AZIENDA

USL RM/G

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

1998-2001

COMPARTO SANITA’

A seguito della formale trasmissione del 22.02.2001  dell’ipotesi dell’accordo relativo al Contratto Collettivo Integrativo Aziendale al Collegio dei Revisori, in merito alla compatibilità dei costi con gli strumenti di programmazione e bilancio, trascorsi quindici  giorni senza rilievi, il giorno 12.03.2001 alle ore 16.00, ha avuto luogo l’incontro tra:

l’Azienda USL RM G nella persona del

Direttore Amministrativo Aziendale  Dott.  Carlo Sitzia

e i rappresentanti delle seguenti Organizzazione e Confederazioni Sindacali:

per le OO.SS:                                                                                per le confederazioni sindacali:

RSU                                        firmato                                                                                

CGIL-F.P. SANITA’                  firmato                                                       CGIL   firmato

FIST-CISL                                 firmato                                                       CISL   firmato

UIL-Sanità                                 firmato                                                       UIL      firmato

RSU:Snatoss, Adass, Fase               firmato

Fapas, Sunas, Soi

UGL                                           firmato

Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l’allegato Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, relativo al personale dipendente del comparto Sanità per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999.

 SOMMARIO

COMPOSIZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE

PREMESSA

Art. 1    Campo di applicazione, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione      

Art. 2    Relazioni sindacali aziendali

Art. 3    Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali

Art. 4    Orario di lavoro

Art. 5    Lavoro straordinario

Art. 6    Politiche della formazione ed aggiornamento professionale

Art. 7    Politiche occupazionali

Art. 8    Esternalizzazione

Art. 9    Produttività collettiva

Art. 10  Progressione economica orizzontale

Art. 11  Passaggi da una categoria all’altra immediatamente superiore e passaggi  

             all’interno della medesima categoria  

Art. 12  Posizioni organizzative

Art. 13  Sistema di sicurezza aziendale

Art. 14  Pari opportunità

Art. 15  Attività culturali, ricreative ed assistenziali ( organismo sociale )

Art. 16  Coperture finanziaria

Art. 17  Norma finale

Allegato  A)  Regolamento progressione economica orizzontale

Allegato  B)  Regolamento per la progressione  interna nel sistema di classificazione

Allegato  C)  Sistema Premiante

La presente intesa, siglata in data 19.02.2001, sarà sottoscritta tra le parti decorsi 15 giorni, previo controllo  sulla compatibilità dei costi effettuato dal Collegio dei revisori, e entrerà in vigore all’atto stesso della sottoscrizione .

L’anno duemilauno il giorno 12 del mese di marzo  , presso i locali della Direzione Generale dell’ASL Roma G, si è riunita la delegazione trattante per sottoscrivere il presente  contratto collettivo integrativo per il personale del Comparto Sanità  a seguito dell’autorizzazione formalizzata dal Collegio dei Revisori con verbale n. ___________del _____________.

COMPOSIZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE

La delegazione trattante, ai sensi dell’art. 9 del C.C.N.L. 1998/2001 è così costituita:

per la parte pubblica:

-         dal titolare del potere di rappresentanza dell’Azienda o da un suo delegato;

-         dal titolare dell’Unità Organizzativa e/o suo rappresentante della Direzione Sanitaria preposto all’organizzazione del personale;

-         dai titolari e/o dai loro rappresentanti dei Settori ed Uffici Amministrativi interessati.

per le Organizzazioni Sindacali:

-         dalle R.S.U costituite ai sensi dell’Accordo del 07.08.1998;

-         dai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. /1999

PREMESSA

            Le parti convengono circa l’esigenza di assicurare la migliore risposta ai bisogni di salute dei cittadini con il contenimento e la razionalizzazione dei costi attraverso anche i miglioramenti di efficienza / efficacia conseguibili. In tale logica rientra anche il contratto integrativo che rappresenta uno degli strumenti per perseguire l’obiettivo della economicità di gestione.

            Per il perseguimento di tali obiettivi la delegazione trattante in linea con i dettami contrattuali e con le leggi vigenti, si avvarrà anche dello strumento della concertazione quale sistema per nuove e costruttive relazioni sindacali.

