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AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
A seguito
della registrazione in data 23 agosto 1995 da parte della Corte dei Conti del
D.P.C.M. del 4 agosto 1995, con il quale l'A.RA.N. è stata autorizzata a
sottoscrivere il testo concordato del CCNL del comparto Sanità, il giorno 1
settembre 1995, alle ore 1030 presso la sede dell'A.RA.N. ha avuto luogo
l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni, rappresentata dal componente del Comitato Direttivo Avv. Guido
Fantoni, delegato alla sottoscrizione del contratto giusta verbale del Comitato
Direttivo medesimo n. 71 del 20 luglio 1995, allegato:
Avv. Guido Fantoni
e le
seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali di categoria:
|
C.G.I.L. |
C.G.I.L./SANITÀ |
|
C.I.S.L. |
C.I.S.L./FISOS |
|
U.I.L. |
U.I.L./SANITÀ |
|
CONF.S.A.L C.I.S.A.L C.I.S.N.A.L |
FEDERAZIONE
NAZIONALE: FIALS CISAS/SANITÀ CONF.S.A.L./SANITÀ |
|
C.I.D.A CONFE.DIR. R.d.B/CUB U.S.P.P.I. |
RSU: SNATOSS ADASS FASE FAPAS |
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del comparto
Sanità. Del predetto CCNL fa parte integrante
l'accordo sui servizi pubblici essenziali. Si
allega, altresì, il "Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni" definito, ai sensi dell'art. 58 bis del D.l.vo n. 29/1993, dal
Ministro per la Funzione Pubblica con Decreto del 31 marzo 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1994.
CONTRATTO DEL COMPARTO
SANITÀ
INDICE
Accordo
sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di
sciopero
Premessa
PARTE PRIMA Titolo I Disposizioni generali Capo I Art.
1 - Campo di applicazione Art.
2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto
Titolo II Sistema delle
relazioni sindacali Capo I Disposizioni
generali Art.
3 -Obiettivi e strumenti Art.
4 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo
decentrato Art.
5 - Livelli di contrattazione. Materie e limiti della contrattazione
decentrata Art.
6 - Composizione delle delegazioni
Capo II Informazione e forme di partecipazione Art.
7 - Informazione Art.
8 - Esame Art.
9 - Consultazione Art.
10 - Forme di partecipazione Art.
11 - Pari opportunità
Capo
III Diritti sindacali Art.
12 - Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro
Capo IV Procedure di raffreddamento dei
conflitti Art.
13 - Interpretazione autentica dei contratti
Titolo III Rapporto di lavoro Capo I Costituzione del rapporto di lavoro Art.
14 - Il contratto individuale di lavoro Art.
15 - Periodo di prova
Capo II
Particolari tipi di contratto Art.
16 - Rapporto di lavoro a tempo parziale Art.
17 - Assunzioni a tempo determinato
(sostituito dall'art.
31 del CCNL integrativo 20.9.2001)
Capo III Struttura del rapporto Art.
18 - Orario di lavoro Art.
19 - Ferie e festività Art.
20 - Riposo settimanale
Capo IV
Interruzioni e sospensioni della prestazione Art.
21 - Permessi retribuiti Art.
22 - Permessi brevi Art.
23 - Assenze per malattia Art.
24 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di
servizio Art.
25 - Astensione obbligatoria e facoltativa per maternità Art.
26 - Servizio militare Art.
27 - Aspettativa
Capo V Norme
disciplinari Art.
28 - Doveri del dipendente Art.
29 - Sanzioni e procedure disciplinari Art.
30 - Codice disciplinare Art.
31 - Sospensione cautelare in corso di procedimento
disciplinare Art.
32 - Sospensione cautelare in caso di procedimento
penale
Capo VI
Mobilità Art.
33 - Accordi di mobilità Art.
34 - Mobilità
Capo VII
Ordinamento Art.
35 - Revisione dell'ordinamento
Capo VIII Disposizioni particolari Art.
36 - Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca
finalizzata
Capo IX Estinzione del
rapporto di lavoro Art.
37 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro Art.
38 - Obblighi delle parti Art.
39 - Termini di preavviso
PARTE SECONDA La
struttura della retribuzione Titolo I
Il trattamento economico Capo I
Struttura della retribuzione Art.
40 - Struttura della retribuzione Art.
41 - Aumenti della retribuzione base Art.
42 - Effetti dei nuovi stipendi Art.
43 - Disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio legato alle
posizioni di lavoro Art.
44 - Indennità per particolari condizioni di lavoro Art.
45 - Indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle
responsabilità Art.
46 - Disciplina del finanziamento del trattamento accessorio legato alla
produttività Art.
47 - Produttività collettiva per il miglioramento dei
servizi Art.
48 - La qualità della prestazione individuale Art.
49 - Livello retributivo VIII bis Art.
50 - Norma particolare per le I.P.A.B. Art.
51 - Norma finale
PARTE
TERZA Titolo I Norme finali e
transitorie Art.
52 - Norma transitoria Art.
53 - Disposizioni particolari Art.
54 - Verifica delle disponibilità finanziarie complessive Art.
55 - Norma finale Art.
56 - Disapplicazioni
Tabelle
APPENDICE
Dichiarazioni congiunte ed a verbale
ART. 1 (Servizi Pubblici essenziali)
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990,
n. 146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale
del Servizio Sanitario Nazionale sono i seguenti: a) assistenza sanitaria; b) igiene e
sanità pubblica; c)
veterinaria; d) protezione
civile; e) distribuzione di energia, gestione
e manutenzione di impianti tecnologici; f)
erogazione di assegni e di indennità con funzioni di
sostentamento. 2. Nell'ambito dei servizi
essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'art. 2, la
continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto
dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati: A) Assistenza sanitaria: A1) Assistenza
d'urgenza: – pronto soccorso, medico e
chirurgico; – rianimazione, terapia
intensiva; – unità
coronariche; – assistenza ai grandi
ustionati; – emodialisi; – prestazioni di ostetricia connesse ai parti; – medicina neonatale; –
servizio ambulanze, compreso eliambulanze; –
servizio trasporto infermi. Alle suddette
prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle
prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i
servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento. A2) Assistenza ordinaria: –
servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di
supporto ad esse relative; – unità
spinali; – prestazioni terapeutiche e
riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le
persone interessate; – assistenza a persone
portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari
obbligatori; – assistenza ad anziani ed
handicappati, anche domiciliare e in casa protetta; – nido e assistenza neonatale; –
attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili. A3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed
amministrativo: – servizio di portineria
sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in
relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione
all'interno ed esterno dello stesso; – servizi
di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menu unificato
degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto
e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i
neonati; – raccolta e allontanamento dei
rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento
dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e
secondo la legislazione vigente; – servizi
della Direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni
elettorali europee, nazionali e territoriali nonché quelle
referendarie. B) Igiene e sanità
pubblica: – referti, denunce, certificazioni
ed attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e
urgenti; – controllo per la prevenzione dei
rischi ambientali e vigilanza, nei casi d'urgenza, sugli alimenti e sulle
bevande. Dette prestazioni sono garantita in quegli enti ove esse siano già
assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi. C) Veterinaria: – vigilanza
e controllo, ove non dilazionabili, in presenza o sospetto di tossicoinfezioni
relative ad alimenti di origine animale; –
vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive e di
zoonosi; – controllo, ove non dilazionabile,
degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica; – ispezione veterinaria e macellazione d'urgenza degli animali
in pericolo di vita; – referti, denunce,
certificazioni ed attività connesse alla emanazione di provvedimenti
contingibili e urgenti. D) Protezione
civile: – attività previste nei piani di
protezione civile da svolgere con personale in reperibilità, qualora previste in
via ordinaria, anche nei giorni festivi. E)
Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti
tecnologici: – attività connesse alla
funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce,
acqua, gas, servizi sanitari informatici ecc.) necessari per l'espletamento
delle prestazioni suindicate; – interventi
urgenti di manutenzione degli impianti. F)
Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di
sostentamento: – servizio del personale
limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi ed alla compilazione
ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali
durante le scadenze di legge; tale servizio deve essere garantito solo nel caso
che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale
per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni
mese.
