Comparto: Sanita' Area: Personale dei livelli Data: 31/07/2009
Tipo: CCNL Descrizione: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale biennio economico 2008 - 2009

CONTRATTO COLLETIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009




In data 31 luglio 2009, alle ore 11.30, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative del comparto Sanità:

Per l’A.Ra.N.

nella persona del Presidente:
avv. Massimo Massella Ducci Teri Firmato

e le seguenti:

    Organizzazioni sindacali: .................................................. Confederazioni:


CGIL FP firmato .................................................. CGIL firmato


CISL FPS firmato ................................................. CISL firmato


UIL/FPL firmato .................................................. UIL firmato


FIALS firmato ..................................................... CONFSAL firmato


FSI firmato ......................................................... USAE firmato



Al termine della riunione le parti sopraindicate sottoscrivono il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Sanità relativo al biennio economico 2008 - 2009, nel testo che segue.



INDICE


Disposizioni generali

Art. 1
Campo di applicazione, durate e decorrenza del contratto

PARTE I

Art. 2 Coordinamento regionale
Art. 3 Mobilità interna
Art. 4 Mensa
Art. 5 Principi in materia di compensi per la produttività

PARTE II – Trattamento economico

Art. 6 Stipendio tabellare, fasce e trattamento economico iniziale
Art. 7 Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno
Art. 8 Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.
Art. 9 Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.
Art. 10 Progetti e programmi per il miglioramento dei servizi all’utenza.

PARTE III – Norme generali e finali

Art. 11 Effetti dei nuovi stipendi
Art. 12 Norme finali

TABELLA A – Incrementi mensili della retribuzione tabellare
TABELLA B – Nuova retribuzione tabellare
TABELLA C – Categorie e posizioni economiche di sviluppo al 1.1.2008 – Differenza annua tra le fasce dal 1.1.2008.
TABELLA D – Categorie e posizioni economiche di sviluppo al 1.1.2009 – Differenza annua tra le fasce dal 1.1.2009.
Allegato n. 1 – Criteri generali per la definizione di sistemi di verifica del raggiungimento degli obiettivi dei progetti e programmi di miglioramento di cui all’art. 10 del presente CCNL



CONTRATTO COLLETIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009


Disposizioni generali

Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto


1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 10 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 11 giugno 2007.

2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

3. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme dei precedenti CCNL.


Parte I

Art. 2

Coordinamento regionale

    1. L’art. 7 del CCNL 19.4.2004 è integrato nel seguente modo:

      - Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole “le Regioni” sono aggiunte le seguenti parole “entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso” ;

      - al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera:

    e) Linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale infermieristico e tecnico di radiologia;
- Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi 3bis e 3ter:
    “3bis. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna regione con le OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sul rapporto di lavoro. In tale ambito le Regioni svolgono opportuni confronti e verifiche con le OO.SS. al fine di valutare, sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro precario e ai processi di stabilizzazione, tenuto conto della garanzia di continuità nell’erogazione dei LEA, anche in relazione alla scadenza dei contratti a termine.”

    - “3ter. Ove le Regioni esplicitamente dichiarino, entro trenta giorni dalla data in vigore del CCNL, di non avvalersi, della facoltà di emanare linee di indirizzo sulle materie di cui al comma 1, le stesse costituiscono oggetto delle relazioni sindacali aziendali nell’ambito dei livelli per ciascuna di esse previsti dal presente contratto anche prima della scadenza dei 90 giorni previsti dal comma 1 medesimo.”


Art. 3

Mobilità interna

    1. L’art. 18, comma 2, del CCNL integrativo del 20.9.2001, è così sostituito:
      “2. L’Azienda, nell’esercizio del proprio potere organizzatorio, per comprovate ragioni tecniche o organizzative, nel rispetto dell’art. 2103 del codice civile, dispone l’impiego del personale nell’ambito delle strutture situate nel raggio di venticinque chilometri dalla località di assegnazione, previa informazione ai soggetti di cui all’art. 9, comma 2 del CCNL 7.4.1999. Non si configura in ogni caso quale mobilità, disciplinata dal presente articolo, lo spostamento del dipendente all’interno della struttura di appartenenza, anche se in ufficio, unità operativa o servizio diverso da quello di assegnazione, in quanto rientrante nell’ordinaria gestione del personale affidata al dirigente responsabile.
    2. All’art. 18 del CCNL integrativo del 20.9.2001, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 2.bis:
      “2.bis. Deroghe in misura inferiore all’ambito territoriale di cui al comma 2 possono essere previste in sede di confronto regionale, ai sensi dell’art. 7 del CCNL 19.4.2004 tenuto conto, in particolare, delle problematiche legate alle dimensioni territoriali delle aziende, alla conformazione fisica del territorio e alle condizioni di viabilità e delle reti di trasporto pubblico ed altre situazioni valutabili in tale sede.”