            Ciò nel comune convincimento che le risorse umane costituiscono la fondamentale ricchezza aziendale con la conseguenza che l’aggiornamento e la formazione professionale sono strategiche, così come gli aspetti motivazionali del lavoro diventano determinanti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

            Tanto premesso, in coerenza con quanto disposto dal Piano sanitario Nazionale, dalle linee di indirizzo regionali,  e dal D.Lgs. n. 229 del 19.06.1999 le parti ritengono che per rendere concreto quanto sopra, sia necessario:

-         la rideterminazione della D.O. per ciascuna categoria e profilo professionale;

-         l’istituzione dei servizi: infermieristico, tecnico-sanitario, sociale e della riabilitazione;

-         un piano programmatico occupazionale per l’Azienda;

-         la regolamentazione dell’attività intramoenia, nel rispetto della programmazione  aziendale;

-         la omogeneizzazione dei servizi e dei livelli assistenziali offerti all’utenza;

-         il potenziamento delle strutture ambulatoriali, prevenzione sanitaria, assistenza domiciliare socio-sanitaria, nonché  il coordinamento delle proprie attività distrettuali con quelle dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri.

 

Art. 1

Campo di applicazione, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione

Il presente C.C.I.A. si applica a tutto il personale del Comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Il contratto collettivo integrativo entra in vigore come da premessa.

Gli effetti del presente contratto decorrono dalla stipula dello stesso fino alla stesura del successivo contratto collettivo integrativo. Per quanto riguarda gli istituti aventi carattere annuale il C.C.I. può essere rinnovato, previo accordo tra le parti, anche in assenza di rinnovo del C.C.N.L.

L’individuazione e l’utilizzo delle risorse è determinato con cadenza annuale.

Per gli istituti che non hanno scadenza annuale, le parti possono verificare, due volte l’anno, in apposite riunioni della delegazione trattante, la corretta e tempestiva applicazione degli istituti previsti dal presente contratto.

In caso di controversie sull’interpretazione del contratto integrativo, le parti si incontrano  tempestivamente per definire consensualmente  l’interpretazione autentica della clausola controversa, secondo le modalità previste dall’art. 5 del C.C.N.L. 1998/2001 e dal D.L.vo 29/93. Per tutta la durata della controversia  le parti si astengono dall’assumere iniziative al riguardo.

 Art. 2

Relazioni sindacali aziendali

L’art. 3 del C.C.N.L. del Comparto Sanità 1998/2001 prevede che il sistema delle relazioni sindacali sia strutturato in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dipendenti con l’esigenza delle Aziende di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza  dei servizi erogati alla collettività nel rispetto delle compatibilità di sistema.

Si ritiene pertanto che la condivisione dei predetti obiettivi comporti la necessità di uno sistema stabile di relazioni sindacali che si articoli negli istituti della “concertazione”, “consultazione” e “informazione” che insieme realizzino il principio della partecipazione e che quindi è opportuno definire un protocollo di relazioni sindacali che, nella distinzione dei ruoli, esalti sia il metodo del confronto (concertazione), sia le capacità propositive (consultazione) che il principio di responsabilità (informazione) e che sia un veicolo essenziale per la partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici.

Si conviene pertanto che:

-         per “concertazione” deve intendersi l’attivazione, previa informazione ai soggetti sindacali,

del confronto in incontri bilaterali con l’Azienda sulle materie  meglio sotto specificate;

-         per “consultazione” deve intendersi l’acquisizione,da parte dell’Azienda, previa adeguata 

informazione, di un parere in forma scritta dei soggetti sindacali nelle materie individuate dal C.C.N.L. Qualora il parere non sia espresso o pervenga oltre 10 gg. dalla ricezione degli atti esso si intende espresso in senso positivo;

-         per  “informazione” deve intendersi la comunicazione in forma scritta ed in tempo utile di documentazione inerente le materie oggetto di informazione come meglio sotto specificate; per le informazioni su materie riservate e nei casi d’urgenza possono essere adottate modalità e forme diverse.

-         la Concertazione così come intesa nelle premesse, è riservata  alle materie di cui all’art. 6, lett. B) del CCNL del Comparto Sanità 1998-2201 e che qui di seguito si richiamano:  

o       articolazione dell’orario di servizio;

o       verifica periodica della produttività delle strutture operative;

o       definizione dei criteri per la determinazione della distribuzione dei carichi di lavoro;

o       andamento dei processi occupazionali;

o       attuazione del sistema classificatorio (criteri generali per lo svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le categorie; criteri generali per la valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni; criteri generali per la valutazione permanente; conferimenti degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e loro valutazione );

o      individuazione di nuovi profili;

Durante la fase della concertazione possono essere presentate dalle parti proposte ed osservazioni in tempo utile per una disamina approfondita.