ART. 2 (Contrattazione decentrata e contingenti di
personale)
1. Al fine di cui
all'articolo 1 sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalità
addette ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale che sono
esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni
indispensabili inerenti ai servizi medesimi, mediante contratti decentrati,
stipulati per ciascuna amministrazione, ai sensi dell'articolo 45, commi 1, 4 ed
8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni. 2. I contratti decentrati di cui
al comma 1, da stipularsi – sentite le organizzazioni degli utenti – entro
trenta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto collettivo nazionale
e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata,
individuano: a) le professionalità e le
qualifiche di personale, di cui al presente contratto, che formano i
contingenti; b) i contingenti di personale,
suddivisi per qualifiche e professionalità; c)
i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello
di singolo ufficio o sede di lavoro. 3. In
conformità dei contratti decentrati di cui al comma 2, i dirigenti responsabili
del funzionamento dei singoli servizi, ufficio sedi di lavoro, secondo gli
ordinamenti di ciascuna azienda o ente, in occasione di ogni sciopero
individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale
inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti all'erogazione delle
prestazioni necessarie e perciò esonerati dall'effettuazione dello sciopero. I
nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli
interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello
sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore
dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero
chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla
"Assistenza sanitaria d'urgenza" di cui alla lettera A1) dell'articolo 1, va
mantenuto in servizio il personale del ruolo sanitario e tecnico normalmente
impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre
prestazioni indispensabili, va fatto riferimento a contingenti non superiori a
quelli impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente
garantite in tali giorni. 4. Nelle more della
definizione dei contratti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i
servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'articolo 1, anche
attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione
decentrata.
ART. 3 (Modalità di effettuazione degli
scioperi)
1. Le strutture e le
rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i
servizi di cui all'art. 1, sono tenute a darne comunicazione alle aziende ed
enti interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in
particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno
sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali
devono darne tempestiva comunicazione alle predette
amministrazioni. 2. La proclamazione degli
scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione
Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali o con le
singole aziende ed enti deve essere comunicata alle amministrazioni interessate.
Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, le aziende ed
enti sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti
radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una
comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga
comunicazione viene effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell'ipotesi
di revoca dello sciopero. 3. In considerazione
della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere
integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di
sciopero sono così articolati: a) il primo
sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle
strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di una intera
giornata (24 ore); b) gli scioperi successivi
al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore
consecutive; c) gli scioperi della durata
inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo
periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno; d) intervallo minimo fra un'azione di sciopero e l'altra di ciascuna
organizzazione sindacale, di almeno dodici giorni; e) garanzia che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali
e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come
indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino
singole unità operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili
professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le
assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno
effettuate: 1) nel mese di
agosto; 2) nei giorni dal 23 dicembre al 7
gennaio; 3) nei giorni dal giovedì antecedente
la Pasqua al martedì successivo. 4. Gli
scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente
sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità
naturali.
ART. 4 (Procedure di raffreddamento e di
conciliazione)
1. Il contratto
collettivo nazionale di lavoro prevede organi, tempi e procedure per il
raffreddamento e la conciliazione dei conflitti in caso di
sciopero. 2. Durante l'esperimento dei
tentativi di conciliazione, le amministrazioni si astengono dall'adottare
iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori interessati al
conflitto.
ART. 5 (Sanzioni)
1. In
caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146
e di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 9 della
predetta legge n. 146.
ART. 6 (Applicabilità)
1.
Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle
politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di
comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di
indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa
dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi
dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
1. Il presente
contratto è strumento indispensabile per realizzare gli obiettivi della riforma
avviata con la legge n. 421/1992 e con il d.lgs 502/1992. Esso è diretto al
perseguimento delle seguenti finalità fondamentali: – flessibilizzazione del rapporto di lavoro per adeguarlo al
soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze degli utenti, con miglioramento
dell'efficienza; – valorizzazione delle
professionalità dei dipendenti da correlare alle esigenze delle singole aziende
od enti al fine di migliorare la qualità dei servizi secondo i principi
contenuti nella "carta dei servizi pubblici sanitari"; – armonizzazione delle regole e delle tutele riguardanti il
lavoro pubblico rispetto al lavoro privato, in attuazione dei principi generali
dei decreti legislativi 502/1992 e 29/1993, rivedendo, nelle materie non
riservate alla legge dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre
1992, n. 421, la normativa pregressa, sia di origine contrattuale che
legislativa; – razionalizzazione della
struttura retributiva; – produttività
correlata al processo di aziendalizzazione. 2.
Le parti, pur dandosi atto che il presente contratto non può avere il compito di
introdurre sistemi di gestione, né dettare norme di organizzazione che rientrano
nella sfera di autonoma determinazione delle aziende e degli enti, convengono
che esso è strumento idoneo per favorire, con gli istituti del rapporto di
lavoro e della retribuzione flessibile, il processo di rinnovamento in corso,
senza creare vincoli, per le aziende e gli enti in più avanzato stato di
modernizzazione e, per la semplicità di impostazione, privilegiare, nel
contempo, l'adattabilità degli istituti stessi ai diversi livelli di evoluzione
della cultura e degli strumenti gestionali, nei contesti ove si verifichino
situazioni di ritardo. 3. La realizzazione
completa della riforma ed una piena utilizzazione degli istituti contrattuali
richiedono, comunque, una piena, rapida e complessiva attivazione da parte delle
aziende di quegli strumenti gestionali ed organizzativi previsti dal d.lgs
502/1992 ed, in particolare, dagli artt. 14 (direzione per obiettivi), 19, 20,
22 e 24 del d.lgs 29/1993 (riassetto degli incarichi dirigenziali, connesse
responsabilità e loro graduazione; istituzione dei nuclei di valutazione) nonché
dell'art. 3, commi 5 e 6 della legge 537/1993, come modificata dalla legge
724/1994, in tema di revisione delle piante organiche, anche in relazione alla
riorganizzazione dei presidi ospedalieri da disattivare o trasformare e la
conseguente mobilità del personale.
PARTE PRIMATITOLO
IDisposizioni
generaliCAPO
IART. 1(Campo di applicazione)
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i
dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui
all'art. 7 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, ivi comprese le Residenze
sanitarie assistenziali (R.S.A.) pubbliche. Le istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) che svolgono prevalente attività sanitaria
sono individuate dalle Regioni. 2. Entro il 31
ottobre 1995 si procederà mediante apposita contrattazione, a definire
compiutamente la tipologia degli enti rientranti nel campo di applicazione del
presente contratto con riguardo al personale delle Agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente (A.R.P.A.). 3. Per il
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato il presente contratto
definisce particolari modalità di applicazione degli istituti
normativi. 4. I riferimenti ai decreti
legislativi 30 dicembre 1992, n.502 e 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni sono riportati nel testo del presente contratto
rispettivamente come "d.lgs. n. 502 del 1992" e "d.lgs. n.29 del
1993". 5. Il riferimento alle aziende,
amministrazioni, istituti ed enti del Servizio sanitario nazionale di cui
all'art. 7 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 è riportato nel testo del
presente contratto come "aziende ed enti". 6.
Nel testo del presente contratto per "dirigente responsabile" si intende il
dirigente preposto alle strutture e con gli incarichi individuati dai rispettivi
ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle leggi regionali di
organizzazione. Con il termine di unità operativa si indicano genericamente
articolazioni interne delle strutture aziendali così come individuate dai
rispettivi ordinamenti.
ART.
2(Durata, decorrenza, tempi e
procedure di applicazione del contratto)
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre
1997 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 1994 fino al 31 dicembre
1995 per la parte economica. 2. Gli effetti
giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del
presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della
sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del
perfezionamento delle procedure di cui all'art. 51, commi 1 e 2 del d.lgs n. 29
del 1993. Essa viene portata a conoscenza delle aziende interessate da parte
dell'A.RA.N. con idonea pubblicità di carattere generale. 3. Le aziende e gli enti destinatari del presente contratto
danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla data in cui ne hanno avuto
conoscenza ai sensi del comma 2. 4. Alla
scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora
non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre
mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo. 5. Per
evitare periodi di vacanze contrattuali, le piattaforme sono presentate tre mesi
prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi
dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi
dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del
comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste
dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta
indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 29
del 1993. 7. In sede di rinnovo biennale, per
la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo
quanto previsto dall'Accordo di cui al comma precedente.
TITOLO
IISistema delle relazioni
sindacaliCAPO
IDisposizioni
generaliART.
3(Obiettivi e
strumenti)
1. Il sistema delle
relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle
responsabilità delle aziende e degli enti del comparto e dei sindacati, è
strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei
dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo
professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e
l'efficienza dell'attività dei servizi erogati alla collettività e di quella
amministrativa, in relazione ai fini pubblici ai quali le aziende e gli enti
sono preordinati. 2. La condivisione
dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni
sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla partecipazione
e sulla consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla
correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla
prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali – sempre
nel rispetto, in caso di conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui
alla legge 146/1990 – in grado di favorire la collaborazione tra le parti per il
perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e
dai protocolli tra Governo e parti sociali. 3.
In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali si articola nei
seguenti modelli relazionali: a)
contrattazione collettiva: si svolge, oltre che a livello nazionale, a quello
decentrato sulle materie, con i tempi e le procedure indicati, rispettivamente,
dagli artt. 2 e 4 del presente contratto, secondo le disposizioni del d.lgs n.
29 del 1993. La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali
e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione
delle controversie interpretative previste dall'art.
13. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si
svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti e non
implica l'obbligo di addivenire ad un accordo, salvo quanto previsto dall'art.
49 del D.lgs. 29/93; b) esame: si svolge nelle
materie per le quali la legge ed il presente contratto collettivo lo prevedono,
a norma dell'art. 10 del d.lgs n. 29 del 1993 e dell'art.
8 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui
all'art.
6. In appositi incontri le parti confrontano i rispettivi punti di vista
secondo le procedure indicate nell'art.
8. c) consultazione: per le materie per le
quali la legge o il presente contratto la prevedono. In tali casi l'azienda o
ente, previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalità il
parere dei soggetti sindacali; d)
informazione: allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il confronto
tra le parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, le aziende
o enti informano i soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o il presente
contratto. L'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile. Per
le informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono essere
adottate modalità e forme diverse; e)
procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle
controversie interpretative, finalizzate al raffreddamento dei conflitti
medesimi secondo le disposizioni di cui all'art.13.
ART.
4(Tempi e procedure per la
stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo
decentrato)
1. La richiesta di
apertura delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo decentrato
concernenti le specifiche materie indicate nell'art. 5 è inviata almeno tre mesi
prima della scadenza del precedente contratto. 2. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del
contratto decentrato, le parti non assumono iniziative unilaterali né danno
luogo ad azioni conflittuali. 3. L'azienda o
ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alla
trattativa entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza della
stipulazione del presente contratto ai sensi dell'art. 2 comma 2 nonché a
convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 6, entro 15 giorni, per
l'avvio del negoziato. 4. La contrattazione
decentrata deve riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a tale
livello. 5. Il contratto decentrato si attua
entro 30 giorni dalla stipulazione, che si intende avvenuta con la
sottoscrizione, a seguito del perfezionamento delle procedure previste
dall'articolo 51, terzo comma, del d.lgs. n. 29 del 1993. Nelle aziende ed enti
l'autorizzazione alla sottoscrizione non è richiesta ove il contratto sia
stipulato direttamente dall'organo di vertice che abbia tutti i poteri di
gestione secondo i rispettivi ordinamenti. 6.
I contratti decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità
e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia
sino alla stipulazione dei successivi contratti.
ART.
5(Livelli di contrattazione:
materie e limiti della contrattazione decentrata)
1. Il sistema di contrattazione collettiva è strutturato su
due livelli: a) il contratto collettivo
nazionale di comparto; b) il contratto
collettivo decentrato presso ciascuna azienda o ente del
comparto. 2. La contrattazione collettiva
decentrata riguarda le materie e gli istituti di cui al comma 3, secondo le
clausole di rinvio del presente articolo ed in conformità ai criteri ed alle
procedure indicati nell'art. 4, garantendo il rispetto delle disponibilità
economiche fissate a livello nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4,
comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992, modificato dall'art. 10, comma 1, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, in tema di avanzi di amministrazione, e
dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992. 3. La contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie, secondo
gli obiettivi di cui all'art. 3: a) criteri
generali per la definizione della percentuale di risorse da destinare alla
realizzazione degli obiettivi generali dell'azienda o ente affidati alle
articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. 502 del 1992 (distretti e presidi
ospedalieri, dipartimenti, ecc.) e dalle leggi regionali di organizzazione, ai
fini della produttività collettiva e individuale; b) criteri generali per la attribuzione dei fondi di produttività ai
gruppi ed ai singoli, secondo regole che tengano conto del diverso apporto dei
dipendenti al raggiungimento degli obiettivi complessivi attribuiti all'unità
operativa di appartenenza; c) criteri generali
per le verifiche da espletare per la valutazione dei risultati, che saranno
attuate nei modi e nei tempi risultanti dalla proceduralizzazione di cui
all'art. 47; d) i criteri generali per la
distribuzione delle risorse aggiuntive di cui al comma 2; e) la quota di risorse ed i criteri generali per
l'attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario,
all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate, pericolose o
dannose o a particolari posizioni lavorative di cui agli artt.
43 e 44;
criteri per l'applicazione dell'art.45,
c. 6; f) linee di indirizzo generale per
l'attività di formazione e aggiornamento professionale; g) riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative e
dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi sulla qualità del
lavoro e sulla professionalità dei dipendenti in base alle esigenze
dell'utenza; h) criteri di applicazione, con
riferimento ai tempi e alle modalità delle normative relative all'igiene,
all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro nonché per
l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti
disabili; i) pari opportunità, per le finalità
con le procedure indicate nell'art. 23, comma 3 e 4 del D.P.R. 28 novembre 1990,
n. 384 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125; l) accordi di mobilità di cui all'art.
33. 4. L'erogazione dei trattamenti
incentivanti è strettamente correlata ai risultati conseguiti nella
realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo incrementi di
produttività e di qualità ed è, quindi, attuata dopo la necessaria verifica
periodica, anche mensile, per stati di avanzamento, a consuntivo dei risultati
totali o parziali raggiunti, nei limiti delle disponibilità complessive
attribuite all'unità operativa per il raggiungimento degli obiettivi
assegnati. 5. I contratti decentrati non
possono comportare, né direttamente né indirettamente anche a carico di esercizi
successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto,
salvo per quanto riguarda le eventuali risorse aggiuntive di cui al comma 2 e
conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi
contratti.
ART.
6(Composizione delle
delegazioni)
1. Ai sensi dell'art.
45, comma 8 del d.lgs n. 29 del 1993, la delegazione trattante di parte
pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue: – dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo
delegato; – da rappresentanti dei titolari
degli uffici interessati. 2. Per le
organizzazioni sindacali, la delegazione è composta: – dalle R.S.U., ai sensi dell'art.
12 lettera a); – da componenti di ciascuna
delle rappresentanze sindacali di cui all'art.
12 lettera b); – da componenti di ciascuna
delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali di comparto
firmatarie del presente contratto. 3. Le
aziende e gli enti del comparto possono avvalersi, nella contrattazione
collettiva decentrata, della attività di rappresentanza e di assistenza della
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(A.RA.N.), alle cui direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi, ai sensi
dell'art. 50, comma 7 del d.lgs n. 29 del 1993.
CAPO
IIInformazione e forme di
partecipazioneART.
7(Informazione)
1. Ciascuna
azienda o ente, nell'ambito della propria autonomia e delle distinte
responsabilità fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 6,
comma 2, in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la
gestione del rapporto di lavoro. 2. Nelle
seguenti materie, l'azienda o ente forniscono un'informazione preventiva,
inviando tempestivamente la documentazione necessaria: a) articolazione dell'orario; b) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei
carichi di lavoro; c) definizione delle
dotazioni organiche; d) stato
dell'occupazione; e) criteri generali di
organizzazione dei servizi sanitari aziendali e degli uffici a seguito degli
accorpamenti o scorpori di cui agli artt. 3 e 4 del d.lgs. 502/1992 ovvero per
l'introduzione di nuove tecnologie; f)
programmazione della mobilità; g)
sperimentazioni gestionali; h) piani di
ristrutturazione e riconversione delle strutture sanitarie; i) criteri generali riguardanti l'organizzazione del
lavoro; l) misure per favorire le pari
opportunità; m) verifica periodica della
produttività delle strutture operative; n)
applicazione dei parametri concernenti la qualità e produttività dei servizi e
rapporti con l'utenza; o) iniziative rivolte
al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale; p) documenti di previsione del bilancio relativi al
personale. 3. Nelle seguenti materie
l'informazione è successiva ed ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i
relativi risultati, riguardanti: – verifica
della distribuzione complessiva dei carichi di lavoro; – attuazione dei programmi di formazione del
personale; – misure in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro; – andamento
generale della mobilità del personale; –
distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative
prestazioni; – distribuzione complessiva del
fondo per la produttività collettiva ed individuale per il miglioramento dei
servizi, ai sensi degli artt.
47 e 48; – applicazione dell'istituto della pronta
disponibilità; – introduzione di nuove
tecnologie e processi di riorganizzazione delle aziende o enti aventi effetti
generali sull'organizzazione del lavoro; –
misure per le pari opportunità. Per
l'informazione di cui al presente comma è previsto un incontro almeno annuale,
in relazione al quale l'azienda o l'ente forniscono le adeguate informazioni
sulle predette materie alle organizzazioni sindacali
interessate. 4. Nel caso in cui il sistema
informatico utilizzato dall'azienda o ente consenta la raccolta e l'utilizzo di
dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli
operatori, le aziende e gli enti provvedono ad una adeguata tutela della
riservatezza della sfera personale del lavoratore.
1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 6, comma 2, ricevuta
l'informazione, ai sensi dell'art. 7 comma 2, può chiedere, in forma scritta, un
incontro per l'esame delle seguenti materie, ai sensi dell'articolo 10 del
d.lgs. n. 29 del 1993: a) articolazione
dell'orario; b) definizione dei criteri per la
determinazione dei carichi di lavoro; c)
verifica periodica della produttività delle strutture operative; d) misure per favorire le pari opportunità. 2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre
organizzazioni sindacali. 3. L'esame si svolge
in appositi incontri che iniziano di norma entro le quarantotto ore dalla
richiesta; durante il periodo di durata dell'esame le parti si adeguano, nei
loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e
trasparenza. 4. L'esame si conclude nel
termine tassativo di giorni 15 dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un
termine più breve per oggettivi motivi di urgenza. 5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le
posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma
determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse
materie. 6. Durante il periodo in cui si
svolge l'esame le aziende e gli enti non adottano provvedimenti unilaterali
nelle materie oggetto dell'esame e le organizzazioni sindacali che vi
partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
1. L'azienda
o l'ente, con le modalità previste dall'art.
3 comma 3, lett. c) procedono alla consultazione: – delle rappresentanze di cui all'art
6, nel caso previsto dall'ottavo comma dell'art. 59 del d.lgs n. 29 del
1993, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge o
contrattuali; – del rappresentante per la
sicurezza, nei casi previsti dall'art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n.
626.
1. Per
l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti
l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle
aziende o enti ovvero alla riconversione o disattivazione delle strutture
sanitarie nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di
formazione, possono essere costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni
delle aziende e degli enti e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni
bilaterali ovvero Osservatori. Tali organismi hanno il compito di raccogliere
dati relativi alle predette materie – che l'azienda è tenuta a fornire – e di
formulare proposte in ordine ai medesimi temi. 2. La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno
funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata
rappresentanza femminile. 3. Presso ciascuna
Regione può essere costituita una Conferenza permanente con rappresentanti delle
Regioni, dei Direttori generali delle aziende o dell'organo di governo degli
enti secondo i rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni Sindacali
firmatarie del presente contratto, nell'ambito della quale, almeno un volta
l'anno sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione del presente
contratto, con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività,
le politiche della formazione, dell'occupazione e l'andamento della
mobilità. 4. Il sistema delle relazioni
sindacali regionali prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le
OO.SS. regionali su materie aventi riflessi sugli istituti del presente
contratto, in particolare su quelli a contenuto economico, secondo i protocolli
definiti in ciascuna Regione con le medesime OO.SS. I protocolli eventualmente
sottoscritti saranno inviati dalle OO.SS. all'A.RA.N., ai fini del comma
5. 5. E' costituita una Conferenza nazionale
con rappresentanti dell'A.RA.N., della Conferenza permanente per i rapporti
Stato - Regioni e delle organizzazioni sindacali del comparto che hanno
stipulato il presente contratto, nell'ambito della quale almeno una volta
l'anno, sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione del presente
contratto con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività e
le politiche della formazione. In particolare, nella predetta sede saranno
verificate, a valere sul prossimo biennio di contrattazione relativa alla parte
economica, le conseguenze sui bilanci delle aziende e degli enti
dell'attivazione del sistema di finanziamento a tariffa, ai fini della eventuale
revisione dei fondi di produttività collettiva, in connessione ai recuperi di
produttività accertati relativi ai flussi di mobilità sanitaria, determinandone
limiti e modalità.
1. I Comitati per le
pari opportunità istituiti presso ciascuna azienda o ente, nell'ambito della
partecipazione prevista dall'art. 10, svolgono il compito di raccogliere dati
relativi alle materie di propria competenza – che l'azienda è tenuta a fornire –
e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della
contrattazione decentrata di cui all'art.
5, lett. i). 2. Rientrano nelle competenze
dei Comitati la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive
comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone
nonché azioni positive, ai sensi della legge 125/1991.
CAPO
IIIDiritti
sindacaliART.
12(Rappresentanze sindacali nei luoghi
di lavoro))
1. Le rappresentanze
sindacali nei luoghi di lavoro sono: a) le
rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) costituite ai sensi dei protocolli di
intesa A.RA.N. - Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22
settembre 1994 ovvero le rappresentanze di cui al successivo punto b), sino alla
costituzione delle R.S.U.. Resta ferma l'applicabilità dell'art. 19 della legge
300/1970 per le organizzazioni sindacali stipulanti il presente
contratto; b) le rappresentanze sindacali,
individuate ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970, in caso di non
sottoscrizione o mancata adesione ai protocolli di cui alla lettera
a).
CAPO
IVProcedure di raffreddamento dei
conflittiART.
13(Interpretazione autentica dei
contratti)
1. In attuazione
dell'art. 53 del d.lgs. n. 29 del 1993, quando insorgano controversie
sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno
sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della
clausola controversa. 2. Al fine di cui al
comma 1, la parte interessata invia alle altre apposita richiesta scritta con
lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei
fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far
riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di carattere
generale. 3. L'A.RA.N. si attiva autonomamente
o su richiesta della Conferenza permanente Stato - Regioni. 4. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui
all'articolo 51 del D.lgs. n.29 del 1993, sostituisce la clausola controversa
sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo
nazionale. 5. Con analoghe modalità si
procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie
sull'interpretazione dei contratti decentrati. L'eventuale accordo, stipulato
con le procedure di cui all'articolo 51, terzo comma, del D.lgs. n.29 del 1993,
sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto
decentrato. 6. Gli accordi di interpretazione
autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti previsti dall'art.
53, comma 2 del d.lgs. n.29 del 1993.
TITOLO
IIIRAPPORTO DI
LAVOROCAPO
ICostituzione del rapporto di
lavoroART.
14(Il contratto individuale di
lavoro)
1. Il rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti
individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del
presente contratto collettivo. 2. Nel
contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono
comunque indicati: a) tipologia del rapporto
di lavoro; b) data di inizio del rapporto di
lavoro; c) qualifica di inquadramento
professionale e livello retributivo iniziale; d) attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione
previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; e) durata del periodo di prova; f) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa; g) termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo
determinato. 3. Il contratto individuale
specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel
tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i
termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto,
senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura
di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a
tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1
indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle
tipologie di cui all'art. 16, comma 6. 5.
L'azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro
individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la
documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di
lavoro, indicata nel bando di concorso o selezione, assegnandogli un termine non
inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua
responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico
o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente
ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per la nuova azienda o ente, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 15, comma
11 e 17, comma 9. Per il rapporto a tempo parziale si applica, a richiesta del
dipendente, l'art. 16, comma 8. 6. Scaduto
inutilmente il termine di cui al comma 5, l'azienda comunica di non dar luogo
alla stipulazione del contratto. 7. Il
contratto individuale di cui al comma 1, con decorrenza dalla data di
applicazione del presente contratto, sostituisce i provvedimenti di nomina dei
candidati da assumere. In ogni caso produce i medesimi effetti dei provvedimenti
di nomina previsti dall'art. 18 del D.M. Sanità 30 gennaio 1982, dall'art. 18,
comma 1, punto f) del d.lgs. 502/1992 e dagli artt. 17 e 28 del D.P.R. del 9
maggio 1994, n. 487, in quanto applicabili.
1. Il dipendente assunto in
servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata
è stabilita come segue: – 2 mesi per le
posizioni funzionali fino alla quarta; – 6
mesi per le restanti posizioni funzionali. 2.
Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo
servizio effettivamente prestato. 3. Il
periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il
dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei
mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In tale periodo, al dipendente
compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova.
In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica
l'art.
24. 4. Il periodo di prova resta altresì
sospeso negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti
vigenti, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993. 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi
del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le
corrispondenti assenze del personale non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante
periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti
salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal
momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione
deve essere motivato. 7. Il periodo di prova
non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e
gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti. 9. In caso di recesso la retribuzione
viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei
della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la
retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non
godute. 10. Il dipendente proveniente dalla
stessa azienda o ente durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione
del posto e, in caso di mancato superamento della stessa, è reintegrato, a
domanda, nella posizione funzionale e profilo professionale di
provenienza. 11. Al dipendente già in servizio
a tempo indeterminato presso un azienda o ente del comparto, vincitore di
concorso presso altra azienda o ente, è concesso un periodo di aspettativa senza
retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova, ai
sensi dell'art.
27. 12. Durante il periodo di prova,
l'azienda o ente può adottare iniziative per la formazione del personale neo
assunto. Il dipendente può essere applicato a più servizi dell'azienda o ente
presso cui svolge il periodo di prova, ferma restando la sua utilizzazione in
mansioni proprie della qualifica di appartenenza. 13. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle
aziende ed enti del comparto che lo abbiano già superato nella medesima
posizione funzionale, profilo e disciplina, ove prevista.
CAPO
IIParticolari tipi di
contrattoART.
16(Rapporto di lavoro a tempo
parziale)
1. Le aziende ed enti
possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale o trasformare, su
richiesta dei dipendenti, i rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo
parziale. 2. I contingenti di personale da
destinare a tempo parziale non possono superare il 25 per cento della dotazione
organica aziendale complessiva relativa al personale a tempo pieno di ciascuna
posizione funzionale, con esclusione dei profili professionali indicati nel
comma 4 e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la
dotazione organica medesima. Le aziende e gli enti determinano tali contingenti
con cadenza annuale sulla base delle domande degli interessati. 3. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si
applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo
pieno. 4. Il rapporto di lavoro a tempo
parziale, anche se a tempo determinato, non può essere costituito relativamente
a profili professionali che comportino l'esercizio di funzioni ispettive, di
direzione o di coordinamento di struttura comunque denominata oppure l'obbligo
della resa del conto giudiziale. Tale esclusione non opera nei confronti del
personale in servizio che, pur appartenendo ad uno dei profili in questione, non
svolga le predette funzioni. La trasformazione dei posti e l'individuazione dei
profili di cui al presente comma è effettuata dall'azienda, che ne informa le
organizzazioni sindacali. 5. Il dipendente a
tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla
durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30 % di
quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo
parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo
pieno trasformati ai sensi del comma 2. Tale disposizione si applica ai rapporti
di lavoro a tempo parziale costituiti dopo la stipulazione del presente
contratto. 6. Il tempo parziale può essere
realizzato, sulla base delle seguenti tipologie prescelte dall'azienda o ente,
per il potenziamento dei propri servizi e strutture nell'arco della
giornata: – con articolazione della
prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi ( tempo parziale
orizzontale); – con articolazione della
prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi
dell'anno ( tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare – come media
– la durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco
temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno). La modificazione delle tipologie di cui al presente comma
avviene con il consenso scritto dell'interessato. 7. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalla
prestazione di lavoro straordinario o di pronta disponibilità, né può fruire di
benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle
previste dalla legge. Per eccezionali e
temporanee esigenze organizzative delle aziende o enti, il personale a tempo
parziale è tenuto all'effettuazione di lavoro supplementare, entro il limite di
30 ore complessive distribuite nell'arco dell'anno, con la corresponsione della
ordinaria retribuzione oraria ovvero, a richiesta del dipendente, con recupero
in altre giornate. 8. Al personale occupato a
tempo parziale è consentito, previa autorizzazione dell'azienda o ente,
l'esercizio di altre prestazioni lavorative che non arrechino pregiudizio alle
esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della
stessa amministrazione, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n.
29/1993. 9. Il trattamento economico, anche
accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è
proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze
fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al
personale con rapporto a tempo pieno, appartenente alla stessa posizione
funzionale e profilo professionale, di pari anzianità. 10. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad
un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno ai sensi
dell'art.
19. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di
giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno; analogamente si
procede per l'applicazione dell'art.
21, comma 1, primo alinea e dell'art.23,
commi 1, 2 e 6. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata
della prestazione giornaliera. 11. In costanza
di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da tempo pieno a tempo
parziale e viceversa deve risultare da atto scritto e deve contenere
l'indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al comma 6. Per
la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal comma 2, le
disposizioni contenute nell'art. 7 del D.P.C.M. del 17 marzo 1989, n.
117. 12. Il trattamento previdenziale e di
fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della
legge 554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni. 13. Dalla data di stipulazione del presente contratto
continuano ad applicarsi gli artt. 2, commi 2 e 3, e 7 del DPCM 17 marzo 1989 n.
117.
1. In applicazione e ad
integrazione di quanto previsto dalla legge 230/1962 e successive modificazioni
ed integrazioni e dell'art. 23, comma 1 della legge 27 febbraio 1987, n. 56,
l'azienda o ente può stipulare contratti individuali per l'assunzione di
personale a tempo determinato nei seguenti casi: a) in sostituzione di personale assente, quando l'assenza superi i 45
giorni consecutivi, per tutta la durata del restante periodo di conservazione
del posto; b) in sostituzione di personale
assente per gravidanza e puerperio, per astensione obbligatoria o facoltativa
previste dalle leggi 1204 del 1971 e 903 del 1977; c) per assunzioni legate a particolari punte di attività per esigenze
straordinarie nel limite massimo di sei mesi, quando alle stesse non sia
possibile far fronte con il personale in servizio. d) temporanea copertura di posti vacanti nei singoli profili
professionali per un periodo massimo di otto mesi, purché sia già stato bandito
il pubblico concorso o sia già stata avviata la procedura di selezione per la
copertura dei posti stessi. e) per attività
connesse allo svolgimento dei progetti finalizzati secondo la disciplina
dell'art. 7, comma 6 della legge 28 dicembre 1988, n. 554, in base alle vigenti
disposizioni. 2. Per la selezione del
personale da reclutare in attuazione del comma 1, le aziende ed enti applicano i
principi previsti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n.
207. 3. Nei casi di cui alle lettere a) e b),
nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del
dipendente sostituito. 4. Il rapporto di
lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza
indicata nel contratto individuale ovvero anche prima di tale data con il
rientro in servizio del lavoratore sostituito. In nessun caso il rapporto di
lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. 5. L'assunzione può avvenire
con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale per le figure per le quali tale
rapporto può essere costituito. 6. Al
personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e
normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo
indeterminato, con le seguenti precisazioni: –
le ferie sono proporzionali al servizio prestato; – in caso di assenza per malattia, fermi rimanendo i criteri stabiliti
dagli artt.23
e 24,
in quanto compatibili, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463,
convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638. I periodi di
trattamento economico intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale
secondo i criteri di cui all'art.
23, comma 6, salvo che non si tratti di un periodo di assenza inferiore a
due mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la
cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari
alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo
fissato dall'art.
23. – possono essere concessi permessi non
retribuiti fino a un massimo di 10 giorni, salvo il caso di matrimonio in cui si
applica l'art.
21. 7. Il contratto a termine è nullo e
produce unicamente gli effetti dell'art. 2126 c.c. quando: a) l'apposizione del termine non risulta da atto
scritto; b) sia stipulato al di fuori delle
ipotesi previste nei commi precedenti. 8.
Nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2 della legge 230/1962, la proroga o
il rinnovo del contratto a termine sono nulli ed il rapporto di lavoro si
estingue alla scadenza originaria.
9. Al
dipendente a tempo indeterminato, può essere concesso dall'azienda o ente di
provenienza un periodo di aspettativa, ai sensi dell'art.
27, per la durata del contratto a tempo determinato stipulato in base al
comma 1 lett. d). (soppresso dall'art.
8 c. 2 del CCNL int. 22.5.97)
CAPO
IIIStruttura del
rapportoART.
18(Orario di
lavoro)
1. L'orario di lavoro è di
36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al
pubblico. L'articolazione dell'orario è definita ai sensi della normativa
vigente e previo esame con le Organizzazioni sindacali, dai dirigenti
responsabili in conformità agli artt. 16, comma 1, punto d) e 17, comma 2 del
d.lgs. n. 29 del 1993. A tal fine l'orario di lavoro viene determinato sulla
base dei seguenti criteri: – ottimizzazione
delle risorse umane; – miglioramento della
qualità della prestazione; – ampliamento della
fruibilità dei servizi da parte dell'utenza; –
miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture ed altre
amministrazioni. 2. La distribuzione
dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, tenuto
conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche
coesistere: a) utilizzazione in maniera
programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile
dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica
distribuzione dei carichi di lavoro; b) orario
continuato laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza nell'arco
delle dodici o ventiquattro ore; c) orario di
lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla
programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari
superiori o inferiori alle 36 ore settimanali, nel rispetto del monte
ore; d) assicurazione, in caso di adozione di
un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il
personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in
maniera ottimale le esigenze dell'utenza; e)
priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del
lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale,
sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai
sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. 3.
La programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro dovranno comunque
garantire l'erogazione dei servizi nelle ore pomeridiane per le esigenze
dell'utenza. 4. Il lavoro deve essere
organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare dei gruppi e la
responsabilità di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti
istituzionali. 5. L'osservanza dell'orario di
lavoro da parte del dipendente è accertata con efficaci controlli di tipo
automatico. In casi particolari, modalità sostitutive e controlli ulteriori sono
definiti dalle singole aziende ed enti, in relazione alle oggettive esigenze di
servizio delle strutture interessate.
1. Il dipendente ha
diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante
tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità
previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano
corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata
delle ferie, salvo quanto previsto dal comma 3, è di 32 giorni lavorativi
comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a",
della L. 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I
dipendenti neo assunti nelle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale
dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto, limitatamente al
primo triennio di servizio, a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle
due giornate previste dal comma 2. 4. In caso
di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è
considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e
3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate
previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n.
937. 5. A tutti i dipendenti sono altresì
attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle
condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì considerata
giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il
dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno
lavorativo. 6. Nell'anno di assunzione o di
cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei
dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni
è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art.
21 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie
sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel
corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze
di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. 9. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il
dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie
dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando
comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno
quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno - 30
settembre. 10. Qualora le ferie già in
godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha
diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e
per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché
all'indennità di missione per la durata dei medesimi viaggi. Il dipendente ha
inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo
di ferie non goduto. 11. In caso di
indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento
delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo
semestre dell'anno successivo. 12. In caso di
motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di
servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il
mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e
debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano
dato luogo a ricovero ospedaliero. L'amministrazione deve essere stata posta in
grado di accertarle con tempestiva informazione. 14. Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti,
anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso,
il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in
relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui ai commi 11 e
12. 15. Fermo restando il disposto del comma
8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti
a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al
pagamento sostitutivo delle stesse da parte dell'azienda o ente di
provenienza.
1. Il riposo
settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi
settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero di 52 all'anno,
indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale
numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza
per motivi diversi dalle ferie. 2. Ove non
possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere
fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il
dipendente ed il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle
esigenze di servizio. 3. Il riposo settimanale
non è rinunciabile e non può essere monetizzato. 4. La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la
domenica non danno luogo a riposo compensativo né a
monetizzazione. 5. Nei confronti dei soli
dipendenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la
festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del
2 comma.
CAPO
IVInterruzioni e sospensioni della
prestazioneART.
21(Permessi
retribuiti)
1. A domanda del
dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare
debitamente: – partecipazione a concorsi od
esami – limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove – o per aggiornamento
professionale facoltativo comunque connesso all'attività di servizio: giorni
otto all'anno; – lutti per coniuge,
convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado:
giorni tre consecutivi per evento. 2. A
domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni di
permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari debitamente
documentati, compresa la nascita di figli. 3.
Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in
occasione di matrimonio. 4. I permessi dei
commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non
riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di
servizio. 5. Durante i predetti periodi al
dipendente spetta l'intera retribuzione nonché il trattamento accessorio
indicato nella tabella 1 allegata al presente contratto. 6. I permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite
fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie. 7. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad
altri permessi retribuiti, comunque denominati, previsti da specifiche
disposizione di legge. 8. Nell'ambito delle
disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n.266 nonché dal regolamento
approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione
civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale alle
attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli
orari di lavoro. 9. Il presente istituto, che
sostituisce la disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario
vigente nel comparto, entra in vigore dal 1 gennaio 1996.
1. Il dipendente, a domanda,
può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente preposto all'unità
organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di
durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia
costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le
36 ore annue. 2. La richiesta del permesso
deve essere formulata in tempo utile per consentire al dirigente l'adozione
delle necessarie misure organizzative. 3. Il
dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate di norma non oltre il mese
successivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato
recupero, si determina la proporzionale decurtazione della
retribuzione.
1. Il dipendente non in
prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si
sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti
l'ultimo episodio morboso in corso. 2. Al
lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo
previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo
di 18 mesi in casi particolarmente gravi ovvero di essere sottoposto
all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della azienda
sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti
disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta
e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo
lavoro. 3. Superati i periodi di conservazione
del posto previsti dai commi 1 e 2, qualora non sia stato possibile applicare
l'art. 16 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 perché il dipendente, a seguito
degli accertamenti sanitari, è stato dichiarato permanentemente inidoneo a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'azienda o l'ente può procedere, alla
risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva
del preavviso. 4. I periodi di assenza per
malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non
interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli
effetti. 5. Sono fatte salve le vigenti
disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 6. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per
malattia è il seguente: a) intera retribuzione
fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro
compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni
lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di
convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento
economico accessorio come determinato nella tabella 1 allegata al presente
contratto. b) 90% della retribuzione di cui
alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6
mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma
1; d) i periodi di assenza previsti dal comma
2 non sono retribuiti. 7. L'assenza per
malattia deve essere comunicata alla struttura di appartenenza tempestivamente e
comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche
nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato
impedimento. 8. Il dipendente è tenuto a
recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il
certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i tre giorni successivi
all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora
tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo. 9. L'azienda o l'ente dispone il
controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge di norma
fin dal primo giorno di assenza, attraverso l'azienda sanitaria locale
territorialmente competente. 10. Il dipendente
che, durante l'assenza, per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello
di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove
può essere reperito. 11. Il dipendente assente
per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad
uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione,
in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e
dalle ore 17 alle ore 19. 12. Qualora il
dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo
comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per
altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto
a darne preventiva comunicazione all'azienda o all'ente. 13. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un
terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'azienda o ente. In tal
caso il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da
parte del terzo responsabile – qualora comprensivo anche della normale
retribuzione – è versato dal dipendente all'azienda o ente fino a concorrenza di
quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza, ai sensi del comma 6,
lettere "a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente
disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'azienda o ente, di
eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 14. Le disposizioni contenute nel presente articolo si
applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di
stipulazione del contratto, dalla quale decorre il triennio previsto dal comma
1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa
vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle
modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto se
più favorevole.
ART.
24(Infortuni sul lavoro e malattie
dovute a causa di servizio)
1. In
caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta
dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del
posto fino a completa guarigione clinica e, comunque, non oltre il periodo di
conservazione del posto. In tale periodo al dipendente spetta l'intera
retribuzione di cui all'art. 23, comma 6 lett. a), comprensiva del trattamento
accessorio come determinato nella tabella n 1 allegata al presente
contratto. 2. Decorso il periodo massimo di
conservazione del posto, trova applicazione l'art. 23, comma 3. Nel caso che
l'azienda o ente non proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro del
dipendente riconosciuto permanentemente inidoneo a proficuo lavoro, per
l'ulteriore periodo di assenza non compete alcuna retribuzione. 3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento
previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e
per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità
permanente.
ART.
25(Astensione obbligatoria e
facoltativa per maternità)
1. Alle
lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi dell'art.4
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, spettano l'intera retribuzione
fondamentale nonché le quote di retribuzione accessoria fisse e ricorrenti
indicate nella tabella allegato 1. 2. Nel
periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per le
lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri dall'art. 7, comma
1, della legge 1204/1971 integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, della
durata massima di sei mesi, i primi trenta giorni, fruibili anche
frazionatamente, sono considerati permessi retribuiti, ai sensi dell'art.
21. Successivamente sino al compimento del terzo anno di vita del bambino,
nei casi previsti dall'art. 7, comma 2, della legge 1204/1971, alle lavoratrici
madri ed ai lavoratori padri sono concessi, con le stesse modalità un massimo di
giorni trenta annuali di permesso retribuito. 3. Nei confronti delle lavoratrici madri, nei primi tre mesi di
gravidanza e per tutta la durata del periodo di allattamento se naturale,
qualora sia accertata una situazione di danno o pericolo per la salute della
lavoratrice, fatte salve le disposizioni di legge in materia, si provvede al
provvisorio mutamento di attività delle dipendenti interessate che comporti
minor aggravio psico-fisico. 4. Il restante
periodo di cinque mesi di astensione facoltativa rimane disciplinato ai fini
giuridici ed economici dagli artt. 7, comma 3, e 15, comma 2, della legge
1204/1971. 5. I permessi di cui ai commi 2 e 5
possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare con quelli previsti
dall'art.
21, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di
servizio. Durante i predetti periodi al dipendente spetta, altresì, l'intera
retribuzione, secondo la tabella 1 allegata al presente
contratto.
6. Nulla è innovato
nell'applicazione della legge 903/1977 in caso di adozione o affidamento del
bambino, con riferimento alla materia regolata dal presente articolo, salvo
quanto modificato dallo stesso.(sostituito dall'art.17
del CCNL integrativo 20.9.2001)
1. La chiamata alle armi
per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva o
servizio civile sostitutivo sospende il rapporto di lavoro per tutta la durata
della ferma. Durante tale periodo il dipendente ha titolo alla conservazione del
posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare, senza diritto
alla retribuzione. 2. Il rapporto di lavoro è
risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso, nei confronti del
dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non riprenda servizio
entro il termine indicato dal comma 1. 3. Il
periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti compresa la
determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale,
secondo le vigenti disposizioni di legge. 4. I
commi precedenti si applicano anche nel caso di richiamo alle armi, fatta
eccezione per il diritto alla conservazione del posto, che coincide con il
periodo di richiamo. Durante tale periodo al dipendente richiamato compete il
trattamento economico più favorevole tra quello civile e
militare. 5. Per quanto non esplicitamente
previsto, si rinvia alla disciplina dettata in materia dalla legge 24 dicembre
1986, n. 958.
1. Al
dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale
richiesta può essere concessa una aspettativa per comprovati motivi personali o
di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per un
periodo massimo di dodici mesi nel triennio. 2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non si cumulano con le
assenze per malattia previste dagli artt.
23 e 24. 3. L'azienda o l'ente, qualora durante il periodo di
aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può
invitare il dipendente a riprendere servizio nel termine appositamente
prefissato. 4. Il rapporto di lavoro è
risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei
confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si
presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del
termine di cui al comma 3.
5. Al dipendente a tempo indeterminato, può
essere concesso un periodo di aspettativa, nei limiti previsti dal comma
1, in caso di assunzione a tempo determinato presso la stessa od altra
azienda. (integrato dall'art. 8 CCNL
int. 22.5.1997)
(sostituito dall'art.
12 CCNL integrativo 20.9.2001)
CAPO
VNorme
disciplinariART.
28(Doveri del
dipendente)
1. Il dipendente
conforma la sua condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa
pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon
andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto
della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed
altrui. 2. Il comportamento del dipendente
deve essere improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei
servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini
utenti. 3. In tale specifico contesto, tenuto
conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente
deve in particolare: a) collaborare con
diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per
l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'azienda o ente anche in
relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di
lavoro; b) rispettare il segreto d'ufficio nei
casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art.
