   diploma  di  scuola  alberghiera  e'  richiesta  una
anzianita'  di  tre  anni  di  esperienza  professionale  nel profilo
sottostante  unitamente  all'effettuazione  di un corso di formazione
definito a livello aziendale;
    - per l'operatore socio-sanitario, ai sensi dell'art. 4:
        1) dalla  categoria B, livello iniziale, con specifico titolo
conseguito  a  seguito  del  superamento  del  corso di formazione di
durata   annuale,   previsto   dagli   articoli 7  e  8  dell'accordo
provvisorio   tra  il  Ministro  della  sanita',  il  Ministro  della
solidarieta'  sociale  e  le  regioni e province autonome di Trento e
Bolzano del 18 febbraio 2000;
        2) dalla  categoria  A,  con  cinque  anni  di  anzianita' di
servizio nella categoria ed il possesso dello specifico titolo di cui
al punto precedente;
    - per   il   coadiutore   amministrativo  esperto,  attestato  di
superamento  di  due anni di scolarita' dopo il diploma di istruzione
secondaria  di  primo  grado  o  in  mancanza,  diploma di istruzione
secondaria  di  primo grado e cinque anni di esperienza professionale
nel corrispondente profilo della categoria B, livello iniziale.

Profili  ad  esaurimento di cui all'art 18, comma 5 del CCNL 7 aprile
1999.
Operatore professionale di II categoria.
    Per   il   personale   appartenente  alle  seguenti  figure  gia'
ricomprese  nell'ex  profilo professionale di operatore professionale
di  II  categoria, si riportano di seguito le disposizioni previgenti
cui fare riferimento per le mansioni proprie di tali figure:
      infermiere   generico  art.  6  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  14 marzo  1974,  n.  225,  e  successive modificazioni ed
integrazioni;
      infermiere  psichiatrico  art. 24 regio decreto 16 agosto 1909,
n.  615,  e  successive modificazioni ed integrazioni (con un anno di
corso).
    Nulla  e'  innovato  per  i  requisiti  di  accesso e i contenuti
professionali   delle   seguenti   figure  di  cui  si  riportano  le
disposizioni di riferimento:
      massaggiatore  art.  1 regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, e
successive modificazioni ed integrazioni;
      massofisioterapista  art.  1  legge  19 maggio  1971, n. 403, e
successive modificazioni ed integrazioni.
                             Categoria C
Declaratoria.
    Appartengono  a  questa  categoria  i  lavoratori  che  ricoprono
posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche
di   base,   capacita'  tecniche  elevate  per  l'espletamento  delle
attribuzioni,   autonomia   e   responsabilita'  secondo  metodologie
definite  e  precisi  ambiti  di  intervento  operativo  proprio  del
profilo,   eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con
assunzione di responsabilita' dei risultati conseguiti.
Profili professionali.
Personale tecnico.
    Assistente tecnico:
      esegue  operazioni  di  rilevanza tecnica riferite alla propria
attivita'   quali,   ad   esempio,  indagini,  rilievi,  misurazioni,
rappresentazioni  grafiche,  sopralluoghi e perizie tecniche, curando
la   tenuta  delle  prescritte  documentazioni,  sovrintendendo  alla
esecuzione dei lavori assegnati e garantendo l'osservanza delle norme
di  sicurezza; assiste  il  personale delle posizioni superiori nelle
progettazioni   e   nei   collaudi  di  opere  e  procedimenti,  alla
predisposizione  di  capitolati,  alle attivita' di studio e ricerca,
alla  sperimentazione  di  metodi,  nuovi  materiali  ed applicazioni
tecniche.
    Programmatore:
      provvede, nell'ambito dei sistemi informativi, alla stesura dei
programmi,  ne  cura l'aggiornamento, la manutenzione ivi compresa la
necessaria  documentazione;  garantisce, per quanto di competenza, la
corretta applicazione dei programmi fornendo informazioni di supporto
agli  utenti;  collabora  a  sistemi  centralizzati o distribuiti sul
territorio.
Personale amministrativo.
    Assistente amministrativo:
      svolge  mansioni  amministrativo-contabili  complesse  -  anche
mediante   l'ausilio   di   apparecchi  terminali  meccanografici  od
elettronici  o  di altro macchinario, quali - ad esempio, ricezione e
l'istruttoria  di  documenti,  compiti  di  segreteria,  attivita' di
informazione   ai   cittadini,   collaborazione   ad   attivita'   di
programmazione, studio e ricerca.
Modalita' di accesso alla categoria C.
    Dall'esterno: mediante pubblico concorso.
    Dall'interno: ai sensi dell'art. 16 del CCNL 7 aprile 1999.

Requisiti culturali e professionali per l'accesso alla categoria C.
    Dall'esterno:
    - per  il  profilo di assistente tecnico, il possesso del diploma
di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado,  obbligatorio ove sia
abilitante per la specifica attivita';
    - per  il  profilo  di  programmatore, il possesso del diploma di
perito  in  informatica  o altro equipollente con specializzazione in
informatica  o  altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e
corso di formazione in informatica riconosciuto;
    - per  il  profilo  di  assistente amministrativo, il possesso di
diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
    Dall'interno:
    - per  il  profilo di assistente tecnico, il possesso del diploma
di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado,  obbligatorio ove sia
abilitante per la specifica attivita'. Nei casi in cui il diploma non
sia  abilitante,  e' richiesto il possesso: del diploma di istruzione
secondaria  di  primo grado unitamente ad esperienza professionale di
quattro  anni  -  maturata  nella  categoria  B  in  profilo ritenuto
corrispondente  dall'azienda  o  ente  - per il personale proveniente
dalla  categoria  B,  livello  super  o di otto anni per il personale
proveniente dalla categoria B, livello iniziale;
    - per  il  profilo  di programmatore, il possesso del diploma e/o
titoli  professionali  richiesti  per  l'accesso  dall'esterno o - in
mancanza  -  il  possesso  del  diploma di scuola secondaria di primo
grado e corso di formazione in informatica riconosciuto unitamente ad
esperienza professionale di quattro anni - maturata nella categoria B
in  profilo  ritenuto  corrispondente  dall'azienda  o  ente - per il
personale  proveniente  dal  livello  super  o  di  otto  anni per il
personale proveniente dalla categoria B, livello iniziale;
    - per  il  profilo  di  assistente amministrativo, il possesso di
diploma   di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  ovvero,  in
mancanza,  il  possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado unitamente ad esperienza professionale di quattro anni maturata
nel  corrispondente  profilo  della  categoria  B  per  il  personale
proveniente  dal  livello  super  o  di  otto  anni  per il personale
proveniente dalla categoria B, livello iniziale.
