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Decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"
Decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517 Decreto Legge 30 maggio 1994, n. 325 Decreto Legge
27 agosto 1994, n. 512 Legge 23 dicembre 1994, n. 724
Legge 28 dicembre
1995, n. 549 Decreto Legge 18 novembre 1996, n.583
Decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 Legge 30 novembre 1998, n. 419
Decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229
Decreto
Legislativo 2 marzo 2000, n. 49
Decreto
Legislativo 7 giugno 2000, n. 168
Decreto
Legislativo 28 luglio 2000, n. 254
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione; Visto l'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 dicembre 1992; Acquisito il parere delle commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23
dicembre 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I ORDINAMENTO
Articolo 1 Tutela del diritto alla salute, programmazione
sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza.
1. La tutela della salute come diritto
fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel
rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il
Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività
assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività
svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei
conferimenti previsti dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni
conservate allo Stato dal medesimo decreto. 2. Il Servizio
sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i
principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e
uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei
principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità
nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro
appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell'economicità
nell'impiego delle risorse. 3. L'individuazione dei livelli
essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale,
per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata
contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al
Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie
definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di
programmazione economico-finanziaria. Le prestazioni sanitarie comprese nei
livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale
a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le
modalità previste dalla legislazione vigente. 4. Le regioni,
singolarmente o attraverso strumenti di autocoordinamento, elaborano proposte
per la predisposizione del Piano sanitario nazionale, con riferimento alle
esigenze del livello territoriale considerato e alle funzioni interregionali da
assicurare prioritariamente, anche sulla base delle indicazioni del Piano
vigente e dei livelli essenziali di assistenza individuati in esso o negli atti
che ne costituiscono attuazione. Le regioni trasmettono al Ministro della
sanità, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione annuale sullo stato di
attuazione del piano sanitario regionale, sui risultati di gestione e sulla
spesa prevista per l'anno successivo. 5. Il Governo, su
proposta del Ministro della sanità, sentite le commissioni parlamentari
competenti per la materia, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data
di trasmissione dell'atto, nonché le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative, le quali rendono il parere entro venti giorni, predispone il
Piano sanitario nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse dalle regioni
entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente, nel
rispetto di quanto stabilito dal comma 4. Il Governo, ove si discosti dal parere
delle commissioni parlamentari, è tenuto a motivare. Il piano è adottato ai
sensi dell'articolo
1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie
di assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta
individuate dal Piano sanitario nazionale. Tali livelli comprendono, per il
1998-2000: a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di
lavoro; b) l'assistenza distrettuale; c) l'assistenza ospedaliera.
7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di
assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche
condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo
beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte
delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico
del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le
prestazioni sanitarie che: a) non rispondono a necessità assistenziali
tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui
al comma 2; b) non soddisfano il principio dell'efficacia e
dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle
evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui
condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate; c) in
presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze,
non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero
non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di
organizzazione ed erogazione dell'assistenza. 8. Le prestazioni
innovative per le quali non sono disponibili sufficienti e definitive evidenze
scientifiche di efficacia possono essere erogate in strutture sanitarie
accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente nell'ambito di
appositi programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero della Sanità.
9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale ed è
adottato dal Governo entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del Piano
precedente. Il Piano sanitario nazionale può essere modificato nel corso del
triennio con la procedura di cui al comma 5. 10. Il Piano
sanitario nazionale indica: a) le aree prioritarie di intervento, anche ai
fini di una progressiva riduzione delle disuguaglianze sociali e territoriali
nei confronti della salute; b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria
da assicurare per il triennio di validità del Piano; c) la quota capitaria
di finanziamento per ciascun anno di validità del Piano e la sua disaggregazione
per livelli di assistenza; d) gli indirizzi finalizzati a orientare il
Servizio sanitario nazionale verso il miglioramento continuo della qualità
dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione di progetti di interesse
sovraregionale; e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante
l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi
socio-assistenziali degli enti locali; f) le finalità generali e i settori
principali della ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresì il relativo
programma di ricerca; g) le esigenze relative alla formazione di base e gli
indirizzi relativi alla formazione continua del personale, nonché al fabbisogno
e alla valorizzazione delle risorse umane; h) le linee guida e i relativi
percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno di ciascuna
struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità sistematiche di revisione e
valutarione della pratica clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione
dei livelli essenziali di assistenza; i) i criteri e gli indicatori per la
verifica dei livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli
previsti. 11. I progetti obiettivo previsti dal Piano sanitario
nazionale sono adottati dal Ministro della sanità con decreto di natura non
regolamentare, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con gli altri Ministri competenti per materia,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta
annualmente dal Ministro della sanità: a) illustra le condizioni di salute
della popolazione presente sul territorio nazionale; b) descrive le risorse
impiegate e le attività svolte dal Servizio sanitario nazionale; c) espone i
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sanitario
nazionale; d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni in
riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali; e) fornisce
indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie e la programmazione
degli interventi 13. Il Piano sanitario regionale rappresenta il
piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento
dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale
anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Le regioni,
entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario
nazionale, adottano o adeguano i Piani sanitari regionali, prevedendo forme di
partecipazione delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis,
nonché delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro impegnate nel
campo dell'assistenza sociale e sanitaria, delle organizzazioni sindacali degli
operatori sanitari pubblici e privati e delle strutture private accreditate dal
Servizio sanitario nazionale. 14. Le regioni e le province
autonome trasmettono al Ministro della sanità i relativi schemi o progetti di
piani sanitari allo scopo di acquisire il parere dello stesso per quanto attiene
alla coerenza dei medesimi con gli indirizzi del Piano sanitario nazionale. Il
Ministro della sanità esprime il parere entro 30 giorni dalla data di
trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
15. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, promuove forme di collaborazione e linee guida
comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e
della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine
al loro recepimento. 16. La mancanza del Piano sanitario
regionale non comporta l'inapplicabilità delle disposizioni del Piano sanitario
nazionale. 17. Trascorso un anno dall'entrata in vigore del
Piano sanitario nazionale senza che la regione abbia adottato il Piano sanitario
regionale, alla regione non è consentito l'accreditamento di nuove strutture. Il
Ministro della sanità, sentita la regione interessata, fissa un termine non
inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, il
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentita l'Agenzia
per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta gli atti
necessari per dare attuazione nella regione al Piano sanitario nazionale, anche
mediante la nomina di commissari ad acta. 18. Le istituzioni e
gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e
quelle equiparate di cui all'articolo 4, comma 12, alla realizzazione dei doveri
costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico-culturale
dei servizi alla persona. Esclusivamente ai fini del presente decreto sono da
considerarsi a scopo non lucrativo le istituzioni che svolgono attività nel
settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, qualora ottemperino a
quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo
10, comma 1, lettere d), e), f), g), e h), e comma 6 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460; resta fermo quanto disposto
dall'articolo 10, comma 7, del medesimo decreto. L'attribuzione della predetta
qualifica non comporta il godimento dei benefici fiscali previsti in favore
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dal decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460.
Articolo 2 Competenze regionali.
1. Spettano alle regioni e alle province
autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni
legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.
