QUESITI DEL COMPARTO SANITA' ORGANIZZATI PER MATERIA
 
INDICE
ASPETTATIVA
CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001
Art. 12Aspettativa
ASSENZE PER MALATTIA
CCNL 1 SETTEMBRE 1995
Art. 23 - assenze per malattia
CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001
Art. 11 - assenze per malattia
CONCORSI
CONGEDI DEI GENITORI
CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001
Art. 17 - Congedi dei genitori
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
CCNL 1 SETTEMBRE 1995
Art. 14 - contratto individuale di lavoro
CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001
CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI
Art. 16 - Congedi per eventi e cause particolari
COORDINAMENTO
CCNL – II BIENNIO ECONOMICO – DEL 20 SETTEMBRE 2001
Art. 10Indennità di coordinamento
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
CCNL 1 SETTEMBRE 1995
artt. 37 - cause di cessazione del rapporto di lavoro e 38 obblighi delle parti
Art. 39 - termini di preavviso
Ricostruzione anzianità pregressa
FERIE E FESTIVITA'
CCNL 1 SETTEMBRE 1995
Art. 19 - ferie e festività
CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001
Art. 9 - Riposo compensativo per le giornate festive lavorate
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
CCNL 1 SETTEMBRE 1995
Art. 36 - Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata
CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001
Art. 22 - Diritto allo studio
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
CCNL 1 SETTEMBRE 1995
Art. 24 - infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
MANSIONI SUPERIORI
CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001
Art. 28Mansioni superiori
MENSA
CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001
Art. 29 - diritto alla mensa
MOBILITA' DEL PERSONALE
CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001
Art. 19 - Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi
MUTAMENTO DI PROFILO PER INIDONEITA' PSICO-FISICA
CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001
Art. 6 - mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica
NORME DI INQUADRAMENTO
CCNL 7 aprile 1999
CCNL – II BIENNIO ECONOMICO – DEL 20 SETTEMBRE 2001
Art. 9 - Trasformazione dei posti e passaggi
PERMESSI RETRIBUITI
CCNL 1 SETTEMBRE 1995
Art. 21 - Permessi retribuiti
POSIZIONI ORGANIZZATIVE E GRADUAZIONI DELLE FUNZIONI
CCNL 7 aprile 1999
Art. 20Posizioni organizzative e graduazioni delle funzioni
Art. 21 - Affidamento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative
PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001
Art. 51 - procedure di conciliazione ed arbitrato
PROFILI AD ESAURIMENTO
CCNL 7 aprile 1999
Art. 18 - Norma di inquadramento del personale in servizio
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
CCNL 7 aprile 1999
Art. 23 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001
Art. 34 - Orario di lavoro a tempo parziale
Art. 35 - Trattamento economico – normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001
Art. 31 - Assunzioni a tempo determinato
RELAZIONI SINDACALI
CCNL 7 aprile 1999
Art. 2 - durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione dei CCNL
Art. 7 - comitato per le pari opportunità
RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001
Art. 24 - ricostituzione del rapporto di lavoro
SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA'
CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001
Art. 7servizio di pronta disponibilità
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE – ACCESSO DALL'ESTERNO E PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE – NORME DI INQUADRAMENTO A SEGUITO DEI PASSAGGI O PER VINCITA DI CONCORSO
CCNL 7 aprile 1999
Art. 14 - Accesso dall'esterno
selezioni interne
requisiti di ammissione ai concorsi
Art. 13 - Il sistema di classificazione del personale
Art. 15 - Progressione interna nel sistema classificatorio
Art. 16 - Criteri e procedure per i passaggi tra categorie
Art. 17 - Criteri e procedure per i passaggi all'interno di ciascuna categoria
Art. 22 - Norma finale e transitoria
Art. 41 - Disposizioni particolari
CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001 E CCNL – II BIENNIO ECONOMICO – DEL 20 SETTEMBRE 2001
Art. 9 - CCNL II biennio 20 settembre 2001 - Trasformazione dei posti e passaggi
Art. 4 del CCNL integrativo 20 settembre 2001 - Modifiche ed integrazioni alla categoria B: Operatore socio-sanitario
Art. 12 - CCNL II biennio 20 settembre 2001 - Norma Programmatica
Allegato 1 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001

CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001

Art. 12 – Aspettativa
L'aspettativa prevista dall'art. 12, comma 8 lettera a) per un periodo massimo di sei mesi per i dipendenti assunti a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova, può essere prorogata in caso di interruzione per malattia, gravidanza, etc.?
L'aspettativa può essere consentita anche nei casi di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso organismi della Comunità Europea?

L'art. 12, comma 8, lett. a) prevede la concessione di un periodo massimo di sei mesi di aspettativa per il periodo di prova, senza prevedere i casi in cui questo sia sospeso per effetto delle sopravvenute, eccezionali situazioni di assenza dal servizio dovuta a malattia, gravidanza o altri eventi impeditivi della regolare prestazione del servizio. Premettendo che nell'attuale quadro privatistico, l'amministrazione dove il dipendente è in prova potrebbe confermarlo al termine del semestre anche in presenza di un periodo di sospensione del servizio, limitatamente ai segnalati eventi particolari, questa Agenzia non trova elementi impeditivi ad una proroga dell'aspettativa previo accordo delle amministrazioni interessate e, comunque, nel rispetto del periodo massimo previsto dal comma 1 dell'articolo in esame.

Quanto al secondo quesito, pur non essendo l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso organismi della Comunità europea elencata fra le situazioni che danno luogo alla conservazione del posto, si ritiene che la clausola sia ugualmente applicabile ove risulti che l'assunzione è avvenuta in prova, per tutta la durata di essa e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi come sopra specificato.

La concessione dell'aspettativa prevista dall'art. 12, comma 8 lettera b) per le assunzioni con contratto a termine, è discrezionale od obbligatoria, data la contraddizione esistente tra detto comma ed il comma 15 dell''art. 17 del CCNL 1 settembre 1995 (integrato dall'art. 41 del CCNL 7 aprile 1999) e rinnovellato dall'art. 31 del CCNL integrativo in esame, in cui si afferma che l'aspettativa "può essere concessa"?

L'art. 31 del CCNL integrativo del personale del Comparto del 20 settembre 2001 oggetto del presente chiarimento, rinnovella l'art. 17 del CCNL 1 settembre 1995, come si evince dal virgolettato, riunificando le clausole del rapporto di lavoro a tempo determinato regolate dallo stesso art. 17 e dall'art. 41, comma 5, del CCNL del 7 aprile 1999. Trattasi di sistemazione in un unico testo della disciplina originaria, frammentata tra i due contratti, senza modifiche all'istituto nella sua originaria regolazione.

Come giustamente osservato, tuttavia, l'articolo 12, comma 8, lettera b) del succitato CCNL integrativo, tutelando ampiamente il diritto del dipendente a tempo indeterminato alla concessione dell'aspettativa nei casi in cui allo stesso sia conferito un incarico a tempo determinato (presso la stessa o altra azienda o ente del comparto ovvero in altre amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea) modifica la dizione usata per la concessione dell'aspettativa contemplata dal comma 15 del rinnovellato art. 17 nel senso prospettato dal quesito. Pertanto, ad avviso di questa Agenzia, nella contraddizione esistente tra le due clausole, si deve ritenere prevalente la formula contenuta nell'art. 12, comma 8, lett. b) perchè questo disciplina ex novo ed in generale il sistema delle aspettative. D'altra parte la mancanza di discrezionalità che deriva dall'applicazione dell'art. 12, comma 8 lett. b) è compensata dalla possibilità dell'azienda di ricorrere, per la copertura del posto, ad un'altra assunzione a termine.

Come vanno intesi i limiti per la fruibilità delle aspettative per la durata del periodo di prova?

Il limite previsto dall'art. 12 – comma 1 – del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 si riferisce ai periodi di aspettativa concessi al dipendente per esigenze personali o di famiglia.
Per le altre aspettative va rispettato solo il divieto di cumulo di cui al comma 2 del succitato articolo, ove previsto.

I periodi di aspettativa per motivi di famiglia, richiesti per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico?

L'art. 12 - comma 5 - del CCNL Integrativo 20.9.2001 del Comparto sanità prevede che i periodi di aspettativa per motivi di famiglia richiesti per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 1 – comma 40, lettere a) e b) - della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
Con ciò, la clausola contrattuale rinvia alle disposizioni di legge ove sono stabilite le modalità e le condizioni in cui l'accredito figurativo risulta possibile.

La possibilità di usufruire di aspettativa senza assegni anche per contratti di lavoro a termine assunti presso organismi della Comunità Europea è limitato al settore sanitario?

L'art. 12 CCNL integrativo del 20 settembre 2001 ha ampliato la possibilità per il personale dipendente a tempo indeterminato di poter usufruire – alle medesime condizioni - di aspettativa senza assegni anche per contratti di lavoro a termine assunti presso organismi della Comunità Europea, dizione questa che va intesa in senso ampio e, quindi, non limitata al settore sanitario.


ASSENZE PER MALATTIA

CCNL 1 SETTEMBRE 1995

Art. 23 - assenze per malattia

L'art. 23 prevede un periodo di 18 mesi retribuito al 100% per i primi 9 mesi di assenza, al 90% per i successivi 3 mesi ed al 50% per gli ulteriori 6 mesi, mentre il periodo massimo di conservazione del posto può essere di 36 mesi.
Ai fini del calcolo del periodo massimo di conservazione del posto, si sommano tutte le assenze per malattia effettuate nell'ultimo triennio, a prescindere dagli intervalli di tempo intercorsi tra un periodo e l'altro di malattia (cfr. la tabella 2 allegata al contratto).

Al termine del periodo massimo di conservazione del posto, l'azienda, tenuto conto del tipo di infermità del dipendente, può utilizzarlo in modo diverso, ovvero, a domanda dell'interessato, inquadrarlo in una qualifica inferiore, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 384/1990, concernente il passaggio ad altra funzione. Si ritiene, peraltro, che tali passaggi, alla luce degli artt. 3 e 4 del d.lgs 502/1992 debbano essere disposti direttamente dalle aziende ed enti.

Superati i 36 mesi, è rimesso alla facoltà dell'azienda o ente di procedere o meno alla risoluzione del rapporto, che, pertanto, potrebbe proseguire senza che il dipendente abbia titolo a retribuzione o riconoscimento di anzianità.
Inoltre, in fase transitoria, il rapporto di lavoro del dipendente dichiarato inidoneo a proficuo lavoro, con procedura anteriore all'entrata in vigore del contratto, può essere risolto dall'amministrazione in base alle nuove regole e con corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso. La mancata risoluzione del rapporto di lavoro comporta l'applicazione dell'art. 23, comma 14, 2° periodo del CCNL.

Tutte le assenze per malattia precedenti il 2 settembre 1995 sono azzerate. La rilevata discordanza tra la dizione del comma 14 dell'art. 23 e la tabella n. 2 esplicativa, va risolta a favore della tabella stessa che, attraverso gli esempi applicativi, esplicita la reale volontà delle parti.

Si rammenta, inoltre, che la l. 33/1980 non distingue tra assenze di un solo giorno ed altre assenze e, pertanto, il certificato medico è necessario anche per le assenze di un solo giorno. Il certificato deve essere recapitato o spedito a mezzo di raccomandata con a.r. nei tre giorni successivi la data di inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa: se la malattia ha avuto inizio il 14 gennaio, ad esempio, il relativo certificato dovrà essere recapitato o spedito non oltre il 17 gennaio (nel calcolo non va mai computato il dies a quo); se il 17 gennaio è domenica, il termine è prorogato a lunedì 18 (il termine che cade in giorno festivo è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo).

Nei casi di assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, ove non sia oggettivamente possibile effettuarli al di fuori dell'orario di servizio, il dipendente può usufruire del trattamento di malattia da documentare con l'esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. Nel caso le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente potrà usufruire, a richiesta, oltre che dell'assenza per malattia, con la relativa decurtazione del trattamento economico accessorio, anche di un permesso a recupero.

Viene escluso, inoltre, il frazionamento della giornata di assenza per malattia.
Il superamento dell'istituto del congedo straordinario non comporta l'esclusione del personale mutilato o invalido di guerra o per servizio dal diritto alle cure richieste dallo stato di invalidità, comprese le cure termali, climatiche e psammometriche. A tal fine si farà ricorso alle assenze per malattia di cui all'art. 23 del CCNL e non all'istituto dei permessi retribuiti.
Come è noto, nel precedente sistema l'aspettativa per malattia si cumulava con l'aspettativa per motivi di famiglia e nel quinquennio la somma delle relative assenze non poteva superare i due anni e mezzo. Nel nuovo sistema, l'assenza per malattia è costruita in modo del tutto autonomo, non è più un'aspettativa, ed il periodo preso a riferimento per il calcolo del cosiddetto periodo di comporto è di tre anni. Ciò significa che la regola sul cumulo delle aspettative, per malattia e per motivi di famiglia (disciplinata dall'art. 27 del CCNL), non è più operante.

L'azienda o ente può richiedere la visita medica per il mutamento di mansioni o per l'accertamento della inidoneità assoluta a qualsiasi proficuo lavoro prima del decorso dei 18 mesi previsti dall'art. 23, comma 1, del CCNL? Quando non sia applicabile l'art. 16 del DPR 384/1990, può darsi luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 23 del CCNL?

La visita medica per il mutamento di mansioni o per l'accertamento della inidoneità assoluta a qualsiasi proficuo lavoro non può essere chiesta dalla azienda o ente prima del decorso dei 18 mesi perché il CCNL ha dettato norme in favore del lavoratore. L'anticipazione espressamente finalizzata alla risoluzione del rapporto di lavoro per totale e permanente inabilità fisica può, invece, essere richiesta dal lavoratore. Giova precisare, inoltre, che in caso di accertamento medico di assoluta e permanente inabilità allo svolgimento di qualsiasi proficuo lavoro va corrisposta all'atto della risoluzione del rapporto l'indennità di preavviso perché vi è una testuale previsione in tal senso dell'art. 23, comma 3, del CCNL. A tal fine, si dovrà applicare, per il calcolo, l'art. 39 del medesimo CCNL.

Con riguardo all'art. 16 del DPR 384/1990 richiamato dal comma 3 dell'art. 23 del CCNL, si ritiene che l'azienda o ente, ove abbia esperito tutti i tentativi per recuperare al servizio attivo il dipendente non più idoneo allo svolgimento delle proprie mansioni ma idoneo a proficuo lavoro, può procedere alla risoluzione del rapporto medesimo, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del CCNL.
Infatti, le parole "dispensa dal servizio per motivi di salute" utilizzate nell'art. 16 del predetto DPR 384/1990 vanno sostituite con le parole "risoluzione del rapporto di lavoro" di cui all'art. 23, comma 3, del CCNL.

Come si applica l'art. 23 del CCNL 1 settembre 1995 nel rapporto tra malattia senza diritto alla retribuzione con il diritto alle ferie?

L'attività di gestione del personale non può essere sospesa in attesa della risposta ai quesiti inoltrati all'ARAN, in quanto come più volte segnalato nelle note di chiarimenti generali, l'attività di gestione dei Contratti Collettivi è rimessa alla competenza e responsabilità di ciascuna Azienda e le risposte di questa Agenzia non ne vincolano né l'autonomia, né le scelte interpretative.

Ciò premesso si fa presente che le ferie maturate prima dell'inizio della malattia che ha comportato successivamente la risoluzione del rapporto, ove non godute, sono retribuite all'atto della cessazione dal servizio (art. 19, comma 15).

Le assenze per malattia retribuite non riducono il periodo di ferie spettanti (art. 19, comma 14 CCNL 1.09.1995). Per le ferie maturate in detto ultimo periodo si può sostenere la monetizzazione al cessare dell'attività di servizio qualora il dipendente non sia più rientrato dalla malattia e non abbia, quindi, potuto usufruire dei benefici previsti dall'art. 19, comma 14 sopracitato. Infatti, in questo caso la mancata fruizione delle ferie non è imputabile ad una precisa volontà del dipendente ma ad un evento oggettivo di carattere impeditivo

Le assenze per malattia effettuate ai sensi dell'art. 23, comma 2 non sono retribuite, danno solo titolo alla conservazione del posto ed interrompono l'anzianità di servizio a tutti gli effetti, dunque ferie comprese (art. 23, commi 2, 4, e 6 lett. d) del CCNL 1.9.1995).

CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001 E CCNL – II BIENNIO ECONOMICO – DEL 20 SETTEMBRE 2001

Come si applica l'art. 11 CCNL integrativo del Comparto sanità del 7.4.1999 stipulato il 20.9.2001?

La norma contrattuale in oggetto indicata prevede che il beneficio della esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia sono quelli in cui il dipendente deve effettivamente sottoporsi alle terapie salvavita e non anche quelli eventualmente di convalescenza che seguono la generale regolamentazione delle assenze per malattia.
Quanto sopra, comporta che i giorni di assenza dovuti esclusivamente alle terapie salvavita non vanno conteggiati entro i periodi massimi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 23 del CCNL 1 settembre 1995 e sono retribuiti in misura intera.


CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001

I concorsi avviati per ricoprire posti di categoria C per profili di operatore professionale sanitario e assistente sociale, dopo la trasformazione di essi dalla categoria C alla D (attuata dal CCNL II biennio economico a decorrere dal 1° settembre 2001), possono essere portati a termine o devono essere attivate nuove procedure concorsuali? Le graduatorie in vigore dei concorsi espletati per la categoria C cui appartenevano i profili sopracitati, possono essere utilizzate per l'assunzione degli idonei in categoria D?

E' corretto il completamento dell'iter di un concorso di categoria D atteso che i requisiti per il conferimento di tale posizione sono mutati con l'entrata in vigore del CCNL?

E' possibile conferire le funzioni di coordinamento e la relativa indennità al neo assunto a seguito di vincita di concorso per posti di categoria D, bandito prima dell'entrata in vigore del contratto in esame ovvero di utilizzazione della relativa graduatoria?

Con riguardo ai quesiti relativi al rapporto tra i concorsi in atto ed il reinquadramento del personale appartenente ai profili in esame, questa Agenzia non è in grado di esprimere che valutazioni di carattere molto generale essendo le situazioni assai differenziate. In linea di massima si ritiene che, in relazione allo stadio della procedura, i concorsi avviati per i profili sanitari della categoria C e non ancora ultimati all'entrata in vigore del CCNL del II biennio, possano essere portati regolarmente a compimento con la precisazione che il personale assunto va, comunque, inquadrato nella categoria D (v. art. 9, comma 5, CCNL II 20 settembre 2001, II biennio). Analogamente, si ritiene che le graduatorie in vigore relative ai profili sanitari in esame, già appartenenti alla categoria C, possano essere utilizzate con l'inquadramento diretto in categoria D dei candidati utilmente collocati. Il principio su cui si basa il presente orientamento è quello della salvezza dei provvedimenti concorsuali e della ultimazione delle procedure di selezione del personale in stadio avanzato, valutazione di convenienza che è rimessa alla discrezionalità di ciascuna amministrazione.

Analoghe considerazioni valgono anche per il penultimo quesito relativo al completamento dei concorsi indetti per i profili già ascritti alla categoria D alla data dell'entrata in vigore del CCNL (ad esempio caposala). Infatti, pur non essendo più previsto nei confronti dei dipendenti assunti successivamente al 1 settembre 2001 a seguito di pubblici concorsi alcun automatismo nel conferimento della posizione di coordinamento, nulla vieta alle aziende di portare a termine tali procedure. A tale proposito si deve osservare che, essendo richiesta per la posizione di coordinamento una esperienza professionale complessiva in categoria C e/o D di cinque anni, (esperienza ridotta di un anno per il personale in possesso del certificato di abilitazione a funzioni direttive, cfr. art. 5, comma 2, CCNL integrativo 20 settembre 2001), il requisito potrebbe essere posseduto anche dal neo assunto vincitore di concorso. Sono, comunque, fatti salvi su questo punto, i criteri generali per il conferimento della funzione di coordinamento che le aziende definiranno con le previste procedure di concertazione.

Quanto affermato nei precedenti punti non confligge con la circostanza che nei bandi di concorso in esame i requisiti richiesti ai candidati per l'ammissione siano diversi da quelli attualmente previsti, valendo la regola generale che ciascun concorso è disciplinato dalle norme vigenti al momento del bando, purchè ovviamente indetto prima dei CCNL del 20 settembre 2001.