    3. All’art. 18 del CCNL integrativo del 20.9.2001, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma 4.bis:
      “4.bis. In caso di ristrutturazione su dimensione regionale o sovra aziendale degli enti del SSN che comportino l’accorpamento, anche parziale, di strutture appartenenti a separati enti, i criteri circa la mobilità del personale interessato, nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente, possono essere affrontate in sede di confronto regionale ai sensi dell’art. 7 del CCNL 19.4.2004”

Art. 4

Mensa

    1. Lart. 29, comma 1 del CCNL integrativo del 20.9.2001, è così modificato:
    1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l’organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell’autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all’esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
    2. L’art. 29, comma 4 del CCNL integrativo del 20.9.2001, è così modificato:
    “4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.”


Art. 5

Principi in materia di compensi per la produttività

    1. Le parti confermano la disciplina della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi, dettata dall’art. 47 del CCNL 1.9.1995, ribadendo gli ordinari principi in materia di premialità, con particolare riferimento alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare l’effettivo apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi. In caso di assenza, l’apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all’attività di servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua partecipazione ai progetti e programmi di produttività.

Parte II

Trattamento economico

Art. 6

Stipendio tabellare, fasce e trattamento economico iniziale

1. Il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come definiti dall’ art. 7 del CCNL del 10 aprile 2008, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A, allegata al presente CCNL ed alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B, ove è anche indicato l’importo del trattamento economico iniziale delle categorie. .

3. Gli importi delle fasce retributive sono rideterminati nei valori indicati nelle Tabelle C e D alle scadenze ivi previste e calcolati sul valore del trattamento economico iniziale di cui al comma 2.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2008 – 2009, qualora corrisposta ai sensi dell’art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.



Art. 7

Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno

1. Il fondo per il finanziamento dei compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, di cui all’art. 8 del CCNL 10 aprile 2009, è confermato a decorrere dal 1 gennaio 2008. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2007. Sono altresì confermate tutte le modalità di utilizzo previste dal citato art. 8.


Art. 8

Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali

    1. Il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali, di cui all’art. 9 del CCNL 10 aprile 2008 è confermato a decorrere dal 1 gennaio 2008. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2007, con le precisazioni contenute nel comma 2 dell’art. 30 del CCNL 19 aprile 2004.

    2. Dal 1 gennaio 2008 il fondo stesso continua ad essere alimentato dalle medesime voci indicate nelle lettere b), c) e d) del comma 2 dell’art. 9 del CCNL 10 aprile 2008.

    3.Dal 1 gennaio 2008 il fondo continua ad essere altresì alimentato dalla voce indicata nella lettera a) del comma 2 dell’art. 9 del CCNL 10 aprile 2008 fino alla data di entrata in vigore del DL 112/2008 convertito con L. 133/2008.

    4. E’ altresì confermato il comma 3 dell’art. 9 del CCNL 10 aprile 2008.

     


    Art. 9

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica.

    1. Il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica, di cui all’art.10 del CCNL 10 aprile 2008, è confermato a decorrere dal 1 gennaio 2008 per le modalità di utilizzo nonché di incremento previste al comma 1 del medesimo articolo.Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2007.

    2. A decorrere dal 1.1.2008 e dal 1.1.2009 il fondo deve essere rivalutato automaticamente in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite ai dipendenti che gravano sul fondo stesso, incrementate e finanziate dal presente contratto nelle misure indicate nella tabella A
    .

Art. 10

Progetti e programmi per il miglioramento dei servizi all’utenza

    1. Al fine di dare maggiore impulso ai processi di innovazione, le Aziende promuovono specifici progetti, programmi o piani di lavoro per il miglioramento dei servizi rivolti all’utenza, con particolare riferimento alla piena adeguatezza dei sistemi organizzativi, nonché al conseguimento di una maggiore corrispondenza tra le prestazioni rese e le esigenze del cittadino.

