| Comparto:
Sanita' |
Area:
Personale dei livelli
|
Data:
19/04/2004 |
| Tipo: CCNL
|
Descrizione: CCNL
del comparto del personale del servizio sanitario nazionale - parte
normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002/2003
|
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO DEL COMPARTO DEL PERSONALE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002 - 2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002 -
2003
In data 19 Aprile 2004, alle
ore 17.30, ha avuto luogo l'incontro per la firma del CCNL relativo al
quadriennio di parte normativa 2002-2005 ed al I Biennio economico 2002-2003 del
personale del Comparto Sanità tra le parti sottoindicate:
per l' ARAN:
Avv. Guido Fantoni (Presidente) (firmato)
Per i rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni
Sindacali:
| OO.SS. di categoria
|
Confederazioni sindacali
|
| CGIL FP (firmato) |
CGIL (firmato) |
| CISL FPS
(firmato) |
CISL (firmato) |
| UIL FPL (firmato) |
UIL (firmato) |
| FSI (firmato) |
USAE (firmato) |
| FIALS (firmato) |
CONFSAL (firmato) |
Le parti, prima di procedere alla sottoscrizione, prendono
atto della necessità di correggere i seguenti errori
materiali:
- art. 14, al
comma 5 e al
comma 9, la lettera di riferimento del comma 7 è h) e non
g);
- art. 19,
comma 1 lett. d), dopo le
parole "come modificato dall'art. 23, comma 6" vanno aggiunte le parole "del
presente CCNL";
- art. 22, comma 2, dopo
le parole "primo periodo" vanno aggiunte le parole "del CCNL integrativo del 20
settembre 2001"; al comma 4 del medesimo articolo al penultimo rigo il comma
esatto è "2" e non "3";
- art. 23, comma
3, punto 2, lett. c, il periodo "è disapplicato l'art. 49 del DPR n. 270 del
1987" è sostituito dal seguente "Sono disapplicati l'art. 49 del DPR n. 761 del
1979 e l'art. 63 del DPR n. 270 del 1987";
- art. 33, comma 3, dopo le parole "entro trenta giorni" vanno aggiunte
le parole "dall'entrata in vigore del presente CCNL";
- art. 37, comma 1 dopo la parola "disapplicazione" sono
abrogate le parole successive sino al punto. Esse sono sostituite dalle
seguenti: "dell'art. 49 del DPR 761 del 1979, dell'art. 63 del DPR 270 del 1987
e dell'art. 47, comma 2 del CCNL Integrativo del 20 settembre
2001"
- allegato1, nelle modalità di
accesso alla categoria C, con riferimento ai requisiti culturali e professionali
per l'accesso dall'esterno al 1° alinea, dopo le parole "per il profilo della
puericultrice" va aggiunta la parola "esperta".
Al termine, le parti sopracitate sottoscrivono il contratto nel testo che
segue:
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO DEL COMPARTO DEL PERSONALE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002 - 2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002 -
2003
INDICE
PARTE I –
NORMATIVA TITOLO I – Disposizioni
generali CAPO I
Art. 1 Campo di applicazione Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e
procedure di applicazione del contratto
TITOLO II - Relazioni e Diritti Sindacali CAPO I : Obiettivi e strumenti
Art. 3 Relazioni
sindacali Art. 4 Tempi e procedure per la stipulazione e il rinnovo del
contratto collettivo integrativo
CAPO
II : Forme di partecipazione
Art.
5 Comitato paritetico sul fenomeno del
mobbing
CAPO III : Prerogative e diritti
sindacali
Art. 6 Norma di rinvio Art.
7 Coordinamento
regionale
TITOLO III -
Classificazione del personale CAPO I
: Il sistema classificatorio
Art. 8 Conferma dei principi del
sistema Art. 9 Commissione paritetica per il sistema di
classificazione
TITOLO IV – Rapporto
di lavoro CAPO I – Norme
disciplinari
Art.
10 Clausole generali Art. 11 Modifiche
all'art. 28 del CCNL dell'1 settembre 1995 Art. 12 Modifiche all'art. 29 del
CCNL dell'1 settembre 1995 Art.
13 Codice disciplinare Art. 14 Rapporto tra
procedimento disciplinare e procedimento penale Art. 15 Sospensione cautelare in
caso di procedimento penale Art.
16 Norme transitorie per i procedimenti
disciplinari
CAPO II : Politiche di
sviluppo e gestione del personale
Art. 17 Obiettivi
Art. 18 Nuovi profili Art.
19 Investimenti sul personale per il
processo di riorganizzazione aziendale Art. 20 Formazione ed
ECM
CAPO III Disposizioni
varie
Art. 21 Mobilità Art.
22 Tempo parziale Art. 23 Disposizioni
particolari
PARTE II - TRATTAMENTO
ECONOMICO CAPO I : Trattamento
economico
Art. 24 Stipendio tabellare, fasce e trattamento economico
iniziale
CAPO II:
Indennità
Art. 25 Indennità per turni notturni e festivi Art. 26 Indennità per
l'assistenza domiciliare Art.
27 Indennità SERT Art. 28 Indennità del
personale sanitario della categoria B, livello economico
BS
CAPO III:
Fondi
Art. 29 Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la
remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o
danno Art. 30 Fondo della produttività collettiva per il miglioramento
dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni
individuali Art. 31 Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle
posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione
professionale e dell'indennità professionale specifica Art. 32 Risorse per la
contrattazione integrativa Art.
33 Utilizzo delle risorse aggiuntive
regionali per la contrattazione integrativa Art. 34 Norma di
riequilibrio Art. 35 Effetti dei nuovi stipendi
PARTE III - NORME FINALI E
TRANSITORIE
Art.
36 Norma finale Art. 37
Disapplicazioni
Allegati da A ad E
Allegato 1 : Modifica alle declaratorie della categoria
C Allegato 2 : Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni (Decreto 28 novembre
2000) Dichiarazioni a verbale e
congiunte
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE
NORMATIVA QUADRIENNIO 2002 - 2005 E
PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002 - 2003
PARTE I
TITOLO I
Disposizioni
generali
Capo I
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a
tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato,
esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del
comparto di cui all'art. 11 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la
definizione dei comparti di contrattazione, stipulato il 18 dicembre
2002.
2. Al personale dipendente da
aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo,
sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la
costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il
presente contratto sino all'individuazione o definizione, previo confronto con
le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie, della nuova specifica
disciplina contrattuale del rapporto di lavoro ovvero sino alla stipulazione del
relativo contratto collettivo quadro per la definizione del nuovo comparto
pubblico di destinazione.
3. Nel testo
del presente contratto, i riferimenti normativi al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni (in particolare
il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 come modificato ed integrato dai d.lgs. nn. 49,
168 e 254 tutti del 2000) sono riportati come "d.lgs. n. 502 del 1992". I
riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni sono riportati come "d.lgs. n.165 del 2001". Le
leggi nn. 53 del 2000, 1204 del 1971 e successive modificazioni ed integrazioni
sono confluite nel
T.U. n. 151 del 2001.
4. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed
alle agenzie, istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art.
11 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 18 dicembre
2002 è riportato nel testo del presente contratto come "aziende ed
enti".
5. Nel testo del presente
contratto per "dirigente responsabile" si intende il dirigente preposto alle
strutture con gli incarichi individuati dai rispettivi ordinamenti aziendali,
adottati nel rispetto delle leggi regionali di organizzazione. Con il termine di
"unità operativa" si indicano genericamente articolazioni interne delle
strutture aziendali così come individuate dai rispettivi ordinamenti, comunque
denominate.
Art. 2Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto
1. Il presente
contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte
normativa ed è valido dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte
economica.
2. Gli effetti giuridici
decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa
prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a
conoscenza delle aziende ed enti destinatari da parte dell'ARAN con idonea
pubblicità di carattere generale.
3. Gli
istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico
sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di
stipulazione di cui al comma 2.
4. Alla
scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora
non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre
mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
5. Per
evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi
prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi
dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data
di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto
sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste
dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta
indennità si applica la procedura degli artt.
47 e
48, comma 1 del d.lgs. 165 del
2001.
7. In sede di rinnovo biennale,
per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo
quanto previsto dall'accordo del luglio 1993.
8. Il presente articolo sostituisce l'art. 2 del CCNL del 7 aprile 1999
che è, pertanto, disapplicato.
TITOLO II RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I OBIETTIVI
E STRUMENTI
Art.
3 Relazioni sindacali
1. Si riconferma il sistema
delle relazioni sindacali previsto dal CCNL 7 aprile 1999 e dal CCNL integrativo
del 20 settembre 2001, con le modifiche riportate ai seguenti
articoli.
Art. 4.Tempi e procedure per la stipulazione ed il rinnovo del
contratto collettivo integrativo
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la
parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli
istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione
negoziale, tranne per le materie che, per loro natura, richiedano tempi di
negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti.
L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di
contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L'azienda o ente provvede a costituire la delegazione di
parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni
da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a
convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 9, comma 2 del CCNL del 7
aprile 1999, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione
delle piattaforme.