                             Categoria D
Declaratorie.
    Appartengono  a  questa  categoria i  lavoratori  che,  ricoprono
posizioni  di  lavoro  che  richiedono,  oltre  a conoscenze teoriche
specialistiche  e/o  gestionali  in  relazione  ai titoli di studio e
professionali   conseguiti,   autonomia  e  responsabilita'  proprie,
capacita' organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate
da  discrezionalita'  operativa nell'ambito  di  strutture  operative
semplici previste dal modello organizzativo aziendale.
    Appartengono   altresi'   a   questa   categoria  -  nel  livello
economico D  super  (Ds)  -  i  lavoratori che ricoprono posizioni di
lavoro   che,  oltre  alle  conoscenze  teoriche  specialistiche  e/o
gestionali   in   relazione  ai  titoli  di  studio  e  professionali
conseguiti,    richiedono    a   titolo   esemplificativo   e   anche
disgiuntamente: autonomia e responsabilita' dei risultati conseguiti;
ampia   discrezionalita'   operativa    nell'ambito  delle  strutture
operative di  assegnazione;  funzioni  di  direzione e coordinamento,
gestione  e  controllo  di  risorse umane; coordinamento di attivita'
didattica; iniziative di programmazione e proposta.
Profili professionali.
Collaboratori professionali sanitari.
    Personale infermieristico:
      infermiere: decreto ministeriale n. 739/1994;
      ostetrica: decreto ministeriale n. 740/1994;
      dietista: decreto ministeriale n. 744/1994;
      assistente sanitario: decreto ministeriale n. 69/1997;
      infermiere pediatrico: decreto ministeriale n. 70/1997;
      podologo: decreto ministeriale n. 666/1994;
      igienista dentale: decreto ministeriale n. 669/1994.
    Personale tecnico sanitario:
      tecnico    sanitario    di   laboratorio   biomedico:   decreto
ministeriale n. 745/1994;
      tecnico sanitario di radiologia medica: decreto ministeriale n.
746/1994;
      tecnico   di   neurofisiopatologia:   decreto  ministeriale  n.
183/1995;
      tecnico ortopedico: decreto ministeriale n. 665/1994;
      tecnico  della  fisiopatologia  cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare: decreto ministeriale n. 316/1998;
      odontotecnico:  art.  11  del  regio decreto 31 maggio 1928, n.
1334, e decreto ministeriale 23 aprile 1992;
      ottico:  art.  12  del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, e
decreto ministeriale 23 aprile 1992.
    Personale della riabilitazione:
      tecnico audiometrista: decreto ministeriale n. 667/1994;
      tecnico audioprotesista: decreto ministeriale n. 668/1994;
      fisioterapista: decreto ministeriale n. 741/1994;
      logopedista: decreto ministeriale n. 742/1994;
      ortottista: decreto ministeriale n. 743/1994;
      terapista  della  neuro  e psicomotricita' dell'eta' evolutiva:
decreto ministeriale n. 56/1997;
      tecnico   dell'educazione   e   riabilitazione  psichiatrica  e
psicosociale: decreto ministeriale n. 57/1997;
      terapista occupazionale: decreto ministeriale n. 136/1997;
      massaggiatore non vedente: legge 19 maggio 1971, n. 403;
      educatore professionale: decreto ministeriale 10 febbraio 1984.
    Personale di vigilanza ed ispezione:
      tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro:
decreto ministeriale n. 58/1997.
    Personale dell'assistenza sociale:
      collaboratore  professionale  assistente  sociale: art. 1 della
legge 23 marzo 1993, n. 84.
Collaboratori professionali sanitari.
    Per  le attribuzioni ed i requisiti culturali e professionali del
personale  appartenente  a  tali profili, si fa rinvio ai decreti del
ministero  della  sanita'  o alle disposizioni di leggi e regolamenti
indicati  a  fianco  di  ciascuno.  Tali profili, comunque, svolgono,
oltre   alle  attivita'  attinenti  alla  professionalita'  specifica
relativa   al   titolo   abilitante,   anche  funzioni  di  carattere
strumentale  - quali, ad esempio, la tenuta di registri - nell'ambito
delle  unita'  operative  semplici; assicurano i turni previsti dalle
modalita'  organizzative  gia'  in  atto  presso  le  aziende  ed, in
particolare,  quelli che garantiscono l'assistenza sulle ventiquattro
ore;  collaborano  all'attivita'  didattica  nell'ambito  dell'unita'
operativa  e,  inoltre, possono essere assegnati, previa verifica dei
requisiti,   a   funzioni   dirette  di  tutor  in  piani  formativi;
all'interno  delle unita' operative semplici possono coordinare anche
l'attivita'  del  personale addetto per predisporne i piani di lavoro
nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle
esigenze del lavoro di gruppo.
    Assistente religioso.
    I  contenuti  e requisiti del profilo sono regolamentati ai sensi
dell'art. 38 della legge n. 833/1978.
    Collaboratore professionale assistente sociale.
    Sulla  base dei contenuti e delle attribuzioni previste dall'art.
1  della  legge  23 marzo  1993, n. 84, svolge le attivita' attinenti
alla   sua  competenza  professionale  specifica;  assicura  i  turni
previsti  dalle  modalita'  organizzative  gia'  in  atto  presso  le
aziende;  svolge  attivita'  didattico-formativa e di supervisione ai
tirocini  specifici  svolti  nelle  strutture  del Servizio sanitario
nazionale;  puo'  coordinare  anche  l'attivita'  degli  addetti alla
propria  unita'  operativa  semplice,  anche  se  provenienti da enti
diversi.