2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei
principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela
della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei
confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione
al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni
sanitarie. 2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la
Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria
regionale, assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo
rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte
della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui l'ambito territoriale
dell'Azienda unità sanitaria locale coincida con quella del comune; il
presidente della Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di
circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale
sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune;
rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie
locali. 2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale è
sottoposto alla Conferenza di cui al comma 2-bis, ed è approvato previo esame
delle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza
partecipa, altresì, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge
regionale, alla verifica della realizzazione del Piano attuativo locale, da
parte delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 4, e dei piani attuativi
metropolitani. 2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro
autonomia, definiscono i criteri e le modalità anche operative per il
coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui
all'articolo
17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché
l'eventuale costituzione di appositi organismi. 2-quinquies. La
legge regionale disciplina il rapporto tra programmazione regionale e
programmazione attuativa locale, definendo in particolare le procedure di
proposta, adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le modalità della
partecipazione ad esse degli enti locali interessati. Nelle aree metropolitane
il piano attuativo metropolitano è elaborato dall'organismo di cui al comma
2-quater, ove costituito. 2-sexies. La regione disciplina
altresì: a) l'articolazione del territorio regionale in unità sanitarie
locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l'assistenza
sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale
e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per
quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e
alle altre strutture pubbliche e private accreditate; b) i principi e
criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis;
c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unità sanitarie
locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo 3, comma 1-bis,
tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e a bassa densità di
popolazione; d) il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di
una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione
residente con criteri coerenti con quelli indicati all'articolo 1, comma
34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; e) le modalità
di vigilanza e di controllo, da parte della regione medesima, sulle unità
sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse, prevedendo
in quest'ultimo caso forme e modalità di partecipazione della Conferenza dei
sindaci; f) l'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui
all'articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione
nazionale di cui al medesimo articolo; g) fermo restando il generale divieto
di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie locali di: 1)
anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo
dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti
nel bilancio preventivo annuale; 2) contrazione di mutui e accensione di
altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il
finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a
un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non
superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, ad esclusione
della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla
regione; h) le modalità con cui le unità sanitarie locali e le aziende
ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli
aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell'articolo
2 comma 1, lettera l), della legge 30 novembre 1998, n. 419.
2-septies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che modifica il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le regioni
istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo
di cui all'articolo 1, comma 18. 2-octies. Salvo quanto
diversamente disposto, quando la regione non adotta i provvedimenti previsti dai
commi 2-bis e 2-quinquies , il Ministro della sanità, sentite la regione
interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo
termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito
il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo,
anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. L'intervento adottato dal
Governo non preclude l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si è
provveduto in via sostitutiva ed è efficace sino a quando i competenti organi
regionali abbiano provveduto.
Articolo 3 Organizzazione delle unità sanitarie locali.
1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie
locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1,
avvalendosi anche delle aziende di cui all'articolo 4. 1-bis.
In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie
locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e
autonomia imprenditoriale; la
loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di
diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsi dalle disposizioni
regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate
di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione
analitica. 1-ter. Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis
informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità
e sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di
costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono
mediante atti di diritto privato. I contratti di fornitura di beni e servizi, il
cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in
materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto
privato indicate nell'atto aziendale di cui al comma 1-bis.
1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore generale e il collegio
sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al comma 1-bis;
è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle
strutture operative dell'azienda. Il direttore generale è coadiuvato,
nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal
direttore sanitario. Le regioni disciplinano forme e modalità per la direzione e
il coordinamento delle attività socio-sanitarie a elevata integrazione
sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione di cui
all'articolo 17 per le attività ivi indicate. 1-quinquies. Il
direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore
generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la
responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità
delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione
di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione
generale. 2. abrogato 3. L'unità sanitaria
locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su
delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi
compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione.
L'unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva
acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie. 4.
abrogato 5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994,
nell'ambito della propria competenza le modalità organizzative e di
funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra l'altro: a)
abrogato b) abrogato c) abrogato d) abrogato e) abrogato f)
abrogato g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli
uffici dirigenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
nonché i criteri per l'attuazione della mobilità del personale risultato in
esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al
Decreto
Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni. 6. Tutti i poteri di gestione,
nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al
direttore generale. Al direttore generale compete in particolare, anche
attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui
all'articolo
20, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni
comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica
gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon
andamento dell'azione amministrativa. I provvedimenti di nomina dei direttori
generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono
adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'articolo
1 del D.L. 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla
legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessità di valutazioni comparative.
L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle
funzioni del direttore generale. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i
criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità,
del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti
assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore
amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o
nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative
funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su
delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più
anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si
procede alla sostituzione. 7. Il direttore sanitario è un
medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia
svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione
tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o
grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini
organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore
generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore
amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia
compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque
anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o
strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il
direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria
locale. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del
coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché l'ufficio di
direzione . 8. abrogato 9. Il direttore
generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli
provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che
le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della
data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di
scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi
alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale
non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in
parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia
esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la
data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato
candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque
anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte,
nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di
direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle
assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale,
di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità
montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in
regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le
funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono
attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai
direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore
generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro
dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità
sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni. 10.
Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o
direttori sanitari delle unità sanitarie locali: a) coloro che hanno
riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un
anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi
per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso
dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo
quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale; b)
coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è
previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; c) coloro che sono stati
sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione,
salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15
della L. 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14,
L. 19 marzo 1990, n. 55; d) coloro che sono sottoposti a
misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata. 11. Il
consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'unità sanitaria locale con
funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore
sanitario. Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri operatori
sanitari laureati - con presenza maggioritaria della componente ospedaliera
medica se nell'unità sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero -
nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico
sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del medico
veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore
generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo
organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei
sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Tale parere
è da intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla
legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei componenti nonché
a disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento del
consiglio. 12. Il direttore generale dell'unità sanitaria
locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima
seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della
prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio
risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad
acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di
mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione
dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla
ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la regione provvede a
costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e due
designati dal Ministro del tesoro. Il collegio straordinario cessa le proprie
funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennità annua
lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari
al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria
locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per
cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. 13.
Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del
comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della
popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione
regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica
dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di
esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento
generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici
trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla
regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide
con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla
conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento
territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di
cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità di esercizio
delle funzioni dettate con normativa regionale.
Articolo 3-bis (Direttore generale, direttore amministrativo e
direttore sanitario) 1. I provvedimenti di
nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al
comma 3. 2. La nomina del direttore generale deve essere
effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza
dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica l'articolo 2, comma 2-octies.
3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti: a) diploma di laurea; b) esperienza almeno quinquennale di
direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o
private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta
responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci
anni precedenti la pubblicazione dell'avviso. 4. I direttori
generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il
certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e
di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati ed
attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale ed in collaborazione con
le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi
dell'articolo 16-ter, operanti nel campo della formazione manageriale, con
periodicità almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle attività
didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in
un periodo non superiore a sei mesi, nonché le modalità di conseguimento della
certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che modifica il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, con decreto del
Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
I direttori generali in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto producono il certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da
tale data. 5. Le regioni determinano preventivamente, in via
generale, i criteri di valutazione dell'attività dei direttori generali, avendo
riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della
programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia
e funzionalità dei servizi sanitari. All'atto della nomina di ciascun direttore
generale, esse definiscono ed assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli
obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle
relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori
stessi. 6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun
direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del
sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero,
per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis,
procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del
termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione
dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7.
7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una
situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio
di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il
contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua
sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di
cui all'articolo 2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni
dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può
avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e
urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14,
ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma
2-bis, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano
attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore
generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto.
Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente
comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza
di cui all'articolo 2, comma 2-bis è integrata con il Sindaco del comune
capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda. 8. Il
rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del
direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato,
di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile,
stipulato in osservanza delle norme del titolo
terzo del libro quinto del codice civile. La regione
disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo
e il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del
direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito, in sede di
revisione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502,
anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione
collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e
amministrativa. 9. La regione può stabilire che il conferimento
dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto
previsto per il direttore sanitario dall'articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.