3. Il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l'ipotesi
di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è
inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall'apposita relazione
illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il
contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è
effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell'azienda o ente ovvero
da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro
cinque giorni.
4. I contratti
collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità
e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia
fino alla stipulazione dei successivi contratti.
5. Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN
il contratto integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai sensi
dell'art. 46, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001.
6. Il presente articolo sostituisce l'art. 5 del CCNL del 7
aprile 1999 che è, pertanto, disapplicato.
CAPO II Forme di partecipazione
Art. 5 Comitato
paritetico sul fenomeno del mobbing
1. Le parti
prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di
violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro
o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e
contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti,
atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico
ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da
comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la
salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito della
unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto
lavorativo di riferimento.
2. In
relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione del
Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare
adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali
situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi
di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del
lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza
dell'ambiente di lavoro.
3. Nell'ambito
delle forme di partecipazione previste dall'art. 6, comma 2 del CCNL 7 aprile
1999 sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascuna azienda o ente
con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto
quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie
di propria competenza;
b)
individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento
alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e
gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di
violenza morale;
c) formulazione di
proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione
delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela
del dipendente interessato;
d) formulazione di proposte per
la definizione dei codici di condotta.
4.
Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle aziende o enti per i
conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione
ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture
esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia
nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali
firmatarie.
5. In relazione all'attività
di prevenzione del fenomeno del mobbing, i Comitati valuteranno
l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali per la
formazione, previsti dall'art. 29 del
CCNL 7 aprile 1999, idonei interventi
formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra
l'altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che
comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue
conseguenze individuali e sociali;
b)
favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più
specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno
degli uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero della
motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del
personale.
6. I Comitati sono costituiti da
un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali di comparto
firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti delle aziende
o enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti delle
aziende o enti, il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni
componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la
composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante
del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo,
allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due
organismi.
7. Le aziende o enti
favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei
al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni
mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I
Comitati adottano, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri lavori e
sono tenuti ad effettuare una relazione annuale sull'attività
svolta.
8. I Comitati di cui al presente
articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla
costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati
nell'incarico. Per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun
compenso.
CAPO III PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
Art. 6 Norma di
rinvio
1. Per le prerogative e
i diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, in
particolare all'art.10, comma 2 relativo alle modalità di accredito dei
dirigenti sindacali presso le aziende ed enti nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio
1999, il 9 agosto 2000, il 13 febbraio 2001 ed il 18 dicembre 2002 e loro
successive modificazioni. 2. Il secondo
alinea dell'art. 8, comma 1, lett. b) del CCNL 7 aprile 1999 è sostituito dal
seguente:
Art. 7 Coordinamento Regionale
1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende ed
enti nel rispetto dell'art. 40 del d.lgs. 165 del 2001, le Regioni possono
emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione
integrativa, previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto, nelle seguenti materie relative :
a) all'utilizzo delle risorse aggiuntive
regionali di cui all'art. 33 ed, in particolare, a quelle destinate
all'istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai
risultati in conformità degli obiettivi aziendali e
regionali;
b) alla realizzazione della
formazione continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la
formazione permanente;
c) alle
metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori
oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale
(art. 39, comma 4, lett. b) del CCNL 7 aprile 1999 ora art.31, comma 2, lett.
a);
d) alla modalità di incremento
dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei
servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa (art. 39, comma 8
del CCNL 7 aprile 1999, confermato dall'art. 31, comma 8 del presente
contratto).
2. Con riferimento al comma 1 ,
lettere c) e d) rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali previste
per la formazione del fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999, confermato
dall'art. 31 del presente contratto, nonchè le modalità di incremento ivi
stabilite.
3. L'art. 6, comma 4 del CCNL 7 aprile 1999 dopo le parole "ed aggiornamento professionale" è integrato
dal periodo "e sulla la verifica dell'entità dei fondi di cui agli artt. 38 e
39 del CCNL 7 aprile 1999 (di pertinenza delle aziende e degli enti ai sensi
dell'art. 4 del CCNL del 7 aprile 1999 ed ora, rispettivamente artt. 30 e 31 del
presente contratto) limitatamente a quelli soggetti a riorganizzazione in
conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del
d.lgs n. 229 del 1999, fermo restando il valore della spesa regionale dei fondi
medesimi". L'ultimo periodo del comma è abrogato.
4. Copia delle linee generali di indirizzo del comma 1 e dei
protocolli stipulati per l'applicazione dell'art. 6, comma 4 del CCNL del 7
aprile 1999 saranno inviati all'ARAN per l'attività di monitoraggio prevista
dall'art. 46 del d.lgs n. 165 del 2001.
TITOLO
III CLASSIFICAZIONE DEL
PERSONALE
CAPO
I IL SISTEMA
CLASSIFICATORIO
Art.
8 Conferma dei principi del
sistema
1. Nel quadro della
riforma del lavoro pubblico, al fine di garantire il progressivo miglioramento
della funzionalità dei servizi delle aziende ed enti nonché promuovere
l'efficienza, l'efficacia e la qualità dell'assistenza erogata, le parti
convengono sulla opportunità di confermare l'attuale sistema di classificazione
previsto dal CCNL del 7 aprile 1999 e di proseguire, anche con il presente
contratto, nel processo di valorizzazione professionale dei lavoratori, che si
configura come strumento di supporto alla riforma stessa anche nell'ottica della
piena armonizzazione con il settore privato.
2. Nella prospettiva di pervenire ad una gestione ottimale delle risorse
umane e sulla base dell'esperienza maturata ed in relazione alla maggiore
flessibilità organizzativa attuata con i contratti collettivi del precedente
quadriennio, le parti ritengono che la contrattazione integrativa debba
valorizzare, in particolare, i seguenti principi già enunciati nel citato
sistema classificatorio:
a) rispetto delle percentuali di accesso
dall'esterno secondo le vigenti disposizioni;
b) valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai
candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le
categorie e i profili cui si riferiscono le selezioni. Pertanto, ai sensi
dell'art. 16 del CCNL del 7 aprile 1999, all'esperienza professionale, al
titolo di studio, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di
aggiornamento e qualificazione professionale ed alle prove selettive finali è
attribuito un peso equilibrato ai fini della determinazione del punteggio
complessivo ottenuto nella graduatoria finale dai dipendenti che hanno
partecipato alla selezione, escludendo quindi automatismi generalizzati e
basati solo sull'anzianità di servizio;
c) nelle progressioni verticali di sviluppo professionale, rispetto
della provenienza del personale dal livello economico immediatamente
inferiore.
3. Un ruolo fondamentale è
attribuito alla formazione continua, che attraverso una serie organica ed
articolata di interventi, costituisce un fondamentale fattore di accrescimento
professionale, di aggiornamento delle competenze, nonché di affermazione di una
nuova cultura gestionale. A tal fine deve essere data piena attuazione all'art.
29 del CCNL del 7 aprile 1999, come integrato dall'art. 20
del presente
contratto, in particolare rendendo disponibili le risorse indicate nell'ultimo
comma di tale ultima norma.
4. Le parti
confermano, altresì il sistema della progressione economica orizzontale
disciplinato dall'art. 35 del CCNL del 7 aprile 1999, richiamando i criteri ivi
indicati ed, in particolare, l'adozione di metodologie per la valutazione
permanente delle prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti - oggetto di
concertazione ai sensi dell'art. 6, lettera B) del CCNL 7 aprile 1999 - da
utilizzare unitamente agli elementi previsti dalla medesima
norma.
5. Infine le parti si danno
reciproco atto della operatività dei contratti integrativi già stipulati aventi,
tra l'altro, per oggetto il sistema classificatorio secondo i livelli e per le
parti demandate a tale fonte e, conseguentemente, si impegnano ad assumere,
ciascuna secondo la propria autonomia, ogni utile iniziativa finalizzata alla
rapida applicazione degli stessi.
Art. 9 Commissione paritetica per il sistema di
classificazione
1. Le parti,
inoltre, attuata la fase di prima applicazione del sistema classificatorio di
cui all'art. 8 e tenuto presente quanto previsto dagli art. 18 e seguenti del
presente contratto sulle politiche di gestione del personale, si danno atto
della necessità di valutarne i risultati nella prospettiva di pervenire ad una
semplificazione del sistema di classificazione per una migliore gestione ed un
impiego più flessibile delle risorse umane anche attraverso la ricomposizione
dei processi lavorativi all'interno della medesima categoria mediante un
arricchimento delle attuali declaratorie che consenta di adeguare il sistema di
classificazione alle esigenze poste alla base del processo di riforma.
2. A tal fine è istituita, entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente CCNL, una Commissione Paritetica ARAN
- Organizzazioni sindacali e Confederazioni firmatarie del presente CCNL, con il
compito di acquisire tutti gli elementi di conoscenza idonei al monitoraggio del
sistema classificatorio nonché per formulare eventuali proposte dirette alla
eventuale verifica del sistema nel senso indicato nel comma 1.
TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I NORME
DISCIPLINARI
Art. 10
Clausole
generali
1. E' confermata la
disciplina contenuta nel capo V del CCNL del 1 settembre 1995 ed, in
particolare, gli articoli 28, 29 e 31 del citato capo V, fatte salve le
modificazioni di cui ai successivi articoli. Gli artt. 30 e 32 del medesimo
contratto sono disapplicati e sostituiti dagli artt.13, 14 e 15 del presente
contratto.
Art. 11 Modifiche all'art. 28 del CCNL dell'1 settembre
1995
1. All'art. 28 del CCNL
dell'1 settembre 1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell'articolo "doveri del
dipendente" è modificata in "obblighi del dipendente";
b) al termine del comma 1, dopo il punto, è aggiunta la
seguente frase "Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai
principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di condotta
allegato";
c) al comma 3, lettera d)
le parole "alla legge 4 gennaio 1968, n.15" vengono sostituite con "al DPR del
28 dicembre 2000, n. 445"(Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa);
d) al comma 3,
lettera r), dopo le parole "interessi finanziari o non finanziari propri" e
prima del punto viene aggiunta la frase "o di suoi parenti entro il quarto
grado o conviventi".
Art.
12 Modifiche all'art. 29 del CCNL
dell'1 settembre 1995
1.
All'art. 29 del CCNL dell'1 settembre 1995 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente
comma:
"1. Le violazioni, da parte dei lavoratori,
degli obblighi disciplinati all'art. 28 del presente contratto danno luogo,
secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni
previo procedimento disciplinare:
a)
rimprovero verbale;
b) rimprovero
scritto (censura);
c) multa di
importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di
retribuzione;
d) sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione fino a dieci
giorni;
e) sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei
mesi;
f) licenziamento con
preavviso;
g) licenziamento senza
preavviso."
b) i commi da 2 a 4
sono sostituiti dai seguenti:
"2. L'azienda o ente, salvo il caso del
rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito –
da effettuarsi tempestivamente e comunque entro 20 giorni da quando
l'ufficio istruttore che, secondo l'ordinamento dell'azienda o ente è tenuto
alla contestazione, è venuto a conoscenza del fatto – e senza averlo sentito
a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato.
3. Nel caso in cui, ai
sensi dell'art. 55, comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001, la sanzione da
comminare non sia di sua competenza, il dirigente responsabile della
struttura, dandone contestuale comunicazione all'interessato, segnala entro
dieci giorni all'ufficio competente, i fatti da contestare al dipendente per
l'istruzione del procedimento. Tale ufficio deve procedere alla
contestazione entro i venti giorni successi dalla data della lettera di
comunicazione. In ogni caso qualora non sia rispettato il termine di dieci
giorni per la comunicazione all'ufficio competente si darà corso
all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione
stessa.
3 bis. Qualora invece emerga
nel corso del procedimento e, quindi, dopo la contestazione che la sanzione
da applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura questi,
entro cinque giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio competente,
dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento prosegue
senza soluzione di continuità presso quest'ultimo ufficio con salvezza degli
atti.
4 La convocazione scritta per
la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni
lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi
inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente,
la sanzione viene applicata nei successivi quindici
giorni."
c) dopo il comma 9 viene
aggiunto il comma 10:
"Con riferimento al presente articolo sono da
intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento
disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque
applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che
consentano la certezza delle situazioni giuridiche".
d) il comma 10 è sostituito dal seguente
comma:
"11. Per quanto non previsto dalla presente
disposizione si rinvia all'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001".
Art. 13 Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza ed in
conformità di quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs. n.165 del 2001 e
successive modificazioni e integrazioni, il tipo e l'entità di ciascuna delle
sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di
negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilità dell'evento;
b)
rilevanza degli obblighi violati;
c)
responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
d) grado di danno o di
pericolo causato all'azienda o ente, agli utenti o a terzi ovvero al
disservizio determinatosi;
e)
sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo
al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del
biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli
utenti;
f) al concorso nella mancanza
di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste, rispettivamente, ai commi 4, 5 e
6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore
gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con
unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed
accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la
mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa
gravità.
4. La sanzione disciplinare dal
minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a
quattro ore della retribuzione di cui all'art. 37, comma 2 lett. c) del CCNL
stipulato il 20 settembre 2001 si applica, graduando l'entità delle sanzioni in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio,
anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di
lavoro;
b) condotta, nell'ambiente di
lavoro, non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri
dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella
cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in
relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o
vigilanza;
d) inosservanza degli
obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro
ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del
patrimonio dell'azienda o ente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
6 della legge n. 300 del 1970;
f)
insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati rispetto ai
carichi di lavoro;
g) violazione di
doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo
all'azienda o ente, agli utenti o terzi.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio
dell'azienda o ente e destinato ad attività sociali a favore dei
dipendenti.
5. La sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un
massimo di dieci giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4,
che abbiano comportato l'applicazione del massimo della
multa;
b) particolare gravità delle
mancanze previste al comma 4;
c)
assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono
dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in
relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al
disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del
dipendente, agli eventuali danni causati all'azienda o ente, agli utenti o
terzi;
d) ingiustificato ritardo, non
superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero
psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti
disciplinari o rifiuto della stessa, fatta salva la tutela del segreto
professionale nei casi e nei limiti previsti dalla vigente
normativa;
g) comportamenti
minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di
utenti, altri dipendenti o terzi;
h)
alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro con utenti, dipendenti o
terzi;
i) manifestazioni ingiuriose
nei confronti dell'azienda o ente, salvo che siano espressione della libertà
di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del
1970;
l) atti, comportamenti o
molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della
persona;
m) violazione di doveri di
comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui
sia, comunque, derivato grave danno all'azienda o ente, agli utenti o
terzi.
6. La sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino
ad un massimo di sei mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste
nel comma 5 quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le
mancanze previste allo stesso comma presentino caratteri di particolare
gravità;
b) assenza ingiustificata dal
servizio oltre dieci giorni e fino a quindici giorni;
c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione di somme o beni di spettanza o di
pertinenza dell'azienda o ente o ad essa affidati, quando, in relazione alla
posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di
controllo;
d) insufficiente
persistente scarso rendimento dovuto a comportamento
negligente;
e) esercizio, attraverso
sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori,
di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un
altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o
addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della
persona.
Nella sospensione dal servizio
prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al
decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso
una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 37, comma 2,
lettera b) del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 nonché gli assegni del
nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso,
computabile ai fini dell'anzianità di servizio.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica
per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno,
in una delle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o
recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione
della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio e dalla
retribuzione, salvo quanto previsto al comma 8, lett. a);
b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera
c);
c) ingiustificato rifiuto del
trasferimento disposto dall'azienda o ente per riconosciute e motivate
esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure di cui all'art. 18
del CCNL 20 settembre 2001, commi 2 e 3 lett. c), in relazione alla tipologia
di mobilità attivata;
d) mancata
ripresa del servizio nel termine prefissato dall'azienda o ente quando
l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo
superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si
applica la sanzione di cui al comma 6;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare
di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento
negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità
ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona
diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e
denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei
confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o
addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie,
anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della
persona;
h) condanna passata in
giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori dal servizio ma non
attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la
prosecuzione per la sua specifica gravità.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica
per:
a) terza recidiva nel biennio di minacce,
ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti,
alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con
utenti;
b) condanna passata in
giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non
attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche
provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica
gravità;
c) accertamento che l'impiego
fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti
falsi;
d) commissione in genere -
anche nei confronti di terzi - di fatti o atti anche dolosi, che, costituendo
o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la
prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna passata in giudicato:
1. per i delitti indicati nell'art. 15,
comma 1, lettere a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c) ed
e) e comma 4 septies della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive
modificazioni;
2. quando alla
condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici;
3. per i delitti previsti
dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97.
9. Le mancanze non espressamente richiamate nei commi da
6 a 8
sono comunque sanzionate secondo i criteri previsti nei commi da 1 a 3,
facendosi riferimento ai principi da essi desumibili quanto all'individuazione
dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 28 del CCNL
1 settembre 1995 come modificato dal presente CCNL, nonchè al tipo e alla misura
delle sanzioni.
10. Al codice
disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità
mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i
dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con
altre.
11. L'art. 30 del CCNL 1
settembre 1995 è disapplicato con decorrenza dall'entrata in vigore del presente
contratto.
Art.
14Rapporto tra procedimento
disciplinare e procedimento penale
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di
rilevanza penale l'azienda o ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra
la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino
alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui
l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare
già avviato.
2. Al di fuori dei casi
previsti nel comma precedente, quando l'azienda o ente venga a conoscenza
dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi
fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza
definitiva.
3. Fatto salvo il disposto
dell'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001, in linea generale, il
procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato
entro 180 giorni da quando l'azienda o ente ha avuto notizia della sentenza
definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua
riattivazione.
4. Per i casi previsti
all'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare
precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'azienda o ente
ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi
120 giorni dalla sua riattivazione.
5.