    2. I progetti e programmi di cui al comma 1, devono corrispondere ad esigenze effettive dell’Azienda ed apportare un concreto e misurabile contributo aggiuntivo alla attività fissata nei livelli essenziali di assistenza soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione delle liste di attesa e la piena e qualificata erogazione dei servizi, ivi compreso l’ampliamento degli orari delle strutture.
    3. Nell’ambito dei vincoli di finanza pubblica fissati per i rispettivi sistemi sanitari regionali e fatto salvo comunque il rispetto dei Patti per la salute e dei relativi obiettivi e vincoli economici e finanziari, le Regioni, in presenza di ulteriori economie effettuate nell’ambito di processi strutturali di razionalizzazione e riorganizzazione del settore sanitario che consentano complessivi risparmi di spesa, ivi compresi quelli riferiti ai costi per il personale, individuano con specifica direttiva, a valere dall’anno 2009, ulteriori risorse nel limite massimo dello 0,8%, calcolate sul monte salari 2007, per il finanziamento dei progetti innovativi di cui ai commi precedenti. Dette risorse non sono oggetto di consolidamento in alcuno dei fondi previsti dal presente CCNL e non possono finanziare voci del trattamento fondamentale della retribuzione.

    4. Le suddette risorse sono erogate a consuntivo, previa verifica dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti, da attuarsi mediante appositi indicatori e parametri previsti nell’ambito della direttiva regionale di cui al comma 3, sulla base dei criteri individuati nell’Allegato 1 al presente CCNL. Tale risorse vengono destinate ai dipendenti direttamente coinvolti nell’ambito di tali progetti, secondo appositi meccanismi premiali correlati ai risultati conseguiti.


Parte III

Norme generali e finali


Art. 11

Effetti dei nuovi stipendi
  1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all’art. 6 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza, ordinario e privilegiato, diretto e indiretto sull’indennità premio di servizio, sul TFR, sull’indennità di cui all’art. 15, comma 7 del CCNL del 19 aprile 2004, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso nonché quella prevista dall’art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
  2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 6 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2008-2009.
  3. Resta confermato quanto previsto dall’art. 12, comma 3 del CCNL del 10 aprile 2008.

Art. 12

Norme finali

  1. Le parti si danno atto che è necessario procedere alla correzione del seguente errore materiale rinvenuto nell’art. 12 del CCNL 10.4.2008:
    - art. 12, comma 1, primo periodo: le parole “di cui all’art. 8” sono sostituite dalle seguenti “di cui all’art. 7”.
2. In materia di prestazioni aggiuntive, si rinvia a quanto stabilito nell’art. 1 del DL 402/2001, convertito in L. 1/2002 e s.m.i. con le precisazioni contenute nell’ art. 4, commi 1 e 2 della L. 120/2007.

3. In considerazione della rilevanza e della complessità della materia degli incarichi di coordinamento e specialistici, di cui alla L. 43/2006, nonché di posizione organizzativa, le parti affronteranno in maniera organica e completa la tematica del sistema di valorizzazione della responsabilità e dell’autonomia professionale nella prossima tornata contrattuale





































ALLEGATO N. 1
Criteri generali per la definizione di sistemi di verifica del raggiungimento degli obiettivi dei progetti e programmi di miglioramento di cui all’art. 10 del presente CCNL.

Modalità attuative

Le Regioni forniscono, nell’ambito della direttiva di cui al comma 3 dell’art. 10 del presente CCNL e secondo quanto previsto dall’art. 2 del presente CCNL, le linee guida circa le modalità di attuazione dei progetti e programmi di cui al comma medesimo, individuando possibili macro-obiettivi coerenti con il piano sanitario regionale e prevedendo, in via generale, indicatori e parametri idonei ad accertare l’effettivo miglioramento delle prestazioni e dei servizi erogati ed il raggiungimento dei risultati quali - quantitativi prefissati.

Nell’ambito dei suddetti macro-obiettivi, i progetti aziendali individuano prioritariamente:
    gli obiettivi da conseguire;
    i processi nei quali si articola l’azione;
    le risorse umane, tecniche e strumentali necessarie, individuando, altresì, le competenze e le professionalità coinvolte;
    gli indicatori ed i parametri adeguati ai citati obiettivi ai fini della verifica dei relativi risultati raggiunti.