484, alla frequenza del corso di formazione programmato per
il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione
manageriale di cui all'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.
484 o di altro corso di formazione manageriale appositamente
programmato. 10. La carica di direttore generale è
incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o
autonomo. 11. La nomina a direttore generale, amministrativo e
sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa
senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa
entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini
del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di
appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul
trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei
massimali di cui all'articolo
3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e
a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto
all'unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale
procede al recupero della quota a carico dell'interessato. 12.
Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma 11,
siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive
ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico
corrisposto nei limiti dei massimali previsti dall'articolo
3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, è
versata dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza,
con recupero della quota a carico dell'interessato. 13. In sede
di revisione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502
si applica il comma 5 del presente articolo. 14. Il rapporto di
lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale è regolato dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si applica l'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. 15. In sede di prima applicazione, le regioni
possono disporre la proroga dei contratti con i direttori generali in carica
all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di
dodici mesi.
Articolo 3-ter Collegio sindacale 1. Il
collegio sindacale: a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il
profilo economico; b) vigila sull'osservanza della legge; c) accerta la
regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze
dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di
cassa; d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta
di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando
immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette
periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione
sull'andamento dell'attività dell'unità sanitaria locale o dell'azienda
ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune
capoluogo della provincia dove è situata l'azienda stessa. 2. I
componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e
controllo, anche individualmente. 3. Il collegio sindacale dura
in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla
regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, uno dal Ministro della sanità e uno dalla Conferenza
dei sindaci; per le aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato
dall'organismo di rappresentanza dei comuni. I componenti del collegio sindacale
sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito
presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato
per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei
collegi sindacali. 4. I riferimenti contenuti nella normativa vigente al
collegio dei revisori delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere si intendono applicabili al collegio sindacale di cui al presente
articolo.
Articolo 3-quater Il distretto
1. La legge regionale disciplina l'articolazione in distretti dell'unità
sanitaria locale. Il distretto è individuato, sulla base dei criteri di cui
all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera c), dall'atto aziendale di cui
all'articolo 3, comma 1-bis, garantendo una popolazione minima di almeno
sessantamila abitanti, salvo che la regione, in considerazione delle
caratteristiche geomorfologiche del territorio o della bassa densità della
popolazione residente, disponga diversamente. 2. Il distretto
assicura i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e
socio-sanitarie di cui al successivo articolo 3-quinquies, nonché il
coordinamento delle proprie attività con quella dei dipartimenti e dei servizi
aziendali, inclusi i presidi ospedalieri, inserendole organicamente nel
Programma delle attività territoriali. Al distretto sono attribuite risorse
definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento.
Nell'ambito delle risorse assegnate, il distretto è dotato di autonomia
tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata
all'interno del bilancio della unità sanitaria locale. 3. Il
Programma delle attività territoriali, basato sul principio della
intersettorialità degli interventi cui concorrono le diverse strutture
operative: a) prevede la localizzazione dei servizi a gestione diretta di
cui all'articolo 3-quinquies; b) determina le risorse per l'integrazione
socio-sanitaria di cui all'articolo 3-septies e le quote rispettivamente a
carico dell'unità sanitaria locale e dei comuni, nonché la localizzazione dei
presidi per il territorio di competenza; c) è proposto, sulla base delle
risorse assegnate e previo parere del Comitato dei sindaci di distretto, dal
direttore di distretto ed è approvato dal direttore generale, d'intesa,
limitatamente alle attività sociosanitarie, con il Comitato medesimo e tenuto
conto delle priorità stabilite a livello regionale. 4. Il
Comitato dei sindaci di distretto, la cui organizzazione e il cui funzionamento
sono disciplinati dalla regione, concorre alla verifica del raggiungimento dei
risultati di salute definiti dal Programma delle attività territoriali. Nei
comuni la cui ampiezza territoriale coincide con quella dell'unità sanitaria
locale o la supera il Comitato dei sindaci di distretto è sostituito dal
Comitato dei presidenti di circoscrizione.
Articolo 3-quinquies Funzioni e risorse del distretto
1. Le regioni disciplinano l'organizzazione del
distretto in modo da garantire: a) l'assistenza primaria, ivi compresa la
continuità assistenziale, attraverso il necessario coordinamento e l'approccio
multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra medici di medicina
generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia medica notturna e
festiva e i presidi specialistici ambulatoriali; b) il coordinamento dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con le strutture
operative a gestione diretta, organizzate in base al modello dipartimentale,
nonché con i servizi specialistici ambulatoriali e le strutture ospedaliere ed
extraospedaliere accreditate; c) l'erogazione delle prestazioni sanitarie a
rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle
prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate dai comuni.
2. Il distretto garantisce: a) assistenza specialistica
ambulatoriale; b) attività o servizi per la prevenzione e la cura delle
tossicodipendenze; c) attività o servizi consultoriali per la tutela della
salute dell'infanzia, della donna e della famiglia; d) attività o servizi
rivolti a disabili ed anziani; e) attività o servizi di assistenza
domiciliare integrata; f) attività o servizi per le patologie da HIV e per
le patologie in fase terminale. Trovano inoltre collocazione funzionale nel
distretto le articolazioni organizzative del dipartimento di salute mentale e
del dipartimento di prevenzione, con particolare riferimento ai servizi alla
persona.
Articolo 3-sexies Direttore di distretto
1. Il direttore del distretto realizza le
indicazioni della direzione aziendale, gestisce le risorse assegnate al
distretto, in modo da garantire l'accesso della popolazione alle strutture e ai
servizi, l'integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale. Il
direttore del distretto supporta la direzione generale nei rapporti con i
sindaci del distretto. 2. Il direttore di distretto si avvale
di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, composto da
rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi distrettuali.
Sono membri di diritto di tale ufficio un rappresentante dei medici di medicina
generale, uno dei pediatri di libera scelta ed uno degli specialisti
ambulatoriali convenzionati operanti nel distretto. 3.
L'incarico di direttore di distretto è attribuito dal direttore generale a un
dirigente dell'azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi
territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un
medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, da almeno dieci anni,
con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della
dirigenza sanitaria. 4. La legge regionale disciplina gli
oggetti di cui agli articoli 3-quater, comma 3 e 3-quinquies, commi 2 e 3,
nonché al comma 3 del presente articolo, nel rispetto dei principi fondamentali
desumibili dalle medesime disposizioni; ove la regione non disponga, si
applicano le predette disposizioni.
Articolo 3-septies Integrazione sociosanitaria
1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie
tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati,
bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni
sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo
periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.
2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono: a)
prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla
promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e
contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e
acquisite; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le
attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in
stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo
stato di salute. 3. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo
2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419,
da emanarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, su proposta del Ministro della sanità e del Ministro per la solidarietà
sociale, individua, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al
presente articolo, le prestazioni da ricondurre alle tipologie di cui al comma
2, lettere a) e b), precisando i criteri di finanziamento delle stesse per
quanto compete alle unità sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto
sono individuate le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria
di cui al comma 4 e alle quali si applica il comma 5, e definiti i livelli
uniformi di assistenza per le prestazioni sociali a rilievo sanitario.
4. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione
sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità
della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree
materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da
droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase
terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.
5. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione
sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli
essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla
vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai
progetti-obiettivo nazionali e regionali. 6. Le prestazioni
sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni che provvedono al
loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale ai sensi dell'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La
regione determina, sulla base dei criteri posti dall'atto di indirizzo e
coordinamento di cui al comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a
rilevanza sociale, sulla base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali
di assistenza. 7. Con decreto interministeriale, di concerto
tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e il
Ministro per la funzione pubblica, è individuata all'interno della Carta dei
servizi una sezione dedicata agli interventi e ai servizi sociosanitari.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e dall'articolo 3
quinquies, comma 1, lettera c), le regioni disciplinano i criteri e le modalità
mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono l'integrazione, su base
distrettuale, delle prestazioni sociosanitarie di rispettiva competenza,
individuando gli strumenti e gli atti per garantire la gestione integrata dei
processi assistenziali sociosanitari.
Articolo 3-octies Area delle professioni sociosanitarie
1. Con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro per la solidarietà sociale e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio
superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che modifica il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni è disciplinata
l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area
sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative
discipline della dirigenza sanitaria. 2. Con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale,
sentito il Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica e
acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, sono integrate le tabelle
dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla
dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, in relazione
all'istituzione dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria.
3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro per la solidarietà sociale, sono individuati, sulla base di parametri e
criteri generali definiti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i profili
professionali dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria.
4. Le figure professionali di livello non dirigenziale operanti
nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi
di diploma universitario, sono individuate con regolamento del Ministro della
sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e per la solidarietà sociale, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; i
relativi ordinamenti didattici sono definiti dagli atenei, ai sensi dell'articolo
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 sulla base
di criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con gli altri Ministri
interessati, tenendo conto dell'esigenza di una formazione interdisciplinare,
adeguata alle competenze delineate nei profili professionali e attuata con la
collaborazione di più facoltà universitarie. 5. Le figure
professionali operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione
sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni, sono individuate con
regolamento del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la
solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con lo
stesso decreto sono definiti i relativi ordinamenti didattici.
Articolo 4 Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri.
1. Per specifiche esigenze assistenziali, di
ricerca scientifica, nonché di didattica del Servizio sanitario nazionale, nel
rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 1 bis e seguenti, possono
essere costituiti o confermati in aziende, disciplinate dall'articolo 3, gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, con le
particolarità procedurali e organizzative previste dalle disposizioni attuative
dell'articolo
11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59; le
aziende di cui all'articolo
6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, secondo le specifiche
disposizioni definite in sede di attuazione della delega ivi prevista; le
aziende ospedaliere di rilievo nazionale o interregionale, alle quali si
applicano, salvo che sia diversamente previsto, le disposizioni del presente
decreto relative alle unità sanitarie locali. Sino all'emanazione delle
disposizioni attuative sugli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, ad essi si applicano le disposizioni del presente decreto relative
alla dirigenza sanitaria, ai dipartimenti, alla direzione sanitaria e
amministrativa aziendale e al collegio di direzione. Le disposizioni del
presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto, non si applicano
ai policlinici universitari e alle aziende ove insistono le facoltà di medicina
e chirurgia prima della data indicata dalle disposizioni attuative della delega
prevista dall'articolo
6 della legge 30 novembre 1998, n. 419; ove tale data non sia
prevista, dette disposizioni si applicano a partire dal 1 aprile 2000.
1-bis. Nell'ambito della riorganizzazione della rete dei
servizi conseguente al riordino del sistema delle aziende previsto dal presente
decreto, le regioni possono proporre la costituzione o la conferma in aziende
ospedaliere dei presidi ospedalieri in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) organizzazione dipartimentale di tutte le unità operative presenti nella
struttura, disciplinata dall'atto di cui all'articolo 3, comma 1-bis, in
coerenza con l'articolo 17-bis; b) disponibilità di un sistema di
contabilità economico patrimoniale e di una contabilità per centri di costo;
c) presenza di almeno tre unità operative di alta specialità secondo le
specificazioni di cui al decreto del
Ministro della sanità 29 gennaio 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 1992, e successive modificazioni; d)
dipartimento di emergenza di secondo livello, ai sensi dell'atto di indirizzo e
coordinamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992 e successive modificazioni, secondo
le specificazioni contenute nell'Atto di
intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di
emergenza sanitaria pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996; e) ruolo di ospedale di riferimento in
programmi integrati di assistenza su base regionale e interregionale, così come
previsto dal Piano sanitario regionale ed in considerazione della mobilità
infraregionale e della frequenza dei trasferimenti da presidi ospedalieri
regionali di minore complessità; f) attività di ricovero in degenza
ordinaria, nel corso dell'ultimo triennio, per pazienti residenti in regioni
diverse, superiore di almeno il dieci per cento rispetto al valore medio
regionale, salvo che per le aziende ubicate in Sicilia e in Sardegna; g)
indice di complessità della casistica dei pazienti trattati in ricovero
ordinario, nel corso dell'ultimo triennio, superiore ad almeno il venti per
cento del valore medio regionale; h) disponibilità di un proprio patrimonio
immobiliare adeguato e sufficiente per consentire lo svolgimento delle attività
istituzionali di tutela della salute e di erogazione di prestazioni sanitarie.
1-ter I requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 bis
non si applicano agli ospedali specializzati di cui al decreto
ministeriale 31 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 127 del 2 giugno 1995. In ogni caso, non si procede alla
costituzione o alla conferma in azienda ospedaliera qualora questa costituisca
il solo presidio ospedaliero pubblico presente nella azienda unità sanitaria
locale. 1-quater. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministro della sanità
le proprie indicazioni ai fini della individuazione degli ospedali di rilievo
nazionale o interregionale da costituire in azienda ospedaliera avuto riguardo a
quanto previsto dal comma 1-bis e 1 ter. Entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che modifica il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il Ministro
della sanità, attenendosi alle indicazioni pervenute dalle regioni previa
verifica dei requisiti e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni,
formula le proprie proposte al Consiglio dei ministri, il quale individua gli
ospedali da costituire in azienda ospedaliera. Entro sessanta giorni dalla data
della deliberazione del Consiglio dei ministri, le regioni costituiscono in
azienda, ai sensi del comma 1, i predetti ospedali.
1-quinquies. Nel predisporre il Piano sanitario regionale, e comunque dopo tre
anni dall'entrata in vigore del presente decreto, la regione procede a
verificare la permanenza dei requisiti di cui al comma 1-bis e a valutare
l'equilibrio economico delle aziende ospedaliere costituite nel suo ambito
territoriale. In caso di grave disavanzo nel triennio considerato, oppure di
perdita dei requisiti di cui al comma 1-bis, la costituzione in azienda viene
revocata, secondo le procedure previste per la costituzione medesima, e la
regione individua l'unità sanitaria locale subentrante nei relativi rapporti
attivi e passivi. 1-sexies I presidi attualmente costituiti in
aziende ospedaliere, con esclusione dei presidi di cui al comma 6, per i quali
viene richiesta la conferma e che non soddisfano i requisiti di cui al comma
1-bis, possono essere confermati per un periodo massimo di tre anni dall'entrata
in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che modifica il
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sulla
base di un progetto di adeguamento presentato dalla regione, con la procedura di
cui al comma 1-quater. Alla scadenza del termine previsto nel provvedimento di
conferma, ove permanga la carenza dei requisiti, le regioni e il ministero della
sanità attivano la procedura di cui all'ultimo periodo del comma 1-quinquies;
ove i requisiti sussistano, si procede ai sensi del comma 1-quater.