L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, come conseguenza delle
condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. b) ed e), non ha carattere automatico essendo
correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto
dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto
dall'art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente,
oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione,
siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per
dette infrazioni.
7. In caso di
proscioglimento avvenuto per le medesime causali del comma 6, si procede
analogamente al comma stesso. Nel caso che il proscioglimento sia dovuto ad
altri motivi, fatto salvo il caso di morte del dipendente, il procedimento
disciplinare riprende su tutti i fatti originariamente
contestati.
8. In caso di sentenza
irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge n. 97 del
2001.
9. Il dipendente licenziato ai
sensi dell'art.13, comma 7, lett. h) e comma 8, lett. b) ed e), e
successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla
data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima
sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima
qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del
licenziamento.
10. Il dipendente
riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato nell'area e nella posizione
economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento
qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di
premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a
tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di
sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla
presenza in servizio ovvero alla prestazione
di lavoro straordinario.
Art. 15 Sospensione cautelare in caso di procedimento
penale
1. Il dipendente che
sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio
dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di
detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'azienda o ente, ai sensi del presente articolo, cessato
lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di
sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva alle medesime
condizioni del comma 3.
3. Il dipendente
può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso
in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione
della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti
direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da
comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento ai sensi dell'art. 13 commi 7 e 8.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione per i casi previsti
dall'art. 15, comma 1 lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale,
lett. c) ed e) e comma 4 septies, della legge n. 55 del 1990 e successive
modificazioni ed integrazioni.
5. Nel
caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all'art. 3, comma 1, della
legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione, possono essere applicate
le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga
condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale
della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del
2001.
6. Nei casi indicati ai commi
precedenti si applica quanto previsto dall'art.14 in tema di rapporti tra
procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono
corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 37,
comma 2, lettera b), del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, nonchè gli
assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove
spettanti.
8. Nel caso di sentenza
definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell' art.14, commi 6 e 7,
quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità
verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio,
escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di
carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre
infrazioni, ai sensi del medesimo art.14, comma 6, secondo periodo, il
conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente
applicate.
9. In tutti gli altri casi di
riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove
questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente
precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in
servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per
prestazioni di carattere straordinario nonchè i periodi di sospensione del comma
1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare
riattivato.
10. Quando vi sia stata
sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non
superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è
revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento
disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento
penale.
11. La presente disciplina
disapplica quella contenuta nell'art. 32 del CCNL 1 settembre
1995.
Art. 16 Norme transitorie per i procedimenti
disciplinari
1. I procedimenti
disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno
portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro
inizio.
2. Alle infrazioni disciplinari
accertate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 13,
qualora più favorevoli, in luogo di quelle previste dal medesimo art. 30 del
CCNL 1 settembre 1995.
3. Eventuali
riferimenti contenuti negli articoli non modificati alla normativa disapplicata
o modificata sono ora riferiti al nuovo testo in quanto attuali.
CAPO
II POLITICHE DI SVILUPPO E GESTIONE
DEL PERSONALE
Art.
17 Obiettivi
1. Con il
presente contratto, inteso come strumento indispensabile per realizzare gli
obiettivi delle riforme in atto, le parti intendono continuare a favorire il
processo di riordino e riorganizzazione delle aziende ed enti iniziato sin dal
quadriennio 1994 – 1997 ed incrementato nel quadriennio 1998 - 2001 con la nuova
classificazione del personale.
2. A tal
fine, mediante interventi mirati resi possibili anche dalle risorse aggiuntive
regionali, è possibile continuare ad incentivare il percorso di valorizzazione e
riqualificazione professionale dei dipendenti del SSN per il rilancio della
qualità dei servizi e delle prestazioni all'utenza avviato, in particolare, con
il precedente biennio nonché ad incrementare la produttività aziendale per
correlarla ai bisogni ed esigenze degli utenti.
3. Per il raggiungimento di tali obiettivi, compatibilmente con le
risorse disponibili, le parti provvedono con gli istituti previsti nel presente
capo e nella parte II - capo II - del trattamento economico.
Art. 18 Nuovi profili
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto nella
categoria C, ruolo sanitario, con le procedure previste dall'art. 37, comma 2
del CCNL 7 aprile 1999, è istituito il profilo della puericultrice esperta e nel
ruolo tecnico il profilo dell'operatore tecnico specializzato esperto.
2. Con la medesima decorrenza il
profilo di esperto nella categoria C è previsto anche per i profili
dell'infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso e di massaggiatore
e masso -fisioterapista (figure attualmente inquadrate nel livello economico Bs
del ruolo sanitario) di cui all'art. 18, comma 5 del CCNL del 7 aprile
1999.
3. In applicazione dei commi 1 e 2
l'allegato 1 al CCNL integrativo del 20 settembre 2001 è modificato con la
declaratoria ed i contenuti mansionistici relativi ai nuovi profili (allegato n.
1 del presente contratto)
4. Per i
passaggi alla categoria C del personale dei corrispondenti profili attualmente
inquadrati nella categoria B, livello economico Bs, si applicano i criteri di
cui all'art. 16 del CCNL 7 aprile 1999, opportunamente combinati e ponderati,
tenuto conto in particolare della verifica della professionalità acquisita anche
attraverso percorsi formativi attuati in relazione alle esigenze organizzative delle
aziende ed enti.
5. Il passaggio alla
categoria C del personale del ruolo sanitario dei commi 1 e 2 comporta la
contestuale soppressione del corrispondente posto della categoria B, livello
economico Bs.
6. Ove il passaggio dalla
categoria B, livello economico Bs alla categoria C del ruolo tecnico riguardi un
dipendente con la posizione organizzativa di operatore tecnico coordinatore
(conferita ai sensi dell'art. 22, comma 4, del CCNL 7 aprile 1999), allo stesso
continua ad essere erogata l'indennità professionale specifica di cui alla
tabella F del CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico (ora tabella E del
presente contratto), a fronte della conferma della posizione organizzativa da
parte dell'azienda o ente anche nel nuovo profilo della categoria
C.
7. Per il profilo dell'operatore
socio sanitario, istituito con l'art. 4 del CCNL integrativo del 20 settembre
2001,
è confermata l'ascrizione alla categoria B,
livello economico Bs.
8. Per facilitare
l'istituzione nella dotazione organica dei nuovi profili dei commi 1 e 2
mediante trasformazione dei posti già ricoperti dal personale destinatario del
presente articolo, il fondo dell'art. 31 è incrementato nella misura indicata
nel comma 4, lett. a) primo alinea . Per la procedura della trasformazione e
dell'inquadramento economico si rinvia a quanto stabilito nell'art. 19, comma 1,
lett. d).
9. Per una ulteriore
valorizzazione dei profili del ruolo sanitario dei commi 1 e 2, si rinvia
all'art. 28.
Art. 19
Investimenti sul personale per il
processo di riorganizzazione aziendale
1. Con il presente articolo le parti intendono dare
attuazione ai principi ed obiettivi dell'art.17. A tal fine:
a) l'art. 12, comma 2 del CCNL 20 settembre
2001, relativo al secondo biennio economico 2000 – 2001 è tuttora applicabile
nei confronti del personale originariamente destinatario della norma
esclusivamente presso le aziende ed enti che non abbiano provveduto a darne
attuazione. Il finanziamento a suo tempo stabilito nella clausola contrattuale
è confermato e lo sviluppo professionale - per quanto attiene la procedura -
avviene secondo le precisazioni contenute nella lettera d).
b) per il personale con reali
funzioni di coordinamento riconosciute al 31 agosto 2001 ai sensi dell'art. 10
del CCNL 20 settembre 2001, relativo al II biennio 2000 – 2001, a decorrere
dal 1 settembre 2003, tenuto conto dell'effettivo svolgimento delle funzioni
stesse, è previsto il passaggio nel livello economico Ds , con mantenimento
del coordinamento e della relativa indennità. Al finanziamento della presente
clausola si provvede con le risorse di cui all'art.31, comma 5, lett. c),
contribuendo a tale scopo anche il valore della fascia già attribuita ai
dipendenti. In ogni caso l'inquadramento economico del personale interessato
nella nuova posizione avviene nel rispetto dell'art. 31 comma 10 del CCNL 7
aprile 1999, come modificato dall'art. 23, comma 6 del presente
contratto.
c) Lo sviluppo
professionale del restante personale in categoria D, incaricato delle funzioni
di coordinamento successivamente al 31 agosto 2001 e in tale posizione
all'entrata in vigore del presente contratto, sarà garantito con idonee
procedure selettive. Le modalità di inquadramento economico sono le medesime
della lettera b) ed il relativo finanziamento è previsto nell'art. 31, comma
5, lett.c). Successivamente all'entrata in vigore del presente contratto il
personale della categoria D cui sia stata conferita la funzione di
coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di un anno con valutazione
positiva, in presenza di posto vacante nel livello economico Ds partecipa alla
selezione interna dell'art. 17 del CCNL del 7 aprile 1999, con precedenza nel
passaggio.
d) al personale
appartenente ai ruoli tecnico ed amministrativo, al fine di consentirne i
processi di sviluppo professionale orizzontale e verticale nonché il
riconoscimento di posizioni organizzative, è destinata la quota di risorse di
cui all'art. 31, comma 4, lettera a), secondo alinea. Nel caso in cui la
contrattazione integrativa prescelga i passaggi verticali alla copertura degli
oneri, oltre le risorse di cui al citato art. 31 contribuisce anche il valore
delle fasce eventualmente già attribuite a ciascun dipendente interessato.