    Collaboratore tecnico-professionale:
      svolge  attivita'  prevalentemente  tecniche che comportano una
autonoma   elaborazione   di   atti   preliminari  e  istruttori  dei
provvedimenti di competenza dell'unita' operativa in cui e' inserito;
collabora  con  il  personale  inserito  nella  posizione  Ds e con i
dirigenti  nelle  attivita'  di studio e programmazione. Le attivita'
lavorative   del   collaboratore  tecnico-professionale  si  svolgono
nell'ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo
le  esigenze  organizzative  e  funzionali delle aziende ed enti ed i
requisiti   culturali   e   professionali   posseduti  dal  personale
interessato.
    Collaboratore amministrativo-professionale:
      svolge  attivita'  amministrative  che  comportano una autonoma
elaborazione  di  atti  preliminari e istruttori dei provvedimenti di
competenza dell'unita' operativa in cui e' inserito; collabora con il
personale  inserito  nella  posizione  Ds  e  con  i  dirigenti nelle
attivita'  di  studio  e  programmazione. Le attivita' lavorative del
collaboratore  amministrativo-professionale possono svolgersi - oltre
che  nel  settore  amministrativo  -  anche  nei  settori statistico,
sociologico  e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali
delle  aziende  ed enti nonche' i requisiti culturali e professionali
posseduti dal personale interessato.

Modalita' di accesso alla categoria D.
    Dall'esterno: pubblico concorso.
    Dall'interno: art. 16 del CCNL 7 aprile 1999.

Requisiti culturali e professionali per l'accesso alla categoria D.
    Dall'esterno:
    - per i collaboratori professionali di tutti i profili sanitari e
dell'assistente  sociale il possesso dei diplomi di abilitazione alla
specifica professione previsti dalla vigente legislazione;
    - per  i  collaboratori  tecnico-professionali ed i collaboratori
amministrativo-professionali,  il  possesso  del  diploma  di  laurea
corrispondente  allo  specifico  settore di attivita' di assegnazione
(tecnico,        professionale,        informatico,       statistico,
sociologico-amministrativo,   legale),  secondo  le  indicazioni  del
bando, e corredato, ove previsto, dalle abilitazioni professionali.
    Dall'interno:
    - per i collaboratori professionali di tutti i profili sanitari e
dell'assistente  sociale il possesso dei diplomi di abilitazione alla
specifica professione previsti dalla vigente legislazione;
    - per  i  collaboratori  tecnico-professionali ed i collaboratori
amministrativo-professionali,  il  possesso  del  diploma  di laurea,
corrispondente  allo  specifico  settore di attivita' di assegnazione
(tecnico,        professionale,        informatico,       statistico,
sociologico-amministrativo,  legale) corredato - ove previsto - dalle
abilitazioni  professionali,  ovvero  -  in  mancanza,  fatti salvi i
diplomi abilitativi per legge - il possesso del diploma di istruzione
secondaria  di  secondo  grado  unitamente  ad  esperienza lavorativa
quinquennale maturata in profilo corrispondente della categoria C.
Profili professionali del livello economico D super (Ds).
Collaboratore professionale sanitario esperto.
    Programma,   nell'ambito  dell'attivita'  di  organizzazione  dei
servizi  sanitari  la  migliore  utilizzazione delle risorse umane in
relazione  agli  obiettivi  assegnati e verifica l'espletamento delle
attivita'  del  personale  medesimo.  Collabora alla formulazione dei
piani  operativi  e  dei  sistemi  di verifica della qualita' ai fini
dell'ottimizzazione  dei  servizi  sanitari.  Coordina  le  attivita'
didattiche  tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad
esempio,  diploma universitario, formazione complementare, formazione
continua)  del  personale  appartenente  ai  profili  sanitari  a lui
assegnate.   Assume   responsabilita'   diretta   per   le  attivita'
professionali  cui  e'  preposto  e  formula  proposte  operative per
l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attivita' affidatagli.
Collaboratore professionale assistente sociale esperto.
    Sulla  base dei contenuti e delle attribuzioni previste dall'art.
1  della  legge 23 marzo 1993, n. 84, svolge attivita' di vertice nei
servizi  sociali  con  particolare  autonomia  tecnico-professionale,
elevata   professionalita'   ed  assunzione  di  responsabilita'  dei
risultati  conseguiti  dall'unita'  operativa. Assume responsabilita'
diretta  per  le  attivita'  professionali  cui e' preposto e formula
proposte   operative  per  l'organizzazione  del  lavoro  nell'ambito
dell'attivita' affidatagli.
Collaboratore tecnico-professionale esperto.
    Svolge  attivita'  prevalentemente  tecniche  che  comportano una
autonoma   elaborazione   di   atti   preliminari  e  istruttori  dei
provvedimenti di competenza dell'unita' operativa in cui e' inserito;
collabora  con i dirigenti nelle attivita' di studio e programmazione
assicura,  oltre  all'espletamento dei compiti direttamente affidati,
il  coordinamento  ed il controllo delle attivita' tecniche di unita'
operative   semplici,   avvalendosi  della  collaborazione  di  altro
personale   del   ruolo   tecnico  cui  fornisce  istruzioni;  assume
responsabilita'   diretta  per  le  attivita'  professionali  cui  e'
preposto  formula  proposte operative per l'organizzazione del lavoro
nell'ambito  dell'attivita'  affidatagli  e  per la semplificazione o
snellimento  delle  procedure  eventualmente  connesse.  Le attivita'
lavorative   del   collaboratore   tecnico-professionale  esperto  si
svolgono    nell'ambito    dei   settori   tecnico,   informatico   e
professionale,  secondo  le esigenze organizzative e funzionali delle
aziende  ed  enti  ed i requisiti culturali e professionali posseduti
dal personale interessato.
Collaboratore amministrativo-professionale esperto.