1-septies. Le regioni definiscono le modalità dell'integrazione
dell'attività assistenziale delle aziende di cui al comma 1 nella programmazione
regionale e le forme della collaborazione con le unità sanitarie locali in
rapporto alle esigenze assistenziali dell'ambito territoriale in cui operano,
anche ai sensi dell'articolo 3-septies. 1-octies. Ai progetti
elaborati dalle regioni e finanziati ai sensi dell'articolo
1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e successive modificazioni, hanno titolo a partecipare anche gli enti e gli
istituti di cui al comma 12. 2. Possono essere individuati come
ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione quelli che dispongono
di tutte le seguenti caratteristiche: a) Il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, provvede, sulla base dell'evoluzione scientifica e tecnologica, ad
aggiornare periodicamente l'elenco delle attività di alta specialità e dei
requisiti necessari per l'esercizio delle attività medesime; b) abrogata
3. Sono ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione
i policlinici universitari, che devono essere inseriti nel sistema di emergenza
sanitaria di cui al D.P.R. 27
marzo 1992. 4. abrogato
5. I policlinici universitari sono aziende dell'università
dotate di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile. Lo
statuto dell'università determina, su proposta della facoltà di medicina, le
modalità organizzative e quelle gestionali, nel rispetto dei fini istituzionali,
in analogia ai principi del presente decreto fissati per l'azienda ospedaliera.
La gestione dei policlinici universitari è informata al principio dell'autonomia
economico finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati
sulle prestazioni effettuate. 6. I presidi ospedalieri in cui
insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della facoltà di
medicina, costituiti in aziende ospedaliere, si dotano del modello gestionale
secondo quanto previsto dal presente decreto per le aziende ospedaliere; il
direttore generale è nominato d'intesa con il rettore dell'università. La
gestione dell'azienda deve essere informata anche all'esigenza di garantire le
funzioni istituzionali delle strutture universitarie che vi operano.
L'università e l'azienda stabiliscono i casi per i quali è necessaria
l'acquisizione del parere della facoltà di medicina per le decisioni che si
riflettono sulle strutture universitarie. Nella composizione del consiglio dei
sanitari deve essere assicurata la presenza delle componenti universitarie in
rapporto alla consistenza numerica delle stesse. 7. abrogato
7 bis abrogato 7 ter abrogato
8. Le aziende ospedaliere, incluse quelle di cui al comma 5, devono chiudere il
proprio bilancio in pareggio. L'eventuale avanzo di amministrazione è utilizzato
per gli investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per
eventuali forme di incentivazione al personale da definire in sede di
contrattazione. Il verificarsi di ingiustificati disavanzi di gestione o la
perdita delle caratteristiche strutturali e di attività prescritte, fatta salva
l'autonomia dell'università, comportano rispettivamente il commissariamento da
parte della regione e la revoca dell'autonomia aziendale. 9.
Gli ospedali che non siano costituiti in azienda ospedaliera conservano la
natura di presidi dell'unità sanitaria locale. Nelle unità sanitarie locali
nelle quali sono presenti più ospedali, questi possono essere accorpati ai fini
funzionali. Nei presidi ospedalieri dell'unità sanitaria locale è previsto un
dirigente medico in possesso dell'idoneità di cui all'art. 17, come responsabile
delle funzioni igienico-organizzative, ed un dirigente amministrativo per
l'esercizio delle funzioni di coordinamento amministrativo. Il dirigente medico
ed il dirigente amministrativo concorrono, secondo le rispettive competenze, al
conseguimento degli obiettivi fissati dal direttore generale. A tutti i presidi
di cui al presente comma è attribuita autonomia economico-finanziaria con
contabilità separata all'interno del bilancio dell'unità sanitaria locale, con
l'introduzione delle disposizioni previste per le aziende ospedaliere, in quanto
applicabili. 10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3,
comma 5, lettera g) in materia di personale in esubero, le regioni provvedono
alla riorganizzazione di tutti i presidi ospedalieri sulla base delle
disposizioni di cui all'art. 4,
comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, correlando gli
standard ivi previsti con gli indici di degenza media, l'intervallo di turn-over
e la rotazione degli assistiti, ed organizzando gli stessi presidi in
dipartimenti. All'interno dei presidi ospedalieri e delle aziende di cui al
presente articolo sono riservati spazi adeguati, da reperire entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, per l'esercizio della libera professione intramuraria ed una quota non
inferiore al 5% e non superiore al 10% dei posti-letto per la istituzione di
camere a pagamento. I direttori generali delle nuove unità sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere e, fino al loro insediamento, gli amministratori
straordinari pro-tempore, nonché le autorità responsabili delle aziende di cui
al comma 5, sono direttamente responsabili dell'attuazione di dette
disposizioni. In caso di inosservanza la regione adotta i conseguenti
provvedimenti sostitutivi. In caso di documentata impossibilità di assicurare
gli spazi necessari alla libera professione all'interno delle proprie strutture,
gli spazi stessi sono reperiti, previa autorizzazione della regione, anche
mediante appositi contratti tra le unità sanitarie locali e case di cura o altre
strutture sanitarie, pubbliche o private. Per l'attività libero-professionale
presso le suddette strutture sanitarie i medici sono tenuti ad utilizzare i
modulari delle strutture sanitarie pubbliche da cui dipendono. I contratti sono
limitati al tempo strettamente necessario per l'approntamento degli spazi per la
libera professione all'interno delle strutture pubbliche e comunque non possono
avere durata superiore ad un anno e non possono essere rinnovati. Il ricovero in
camere a pagamento comporta l'esborso da parte del ricoverato di una retta
giornaliera stabilita in relazione al livello di qualità alberghiera delle
stesse, nonché, se trattasi di ricovero richiesto in regime
libero-professionale, di una somma forfettaria comprensiva di tutti gli
interventi medici e chirurgici, delle prestazioni di diagnostica strumentale e
di laboratorio strettamente connesse ai singoli interventi, differenziata in
relazione al tipo di interventi stessi. In ciascuna regione, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della disciplina di riorganizzazione ospedaliera di
cui al presente articolo, e comunque entro un triennio dall'entrata in vigore
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, cessano di avere efficacia le
disposizioni di cui alla legge 12
febbraio 1968, n. 132, e al D.P.R. 27
marzo 1969, n. 128, nonché le disposizioni del D.P.R. 27
marzo 1969, n. 129. 11. I posti letto
da riservare, ai sensi del comma 10 per la istituzione di camere a pagamento
nonché quelli ascritti agli spazi riservati all'esercizio della libera
professione intramuraria, non concorrono ai fini dello standard dei posti letto
per mille abitanti previsto dall'articolo
4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
11-bis. Al fine di consentire in condizione di compatibilità e
di coerenza con le esigenze e le finalità assistenziali delle unità sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere, l'esercizio delle attività libero
professionali in regime ambulatoriale all'interno delle strutture e dei servizi,
le disposizioni di cui all'art.
35, comma 2, lettera d), del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761,
si applicano anche al restante personale della dirigenza del ruolo sanitario di
cui all'art. 15 del presente decreto. Per le prestazioni di consulenza e per la
ripartizione dei proventi derivanti dalle predette attività si applicano le
vigenti disposizioni contrattuali. 12. Nulla è innovato alla
vigente disciplina per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine
Mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui
agli articoli
40, 41 e 43, secondo comma, della L. 23 dicembre 1978, n.
833, fermo restando che l'apporto dell'attività dei
suddetti presidi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale è regolamentato con
le modalità previste dal presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata
in vigore del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, i requisiti tecnico-organizzativi
ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull'organizzazione dei predetti
presìdi sono adeguati, per la parte compatibile, ai principi del presente
decreto e a quelli di cui all'art. 4,
comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n. 412, e sono approvati
con decreto del Ministro della sanità. 13. I rapporti tra
l'ospedale Bambino Gesù, appartenente alla Santa Sede, le strutture del Sovrano
Militare Ordine di Malta ed il Servizio sanitario nazionale, relativamente
all'attività assistenziale, sono disciplinati da appositi accordi da stipularsi
rispettivamente tra la Santa Sede, il Sovrano Militare Ordine di Malta ed il
Governo italiano.
Articolo 5 Patrimonio e contabilità.