Tale sviluppo verticale avviene, a seguito della trasformazione dei posti del
relativo organico, mediante i passaggi di livello economico o di categoria nel
rispetto delle procedure di cui agli artt. 16 e 17, commi 1 e 2 del CCNL del 7
aprile 1999 nonché dei requisiti di accesso dall'interno previsti dalle
declaratorie di cui all'allegato 1 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
L'inquadramento economico nella posizione superiore è disposto, in ogni caso,
ai sensi dell'art. 31, comma 10 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato
dall'art 23, comma 6 del presente CCNL. Per le aziende destinatarie della
lettera a), il finanziamento della presente clausola è aggiuntivo rispetto a
quello previsto nell'art. 12 del CCNL 20 settembre 2001, II biennio
economico.
2. Nei casi previsti dal comma 1
rimane ferma la facoltà delle aziende di individuare per i profili interessati
ulteriori posti nelle relative dotazioni organiche con oneri a carico del
proprio bilancio nel rispetto - per le procedure dell'art. 16 del CCNL 7 aprile
1999 - della garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno secondo le vigenti
disposizioni contrattuali.
3.
Dall'applicazione del comma 1 lettera d) sono esclusi i dipendenti del ruolo
tecnico destinatari dell'art.18, ove al comma 8 si è disposto uno specifico
finanziamento.
Art. 20
Formazione ed
ECM
1. In materia di
formazione è tuttora vigente l'art. 29 del CCNL 7 aprile 1999, che prevede la
formazione e l'aggiornamento professionale obbligatorio. In tale ambito
rientra la formazione continua di cui all'art. 16 bis e segg. del d.lgs. n
502/1992, da svolgersi sulla base delle linee generali di indirizzo dei
programmi annuali e pluriennali individuati dalle Regioni e concordati in
appositi progetti formativi presso l'azienda o ente ai sensi dell'art. 4, comma
2, punto 5 del CCNL 7 aprile 1999.
2.
L'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi previsti
dalle vigenti disposizioni da parte del personale interessato nell'ambito della
formazione obbligatoria. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio
a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'azienda o ente. La
relativa disciplina è, in particolare riportata nei commi 6 e seguenti dell'art.
29 del contratto del 1999 come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina
di sistema adottate a livello regionale.
3. Dato il carattere tuttora - almeno in parte - sperimentale della
formazione continua, le parti concordano che - nel caso di mancato rispetto
della garanzia prevista dal comma 2 circa l' acquisizione nel triennio del
minimo di crediti formativi da parte del personale interessato - non trova
applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater del d.lgs 502
del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le aziende ed enti non possono
intraprendere iniziative unilaterali per la durata del presente
contratto.
4. Ove, viceversa la garanzia
del comma 2 venga rispettata, il dipendente che senza giustificato motivo non
partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel
triennio, non potrà partecipare per il triennio successivo alle selezioni
interne a qualsiasi titolo previste.
5.
Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti
formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi
titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio
riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente.
6. Al fine di ottimizzare le risorse
disponibili per garantire la formazione continua a tutto il personale del ruolo
sanitario destinatario dell'art. 16 bis citato al comma 1 e, comunque, la
formazione in genere al personale degli altri ruoli, nelle linee di indirizzo
sono privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la necessità di
implementare l'attività di formazione in ambito aziendale ed interaziendale,
favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali ove non
sia possibile assicurarla a livello interno.
7. La formazione deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo di
migliorare le prestazioni professionali del personale e, quindi, strettamente
correlata alle attività di competenza in base ai piani di cui al comma 1. Ove il
dipendente prescelga corsi di formazione non rientranti nei piani suddetti
ovvero corsi che non corrispondano alle suddette caratteristiche, la formazione
- anche quella continua - rientra nell'ambito della formazione facoltativa.
8. Per favorire con ogni possibile
strumento il diritto alla formazione e all'aggiornamento professionale del
personale, sono utilizzati anche gli istituti di cui agli artt. 22 e 23 del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001.
9.
Per garantire le attività formative, le aziende ed enti utilizzano le risorse
già disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 14 del 1995, relativa alla formazione, nonchè tutte le risorse allo
scopo previste da specifiche disposizioni di legge ovvero da particolari
normative dell'Unione Europea in conformità a quanto previsto dal Protocollo di
intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997.
CAPO III DISPOSIZIONI VARIE
Art. 21 Mobilità
1. Il personale ammesso a
particolari corsi di formazione o di aggiornamento (quali ad esempio corsi post
– universitari, di specializzazione, di management e master) a seguito dei
relativi piani di investimento dell'azienda o ente deve impegnarsi a non
accedere alla mobilità volontaria di cui all'art. 19 del CCNL integrativo del 20
settembre 2001 se non siano trascorsi due anni dal termine della
formazione.
2. In caso di perdurante
situazione di carenza di organico, il personale neo assunto non può accedere
alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall'assunzione comprensivi del
preavviso previsto dall'art. 19, comma 3 del CCNL integrativo del 20 settembre
2001.
3. Il comma 2 entra in vigore il 1
settembre 2004. Sono fatte salve le procedure dell'art. 19 citato per le domande
di mobilità che abbiano ottenuto il nulla osta dell'azienda o ente di
destinazione del dipendente alla data del 31 agosto 2004.
4. In considerazione dell'eccezionalità e temporaneità della
situazione evidenziata al comma 2 nonché del suo carattere sperimentale, la
clausola è soggetta a verifica delle parti al temine del quadriennio. In caso di
vacanza contrattuale, la clausola scadrà comunque il 31 dicembre 2006.
5. Nell'ambito della disciplina di cui
all'art. 19 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, è tuttora consentita la
mobilità a compensazione - all'interno del comparto - fra i dipendenti di
corrispondente categoria, livello economico e profilo professionale, previo
consenso dell'azienda od ente interessati.
Art. 22 Tempo parziale
1. Ad integrazione dell'art. 23, comma 8 del CCNL 7 aprile 1999, con le
procedure previste dall'art. 4 comma 5 del medesimo contratto, la percentuale
del 25 % della dotazione organica complessiva dei contingenti delle categorie
viene distribuita tra i profili in contrattazione integrativa tenuto conto,
prioritariamente, delle esigenze di servizio e delle carenze organiche dei
profili stessi. In tali casi sarà favorito il tempo parziale verticale salvo che
il tempo parziale orizzontale non sia richiesto in applicazione della legge 151
del 2001 e della legge 104 del 1992.
2.
Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario a
tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall'art. 7,
comma 11, primo periodo, del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, previo
consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle leggi 151 del 2001 e 104
del 1992, può essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta
disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione
all'orario svolto.
3. Nei casi di tempo
parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono
assicurati per intero nei periodi di servizio.
4. Al personale utilizzato ai sensi del comma 2, si applica l'art. 7 del
CCNL integrativo del 20 settembre 2001, con la precisazione che per le eventuali
prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabilito dall'art. 35 del
CCNL integrativo del 20 settembre 2001 che, nel nuovo testo sul trattamento
economico del personale a tempo parziale ai commi 2, 3 e 5 ne specifica le
modalità di svolgimento e le relative tariffe. In ogni caso il lavoro
supplementare effettuabile per i turni, oltre quello previsto dal comma 2 del
citato articolo, non può superare n. 102 ore annue individuali.
Art. 23 Disposizioni particolari
1. Il comma 2 dell'art. 13 del CCNL integrativo del 20
settembre 2001, riguardante l'aspettativa per dottorato di ricerca è così
integrato:
- dopo il
numero "476" sono aggiunte le parole "e successive modificazioni ed
integrazioni";
- all'ultimo rigo, dopo
il punto è sostituito con una virgola e di seguito sono aggiunte le parole
"fatta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 57 della legge 28 dicembre
2001, n. 448. ".
2. L'art. 21 del CCNL 1
settembre 1995 è così integrato:
- al termine
del comma 2, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase:
"I permessi retribuiti possono anche essere
concessi per l'effettuazione di testimonianze per fatti non d'ufficio,
nonchè per l'assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono
oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti
salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più
favorevoli disposti dalle competenti autorità".
- al termine del comma 7,
dopo il punto, è aggiunta la seguente frase:
"Tra queste ultime assumono particolare
rilievo l'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito
dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e l'art. 5, comma 1, della
legge 6 marzo 2001, n. 52 che prevedono, rispettivamente, i permessi per i
donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo".