Nel caso di oggettiva impossibilità di tenere gli incontri entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta, l’Amministrazione comunica entro il medesimo termine la data del nuovo incontro. Le parti possono congiuntamente decidere di prorogare  di un ulteriore termine di 30 giorni i lavori del tavolo della concertazione.

La concertazione si conclude con un’intesa o con la registrazione del mancato accordo.

-     la Consultazione, così come intesa nelle premesse, è riservata alle materie di cui all’art. 6,   lett. c) del CCNL del Comparto Sanità 1998-2001 e che qui di seguito si richiamano:

a)          atti interni  organizzativi  aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

b)          organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;

c)          modalità per la periodica designazione  dei rappresentanti per la composizione del collegio arbitrale di cui all’art. 59, comma 8, del D. L.vo n. 29 del 1993 fino alla vigenza dell’istituto così come previsto dall’art. 6 del CCNQ in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato;

d)          casi di cui all’art. 19 del D. L.vo 19 settembre 1994 n. 626.

La Consultazione deve intendersi obbligatoria per le materie di cui alle lettere b), c) d) e) e facoltativa per la materia di cui alla lettera a).

Possono essere istituite, a richiesta, Commissioni Bilaterali ovvero Osservatori con funzioni non negoziali per l’approfondimento di specifiche problematiche ed avranno la durata necessaria per raccogliere dati e informazioni relative alle materie oggetto di approfondimento nonché formulare proposte. Tali organismi debbono comprendere una adeguata rappresentanza femminile e svolgere la loro attività in orario di lavoro.

Durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.

-     l’Informazione è relativa alle materie di cui all’art. 6 lett. a) del CCNL 1998-2001 e precisamente:

o       atti di valenza generale, anche di carattere finanziario concernenti il rapporto di lavoro;

o       l’organizzazione degli uffici;

o       la gestione complessiva delle risorse umane.

L’informazione ( fatti salvi i casi di riservatezza previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ) verrà fornita tempestivamente ( comunque entro 20 giorni successivi in caso di richiesta avanzata dai soggetti sindacali) e periodicamente (semestralmente in relazione ai report elaborati sul budget e sulla produttività).

Tale informazione  è preventivamente fornita per le materie per le quali il CCNL prevede la Contrattazione Collettiva Integrativa, la Concertazione e la Consultazione.

Su richiesta  dei soggetti sindacali, previsti dall’art. 9 del CCNL 1998-2001 del Comparto Sanità, verranno fornite informazioni sui seguenti argomenti:

·        relazione annuale sulla produttività dell’azienda;

·        programmi innovativi pluriennali;

·        programmi relativi alla formazione del personale;

·        dati consuntivi della forza occupata;

·        dati consuntivi relativi all’andamento della formazione professionale, con particolare riguardo al numero degli interessati ad ai contenuti dei corsi ;

·        dati consuntivi sulle misure adottate in materia di igiene e sicurezza  nei luoghi di lavoro anche a seguito dell’applicazione del D. L.vo 626/94 e 242/96;

·        resoconto consuntivo  delle ore straordinarie effettuate;

·        rendiconto sulla distribuzione complessiva del fondo per la produttività collettiva ed individuale e sull’applicazione dell’istituto della pronta disponibilità;

Le parti si incontrano con cadenza almeno annuale e su richiesta in presenza di:

o       iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi;

o        iniziative per l’innovazione tecnologiche degli stessi;

o        eventuali processi di dismissione e di trasformazione.

La documentazione di cui al precedente punto è inviata alle OO.SS. firmatarie del CCNL e alla R.S.U.

Ai sensi degli artt. 25 e 27 Legge 300/70 l’Azienda provvederà a porre permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti sindacali, di cui all’art. 9 del CCNL 1998-2001:

o       appositi spazi per esercitare il diritto di affissione,

o       idonei locali dotati di fax e telefono con abilitazione solo per la linea urbana.

Gli spazi di cui sopra saranno individuati dalla Direzione Aziendale, sentite le OO. SS., presso la sede aziendale e/o presso le strutture decentrate nel territorio.

·        L’esercizio del diritto sindacale di assemblea, astensione dal lavoro e dei permessi sindacali è regolato dalle apposite norme.

I servizi e i criteri atti a garantire i servizi minimi essenziali in occasione di ogni sciopero, sono quelli individuati nel successivo art. 3 del presente contratto.