CONGEDI DEI GENITORI

CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001 E CCNL – II BIENNIO ECONOMICO – DEL 20 SETTEMBRE 2001

Come si applica l'istituto del congedo parentale (ex astensione facoltativa)?

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, del d. lgs. 151/2001 per ogni figlio ciascun genitore ha diritto di fruire di un periodo di congedo parentale.
Tale congedo è così delimitato:

    a) con riferimento alla durata i limiti posti sono pari a 6 mesi per la madre o 7 mesi per il padre, per un massimo di 10 mesi cumulativi tra i due genitori;

    b) per quanto attiene al periodo di fruizione, la legge prevede che il congedo va fruito entro gli otto anni di vita del bambino, senza indicare alcun limite annuo;

    c) relativamente al trattamento economico l'art. 34 del d. lgs. 151/2001 disciplina che per i periodi di congedo parentale al genitore è dovuta un'indennità pari al 30% della retribuzione, per un massimo di 6 mesi cumulativamente tra i due genitori e sempre che il periodo sia richiesto entro il compimento del terzo anno di vita del bambino. Eccezioni sono previste per i dipendenti con reddito annuo individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;

    d) infine, sempre sulla base del disposto legislativo, i periodi di congedo riducono le ferie e non sono computati ai fini della tredicesima mensilità.

Come si applicano i congedi parentali?

Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs n. 151/2001, i genitori hanno diritto a complessivi 10 mesi (o 11 mesi) di congedo parentale, di cui i primi sei mesi retribuiti con un'indennità pari al 30% della retribuzione mentre i restanti 4 mesi (o 5 mesi) non sono retribuiti, sempre che tale periodo venga fruito dalla coppia nei primi tre anni di vita del bambino.
Inoltre, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. c), del CCNL integrativo 20 settembre 2001, per i primi trenta giorni di assenza, ricompresi nei 10 o 11 mesi, spetta l'intera retribuzione.
Del pari non è retribuito il complessivo periodo di 10 o 11 mesi qualora fruito dopo i primi tre anni di vita del bambino.
L' unica deroga è quando il soggetto che richiede il congedo abbia un reddito annuo inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Come si interpreta l'art. 17-comma 3-CCNL Integrativo del 20.9.2001?

La norma contrattuale in oggetto ha inteso adeguare e raccordare la preesistente disciplina dell'art.25 del CCNL 1° settembre 1995 con le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151.
In tale contesto va correttamente interpretato il comma 3 dell'art.17 del CCNL, nel senso che l'introdotto consenso della lavoratrice madre al temporaneo impiego in altre attività – nell'ambito di quelle disponibili e che comportino minor aggravio psicofisico - non va inteso come il possibile esercizio di un potere di veto, ma rientra in una azione concertata con la amministrazione per una sua migliore utilizzazione, allontanandola dalla situazione di danno o di pericolo per la gestazione o per la salute.

Da quanto sopra, non può discendere che la negazione del consenso da parte della dipendente comporti la impossibilità per la Azienda di una assegnazione a mansioni diverse - a seguito della valutazione effettuata dal servizio di Medicina del Lavoro o altro servizio competente - se non a fronte di valide motivazioni da parte dell'interessata e comunque tali da consentire al Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro di disporre l'eventuale interdizione dal lavoro.

In quali casi sono cumulabili tra di loro le aspettative dell'art. 12 CCNL integrativo del 20 settembre 2001?

L'aspettativa non retribuita di cui all'art. 12 – comma 8, lettera c) - del CCNL del Personale del Comparto Sanità del 20.9.2001 è cumulabile con l'aspettativa prevista dal comma 1 del medesimo articolo, se utilizzata allo stesso titolo, ed il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza, al compimento del 7° mese, interrompe l'aspettativa in corso, stante la assoluta obbligatorietà della applicazione delle vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n. 1204/1971, così come modificata ed intergrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000.

Art. 17 - Congedi dei genitori – CCNL integrativo del 20 settembre 2001
I primi trenta giorni di congedo parentale interamente retribuiti, relativi all'astensione facoltativa di cui all'art. 17, comma 2, lett. c), se non fruiti nel primo anno, possono essere utilizzati entro gli otto anni di vita del bambino, conservando il diritto alla retribuzione al 100%?

In merito al quesito si osserva che la disciplina contrattuale di maggior favore si muove pur sempre nella cornice legale dell'art. 34 del D. Lgs. 151/2001 e, quindi, non modifica le condizioni generali ivi previste per l'erogazione del trattamento economico. Di conseguenza, nel caso proposto all'esame, questo è corrisposto per intero per i primi trenta giorni se il congedo è fruito prima del compimento del terzo anno di vita del bambino. Se, invece, essi sono richiesti per la prima volta dopo il triennio, il trattamento economico è corrisposto per intero solo in presenza dei requisiti richiesti dalla norma di legge per l'erogazione dell'indennità pari al 30% della retribuzione (cioè se il reddito del genitore che richiede il congedo sia inferiore al minimo previsto dal decreto legislativo medesimo).

In caso di parto gemellare la disciplina prevista dall'art. 17, comma 2, lett. c), ossia la totale remunerazione dei primi trenta giorni di congedo parentale per astensione facoltativa, spetta una sola volta o per ogni figlio gemello?

Il D.Lgs. 151/2001, pur prevedendo che il congedo parentale in oggetto compete per ogni bambino, non ha espressamente disciplinato il caso di parti plurimi, al contrario di quanto previsto per i riposi giornalieri della madre.
Per ciò che attiene il beneficio di maggior favore previsto dalla norma contrattuale in esame (cioè il mantenimento del 100% della retribuzione per i primi trenta giorni), esso ha dunque mantenuto la precedente correlazione con "l'evento parto" per cui, anche in presenza di parti plurimi, compete una sola volta, cumulativamente per entrambi i genitori.
Tuttavia, per completezza di informazione, si informa che questa Agenzia ha inoltrato al Dipartimento della Funzione pubblica una richiesta di parere sull'argomento della moltiplicazione del periodo di ex astensione facoltativa in relazione al numero di figli gemelli il cui esito sarà tempestivamente portato a conoscenza di tutte le aziende non appena perverrà. In ogni caso, a prescindere dall'interpretazione finale della disposizione di legge non sembra possibile che il trattamento economico dei primi trenta giorni di congedo retribuibili per intero per disposizione contrattuale, sia suscettibile – allo stato - di moltiplicazione in quanto non sorretto da una idonea previsione dei relativi costi.

E' possibile cumulare nello stesso anno solare i benefici di cui all'art. 17, comma 2, lett. c) e quelli previsti dalla lett. d) del medesimo comma 2, ossia, rispettivamente, la remunerazione intera per i primi trenta giorni di congedo parentale per astensione facoltativa e per i primi trenta giorni di assenza per malattia del bambino di età inferiore a tre anni?

Si tratta di due distinti istituti che, nella loro riformulazione, incidono sullo stesso arco temporale; pertanto viene meno il divieto di cumulo preesistente. Di conseguenza è possibile che un genitore fruisca nello stesso anno di sessanta giorni di assenza retribuita, di cui trenta per congedo parentale per astensione facoltativa e trenta per malattia del figlio.

In caso di part-time verticale, come vanno conteggiati i primi 30 giorni di congedo parentale con diritto all'intera retribuzione?

L'art. 25, comma 11, del CCNL del 7 aprile 1999, come sostituito dall'art. 35, comma 1 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, prevede che "il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi,…". In caso di part - time verticale, il periodo massimo concedibile non viene riproporzionato ed i permessi sono computati con le medesime modalità utilizzate per il personale a tempo pieno. Elemento comune a tutti gli istituti sopra citati è, quindi, la modalità con cui essi vengono conteggiati facendo riferimento ai giorni di calendario e non ai giorni lavorativi rientranti nel periodo richiesto. Nel caso in questione, l'art. 17, comma 2, lett. e) prevede che "i periodi di assenza di cui alle lettere c) e d), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice". Pertanto i primi trenta giorni interamente retribuiti di congedo parentale per astensione facoltativa, o di permesso per malattia del figlio, si considerano tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti all'interno del periodo richiesto. In caso di fruizione frazionata, il periodo di congedo verrà calcolato partendo dal primo giorno lavorativo e concludendo con l'ultimo giorno lavorativo precedente all'effettivo rientro in servizio. Per esempio: se un dipendente che lavora nei giorni di martedì e giovedì chiede 10 giorni di astensione facoltativa a partire dal martedì, tali giornate verranno conteggiate come segue:

MA 15 ME 16 GI 17 VE 18 SA 19 DO 20 LU 21 MA 22 ME 23 GI 24 VE 25 SA 26 DO 27 LU 28 MA
29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - - - - rientro in servizio

Il personale dipendente che fruisce di n. 2 ore di riduzione oraria per allattamento, può prestare lavoro straordinario?

Si ritiene che tale eventualità sia strettamente correlata all'articolazione oraria scelta dalla lavoratrice. In particolare, laddove quest'ultima chieda di usufruire della riduzione oraria prevista dall'art. 39 del d. lgs. 151/2001 all'inizio o durante il proprio orario di lavoro giornaliero, nulla vieta che essa possa prestare lavoro straordinario alla fine del proprio turno. Al contrario, qualora la riduzione oraria sia applicata alla fine dell'orario di lavoro, sebbene in merito i contratti e il d. lgs. 151/2001 non contengano alcuna espressa previsione, appare poco conforme allo spirito della norma richiedere alla dipendente il rientro in servizio per prestare lavoro straordinario fatta salva la disponibilità della stessa.

Nei casi previsti dall'art. 17, comma 2, lett. c) e d), compete la 13° mensilità?

In merito si osserva che la disciplina generale prevista dall'art. 34, comma 5, del d. lgs. 151/2001, la quale dispone che "i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia", è stata solo parzialmente derogata dal contratto. Infatti quest'ultimo prevede che i primi trenta giorni di congedo parentale, "computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio" e sono interamente retribuiti. Resta, quindi, confermata la disciplina della non erogabilità della 13° mensilità prevista dal citato art. 34 del decreto.
Per quanto riguarda i congedi per la malattia del figlio, la norma di carattere generale cui far riferimento è quella prevista dall'art. 48, comma 1, del d. lgs. 151/2001, di contenuto identico all'art. 34, comma 4, citato nel precedente quesito. Anch'essa è stata parzialmente derogata dal CCNL; di conseguenza nei trenta giorni di permesso retribuito di cui all'art. 17, comma 2, lett. d), maturano le ferie ma non la tredicesima mensilità.