3. A titolo di interpretazione autentica, il comma 2,
dell'art. 47 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 viene così sostituito
con decorrenza 21 settembre 2001:
"2. Nulla è innovato per quanto riguarda tutta
la materia relativa all'accertamento dell'infermità per causa di servizio, al
rimborso delle spese di degenza per causa di servizio ed all'equo indennizzo,
che rimangono regolate dalle seguenti leggi e le loro successive
modificazioni, che vengono automaticamente recepite nella disciplina pattizia:
DPR 3 maggio 1957, n. 686; legge 27 luglio 1962, n. 1116 e successivo DPCM del
5 luglio 1965; DPR. 20 aprile 1994, n. 349; DPR 30 dicembre 1981, n. 834
(Tabelle); art. 22, commi da 27 a 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e
successive modifiche ed integrazioni; art. 1, commi da 119 a 122 della legge
23 dicembre 1996, n. 662. Con riferimento alla misura dell'equo indennizzo, le
parti concordano, inoltre, quanto segue":
a) Per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni
caso al trattamento economico iniziale di cui all'art. 30, comma 1, lett. a)
del CCNL del 7 aprile 1999, corrispondente alla posizione di appartenenza del
dipendente al momento della presentazione della domanda;
b) L'azienda od ente ha diritto di dedurre dall'importo
dell'equo indennizzo e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme
percepite allo stesso titolo dal dipendente per effetto di assicurazione
obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi siano stati corrisposti
dall'azienda od ente stesso;
c) Nel
caso che per effetto di tali assicurazioni l'indennizzo venga liquidato al
dipendente sotto forma di rendita vitalizia, il relativo recupero avverrà
capitalizzando la rendita stessa in relazione all'età dell'interessato. Sono
disapplicati l'art. 49 del DPR n. 761 del 1979 e l'art. 63 del DPR n. 270 del
1987.
4. Le parti, con riferimento
all'art.19, comma 1 del CCNL 1 settembre 1995, confermano che nella normale
retribuzione spettante al dipendente durante il periodo di ferie non sono
corrisposte, oltre alle voci indicate dal medesimo comma, anche le particolari
indennità di turno o per lavoro notturno per l'erogazione delle quali le norme
di riferimento richiedono l'effettiva prestazione del relativo servizio non
espletabile nel periodo feriale. Con decorrenza dall'entrata in vigore del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001 il valore della normale retribuzione spettante
nel periodo di ferie è quello individuale mensile di cui all'art. 37, comma 2,
lett. c).
5. A decorrere dal 1 gennaio
2002 il personale dipendente da un'azienda o ente del comparto, vincitore di
concorso pubblico presso la stessa o altra azienda o ente conserva la
retribuzione individuale di anzianità (RIA), ove in godimento, nella misura già
acquisita. Tale mantenimento è garantito dal fondo dell'art. 39 del CCNL 7
aprile 1999, ove confluiscono i risparmi della RIA del personale cessato dal
servizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. a) del CCNL 20 settembre 2001, II
biennio economico.
6. Nel caso in cui
con l'applicazione dell'art. 31, comma 10 del CCNL 7 aprile 1999 si determini un
assegno personale corrispondente al valore di fascia economica, l'assegno stesso
è trasformato in fascia e solo l'eventuale residuo rimane come assegno
personale. La stessa regola è applicata anche alla rideterminazione del
trattamento economico spettante al personale della categoria C del ruolo
sanitario ed alle assistenti sociali già inquadrati nella categoria D con il
CCNL del 20 settembre 2001, II biennio economico 2000 –2001, ove si sia
verificato il caso.
7. Nella
declaratoria della categoria B, livello economico Bs , profilo di operatore
tecnico specializzato allegato 1 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, nel
punto in cui sono indicate le caratteristiche del profilo, con riguardo alle
funzioni dell'autista di autoambulanza, prima della fine del periodo sono
aggiunte le parole " tenuto conto - per quest'ultimo - di quanto stabilito
nell'Accordo tra Ministro della Salute e le Regioni e le Province autonome del
22 maggio 2003 (pubblicato sulla G.U. n. 196 del 25 agosto
2003).
8. Nelle disposizioni finali
della declaratoria allegato 1 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 è
aggiunto il seguente comma: "4. Per l'istituzione dei profili di collaboratore
tecnico professionale, le aziende ed enti, in relazione alle proprie esigenze,
potranno tenere conto anche dei diplomi di laurea relativi a settori riguardanti
le innovazioni tecnologiche nel campo sanitario."
9. Ad integrazione dell'art. 43, comma 3 del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001 ed oltre a quanto già ivi stabilito per il
sistema di classificazione, al personale in distacco ed in aspettativa sindacale
ai sensi del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni
competono quote di incentivo secondo le previsioni concordate nella
contrattazione integrativa.
PARTE II TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I TRATTAMENTO ECONOMICO
Art.
24 Stipendio tabellare, fasce e
trattamento economico iniziale
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione
programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del
recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente
nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti dalle
modifiche introdotte dall'art. 33 comma 1 della legge n. 289 del 27 dicembre
2002 (finanziaria 2003) pari allo 0,5% del monte salari 2001
.
2. Ai sensi del comma 1, il
trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle
diverse categorie come definiti dall'art. 2 del CCNL II Biennio economico del 20
settembre 2001, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici
mensilità, indicati nella tabella A allegata al presente contratto, alle
scadenze ivi previste.
3. A decorrere
dal 1 gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale (IIS), di cui alla tabella
2 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, cessa di essere corrisposta come
singola voce della retribuzione ed è conglobata sullo stipendio tabellare.
4. Gli importi annui tabellari
risultanti dall'applicazione dei commi 1 , 2 e 3 sono rideterminati nelle misure
e alle scadenze stabilite dall'allegata tabella B, ove è anche indicato
l'importo del trattamento economico iniziale complessivo delle varie categorie,
ai sensi dell'art. 32, comma 1 lett. a) del CCNL 7 aprile
1999.
5. Gli incrementi di cui al comma
1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista
dall'art. 2, comma 6 del presente CCNL.
6. Gli importi delle fasce retributive di cui alla tabella E, prospetto 1
del CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico, sono rideterminati nei valori
indicati nelle allegate tabelle C e D alle scadenze ivi previste e calcolati sul
valore del trattamento economico iniziale di cui al comma 4.
7. Con l'entrata in vigore del presente
contratto, nelle categorie A, B, C è istituita una ulteriore fascia retributiva
denominata A5, B5 e Bs5, C5. Nella categoria D è individuata una ulteriore
fascia D6 e Ds6.
CAPO II INDENNITA'
Art. 25 Indennità per turni
notturni e festivi
1. A
decorrere dal 1 gennaio 2002, l' indennità per lavoro notturno di cui all'art.
44, comma 11 del CCNL 1 settembre 1995 è rideterminata in € 2,74 (pari a L.
5.300) lordi.
2. A decorrere dal 1
gennaio 2002, l' indennità per lavoro festivo di cui all'art. 44, comma 12 del
CCNL 1 settembre 1995 è rideterminata in € 17,82 (pari a L. 34.500) lordi, nella
misura intera, e in € 8,91 (pari a L.17.250) lordi, nella misura
ridotta.
Art. 26 Indennità per l'assistenza
domiciliare
1. Al fine di
favorire il processo di de-ospedalizzazione e garantire le dimissioni protette
dei pazienti nonchè l'assistenza agli anziani, ai disabili psico-fisici ed ai
malati terminali, a decorrere dall'1 gennaio 2003, al personale del ruolo
sanitario, nonché agli ausiliari specializzati addetti ai servizi socio
assistenziali, agli operatori tecnici addetti all'assistenza e/o agli operatori
socio sanitari, dipendenti dall'azienda o ente che espletano in via diretta le
prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente compete una indennità
giornaliera - nella misura sottoindicata - per ogni giorno di servizio
prestato:
a. Personale appartenente alla categoria A o B
iniziale: € 2,58 (pari a L. 5.000) lordi;
b. Personale appartenente alla categoria B, livello economico Bs, C e
D, ivi compreso il livello economico Ds: € 5,16 (pari a L. 10.000)
lordi.
2. L' indennità non è corrisposta
nei giorni di assenza dal sevizio a qualsiasi titolo effettuata o quando
giornalmente non vengano erogate prestazioni ed è cumulabile con le altre
indennità dell'art. 44 del CCNL del 1 settembre 1995 ove spettanti. Essa
compete, con le stesse modalità, anche al personale saltuariamente chiamato ad
effettuare prestazioni giornaliere per il servizio di assistenza domiciliare
limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione.
3. L' indennità entra a far parte della
nozione di retribuzione di cui all'art. 37, comma 2, lettera d) del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001.
Art. 27 Indennità SERT
1. A decorrere dall'1 gennaio 2003, al personale addetto ai SERT in via
permanente, indipendentemente dal ruolo di appartenenza, compete una indennità
giornaliera per ogni giorno di servizio prestato nella misura
sottoindicata:
a. Personale appartenente alla categoria A o B
iniziale: € 1,03 (pari a L. 2.000) lordi:
b. Personale appartenente alla categoria B, livello economico Bs, C e
D, ivi compreso il livello economico Ds: € 5,16 (pari a L. 10.000)
lordi.
2. L' indennità non è corrisposta
nei giorni di assenza dal sevizio a qualsiasi titolo effettuata ed è cumulabile
con le altre indennità dell'art. 44 del CCNL del 1 settembre 1995 ove spettanti.