1. Nel rispetto della normativa regionale
vigente, il patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, ivi
compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti
pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonché da tutti i
beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di
atti di liberalità. 2. Le unità sanitarie locali e le aziende
ospedaliere hanno disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà
privata, ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 830, secondo comma, del codice civile. Gli atti
di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a previa
autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che le unità sanitarie
locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali
costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina
dell'articolo
828, secondo comma, del codice civile.
3. Le leggi ed i provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono
titolo per la trascrizione, la quale è esente da ogni onere relativo a imposte e
tasse. 4. Gli atti di donazione a favore delle unità sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere che abbiano ad oggetto beni immobili con
specifica destinazione a finalità rientranti nell'ambito del servizio sanitario
nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e
catastali. 5. Qualora non vi abbiano già provveduto, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni
emanano norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al
codice civile, così come integrato e modificato con d.lgs.
9 aprile 1991, n. 127, e prevedendo: a) la tenuta del
libro delle deliberazioni del direttore generale; b) l'adozione del bilancio
economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico
annuale relativo all'esercizio successivo; c) la destinazione dell'eventuale
avanzo e le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio; d)
la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che
consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati; e)
l'obbligo delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di rendere
pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei
rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità. f) il piano
di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali
dismissioni e conferimenti. 6. Per conferire struttura uniforme
alle voci dei bilanci pluriennali ed annuali e dei conti consuntivi annuali,
nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci e per consentire all'Agenzia
per i servizi sanitari regionali rilevazioni comparative dei costi, dei
rendimenti e dei risultati, è predisposto apposito schema, con decreto
interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della sanità,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome. 7. Le unità sanitarie locali e
le aziende ospedaliere sono tenute agli adempimenti di cui all'articolo
30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e all'articolo
64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La
disciplina contabile di cui al presente articolo decorre dal 1 gennaio 1995 e la
contabilità finanziaria è soppressa.
Articolo 5-bis Ristrutturazione edilizia e ammodernamento
tecnologico 1. Nell'ambito dei programmi
regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministero della
sanità può stipulare, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e nei limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato,
accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati
aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli
interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con
particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture
sanitarie. 2. Gli accordi di programma previsti dal comma 1
disciplinano altresì le funzioni di monitoraggio e di vigilanza demandate al
Ministero della sanità, i rapporti finanziari fra i soggetti partecipanti
all'accordo, le modalità di erogazione dei finanziamenti statali, le modalità di
partecipazione finanziaria delle regioni e degli altri soggetti pubblici
interessati, nonché gli eventuali apporti degli enti pubblici preposti
all'attuazione. 3. In caso di mancata attivazione del programma
oggetto dell'accordo entro i termini previsti dal medesimo programma, la
copertura finanziaria assicurata dal Ministero della sanità viene riprogrammata
e riassegnata, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, in favore di altre regioni o enti pubblici
interessati al programma di investimenti, tenuto conto della capacità di spesa e
di immediato utilizzo delle risorse da parte dei medesimi.
Articolo 6 Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed
Università. 1. Le regioni, nell'ambito della
programmazione regionale, stipulano specifici protocolli d'intesa con le
università per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio
sanitario delle facoltà di medicina, nel rispetto delle loro finalità
istituzionali didattiche e scientifiche. Le università concordano con le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei protocolli
d'intesa di cui al presente comma, ogni eventuale utilizzazione di strutture
assistenziali private, purché accreditate e qualora non siano disponibili
strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, in altre strutture
pubbliche. Le università contribuiscono, per quanto di competenza,
all'elaborazione dei piani sanitari regionali. La programmazione sanitaria, ai
fini dell'individuazione della dislocazione delle strutture sanitarie, deve
tener conto della presenza programmata delle strutture universitarie. Le
università e le regioni possono, d'intesa, costituire policlinici universitari,
mediante scorporo e trasferimento da singoli stabilimenti ospedalieri di
strutture universitarie od ospedaliere, accorpandole in stabilimenti omogenei
tenendo conto delle esigenze della programmazione regionale. I rapporti in
attuazione delle predette intese sono regolati, ove necessario, con appositi
accordi tra le università, le aziende ospedaliere e le unità sanitarie locali
interessate. 2. Per soddisfare le specifiche esigenze del
Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e
all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le
università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per
disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. I rapporti in
attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le
università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituiti zooprofilattici
sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione
specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette
strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneità di cui
all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 257/1991, la
titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico
universitario è affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge
la formazione stessa, in conformità ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai
fini della programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano
le disposizioni di cui all'art. 2
del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche
conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza
di cui all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione
conseguito presso le predette scuole è rilasciato a firma del direttore della
scuola e del rettore dell'università competente. Sulla base delle esigenze di
formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe
modalità per l'istituzione dei corsi di specializzazione possono essere previste
per i presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali, le cui strutture siano
in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 7
del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257. 3.
A norma dell'art.
1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la
formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del
Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di
idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con
il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto
le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo
ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9
della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di
concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le
università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi
di cui all'art. 2
della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi
di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di
norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali
si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti
in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le
università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni
pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del
corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in
una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale.
Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei
collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure
professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal
precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9
della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro
due anni a decorrere dal 1 gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento
degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo
anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è
in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore
di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati
dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere
gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria
superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso
del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado. 4.
In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al presente articolo,
entro centoventi giorni dalla costituzione delle nuove unità sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono approvati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri della sanità e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 5.
Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato
medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992,
dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni
assistenziali. In tal senso è modificato il contenuto delle attribuzioni dei
profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso
del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. È fatto
divieto alle università di assumere nei profili indicati i laureati in medicina
e chirurgia ed in odontoiatria.
Articolo 6-bis Protocolli d'intesa tra le regioni, le
università e le strutture del Servizio sanitario nazionale
1. Con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono elaborate ogni tre
anni linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le
università e le strutture del Servizio sanitario nazionale, determinando i
parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento
delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i
diplomi universitari. 2. Fino all'emanazione del decreto di cui
al comma 1 si applicano le linee
guida di cui al decreto dei Ministri della sanità e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto
1997. 3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 le
strutture sono individuate, per quanto concerne la formazione specialistica, in
conformità al decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 17
dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del
21 gennaio 1997 e, per quanto concerne i diplomi universitari, in conformità
al
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 24 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997.
Articolo 6-ter Fabbisogno di personale sanitario
1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il
Ministro della sanità, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione
nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e
Collegi professionali interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno
per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai
medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici,
psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi
di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di
diploma universitario. Con la stessa procedura è determinato, altresì, il
fabbisogno degli ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario
e socio-sanitario che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio sanitario
nazionale. 2. A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono
conto di: a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano
sanitario nazionale e da quelli regionali; b) modelli organizzativi dei
servizi; c) offerta di lavoro; d) domanda di lavoro, considerando il
personale in corso di formazione e il personale già formato, non ancora immesso
nell'attività lavorativa. 3. Gli enti pubblici e privati e gli
ordini e collegi professionali sono tenuti a fornire al Ministero della sanità i
dati e gli elementi di valutazione necessari per la determinazione dei
fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di
inadempimento entro il termine prescritto il Ministero provvede all'acquisizione
dei dati attraverso commissari ad acta ponendo a carico degli enti inadempienti
gli oneri a tal fine sostenuti.
Articolo 7 Dipartimenti di prevenzione.
1. abrogato 2. Le attività di
indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione delle
normative comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate dal
Ministero della sanità che si avvale, per gli aspetti di competenza,
dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro, degli istituti zooprofilattici sperimentali,
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente e degli istituti di ricerca del CNR e dell'ENEA.
3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione,
acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela
della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro. L'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione
delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici.