Come si determina la retribuzione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato collocato in congedo per maternità contestualmente o dopo pochi giorni dall'assunzione in servizio?

Al personale a tempo determinato collocato in congedo per maternità compete lo stesso trattamento economico del personale a tempo indeterminato e, pertanto il calcolo va effettuato con le stesse modalità previste dall'art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
Ciò si desume dall'art. 31 del contratto citato, il quale esplicita le deroghe agli istituti del rapporto di lavoro applicate al personale con contratto a termine, tra le quali non è compreso il trattamento economico in caso di congedo per maternità.


CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

CCNL 1 SETTEMBRE 1995

Art. 14 - contratto individuale di lavoro

Il contratto individuale di lavoro sostituisce l'atto di nomina nelle assunzioni avvenute dopo il 1° settembre 1995. Pertanto, non si ritiene che debba essere stipulato un contratto individuale per i dipendenti in servizio i quali sono stati già assunti nel rispetto delle regole previste dalla disciplina previgente.
Lo schema di contratto individuale è libero e, quindi, per la sua redazione le aziende o enti del S.S.N. devono attivarsi nell'ambito della propria autonomia gestionale.

Il CCNL non ha indicato il soggetto competente a stipulare, in nome e per conto dell'amministrazione, i contratti individuali di lavoro previsti dall'art. 14. In base alle previsioni del d.lgs 29/1993 si deve comunque ritenere che tale soggetto sia il dirigente individuato dai singoli ordinamenti. Trattasi, infatti, di tipica attività di gestione.

Circa la decorrenza del rapporto, si deve fare riferimento alla data indicata nel contratto individuale, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera b) e qualificata, testualmente, come data di inizio del rapporto di lavoro. Tale data sarà, naturalmente, quella di effettiva presa di servizio del dipendente e da essa decorrono sia gli effetti giuridici sia quelli economici del contratto.
Si deve ritenere che il contratto individuale debba essere stipulato anche in caso di passaggio di qualifica a seguito di vincita di concorso bandito dall'azienda di appartenenza perché, pur non mutando i soggetti, mutano tuttavia i contenuti del precedente contratto.

Non sussiste un obbligo di registrazione del contratto individuale, perché i contratti di lavoro, in base all'art. 7 del T.U. approvato con D.P.R. 131/1986 e all'art. 10 della tabella ad esso allegata, non sono tra gli atti per cui sia richiesta la registrazione.


CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI

CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001

ART. 16 – Congedi per eventi e cause particolari

A quale disciplina si deve fare riferimento per i congedi per eventi e cause particolari (Art. 16 CCNL Integrativo Comparto sanità del 20.9.2001)?

La disciplina dei permessi di cui all'art. 21 – comma 2 – del CCNL 1 settembre 1995 è rimasta invariata quanto al numero dei giorni ma con una casistica più ampia in base alle previsioni della legge 53/2000, tutte tipizzate con l'art. 16 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001.
Quanto ai congedi per lutto trova invece applicazione la generale disciplina dei permessi retribuiti contenuta nel comma 1 – secondo alinea – dell'art. 21 del CCNL del 1 settembre 1995, più favorevole al dipendente.

A quale tipo di permesso si deve far ricorso per testimoniare per cause personali in tribunale?

Il personale che deve recarsi in tribunale per testimoniare per cause personali può far ricorso ai permessi per particolari motivi personali previsti dall'art. 21 - comma 2 - del CCNL 1.9.1995, successivamente integrato dall'art. 16 del CCNL 20.9.2001.

I dipendenti hanno diritto ai permessi e ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 mantenendo comunque la applicazione della generale disciplina sui permessi per lutto contenuta nel comma 1, secondo alinea, dell'art. 21 del CCNL 1 settembre 1995?

L'art. 16 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 prevede che i dipendenti hanno diritto ai permessi e ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 mantenendo comunque la applicazione della generale disciplina sui permessi per lutto contenuta nel comma 1, secondo alinea, dell'art. 21 del CCNL 1 settembre 1995.
Trattasi di una norma contrattuale di maggior favore rispetto alla legge fondamentale che non può essere disgiunta dalle già previste modalità di utilizzo dei permessi per lutto e quindi, nel caso, non risultano applicabili i criteri specificatamente introdotti dal Decreto Ministeriale 21 luglio 2000, n.278.

E' possibile il cumulo di congedi per eventi e cause particolari?

I benefici di cui al comma 1 dell'art. 16 del CCNL stipulato il 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999, non si cumulano con quelli previsti dall'art. 21 del CCNL 1 settembre 1995 per la medesima fattispecie.
Infatti, i benefici introdotti dall' art. 4 – comma 1 – della Legge n. 53/2000, regolamentato dall'art. 1 del Decreto 21 luglio 2000 - n. 278, erano già stati previsti dal succitato CCNL nella generica dizione "per motivi familiari e personali" e, quindi, onnicomprensivi di tutti i casi riguardanti anche quelli per gravi motivi.



CCNL – II BIENNIO ECONOMICO – DEL 20 SETTEMBRE 2001
Art. 10 – Indennità di coordinamento

Per il personale proveniente dalla categoria C, cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento, l'attribuzione della relativa indennità è oggetto di concertazione con i sindacati o di immediata attuazione? Inoltre, tale indennità è da considerarsi temporanea, e pertanto revocabile, o permanente? Che cosa si intende per effettivo coordinamento agli effetti del riconoscimento dell'indennità ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili ricompresi nel comma 3?

E' corretto ricorrere alle risorse aggiuntive per il finanziamento della parte fissa dell'indennità di coordinamento e al fondo ex art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 per la parte variabile?

L'indennità di coordinamento si cumula con l'indennità per particolari condizioni di lavoro prevista dall'art. 44, comma 5 del CCNL 1° settembre 1995? L'indennità di coordinamento è cumulabile con quella di posizione organizzativa?

L'indennità di coordinamento può essere attribuita a personale appartenente a ruoli diversi da quelli previsti dal contratto?

In via preliminare occorre specificare che il termine "effettivo coordinamento" può trovare riscontro nella qualifica acquisita, come ad esempio per le caposala, ovvero nell'assetto organizzativo di ciascuna azienda, in quanto non sempre all'appartenenza ad uno dei profili di operatore professionale o assistente sociale coordinatore del DPR. 384 del 1990 (transitati nella categoria D iniziale del CCNL 7 aprile 1999 con il profilo di collaboratore professionale sanitario o di assistente sociale) corrispondeva - al di là della denominazione attribuita al profilo stesso - una reale funzione di coordinamento. In sostanza l'art. 10 del CCNL ha inteso evitare ogni forma di automatismo per la corresponsione dell'indennità che premia, ormai a parità di posizione, la diversa responsabilità del dipendente cui è affidata la guida del gruppo. In tale contesto si spiega anche perché tale indennità possa essere riconosciuta - in prima applicazione - al personale proveniente dalla categoria C (comma 7, secondo periodo). Dalla lettura dell'articolo, trattandosi di una prima applicazione, non si ha, inoltre, ragione di ritenere che il comma 5 non si applichi anche a quest'ultima categoria di destinatari purchè vi sia stato il formale riconoscimento delle funzioni di effettivo coordinamento al 31 agosto 2001.

Il finanziamento della parte fissa dell'indennità di coordinamento avviene con le risorse aggiuntive nella quota pari a £. 3.000.000 lorde annue pro - capite per i dipendenti già in categoria D alla data di entrata in vigore del CCNL (art. 8, comma 4) ed in possesso dei requisiti richiesti al 31 agosto 2001. Il finanziamento della parte variabile, fino ad un massimo di ulteriori £. 3.000.000, avviene, comunque, con le risorse eventualmente disponibili del fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.

La funzione di coordinamento consegue al nuovo assetto nell'organizzazione del lavoro conseguente al riordino delle professioni sanitarie iniziato, con la ridefinizione dei profili sanitari e sociali, dalla legge di equiparazione n. 42 del 1999 e proseguito con la disciplina del nuovo percorso formativo delle professioni medesime culminato nella Legge 10 agosto 2000 n. 251. Per tale ragione, la corresponsione della relativa indennità risulta svincolata dalla previsione di cui all'art. 44, comma 5, del CCNL 1° settembre 1995, che individua le particolari condizioni di lavoro per le quali spettano le indennità al personale in questione (già ex operatori professionali coordinatori). Per quanto sopra e per la circostanza che la norma non risulta disapplicata dal CCNL del 20 settembre 2001, l'indennità in questione e quelle relative alle condizioni di lavoro risultano cumulabili con l'indennità di coordinamento.

Il rapporto esistente tra l'indennità di coordinamento e quella derivante dall'attribuzione della posizione organizzativa deve essere, invece, definito nell'ambito della contrattazione integrativa e nel rispetto della disponibilità del fondo dell'art. 39 (cfr. art. 11, comma 4 del CCNL 20 settembre 2001 del II biennio eonomico in esame).
Con riguardo all'ultimo quesito si fa presente che l'indennità di coordinamento non può essere corrisposta se non al personale appartenente ai profili contemplati nell'art. 10 in esame. Per i dipendenti degli altri ruoli rimane ferma la posizione organizzativa nell'ambito della quale dovrà essere valutato il peso dell'eventuale compito di coordinamento che essa comporta, sulla base dei criteri definiti in sede aziendale.

In quali casi non si può corrispondere un' indennità di coordinamento, di cui all'art.10 CCNL Comparto Sanità-II Biennio economico 2000/2001? L'inquadramento ai sensi dell'art. 9 del medesimo contratto è automatica?

L'indennità di coordinamento – parte fissa – viene corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala – già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione e del personale al 31 agosto 2001.