    Assicura,   oltre   all'espletamento   dei  compiti  direttamente
affidati,   il   coordinamento   ed   il  controllo  delle  attivita'
amministrative  e contabili di unita' operative semplici, avvalendosi
della  collaborazione  di altro personale amministrativo cui fornisce
istruzioni;  assume  responsabilita'  diretta per le attivita' cui e'
preposto.  Formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro
nelle    attivita'   di   competenza   e   per   la   semplificazione
amministrativa.    Le    attivita'   lavorative   del   collaboratore
professionale  amministrativo  esperto  possono svolgersi - oltre che
nell'area  amministrativa - anche nei settori statistico, sociologico
e  legale,  secondo  le  esigenze  organizzative  e  funzionali delle
aziende  ed  enti  ed i requisiti culturali e professionali posseduti
dal personale interessato.

Modalita' di accesso al livello economico Ds.
    Dall'esterno:  mediante  pubblico concorso nel rispetto dell'art.
15, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999.
    Dall'interno: ai sensi dell'art. 17 del CCNL 7 aprile 1999.

Requisiti   culturali   e  professionali  per  l'accesso  al  livello
economico Ds.
    Dall'esterno:
    - per  i  collaboratori  professionali  sanitari esperti e per il
collaboratore  professionale  assistente  sociale esperto il possesso
dei diplomi di abilitazione alla specifica professione previsti dalla
vigente  legislazione,  unitamente  ad  una  esperienza professionale
complessiva di otto anni nei corrispondenti profili della categoria C
e/o  della  categoria  D - livello iniziale - acquisita in aziende ed
enti del Servizio sanitario nazionale;
    - per il solo profilo infermieristico, in alternativa, esperienza
triennale  nel  corrispondente  profilo  della  categoria C e/o della
categoria  D  -  livello  iniziale - acquisita in aziende ed enti del
Servizio  sanitario nazionale corredato del diploma di scuola diretta
a fini speciali nell'assistenza infermieristica;
    - per   il  collaboratore  tecnico-professionale  esperto  ed  il
collaboratore  amministrativo-professionale  esperto, il possesso del
diploma  di  laurea previsto per lo specifico settore di attivita' di
assegnazione,   corredato   -   ove  necessario  -  delle  prescritta
iscrizione all'albo professionale da almeno tre anni.
    Dall'interno:
    - per  i collaboratori professionali sanitari esperti dei servizi
infermieristici:
        1.  esperienza  professionale  complessiva  di  sei  anni nel
corrispondente  profilo  della  categoria  C  e/o della categoria D -
livello  iniziale  -  acquisita  in  aziende  ed  enti  del  Servizio
sanitario nazionale;
        2.   esperienza   professionale   complessiva  triennale  nel
medesimo  profilo  della  categoria C e/o della categoria D - livello
iniziale -  acquisita  in  aziende  ed  enti  del  Servizio sanitario
nazionale  corredato,  del  diploma di scuola diretta a fini speciali
nell'assistenza infermieristica;
        3.  esperienza  professionale  complessiva  di tre anni nella
categoria  D,  livello  economico iniziale nel corrispondente profilo
acquisita in aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
    - per   tutti  gli  altri  collaboratori  professionali  sanitari
esperti  e  per  il  collaboratore  professionale  assistente sociale
esperto:
        1.  esperienza  professionale  complessiva  di  otto anni nel
corrispondente  profilo  della  categoria  C  e/o della categoria D -
livello  iniziale  -  acquisita  in  aziende  ed  enti  del  Servizio
sanitario nazionale;
        2.  esperienza  professionale  complessiva  di tre anni nella
categoria  D,  livello  economico iniziale nel corrispondente profilo
acquisita in aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
    - per   il  collaboratore  tecnico-professionale  esperto  ed  il
collaboratore   amministrativo-professionale   esperto:  in  caso  di
possesso  del  diploma di laurea previsto per lo specifico settore di
attivita'   di  assegnazione  (tecnico,  professionale,  informatico,
statistico,   sociologico-amministrativo,  legale),  corredato  della
abilitazione  professionale ove prevista, e' richiesta una esperienza
lavorativa   biennale   maturata  nel  corrispondente  profilo  della
categoria   D   iniziale.   In   mancanza,   fatti  salvi  i  diplomi
professionali  abilitativi  per  legge,  e' richiesto il possesso del
diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado unitamente ad
esperienza   lavorativa   quinquennale  maturata  nel  corrispondente
profilo della categoria D iniziale.
Disposizioni finali.
    1.  In  tutti  i  casi  in  cui  nelle  presenti declaratorie e/o
profili,  con  riferimento ai requisiti di accesso, si usa la dizione
"livello  iniziale",  essa  deve intendersi come posizione di accesso
alle  categorie A, B, C, D oppure, ove articolate al loro interno, ai
livelli   economici   Bs  e  Ds.  Tale  dizione  prescinde,  ai  fini
dell'ammissione   alle   selezioni,   dal  trattamento  economico  in
godimento del candidato che, pur appartenendo alla posizione iniziale
con  riferimento  all'accesso,  potrebbe  essere gia' titolare di una
delle fasce previste per la progressione orizzontale.
    2.  Le  parti,  preso  atto  delle modifiche in atto dei percorsi
formativi   di   livello  universitario  nonche'  delle  equipollenze
previste  dalle  vigenti disposizioni con riguardo alle denominazioni
dei  titoli  di  studio  e  dei diplomi delle professioni sanitarie e
delle   assistenti  sociali,  inseriti  nella  categoria  D  (livello
economico   iniziale   e  livello  super)  richiesti  per  l'accesso,
ritengono   che   le   aziende   debbano   provvedere  all'automatico
aggiornamento delle relative dizioni nei relativi bandi di concorso.
    3.  Per  quanto  attiene  ai  diplomi  di  laurea richiesti per i
collaboratori  tecnico-professionali  e  amministrativo-professionali
della categoria D, nel livello economico iniziale e nel livello super
di esperto, la dizione "diploma di laurea" richiesto per l'ammissione
dall'esterno  o  dall'interno  e' automaticamente adeguata alle nuove
denominazioni  di  legge  di  laurea  di  primo  livello  (denominata
"laurea")  e  di secondo livello (denominata "laurea specialistica").
Il bando di concorso dovra' indicare il titolo richiesto.