Articolo 7-bis Il dipartimento di prevenzione
1. Le regioni disciplinano l'istituzione e
l'organizzazione del dipartimento della prevenzione secondo i principi contenuti
nelle disposizioni del presente articolo e degli articoli 7-ter e 7-quater. Il
dipartimento di prevenzione è struttura operativa dell'unità sanitaria locale
che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di
promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità,
miglioramento della qualità della vita. 2. A tal fine il
dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a individuare e rimuovere le
cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante
iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell'azienda sanitaria
locale e delle aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di
diverse discipline. Partecipa alla formulazione del programma di attività della
unità sanitaria locale, formulando proposte d'intervento nelle materie di
competenza e indicazioni in ordine alla loro copertura finanziaria.
Articolo 7-ter Funzioni del dipartimento di prevenzione
1. In base alla definizione dei livelli
essenziali di assistenza, il dipartimento di prevenzione garantisce le seguenti
funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica anche a supporto
dell'autorità sanitaria locale: a) profilassi delle malattie infettive e
parassitarie; b) tutela della collettività dai rischi sanitari degli
ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti
ambientali; c) tutela della collettività e dei singoli dai rischi
infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro; d) sanità
pubblica veterinaria, che comprende sorveglianza epidemiologica delle
popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
farmacovigilanza veterinaria; igiene delle produzioni zootecniche; tutela
igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale; e) tutela
igienico-sanitaria degli alimenti; f) sorveglianza e prevenzione
nutrizionale. 2. Il dipartimento di prevenzione contribuisce
inoltre alle attività di promozione della salute prevenzione delle malattie
cronico-degenerative in collaborazione con gli altri servizi e dipartimenti
aziendali.
Articolo 7-quater Organizzazione del dipartimento di
prevenzione 1. Il dipartimento di prevenzione
opera nell'ambito del Piano attuativo locale, ha autonomia organizzativa e
contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità. Il direttore
del dipartimento è scelto dal direttore generale tra i dirigenti con almeno
cinque anni di anzianità di funzione e risponde alla direzione aziendale del
perseguimento degli obiettivi aziendali, dell'assetto organizzativo e della
gestione, in relazione alle risorse assegnate. 2. Le regioni
disciplinano l'articolazione delle aree dipartimentali di sanità pubblica, della
tutela della salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica
veterinaria, prevedendo strutture organizzative specificamente dedicate a:
a) igiene e sanità pubblica; b) igiene degli alimenti e della
nutrizione; c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; d)
sanità animale; e) igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale
e loro derivati; f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
3. Le strutture organizzative si distinguono in servizi o in
unità operative, in rapporto all'omogeneità della disciplina di riferimento ed
alle funzioni attribuite, nonché alle caratteristiche e alle dimensioni del
bacino di utenza. 4. I servizi veterinari operano quale centro
di responsabilità, dotati di autonomia tecnico-funzionale ed organizzativa
nell'ambito della struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli
obiettivi del servizio, nonché della gestione delle risorse economiche
attribuite. 5. Nella regolamentazione del dipartimento di
prevenzione, le regioni possono prevedere, secondo le articolazioni
organizzative adottate, la disciplina delle funzioni di medicina legale e
necroscopica.
Articolo 7-quinquies Coordinamento con le Agenzie regionali
per l'ambiente 1. Il Ministro della sanità ed il
Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stipulano,
nell'ambito delle rispettive competenze, un accordo quadro per il coordinamento
e la integrazione degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente
che individua i settori di azione congiunta ed i relativi programmi operativi.
2. Le regioni individuano le modalità e i livelli di
integrazione fra politiche sanitarie e politiche ambientali, prevedendo la
stipulazione di accordi di programma e convenzioni tra le unità sanitarie locali
e le aziende ospedaliere e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente
per la tutela della popolazione dal rischio ambientale, con particolare riguardo
alle attività di sorveglianza epidemiologica e di comunicazione del rischio.
Tali accordi devono comunque garantire l'erogazione delle prestazioni richieste
dalle unità sanitarie locali per lo svolgimento di funzioni e di compiti
istituzionali senza oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale.
3. Le regioni e le unità sanitarie locali, per le attività di
laboratorio già svolte dai presidi multizonali di prevenzione come compito di
istituto, in base a norme vigenti, nei confronti delle unità sanitarie locali,
si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
Articolo 7-sexies Istituti zooprofilattici sperimentali e
Uffici veterinari del Ministero della sanità 1.
I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione
tecnico-scientifica degli Istituti zooprofilattici sperimentali. La
programmazione regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra i
servizi veterinari delle unità sanitarie locali e gli Istituti zooprofilattici
sperimentali per il coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria,
nonché le modalità integrative rispetto all'attività dei Posti di ispezione
frontaliera veterinaria e degli Uffici veterinari di confine, porto ed aeroporto
e quelli per gli adempimenti degli obblighi comunitari.
Articolo 7-septies Funzioni di profilassi internazionale
1. Nell'ambito di quanto previsto dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 relativamente alle funzioni
di profilassi internazionale, le attribuzioni di igiene pubblica, ambientale e
del lavoro di cui al decreto
ministeriale 22 febbraio 1984 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984 e al decreto
ministeriale 2 maggio 1985 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 142 del 118 giugno 1985 ad esclusione delle suddette funzioni di
profilassi internazionali su merci, persone e flussi migratori svolte dagli
Uffici di sanità marittima e aerea del Ministero della sanità, sono svolte dai
dipartimenti di prevenzione delle unità sanitarie locali territorialmente
competenti.
Articolo 7-octies Coordinamento delle attività di prevenzione
nei luoghi di lavoro 1. Con atto di indirizzo e
coordinamento, emanato ai sensi dell'articolo
8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti,
sulla base dei principi e criteri di cui agli articolo 7-bis e 7-ter, gli
indirizzi per un programma di azione nazionale per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, con particolare
attenzione al coordinamento fra le competenze ispettive delle unità sanitarie
locali, cui spetta la vigilanza sull'ambiente di lavoro, e quelle degli
ispettorati del lavoro e dell'INAIL, nonché delle altre strutture di vigilanza,
fermo restando quanto previsto in materia dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e in particolare gli articoli 25 e 27. 2.
Il dipartimento di prevenzione assicura, nella programmazione della propria
attività destinata alla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di
lavoro, il raccordo con gli organismi paritetici previsti dall'articolo
20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, o,
qualora non ancora costituiti, con le parti sociali.