Pertanto, ai sensi dell'art. 43 – comma 1 - del CCNL Integrativo del 20.9.2001, detta indennità non può trovare applicazione nei confronti del personale già in distacco o aspettativa per motivi sindacali alla data suddetta.
Diversa disposizione è prevista, invece, dall'art. 9 – comma 3 – del CCNL relativo al II Biennio Economico 2000-2001 per l'inquadramento nella categoria D, in quanto la ricollocazione ha carattere automatico e presuppone solo la sussistenza del rapporto di lavoro al 31 agosto 2001, requisito che è proprio anche del personale in distacco sindacale.
Infine, per quanto attiene il personale in aspettativa per mandato elettorale non è prevista alcuna disposizione e, in tal caso, si applica l'art. 68 del D.Lgs. 165/2001.

A quali situazioni si riferisce l'applicazione del comma 7? E' possibile applicarlo nel caso in cui il personale già di categoria C fosse stato incaricato di svolgere mansioni superiori?

Il comma 7 è una fattispecie eccezionale che trova applicazione in quelle situazioni organizzative (ad es. IPAB, RSA etc) in cui, in mancanza nella dotazione organica del profilo di categoria D iniziale, la funzione di coordinamento, solitamente affidata a questo profilo, sia stata riconosciuta formalmente in capo ad un dipendente di categoria C alla data del 31 agosto 2001. Solo in tale circostanza eccezionale, la cui verifica è rimessa, peraltro, alla valutazione aziendale in base alla propria situazione organizzativa, la disposizione contrattuale consente di estendere il beneficio dell'art. 10 comma 1 sin dalla prima applicazione del contratto anche a personale che altrimenti avrebbe ottenuto esclusivamente il nuovo inquadramento nella categoria D iniziale.

Non rientra, pertanto, in tale previsione il personale di categoria C del ruolo sanitario che alla data sopracitata risulti incaricato di espletare le funzioni immediatamente superiori su posti vacanti in categoria D, nei confronti del quale, con l'inquadramento nella categoria stessa, viene solo confermata la posizione conferita temporalmente con le mansioni superiori. A tali dipendenti, peraltro, viene attribuito il medesimo trattamento giuridico del personale vincitore di concorso nella categoria C o D dal 1 settembre in poi – senza cumulare più benefici. Ciò non impedisce all'azienda, successivamente al 1 settembre 2001, di conferire, anche in tempi rapidi, a tale personale le posizioni di coordinamento, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, secondo criteri generali definiti con le procedure della concertazione, dal momento che alla relativa selezione possono partecipare anche i dipendenti neo – inquadrati in possesso dei requisiti richiesti.

L' interpretazione dell'eccezionalità del comma 7 è suffragata dalla lettura del sistema di finanziamento delle clausole contrattuali riportato nell'art. 8, commi 2 e 3 (che riguardano l'inquadramento di tutto il personale della categoria C del ruolo sanitario ivi compreso quello espletante mansioni superiori) nonché nel comma 4 dell'articolo stesso, riferito all'indennità di coordinamento, spettante al personale già inquadrato nella categoria D (iniziale o super) cui si collega l'eccezionale ipotesi prevista dall'art. 10, comma 7.


ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO


CCNL 1 SETTEMBRE 1995

Art. 37- cause di cessazione del rapporto di lavoro

Art. 38 - obblighi delle parti

Tra le cause di cessazione del rapporto di lavoro si considera anche la mancata riassunzione dal servizio?

Tra i casi di risoluzione del rapporto di lavoro, oltre a quelli elencati all'art. 37, comma 1, rientrano anche quelli conseguenti alla mancata riassunzione del servizio al termine delle assenze previste dagli artt. 26, comma 1, (servizio militare) e 27, comma 4, (aspettativa).
Inoltre, agli eredi del dipendente deceduto prima dell'entrata in vigore del contratto spettano gli emolumenti arretrati - compresi quelli derivanti dagli scaglionamenti con decorrenza 1° gennaio 1995 (ex art. 41) - ma non spetta l'indennità sostitutiva del preavviso prevista dall'art. 38, c. 3, perché tale disposizione entra in vigore dal 2 settembre 1995.

Art. 39 - termini di preavviso

Il periodo di preavviso, già iniziato, non è interrotto dalla malattia, mentre il comma 6 esclude espressamente la fruizione delle ferie durate il predetto periodo.
Pertanto, con esclusione del caso in cui la mancata fruizione delle ferie sia dovuta a comprovate esigenze di servizio - fattispecie disciplinata dall'art. 19, comma 15 - , la mancata fruizione delle ferie da parte del dipendente, che abbia presentato la domanda di recesso dal rapporto di lavoro comporta la perdita del diritto.
Inoltre, il termine di preavviso è da considerarsi anzianità di servizio solo se lavorato, con esclusione pertanto delle ipotesi in cui vi sia stato il decesso del dipendente.

Ricostruzione anzianità pregressa

Il dipendente dimessosi da una Azienda Sanitaria Locale ed assunto presso altra A.S.L., a seguito di vincita di pubblico concorso, ha titolo alla ricostruzione dell'anzianità pregressa, ancorché all'atto di cessazione abbia ottenuto dall'INPDAP l'indennità di fine servizio?

L'art. 56 del CCNL non ha disapplicato l'art. 53 del DPR 384/1990, "norma di garanzia nel caso di passaggio di livello", che, nel disciplinare la ricostruzione dell'anzianità dei servizi pregressi prestati senza soluzione di continuità, attribuisce al dipendente il trattamento economico previsto per la nuova posizione funzionale, mantenendo la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data del passaggio.
Si osserva, peraltro, che nella disposizione in commento non è riportato il divieto contenuto in precedenti norme che escludevano tale ricostruzione.
A tal fine, si fa, altresì, rinvio alla circolare esplicativa del 28.03.1991 n. 73343/6.2.31 del Dipartimento per la Funzione Pubblica, pubblicata sulla G.U. del 06.05.1991 - serie generale, n. 104.


FERIE E FESTIVITA'

CCNL 1 SETTEMBRE 1995

Art. 19 - ferie e festività

Fatto salvo che per le ferie per espressa previsione dell'art. 19, comma 13, le malattie insorte durante i periodi di assenza a qualsiasi titolo effettuate (aspettative incluse) non interrompono i predetti periodi.
Le ferie non possono essere fruite ad ore.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 19, comma 3, del CCNL, qual è il significato da attribuire all'espressione "dipendenti neo assunti"?

L'art. 19 del CCNL, nel prevedere che i dipendenti neo assunti nelle aziende ed enti del comparto dopo la stipulazione del CCNL hanno diritto, limitatamente al primo triennio di servizio, a 30 giorni lavorativi di ferie, fa riferimento al personale assunto al suo primo impiego nella pubblica amministrazione.
Per il personale con rapporto di lavoro a termine, invece, le ferie sono disciplinate dall'art. 17, comma 6, del CCNL, in base al quale i giorni maturati spettano in relazione al servizio prestato

Come deve essere definito il periodo di ferie?

Al dipendente – su richiesta - devono essere assicurati almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1° giugno – 30 settembre, e ciò nel rispetto dei turni prestabiliti.
Il periodo di ferie deve essere definito tenendo conto dei giorni lavorativi come derivanti dalla distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque o sei giorni, senza conteggiare le festività ed i riposi compensativi in esso ricadenti.

CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001

Art. 9 - Riposo compensativo per le giornate festive lavorate

Comporta oneri aggiuntivi la norma relativa al riposo compensativo per le giornate festive lavorate?

L'art. 9 del CCNL del 20 settembre 2001 è meramente integrativo delle prescrizioni contenute nell'art. 20 del CCNL del 1 settembre 1995 e nell'art. 34 del CCNL del 7 aprile 1999.
Questa norma, infatti, non comporta oneri aggiuntivi perchè risulta essere a carico del Fondo per le condizioni di lavoro ( art. 38 del CCNL 7 aprile 1999), unicamente nell'ambito del quale deve trovare il proprio finanziamento, con un utilizzo razionale delle risorse.

Compete il compenso per lavoro straordinario con le dovute maggiorazioni nel caso di attività in giorno festivo?

Nel caso di richiesta da parte del dipendente del pagamento del servizio prestato in giorno festivo infrasettimanale, allo stesso compete il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo senza pregiudizio per la indennità £. 30.000 lorde (€ 15,49) prevista dall'art. 44 – 12° comma – del CCNL 1.9.1995 per il servizio di turno prestato per il giorno festivo.

Nel caso di recupero del giorno festivo infrasettimanale lavorato si ha diritto a percepire la relativa indennità?

Il dipendente che – ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 9 del CCNL Integrativo del 20.9.2001 - recupera il giorno festivo infrasettimanale lavorato non ha titolo alla indennità prevista dall'art. 44 – comma 12 - del CCNL 1.9.1995.
Nel caso, invece, di mancato recupero del giorno festivo infrasettimanale, il dipendente ha titolo alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la prevista maggiorazione nonché alla indennità di turno festivo con le modalità stabilite dal richiamato art. 44 del CCNL 1.9.1995, non avendo la norma contrattuale in esame previsto la incumulabilità dei diversi benefici.
Si fa presente, con l'occasione, che gli oneri derivanti dalla applicazione della intervenuta norma contrattuale fanno capo al fondo unificato del trattamento accessorio connesso ai compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno di cui all'art. 38 del CCNL 7.4.1999.


FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

CCNL 1 SETTEMBRE 1995

Art. 36 - Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata

Con quale decorrenza deve essere corrisposto il compenso orario di £. 50.000 (€ 25,82) previsto dall'art. 36, comma 14, del CCNL per l'attività didattica svolta fuori orario di lavoro?

Per l'attività didattica svolta fuori orario di lavoro l'art. 26, comma 15, del DPR 270/1987 prevedeva un compenso orario di £. 30.000 (€ 15,49), successivamente aumentato a £. 50.000 (€ 25,82) dall'art. 36 del nuovo CCNL, che, tuttavia, non indica espressamente la decorrenza del beneficio economico.
A tal fine, si rammenta che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del CCNL, qualora le clausole contrattuali non contengano diversa prescrizione, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di stipulazione.
Pertanto, non prevedendo espressamente una decorrenza diversa, l'art. 36, comma 14, del CCNL esplica i suoi effetti dal 2 settembre 1995, data di entrata in vigore del medesimo contratto.

CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001

Art. 22 - Diritto allo studio
Nella concessione dei permessi retribuiti per motivi di studio si devono tenere in considerazione le precedenti circolari di chiarimenti emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica in detta materia?