·        Livelli di confronto e contrattazione: considerata l’articolazione sul territorio della azienda per particolari materie, da individuare di comune accordo, potranno essere previsti momenti di confronto sindacale a livello di ospedali, distretti e dipartimenti ; ciò nel rispetto degli indirizzi generali della politica aziendale, delle direttive di volta in volta emanate per le singole materie trattate e nei limiti delle deleghe gestionali rilasciate.

 

Art. 3

Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali

 

Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n° 146 si considerano servizi pubblici essenziali i seguenti servizi:

a)     assistenza sanitaria;

b)     igiene sanità pubblica;

c)      veterinaria;

d)     protezione civile;

e)     distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;

f)        erogazioni di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento;

 

In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie, vengono stabiliti i  criteri da rispettare nel caso di sciopero:

·      la durata massima dello sciopero non potrà superare , per qualsiasi tipo di vertenza, una intera giornata (24 ore);

·      l’intervallo minimo fra un’azione di sciopero e l’altra di ciascuna organizzazione sindacale dovrà essere almeno di 12 giorni;

·      gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non potranno superare le 48 ore consecutive;

·      eventuali scioperi riguardanti singole professionalità e/o unità organizzative non dovranno compromettere le prestazioni individuate come indispensabili;

·      non saranno effettuate azioni di sciopero;

1-nel mese di Agosto;

2-nei giorni dal 23 Dicembre al 7 Gennaio;

3-nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;

·      gli scioperi dichiarati in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimento di particolare gravità o di calamità naturali.

 

Nei casi di esercizio dei diritti sindacali e del diritto di sciopero, è garantita la continuità delle prestazioni indispensabili con i medesimi contingenti di personale, sia per quanto attiene al numero che alle professionalità, previsti in occasione dei giorni festivi.

Al riguardo le parti concordano di elaborare congiuntamente entro il 30.09.2001 apposito regolamento di dettaglio.

 

Art. 4

Orario di lavoro

 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 26 del CCNL 1998-2001 del Comparto Sanità si individuano i seguenti obiettivi:

a)     riduzione sperimentale dell’orario di lavoro a 35 ore per il personale impiegato su turni avvicendati H 24 mediante la predisposizione, ai sensi dell’art. 27 del CCNL 1998-2001, di un piano di riorganizzazione degli orari e di modifica degli assetti organizzativi, la sperimentazione sarà così regolata:

o       la sperimentazione sarà attuata  perseguendo l’obiettivo del costo zero;

o       a tal fine le parti si incontreranno entro il mese di dicembre 2001 per definire:

-          presso quali strutture organizzative sarà avviata la sperimentazione,

-          quali misure organizzative adottare per conseguire l’obiettivo dato (particolare attenzione sarà volta a sperimentare forme di passaggio di consegna che evitino sovrapposizioni di orario);

-          quali disponibilità residuano dall’anno 2001 e/o quali proporzionali riduzioni del lavoro straordinario 2002 vanno operate ai fini di cui sopra;

o       la sperimentazione sarà collocata nel I° semestre 2002;

o       una valutazione conclusiva della sperimentazione sarà operata entro il mese di luglio 2002.

b)     esclusione dell’orario straordinario dalla programmazione dell’orario di servizio

c)      le parti istituiranno apposito comitato tecnico per la predisposizione di opportuna norma quadro per la omogeneizzazione dell’orario a livello aziendale, nel rispetto delle norme contrattuali e dell’esigenza di garantire un miglior servizio all’Utenza. In questo contesto troveranno comune regolamentazione:

o       l’articolazione degli orari di servizio, di apertura al pubblico e di lavoro

o       i criteri di rilevazione delle presenze

o       le procedure, le modalità ed i moduli di orario part-time adottabili

o       l’orario di lavoro per l’espletamento dell’attività libero-professionale, da parte del personale dell’area comparto, di collaborazione ai  medici

o       la tolleranza in entrata fino a 30 minuti, laddove compatibile con le esigenze di servizio

o       la possibilità per i dipendenti di effettuare orario continuato in settimana corta, con recupero  di eventuali ritardi entro il mese successivo

o       la regolamentazione dell’istituto della “pronta disponibilità”

 

A tale regolamentazione, elaborata e sottoscritta dalle parti, dovranno uniformarsi gli orari a livello locale.