TITOLO II PRESTAZIONI
Articolo 8 Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle
prestazioni assistenziali. 1. Il rapporto tra il
Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di
libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale
conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo
4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo
nazionale. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti principi: a)
prevedere che la scelta del medico è liberamente effettuata dall'assistito, nel
rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, ha validità annuale ed è
tacitamente rinnovata; b) regolamentare la possibilità di revoca della
scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonché la ricusazione della
scelta da parte del medico, qualora ricorrano eccezionali ed accertati motivi di
incompatibilità; c) disciplinare gli ambiti e le modalità di esercizio della
libera professione prevedendo che: il tempo complessivamente dedicato alle
attività in libera professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale
svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico e al domicilio del
paziente; le prestazioni offerte in attività libero-professionale siano definite
nell'ambito della convenzione, anche al fine di escludere la coincidenza tra
queste e le prestazioni incentivanti di cui alla lettera d); il medico sia
tenuto a comunicare all'azienda unità sanitaria locale l'avvio dell'attività in
libera professione, indicandone sede ed orario di svolgimento, al fine di
consentire gli opportuni controlli; sia prevista una preferenza nell'accesso a
tutte le attività incentivate previste dagli accordi integrativi in favore dei
medici che non esercitano attività libero-professionale strutturata nei
confronti dei propri assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono
fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende termali. In ogni
caso, il non dovuto pagamento, anche parziale, di prestazioni da parte
dell'assistito o l'esercizio di attività libero professionale al di fuori delle
modalità e dei limiti previsti dalla convenzione comportano l'immediata
cessazione del rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;
d) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una
quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base
annuale in rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota variabile
in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di
attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla
lettera f); una quota variabile in considerazione dei compensi per le
prestazioni e le attività previste negli accordi nazionali e regionali, in
quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f); e)
garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti
i giorni della settimana attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione
professionale, nel rispetto degli obblighi individuali derivanti dalle
specifiche convenzioni, fra l'attività dei medici di medicina generale, dei
pediatri di libera scelta, della guardia medica e della medicina dei servizi,
attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo professionale e la
organizzazione distrettuale del servizio; f) prevedere le modalità
attraverso le quali le unità sanitarie locali, sulla base della programmazione
regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi,
concordano i programmi di attività e definiscono i conseguenti livelli di spesa
programmati dei medici singoli od associati, in coerenza con gli obiettivi ed i
programmi di attività del distretto; g) disciplinare le modalità di
partecipazione dei medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di
attività del distretto e alla verifica del loro raggiungimento; h)
disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio
sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito degli accordi
regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti
dell'attestato di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, o titolo
equipollente ai sensi dell'articolo
6 del predetto decreto, prevedendo altresì che la graduatoria
annuale evidenzi i medici forniti dell'attestato, al fine di riservare loro una
percentuale predeterminata di posti in sede di copertura delle zone carenti;
i) regolare la partecipazione di tali medici a società, anche cooperative,
al fine di prevenire l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni
attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in atto; l)
prevedere la possibilità di stabilire specifici accordi con i medici già
titolari di convenzione operanti in forma associata, secondo modalità e in
funzione di specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale; m)
prevedere le modalità con cui la convenzione possa essere sospesa, qualora
nell'ambito della integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di
libera scelta nella organizzazione distrettuale, le unità sanitarie locali
attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore di distretto o altri
incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della
convenzione. 1-bis. Le aziende unità sanitarie locali e le
aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad
esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici
addetti alla stessa data alle attività di guardia medica e di medicina dei
servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art.
48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni possono individuare
aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che,
al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto
d'impiego. A questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998
risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni,
o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, sono
inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni
organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 3 febbraio 1992, n. 29 e previo
giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n.
502. Nelle more del passaggio alla dipendenza, le
regioni possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici
convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale con l'attività dei
servizi del sistema di emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilità
operativa, incluse forme di mobilità interaziendale. 1-ter.
Sono fatti salvi i provvedimenti in corso, attuativi dell'art. 8, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. 2. Il rapporto con le
farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale
conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art.
4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con
le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo
nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi: a) le
farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica per conto delle
unità sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su presentazione
della ricetta del medico, specialità medicinali, preparati galenici, prodotti
dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal
Servizio sanitario nazionale nei limiti previsti dai livelli di assistenza;
b) per il servizio di cui alla lettera a) l'unità sanitaria locale
corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della
eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito. Ai fini
della liquidazione la farmacia è tenuta alla presentazione della ricetta
corredata del bollino o di altra documentazione comprovante l'avvenuta consegna
all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine fissato dagli
accordi regionali di cui alla successiva lettera c) non possono essere
riconosciuti interessi superiore a quelli legali; c) demandare ad accordi di
livello regionale la disciplina delle modalità di presentazione delle ricette e
i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonché l'individuazione di modalità
differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento
dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche anche in deroga a
quanto previsto alla precedente lettera b), e le modalità di collaborazione
delle farmacie in programmi particolari nell'ambito delle attività di emergenza,
di farmacovigilanza, di informazione e di educazione sanitaria.
3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a valutare sotto il profilo
deontologico i comportamenti degli iscritti agli Albi ed ai Collegi
professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali. I
ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli Ordini o dai Collegi sono decisi
dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di
autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a norma dell'art.
43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di
indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio
superiore di sanità, sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e
organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte
delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla
permanenza dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato
entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi
direttivi: a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di
prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale;
b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle
fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve
conseguire, giusta quanto disposto dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992,
concernente la "Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria" ovvero
dal Piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera
b); c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al
progresso scientifico e tecnologico; d) assicurare l'applicazione delle
disposizioni comunitarie in materia; e) garantire l'osservanza delle norme
nazionali in materia di: protezione antisismica, protezione antincendio,
protezione acustica, sicurezza elettrica, continuità elettrica, sicurezza
antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni
ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei
rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas,
materiali esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli
operatori e agli utenti del servizio; f) prevedere l'articolazione delle
strutture sanitarie in classi differenziate in relazione alla tipologia delle
prestazioni erogabili; g) prevedere l'obbligo di controllo della qualità
delle prestazioni erogate; h) definire i termini per l'adeguamento delle
strutture e dei presidi già autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti
minimi, al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni
compatibilmente con le risorse a disposizione. 5. abrogato
6. abrogato 7. abrogato 8. Le
unità sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi 5 e 7,
utilizzano il personale sanitario in servizio alla data di entrata in vigore
del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dei decreti del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n.
262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per il suddetto
personale valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art.
4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Entro
il triennio indicato al comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree di
attività specialistica che, ai fini del miglioramento del servizio richiedano
l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici specialistici
ambulatoriali di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n.
316, che alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano
esclusivamente attività ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico orario
non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla medesima data non avevano
altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con
altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a domanda, previo
giudizio di idoneità, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in
soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art.
17, L. 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri
del tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le
modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità. In sede di revisione
dei rapporti convenzionali in atto, l'accordo collettivo nazionale disciplina
l'adeguamento dei rapporti medesimi alle esigenze di flessibilità operativa,
incluse la riorganizzazione degli orari e le forme di mobilità interaziendale,
nonché i criteri di integrazione dello specialista ambulatoriale nella
assistenza distrettuale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
34 della legge 27 dicembre 1997,
n.449.. 8
bis. “8-bis. I medici che frequentano il secondo anno
del corso biennale di formazione specifica in medicina generale possono
presentare, nei termini stabiliti, domanda per l'inclusione nella graduatoria
regionale dei medici aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina
generale, autocertificando la frequenza al corso, qualora il corso non sia
concluso e il relativo attestato non sia stato rilasciato entro il 31 dicembre
dell'anno stesso, a causa del ritardo degli adempimenti regionali. L'attestato
di superamento del corso biennale è prodotto dall'interessato, durante il
periodo di validità della graduatoria regionale, unicamente alla domanda di
assegnazione del zone carenti. Il
mancato conseguimento dell'attestato comporta la cancellazione dalla graduatoria
regionale”. 9. abrogato
Articolo 8-bis Autorizzazione, accreditamento e accordi
contrattuali 1. Le regioni assicurano i livelli
essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei
presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo
8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies. 2. I cittadini esercitano la libera scelta del
luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui
siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi è
subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul
modulario del Servizio sanitario nazionale. 3. La realizzazione
di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di
attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di
attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate,
rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter,
dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonché alla
stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. La
presente disposizione vale anche per le strutture e le attività
sociosanitarie.
Articolo. 8-ter Autorizzazioni alla realizzazione di
strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie
1. La realizzazione di strutture e l'esercizio
di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali
autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento
di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o
alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già
autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie: a) strutture che
erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o
diurno per acuti; b) strutture che erogano prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di
diagnostica strumentale e di laboratorio; c) strutture sanitarie e
sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo
continuativo o diurno. 2. L'autorizzazione all'esercizio di
attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e
di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni |