10 maggio 2002 - Prot. 4826

                  Alle Confederazioni Sindacali
                  CGIL – CISL – UIL – CIDA – CISAL –
                  CONFEDIR – CONFSAL – COSMED –
                  RDB/CUB – UGL – USAE
                  LORO SEDI

OGGETTO: Quadriennio contrattuale normativo 2002 - 2005 e primo biennio economico 2002 - 2003, organizzazioni sindacali rappresentative – delegazione trattante nei luoghi di lavoro.

A seguito della nota del 30 aprile 2002 Prot. 4447con la quale sono state comunicate le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative in ciascun comparto e area dirigenziale per il periodo contrattuale in oggetto, questa Agenzia ritiene opportuno evidenziare che nei singoli luoghi di lavoro, ai sensi della norma contenuta nell'art. 6, comma 3, dei Contratti Collettivi Nazionali Quadro del 9 agosto 2000 (comparti) e del 25 febbraio 2001 (dirigenza) che disciplina il caso di cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi, il subentro dei nuovi soggetti avviene, in ciascun comparto e area dirigenziale, alla data di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 2002 - 2005 e primo biennio economico 2002 - 2003.

Sino a tale data la fruizione delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro rimane in capo ai sindacati già rappresentativi nel biennio economico 2000 - 2001, così come non muta la delegazione trattante in sede di contrattazione integrativa composta, come noto, oltre che dalle RSU (comparti) dai sindacati firmatari del CCNL che si sta applicando. L'eventuale cambiamento delle persone "fisiche" delle delegazioni trattanti nei luoghi di lavoro deve avvenire ai sensi dell'art. 10, comma 2, del CCNQ del 7 agosto 1998.

Quanto sopra si comunica a codeste Confederazioni con la preghiera di farlo presente alle proprie organizzazioni sindacali di categoria nazionali e territoriali nel rispetto di quanto sottoscritto nei predetti CCNQ ed al fine di evitare inutili contenziosi nei luoghi di lavoro.

Si confida in una fattiva collaborazione.