 

Art. 5

Lavoro straordinario

 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 34 del CCNL 1998-2001 e premesso che il fondo per il lavoro straordinario è finalizzato a remunerare le prestazioni necessarie a fronteggiare particolari temporanee e specifiche situazioni gestionali, le parti convengono quanto segue:

-         il lavoro straordinario non è strumento di gestione ordinaria delle attività facenti capo alle UU.OO., pertanto il ricorso a tale istituto deve, comunque essere ridotto al minimo indispensabile per far fronte alle esigenze effettivamente indilazionabili, imprevedibili e non programmabili, pertanto diviene obiettivo aziendale la sua riduzione;

-         le procedure di ricorso al lavoro straordinario, le modalità di utilizzo e l’impiego del fondo saranno oggetto di monitoraggio periodico, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti per il suo governo;

-         il lavoro straordinario prestato deve essere monetizzato; solo su richiesta del personale interessato, potrà essere recuperato,  con riposi orari o giornalieri, da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il mese successivo;

-         le parti concordano che la “programmazione di dettaglio annuale” (budget) sia strumento idoneo a perseguire gli obiettivi di contenimento stabiliti, in tale logica indicano la riserva del 70% del fondo per il lavoro straordinario al personale addetto all’assistenza quale must per il 2001;

 

Art. 6

Politiche della formazione ed aggiornamento professionale

 

Le parti convengono che un sistema di formazione / aggiornamento permanente del personale costituisce fondamentale strumento di rilancio tecnico e professionale per la Qualità dei servizi dell’Azienda. La formazione e l’aggiornamento professionale dovranno quindi essere rivolti a tutto il personale sulla base degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza/efficacia che l’azienda intende perseguire.

A tal fine l’Azienda si doterà di  un “Piano Formativo Pluriennale” quale strumento strategico di programmazione che formerà oggetto di contrattazione tra le parti, in tale ambito sarà posta particolare attenzione all’utilizzo di metodologie didattiche innovative (multimediali) considerati gli interessanti rapporti costi/efficacia .

Le parti si impegnano a costituire un Osservatorio in materia di formazione e aggiornamento professionale ove le varie professionalità del comparto possano definire proposte di indirizzo. Costituzione e modalità operative formeranno oggetto di successiva  intesa.

Le parti alla luce della normativa di legge vigente prendono atto che la programmazione deve dare priorità per l’anno 2001 alle seguenti tipologie di intervento:

A) Formazione ed aggiornamento obbligatori:

o       Informazione, formazione e aggiornamento in materia di sicurezza dei posti di lavoro

o       Formazione e aggiornamento in materia di office automation

o       Iniziative rivolte a personale disabile con la finalità di favorirne la crescita professionale e personale

o       Esigenze particolari e/o specifiche relative alle singole unità operative secondo i programmi / proposte presentate dalle stesse, in tale contesto sarà:

-          favorita, ricorrendo al criterio della rotazione, la partecipazione ai corsi delle figure professionali più coinvolte dall’innovazione tecnologica e dall’aggiornamento delle pratiche assistenziali, ricorrendo alla individuazione di referenti di struttura e/o di reparto

-          adottato il metodo di creare un certo numero di formatori aziendali scelti fra esperti interni, che abbiano dato disponibilità a contribuire al miglioramento organizzativo, per”reinvestire” sulla formazione interna

B) Formazione ed aggiornamento facoltativo:

o       Attività già autorizzata e finanziata dalla Regione per i seguenti titoli

-          Assistenza geriatriaca (in corso di attuazione)

-          Assistenza chirurgica

-          Nefrologia e dialisi per addetti

-          Introduzione alla Gestione Qualità per Dirigenti

-          Bilancio, contabilità e controllo di gestione per addetti

o       Attività di gestione per corsi di formazione O.T.A.  rivolti sia all’interno dell’Azienda che nei confronti di terzi (pubblici e/o privati)

 

Al finanziamento di detto istituto si provvederà in base agli stanziamenti contrattualmente fissati e/o resi disponibili  secondo le compatibilità di sistema.

 

Art. 7

Politiche occupazionali

 

Ogni anno l’Azienda provvederà entro il 30 novembre a presentare il piano annuale delle assunzioni relativamente all’anno successivo.

Per l’anno 2001, stante l’esigenza di rideterminare le Dotazioni Organiche, anche alla luce dei lavori sulla ricognitiva, per ciascuna categoria e profilo professionale, le parti  ritengono che questo punto debba essere affrontato con la massima priorità, in quanto necessario presupposto organizzativo per:

·        avviare una opportuna politica di inserimento dall’esterno di nuove risorse umane,

·        attivare percorsi di riclassificazione,

·        definire le opportunità di progressione interna

·        elaborare il conseguente piano programmatico occupazionale, in coerenza alle compatibilità di sistema, alle linee di sviluppo organizzativo previste ed agli obiettivi di miglioramento dell’efficienza / efficacia necessari.