Indicatori - parametri

Per quanto riguarda le risorse assegnate e le procedure utilizzate, la misurazione del miglioramento qualitativo conseguito avviene sulla base di tali criteri, individuati a titolo esemplificativo:
  • Professionalità: intesa come livello delle conoscenze scientifiche e delle abilità professionali posseduto dagli addetti;
  • Efficacia: con riferimento alla procedure utilizzate nell’erogazione dei servizi e semplificazione delle stesse, anche ai fini delle riduzione dei tempi medi di erogazione degli stessi;
  • Capacità innovativa: attitudine dimostrata nell’attuare innovazioni organizzative, tecnologiche e di servizio e di partecipare attivamente ai processi di cambiamento organizzativo;
  • Orientamento all’utenza: anche con riferimento al grado di soddisfazione espresso dai soggetti interessati;
  • Appropriatezza tecnica: della strumentazione utilizzata e delle tecnologie disponibili;
  • Benchmarking: il confronto della qualità e quantità dei servizi con l’analoga offerta di altre aziende con performance elevate.

Per quanto riguarda le prestazioni ed i servizi erogati nell’ambito dei progetti, i risultati conseguiti, da esplicitarsi, ove possibile, anche con dati quantitativi, vengono accertati sulla base delle seguenti tipologie di indicatori e requisiti:
  • Accessibilità ai servizi e alle prestazioni sanitarie: con riguardo anche all’ampliamento degli orari di apertura delle strutture ovvero al miglioramento dei livelli di accoglienza e di ascolto anche in relazione alla capacità di garantire la massima trasparenza ed informazione;
  • Ampiezza ed incisività dell’intervento: adeguatezza dell’attività assistenziale e sociosanitaria, rispetto alle esigenze e ai bisogni dell’utenza;
  • Integrazione: con riferimento ai servizi socio-sanitari ovvero tra ospedale e territorio o tra le diverse strutture pubbliche che operano in un determinato ambito territoriale;
  • Continuità assistenziale: capacità di articolare e collegare nel tempo gli interventi dei diversi operatori e delle differenti strutture sanitarie coinvolte;
  • Sicurezza: capacità di fornire il massimo livello di assistenza e cura con il minimo rischio per il paziente e per gli operatori;
  • Immediatezza: rapidità nell’erogare le prestazioni richieste dall’utenza con particolare riferimento alla riduzione /azzeramento dei tempi di attesa, per i quali i risultati conseguiti sono individuati in termini percentuali.



DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN


Si dà atto che, ove previsto, le risorse di cui al comma 3 dell’art. 10 sono ricomprese tra quelle oggetto di verifica nell’ambito dei tavoli di monitoraggio della spesa sanitaria.



DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1


Con riferimento al comma 3 bis dell’art 7, del CCNL del 19.4.2004, come modificato dall’art. 2 del presente CCNL, le parti convengono che le verifiche ivi indicate, in prima applicazione, ove non già effettuate, debbano essere svolte entro il 30 giugno 2009, anche al fine di valutare la possibilità di rinnovo o proroga dei contratti a termine, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2


Le parti nel prendere atto dell’intervenuta abrogazione dell’art. 71, comma 5 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, per effetto dell’art. 17, comma 23 del D.L. 78/2009, ritengono comunque necessario affermare che, ove tale ultima disposizione non sia confermata nella relativa legge di conversione, i principi ribaditi nell’art. 5 del presente CCNL sono funzionali all’applicazione del predetto art. 71, comma 5 e sono applicati anche con riferimento alle seguenti fattispecie:
    1. permessi retribuiti per donatori di midollo osseo di cui all’art. 5 della L. 52/2001
    2. assenze per attività di volontariato di cui all’art. 9 del D.P.R. 194/2001
    3. permessi di cui alla L. 104/1992
    4. congedi parentali di cui al D.lgs. 151/2001;
    5. permessi di cui all’art. 21, comma 2, del CCNL 1.9.1995 con riguardo in particolare a screening o prevenzione oncologica.
Le parti si danno altresì atto che in materia di trattamento economico nei casi di assenza per malattia, di cui all’art. 71, comma 1 del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, ai fini di una corretta applicazione si potrà fare riferimento alle circolari e note interpretative nel frattempo emanate dai competenti organi.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti, con riferimento all’art. 10, si danno atto che il riferimento ai Patti per la salute attiene esclusivamente alle risorse dello 0,8% e non ai fondi contrattuali già consolidati.