Il diritto allo studio è stato disciplinato dall'art. 22 in una linea di continuità logica con l'art. 20 del D.P.R. 384/1990, ora disapplicato. Nulla osta, pertanto, che le precedenti circolari interpretative citate nel quesito ed emanate in vigenza del D.P.R. 395/1988 e del citato art. 20 possano continuare ad essere un punto di riferimento nell'applicazione dell'istituto in esame nelle parti in cui esso non sia stato innovato rispetto alla precedente disciplina.


INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO

CCNL 1 SETTEMBRE 1995

Art. 24 - infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

L'art. 24, nel disciplinare la materia degli infortuni sul lavoro e le malattie dovute a causa di servizio, oltre a riconoscere al dipendente il diritto alla conservazione del posto fino a ad un massimo di 36 mesi con diritto alla retribuzione per l'intero periodo, secondo la tabella "a" ammette anche in questo caso la possibilità per l'azienda di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro al termine del periodo massimo di conservazione. Per maggiore chiarezza si segnala che l'ultimo periodo del comma 3 dovrebbe concludersi con le parole equo indennizzo, poiché la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente è regolarmente disciplinata dall'art. 23 del CCNL.


MANSIONI SUPERIORI

CCNL 7 APRILE 1999

Art. 28 – Mansioni superiori
In assenza della previsione, in pianta organica di posti di categoria Bs, è consentito attribuire ad un dipendente della categoria B le mansioni superiori nella posizione iniziale della C?

Il CCNL prevede, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 165/2001, che i dipendenti possano svolgere solo mansioni immediatamente superiori a quelle della categoria o livello economico (qualora essa sia articolata al suo interno) immediatamente soprastante a quello di appartenenza. Ulteriori condizioni sono la temporaneità delle mansioni e che si tratti di un posto di organico vacante o della sostituzione di personale assente. Nel caso prospettato non ricorrere alcuna delle condizioni richieste dall'art. 28 in esame per il riconoscimento delle predette mansioni.


CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001

Art. 29 – Mensa

Quale è il valore nominale del buono pasto?

L'art.29 del Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del 7 aprile 1999 riguardante l'istituto della mensa nulla ha innovato rispetto a quanto già previsto in materia dai precedenti articoli 33 del DPR n. 270/1987 e 68 del DPR n.384/1990 ora disapplicati.
Si conferma comunque che il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare lire 10.000 (€ 5,16) ed il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di lire 2.000 (€ 1,03) per ogni pasto.
Da tutto quanto sopra premesso, discende che il valore nominale del buono pasto deve essere complessivamente di lire 10.000 (€ 5,16).


MOBILITA' DEL PERSONALE

CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001

Art. 19 - Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi

Da quale norma viene disciplinata la mobilità volontaria?

L'art. 19 del CCNL Integrativo del Personale del Comparto Sanità del 20.9.2001 - concernente la mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto o verso altre amministrazioni di comparti diversi - sostituisce la disciplina già prevista dagli articoli dal 12 al 15 del DPR 384/1990, semplificando l'istituto - come previsto dall'art. 30 del D.Lgs 165/2001 - per rendere operativo il relativo diritto.
Ciò premesso, si fa notare che la mobilità intercompartimentale è regolata in modo diverso rispetto a quella di comparto richiedendo obbligatoriamente la concessione del nulla-osta. Ove ciò non avvenga la mobilità intercompartimentale non può essere attivata, né il mancato nulla osta può essere sostituito dal preavviso.

I benefici previsti in materia di mobilità dalla L.104/1992 devono essere rispettati?

I benefici previsti dalla legge 104/1992, di cui i dipendenti sono destinatari, non possono essere in alcun modo disattesi.
Pertanto, se i posti non sono ancora stati assegnati sulla base della graduatoria di mobilità interna, gli stessi sono da considerare disponibili e si dovrà tenere conto della richiesta del dipendente di utilizzare la priorità nel trasferimento prevista dall'art. 33 - comma 5 - della legge 104/1992 che trova tuttora applicazione, purché si trovi nelle condizioni – opportunamente documentate – di dover assistere con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato.

Al personale dell'amministrazione delle poste e delle comunicazioni si applicano le disposizioni dell'art. 30 del D.Lgs n, 165/2001?

I dipendenti delle poste e delle comunicazioni dopo la trasformazione della amministrazione di appartenenza in società per azioni non possono essere più ritenuti destinatari delle previsioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 che sono riferite ai dipendenti pubblici, né tanto meno dei contratti collettivi dei relativi comparti che ne hanno disciplinato le modalità di attuazione.
La materia del passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse è attualmente regolata dall'art. 19 del CCNL Integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità, stipulato il 20 settembre 2001.

Poiché l'art. 19, comma 8, ha disapplicato l'art. 15 del D.P.R. 384/1990, che regolava la mobilità per compensazione, le domande congiunte pervenute prima della data di entrata in vigore del CCNL integrativo o comunque in corso di perfezionamento a tale data, possono ancora essere concluse favorevolmente?

Pur confermando che l'art. 19 del CCNL integrativo ha disapplicato, dalla data della sua entrata in vigore (ovvero dal 21 settembre 2001), le norme che regolamentavano la mobilità per compensazione, l'ampia liberalizzazione dell'istituto, affrancato da tutte le procedure che ne ostacolavano l'agevole applicabilità, non impedisce la conclusione delle procedure di mobilità, anche di compensazione già avviate, tanto più che in tale ultimo caso l'azienda, concedendo, nell'ambito della sua piena autonomia, il doppio nulla osta, riesce a sostituire contemporaneamente il dipendente trasferito.

La mobilità comporta novazione del rapporto di lavoro?

La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro, neanche quando viene attuata con preavviso. Per la medesima ragione non si può fare ricorso al termine "recesso".

Nella mobilità volontaria la sostituzione del nulla osta con il preavviso è equiparabile alle dimissioni?

E' innanzitutto opportuno ricordare che in qualsiasi forma di mobilità non c'è novazione del rapporto di lavoro ma esso continua, senza soluzione di continuità, con l'amministrazione ricevente. Il personale che fruisce delle norme sopraccitate, in mancanza del nulla osta, non deve, pertanto, dimettersi dall'azienda di appartenenza recedendo dal rapporto di lavoro, ma deve semplicemente limitarsi a produrre una comunicazione di "preavviso" per poter effettuare alla sua scadenza il trasferimento. In caso contrario si verificherebbe una vera e propria cessazione del rapporto di lavoro che determinerebbe gravi conseguenze sulla regolare instaurazione del rapporto con l'azienda di destinazione, per violazione delle vigenti regole sull'accesso, senza tener conto di tutte le possibili complicazioni sul piano giuridico, economico e previdenziale.


MUTAMENTO DI PROFILO PER INIDONEITA' PSICO-FISICA

CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001

Art. 6 - mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica

Nel caso di mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica si ha diritto alla conservazione dell'inquadramento nella nuova categoria?

Al dipendente che ha usufruito del passaggio nella categoria D a decorrere dal 1° settembre 2001 e che per motivi di salute, sopravvenuti in data successiva, è stato adibito a funzioni diverse dal nuovo profilo appena conseguito, si applica l'art. 6 (mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica) del CCNL, stipulato il 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del personale del comparto sanità del 7 aprile 1999.


NORME DI INQUADRAMENTO

CCNL 7 APRILE 1999
Dipendenti assunti a seguito di concorso pubblico espletato ai sensi del DM Sanità 30.1.1982 nel profilo di assistente tecnico-programmatore di centro elettronico:

  • può l'Azienda inquadrarli nel nuovo profilo di programmatore, prescindendo dalla trasformazione dei posti in pianta organica e dalla verifica del possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla declaratoria?
  • da quando decorre l'inquadramento?

Per il personale vincitore di concorsi, banditi ai sensi della pregressa normativa, l'inquadramento nei nuovi profili professionali corrispondenti alla precedente denominazione avviene automaticamente in analogia a quanto disposto per il personale dei profili sanitari dall'art. 19, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999, sulla base dei requisiti previsti dal bando di concorso (che avrebbero anche potuto essere diversi da quelli indicati nelle declaratorie), in virtù del principio : "tempus regit actum".

Naturalmente il vecchio profilo va adeguato alla nuova denominazione senza bisogno di procedere a trasformazione di posti di organico anche perché si presume la loro esistenza dal momento che il reclutamento è avvenuto mediante concorso.
L'inquadramento decorre dalla data di assunzione, a seguito di vincita di concorso. Si fa osservare che l'art. 22, comma 1 del CCNL 7 aprile 1999, non ha carattere retroattivo, in quanto anche nella sua prima applicazione richiede, se non prioritariamente, almeno contestualmente l'atto organizzatorio di trasformazione dei posti che non può che essere successivo all'entrata in vigore del CCNL, qualora i destinatari provengano da altri profili o ruoli. Peraltro i destinatari della norma di primo inquadramento sono coloro che posseggono i requisiti previsti dalla declaratoria per il personale interno, requisiti ormai a regime anche nella prima applicazione.

A) Quale deve essere l'inquadramento nel nuovo sistema di classificazione dei tecnici della prevenzione (ex personale di vigilanza ed ispezione) non in possesso del diploma universitario previsto dal DM 58/1997 provenienti dalle ex posizioni funzionali di VI e VII, tenuto conto della legge 42/1999?

B) Può il massofisioterapista inquadrato nel livello economico Bs essere collocato nella stessa categoria del massaggiatore non vedente ?

C) Gli operatori tecnici non espressamente ricompresi nell'art. 40 del DPR 384/1990 devono essere inquadrati nella categoria B o Bs ?

D) Qual è il corretto inquadramento degli assistenti tecnici operanti nelle Strutture di Prevenzione?

In tutte le ipotesi rappresentate e, comunque in linea generale, l'inquadramento del personale in servizio deve avvenire ad invarianza di spesa, unicamente prendendo a riferimento la ex posizione funzionale, il profilo ed il livello retributivo occupato dal personale interessato all'atto dell'entrata in vigore del CCNL 7 aprile 1999, senza slittamenti di livello o cambiamento di profilo, come previsto dall'art. 18 del CCNL 7 aprile 1999 e fatte salve le eccezioni ivi indicate.
Per i quesiti di cui ai punti A) e D) soccorre, in quanto applicabile, l'esplicitazione contenuta nella dichiarazione congiunta n. 4 del CCNL 7 aprile 1999.