 

Art. 8

Esternalizzazione

 

Le parti ritengono prioritario creare le condizioni per evitare il ricorso ad appalti e convenzioni esterne all’Azienda, privilegiando la gestione diretta dei servizi amministrativi e sanitari e tecnici. Eventuali nuovi processi di esternalizzazione formeranno oggetto di consultazione tra le parti.

Per i servizi esternalizzati l’Azienda si impegna ad operare periodici controlli su:

1    applicazione dei contratti di categoria;

2        applicazione delle norme relative alla prevenzione e sicurezza;

 

I capitolati di appalto prevederanno, al riguardo, apposite clausole penali che per  inadempienze accertate, nei casi più gravi e di recidiva, giungeranno fino alla risoluzione del contratto stesso.

 

Art. 9

Produttività collettiva

 

La produttività collettiva, come indirizzo generale, rappresenta lo strumento per migliorare i servizi e le prestazioni sanitarie che l’Azienda è tenuta ad erogare nei riguardi dell’Utenza, nell’intento di pervenire ad un più efficiente utilizzo delle risorse a disposizione per il  perseguimento degli obiettivi di economicità della gestione aziendale.

In merito a quanto previsto dal piano strategico aziendale, stilato annualmente sulla base del Piano Sanitario nazionale e regionale, l’Amministrazione individua gli obiettivi  prioritari al quale deve tendere il sistema premiante aziendale, fondato sul perseguimento e sulla verifica di concreti risultati rispetto ai progetti con la definizione preventiva di obiettivi realmente verificabili.

 

Per quanto riguarda l’anno 1999, come previsto dal CCNL le parti convengono:

a)     a decorrere dal 01.01.1999 il fondo per la produttività dovrà essere decurtato del 15%

b)     a tutto il personale dovrà essere consentita la possibilità di partecipare al conseguimento degli obiettivi, esso pertanto dovrà essere coinvolto nella elaborazione dei progetti di produttività e di risultato dando la massima e puntuale diffusione agli obiettivi individuati, ai progetti ed alle iniziative intraprese.

 

Si prende atto per l’anno 2000 - coerentemente con il  Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1998-2000, con le indicazioni regionali nonché con l’attuale assetto organizzativo e con l’avvio del sistema  di contabilità generale e budgetaria - tutte le unità organizzative dell’Azienda hanno impostato i propri programmi di attività sulla base degli obiettivi indicati nelle note informative rilasciate dalla Direzione Aziendale e condivise dalle OO.SS., ciò in conformità ai criteri generali di valutazione delle attività nonché della ripartizione e dell’attribuzione delle risorse di cui all’allegato “C” (che contiene la metodologia di riferimento adottata e l’elencazione degli obiettivi condivisi ) redatto a suo tempo dal precedente vertice aziendale .

Per quanto concerne il Sistema Premiante relativo all’anno 2001 le parti concordano di incontrarsi  entro il  mese di marzo 2001.

 

Art. 10

Progressione economica orizzontale

 

La progressione economica orizzontale del personale avviene nell’ambito delle risorse economiche disponibili       

I passaggi da una fascia a  quella immediatamente successiva avvengono previa valutazione selettiva in base all’esperienza professionale espressa, nonché alla formazione professionale acquisita.

Si prevede che i  passaggi avranno decorrenza 01.01.2001 ed è esclusa ogni e qualsiasi forma di retroattività applicativa.

Ai fini della partecipazione alle selezioni è prevista la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Azienda del relativo bando.

Copia dello stesso verrà trasmesso ai soggetti sindacali, nonché, per la relativa affissione, al Direttore Sanitario di Presidio, ai Responsabili delle UU.OO., ai Capi  Dipartimento.

Gli aspiranti alle selezioni, entro 20 gg. dalla data di affissione del bando, possono presentare domanda allegando la documentazione che riterranno opportuna agli effetti della valutazione.

I criteri per l’attribuzione dei punteggi relativi all’applicazione della progressione economica orizzontale, sono quelli previsti dal Regolamento Aziendale per i passaggi interni per il personale di comparto artt. 16 e 17 ( Allegato “B”) solo nella parte relativa alla valutazione dei titoli e della carriera.