                                                           Allegato 2

  Tabelle indennita' integrativa speciale per le diverse categorie

            Categorie e posizioni economiche di sviluppo
                   (importi annui lordi dell'IIS)
                    ---->
   Vedere Tabella  <----
                                                           Allegato 3

SCHEMA  DI  CODICE  DI  CONDOTTA  DA  ADOTTARE  NELLA LOTTA CONTRO LE
                          MOLESTIE SESSUALI
                               Art. 1.
                             Definizione
    1.  Per  molestia  sessuale  si intende ogni atto o comportamento
indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa
alla  dignita'  e  alla liberta' della persona che lo subisce, ovvero
che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione
nei suoi confronti.
                               Art. 2.
                           P r i n c i p i
    1. Il codice e' ispirato ai seguenti principi:
      a) e'  inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri
come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
      b) e'  sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad
essere  trattati  con  dignita'  e  ad  essere tutelati nella propria
liberta' personale;
      c) e'  sancito  il  diritto  delle lavoratrici/dei lavoratori a
denunciare  le  eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo
di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
      d) e'  istituita la figura della consigliera/del consigliere di
fiducia, cosi' come previsto dalla risoluzione del Parlamento europeo
A3-0043/1994,  e denominata/o d'ora in poi consigliera/consigliere, e
viene  garantito  l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente
del  personale  che  si avvalga dell'intervento della consigliera/del
consigliere  o  che  sporga  denuncia  di molestie sessuali, fornendo
chiare  ed  esaurimenti  indicazioni  circa  la procedura da seguire,
mantenendo  la  riservatezza  e prevenendo ogni eventuale ritorsione.
Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
      e) viene  garantito  l'impegno  dell'amministrazione a definire
preliminarmente,  d'intesa  con  i  soggetti firmatari del protocollo
d'intesa  per  l'adozione  del  presente  codice,  il ruolo, l'ambito
d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della
persona  da  designare quale consigliera/consigliere. Per il ruolo di
consigliera/   consigliere   gli   enti  in  possesso  dei  requisiti
necessari,  oppure  individuare  al  proprio interno persone idonee a
ricoprire  l'incarico  alle  quali  rivolgere  un  apposito  percorso
formativo;
      f) e'  assicurata,  nel  corso  degli  accertamenti, l'assoluta
riservatezza dei soggetti coinvolti;
      g) nei  confronti  delle lavoratrici e dei lavoratori autori di
molestie  sessuali  si  applicano  le misure disciplinari ai sensi di
quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del decreto legislativo n.
29/1993,  cosi'  come  modificato dal decreto legislativo n. 80/1998,
venga  inserita,  precisandone  in  modo  oggettivo  i  profili  ed i
presupposti,   un'apposita   tipologia  di  infrazione  relativamente
all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente
che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti
sono   comunque  valutabili  ai  fini  disciplinari  ai  sensi  delle
disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
      h) l'azienda  si  impegna  a dare ampia informazione, a fornire
copia  ai  propri  dipendenti  e  dirigenti,  del  presente codice di
comportamento  e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso
di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata
al pieno rispetto della dignita' della persona.
    2.   Per  i  dirigenti,  il  predetto  comportamento  costituisce
elemento negativo di valutazione con le conseguenze previste dai CCNL
in vigore.
                               Art. 3.
         Procedure da adottare in caso di molestie sessuali
    1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a
sfondo  sessuale  sul  posto  di  lavoro  la dipendente/il dipendente
potra'  rivolgersi  alla  consigliera/al  consigliere designata/o per
avviare  una  procedura  informale nel tentativo di dare soluzione al
caso.
    2.   L'intervento   della   consigliera/del   consigliere  dovra'
concludersi   in   tempi   ragionevolmente  brevi  in  rapporto  alla
delicatezza dell'argomento affrontato.
    3.  La  consigliera/il  consigliere,  che deve possedere adeguati
requisiti  e  specifiche competenze e che sara' adeguatamente formato
dagli  enti,  e' incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla
dipendente/al   dipendente   oggetto   di   molestie  sessuali  e  di
contribuire alla soluzione del caso.
                               Art. 4.
  Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere
    1. La consigliera/il consigliere, ove la dipendente/il dipendente
oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine
di   favorire   il   superamento  della  situazione  di  disagio  per
ripristinare  un  sereno  ambiente  di  lavoro, facendo presente alla
persona  che  il  suo  comportamento  scorretto  deve cessare perche'
offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
    2.  L'intervento  della consigliera/del consigliere deve avvenire
mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
                               Art. 5.
                          Denuncia formale
    1.   Ove  la  dipendente/il  dipendente  oggetto  delle  molestie
sessuali   non   ritenga   di   far   ricorso   all'intervento  della
consigliera/del consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il
comportamento   indesiderato   permanga,   potra'   sporgere  formale
denuncia,  con  l'assistenza  della consigliera/del consigliere, alla
dirigente/al  dirigente  o  responsabile dell'ufficio di appartenenza
che  sara' tenuta/o a trasmettere gli atti all'ufficio competenze dei
procedimenti  disciplinari,  fatta  salva,  in  ogni caso, ogni altra
forma di tutela giurisdizionale della quale potra' avvalersi.
    2.  Qualora  la  presunta/il presunto autore di molestie sessuali
sia  la  dirigente/il  dirigente  dell'ufficio  di  appartenenza,  la
denuncia   potra'   essere   inoltrata  direttamente  alla  direzione
generale.
    3.   Nel   corso  degli  accertamenti  e'  assicurata  l'assoluta
riservatezza dei soggetti coinvolti.
    4.  Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991,
qualora  l'amministrazione,  nel corso del procedimento disciplinare,
ritenga fondati i dati, adottera', ove lo ritenga opportuno, d'intesa
con   le   organizzazioni   sindacali  e  sentita  la  consigliera/il
consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili
alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a
ripristinare  un  ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino
reciprocamente l'inviolabilita' della persona.