CCNL – II BIENNIO ECONOMICO – DEL 20 SETTEMBRE 2001

ART. 9 - Trasformazione dei posti e passaggi

I profili professionali per i quali il CCNL II biennio economico del 20 settembre 2001 ha previsto il passaggio alla categoria D, sono beneficiari della norma anche nel caso in cui siano stati assegnati, per esigenze organizzative, ad altri servizi con mansioni diverse?

Al fine dell' inquadramento degli operatori professionali sanitari è condizione necessaria l'espletamento dei servizi di assistenza nell'arco delle 24 ore?

Nel caso in cui un dipendente appartenente alla categoria C non possa usufruire del passaggio nella categoria D per motivi di salute, può essere inquadrato in un profilo diverso della categoria C anche se non in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso? Il precedente trattamento economico, ove superiore, può essere mantenuto come assegno ad personam?

Da quale data decorre il passaggio dalla categoria C alla categoria D per il personale adibito a funzioni diverse dal profilo di appartenenza ovvero addetto ad altre attività per motivi di salute che ne faccia domanda?

I benefici economici derivanti dal passaggio dalla categoria C alla D spettano anche al personale cessato dal servizio con diritto alla pensione?

Gli artt. 7 ed 8 del contratto in esame esplicitano in modo chiaro le proprie finalità, dirette a favorire il riordino e la riorganizzazione delle professioni sanitarie, riconoscendo in capo al personale appartenente alla categoria C del ruolo sanitario, nonché al profilo di operatore professionale assistente sociale del ruolo tecnico, contenuti di competenze, conoscenze e capacità nello svolgimento delle relative attività, corrispondenti a quelle della categoria D dei rispettivi profili. Coerentemente con l'affermazione di tale principio, le norme di inquadramento non possono che applicarsi al personale impiegato nell'espletamento delle attività proprie del profilo di appartenenza, essendo il riconoscimento connesso con la effettività dello svolgimento – da parte del personale interessato - delle mansioni espressamente previste anche da specifiche norme di legge o regolamentari. Il nuovo inquadramento è, quindi, incompatibile con la utilizzazione del personale in questione in attività o in mansioni diverse da quelle indicate nelle norme che regolano l'esercizio della professione.

La condizione per l'inquadramento degli operatori professionali sanitari nella categoria D è quella di svolgere i compiti propri del profilo di appartenenza e non è, quindi, subordinata allo svolgimento della attività assistenziale su turni articolati nelle 24 ore. Il CCNL, infatti, non opera alcuna distinzione in tal senso ma si limita a normare solo i casi di personale addetto a mansioni o attività diverse da quelle assistenziali non rientranti nei compiti del personale interessato nel senso sopra specificato.

Il comma 6, dell'art. 9, ha previsto che il personale appartenente ai profili interessati dalla disposizione, pur se adibito a funzioni diverse anche per motivi di salute possa essere inquadrato nella categoria D solo a domanda - da presentarsi entro un breve lasso di tempo e nel rispetto delle condizioni indicate nella clausola contrattuale. Nel caso particolare in cui il dipendente non inoltri la domanda ovvero permanga l'impedimento derivante dalle condizioni di salute, l' inquadramento in diverso profilo della categoria C è comunque garantito, anche in deroga al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'interno, come si evince dalla lettura della clausola che non pone alcuna condizione in tal senso.
Il CCNL non ha previsto alcuna regola per l'inquadramento economico di tale personale nel nuovo profilo assegnato. Si ritiene, pertanto, che debba essere applicato il principio generale della salvaguardia del trattamento economico in godimento, sicchè l'importo dell'indennità professionale specifica ove spettante ai profili interessati, è mantenuto come assegno personale non riassorbibile. L'interpretazione è coerente con la ristrutturazione della retribuzione effettuata dall' art. 30 del CCNL 7 aprile 1999, dalla quale risulta che l'indennità professionale specifica di cui al comma 5 dello stesso articolo è la parte rimanente delle ex indennità di qualificazione professionale non utilizzata per l'individuazione della parte comune inserita nel trattamento economico iniziale. Ad ulteriore sostegno, si rammenta che l'indennità professionale specifica è percepita per dodici mensilità ancorchè sia pensionabile, ed è conteggiabile nell'indennità premio di servizio; pertanto, l'assegno personale mantiene le medesime caratteristiche.

La decorrenza dell'inquadramento nella categoria D del personale di cui sopra, adibito a funzioni diverse dal profilo di appartenenza ovvero addetto ad altre attività per motivi di salute, è correlata alla presentazione della relativa domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del contratto con riacquisizione delle mansioni proprie del profilo di appartenenza e, comunque, previa certificazione del medico legale attestante la recuperata efficienza nei casi di allontanamento dal servizio di riferimento per motivi di salute. Gli adempimenti necessari devono essere portati a termine nel più breve tempo possibile .
L'inquadramento nella categoria D) riguarda solo il personale in servizio al 1 settembre 2001. Ciò si evince dall'art. 9, comma 1.


PERMESSI RETRIBUITI

CCNL 1 SETTEMBRE 1995

Art. 21 - Permessi retribuiti – CCNL 1 settembre 1995 e successive modificazioni

L'art. 21 del CCNL ha sostituito la disciplina del congedo straordinario, prevedendo una serie di ipotesi in cui il dipendente può assentarsi dal lavoro con conservazione della retribuzione. Il comma 7 di tale disposizione conferma, inoltre, la vigenza di tutte le norme di leggi speciali che prevedano altri casi di permesso retribuito oltre quelli indicati nel corpo dell'articolo (ad esempio, permesso donazione sangue, 150 ore permesso di studio ecc...). Si conferma che anche in tali ipotesi, essendo venuta meno la disciplina del congedo straordinario, dal 1 gennaio 1996 non si deve più procedere alla trattenuta di un terzo della retribuzione nelle ipotesi previste dalle leggi 537/1993 e 724/1994 ora disapplicate.

L'art. 21 non va inteso nel senso che in sostituzione dei 45 gg. di congedo straordinario precedentemente riconosciuti siano oggi previsti 29 gg. massimi complessivi di permesso retribuito, in quanto esso prevede un tetto massimo solo in relazione alle singole fattispecie considerate, se ed in quanto si verificano, e solo in tal caso diventano cumulabili.
In mancanza di una espressa previsione normativa, è, altresì, esclusa la fruibilità ad ore dei permessi retribuiti, salvo l'eccezione prevista per i destinatari della legge 104/1992 relativa ai portatori di handicap.
In caso di lutto e matrimonio, nei giorni di permesso vanno computati anche i giorni festivi e quelli non lavorativi cadenti nel periodo.

Può il dipendente usufruire di permessi retribuiti per partecipare alle riunioni di ordini e collegi professionali?

Le assenze retribuite dal servizio sono disciplinate dai vigenti contratti collettivi nazionali del lavoro, tra le quali non sono ricompresse quelle indicate nella domanda.
Tuttavia è nella facoltà dell'Azienda consentire, mediante idonee articolazioni dell'orario di lavoro, la partecipazione del dipendente alle riunioni dell'organismo collegiale di cui fa parte, nel rispetto delle norme sulle incompatibilità.

Risulta possibile ricomprendere tra le assenze retribuite la fattispecie relativa ai permessi per i dipendenti che si presentino come candidati alle elezioni?

L'art. 21 del CCNL del 1 settembre 1995, oltre alle fattispecie indicate per le quali è possibile assentarsi senza decurtazione della retribuzione rinvia, per le ipotesi non previste, a norme di legge od a regolamenti che abbiano carattere generale.
L'assenza dei candidati per le elezioni è una fattispecie che non risulta sorretta da alcuna norma positiva, ma nel pregresso sistema dei congedi straordinari era consentita sulla base di circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di volta in volta emanate.
Essendo abolito l'istituto è evidente che i singoli interessati debbano ricorrere ad altri istituti contrattuali che legittimino una sospensione del servizio (ferie, aspettativa per motivi personali).

I permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/1992 incidono sulla tredicesima mensilità?

I permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 incidevano negativamente sulle ferie e sulla 13^ mensilità, limitandone l'importo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 1204/1971 nonché degli artt. 7 e 8 della legge n. 903/1977. L'art. 21 del CCNL, nel prevedere espressamente che i permessi ex art. 33, commi 2 e 3, legge n. 104/1992 non riducono le ferie, introduce solo per tale istituto una norma di maggior favore. Viceversa, la 13^ mensilità continua ad essere regolata dall'art. 33, comma 4, legge n. 104/1992, ove, come detto, è fatto esplicito rinvio alle predette disposizioni delle leggi 1204/1971 e 903/1977.


POSIZIONI ORGANIZZATIVE E GRADUAZIONI DELLE FUNZIONI

CCNL 7 APRILE 1999
Art. 20 – Posizioni organizzative e graduazioni delle funzioni
Art. 21 - Affidamento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative

Quale è il trattamento di base del personale cui è conferita la posizione organizzativa?

Al dipendente cui sia conferito l'incarico per una delle posizioni organizzative di cui agli artt. 20 e 21 del CCNL 7 aprile 1999 compete, oltre al trattamento economico in godimento secondo la categoria e profilo di appartenenza ed alla retribuzione di risultato, una indennità di funzione in misura variabile da un minimo di Lire 6.000.000 ( € 3.099,17) ad un massimo di Lire 18.000.000 ( € 9.297,52).
Detta indennità assorbe solo i compensi per lavoro straordinario ed al suo finanziamento si provvede con il previsto fondo.

In mancanza di personale del ruolo amministrativo di categoria D che possa occuparsi del settore informatico, è possibile conferire, anche in via di fatto, l' incarico di posizione organizzativa a personale della categoria C del ruolo sanitario che ne abbia i requisiti ?

Le "posizioni organizzative" della categoria D, individuate dalle aziende formalmente in relazione alle proprie esigenze, sono caratterizzate dallo svolgimento - da parte del personale incaricato - di funzioni con assunzione di diretta ed elevata responsabilità nell'ambito del proprio profilo professionale.
Per tale ragione il conferimento di detti incarichi non può comportare mutamento di profilo o di ruolo del dipendente . Peraltro le posizioni organizzative afferenti il ruolo tecnico (o amministrativo) possono riguardare solo il personale appartenente alla categoria D.


PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001

Art. 51 – Procedure di conciliazione ed arbitrato

Quale è l'organo attualmente competente all'impugnativa da parte del dipendente delle sanzioni disciplinari?
Il percorso procedurale del ricorso al Collegio Arbitrale è quello indicato al comma 7 dell'art. 55 del D.Lgs n. 165/01 (ex comma 7, art. 59 del D.Lgs 29/93) o quello indicato nel CCNQ del 23.01.01 previsto per le procedure di conciliazione e arbitrato?

Ai sensi dell'art. 56 del dlgs. 165 del 2001 le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all'art. 66 dello stesso decreto. Ove la conciliazione non riesca il dipendente può adire il collegio arbitrale di cui all'art. 55, comma 8 del dlgs 165 ovvero il giudice ordinario. Il sistema di impugnazione dinanzi al citato collegio arbitrale di disciplina dell'azienda è ammesso per la vigenza del CCNQ sulla conciliazione ed arbitrato stipulato il 23 gennaio 2001, alla cui procedura si debbono comunque adeguare i soggetti la cui competenza viene ancora salvaguardata.
Il dipendente può, invece, adire direttamente il percorso conciliativo previsto dal CCNQ del 23 gennaio 2001. Anche in questo caso, ove la conciliazione non riesca può rivolgersi al giudice ordinario ovvero proseguire il giudizio dinanzi all'arbitro.

Nel caso in cui il dipendente, dopo la conciliazione, scelga il collegio arbitrale di cui all'art. 55 del dlgs 165, non può più presentare la controversia al giudizio dell'arbitro (commi 7 e segg. dell'art. 4 di cui al CCNQ del 23 gennaio 2001).
Per tutte le vertenze diverse da quelle aventi per oggetto le sanzioni disciplinari il dipendente può decidere per la procedura conciliativa prevista dall'art. 66 o dal CCNQ del 23 gennaio 2001, la quale, come noto, deve essere esperita obbligatoriamente. Ove tale fase si concluda con esito negativo, il dipendente può scegliere se proseguire la controversia dinanzi al giudice ordinario o dinanzi all'arbitro di cui al citato CCNQ del 2001, anche se nella fase conciliativa ha scelto la procedure di cui all'art. 66 citato.


PROFILI AD ESAURIMENTO

CCNL 7 APRILE 1999

Art. 18 - Norma di inquadramento del personale in servizio

Il significato di "profilo ad esaurimento" è da intendersi nel senso che i posti resisi vacanti dopo il 7.4.1999 non potranno più essere coperti con tali figure professionali? Esistono obblighi di trasformazione di tali posti?
Dopo il 7.4.1999, è ammissibile l'espletamento di procedure concorsuali per il profilo di massofisioterapista ?

Eventuali incarichi straordinari di massofisioterapista (art. 17 CCNL 1.9.1995) già conferiti alla data del 7.4.1999, possono essere prorogati alla scadenza oppure la connotazione di "profilo ad esaurimento" lo preclude ?

In attesa degli opportuni atti organizzatori aziendali destinati eventualmente a ridefinire la dotazione organica in base ai nuovi profili istituiti o dichiarati ad esaurimento, nulla vieta che l'Azienda possa prorogare - per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni - incarichi straordinari sui posti esistenti di massiofisioterapista, coperti alla data del 7 aprile 1999.
Data la natura ad esaurimento del profilo, appare corretto che siano portate a termine solo le procedure concorsuali per il profilo di massofisioterapista, eventualmente in corso alla data di entrata in vigore del contratto, ai sensi dell'art. 22, comma 8.


RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

CCNL 7 APRILE 1999

Art. 23 - Rapporto di lavoro a tempo parziale

Sono accoglibili le istanze del personale assunto dall'esterno con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%, dirette ad ottenere il passaggio al rapporto di lavoro a tempo pieno od a quello a tempo parziale con prestazione lavorativa al 70%?

Il quesito va inquadrato e risolto dall'azienda con autonoma decisione nell'ambito delle compatibilità finanziarie verificate con la programmazione annuale o triennale del fabbisogno di personale, tenuto conto che il limite di tre anni previsto dalla legge 61 del 2000 per la trasformazione è una flessibilità orientata sia alla soluzione dei problemi dell'occupazione che dei risparmi. La risposta al quesito trova conferma nella dichiarazione congiunta n. 6 al testo relativo alle code contrattuali (CCNL integrativo del 20 settembre 2001).

Il limite di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno, previsto dall'art. 23, comma 8, del CCNL deve riguardare l'intera categoria nel suo complesso ovvero deve essere posto come limite comune di ciascun profilo all'interno della categoria?

Riguardo alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, l'art. 6, comma 3, della Legge 28 maggio 1997, n. 140 (di conversione del d.l. 28 marzo 1997, n. 79) cui si rinvia, fa riferimento al limite percentuale della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale (corrispondente, per il comparto sanità, alle ex posizioni funzionali). Sulla materia del tempo parziale si fa rinvio, altresì, alle circolari esplicative del Dipartimento della Funzione Pubblica del 19.02.1997, n. 3/1997 – in G.U. del 22.02.1997, n. 44 – e del 18.07.1997, n. 6/1997 – in G.U. del 22.07.1997, n. 169.

Possono essere effettuate dal personale in part-time le eventuali prestazioni in regime di libera professione intramuraria?

Fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 1/2000 e successive proroghe, ai sensi della normativa vigente, l'attività libero professionale intramuraria può essere svolta solo dai dirigenti del ruolo sanitario e non dal personale dei livelli, sia esso a tempo parziale che a tempo pieno.
Qualora con tale attività si intenda, invece, quella di supporto e di collaborazione che detto personale espleta nell'ambito dell'attività libero professionale dei dirigenti sanitari, si ritiene che la relativa organizzazione sia rimessa ai regolamenti aziendali, tenuto conto della normativa vigente in materia (cfr. da ultimo DPCM 27.03.2000, pubblicato in G.U. 26 maggio 2000).
Qualora, infine, si faccia riferimento alla possibilità che il dipendente con rapporto di lavoro part-time svolga altra attività lavorativa, si rammenta che la materia è regolata dall'art. 23 e seguenti del CCNL del 7 aprile 1999, nonché dalle circolari esplicative del Dipartimento della Funzione Pubblica, citate al secondo quesito di questa parte.

CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001 E CCNL – II BIENNIO ECONOMICO – DEL 20 SETTEMBRE 2001

Art. 34 - Orario di lavoro a tempo parziale – CCNL integrativo del 20 settembre 2001

Art. 35,comma 1, punti 7 e 8 - Trattamento economico – normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale - CCNL integrativo del 20 settembre 2001

L'articolo in oggetto, nel prevedere che il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti, intende ricomprendere anche la produttività collettiva?

La portata innovativa dell'art. 47 del CCNL 1 settembre 1995 è data dal superamento della produttività basata sul plus orario, a favore di una produttività per obiettivi, assegnati dalle aziende alle singole unità operative.
A tal fine, si rammenta che l'art. 47 del CCNL prevede che la valutazione da parte del competente organo di controllo dei risultati conseguiti deve basarsi sia su fattori collettivi attinenti al raggiungimento quali-quantitativo degli obiettivi programmati sia su elementi relativi alla qualità e alla intensità della partecipazione individuale (che sarà anche rapportabile alla prestazione lavorativa resa), senza escludere a priori nessuna categoria di personale. Si conferma, inoltre, che le modalità di corresponsione dell'incentivo sono definite dalle singole amministrazioni, ai sensi dell'art.5, comma 4, del CCNL 1 settembre 1995.

ART. 35, comma 1, punto 11

Nel caso di passaggio da tempo pieno a tempo parziale, le ferie residue restano invariate ?

La norma non contiene alcuna espressa previsione al riguardo. Non vi è dubbio, però, che il riproporzionamento delle ferie maturate nel periodo in cui il dipendente era a tempo pieno si tradurrebbe in un danno del tutto ingiustificato per quest'ultimo, visto che se egli le avesse godute prima della trasformazione del rapporto non avrebbe dovuto subire alcun riproporzionamento. Tale operazione non sembra quindi consentita ed il dipendente mantiene il diritto alla fruizione delle ferie maturate durante il rapporto a tempo pieno.

L'art. 35 citato nel prevedere che il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti, intende ricomprendere anche l'indennità di rischio radiologico?

L'indennità di polizia giudiziaria deve essere corrisposta in misura proporzionale alla prestazione lavorativa?

La clausola contrattuale è onnicomprensiva e non opera distinzioni tra tipologie di indennità.

In che misura spettano le quattro giornate di riposo ex legge n. 937/1977 ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale?

Le quattro giornate di riposo ex legge n. 937/1977 spettano interamente ai dipendenti a tempo parziale orizzontale ed in misura ridotta, proporzionalmente alle giornate di lavoro prestate nell'anno, ai lavoratori a tempo parziale verticale. In ogni caso, devono essere fruite entro l'anno solare, salvo motivate esigenze di servizio che, ai sensi della medesima legge, danno luogo a compenso forfettario.

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nel corso dell'anno, in che misura si deve corrispondere la 13^ mensilità?

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nel corso dell'anno, per il computo della 13^ mensilità occorre fare riferimento alle vigenti disposizioni legislative concernenti il trattamento economico dei pubblici dipendenti.

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale misto (orizzontale e verticale), come si quantificano le ferie e le altre assenze dal servizio previste dal contratto di lavoro e dalla legge?

L'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL 20 settembre 2001, relativo al II biennio economico, va riproporzionata in caso di part – time? Si può salvaguardare la parte fissa come previsto nell'art. 4, comma 7 dei CCNL integrativi delle aree dirigenziali stipulati il 20 febbraio 2001 sull'impegno ridotto? Si può applicare il comma 8 dell'art. 35?

Con riguardo al primo quesito le ferie e le altre assenze si quantificano proporzionalmente ai periodi di lavoro part - time e secondo le regole stabilite per ciascuno di essi, tenendo conto del trattamento economico spettante nelle giornate di part – time orizzontale all'interno del sistema misto. In ogni caso dall'applicazione del sistema misto non può derivare al dipendente un beneficio maggiore rispetto a quello previsto per ciascuna tipologia di part – time, ove questa fosse singolarmente applicata.