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Riliquidazione pensioni scuola


  • Circolare INPS 13 febbraio 2019, n. 26 
    Gestione Dipendenti Pubblici. Liquidazione delle pensioni sul nuovo sistema (SIN2) per il personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico iscritto alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato. Riliquidazioni delle pensioni per gli iscritti a tutte le Casse delle pensioni pubbliche

  • Riliquidazione pensione (estratto del corso di formazione INPS)


Disposizioni varie (Ministero, U.S.R., A.T.P.)


I pensionati 2016, 2017 e 2018 che sono andati in pensione prima del CCNL del comparto scuola, sottoscritto il 19.04.2018, hanno diritto alla rideterminazione della pensione e alla riliquidazione della buonuscita (TFS/TFR) come previsto dall’art. 36, comma 2, del CCNL 2016/2018 pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 141 del 20 giugno 2018, supplemento ordinario n.33. Pertanto:

- ai cessati dal 01/09/2016 competono tutti gli importi previsti dal CCNL, firmato il 19/04/2018, a far data dal 01.09.2016, dal 01.01.2017 e dal 01.01.2018;
- ai cessati dal 01/09/2017 competono tutti gli importi previsti dal CCNL, firmato il 19/04/2018, a far data dal 01.09.2017 e dal 01.01.2018;
- ai cessati dal 01/09/2018 compete la riliquidazione del trattamento di quiescenza con gli importi previsti dal CCNL firmato il 19/04/2018 a far data dal 01.09.2018


I pensionati 2019, 2020 e 2021 che sono andati in pensione prima del CCNL del comparto scuola, sottoscritto il 06.12.2022, hanno diritto alla rideterminazione della pensione e alla riliquidazione della buonuscita (TFS/TFR) come previsto dall'art. 72 del CCNL 2019/2021, ex art. 4 del TItolo II del CCNL 2019/2021 pubblicato sulla G.U. n. 296 del 20 dicembre 2022. Pertanto:

- ai cessati dal 01/09/2019 competono tutti gli importi previsti dal CCNL, firmato il 06/12/2022, a far data dal 01.09.2019, dal 01.01.2020 e dal 01.01.2021;
- ai cessati dal 01/09/2020 competono tutti gli importi previsti dal CCNL, firmato il 06/12/2022, a far data dal 01.09.2020 e dal 01.01.2021;
- ai cessati dal 01/09/2021 compete la riliquidazione del trattamento di quiescenza con gli importi previsti dal CCNL firmato il 06/12/2022 a far data dal 01.09.2021.


Anche i pensionati 2022, 2023 e 2024 sono andati in pensione prima della firma del CCNL del comparto scuola sottoscritto il 23.12.2025, hanno diritto alla rideterminazione della pensione e alla riliquidazione della buonuscita (TFS/TFR) come previsto dall'art. 13 del CCNL 2022/2024. Pertanto:

- ai cessati dal 01/09/2022 competono tutti gli importi previsti dal CCNL, firmato il 23/12/2025, a far data dal 01.09.2022, dal 01.01.2023 e dal 01.01.2024;
- ai cessati dal 01/09/2023 competono tutti gli importi previsti dal CCNL, firmato il 23/12/2025, a far data dal 01.09.2023 e dal 01.01.2024;
- ai cessati dal 01/09/2024 compete la riliquidazione del trattamento di quiescenza con gli importi previsti dal CCNL firmato il 23/12/2025 a far data dal 01.09.2024.


Per la buonuscita invece il ricalcolo spetta soltanto in base agli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro (rispettivamente 31.08.2016, 31/08/2017, 31/08/2018, 31.08.2019, 31.8.2020, 31.8.2021, 31.8.2022, 31.8.2023 e 31.8.2024 o in data diversa in caso di cessazione in corso d’anno per decesso o inabilità).


La scuola può ricavare gli importi da utilizzare nella procedura di riliquidazione del trattamento di quiescenza stabilita dalla Circolare INPS 13 febbraio 2019, n. 26 attraverso l'elaborazione di un Decreto di progressione economica sulla piattaforma SIDI dopo che la stessa sarà  aggiornata con gli aumenti corrisposti dal CCNL.

Esempio di decreto di progressione economica aggiornato con i miglioramenti dell'ultimo CCNL firmato


Scrivimi a dr.giuliorossi@gmail.com

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