    5.  Sempre  nel  rispetto  dei principi che informano la legge n.
125/1991   e   nel  caso  in  cui  l'amministrazione  nel  corso  del
procedimento  disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il
denunciante  ha  la possibilita' di chiedere di rimanere al suo posto
di  lavoro  o  di  essere  trasferito altrove in una sede che non gli
comporti disagio.
    6.  Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991,
qualora l'amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non
ritenga  fondati  i  fatti,  potra'  adottare,  su richiesta di uno o
entrambi  gli  interessati,  provvedimenti  di  trasferimento  in via
temporanea,    in   attesa   della   conclusione   del   procedimento
disciplinare,  al  fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno;
in  tali  casi e' data la possibilita' ad entrambi gli interessati di
esporre  le  proprie  ragioni,  eventualmente  con l'assistenza delle
organizzazioni  sindacali,  ed  e'  comunque garantito ad entrambe le
persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
                               Art. 6.
                   Attivita' di sensibilizzazione
    1.  Nei  programmi di formazione del personale e dei dirigenti le
aziende   dovranno  includere  informazioni  circa  gli  orientamenti
adottati  in  merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle
procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
    2.  L'amministrazione  dovra',  peraltro,  predisporre  specifici
interventi  formativi  in  materia  di  tutela della liberta' e della
dignita'  della  persona  al  fine  di  prevenire  il  verificarsi di
comportamenti   configurabili  come  molestie  sessuali.  Particolare
attenzione  dovra' essere posta alla formazione delle dirigenti e dei
dirigenti  che  dovranno  promuovere  e  diffondere  la  cultura  del
rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali
sul posto di lavoro.
    3.  Sara'  cura  dell'amministrazione promuovere, d'intesa con le
organizzazioni sindacali, la diffusione del codice di condotta contro
le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
    4. Verra' inoltre predisposto del materiale informativo destinato
alle  dipendenti/ai  dipendenti sul comportamento da adottare in caso
di molestie sessuali.
    5.   Sara'  cura  dell'amministrazione  promuovere  un'azione  di
monitoraggio  al  fine di valutare l'efficacia del codice di condotta
nella  prevenzione  e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale
scopo la consigliera/il consigliere, d'intesa con il CPO, provvedera'
a  trasmettere  annualmente  ai  firmatari  del  protocollo  ed  alla
presidente  del  Comitato  nazionale di parita' un'apposita relazione
sullo stato di attuazione del presente codice.
    6.  L'amministrazione  e  i  soggetti  firmatari  del  protocollo
d'intesa   per   l'adozione  del  presente  codice  si  impegnano  ad
incontrarsi  al  termine  del  primo  anno  per verificare gli esisti
ottenuti  con  l'adozione  del  codice di condotta contro le molestie
sessuali  ed  a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni
ritenute necessarie.
                                                           Allegato 4
Tabella  di  equiparazione personale ex OSMER confluito nell'A.R.P.A.
                 della regione Friuli-Venezia Giulia
=====================================================================
       CCNL sanità        |      CCNL del settore del commercio
=====================================================================
            A             |                    -
            B             |                V livello
      B - livello Bs      |                IV livello
            C             |               III livello
            D             |                II livello
      D - livello Ds      |                I livello
                          |                  Quadri
    La  presente  tabella di equiparazione riguarda esclusivamente il
personale   proveniente   dall'Osservatorio  meteorologico  regionale
(OSMER)  della  regione  a  statuto  speciale  Friuli-Venezia Giulia,
confluito  nell'A.R.P.A.  della  stessa regione. A detto personale e'
applicato il CCNL del settore del commercio. Data la peculiarita' dei
profili  esaminati,  la  suddetta tabella non ha valenza generale, ma
riguarda esclusivamente il personale della predetta A.R.P.A.
    Pertanto, nel caso in cui presso altre A.R.P.A. si verificasse la
confluenza  di  dipendenti  provenienti  dal  settore  del commercio,
dovra' essere nuovamente attivata la presente procedura contrattuale.
Qualora,  in  tale  ipotesi,  le  parti  riscontrassero  la  perfetta
identita' dei profili di cui sara' richiesta l'equiparazione a quelli
esaminati  con  la  presente  tabella,  l'A.RA.N. e le organizzazioni
sindacali  procederanno  all'equiparazione  con  un  mero  protocollo
d'intesa.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
  Con  riferimento all'art. 1, comma 2, le parti prendono atto che la
legge  30 dicembre  1971,  n.  1204,  e  successive  modificazioni ed
integrazioni,  l'ultima delle quali con la legge 8 marzo 2000, n. 53,
sono confluite nel decreto legislativo n. 151/2001 (testo unico delle
disposizioni  legislative  in  materia  di tutela e di sostegno della
maternita' e della paternita).
                     DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
  Con  riferimento  all'art.  11,  le  parti concordano che l'azienda
sanitaria  competente  per  territorio  e'  quella  dove  risiede  il
dipendente in malattia.
                     DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
  Con  riferimento  all'art.  17,  e' assimilabile al genitore unico,
previsto  dalla legge n. 53/2000, il caso in cui uno dei due genitori
versi  in regime di restrizione della liberta' personale. Inoltre, in
relazione  al  comma  2,  lettera  a),  tenuto  conto delle modifiche
apportate  dall'art. 5 relativo al II biennio economico 2000-2001, le
parti confermano l'applicabilita' della circolare del Ministero della
sanita'  n.  11  del  22 gennaio  1971, nel senso che l'indennita' di
rischio radiologico compete, nei casi in cui non e' stata trasformata
in  indennita'  professionale specifica, anche nei casi di astensione
obbligatoria  e  nelle  altre  tipologie  di  assenze  elencate nella
predetta circolare.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
  In   relazione  all'art.  20,  comma  2,  le  parti  precisano  che
l'equiparazione  del  servizio  prestato in posizione di comando vale
anche  nel  caso  che  il  comando  stesso  si trasformi in mobilita'
definitiva presso l'azienda dove esso e' stato svolto.