E’ escluso dalla presente selezione  il personale che non ha maturato almeno un quinquennio di anzianità di servizio di cui 2 anni nella qualifica rivestita alla data di pubblicazione del bando nonché il personale assunto tramite mobilità che abbia già beneficiato della progressione nell’ultimo biennio.

Si precisa che qualora le risorse economiche disponibili risultassero superiori alle esigenze riscontrate la procedura di selezione potrà essere chiusa con iter abbreviato a seguito del solo accertamento del diritto.

 

Art. 11

Passaggi da una categoria all’altra immediatamente superiore e passaggi all’interno della medesima categoria

 

 

La progressione del personale dipendente dell’Azienda all’interno del sistema classificatorio deve rispondere all’obiettivo primario del miglioramento dell’attività aziendale nel suo complesso.

A tale proposito, nell’ambito della pianificazione triennale del fabbisogno del personale di cui all’art. 6 del D.L.vo 29/93, l’Azienda individua , di norma, con cadenza annua i posti da ricoprire attraverso le selezioni disciplinate dall’allegato regolamento, garantendo in ogni caso l’accesso dall’esterno a ciascuna categoria nella misura prevista dal regolamento di cui all’art. 14 del CCNL del 7 aprile 1999. Le parti concordano, in attesa dell’emanazione del suddetto regolamento, di garantire l’accesso dall’esterno in misura pari almeno al 50% dei posti che si renderanno disponibili.

Tutti i passaggi previsti dal citato regolamento devono avvenire in posti vacanti nella dotazione organica complessiva dell’Azienda: essa risulta dall’insieme degli effettivi fabbisogni di personale verificati e programmati ai sensi del comma precedente, previa consultazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9 comma 2 del CCNL.

Nella programmazione del fabbisogno possono essere ricompresi anche i posti che si rendono vacanti entro l’anno di riferimento per cause di cessazione certe ed irreversibili al momento dell’adozione dell’atto.

I criteri e le procedure relative ai suddetti passaggi sono disciplinati dal Regolamento di cui all’allegato “B” già sottoscritto dal precedente vertice aziendale e dalle OO.SS. in data 26.10.2000.

Al riguardo si precisa che nella Tabella 1 allegato “B” ai punti b) di ciascuna categoria è aggiunta la seguente previsione: “0,25 punti per anno o frazione per servizio prestato per  il S.S.N. ovvero presso enti locali, in entrambi i casi con rapporto a convenzione, quanto sopra in proporzione all’orario di lavoro previsto”.

 

Art. 12

Posizioni organizzative

 

Per la istituzione  delle posizioni organizzative, le parti si danno atto che la materia, ai sensi dell’art. 6 del CCNL è oggetto di concertazione.

Ricordando inoltre che la materia è regolata dagli artt. 20 e 21 del CCNL si stabilisce, in fase di prima applicazione, quanto segue:

o       Sono destinati a quanto sopra Lire 100.000.000 (centomilioni) come  stabilito dall’allegato  “A” e nella “nota n. 1 del contratto integrativo Aziendale del 13/07/2000” già sottoscritti dal precedente vertice aziendale e dalle OO.SS. in data 13.07.2000.

o       E’ esclusa ogni e qualsiasi forma di retroattività applicativa

Art. 13
Sistema di sicurezza aziendale

Le parti prendono atto dell’esigenza di dare nuovo impulso alla strategia prevenzionistica, per coinvolgere organicamente tutto il personale dipendente, sia direttamente sia attraverso le sue rappresentanze in un processo di miglioramento che porti ad una reale trasformazione dell’azienda in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In tale contesto le parti concordano di valorizzare lo strumento della “riunione periodica di prevenzione” cui partecipano le figure rilevanti per la sicurezza così come identificate dalla legge e/o come integrate nel sistema di sicurezza definito dalla Direzione.

Si conviene pertanto di dare cadenza almeno trimestrale agli incontri che, in funzione delle priorità di volta in volta identificate, potranno avere valenza generale o mirata a singole situazioni e riguarderanno:

-          i programmi di intervento informativo, formativo e di addestramento

-          la funzionalità del sistema di sicurezza aziendale

-          periodici monitoraggi del documento per la sicurezza e la salute dei lavoratori

-          eventuali necessità di intervento straordinario ed urgente.

Art. 14
Pari opportunità

Le parti si impegnano a costituire il comitato per le pari opportunità, che dovrà promuovere le azioni positive previste dalla legge 125/91 e assolvere a tutti i compiti atti a favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale .

Art. 15
Attività culturali, ricreative ed assistenziali
(Organismo Sociale)

Le parti concordano che la questione relativa alla eventuale costituzione di un unico organismo sociale (previo separato scioglimento e liquidazione degli eventuali organismi esistenti) sarà affrontata successivamente e comunque entro il 31.12.2001.

Art. 16
Copertura finanziaria

A) Progressione Economica Orizzontale - Posizioni Organizzative - Straordinario - Particolari Condizioni - Produttività

  • La copertura finanziaria della Progressione Economica Orizzontale (art.30 comma 1 del CCNL 98-01) delle Posizioni Organizzative (art.20 del CCNL 1998-2001 ) e dei Trattamenti Accessori ( lavoro straordinario e particolari condizioni lavorative che prevedano condizioni di disagio pericolo o danno) nonché della Produttività Collettiva ed Individuale viene effettuata mediante la costituzione degli appositi fondi contrattuali di cui agli articoli 38 e 39 del CCNL 1998-2001. L'importo dei fondi contrattuali sopra citati è quello stabilito, per l'anno 2000, dalla delibera n.970 del 25.05.2000 dal precedente vertice aziendale.
  • Relativamente al fondo di cui all’art.39 del CCNL 1998-2001 la quota da poter destinare alla Progressione Economica Orizzontale  e alle Posizioni Organizzative risulta essere quella di cui all'allegato A del presente contratto integrativo. Si  stabilisce inoltre che la disponibilità di cui all'allegato A è ulteriormente incrementata di una somma pari a lire 556.650.000 quale risparmio sul fondo dell’art.38 §1 del CCNL 1998-2001 dell'anno 2000. Per cui complessivamente la cifra disponibile per l'attuazione della progressione economica orizzontale e di lire 2.470.496.680 mentre quella da destinare alle Posizioni Organizzative è di lire 100.000.000. 
  • Contestualmente si prende atto che gli spostamenti operati per incrementare la disponibilità per l'attuazione della Progressione Economica Orizzontale e per la costituzione delle Posizioni Organizzative, negli importi di seguito specificati, sono portati in diminuzione dei fondi di provenienza provocando delle diminuzioni  permanenti degli stessi per uguali importi.

-           Straordinario e particolari condizioni                               lire                  1.537.650.000

-           Produttività (15%)                                                               lire                     462.000.000

  • In conseguenza di quanto sopra esposto gli importi dei  fondi di cui all'art.38 del CCNL 1998-2001 per l'anno 2001 risulteranno decurtati di pari importo .

Art. 17
Norma finale

  • Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo integrativo aziendale si fa riferimento al CCNL 1998/2001 del Comparto sanità e ad ogni altra normativa riguardante la materia, fatte salve eventuali successive integrazioni.
  • La presente intesa comporta per il 2001, nell’ipotesi di invarianza della forza, un onere aggiuntivo pari a lire 3 .1 MLD sull’anno 2000, cui fanno riscontro da un lato le risorse individuate sub art.16 e dall’altro le ricadute in termini di migliore utilizzo delle risorse umane, maggiore efficacia della prestazione individuale/collettiva, nonché i recuperi di efficienza gestionale ottenibili.

 

NOTA N. 1 DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

Il presente allegato riferito all’art. 39 CCNL sottoscritto  in data odierna dall’Amministrazione  e dalle OO.SS. verrà inserito all’interno del Contratto Integrativo Aziendale.

NOTA N. 1 DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

Le OO.SS. richiedono che la Dirigenza Generale comunichi i criteri, ai sensi dell’art. 20 e 21 del CCNL, in base ai quali verranno attribuite le posizioni organizzative anche in rapporto al numero delle stesse. L’Amministrazione si impegna a comunicare quanto richiesto.

Inoltre le OO.SS. richiedono che la decorrenza per l’attribuzione delle suddette posizioni sia fissata dalla firma del Contratto Integrativo Aziendale. L’Amministrazione verificherà la legittimità della richiesta dandone comunicazione alle OO.SS. entro 7 giorni, precisando sin d’ora che comunque i fondi destinati alle posizioni organizzative rimarranno accantonati anche per l’anno 2000 a prescindere dalla decorrenza.

L’Amministrazione inoltre dichiara, su richiesta delle OO.SS., di essere disponibile ad incontrarsi per esaminare la possibilità di utilizzo degli eventuali fondi residui dell’art. 38 CCNL.

Tivoli, 13.07.2000