Essa compete anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare
prestazioni giornaliere presso il SERT limitatamente alle giornate in cui viene
erogata la prestazione.
3. L' indennità
entra a far parte della nozione di retribuzione di cui all'art. 37, comma 2,
lettera d) del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
Art.
28 Indennità del personale del ruolo
sanitario della categoria B, livello economico BS
1. Al fine di proseguire nel processo di una adeguata
valorizzazione del personale del ruolo sanitario, a decorrere dall'1 gennaio
2003, l'indennità professionale specifica prevista per gli infermieri generici e
psichiatrici con un anno di corso (punto 8 della tabella F del CCNL 2000 – 2001
II biennio) è rideterminata nel valore annuo lordo in €. 764,36 (pari a L.
1.480.000), quella delle puericultrici (punto 6 della medesima tabella) nel
valore annuo lordo di € 640,41 (pari a L. 1.240.000) .
2. A decorrere dalla medesima data del comma 1, per i
masso-fisioterapisti e massaggiatori (punto 7 della citata tabella F) è
istituita l'indennità professionale specifica del valore annuo lordo di €.
516,46 (pari a L. 1.000.000).
3. In
attuazione dei commi 1 e 2 la tabella F del CCNL 20 settembre 2001 è sostituita
dalla tabella E del presente contratto con decorrenza dal comma
1.
4. L'indennità professionale compete
al personale destinatario del presente articolo anche in caso di passaggio alla
categoria C ai sensi dell'art 18.
CAPO IIIFONDI
Art.
29Fondo per i compensi di lavoro
straordinario e per la remunerazione
di particolari condizioni di disagio, pericolo o
danno
1. Il fondo per il
finanziamento dei compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di
particolari condizioni di disagio, pericolo o danno previsto dall'art. 38, comma
l del CCNL 7 aprile 1999 è confermato a decorrere dal 1 gennaio 2002. Il suo
ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2001. Sono, altresì,
confermate tutte le modalità di utilizzo previste dal citato art. 38 comma
2.
2. In attuazione di quanto previsto
dall' art. 25, il fondo del comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2002 è
incrementato per dodici mensilità di € 7,69 mensili per dipendente in servizio
al 31 dicembre 2001 al netto degli oneri riflessi.
3. Il fondo solo limitatamente al 2002, è incrementato per
dodici mensilità di € 1,15 mensili per dipendente in servizio al 31 dicembre
2001 al netto degli oneri riflessi.
4. A
decorrere dal 1 gennaio 2003, il fondo come rideterminato dal comma 2 è
ulteriormente incrementato per dodici mensilità di € 2,59 per dipendente in
servizio al 31 dicembre 2001 al netto degli oneri riflessi in applicazione dell'
art. 26. Dalla stessa data, ai sensi dell'art. 27, il fondo stesso è
ulteriormente incrementato per dodici mensilità di € 0,16 per dipendente in
servizio al 31 dicembre 2001 al netto degli oneri riflessi, oltre le risorse di
cui all'art. 33, comma 2, lettera c).
Art. 30 Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei
servizi e per il premio della
qualità delle prestazioni individuali
1. Il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei
servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali di cui
all'art. 38, comma 3 del CCNL 7 aprile 1999 è confermato. L' ammontare del fondo
al 1 gennaio 2002 è quello consolidato al 31 dicembre 2001 con le precisazioni
contenute nel comma 2.
2. Nel
consolidamento del fondo non vanno considerate le seguenti
risorse:
a) le risorse aggiuntive previste dall'art. 3,
comma 2 , primo periodo e dall'art. 4 comma 1 del CCNL 20 settembre 2001,
relativo al II biennio economico 2000 – 2001, queste ultime nella misura in
cui – in contrattazione integrativa - sono state destinate ad incrementare il
fondo stesso;
b) gli incrementi
derivanti da economie di gestione accertate espressamente ed a consuntivo dai
servizi di controllo interno o dai nuclei di valutazione e corrispondenti ad
effettivi incrementi di produttività o di miglioramento dei servizi o di
ottimizzazione delle risorse;
c) le
risorse di cui al successivo comma 3, lettera a).
3. Dal 1 gennaio 2002 il fondo del comma 1 è incrementato:
a) previa verifica a consuntivo 2001, dalle
risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449 del 1997, nella
misura destinata dalle aziende ed enti alla contrattazione integrativa nonché
dalle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, ai sensi e nei limiti previsti dalla legge 662 del
1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) sulla base di disposizioni di legge che destinano una
parte di proventi delle aziende o enti ad incentivi al personale ovvero di
vigenti disposizioni , anche regionali, che destinano una parte delle risorse
ad incentivi al personale;
c) sulla
base del consuntivo 2001, dall'1%, come tetto massimo del monte salari annuo
calcolato con riferimento al 2001 al netto degli oneri riflessi, in presenza
di avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio, secondo le modalità
stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci
di previsione annuale ovvero della realizzazione annuale di programmi –
correlati ad incrementi quali – quantitativi di attività del personale –
concordati tra Regione e singole aziende ed enti, finalizzati al
raggiungimento del pareggio di bilancio entro un termine prestabilito, ai
sensi delle vigenti disposizioni;
d)
dalle somme derivanti da economie di gestione accertate come indicato nel
comma 2 lettera b).
4. Il predetto fondo
è, altresì, incrementato con le ulteriori risorse contrattuali dell'art. 32 e
con le risorse aggiuntive regionali di cui all' art. 33 comma 1, secondo le
misure stabilite dalla contrattazione integrativa.
5. E' confermata la regola che, ove a consuntivo i fondi
degli artt. 29 e 31 non risultino momentaneamente del tutto utilizzati, le
relative risorse sono temporaneamente assegnate al fondo di cui al presente
articolo per l'attuazione delle sue finalità. Tali risorse sono riassegnate ai
fondi di pertinenza dal gennaio dell'anno successivo e, pertanto, non si
storicizzano nel fondo della produttività.
6. Con riguardo all'art. 38
del CCNL 7 aprile 1999 è confermato il comma 5 con riferimento alle finalità
delle risorse aggiuntive regionali ed il comma 6 per la verifica e valutazione
dei risultati di gestione.
Art. 31Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle
posizioni organizzative,del valore
comune delle ex indennità di qualificazione professionale
edell'indennità professionale
specifica
1. Il fondo per il
finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore
comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità
professionale specifica previsto dall'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 è
confermato.
2. L' ammontare del fondo al
1 gennaio 2002 è quello consolidato al 31 dicembre 2001, in applicazione del
CCNL del 20 settembre 2001, II biennio economico 2000 - 2001. In particolare
sono confermate le previsioni:
a) dell'art. 39, comma 4 lettera b) del CCNL 7
aprile 1999 (quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione
stabile della dotazione organica) secondo quanto previsto dall'art. 7 , comma
1 lettera c) del presente contratto;
b) dell'art. 39, comma 4 lettera d) del CCNL 7 aprile 1999 (risorse
derivanti dal fondo relativo alle condizioni di lavoro dell'art 29 in presenza
di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi, anche
a parità di organico) ;
c) dell'art.
3, comma 3, lettera a) del CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico 2000-
2001 (RIA del personale cessato dal servizio).
3. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e dal 1 gennaio 2003 il fondo deve
essere rivalutato automaticamente in rapporto al nuovo valore delle fasce
attribuite ai dipendenti che gravano sul fondo stesso, incrementate e finanziate
direttamente dal presente contratto nelle misure indicate nelle tabelle C e
D.
4. Il fondo è, altresì, incrementato
con decorrenza dal 1 gennaio 2003 con le seguenti risorse contrattuali:
a) complessivi € 6,05 mensili per tredici
mensilità, per dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2001, al netto
degli oneri riflessi così ripartiti:
- € 2,00 mensili per tredici mensilità, per
tutti i dipendenti in servizio come sopra indicato, per dare attuazione
all'art. 18;
- € 4,05 mensili, per
tredici mensilità, per tutti i dipendenti in servizio come sopra indicato,
per dare attuazione all'art. 19, lettera d).
b) della quota di risorse derivanti dall'applicazione
dell'art. 32.
5. Il predetto fondo è,
altresì, incrementato dalle risorse aggiuntive regionali :
a) di cui all'art. 33 comma 1 secondo le misure
stabilite dalla contrattazione integrativa a decorrere dal 1 gennaio
2002;
b) a decorrere dal 1 gennaio
2003 del valore economico corrispondente all'importo degli aumenti
dell'indennità professionale specifica prevista per il personale di cui
all'art. 28, in misura pari al numero dei dipendenti interessati
;
c) a decorrere dal 1 gennaio 2003
del valore corrispondente all'importo economico necessario per i passaggi
dalla ctg D iniziale nel livello economico Ds del personale indicato nell'art.
19, comma 1 lettere b) e c). L'importo è calcolato tenendo conto delle
modalità di inquadramento economico esplicitate nella medesima norma.
6. Ai fini dell'art. 19, comma 1 lett. a)
per le sole aziende ed enti che non abbiano ancora attuato la prima applicazione
dell'art. 12, comma 2 del CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico – è
confermato anche il finanziamento già disposto dalla medesima
clausola.