                     DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
  In  relazione  all'art.  29,  per  i tirocinanti e per il personale
assunto   con   contratti  di  fornitura  di  lavoro  temporaneo  che
usufruiscono  del  servizio mensa, le parti concordano che i relativi
oneri  sono  a  carico delle aziende, con riguardo ai capitoli per il
finanziamento della formazione o del contratto di fornitura di lavoro
temporaneo.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
  Con  riferimento  all'art.  33,  le  parti,  nel  confermare che le
aziende,  per  l'utilizzo  di  professionalita'  non  previste  dagli
assetti  organici  possono  ricorrere alle flessibilita' disciplinate
dal presente CCNL, con riferimento al comma 6 dell'articolo si danno,
altresi',  atto  che  l'onere della formazione dei lavoratori assunti
con   tale  tipologia  di  contratto  sono  ricompresi  nell'apposito
progetto  formativo  di  cui  all'art.  3,  comma  3,  della legge n.
863/1984.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
  Con  riferimento  all'art.  34,  comma  2,  lettera  c),  le  parti
concordano  che  il  passaggio  da  tempo  parziale a tempo pieno del
dipendente assunto a tempo parziale si configura come un diritto allo
scattare  del  triennio,  mentre prima di tale data esso si configura
come  una  facolta'  esercitabile  dall'azienda  con  il consenso del
dipendente  o  su  domanda dello stesso. Sono comunque fatte salve le
condizioni   previste  dall'art.  35,  comma  1,  sul  consolidamento
dell'orario di lavoro.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
  Con  riferimento  all'art.  35,  le  parti  concordano  che,  fermi
restando  i  divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti
dalla  legislazione  vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve
ricevere   un  trattamento  normativo  meno  favorevole  rispetto  al
lavoratore  a  tempo  pieno comparabile, intendendosi per tale quello
inquadrato   nello   stesso   livello   in   forza   dei  criteri  di
classificazione  stabiliti  dai contratti collettivi, di cui all'art.
1,  comma  3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, per il
solo motivo di lavorare a tempo parziale.
                     DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
  Con   riferimento   all'art.  38,  a  fini  di  trasparenza  e  per
semplificare le procedure, le parti concordano che le amministrazioni
diano  periodica  comunicazione dello stato del computo delle assenze
effettuate  a  qualsiasi  titolo (per ferie, per malattia, ecc...) ed
adottino  strumenti informatici per l'acquisizione dei certificati di
malattia.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
  Nell'ambito     dell'evoluzione     dell'assistenza    sociale    e
dell'integrazione   dei   servizi  ospedalieri  e  del  territorio  e
nell'attesa  di una definizione con normativa statale o regionale dei
relativi corsi di formazione, le parti convengono sulla necessita' di
approfondire  nella  prossima  tornata contrattuale l'istituzione del
profilo  dell'operatore  di  prevenzione  in  strada,  allo  scopo di
ridurre  l'incidenza  delle  patologie  correlate  alla dipendenza da
sostanze  stupefacenti  oltre ad incentivare ed agevolare il rapporto
fra i tossicodipendenti e le strutture sanitarie.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
  In  relazione  alla  nuova  disciplina  delle  forme  flessibili di
rapporto  di  lavoro  introdotte  dal  presente  contratto,  le parti
sottolineano   la  particolare  e  significativa  rilevanza  di  tali
strumenti  di  gestione  delle  risorse umane che, nonostante il loro
carattere  di  sperimentalita',  offrono  agli  enti  ampi margini di
gestione diretta dei servizi, permettendo altresi' il superamento del
ricorso alle collaborazioni continuate e coordinate nell'espletamento
delle attivita' istituzionali.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12
  In   relazione  all'art.  28  del  CCNL  7 aprile  1999,  le  parti
concordano  che,  laddove  le  aziende  nella categoria B non abbiano
istituito  nuovi  profili  appartenenti  al  livello economico Bs, la
sostituzione  di  personale  appartenente  alla categoria C, ai sensi
dell'art. 28 citato, puo' essere affidata per le causali ivi previste
al personale appartenente alla categoria B iniziale.
  Cio'   nel  presupposto  che,  per  effetto  dell'assetto  organico
dell'azienda, la qualifica immediatamente superiore alla categoria B,
esclusivamente  in  tali  casi  e  sino alla istituzione dei relativi
posti, sia da intendersi direttamente quella della categoria C.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13
  Con    la   presente   dichiarazione   le   parti   prendono   atto
dell'emanazione  da  parte del Ministero della salute dei sottonotati
provvedimenti  (entrati  in  vigore  in  concomitanza  con  la  sigla
dell'ipotesi  di  questo contratto, avvenuta il 7 giugno u.s.), per i
quali,   data  l'interconnessione  con  le  declaratorie  si  rendono
necessarie le seguenti valutazioni di raccordo:
    1)  con  riferimento  al decreto ministeriale del Ministero della
sanita'  (ora  della  salute)  del  29 marzo 2001, n. 182, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2001, le parti prendono
atto  che  la denominazione del profilo di "tecnico dell'educazione e
della  riabilitazione  psichiatrica  e psicosociale", di cui all'art.
19,  comma 1, del CCNL 7 aprile 1999 corrisponde a quella di "tecnico
della riabilitazione psichiatrica". La modifica opera automaticamente
sulla  denominazione,  per  effetto  del  citato decreto ministeriale
anche  se  il  presente  contratto  non  ne  ha  potuto prendere atto
formalmente;
    2)  con  riferimento  al  regolamento  concorsuale  approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27 marzo  2001,  n. 220,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 144/L
del  12 giugno  2001,  le  parti  prendono,  altresi',  atto che esso
riporta   le  categorie  di  personale  ed  i  profili  di  cui  alle
declaratorie allegate al CCNL del 7 aprile 1999.
  In  conseguenza  della  ricollocazione  nella  categoria  D  con le
denominazioni,   rispettivamente,   di   collaboratore  professionale
sanitario  e  di  collaboratore professionale assistente sociale, dei
profili  del  ruolo  sanitario  e  dell'assistente  sociale del ruolo
tecnico,  gia'  inquadrati nella categoria C nonche' dell'istituzione
del  profilo  dell'operatore socio-sanitario (cfr. art. 9 del CCNL II
biennio economico 2000-2001 e articoli 4 e 5 del presente contratto),
le  declaratorie  di cui al punto precedente sono state sostituite da
quelle del presente contratto, alle quali dovra' farsi riferimento.