24 L. 7 agosto 1990 n.241; c) non utilizzare a
fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni
d'ufficio; d) nei rapporti con il cittadino,
fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni
in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste
dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti
nell'azienda o ente nonché attuare le disposizioni dei medesimi in ordine alla
legge 4 gennaio 1968 n. 15 in tema di autocertificazione; e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità
previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro
senza l'autorizzazione del dirigente del servizio; f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e
con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da
comportamenti lesivi della dignità della persona; g) non attendere durante l'orario di lavoro ad occupazioni non attinenti
al servizio e, nei periodi di malattia od infortunio, ad attività che possono
ritardare il recupero psico-fisico; h)
eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o
mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che la disposizione
sia palesemente illegittima, il dipendente è tenuto a farne immediata e motivata
contestazione a chi l'ha impartita, dichiarandone le ragioni; se la disposizione
è rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che la
disposizione stessa sia vietata dalla legge penale o costituisca illecito
amministrativo; i) vigilare sul corretto
espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri
nelle proprie responsabilità; l) avere cura
dei beni strumentali a lui affidati; m) non
valersi di quanto è di proprietà dell'azienda o ente per ragioni che non siano
di servizio; n) non chiedere né accettare, a
qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la
prestazione lavorativa; o) osservare
scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'azienda o
ente da parte del personale e rispettare le disposizioni che regolano l'accesso
in locali non aperti al pubblico da parte di persone estranee; p) comunicare all'azienda o ente la propria residenza e, ove
non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle
stesse; q) in caso di malattia, dare
tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza ed inviare il certificato medico,
salvo comprovato impedimento; r) astenersi dal
partecipare, nell'esercizio della propria attività di servizio, all'adozione di
decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente
interessi finanziari o non finanziari propri.
ART.
29(Sanzioni e procedure
disciplinari)
1. Le violazioni, da
parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati nell'articolo 28 del presente
contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento
disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni
disciplinari: a) rimprovero
verbale; b) rimprovero scritto
(censura); c) multa con importo non superiore
a quattro ore di retribuzione; d) sospensione
dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci
giorni; e) licenziamento con
preavviso; f) licenziamento senza
preavviso. 2. L'azienda o ente, salvo il caso
del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito – da
effettuarsi tempestivamente e comunque entro 20 giorni da quando l'ufficio
istruttore che, secondo l'ordinamento dell'azienda o ente è tenuto alla
contestazione, è venuto a conoscenza del fatto – e senza averlo sentito a sua
difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire
prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto
che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la
difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15
giorni. 4. Nel caso in cui, ai sensi
dell'articolo 59, comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993, la sanzione da comminare
non sia di sua competenza, il dirigente responsabile della struttura, ai fini
del comma 2, segnala entro dieci giorni all'ufficio competente, ai sensi del
comma 4 dell'art. 59 citato, i fatti da contestare al dipendente per
l'istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione
all'interessato. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà
corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla
comunicazione. 5. Al dipendente o, su espressa
delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti riguardanti il
procedimento a suo carico, in tempo utile rispetto dei termini previsti dal
comma 3. 6. Il procedimento disciplinare deve
concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebito.
Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si
estingue. 7. L'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle
giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra
quelle indicate nell'art. 30, nel rispetto dei principi e criteri di cui al
comma 1 dello stesso articolo, anche per le infrazioni citate al comma 7, lett.
c) del medesimo. Quando lo stesso ufficio ritenga che non vi sia luogo a
procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone
comunicazione all'interessato. 8. Non può
tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni
dalla loro applicazione. 9. I provvedimenti di
cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di
altro genere nelle quali egli sia incorso. 10.
Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 59 del
d.lgs. 29/ 1993.
1. Nel rispetto del
principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla
gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 59 del
d.lgs. n. 29 del 1993, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono
determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza,
imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità
dell'evento; b) rilevanza degli obblighi
violati; c) responsabilità connesse alla
posizione di lavoro occupata dal dipendente; d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti
o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare
riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito
del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli
utenti; f) al concorso nella mancanza di più
lavoratori in accordo tra di loro. 2. La
recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio di
riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste
nell'ambito dei medesimi commi. 3. Al
dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o
con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico
procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le
suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale
o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione
si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al
comma 1, per: a) inosservanza delle
disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché
dell'orario di lavoro; b) condotta,
nell'ambiente di lavoro, non conforme a principi di correttezza verso superiori
o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o
terzi/pubblico; c) negligenza nell'esecuzione
dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui
affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare
attività di custodia o vigilanza; d)
inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o
disservizio; e) rifiuto di assoggettarsi a
visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'azienda o ente, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della legge
n.300/70; f) insufficiente rendimento
nell'assolvimento dei compiti assegnati rispetto ai carichi di
lavoro; g) violazione di doveri di
comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui
sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'azienda o ente, agli utenti
o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa
sarà introitato dal bilancio dell'azienda o ente e destinato ad attività sociali
a favore dei dipendenti. 5. La sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato
l'applicazione del massimo della multa; b)
particolare gravità delle mancanze previste al comma 4; c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o
arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è
determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio,
al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del
dipendente, agli eventuali danni causati all'azienda o ente, agli utenti o ai
terzi; d) ingiustificato ritardo, non
superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata; e) svolgimento di attività che ritardino il recupero
psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio; f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti
disciplinari o rifiuto della stessa, fatta salva la tutela del segreto
professionale nei casi e nei limiti previsti dalla vigente
normativa; g) comportamenti minacciosi,
gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di utenti, altri
dipendenti o terzi; h) alterchi con vie di
fatto negli ambienti di lavoro con utenti, dipendenti o terzi; i) manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell'Amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai
sensi dell'art. 1 della L. 300/1970; l) atti,
comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità
della persona; m) violazione di doveri di
comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui
sia, comunque, derivato grave danno all'azienda o ente, a gli utenti o a
terzi. 6. La sanzione disciplinare del
licenziamento con preavviso si applica per: a)
recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma
5, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra
quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della
sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto
salvo quanto previsto al comma 7 lett. a); b)
occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della
vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'azienda o ente o ad
essi affidati; c) rifiuto espresso del
trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio; d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un
periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi; e) persistente insufficiente rendimento nei compiti assegnati
rispetto ai carichi di lavoro ovvero fatti che dimostrino grave incapacità ad
adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del
servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta
la prosecuzione per la sua specifica gravità; g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente
nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da
non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. 7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso
si applica per: a) recidiva, negli ambienti di
lavoro, di vie di fatto contro superiori o altri dipendenti o terzi, anche per
motivi non attinenti al servizio; b)
accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti
falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; c)
condanna passata in giudicato: 1) per i
delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della
legge 1990, n. 55, modificata ed integrata dall'art. 1, comma 1 della legge 18
gennaio 1992, n. 16; 2) per gravi delitti
commessi in servizio; d) condanna passata in
giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici. e) violazioni intenzionali dei doveri
non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di
terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non
consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di
lavoro. 8. Il procedimento disciplinare, ai
sensi dell'art. 29 comma 2, deve essere avviato anche nel caso in cui sia
connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva.
La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del
procedimento disciplinare. Qualora l'amministrazione sia venuta a conoscenza dei
fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della
sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei
termini previsti dall'art. 29, comma 2, dalla data di conoscenza della
sentenza. 9. Il procedimento disciplinare
sospeso ai sensi del comma 8 è riattivato entro 180 giorni da quando
l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva. 10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve
essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a
tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere
sostituita con altre. 11. Il codice di cui al
comma 10 deve essere pubblicato tassativamente entro quindici giorni dalla data
di cui all'art.
2 comma 2 e si attua dal quindicesimo giorno successivo a quello
dell'affissione.
ART.
31(Sospensione cautelare in corso
di procedimento disciplinare)
1.
L'azienda e l'ente, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su
fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con
la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre,
nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un
periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della
retribuzione. 2. Quando il procedimento
disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento
cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione
della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione
irrogati. 3. Il periodo trascorso in
allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal
servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
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