7. Tutte le risorse assegnate
al fondo del comma 1 dal presente contratto per il raggiungimento delle finalità
dallo stesso previste, ai sensi dell'art. 39 comma 2 del CCNL del 7 aprile 1999
tornano al fondo alla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo
avvenuta del personale che ne ha usufruito, fatto salvo - previa consultazione
con i soggetti dell'art. 9 del CCNL del 7 aprile 1999 - quanto destinato al
finanziamento degli artt.18 e 19, nonchè art. 12 del CCNL 20 settembre 2001- ove
si confermino i posti in dotazione organica per i passaggi verticali
interni.
8. Sono, altresì, confermate le
clausole dell'art. 39 commi 5, 6, 7 e 8 del CCNL 7 aprile 1999. In particolare,
con riguardo all'applicazione del comma 8, si richiamano le modalità stabilite
all'art. 7 comma 1 lettera d) del presente contratto.
Art.
32 Risorse per la contrattazione
integrativa
1. Con decorrenza
1 gennaio 2003 sono disponibili ulteriori risorse, pari a € 133,90 annue per
dipendente in servizio al 31 dicembre 2001 al netto degli oneri riflessi, che
residuano dall'applicazione dei tassi programmati di inflazione e non sono state
utilizzate per l'incremento degli stipendi tabellari e per i fondi di cui agli
artt. 29 e 31, comma 4, lettera a).Tali risorse sono destinate alla
contrattazione integrativa che provvederà a ripartirle tra i fondi degli artt.30
e 31, garantendo un adeguato incremento del fondo della produttività.
Art. 33
Utilizzo delle risorse aggiuntive
regionali per la contrattazione integrativa
1. Dal 1 gennaio 2002, sono confermate le risorse aggiuntive
pari all'1,2% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 2001 nonché le
ulteriori risorse pari allo 0,4% del medesimo monte salari, già messe a
disposizione dalle Regioni ai sensi dell'art. 38, comma 5 del CCNL 7 aprile 1999
come integrato dall'art. 4 del CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico 2000
– 2001. Esse sono destinate ai fondi degli artt. 30 e 31, nella misura stabilita
dalla contrattazione integrativa anche tenute presenti le modalità di utilizzo
già attuate dalla precedente sessione contrattuale, nel caso in cui parte delle
risorse siano state assegnate al fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 per
trattamenti economici permanenti.
2. A
decorrere dal 1 gennaio 2003 le Regioni mettono a disposizione delle aziende ed
enti un ulteriore ammontare di risorse pari allo 0,32% calcolato sul monte
salari 2001 al netto degli oneri riflessi, allo scopo di raggiungere le seguenti
finalità ritenute prioritarie nel processo di aziendalizzazione e sviluppo delle
risorse umane:
a) valorizzare le professionalità del personale
del ruolo sanitario di cui all'art. 28, nella misura dello
0,12%;
b) procedere nel percorso del
riordino delle professioni sanitarie e dell'assistente sociale iniziato con la
ridefinizione dei relativi profili e con le leggi n. 42 del 1999, n. 251 del
2000 e n 1 del 2002 mediante le progressioni previste dall'art. 19 comma 1
lett. b) e c), nella misura dello 0,17%;
c) nella misura dello 0,03% per cofinanziare la erogazione
dell'indennità SERT di cui all'art. 27;
d) favorire il perseguimento di altre finalità strategiche ed obiettivi
di salute e qualità dei servizi, collegati anche al piano sanitario regionale
ed individuati da ciascuna Regione, con gli eventuali residui delle risorse di
cui al presente articolo nel caso che quelle previste dalle lettere a), b) e
c) non siano state totalmente utilizzate.
3. Per l'applicazione del comma 2, lettera a), entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente CCNL, ciascuna azienda o ente invia alla propria Regione la relazione sulle
risorse economiche occorrenti per il pagamento delle indennità di cui all'art.28
erogandone,comunque, il relativo importo ai dipendenti interessati dalla
decorrenza fissata dalla clausola citata.
4. Per l'applicazione del comma 2, lettera b), entro il termine fissato
dal comma 3 è inviata anche la relazione sulle risorse economiche occorrenti per
i passaggi del personale di cui all'art.19 lettere b) e c), tenuto conto che per
l'inquadramento economico dei dipendenti interessati vi è un parziale auto
finanziamento mediante le fasce già attribuite al personale interessato. Nel
frattempo dovrà essere garantito l'avvio di tutte le procedure necessarie per la
rapida attuazione dei passaggi medesimi con garanzia dell'erogazione del nuovo
trattamento economico da parte delle aziende ed enti, a procedure ultimate,
secondo le decorrenze previste dalle norme di riferimento.
5. Le risorse per l'applicazione del comma 2, lettere a) e
b) incrementano il fondo di cui all'art. 31. Quelle della lettera c) sono,
invece, destinate al fondo dell'art. 29 per l'indennità SERT che è comunque
erogata nel frattempo dalle aziende dalla decorrenza contrattuale. Quelle della
lettera d) sono, invece, destinate ai fondi degli artt. 30 e 31 in base all'art.
7, comma 1 lettera a).
Art. 34 Norma di riequilibrio
1. Al fine di garantire un equilibrio tra i vari benefici
economici contrattuali evitando duplicazioni, alla contrattazione integrativa è
demandato il compito di dare priorità, nel conferimento delle fasce economiche,
alle categorie e profili non direttamente destinatari delle disposizioni
particolari del presente contratto, tra cui quelli apicali della categoria D,
livello economico DS.
Art. 35 Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dal
presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui
all'art. 24 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto ed indiretto,
sull'indennità premio di servizio, sull'indennità dell'art. 15, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e
sui contributi di riscatto. Agli effetti dell'indennità premio di servizio,
dell'indennità sostitutiva del preavviso nonché di quella prevista dall'art.
2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
2. Il
trattamento economico da prendere a base per il compenso del lavoro
straordinario è quello di cui all' art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come
modificato dall'art. 39 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 , tenuto
conto che, a far data dal 1 gennaio 2003, l'indennità integrativa è conglobata
nel tabellare.
3. I benefici economici
risultanti dal presente contratto sono corrisposti integralmente alle scadenze e
negli importi previsti al personale comunque cessato o che cesserà dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte
economica 2002- 2003.
4. Gli effetti del
comma 1 si applicano anche all' indennità di cui all' art. 28 con decorrenza dal
1 gennaio 2003.
5. Il conglobamento
sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui
all'art.24, comma 3 , non modifica le modalità di determinazione della base di
calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2,
comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
PARTE III NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 36 Norma
Finale
1. Nelle parti non
modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate
tutte le norme dei sotto elencati contratti ivi comprese in particolare le
disposizioni riguardanti l'orario di lavoro e l'orario notturno nonchè l'art.
41, comma 4 del CCNL 7 aprile 1999:
- CCNL del 1 settembre 1995, quadriennio 1994 –
1997 per la parte normativa e primo biennio 1994 1995 per la parte
economica;
- CCNL del 27 giugno 1996,
relativo al II biennio economico 1996 – 1997;
- CCNL integrativo del 22 maggio 1997;
- CCNL 7 aprile 1999, quadriennio 1998 – 2001 per la parte normativa e
I biennio 1998 – 1999 per la parte economica;
- CCNL 27 gennaio 2000 per la formazione delle tabelle di equiparazione
del personale delle ARPA a quello del comparto Sanità;
- CCNL 18 ottobre 2000, sull'interpretazione autentica
dell'art. 16, comma 9 del CCNL 1994 – 1997 del 1 settembre
1995;
- CCNL 18 ottobre 2000
sull'interpretazione autentica dell'art. 44, comma 5 del CCNL 1994 – 1997 del
1 settembre 1995;
- CCNL 20 settembre
2001 , relativo al II biennio economico 2000 – 2001;
- CCNL del 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7
aprile 1999.
Art. 37 Disapplicazioni
1. In relazione all'art.23, comma 3 si conferma esplicitamente la
disapplicazione degli artt. 40, 41, 42 del DPR n. 761 del 1979, degli artt. 12,
13, 14 e 15 del DPR n. 384 del 1990, dell'art. 9 del CCNL del 22 maggio 1997 e
dell'art. 34 del CCNL del 1 settembre 1995.
2. Altre disapplicazioni sono effettuate direttamente negli articoli dei
singoli istituti ai quali si fa rinvio.

Tabella E
VALORI ANNUI LORDI DELL'
INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA DA
CORRISPONDERE PER DODICI MENSILITA'
|
PROFILO |
Valore annuo lordo
indennità |
| addetto alle pulizie - fattorino -
commesso - ausiliario specializzato |
--- |
| ausiliario specializzato (ex
ausiliario socio sanitario specializzato) |
278,89 |
| operatore tecnico - coadiutore
amministrativo – coadiutore amministrativo esperto |
--- |
| operatore tecnico specializzato –
operatore socio sanitario |
--- |
| operatore tecnico
coordinatore |
483,40 |
| massofisioterapista –
massaggiatore |
516,46 |
| Puericultrice |
| |