  Le  parti  convengono  di  inviare  la  presente  dichiarazione  al
Ministero   per   la  salute,  per  la  eventuale  valutazione  sulla
necessita' di una disciplina di raccordo;
    3)  il  decreto  ministeriale  29 marzo  2001,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, riordina le discipline
del  personale  sanitario,  in modo differente da quello indicato sia
nelle  declaratorie del presente contratto che nel regolamento di cui
al  punto  2).  Trattandosi  di  un  adeguamento  formale,  le  parti
ritengono  che  esso  operi  automaticamente  sul  raggruppamento dei
profili, nell'ambito delle discipline comprese nelle declaratorie che
si intendono automaticamente adeguate.
  Rimangono confermati anche i profili professionali di odontotecnico
e di ottico indicati nell'art. 19 del CCNL 7 aprile 1999, per i quali
sono in corso di emanazione i decreti del Ministero della salute.
                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
  La  scrivente  organizzazione,  preso  atto  dei  contenuti  emersi
dall'odierno  confronto  negoziale  sul  rinnovo  del secondo biennio
economico e sulla adozione delle code contrattuali, ed in particolare
sul  fatto che l'atto di indirizzo fornito dal comitato di settore ha
sostanzialmente  indotto  le  parti  a  rivedere  quanto sottoscritto
nell'accordo   tecnico   dello  scorso  4 maggio,  ritiene  di  dover
confermare  le argomentazioni espresse nella precedente dichiarazione
a verbale in ordine a quanto segue:
    - il  finanziamento di aumenti contrattuali per il biennio pari a
3,22%  (1,2%  anno  2000  +  1,7%  anno  2001 + 0,32 di differenziale
inflazionistico) ed ulteriori risorse da allocare sull'art. 39 pari a
0,4%  e  la  rivalutazione  della  RIA,  pur  consentendo  a tutto il
personale aumenti che vanno oltre quanto concesso agli altri comparti
dell'ex  pubblico impiego, non consente - per il personale che non e'
stato   interessato   dalle  eventuali  ricollocazioni  -  una  reale
armonizzazione  del  comparto  che  sia  in  linea  cioe'  con quanto
avvenuto nelle aree dirigenziali;
    - ancora   una   volta  non  si  e'  voluto  adottare  una  seria
regolamentazione  dell'esercizio  della  libera  professione  per gli
operatori.  Va prevista, cosi' come piu' volte rivendicato, una norma
contrattuale   che   consenta   l'attivita'  dei  professionisti  del
comparto,  cosi'  individuati  ed abilitati ex lege. Facendo cioe' in
modo  che  sia  il  contratto  del  comparto,  e  non quello di altre
categorie,  a  regolamentare  l'attivita'  degli operatori sanitari e
sociali  nell'esercizio  della  professione.  Nella  fattispecie deve
essere  inserita  nel contratto apposita norma che vincoli le parti a
contrattare  al  livello  integrativo  sia il range operativo (libera
professione   individuale,   di  equipes  ed  aziendale)  nonche'  le
quantificazione  economiche  retributive  che  la  medesima attivita'
comporta;
    - relativamente    all'ultima   stesura   dell'art.   12   (norma
programmatica),   si   rileva   come   questa,   contrariamente  alla
precedente,  consente  alle  aziende  la facolta' di rideterminare le
dotazioni   organiche   -   al   fine  di  favorire  il  processo  di
riorganizzazione   anche  per  il  personale  dei  ruoli  tecnico  ed
amministrativo  -  con  oneri  a  carico  del  proprio bilancio. Tale
previsione,  in  buona  sostanza,  non  permette un adeguato ed agile
percorso   di   carriera   ai   lavoratori   dei   ruoli  tecnico  ed
amministrativo  i quali, a tutt'oggi e sin dalle tornate contrattuali
che  hanno  caratterizzato  l'ultimo  decennio,  certamente non hanno
fruito  di  particolari  benefici.  Non  si  e'  voluto prevedere, in
particolare,  un  percorso  che  consentisse  -  attraverso specifici
percorsi   -   la   straordinaria   riqualificazione  dei  coadiutori
amministrativi;
    - relativamente   alla   disciplina   di  raccordo  di  cui  alla
dichiarazione   congiunta  n.  13,  punto  2),  con  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  27 marzo  2001,  n. 220, dovra' essere
contemplato  altresi'  l'adeguamento dei requisiti in coerenza con la
disciplina del decreto ministeriale n. 509/1999 e seguenti.
  Precisa  altresi'  che  la  sottoscrizione  del verbale odierno non
inficia  -  in quanto non risolutiva del problema - la richiesta gia'
formalizzata,  di  attivazione  delle  procedure  di  interpretazione
autentica  sull'art.  18,  commi 1 e 2 del C.C.N.L. 7 aprile 2001, ed
evidenzia  espressa  riserva  rispetto  alla tabella di equiparazione
riguardante  l'A.R.P.A. della regione Friuli Venezia-Giulia in quanto
la   stessa  tabella,  prevedendo  l'inserimento  negli  organici  di
personale  laureato,  potrebbe  essere utilizzata strumentalmente per
inserire  altro  personale  in profili oggi non previsti dal C.C.N.L.
del comparto sanita'.
    Roma, 20 settembre 2001
                 Federazione sindacati indipendenti
           gia': RS.U./Snatoss-Adass-Fase-Fapas-Sunas-Soi
                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
  CGIL  FP,  CISL  FPS,  UIL  FPL  con riferimento alla dichiarazione
congiunta  n. 13 precisando di condividere la necessita' di prevedere
la  nuova  disciplina  concorsuale relativa ai profili per i quali il
CCNL  ha  cambiato  la  categoria di accesso, colgono l'occasione per
ribadire, invece, il totale dissenso gia' emerso durante l'iter della
disciplina concorsuale rispetto ad ampie parti del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 che, ritengono
debba   essere   rivisto   completamente   e  non  solo  nelle  parti
corrispondenti alle modifiche introdotte con il presente CCNL.